Gazzetta n. 216 del 9 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 luglio 2021
Modifiche al decreto 30 settembre 2020, concernente le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, come modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/652 della Commissione, del 10 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, come modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione, del 7 giugno 2018, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 agosto 2017, n. 4969, con il quale e' stata adottata la strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, modificata da ultimo con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2020, n. 9194035;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2020, n. 9194017, recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi;
Ritenuto necessario aggiornare alcune disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi;
Considerato che il protrarsi della situazione epidemiologica da COVID-19 causa il permanere delle difficolta' operative delle organizzazioni di produttori e che pertanto, nella facolta' concessa dall'art. 26 del regolamento delegato (UE) 2017/891, appare opportuno differire fino al 20 ottobre il termine per la presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi;
Ritenuto, altresi', di adottare disposizioni transitorie per favorire la costituzione di organizzazioni di produttori nelle regioni dove queste non risultano ancora riconosciute;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta dell'8 luglio 2021;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto ministeriale n. 9194017
del 30 settembre 2020

1. All'art. 6, comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: «nessuna attivita' puo' essere esternalizzata dall'OP a societa' in qualunque modo collegate ad una filiale dell'OP stessa».
2. All'art. 12, comma 1, lettera b), dopo la parola: «incorporante» la frase successiva viene eliminata.
3. All'art. 13, il comma 6, e' sostituito dal seguente:
«6. L'OP o la AOP presenta la richiesta di accertamento dei requisiti della propria filiale alla regione competente, individuata rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 2 o dell'art. 8, comma 3, del presente decreto. In caso di filiali partecipate da piu' OP, l'OP che detiene la maggiore percentuale di quote o di capitale presenta la richiesta di accertamento dei requisiti della filiale, anche per conto delle altre OP che intendono avvalersi della filiale, alla regione competente, individuata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto. In caso di parita' di quote o di capitale, la domanda e' presentata dall'OP con il piu' alto VPC. La regione competente all'accertamento dei requisiti informa le regioni dove hanno eventuale sede altre OP che detengono quote o capitale della filiale. La permanenza dei requisiti deve essere accertata ogni anno e a tal fine le filiali e le OP che vi aderiscono hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla regione le modifiche intervenute nelle compagini associative, negli assetti societari e nel regolamento interno di cui al comma 2.».
4. L'art. 29 e' modificato nel modo seguente:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) il comma 4, e' sostituito dal seguente: «Per i nuovi programmi poliennali presentati nel 2021 e per le modifiche presentate nel 2021 relative alle annualita' successive dei programmi operativi in corso, i termini di cui all'art. 16, commi 1 e 3, del presente decreto, sono cosi' modificati: il 30 settembre e' posticipato al 20 ottobre ed il 31 ottobre e' posticipato al 20 novembre»;
c) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma 7:
«7. Per gli anni 2021 e 2022 la disposizione contenuta all'art. 3, comma 4, che recita "Ai fini del calcolo del valore minimo della produzione commercializzabile necessario al riconoscimento di una nuova organizzazione di produttori, non e' preso in considerazione il valore della produzione dei soci che negli ultimi dodici mesi abbiano receduto da organizzazioni di produttori con riconoscimento ancora in atto", non si applica alle Regioni Valle d'Aosta, Liguria e Umbria.».
 
Art. 2

Modifiche all'allegato al decreto ministeriale
n. 9194017 del 30 settembre 2020

1. Al capitolo 2 - Procedure per il riconoscimento delle OP - dopo la frase: «Se dai controlli si evidenzia che talune procedure messe in atto dall'OP potrebbero essere lesive della clausola di elusione di cui all'art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la regione dispone i necessari approfondimenti.», e' aggiunto il seguente periodo:
«In merito, al fine di analizzare le aree di maggiore criticita', nella tabella seguente si riporta l'elenco minimo degli indicatori che le regioni dovranno prendere in considerazione nella fase istruttoria del riconoscimento.

