Gazzetta n. 193 del 13 agosto 2021 (vai al sommario)
LEGGE 4 agosto 2021, n. 116
Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Programma pluriennale per la diffusione e l'utilizzazione dei
defibrillatori semiautomatici e automatici esterni

1. La presente legge e' volta a favorire, nel rispetto delle modalita' indicate dalle linee-guida di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE):
a) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico;
b) negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilita' di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' di servizi di trasporto extraurbano in concessione.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sentiti gli altri Ministri interessati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' definito il programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei DAE nei luoghi e sui mezzi di trasporto indicati al comma 1, con priorita' per le scuole di ogni ordine e grado e per le universita', nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e sono stabilite le modalita' di accesso delle amministrazioni pubbliche di cui al medesimo comma 1 ai contributi di cui al comma 5. Il programma ha la durata di cinque anni e puo' essere aggiornato, con le medesime modalita' previste per la sua definizione, per tenere conto del livello di diffusione e utilizzazione dei DAE conseguito durante il periodo di programmazione di riferimento.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'installazione di DAE, opportunamente indicati con apposita segnaletica, favorendo ove possibile la loro collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24 anche al pubblico.
4. Per le procedure di acquisto dei DAE, le amministrazioni di cui al comma 1 si avvalgono degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla societa' Consip Spa ovvero dalle centrali di committenza regionali.
5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono concessi contributi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Omissis
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, lettera
b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (Codice
dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:
«Art. 2 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1.
Omissis
2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:
a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo
117 della Costituzione, ivi comprese le autorita' di
sistema portuale, nonche' alle autorita' amministrative
indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le
societa' quotate, in relazione ai servizi di pubblico
interesse;
c) alle societa' a controllo pubblico, come definite
nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le
societa' quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria
di cui alla lettera b).».
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 2

Installazione dei DAE nei luoghi pubblici

1. Sulla base di quanto previsto dal programma pluriennale di cui all'articolo 1, comma 2, e dai suoi successivi aggiornamenti, gli enti territoriali possono adottare provvedimenti normativi al fine di disciplinare l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate.
2. I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e un'apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente.
3. Gli enti territoriali possono incentivare, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, l'installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente.
 
Art. 3

Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120

1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico e' consentito anche al personale sanitario non medico, nonche' al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attivita' di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco e' comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. Si applica l'articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare»;
b) il titolo e' sostituito dal seguente: «Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 legge 3 aprile
2001, n. 120, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2001, n. 88 con le modifiche apportate anche nel titolo
dalla presente legge, recante: «Utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici e automatici»:
«Art. 1.
1. L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico
e' consentito anche al personale sanitario non medico,
nonche' personale non sanitario che abbia ricevuto una
formazione specifica nelle attivita' di rianimazione
cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non
sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco e'
comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico
o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti
di cui al primo periodo. Si applica l'articolo 54 del
codice penale a colui che, non essendo in possesso dei
predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a
una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un
defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare.
2. Le regioni e le province autonome disciplinano il
rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo
extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale
di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118
competente per territorio o, laddove non ancora attivato,
sotto la responsabilita' dell'azienda unita' sanitaria
locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base
dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal
Ministro della sanita', con proprio decreto, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2-bis. La formazione dei soggetti di cui al comma 1
puo' essere svolta anche dalle organizzazioni
medico-scientifiche senza scopo di lucro nonche' dagli enti
operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano
un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di
formazione.».
 
Art. 4
Utilizzo dei DAE da parte di societa' sportive che usufruiscono di
impianti sportivi pubblici

