Gazzetta n. 221 del 15 settembre 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2021, n. 123
Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 9 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 52, 53 e 54;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, e, in particolare, l'articolo 22, comma 7;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare la Tabella 8, concernente la dotazione organica complessiva del personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2015, n. 57, recante organizzazione e funzionamento dei musei statali;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2020, n. 58, recante articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2021, pubblicato, con repertorio n. 34, sul sito istituzionale del Ministero della cultura, recante ripartizione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;
Considerato che l'organizzazione ministeriale proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero della cultura dalla normativa di settore vigente e che tale organizzazione rispetta i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e di livello non generale;
Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonche' per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Sentito il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici nella seduta del 15 giugno 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2021;
Sulla proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 dicembre 2019, n. 169

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo del provvedimento le parole «per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura»;
b) le denominazioni di «Ministro della cultura» e di «Ministero della cultura» sostituiscono rispettivamente, ovunque presenti, le seguenti: «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»;
c) all'articolo 1, comma 1, le parole «, audiovisivo e turismo» sono sostituite dalle seguenti: «e audiovisivo»;
d) all'articolo 4:
1) al comma 1, la parola «dodici» e' sostituita dalla seguente: «undici»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Fino al 31 dicembre 2026 operano altresi' presso il Ministero, quali uffici di livello dirigenziale generale straordinari per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR:
a) l'Unita' di missione per l'attuazione del PNRR;
b) la Soprintendenza speciale per il PNRR, istituita ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.»;
e) nella rubrica del Capo III le parole «ministro», «organismo» e «comando» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro», «Organismo» e «Comando»;
f) all'articolo 5:
1) al comma 2, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) la Segreteria tecnica del Ministro;» e alla lettera d) dopo la parola «Stampa» sono aggiunte le seguenti: «e comunicazione»;
2) al comma 3 le parole «e di un Consigliere diplomatico aggiunto per il turismo» sono soppresse;
3) al comma 4, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «A un massimo di cinque dei venti consiglieri di cui al presente comma puo' essere affidato l'incarico di responsabile per l'attuazione di specifici progetti.»;
4) al comma 5:
4.1) alla lettera c), dopo le parole «Segreteria del Ministro, » sono inserite le seguenti: «per il capo della segreteria tecnica del Ministro,» e le parole «e per il consigliere diplomatico aggiunto per il turismo» sono soppresse;
4.2) alla lettera d), dopo la parola «Stampa» sono inserite le seguenti «e comunicazione»;
4.3) alla lettera e), le parole «, in caso di composizione collegiale,» sono soppresse e le parole «all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11»;
5) al comma 8, dopo le parole «Capo della Segreteria» sono inserite le seguenti: «, il Capo della Segreteria tecnica»;
6) al comma 10, dopo la parola «Stampa» sono inserite le seguenti «e comunicazione»;
g) all'articolo 7, comma 1, le parole «attivita' culturali e al turismo» sono sostituite dalle seguenti: «alle attivita' culturali»;
h) all'articolo 8, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ufficio Stampa e comunicazione» e, al comma 1, le parole «Ufficio stampa» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio Stampa e comunicazione» e le parole «e il turismo» sono soppresse;
i) all'articolo 9:
1) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La Segreteria tecnica del Ministro assicura il supporto conoscitivo specialistico per l'elaborazione delle politiche riguardanti i settori di competenza del Ministero, ai fini della definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, ed e' coordinata da un Capo della segreteria tecnica.»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole «e, ove nominato, il Consigliere diplomatico aggiunto per il turismo» sono soppresse, la parola «assistono» e' sostituita dalla seguente: «assiste», le parole «promuovono e assicurano» sono sostituite dalle seguenti: «promuove e assicura» e la parola «curano» e' sostituita dalla seguente: «cura»;
2.2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Il consigliere diplomatico si raccorda con il Segretariato generale per la predisposizione degli atti di rilevanza europea e internazionale.»;
l) all'articolo 11, comma 3, le parole «, in caso di composizione collegiale,» sono soppresse;
m) all'articolo 13:
1) al comma 2:
1.1) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) coordina le iniziative e le attivita' connesse all'attuazione del PNRR, per la parte di competenza del Ministero, anche avvalendosi dell'Unita' di missione di cui all'articolo 26-bis;»;
1.2) alla lettera q), le parole «Ufficio stampa» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio Stampa e comunicazione»;
2) al comma 6, le parole «in sette» sono sostituite dalle seguenti: «in otto»;
n) all'articolo 14:
1) al comma 1, la lettera l) e' abrogata;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, presso il segretariato generale opera l'Unita' di missione di cui all'articolo 26-bis.»;
o) all'articolo 15, comma 2:
1) alla lettera a), sono inserite, all'inizio, le seguenti parole: «individua i fabbisogni formativi del personale del Ministero e»;
2) dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: «a-bis) cura la promozione e il coordinamento delle attivita' utili alla partecipazione del Ministero ai progetti di Servizio civile nazionale;»;
3) alla lettera h), le parole «e turismo» sono soppresse;
p) all'articolo 16:
1) al comma 6, le parole «in nove» sono sostituite dalle seguenti: «in otto»;
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. L'Istituto centrale per il patrimonio immateriale supporta il Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere b), c), d), g) riferite ai beni demoetnoantropologici.»;
q) all'articolo 21, comma 4, la parola «individuato» e' sostituita dalla seguente: «individuati»;
r) all'articolo 23, comma 2, lettera i), le parole «d'intesa con la Direzione generale Turismo e» e le parole «, anche a fini turistici,» sono soppresse;
s) l'articolo 24 e' abrogato;
t) all'articolo 25:
1) al comma 1, le parole «formazione continua del personale» sono sostituite dalle seguenti: «il benessere organizzativo»;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera l), le parole «Ufficio stampa» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio Stampa e comunicazione»;
2.2) alla lettera o), dopo le parole «risorse umane» sono inserite le seguenti: «, anche in materia di lavoro agile»;
2.3) la lettera p) e' abrogata;
2.4) alla lettera q) le parole «anche nell'ambito del Servizio civile nazionale,» sono soppresse;
u) all'articolo 26, comma 1, le parole «e dell'Unione europea. La Direzione verifica il rispetto degli obiettivi individuati dal Segretario generale e provvede all'allocazione delle risorse finanziarie in relazione all'esito di tale verifica» sono soppresse;
v) dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente Capo:

