Gazzetta n. 229 del 24 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 luglio 2021
Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare per il triennio 2020/2023 ed assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica alle tipologie di specializzazioni per l'anno accademico 2020/2021.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

e con

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE»;
Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, in virtu' del quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano, con cadenza triennale, il fabbisogno dei medici specialisti da formare sulla base del quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca 30 giugno 2014 n. 105, recante «Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute del 4 febbraio 2015, prot. n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 3 giugno 2015 - Supplemento ordinario n. 25, concernente «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, del 13 giugno 2017, prot. n. 402, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2017 - Supplemento ordinario n. 38, recante «Standard, requisiti e indicatori di attivita' formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria»;
Visti gli articoli 37 e seguenti del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;
Considerato che l'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», prevede, dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2007, il quale stabilisce, in attuazione dell'art. 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, che, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, il trattamento economico del medico in formazione specialistica e' di euro 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso e di euro 26.000,00 lordi per i successivi anni di corso;
Vista la nota prot. n. 2562 del 15 gennaio 2021, con la quale il Ministero della salute ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di conoscere le risorse finanziarie disponibili per il finanziamento dei contratti di formazione medico specialistica per l'a.a. 2020/2021, avuto particolare riguardo al finanziamento relativo ai contratti di formazione specialistica erogabili per il primo anno di corso nell'a.a. 2020/2021;
Vista la nota prot. n. 26983 del 9 febbraio 2021, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che il livello complessivo del finanziamento per l'anno accademico 2020/2021, ai sensi della legislazione vigente, e' pari ad euro 1.016.351.876,28, di cui euro 173.013.061,00 stanziati ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997 e dell'art. 1 del decreto-legge n. 90 del 2001, convertito dalla legge n. 188 del 2001; euro 89.088.815,00 stanziati ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 428 del 1990; euro 300.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005; euro 50.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 147 del 2013; euro 90.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 252, della legge n. 208 del 2015; euro 68.400.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 521, della legge n. 145 del 2018; euro 10.850.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 271 della legge n. 160 del 2019; euro 25.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 859, della legge n. 160 del 2019; euro 105.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77; euro 105.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, commi 421-422, della legge n. 178 del 2020;
Vista la nota prot. n. 13481 del 6 maggio 2021, con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca, preso atto della ricognizione delle vigenti autorizzazioni di spesa effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze con la citata nota prot. n. 26983 del 9 febbraio 2021, per un importo complessivo pari ad euro 1.016.351.876,28, ha comunicato, tra l'altro: - che la somma necessaria a coprire i costi presuntivi correlati ai contratti statali delle coorti di specializzandi degli anni accademici precedenti all'a.a. 2020/2021 e' quantificabile ad oggi, in via prudenziale, in euro 751.302.660,00; - che dal predetto importo di euro 1.016.351.876,28, deve essere decurtata la somma di euro 642.534,25 quale onere a carico dello Stato, aggiornato al 26.4.2021, per la frazione di formazione gia' fruita per i contratti non oggetto di riassegnazione, in quanto parzialmente utilizzati a seguito di rinunce e/o interruzioni; - che, sempre in via prudenziale, deve essere decurtata la somma necessaria a garantire la copertura di eventuali sospensioni che dovessero riguardare le precedenti coorti di specializzandi ancora in corso, il cui importo e' stimato in euro 16.000.000,00; - che, pertanto, come emerge dalle relative tabelle allegate alla suddetta nota prot. n. 13481 del 6 maggio 2021, considerate le stime del costo dell'anno accademico precedente, per l'a.a. 2020/2021 residuerebbe un margine finanziario in termini di previsione pari a circa euro 221.117.246,41 che, sommati alle vigenti autorizzazioni di spesa, pari a euro 1.016.351.876,28, conduce ad un ammontare totale disponibile, in termini previsionali, pari a euro 1.237.469.122,69;
