Gazzetta n. 196 del 17 agosto 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 12 agosto 2021 |
Rettifica degli allegati del decreto del 22 aprile 2021, recante «Riparto del fondo, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati alla gestione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19». |
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IL DIRETTORE CENTRALE per la finanza locale
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2021, concernente il riparto del fondo di cui all'art. 1, comma 795 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio 2021, n. 118; Rilevato che l'allegato A «Riparto del fondo» presenta alcuni errori materiali negli importi dei contributi dovuti rispetto a quelli approvati in sede di acquisizione dell'intesa nella Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali del 25 marzo 2021; Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rettifica dell'allegato A di cui al predetto decreto interministeriale, e conseguentemente procedere anche all'aggiornamento dell'allegato B «Nota metodologica»;
Decreta:
1. Gli allegati A «Riparto Fondo contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati alla gestione dei flussi migratori. Art. 1, comma 795, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)» e B «Nota metodologica», al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2021, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono rettificati come in premessa specificato. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma 12 agosto 2021
Il direttore centrale: Colaianni |
| Allegato A Riparto Fondo contributi in favore dei comuni di confinecon altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati alla gesione dei flussi migratori. Articolo 1 comma 795 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato B
NOTA METODOLOGICA (Riparto contributi ex lege n. 178/2020, art. 1, comma 795)
L'art. 1, comma 795 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», dispone che, in considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori. Il successivo comma 796 stabilisce che i criteri e le modalita' di concessione dei contributi in questione sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 795, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Ai fini della ripartizione del fondo sono applicati i seguenti criteri, riferiti ai dati registrati nell'anno 2020: a) comuni costieri: 1) numero di migranti sbarcati presso le coste italiane; 2) numero di migranti sbarcati dalle navi quarantena. Per l'attuazione delle misure di contenimento del rischio di diffusione epidemiologica da COVID-19 sono utilizzate apposite navi per lo svolgimento della quarantena, al termine della quale i migranti vengono fatti sbarcare presso i porti della Sicilia, per poi essere destinati al sistema di accoglienza. Per tale tipologia di eventi, che vengono programmati al termine del periodo di quarantena, la partecipazione al fondo e' calcolata nella misura del 50%, rispetto al numero dei migranti sbarcati dalle navi stesse; b) comuni di frontiera terrestre: 1) numero di migranti irregolari rintracciati nei comuni ubicati presso i quattro confini terrestri (sloveno, francese, austriaco e svizzero); 2) numero di respingimenti effettuati presso il confine italo-francese a seguito del ripristino della frontiera. La partecipazione al fondo e' circoscritta ai comuni che sono stati interessati da flussi non inferiori alle 50 unita' nell'arco dell'intero anno solare. Sul totale delle quote destinate a ciascuno dei due sottogruppi di cui alle lettere a) e b) secondo i criteri sopraindicati, pari rispettivamente a 2.280.597,38 euro per i comuni costieri e 2.719.402,62 euro per i comuni di frontiera terrestre, e' introdotto un tetto massimo del 30%. |
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