«Capo IV-bis
Strutture per l'attuazione del PNRR

Art. 26-bis (Unita' di missione per l'attuazione del PNRR). - 1. Fino al 31 dicembre 2026, presso il segretariato generale opera l'Unita' di missione per l'attuazione del PNRR, di seguito Unita' di missione, ufficio dirigenziale di livello generale straordinario che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del segretario generale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera f-bis), assicura il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilita' del Ministero. In particolare, l'Unita' di missione provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.
2. L'Unita' di missione svolge altresi' le funzioni relative al coordinamento della fase attuativa del PNRR previste dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
3. Dipendono funzionalmente dall'Unita' di missione gli uffici dirigenziali non generali del segretariato generale competenti per la programmazione, l'attuazione e il monitoraggio dei progetti del PNRR, con riferimento allo svolgimento di tali attivita'.
4. L'attivazione dell'Unita' di missione non determina la creazione di un nuovo centro di responsabilita' amministrativa.
Art. 26-ter (Soprintendenza speciale per il PNRR). - 1. Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
2. La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del ministero. La Soprintendenza speciale per il PNRR opera anche avvalendosi, per l'attivita' istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessita' e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale puo' esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.
3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim.
4. Presso la Soprintendenza speciale per il PNRR opera la segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
5. La Soprintendenza speciale per il PNRR non costituisce centro di responsabilita' amministrativa.»
z) l'articolo 31 e' abrogato;
aa) dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Osservatorio per la parita' di genere). - 1. Presso il Segretariato generale opera l'Osservatorio per la parita' di genere, che svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione di politiche per la parita' di genere, nonche' attivita' di ricerca e monitoraggio sulle condizioni della parita' di genere negli ambiti di competenza del Ministero, individua e propone buone pratiche, promuove la formazione, la conoscenza e la cultura delle pari opportunita'.
2. L'Osservatorio e' composto da un massimo di quindici membri, esperti delle politiche di genere e rappresentanti dei settori di competenza del Ministero, nominati dal Ministro. La partecipazione all'Osservatorio non da' titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennita' di alcun tipo, salvo il rimborso delle spese di missione previste dalla normativa vigente documentate e effettivamente sostenute per lo svolgimento dei lavori.
3. A supporto dell'Osservatorio opera una segreteria, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dell'Osservatorio sono assicurate dal Segretariato generale.»;
bb) all'articolo 33, comma 3, lettera b), dopo il numero 15) e' inserito il seguente: «15-bis) il Museo nazionale dell'Arte digitale;», dopo il numero 23) e' inserito il seguente: «23-bis) il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia;» e dopo il numero 26) e' inserito il seguente: «26-bis) il Parco archeologico di Sepino;», dopo il numero 28) e' inserito il seguente: «28-bis) la Pinacoteca nazionale di Siena»;
cc) all'articolo 35, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. La Digital Library si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle risorse umane e strumentali degli istituti di cui al comma 3.»;
dd) all'articolo 40, comma 2:
1) alla lettera r), la parola: «turistica» e' soppressa;
2) la lettera s) e' abrogata;
3) la lettera t) e' abrogata;
4) dopo la lettera z) e' aggiunta la seguente: «z-bis) puo' demandare l'esercizio delle funzioni di tesoreria per le risorse finanziarie correlate alle proprie attivita' all'Ufficio dotato di autonomia speciale di cui all'articolo 33 operante nel medesimo territorio regionale individuato con decreto ministeriale.»;
ee) all'articolo 42, comma 2:
1) dopo la lettera l), e' inserita la seguente: «1-bis) svolge, per i beni e le aree archeologiche affidate alla Direzione regionale Musei, l'istruttoria ai fini dell'affidamento in concessione a soggetti pubblici o privati dell'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;»;
2) alla lettera u), dopo le parole «Segretario regionale» sono inserite le seguenti: «e con le altre amministrazioni competenti»;
ff) la Tabella B e' sostituita da quella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

