Gazzetta n. 228 del 23 settembre 2021 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2021, n. 128 |
Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato e, in particolare, l'articolo 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da 35 a 40; Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e, in particolare, l'articolo 1, comma 503; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE); Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e, in particolare, gli articoli 2 e 4-bis, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 5; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2019, n. 201, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2019, n. 282; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica, e, in particolare, l'articolo 10, comma 1; Ritenuto per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato; Informate le Organizzazioni sindacali; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021; Sulla proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Funzioni
1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione del Ministero della transizione ecologica, di seguito denominato «Ministero». Il Ministero costituisce l'autorita' nazionale di riferimento in materia ambientale, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed esercita le funzioni in materia ambientale, energetica e di sviluppo sostenibile, secondo quanto disposto dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' quelle ad esso attribuite da ogni altra norma in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali. 2. Il Ministro della transizione ecologica e' di seguito denominato «Ministro».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1986, n. 162 - S.O. n. 59. - Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1997, n. 279 - S.O. n. 166: «Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti. 3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1999, n. 193. - Si riporta il testo degli articoli da 35 a 40 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203 - S.O. n. 163: «Art. 35 (Istituzione del ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie: a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale; b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali; c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali; c-bis) politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati; d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali. 3. Al ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59', sono altresi' trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.» «Art. 36 (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro). - 1. Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e' attribuita la titolarita' dei poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' la titolarita' del potere di vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione dell'ICRAM. 1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale e' garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.» «Art. 37 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4 sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale. Al conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il ministero si avvale altresi' degli uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11.» «Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. L'agenzia svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali. 3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale. 4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita' indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.» «Art. 39 (Funzioni dell'agenzia). - 1. L'agenzia svolge in particolare, le funzioni concernenti: a) la protezione dell'ambiente, come definite dall'articolo 1 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonche' le altre assegnate all'agenzia medesima con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' ogni altro compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID.» «Art. 40 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183; b) l'articolo 1-ter, 2 e 2-ter del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.». - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre - S.O. n. 197. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 112. - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale). e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005, n. 222. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299: «(Omissis). 503. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture, e' autorizzato a procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalita' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri soggetti, societa' e organismi di diritto pubblico che svolgono attivita' nel medesimo settore della SOGESID S.p.a. (Omissis).». - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2007 n. 158 - S. O. n. 157. - La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2007 n. 187. - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009 - S.O. n. 197. - La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2009, n. 245. - Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea INSPIRE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2010, n. 56 - S.O. n. 47. - La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012, n. 265. - La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013, n. 3. - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013, n. 80. - Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2016, n. 132. - La legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2016, n. 166. - Il decreto legislativo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2016 n. 213. - Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2018, n. 132. - Si riporta il testo degli articoli 2 e 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita') pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2018 n. 188: «Art. 2 (Riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). - 1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.2. Per le finalita' di cui al comma 1, all'articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole da: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri» a «Ministro della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e dal Ministro della difesa»; b) al comma 2, le parole: su proposta del Ministro per la coesione territoriale,» sono sostituite dalle seguenti: « , sulla proposta del Ministro delegato per il Sud» e le parole da: «un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede, e da un rappresentante del Ministro delegato per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dalle strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.». 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita altresi' le funzioni gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, ferme restando quelle di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole «di concerto con la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio» sono soppresse e il comma 9 et abrogato. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare». 4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: «c-bis) politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;»; b) all'articolo 37, comma 1, le parole: comma 5-bis,» sono soppresse. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla puntuale quantificazione delle risorse finanziarie allocate e da allocare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il presente articolo. 6. Le risorse di cui al comma 5, gia' trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e disponibili, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 5 sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 4-bis, si provvede ad adeguare le strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.» «Art. 4-bis (Procedure per il riordino dell'organizzazione dei ministeri). - 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.». - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 (Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2019, n. 222: «Art. 5 (Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). - 1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 del presente decreto.". Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero e' rideterminata nel numero massimo di dieci posizioni di livello generale e quarantotto posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, puo' essere adottato con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.». - La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322, S.O. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2019, n. 201. - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 01 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2021, n. 51: «Art. 10 (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri). - 1. Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. (Omissis).».
Note all'art. 1: - La legge 8 luglio 1986, n. 349, e' riportata nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 35, del citato decreto legislativo n. 300, del 1999, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 9, della Costituzione: «Art . 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». - Si riporta il testo dell'articolo 117, della Costituzione: «Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.». |
| Tabella A (di cui all'articolo 17, comma 1)
Dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale
+-------------------------+-------+ |Posti di funzione | | |dirigenziale di livello | | |generale | 13 | +-------------------------+-------+ |Posti di funzione | | |dirigenziale di livello | | |non generale | 67 | +-------------------------+-------+ Tabella B (di cui all'articolo 17, comma 4)
Dotazione organica del personale non dirigenziale
+---------------+---------+ |Prima Area | 8 | +---------------+---------+ |Seconda Area | 268 | +---------------+---------+ |Terza Area | 864 | +---------------+---------+ |Totale | 1140 | +---------------+---------+
Tale contingente tiene conto dell'articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, nonche' dell'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92. |
| Art. 2
Organizzazione
1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato in: a) tre dipartimenti e dieci direzioni generali; b) uffici di diretta collaborazione del Ministro. 2. I Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), di Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e di Dipartimento energia (DiE). 3. Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) e' articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale risorse umane e acquisti (RUA); b) Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC); c) Direzione generale attivita' europea ed internazionale (AEI); d) Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM). 4. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e' articolato nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale economia circolare (EC); b) Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI); c) Direzione generale valutazioni ambientali (VA). 5. Il Dipartimento energia (DiE) e' articolato nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS); b) Direzione generale competitivita' ed efficienza energetica (CEE); c) Direzione generale incentivi energia (IE). 6. I Capi dei dipartimenti, dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascun Dipartimento, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il Capo del dipartimento: a) assicura la stretta integrazione tra le attivita' degli uffici nello svolgimento delle funzioni; b) rappresenta unitariamente il Dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico; c) fornisce, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro. 7. I capi dei dipartimenti, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e del combinato disposto dell'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esercitano un'azione di indirizzo, di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sull'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento. A tal fine adottano direttive specifiche per l'espletamento dei poteri di direzione e di indirizzo, nonche' per individuare categorie di atti e di provvedimenti amministrativi di particolare rilevanza, anche di spesa, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con riferimento a tali atti e provvedimenti e' previsto un potere sostitutivo in caso di inerzia, nonche' il rilascio di un preventivo nulla osta all'adozione, previa verifica di idoneita' al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto delle priorita', dei piani, dei programmi e delle direttive, in attuazione degli indirizzi del Ministro. Il diniego del nulla osta e l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia sono comunicati al Ministro per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto. 8. I Capi dei dipartimenti assicurano il coordinamento dell'azione amministrativa anche mediante la convocazione della Conferenza dei dipartimenti e delle direzioni generali, nonche' attraverso l'istituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro temporaneo per la trattazione di questioni specifiche o per il perseguimento di particolari obiettivi che necessitano del concorso di piu' dipartimenti o di piu' direzioni generali, anche per gli atti di pianificazione strategica. 9. I dipartimenti e le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento, nonche' ogni altra funzione attribuita al Ministero dalla vigente normativa, coordinandosi con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ivi incluse: a) l'attivita' istruttoria relativa al contenzioso, nelle materie di rispettiva competenza; b) la formulazione di proposte, nelle materie di rispettiva competenza, per la partecipazione del Ministero alla programmazione e all'impiego dei fondi europei, le politiche di coesione, la programmazione regionale unitaria, nonche' la gestione dei piani e dei rispettivi fondi assegnati; c) la promozione di strategie di intervento idonee a governare gli effetti dei cambiamenti climatici sul piano della mitigazione e dell'adattamento; d) la formulazione di proposte concernenti la ricerca in materia ambientale, nell'ambito delle rispettive competenze; e) la cura del raccordo tra l'ordinamento italiano e i processi normativi dell'Unione europea (UE) attraverso la partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE e all'attuazione delle normative europee sul piano interno, coordinandosi con gli uffici di diretta collaborazione. 10. I dipartimenti e le direzioni generali possono stipulare convenzioni e accordi con istituti superiori, organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale, universita' statali e non statali e loro consorzi, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dandone preventiva informazione al DiAG, anche al fine di assicurare l'unitarieta' e l'economicita' dell'azione dell'amministrazione. 11. Il Ministero si avvale, per i compiti istituzionali e le attivita' tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse nazionale, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). 12. Il Ministero si avvale, altresi', delle societa' in house per le attivita' strumentali alle finalita' ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea e nazionale per la gestione in house nonche' delle societa' controllate, di altri enti e agenzie vigilate.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 5, del citato decreto legislativo n. 300, del 1999: «Art. 5 (I dipartimenti). 1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro. 4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. 5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro; b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento; d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento; f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; g) puo' proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.». - Si riporta il testo dell'articolo 16, del citato decreto legislativo n. 165, del 2001: «Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali (Art. 16 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 387 del 1998)). - 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza; a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;(85) e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21; f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103; g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo; l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; l-quater) provvedono al monitoraggio delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. 2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno. 3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni. 4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice e' preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.». - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 349, del 1986: «Art. 8. 1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unita' sanitarie locali previa intesa con la regione, nonche' della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali puo' stipulare apposite convenzioni. (Omissis).». |
| Art. 3
Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale
1. Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, le competenze del Ministero in materia di gestione delle risorse umane e degli acquisti, digitalizzazione e comunicazione, affari europei ed internazionali e patrimonio naturalistico e mare. 2. Il Dipartimento esercita, nelle materie di spettanza del Ministero, le competenze in materia di: gestione delle risorse umane e del benessere organizzativo; pianificazione dei fabbisogni di acquisto e gestione del relativo processo; innovazione tecnologica, digitalizzazione e comunicazione; programmazione europea, affari europei ed internazionali; biodiversita', aree protette, difesa del mare e tutela degli ambienti costieri e marini. 3. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di: pianificazione strategica e controllo anche in materia di bilancio del Ministero; coordinamento della gestione degli atti convenzionali con enti e societa'; elaborazione di indirizzi strategici, direttive generali ed esercizio della vigilanza su ISPRA, ENEA, Gestore dei servizi energetici (GSE s.p.a.) e relative controllate, Societa' Gestione Impianti Nucleare (SO.G.I.N. s.p.a.); esercizio del controllo analogo sulle societa' in house del Ministero. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate in coordinamento con i Dipartimenti per le materie di competenza. 4. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attivita' delle Direzioni generali nelle materie di competenza secondo le modalita' di cui all'articolo 2 comma 7. 5. Il Dipartimento supporta la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) e agli altri comitati interministeriali comunque denominati operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando, altresi', il collegamento con il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS); elabora, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto, l'allegato Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero, del Programma nazionale di riforma (PNR) e gli altri atti strategici nazionali; coordina le politiche di coesione, gli strumenti finanziari europei, la programmazione regionale unitaria ed ogni altro fondo europeo di competenza del Ministero, esercitando anche le relative funzioni di controllo. 6. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di raccordo tra l'ordinamento italiano e i processi normativi dell'UE attraverso il coordinamento degli altri dipartimenti nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE e il monitoraggio dell'attuazione delle normative europee sul piano interno curata dall'Ufficio legislativo con il supporto dei singoli dipartimenti. 7. Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza delle direzioni generali afferenti e acquisisce l'informativa dagli altri dipartimenti sui rapporti con gli organismi internazionali di settore. 8. Il Dipartimento cura l'informazione e la comunicazione istituzionale in raccordo con gli altri dipartimenti secondo gli indirizzi degli uffici di diretta collaborazione. |
| Art. 4
Dipartimento sviluppo sostenibile
1. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, le competenze del Ministero in materia di economia circolare, uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, risanamento dei siti contaminati, esercizio dell'azione di risarcimento del danno ambientale, valutazioni e autorizzazioni ambientali, bioeconomia e finanza sostenibile. 2. Ai sensi del comma 1, il Dipartimento esercita, nelle materie di spettanza del Ministero, le competenze in materia di: politiche per lo sviluppo dell'economia circolare, inclusa la definizione e implementazione della relativa strategia nazionale; gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla bonifica dei siti di interesse nazionale; finanziamento dell'attuazione degli interventi di bonifica dei siti orfani; risarcimento del danno ambientale; difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico; tutela quali-quantitativa delle risorse idriche e gestione dei distretti idrografici; esercizio e attuazione delle direttive nel settore di fornitura e distribuzione di acqua potabile; coordinamento delle autorita' di bacino; valutazioni e autorizzazioni ambientali di competenza statale; politiche per lo sviluppo della bioeconomia a supporto della strategia nazionale; sviluppo di strumenti di finanza sostenibile. 3. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attivita' delle direzioni generali nelle materie di competenza secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 7. 4. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta il DiAG nelle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5. 5. Il Dipartimento collabora con il DiAG secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6. 6. Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza delle Direzioni generali afferenti e fornisce l'informativa sui rapporti con gli organismi internazionali di settore al DiAG. |
| Art. 5
Dipartimento energia
1. Il Dipartimento energia (DiE) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, le competenze del Ministero in materia di infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, approvvigionamento, efficienza e competitivita' energetica, promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. 2. Ai sensi del comma 1, il dipartimento esercita, nelle materie di spettanza del Ministero, le competenze in materia di: mercati energetici; efficienza energetica e energie rinnovabili; gestione dei rifiuti nucleari; carburanti e mobilita' sostenibile; rilascio e gestione titoli minerari; programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo in materia di energie rinnovabili; analisi, programmazione e studi di settore energetico e di geo risorse; sicurezza degli approvvigionamenti; regolamentazione delle infrastrutture energetiche; normativa tecnica nel settore energetico; servizi minerari per gli idrocarburi e le geo risorse; programmi e misure di ricerca e di sviluppo e promozione di nuove tecnologie per la transizione energetica. 3. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attivita' delle direzioni generali nelle materie di competenza secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 7. 4. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta il DiAG nelle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5. 5. Il Dipartimento collabora con il DiAG secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6. 6. Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza delle direzioni generali afferenti e fornisce l'informativa sui rapporti con gli organismi internazionali di settore al DiAG. 7. Il Dipartimento coordina le azioni per il monitoraggio, il controllo e la gestione delle situazioni di crisi ed emergenza energetica. 8. Presso il Dipartimento opera la Segreteria tecnica di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per il supporto tecnico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13: «Art. 22 (Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base). - (Omissis). 2. Con il decreto di cui al comma 1 puo' essere altresi' prevista presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base la costituzione di un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non piu' di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di societa' di capitale - con esclusione delle imprese private - specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di cui al presente comma e' determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore a quello spettante presso l'ente o l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti. (Omissis).». |
| Art. 6
Direzione generale risorse umane e acquisti
1. La Direzione generale risorse umane e acquisti (RUA) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) coordinamento dei processi partecipativi, comunque denominati, del Ministero e gestione delle attivita' in tema di accesso civico generalizzato; organizzazione e gestione dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico; procedimenti di riconoscimento delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, verificando periodicamente il mantenimento dei requisiti previsti; b) affari generali, reclutamento e concorsi, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale del Ministero; trattamento giuridico ed economico del personale e dei componenti degli organi collegiali operanti presso il Ministero, tenuta dei ruoli, della matricola e dei fascicoli personali della dirigenza e del personale non dirigenziale; protezione dei dati personali anche ai sensi del regolamento (UE) 2016/679; supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190; supporto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai Dipartimenti e alle direzioni generali per gli adempimenti in materia di trasparenza; c) politiche e azioni per il benessere organizzativo e la formazione attiva del personale; relazioni sindacali; politiche e azioni per le pari opportunita' nella gestione del personale; organizzazione e gestione dell'Ufficio per il «Comitato unico di garanzia» di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'Organismo paritetico per l'innovazione; d) amministrazione e manutenzione degli spazi del Ministero e relativi impianti tecnologici; cura delle sedi del Ministero; ufficio cassa, gestione dei beni patrimoniali e ufficio del consegnatario; e) svolgimento, in qualita' di datore di lavoro, di tutte le funzioni connesse alla prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonche' alla tutela della salute dei lavoratori secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle attivita' connesse; f) gestione del contenzioso relativo al personale; cura dei procedimenti disciplinari per tramite dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; g) gestione dei processi collegati al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e gestione del ciclo della performance, compresa la redazione dei relativi documenti, in funzione di supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e all'Organismo Indipendente di valutazione; h) individuazione del fabbisogno di beni e servizi e gestione dei relativi processi di acquisto del Ministero relativi alla gestione unificata; gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e lavori, sulla base dei documenti tecnici predisposti dalle direzioni generali interessate che mantengono la competenza per gli atti contabili sui capitoli assegnati e assicurano la partecipazione nelle commissioni di gara.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 1, della citata legge n. 190, del 2012: «Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione). - 1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorita' nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalita' tali da assicurare azione coordinata, attivita' di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione. 2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, di seguito denominata «Commissione», opera quale Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In particolare, la Commissione: a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti; b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis; c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto; d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonche' sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformita' di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo; f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti; f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attivita' di contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia 2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione e' adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed e' aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attivita' degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalita' di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione. 3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l'Autorita' nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati. 4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale; b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali; c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a); d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalita' che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata; e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni. 5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari. 6. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis. Ai fini della predisposizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione. 7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo' essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione, che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorita' nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano e' approvato dalla giunta. L'attivita' di elaborazione del piano non puo' essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita' a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. 8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo puo' chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e puo' effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorita' nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza. 9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze: a) individuare le attivita', tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) prevedere, per le attivita' individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; c) prevedere, con particolare riguardo alle attivita' individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano; d) definire le modalita' di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; e) definire le modalita' di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinita' sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. 10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche: a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneita', nonche' a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attivita' dell'amministrazione; b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attivita' nel cui ambito e' piu' elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11. 11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalita'. Con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui e' piu' elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione. 12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano. 13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non puo' essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi. 14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche', per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalita' e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attivita' svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attivita'. 15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attivita' amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e' assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilita', completezza e semplicita' di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonche' i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresi' la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione. 16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. 17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' costituisce causa di esclusione dalla gara. 18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie e' vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullita' degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico. 19. Il comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui e' indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli.». 20. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dal comma 19 del presente articolo, si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una societa' a partecipazione pubblica ovvero una societa' controllata o collegata a una societa' a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'organo amministrativo rilascia l'autorizzazione di cui al citato comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, come sostituito dal comma 19 del presente articolo. 21. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali e' parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicita' e di rotazione e secondo le modalita' previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto applicabili. 22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici. 23. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione e' scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina e' disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullita' della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attivita' arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente e' acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara. 25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge. 26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati. 27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione. 28. Le amministrazioni provvedono altresi' al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione. 29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano. 30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase. 31. Con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 15 e 16 del presente articolo e le relative modalita' di pubblicazione, nonche' le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 29 e 30. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicita' previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresi' a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorita' individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalita' di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza. 33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed e' comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio. 34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonche' alle societa' partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 35. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicita' a carico delle amministrazioni pubbliche; b) previsione di forme di pubblicita' sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative; c) precisazione degli obblighi di pubblicita' di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonche' tutti i compensi cui da' diritto l'assunzione della carica; d) ampliamento delle ipotesi di pubblicita', mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilita' degli uffici di diretta collaborazione; e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalita' di elaborazione dei relativi formati; f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il piu' ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrita'; g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria; h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilita' e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione. 36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi del comma 35 integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresi' esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione. 37. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge». 38. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo». 39. