IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006, n. 1857, della Commissione; Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»; Visto, in particolare, l'art. 71 - Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversita' atmosferiche - che stabilisce che «Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo, brina e grandine, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n. 55, cosi' come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53; Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA); Esaminata la proposta della Regione Liguria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021 nelle Province di Genova, Savona, Imperia, La Spezia; Dato atto alla Regione Liguria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni; Ritenuto di accogliere la proposta della Liguria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni;
Decreta:
Art. 1
Declaratoria del carattere di eccezionalita' degli eventi atmosferici
1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102: Genova: gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di: Avegno, Baragli, Borzonasca, Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Carasco, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Cicagna, Cogoleto, Cogorno, Coreglia Ligure, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Favale di Malvaro, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola del Cantone, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Masone, Mele, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Montebruno, Montoggio, Ne', Neirone, Orero, Pieve Ligure, Propata, Rapallo, Rezzoglio, Ronco Scrivia, Rondanina, Rossiglione, Rovegno, San Colombano Certenoli, Sant'Olceste, Santo Stefano d'Aveto, Savignone, Serra Ricco', Sestri Levante, Tiglieto, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrevenna, Vobbia e Zoagli; Savona: gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di: Albisola Superiore, Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Celle Ligure, Cengio, Cosseria, Dego, Giustenice, Giusvalla, Magliolo, Mallare, Massimino, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Onzo, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Rialto, Roccavignale, Sassello, Savona, Stella, Tovo San Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze e Vezzi Portio; Imperia: gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di: Airole, Apricale, Aquila d'Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco, Bajardo, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Caravonica, Castel Vittorio, Ceriana, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cosio d'Arroscia, Diano Arentino, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolceacqua, Dolcedo, Imperia, Isolabona, Lucinasco, Mendatica, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pontedassio, Pornassio, Prela', Ranzo, Rezzo, Rocchetta Nervina, Sanremo, Seborga, Soldano, Taggia, Triora, Vallebona, Ventimiglia, Vessalico, Villa Faraldi. La Spezia: gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di: Amelia, Arcola, Beverino, Bolano, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Castelnuovo Magra, Follo, La Spezia, Lerici, Levanto, Luni, Maissana, Pignone, Portovenere, Ricco' del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Sesta Godano, Varese Ligure, Vezzano Ligure e Zignago. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 2021
Il Ministro: Patuanelli |