N O TE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51 e convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2021, n. 102.
- Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
2021, n. 129, Edizione straordinaria.
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante
«Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
gennaio 1994, n. 10.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante «Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 ottobre 1998, n. 250.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
- Si riporta il testo degli articoli 52, 53 e 54 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:
«Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il ministero della
cultura esercita, anche in base alle norme del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico
approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni
culturali, beni paesaggistici, spettacolo, cinema e
audiovisivo, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte
in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla
vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.
2. Al ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento
per l'informazione e l'editoria, istituito presso la
presidenza del consiglio dei ministri, in materia di
diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
promozione delle attivita' culturali.»
«Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in
materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni
culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'
culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali,
musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello
spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle
produzioni cinematografiche, radiotelevisive e
multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi
bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della
cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla
progettazione di opere destinate ad attivita' culturali;
studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle
materie di competenza, anche mediante sostegno
all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul CONI
e sull'Istituto del credito sportivo.»
«Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in uffici dirigenziali generali centrali e periferici,
coordinati da un segretario generale, e in non piu' di due
uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del
Ministro. Il numero degli uffici dirigenziali generali,
incluso il segretario generale, non puo' essere superiore a
ventisette.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del
Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4.
2-bis. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi
di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24
febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato
deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e
comunque per un periodo non superiore a cinque anni,
riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree
colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la
dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254, S.O.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
aprile 2013, n. 80.
- Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante
«Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del
turismo», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
2014, n. 125 e convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2014, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 luglio 2014, n. 175.
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
«Codice dei contratti pubblici», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016, n. 91, S.O.
- Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n.
95, S.O. e convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23
giugno 2017, n. 144, S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 gennaio 2013, recante «Rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici
non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art. 2
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di
organizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente
di valutazione della performance», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2020, n. 16.
- Il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo 23 dicembre 2014, recante
«Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2015, n. 57.
- Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo 28 gennaio 2020, recante
«Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
marzo 2020, n. 58.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5,
commi 2, 3, 4, 5, 8 e 10, 7, 8, comma 1, 9, 11, comma 3,
13, commi 2 e 6, 14, 15, comma 2, 16, comma 6, 21, comma 4,
23, comma 2, 24, 25, commi 1 e 2, 26, comma 1, 31, comma 3,
33, 35, comma 3, 39, 40, comma 2, 42, comma 2 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019,
n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero della cultura, degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente
di valutazione della performance», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2020, n. 16, come modificato
dal presente decreto:
«Capo I: Funzioni e organizzazione del Ministero
della cultura.
Art. 1 (Funzioni). - 1. Il Ministero della cultura
provvede alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio
culturale e alla promozione delle attivita' culturali,
nonche' alle funzioni attribuite allo Stato in materia di
beni culturali e paesaggistici, spettacolo, cinema e
audiovisivo, secondo la legislazione vigente.»
«Art. 2 (Organizzazione). - 1. Il presente
regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero della
cultura, degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della
performance.»
«Capo II: Ministro della cultura e articolazione degli
uffici di funzioni dirigenziali di livello generale del
ministero.
Art. 3 (Ministro e Sottosegretari di Stato). - 1. Il
Ministro della cultura, di seguito denominato: «Ministro»,
e' l'organo di direzione politica del Ministero della
cultura,di seguito denominato: «Ministero», ed esercita le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi
degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I sottosegretari di Stato svolgono le funzioni e i
compiti a loro espressamente delegati dal Ministro con
proprio decreto.»
«Art. 4 (Uffici e funzioni di livello dirigenziale
generale). - 1. Il Ministero si articola in undici uffici
dirigenziali di livello generale centrali e quattordici
uffici dirigenziali di livello generale periferici,
coordinati da un segretario generale.
2. Sono uffici dirigenziali di livello generale
periferici del Ministero i quattordici istituti dotati di
autonomia speciale di cui all'art. 33, comma 2, lettera a),
e comma 3, lettera a).
2-bis. Fino al 31 dicembre 2026 operano altresi' presso
il Ministero, quali uffici di livello dirigenziale generale
straordinari per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, di seguito PNRR:
a) l'Unita' di missione per l'attuazione del PNRR;
b) la Soprintendenza speciale per il PNRR, istituita
ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77»;
«Capo III: Uffici di diretta collaborazione del
Ministro, Organismo indipendente di valutazione della
performance e Comando carabinieri per la tutela del
patrimonio culturale.
Art. 5 (Uffici di diretta collaborazione). - (Omissis).
2. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) la Segreteria del Ministro;
b-bis) la Segreteria tecnica del Ministro;
c) l'Ufficio Legislativo;
d) l'Ufficio Stampa e comunicazione;
e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto
previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato, e'
assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici,
anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando,
nel numero massimo di cento unita', comprensivo, in numero
non superiore a venticinque, di esperti estranei alla
amministrazione assunti con contratto a tempo determinato
comunque di durata non superiore a quella di permanenza in
carica del Ministro. Il Ministro puo' nominare un proprio
portavoce, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 giugno 2000,
n. 150, nonche' un consigliere diplomatico.
4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con
gli uffici di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, fino a
venti consiglieri, di cui almeno cinque a titolo gratuito.
I consiglieri sono scelti tra esperti di particolare
professionalita' e specializzazione nelle materie di
competenza del Ministero e in quelle
giuridico-amministrative ed economiche, con incarichi di
collaborazione, di durata comunque non superiore rispetto
alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell'art.
14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. A un
massimo di cinque dei venti Consiglieri di cui al presente
comma puo' essere affidato l'incarico di responsabile per
l'attuazione di specifici progetti. Il Ministro, con il
decreto con cui dispone l'incarico, da' atto dei requisiti
di particolare professionalita' del Consigliere e allega un
suo dettagliato curriculum.
5. Il trattamento economico onnicomprensivo del
personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e
dei collaboratori di cui al comma 4 e' determinato ai sensi
dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, nelle seguenti misure:
a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva
di importo non superiore a quello massimo del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di
livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art.
19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in
un emolumento accessorio da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante al segretario generale del Ministero;
b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una voce
retributiva di importo non superiore a quello massimo del
trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a
uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi
dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del
2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un
importo non superiore alla misura massima del trattamento
accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello
dirigenziale generale del Ministero;
c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il
capo della Segreteria tecnica del Ministro,per il
segretario particolare del Ministro, per il consigliere
diplomatico, per il portavoce del Ministro, nonche' per i
Capi delle segreterie o, in via alternativa, per i
segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una
voce retributiva di importo non superiore a quello massimo
del trattamento economico fondamentale dei dirigenti
preposti a uffici dirigenziali non generali e in un
emolumento accessorio da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non
generali del Ministero;
d) al Capo dell'Ufficio Stampa e comunicazione
ecorrisposto un trattamento economico non superiore a
quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i
giornalisti con la qualifica di redattore capo;
e) per il Presidente e per gli altri componenti
dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance, di cuiall'art. 11, in una voce retributiva di
importo non superiore a quello massimo del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici
dirigenziali non generali, nei limiti delle risorse
indicate dall'art. 14, comma 11, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150;
f) ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli delle
amministrazioni pubbliche assegnati agli Uffici di diretta
collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione
in misura equivalente ai valori economici massimi
attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero
nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non
superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione
massima, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse
all'incarico attribuito, della specifica qualificazione
professionale posseduta, della disponibilita' a orari
disagevoli, della qualita' della prestazione individuale;
g) il trattamento economico del personale con
contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di
collaborazione e' determinato dal Ministro all'atto del
conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non
puo' essere superiore a quello corrisposto al personale
dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni
equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti
dell'unita' previsionale di base «Gabinetto e Uffici di
diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato
di previsione della spesa del Ministero;
h) al personale non dirigenziale assegnato agli
Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli
stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti,
nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste
dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita'
accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli
istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della
produttivita' e al miglioramento dei servizi. Il personale
beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal
Capo di Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui al comma
2, i responsabili degli stessi. In attesa di specifica
disposizione contrattuale, ai sensi dell'art. 14, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura
dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
(Omissis).
8. I Capi degli Uffici di cui al comma 2 sono nominati
dal Ministro per la durata massima del relativo mandato
governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto e il Capo
dell'Ufficio legislativo sono individuati tra magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato,
professori universitari di ruolo, dirigenti di prima fascia
dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonche' tra
esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione,
dotati di adeguata professionalita'. Il Capo della
Segreteria, il Capo della Segreteria tecnica e il
segretario particolare possono essere individuati tra
dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica
amministrazione. Le posizioni del Capo di Gabinetto, dei
Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma
2 e dei componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance si intendono aggiuntive
rispetto al contingente di cui al comma 3.
(Omissis).
10. Possono essere inoltre conferiti incarichi di vice
Capo degli uffici di Gabinetto e Stampa e comunicazione, ai
sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165
del 2001, nell'ambito del contingente di cui al comma 9,
oppure a esperti e consulenti, nell'ambito del contingente
di cui ai commi 3 e 4. Puo' essere conferito un incarico di
Vice Capo dell'Ufficio legislativo nell'ambito del
contingente di cui ai commi 3, 4 e 9."
«Art. 7 (Ufficio legislativo). - 1. L'Ufficio
legislativo provvede allo studio e alla definizione
dell'attivita' normativa nelle materie di competenza del
Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei ministri, assicurando il raccordo permanente
con l'attivita' normativa del Parlamento e la qualita' del
linguaggio normativo. Segue la normativa dell'Unione
europea nelle materie di interesse del Ministero, svolge
attivita' di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai
negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali
relativi ai beni ealle attivita' culturali e la formazione
delle relative leggi di recepimento in collaborazione con
il Consigliere diplomatico, cura l'istruttoria delle
risposte agli atti parlamentari di controllo e di
indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e
legislativa nei confronti del Ministro, degli Uffici di
diretta collaborazione e del segretario generale, nonche',
limitatamente alle questioni interpretative di massima che
presentano profili di interesse generale, delle Direzioni
generali centrali; svolge funzione di assistenza nei
rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza
Stato-Regioni e la Conferenza unificata, con le autorita'
amministrative indipendenti, con l'Avvocatura dello Stato e
con il Consiglio di Stato; sovraintende il contenzioso
internazionale, europeo e costituzionale.»
«Art. 8 (Ufficio stampa e comunicazione). - 1.
L'Ufficio stampa e comunicazione tiene i rapporti con la
stampa, cura la comunicazione pubblica del Ministro e
supervisiona la comunicazione istituzionale del Ministero.
Cura, in particolare, i rapporti con le emittenti
radiotelevisive italiane ed estere per promuovere lo
sviluppo della cultura, anche mediante progetti specifici
di comunicazione del patrimonio culturale materiale e
immateriale e delle attivita' di tutela e valorizzazione; a
tal fine si raccorda con le strutture centrali e
periferiche interessate.
(Omissis).»
«Art. 9 (Ulteriori Uffici di diretta collaborazione). -
1. La segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto
ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed e'
coordinata da un Capo della segreteria. La segreteria
tecnica del Ministro assicura il supporto conoscitivo
specialistico per l'elaborazione delle politiche
riguardanti i settori di competenza del Ministero, ai fini
della definizione degli obiettivi e dei programmi da
attuare, ed e' coordinata da un Capo della segreteria
tecnica. Il segretario particolare del Ministro cura i
rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei suoi
compiti istituzionali.
2. Il Consigliere diplomatico, fatte salve le
competenze del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, assiste il Ministro in campo
europeo e internazionale, promuove e assicura la
partecipazione attiva del Ministro agli organismi
internazionali e dell'Unione europea e curale relazioni
internazionali, con particolare riferimento, in
collaborazione con l'Ufficio legislativo, ai negoziati
relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di
competenza del Ministero.Il Consigliere diplomatico si
raccorda con il segretariato generale per la
predisposizione degli atti di rilevanza europea e
internazionale.»
«Art. 11 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - (Omissis).
3. Al Presidente e agli altri componenti dell'Organismo
e' corrisposto l'emolumento di cui all'art. 5, comma 5,
lettera e), determinato dal Ministro all'atto della nomina.
(Omissis).»
«Art. 13 (Segretariato generale). - (Omissis).
2. Il segretario generale, in attuazione degli
indirizzi del Ministro, in particolare:
a) esercita il coordinamento dell'attivita' degli
uffici, anche attraverso la convocazione periodica in
conferenza, anche con modalita' telematiche o informatiche,
dei direttori generali centrali per l'esame di questioni di
carattere generale o di particolare rilievo oppure
afferenti a piu' competenze; puo' convocare anche i
titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del
Ministero; la conferenza dei direttori generali centrali,
dei titolari degli uffici dirigenziali generali periferici
e dei segretari regionali e' in ogni caso convocata ai fini
del coordinamento dell'elaborazione dei programmi annuali e
pluriennali di cui alla lettera i);
b) coordina le attivita' delle direzioni generali
centrali, nelle materie di rispettiva competenza, per le
intese istituzionali di programma di cui all'art. 2, comma
203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
coordina altresi', tramite le direzioni generali
competenti, gli uffici dirigenziali generali periferici del
Ministero;
c) in caso di inerzia, sollecita i direttori generali
centrali, i titolari degli uffici dirigenziali generali
periferici del Ministero e, sentiti i direttori generali
competenti, i segretari regionali responsabili e adotta le
opportune prescrizioni; in caso di perdurante inerzia e di
inottemperanza alle proprie prescrizioni specifiche, il
segretario generale si sostituisce al responsabile
dell'ufficio e adotta tutti gli atti necessari; risolve
altresi' ogni eventuale conflitto di competenza tra i
diversi uffici dirigenziali di livello generale;
d) concorda con i direttori generali competenti le
determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi
per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione
sovraregionale;
e) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore
beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;
f) coordina le iniziative in materia di sicurezza del
patrimonio culturale, nonche' gli interventi conseguenti a
emergenze di carattere nazionale e internazionale, dando
indirizzi alla Direzione generale sicurezza del patrimonio
culturale e in collaborazione con le altre istituzioni
competenti; coordina l'attivita' di tutela in base a
criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio
nazionale;
f-bis) coordina le iniziative e le attivita' connesse
all'attuazione del PNRR, per la parte di competenza del
Ministero, anche avvalendosi dell'Unita' di missione di cui
all'art. 26-bis;
g) raccoglie, coordina e analizza i fabbisogni del
patrimonio immobiliare e mobiliare, di beni e di servizi
del Ministero; cura i rapporti con l'Agenzia del demanio,
ferme restando le attivita' di razionalizzazione degli
immobili e degli spazi svolte dalla Direzione generale
Archivi e della Direzione generale biblioteche e diritto
d'autore; provvede altresi' alla definizione di criteri
uniformi per la determinazione dei canoni concessori da
parte degli uffici;
h) coordina la predisposizione delle relazioni ai
