Gazzetta n. 214 del 7 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 22 luglio 2021
Fissazione degli standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza dei centri di accoglienza per i migranti.


IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»;
Visti in particolare l'art. 9, comma 1 e l'art. 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, citato, come rispettivamente modificati dall'art. 4, comma 1, lettera b) n. 1 e dall'art. 4, comma 1, lettera d) del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante dei diritti delle persone private della liberta' personale»;
Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, citato, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, citato, che prevede che nei centri di cui all'art. 9, comma 1 e nelle strutture di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo devono essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonche' idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, secondo i criteri e le modalita' stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'art. 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, il quale demanda al Ministro della salute l'adozione, previa intesa in Conferenza unificata, di un decreto che definisca i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 5 luglio 1975, recante «Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione», il quale, nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale menzionato al precedente capoverso, e' da interpretarsi conformemente all'art. 10, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visti l'art. 8, comma 4, e l'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e la normativa regionale attuativa in materia di autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitaria, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997, recante «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
Considerato che, alla luce delle disposizioni menzionate nel precedente capoverso, e' necessario che i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi ai quali assoggettare i locali dei centri e delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, adibiti all'esercizio di attivita' sanitaria, siano individuati in base al livello di complessita' e alla tipologia dell'assistenza ivi prestata;
Considerato che l'attivita' sanitaria assicurata nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, citato, consiste nella visita medica di ingresso, misure di profilassi e sorveglianza, interventi di primo soccorso e che per prestazioni specialistiche o di complessita' e intensita' ulteriore si ricorre all'assistenza prestata dalle strutture territoriali e ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
Considerato che, per lo svolgimento delle attivita' sanitarie di cui al capoverso precedente, e' necessario che gli ambienti in cui si svolgono tali attivita' siano in linea con i requisiti igienico-sanitari di base e siano provvisti di una dotazione minima di strumenti e presidi sanitari;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 29 gennaio 2021, di approvazione dello schema di capitolato di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, dei centri di prima accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, citato;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i criteri e le modalita' per assicurare, nei centri di cui all'art. 9 e nelle strutture di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo, adeguati standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonche' idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali.
 
Allegato A. "Requisiti igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza dei centri di accolgienza per migranti (di cui all'art. 9, comma 1 e all'art. 11 del D.lgs. n. 142/2015)".