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le aziende e le societa' partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione per le finalita' di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo. 40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma 39 si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica. 41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente: «Art. 6-bis (Conflitto di interessi). - 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.». 42. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.»; b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente»; c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»; d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.»; e) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.»; f) al comma 12, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo periodo, le parole: «L'elenco e' accompagnato» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione e' accompagnata» e, al terzo periodo, le parole: «Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»; g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»; h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico» sono aggiunte le seguenti: «nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»; i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto»; l) dopo il comma 16-bis e' aggiunto il seguente: «16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.». 43. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. 44. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: «Art. 54 (Codice di comportamento). - 1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualita' dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealta', imparzialita' e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita', in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purche' di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. 2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione. 3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, e' fonte di responsabilita' disciplinare. La violazione dei doveri e' altresi' rilevante ai fini della responsabilita' civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilita' siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1. 4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno. 5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione. 6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina. 7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attivita' di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.». 45. I codici di cui all'articolo 54, commi 1 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44, sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 46. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente: «Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici). - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.». 47. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3». 48. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) omogeneita' degli illeciti connessi al ritardo, superando le logiche specifiche dei differenti settori delle pubbliche amministrazioni; b) omogeneita' dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi; c) omogeneita', certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini. 49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonche' della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilita' amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonche' a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilita' tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarita' di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate. 50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilita' per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilita' per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico; c) disciplinare i criteri di conferimento nonche' i casi di non conferibilita' di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilita' devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. E' escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico; d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina: 1) gli incarichi amministrativi di vertice nonche' gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione; 2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; 3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico; e) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli incarichi di cui alla lettera d) gia' conferiti e lo svolgimento di attivita', retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attivita' professionali, se l'ente o l'attivita' professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione; f) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli incarichi di cui alla lettera d) gia' conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico. 51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente: «Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorita' giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non puo' essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 3. L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.». 52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. 52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attivita' diverse da quelle per le quali essa e' stata disposta. 53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita': a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri; i-bis) servizi funerari e cimiteriali; i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering; i-quater) servizi ambientali, comprese le attivita' di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonche' le attivita' di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti. 54. L'indicazione delle attivita' di cui al comma 53 puo' essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto puo' essere comunque adottato. 55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le societa' di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione. 56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 52, nonche' per l'attivita' di verifica. 57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 56 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. 58. All'articolo 135, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono inserite le seguenti: «per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonche'». 59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialita' di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonche' degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo: a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica; b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53; c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44 del presente articolo. 61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresi' definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonche' degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo. 62. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti: «1-sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita' del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilita' illecitamente percepita dal dipendente. 1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.». 63. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilita' alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilita' alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunita' montane. 64. Il decreto legislativo di cui al comma 63 provvede al riordino e all'armonizzazione della vigente normativa ed e' adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni; c) prevedere la durata dell'incandidabilita' di cui alle lettere a) e b); d) prevedere che l'incandidabilita' operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; e) coordinare le disposizioni relative all'incandidabilita' con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonche' con le restrizioni all'esercizio del diritto di elettorato attivo; f) prevedere che le condizioni di incandidabilita' alla carica di deputato e di senatore siano applicate altresi' all'assunzione delle cariche di governo; g) operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilita' alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunita' montane, determinata da sentenze definitive di condanna; h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere a) e i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilita' determinate da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme sociale; i) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonche' dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilita' alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna; l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 63; m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 63 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica. 65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 63, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. 66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonche' quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. E' escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo. 67. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) tener conto delle differenze e specificita' dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonche' all'Avvocatura dello Stato; b) durata dell'incarico; c) continuativita' e onerosita' dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico; d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo. 68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non puo' comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza. 69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate. 71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, anche se conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno gia' maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui e' svolto l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge. 73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 67 e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. 74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo e' autorizzato ad adottare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso. 75. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»; b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»; c) al primo comma dell'articolo 314, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «quattro»; d) l'articolo 317 e' sostituito dal seguente: «Art. 317 (Concussione). - Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.»; e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»; f) l'articolo 318 e' sostituito dal seguente: «Art. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione). - Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o ne accetta la promessa e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.»; g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»; h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»; 2) nel secondo comma, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque»; i) dopo l'articolo 319-ter e' inserito il seguente: «Art. 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilita'). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione fino a tre anni.»; l) all'articolo 320, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.»; m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualita' di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»; 2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilita' per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.»; n) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»; 2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilita',»; o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»; p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»; q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»; r) dopo l'articolo 346 e' inserito il seguente: «Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresi' aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena e' diminuita.». 76. L'articolo 2635 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 2635 (Corruzione tra privati). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilita', per se' o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', cagionando nocumento alla societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle persone indicate nel primo e nel secondo comma e' punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.». 77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 25: 1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilita'»; 2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»; b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) e' aggiunta la seguente: «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote». 78. All'articolo 308 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303». 79. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater». 80. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»; b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,». 81. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «(corruzione per un atto d'ufficio)» sono sostituite dalle seguenti: «(corruzione per l'esercizio della funzione)» e dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),» sono inserite le seguenti: «319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilita'),»; b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater»; c) all'articolo 59, comma 1, lettera c), dopo le parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale». 82. Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' comunicato dal prefetto all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorita' rilevi che la stessa sia correlata alle attivita' svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione. 83. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater». - Si riporta il testo dell'articolo 57, del citato decreto legislativo n. 165, del 2001: «Art. 57 (Pari opportunita'). - 01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunita' e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. 02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia e' designato dall'amministrazione. 03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parita'. Contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. 04. Le modalita' di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilita' dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi. 1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilita', almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all' articolo 35, comma 3, lettera e); in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unita' superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unita' inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5; b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunita' fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica; c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalita' organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare; d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunita', per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio. 1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso e' inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parita' nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera o il consigliere di parita' procedente propone, entro i successivi quindici giorni, ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni; si applica il comma 5 del citato articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, e successive modificazioni. Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parita' comporta responsabilita' del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi. 2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunita', contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.». |
| Art. 7
Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione
1. La Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) innovazione tecnologica, digitalizzazione, informatizzazione dei sistemi, organizzazione unificata e condivisa del sistema informativo del Ministero e dei necessari strumenti a presidio della trasparenza amministrativa, della sicurezza informatica, ivi compresi gli aspetti di attuazione della normativa in materia di garanzia della privacy; b) gestione ed implementazione del sito internet del Ministero e sviluppo di progetti applicativi e di altri portali in stretto coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; funzionamento e sviluppo dei sistemi per l'informazione geografica e la geolocalizzazione per gli aspetti informatici, anche connessi all'attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, attuativo della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce una infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE); c) coordinamento ed attuazione, per i profili di competenza del Ministero, del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e politiche per la transizione digitale secondo le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID); d) attivita' relative allo svolgimento delle funzioni di Autorita' NIS (Network and Information Security) per il Ministero nei settori di competenza, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, e successive modificazioni e funzioni di riferimento per l'attuazione e lo sviluppo normativo in ambito di protezione cibernetica e sicurezza informatica sia nazionale sia internazionale, in coordinamento con l'Ufficio di gabinetto; e) partecipazione alle attivita' dagli Organismi di Standardizzazione Nazionali, europei ed internazionali (UNI, CEI, ETSI, ITU); f) analisi dei processi di gestione delle procedure ammnistrative e revisione in chiave digitale e informatica degli stessi in collaborazione con gli altri dipartimenti; g) individuazione del fabbisogno di beni e servizi Information Technology (IT) e gestione dei relativi processi di acquisto, anche in collaborazione con la RUA; h) comunicazione istituzionale ed elaborazione del programma delle iniziative di comunicazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; promozione, diffusione e aggiornamento, in coordinamento con i dipartimenti e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, delle informazioni relative alle politiche del Ministero, anche con riferimento all'educazione ambientale.