sensi di legge alle istituzioni ed agli organismi
sovranazionali e al Parlamento, anche ai sensi dell'art. 84
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, di seguito
denominato: «Codice»;
i) coordina gli esiti delle elaborazioni dei
programmi annuali e pluriennali del Ministero e dei
relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del
Ministro, anche sulla base delle risultanze delle riunioni
della conferenza di cui alla lettera a);
l) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori
generali centrali, i titolari degli uffici dirigenziali di
livello generale periferici e i segretari regionali, ai
fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
m) coordina le attivita' di rilevanza europea e
internazionale, ivi inclusa la programmazione dei fondi
comunitari diretti e indiretti, anche svolgendo, ove
richiesto e comunque nel rispetto della normativa europea
in materia, le funzioni proprie della autorita' di gestione
dei programmi comunitari; coordina i rapporti con l'UNESCO
e promuove l'iscrizione di nuovi siti e di nuovi elementi
nelle liste del patrimonio mondiale materiale e
immateriale, sulla base dell'attivita' istruttoria compiuta
dalle competenti direzioni generali;
n) cura l'elaborazione, entro il 31 ottobre di
ciascun anno, sulla base delle proposte e delle istruttorie
curate dalle direzioni generali centrali competenti, dagli
istituti di cui all'art. 33 e dai segretariati regionali,
del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», di
cui art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106; entro il 15 marzo di ciascun anno predispone
una relazione concernente gli interventi del Piano
strategico gia' realizzati e lo stato di avanzamento di
quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi;
sovraintende altresi' la procedura per il conferimento del
titolo di Capitale italiana della cultura;
o) cura l'istruttoria dei programmi e degli atti da
sottoporre al CIPE, fornendo adeguato supporto ai
competenti Uffici di diretta collaborazione del Ministro;
p) coordina le attivita' per la realizzazione di
interventi sul territorio di particolare complessita' e
rilievo strategico, in attuazione delle direttive del
Ministro;
q) assicura, in raccordo con l'Ufficio stampa e
comunicazione e con la Direzione generale organizzazione,
l'attivita' di comunicazione interna diretta agli uffici
centrali e periferici del Ministero;
r) si raccorda con la Direzione generale
organizzazione per l'allocazione delle risorse umane e la
mobilita' delle medesime tra le diverse direzioni ed
uffici, sia centrali, sia periferici, anche su proposta dei
relativi direttori;
s) assicura l'adempimento degli obblighi in materia
di anticorruzione; coordina il Servizio ispettivo e approva
il programma annuale dell'attivita' ispettiva, anche sulla
base degli indirizzi impartiti dal Ministro;
t) svolge i compiti di autorita' centrale prevista
dall'art. 4 della direttiva 2014/60/UE, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla
restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal
territorio di uno Stato membro, e che modifica il
regolamento (UE) n. 1024/2012; assicura altresi' il
coordinamento delle politiche dei prestiti all'estero dei
beni culturali, in attuazione delle direttive del Ministro;
u) cura i rapporti del Ministero con le centrali di
committenza per l'affidamento dei contratti di appalto o di
concessione, definendo i criteri, le modalita' e le
condizioni per farvi ricorso; svolge altresi' attivita' di
indirizzo, supporto e consulenza, anche mediante
l'elaborazione di schemi di bandi e capitolati e
convenzioni-tipo, agli uffici centrali e, per il tramite
dei Segretariati regionali, a quelli periferici in materia
di contratti pubblici, di rapporti di partenariato
pubblico-privato, anche istituzionalizzato, per la
valorizzazione e l'uso del patrimonio culturale, nonche' di
sponsorizzazioni;
v) cura le attivita', raccordandosi con le direzioni
generali e gli uffici periferici competenti, relative alla
partecipazione del Ministero a eventi e manifestazioni in
Italia e all'estero;
z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con
la Direzione generale bilancio quanto ai profili finanziari
e contabili, di vigilanza, sull'Istituto per il credito
sportivo, limitatamente agli interventi in materia di beni
e attivita' culturali.
(Omissis).
6. Il Segretariato generale si articola in ottouffici
dirigenziali di livello non generale, compreso il Servizio
ispettivo, al quale sono assegnati anche tre dirigenti con
funzioni ispettive, individuati ai sensi dell'art. 17,
comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400, e dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo n. 300 del 1999.»
«Art. 14 (Uffici dirigenziali generali centrali). - 1.
Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti
Uffici dirigenziali di livello generale:
a) Direzione generale «Educazione, ricerca e istituti
culturali»;
b) Direzione generale «Archeologia, belle arti e
paesaggio»;
c) Direzione generale «Sicurezza del patrimonio
culturale»;
d) Direzione generale «Musei»;
e) Direzione generale «Archivi»;
f) Direzione generale «Biblioteche e diritto
d'autore»;
g) Direzione generale «Creativita' contemporanea»;
h) Direzione generale «Spettacolo»;
i) Direzione generale «Cinema e audiovisivo»;
l) (abrogata);
m) Direzione generale «Organizzazione»;
n) Direzione generale «Bilancio».
1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, presso il Segretariato
generale opera l'Unita' di missione di cui all'art.
26-bis.»
«Art. 15 (Direzione generale Educazione, ricerca e
istituti culturali). - (Omissis).
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) individua i fabbisogni formativi del personale del
Ministero e approva, con cadenza triennale, sentita la
Direzione generale organizzazione, un piano delle attivita'
formative, di ricerca e di autovalutazione degli uffici
centrali e periferici del Ministero;
a-bis) cura la promozione e il coordinamento delle
attivita' utili alla partecipazione del Ministero ai
progetti di Servizio civile nazionale;
b) autorizza e valuta, sentite le direzioni generali
centrali competenti, le attivita' formative e di ricerca
svolte dalle strutture centrali e periferiche del
Ministero. A tal fine, predispone e aggiorna la struttura
delle attivita' di formazione e ricerca del Ministero;
indica gli obiettivi formativi; ne rileva il fabbisogno
finanziario e di risorse; ne stabilisce i criteri di
valutazione;
c) alloca risorse e stabilisce premialita', sentito
il segretario generale e d'intesa con la Direzione generale
organizzazione e la Direzione generale bilancio, in
relazione alle attivita' di educazione, formazione e
ricerca svolte dagli uffici centrali e periferici del
Ministero;
d) promuove e organizza periodici corsi di formazione
per il personale del Ministero; cura, d'intesa con le
direzioni generali competenti, la formazione e
l'aggiornamento professionale del personale del Ministero,
e a tale fine: coordina le attivita' di formazione;
definisce i piani di formazione, sulla base dei dati
forniti dalle strutture centrali e periferiche del
Ministero tramite appositi prospetti informativi;
pianifica, progetta e gestisce i corsi di formazione e
valuta l'efficacia degli interventi formativi; cura i
rapporti con le universita' e con enti e organismi di
formazione, in particolare con la Scuola Nazionale
dell'amministrazione e con la Scuola dei beni e delle
attivita' culturali; gestisce la banca dati della
formazione;
e) approva e valuta gli obiettivi dei tirocini
promossi dagli Istituti centrali e dalle scuole presso gli
Archivi di Stato, nonche' da tutti gli uffici centrali e
periferici del Ministero;
f) autorizza e valuta iniziative di educazione,
formazione e ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da
soggetti privati che prevedano attivita' formative svolte
presso o in collaborazione con gli uffici centrali e
periferici del Ministero;
g) collabora con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Consiglio
nazionale delle ricerche e con altri enti di ricerca
italiani o esteri alle attivita' di coordinamento dei
programmi universitari e di ricerca relativi ai campi di
attivita' del Ministero; stipula accordi con le Regioni al
fine di promuovere percorsi formativi congiunti;
h) promuove iniziative formative e di ricerca in
materia di beni e attivita' culturali, anche attraverso la
collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni
di ricerca europee e internazionali; favorisce e promuove
la partecipazione del Ministero, anche in partenariato con
altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per
l'accesso a fondi europei e internazionali;
i) predispone ogni anno, su parere del Consiglio
superiore beni culturali e paesaggistici, un Piano
nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che
abbia ad oggetto la conoscenza del patrimonio e della sua
funzione civile; il piano e' attuato anche mediante
apposite convenzioni con Regioni, enti locali, universita'
ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di
competenza del Ministero;
l) predispone annualmente un rapporto sull'attuazione
dell'art. 9 della Costituzione;
m) cura il coordinamento del sistema dei servizi
educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione
ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il
Centro per i servizi educativi, anche in relazione al
pubblico con disabilita';
n) cura la promozione della conoscenza del patrimonio
culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale;
o) coordina, raccordandosi con la Direzione generale
archivi, l'attivita' delle scuole di archivistica istituite
presso gli Archivi di Stato;
p) fornisce, per le materie di competenza, il
supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici
del Ministero;
q) collabora con gli Istituti italiani di cultura
all'estero al fine di promuovere la conoscenza del
patrimonio culturale della Nazione;
r) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi
previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice per la
professionalita' di restauratore, nonche' degli elenchi di
cui all'art. 9-bis del Codice; cura altresi' i procedimenti
relativi all'accreditamento degli istituti di formazione
dei restauratori; cura altresi', raccordandosi con la
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, la
tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato dal
decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli istituti e dei
dipartimenti archeologici universitari, nonche' dei
soggetti in possesso di diploma di laurea e
specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca
in archeologia di cui all'art. 25 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50;
s) redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi
degli ispettori onorari;
t) coordina le attivita' di studio e di ricerca e la
loro comunicazione e diffusione attraverso un apposito
ufficio studi;
u) provvede allo svolgimento dell'attivita'
istruttoria per la concessione di contributi e alle
conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni
e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge
17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n.
549;
v) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con
la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili
finanziari e contabili, di vigilanza sulla Scuola dei beni
e delle attivita' culturali e su ogni altro soggetto
giuridico costituito con la partecipazione del Ministero
per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della
Direzione generale.
(Omissis).»
«Art. 16 (Direzione generale Archeologia, belle arti e
paesaggio). - (Omissis).
6. La Direzione generale Archeologia, belle arti e
paesaggio si articola in otto uffici dirigenziali di
livello non generale centrali, compresi la Soprintendenza
nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, l'Istituto
centrale per l'archeologia e l'Istituto centrale per il
patrimonio immateriale, nonche' nelle Soprintendenze
Archeologia, belle arti e paesaggio, uffici dirigenziali di
livello non generale periferici, individuati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
6-bis. L'Istituto centrale per il patrimonio
immateriale supporta il Direttore generale Archeologia,
belle arti e paesaggio nell'esercizio delle funzioni di cui
al comma 2, lettere b), c), d), g) riferite ai beni
demoetnoantropologici.»
«Art. 21 (Direzione generale Creativita'
contemporanea). - (Omissis).
4. La Direzione generale Creativita' contemporanea si
articola in cinque uffici dirigenziali di livello non
generale centrale, individuati ai sensi dell'art. 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300.»
«Art. 23 (Direzione generale Cinema e audiovisivo). -
(Omissis).
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo
lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere
audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e
diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il
Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) ai sensi della Convenzione UNESCO sulla protezione
e la promozione della diversita' delle espressioni
culturali, propone e attua, con riferimento al settore di
competenza, misure finalizzate a fornire alle industrie
culturali nazionali autonome un accesso effettivo ai mezzi
di produzione, di diffusione e di distribuzione delle
attivita', dei beni e dei servizi culturali;
c) svolge le attivita' amministrative connesse al
riconoscimento della nazionalita' italiana dei film e delle
produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film,
nonche' dell'eleggibilita' culturale dei film e delle
produzioni audiovisive;
d) dispone interventi finanziari a sostegno delle
attivita' cinematografiche e degli enti e delle iniziative
per la diffusione della cultura cinematografica;
e) svolge le attivita' amministrative connesse al
riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore
cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva
e svolge le connesse attivita' di verifica e controllo, in
raccordo con l'Agenzia delle entrate;
f) cura, fermo restando il coordinamento del
segretario generale, le attivita' di rilievo internazionale
concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva,
nonche' gli adempimenti di competenza del Ministero in
materia di accordi internazionali di coproduzione
cinematografica e audiovisiva;
g) svolge le attivita' amministrative connesse alla
verifica della classificazione delle opere cinematografiche
ai sensi del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203;
h) svolge le attribuzioni del Ministero in merito
alla promozione delle produzioni cinematografiche,
radiotelevisive e multimediali ai sensi dell'art. 53 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in tale
ambito, raccordandosi con la Direzione generale educazione,
ricerca e istituti culturali, cura i rapporti con gli altri
Ministeri, con particolare riferimento al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per quanto
concerne la promozione della formazione, con le Regioni e
gli enti locali, con l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e altre istituzioni pubbliche e private;
i) svolge, in raccordo con le altre istituzioni
pubbliche e private, attivita' di promozione dell'immagine
internazionale dell'Italia attraverso il cinema e
l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni
competenti, attivita' finalizzate all'attrazione di
investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel
territorio italiano;
l) svolge verifiche amministrative e contabili,
ispezioni e controlli, nell'ambito di propria competenza,
sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti
beneficiari di contributi da parte del Ministero;
m) esprime alla Direzione generale Biblioteche e
diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello
svolgimento dei compiti in materia di proprieta'
intellettuale, diritto d'autore e di vigilanza sulla
Societa' italiana autori ed editori (SIAE);
n) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con
la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili
contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto
giuridico costituito con la partecipazione del Ministero
per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della
Direzione generale.
(Omissis).»
«Art. 24 (Abrogato)»
«Art. 25 (Direzione generale Organizzazione). - 1. La
Direzione generale Organizzazione assicura la gestione
efficiente, unitaria e coordinata degli affari generali e
dei servizi comuni ed e' competente in materia di stato
giuridico del personale, di relazioni sindacali, di
comunicazione interna, di concorsi, assunzioni,
valutazioni, assegnazioni, mobilita', politiche per le pari
opportunita' e il benessere organizzativo, gestione del
contenzioso del lavoro, procedimenti disciplinari, spese di
lite. Cura inoltre la qualita', la tempestivita' e
l'affidabilita' dei flussi informativi relativi alle
attivita' del Ministero, mediante azioni quali la
standardizzazione delle procedure e l'informatizzazione dei
processi e la dematerializzazione dei flussi documentali.
La Direzione generale assicura altresi' la disponibilita',
la gestione, la trasmissione, la conservazione e la
fruibilita' dell'informazione in modalita' digitale tra
tutte le strutture centrali e periferiche del Ministero.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) elabora, mediante piani d'azione e progetti
coordinati, una strategia unitaria per la modernizzazione
dell'amministrazione attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, assicurandone il
monitoraggio e verificandone l'attuazione;
b) provvede ai servizi generali della sede centrale
del Ministero;
c) elabora parametri qualitativi e quantitativi,
procedure e modelli informatici diretti ad assicurare la
completezza, la trasparenza e il costante aggiornamento
delle informazioni riguardanti l'organizzazione e
l'attivita' del Ministero;
d) coordina i sistemi informativi del Ministero,
anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee
guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche,
statistiche, studi, rapporti in materia di innovazione
digitale nel settore pubblico e promuove il miglioramento
della conoscenza del patrimonio informativo
dell'amministrazione;
e) cura la gestione della rete locale intranet del
Ministero, raccordandosi con le strutture centrali e
periferiche;
f) svolge i compiti previsti dall'art. 17 del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82;
g) rappresenta il Ministero in organismi e azioni
europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
nel settore delle pubbliche amministrazioni, fermo restando
il coordinamento del segretario generale;
h) attua le direttive del Ministro in ordine alle
politiche del personale e alla contrattazione collettiva ed
emana gli indirizzi ai direttori generali centrali e
periferici ai fini dell'applicazione dei contratti
collettivi e della stipula di accordi decentrati;
i) cura l'organizzazione, gli affari generali e la
gestione delle risorse umane e strumentali assegnate ai
centri di responsabilita' presenti nella sede centrale del
Ministero;
l) assicura, raccordandosi con l'Ufficio stampa e
comunicazione e il segretario generale, la comunicazione
interna al Ministero e gestisce i flussi informativi
riguardanti l'organizzazione e il personale delle strutture
centrali e periferiche;
m) cura l'adempimento degli obblighi in materia di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni di
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e nel
rispetto del Codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196; in particolare, per garantire la trasparenza e la
pubblicita' dei procedimenti di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale, nonche' per favorire le attivita' di
studio e di ricerca in materia di beni culturali e
paesaggistici, cura che tutti gli atti aventi rilevanza
esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e
periferici del Ministero nell'esercizio delle funzioni di
tutela e valorizzazione di cui al Codice dei beni culturali
e del paesaggio, siano pubblicati integralmente nel sito
internet del Ministero e in quello, ove esistente,
dell'organo che ha adottato l'atto;
n) valuta e individua le migliori soluzioni per
rispondere alle necessita' di personale degli uffici;
o) elabora e attua le politiche del personale e della
gestione delle risorse umane, anche in materia di lavoro
agile;
p) (abrogata);
q) elabora proposte e cura i rapporti con le altre
pubbliche amministrazioni e con le organizzazioni del terzo
settore per l'utilizzo di personale nell'ambito
dell'attivita' del Ministero, sentite le direzioni generali
competenti per materia;
r) sulla base dei dati forniti dalle strutture
centrali e periferiche del Ministero, provvede alla
programmazione generale del fabbisogno di personale, al
dimensionamento degli organici del Ministero, sentiti le
altre direzioni generali e i Segretariati regionali,
nonche', d'intesa con il segretario generale,
all'allocazione delle risorse umane e alla mobilita' delle
medesime tra le diverse direzioni e uffici, sia centrali,
sia periferici, anche su proposta dei relativi direttori.
(Omissis).»
«Art. 26 (Direzione generale Bilancio). - 1. La
Direzione generale Bilancio cura il bilancio, la
programmazione e il controllo di gestione del Ministero per
le risorse finanziarie nazionali. La Direzione svolge
attivita' di supporto e consulenza in materia di Art-bonus
e altre agevolazioni fiscali.
(Omissis).»

