Gazzetta n. 229 del 24 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 agosto 2021
Definizione dei criteri, delle modalita' e delle tematiche per la concessione di contributi per lo svolgimento dei programmi genetici e di salvaguardia della biodiversita' ad interesse zootecnico, ivi compresa l'attivita' di tenuta dei libri genealogici, miglioramento genetico, realizzazione e gestione dei centri genetici e la realizzazione di altri programmi in ambito zootecnico.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12, il quale dispone che «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;
Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che, per realizzare l'esigenza di trasparenza ed imparzialita' cui e' preordinato l'art. 12 della citata legge n. 241 del 1990, l'amministrazione deve procedere nella forma del decreto ministeriale, senza che quest'ultimo rivesta natura regolamentare;
Visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento UE n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, recante «Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154» che ha abrogato la legge 15 gennaio 1991 n. 30 e, in particolare, l'art. 6 concernente i requisiti e le condizioni per il finanziamento dei programmi genetici agli enti selezionatori, cosi' come definiti dall'art. 2 del regolamento (UE) 2016/1012;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, recante «Attuazione della direttiva 91/174/CEE, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza»;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, cosi come modificato dal regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 per quanto riguarda il periodo di applicazione ed altri adeguamenti pertinenti, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, ed in particolare l'art. 27 riguardante gli aiuti al settore zootecnico;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera d), concernente la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020 n. 9361300 recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante «Razionalizzazione degli interventi nei settori agricoli, agroalimentari, agroindustriali e forestali» ed in particolare l'art. 4;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 15 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 29 dicembre 1992, n. 304, concernente «Criteri e modalita' per la concessione di contributi per l'attivita' di tenuta dei libri genealogici e per il miglioramento genetico, per la realizzazione e gestione dei centri genetici e per la realizzazione di altri programmi zootecnici straordinari» con il quale sono stati emanati i criteri per il conferimento dei contributi alle associazioni di allevatori;
Visti inoltre i decreti del direttore generale della Direzione generale politiche agricole ed agroindustriali nazioni del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 6 febbraio 1996, n. 4438, del 1° marzo 1996, n. 21438, dell'11 ottobre 1996, n. 24153 e del 10 aprile 1997, n. 21405, con i quali sono stati integrati e modificati i criteri per la concessione di contributi e per la concreta determinazione delle singole percentuali di contributo, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto altresi' il decreto ministeriale del 19 novembre 2015, n. 24523, con il quale sono stati definiti ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 i criteri e le modalita' per la concessione di contributi nell'ambito delle attivita' relative alla costituzione e tenuta dei libri genealogici, alla determinazione della qualita' genetica o della resa del bestiame;
Considerato il notevole lasso di tempo intercorso dall'adozione del citato decreto del 15 dicembre 1992, concernente «criteri per la concessione di contributi per l'attivita' di tenuta dei libri genealogici e per il miglioramento genetico», e la profonda riorganizzazione del sistema allevatoriale operata attraverso la revisione della legge n. 30 del 1991 sulla disciplina della riproduzione animale, portata a termine dal decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52;
Ritenuto opportuno procedere alla ridefinizione dei criteri e delle modalita' per la concessione di contributi a favore delle associazioni di allevatori, oggi enti selezionatori, alla luce dell'attuale quadro normativo, e nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza, buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nella erogazione di contributi pubblici;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi, a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio 2285, 7715 e 7712 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai soggetti richiedenti per lo svolgimento dei programmi genetici degli enti selezionatori, nonche' per la tenuta degli albi apistici nazionali e per la realizzazione di attivita' di supporto al miglioramento genetico del bestiame tra gli organismi che operano nell'ambito delle produzioni animali nei diversi Paesi membri.
 
