Gazzetta n. 219 del 13 settembre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 6 agosto 2021 |
Interventi per le filiere zootecniche ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura». |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final cosi' come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215, dell'8 maggio 2020 (2020/C 164/03) e del 28 gennaio 2021 C(2021) 564 final, in particolare, la sezione 3.1 e le sue successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»; Visto l'art. 222 comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 recante l'istituzione del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi»; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge del 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»; Visto il regime di aiuto di Stato SA.57947 notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea in data 6 luglio 2020 recante «Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attivita' connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19» e approvato con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020; Vista la decisione C(2020) 8830 final del 7 dicembre 2020 con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuto SA.59509 (2020/N) riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attivita' connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; Vista la decisione C(2021)3364 final del 6 maggio 2021 con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuto SA.62793 (2021/N), che ha modificato il regime di aiuto SA.59509, riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attivita' connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200, di cui all'art. 222 comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 recante l'istituzione del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi»; Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2020, n. 9118376 recante modifica del decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2020 recante «modifica al decreto 23 luglio 2020, recante l'istituzione del fondo emergenziale per le filiere in crisi»; Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante l'istituzione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2021; Considerato che alcune filiere zootecniche necessitano di misure che consentano di aumentare la competitivita' della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste; Considerato che, a causa delle forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri per contrastare l'attuale pandemia di Covid-19, le vendite di alcune categorie di prodotti suinicoli, ovicaprini, cunicoli, bovini, tra i quali le carni di vitello e di vitellone, hanno subito pesanti ripercussioni e pertanto i prezzi sono sensibilmente calati; Considerato l'aumento del costo dei mangimi collegato al rialzo delle quotazioni delle principali materie prime quali soia, mais e cereali con picchi di oltre il trenta per cento nei primi cinque mesi del 2021; Considerati gli obiettivi di sostenibilita' ambientale, economica e sociale posti anche dalla normativa europea sul benessere animale in un settore quale quello della zootecnia italiana che, in base ai dati ISPRA, rappresenta il cinque, sei per cento delle emissioni nazionali di gas serra, contro una media mondiale del diciott per cento secondo dati FAO; Ritenuto di integrare gli interventi in sostegno delle filiere zootecniche in crisi attraverso le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura, sia per le domande di aiuto gia' presentate ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200, sia per le categorie di beneficiari di cui al presente decreto; Ritenuto altresi' opportuno garantire la riapertura delle domande di aiuto anche per le categorie di beneficiari gia' previste nel decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200 relativamente ai capi non oggetto di precedente domanda di aiuto; Ritenuto congruo destinare alle nuove domande relative alle categorie di beneficiari gia' previste nel decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200 una percentuale della dotazione prevista per la categoria, individuata in ragione del rapporto tra capi censiti nella BDN nel periodo di riferimento e capi per i quali e' gia' stato richiesto l'aiuto; Acquisita l'intesa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 4 agosto 2021;
Decreta:
Art. 1
1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono destinate, per l'anno 2021, nella misura di 94 milioni di euro, ai soggetti beneficiari individuati dal presente decreto, secondo il seguente riparto: a) filiera suinicola: 16 milioni di euro, di cui 3,2 milioni in favore delle nuove domande di aiuto presentate ai sensi del presente decreto; b) filiera cunicola: 2 milioni di euro, di cui 0,4 milioni in favore delle nuove domande di aiuto presentate ai sensi del presente decreto; c) filiera delle carni bovine di eta' inferiore agli otto mesi: 6,5 milioni di euro, di cui 1,3 milioni in favore delle nuove domande di aiuto presentate ai sensi del presente decreto; d) filiera delle carni bovine di eta' inferiore agli otto mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a quattro mesi prima della macellazione: 2,5 milioni di euro; e) filiera delle carni bovine di eta' compresa tra dodici e ventiquattro mesi: 33 milioni di euro; f) filiera ovicaprina: 7,7 milioni di euro, di cui 1,5 milioni in favore delle nuove domande di aiuto presentate ai sensi del presente decreto; g) filiera caprina: 0,3 milioni di euro, di cui 0,06 milioni in favore delle nuove domande di aiuto presentate ai sensi del presente decreto; h) filiera di allevamento di vacche da latte: 26 milioni di euro. |
| Art. 2