«Capo IV-bis
Strutture per l'attuazione del PNRR
Art. 26-bis (Unita' di missione per l'attuazione del
PNRR). - 1. Fino al 31 dicembre 2026, presso il
Segretariato generale opera l'Unita' di missione per
l'attuazione del PNRR, di seguito Unita' di missione,
ufficio dirigenziale di livello generale straordinario che,
nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del
segretario generale, ai sensi dell'art. 13, comma 2,
lettera f-bis), assicura il coordinamento e l'attuazione,
anche in collaborazione con le altre amministrazioni
competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR
attribuiti alla responsabilita' del Ministero. In
particolare, l'Unita' di missione provvede al coordinamento
delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro
monitoraggio, rendicontazione e controllo.
2. L'Unita' di missione svolge altresi' le funzioni
relative al coordinamento della fase attuativa del PNRR
previste dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77.
3. Dipendono funzionalmente dall'Unita' di missione gli
uffici dirigenziali non generali del Segretariato generale
competenti per la programmazione, l'attuazione e il
monitoraggio dei progetti del PNRR, con riferimento allo
svolgimento di tali attivita'.
4. L'attivazione dell'Unita' di missione non determina
la creazione di un nuovo centro di responsabilita'
amministrativa.»

«Art. 26-ter (Soprintendenza speciale per il PNRR). -
1. Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la
Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello
dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi
dell'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
2. La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le
funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei
casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi
previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure
rientrino nella competenza territoriale di almeno due
uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale
per il PNRR opera anche avvalendosi, per l'attivita'
istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e
paesaggio. In caso di necessita' e per assicurare la
tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale
puo' esercitare, con riguardo a ulteriori interventi
strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione
nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti
e paesaggio.
3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza
speciale per il PNRR sono svolte dal direttore della
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del
Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla
contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi
dirigenziali ad interim.
4. Presso la Soprintendenza speciale per il PNRR opera
la segreteria tecnica di cui all'art. 29, comma 4, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
5. La Soprintendenza speciale per il PNRR non
costituisce centro di responsabilita' amministrativa.»

