Gazzetta n. 224 del 18 settembre 2021 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
Testo del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 172 del 20 luglio 2021), coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 125 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonche' disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale
e dichiarazione di monumento nazionale delle vie urbane d'acqua di
Venezia.
1. Al fine di assicurare l'integrita', il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua dichiarate monumento nazionale o riconosciute di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le misure di tutela e le prescrizioni concernenti gli usi non compatibili possono comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi con specifiche caratteristiche, riferite alla stazza lorda, alla lunghezza dello scafo, all'altezza di costruzione e alle emissioni di sostanze inquinanti.
2. Le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale. In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 e' vietato il transito di navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) stazza lorda superiore a 25.000 GT;
b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri;
c) altezza dalla linea di galleggiamento (air draft) superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela - motore;
d) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.
3. E' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021 e di euro 22,5 milioni per l'anno 2022, finalizzato:
a) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 30 milioni per l'anno 2021, di contributi in favore delle compagnie di navigazione, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno gia' comunicato l'effettuazione a far data dal 1° agosto 2021 di transiti nelle vie d'acqua di cui al comma 2, in relazione agli eventuali maggiori costi sostenuti per la riprogrammazione delle rotte e per i rimborsi, riconosciuti ai passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio per effetto della riprogrammazione delle rotte, qualora non indennizzabili sulla base di eventuali contratti di assicurazione;
b) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2021 e di euro 22,5 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore del gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2 e delle imprese di cui lo stesso si avvale nonche' delle imprese dell'indotto e delle attivita' commerciali collegate.
4. Ove non sia possibile fare ricorso agli strumenti gia' previsti a legislazione vigente, per il finanziamento di misure di sostegno al reddito dei lavoratori impiegati dal gestore del terminal di approdo di cui alla lettera b) del comma 3, dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attivita' comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-bis, della medesima legge n. 84 del 1994, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attivita' di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonche' dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica, la cui attivita' sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d'acqua di cui al comma 2, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al presente comma che, in ogni caso, costituiscono limite di spesa.
5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, la competente Autorita' di sistema portuale puo' procedere, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta lettera b) del comma 3 e ferma restando la sostenibilita' di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorita' di sistema portuale. Ove necessario per il riequilibrio, la revisione della concessione puo' prevedere la proroga della sua durata, la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio, nonche', in deroga all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'affidamento della gestione dei punti di attracco temporanei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3. Il decreto di cui al presente comma tiene conto anche dei costi cessanti e dei minori costi di esercizio.
7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e a 32,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 10 e 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
«Art. 10 (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali
le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle
regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad
ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro
ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello
Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto
pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle
funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque
appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente
importante a causa del loro riferimento con la storia
politica, militare, della letteratura, dell'arte, della
scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in
genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.
Se le cose rivestono altresi' un valore testimoniale o
esprimono un collegamento identitario o civico di
significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui
all'articolo 13 puo' comprendere, anche su istanza di uno o
piu' comuni o della regione, la dichiarazione di monumento
nazionale;
d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che
presentano un interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico eccezionale per l'integrita' e la
completezza del patrimonio culturale della Nazione;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate
al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,
rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto
all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione,
nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di
rarita' o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali
aventi carattere di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse
artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od
etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale
tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose
indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che
siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre settanta anni, nonche' le cose indicate al
comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente
o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.».
«Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di
autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni
della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata
la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico, conservato presso
il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del
demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.».
- Si riporta l'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale):
«Art. 16 (Operazioni portuali). - 1. Sono operazioni
portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito,
il movimento in genere delle merci e di ogni altro
materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi
portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche,
complementari e accessorie al ciclo delle operazioni
portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle
Autorita' di sistema portuale, o, laddove non istituite,
dalle autorita' marittime, attraverso una specifica
regolamentazione da emanare in conformita' dei criteri
vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione.
2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime disciplinano e vigilano
sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi
portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate
da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo
periodicamente al Ministro dei trasporti e della
navigazione.
3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad
autorizzazione dell'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, dell'autorita' marittima. Detta
autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni
portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da
parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4,
oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da
individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese
autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti
tenuti dall'Autorita' di sistema portualeo, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima e sono soggette al
pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una
cauzione determinati dalle medesime autorita'.
3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al
comma 1 non possono svolgersi in derogaalla legge 23
ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'articolo
17.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, determina:
a) i requisiti di carattere personale e
tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di
professionalita' degli operatori e delle imprese
richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i
quali la presentazione di un programma operativo e la
determinazione di un organico di lavoratori alle dirette
dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al
rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto
autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli;
c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi
dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata
ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti
il volume degli investimenti e le attivita' da espletare;
d).
4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda
di svolgimento di operazioni portuali ne' mediante le
imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente
articolo ne' tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia
per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui,
rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave
e' autorizzata a svolgere le operazioni in regime di
autoproduzione a condizione che:
a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;
b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo
rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di
esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo
svolgimento di tali operazioni;
c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata
prestata idonea cauzione.
4-ter. L' autorizzazione di cui al comma 4-bis e'
rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti
e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non e'
compresa nel numero massimo di cui al comma 7.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del
comma 3 devono comunicare all'Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituita, all'autorita' marittima, le
tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti,
nonche' ogni successiva variazione.
6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma
operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa
autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi
dell'art. 18, durata identica a quella della concessione
medesima; l'autorizzazione puo' essere rinnovata in
relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del
rinnovo della concessione. L'Autorita' di sistema
portualeo, laddove non istituita, l'autorita' marittima
sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il
rispetto delle condizioni previste nel programma operativo.
7. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima, sentita la commissione
consultiva locale, determina il numero massimo di
autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del
comma 3, in relazione alle esigenze di funzionamento del
porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo
della concorrenza nel settore.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.
7-ter Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, devono pronunciarsi
sulle richieste di autorizzazione di cui al presente
articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i
quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si
intende accolta.»
- Per l'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84:
(Riordino della legislazione in materia portuale), si veda
nei riferimenti normativi all'articolo 2.
- Si riporta l'articolo 14, comma 1-bis, della legge 28
gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
portuale):
«Art. 14(Competenze dell'autorita' marittima). -
(Omissis).
1-bis. I servizi tecnico-nautici di pilotaggio,
rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di
interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi
sono istituiti, la sicurezza della navigazione e
dell'approdo. L'obbligatorieta' dei servizi tecnico-nautici
e' stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorita'
marittima, d'intesa con l'Autorita' di sistema portuale ove
istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali
interessate. In caso di necessita' e di urgenza,
l'autorita' marittima, sentita l'Autorita' di sistema
portuale ove istituita, puo' temporaneamente modificare il
regime di obbligatorieta' dei servizi tecnico-nautici per
un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una
sola volta. I criteri e i meccanismi di formazione delle
tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e
battellaggio sono stabiliti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sulla base di un'istruttoria
condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie
delle Autorita' di sistema portuale, dei soggetti erogatori
dei servizi e dell'utenza portuale.
(Omissis).».
- Si riportano gli articoli 36 e 68 del Codice della
navigazione (Navigazione marittima):
«Art. 36 (Concessione di beni demaniali). -
L'amministrazione marittima, compatibilmente con le
esigenze del pubblico uso, puo' concedere l'occupazione e
l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare
territoriale per un determinato periodo di tempo.
Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono
di competenza del ministro per la marina mercantile. Le
concessioni di durata superiore a quattro, ma non a
quindici anni, e quelle di durata non superiore al
quadriennio che importino impianti di difficile sgombero
sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni
di durata non superiore al quadriennio, quando non
importino impianti di difficile sgombero, sono di
competenza del capo di compartimento marittimo.».
«Art. 68 (Vigilanza sull'esercizio di attivita' nei
porti). - Coloro che esercitano un'attivita' nell'interno
dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo
sono soggetti, nell'esplicazione di tale attivita', alla
vigilanza del comandante del porto.
Il capo del compartimento, sentite le associazioni
sindacali interessate puo' sottoporre all'iscrizione in
appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad
altre speciali limitazioni coloro che esercitano le
attivita' predette.».
- Si riporta l'articolo 60 del Regolamento per
l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione
marittima):
«Art. 60 (Concessione di esercizio di servizi
portuali). - 1. L' esercizio di servizi portuali che
richiedono impiego di navi e galleggianti, indicati nell'
articolo 66 del codice, e' soggetto a concessione
dell'autorita' marittima mercantile.
2. La concessione e' fatta nei modi e con le
formalita' stabilite dagli articoli 5 a 39.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione
marittima), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94
del 21 aprile 1952, S.O.
- La legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della
professione di raccomandatario marittimo), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1977, n. 109.
- Si riporta l'articolo 18, comma 1, letteraa), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, assegna una quota delle risorse nazionali
disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
(Omissis).».
 