===================================================================== | | |Ubicazione | | |CAPIENZA | Prestazioni | locale | Requisiti minimi | +=========+===================+===========+=========================+ |Inferiore|Visite mediche |Interno al |Locale adibito | | a 50 |d'ingresso e | centro |esclusivamente ad | | posti |finalizzate |collettivo |attivita' di assistenza | | |all'accertamento di| o esterno |sanitaria. | | |patologie che |in caso di | | | |richiedono misure |accoglienza|Il locale deve | | |di isolamento o |in singole |assicurare: | | |successive visite | unita' |a) un adeguato ricambio | | |specialistiche o | abitative |dei volumi d'aria; b) | | |percorsi | |un'adeguata illuminazione| | |diagnostici | |con luce artificiale; c) | | |terapeutici, | |una temperatura interna | | |nonche' valutazioni| |adatta alla svestizione | | |sull'accertamento | |del paziente; d) la | | |di situazioni di | |presenza di lavabo con | | |vulnerabilita'. | |acqua corrente, anche | | | | |calda; e) la presenza di | | | | |un lettino per le visite;| | | | |f) la presenza di un | | | | |armadietto per la tenuta | | | | |dei farmaci e dei presidi| | | | |medico-chirurgici; h) la | | | | |presenza di un | | | | |contenitore schedario per| | | | |la tenuta di cartelle | | | | |sanitarie degli ospiti. | | | | |Il locale dovra' essere | | | | |igienizzato | | | | |quotidianamente con | | | | |prodotti | | | | |germicidi/virucidi. | | | | |Nella struttura e' | | | | |necessario individuare | | | | |un'area funzionale per | | | | |l'isolamento temporaneo, | | | | |dotata di servizi | | | | |igienici dedicati, anche | | | | |qualora il locale per le | | | | |visite sia individuato | | | | |esternamente alla | | | | |struttura. | +---------+-------------------+-----------+-------------------------+ | da 51 a |Visite mediche |Interno al |Locale adibito | |300 posti|d'ingresso e | centro |esclusivamente ad | | |finalizzate |collettivo |attivita' di assistenza | | |all'accertamento di| o esterno |sanitaria. | | |patologie che |in caso di | | | |richiedono misure |accoglienza|Il locale deve | | |di isolamento o |in singole |assicurare: | | |successive visite | unita' |a) un adeguato ricambio | | |specialistiche o | abitative |dei volumi d'aria; b) | | |percorsi | |un'adeguata illuminazione| | |diagnostici | |con luce artificiale; c) | | |terapeutici, | |una temperatura interna | | |nonche' valutazioni| |adatta alla svestizione | | |sull'accertamento | |del paziente; d) la | | |di situazioni di | |presenza di lavabo con | | |vulnerabilita'. | |acqua corrente, anche | | |Gestione del | |calda; e) la presenza di | | |soccorso sanitario.| |un lettino per le visite;| | | | |f) la presenza di un | | | | |armadietto per la tenuta | | | | |dei farmaci e dei presidi| | | | |medico-chirurgici; h) la | | | | |presenza di un | | | | |contenitore schedario per| | | | |la tenuta di cartelle | | | | |sanitarie degli ospiti. | | | | |Il locale dovra' essere | | | | |igienizzato | | | | |quotidianamente con | | | | |prodotti | | | | |germicidi/virucidi. | | | | |Nel centro e' necessario | | | | |assicurare un locale | | | | |aggiuntivo per | | | | |l'isolamento temporaneo o| | | | |l'osservazione breve a | | | | |bassa intensita', dotato | | | | |di servizi igienici | | | | |dedicati. | +---------+-------------------+-----------+-------------------------+ |Superiore|Visite mediche |Interno al |Locale adibito | | a 300 |d'ingresso e | centro |esclusivamente ad | | posti |finalizzate | |attivita' di assistenza | | |all'accertamento di| |sanitaria. | | |patologie che | | | | |richiedono misure | |Il locale deve | | |di isolamento o | |assicurare: | | |successive visite | |a) un adeguato ricambio | | |specialistiche o | |dei volumi d'aria; b) | | |percorsi | |un'adeguata illuminazione| | |diagnostici | |con luce artificiale; c) | | |terapeutici, | |una temperatura interna | | |nonche' valutazioni| |adatta alla svestizione | | |sull'accertamento | |del paziente; d) la | | |di situazioni di | |presenza di lavabo con | | |vulnerabilita'. | |acqua corrente, anche | | |Gestione del | |calda; e) la presenza di | | |soccorso sanitario.| |un lettino per le visite;| | | | |f) la presenza di un | | | | |armadietto per la tenuta | | | | |dei farmaci e dei presidi| | | | |medico-chirurgici; h) la | | | | |presenza di un | | | | |contenitore schedario per| | | | |la tenuta di cartelle | | | | |sanitarie degli ospiti. | | | | |Il locale dovra' essere | | | | |igienizzato | | | | |quotidianamente con | | | | |prodotti | | | | |germicidi/virucidi. | | | | |Nel centro e' necessario | | | | |assicurare un locale | | | | |aggiuntivo per | | | | |l'isolamento temporaneo o| | | | |l'osservazione breve a | | | | |bassa intensita', dotato | | | | |di servizi igienici | | | | |dedicati. | +---------+-------------------+-----------+-------------------------+



