IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in applicazione del quale la commissione puo' considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo; Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giugno 2014, recante i «Criteri per l'analisi della compatibilita' con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo»; Vista la comunicazione della Commissione europea 2020/C 224/02 dell'8 luglio 2020, relativa, tra l'altro, alla proroga e alla modifica della predetta comunicazione sui criteri per l'analisi della compatibilita' con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo; Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014, inerente alla «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»; Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo sulla microelettronica, autorizzato con decisione della Commissione europea C(2018) 8864 final del 18 dicembre 2018; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 dicembre 2019, n. 290, con il quale, in applicazione del citato art. 1, comma 203 della legge n. 145/2018, sono definiti, i criteri di utilizzazione e di ripartizione del Fondo di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 a sostegno della realizzazione dell'IPCEI nel settore della microelettronica; Visto l'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che, per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitivita' dell'industria nazionale ed europea, il fondo di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assume la denominazione di «Fondo IPCEI» e puo' intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e in tutte le catene del valore individuati dalla Commissione europea; Visto il decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 2021, al n. 654, con il quale, in applicazione del citato art. 1, comma 232, della legge n. 160/2019, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI di cui al citato art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo; Visti, in particolare, l'art. 6, comma 3, del predetto decreto 21 aprile 2021 che, nel rispetto del richiamato art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che l'intervento del Fondo IPCEI e' disposto con decreto di attivazione del Ministro dello sviluppo economico, sulla base dei criteri generali stabiliti dallo stesso decreto 21 aprile 2021 e nel rispetto della decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata per il progetto interessato in esito alle procedure di pre-notifica e notifica, e l'art. 8, comma 4 del medesimo decreto 21 aprile 2021, che prevede che rimangono ferme le disposizioni adottate con il decreto 30 ottobre 2019 per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito del richiamato IPCEI nel settore della microelettronica, che si applicano limitatamente al medesimo progetto, e che per quanto non disciplinato dal predetto decreto 30 ottobre 2019 e dalle disposizioni attuative dello stesso, trovano applicazione i contenuti del decreto 21 aprile 2021; Vista la decisione della Commissione europea C(2018) 8864 final, del 18 dicembre 2018, di autorizzazione della proposta di aiuti presentata congiuntamente da Francia, Germania, Italia e Regno Unito per il sostegno al predetto importante progetto di interesse comune europeo sulla microelettronica; Visto, in particolare, l'aiuto n. SA. 46595, inerente alla misura di aiuto dell'Italia di cui alla citata decisione di autorizzazione C(2018) 8864 del 18 dicembre 2018; Visto il citato art. 1, comma 203 della legge n. 145/2018, che ha destinato all'intervento del Fondo a sostegno dell'IPCEI nel settore della microelettronica di cui alla predetta decisione risorse pari a 410,2 milioni di euro; Visto il citato art. 1, comma 232 della legge n. 160/2019, che prevede che la dotazione del Fondo IPCEI sia incrementata di 10 milioni di euro per il 2020 e 90 milioni di euro per il 2021; Visto il comma 6 dell'art. 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che stabilisce che la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021 per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 35546, registrato in data 13 aprile 2021, che ha individuato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 14 e 24 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli interventi destinatari delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, ed in particolare l'allegato n. 1 al decreto n. 35546 che ha destinato al Fondo IPCEI l'importo di euro 282,8 milioni secondo la ripartizione annuale stabilita nel medesimo allegato; Tenuto conto che il comma 3 dell'art. 6 del piu' volte citato decreto 21 aprile 2021 prevede che ciascun decreto di attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI recepisce le risorse destinate allo stesso e che le proposte di aiuto a sostegno della realizzazione di un progetto per le quali si e' provveduto alla notifica preventiva alla Commissione europea prima della data di entrata in vigore del decreto 21 aprile 2021 possono essere oggetto di decreti di attivazione che, sulla base delle risorse disponibili, permettano di agevolare le iniziative entro il massimale di aiuto approvato, nel rispetto della relativa decisione di autorizzazione; Tenuto conto che la dotazione di risorse a valere sull'art. 1, comma 203, della legge n. 145/2018 attivata per l'intervento attuato ai sensi del citato decreto 30 ottobre 2019, pari a 410,2 milioni di euro, risulta insufficiente a garantire la completa copertura del massimale di aiuto n. SA.46595 approvato dalla decisione di autorizzazione C(2018) 8864 final, del 18 dicembre 2018 della Commissione europea per il sostegno alle imprese italiane partecipanti, pari a 789,365 milioni di euro; Ritenuto necessario, pertanto, attivare l'intervento del Fondo IPCEI di cui all'art. 1, comma 232, della legge n. 160/2019, per il sostegno alla realizzazione del progetto nel settore della microelettronica destinatario della predetta misura agevolativa notificata dall'Italia ed approvata dalla decisione di autorizzazione della Commissione europea n. 8864/2018, al fine di dare corso all'intervento agevolativo ivi autorizzato nel limite del massimale di aiuto di Stato riconosciuto per le imprese italiane partecipanti; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Decreta:
Articolo unico
1. Il presente decreto dispone, ai sensi dell'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'attivazione dell'intervento agevolativo del Fondo IPCEI a sostegno dell'importante progetto di comune interesse europeo nel settore della microelettronica di cui alla decisione di autorizzazione C(2018) 8864 final del 18 dicembre 2018 della Commissione europea. L'attivazione e' disposta secondo quanto previsto dalle procedure richiamate in premessa stabilite dal decreto 21 aprile 2021, nel rispetto delle disposizioni per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto 30 ottobre 2019 parimenti richiamato in premessa attuativo dell'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 2. Per l'intervento agevolativo di cui al comma 1, sono rese disponibili risorse pari a euro 325.850.000,00 (trecentoventicinquemilioniottocentocinquantamila,00), ivi compresi gli oneri destinati allo svolgimento delle attivita' di attuazione dell'intervento. 3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 possono essere aumentate, con uno o piu' decreti di attivazione ad integrazione del presente per il completamento dell'intervento agevolativo autorizzato di cui al comma 1, con uno o piu' decreti di attivazione ad integrazione del presente, anche a valere sulle risorse delle regioni, province autonome e altre amministrazioni pubbliche che si rendano disponibili per contribuire finanziariamente alla quota italiana di supporto alla realizzazione del progetto di cui al comma 1. 4. Qualora per l'attuazione dell'intervento previsto dal presente decreto vengano rese disponibili risorse nell'ambito di programmi di finanziamento, strumenti o fondi dell'Unione europea, tali disponibilita' potranno essere attivate, nel rispetto delle condizioni stabilite dai relativi regolamenti e delle disposizioni concernenti l'utilizzazione delle stesse. 5. Le agevolazioni sono concesse con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese, ad integrazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto 30 ottobre 2019. Rimane fermo l'importo massimo degli aiuti di Stato concedibili previsto per il caso n. SA.46595 di cui alla decisione di autorizzazione C(2018) 8864 final del 18 dicembre 2018 della Commissione europea. 6. Per le finalita' di cui al presente intervento ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto 21 aprile 2021 richiamato in premessa, le risorse destinate all'intervento agevolativo a sostegno del progetto di cui al comma 1 sono attribuite alla contabilita' speciale n. 1726 e trasferite alla stessa. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 luglio 2021
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 757 |