IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dai decreti legislativi n. 82/2008 e n. 32/2018, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Esaminato in particolare l'art. 26 del predetto regolamento, riguardante gli «Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020 al n. 89, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53; Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, ed in particolare l'art. 8-quater rubricato «Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia», con il quale e' istituito un fondo per la sua realizzazione con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021; Visto il decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2020, n. 2484, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 dell'11 giugno 2020, con il quale e' stato approvato il «Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia», ed in particolare l'art. 9 relativo al sostegno al reddito tramite interventi compensativi; Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2020, n. 6703, recante «Individuazione dei criteri, priorita' e procedure di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2020 sopracitato, per la concessione di contributi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale fino ad un massimo di tre esercizi a favore delle imprese agricole colpite dall'infezione Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia»; Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativo all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del «Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia», rubricato al n. SA.56359(2020/XA); Esaminata la proposta della Regione Puglia di declaratoria di eccezionalita' dell'infezione della fitopatia di seguito indicata, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale, approvata con delibera di giunta regionale n. 1034 del 23 giugno 2021: Xylella fastidiosa dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 nelle Province di Brindisi, Lecce e Taranto; Dato atto alla Regione Puglia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni; Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Puglia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite dall'infezione di Xylella fastidiosa per effetto dei danni alle produzioni agricole;
Decreta:
Art. 1
Declaratoria del carattere di eccezionalita' delle infezioni di Xylella fastidiosa
E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni: Brindisi: infezioni di Xylella fastidiosa dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) nell'intero territorio provinciale; Lecce: infezioni di Xylella fastidiosa dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) nell'intero territorio provinciale; Taranto: infezioni di Xylella fastidiosa dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) nel territorio dei Comuni di Avetrana, Fragagnano, Manduria, Maruggio, Lizzano, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Torricella. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 agosto 2021
Il Ministro: Patuanelli |