Vista la nota prot. n. 158147 del 1° giugno 2021, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze nel prendere atto degli elementi informativi forniti dal Ministero dell'universita' e della ricerca con la citata nota prot. n. 13481 del 6 maggio 2021, relativi alle economie derivanti dagli anni precedenti e considerate le fonti di finanziamento disponibili a legislazione vigente, gia' comunicate con la richiamata nota prot. n. 26983 del 9 febbraio 2021, nel prendere atto della stima provvisoria di risorse residue derivanti dall'anno accademico 2019/2020, pari ad euro 221.117.246,75, somma tuttavia ancora non definitivamente quantificata essendo l'anno accademico 2019/2020 ancora in corso e nel prendere atto, infine, dell'esistenza di un contenzioso tuttora pendente avverso la procedura concorsuale, i cui esiti non sono al momento prevedibili - tenuto conto che la citata somma di euro 221.117.246,75 non puo' essere considerata allo stato interamente libera e disponibile per il finanziamento dell'anno accademico 2020/2021, ha prefigurato cinque differenti scenari di possibili ammissibili al primo anno di formazione per l'a.a. 2020/2021 fino all'a.a. 2024/2025;
Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 3 giugno 2021 (Rep. Atti n. 76/CSR), concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2020/2023, che risulta essere per l'anno accademico 2020/2021 pari a complessive 13.507 unita'; per l'anno accademico 2021/2022 pari a complessive 13.311 unita' e per l'anno accademico 2022/2023 pari a complessive 12.124 unita' e considerato che nello stesso e' chiarito che la formazione e' effettivamente svolta nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della legislazione vigente;
Ritenuto pertanto, a fronte del fabbisogno di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2020/2021 espresso con il richiamato Accordo del 3 giugno 2021, pari a 13.507 unita', che tra i cinque differenti scenari di possibili ammissibili al primo anno di formazione per l'a.a. 2020/2021 prefigurati dal Ministero dell'economia e delle finanze con la richiamata nota prot. n. 158147 del 1° giugno 2021, lo scenario che consente di poter finanziare 13.200 contratti di formazione medico specialistica sia quello che maggiormente si avvicina al predetto fabbisogno;
Tenuto conto che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede il finanziamento di ulteriori 4.200 contratti di formazione medico specialistica per un intero ciclo di studi (cinque anni), che consentiranno, una volta che il PNRR sara' approvato dal Consiglio dell'Unione europea, di poter soddisfare l'intero fabbisogno di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2020/2021, finanziando i restanti 307 contratti di formazione, e di assegnare ulteriori 3.893 contratti di formazione, anticipando nell'a.a. 2020/2021 quota parte del fabbisogno di medici specialisti da formare espresso per l'anno accademico 2021/2022 con il richiamato Accordo del 3 giugno 2021, con conseguente riduzione del cd «imbuto formativo» ed ingresso anticipato nel mondo del lavoro di medici specialisti;
Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'universita' e della ricerca del 21 maggio 2021, prot. n. 1205, con il quale e' stato bandito il concorso nazionale per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2020/2021 che, all'art. 2, prevede che «con uno o piu' provvedimenti successivi ed integrativi del presento atto [...] sono indicati, in rapporto alle determinazioni sui contingenti globali da formare ripartiti per tipologia di scuole che verranno assunte con il decreto del Ministero della salute di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368/1999, i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'a.a. 2020/2021 [...]» e all'art. 8 fissa la data della prova di concorso a livello nazionale a martedi' 20 luglio 2021;
Ravvisata, pertanto, l'urgenza di provvedere alla definizione dei contingenti globali da formare ripartiti per tipologia di scuole, onde consentire di individuare entro tale data i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione per l'a.a. 2020/2021;
Considerato che la disponibilita' dei predetti 4.200 contratti resta comunque condizionata alla definitiva approvazione del PNRR nei termini sopra descritti;

