Il disciplinare di produzione della denominazione geografica protetta «Val di Mazara» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2001 e' cosi' modificato: l'art. 6 punto 1 e' sostituito come di seguito riportato: «Art. 6 (Caratteristiche al consumo). - 1) L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata «Val di Mazara» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo oro con sfumature di verde intenso; odore: di fruttato e a volte anche di mandorla; sapore: fruttato, vellutato con retrogusto dolce; punteggio minimo al panel test > = 6,5; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio; numero perossidi < = 11; K232 < = 2,10; K270 < = 0,15; Delta K < = 0,005;» Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2021. |