Art. 2
Nomina del Commissario Straordinario per la realizzazione di approdi
temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di
Venezia e della sua laguna e ulteriori interventi per la
salvaguardia della Laguna di Venezia.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 1°aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, il Presidente dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e' nominato Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi, previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia, e successivi aggiornamenti:
a) realizzazione di punti di attracco temporanei in numero non superiore a cinque nell'area di Marghera, di cui due disponibili gia' per la stagione crocieristica 2022, destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT;
b) manutenzione dei canali esistenti;
c) interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilita' nautica e della sicurezza della navigazione.
1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario straordinario, qualora nell'attuazione degli interventi affidati ai sensi del presente articolo verifichi eventuali disponibilita' rispetto alle risorse assegnate ai sensi del comma 5, derivanti da economie di gara accertate a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera, puo' promuovere studi idrogeologici, geomorfologici e archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennita' comunque denominata o rimborso di spese.
2-bis. Il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, entro il 31 marzo 2022 e successivamente ogni sei mesi, ai fini della successiva trasmissione alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, una dettagliata relazione in ordine agli interventi di cui al comma 1, recante l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi stessi e le iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticita' rilevate nel corso del processo di realizzazione.
3. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il Commissario straordinario, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con proprio provvedimento puo' rilasciare, modificare o integrare le autorizzazioni e le concessioni ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche' disciplinare l'utilizzo dei beni demaniali, interessati o coinvolti dalla realizzazione di detti interventi. Qualora la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 comporti la necessita' di una variante al piano regolatore portuale, in deroga all'articolo 5, comma 2-quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ferma restando la procedura di verifica di assoggettabilita' a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'articolo 6, commi 3-ter e 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da espletare entro i termini previsti dal comma 2 dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il Presidente della regione Veneto, ha effetto di variante. In deroga all'articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, gli eventuali adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale, occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono approvati dal Commissario straordinario con proprio provvedimento.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione Veneto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le attivita' connessi alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonche' una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico. Per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione di detti interventi, il Commissario si puo' avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonche' di societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nell'ambito della percentuale individuata ai sensi del primo periodo. Il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari. L'eventuale compenso del sub-commissario, da determinare in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale individuata ai sensi del primo periodo. I quadri economici di cui al presente comma sono desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
4-bis. All'articolo 95, comma 27-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «da adottare» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
4-ter. L'aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia e' approvato entro il 31 dicembre 2021.
4-quater. All'articolo 4, comma 6-ter, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 al Comune di Venezia, euro 5.666.666,66 al Comune di Chioggia, euro 1.775.000 al Comune di Cavallino-Treporti, euro 1.166.666,67 a ciascuno dei Comuni di Mira e Jesolo, nonche' euro 500.000 a ciascuno dei Comuni di Musile di Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino».
5. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 42 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 3, del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 45 (Misure urgenti in materia di trasporti e per
la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto
marittimo delle merci nella laguna di Venezia), convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75:
«Art. 3 (Disposizioni urgenti per il traffico
crocieristico e delle merci nella laguna di Venezia). - 1.
Al fine di contemperare lo svolgimento dell'attivita'
crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna
con la salvaguardia dell'unicita' e delle eccellenze del
patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto
territorio, l'Autorita' di sistema portuale del Mare
Adriatico Settentrionale, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, procede
all'esperimento di un concorso di idee articolato in due
fasi, ai sensi dell'articolo 156, comma 7, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto
l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di
fattibilita' tecnica ed economica relativi alla
realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle
acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle
navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda
superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori
adibite a trasporti transoceanici, anche tenendo conto
delle risultanze di eventuali studi esistenti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata,
nell'anno 2021, la spesa di 2,2 milioni di euro. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 -
2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.».
- Si riporta l'articolo 4, commi da 1 a 4, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti
per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. Con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato
grado di complessita' progettuale, da una particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle
procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello
nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o
il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene
reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con
le modalita' di cui al primo periodo entro il 31 dicembre
2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
nomina di Commissari straordinari. In relazione agli
interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente
regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali
interventi, previa intesa con il Presidente della Regione
interessata. Gli interventi di cui al presente articolo
sono identificati con i corrispondenti codici unici di
progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli
interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario
nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di
poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all'iterautorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima deldecreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimodecreto
legislativo n. 152 del 2006.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agliarticoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalledirettive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
3-bis. E' autorizzata l'apertura di apposite
contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di
funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso
svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso
disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli
interventi in base al quale le amministrazioni competenti,
ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti
iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di
risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente, il
Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in
bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei
contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse
sulla contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali
possono essere annualmente rimodulati con la legge di
bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi
sono trasferite, previa tempestiva richiesta del
Commissario alle amministrazioni competenti, sulla
contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti
di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura
gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono
sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase
del controllo, l'organo emanante puo', con motivazione
espressa, dichiarare i predetti provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma
degliarticoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi
effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base
di quanto disposto daldecreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229.
4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, per il
tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il
relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e
il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui aldecreto legislativo n. 229 del 2011,
segnalando altresi' semestralmente eventuali anomalie e
significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel
cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini
della valutazione di definanziamento degli interventi. Le
modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di
quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e
3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza
tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si
applicano anche agli interventi dei commissari di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico e dei
Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
145e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2016 n. 243convertito, con modificazioni, dallalegge 27
febbraio 2017, n. 18e all'articolo 5, comma 6, del
decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con
modificazioni, dallalegge 12 dicembre 2019 n. 141e dei
Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale
di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
(Omissis).».
- Per l'articolo 16, della legge 28 gennaio 1994, n. 84
(Riordino della legislazione in materia portuale), si veda
nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riportano gli articoli 17 e 18, della citata legge
28 gennaio 1994, n. 84:
«Art. 17 (Disciplina della fornitura del lavoro
portuale temporaneo). - 1. Il presente articolo disciplina
la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui
agliarticoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni
portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi
dell'articolo 16, comma 3. La presente disciplina della
fornitura del lavoro portuale temporaneo e' disciplina
speciale.
2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, autorizzano l'erogazione
delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una
impresa, la cui attivita' deve essere esclusivamente
rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per
l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da
individuare secondo una procedura accessibile ad imprese
italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere
dotata di adeguato personale e risorse proprie con
specifica caratterizzazione di professionalita'
nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve
esercitare direttamente o indirettamente le attivita' di
cui agliarticoli 16 e 18 e le attivita' svolte dalle
societa' di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), ne'
deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o
piu' imprese di cui agliarticoli 16, 18 e 21, comma 1,
lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di
minoranza in una o piu' imprese di cui agliarticoli 16, 18
e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario,
a dismettere dette attivita' e partecipazioni prima del
rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata
dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima entro centoventi giorni
dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque,
subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
attivita' e partecipazione di cui al medesimo comma.
L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere il valore
di mercato di dette attivita' e partecipazioni all'impresa
che le dismette.
4. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima individua le procedure per
garantire la continuita' del rapporto di lavoro a favore
dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo
21, comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa
autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2
e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da
agenzie promosse dalle Autorita' di sistema portualeo,
laddove non istituite, dalle autorita' marittime e soggette
al controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata ad
un organo direttivo composto da rappresentanti delle
imprese di cui agliarticoli 16,18e21, comma 1, lettera a).
Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia
assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la
propria attivita'. Con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sono adottate le norme per
l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.
6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al
comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far
fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al
comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici,
ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24
giugno 1997, n. 196.
7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del
contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali
previste al comma 13 le parti sociali individuano:
a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro
temporaneo puo' essere concluso ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
b) le qualifiche professionali alle quali si applica
il divieto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a),
della legge n. 196 del 1997;
c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro
temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa
utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 8, della legge n. 196 del 1997;
d) i casi per i quali puo' essere prevista una
proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del
1997;
e) le modalita' di retribuzione dei trattamenti
aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n.
196 del 1997.
8. Al fine di favorire la formazione professionale,
l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5
realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle
esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
Dette iniziative possono essere finanziate anche con i
contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del
1997.
9.
10. Le Autorita' di sistema portualeo, laddove non
istituite, le autorita' marittime adottano specifici
regolamenti volti a controllare le attivita' effettuate dai
soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare
l'osservanza dell'obbligo di parita' di trattamento nei
confronti delle imprese di cui agliarticoli 16, 18 e 21,
comma 1, lettera a), e della capacita' di prestare le
attivita' secondo livelli quantitativi e qualitativi
adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione delle
tariffe da approvare dall'Autorita' di sistema portualeo,
laddove non istituita, dall'autorita' marittima;
b) disposizioni per la determinazione qualitativa e
quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2
e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive
esigenze delle attivita' svolte;
c) predisposizione di piani e programmi di formazione
professionale sia ai fini dell'accesso alle attivita'
portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della
riqualificazione dei lavoratori;
d) procedure di verifica e di controllo da parte
delle Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, delle autorita' marittime circa l'osservanza
delle regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul
lavoro.
11. Ferme restando le competenze dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, le Autorita' di sistema
portuale o, laddove non istituite, le autorita' marittime,
che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2,
possono sospenderne l'efficacia o, nei casi piu' gravi,
revocarle allorquando accertino la violazione degli
obblighi nascenti dall'esercizio dell'attivita'
autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da
agenzie di cui al comma 5, le Autorita' di sistema
portualeo, laddove non istituite, le autorita' marittime
possono disporre la sostituzione dell'organo di gestione
dell'agenzia stessa.
12. La violazione delle disposizioni tariffarie,
previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5164,57 euro a
30987,41 euro.
13. Le Autorita' di sistema portuale, o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, inseriscono negli atti
di autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in
quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di
concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a
garantire un trattamento normativo ed economico minimo
inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di
cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e
agliarticoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto
trattamento minimo non puo' essere inferiore a quello
risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei
lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
dalle associazioni nazionali di categoria piu'
rappresentative delle imprese portuali di cui ai
sopracitati articoli e dall'Associazione porti italiani
(Assoporti).
14. Le Autorita' di sistema portualeesercitano le
competenze di cui al presente articolo previa deliberazione
del comitato portuale, sentita la commissione consultiva.
Le autorita' marittime esercitano le competenze di cui al
presente articolo sentita la commissione consultiva.
15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di
lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle societa' derivate
dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettera b), e' riconosciuta
un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento
massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria
previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' la relativa
contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo
familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al
lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta
per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro
pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione degli
elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o
agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro
predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli
accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti
Autorita' di sistema portualeo, laddove non istituite,
dalle autorita' marittime.
15-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, il
rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici
dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera,
l'Autorita' di sistema portuale puo' destinare una quota,
comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate
proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate
ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del
ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del
personale inidoneo totalmente o parzialmente allo
svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre
mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento
dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al
presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio
all'operativita' del porto, le Autorita' di sistema
portuale possono finanziare interventi finalizzati a
ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o
dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani
di risanamento approvati dall'Autorita' stessa.».
«Art. 18 (Concessione di aree e banchine). - 1.
L'Autorita' di sistema portualee, dove non istituita,
ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione
portuale o l'autorita' marittima danno in concessione le
aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale
alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per
l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva
l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni
pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad
attivita' marittime e portuali. E' altresi' sottoposta a
concessione da parte dell'Autorita' di sistema
portuale(196), e laddove non istituita dall'autorita'
marittima, la realizzazione e la gestione di opere
attinenti alle attivita' marittime e portuali collocate a
mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese
foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito
portuale, purche' interessati dal traffico portuale e dalla
prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione
di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco
rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le
concessioni sono affidate, previa determinazione dei
relativi canoni, anche commisurati all'entita' dei traffici
portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di
pubblicita', stabilite dal Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con
proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresi'
indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza
e controllo delle Autorita' concedenti, le modalita' di
rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari
sono tenuti a versare.
1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo
concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorita' di sistema
portuale relativi a concessioni gia' assentite alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
indicati i criteri cui devono attenersi le Autorita' di
sistema portualeo marittime nel rilascio delle concessioni
al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi
allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di
altre imprese non concessionarie.
3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti adegua la disciplina
relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative
comunitarie.
4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il
presidente dell'Autorita' di sistema portuale puo'
concludere, previa delibera del comitato portuale, con le
modalita' di cui al comma 1, accordi sostitutivi della
concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei
depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice
della navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
sensi dellalegge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata
almeno decennale.
5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al
comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
infrastrutturali.
6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al
comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto
concessorio:
a) presentino, all'atto della domanda, un programma
di attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo
fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla
produttivita' del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed
organizzative, idonee anche dal punto di vista della
sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo
ed operativo a carattere continuativo ed integrato per
conto proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al
programma di attivita' di cui alla lettera a).
7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la
quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo
stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso
porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una
nuova concessione sia differente da quella di cui alle
concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e
non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da
quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su
motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese
portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16,
dell'esercizio di alcune attivita' comprese nel ciclo
operativo.
8. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare
accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il
permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
della concessione e l'attuazione degli investimenti
previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6,
lettera a).
9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
da parte del concessionario, nonche' di mancato
raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di
attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza
giustificato motivo, l'Autorita' di sistema portualeo,
laddove non istituita, l'autorita' marittima revocano
l'atto concessorio.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.».
- Si riporta l'articolo 5, comma 2-quater, della legge
28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in
materia portuale):
«Art. 5 (Programmazione e realizzazione delle opere
portuali. Piano regolatore di sistema portuale e piano
regolatore portuale). - (Omissis).
2-quater. Nei porti di cui al comma 1-sexies ricompresi
nelle circoscrizioni territoriali dell'Autorita' di sistema
portuale, il piano regolatore portuale, corredato del
rapporto ambientale di cui aldecreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e':
a) adottato dal Comitato di gestione di cui
all'articolo 9, previa intesa con i comuni territorialmente
interessati con riferimento esclusivo alla pianificazione
delle aree destinate a funzioni di interazione
porto-citta'. I comuni si esprimono entro e non oltre
quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto;
b) inviato successivamente per il parere di
competenza al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che
si esprime entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto;
c) approvato, esaurita la procedura di cui al
presente comma e quella di cui al comma 3-ter, dalla
regione interessata entro quaranta giorni decorrenti dalla
conclusione della procedura VAS.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 6, commi 3-ter e 12, del
decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 6 (Oggetto della disciplina). - (Omissis).
3-ter. Per progetti di opere e interventi da
realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del
Piano di sviluppo aeroportuale, gia' sottoposti ad una
valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le
categorie per le quali e' prevista la Valutazione di
impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli
elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal
Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo
aeroportuale. Qualora il Piano regolatore Portuale, il
Piano di sviluppo aeroportuale ovvero le rispettive
varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a
valutazione di impatto ambientale nella loro interezza
secondo le norme comunitarie, tale valutazione e'
effettuata secondo le modalita' e le competenze previste
dalla Parte Seconda del presente decreto ed e' integrata
dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali
contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un
unico provvedimento.
(Omissis).
12. Per le modifiche dei piani e dei programmi
elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o
della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione
dei piani di cui al comma 3-ter, nonche' a provvedimenti di
autorizzazione di opere singole che hanno per legge
l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma
restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,
la valutazione ambientale strategica non e' necessaria per
la localizzazione delle singole opere.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 5, comma 5, della citata legge
28 gennaio 1994, n. 84:
«Art. 5 (Programmazione e realizzazione delle opere
portuali. Piano regolatore di sistema portuale e piano
regolatore portuale). - (Omissis).
5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la
struttura del piano regolatore portuale in termini di
obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione
funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo
scalo marittimo, costituiscono adeguamenti
tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli
adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato
di gestione dell'Autorita' di sistema portuale, previa
acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli
strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei
comuni interessati, con riferimento esclusivo alle
previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione
porto-citta'. E' successivamente acquisito il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime
entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione
della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso
tale termine, il parere si intende espresso positivamente.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - (Omissis).
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - (Omissis).
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
(Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2012.
- Si riporta l'articolo 95, comma 27-bis,
deldecreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per
il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dallalegge 13 ottobre 2020, n. 126, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 95 (Misure per la salvaguardia di Venezia e
della sua laguna e istituzione dell'Autorita' per la Laguna
di Venezia). - (Omissis).
27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
della salute, da adottare entro il 31 dicembre 2021 ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previa intesa con la regione Veneto, sono
dettate le disposizioni per il rilascio delle
autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare
ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei
sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine
lagunare stesso. Il decreto di cui al precedente periodo
disciplina anche i termini del procedimento, la durata
dell'autorizzazione e le relative attivita' di controllo e
monitoraggio.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 4, comma 6-ter, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti
per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - (Omissis).
6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli
interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le
risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di
Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le
annualita' 2018 e 2019, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi
per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero
territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le
risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun
anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 al comune di
Venezia, euro 5.666.666,66 al comune di Chioggia, euro
1.775.000 al comune di Cavallino-Treporti, euro
1.166.666,67 a ciascuno dei comuni di Mira e Jesolo,
nonche' euro 500.000 a ciascuno dei comuni di Musile di
Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.
(Omissis).».
 
