Gazzetta n. 221 del 15 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 19 luglio 2021
Adeguamento del decreto 6 aprile 1998 al regolamento (UE) 2019/1242 ed alla decisione (UE) 2019/984, in materia di pesi e dimensioni di veicoli pesanti.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, recepita con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1998;
Vista la direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002, che modifica la suddetta direttiva 96/53/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre 2003;
Vista la direttiva 2015/719/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2017;
Vista la rettifica alla direttiva 2015/719/UE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 207 del 4 agosto 2015;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e, in particolare, l'art. 71, commi 2, 3 e 4, che stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario, nonche' l'art. 229 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, con proprio decreto secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 198 del 25 luglio 2019;
Vista la decisione (UE) 2019/984 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i termini di applicazione delle norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine in caso di miglioramento delle prestazioni aerodinamiche, dell'efficienza energetica e delle prestazioni di sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 164 del 20 giugno 2019;
Ritenuto opportuno adeguare i testi dell'ordinamento interno alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/1242 e dalla decisione (UE) 2019/984;

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e
del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998

1. Al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 1, la seguente definizione e' inserita dopo la definizione di «veicolo alimentato con combustibili alternativi»:
«"veicolo a emissioni zero", un "veicolo pesante a emissioni zero" quale definito all'art. 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio.».
b) l'art. 9, comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3: Il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 1° settembre 2020».
c) l'art. 10-bis e' sostituito dal seguente:
«1. Il peso massimo autorizzato dei veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni e' quello indicato all'allegato I, punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2 e 2.4. I veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni devono rispettare anche i limiti di peso massimo autorizzato per asse di cui all'allegato I, punto 3.
Il peso aggiuntivo necessario per i veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni e' definito in base alla documentazione fornita dal costruttore al momento dell'omologazione del veicolo interessato. Tale peso aggiuntivo e' indicato nella prova ufficiale richiesta conformemente all'art. 6.».
d) l'allegato I e' cosi' modificato:
d.1) il seguente comma e' aggiunto nella seconda colonna dei punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4:
«Nel caso di combinazioni di veicoli, compresi i veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni, i pesi massimi autorizzati di cui alla presente sezione sono incrementati del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo o a zero emissioni per un massimo di 1 tonnellata e 2 tonnellate rispettivamente»;
d.2) il seguente comma e' aggiunto nella seconda colonna del punto 2.3.1:
«Veicoli a zero emissioni: il peso massimo autorizzato di 18 tonnellate e' incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 2 tonnellate»;
d.3) il seguente comma e' aggiunto nella terza colonna del punto 2.3.2:
«Veicoli a tre assi a zero emissioni: il peso massimo autorizzato di 25 o 26 tonnellate quando l'asse motore e' munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti a livello dell'Unione ai sensi dell'allegato II, oppure quando ciascun asse motore e' munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera le 9,5 tonnellate, e' incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a zero emissioni per un massimo di 2 tonnellate»;
d.4) il punto 2.4 e' sostituito dal seguente:
«Autosnodati a 3 assi: 28 t;
Autosnodati a 3 assi alimentati con combustibili alternativi: il peso massimo autorizzato di 28 t e' incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 1 t;
Autosnodati a tre assi che sono veicoli a emissioni zero: il peso massimo autorizzato di 28 tonnellate e' incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a emissioni zero, per un massimo di 2 tonnellate».
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2021

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2614