Gazzetta n. 203 del 25 agosto 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 5 luglio 2021
Disciplina delle modalita' estensive dell'ISEE corrente.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» e, in particolare:
l'art. 2, comma 5, che prevede che «L'ISEE puo' essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo piu' ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 e secondo le modalita' ivi descritte»;
l'art. 5, che definisce le modalita' di calcolo dell'«Indicatore della situazione patrimoniale» necessario ai fini del calcolo dell'ISEE;
l'art. 9, che indica le circostanze nelle quali possibile richiedere il calcolo dell'ISEE corrente e le relative modalita' di calcolo e validita';
Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'» come modificato, in particolare, dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e, in particolare:
l'art. 10, comma 4, come da ultimo modificato dall'art. 7 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, che stabilisce, fra l'altro, che «In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validita', fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilita' di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalita' estensive dell'ISEE corrente da individuarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
l'art. 10, comma 5, come da ultimo modificato dall'art. 28-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che stabilisce che «L'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validita', qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa, di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ovvero una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al 25%, di cui al medesimo art. 9, comma 2, ovvero un'interruzione dei trattamenti previsti dall'art. 4, comma 2, lettera f), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. La variazione della situazione lavorativa deve essere avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con l'ISEE corrente. Nel caso di interruzione dei trattamenti di cui al primo periodo, il periodo di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE corrente sono individuati con le medesime modalita' applicate in caso di variazione della situazione lavorativa del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente, emanato ai sensi dell'art. 10, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l'ISEE corrente e' calcolato con le modalita' di cui al presente comma e ha validita' di sei mesi dalla data della presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest'ultimo caso, l'ISEE corrente e' aggiornato entro due mesi dalla variazione»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 agosto 2019, recante «Individuazione delle modalita' tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS», e, in particolare:
l'art. 2, comma 4, che prevede che «Eventuali omissioni o difformita' riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili negli archivi dell'INPS o dell'anagrafe tributaria, incluse eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, sono indicate in sede di attestazione dell'ISEE nelle modalita' di cui all'art. 4»;
l'art. 4, che definisce le modalita' di segnalazione delle eventuali omissioni o difformita' in sede di attestazione ISEE;
l'art. 5, che stabilisce che «L'ISEE corrente e' calcolato nelle modalita' di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 147 del 2017, a far data dall'entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente, emanato ai sensi dell'art. 10, comma 3, del regolamento ISEE. Ai fini dell'attestazione dell'ISEE corrente, l'INPS puo' rilevare eventuali omissioni o difformita', rispetto a quanto dichiarato, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, integrate con l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 4 del 2019. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INPS, alla luce dell'evoluzione della disponibilita' delle comunicazioni di cui al primo periodo in maniera piena, tempestiva ed affidabile, sono individuate le modalita' con cui le medesime comunicazioni sono utilizzate dall'INPS per precompilare le dichiarazioni ai fini del calcolo dell'ISEE corrente»;
Considerato che il citato art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 147 del 2017 prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate modalita' estensive dell'ISEE corrente mediante le quali consentire di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare;
Ritenuto che l'attuale formulazione dell'ISEE corrente gia' consente l'aggiornamento dei dati reddituali e che, pertanto, e' necessario intervenire sul solo aggiornamento dei dati patrimoniali;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso in data 13 maggio 2021;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «Regolamento ISEE»: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
b) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al regolamento ISEE;
c) «ISEE corrente»: l'ISEE calcolato secondo le modalita' di cui all'art. 9 del regolamento ISEE, come ridefinite ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 147 del 2017;
d) «Indicatore della situazione patrimoniale»: l'indicatore della situazione patrimoniale di cui all'art. 5 del regolamento ISEE;
e) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all'art. 10 del regolamento ISEE;
f) «INPS»: l'Istituto nazionale della previdenza sociale;
g) «Comunicazioni obbligatorie»: le comunicazioni relative alle assunzioni che i datori di lavoro privati sono tenuti a dare, ai sensi dell'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, integrate con l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 4 del 2019;
h) «Sistema informativo ISEE»: il Sistema informativo ISEE gestito dall'INPS, di cui all'art. 11 del regolamento ISEE.
 