===================================================================
| |A Parametro|B Parametro|Condizione di| Peso |
| indicatore | minimo |riscontrato| rischio |ponderato|
+=================+===========+===========+=============+=========+
| | € | € | | |
|VPC minimo per il|...........|...........| B < al 110% | |
|riconoscimento | .... | .... | di A | 2 |
+-----------------+-----------+-----------+-------------+---------+
|VPC riferito | | | | |
|all'attivita' | > al 50% | | | |
|principale | del VPC | | B > 50% e < | |
|dell'OP |complessivo| .......% | 60% | 2 |
+-----------------+-----------+-----------+-------------+---------+
|VPC filiale 90% | | | | |
|riferito | | | | |
|all'attivita' | > al 50% | | | |
|principale della | del VPC | | B > 50% e < | |
|filiale |complessivo| .......% | 60% | 0.5 |
+-----------------+-----------+-----------+-------------+---------+
|Numero soci |n. ....... |n. ....... | B = A + 2 | 2 |
+-----------------+-----------+-----------+-------------+---------+
|Struttura | | | | |
|commerciale, |Minimo n. 1| | | |
|contabile, |addetto per| | |0.5 - 0.5|
|tecnica | settore |n. ....... | B = A | - 0.5 |
+-----------------+-----------+-----------+-------------+---------+
|Esternalizzazione| | SI | B = SI | 1 |
+-----------------+-----------+-----------+-------------+---------+
|Delega alla | | | | |
|fatturazione | | SI | B = SI | 1 |
+-----------------+-----------+-----------+-------------+---------+

Fasce di rischio in relazione al peso ponderato:

=========================================
| intervallo |fascia di rischio|
+=====================+=================+
| < di 2 | Bassa |
+---------------------+-----------------+
| da 2 a 5 | Moderata |
+---------------------+-----------------+
| > 5 | Alta». |
+---------------------+-----------------+

2. Al capitolo 2 - punto 10, dopo la lettera c) e' inserita la seguente lettera d):
«d) ai fini del riconoscimento il periodo di riferimento per il calcolo del VPC e' individuato conformemente al paragrafo 1 dell'art. 15 del decreto».
3. Al capitolo 14 la frase: «L'eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico, dovra' essere fatto in conformita' alle disposizioni dell'AGEA» e' sostituita dalla seguente: «Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente cosi' come disposto dall'art. 43, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».
4. Al capitolo 16, prima dell'ultimo capoverso, e' inserito il seguente: «Il soggetto che ha sostenuto la spesa (OP, socio, socio produttore) e che presenta la stampa del documento di spesa (stampa di cortesia) senza l'apposita dicitura "Reg. (UE) n. 1308/2013, art. 34, Programmi Operativi OCM ortofrutta" deve apportare tale dicitura in forma indelebile, ed e' tenuto ad allegare:
la dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesta che non sono stati conseguiti altri aiuti sulla fattura in questione, indicando gli estremi della fattura (numero, data, imponibile, numero SdI/file);
la stampa della pagina web riepilogativa delle fatture ricevute, presente nell'apposita sezione "Fatture e corrispettivi" nella propria area personale del sito dell'Agenzia delle entrate, ove e' indicato il numero SdI/file della fattura in questione.».
5. Il capitolo 41 - Attivita' di coaching - e' sostituito dal seguente:
«41. (Attivita' di orientamento). -. L'attivita' di orientamento da parte di OP/AOP e' effettuata alle condizioni stabilite all'art. 51-bis del regolamento delegato (UE) 2017/891 e puo' essere prestata nei confronti di un'organizzazione di produttori riconosciuta, di un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 1308/2103 e di singoli produttori non aderenti a un'organizzazione di produttori o a loro associazioni.
Le tipologie di spese ammissibili per tale tipo di attivita' sono connesse all'organizzazione e alle prestazioni di orientamento, comprese le spese di viaggio, soggiorno e diaria del prestatore di orientamento, come meglio declinate nell'articolo citato in premessa e nell'allegato II del medesimo regolamento.».
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 4

Applicazione

1. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale internet del Ministero e si applica dal 1° gennaio 2021.
Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2021

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 779