1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), b), c), f) e g), al netto delle risorse destinate alla soddisfazione delle nuove domande di aiuto presentate ai sensi del presente decreto, sono ripartite in favore dei richiedenti che abbiano presentato domanda ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2020, protocollo n. 9021200 e successive modifiche e integrazioni. 2. Le risorse a favore dei richiedenti che abbiano presentato domanda ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2020, protocollo n. 9021200, come individuate ai sensi del precedente comma, sono suddivise tra i richiedenti in base al rapporto tra le risorse disponibili e il numero di capi per i quali e' stata presentata domanda di aiuto, senza necessita' di presentare nuova domanda. 3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto dei massimali previsti dalle applicabili normative unionali in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dal «Quadro temporaneo» come definito dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200 e successive modifiche e integrazioni da ultimo intervenute con la comunicazione della Commissione europea C (2021) 3364 final del 6 maggio 2021. 4. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e d) non sono cumulabili tra di loro e i richiedenti possono presentare la richiesta di aiuto solo per una sola scegliendo tra le due misure. 5. Restano validi i controlli con esito favorevole gia' effettuati per le erogazioni di cui al decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200, dovendosi, in tal caso, esclusivamente verificare l'eventuale superamento del massimale degli aiuti di cui al comma 3. |
| Art. 3
1. Nei limiti di spesa di 3,2 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), alle imprese agricole di allevamento dei suini e' concesso un aiuto fino a 18 euro per ogni scrofa allevata nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. Lo stesso capo non deve essere stato oggetto di precedente richiesta di aiuto ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2020, protocollo n. 9021200. 2. Nei limiti di spesa di 0,4 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), alle imprese agricole di allevamento di conigli e' concesso un aiuto fino a 1 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2020. Lo stesso capo non deve essere stato oggetto di precedente richiesta di aiuto. 3. Nei limiti di spesa di 1,3 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), alle imprese agricole di allevamento di bovini e' concesso un aiuto fino a 110 euro per ogni capo di eta' inferiore agli otto mesi macellato nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2020. Lo stesso capo non deve essere stato oggetto di precedente richiesta di aiuto ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2020, protocollo n. 9021200. 4. Nei limiti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera d), alle imprese agricole di allevamento di bovini di eta' inferiore agli otto mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a quattro mesi prima della macellazione, e' concesso un aiuto fino a 60 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2020. Lo stesso capo non deve essere stato oggetto di precedente richiesta di aiuto ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2020, protocollo n. 9021200. 5. Nei limiti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera e), alle imprese agricole di allevamento di bovini e' concesso un aiuto fino a 60 euro per ogni capo di eta' compresa tra i dodici e i ventiquattro mesi allevato dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e macellato nel periodo marzo-settembre 2020. All'art. 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 luglio 2020, prot. n. 9021200 le parole «giugno-luglio 2020» sono sostituite con «marzo-settembre 2020». 6. Nei limiti di spesa di 1,5 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), alle imprese agricole di allevamento di ovicaprini e' concesso un aiuto fino a 3 euro per ogni pecora o capra allevata nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020. Lo stesso capo non deve essere stato oggetto di precedente richiesta di aiuto ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2020, protocollo n. 9021200. 7. Nei limiti di spesa di 0,06 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), alle imprese agricole di allevamento di caprini e' concesso un aiuto fino a 6 euro per ogni capo di capretto macellato nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. Lo stesso capo non deve essere stato oggetto di precedente richiesta di aiuto ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2020, protocollo n. 9021200. 8. Nei limiti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera h), per le imprese agricole di allevamento di vacche da latte le risorse sono ripartite rispetto al numero dei capi da latte allevati nella campagna 2020 risultanti dalla Banca dati nazionale alla data del 31 dicembre 2020. |
| Art. 4
1. Gli aiuti di cui all'art. 3 sono concessi sulla base dei criteri, dei limiti, delle procedure e delle modalita' previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 luglio 2020, n. 9021200, le cui disposizioni trovano applicazione, in quanto compatibili, per gli aspetti non disciplinati dal presente decreto. 2. Eventuali risorse residue sono ripartite proporzionalmente tra le domande di cui all'art. 3 e le domande di aiuto presentate ai sensi del citato decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200 per le categorie di beneficiari previste dal presente decreto, in base al rapporto tra le risorse disponibili e il numero di capi per i quali e' stata presentata domanda di aiuto. 3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto dei massimali previsti dalle applicabili normative unionali in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dal «Quadro temporaneo» come definito dall'art. 1, comma 1, lettera b) del citato decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 2021
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 808 |
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