Gazzetta n. 227 del 22 settembre 2021 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 9 settembre 2021 |
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ossigeno Air liquide sanita'», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1038/2021). |
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IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui e' stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162; Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la determina AIFA V&A. n. 739/2013 del 14 maggio 2013 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno_Air liquide sanita'», pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 132 del 7 giugno 2013; Vista la determina AIFA V&A n. 204/2016 del 28 gennaio 2016 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Air liquide sanita'», pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -_Serie generale, n. 69 del 23 marzo 2016; Vista la determina AIFA AAM/PPA n. 578/2018 del 14 giugno 2018 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Air liquide sanita'», pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 155 del 6 luglio 2018; Vista la determina AIFA AAM/PPA n. 404/2020 del 26 luglio 2020 di modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Air liquide sanita'», pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 193 del 3 agosto 2020; Vista la domanda presentata in data 7 maggio 2021 con la quale la societa' Air liquide sanita' service S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilita' del medicinale «Ossigeno Air liquide sanita'» (ossigeno); Visto il parere espresso dalla commissione tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 9-11 e 16 giugno 2021; Vista la determina AIFA AAM/PPA n. 600/2021 del 29 luglio 2021 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Air liquide sanita'» (codice pratica: N1B/2020/1258BIS), pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 12 agosto 2021; Visti gli atti d'ufficio;
Determina:
Art. 1
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Il medicinale OSSIGENO AIR LIQUIDE SANITA' (ossigeno) nelle confezioni sotto indicate e' classificato come segue: Confezioni: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 2 lt con valvola riduttrice integrata takeo - A.I.C. n. 038904900 (in base 10); Classe di rimborsabilita': C; «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 11 lt con valvola riduttrice integrata takeo - A.I.C. n. 038904912 (in base 10); Classe di rimborsabilita': C; «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 41.000 litri - A.I.C. n. 038904924 (in base 10); Classe di rimborsabilita': C; «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 2 litri con valvola riduttrice XO-OYAN con connessione uscita bassa pressione NF - A.I.C. n. 038904936 (in base 10); Classe di rimborsabilita': C; «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 3 litri con valvola riduttrice XO-OYAN con connessione uscita bassa pressione NF - A.I.C. n. 038904948 (in base 10); Classe di rimborsabilita': C; «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 5 litri con valvola riduttrice XO-OYAN con connessione uscita bassa pressione NF - A.I.C. n. 038904951 (in base 10); Classe di rimborsabilita': C; «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 7 litri con valvola riduttrice XO-OYAN con connessione uscita bassa pressione NF - A.I.C. n. 038904963 (in base 10); Classe di rimborsabilita': C; «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 10 litri con valvola riduttrice XO-OYAN con connessione uscita bassa pressione NF - A.I.C. n. 038904975 (in base 10); Classe di rimborsabilita': C; «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 11 litri con valvola riduttrice XO-OYAN con connessione uscita bassa pressione NF - A.I.C. n. 038904987 (in base 10); Classe di rimborsabilita': C; «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 14 litri con valvola riduttrice XO-OYAN con connessione uscita bassa pressione NF - A.I.C. n. 038904999 (in base 10); Classe di rimborsabilita': C; «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 11 litri con valvola riduttrice integrata - A.I.C. n. 048551016 (in base 10); Classe di rimborsabilita': C. |
| Art. 2
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ossigeno Air liquide sanita'» (ossigeno) e' la seguente: per le confezioni con codici - A.I.C. numeri 038904900, 038904912, 038904936, 038904948, 038904951, 038904963, 038904975, 038904987, 038904999 e 048551016: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR); per la confezione con codice A.I.C. n. 038904924: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile (OSP). |
| Art. 3
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. Roma, 9 settembre 2021
Il direttore generale: Magrini |
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