Allegato 1
Obiettivi, criteri e modalita' per la presentazione e concessione di
contributi per programmi di attivita' nel settore zootecnico

Obiettivi

1. I programmi annuali per la gestione delle attivita' di conservazione e miglioramento genetico previste da programmi genetici approvati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per essere ammessi a contributo, devono assicurare la rispondenza alle esigenze della programmazione agricola nazionale e comunitaria ed in particolare essere indirizzati al raggiungimento nel medio periodo dei seguenti obiettivi prioritari:
a) migliorare le performance delle diverse specie e razze di interesse nazionale;
b) tutelare la biodiversita' con la conservazione delle popolazioni animali di interesse nazionale e locale a rischio di estinzione o a limitata diffusione;
c) prolungare la carriera riproduttiva dei capi allevati;
d) migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente.
2. Compatibilmente con gli obiettivi prioritari si aggiungono poi i seguenti obiettivi specifici per le diverse specie e razze di interesse zootecnico:
a) migliorare i bovini da latte per la produzione di latte di qualita';
b) migliorare i bovini da carne per incrementare la produzione di carne;
c) migliorare la produzione di suini «pesanti» destinati alla produzione di prodotti di qualita' aventi il riconoscimento della Denominazione di origine protetta (DOP) o delle Indicazioni geografiche protette (IGP) nonche' l'adesione a programmi di conservazione delle razze autoctone;
d) incrementare la diffusione dei programmi genetici per le razze delle specie ovina e caprina;
e) per la specie cunicola favorire la diffusione del miglioramento genetico delle razze da carne italiane, nonche' la conservazione di quelle autoctone;
f) per la specie avicola incrementare l'adesione ai programmi di conservazione delle razze autoctone a limitata diffusione in Italia;
g) incrementare l'adesione ai programmi genetici di miglioramento genetico e di conservazione per favorire la salvaguardia biogenetica e la valorizzazione economica delle razze equine ed asinine autoctone e a limitata diffusione in Italia;
h) per la specie bufalina migliorare quali-quantitativamente la produzione di latte destinato alla produzione di mozzarella;
i) per gli ecotipi autoctoni apis mellifera sottospecie ligustica e sicula incrementare la produzione di miele, la docilita' e migliorare il comportamento igienico.
Obiettivo generale dell'amministrazione, inoltre, e' quello di migliorare il livello di cooperazione tra gli enti selezionatori appartenenti al medesimo comparto produttivo, al fine di ottimizzare le risorse disponibili e garantire l'uniformita' delle attivita' per valorizzare i finanziamenti erogati.
3. I procedimenti amministrativi relativi alla concessione di contributi ai soggetti richiedenti per la gestione di programmi genetici di conservazione e miglioramento genetico, nonche' per la realizzazione, manutenzione straordinaria e gestione dei centri genetici, a valere sugli stanziamenti previsti sui competenti capitoli di bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali derivanti dalla legge annuale di Bilancio e dalle leggi di settore, sono definiti secondo i criteri indicati nei successivi commi del presente allegato.
4. Sono ammessi a contributo i programmi di attivita' volti alla realizzazione dei programmi genetici, presentati da soggetti richiedenti purche' in possesso dei requisiti di ammissibilita' previsti dall'art. 4 del presente decreto. I programmi ammissibili devono essere coerenti con gli obiettivi fissati dal presente decreto e quelli individuati successivamente con le circolari di cui all'art. 5, comma 2 del presente decreto.
5. I programmi presentati devono comunque riportare le iniziative giudicate prioritarie ai fini dell'attivita' di conservazione o miglioramento genetico, includendo eventualmente anche quelle azioni necessarie a completare o continuare programmi svolti ed ammessi a contributo negli anni precedenti.
6. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 52/2018 in merito all'aggregazione per comparto, puo' essere presentato un unico programma di attivita' collettivo che coinvolga l'intero comparto e che, seppur finanziariamente articolato per singolo soggetto richiedente, preveda delle sinergie a livello tecnico (ad esempio l'utilizzo stazione di controllo e l'elaborazione indici genetici) nonche' azioni e obiettivi congiunti.