 
Art. 2
Standard igienico-sanitari abitativi e di sicurezza

1. Gli immobili presso i quali sono allestiti i centri e le strutture di cui all'art. 1, comma 1, rispettano gli standard previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilita', igiene e sicurezza, attestati da idonea documentazione.
2. I locali degli immobili di cui all'art. 1, comma 1, nei quali viene svolta attivita' di assistenza sanitaria, rispettano gli standard strutturali, tecnici e organizzativi previsti dalle norme statali e regionali vigenti in materia di autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitaria nell'ipotesi in cui la tipologia di assistenza ivi prestata rientri tra le fattispecie sottoposte a procedura autorizzatoria in base a tali norme.
3. I locali di cui al comma 2, anche al di fuori delle ipotesi in cui le attivita' ivi prestate rientrino tra quelle soggette ad autorizzazione ai sensi del medesimo comma 2, rispettano gli standard igienico-sanitari individuati nell'allegato «A» del presente decreto e le norme di buona tecnica relative a microclima e illuminazione. Il capitolato di cui all'art. 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 definisce la dotazione strumentale medica minima dei locali, adeguata alla tipologia di assistenza prestata nella struttura.
4. Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo verificano la sussistenza degli standard di cui ai commi precedenti, anche mediante i controlli previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, effettuati anche in collaborazione con l'Azienda sanitaria territorialmente competente.
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, novellato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, prevede che nei centri di accoglienza di cui all'art. 9, comma 1 e nelle strutture di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo n. 142/2015 devono essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonche' idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, secondo i criteri e le modalita' stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata.
Ai fini della predisposizione di tale decreto interministeriale, con decreto del Capo Dipartimento n. 11512 del 22 ottobre 2021, e' stato costituito apposito Gruppo di lavoro, presieduto dal Vice Capo Dipartimento Vicario e composto da referenti di questo Dipartimento, del Dipartimento della pubblica sicurezza, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, Soccorso pubblico e Difesa civile, nonche' dai referenti del Ministero della salute - Istituto nazionale della poverta' (INMP) i quali, all'esito della riunione in videoconferenza tenutasi in data 9 marzo 2021 e sulla scorta di precedenti incontri, hanno condiviso una conclusiva bozza di decreto composto da tre articoli, il cui contenuto viene di seguito riportato.
Il testo del provvedimento in questione, opportunamente emendato a seguito della riunione tecnica della Conferenza unificata svoltasi in data 16 giugno u.s., e' stato approvato in sede di Conferenza unificata nella riunione tenuta in data 8 luglio u.s.
In particolare, il decreto e' costituito, oltre che dall'art. 1, in cui sono preliminarmente individuate le tipologie di requisiti oggetto di disciplina, anche dai seguenti articoli.
L'art. 2, rubricato «Standard igienico-sanitari abitativi e di sicurezza», il quale prescrive che negli immobili adibiti a centri di accoglienza di cui agli art. 9 e 11 decreto legislativo n 142/2015 sono rispettati:
gli standard previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilita', igiene e sicurezza, attestati da idonea documentazione, e le norme di buona tecnica relative a microclima e illuminazione;
gli standard sanitari di tipo strutturale, tecnico e organizzativo previsti dalle norme statali e regionali vigenti in materia di autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitaria, per i locali nei quali viene svolta attivita' di assistenza sanitaria, nell'ipotesi in cui la tipologia di assistenza prestata rientri tra le fattispecie sottoposte a procedura autorizzatoria in base a tali nonne. Per l'ipotesi in cui l'assistenza prestata non sia soggetta per legge ad autorizzazione sanitaria, devono essere rispettati, sotto il profilo strutturale, organizzativo e tecnico, gli standard igienico-sanitari indicati nella tabella A denominata «Allegato A. Requisiti igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza dei centri di accoglienza per migranti (di cui all'art. 9, comma 1 e all'art. 11 del decreto legislativo n. 142/2015)», allegata al decreto.
Tale allegato, in linea con le prescrizioni recate dal nuovo schema di capitolato di appalto per la gestioni dei centri e delle strutture di accoglienza, approvato con decreto del sig. ministro del 29 gennaio 2021, individua e categorizza i requisiti minimi in parola, sulla base della tipologia e della capienza dei centri (ovvero, centri costituiti da unita' abitative con capienza sino a cinquanta posti, centri collettivi con capacita' tra cinquantuno e trecento posti nonche' centri collettivi con capienza superiore a trecento persone), delle prestazioni sanitarie ivi assicurate a norma del predetto schema di capitolato e della ubicazione, interna o esterna alla struttura, dei locali adibiti allo svolgimento delle medesime attivita' di assistenza sanitaria dei migranti accolti.
Si prescrive, inoltre, che il controllo di tali requisiti venga condotto in sede ispettiva dalle Prefettura anche in collaborazione con le Aziende sanitarie territorialmente competenti.
L'art. 3, rubricato «attivita' di prevenzione controllo e vigilanza», descrive, invece le misure strumentali alla tutela della sicurezza pubblica, in relazione alla prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione e alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, da porre in essere nel raccordo tra le Prefetture - Uffici territoriali del Governo e gli enti gestori dei centri.
In tal senso, il primo comma reca una disposizione introduttiva di carattere generale, in base alla quale, nell'ambito del servizio di orientamento legale previsto dallo schema di capitolato di appalto per la gestione dei centri e strutture di accoglienza, ciascun ospite viene portato a conoscenza dei principi fondamentali e dei diritti e dei doveri della persona enunciati nella Costituzione italiana.
Il secondo comma dispone che, al fine di attuare idonee misure tese alla prevenzione, al controllo e alla vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, l'ente gestore segnala alla Prefettura territorialmente competente le eventuali condotte tenute dagli ospiti dei centri e delle strutture di accoglienza che appaiano ispirate a fattori di estremismo violento. A tal fine, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo promuove attivita' di formazione del personale dell'ente gestore, anche mediante funzionari e ufficiali della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri esperti nelle attivita' di prevenzione e contrasto del terrorismo.
L'art. 4, rubricato «Disposizioni finanziarie», dispone, infine, che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tale previsione si pone in linea con la disposizione di invarianza finanziaria di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 131, citato.
 
Art. 3
Prevenzione, controllo e vigilanza

1. L'ente gestore dei centri e delle strutture di cui all'art. 1, comma 1, assicura, attraverso l'impiego di personale qualificato, che nell'ambito del servizio di informazione e orientamento legale gli ospiti delle strutture vengano portati a conoscenza dei principi fondamentali, dei diritti e dei doveri della persona enunciati nella Costituzione italiana.
2. Al fine di attuare idonee misure tese alla prevenzione, al controllo e alla vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, l'ente gestore segnala alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente le eventuali condotte tenute dagli ospiti, presenti nei centri e nelle strutture di cui all'art. 1, comma 1, che appaiono ispirate a fattori di estremismo violento. A tal fine, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo promuove attivita' di formazione del personale dell'ente gestore, anche mediante funzionari e ufficiali della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri esperti nelle attivita' di prevenzione e contrasto del terrorismo.
 
Art. 4
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Amministrazione provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di legge.
Roma, 22 luglio 2021

Il Ministro dell'interno: Lamorgese Il Ministro della salute: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 2575