Art. 2 bis

Credito d'imposta in favore delle attivita' di trasporto
di passeggeri con navi minori in acque lagunari

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attivita' di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari e' riconosciuto, per l'anno 2022, un credito d'imposta nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto per tale anno per le concessioni medesime.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in un'unica quota annuale e l'eventuale quota residua non e' riportabile agli anni successivi.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
6. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 17, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citatoArt. 3resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita condecreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dallalegge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dallalegge 22 marzo 1995, n.
85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dallalegge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo
8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35,
comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di
avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
- Si riportano gli articoli 61 e 109, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi (Testo post riforma 2004):
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15.».
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - (Omissis).
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui alcomma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
(Omissis).».
- Il Regolamento (CE) del 18 dicembre 2013, n.
1407/2013/UE (Regolamento della Commissione relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
(Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24
dicembre 2013.
 
Art. 3
Trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di
rilevante interesse strategico nazionale e misure in favore delle
medesime imprese.
1. In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di ulteriori tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.
2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresi', preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attivita' dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attivita' di impresa conseguente alla messa in liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale, dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori e' comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresi' esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
4. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 21,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e' autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705.000.000 di euro, per assicurare la continuita' del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Societa' Ilva S.p.a., qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia ai sensi del periodo precedente rientrano tra le operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo di 705.000.000 di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle risorse di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dall'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', a tal fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui;
1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e' autorizzata alla costituzione di una societa', allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilita', sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron. Alla societa' di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della societa' di cui al primo periodo e' determinato entro il limite massimo di 70.000.000 di euro, interamente sottoscritto e versato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, anche in piu' soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilita' funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a 70.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, dell'importo, fino a 70.000.000 di euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in piu' soluzioni, del capitale sociale della societa' di cui al primo periodo».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231 (Disposizioni urgenti a tutela della
salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso
di crisi di stabilimenti industriali di interesse
strategico nazionale):
«Art. 1 (Efficacia dell'autorizzazione integrata
ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di
interesse strategico nazionale). - 1. In caso di
stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori
subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di
integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da
almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessita' di
salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo' autorizzare, in sede di riesame
dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione
dell'attivita' produttiva per un periodo di tempo
determinato non superiore a trentasei mesi ed a condizione
che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel
provvedimento di riesame della medesima autorizzazione,
secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di
assicurare la piu' adeguata tutela dell'ambiente e della
salute secondo le migliori tecniche disponibili.
2. Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad
assicurare la prosecuzione dell'attivita' produttiva sono
esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel
provvedimento di autorizzazione integrata ambientale,
nonche' le prescrizioni contenute nel provvedimento di
riesame. E' fatta comunque salva l'applicazione degli
articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies e 29-decies del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli
29-decies e 29-quattuordecies del decreto legislativo n.
152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere
sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle
normative di settore, la mancata osservanza delle
prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1
e' punita con sanzione amministrativa pecuniaria, escluso
il pagamento in misura ridotta, da euro 50.000 fino al 10
per cento del fatturato della societa' risultante
dall'ultimo bilancio approvato. La sanzione e' irrogata, ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal prefetto
competente per territorio. Le attivita' di accertamento,
contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte
dall'IS.P.R.A. Agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento
di tali attivita', e' attribuita la qualifica di ufficiale
di polizia giudiziaria. I proventi delle sanzioni irrogate
sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare per il finanziamento
degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
risanamento ambientale del territorio interessato.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano
applicazione anche quando l'autorita' giudiziaria abbia
adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa
titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti
di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di
tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio
dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare riferisce semestralmente al
Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni
contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione
integrata ambientale nei casi di cui al presente articolo.
5-bis. Il Ministro della salute riferisce annualmente
alle competenti Commissioni parlamentari sul documento di
valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute
della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e
prevenzione messe in atto e sui loro benefici.».
- Si riportano gli articoli 19 e 20 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19):
«Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento
ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario). -
1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o
riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono
presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
di integrazione salariale o di accesso all'assegno
ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata
massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23
febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori
cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di
lavoro che abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso fino alla durata massima di nove
settimane. E' altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore
periodo di durata massima di quattro settimane di
trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti
dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi
dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro
dei settori turismo, fiere e congressi, parchi
divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche,
e' possibile usufruire delle predette quattro settimane
anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1°
settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano
interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino
alla durata massima di quattordici settimane. Ai
beneficiari di assegno ordinario di cui al presente
articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta,
in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime
condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per
il nucleo familiare di cui all' art. 2 del decreto-legge 13
marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153.
2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui
al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei
termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma
2, nonche' dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto
legislativo per l'assegno ordinario, fermo restando
l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che
devono essere svolti anche in via telematica entro i tre
giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
La domanda, a pena di decadenza, deve essere presentata
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell'attivita' lavorativa e non e' soggetta alla verifica
dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2-bis. Il termine di presentazione delle domande
riferite a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato, a pena di
decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo
di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente
presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui
avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni
che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la
domanda nelle modalita' corrette, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella
precedente istanza da parte dell'amministrazione di
riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale
provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione
competente.
La predetta domanda, presentata nelle modalita'
corrette, e' considerata comunque tempestiva se presentata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione
salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1
non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti
previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12,
29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148. Limitatamente all'anno 2020
all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione
salariale non si applica il tetto aziendale di cui
all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale
operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso in
deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo
lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere
presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge
8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono
concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23
febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del
periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai
fini delle successive richieste. Per assicurare la
celerita' delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a
carico del trattamento di CISOA con causale "emergenza
COVID-19" sono concesse dalla sede dell'INPS
territorialmente competente, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La
domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in
cui ha avuto inizio il periodo di sospensione
dell'attivita' lavorativa. Il termine di presentazione
delle domande riferite a periodi di sospensione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato, a pena di
decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti
di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il
trattamento di CISOA, puo' essere presentata domanda di
concessione del trattamento di integrazione salariale in
deroga, ai sensi dell'articolo 22.
4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di
integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai
sensi del comma 1 e in considerazione della relativa
fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli
5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 e' concesso,
per la durata e limitatamente al periodo indicati al comma
1, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro
iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che
occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. L'assegno
ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore
di lavoro puo' essere concesso con la modalita' di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.
6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con
le medesime modalita' di cui al presente articolo. Gli
oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a
