Gazzetta n. 229 del 24 settembre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 29 luglio 2021 |
Classi delle lauree magistrali o specialistiche e abilitazioni professionali per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di polizia; classi delle lauree triennali, magistrali e specialistiche per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a ispettore superiore tecnico; classi delle lauree triennali per le quali e' riconosciuto il conseguimento di crediti formativi universitari durante il corso di formazione iniziale per vice ispettore tecnico. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante «Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, che stabilisce che per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolta, e' necessaria l'iscrizione al rispettivo albo; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare, l'art. 25-bis, commi 8 e 8-bis, concernenti il corso di formazione cui sono avviati i vincitori del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, e l'art. 31-bis, relativo ai requisiti di accesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico, che rinviano, tra l'altro, ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione dei corsi di laurea magistrale e specialistica e di laurea triennale per le finalita' ivi previste e sopra richiamate, secondo i criteri dell'art. 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270; Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante «Ordinamento della professione di psicologo»; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78» e, in particolare, l'art. 29, comma 1, che stabilisce che la carriera dei funzionari tecnici di Polizia con sviluppo dirigenziale si distingue nei ruoli degli ingegneri, dei fisici, dei chimici, dei biologi e degli psicologi e l'art. 31, che disciplina l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di polizia mediante concorso pubblico rinviando ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione dei corsi delle lauree magistrali e specialistiche e le abilitazioni professionali, ove previste dalla legge, per le finalita' ivi previste e sopra richiamate; Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante «Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali» convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000, n. 249 - Supplemento ordinario - n. 175, concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, la definizione delle relative declaratorie dei contenuti, nonche' la determinazione delle affinita' e delle corrispondenze tra i vecchi e i nuovi settori; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», che ha sostituito il precedente decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, con il quale sono state introdotte le lauree magistrali, e, in particolare, l'art. 4, che prevede, tra l'altro, il raggruppamento in classi di appartenenza dei corsi di studio dello stesso livello assegnando, all'interno della stessa classe, il medesimo valore legale dei titoli di studio conseguiti e, in particolare, il comma 2, nella parte in cui prevede che le classi di corsi di studio sono individuate da uno o piu' decreti ministeriali; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, di determinazione delle classi delle lauree universitarie; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 26 luglio 2007 di attuazione dei decreti ministeriali in data 16 marzo 2007 (classi di laurea e di laurea magistrale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2007, n. 246, e recante la definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle Universita' dei corsi di studio e, in particolare, l'allegato 2 che individua la corrispondenza tra le classi di laurea e di laurea magistrale relative al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e le classi di laurea e laurea specialistica relative al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dell'8 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2009, n. 122, di determinazione delle classi di laurea magistrale delle professioni sanitarie; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, che ha sostituito il decreto interministeriale 5 maggio 2004; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119 recante «Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270»; Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 18 dicembre 2014, recante l'individuazione delle classi di laurea richieste per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari ed ai ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato; Visti i decreti del Ministro della salute del 23 marzo 2018 pubblicati sulle gazzette ufficiali 4 giugno 2018, n. 127, 5 giugno 2018, n. 128 e 6 giugno 2018, n. 129, recanti rispettivamente «Ordinamento della professione di psicologo», «Ordinamento della professione di chimico e fisico» e «Ordinamento della professione di biologo»; Ritenuto di dover adottare, ai fini di una disciplina organica e sistematica, un unico provvedimento per determinare le classi delle lauree triennali, magistrali o specialistiche e le abilitazioni professionali per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, le classi delle lauree triennali per il conseguimento delle quali sono acquisiti crediti formativi universitari durante il corso di formazione, di durata non inferiore a due anni, per l'accesso, da concorso pubblico, alla qualifica di vice ispettore tecnico, nonche' le classi delle lauree triennali, magistrali o specialistiche utili per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a ispettore superiore tecnico; Ritenuto altresi', di dover determinare per classi di laurea, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche i corsi di laurea magistrale o specialistica necessari per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di polizia; Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce, nell'ambito delle classi di laurea triennale, magistrale o specialistica individuate con i decreti ministeriali adottati in attuazione dell'art. 