Gazzetta n. 223 del 17 settembre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 26 luglio 2021 |
Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «E! 114417 - EMPT-CAN» relativo al bando Eurostars C.o.D. 13 Call 2020. (Decreto n. 1874/2021). |
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IL DIRETTORE GENERALE della ricerca
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494), con cui si e' provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca per l'anno 2021, il quale all'art. 11, comma 1, dispone che «fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze»; Visto l'art. 6 del suddetto decreto ministeriale, il quale attribuisce al direttore generale della ex Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla tabella D, relative alle missioni e ai programmi di spesa a piu' centri di responsabilita' amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 - che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione dello stesso; Visto il decreto direttoriale del 9 aprile 2021, n. 855 (reg. UCB del 12 aprile 2021, n. 739), con il quale il direttore generale ha attribuito ai dirigenti degli uffici in cui si articola la Direzione generale della ricerca le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e cassa; Visto il decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 7 dell'art. 238 «Piano di investimenti straordinario nell'attivita' di ricerca»; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non e' prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante ne' il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni; Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2003), e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare l'art. 72, recante disposizione sui «Fondi rotativi per le imprese»; Visto il dettato di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni: «In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilita' complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali [...]»; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, gli articoli 60, 61, 62 e 63; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali riportata in allegato al presente avviso; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108; Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo Regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014; Visto il comma 1223 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007, con il quale lo Stato italiano stabilisce alcune condizioni dirette ad adempiere agli obblighi di recupero di aiuti che la Commissione ha dichiarato incompatibili, cosiddetta «clausola Deggendorf»; Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea il 27 giugno 2014, recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attivita' non economiche»; Visti i documenti programmatico-strategici relativi alla politica nazionale della Ricerca, quali il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020, la Strategia nazionale di specializzazione intelligente («SNSI») e il Programma nazionale per la ricerca 2015/2020, la normativa europea di settore, nonche' le specifiche disposizioni attuative; Visto il Programma quadro europeo Horizon 2020, mediante il quale vengono finanziati i progetti per la ricerca e l'innovazione; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non e' prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante ne' il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016 e, in particolare, l'art. 18 «Progetti internazionali»; Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593/2016; Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, con il quale sono state adottate le «Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 17 dicembre 2020 di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593», che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023; Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca; Considerata la peculiarita' delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilita' speciale n. 5944; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilita' speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilita' speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilita' speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi; Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilita' speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari; Vista l'iniziativa internazionale Eurostars, istituita con la decisione n. 553/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa alla partecipazione dell'Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da piu' Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che svolgono attivita' di ricerca e sviluppo; Considerato che l'iniziativa Eurostars ha pubblicato un bando internazionale denominato CoD 13, per il finanziamento di progetti di cooperazione internazionale a cui il MUR ha aderito con un budget pari a euro 700.000,00, nella forma di contributo alla spesa a valere su risorse disponibili sull'intervento Eurostars aperto presso il Conto di contabilita' speciale 5944 (IGRUE), come da nota della Direzione generale per la ricerca dell'8 gennaio 2020, prot. n. 190; Vista la decisione finale dello Eurostars-2, comunicata con nota dell'Ufficio VIII di questa Direzione generale del 19 giugno 2020, prot. n. 9905, che ammette al finanziamento il progetto E! 114417 EMPT-CAN, per un importo di euro 138.900,00 a titolo di contributo nella spesa a valere sulle disponibilita' del conto di contabilita' speciale n. 5944 (IGRUE); Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «EMPT-CAN», di durata trentasei mesi salvo proroghe, il cui costo complessivo e' di euro 373.000,00, figura il seguente proponente italiano: Smart Factory S.r.l.; Visto il Consortium Agreement definito tra i partecipanti al progetto E! 114417 «EMPT-CAN»; Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'universita' e della ricerca puo' disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.»; Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche all'ammissione al finanziamento; Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque condizionate, altresi', le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensita', entita' e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario; Visto il decreto direttoriale n. 1999 del 25 novembre 2020, reg. UCB n. 1899 del 2 dicembre 2020, con il quale e' stato nominato il prof. Matteo Strano per la valutazione delle attivita' in itinere; Atteso che il prof. Matteo Strano, con PEC dell'11 dicembre 2020 ha comunicato la rinuncia all'incarico; Visto l'art. 3 del decreto direttoriale n. 1998 del 25 novembre 2020, a norma del quale per eventuali sostituzioni si procede, senza ulteriore decreto, avvalendosi dei soggetti indicati nell'art. 1 dello stesso decreto in ordine di designazione; Vista la nota del 21 gennaio 2021, prot. n. 854, con la quale e' stato affidato l'incarico di esperto tecnico scientifico in itinere al prof. Emanuele Menegatti; Vista la dichiarazione di accettazione dell'incarico e di assenza di cause di incompatibilita' del prof. Emanuele Menegatti, pervenuta il 6 febbraio 2021, prot. MUR n. 1974 dell'8 febbraio 2021; Atteso che il prof. Emanuele Menegatti ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa; Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione delle attivita' contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017 e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti; Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca; Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA - COR ID 5789149 del 12 luglio 2021; Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), e' stata acquisita la visura Deggendorf n. 13055150 del 9 luglio 2021;
Decreta:
Art. 1
1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo EMPT-CAN: «Decorative cylindrical packaging high-speed machine by electromagnetic pulse technology», presentato da «Smart Factory S.r.l.», C.F. 09705740968, e' ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalita' e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1). 2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto e' fissata al 1° novembre 2020 e la sua durata e' di trentasei mesi. 3. Il finanziamento sara' regolamentato con le modalita' e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovra' svolgersi secondo le modalita' e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2
1. Fatta salva la necessita' di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attivita' di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, operera' in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilita'; pertanto il MUR restera' estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sara' totalmente esente da responsabilita' per eventuali danni riconducibili ad attivita' direttamente o indirettamente connesse col progetto. 2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili. |
| Art. 3
1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto «EMPT-CAN» e' pari a euro 138.900,00. 2. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 138.900,00, nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Smart Factory S.r.l., a valere sulle disponibilita' del conto di contabilita' speciale 5944 (IGRUE). 3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilita' delle risorse a valere sul conto di contabilita' speciale 5944 (IGRUE), in relazione alle quali, ove perente, si richiedera' la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalita' di rendicontazione. 4. Nella fase attuativa, il MUR puo' valutare la rimodulazione delle attivita' progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attivita' progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma. 5. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Eurostars e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale. |
| Art. 4
1. Il MUR disporra', su richiesta del beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «National Eligibility Criteria», nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, e' disposta nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento. 2. Il beneficiario si impegnera' a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi, altresi', alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonche' di economie di progetto. 3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, e' risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subira' eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entita' delle agevolazioni ivi disposte nonche' l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione. 4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sara' compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo. 5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sara' restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi. 6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario e' a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sara' quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformita', si procedera' ai necessari conguagli. 7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessita', potra' procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione. |
| Art. 5
1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione delle attivita' contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, e' trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016. 2. L'avvio delle attivita' di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni. 3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2021
Il direttore generale: Di Felice
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2261
__________ Avvertenza:
Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personai, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione |
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