carico del bilancio dello Stato nel limite di 1.600 milioni
di euro per l'anno 2020, che sono trasferiti ai rispettivi
Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai
rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo
monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del
costo della prestazione, relativamente alle istanze degli
aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo
le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
6-ter. I Fondi di cui all' articolo 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con
le medesime modalita' di cui al presente articolo. Gli
oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a
carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni
di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente
comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e
trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi
dell'andamento del costo della prestazione, relativamente
alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite
di spesa.
7. I fondi di solidarieta' bilaterali del Trentino e
dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con
le medesime modalita' del presente articolo.
8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al
presente articolo devono risultare alle dipendenze dei
datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del
25 marzo 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la
disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi da 1 a 5 e 7 e di cui all'articolo 21 sono
riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 11.599,1
milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo
del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il
limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
10. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1
a 9 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
10-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato l al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonche'
i datori di lavoro che non hanno sede legale o unita'
produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente
ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti
comuni, possono presentare domanda di concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale o di
accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza
COVID-19", per un periodo aggiuntivo non superiore a tre
mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo e'
concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di
lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS)
che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. Al predetto
trattamento non si applica il tetto aziendale di cui
all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 148 del 2015.
10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al
comma 10-bis sono riconosciute nel limite massimo di spesa
pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento
al trattamento ordinario di integrazione salariale e a 4,4
milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento alla
prestazione di assegno ordinario. L'INPS provvede al
monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo
del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il
limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e
10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.».
«Art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione
salariale per le aziende che si trovano gia' in Cassa
integrazione straordinaria). - 1. Le aziende che alla data
del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di
integrazione salariale straordinario, possono presentare
domanda di concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per una
durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di
ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli
datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso. E' altresi' riconosciuto un
eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro
settimane di trattamento di cui al presente comma per
periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020
fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. La concessione del
trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento
di integrazione straordinario gia' in corso. La concessione
del trattamento ordinario di integrazione salariale puo'
riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle
integrazioni salariali straordinarie a totale copertura
dell'orario di lavoro.
2. La concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale e' subordinata alla sospensione
degli effetti della concessione della cassa integrazione
straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo
periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale
concesso ai sensi dell'articolo 19 non e' conteggiato ai
fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e
dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148.
3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di
integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in
considerazione della relativa fattispecie non si applica
quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
4. In considerazione della limitata operativita'
conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza
sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame
congiunto e alla presentazione delle relative istanze per
l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione
salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai
termini procedimentali.
5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di
spesa pari a 828,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS
provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al
primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
6.
7. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a
5 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
7-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che
alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un
trattamento di integrazione salariale straordinario,
possono presentare domanda di concessione del trattamento
ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo
19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel
limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per
l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da 1
a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di
cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche
in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede
a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
- Si riportano gli articoli 4, 5 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro):
«Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di
mobilita'). - 1. L'impresa che sia stata ammessa al
trattamento straordinario di integrazione salariale,
qualora nel corso di attuazione del programma di cui
all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire
il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter
ricorrere a misure alternative, ha facolta' di avviare la
procedura di licenziamento collettivo ai sensi del presente
articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di
categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la
comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di
categoria aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle
associazioni di categoria puo' essere effettuata per il
tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale
l'impresa aderisce o conferisce mandato. Qualora la
procedura di licenziamento collettivo riguardi i membri
dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro
invia la comunicazione al soggetto di cui al comma 4 nel
caso in cui la procedura di licenziamento collettivo sia
relativa a membri dell'equipaggio di cittadinanza italiana
ovvero il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dalla
legge italiana, nonche' alla competente autorita' dello
Stato estero qualora la procedura di licenziamento
collettivo riguardi membri dell'equipaggio di una nave
marittima battente bandiera diversa da quella italiana.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero,
della collocazione aziendale e dei profili professionali
del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
impiegato; dei tempi di attuazione del programma di
riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di
tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia'
previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione
collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della
ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma
pari al trattamento massimo mensile di integrazione
salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori
ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere
contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da'
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle
procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a
dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla
meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri
eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il
recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette
giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei
lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun
soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della
qualifica, del livello di inquadramento, dell'eta', del
carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle
modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere
comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione competente, alla Commissione
regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di
cui al comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i
lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello
risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori
licenziati.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al
comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad
ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento
collettivo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30
marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo
4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36.».
«Art. 5 (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a
carico delle imprese). - 1. L'individuazione dei lavoratori
da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze
tecnico-produttive ed organizzative del complesso
aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti
collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4,
comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel
rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianita';
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da licenziare,
l'impresa e' tenuta al rispetto dell'articolo 9, ultimo
comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983,
n. 79. L'impresa non puo' altresi' licenziare una
percentuale di manodopera femminile superiore alla
percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo
alle mansioni prese in considerazione.
3. Qualora il licenziamento sia intimato senza
l'osservanza della forma scritta, si applica il regime
sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
In caso di violazione delle procedure richiamate
all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al
terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18.
In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal
comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del
medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del
licenziamento si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni.
4.
5.
6.».
«Art. 24 (Norme in materia di riduzione del
personale). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4,
commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5,
si applicano alle imprese che occupino piu' di quindici
dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di
una riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro,
intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco
di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in
piu' unita' produttive nell'ambito del territorio di una
stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti
i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello
stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima
riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,
3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,
si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori
alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori
licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
6, comma 1, senza diritto all'indennita' di cui
all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del
presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3,
ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da
datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
di lucro, attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3,
al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori
che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni.
1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di
lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al
comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o piu'
dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo
periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e
all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo.
All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai
dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri.
Quando risulta accertata la violazione delle procedure
richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il
datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in
favore del dirigente di un'indennita' in misura compresa
tra dodici e ventiquattro mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e
alla gravita' della violazione, fatte salve le diverse
previsioni sulla misura dell'indennita' contenute nei
contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto
di lavoro.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1, 1-bis e
1-quinquies si applicano anche quando le imprese o i
privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai
medesimi commi, intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo
periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica
solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il
contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, e' dovuto
dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1 nella misura
di nove volte il trattamento iniziale di mobilita'
spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi
di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a
termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per
riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo
11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e'
disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
intimati prima della data di entrata in vigore della
presente legge.».
- Si riportano gli articoli 3 e 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali):
«Art. 3.
Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso
e' determinato da un notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni
inerenti all'attivita' produttiva, all'organizzazione del
lavoro e al regolare funzionamento di essa.».
«Art. 7.
1. Ferma l'applicabilita', per il licenziamento per
giusta causa e per giustificato motivo soggettivo,
dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il
licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui
all'articolo 3, seconda parte, della presente legge,
qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti
dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal
datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del
luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa
per conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di
lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al
licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del
licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di
assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la
convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel
termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della
richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione
provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del
codice di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito si considera
validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio
del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro
domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore
di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne
sottoscrive copia per ricevuta.
5. Le parti possono essere assistite dalle
organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o
conferiscono mandato oppure da un componente della
rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un
avvocato o un consulente del lavoro.
6. La procedura di cui al presente articolo non trova
applicazione in caso di licenziamento per superamento del
periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice
civile, nonche' per i licenziamenti e le interruzioni del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui
all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n.
92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la
partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3,
procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al
recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui
la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la
convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui
le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la
discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se
fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso
il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro puo'
comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata
presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di
conciliazione e' valutata dal giudice ai sensi
dell'articolo 116 del codice di procedura civile.
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si
applicano le disposizioni in materia di Assicurazione
sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere previsto, al
fine di favorirne la ricollocazione professionale,
l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile
anche dal verbale redatto in sede di commissione
provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa
avanzata dalla stessa, e' valutato dal giudice per la
determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui
all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione
degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.
9. In caso di legittimo e documentato impedimento del
lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
procedura puo' essere sospesa per un massimo di quindici
giorni.».
- Si riporta l'articolo 2112 del Codice civile:
«Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori
in caso di trasferimento d'azienda). - In caso di
trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti
che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile il lavoratore puo'
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili
all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si
produce esclusivamente fra contratti collettivi del
medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai
sensi della normativa in materia di licenziamenti, il
trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo
di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di
lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le
proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo
2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo
si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento e'
attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come
articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita'
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e
appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui
all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.».
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di
disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei
lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183):
«Art. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
per l'Impiego - NASpI). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2015
e' istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale
per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28
giugno 2012, n. 92, una indennita' mensile di
disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la
funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano
perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI
sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte
dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento
agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio
2015.».
- Si riporta l'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, assegna una quota delle risorse nazionali
disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre
2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
febbraio 2020, n. 5 (Misure urgenti per il sostegno al
sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione
di una banca di investimento), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Ricapitalizzazione della Banca del
Mezzogiorno - Mediocredito Centrale). - 1. Con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono
assegnati in favore dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia,
contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo
massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzati
al rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto
capitale in favore di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito
Centrale S.p.A. affinche' questa promuova, secondo logiche,
criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attivita'
finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle
imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, da realizzarsi
mediante operazioni finanziarie, anche attraverso il
ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di
societa' bancarie e finanziarie, di norma societa' per
azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili
operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni
ovvero finalizzati ad iniziative strategiche, da
realizzarsi mediante operazioni finanziarie, inclusa la
partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno
delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, la Banca
del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A., ovvero la
societa' di cui al comma 2, in caso di costituzione della
medesima, riferiscono su base quadrimestrale alle
Commissioni parlamentari competenti per materia
sull'andamento delle operazioni finanziarie di cui al comma
1, anche con riferimento ai profili finanziari e
all'andamento dei livelli occupazionali, e presentano
altresi' alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno,
a decorrere dall'anno 2021, una relazione annuale sulle
medesime operazioni finanziarie realizzate nel corso
dell'anno precedente. All'atto dell'eventuale costituzione
della societa' di cui al comma 2, il Ministro dell'economia
e delle finanze presenta alle Camere una relazione sulle
scelte operate, sulle azioni conseguenti e sui programmi
previsti.
1-ter. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e'
autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e
ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo
di 705.000.000 di euro, per assicurare la continuita' del
funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di
Taranto della Societa' ILVA S.p.A., qualificato
stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti
dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia ai sensi del
periodo precedente rientrano tra le operazioni finanziarie,
inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale,
a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel
Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli
oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo
di 705.000.000 di euro, mediante utilizzo delle risorse
disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma
1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle
risorse di cui al periodo precedente si applica quanto
previsto dall'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', a tal
fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e'
autorizzata alla costituzione di una societa', allo scopo
della conduzione delle analisi di fattibilita', sotto il
profilo industriale, ambientale, economico e finanziario,
finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un
impianto per la produzione del preridotto - direct reduced
iron. Alla societa' di cui al primo periodo non si
applicano le disposizioni del testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale
della societa' di cui al primo periodo e' determinato entro
il limite massimo di 70.000.000 di euro, interamente
sottoscritto e versato dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia, anche in piu' soluzioni, in relazione
all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di
fattibilita' funzionali alla realizzazione e alla gestione
di un impianto per la produzione del preridotto - direct
reduced iron. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a
70.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede a valere
sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta
l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia, dell'importo, fino a 70.000.000 di
euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in piu'
soluzioni, del capitale sociale della societa' di cui al
primo periodo.
2. A seguito delle iniziative poste in essere dalla
banca in attuazione del comma 1, con decreto del Ministro
dell'economia delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, puo' essere disposta la sua
scissione con costituzione di nuova societa', alla quale
sono assegnate le attivita' e partecipazioni acquisite ai
sensi del comma 1. Le azioni rappresentative dell'intero
capitale sociale della societa' sono attribuite, senza
corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Alla societa' di nuova costituzione di cui al comma
precedente non si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Resta ferma la
disciplina in materia di requisiti di onorabilita',
professionalita' e autonomia degli amministratori prevista
dal testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. La nomina del Consiglio di amministrazione
della societa' e' effettuata dal Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico.
4. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per
l'attuazione dei commi precedenti sono esenti da
imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione.
5. Le eventuali risorse di cui al comma 1 non piu'
necessarie alle finalita' di cui al presente decreto sono
quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e trasferite, anche mediante versamento all'entrata
del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla
spesa, al capitolo di provenienza».
 