1. All'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, dopo la parola: «semiautomatici» sono inserite le seguenti: «e automatici (DAE)» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nelle competizioni e negli allenamenti»;
b) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
«11-bis. E' fatto obbligo alle societa' sportive di cui al comma 11, che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In ogni caso, il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria "118" territorialmente competente, a cui devono essere altresi' comunicati, attraverso opportuna modulistica informatica, l'esatta collocazione del dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonche' gli orari di accessibilita' al pubblico. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede a modificare il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 7 del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere
lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di
tutela della salute), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 settembre 2012, n. 214, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2012, n. 263, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Disposizioni in materia di vendita di prodotti
del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la
ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica). - 1.
All'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla
protezione ed assistenza della maternita' e infanzia, di
cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e
successive modificazioni, il primo e il secondo comma sono
sostituiti dai seguenti:
"Chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di
chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto,
l'esibizione di un documento di identita', tranne nei casi
in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250
a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti del
tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso
piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre
mesi, della licenza all'esercizio dell'attivita'.".
2. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e
successive modificazioni, dopo il primo comma e' aggiunto
il seguente:
"I distributori automatici per la vendita al pubblico
di prodotti del tabacco sono dotati di un sistema
automatico di rilevamento dell'eta' anagrafica
dell'acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di
lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati
dalla pubblica amministrazione.".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo, nonche' l'adeguamento dei sistemi automatici gia'
adottati alla data di entrata in vigore del presente
decreto hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013.
3-bis. Dopo l'articolo 14-bis della legge 30 marzo
2001, n. 125, e' inserito il seguente:
«Art. 14-ter (Introduzione del divieto di vendita di
bevande alcoliche a minori). - 1. Chiunque vende bevande
alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto
dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita',
tranne che nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente
sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a
chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni
diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
2.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre
mesi.».
3-ter. All'articolo 689 del codice penale, dopo il
primo comma sono inseriti i seguenti:
"La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi
pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma,
attraverso distributori automatici che non consentano la
rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante
sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al
periodo precedente non si applica qualora sia presente sul
posto personale incaricato di effettuare il controllo dei
dati anagrafici.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso piu' di
una volta si applica anche la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione
dell'attivita' per tre mesi.".
3-quater. Fatte salve le sanzioni previste nei
confronti di chiunque eserciti illecitamente attivita' di
offerta di giochi con vincita in denaro, e' vietata la
messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio,
di apparecchiature che, attraverso la connessione
telematica, consentano ai clienti di giocare sulle
piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari
on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a
distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo
concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti
autorita'.
4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il
gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni
televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o
cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti
precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. E'
altresi' vietata, in qualsiasi forma, la pubblicita' sulla
stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle
sale cinematografiche in occasione della proiezione di film
destinati alla visione dei minori. Sono altresi' vietati
messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in
denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante
trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni
cinematografiche e teatrali, nonche' via internet nei quali
si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:
a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua
pratica;
b) presenza di minori;
c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di
dipendenza dalla pratica del gioco, nonche'
dell'indicazione della possibilita' di consultazione di
note informative sulle probabilita' di vincita pubblicate
sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e, successivamente alla sua
incorporazione ai sensi della legislazione vigente,
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche' dei
singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di
raccolta dei giochi.
4-bis. La pubblicita' dei giochi che prevedono vincite
in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la
percentuale di probabilita' di vincita che il soggetto ha
nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa
percentuale non sia definibile, e' indicata la percentuale
storica per giochi similari. In caso di violazione, il
soggetto proponente e' obbligato a ripetere la stessa
pubblicita' secondo modalita', mezzi utilizzati e quantita'
di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria,
indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente
articolo nonche' il fatto che la pubblicita' e' ripetuta
per violazione della normativa di riferimento. Per le
lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o
ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al
costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni
sulla probabilita' di vincita.
5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza
dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonche' le
relative probabilita' di vincita devono altresi' figurare
sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora
l'entita' dei dati da riportare sia tale da non potere
essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei
tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della
possibilita' di consultazione di note informative sulle
probabilita' di vincita pubblicate sui siti istituzionali
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,
successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della
legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, nonche' dei singoli concessionari e disponibili
presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule
di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di
cui all'articolo , comma 6, lettera a), del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le
stesse formule devono essere riportate su apposite targhe
esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati
i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera
b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773
del 1931, nonche' nei punti di vendita in cui si esercita
come attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono
altresi' comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto
di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi
con vincite in denaro. Ai fini del presente comma, i
gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia
offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a
esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il
materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie
locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e
a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di
assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla
cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie
correlate alla G.A.P.
5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria
e secondaria la valenza educativa del tema del gioco
responsabile affinche' gli istituti, nell'ambito della
propria autonomia, possano predisporre iniziative
didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso
autentico del gioco e i potenziali rischi connessi
all'abuso o all'errata percezione del medesimo.
6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al
comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo
messaggio pubblicitario e' diffuso sono puniti entrambi con
una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a
cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni di
cui al comma 5 e' punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti
del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5,
relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110,
comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al
solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta
dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui
si esercita come attivita' principale l'offerta di
scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto
vendita, se diverso dal concessionario. Per le attivita' di
contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione delle
sanzioni e' competente l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e, successivamente alla sua
incorporazione, ai sensi della legislazione vigente,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno
efficacia dal 1° gennaio 2013.
8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui
all'articolo 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' vietato ai minori di anni
diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con
vincite in denaro interne alle sale bingo, nonche' nelle
aree ovvero nelle sale in cui sono installati i
videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera
b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del
1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come
attivita' principale quella di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del
divieto e' punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22,
del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui
al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale,
del locale ovvero del punto di offerta del gioco con
vincite in denaro identifica i minori di eta' mediante
richiesta di esibizione di un documento di identita',
tranne nei casi in cui la maggiore eta' sia manifesta. Il
Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, emana un decreto per la progressiva
introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche
volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai
giochi, nonche' volte ad avvertire automaticamente il
giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco.
9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,
a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, di intesa con la Societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato, l'Arma dei
carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, pianifica
su base annuale almeno diecimila controlli, specificamente
destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti
degli esercizi presso i quali sono installati gli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a),
del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931,
ovvero vengono svolte attivita' di scommessa su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in
prossimita' di istituti scolastici primari e secondari, di
strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto.
Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attivita'
possono essere segnalate da parte degli agenti di Polizia
locale le violazioni delle norme in materia di giochi con
vincite in denaro constatate, durante le loro ordinarie
attivita' di controllo previste a legislazione vigente, nei
luoghi deputati alla raccolta dei predetti giochi. Le
attivita' del presente comma sono svolte nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,
a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di
settore, sulla base di criteri, anche relativi alle
distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria,
da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto,
da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, provvede a pianificare forme di
progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di
raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di
cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive
modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai
predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente
alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna
nuova concessione, in funzione della dislocazione
territoriale degli istituti scolastici primari e secondari,
delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di
culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di
tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti
all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonche' di ogni
altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi
incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro
rappresentanze regionali o nazionali. Presso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a
seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, e' istituito, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di
cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri
della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative
delle famiglie e dei giovani, nonche' rappresentanti dei
comuni, per valutare le misure piu' efficaci per
contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno
della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non
e' corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di
spese.
11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini
che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o
amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto,
adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e
allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo
di idonea certificazione medica, nonche' linee guida per
l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per
la dotazione e l'impiego, da parte di societa' sportive sia
professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori
semiautomatici e automatici (DAE) e di eventuali altri
dispositivi salvavita nelle competizioni e negli
allenamenti.
11-bis. E' fatto obbligo alle societa' sportive di cui
al comma 11, che utilizzano gli impianti sportivi pubblici,
di condividere il DAE con coloro che utilizzano gli
impianti stessi. In ogni caso, il DAE deve essere
registrato presso la centrale operativa del sistema di
emergenza sanitaria "118" territorialmente competente, a
cui devono essere altresi' comunicati, attraverso opportuna
modulistica informatica, l'esatta collocazione del
dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la
data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie
e piastre adesive, nonche' gli orari di accessibilita' al
pubblico. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
 
