Gazzetta n. 229 del 24 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 17 agosto 2021
Riparto delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per la quota attribuita al settore portuale.


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 140, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita', mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche ed ha previsto che l'utilizzo del fondo e' disposto con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato e con i quali sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi; che tali decreti, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e che per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli stessi decreti;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 concernente «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, ed in particolare l'art. 7-bis che prevede di destinare agli interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016 e' disposta la ripartizione di quota parte del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, come da elenco allegato al medesimo decreto che ne costituisce parte integrante e che la quota del Fondo attribuita al settore portuale ammonta, complessivamente, per gli anni 2017-2032, ad euro 318, 5 milioni;
Visto il decreto ministeriale n. 71 del 28 febbraio 2018 con il quale, al fine di dare impulso alla realizzazione delle opere in questione, si e' proceduto alla programmazione delle risorse stanziate nel primo quinquennio di validita' del Fondo, pari a complessivi euro 108,5 milioni e conseguentemente ad individuare una prima tranche di interventi cui destinare le risorse in questione per un importo complessivo di euro 103,5 milioni;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» ed, in particolare, l'art. 1, comma 1072, che prevede il rifinanziamento del fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma 140, della suddetta legge n. 232 del 2016 per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033; che le predette risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a) trasporti e viabilita'; b) mobilita' sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche, fermi restando i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 che riduce la dotazione del Fondo di cui all'art. 1, comma 1072 della legge n. 205 del 2017 di 83 milioni per l'anno 2018, 195 milioni per l'anno 2019, di 37 milioni per l'anno 2020 di 30 milioni per gli anni dal 2021 al 2029;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, concernente il riparto del Fondo di cui all'art. 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 con il quale e' stata disposta la ripartizione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, come da elenco allegato al medesimo decreto che ne costituisce parte integrante e che la quota del Fondo attribuita al settore portuale ammonta, complessivamente, per gli anni 2020-2028, ad euro 200.307.559 milioni;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che all'art. 1, comma 95 che istituisce un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese;
Visto l'art. 1, comma 98 della citata legge n. 145 del 2018 che prevede che il fondo di cui al comma 95 e' ripartito con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza; che detti decreti individuano i criteri e le modalita' per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalita' previste dai commi da 95 a 106; che nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, concernente il riparto del Fondo di cui all'art. 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale e' stata disposta la ripartizione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, come da elenco allegato al medesimo decreto che ne costituisce parte integrante e che la quota del Fondo attribuita al settore portuale ammonta, complessivamente, per gli anni 2020-2032, ad euro 361.347.486 milioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020 n. 190 concernente «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Considerato che le risorse complessivamente disponibili stanziate nel Fondo investimenti, appostate sul capitolo di bilancio n. 7258, pari a euro 796.655.045,00, non sono risultate sufficienti a coprire l'intero fabbisogno rappresentato dalle autorita' di sistema portuale e che, pertanto, si e' provveduto ad individuare un primo elenco di interventi infrastrutturali prioritari dell'importo complessivo di euro 794.212.595.00, come riportato nell'allegato 2 del decreto ministeriale n. 353/2020, definiti con riferimento alla sostenibilita' ambientale, messa in sicurezza delle infrastrutture ovvero di completamento di opere gia' parzialmente finanziate, ivi compreso l'obiettivo, di cui all'art. 7-bis del decreto-legge 243 del 29 dicembre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 27 febbraio 2017, rinviando l'approvazione degli ulteriori interventi, puntualmente specificati nell'allegato 3 del predetto decreto ministeriale all'ottenimento delle specifiche risorse di cui alla legge n. 160 del 2019 per complessivi euro 112.216.000,00;
Visto il decreto n. 353 del 13 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2020 al n. 3278 col quale e' stata approvata la prima fase del programma di interventi infrastrutturali prioritari in ambito portuale, riportato nell'allegato 2 al decreto ministeriale n. 353 del 2020, per un importo complessivo di euro 794.212.595,00 rinviando ai prossimi decreti il finanziamento di quelle indicate negli allegati 3 e 4;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio triennale 2020-2022», che all'art. 1, comma 14 istituisce un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, concernente il riparto del Fondo di cui all'art. 1, comma 14 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 con il quale e' stata disposta la ripartizione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;
Considerato che con DMT n. 35546 sono state appostate sul capitolo di bilancio di questo Ministero n. 7258, pg. 5, le risorse finanziarie di cui alla legge n. 160 del 2019, per un importo complessivo di euro 112.216.000,00;
Ritenuto pertanto di procedere al finanziamento delle opere di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale n. 353/2020 da finanziare con le risorse del Fondo investimenti di cui all'art. 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Considerata l'intesa in Conferenza unificata nella seduta del 6 agosto 2020;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa, e' approvato il secondo elenco di interventi infrastrutturali prioritari in ambito portuale di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale n. 353 del 13 agosto 2020, come riportato nell'allegato 1 al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di euro 112.216.000,00.
I CUP che identificano gli interventi ammessi a finanziamento devono, a pena di nullita' dell'atto che lo autorizza, ai sensi dell'art 11 commi 2-bis, 2-ter, della legge 16 gennaio 2003, essere validi e attivi.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Gli interventi di cui all'art. 1 sono ammessi al finanziamento statale a valere sulle risorse recate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 in premessa citata, di cui al capitolo di bilancio n. 7258, pari ad euro 112.216.000,00 in conto competenza ed esercizi futuri:


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

1. Gli enti proponenti nella cui circoscrizione territoriale ricadono gli interventi infrastrutturali ricompresi nel programma di cui all'art. 1 assumono le funzioni di soggetti attuatori per gli interventi ammessi a finanziamento nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e procederanno all'esecuzione delle opere di cui al presente decreto secondo le modalita' ed i tempi stabiliti in appositi accordi procedimentali da stipularsi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne nei quali sono definite modalita' ed obblighi relativi all'attuazione e monitoraggio degli interventi e all'erogazione del contributo pubblico.
2. Fermo restando il monitoraggio delle attivita' e degli interventi effettuato attraverso il sistema della «banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, il cui costante aggiornamento e' posto a carico dei soggetti attuatori, per le finalita' di cui al comma 1075 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 ciascun beneficiario dovra' produrre entro il 30 agosto di ciascun anno, alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, apposita relazione sull'effettivo utilizzo del finanziamento assegnato con l'indicazione delle principali criticita' riscontrate nell'attuazione delle opere.


 
Art. 4

Con successivi provvedimenti la Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne provvedera' per ogni intervento di cui all'allegato 1, all'assunzione dell'impegno contabile di spesa sul pertinente capitolo di bilancio, nel limite massimo del contributo programmato per ciascun intervento di cui al predetto allegato.
 
Art. 5

Le risorse di cui all'art. 1 si intendono revocate qualora i soggetti beneficiari delle stesse non provvedano all'assunzione di una obbligazione giuridicamente rilevante per l'affidamento dei lavori entro diciotto mesi dall'assegnazione delle stesse salvo oggettive e comprovate cause ostative.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 agosto 2021

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2661