Note all'art. 7: - Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e' riportato nelle note alle premesse. - La Direttiva n. 2007/2/CE del 14.03.2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio (che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea - Inspire) e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 aprile 2007, n. L 108. - Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e' riportato nelle note alle premesse. - La Direttiva n. 2016/1148 del 06.07.2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio (recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 19 luglio 2016, n. L 194. |
| Art. 8
Direzione generale attivita' europea ed internazionale
1. La Direzione generale attivita' europea ed internazionale (AEI) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) partecipazione del Ministero alle attivita' in sede europea ed internazionale derivanti dal ciclo annuale del coordinamento delle politiche economiche europee, nonche' ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea e degli accordi internazionali per la protezione e la valorizzazione ambientale, ivi inclusi gli habitat naturali, il mare, la biodiversita' ed i servizi ecosistemici, i cambiamenti climatici e la qualita' dell'aria e dell'acqua, i rifiuti, le sostanze chimiche e l'energia; vigilanza sull'applicazione degli accordi internazionali e della normativa ambientale europea e reporting alle istituzioni e agli organismi internazionali; b) coordinamento delle attivita' di rilevanza europea delle direzioni generali dei dipartimenti, secondo le modalita' indicate nella direttiva di secondo livello del Capo del DiAG, nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE e monitoraggio dell'attuazione della normativa europea sul piano interno sulla base delle informative acquisite dagli altri dipartimenti, fatte salve le competenze dell'Ufficio legislativo di cui all'articolo 23, comma 1; c) cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza delle direzioni generali afferenti al DiAG e acquisizione dell'informativa con riferimento agli altri organismi internazionali di settore; cura della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, del Protocollo di Kyoto e della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di Oslo in raccordo con gli altri dipartimenti; d) gestione dei rapporti del Ministero con gli organi competenti dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali, con particolare riguardo all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nonche' attuazione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108; e) supporto al Ministro per la partecipazione al Consiglio dell'Unione europea dei Ministri dell'ambiente, al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), nonche', per quanto di competenza del Ministero, per la predisposizione del Programma Nazionale di Riforma (PNR); f) predisposizione, sentiti gli altri Ministeri interessati e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, dell'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione di gas ad effetto serra; g) verifica dell'attuazione della strategia di sviluppo sostenibile in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030, ivi compresi gli aspetti di educazione ambientale, e degli altri strumenti internazionali; h) cura delle iniziative di cooperazione internazionale ambientale; i) supporto all'Ufficio legislativo nelle attivita' relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso sulla base del supporto istruttorio dei dipartimenti e delle direzioni generali competenti per materia.
Note all'art. 8: - La legge 16 marzo 2001, n. 108, (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2001, n. 85, S.O. |
| Art. 9
Direzione generale patrimonio naturalistico e mare
1. La Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) aree protette terrestri, montane e marine, e Rete Natura 2000; b) supporto nell'elaborazione delle politiche di tutela per la montagna e per il verde pubblico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10, nonche', per i profili di competenza del Ministero, pianificazione paesaggistica; c) tutela e promozione del capitale naturale, della diversita' bioculturale e della biodiversita' terrestre, montana e marina, anche per quanto concerne la predisposizione e l'aggiornamento della Strategia nazionale per la biodiversita'; d) salvaguardia degli ecosistemi e delle specie di flora e fauna terrestri e marine con particolare riguardo alla tutela delle foreste e alla gestione sostenibile degli ecosistemi forestali; e) applicazione della normativa in materia di prodotti fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi, di intesa con le altre amministrazioni competenti; f) biosicurezza e biotecnologie, ed autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) e all'immissione sul mercato di OGM rispetto agli effetti anche potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversita'; g) attuazione, per i profili di competenza, delle Convenzioni UNESCO sul patrimonio naturalistico del 1972 e sul patrimonio immateriale del 2003, del Programma MAB (Uomo e Biosfera) e degli altri programmi e accordi internazionali per la tutela, promozione e valorizzazione dei patrimoni naturalistici e delle tradizioni connesse, anche mediante la realizzazione di iniziative di supporto ai territori; h) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), della Convenzione sulla diversita' biologica (CBD), della Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo, dell'Accordo Pelagos, dell'Accordo per la conservazione dei cetacei nel Mediterraneo, della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici, dando informativa alla AEI; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEI nelle attivita' relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attivita' istruttorie nelle materie di competenza; i) supporto nell'elaborazione delle politiche per il mare e le zone umide, gestione integrata della fascia costiera marina, e attuazione della Strategia marina; l) sicurezza in mare con particolare riferimento al rischio di rilascio di inquinanti in ambiente marino, e all'inquinamento marino prodotto dalle attivita' economico-marittime; valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione degli interventi; m) politiche per il contrasto all'inquinamento atmosferico prodotto dalle attivita' marittime e portuali e per la riduzione della CO2, in collaborazione con la Direzione generale valutazioni ambientali (VA); n) promozione della cultura del mare e del patrimonio naturalistico connesso; avvio e sviluppo della marittimita' e portualita' partecipata e sostenibile per i profili di competenza del Ministero; o) vigilanza del patrimonio naturalistico nazionale in ambito terrestre e marino. 2. Presso la Direzione generale ha sede il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145.
Note all'art. 9: - La legge 14 gennaio 2001, n. 10, (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2013, n. 27. - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 (Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2015, n. 215: «Art. 8 (Designazione dell'autorita' competente). - 1. E' istituito il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, di seguito "il Comitato", che svolge le funzioni di autorita' competente responsabile dei compiti assegnati dal presente decreto. Il Comitato e' composto da un esperto che ne assume la presidenza, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, per una durata di 3 anni, dal Direttore dell'UNMIG, dal Direttore della Direzione generale Protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, dal Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare. L'esperto e' scelto nell'ambito di professionalita' provenienti dal settore privato o pubblico, compresi universita', istituti scientifici e di ricerca, con comprovata esperienza in materia di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, attestata in base a specifici titoli ed esperienze professionali, e in posizione di indipendenza dalle funzioni relative allo sviluppo economico delle risorse naturali in mare. Il Comitato ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico. Le articolazioni sul territorio del Comitato sono costituite da: a) il Direttore della Sezione UNMIG competente per territorio che assicura il supporto ai lavori; b) il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco o un suo rappresentante; c) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nominato dal Ministero, che si avvale del Direttore del Servizio Emergenze Ambientali in mare (SEAM) dell'ISPRA; d) il Comandante della Capitaneria di Porto competente per territorio o un Ufficiale superiore suo rappresentante; e) un Ufficiale Ammiraglio/Superiore designato dallo Stato Maggiore della Marina Militare. 2. Alle riunioni delle articolazioni sul territorio del Comitato partecipa un tecnico competente in materia ambientale o mineraria, in rappresentanza della Regione interessata e dalla stessa designato. 3. Fatto salvo quanto prescritto dai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24 maggio 1979, n. 886, e dai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624, e 9 aprile 2008, n. 81, e ferme restanti le competenze delle Sezioni UNMIG in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro minerari e di tutela della salute delle maestranze addette, il Comitato e' responsabile per le seguenti funzioni di regolamentazione: a) valutare e accettare le relazioni sui grandi rischi, valutare le comunicazioni di nuovo progetto e le operazioni di pozzo o combinate e altri documenti di questo tipo ad esso sottoposti, attraverso la verifica dell'attivita' svolta dall'UNMIG ai sensi degli articoli 6, comma 4, 11 commi 3 e 5, 15 commi 2 e 4, e 16, commi 2 e 3, del presente decreto; b) vigilare sul rispetto da parte degli operatori del presente decreto, anche mediante ispezioni, indagini e misure di esecuzione; c) fornire consulenza ad altre autorita' o organismi, compresa l'autorita' preposta al rilascio delle licenze; d) elaborare piani annuali a norma dell'articolo 21, comma 3; e) elaborare relazioni; f) cooperare con le autorita' competenti o con i punti di contatto degli Stati membri conformemente all'articolo 27. 4. Delle funzioni di regolamentazione di cui al comma 3, lettere a) e b), sono responsabili le articolazioni sul territorio del Comitato. 5. Il Comitato opera, nello svolgimento delle sue funzioni di regolamentazione, in particolare rispetto al comma 3, lettere a), b) e c), con obiettivita' ed indipendenza dalle funzioni di regolamentazione in materia di sviluppo economico delle risorse naturali in mare, dalle funzioni di rilascio di licenze per le operazioni in mare, nel settore degli idrocarburi e di riscossione e gestione degli introiti derivanti da tali operazioni. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero dello sviluppo economico adotta i provvedimenti di competenza per apportare le necessarie modifiche organizzative alla struttura della Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche, al fine di garantire l'effettiva separazione delle funzioni di regolamentazione in materia di sicurezza dalle funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico delle risorse naturali in mare, compresi il rilascio delle licenze e la gestione dei ricavi. 6. Dell'istituzione del Comitato, della sua organizzazione, del motivo per cui e' stato istituito e del modo in cui e' garantito lo svolgimento delle funzioni di regolamentazione previste al comma 1 e il rispetto degli obblighi previsti al comma 3 e' data informazione attraverso apposita pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e nonche' in forma permanente sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le modalita' di funzionamento del Comitato sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 7. Il Comitato si avvale delle strutture e delle risorse umane delle amministrazioni che lo compongono, a legislazione vigente. Ai componenti del Comitato non e' dovuto alcun tipo di compenso, gettone di presenza o rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite. 8. Il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, puo' concludere accordi formali con pertinenti agenzie dell'Unione o altri organismi, al fine di acquisire le competenze specialistiche necessarie allo svolgimento delle sue funzioni di regolamentazione. Ai fini del presente comma, un organismo non si ritiene adeguato se la sua obiettivita' puo' essere compromessa da conflitti di interesse. 9. Le spese sostenute dal Comitato nello svolgimento dei propri compiti, a norma del presente decreto, sono poste a carico degli operatori, che sono tenuti al versamento di un contributo pari all'1 per mille del valore delle opere da realizzare. I proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento delle spese relative alle attivita' del predetto Comitato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 10. Gli organismi componenti del Comitato esercitano le proprie funzioni in modo indipendente secondo le modalita' stabilite dalla legge, organizzando le stesse funzioni in modo da evitarne duplicazioni. Il Comitato, relaziona annualmente al Parlamento ed alla Commissione europea in merito all'attivita' di regolamentazione e di vigilanza svolta. 11. All'attuazione del presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». |
| Art. 10
Direzione generale economia circolare
1. La Direzione generale economia circolare (EC) svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti: a) promozione delle politiche per l'economia circolare; b) gestione integrata del ciclo dei rifiuti; c) pianificazione, tracciabilita' e vigilanza sul ciclo integrato dei rifiuti, e monitoraggio e vigilanza sull'adozione e attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, anche avvalendosi dell'Albo nazionale dei gestori ambientali; d) attuazione ed implementazione del sistema dei criteri ambientali minimi (CAM); politiche integrate di prodotto e di eco-sostenibilita' dei consumi nel settore della pubblica amministrazione («acquisti pubblici verdi»); e) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, dando informativa AEI; supporto all'Ufficio legislativo e alla Direzione generale attivita' europea ed internazionale nelle attivita' relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attivita' istruttorie nelle materie di competenza; f) programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile; g) promozione delle iniziative e degli interventi in materia di bioeconomia, non compresi in altri dipartimenti o direzioni; h) attivita' inerenti alla protezione delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; nell'ambito delle proprie competenze, supporto alla ITC relativamente all'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dell'unione, e successive modificazioni; i) riconoscimento del marchio Ecolabel, processi di adesione al sistema europeo di eco-gestione ed audit (EMAS), nonche' promozione dei sistemi di gestione ambientale per le imprese, ivi compresa la promozione del marchio nazionale e dell'impronta ambientale. l) supporto alla Direzione generale competitivita' ed efficienza energetica nell'individuazione, per i profili di competenza, di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e del combustile nucleare esaurito derivanti dalla passata stagione di produzione di energia elettrica da fonte nucleare
Note all'art. 10: - Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e' riportato nelle note alle premesse. - La direttiva n. 2016/1148, del 2016, e' riportata nelle note all'articolo 7. |
| Art. 11
Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche
1. La Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione delle politiche di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, ivi inclusa la realizzazione di interventi diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico; b) definizione e attuazione delle politiche per l'uso eco-compatibile del suolo e per il contrasto alla desertificazione; c) definizione e attuazione delle politiche per l'uso sostenibile delle risorse idriche; d) supporto, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, alla partecipazione del Ministro alle Autorita' di distretto; indirizzo e coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici delle Autorita' di distretto; monitoraggio e verifica delle attivita' delle Autorita' di distretto e delle misure di salvaguardia e dei piani da esse adottati; e) definizione dei piani di gestione delle acque e prevenzione del rischio alluvioni; f) attivita' inerenti alla protezione delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; nell'ambito delle proprie competenze, supporto alla ITC relativamente all'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65; g) gestione dei procedimenti di messa in sicurezza e bonifica dei Siti di Interesse Nazionale, anche in coordinamento con le gestioni commissariali; gestione del relativo contenzioso, monitoraggio e controllo degli interventi; h) finanziamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica ambientale per i siti orfani; i) programmazione, monitoraggio e controllo degli interventi di bonifica in materia di amianto; l) definizione dei criteri per individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e la riqualificazione dei siti; m) titolarita' ed esercizio delle azioni di risarcimento del danno ambientale avvalendosi del supporto dell'ISPRA nonche' delle informazioni trasmesse dagli uffici territoriali del Governo e dalle Direzioni generali; n) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; attuazione della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite per lotta alla desertificazione e dei programmi intergovernativi idrogeologici nell'ambito dell'UNESCO e quelli relativi all'acqua, dando informativa alla AEI; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEI nelle attivita' relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attivita' istruttorie nelle materie di competenza; o) esercizio delle funzioni di autorita' di gestione dei programmi operativi nazionali, finanziati con il contributo dei fondi strutturali e di investimento europei e nella titolarita' del Ministero, in materia ambientale; p) cura degli aspetti connessi alla gestione del geoportale nazionale in termini di servizi all'utenza e profili di competenza.
Note all'art. 11: - Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e' riportato nelle note alle premesse. |
| Art. 12
Direzione generale valutazioni ambientali
1. La Direzione generale valutazioni ambientali (VA) svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti: a) attivita' connesse a situazioni a rischio di incidente rilevante, per quanto di competenza del Ministero; b) concertazione di piani e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale; c) gestione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, e autorizzazione integrata ambientale (VIA, VAS e AIA), avvalendosi delle rispettive commissioni; autorizzazioni alla movimentazione di fondali marini per attivita' ed opere sottoposte a VIA statale nonche' agli scarichi in mare da piattaforma; d) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, dando informativa alla AEI; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEI nelle attivita' relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attivita' istruttorie nelle materie di competenza; e) prevenzione e protezione dall'inquinamento acustico e da campi elettromagnetici; f) prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti; g) prevenzione dall'inquinamento atmosferico e fissazione dei limiti massimi di accettabilita' della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica, ferme restando le competenze della Direzione generale incentivi energia (IE) di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e). |
| Art. 13
Direzione generale infrastrutture e sicurezza
1. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitivita' ed efficienza energetica (CEE) e la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorita', linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla ITC relativamente all'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65; d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nonche' con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali, le regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative, la semplificazione amministrativa e l'omogeneita' nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e delle risorse minerarie; m) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, dando informativa alla AEI; notificazioni aiuti di Stato e delle procedure di infrazione europea per le materie dell'energia e delle materie prime in coordinamento con la CEE e con la IE; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEI nelle attivita' relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attivita' istruttorie nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la CEE per le materie di competenza; relazioni con le istituzioni europee e le organizzazioni internazionali e con le amministrazioni di altri Stati nei settori di attivita' della direzione e rapporti multilaterali con organizzazioni internazionali e agenzie nel settore energetico e delle materie prime; rapporti e collaborazioni con altri Stati nel settore energetico, e per la promozione di tecnologie energetiche italiane all'estero; o) definizione di priorita', linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; gestione degli accordi per la sicurezza, per la ricerca, per le materie prime attuati con accordi con universita' ed enti stipulati in coordinamento con il DiAG; programmi per il decommissioning degli impianti e il loro riuso per tecnologie energetiche sostenibili; partecipazione ai processi di pianificazione dell'uso del mare; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse nella sua articolazione centrale e periferica, nelle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di gas nel sottosuolo, in terraferma e in mare; programmazione, autorizzazione, verifica e controllo delle attivita' ai fini della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; redazione e attuazione delle pianificazioni per la transizione energetica per la sostenibilita' delle attivita' di ricerca e produzione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica di cui al decreto legislativo 15 marzo 2012, n. 21, e successive modificazioni. 2. Presso la direzione generale opera, in qualita' di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas istituito ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2001, il Comitato per l'emergenza petrolifera di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.
Note all'art. 13: - Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e' riportato nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 31 dicembre 23012, n. 249 (Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, n. 22. - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2007, n. 142. |
| Art. 14
Direzione generale competitivita' ed efficienza energetica
1. La Direzione generale competitivita' ed efficienza energetica (CEE) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione, attuazione e monitoraggio del Piano nazionale integrato energia e clima in coordinamento con la IS, definizione della tempistica attuativa per le misure di decarbonizzazione, inclusa la programmazione del phase out della produzione di energia elettrica dal carbone; programmi, sviluppo dei piani per la riduzione delle emissioni di gas con effetto serra; b) promozione dell'efficienza energetica in tutti i settori di impiego e definizione di sistemi di qualificazione e normazione tecnica finalizzati all'uso efficiente dell'energia; definizione di piani, strumenti e programmi di incentivazione, anche a finanziamento europeo, per il risparmio e l'efficienza energetica; attivita' in materia di etichettatura energetica; c) definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; sviluppo dei sistemi energetici distribuiti e dell'autoproduzione e della partecipazione attiva della domanda al mercato; d) sviluppo di programmi sulla mobilita' sostenibile, in raccordo con la IE; promozione della mobilita' elettrica e di carburanti alternativi; sviluppo dell'uso del gas naturale liquefatto (GNL) nei trasporti marittimi e terrestri pesanti; razionalizzazione e adeguamento della rete di distribuzione carburanti alle esigenze della mobilita' sostenibile; e) promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili; f) elaborazione di indirizzi e direttive per l'organizzazione e il funzionamento dei mercati elettrico e del gas, promozione della concorrenza e promozione del mercato interno dell'energia elettrica e del gas e del mercato dei prodotti petroliferi; g) monitoraggio prezzi all'ingrosso e sul mercato retail, sviluppo della concorrenza dei mercati energetici anche ai fini della competitivita' dei settori industriali; strumenti di tutela dei consumatori e di contrasto alla poverta' energetica; h) analisi, monitoraggio e studi di settore; relazioni con organizzazioni, istituti ed enti di ricerca operanti nei settori di competenza; promozione e gestione di accordi con i medesimi soggetti, stipulati in coordinamento con il DiAG; i) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni, le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nonche' con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; l) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti, nelle materie di competenza della Direzione, con le societa': Gestore dei mercati energetici - GME s.p.a., Gestore dei servizi elettrici - GSE s.p.a., Acquirente unico s.p.a., Societa' gestione impianti nucleari - SO.G.I.N. s.p.a. limitatamente alle attivita' di decommissioning; m) gestione e trasporto dei materiali radioattivi, indirizzi e monitoraggio sul programma di smantellamento degli impianti nucleari dismessi e deposito nazionale dei rifiuti nucleari; individuazione, in raccordo con le amministrazioni competenti e in collaborazione con la Direzione generale economia circolare, di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e del combustile nucleare esaurito derivanti dalla passata stagione di produzione di energia elettrica da fonte nucleare, in attuazione del relativo Programma Nazionale ; n) promozione e gestione, in raccordo con la IS, di accordi e di intese per la partecipazione a progetti di cooperazione e di ricerca europei e internazionali finalizzati alla sicurezza, alla salvaguardia e alla non proliferazione nucleare e allo sviluppo tecnologico; o) promozione, nelle materie di competenza della direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali, le regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative negli ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa e l'omogeneita' nei livelli essenziali delle forniture; p) relazioni con le organizzazioni europee ed internazionali e con le amministrazioni di altri Stati nei settori di attivita' della direzione in coordinamento con la IS ed in raccordo con la AEI; predisposizione di norme e atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee nelle materie di competenza; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEI nelle attivita' relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attivita' istruttorie nelle materie di competenza. 2. Presso la direzione generale operano il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e il Comitato tecnico consultivo biocarburanti costituito ai sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2017, n. 189: «(Omissis). 100. Al fine di incrementare la concorrenzialita' del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e' ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilita' tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti, da realizzare, in attuazione dei principi del capo V del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2017, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1°(gradi) settembre 2017, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le regioni, l'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 18 del 12 settembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989, riducendone il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle regioni e di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2011, n. 71, S.O.: «Art. 33 (Disposizioni in materia di biocarburanti). - (Omissis). 5-sexies. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di tali competenze e' costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con oneri a carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (Omissis).». |
| Art. 15
Direzione generale incentivi energia
1. La Direzione generale incentivi energia (IE) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) gestione di progetti nazionali di finanziamento per la riduzione della «intensita' di carbonio» nei diversi settori economici, con particolare riferimento alla produzione e consumo di energia e ai trasporti; b) gestione di interventi e strumenti di incentivazione idonei a governare gli effetti dei cambiamenti climatici sul piano della mitigazione e dell'adattamento, connessi al settore energetico; c) gestione di misure di incentivo per l'efficienza energetica a finanziamento statale e del Fondo nazionale per l'efficienza energetica; d) gestione delle misure di agevolazione nel settore energetico previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); e) gestione di incentivi per la riduzione della CO2 e dell'inquinamento atmosferico in ambito urbano per la mobilita' sostenibile e mobility manager; f) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, dando informativa alla AEI; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEI nelle attivita' relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attivita' istruttorie nelle materie di competenza; g) attivita' inerenti alla programmazione negoziata e all'attuazione di misure previste nell'ambito di accordi di programma quadro in materia di energia; h) esercizio delle funzioni di autorita' di gestione dei programmi operativi nazionali, finanziati con il contributo dei fondi strutturali e di investimento europei e nella titolarita' del Ministero, in materia di energia; i) gestione delle misure di finanziamento per lo sviluppo di nuove tecnologie energetiche sostenibili e per la ricerca nel settore energetico; l) gestione dei rapporti ed elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA; cura delle relazioni con il Gestore dei servizi elettrici - GSE s.p.a. per gli aspetti connessi alla gestione di misure di incentivazione di competenza della direzione; m) elaborazione e monitoraggio del Piano per la ricerca di sistema del settore elettrico e indirizzi ai soggetti attuatori; partecipazione a programmi europei e internazionali di ricerca e di sviluppo e promozione, anche all'estero, di nuove tecnologie per la transizione energetica; n) attivita' finalizzate alle verifiche del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato e supporto alle direzioni generali del Dipartimento per le attivita' di notifica di misure specifiche; o) attivita' di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalita' delle leggi in materia; analisi comparate e proposte per l'ottimizzazione degli strumenti di incentivazione in materia di energia e transizione energetica; p) organizzazione di piani di controlli e ispezioni sulla realizzazione dei programmi e delle misure oggetto di incentivazione, anche avvalendosi del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri. |
| Art. 16
Organismi di supporto
1. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'articolo 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed esercitano funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero. Presso il Ministero opera, ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, il reparto ambientale marino. 2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, dal Ministro dipende il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, incluso il Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il Ministro si avvale, altresi', dei reparti delle altre forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'articolo 8, della citata legge n. 349, del 1986: «Art. 8. - 1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unita' sanitarie locali previa intesa con la regione, nonche' della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali puo' stipulare apposite convenzioni. 2. Il Ministro dell'ambiente puo' disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359. 3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di attivita' antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma e' imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessita' di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma e' adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente. 4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonche' del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28. «Art. 3 (Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie). - 1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto e' costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui e' preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo stesso Corpo, senza aumento di organico ne' di spese complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti; esercita altresi' le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza.». - Si riporta il testo dell'articolo 135, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2010, n. 106, S.O.: «Art. 135 (Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare). - 1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero. 2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in particolare, le sottoelencate funzioni: a) nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale svolge, in via prevalente, le attivita' di controllo relative all'esatta applicazione delle norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attivita' di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonche' in materia di protezione dei mammiferi e della biodiversita'; b) nelle acque di giurisdizione e di interesse nazionale esercita, per fini di tutela ambientale e di sicurezza della navigazione, ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo; c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2°(gradi) comma, e 195, 5°(gradi) comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche se dalle stesse possono derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero, nonche' alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti e alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti; d) esercita, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza nelle aree marine protette e sulle aree di reperimento; e) ai sensi dell'articolo 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, accerta le violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da 5 a 8 del predetto articolo; f) per le attivita' di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, attraverso la sua organizzazione periferica a livello di compartimento marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio 1998, n. 239, articolo 7, sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare; in forza della medesima disposizione normativa per altri interventi e attivita' in materia di tutela e difesa del mare, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi anche del Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di specifiche convenzioni.». - Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2002, n. 189: «Art. 20 (Istituzione del Reparto ambientale marino). - 1. Al fine di conseguire un piu' rapido ed efficace supporto alle attivita' di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.». - Si riporta il testo dell'articolo 174-bis, del citato decreto legislativo n. 66, del 2010: «Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare). - 1. L'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attivita' di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale. 2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in: a) Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro della transizione ecologica, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare. Il Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero, mentre il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali si avvale del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari e' retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico di vice comandante del Comando e' attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale; b) Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti. 2-bis. I reparti istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n. 211, Supplemento ordinario, sono posti alle dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera a). I medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione di Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica e Comando carabinieri per la tutela agroalimentare. 2-ter. Dal Comando di cui al comma 2, lettera a), dipendono anche il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversita' e dei parchi. 2-quater. Il Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della transizione ecologica e delle politiche agricole, alimentari e forestali.». |
| Art. 17
Dotazioni organiche
1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono determinati secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Con successivo decreto del Ministro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero nonche' alla definizione dei relativi compiti. 3. Ciascun dirigente generale provvede ad indicare, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti in servizio presso il Ministero, un vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di vacanza dell'ufficio di livello dirigenziale generale, le funzioni vicarie sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianita' in ruolo in servizio presso ciascuna direzione generale. 4. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono determinate secondo l'allegata Tabella B, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Note all'art. 17: - Il testo dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della citata legge n. 400, del 1988, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del citato decreto legislativo n. 300, del 1999: «Art. (Disposizioni sull'organizzazione). - (Omissis). 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 6, del citato decreto legislativo n. 165, del 2001: «Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale (Art. 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 387 del 1998)). - 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e' assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. 5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale. 6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.». |
| Art. 18
Organismo indipendente di valutazione della performance
1. Presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro in posizione di autonomia organizzativa, operativa e valutativa, opera l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato «Organismo». 2. L'Organismo esercita i compiti e le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e riferisce direttamente al Ministro. 3. L'Organismo e' nominato per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta, secondo le modalita' e i criteri di cui agli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009. 4. L'Organismo e' costituito da un organo collegiale composto da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, individuati, assicurando l'equilibrio di genere, tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale di cui al citato articolo 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, di elevata professionalita' ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
Note all'art. 18: - Si riporta il testo degli articoli 14 e 14-bis, del citato decreto legislativo n. 150, del 2009: «Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. 2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance e' costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra piu' pubbliche amministrazioni. 3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una sola volta. 4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso , anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica; c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita'; e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014; g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al presente Titolo; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunita'. 4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalita' indicate nel sistema di cui all'articolo 7. 4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarita' amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti. 5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonche' la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione. 6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III. 7. L'Organismo indipendente di valutazione e' costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalita' ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'articolo 13. 8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.» «Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalita' indicate nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014. 2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione e' effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica. 3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione e' di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica. 4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrita' e di competenza individuati ai sensi del comma 1. 5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione. 6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle modalita' e dei requisiti stabiliti dall'articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.». |
| Art. 19
Struttura tecnica permanente
1. Presso l'Organismo e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, competente per le attivita' istruttorie propedeutiche all'espletamento delle funzioni dell'Organismo, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 2. La Struttura tecnica e' formata da un contingente di quattro unita' di personale di livello non dirigenziale, individuato nell'ambito del personale in servizio presso il Ministero, assegnato dal Direttore generale risorse umane e acquisti su proposta dell'Organismo. 3. Il responsabile della Struttura tecnica permanente e' nominato dall'Organismo nell'ambito del contingente del personale assegnato alla Struttura e deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche come espressamente previsto dall'articolo 14, comma 10, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
Note all'art. 19: - Il testo dell'articolo 14, comma 10), del citato decreto legislativo n. 150, del 2009, e' riportato nelle note all'articolo 18. |
| Art. 20
Funzioni e compiti
1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance svolge le funzioni e i compiti di cui all'articolo 14, commi 2, 4 e 4-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, ed ogni altra funzione attribuita dalla legge. 2. La validazione della Relazione sulla performance e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009. 3. Agli oneri per il funzionamento dell'Organismo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 20: - Il testo dell'articolo 14, commi 2, 4 e 4-bis, del citato decreto legislativo n. 150, del 2009, e' riportato nelle note all'articolo 18. - Il Titolo III, del citato decreto legislativo n. 150, del 2009, reca: «MERITO E PREMI». |
| Art. 21
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le altre strutture dell'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, alla elaborazione delle politiche pubbliche, alla relativa valutazione ed alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati. 2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro: a) l'Ufficio di gabinetto; b) l'Ufficio legislativo; c) la Segreteria del Ministro; d) la Segreteria particolare del Ministro; e) la Segreteria tecnica del Ministro; f) l'Ufficio del Consigliere diplomatico; g) l'Ufficio stampa e comunicazione; h) le Segreterie del Vice Ministro, ove nominato, e dei Sottosegretari di Stato; 3. Al fine di assicurare il coordinato svolgimento dei rispettivi compiti, e' istituito il Comitato di gabinetto, coordinato dal Capo di gabinetto e a cui prendono parte i responsabili degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui alle lettere da b) a g) del comma 2. |
| Art. 22
Ufficio di gabinetto
1. Il Capo di gabinetto supporta il Ministro nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, istruisce ed esamina gli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, coordina l'intera attivita' di supporto e tutti gli Uffici di diretta collaborazione i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita' della spesa, ed assume ogni utile iniziativa per favorire il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, assicurando, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero. 2. Il Capo di gabinetto e' nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonche' fra professori universitari, ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalita', avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate. 3. L'Ufficio di gabinetto coadiuva il Capo di gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro, comprese le attivita' inerenti al cerimoniale e alle onorificenze, ed e' articolato in distinte aree amministrative e tecniche, cui sono preposti un Vice Capo di gabinetto con funzioni vicarie e uno o piu' Vice Capo di gabinetto. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonche' a professori universitari e soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalita', avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate. 4. L'Ufficio di gabinetto, in coordinamento con l'Ufficio del Consigliere diplomatico, assicura la coerenza tra l'indirizzo politico e le posizioni negoziali in ambito internazionale del Ministero, coordinando, per i profili di rilevanza politica, la partecipazione del Ministero ai negoziati, ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea e degli accordi internazionali in campo ambientale, e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), verificandone l'attuazione a livello nazionale e il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale. 5. Il Capo di gabinetto puo' delegare, con provvedimento formale, alla RUA le attivita' costituenti servizi di supporto a carattere generale necessarie per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione. 6. Nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto opera l'Organo centrale di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, per i compiti e le funzioni in materia di tutela amministrativa delle informazioni per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, composto da personale individuato nel limite del contingente di cui all'articolo 28. 7. L'Ufficio di gabinetto coordina gli apporti delle direzioni generali in materia di sicurezza economica, informatica, infrastrutturale e spaziale, in relazione alle direttive annuali del Ministro, e cura la partecipazione del Ministero nelle competenti sedi nazionali ed internazionali.