«Art. 31 (Abrogato).»
«Art. 32-bis (Osservatorio per la parita' di genere). -
1. Presso il Segretariato generale opera l'Osservatorio per
la parita' di genere, che svolge compiti di consulenza e
supporto nell'elaborazione e attuazione di politiche per la
parita' di genere, nonche' attivita' di ricerca e
monitoraggio sulle condizioni della parita' di genere negli
ambiti di competenza del Ministero, individua e propone
buone pratiche, promuove la formazione, la conoscenza e la
cultura delle pari opportunita'.
2. L'Osservatorio e' composto da un massimo di quindici
membri, esperti delle politiche di genere e rappresentanti
dei settori di competenza del Ministero, nominati dal
Ministro. La partecipazione all'Osservatorio non da' titolo
a compensi, gettoni di partecipazione, indennita' di alcun
tipo, salvo il rimborso delle spese di missione previste
dalla normativa vigente documentate e effettivamente
sostenute per lo svolgimento dei lavori.
3. A supporto dell'Osservatorio opera una segreteria,
formata da personale in servizio presso il Ministero. Le
relative risorse umane e strumentali necessarie per il
funzionamento dell'Osservatorio sono assicurate dal
Segretariato generale."
«Art. 33 (Uffici dotati di autonomia speciale). -
(Omissis).
3. Sono altresi' dotati di autonomia speciale i
seguenti musei, parchi archeologici e altri luoghi della
cultura di rilevante interesse nazionale:
a) quali uffici di livello dirigenziale generale:
1) la Galleria Borghese;
2) le Gallerie degli Uffizi;
3) la Galleria nazionale d'arte moderna e
contemporanea;
4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia;
5) il Museo e Real bosco di Capodimonte;
6) il Museo nazionale romano;
7) il Parco archeologico del Colosseo;
8) il Parco archeologico di Pompei;
9) la Pinacoteca di Brera;
10) la Reggia di Caserta;
11) il Vittoriano e Palazzo Venezia;
b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:
1) il Complesso monumentale della Pilotta;
2) la Biblioteca e il Complesso monumentale dei
Girolamini;
3) la Galleria dell'Accademia di Firenze;
4) la Galleria nazionale delle Marche;
5) la Galleria nazionale dell'Umbria;
6) le Gallerie Estensi;
7) le Gallerie nazionali d'arte antica;
8) i Musei Reali;
9) il Museo delle Civilta';
10) il Museo Archeologico nazionale di Cagliari;
11) il Museo archeologico nazionale di Napoli;
12) il Museo archeologico nazionale di Reggio
Calabria;
13) il Museo archeologico nazionale di Taranto;
14) i Musei del Bargello;
15) il Museo nazionale d'Abruzzo;
15-bis) il Museo nazionale dell'Arte digitale;
16) il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia;
17) il Museo nazionale di Matera;
18) il Museo storico e il Parco del Castello di
Miramare;
19) il Palazzo Ducale di Mantova;
20) il Palazzo Reale di Genova;
21) il Palazzo Reale di Napoli;
22) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;
23) il Parco archeologico dell'Appia antica;
23-bis) il Parco archeologico di Cerveteri e
Tarquinia;
24) il Parco archeologico di Ercolano;
25) il Parco archeologico di Ostia antica;
26) il Parco archeologico di Paestum e Velia;
26-bis) il Parco archeologico di Sepino;
27) il Parco archeologico di Sibari;
28) la Pinacoteca nazionale di Bologna;
28-bis) la Pinacoteca nazionale di Siena;
29) Villa Adriana e Villa d'Este.»
«Art. 35 (Istituto centrale per la digitalizzazione del
patrimonio culturale - Digital Library). - (Omissis).
3. La Digital Library svolge sull'Istituto centrale per
gli archivi, sull'Istituto centrale per i beni sonori e
audiovisivi, sull'Istituto centrale per il catalogo e la
documentazione e sull'Istituto centrale per il catalogo
unico delle biblioteche italiane le funzioni di indirizzo
e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio
limitatamente ai profili contabili e finanziari, di
vigilanza, anche ai fini dell'approvazione, su parere
conforme della Direzione Bilancio, del bilancio di
previsione, delle relative proposte di variazione e del
conto consuntivo. I direttori di tali istituti sono
nominati dal direttore della Digital Library ai sensi
dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del
2001. Le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti
dotati di autonomia speciale sono assegnate dalla Direzione
generale Educazione, ricerca e istituti culturali, d'intesa
con la Digital Library, con la Direzione generale
Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio.
L'Istituto centrale per gli archivi, l'Istituto centrale
per i beni sonori e audiovisivi e l'Istituto centrale per
il catalogo unico delle biblioteche italiane dipendono,
altresi' funzionalmente, per i profili di rispettiva
competenza, dalla Direzione generale Archivi e dalla
Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.
3-bis. La Digital Library si avvale, per lo svolgimento
delle proprie funzioni, delle risorse umane e strumentali
degli istituti di cui al comma 3.»