Decreta:

Art. 1

1. Per il triennio accademico 2020/2023, tenuto conto di quanto sancito nell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 3 giugno 2021 (Rep. Atti n. 76/CSR), richiamato nelle premesse, il fabbisogno dei medici specialisti da formare e' determinato in 13.507 unita' per l'a.a. 2020/2021, in 13.311 unita' per l'a.a. 2021/2022 ed in 12.124 unita' per l'a.a. 2022/2023, cosi' come indicato nelle allegate tabelle 1, 2 e 3, parte integrante del presente decreto.
 
Allegato
TABELLA 1 - DETERMINAZIONE FABBISOGNI MEDICI SPECIALISTI
PER L'A.A. 2020-2021

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 2 - DETERMINAZIONE FABBISOGNI MEDICI SPECIALISTI
PER L'A.A. 2021-2022

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 3 - DETERMINAZIONE FABBISOGNI MEDICI SPECIALISTI
PER L'A.A. 2022-2023

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 4 - CONTRATTI DI FORMAZIONE MEDICO SPECIALISTICA
FINANZIATI A CARICO DELLO STATO PER L'A.A. 2020-2021

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 5 - CONTRATTI DI FORMAZIONE MEDICO SPECIALISTICA AGGIUNTIVI
PER L'A.A. 2020-2021 FINANZIATI CON RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
(PNRR)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Per l'anno accademico 2020/2021, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato e' fissato in 13.200 per il primo anno di corso, ed e' determinato per ciascuna tipologia di specializzazione secondo quanto indicato nella allegata Tabella 4, parte integrante del presente decreto.
2. Nel riparto dei contratti di formazione specialistica di cui al comma 1, tenuto conto delle risorse statali effettivamente disponibili, sono presi in considerazione, quali indicatori, il fabbisogno regionale determinato, ai sensi dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 3 giugno 2021 (Rep. Atti n. 76/CSR), richiamato nelle premesse, per l'anno accademico 2020/2021, espresso sia in termini di valore assoluto sia in termini di variazione rispetto al fabbisogno determinato per l'anno precedente, nonche' il peso percentuale di ogni tipologia di scuola di specializzazione rispetto al fabbisogno complessivamente espresso per l'anno accademico 2020/2021. E' data comunque priorita', in considerazione di quanto gia' avvenuto in sede di assegnazione dei contratti per l'anno accademico 2019/2020 sulla base dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 9 luglio 2020 (Rep. Atti n. 111/CSR), alle particolari necessita' relative alle scuole di specializzazione di: anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore; malattie dell'apparato vascolare; malattie dell'apparato respiratorio; malattie infettive e tropicali; medicina di emergenza e urgenza; medicina interna; microbiologia e virologia; patologia clinica e biochimica clinica; radiodiagnostica; igiene e medicina preventiva; ematologia; geriatria, in quanto ritenute di particolare impatto nell'emergenza COVID-19 e per i possibili scenari futuri, anche tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Inoltre si tiene conto delle esigenze delle scuole di specializzazione di psichiatria e di neuropsichiatria infantile, in considerazione dell'acuirsi dei disagi a livello psichico dovuti alla pandemia, in relazione ai quali si e' provveduto in recenti provvedimenti di urgenza a rafforzare i relativi servizi assistenziali.
3. Alla distribuzione dei contratti di formazione specialistica alle scuole di specializzazione degli atenei, tenuto conto della capacita' ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole medesime, provvede con successivo decreto, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministro dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute.
 
Art. 3

1. Per l'anno accademico 2020/2021, il numero dei contratti di formazione specialistica di cui all'art. 2 e' incrementato di ulteriori 4.200 unita' per il primo anno di corso con l'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte del Consiglio dell'Unione europea. Cio' al fine di soddisfare l'intero fabbisogno di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2020/2021 espresso con l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 3 giugno 2021 (Rep. Atti n. 76/CSR), richiamato nelle premesse, finanziando i restanti 307 contratti di formazione, nonche' di assegnare ulteriori 3.893 contratti di formazione, anticipando nell'a.a. 2020/2021 quota parte del fabbisogno di medici specialisti da formare espresso per l'anno accademico 2021/2022 con il medesimo Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 3 giugno 2021, secondo quanto indicato nella allegata Tabella 5, parte integrante del presente decreto.
2. Nel riparto dei contratti di formazione specialistica di cui al comma 1, sono presi in considerazione, quali indicatori, il fabbisogno regionale determinato per l'anno accademico 2020/2021, il fabbisogno determinato per l'anno accademico 2021/2022, nonche' la capacita' formativa degli atenei definita per ogni singola tipologia di scuola di specializzazione.
3. Alla distribuzione dei contratti di formazione specialistica alle scuole di specializzazione degli atenei, tenuto conto della capacita' ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole medesime, provvede, con successivo decreto, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministro dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute.
 
Art. 4

1. Per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle universita', possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato.
2. Le regioni e le province autonome, ove non insistano nel loro territorio atenei con corsi di laurea in medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con universita' di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale.
 
Art. 5

1. La specifica categoria destinataria della riserva di cui al comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e' espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola, nonche', ai sensi dell'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel personale medico, dipendente a tempo determinato di un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico o di un istituto zooprofilattico sperimentale di cui al comma 422 e seguenti della medesima legge 27 dicembre 2017 n. 205. Tale ultima categoria di personale medico perde il diritto alla frequenza della scuola di specializzazione nel caso in cui si interrompa - durante il corso di specializzazione medesimo - il contratto di lavoro a tempo determinato a suo tempo sottoscritto con uno dei sopraindicati enti.
2. Per l'ammissione in soprannumero alle scuole di specializzazione ai sensi del comma 1, i candidati devono avere superato le prove di ammissione previste dalla normativa vigente.
 
Art. 6

1. I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica tra universita' italiane e straniere, non possono essere superiori ai diciotto mesi.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2021

Il Ministro della salute
Speranza

Il Ministro dell'universita' e della ricerca
Messa

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 2387