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270: a) le classi delle lauree magistrali o specialistiche e le abilitazioni professionali, ove previste dalla legge, per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di polizia, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; b) le classi delle lauree triennali per il conseguimento delle quali sono acquisiti crediti formativi universitari durante il corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, della durata non inferiore a due anni, cui sono avviati i vincitori del concorso pubblico ai fini della formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali e' stato indetto il concorso, ai sensi dell'art. 25-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982; c) le classi delle lauree triennali, magistrali o specialistiche utili per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a ispettore superiore tecnico, ai sensi dell'art. 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982. |
| Tabella A (articolo 2, comma 1)
CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI O SPECIALISTICHE PER L'ACCESSO ALLA CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA Ruolo degli ingegneri Settore polizia scientifica: informatica (LM-18), 23/S; ingegneria dell'automazione (LM-25), 29/S; ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), 30/S; ingegneria elettronica (LM-29), 32/S; ingegneria informatica (LM-32), 35/S; sicurezza informatica (LM-66), 23/S, settore telematica: informatica (LM-18), 23/S; ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), 30/S; ingegneria elettronica (LM-29), 32/S; ingegneria informatica (LM-32), 35/S; sicurezza informatica (LM-66), 23/S; settore accasermamento: architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4), architettura e ingegneria edile 4/S; ingegneria civile (LM-23), 28/S; ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), ingegneria civile 28/S; ingegneria della sicurezza (LM-26), ingegneria civile 28/S; settore motorizzazione: ingegneria aerospaziale e astronautica (LM-20), 25/S; ingegneria dell'automazione (LM-25), 29/S; ingegneria elettrica (LM-28), 31/S; ingegneria meccanica (LM-33), 36/S. Ruolo dei fisici Settore polizia scientifica: fisica (LM-17), 20/S; informatica (LM-18), 23/S; ingegneria informatica (LM-32), 35/S; ingegneria meccanica (LM-33), 36/S; matematica (LM-40), 45/S; scienza e ingegneria dei materiali (LM-53), 61/S; settore telematica: fisica (LM-17), 20/S; informatica (LM-18), 23/S; ingegneria dell'automazione (LM-25), 29/S; ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), 30/S; ingegneria elettronica (LM-29), 32/S; ingegneria informatica (LM-32), 35/S; sicurezza informatica (LM-66), 23/S; settore equipaggiamento: fisica (LM-17), 20/S; ingegneria gestionale (LM-31), 34/S; scienza e ingegneria dei materiali (LM-53), 61/S; scienze chimiche (LM-54), 62/S; scienze dell'economia (LM-56), 64/S; scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71), 81/S. Ruolo dei chimici: farmacia e farmacia industriale (LM-13), 14/S; scienze chimiche (LM-54), 62/S; scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71), 81/S. Ruolo dei biologi: biologia (LM-6), 6/S; biotecnologie agrarie (LM-7), 7/S; biotecnologie industriali (LM-8), 8/S; biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche (LM-9), 9/S. Ruolo degli psicologi: psicologia (LM-51), 58/S. |
| Tabella B - Parte 1 (articolo 3)
CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI PER LE QUALI IL CORSO DI FORMAZIONE DI CUI ALL'ART. 25-BIS, COMMA 8, DEL D.P.R. 24 APRILE 1982, N. 337 CONSENTE L'ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI Settore polizia scientifica Chimico-biologico: biotecnologie (L-2); scienze biologiche (L-13); scienze e tecnologie chimiche (L-27); Elettronico-informatico: ingegneria dell'informazione (L-8); scienze e tecnologie informatiche (L-31); Balistico: ingegneria industriale (L-9); scienze e tecnologie fisiche (L-30); scienze matematiche (L-35). Settore telematica: ingegneria dell'informazione (L-8); scienze e tecnologie informatiche (L-31). Motorizzazione: ingegneria industriale (L-9). Settore equipaggiamento: ingegneria industriale (L-9); scienze e tecnologie chimiche (L-27). Settore accasermamento: ingegneria civile e ambientale (L-7); scienze dell'architettura (L-17); scienze e tecniche dell'edilizia (L-23). Settore sicurezza cibernetica: ingegneria dell'informazione (L-8); scienze e tecnologie informatiche (L-31). Settore supporto logistico-amministrativo: ingegneria dell'informazione (L-8); ingegneria industriale (L-9); scienze giuridiche (L-14); scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16); scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18). |
| Art. 2 Classi delle lauree magistrali o specialistiche e abilitazioni professionali per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di polizia