«Art. 39 (Organi periferici del Ministero). - 1. Sono
organi periferici del Ministero:
a) i Segretariati regionali del Ministero della
cultura;
b) le Soprintendenze Archeologia, belle arti e
paesaggio;
c) le Direzioni regionali Musei;
e) i Musei, le aree e i parchi archeologici e gli
altri luoghi della cultura;
f) le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;
g) gli Archivi di Stato;
h) le Biblioteche.
(Omissis).»

«Art. 40 (Segretariati regionali del Ministero della
cultura). - 1. I Segretariati regionali del Ministero della
cultura, uffici di livello dirigenziale non generale,
assicurano, nel rispetto della specificita' tecnica degli
istituti e nel quadro delle linee di indirizzo inerenti
alla tutela emanate per i settori di competenza dalle
direzioni generali centrali, il coordinamento
dell'attivita' delle strutture periferiche del Ministero
presenti nel territorio regionale. I Segretariati regionali
curano i rapporti del Ministero e delle strutture
periferiche con le Regioni, gli enti locali e le altre
istituzioni presenti nella regione. Essi altresi' stipulano
accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attivita' di interesse comune, con specifico riguardo alle
materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie
territoriali.
2. Il segretario regionale, in particolare:
a) convoca e presiede la Commissione regionale per il
patrimonio culturale di cui all'art. 47; ai sensi dell'art.
12, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,
n. 106, convoca la stessa, d'ufficio o su richiesta del
segretario generale o del direttore generale centrale
competente o su segnalazione delle altre amministrazioni
statali, regionali e locali coinvolte, per il riesame di
pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque
denominati rilasciati dagli organi periferici del
Ministero;
b) riferisce al segretario generale e ai direttori
generali centrali di settore in merito all'andamento delle
attivita' degli uffici periferici del Ministero operanti
nel territorio della Regione, sulla base dei dati forniti
dagli uffici medesimi;
c) dispone il concorso del Ministero, sulla base di
criteri definiti dalle direzioni generali centrali di
settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori
o detentori di beni culturali per interventi conservativi
nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed
eroga il contributo di cui all'art. 37 del medesimo Codice;
d) trasmette al competente direttore generale
centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di
prelazione che gli pervengono dalle Soprintendenze
destinatarie, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Codice,
della denuncia di cui all'art. 60 del medesimo Codice,
ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse
modalita' trasmette al competente direttore generale
centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla
Regione o dagli altri enti pubblici territoriali
interessati e, su indicazione del direttore generale
medesimo, comunica alla Regione o agli altri enti pubblici
territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 62, comma 3, del Codice;
e) esprime il parere di competenza del Ministero
anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi
in ambito regionale, che riguardano le competenze di piu'
Soprintendenze;
f) stipula l'intesa con la Regione per la redazione
congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni
paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c)
e d), del Codice;
g) propone al Ministro, per il tramite del direttore
generale competente ad esprimere il parere di merito, la
stipulazione delle intese di cui all'art. 143, comma 2, del
Codice;
h) sottopone al direttore generale competente la
proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via
sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni
paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c)
e d), del Codice;
i) istruisce per la Commissione regionale per il
patrimonio culturale la documentazione relativa alle
proposte di interventi da inserire nei programmi annuali e
pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le
priorita' sulla base delle indicazioni degli uffici
periferici del Ministero;
l) stipula, previa istruttoria della Soprintendenza
competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni
culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui
spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le
modalita' per l'accesso ai beni medesimi da parte del
pubblico, ai sensi dell'art. 38 del Codice;
m) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento
o il recupero di somme che e' tenuto, rispettivamente, a
corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio
delle funzioni e dei compiti attribuiti;
n) predispone, d'intesa con le Regioni, i programmi e
i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di
riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree
sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni
paesaggistici, in raccordo con la Direzione generale
Archeologia, belle arti e paesaggio e con la Direzione
generale Creativita' contemporanea;
o) svolge le funzioni di stazione appaltante in
relazione agli interventi da effettuarsi con fondi dello
Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali
presenti nel territorio di competenza, nonche' per
l'acquisto di forniture, servizi e lavori, che non siano di
competenza degli altri uffici periferici di cui all'art.
39; assicura il supporto amministrativo a tutti gli uffici
periferici per la predisposizione degli atti di gara per
l'acquisto di forniture, servizi e lavori, favorendo il
ricorso a centrali di committenza comuni e l'integrazione
territoriale delle prestazioni e dei contratti;
p) coadiuva gli altri uffici territoriali nella
programmazione degli interventi da finanziare mediante
ricorso alla sponsorizzazione, assicurando la diramazione e
la corretta attuazione, da parte degli uffici, delle linee
guida applicative del Codice dei contratti pubblici;
q) cura la gestione delle risorse umane e assicura i
servizi amministrativi di supporto agli uffici periferici
operanti sul rispettivo territorio e, per i profili di
competenza, delle direzioni generali Organizzazione e
Bilancio; cura le relazioni sindacali e la contrattazione
collettiva a livello regionale;
r) cura, in raccordo con le Regioni e gli enti locali
interessati, l'attuazione degli indirizzi strategici e dei
progetti elaborati a livello centrale relativi alla
valorizzazione e alla promozione degli itinerari culturali
e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative
finalizzate a promuovere la conoscenza delle identita'
territoriali e delle radici culturali delle comunita'
locali;
s) - t) (Abrogate);
u) fornisce al segretario generale le valutazioni di
competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'art. 13,
comma 2, lettera h);
v) stipula, su proposta del soprintendente di
settore, gli accordi di cui al comma 14 dell'art. 25 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell'ambito
della procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico;
z) puo' proporre l'avocazione degli atti di
competenza dei soprintendenti ai competenti direttori
generali centrali;
z-bis) puo' demandare l'esercizio delle funzioni di
tesoreria per le risorse finanziarie correlate alle proprie
attivita' all'Ufficio dotato di autonomia speciale di cui
all'art. 33 operante nel medesimo territorio regionale
individuato con decreto ministeriale.
(Omissis).»
«Art. 42 (Direzioni regionali Musei). - (Omissis).
2. Il direttore regionale, oltre ai compiti individuati
ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge
23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge, in
particolare, le seguenti funzioni:
a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le
attivita' di gestione, valorizzazione, comunicazione e
promozione del sistema museale nazionale nel territorio
regionale;
b) promuove la costituzione di un sistema museale
regionale integrato, favorendo la creazione di reti museali
comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali e
quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel
territorio di competenza, nonche' di altri soggetti
pubblici e privati;
c) garantisce omogeneita' di servizi e di standard
qualitativi nell'intero sistema museale regionale;
d) sovraintende alla definizione, da parte del
rispettivo direttore, del progetto culturale di ciascun
museo o luogo della cultura di appartenenza statale
all'interno del sistema regionale, in modo da garantire
omogeneita' e specificita' di ogni museo, favorendone
funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere
lo sviluppo della cultura;
e) fermo restando quanto previsto dall'art. 43, comma
4, lettera c), stabilisce, nel rispetto delle linee guida
di cui all'art. 18, comma 2, lettera p), l'importo dei
biglietti di ingresso unici, cumulativi e, previo accordo
con i soggetti pubblici e privati interessati, integrati
dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza,
ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti agli
istituti di cui all'art. 33, comma 2, lettera a), sentiti
il direttore generale Musei e i capi degli istituti,
nonche' i direttori degli istituti e dei musei di cui
all'art. 33, comma 2, lettera a), e 3, interessati;
f) stabilisce gli orari di apertura dei musei e dei
luoghi della cultura di propria competenza, ivi inclusi
quelli aperti al pubblico afferenti agli istituti di cui
all'art. 33, comma 2, lettera a), in modo da assicurare la
piu' ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui
all'art. 18, comma 2, lettera p), sentiti i rispettivi capi
di istituto;
g) assicura elevati standard qualitativi nella
gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica
e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli
utenti e assicurando la massima accessibilita';
h) assicura la piena collaborazione con la Direzione
generale Musei, il segretario regionale, i direttori dei
musei aventi natura di ufficio dirigenziale e le
Soprintendenze;
i) opera in stretta connessione con gli altri uffici
periferici del Ministero e gli enti territoriali e locali,
anche al fine di incrementare la collezione museale con
nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee, e di
promuovere attivita' di catalogazione, studio, restauro,
comunicazione, valorizzazione;
l) autorizza il prestito dei beni culturali delle
collezioni di propria competenza per mostre o esposizioni
sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art.
48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi
di cui all'art. 18, comma 2, lettera b), sentita, per i
prestiti all'estero, la Direzione generale Musei e comunque
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 2,
lettera t);
l-bis) svolge, per i beni e le aree archeologiche
affidate alla Direzione regionale Musei, l'istruttoria ai
fini dell'affidamento in concessione a soggetti pubblici o
privati dell'esecuzione di ricerche archeologiche o di
opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi
dell'art. 89 del Codice;
m) autorizza le attivita' di studio e di
pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso
gli istituti e i luoghi della cultura musei assegnati alla
Direzione regionale Musei;
n) dispone, sulla base delle linee guida elaborate
dal Direttore generale Musei, l'affidamento diretto o in
concessione delle attivita' e dei servizi pubblici di
valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'art. 115
del Codice;
o) promuove la definizione e la stipula, nel
territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione
di cui all'art. 112 del Codice, su base regionale o
subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti,
al fine di individuare strategie e obiettivi comuni di
valorizzazione, nonche' per elaborare i conseguenti piani
strategici di sviluppo culturale e i programmi,
relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica,
promuovendo altresi' l'integrazione, nel processo di
valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori
produttivi collegati; a tali fini, definisce intese anche
con i responsabili degli Archivi di Stato e delle
biblioteche statali aventi sede nel territorio regionale;
p) elabora e stipula accordi con le altre
amministrazioni statali eventualmente competenti, le
Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati
interessati, per regolare servizi strumentali comuni
destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni
culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili
non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni e
tramite convenzioni con le associazioni culturali o di
volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per
statuto finalita' di promozione e diffusione della
conoscenza dei beni culturali;
q) approva, su proposta del segretario regionale, e
trasmette alla Direzione generale Bilancio gli interventi
da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei
relativi piani di spesa;
r) redige e aggiorna, sulla base delle indicazioni
fornite della Direzione generale Musei, l'elenco degli
istituti e dei luoghi della cultura affidati in consegna
alla competenza dei Musei di cui all'art. 43 del presente
decreto;
s) coadiuva la Direzione generale Bilancio e la
Direzione generale Musei nel favorire l'erogazione di
elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della
cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli
istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal
fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche
campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalita'
di finanziamento collettivo;
t) svolge attivita' di ricerca, i cui risultati rende
pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione
generale Educazione, ricerca e istituti culturali
iniziative di divulgazione, educazione, formazione e
ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora
altresi' alle attivita' formative coordinate e autorizzate
dalla Direttore generale Educazione, ricerca e istituti
culturali, anche ospitando attivita' di tirocinio previste
da dette attivita' e programmi formativi;
u) provvede a definire strategie e obiettivi comuni
di valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di
competenza, e promuove l'integrazione dei percorsi
culturali di fruizione e, in raccordo con il Segretario
regionale e con le altre amministrazioni competenti, dei
conseguenti itinerari turistico-culturali;
v) amministra e controlla i beni dati in consegna agli
istituti assegnati alla Direzione regionale Musei ed esegue
sugli stessi anche i relativi interventi conservativi,
fermo restando quanto stabilito dall'art. 41, comma 1,
lettera b); concede altresi' l'uso dei medesimi beni
culturali, ai sensi degli articoli 106 e 107, del Codice;
z) svolge le funzioni di stazione appaltante.
(Omissis).».
 
