Gazzetta n. 205 del 27 agosto 2021 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 24 agosto 2021 |
Modifica all'allegato 1 della determina n. 1469 del 4 agosto 2017, relativa all'inserimento del medicinale per uso umano teriparatide (Paratormone - PTH) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, quale terapia sostitutiva ormonale per la cura dell'ipoparatiroidismo cronico grave. (Determina n. 100011/2021). |
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IL DIRIGENTE dell'area pre-autorizzazione
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale dell'AIFA ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; Vista la determina direttoriale n. 257 del 13 marzo 2020 di conferma della determina direttoriale di delega n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, e' stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilita' del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera a) del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA; Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA; Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 219 del 19 settembre 2000, con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 70 del 24 marzo 2001; Vista la determina dell'AIFA n. 507 del 27 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 141 del 18 giugno 2013, relativa all'inserimento di «Teriparatide» nel suddetto elenco quale terapia sostitutiva ormonale per la cura dell'ipoparatiroidismo cronico grave; Vista la determina dell'AIFA n. 1469 del 4 agosto 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 17 agosto 2017, relativa alla modifica dell'allegato 1 alla determina n. 507 del 27 maggio 2013 con estensione della durata del trattamento con «Teriparatide» da ventiquattro a trentasei mesi; Considerato che studi clinici e dati post marketing sulla sicurezza a lungo termine di «Teriparatide» supportano l'impiego del medicinale oltre i trentasei mesi di terapia; Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nelle riunioni del 9, 10 e 11 giugno 2021 - stralcio verbale n. 49; Vista la delibera di approvazione del consiglio d'amministrazione di AIFA del 28 luglio 2021, n. 44 - punto n. 1;
Determina:
Art. 1
Di sostituire l'allegato 1 alla determina dell'AIFA n. 1469 del 4 agosto 2017 con quello che e' parte integrante della presente determina. |
| Allegato 1 Denominazione: «Teriparatide» (paratormone-PTH). Indicazione terapeutica: terapia sostitutiva ormonale per la cura dell'ipoparatiroidismo cronico grave. Criteri di inclusione. Pazienti di eta' > 18 anni che rientrano in una o piu' delle seguenti categorie: 1. pazienti divenuti ipoparatiroidei permanenti dopo tiroidectomia totale e che sviluppano durante l'utilizzo della terapia convenzionale con calcio e vitamina D la formazione di calcoli o la deposizione di calcio a livello del parenchima renale (nefrocalcinosi); 2. pazienti che gia' in partenza presentano un difetto della funzionalita' renale che potrebbe aggravarsi con l'uso del calcio e della vitamina D; 3. pazienti affetti da ipoparatiroidismo post-chirurgico non responder alla terapia convenzionale con calcio e vitamina D, ossia che abbiano manifestato gravi episodi di ipocalcemia e ipomagnesemia nonostante vari regimi posologici di terapia convenzionale; 4. pazienti affetti da mutazioni attivanti del calcium-sensing receptor (CaR) che, in quanto affetti da questa mutazione, non sono adeguatamente responsivi alla terapia con calcio e vitamina D; 5. pazienti affetti da forme congenite di insufficienza delle ghiandole paratiroidee come ad esempio dalla Sindrome di DiGeorge o le forme di ipoparatiroidismo autoimmune nell'ambito delle sindromi polighiandolari autoimmuni, le condizioni di ipoparatiroidismo da distruzione ghiandolare per invasione da parte di cellule tumorali o per accumuli intraghiandolari di ferro o rame (emocromatosi e Malattia di Wilson). «Teriparatide» deve essere usato con cautela in giovani adulti con epifisi aperte poiche' questi pazienti possono essere ad aumentato rischio di osteosarcoma. Criteri di esclusione: 1. pazienti con eta' inferiore ai 18 anni; 2. pazienti ben compensati dalla terapia con calcio e vitamina D, che non manifestano alterazioni della funzionalita' renale e che non hanno mai presentato sviluppo di calcolosi renale o nefrocalcinosi; 3. pazienti con insufficienza renale grave; cautela in pazienti con insufficienza renale di grado moderato; 4. donne incinte o che allattano; 5. pazienti attualmente in trattamento o precedentemente trattati con radioterapia allo scheletro; 6. pazienti con neoplasie maligne a carico dello scheletro o metastasi ossee; 7. pazienti con aumentato rischio basale di osteosarcoma come i pazienti con Malattia ossea di Paget o disturbi ereditari; 8. pazienti con innalzamenti inspiegati della fosfatasi alcalina ossea; 9. pazienti con pseudoipoparatiroidismo. L'uso di «Teriparatide» nei pazienti con insufficienza epatica grave non e' consigliato in quanto non sono disponibili dati relativi a tale categoria di pazienti. Il farmaco non e' stato studiato in pazienti con urolitiasi in fase attiva. Pertanto, il medicinale deve essere usato con cautela nei pazienti con urolitiasi in fase attiva o recente perche' puo' potenzialmente peggiorare questa condizione. Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco. Piano terapeutico. La posologia utilizzabile inizialmente e che ha dimostrato di ottenere i migliori risultati in termini di correzione dei parametri ionici (calcemia, fosforemia, magnesiemia, calciuria), a fronte di scarsi e ben tollerabili effetti collaterali, e' di 0.5-0.7 mcg\kg\die, in doppia somministrazione sottocutanea, collocandosi orientativamente tra i 20 e gli 80 mcg/die, da calibrare in base alla risposta del paziente in corso di follow-up. Tuttavia, considerando che il dispositivo di somministrazione del «Teriparatide» eroga una quantita' fissa e non modificabile, di 20 mcg/pro-dose, in alcuni casi, la dose iniziale da somministrare potrebbe essere aggiustata lievemente in eccesso o in difetto, rispetto alla dose calcolata, per ottenere la precisa erogazione prevista (tra una e quattro dosi). Altre condizioni da osservare: le modalita' previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalita' di prescrizione e di dispensazione del medicinale. Parametri per il monitoraggio clinico.
Parte di provvedimento in formato grafico
In considerazione del riscontro di aumentato rischio di osteosarcoma in studi animali, si raccomanda aderenza ai programmi di screening raccomandati in base al sesso e all'eta' e di informare i pazienti sulla necessita' di contattare il medico prescrittore in caso di dolore intenso, di nuova insorgenza, in assenza di altra causa nota, non responsivo ai comuni trattamenti antalgici, eventualmente associato a gonfiore locale. |
| Art. 2
Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA https://www.aifa.gov.it/web/guest/legge-648-96 |
| Art. 3
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 agosto 2021
Il dirigente: Petraglia |
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