Gazzetta n. 225 del 20 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 6 agosto 2021
Ciclovie urbane poli universitari-Stazioni.


IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto pubblico locale e regionale

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l'articolo 1, comma 640, che al primo periodo prevede che «... per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorita' per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia Vento), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), ciclovia del Garda, ciclovia Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia, ciclovia Sardegna, ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia Adriatica, nonche' per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, e' autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018», e, al terzo periodo, dispone che «I progetti e gli interventi sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti...»;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n 225, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» e, in particolare, l'articolo 15, comma 2, lettera a), che ha disposto una riduzione di spesa per l'anno finanziario 2016 di 2.000.000,00 di euro sulle disponibilita' complessive previste dal citato articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'articolo 1, comma 144, che, per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo, della citata legge n. 208 del 2015, ha autorizzato l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;
Visto, altresi', l'articolo 1, comma 140, della medesima legge n. 232 del 2016 che ha istituito un fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo del Paese e, nel cui riparto e' stato previsto il rifinanziamento del Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonche' per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilita' cittadina per un importo di euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, allocati nel Capitolo 7582/MIT, PG2 di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1072, che ha previsto il rifinanziamento del fondo di cui al citato articolo 1, comma 140, il cui riparto prevede il rifinanziamento del Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonche' per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilita' cittadina, per un importo di euro 10.000.000,00 per l'anno 2019, euro 10.000.000,00 per l'anno 2020, euro 25.000.000,00 per l'anno 2021, euro 15.000.000,00 per l'anno 2022, euro 15.000.000,00 per l'anno 2023, euro 30.000.000,00 per l'anno 2024, euro 10.000.000,00 per l'anno 2025 ed euro 35.000.000,00 per l'anno 2026, allocati nel Capitolo 7582/MIT, PG3;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, in particolare, l'articolo 1, comma 95, che ha istituito un fondo il cui riparto prevede il rifinanziamento del Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonche' per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilita' cittadina, per un importo di euro 3.604.458,00 per l'anno 2019, euro 3.000.000,00 per l'anno 2020, euro 800.000,00 per l'anno 2021, euro 5.000.000,00 per l'anno 2022, euro 5.226.598,00 per l'anno 2023, euro 5.291.640,00 per l'anno 2024, euro 5.365.975,00 per l'anno 2025, euro 5.156.910,00 per l'anno 2026, euro 5.616.852,00 per l'anno 2027, euro 5.760.873,00 per l'anno 2028, euro 6.318.377,00 per l'anno 2029, euro 6.504.212,00 per l'anno 2030, euro 6.508.858,00 per l'anno 2031, euro 6.508.858,00 per l'anno 2032, euro 6.109.313,00 per l'anno 2033, allocati nel Capitolo 7582/MIT, PG4;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante: «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e, in particolare, l'articolo 1 che prevede l'obbligo, per i soggetti individuati, di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonche' all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 di attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;
Visto l'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, cosi' come modificato dall'articolo 41, comma 1, della legge n. 120 del 2020 in materia di codice unico di progetto degli investimenti pubblici;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2017, n. 468, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cui sono state ripartite, tra regioni e province autonome, le risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, per l'importo complessivo di euro 14.787.683,69, di cui euro 10.219.320,40 a valere sulle risorse previste per l'anno 2016 dall'articolo 1, comma 640, della citata legge n. 208 del 2015;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 2, recante: «Disposizioni per lo sviluppo della mobilita' in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilita' ciclistica»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali ed il turismo 29 novembre 2018, n. 517, con il quale sono state destinate le risorse stanziate dall'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al finanziamento della progettazione e della realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche, nonche' di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, al netto di quanto ripartito con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2017, n. 468, ed articolate come segue:
a) annualita' 2016: euro 4.780.679,60;
b) annualita' 2017: euro 50.000.000,00;
c) annualita' 2018: euro 67.000.000,00;
d) annualita' 2019: euro 40.000.000,00;
e) per ciascuna delle annualita' dal 2020 al 2024: euro 40.000.000,00;
Considerata la valenza strategica della promozione e dello sviluppo della mobilita' ciclistica, quale modalita' di spostamento ecosostenibile;
Considerata la necessita' di promuovere ulteriormente, in area urbana e metropolitana, la mobilita' ciclistica come strumento di mobilita' congruente con le misure di contenimento e di prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed idoneo a limitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici e l'impiego dei mezzi motorizzati privati;
Tenuto conto, pertanto, della necessita' di assicurare alla mobilita' ciclistica adeguati livelli di sicurezza mediante l'ampliamento della rete ciclabile e delle corsie ciclistiche presenti in aree urbane e metropolitane, fornendo, cosi', una risposta alle esigenze di mobilita' che possa garantire, nel contempo, sia una limitazione all'utilizzo diffuso dei mezzi privati motorizzati sia, in un'ottica di mitigazione dei rischi che discendono da un sovraffollamento dei mezzi pubblici;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo 20 luglio 2020, n. 283 che ha modificato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali ed il turismo 29 novembre 2018, n. 517, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 22 gennaio 2019, n. 18, rimodulando le risorse in relazione allo stato effettivo di avanzamento degli interventi previsti, assicurando comunque la disponibilita' complessiva delle risorse gia' programmate con il medesimo decreto n. 517 del 2018, e garantendo nel contempo, per le ciclovie turistiche, un adeguato profilo di risorse disponibili per l'anno finanziario 2020, anche in considerazione dello sviluppo delle attivita' di progettazione attualmente in corso;
Considerato che sul Capitolo 7582/MIT, PG1, PG2, PG3 e PG4 risultano disponibili per gli esercizi 2020-2021 complessivamente 144.538.004,57 euro, oltre le risorse, pari a 2.706.453,43 euro, gia' assegnate alla Ciclovia GRAB di Roma con l'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali ed il turismo 29 novembre 2018, n. 517;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020, n. 344, recante «Risorse destinate a ciclovie urbane» e riguardante la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina;
Considerato l'articolo 3, comma 1, del predetto decreto che prevede l'utilizzo di un finanziamento pari ad euro 4.244.458,00, di cui euro 1.590.984,77 per l'anno 2020 ed euro 2.653.473,23 per l'anno 2021, destinato alla progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, diretti a collegare le stazioni ferroviarie con i poli universitari;
Considerato, altresi', l'articolo 3, comma 2, del decreto n. 344 del 12 agosto 2020 che prevede che con decreto del Direttore generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministero dell'universita' e della ricerca, si procede, nei limiti di cui al comma 1, all'assegnazione di risorse in favore dei comuni, nei cui territori sono ubicate le sedi di universita' statali o di universita' non statali legalmente riconosciute;
Visto, pertanto, il decreto del Direttore generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale n. 73 del 16 marzo 2021 che ha destinato il finanziamento di cui all'art. 3, comma 2 del decreto n. 344 del 12 agosto 2020 alla progettazione e realizzazione da parte dei Comuni: Roma, Padova, Napoli, Pisa, Bari, Palermo e Milano di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, diretti a collegare le stazioni ferroviarie con i poli universitari, tenendo conto di eventuali altri poli di attrazione, in coerenza con i relativi aspetti urbani degli strumenti di programmazione regionale, del Piano urbano della mobilita' sostenibile e dei Biciplan laddove adottati;
Considerato che l'art. 3, comma 2 del decreto direttoriale n. 73 del 16 marzo 2021 ha previsto che entro tre mesi dalla data di registrazione del medesimo decreto i sette comuni ammessi a contributo dovevano trasmettere al MIMS, ANCI e MUR una relazione tecnica descrittiva degli interventi oggetto di finanziamento con indicazione delle modalita' con cui intendono utilizzare gli stessi, avvalendosi eventualmente anche di sistemi di sharing mobility;
Considerato, altresi', che i comuni anzidetti, con esclusione del Comune di Napoli hanno fatto pervenire quanto previsto nei termini anzidetti;
Visto che i Comuni: Roma, Padova, Pisa, Palermo e Milano hanno confermato di voler fruire di quanto assegnato con dd n. 73/2021, mentre il Comune di Bari ha chiesto l'assegnazione di una somma superiore a quella assegnata con il predetto dd n. 73/2021 e cioe' da euro 157.500.00 a euro 489.996,42;
Visto l'art. 3, comma 3 del dd n. 73/2021 che prevede la possibilita' di integrazione delle assegnazioni finanziarie utilizzando il residuo di risorse ancora da ripartire pari a euro 341.958,00, unitamente alle eventuali economie rispetto allo stanziamento inizialmente assentito con il predetto decreto;
Considerato che, al citato art. 3, comma 3, si da' applicazione con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
Vista la nota MUR n. 5764 del 5 agosto 2020 acquisita al Registro Ufficiale/I n. 6414 del 5 agosto 2021 con la quale il Ministero dell'istruzione, ai fini dell'intesa tra le amministrazioni prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 344, concorda con la rimodulazione delle assegnazioni originarie in base alle relazioni tecniche degli interventi realizzate dai comuni ammessi a contributo;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. E' approvato in via definitiva il riparto delle risorse di cui all'art. 2 del decreto direttoriale n. 73/2021 come di seguito riportato, in esito alle istanze pervenute al MIMS da parte dei comuni interessati ai sensi di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del medesimo decreto direttoriale:

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| Collegamento | Importo |
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|Sede Universita' degli studi | |
|di Roma La Sapienza - | |
|Stazione di Roma Termini | € 595.000,00 |
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|Sede Universita' degli studi | |
|di Padova - Stazione di | |
|Padova Centrale | € 682.500,00 |
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|Sede Universita' degli studi | |
|di Pisa - Stazione di Pisa | |
|Centrale | € 524.997,71 |
+-----------------------------+---------------------+
|Sede Universita' degli studi | |
|di Bari - Aldo Moro - | |
|Stazione di Bari Centrale | € 489.996,42 |
+-----------------------------+---------------------+
|Sede Universita' degli studi | |
|di Palermo - Stazione di | |
|Palermo Centrale | € 525.000,00 |
+-----------------------------+---------------------+
|Sede Universita' degli studi | |
|di Milano-Bicocca - Stazione | |
|di Milano Greco Pirelli | € 315.000,00 |
+-----------------------------+---------------------+

2. Le risorse assegnate al Comune di Napoli con DD n. 73/2021, pari ad euro 1.102.500,00, non richieste dallo stesso comune, unitamente ad euro 9.461,58, quale residuo di risorse non assegnate a seguito dell'integrazione disposta a favore del Comune di Bari, restano a disposizione per ulteriori interventi per le medesime finalita' del richiamato decreto 73/2021 a valere su successivi provvedimenti.
3. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2021

Il direttore generale: Mautone

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2648