Allegato

Tabella B

(Prevista dall'articolo 48, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA

AREE
=====================================
| AREA  |Dotazione organica |
+===============+===================+
|III  |5.587 |
+---------------+-------------------+
|II  |12.944 |
+---------------+-------------------+
|I  |323 |
+---------------+-------------------+
|Totale  |18.854 |
+---------------+-------------------+

 
Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate e di nuova istituzione, secondo le modalita', le procedure e i criteri di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nel limite delle dotazioni organiche del personale dirigenziale di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.
2. Le strutture organizzative operative alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi agli uffici oggetto di modifiche ai sensi del presente decreto, nonche' alla efficacia dei decreti attuativi di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali degli uffici di nuova istituzione di cui all'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 come modificato dal presente decreto, le relative strutture, ove gia' esistenti, proseguono l'ordinario svolgimento delle attivita' con le risorse umane e strumentali loro assegnate. La direzione degli uffici di cui al presente comma, in via transitoria e comunque non oltre il conferimento dei relativi incarichi dirigenziali, puo' essere temporaneamente conferita, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a un dirigente del Ministero.
4. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 giugno 2021

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi

Il Ministro della cultura
Franceschini

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg.ne n. 2290

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) (art.
19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 387 del 1998). - 1. Ai fini del conferimento
di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene
conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche
degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della
struttura interessata, delle attitudini e delle capacita'
professionali del singolo dirigente, dei risultati
conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'art. 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale
del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico
e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai
sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento
dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.
3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2-bis, del
citato decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:
«Art. 14 (Misure urgenti per la riorganizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e per il rilancio dei musei). - (Omissis).
2-bis. Al fine di adeguare l'Italia agli standard
internazionali in materia di musei e di migliorare la
promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il
profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il
regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto
delle dotazioni organiche definite in attuazione del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli
museali e gli istituti della cultura statali di rilevante
interesse nazionale che costituiscono uffici di livello
dirigenziale. I relativi incarichi possono essere
conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una
durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale in materia di
tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di
una documentata esperienza di elevato livello nella
gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in
deroga ai contingenti di cui all'art. 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e comunque nei limiti delle dotazioni
finanziarie destinate a legislazione vigente al personale
dirigenziale del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo della Tabella A del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
dicembre 2019, n. 169:
«Tabella A
(Prevista dall'art. 48, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA
Dirigenti di prima fascia 27
Dirigenti di seconda fascia 192*
Totale dirigenti 219
* di cui n. 1 presso gli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro».
- Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). -
(Omissis).
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
(Omissis).».
- Per il testo dell'art. 33, comma 3, del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
dicembre 2019, n. 169, si vedano le note all'art. 1.