Documentazione a corredo della
domanda di finanziamento

7. I programmi di attivita', comprendenti esclusivamente le azioni e le spese eleggibili di cui all'allegato 2, devono essere presentati secondo lo schema dell'allegato 3, con la documentazione prevista al comma 8 e secondo eventuali ulteriori indicazioni disposte con nota circolare emanata dal MIPAAF e pubblicata sul sito istituzionale di questa amministrazione.
8. Documentazione a corredo:
a) dettagliata relazione tecnico-amministrativa contenente: una descrizione tecnica dell'attivita' da svolgere, gli obiettivi che si sono raggiunti e quelli che si intendono raggiungere, indici oggettivamente valutabili (IOV) utili a monitorare tali obiettivi, la descrizione del modello organizzativo del soggetto richiedente (servizi svolti), l'organigramma completo del personale (nomi e categoria, qualifica, anzianita', servizio presso il quale opera) ritenuto necessario per lo svolgimento del programma genetico e breve sintesi delle funzioni da ciascuno svolte;
b) relazione contenente approfondimenti relativi a ciascuna spesa per la quale si chiede un contributo, con la precisazione delle motivazioni tecniche a supporto e dell'azione cui si riferisce;
c) tabella relativa alla consistenza del patrimonio zootecnico interessato dal programma, aggiornato al 1° gennaio dell'anno precedente e suddiviso per razza, sezione del libro genealogico e categoria di animali;
d) elenco delle attrezzature acquistate con contributo ministeriale negli ultimi cinque anni, distinte per:
1. categoria del bene;
2. servizio che lo utilizza;
3. programma di attivita' con le quali sono state finanziate (anno, estremi del decreto ministeriale).
Per quanto concerne il parco macchine, acquistate con il contributo ministeriale, deve essere riportato:
4. anno di acquisto;
5. kilometraggio totale;
6. kilometraggio dell'ultimo anno;
7. servizio che utilizza gli automezzi e il personale autorizzato all'uso;
e) verbale dell'assemblea degli associati ovvero del Comitato direttivo dal quale risulti l'avvenuta deliberazione in merito all'approvazione del preventivo dell'associazione, nel quale la previsione di spesa delle iniziative sussidiabili con contributo statale, dovra' risultare distinta da quelle riguardanti le altre spese dell'associazione. Dal medesimo verbale dovranno risultare l'individuazione e la determinazione dei proventi da destinare al finanziamento della parte di spesa relativa al programma che resta a carico dei soggetti richiedenti.
Qualora le norme statutarie non prevedano l'esistenza dell'assemblea degli associati o l'approvazione del preventivo da parte dell'assemblea, le deliberazioni saranno assunte dal comitato direttivo o da eventuale altro organo equipollente;
f) situazione dei programmi di attivita' gia' finanziati che, alla data di presentazione della domanda, non risultino ancora conclusi e per i quali non sia stata ancora effettuato il pagamento a saldo;
g) relazione su eventuali servizi svolti per i propri soci e per l'utilizzo di marchi collettivi nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il contributo, con l'indicazione dei relativi proventi da impiegare, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 52/2018, in attivita' e investimenti riconducibili a programmi di conservazione e miglioramento genetico;
h) nel caso di programmi collettivi, deve essere presentata una dettagliata relazione tecnica che descriva come le sinergie tecniche instaurate permettano di ottenere migliori risultati in relazione agli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, facendo particolare riferimento ad eventuali economie di scala realizzate.

