Gazzetta n. 225 del 20 settembre 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 2021
Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua sarda nella Regione autonoma Sardegna.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 16 che disciplina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», ed in particolare l'art. 20, ultimo comma, che prevede che i servizi radiotelevisivi aggiuntivi sono regolati mediane apposite convenzioni fra la competente amministrazione dello Stato e la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modificazioni, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», ed in particolare l'art. 2, che dispone che la Repubblica tutela, fra le altre, la lingua e la cultura della popolazione parlante il sardo e l'art. 12, che prevede che nella convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» e successive modificazioni;
Visto il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 11 con il quale vengono confermate le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2017, adottato ai sensi dell'art. 49, comma 1-quinquies del Tusmar, introdotto dall'art. 9 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2017, Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg. ne prev. n. 425, ed in particolare l'art. 1, comma 1 ai sensi del quale e' concesso alla Rai l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;
Visto il Contratto nazionale di servizio, relativo agli anni 2018 - 2022, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai Radiotelevisione italiana S.p.a., in particolare l'art. 25, lettera k), in base al quale «la Rai - in coerenza con quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della convenzione - e' tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonche' di contenuti audiovisivi, in lingua (...) sarda per la Regione autonoma Sardegna (...);
Viste le note Rai del 6 luglio 2020, prot. 492 e Regione Sardegna dell'8 luglio 2020, prot. 8776, con le quali e' stato concordato il progetto operativo fra la Rai e la Regione Sardegna ai sensi del sopra citato art. 25, comma 1, lettera k) del Contratto nazionale di servizio pubblico 2018-2022, ai fini della stipula della prevista Convenzione;
Vista la convenzione stipulata in data 3 agosto 2020 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua sarda nella Regione autonoma Sardegna - CIG 83687742C7, per la durata di un anno solare a decorrere dalla data del 1° settembre 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2020, n. 2282, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, con il quale le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione per l'esercizio finanziario 2020 sono state ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 novembre 2020, inviato alla Corte dei conti il 19 novembre 2020 e registrato in data 16 dicembre 2020 al n. 2854, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, con il quale sono state ripartite le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020;
Visto in particolare l'art. 1 del decreto sopra citato, che per l'anno 2020 ha destinato la somma di 750.000 euro all'intervento denominato «Servizi aggiuntivi previsti dal Contratto nazionale di servizio 2018-2022 fra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai per la tutela della lingua sarda»;
Considerato che la somma sopra richiamata e' sufficiente a coprire gli oneri generati dall'art. 7 della convenzione stipulata il 3 agosto 2020 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua sarda nella Regione autonoma Sardegna;
Considerato inoltre che l'istituzione del «Comitato di indirizzo e monitoraggio» di cui all'art. 4 della convenzione sopra richiamata non determina oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennita' di carica, corresponsione di gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato; considerato inoltre che le spese di funzionamento del medesimo Comitato, per la parte a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono coperte dalle spese di funzionamento dell'amministrazione;
Visto il documento unico di regolarita' contributiva, con scadenza validita' il 13 febbraio 2021, attestante la regolarita' contributiva di Rai Com S.p.a.;
Vista la comunicazione del 30 luglio 2020 di Rai Com S.p.a. sulla tracciabilita' dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni;
Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 settembre 2019 con il quale il dott. Andrea Martella e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 settembre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 3 ottobre 2019, n. 1876, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Andrea Martella, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l'annessa convenzione stipulata, in data 3 agosto 2020, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua sarda nella Regione autonoma Sardegna, CIG 83687742C7, per la durata di un anno solare a decorrere dalla data del 1° settembre 2020.
2. La copertura finanziaria degli oneri generati dalla convenzione di cui al precedente comma e' individuata e quantificata nella tabella di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 novembre 2020 richiamato nelle premesse.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 2021

p. Il Presidente
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio
dei ministri con deleghe in materia
di comunicazione, informazione ed editoria
Martella

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Il Ministro
dello sviluppo economico
Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1972
 
Allegato

Convenzione

Per la trasmissione di programmi radiofonici
e televisivi in lingua sarda nella Regione Sardegna

Tra

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria (codice fiscale n. 80188230587), di seguito anche «Presidenza del Consiglio», nella persona del cons. Ferruccio Sepe, nella sua qualita' di capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria,

e

Rai Com S.pa., societa' con unico socio, con sede legale in Roma, via Umberto Novaro n. 18 (codice fiscale e/o partita I.V.A. ed iscrizione al registro delle imprese n. 12865250158, REA n. RM 949207), capitale sociale di euro 10.320.000,00 i.v., soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento esercitata dalla Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.a. (di seguito anche «Rai», con sede a Roma, al viale Mazzini n. 14, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06382641006) di seguito anche «Rai Com», nella persona del dott. Angelo Teodoli, nella sua qualita' di Amministratore delegato e legale rappresentante;
di seguito denominate anche «Parti».