Art. 5
Introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e
all'uso del DAE

1. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le iniziative di formazione di cui al presente comma devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Nell'organizzazione delle iniziative di formazione devono essere adottate speciali misure di attenzione nei confronti degli studenti, in modo da tenere conto della sensibilita' connessa all'eta'. Le predette iniziative sono estese al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ».
2. Le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, organizzano le iniziative di formazione di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dal comma 1 del presente articolo, programmando le attivita', anche in rete, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato. Ogni scuola, nell'ambito della propria autonomia, il giorno 16 ottobre, in concomitanza con la «Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare», puo' altresi' dedicare iniziative specifiche di informazione all'arresto cardiaco e alle conseguenti azioni di primo soccorso, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 5:
- Si riporta il comma 10 dell'articolo 1 della legge 13
luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162, come modificato
dalla presente legge:
«10. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo
grado sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte
agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche
di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica,
anche in collaborazione con il servizio di emergenza
territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con
il contributo delle realta' del territorio. Le iniziative
di formazione di cui al presente comma devono comprendere
anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base,
l'uso del defibrillatore semiautomatico e auto-matico
esterno e la disostruzione delle vie aeree da corpo
estraneo. Nell'organizzazione delle iniziative di
formazione devono essere adottate speciali misure di
attenzione nei confronti degli studenti, in modo da tenere
conto della sensibilita' connessa all'eta'. Le predette
iniziative sono estese al personale docente e al personale
amministrativo tecnico e ausiliario.».
 
