IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019; Visto in particolare l'art. 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016 disciplinante le modalita' di riparto del Fondo di solidarieta' comunale; Visto l'art. 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha, tra l'altro, aggiunto al comma 449 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 la lettera d-quinquies; Vista la lettera d-quinquies del comma 449 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede che il Fondo di solidarieta' comunale e' destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario; Visto il secondo periodo della predetta lettera d-quinquies, che dispone che le risorse ivi previste sono ripartite in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione «Servizi sociali» e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, demandando ad uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2021 con riferimento all'anno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, la determinazione degli obiettivi di servizio e delle modalita' di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, si prevede che il decreto di cui al periodo precedente puo' essere comunque emanato; Visto il quarto periodo della ripetuta lettera d-quinquies del comma 449, che prevede che le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al medesimo terzo periodo, sono recuperate a valere sul Fondo di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2021 recante criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2021, con il quale e' stato effettuato anche il riparto del predetto importo di euro 215.923.000 per l'anno 2021; Vista l'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore conclusasi con la predisposizione della nota tecnica recante «Obiettivi di servizio e modalita' di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto, in base al comma 792 dell'art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020» approvata nella seduta della stessa Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 16 giugno 2021; Vista l'intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali del 22 giugno 2021;
Decreta:
Art. 1
1. Gli obiettivi di servizio di ciascun comune per l'anno 2021, sulla base della nota tecnica recante «Obiettivi di servizio e modalita' di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto, in base al comma 792 dell'art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020» approvata nella seduta della stessa Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 16 giugno 2021, che fa parte integrante del presente decreto, sono stabiliti in base al valore del fabbisogno standard monetario per la funzione sociale di ogni ente. I comuni sono tenuti a destinare nel 2021 una spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, almeno pari al fabbisogno standard monetario approvato dalla CTFS e riportato nell'allegato alla nota tecnica, nel limite delle risorse aggiuntive effettivamente assegnate e riportate nel medesimo allegato. Tutti gli enti sono sottoposti a monitoraggio e riportano nella relativa scheda di cui al comma 2 i servizi offerti in termini di utenti serviti per le diverse tipologie di servizio e le eventuali liste di attesa. Gli enti con una spesa inferiore al fabbisogno standard monetario indicano anche il livello di spesa aggiuntivo e il relativo incremento dei servizi sociali offerti sulla base delle diverse opzioni indicate nella predetta scheda di monitoraggio e riassunte nel paragrafo «Quadro 3) Obiettivi di servizio - Rendicontazione risorse aggiuntive» della nota tecnica allegata al presente provvedimento. 2. La scheda di monitoraggio, corredata dalle istruzioni alla compilazione, sara' pubblicata, entro il 31 luglio 2021, a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard in conformita' con le disposizioni di cui al presente decreto, unitamente ad un sistema telematico assistito con precompilazione delle informazioni di cui all'allegato alla nota tecnica. 3. Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio deve essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio di cui al comma 2, integrata dalla relazione ivi prevista, da allegare al rendiconto annuale dell'ente e da trasmettere a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2022, in modalita' esclusivamente telematica. Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio puo' essere certificato a livello di singolo comune, oppure assolto attraverso la comunicazione dell'avvenuto trasferimento delle maggiori somme assegnate all'ambito territoriale sociale di appartenenza, sotto forma di assegnazione vincolata al potenziamento dei servizi sociali di ambito. 4. In caso di accertato mancato raggiungimento, in tutto o in parte, degli obiettivi di servizio assegnati, ovvero in assenza della comunicazione di cui al comma 3, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e previa intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono individuati i comuni e le somme da recuperare a valere sul Fondo di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni per l'anno seguente a quello di riferimento o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° luglio 2021
Il Presidente: Draghi
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2021 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2069 |