Art. 3 bis

Servizi di outplacement per la ricollocazione professionale

1. Per l'anno 2021, al fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 10 milioni di euro sono destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attivita' ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie disposizioni applicative.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini e agli effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
a) "contratto di somministrazione di lavoro": il
contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di
manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi
dell'articolo 20;
a-bis) "missione": il periodo durante il quale,
nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro,
il lavoratore dipendente da un'agenzia di somministrazione
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e' messo a
disposizione di un utilizzatore di cui all'articolo 20,
comma 1, e opera sotto il controllo e la direzione dello
stesso;
a-ter) "condizioni di base di lavoro e
d'occupazione": il trattamento economico, normativo e
occupazionale previsto da disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative, da contratti collettivi o
da altre disposizioni vincolanti di portata generale in
vigore presso un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma
1, ivi comprese quelle relative:
1) all'orario di lavoro, le ore di lavoro
straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro
notturno, le ferie e i giorni festivi;
2) alla retribuzione;
3) alla protezione delle donne in stato di
gravidanza e in periodo di allattamento, nonche' la
protezione di bambini e giovani; la parita' di trattamento
fra uomo e donna, nonche' altre disposizioni in materia di
non discriminazione;
b) "intermediazione": l'attivita' di mediazione tra
domanda e offerta di lavoro, anche in relazione
all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di
lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della
raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della
preselezione e costituzione di relativa banca dati; della
promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta
di lavoro; della effettuazione, su richiesta del
committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle
assunzioni avvenute a seguito della attivita' di
intermediazione; dell'orientamento professionale; della
progettazione ed erogazione di attivita' formative
finalizzate all'inserimento lavorativo;
c) "ricerca e selezione del personale": l'attivita'
di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di
una specifica esigenza dell'organizzazione committente,
attraverso l'individuazione di candidature idonee a
ricoprire una o piu' posizioni lavorative in seno
all'organizzazione medesima, su specifico incarico della
stessa, e comprensiva di: analisi del contesto
organizzativo dell'organizzazione committente;
individuazione e definizione delle esigenze della stessa;
definizione del profilo di competenze e di capacita' della
candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del
programma di ricerca delle candidature attraverso una
pluralita' di canali di reclutamento; valutazione delle
candidature individuate attraverso appropriati strumenti
selettivi; formazione della rosa di candidature
maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di
attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
assistenza nella fase di inserimento dei candidati;
verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale
dei candidati;
d) "supporto alla ricollocazione professionale":
l'attivita' effettuata su specifico ed esclusivo incarico
dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi
sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del
lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o
collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la
formazione finalizzata all'inserimento lavorativo,
l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della
stessa nell'inserimento nella nuova attivita';
e) "autorizzazione": provvedimento mediante il
quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di
seguito denominati "agenzie per il lavoro", allo
svolgimento delle attivita' di cui alle lettere da a) a d);
f) "accreditamento": provvedimento mediante il
quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o
privato, l'idoneita' a erogare i servizi al lavoro negli
ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo
di risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla
rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare
riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
g) "borsa continua del lavoro": sistema aperto di
incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza
con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior
efficienza e trasparenza del mercato del lavoro,
all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati,
persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o
accreditati e datori di lavoro possono decidere di
incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono
liberamente scelti dall'utente;
h) "enti bilaterali": organismi costituiti a
iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del
lavoro attraverso: la promozione di una occupazione
regolare e di qualita'; l'intermediazione nell'incontro tra
domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attivita'
formative e la determinazione di modalita' di attuazione
della formazione professionale in azienda; la promozione di
buone pratiche contro la discriminazione e per la
inclusione dei soggetti piu' svantaggiati; la gestione
mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di
regolarita' o congruita' contributiva; lo sviluppo di
azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni
altra attivita' o funzione assegnata loro dalla legge o dai
contratti collettivi di riferimento;
i) "libretto formativo del cittadino": libretto
personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo
Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata
Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono
registrate le competenze acquisite durante la formazione in
apprendistato, la formazione in contratto di inserimento,
la formazione specialistica e la formazione continua svolta
durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da
soggetti accreditati dalle regioni, nonche' le competenze
acquisite in modo non formale e informale secondo gli
indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento
permanente, purche' riconosciute e certificate;
j) "lavoratore": qualsiasi persona che lavora o che
e' in cerca di un lavoro;
k) "lavoratore svantaggiato": qualsiasi persona
appartenente a una categoria che abbia difficolta' a
entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi
dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo
alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche' ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre
1991, n. 381;
l) "divisioni operative": soggetti polifunzionali
gestiti con strumenti di contabilita' analitica, tali da
consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali
specifici in relazione a ogni attivita';
m) "associazioni di datori e prestatori di lavoro":
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu'
rappresentative. Al fine di contemperare lo svolgimento
dell'attivita' crocieristica nel territorio di Venezia e
della sua laguna con la salvaguardia dell'unicita' e delle
eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e
ambientale di detto territorio, l'Autorita' di sistema
portuale del Mare Adriatico Settentrionale, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, procede all'esperimento di un concorso di idee
articolato in due fasi, ai sensi dell'articolo 156, comma
7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad
oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti
di fattibilita' tecnica ed economica relativi alla
realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle
acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle
navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda
superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori
adibite a trasporti transoceanici, anche tenendo conto
delle risultanze di eventuali studi esistenti.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 324, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023):
«324. Al fine di favorire la transizione
occupazionale mediante il potenziamento delle politiche
attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma
degli ammortizzatori sociali, nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il
successivo trasferimento all'Agenzia nazionale delle
politiche attive del lavoro (ANPAL) per le attivita' di
competenza, e' istituito un fondo denominato "Fondo per
l'attuazione di misure relative alle politiche attive
rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea
nell'ambito del programma React EU", con una dotazione di
500 milioni di euro nell'anno 2021. Nei limiti delle
risorse residue di cui al primo periodo pari, al netto
delle risorse utilizzate ai sensi del comma 325, a 233
milioni di euro per l'anno 2021, e' istituito un programma
denominato "Garanzia di occupabilita' dei lavoratori"
(GOL), quale programma nazionale di presa in carico
finalizzata all'inserimento occupazionale, mediante
l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del
lavoro, nell'ambito del patto di servizio di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150. Le misure di assistenza intensiva nella ricerca di
lavoro, di cui all'articolo 23 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015, sono rideterminate nell'ambito
del programma nazionale di cui al presente comma. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati le prestazioni connesse al programma nazionale
GOL, compresa la definizione delle medesime prestazioni per
tipologia di beneficiari, le procedure per assicurare il
rispetto del limite di spesa, le caratteristiche
dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi
e le modalita' di erogazione da parte della rete dei
servizi per le politiche del lavoro, nonche' la
specificazione dei livelli di qualita' di riqualificazione
delle competenze. Resta fermo che le misure comprese nel
programma nazionale GOL sono individuate nell'ambito delle
misure ritenute ammissibili al finanziamento del predetto
programma React EU.»
- Si riporta l'articolo 44 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta'
di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
«Art. 44 (Trattamento straordinario di integrazione
salariale per le imprese in crisi). - 1. In deroga agli
articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, puo' essere
autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi,
previo accordo stipulato in sede governativa presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in
presenza del Ministero dello sviluppo economico e della
Regione interessata, il trattamento straordinario di
integrazione salariale per crisi aziendale qualora
l'azienda abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva e
sussistano concrete prospettive di cessione dell'attivita'
con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le
disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure
laddove sia possibile realizzare interventi di
reindustrializzazione del sito produttivo, nonche' in
alternativa attraverso specifici percorsi di politica
attiva del lavoro posti in essere dalla Regione
interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi
dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via
prospettica, nonche' nel limite di 45 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020. Per
l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle
risorse finanziarie stanziate, puo' essere autorizzata una
proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello
sviluppo economico, qualora l'avviato processo di cessione
aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e
per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di
particolare complessita' anche rappresentate dal Ministero
dello sviluppo economico. In sede di accordo governativo e'
verificata la sostenibilita' finanziaria del trattamento
straordinario di integrazione salariale e nell'accordo e'
indicato il relativo onere finanziario. Al fine del
monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono
trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e
all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa
relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto o sara'
raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati
altri accordi.
1-bis. In via eccezionale al fine di sostenere i
lavoratori nella fase di ripresa delle attivita' dopo
l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 puo' essere
autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore
accordo da stipulare in sede governativa presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la
partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e
della Regione interessata, per le aziende che abbiano
particolare rilevanza strategica sul territorio qualora
abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui
azioni, necessarie al suo completamento e per la
salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di
particolare complessita' anche rappresentate dal Ministero
dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti
dall'applicazione del primo periodo del presente comma si
provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,
comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n.
178 che, a tal fine, sono integrate per 50 milioni di euro
per l'anno 2021 e per 25 milioni di euro per l'anno 2022.
Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma
pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di
euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.»
 