CIG 83687742C7

Premesso che Rai Com agisce in qualita' di mandataria esclusiva senza rappresentanza della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. nella definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel Contratto di servizio tra la Rai ed il Ministero dello sviluppo economico ed ha pertanto titolo per stipulare il presente accordo (di seguito «Convenzione»);
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103 «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», ed in particolare gli articoli 19 e 20, che dispongono che la Rai e' tenuta ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e che tali servizi sono regolati mediante convenzioni aggiuntive con la Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 24 novembre 2006, n. 286 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», ed in particolare il punto 131 dell'Allegato;
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modificazioni, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», ed in particolare l'art. 12 che prevede quanto segue: «Nella Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza e che le regioni interessate possono altresi' stipulare apposite convenzioni con la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima societa' concessionaria»;
Visto il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come «testo unico», emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, che ha rinnovato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio;
Visto, in particolare, l'art. 7 del sopracitato testo unico che specifica che l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale e che consente, inoltre, la possibilita', per la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 49 del gia' citato testo unico, come modificato dal decreto-legge n. 244/2016, con cui la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' stata affidata alla Rai sino al 30 aprile 2017;
Visto l'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 aprile 2017, ha concesso alla Rai l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;
Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al quinquennio 2018/2022, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopracitato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai- Radiotelevisione italiana S.p.a.- e registrato dalla Corte dei conti - Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF - il 21 febbraio 2018, n. 1-118, che prevede all'art. 25, lettera K, che la Rai e' tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonche' di contenuti audiovisivi in lingua sarda per la Regione autonoma Sardegna;
Viste la note Rai del 6 luglio 2020, prot. 492 e Regione Sardegna dell'8 luglio 2020, prot. 8776, con le quali e' stato concordato il progetto operativo fra la Rai e la Regione Sardegna, ai sensi del sopra citato art. 25, comma 1, lettera k) del Contratto nazionale di servizio pubblico 2018-2022, ai fini della stipula della presente Convenzione;
Considerato che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

Tutto cio' premesso si conviene quanto segue

Art. 1.
Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione ha ad oggetto la produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela della lingua sarda, minoranza linguistica presente nella Regione autonoma Sardegna (di seguito «Regione»), secondo quanto indicato nel successivo art. 2, per un periodo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2020.
 
Art. 2.
Produzione e diffusione
delle attivita' radiotelevisive

1. Rai Com, per conto di Rai, si impegna alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua sarda nella regione nella misura di:
a) cento ore di trasmissioni radiofoniche;
b) ventidue ore di trasmissioni televisive di produzione realizzate direttamente e/o indirettamente da Rai o acquisite da soggetti terzi.
2. Le trasmissioni dovranno essere relative ai generi di attualita', servizio, cultura e/o intrattenimento. La programmazione proposta dovra' essere equilibrata, variata ed accessibile al territorio regionale nel suo complesso, al fine di rispondere alle esigenze culturali e sociali della popolazione sarda, inclusa quella di garantire la diversita' culturale e linguistica.
 
Art. 3.
Varianti

1. Fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 7 e 8, eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione televisive e radiofoniche devono essere preventivamente concordate tra le Parti che dovranno comunque motivare tale variazione.
 
Art. 4.
Comitato di indirizzo e di monitoraggio

1. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, con decreto del Sottosegretario con delega all'informazione e l'editoria, sara' istituito un apposito Comitato di indirizzo e monitoraggio che, ferma restando l'autonomia editoriale e produttiva della Rai, avra' il compito di:
a) monitorare l'attivita' di programmazione dei palinsesti ed esprimere valutazioni in merito ad eventuali modifiche degli stessi, nonche' monitorare l'andamento e lo stato di attuazione delle attivita' oggetto della presente Convenzione, anche in relazione agli obiettivi preventivati. Il Comitato potra' altresi' formulare suggerimenti in merito alla programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua sarda, proponendo anche variazioni, purche' motivate;
b) attestare l'effettiva produzione e diffusione delle trasmissioni di cui alla presente Convenzione relativamente a ciascun anno di durata della stessa; a tale scopo Rai Com fornira' al Comitato un'ampia informativa scritta, recante, tra l'altro, le ore trasmesse, nonche' le relazioni relative alle programmazioni radiotelevisive del periodo di riferimento.
2. Il Comitato e' presieduto dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio ed e' composto da due rappresentanti del Dipartimento stesso, un rappresentante della Regione Sardegna e tre rappresentanti del gruppo Rai.
3. Le spese inerenti al funzionamento del Comitato sono a carico delle Parti, ciascuno per la parte inerente i propri rappresentanti.
4. Delle decisioni assunte dal Comitato a seguito di ciascuna riunione, dovra' essere data evidenza documentale attraverso la redazione di apposito verbale.
 