1. Il possesso di una laurea magistrale o specialistica, appartenente ad una delle classi indicate nella Tabella A allegata, che e' parte integrante del presente decreto, costituisce requisito per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di polizia, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 334 del 2000. 2. Ai fini di cui al comma 1, i candidati, con riferimento ai ruoli dei biologi, dei chimici e degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici, devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di biologo, chimico e psicologo, prevista, ai sensi delle specifiche norme di settore, per l'esercizio delle relative professioni. |
| Tabella B - Parte 2 (articolo 4)
CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI, MAGISTRALI O SPECIALISTICHE PER L'ACCESSO ALLO SCRUTINIO PER MERITO COMPARATIVO PER LA PROMOZIONE ALLA QUALIFICA DI ISPETTORE SUPERIORE TECNICO DELLA POLIZIA DI STATO
Lauree triennali: biotecnologie (L-2); ingegneria civile e ambientale (L-7); ingegneria dell'informazione (L-8); ingegneria industriale (L-9); scienze biologiche (L-13); scienze giuridiche (L-14); scienze della difesa e della sicurezza (DS-1); scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16); scienze dell'architettura (L-17); scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18); scienze e tecniche dell'edilizia (L-23); scienze e tecniche psicologiche (L-24); scienze e tecnologie chimiche (L-27); scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29); scienze e tecnologie fisiche (L-30); scienze e tecnologie informatiche (L-31); tecnologia per l'ambiente e la natura (L-32); scienze economiche (L-33); scienze geologiche (L-34); scienze matematiche (L-35); scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); statistica (L-41); professioni sanitarie infermieristiche (L/SNT1); professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2); professioni sanitarie tecniche (L/SNT3); professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT4). Lauree magistrali o specialistiche: giurisprudenza (LMG01), scienze giuridiche (LM SC-GIUR), 22/S, teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S); architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4), architettura e ingegneria edile 4/S; biologia (LM-6), 6/S; biotecnologie agrarie (LM-7), 7/S; biotecnologie industriali (LM-8), 8/S; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9), 9/S; farmacia e farmacia industriale (LM-13), 14/S; fisica (LM-17), 20/S; informatica (LM-18), 23/S; ingegneria aerospaziale e astronautica (LM-20), 25/S; ingegneria chimica (LM-22), 27/S; ingegneria civile (LM-23), 28/S; ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), ingegneria civile 28/S; ingegneria dell'automazione (LM-25), 29/S; ingegneria della sicurezza (LM-26); ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), 30/S; ingegneria elettrica (LM-28), 31/S; ingegneria elettronica (LM-29), 32/S; ingegneria gestionale (LM-31), 34/S; ingegneria informatica (LM-32), 35/S; ingegneria meccanica (LM-33), 36/S; ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35), 35/S; matematica (LM-40), 45/S; psicologia (LM-51), 58/S; scienza e ingegneria dei materiali (LM-53), 61/S; scienze chimiche (LM-54), 62/S; scienze dell'economia (LM-56), 64/S; scienze della politica (LM-62), 70/S; scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), 71/S; sicurezza informatica (LM-66), 23/S; scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71), 81/S. |
| Art. 3 Riconoscimento di crediti formativi universitari conseguiti durante il corso di formazione per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici
1. Il corso di formazione di durata non inferiore a due anni, cui sono avviati i vincitori del concorso pubblico per vice ispettori tecnici della polizia di Stato, e' preordinato anche all'acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle specifiche lauree triennali di cui alla Tabella B - Parte 1, allegata, che e' parte integrante del presente decreto. |
| Art. 4 Classi di laurea per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a ispettore superiore tecnico nel ruolo degli ispettori tecnici
1. Per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico, ai sensi dell'art. 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, e' richiesto il possesso di una delle lauree triennali, magistrali o specialistiche appartenenti alle classi di laurea indicate nella Tabella B - Parte 2, allegata, che e' parte integrante del presente decreto. |
| Art. 5
Verifiche
1. Con decreto del Ministro dell'interno e' aggiornato, in relazione alle eventuali evoluzioni dell'ordinamento universitario e delle professioni, nonche' delle esigenze di funzionalita' dell'amministrazione, l'elenco dei titoli di studio universitari di cui alle Tabelle A e B allegate al presente decreto nonche' delle abilitazioni professionali necessarie per l'esercizio delle professioni svolte. |
| Art. 6
Disposizione transitoria
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore. |
| Art. 7
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 18 dicembre 2014, recante l'individuazione delle classi di laurea richieste per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della polizia di Stato. |
| Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2021
Il Ministro: Lamorgese
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2021, foglio n. 2667 |
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