Gazzetta n. 227 del 22 settembre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 1 luglio 2021 |
Aiuto nazionale per le superfici coltivate a barbabietola da zucchero. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; Visto il decreto ministeriale n. 5465 del 7 giugno 2018 che istituisce regimi di aiuto accoppiato nell'ambito dei pagamenti diretti, ed in particolare l'art. 25 che istituisce un aiuto accoppiato nel settore dello zucchero; Vista la comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020, come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020, dell'8 maggio 2020, del 29 giugno 2020, del 13 ottobre 2020 e del 28 gennaio 2021, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 112 I del 4 aprile 2020, C 164 del 13 maggio 2020, C 218 del 2 luglio 2020, C 340 I del 13 ottobre 2020 e C 34 del 1° febbraio 2021; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»; Visto l'art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ed in particolare l'art. 68; Considerato che le misure restrittive introdotte per il contenimento della pandemia da COVID-19 hanno determinato una situazione di crisi di mercato del settore dello zucchero, con il conseguente rischio di abbandono della produzione bieticolo-saccarifera; Considerata la necessita' di assicurare la continuita' produttiva nel settore bieticolo-saccarifero; Ritenuto, pertanto, di dover adottare interventi di aiuto per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero, nei limiti della dotazione finanziaria recata dall'art. 68, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sopra citato; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), come successivamente modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116; Vista la comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano prot. n. 299857 del 30 giugno 2021;
Decreta:
Art. 1
Aiuto per la continuita' della produzione bieticolo-saccarifera
1. Al fine di assicurare la continuita' della produzione del settore bieticolo-saccarifero, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'art. 68, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e' concesso agli agricoltori un aiuto per ciascun ettaro coltivato a barbabietola da zucchero. 2. L'aiuto di cui al comma 1 e' concesso in misura pari agli ettari ammissibili dichiarati nelle domande di aiuto nell'ambito del regime di aiuto di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 dallo stesso agricoltore nell'anno 2021. 3. Ai fini della concessione dell'aiuto, l'agricoltore deve aver stipulato appositi contratti di fornitura con l'industria saccarifera in forma diretta ovvero in forme associative per il conferimento della produzione bieticola. |
| Art. 2
Modalita' di presentazione delle domande
1. Le domande finalizzate all'ottenimento dell'aiuto di cui all'art. 1 sono predisposte con modalita' precompilate dagli organismi pagatori competenti che hanno ricevuto le domande per il regime di aiuto di base nell'anno 2021 tenendo conto delle superfici dichiarate coltivate a barbabietola da zucchero dall'agricoltore interessato. 2. Le domande sono presentate agli organismi pagatori competenti con le modalita' definite dai medesimi. 3. AGEA definisce con propri provvedimenti le modalita' di trasmissione tra gli organismi pagatori delle necessarie informazioni. |
| Art. 3
Istruttoria delle domande
1. Con riferimento a ciascuna domanda presentata, l'organismo pagatore competente determina il numero di ettari ammissibili all'aiuto di cui all'art. 1. 2. L'aiuto e' riconosciuto per il numero complessivo di ettari risultati ammissibili al regime di aiuto di base di cui al comma 1, coltivati a barbabietola da zucchero e oggetto dei contratti di fornitura di cui all'art. 1, comma 3, nell'anno 2021. |
| Art. 4
Modalita' di pagamento dell'aiuto
1. Ai sensi dell'art. 68, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, l'aiuto e' erogato mediante il versamento di un acconto pari all'ottanta per cento dell'importo richiesto. Al pagamento dell'acconto si applica l'art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 2. Il saldo e' erogato al termine dei controlli di ammissibilita' di cui all'art. 3 del presente decreto e all'art. 78, comma 1-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 3. L'importo complessivo dell'aiuto erogato non puo' superare i limiti stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 91 I/01, da ultimo come modificato con comunicazione della Commissione 2021/C 34/06. |
| Art. 5
Determinazione dell'importo unitario per ettaro dell'aiuto
1. Ai fini della determinazione dell'importo unitario per ettaro dell'aiuto, gli organismi pagatori comunicano all'AGEA, con le modalita' dalla stessa definite, gli ettari per i quali sono state presentate domande di aiuto. 2. Sulla base dei dati ricevuti, AGEA calcola l'importo unitario provvisorio per ettaro dell'aiuto, nei limiti dell'importo disponibile, stabilito in euro venticinque milioni per l'anno 2021 dall'art. 68, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. L'importo unitario provvisorio e' utilizzato dagli organismi pagatori per il pagamento dell'acconto di cui all'art. 4, comma 1. 3. Con le medesime modalita' gli organismi pagatori trasmettono ad AGEA, entro il 10 novembre 2021, le informazioni relative agli ettari risultati ammissibili all'istruttoria. 4. Sulla base dei dati ricevuti, AGEA calcola l'importo unitario definitivo per ettaro dell'aiuto, nei limiti dell'importo disponibile di cui al comma 2. L'importo unitario definitivo e' utilizzato dagli organismi pagatori per il pagamento entro il 31 dicembre 2021 del saldo. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° luglio 2021
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 752 |
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