Art. 5.
Impianti

1. I programmi oggetto della presente Convenzione saranno diffusi attraverso gli impianti esistenti, mediante apparati la cui manutenzione e' a carico del Gruppo Rai.
 
Art. 6.
Modalita' di esecuzione

1. Rai Com predispone, anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Comitato di cui al precedente art. 4, lo schema di massima della programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua sarda, che verranno trasmesse per la durata di un anno, con l'indicazione dei contenuti, delle modalita' di realizzazione, delle reti di diffusione e degli orari di trasmissione, da consegnare alla Presidenza del Consiglio entro quarantacinque giorni dalla stipula della presente Convenzione.
2. La Presidenza del Consiglio, entro quindici giorni dalla data di ricezione del suddetto palinsesto, comunichera' a Rai Com le eventuali osservazioni che quest'ultima valutera' nell'ambito della propria autonomia editoriale e produttiva.
3. Entro e non oltre trenta giorni dal termine del primo anno di vigenza della Convenzione, Rai Com inoltrera' alla Presidenza del Consiglio una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione delle ore di trasmissione tra produzioni originali, programmi d'acquisto e repliche, nonche' eventuali dati riguardanti l'ascolto e il gradimento, ove disponibili.
 
Art. 7.
Corrispettivo

1. La Presidenza del Consiglio si impegna a versare a Rai Com, a titolo di copertura degli oneri riferiti alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua sarda di cui all'art. 2, un importo annuo pari a euro 750.000,00, comprensivo di I.V.A.
2. Il pagamento dell'importo e' effettuato - in ottemperanza al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e in considerazione della complessita' della documentazione e della procedura prevista per il pagamento - entro sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura posticipata emessa da Rai Com alla Presidenza del Consiglio.
3. La fattura non potra' essere emessa da Rai Com in epoca antecedente la verifica della conformita' delle prestazioni di cui al successivo comma 4 del presente articolo e, comunque, solo in presenza di tutta la documentazione giustificativa dell'avvenuto adempimento delle prestazioni, corredata dalla relazione di cui al precedente art. 6.3, sottoscritta da un procuratore all'uopo delegato e munito dei relativi poteri.
4. Ai fini del pagamento dei suddetti corrispettivi - nei termini di cui al comma 2 - il competente Ispettorato territoriale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico fa pervenire alla Presidenza del Consiglio la dichiarazione attestante l'effettivita' delle trasmissioni di cui alla presente Convenzione, in relazione al periodo di vigenza della Convenzione medesima.
5. La fattura e' presentata da Rai Com in forma elettronica e riporta il Codice identificativo di gara (CIG). La fattura soddisfa i requisiti prescritti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante «misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale».
 
Art. 8.
Detrazioni

1. In caso di inadempienza di Rai Com nell'espletamento dei servizi previsti all'art. 2, non dovuto a cause di forza maggiore, di caso fortuito e/o a causa di esigenze indifferibili quali, a titolo esemplificativo, circostanze legate all'emergenza sanitaria determinata dal «COVID -19», la fattura deve contenere, in detrazione dal corrispettivo previsto all'art. 7, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. 2 della presente Convenzione, secondo i seguenti parametri:
euro 2.500,00 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua sarda;
euro 5.000,00 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua sarda.
2. Tali detrazioni non esonerano Rai Com da eventuale responsabilita' verso i terzi. Resta inteso che qualora il mancato o parziale espletamento dei servizi di cui all'art. 2 sia determinato da giustificate esigenze di palinsesto, nessuna responsabilita' potra' essere attribuita a Rai Com, ma soltanto una riduzione del corrispettivo di cui al precedente art. 7).
3. A seguito di ripetute inadempienze (per un monte ore non inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissione di cui all'art. 2), la Presidenza del Consiglio, previa notifica, puo' disporre l'immediata risoluzione della presente Convenzione.
 
