Gazzetta n. 192 del 12 agosto 2021 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 |
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 26/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 181 del 30 luglio 2021). |
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Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Art. 1
Principi, finalita' e definizioni
1. Il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonche' dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018. 2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati al comma 1, nel pieno rispetto degli standard e delle priorita' dell'Unione europea in materia di clima e di ambiente. 3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. 4. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Cabina di regia», l'((organo)) con poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR; b) «Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia», il fondo di cui all'articolo 1, ((commi 1037 e seguenti)), della legge 30 dicembre 2020, n. 178; c) «PNC», ((il Piano)) nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR; d) «PNRR», il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi ((degli articoli)) 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241; e) «interventi del PNRR», gli investimenti e le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; f) «Regolamento (UE) 2021/241», ((il regolamento del)) Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; g) «Segreteria tecnica», ((la struttura)) costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto alle attivita' della Cabina di regia e del Tavolo permanente; h) «Semestre europeo», il processo definito all'articolo 2 bis del Regolamento (CE) n. 1466/97; i) «Servizio centrale per il PNRR», ((la struttura)) dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; l) «amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR», ((i Ministeri e le strutture)) della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR; m) «Sistema Nazionale di e-Procurement», il sistema di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, ((con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;)) n) «Sogei S.p.A.», la Societa' Generale d'Informatica S.p.A. di cui all' articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, societa' in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze; o) «soggetti attuatori», ((i soggetti pubblici)) o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR; p) «Tavolo permanente» il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, organo con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR; q) «Unita' di audit», ((la struttura)) che svolge attivita' di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241; r) «Unita' di missione», l'Unita' di missione di cui all'articolo 1, comma 1050 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, struttura che svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del PNRR; s) «PNIEC», ((il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima)), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
Riferimenti normativi
- Il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 57 del 18 febbraio 2021. - Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2021, n. 108. - Il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 328 del 21 dicembre 2018. - L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - Si riporta il testo dei commi 1037 e seguenti dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): «1.-1036. (Omissis). 1037. Per l'attuazione del programma Next Generation EU e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 40.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 44.573 milioni di euro per l'anno 2023. 1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040, le risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati, rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito». Nel primo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti. I predetti conti correnti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 1039. Le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi di cui al comma 1038 sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo titolare dei progetti, mediante giroconto su un conto aperto presso la Tesoreria statale, sulla base delle procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del Next Generation EU. 1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, un importo corrispondente alle predette minori entrate e' versato sulla contabilita' speciale n. 1778, intestata « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio », per la conseguente regolazione contabile mediante versamento nei pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata. Il versamento nella predetta contabilita' speciale e' effettuato mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in un periodo temporale piu' esteso rispetto a quello della dotazione del Fondo, utilizzando direttamente le disponibilita' dei conti di tesoreria di cui al comma 1038 previamente incrementate dal Fondo. 1041. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato in due distinti capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoli affluiscono le risorse del programma Next Generation EU oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma 1037. 1042. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, il primo da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037. 1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico. 1044. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi. 1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione indica, altresi', le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti. 1046. Al fine di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei principi europei di tracciabilita' delle operazioni contabili afferenti alla realizzazione del programma Next Generation EU e dei progetti finanziati, anche per i successivi eventuali controlli di competenza delle istituzioni dell'Unione europea, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 sono utilizzate dopo l'approvazione del programma Next Generation EU per finanziare i progetti previsti dallo stesso programma e mantengono, quale vincolo di destinazione, la realizzazione degli interventi del programma fino a tutta la durata del medesimo programma. I progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa europea in materia e comunque corredati di indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori quantitativi. 1047. Le anticipazioni sono destinate ai singoli progetti tenendo conto, tra l'altro, dei cronoprogrammi della spesa e degli altri elementi relativi allo stato delle attivita' desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al comma 1043. 1048. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul sistema informatico di cui al comma 1043 e in base al conseguimento dei relativi target intermedi e finali previsti. 1049. Ogni difformita' rilevata nell'attuazione dei singoli progetti rispetto alle disposizioni dei commi da 1037 a 1050 nonche' nel conseguimento dei relativi target intermedi e finali con impatto diretto sugli importi richiesti a rimborso alla Commissione europea per il programma Next Generation EU, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dell'amministrazione titolare, deve essere immediatamente corretta. Nel caso di revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente corrisposti sono recuperati e riassegnati nelle disponibilita' finanziarie del medesimo programma. 1050. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, e' istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita unita' di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU. Per tale finalita', e' istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, e' reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. L'unita' di missione, oltre che di personale di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, puo' avvalersi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero, di non piu' di 10 unita' di personale non dirigenziale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. A tal fine, all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la parola: "Ministro" e' sostituita dalla seguente: "Ministero". Omissis.». - Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti): «Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. E' approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. 2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i seguenti programmi e interventi: 1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026; 2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73 milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24 milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026; 3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale: 65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno 2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31 milioni di euro per l'anno 2026; 4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026; c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti programmi e interventi: 1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l'anno 2026; 2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026; 3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026; 4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025; 5. Strade sicure - Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026; 6. Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026; 7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026; 8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72 milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025; 9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale: 20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno 2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno 2026; 10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; 11. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing), attraverso un sistema alimentato, ove l'energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026; 12. Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilita' e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026; 13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al seguente programma: 1. Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026; e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai seguenti programmi e interventi: 1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49 milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56 milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026; 2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250 milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026; 3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno 2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026; f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico riferiti ai seguenti programmi e interventi: 1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno 2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni di euro per l'anno 2026; 2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022, 1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno 2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026; 3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025; g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia riferiti al seguente programma e intervento: 1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57 milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per l'anno 2026; h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riferiti al seguente programma e intervento: 1. Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento delle predette somme e' destinato esclusivamente alle produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore; i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca riferiti al seguente programma e intervento: 1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente programma e intervento: 1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel 2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024; m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023, 829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 3 e 4. 