Art. 6
Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di
emergenza sanitaria «118»

1. Al fine di consentire, in caso di arresto cardiaco, la tempestiva localizzazione del DAE piu' vicino e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti pubblici e privati gia' dotati di un DAE devono darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, specificando il numero dei dispositivi, le caratteristiche, la marca e il modello, l'esatta ubicazione, gli orari di accessibilita' al pubblico, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonche' gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell'attestato di formazione all'uso dei DAE. Per i DAE acquistati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, all'atto della vendita il venditore deve comunicare, attraverso modulistica informatica, alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria « 118 » territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dall'acquirente, il luogo dove e' prevista l'installazione del DAE e il nominativo dell'acquirente, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali.
2. Nei luoghi pubblici presso i quali e' presente un DAE registrato ai sensi del comma 1 deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza. La centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, sulla base dei dati forniti, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili dei DAE.
3. I DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria « 118 » piu' vicina. Il monitoraggio consente di verificare in tempo reale lo stato operativo del DAE e la scadenza delle parti deteriorabili e di segnalare eventuali malfunzionamenti.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 7

Applicazione mobile e obbligo di fornire istruzioni

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118» per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE piu' vicini al luogo ove si sia verificata l'emergenza. I soccorritori, reclutabili attraverso l'applicazione di cui al presente comma, sono individuati tra quelli registrati su base volontaria negli archivi informatici della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 250.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118» sono tenute a fornire durante le chiamate di emergenza, secondo un protocollo definito e standardizzato predisposto dal Ministero della salute, le istruzioni da seguire, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso, per le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e per l'uso del DAE nonche', ove possibile, le indicazioni utili a localizzare il DAE piu' vicino al luogo ove si sia verificata l'emergenza.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 8

Campagne di informazione e di sensibilizzazione

1. Al fine di promuovere la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, promuove ogni anno negli istituti di istruzione primaria e secondaria una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori e agli studenti, finalizzata a informare e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei DAE.
2. Il Ministero della salute promuove, nell'ambito delle campagne periodiche di sensibilizzazione sociale, la diffusione della conoscenza degli elementi di primo soccorso e delle tecniche salvavita, provvedendo altresi' ad informare in modo adeguato sull'uso dei DAE in caso di intervento su soggetti colpiti da arresto cardiaco. L'attivita' di informazione e di sensibilizzazione di cui al presente comma costituisce messaggio di utilita' sociale e di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
3. Per le medesime finalita' di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico assicura che nel contratto di servizio con la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare spazi di informazione nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 7
giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di
informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
giugno 2000, n. 136:
«Art. 3 (Messaggi di utilita' sociale e di pubblico
interesse). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri
determina i messaggi di utilita' sociale ovvero di pubblico
interesse, che la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo puo' trasmettere a titolo gratuito. Alla
trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal
presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due
per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per cento
dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.
Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno
facolta', ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per
passaggi gratuiti.
2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e
televisiva e' prevista la riserva di tempi non eccedenti
l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione
per le stesse finalita' e con le modalita' di cui al comma
1.
3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e
dalle disposizioni relative alla comunicazione
istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie
radiotelevisive e le societa' autorizzate possono, per
finalita' di esclusivo interesse sociale, trasmettere
messaggi di utilita' sociale.
4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel
computo degli indici di affollamento giornaliero ne' nel
computo degli indici di affollamento orario stabiliti dal
presente articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi
non puo', comunque, occupare piu' di quattro minuti per
ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria.
Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente;
qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di
comunicazione contenenti messaggi di utilita' sociale non
puo' essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di
listino ufficiale indicato dalla concessionaria.».
 
Art. 9

Disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche

1. Nei territori in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, le disposizioni della presente legge si applicano nel rispetto della relativa lingua di minoranza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri Visto, il Guardasigilli: Cartabia