Gazzetta n. 193 del 13 agosto 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 27 luglio 2021
Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione belga, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito vasta parte del territorio europeo e, in particolare, la parte orientale del territorio belga delle Province del Lussemburgo, di Liegi, di Namur e di Limburgo, a partire dal giorno 14 luglio 2021. (Ordinanza n. 785).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), l'art. 24 e l'art. 29;
Vista la decisione n. 1313/2013/UE e successive modifiche ed integrazioni del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale e' stato istituito il Meccanismo unionale di protezione civile;
Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo unionale, partecipa alle attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita';
Considerato che a partire dal giorno 14 luglio 2021 vaste parti del territorio europeo e, in particolare, la parte orientale del territorio belga e il territorio delle Province del Lussemburgo, di Liegi, di Namur e di Limburgo sono state interessate da eccezionali eventi meteorologici con conseguenti gravi inondazioni;
Considerato che, in conseguenza dei predetti eventi calamitosi, e' in atto una grave situazione di emergenza che ha causato un gran numero di vittime, diversi feriti e dispersi, l'evacuazione di numerose persone dalle loro abitazioni, ingenti danni ad edifici pubblici e privati, alle infrastrutture viarie, nonche' l'interruzione dei servizi essenziali;
Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessita' di procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita;
Considerato che con nota del 15 luglio 2021 il Capo del Dipartimento della protezione civile ha informato il Presidente del Consiglio dei ministri, anche al fine della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, sull'attivazione delle prime misure urgenti di protezione civile, in attuazione del predetto art. 29, comma 3 del decreto legislativo n. 1 del 2018;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2021 con cui e' stato dichiarato, per trenta giorni, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito vasta parte del territorio europeo e, in particolare, la parte orientale del territorio belga delle Province del Lussemburgo, di Liegi, di Namur e di Limburgo a partire dal giorno 14 luglio 2021;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile repertorio n. 4499 del 12 settembre 2012 concernente l'utilizzo delle carte di credito presso il medesimo Dipartimento;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile repertorio n. 5475 del 13 dicembre 2013 concernente la variazione del disciplinare d'uso allegata al decreto n. 4499/Rep. del 12 settembre 2011, sull'utilizzo delle carte di credito del Dipartimento;
Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;
Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane, mezzi e attrezzature per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi nell'area interessata, anche mediante l'attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Dispone:

Art. 1

Iniziative urgenti di protezione civile

1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a contrastare la grave emergenza determinatasi nel Regno del Belgio a seguito dell'evento calamitoso di cui in premessa, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del codice della protezione civile interviene a supporto delle autorita' competenti per garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione in raccordo con l'Emergency Response and Coordination Center (ERCC) della Commissione europea (DG-ECHO).
2. Per assicurare il supporto nell'espletamento degli interventi di assistenza e soccorso di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio, nel territorio colpito, oltre al personale del medesimo Dipartimento, di personale, mezzi e attrezzature del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero della difesa.
3. L'attivita' di cui al comma 2 e' svolta con il supporto logistico del Ministero della difesa che garantisce il trasporto in loco dei mezzi e delle attrezzature e degli uomini necessari, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 5 del presente provvedimento, previa rendicontazione dei costi sostenuti da parte delle amministrazioni interessate.
 
Art. 2

Disposizioni concernenti il personale impiegato

1. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative gia' stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente provvedimento.
2. Il personale del Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 e' autorizzato, ove necessario, ad utilizzare la carta di credito dipartimentale, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 e dei decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 settembre 2012, n. 4499 e del 13 dicembre 2013, n. 5475, per far fronte a spese urgenti ed impreviste connesse ad acquisti di beni e servizi, anche in assenza della prescritta previa autorizzazione, fermi restando i previsti obblighi di rendicontazione.
 
Art. 3

Disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita'
del Servizio nazionale della protezione civile

1. Al personale non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato negli interventi di cui alla presente ordinanza puo' essere autorizzata, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, per la durata dello stato di emergenza di cui in premessa per l'impiego sul territorio colpito dall'evento calamitoso, la corresponsione di una speciale indennita' omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 200 ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego.
 
Art. 4

Deroghe

1. Per l'espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24 e 45;
leggi ed altre disposizioni strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza.
 
Art. 5

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite massimo di euro 1.000.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2021.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2021

Il Capo del Dipartimento: Curcio