Istruttoria, calcolo del contributo e
modalita' di liquidazione

9. L'istruttoria dei programmi annuali di attivita' presentati dai soggetti richiedenti sara' effettuata attraverso valutazione delle singole attivita' e, complessivamente, finanziando solo le azioni maggiormente significative e qualificanti dal punto di vista del miglioramento genetico e della salvaguardia della biodiversita' animale ad interesse zootecnico. Al fine della valutazione delle attivita' finanziabili, i programmi potranno essere comparati con precedenti gia' approvati ed equiparabili per specie ovvero consistenza della popolazione.
10. Nel caso di domande di finanziamento concernenti programmi genetici approvati sulla medesima razza o specie, l'istruttoria sara' effettuata anche in considerazione delle rispettive consistenze e della rispettiva adesione da parte degli allevatori a ciascun programma, fermo restando i criteri stabiliti al punto 9.
Nel caso di specie, gli stessi soggetti richiedenti dovranno in ogni caso indicare, con opportuna autocertificazione resa ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'elenco degli allevatori che aderiscano in via esclusiva al programma genetico dell'ente selezionatore in questione, indicando anche il numero di animali con il quale partecipano al programma genetico.
11. I contributi ministeriali concedibili per la realizzazione dei programmi di attivita', ai sensi dall'art. 27 del regolamento (UE) 702/2014 relativo agli aiuti di stato, consistono in erogazioni nei limiti della percentuale massima del 90 percento della spesa ammessa per le attivita' ordinarie di tenuta dei libri genealogici e del 70 percento per le attivita' di valutazione genetica del bestiame. Tali percentuali possono essere inferiori nei casi disciplinati al punto 14 e, quella relativa alle spese ordinarie, puo' essere elevabile al 95 percento nel caso di: programmi relativi alla tenuta di libri genealogici della specie cunicola, programmi relativi alla tenuta degli albi apistici nazionali, attivita' di supporto al miglioramento genetico del bestiame, nonche' attivita' degli enti di certificazione del seme. Inoltre, e' possibile finanziare al 100 percento l'attivita' di gestione dell'albo dei suini ibridi in quanto attivita' delegata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'Associazione nazionale allevatori suini (ANAS).
12. I contributi ministeriali concedibili per la realizzazione dei Programmi straordinari, qualora previsti da circolare emanata dal Mipaaf, consistono in erogazioni nei limiti della percentuale indicata nella citata circolare, che puo' arrivare al 95 percento. I programmi straordinari riguardano, in particolare, la realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione straordinaria delle strutture (sedi di proprieta' o centri genetici) nonche' l'adeguamento, la manutenzione straordinaria e la sostituzione delle attrezzature dei centri genetici necessarie per il corretto svolgimento del programma genetico.
13. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 52/2018 in merito all'aggregazione per comparto, al fine di evitare una eccessiva frammentazione dei fondi disponibili e perseguire delle economie di scala, saranno ammessi a contributo esclusivamente programmi di attivita' che, tenendo complessivamente in considerazione gli animali delle sezioni principali di tutte le razze gestite dal singolo ente selezionatore richiedente, riguardino:
a) per le specie bovina, equina e suina almeno 2.000 femmine in eta' riproduttiva;
b) per le specie ovina e caprina, tenuto conto del diverso carico zootecnico rappresentato dai capi di tali specie, almeno 13.000 femmine in eta' riproduttiva;
c) per le specie avicola e cunicola, in considerazione della loro alta prolificita', almeno 2.500 riproduttori tra maschi e femmine.
In aggiunta al precedente requisito, in caso di piu' programmi genetici per la medesima razza, al fine di una maggiore efficacia del finanziamento pubblico, non saranno ammessi a contributo programmi di attivita' che interessino meno del 33 percento della popolazione, considerando il totale degli animali della medesima razza compresi dai diversi programmi genetici approvati.
A tal ultimo riguardo, gli stessi soggetti richiedenti dovranno in ogni caso indicare, con opportuna autocertificazione resa ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'elenco degli allevatori che aderiscano in via esclusiva al programma genetico dell'ente selezionatore in questione, indicando anche il numero di animali con il quale partecipano al programma genetico.
14. La misura massima del contributo fissata al punto 11, per tener conto della maggiore o minore capacita' di sostenere la parte delle spese non coperte dal finanziamento pubblico, della maggiore o minore capacita' di realizzare economie di scala e della maggiore o minore capacita' di offrire ulteriori servizi a pagamento, e' determinata come nelle tabelle seguenti:


Parte di provvedimento in formato grafico

Per le specie bovina, bufalina ed equina:


Parte di provvedimento in formato grafico

Il programma singolo presentato da un soggetto richiedente nel cui comparto vi e' un unico ente selezionatore operante, ai fini della percentuale di contribuzione, viene considerato un programma collettivo.
Se le disponibilita' sui capitoli di bilancio non saranno sufficienti, le percentuali di contribuzione sulla spesa ammessa per l'attuazione dei programmi in questione potranno essere ridotte proporzionalmente.
15. Il decreto di concessione puo' altresi' stabilire che venga disposta un'anticipazione sull'intero contributo concesso, previa presentazione di idonea garanzia (fideiussione o contratto autonomo di garanzia) da parte del beneficiario. La percentuale dell'anticipazione non puo' comunque superare il 50 percento del contributo.
16. La liquidazione del contributo avviene secondo le modalita' che saranno indicate nello stesso decreto di concessione
17. Il Ministero potra' emanare circolari esplicative per fornire chiarimenti e ulteriori modalita' operative di gestione della procedura di presentazione della domanda di contributo e di rendicontazione della stessa.

