Gazzetta n. 228 del 23 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 30 luglio 2021
Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto tra le regioni e le province autonome della dotazione di 50 milioni di euro relativa all'anno 2021.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici»;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 5, del citato decreto-legge che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provveda a ripartire le risorse assegnate al Fondo nonche' a stabilire i criteri e le priorita' da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosita' incolpevole che consentono l'accesso ai contributi;
Considerato, altresi', che il medesimo comma stabilisce, tra l'altro, che le risorse del Fondo siano assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali;
Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e che pertanto non sono dovute erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste da leggi di settore alle Province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2014, con il quale e' stato effettuato il riparto delle risorse relative all'anno 2014, nonche' individuati i criteri per il riparto della disponibilita' del Fondo nonche' quelli per la definizione di morosita' incolpevole, per l'accesso, il dimensionamento dei contributi e le priorita' nella concessione dei contributi e fornite indicazioni per la graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica e modalita' per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse ripartite;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 2016, con il quale e' stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al Fondo inquilini morosi incolpevoli per l'anno 2016, nonche' rivisti i criteri, le procedure e le modalita' di accesso ai contributi al fine di rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo anche in considerazione del carattere innovativo che il Fondo medesimo riveste;
Visto l'art. 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce che le regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli nel periodo 2014-2018 all'incremento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Visto il decreto direttoriale 31 maggio 2019, emanato in attuazione del citato art. 1, comma 21 della legge 205 del 2017, con il quale sono state quantificate le risorse del Fondo non spese nel periodo 2014-2018 nonche' individuate le modalita' di trasferimento, di riprogrammazione e di utilizzo delle risorse indicate nella tabella ad esso allegata;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi»;
Visto il decreto interministeriale 23 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2020 n. 196, con il quale e' stato effettuato il riparto tra le regioni della disponibilita' di 9,5 milioni di euro relativa all'esercizio finanziario 2020, assegnata al Fondo inquilini morosi incolpevoli dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Vista la legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che, all'art. 11, autorizza l'impegno ed il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2021, in conformita' all'annesso Stato di previsione (Tabella n. 10);
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, recante la «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 733, della citata legge n. 178 del 2020, con il quale e' stata assegnata al Fondo inquilini morosi incolpevoli una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021;
Valutata l'opportunita' che le regioni, stante il perdurare dell'emergenza COVID-19, attribuiscano ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualita' pregresse nonche' per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre del 1998, n. 431 e che i comuni utilizzino i fondi ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa;
Ravvisata la necessita' di procedere ad un sollecito riparto della dotazione di 50 milioni di euro assegnata al Fondo inquilini morosi incolpevoli, al fine di ridurre il disagio abitativo che e' dato riscontrare nel territorio nazionale ulteriormente incrementato a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, utilizzando i medesimi coefficienti gia' adottati con riferimento al riparto dell'annualita' 2020, in accordo con quanto proposto dalle regioni;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale 23 giugno 2020 che, al fine di rendere piu' agevole l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo inquilini morosi incolpevoli, anche in forma coordinata con il Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 1998, amplia la platea dei beneficiari del Fondo anche ai soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, di non disporre di sufficiente liquidita' per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori, di essere titolari di un contratto di locazione di unita' immobiliare registrato anche se tardivamente e di risiedere nell'alloggio da almeno un anno, escludendo gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;
Ritenuto opportuno, stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica, come confermato dai numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri intervenuti, prendere in considerazione, come riferimento della perdita del reddito IRPEF, l'ISEE corrente in accordo con quanto proposto dalle regioni;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 5 secondo il quale il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e' ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata rep. n. 74/CU, nella seduta dell'8 luglio 2021, sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Riparto della dotazione assegnata per l'anno 2021

1. Le risorse disponibili, per l'annualita' 2021, sul capitolo 1693, p.g.1 «Fondo inquilini morosi incolpevoli» di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, pari a 50 milioni di euro, attribuite dall'art. 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ripartite secondo l'allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Al fine di rendere piu' agevole l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 anche in forma coordinata con le risorse del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' confermato l'ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo, come stabilito dall'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale 23 giugno 2020, anche ai soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25% fermi restando i criteri gia' adottati nei bandi regionali. Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unita' immobiliare registrato anche se tardivamente e deve risiedere nell'alloggio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9.
3. Stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica, come confermato dai numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri intervenuti, la riduzione del reddito di cui al comma precedente puo' essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020.
4. I contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con il c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, come stabilito dall'art. 1, comma 3, del decreto interministeriale 23 giugno 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.
5. Le regioni, stante il perdurare dell'emergenza COVID-19 attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualita' pregresse, nonche' per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. I comuni utilizzano i fondi ricorrendo, altresi', all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa delle risorse di cui al Fondo del presente riparto e di quelle del Fondo di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 1998.
6. Le regioni individuano i comuni cui destinare le risorse assegnate con il presente decreto unitamente ad eventuali stanziamenti regionali anche in deroga all'elenco dei comuni a tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87.
7. Le regioni assicurano il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del presente decreto nonche' di quelle provenienti da eventuali stanziamenti regionali.
8. Le risorse assegnate alle regioni possono essere utilizzate, ai sensi dell'art. 11, comma 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della medesima legge n. 431 del 1998, al fine di rendere l'utilizzo delle risorse maggiormente aderente alla domanda espressa nelle singole realta' locali.
Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2021

Il Ministro
delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2021. Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2680
 
Allegato

FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

Parte di provvedimento in formato grafico