Art. 3 ter

Accordi di riallineamento

  1. L'articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentativita' datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui e' iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento.
  2. La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali indicati al comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dagli accordi provinciali con gradualita' e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data, purche' tali accordi siano sottoscritti in data comunque antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, per 1,3 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 10 della legge 29 ottobre 2016,
n. 199 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni
del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in
agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore
agricolo):
«Art. 10 (Riallineamento retributivo nel settore
agricolo). - 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, gli accordi provinciali di
riallineamento retributivo del settore agricolo possono
demandare la definizione di tutto o parte del programma di
graduale riallineamento dei trattamenti economici dei
lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purche'
sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato
l'accordo provinciale. Non si da' luogo alla ripetizione di
eventuali versamenti contributivi effettuati
antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge.».
- Per l'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, si veda nei riferimenti normativi
all'art. 1.
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 43-bis
del decreto-legge n. 109 del 2018

1. All'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole «Per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020, 2021 e 2022» e le parole «negli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019, 2020 e 2021»;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole «per ciascuno degli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022»;
c) al comma 2, primo periodo, le parole «per ciascuno degli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 43-bis del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta'
di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
e 2017, il lavoro e le altre emergenze) convertito, con
modificazioni, dallalegge 16 novembre 2018, n. 130, come
modificato dalla presente legge:
«Art.43-bis (Esonero dal pagamento delle quote di
accantonamento del trattamento di fine rapporto e del
contributo, previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge
28 giugno 2012, n. 92, per le societa' sottoposte a
procedura fallimentareo in amministrazione straordinaria).
- 1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le societa' sottoposte
a procedura fallimentare o in amministrazione
straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento
di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019,
2020 e 2021, ai sensi dell'articolo 44, previa
autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta,
sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento
del trattamento di fine rapporto, relative alla
retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o
sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo
previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno
2012, n. 92. Tali benefici sono riconosciuti nel limite di
spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020, 2021 e 2022.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 16 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si
provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini
del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza
mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio
medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che,
a seguito delle domande accolte per la fruizione dei
benefici di cui al comma 1, e' stato raggiunto o sara'
raggiunto il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande e pone in essere ogni
adempimento di propria competenza per ripristinare in capo
alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui
al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze.».
 
Art. 5

Copertura finanziaria

1. Alla copertura degli oneri di cui agli articoli 1 e 2, pari a 42 milioni di euro per l'anno 2021, 40,5 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 42 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro per l'anno 2022, 13 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro per l'anno 2022, 14 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 17,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7,5 milioni di euro per l'anno 2022;
d) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia
fiscale e di finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1».
(Omissis).».
- Si riporta il comma 200 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015):
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.