Azioni e/o attivita' non finanziabili

18. Di seguito vengono riportate azioni e attivita' non finanziabili:
a) azioni direttamente o indirettamente riconducibili ad attivita' commerciali;
b) qualsiasi attivita' su specie alloctone o razze per le quali non risulti approvato un programma genetico precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto;
c) conservazione in situ ed ex situ cosi' come definite ai sensi della regolamentazione comunitaria, escluse le attivita' per la costituzione di banche del germoplasma, compatibilmente con gli obiettivi di ciascun programma genetico;
d) marcatura formaggi e/o altri prodotti di origine animale;
e) attivita' legate alla costituzione di marchi di qualita' e/o collettivi nazionali e comunitari;
f) acquisto, abbonamenti o compensi per pubblicazioni: riviste, giornali, libri, articoli o similari.
 
Allegato 2
Azioni

1. I programmi di attivita' presentati annualmente dai soggetti richiedenti, in relazione allo scopo del programma genetico a cui si riferiscono, possono riguardare le seguenti azioni, ritenute direttamente necessarie allo svolgimento del programma genetico stesso e non gia' oggetto di altro finanziamento nazionale o europeo:
a) tenuta del libro genealogico ed attivita' correlate;
b) caratterizzazione genotipica e fenotipica;
c) valutazione soggetti in stazione di controllo in ambiente controllato;
d) gestione delle popolazioni autoctone a limitata diffusione;
e) raccolta e conservazione campioni biologici e germoplasma (per necessita' di identificazione delle ascendenze, riserva genetica e specifici programmi di accoppiamento programmati per azioni di contenimento della consanguineita' e per diffondere il miglioramento genetico nella popolazione di riferimento);
f) stima indici genetici;
g) tenuta dell'albo nazionale allevatori api nazionali.
2. Sono inoltre ammessi programmi di attivita' riguardanti le seguenti azioni:
a) attivita' volte a migliorare la conoscenza e la diffusione dei risultati della ricerca nell'allevamento di animali domestici svolte nell'ambito dell'European federation for animal science o EAAP;
b) effettuazione di analisi sulle partite di materiale seminale congelato bovino e bufalino a qualsiasi titolo distribuito, di cui all'art. 37 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro della sanita' 19 luglio 2000, n. 403 e successive modifiche;
c) gestione delle istruttorie per il riconoscimento degli enti ibridatori delegato all'Associazione nazionale allevatori suini (ANAS) e tenuta dell'albo suini ibridi.
Categorie di spesa