Note all'art. 22: - Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e' riportato nelle note alle premesse. - La legge 3 agosto 2007, n. 124, e' riportata nelle note alle premesse. |
| Art. 23
Ufficio legislativo
1. L'Ufficio legislativo coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti normativi di competenza del Ministero di natura legislativa, regolamentare e non regolamentare; esamina i decreti interministeriali e ministeriali sottoposti alla firma del Ministro; assicura l'analisi e la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti e la qualita' del linguaggio normativo, nonche' il corretto recepimento e la completa attuazione della normativa dell'Unione europea. 2. L'Ufficio legislativo cura i rapporti con il Parlamento, segue l'andamento dei lavori parlamentari, cura gli atti del sindacato ispettivo, coordina l'attivita' relativa al contenzioso giurisdizionale ordinario, amministrativo e costituzionale ivi inclusa la formulazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della richiesta di autorizzazione alla costituzione di parte civile nei processi penali, cura, per l'esame dei provvedimenti normativi di competenza, i rapporti con il Sistema delle Conferenze e, in particolare, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla consulenza giuridica sulle questioni di particolare rilevanza su richiesta del Ministro. 3. Presso l'Ufficio legislativo opera il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, costituito da un coordinatore, individuato nel limite del contingente di cui all'articolo 28, e da referenti designati per competenza dai dipartimenti e dalle direzioni generali. L'Ufficio legislativo, per il tramite del Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, coordina le attivita' relative alle procedure d'infrazione e le fasi di precontenzioso, sulla base del supporto istruttorio dei dipartimenti e delle direzioni generali competenti per materia, coordinandosi con l'Ufficio di gabinetto; monitora le attivita' relative alla partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE con il supporto del DiAG. 4. All'Ufficio legislativo e' preposto il Capo dell'Ufficio legislativo il quale e' nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonche' tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati del libero foro iscritti al relativo albo professionale da almeno quindici anni, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. 5. L'Ufficio legislativo e' articolato in distinte aree, cui sono preposti un Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie e uno o piu' Vice Capi. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonche' a professori universitari in materie giuridiche, avvocati del libero foro e soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'articolo 20, della citata legge n. 234, del 2012: «Art. 20 (Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea). - 1. Al fine di assicurare una piu' efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali individuano al loro interno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture organizzative, uno o piu' nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea. 2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da personale delle diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi assicurano il monitoraggio delle attivita' di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali ai sensi della presente legge. 3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1 assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il Comitato tecnico di valutazione, salvo che non siano essi stessi designati quali rappresentanti delle proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.». |
| Art. 24
Uffici di segreteria del Ministro
1. La Segreteria del Ministro, assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo alla predisposizione ed alla elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro e alla acquisizione ed elaborazione di ogni elemento utile all'opera dello stesso, diversa da quella prevista dai commi 3 e 5. 2. Alla Segreteria del Ministro e' preposto il Capo della segreteria, il quale coadiuva e assiste il Ministro e adempie, su suo mandato, ai compiti specifici assegnatigli dallo stesso. 3. Alla Segreteria particolare del Ministro e' preposto il Segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza riservata del Ministro nonche' i rapporti dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. 4. Il Segretario particolare e il Capo della segreteria sono nominati dal Ministro fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario. 5. La Segreteria tecnica svolge attivita' di supporto tecnico al Ministro per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche ambientali ed energetiche, operando in raccordo con i dipartimenti e le direzioni generali e gli altri Uffici di diretta collaborazione, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella di elaborazione delle decisioni di competenza del Ministro. 6. Alla Segreteria tecnica e' preposto il Capo della segreteria tecnica, nominato dal Ministro tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero. Il Capo della segreteria tecnica presiede la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 32 del 2010.
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 32, del 2010: «Art. 11 (Misure di coordinamento). - (Omissis). 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono definite le modalita' di funzionamento della Consulta e sono determinati gli eventuali ulteriori rappresentanti delle pubbliche amministrazioni centrali e degli enti, istituti ed organismi nazionali, nonche' gli eventuali ulteriori rappresentanti degli enti locali. Con il medesimo provvedimento sono anche individuate, nell'ambito della Consulta, una o piu' sezioni tecniche per l'attivita' istruttoria su specifiche tematiche di competenza dell'Organo, tra cui almeno una sezione denominata «Tavolo tecnico di cooperazione» tra il livello nazionale ed il livello regionale per la realizzazione di un sistema coordinato e condiviso per il governo, la tutela, il monitoraggio ed il controllo dell'ambiente, del territorio e del mare, nell'ambito del SINAnet. I rappresentanti delle regioni, d'intesa con l'ISPRA, curano il raccordo tecnico ed informativo con le Agenzie ambientali, regionali e provinciali. (Omissis).». |
| Art. 25
Ufficio del consigliere diplomatico
1. L'Ufficio del consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero e con l'Ufficio di gabinetto, le attivita' di supporto al Ministro per i rapporti internazionali, unionali e bilaterali. 2. Il consigliere diplomatico, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, promuove e assicura, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura, in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto, le relazioni diplomatiche del Ministro con particolare riferimento ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero. 3. Presso l'Ufficio del consigliere diplomatico il Ministro puo' nominare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un Consigliere diplomatico aggiunto, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, nell'ambito del contingente complessivo indicato dall'articolo 28. |
| Art. 26
Ufficio stampa e comunicazione
1. L'Ufficio stampa e comunicazione, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali, effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero, e promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. 2. All'Ufficio stampa e comunicazione e' preposto il Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione, il quale e' nominato dal Ministro fra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, iscritto in appositi albi professionali. 3. Il Ministro, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, puo' nominare un portavoce che cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione, sovrintende all'attivita' dell'Ufficio stampa e comunicazione e coordina, sotto il profilo dell'indirizzo politico, l'attivita' di comunicazione dell'intero Ministero.
Note all'art. 26: - Si riporta il testo degli articoli 9 e 7, della citata legge n. 150, del 2000: «Art. 9 (Uffici stampa). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attivita' e' in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa. 2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale e' costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalita'. 3. L'ufficio stampa e' diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestivita' delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione. 4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attivita' professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5. 5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti. 5-bis. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, puo' essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se piu' favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalita' e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro.» «Art. 7 (Portavoce). - 1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo', per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita' nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. 2. Al portavoce e' attribuita una indennita' determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalita'.». |
| Art. 27
Uffici di segreteria del Viceministro e dei Sottosegretari di Stato
1. Agli uffici del Vice Ministro, ove nominato, e dei Sottosegretario di Stato e' preposto il Capo della segreteria. 2. Il Capo della segreteria e' nominato dal Vice Ministro o dal Sottosegretario, anche fra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario, ed esercita nell'ambito delle competenze del Vice Ministro o del Sottosegretario le funzioni previste dall'articolo 24. |
| Art. 28
Personale degli Uffici di diretta collaborazione
1. Agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 21, comma 2, ad eccezione di quelli di cui alla lettera h) disciplinati dal successivo del comma 3, e' assegnato personale dipendente del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche, enti, organismi e imprese pubblici in posizione di aspettativa, di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel numero massimo di centodieci unita', nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. 2. Agli Uffici di diretta collaborazione possono essere altresi' assegnati, nel limite complessivo del contingente di cui al comma 1, fino a dieci consiglieri giuridici, economici e scientifici del Ministro, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca, dirigenti pubblici, nonche', fino a ventisei esperti e collaboratori in possesso di specifiche esperienze e competenze nella materia oggetto dell'incarico, anche estranei alla pubblica amministrazione, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratto avente ad oggetto affidamento di incarichi di studio o consulenza o altra attivita' professionale di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari. 3. Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e di ciascuno dei Sottosegretari di Stato e' assegnato dal Ministro, al di fuori del limite di cui al comma 1, un contingente di personale dipendente del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite massimo di sette unita', nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. Nell'ambito delle predette unita' puo' essere assegnato anche un esperto o un collaboratore di cui al comma 2. 4. Le posizioni relative al Capo di Gabinetto, al Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie, al Capo dell'Ufficio legislativo, al Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie, al Capo della Segreteria del Ministro, al Segretario particolare del Ministro, al Capo della Segreteria tecnica del Ministro, al Consigliere diplomatico, al Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione, al Portavoce del Ministro, ai Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.
