Gazzetta n. 226 del 21 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 luglio 2021
Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Isernia a seguito del trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;
Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;
Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/9040/DGP-PBD del 3 luglio 2017 e n. 10839 del 17 luglio 2020;
Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Abruzzo e Molise riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Isernia (IS):
prot. n. 2015/14207/DRAM-STCB del 29 dicembre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/4528 del 20 marzo 2020, con il quale sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Castel San Vincenzo, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Fabbricato rurale in localita' Pagliara», «Fabbricati rurali - ruderi», «Terreni di natura agricola», «Terreno di natura agricola sito lungo via San Nicola», «Terreno di natura agricola sito lungo via San Nicola», «Terreni di natura agricola in localita' Cartiera», «Terreno edificabile», «Terreno di natura agricola», «Terreno di natura agricola», «Terreno di natura agricola», «Terreno di natura agricola», «Terreno di natura agricola», «Terreno di natura agricola in Colle della Torre», «Terreno di natura agricola in localita' La Cartiera», «Terreno di natura agricola in localita' Cartiera», «Terreno ex proprieta' XXXXXX XXXXX», «Terreno agricolo ex proprieta' XXXXXX XXXXX», «Terreno agricolo ex proprieta' XXXXXX XXXXX», «Terreno ex proprieta' XXXXXX XXXXX», «Terreno agricolo ex proprieta' XXXXXX XXXXX», «Terreno agricolo ex proprieta' XXXXXX XXXXX», «Terreno agricolo ex proprieta' XXXXXX XXXXX», «Terreno agricolo ex proprieta' XXXXXX XXXXX», «Terreni e fabbricato ex proprieta' XXXXXX XXXXX», «Terreno agricolo ex proprieta' XXXXXX XXXXX», «Terreno agricolo ex proprieta' XXXXXX XXXXX», «Terreno agricolo ex proprieta' XXXXXX XXXXX», «Terreno agricolo ex proprieta' XXXXXX XXXXX» e «Appezzamenti di terreno»;
prot. n. 2015/10481/DRAM-STCB del 7 ottobre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/4527 del 20 marzo 2020, con il quale sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Venafro, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Terreno relitto stradale», «Porz. fabric. ex prop. XXXXX XXXXX centro urbano via Redenzione n. 10», «Porz. fabric. ex prop. XXXXX XXXXX piazza Cimorelli n. 8», «Fabbricato ex proprieta' XXXX XXXXX», «Terreno di ex proprieta' XXXX XXXXX», «Terreni agricoli pertinenziali» e «Terreno agricolo posto in zona periferica»;
Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Abruzzo e Molise in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;
Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;
Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 10908 del 10 giugno 2021;

Decreta:

Art. 1

Riduzione delle risorse spettanti al Comune
di Castel San Vincenzo

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Castel San Vincenzo (IS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Fabbricato rurale in localita' Pagliara», «Fabbricati rurali - ruderi», «Terreni di natura agricola», «Terreno di natura agricola sito lungo via San Nicola», «Terreno di natura agricola sito lungo via San Nicola», «Terreni di natura agricola in localita' Cartiera», «Terreno edificabile», «Terreno di natura agricola», «Terreno di natura agricola», «Terreno di natura agricola», «Terreno di natura agricola», «Terreno di natura agricola», «Terreno di natura agricola in Colle della Torre», «Terreno di natura agricola in localita' La Cartiera», «Terreno di natura agricola in localita' Cartiera», «Terreno ex proprieta' XXXXXX XXXXX», «Terreno agricolo ex proprieta' XXXXXX XXXXX», «Terreno agricolo ex proprieta' XXXXXX XXXXX», «Terreno ex proprieta' XXXXXX XXXXX», «Terreno agricolo ex proprieta' XXXXXX XXXXX», «Terreno agricolo ex proprieta' XXXXXX XXXXX», «Terreno agricolo ex proprieta' XXXXXX XXXXX», «Terreno agricolo ex proprieta' XXXXXX XXXXX», «Terreni e fabbricato ex proprieta' XXXXXX XXXXX», «Terreno agricolo ex proprieta' XXXXXX XXXXX», «Terreno agricolo ex proprieta' XXXXXX XXXXX», «Terreno agricolo ex proprieta' XXXXXX XXXXX», «Terreno agricolo ex proprieta' XXXXXX XXXXX» e «Appezzamenti di terreno», meglio individuati nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Abruzzo e Molise prot. n. 2015/14207/DRAM-STCB del 29 dicembre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/4528 del 20 marzo 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 416,07 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.
3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Castel San Vincenzo.
4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 2.499,84, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.
5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 416,07.
 
Art. 2

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Venafro

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Venafro (IS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Terreno relitto stradale», «Porz. fabric. ex prop. XXXXX XXXXX centro urbano via Redenzione n. 10», «Porz. fabric. ex prop. XXXXX XXXXX piazza Cimorelli n. 8», «Fabbricato ex proprieta' XXXX XXXXX», «Terreno di ex proprieta' XXXX XXXXX», «Terreni agricoli pertinenziali» e «Terreno agricolo posto in zona periferica», meglio individuati nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Abruzzo e Molise prot. n. 2015/10481/DRAM-STCB del 7 ottobre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/4527 del 20 marzo 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 2.409,38 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.
3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Venafro.
4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 15.023,97, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.
5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 2.409,38.
 
Art. 3

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Castel San Vincenzo e di Venafro della Provincia di Isernia.
2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.
3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale e' tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 luglio 2021

Il Ministro: Franco

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1220