3. Le categorie di spese ammissibili, direttamente riconducibili alle sopra elencate azioni, sono le seguenti:
a) personale direttamente coinvolto nelle attivita' del programma genetico (Ufficio centrale) e responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli archivi del Libro genealogico, delle attivita' di coordinamento ed indirizzo per gli allevatori, della predisposizione ed emissione dei certificati zootecnici nonche' di ogni altra attivita' tecnico scientifica collegata. L'organigramma predisposto dovra' tener conto delle qualifiche previste dal CCNL del comparto enti zootecnici.
Responsabile della gestione del programma genetico: In ogni caso la spesa totale annuale per un impegno al 100 percento del responsabile della gestione del programma genetico, se inquadrato come dirigente, non deve superare l'importo di euro 50.000. Tale limite massimo e' inferiore nei seguenti casi:
1. euro 30.000 per i soggetti richiedenti che contemplino tra 30.001 e 500.000 femmine iscritte alla sezione principale dei LLGG gestiti in totale;
2. euro 15.000 per i soggetti richiedenti che contemplino piu' di 500.000 femmine iscritte alla sezione principale dei LLGG gestiti in totale.
b) commissioni ed esperti di razza, la cui attivita' risulta necessaria per la definizione e lo svolgimento del programma genetico (Commissioni ovvero Comitati previsti dal programma genetico, valutazioni morfologiche, formazione e aggiornamento esperti di razza, assicurazione esperti).
c) studi ed analisi necessari allo svolgimento del programma genetico ed al perseguimento degli scopi stabiliti per lo stesso in linea con gli obiettivi fissati dall'Allegato 1 al presente decreto.
d) macchinari ed attrezzature, in particolare acquisto, noleggio e manutenzione ordinaria necessari per disporre di una dotazione hardware e software efficiente e proporzionata al programma genetico svolto, compresi gli hardware e i software impiegati per l'acquisizione e la conservazione dei dati. Sono compresi costi per l'adeguamento delle postazioni di lavoro (ad esempio mobilio e sedie). In questa categoria sono comprese anche le spese inerenti agli autoveicoli destinati alle attivita' presso gli allevamenti aderenti al programma genetico e/o per la valutazione soggetti in stazione di controllo in ambiente controllato. (le cui spese di assicurazione sono comprese nelle spese generali). E' ammessa la strumentazione per lo svolgimento di videoconferenze.
Note: L'opportunita' di acquistare nuove dotazioni hardware o software o altra strumentazione sara' valutata in relazione agli acquisti effettuati dal soggetto richiedente nelle annualita' precedenti ed alla dotazione minima richiesta al momento del riconoscimento del soggetto quale ente selezionatore. Gli importi per i quali si intende chiedere un contributo devono risultare congruenti rispetto al valore di mercato del relativo bene, dimostrato per mezzo di tre preventivi indipendenti.
e) strutture: I soggetti richiedenti non in possesso di una sede di proprieta' possono chiedere un contributo sull'affitto (per un importo mensile ritenuto congruo con il valore di mercato) di un immobile di dimensioni e caratteristiche proporzionate alle loro specifiche esigenze. Nel caso di soggetti richiedenti che abbiano sottoscritto un mutuo, puo' essere richiesto il contributo sulle rate versate, per un importo non superiore a quello per l'affitto di un immobile con le caratteristiche di cui sopra. E' compresa anche la manutenzione ordinaria per gli immobili.
f) conservazione del germoplasma: spese per la creazione e per l'implementazione di banche del germoplasma (materiale seminale, embrioni) e di materiale biologico della razza interessata dal programma genetico, che garantiscano la conservazione di un germoplasma con caratteri coerenti con gli obiettivi fissati dal programma genetico. Non sono comprese le spese per germoplasma destinato alla distribuzione.
g) valutazioni genetiche: spese relative alle attivita' di gestione degli animali in stazione di controllo: ad esempio personale responsabile della custodia e del Governo degli animali, spese di trasporto, alimentazione, medicinali, assicurazione animali, nonche' la manutenzione ordinaria delle strutture e i costi d'uso dei macchinari e delle attrezzature utilizzate e l'acquisto e la manutenzione delle dotazioni hardware e software dei centri genetici.
h) spese generali: spese nella percentuale massima del 10 percento sulla spesa ammissibile e relative a: assistenza amministrativa, finanziaria e contabile, certificazioni, corsi per la sicurezza, assicurazioni autoveicoli, materiale di consumo, spese postali, di trasporto e di spedizione, utenze. L'elenco puo' essere aggiornato periodicamente e trasmesso con nota circolare agli Enti selezionatori.
Iniziative zootecniche di natura straordinaria

4. In particolari condizioni, se specificato nella circolare eventualmente emanata, puo' essere richiesto il contributo per altre tipologie di interventi di natura straordinaria, in particolare relativi alla realizzazione di strutture e attrezzature per il miglioramento ed il potenziamento delle stazioni di controllo o per l'adeguamento delle stesse nonche' per la manutenzione straordinaria delle sedi di proprieta'.
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI ..........

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Soggetti richiedenti:
a) enti selezionatori, ufficialmente riconosciuti ed abilitati alla gestione dei Programmi genetici cosi' come definiti all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52;
b) associazioni di allevatori delle specie di cui al comma 2 ufficialmente riconosciute ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529;
c) enti che detengono gli albi apistici nazionali riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
d) enti che operano nelle attivita' volte a migliorare la conoscenza e la diffusione dei risultati della ricerca nell'allevamento di animali domestici svolte nell'ambito dell'European federation for animal science o EAAP ed inoltre quelli deputati all'effettuazione di analisi sulle partite di materiale seminale congelato bovino e bufalino a qualsiasi titolo distribuito, di cui all'art. 37 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro della sanita' 19 luglio 2000, n. 403 e successive modifiche.
2. Programma genetico:
a) programmi genetici con scopo di miglioramento o conservazione ufficialmente approvati cosi' come definiti all'art. 2, punto 26, del regolamento (UE) 2016/1012 appartenenti alle seguenti specie:
1) specie bovina;
2) specie bufalina;
3) specie suina;
4) specie ovina;
5) specie caprina;
6) specie equina (fatto salvo per le razze equine cosmopolite destinate prevalentemente all'equitazione);
7) specie asinina.
b) programmi di salvaguardia della biodiversita' animale ad interesse zootecnico ufficialmente approvati delle seguenti specie:
1) specie cunicola;
2) specie avicole:
2.1) specie pollo;
2.2) specie faraona;
2.3) specie anatra;
2.4) specie oca;
2.5) specie tacchino;
2.6) specie colombo.
3) specie apis mellifera sottospecie ligustica e sicula.
3. Programma di attivita': l'insieme delle azioni e delle relative spese necessarie per l'effettuazione dei programmi genetici di cui al comma 2, lettere a) e b) del presente articolo da parte dei soggetti richiedenti.
 