Note all'art. 28: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997, n. 127, S.O.: «Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - (Omissis). 14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. (Omissis).». |
| Art. 29
Trattamento economico
1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 21, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi' articolato: per il Capo di gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale del Capo dipartimento incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per gli incarichi di cui alla citata disposizione; per il Capo dell'Ufficio legislativo, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; per il Capo della Segreteria tecnica, per il Consigliere diplomatico, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai Capi dei predetti Uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore, per il Capo di Gabinetto, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante al Capo Dipartimento incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per il Capo dell'Ufficio legislativo, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo della Segreteria Tecnica, per il Consigliere diplomatico del Ministro e per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero. L'emolumento accessorio di cui al precedente periodo non puo' comunque essere superiore alla misura massima derivante dall'applicazione dell'articolo 13, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 2. Al Capo Ufficio stampa e comunicazione e' riconosciuto il trattamento economico equiparato a quello di capo redattore previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti professionisti, salva, in ogni caso, l'applicazione del comma 4 del presente articolo. Al portavoce del Ministro e' riconosciuto un trattamento economico determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150. 3. Al Vice Capo di gabinetto con funzioni vicarie, al Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie, al Capo della Segreteria del Ministro e al Segretario particolare del Ministro e' corrisposto un trattamento economico, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fondamentale ed accessorio, non superiore a quello massimo attribuito ai dirigenti di seconda fascia del Ministero della transizione ecologica, aumentata, quanto al trattamento accessorio, fino al cinquanta per cento, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento se piu' favorevole, integra per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai detti Capi e Vice Capi ufficio, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del Ministero, aumentato del cinquanta per cento, e comunque non superiore alla misura massima derivante dall'applicazione dell'articolo 13, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e comunque nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari. 4. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura non superiore ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. 5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 21, comma 2, a fronte delle responsabilita', degli obblighi effettivi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disciplina contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata, senza aggravi di spesa, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come richiamato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999. 6. Ai consiglieri giuridici, economici e scientifici del Ministro di cui all'articolo 28, comma 2, spetta un trattamento economico massimo parametrato all'indennita' massima di diretta collaborazione aumentata fino al 60 per cento, determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. Agli esperti e ai collaboratori di cui all'articolo 28, comma 2, spetta un trattamento economico complessivo omnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, da stipularsi con il Capo dell'Ufficio di gabinetto, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. 7. Al Consigliere diplomatico aggiunto e' corrisposto un trattamento economico analogo a quello previsto per il Consigliere diplomatico.
Note all'art. 29: - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165, del 2001: «Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo (Art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998)). - (Omissis). 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 19, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 165, del 2001: «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998)). - (Omissis). 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2014, n. 95: «Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A decorrere dal 1°(gradi) maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo. 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 471, dopo le parole "autorita' amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ", con gli enti pubblici economici"; b) al comma 472, dopo le parole "direzione e controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorita' amministrative indipendenti e"; c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni". 3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere dal 1°(gradi) maggio 2014. 5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo. 5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualita' di componente di organi di societa' ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse.». - Il testo dell'articolo 7, comma 2, della citata legge n. 150, del 2000, e' riportato nelle note all'articolo 26. |
| Art. 30
Norme transitorie, finali ed abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138. 2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 17, comma 2, e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non dirigenziali. 3. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate, sono fatti salvi gli incarichi conferiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Gli incarichi dei soggetti preposti agli Uffici di diretta collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei mandati, rispettivamente, del Ministro, del Viceministro, o dei Sottosegretari di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da essi revocati in qualsiasi momento. 5. I contratti di cui all'articolo 28, gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza, ferma restando la facolta' di recesso esercitabile in qualunque momento. 6. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero, determinate secondo l'allegata Tabella B che costituisce parte integrante del presente regolamento, tengono conto anche delle risorse indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Ministero di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. 7. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede all'attuazione del presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio tenuto conto degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 luglio 2021
Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi
Il Ministro della transizione ecologica Cingolani
Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta
Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2021 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg.ne n. 2763
Note all'art. 30: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2013, n. 204: «Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale). - (Omissis). 9. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalita', le procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente comma. Per un numero corrispondente alle unita' di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, e' costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non puo' superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma e' fatta salva la possibilita', per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 determini come risultato un numero con decimali, si procedera' all'arrotondamento all'unita' superiore.». - Si riporta il testo dell'articolo 19, del citato decreto legislativo n. 165, del 2001: «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998)). - 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque. 6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2. 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.". - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 22, del 2021: «Art. 2 (Ministero della transizione ecologica). - 1. Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e' ridenominato "Ministero della transizione ecologica". 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 28: 1) al comma 1, lettera c), le parole da "definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica" fino a "attuazione dei piani di emergenza energetica; " sono soppresse; 2) al comma 2, le parole "rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;" sono soppresse; b) all'articolo 29, comma 1, le parole «undici direzioni generali" sono sostituite dalle seguenti: "nove direzioni generali"; c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e' sostituita dalla seguente: "Ministero della transizione ecologica"; d) all'articolo 35: 1) al comma 1 le parole «dell'ambiente e della tutela del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "della transizione ecologica"; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie: a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale; b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le societa' e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche' predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; radioprotezione e radioattivita' ambientale; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra; d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attivita' economica, ivi compreso quello dei trasporti; e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare; f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile, nazionali e internazionali; h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non e' individuato il responsabile della contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche' esercizio delle relative azioni giurisdizionali; l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e alla riduzione dell'impatto delle attivita' umane sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali."(3) ; e) all'articolo 37, comma 1: 1) le parole "non puo' essere superiore a due" sono sostituite dalle seguenti: "non puo' essere superiore a tre"; 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e il numero delle direzioni generali non puo' essere superiore a dieci.". 3. Le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico". 5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, dopo le parole "tutela ambientale" sono inserite le seguenti: "e la transizione ecologica". 6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA e' modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero della transizione ecologica. 7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, rientrano: a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attivita' delle societa' operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali societa'; b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa;(4) c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza gia' a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilita' nei settori energetici. 8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero 1), e' autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022. 8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: "e dal Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica".» «Art. 3 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica). - 1. Al Ministero della transizione ecologica sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto. 2. A decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 4, la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, con la relativa dotazione organica e con i relativi posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale, sono trasferite al Ministero della transizione ecologica. Conseguentemente la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e' rideterminata in 17 posizioni di livello generale e 104 posizioni di livello non generale. 3. La dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della transizione ecologica e' individuata in 13 posizioni di livello generale e in 67 posizioni di livello non generale. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire ai sensi del comma 1. La dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e' conseguentemente ridotta in misura corrispondente al personale trasferito. Le risorse umane includono il personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonche' il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che risulta in servizio alla data del 13 febbraio 2021 presso la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico. Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione. Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data del 13 febbraio 2021, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10 del presente decreto. 4-bis. Al fine di garantire la perequazione del trattamento economico del personale dirigenziale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico, le risorse destinate ad alimentare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia in servizio presso il Ministero della transizione ecologica sono incrementate di 483.898 euro per l'anno 2021 e di 967.795 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e quelle destinate al personale dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero della transizione ecologica sono incrementate di 35.774 euro per l'anno 2021 e di 71.547 euro annui a decorrere dall'anno 2022, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 519.672 euro per l'anno 2021 e a 1.039.342 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4-quater. Al fine di adeguare l'indennita' di amministrazione in godimento del personale non dirigenziale del Ministero della transizione ecologica a quella del personale non dirigenziale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico, e' autorizzata, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa di 227.080 euro per l'anno 2021 e di 454.160 euro annui a decorrere dall'anno 2022. 4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quater, pari a 227.080 euro per l'anno 2021 e a 454.160 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 5. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla corresponsione del trattamento economico spettante al personale trasferito. A partire dalla medesima data, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della transizione ecologica. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate. 6. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il Ministero della transizione ecologica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi. A decorrere dalla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo periodo transitano al Ministero della transizione ecologica i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite. 7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10, e' istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, il Dipartimento per l'energia e il clima, nel quale confluiscono le Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico trasferite ai sensi del presente articolo, nonche' la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria gia' istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino alla medesima data, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare e il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della transizione ecologica e' incrementato di venti unita', anche estranee alla pubblica amministrazione. A tale ultimo fine e' autorizzata la spesa di euro 540.000 per l'anno 2021 e di 650.000 euro annui a decorrere dal 2022. 8. Il personale appartenente ai ruoli dirigenziali di amministrazioni centrali diverse dal Ministero dello sviluppo economico, titolare di incarichi dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali trasferite al Ministero della transizione ecologica, puo' optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero. 9. Le funzioni di controllo della regolarita' amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero della transizione ecologica continuano ad essere svolte dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso il quale e' istituito un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello non generale. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, una unita' di livello dirigenziale non generale e sette unita' di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1. A tal fine e' autorizzata la spesa di 217.949 euro per l'anno 2021 e di 435.897 euro annui a decorrere dall'anno 2022.». |
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