IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto l'art. 115 del codice, concernente il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione; Visto in particolare il comma 3, secondo periodo, del citato art. 115, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico determina annualmente, con proprio decreto, sentito l'IVASS e il Comitato di gestione del predetto fondo, il contributo da versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite dai mediatori stessi; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 30 gennaio 2009, n. 19, avente ad oggetto il regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'art. 115 del codice; Visto l'art. 11 del citato decreto n. 19 del 2009, in base al quale il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo e' determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 115, comma 3, del codice; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 7 agosto 2020, con il quale il contributo che gli aderenti devono versare al fondo di che trattasi, per l'anno 2020, e' stato determinato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2019; Vista la nota del Presidente del Comitato di gestione del Fondo in argomento, n. 0133237, in data 29 aprile 2021, con cui e' stato fornito parere favorevole alla fissazione del contributo, per l'anno 2021, in misura pari al contributo per l'anno 2020; Vista la nota della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica n. 173171 in data 31 maggio 2021, indirizzata all'IVASS, diretta ad acquisire il parere di competenza sull'orientamento di questa amministrazione, in esito all'esame del bilancio d'esercizio del Fondo al 31 dicembre 2020, a fissare per l'anno 2021 il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nell'anno 2020; Considerato che sia il predetto Comitato, con la citata nota, sia l'IVASS, con nota n. 143048/21 in data 14 luglio 2021, hanno condiviso l'orientamento di questa amministrazione a fissare, per l'anno 2021, il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nell'anno 2020;
Decreta:
Art. 1
1. Il contributo che gli aderenti devono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l'anno 2021, e' fissato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2020. 2. I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati entro il 31 ottobre 2021. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2020. Il provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 2021
Il Ministro: Giorgetti |