Art. 3

Attivita' escluse dall'ambito del presente decreto

1. Sono escluse le attivita' svolte da tutti i soggetti che operano su animali appartenenti a tutte le specie non ricomprese nell'elenco di cui all'art. 2.
2. Sono altresi' escluse le attivita' svolte da enti ed organizzazioni che operano nella raccolta di dati in allevamento ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52.
 
Art. 4

Requisiti di ammissibilita'

1. I soggetti richiedenti di cui all'art. 2, comma 1, devono possedere:
a) i requisiti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, per gli enti selezionatori;
b) un programma genetico approvato, come definito dell'art. 2, comma 2;
c) finalita' statutarie compatibili con le attivita' di miglioramento e salvaguardia della biodiversita' ad interesse zootecnico;
d) ambito operativo riferito almeno a livello nazionale;
e) sede nel territorio italiano.
2. Il mancato possesso dei requisiti comporta l'inammissibilita' della domanda di concessione dei contributi.
 
Art. 5
Modalita' di presentazione della domanda di finanziamento dei
programmi di attivita' volti alla realizzazione del miglioramento
genetico e salvaguardia della biodiversita' animale ad interesse
zootecnico

1. La domanda di finanziamento dei programmi di attivita', corredata della documentazione prevista nell'allegato 1, deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale - DISR VII all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): cosvir7@pec.politicheagricole.gov.it
Tale invio dovra' essere effettuato da postazione PEC istituzionale dell'ente proponente entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il programma da finanziare.
2. Le modalita' di presentazione possono essere aggiornate mediante nota circolare pubblicata sul sito istituzionale di questa amministrazione.
 
Art. 6
Programmi di attivita' per il miglioramento genetico e la
salvaguardia della biodiversita' animale ad interesse zootecnico

1. I programmi di attivita' di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto sono:
a) programmi ordinari in cui sono previste le attivita' relative alla tenuta dei libri genealogici e le altre attivita' utili allo svolgimento dei programmi genetici, nonche' la tenuta dell'albo suini ibridi, la gestione delle istruttorie per il riconoscimento degli enti ibridatori delegato all'Associazione nazionale allevatori suini (ANAS);
b) programmi straordinari, da prevedersi nella nota circolare pubblicata sul sito istituzionale di questa amministrazione, e in cui sono previste iniziative zootecniche di natura straordinaria, il cui espletamento sia ritenuto necessario da questo Ministero.
 
Art. 7

Istruttoria e valutazione delle istanze

1. L'amministrazione preposta, attraverso l'ufficio competente, effettua l'istruttoria di ammissibilita' e valutazione dei programmi di attivita' atti allo svolgimento dei programmi genetici e di salvaguardia della biodiversita' animale ad interesse zootecnico, presentati ai sensi dell'art. 1.
2. L'istruttoria e la valutazione dei programmi di attivita' presentati viene svolta sulla base dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 4 ed in base ai criteri e principi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrate del presente decreto.
 
Art. 8

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 15 dicembre 1992 concernente «Criteri e modalita' per la concessione di contributi per l'attivita' di tenuta dei libri genealogici e per il miglioramento genetico, per la realizzazione e gestione dei centri genetici e per la realizzazione di altri programmi zootecnici straordinari»;
b) i decreti del direttore generale della Direzione generale politiche agricole ed agroindustriali nazioni del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 4438 del 6 febbraio 1996, n. 21438 del 1° marzo 1996, n. 24153 dell'11 ottobre 1996 e n. 21405 del 10 aprile 1997, con i quali sono stati integrati e modificati i criteri per la concessione di contributi e per la concreta determinazione delle singole percentuali di contributo.
Il presente provvedimento sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 9 agosto 2021

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 819