Art. 9.
Tracciabilita' dei flussi finanziari

1. Le Parti assumono gli obblighi relativi alla tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.
2. In particolare, Rai Com utilizza, a tal fine, uno o piu' conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la societa' Poste italiane S.p.a.
3. Rai Com, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente gia' esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso nonche' le generalita' ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Rai Com si impegna, altresi', a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.
4. Rai Com, in relazione alle attivita' oggetto della presente Convenzione, si impegna al rispetto degli obblighi, relativi alla tracciabilita' dei flussi finanziari anche nel caso di ricorso a eventuali fornitori terzi di forniture o servizi, cosi' come previsto dal succitato art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.
5. Le Parti adempiono agli obblighi relativi all'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.
6. La presente Convenzione si intendera' risolta, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilita' dei pagamenti.
7. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti, Rai Com si impegna altresi' ad emettere le fatture di cui al precedente art. 6 della presente Convenzione, nel rispetto della forma e dei contenuti prescritti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante «misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale».
 
Art. 10.
Responsabile della gestione della Convenzione

1. Ciascuna delle parti designa il responsabile del monitoraggio e della verifica dell'effettiva corrispondenza tra quanto pattuito nella presente Convenzione e le prestazioni effettivamente rese. Per Rai Com e' designato il direttore Pietro Grignani. Per la Presidenza del Consiglio, il responsabile della gestione della Convenzione e' individuato nel RUP della Convenzione stessa.
2. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento via posta elettronica certificata, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta certificata:
a Rai Com:
Pec: raicom@postacertificata.rai.it
alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria:
Pec: die.convenzioni@pec.governo.it
ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle parti potra' comunicare all'altra, con le suddette modalita', successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione. I succitati indirizzi devono essere utilizzati anche per ogni altra incombenza relativa alla presente Convenzione, ivi incluse eventuali notificazioni giudiziarie.
 
Art. 11.
Foro competente

1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente Convenzione.
2. In caso di mancato accordo, per tutte le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione, la validita', l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione, sara' competente il Foro di Roma.
 
Art. 12.
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alla normativa europea, nazionale e provinciale in materia radiotelevisiva e, in particolare, al testo unico della radiotelevisione, nonche' alla normativa sulla contabilita' generale dello Stato.
 
Art. 13.
Spese

1. La presente Convenzione e' soggetta a registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, con spese a carico di Rai Com.
 
Art. 14.
Durata

1. La presente Convenzione ha durata di un anno solare a decorrere dalla data del 1° settembre 2020.
2. Le parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo della stessa, alle medesime condizioni e modalita', mediante scambio di note con firma digitale, da effettuarsi via Pec.
 
Art. 15.
Esecutivita'

1. Ai sensi del citato punto 131 dell'Allegato alla legge n. 286/2006, la presente Convenzione viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
2. La presente Convenzione e' immediatamente esecutiva per Rai Com, mentre acquista efficacia per la Presidenza del Consiglio solo dopo l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico e la registrazione da parte dei competenti organi di controllo.
 
Art. 16.
Privacy/Trattamento dati

1. Le Parti dichiarano di agire in qualita' di titolari autonomi con riferimento al trattamento dei c.d. dati di contatto (nome, cognome, indirizzo e-mail e postale, qualifica funzionale, numero telefonico) connessi all'attivita' oggetto della presente Convenzione e si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 («GDPR») e dalla normativa in vigore sulla protezione dei dati personali.
2. Ciascuna delle Parti dichiara e riconosce di aver ricevuto dall'altra Parte l'informativa sui dati personali fornita ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR; l'informativa di Rai Com e' altresi' consultabile al seguente link: http://www.raicom.rai.it/corporate/privacy-policy/. Ciascuna parte acconsente ulteriormente che i suddetti dati riferibili a ciascuna Parte (intendendosi a tal fine i dati del legale rappresentante e/o competente procuratore aziendale dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o soggetti che a vario titolo prestano la propria attivita' per la conclusione del presente Accordo) potranno essere oggetto di trattamento - anche con strumenti elettronici - esclusivamente ai fini della formalizzazione della presente Convenzione e/o per il compimento dei connessi adempimenti per una durata coerente con quanto previsto nell'informativa.
3. Ciascuna delle parti, quale titolare autonomo del trattamento, rispondera' direttamente per i suddetti dati di contatto che dovesse acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa - per la tutela dei suddetti dati - da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti Autorita', in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni attualmente vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi.
4. Ciascuna parte potra' in qualunque momento rivolgersi all'altra per esercitare i diritti previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi (anche ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e ss. del GDPR).
 
Art. 17.
Anticorruzione

1. Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione, le parti si impegnano espressamente a non effettuare trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, della normativa anticorruzione, ferme restando le garanzie e manleve rilasciate ai sensi della presente Convenzione.
 
Art. 18.
Legge regolatrice e clausole finali

1. La presente Convenzione e' regolata dalla legge italiana.
2. Le parti riconoscono che la Convenzione ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 3 agosto 2020
p. la Presidenza del Consiglio: Sepe p. Rai Com S.p.a.: Teodoli