Art. 2

Estensione dell'ISEE corrente

1. A decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, l'ISEE corrente, in presenza di un ISEE in corso di validita', puo' essere presentato anche in caso l'Indicatore della situazione patrimoniale calcolato prendendo a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della DSU differisca per piu' del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria. Laddove ricorrano le condizioni di cui al presente comma, fermi restando l'indicatore della situazione reddituale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente e' ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione patrimoniale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato prendendo a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della DSU, secondo le modalita' di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
2. L'ISEE corrente, calcolato secondo le modalita' di cui al comma precedente, ha validita' fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni.
3. Laddove, ricorrendo le condizioni per l'aggiornamento contestuale sia della componente reddituale dell'ISEE corrente nelle modalita' di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 147 del 2017 che della componente patrimoniale ai sensi del comma 1, vengano aggiornate ambedue le componenti, l'ISEE corrente ha comunque validita' fino, e non oltre, al 31 dicembre dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest'ultimo caso, l'ISEE corrente e' aggiornato entro due mesi dalla variazione.
4. Laddove, successivamente alla presentazione, ai, sensi del comma 1, di un ISEE corrente riferito alla, parte patrimoniale, ricorrendo le condizioni che permettono la presentazione di un aggiornamento anche con riferimento alla parte reddituale, venga presentata una Dichiarazione sostitutiva unica a tali fini, anche la parte patrimoniale deve essere aggiornata. Parimenti, laddove, successivamente alla presentazione di un ISEE corrente riferito alla parte reddituale, ricorrendo le condizioni che permettono la presentazione di un aggiornamento anche con riferimento alla parte patrimoniale, venga presentata una Dichiarazione sostitutiva unica a tali fini, anche la parte reddituale deve essere aggiornata.
 
Art. 3

Modulistica

1. Ai fini della presentazione dell'ISEE corrente, come sopra definito, entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, viene definito su proposta dell'INPS, ai fini dell'approvazione secondo le modalita' di cui all'art. 10, comma 3, del regolamento ISEE, il modulo integrativo della DSU contenente le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale riferito all'anno precedente, con riferimento a ciascuno dei componenti del nucleo familiare.
 
Art. 4

Omissioni e difformita'

1. Ai fini dell'attestazione dell'ISEE corrente, di cui all'art. 11, comma 4, del regolamento ISEE, l'INPS puo' rilevare eventuali omissioni o difformita', rispetto a quanto dichiarato, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie. Ai medesimi fini, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS nelle modalita' di cui all'art. 11, comma 3 del regolamento ISEE, l'esistenza di omissioni, ovvero difformita' dei dati auto-dichiarati rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, incluse eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare e l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Mediante accordi convenzionali sono stabilite le modalita' di scambio di dati tra l'Agenzia delle entrate e l'INPS per le finalita' del presente comma, nel rispetto delle misure di sicurezza individuate dal disciplinare tecnico definito dall'INPS ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento ISEE.
2. In sede di attestazione dell'ISEE corrente, oltre alle omissioni o difformita' eventualmente riscontrate anche ai sensi dell'art. 11, comma 5, del regolamento ISEE, sono riportate, con riferimento al patrimonio mobiliare, le informazioni a livello del componente e del nucleo familiare, di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 agosto 2019.
3. Alla luce delle omissioni ovvero difformita' rilevate, il soggetto richiedente la prestazione puo' presentare un nuovo modulo DSU di richiesta dell'ISEE corrente, ovvero puo' comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformita' rilevate. Tale dichiarazione e' valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicita' dei dati indicati nella dichiarazione.
 
Art. 5

Controlli

1. Periodicamente, via via che le informazioni risultano disponibili, i dati auto-dichiarati sono sottoposti a controlli, anche successivi al rilascio dell'attestazione, con le modalita' di cui all'art. 11 del regolamento ISEE, e a verifica di coerenza rispetto a quanto risultante dalle comunicazioni obbligatorie. In particolare, l'INPS procede al controllo dei dati di cui all'art. 10, comma 8, del regolamento ISEE, di concerto con l'Agenzia delle entrate, con riguardo alla concreta disponibilita' degli stessi. A tali fini sono utilizzate le comunicazioni obbligatorie e le altre pertinenti informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria e negli archivi dell'INPS, nonche' le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati i dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa, sulla base di accordi convenzionali, nel rispetto delle misure di sicurezza individuate dal disciplinare tecnico definito dall'INPS ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento ISEE.
2. I controlli di cui al comma precedente sono svolti dall'INPS sulla base di un piano predisposto annualmente dall'Istituto e presentato ad un tavolo tecnico composto dallo stesso INPS, dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che puo' chiederne modificazioni e integrazioni.
3. In caso di omissioni e/o difformita' rilevate successivamente al rilascio dell'attestazione dell'ISEE corrente, l'attestazione gia' presente nel Sistema informativo ISEE viene sostituita con l'attestazione riportante le omissioni e difformita' e il beneficiario viene avvertito all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria ovvero per il tramite dell'intermediario indicato nella DSU di ISEE corrente.
4. Gli enti erogatori, incluso l'INPS, anche ai fini dei controlli di propria competenza effettuati ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento ISEE, accedono al Sistema informativo ISEE e in presenza di omissioni o difformita' possono, anche in corso di erogazione della prestazione, richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicita' dei dati indicati nella dichiarazione, in assenza della quale provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicita' dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci effettuata ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento ISEE. Nel caso risulti accertata la indebita fruizione di prestazioni agevolate attribuibile alla presentazione di una dichiarazione mendace, il dichiarante non puo' ottenere il rilascio dell'ISEE corrente per il periodo di due anni previsto dall'art. 75, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», applicandosi le sanzioni di decadenza dai benefici e penali di cui ivi agli articoli 75 e 76.
 
Art. 6

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021.
2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 5 luglio 2021

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2283