2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio nazionale nonche' di ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2, lettera c), punti 1 e 3, sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al 50 per cento e all'80 per cento. 2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 2, sono destinate: a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026, all'erogazione, fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo di importo non superiore al 50 per cento dei costi necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse; b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da parte di Rete ferroviaria italiana Spa, di unita' navali impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti; c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58 milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale necessari alla de-carbonizzazione dei trasporti e in particolare nel settore marittimo, nonche' di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle unita' navali necessarie a sostenere le attivita' di bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione nazionali. 2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti: a) le modalita' di assegnazione delle risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate all'erogazione di contributi in favore delle imprese del settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le proprie attivita' sul territorio nazionale. I contributi sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviario anche nei terminal intermodali, nonche' al finanziamento, nella misura del 100 per cento, di interventi destinati all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana Spa; b) la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere a) e c) del comma 2-ter, l'entita' del contributo riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna delle tipologie di intervento e le modalita' e le condizioni di erogazione dello stesso. 2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 12, sono destinate, al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base dei seguenti criteri: a) entita' della popolazione residente; b) estensione delle strade statali, provinciali e comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente tra due o piu' comuni appartenenti all'area interna; c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione sismica; d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entita'. 2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati. 2-septies. Al fine di favorire l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprieta' delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, nonche' degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli ex Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 13, sono destinate al finanziamento di un programma di interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di: a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento o di adeguamento sismico; b) interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progettazioni; c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b); d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento; e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle finalita' di cui alla presente lettera puo' essere destinato un importo non superiore al 10 per cento del totale delle risorse; f) operazioni di locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b). 2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle detrazioni previste dall'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: a) sono individuati gli indicatori di riparto su base regionale delle risorse di cui al comma 2-septies, tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti in ciascuna regione, dell'entita' della popolazione residente nella regione nonche' dell'entita' della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1 e 2; b) sono stabilite le modalita' e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi, con priorita' per gli interventi effettuati nelle zone sismiche 1 e 2, per quelli che prevedono azioni congiunte sia di miglioramento di classe sismica sia di efficientamento energetico, nonche' per quelli in relazione ai quali sia gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'art. 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei finanziamenti. 2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a: a) interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e immobili gia' destinati a edilizia residenziale pubblica; b) interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla riconversione a edilizia residenziale sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo. 3. All'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; b) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente: «8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.». 4. La copertura di parte degli oneri di cui all'art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050 della legge n. 178 del 2020, e' rideterminata in 1.315,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione di cui all'art. 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Allo scopo di agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'art. 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli interventi suddetti. 7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacita' di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'art. 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e fermo restando anche quanto previsto dal medesimo art. 14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione centrale titolare dell'intervento. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale, nonche' per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), punto 1, la revoca e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse disponibili per effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui, sono riprogrammate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri premianti nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui di cui all'art. 34-bis, commi 3 e 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione. Qualora le somme oggetto di revoca siano state gia' trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. In caso di mancato versamento delle predette somme da parte degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, il recupero e' operato con le procedure di cui all'art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancato versamento, le predette regioni e province autonome assoggettano i propri enti ad una riduzione in corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome che provvedono, conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato le somme recuperate. In caso di mancato versamento da parte delle regioni e delle province autonome si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. 7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al comma 2, lettera e), costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'art. 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come prorogato, a decorrere dal 2013, dall'art. 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la relativa verifica e' effettuata congiuntamente dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui rispettivamente all'art. 9 e all'art. 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005. 7-quater. Fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario e procedurale previsto dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 7, alla ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettera d), punto 1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 7-quinquies. A partire dall'anno 2022 e fino alla completa realizzazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, e' presentata annualmente alle Camere, unitamente alla relazione gia' prevista dall'art. 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi di cui al comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 7. 8. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e' subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea. Le amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. 9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022, 6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026, 70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno 2026, 2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40 milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede ai sensi dell'art. 5.». - Il regolamento (CE) n. 1466/97 del 7 luglio 1997, e' pubblicato nella GUCE 2 agosto 1997, n. L 209. - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario): «Art. 1 (Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure). - 1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilita' amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo piu' basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 83, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria): «Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria). - 1.-14. (Omissis). 15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della societa' di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'art. 2383, terzo comma, del codice civile. (Omissis).». |
| Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato II
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| Allegato III
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| Allegato IV
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| Art. 2
Cabina di regia
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. ((In relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessita' di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa, garantendo l'apporto delle professionalita' adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al presente comma, per il medesimo periodo in cui resta operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, e' sospesa l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al personale che a qualunque titolo presta la propria attivita' lavorativa presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto il limite di eta' per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, determinano il rientro del medesimo personale presso l'amministrazione statale di provenienza. Resta ferma la possibilita' di revoca dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400,)) la Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' delegare a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche attivita'. La Cabina di regia in particolare: a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali; b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante la formulazione di indirizzi specifici sull'attivita' di monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per il PNRR, di cui all'articolo 6; c) esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, le tematiche e gli specifici profili di criticita' segnalati dai Ministri competenti per materia e, con riferimento alle questioni di competenza regionale o locale, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il programma di governo, il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unita' per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5 l'eventuale necessita' di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di attuazione; e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche', anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, ((con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parita' di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro; f) riferisce periodicamente al)) Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR; g) ((trasmette, per il tramite, rispettivamente, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e) del presente comma alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticita' attuative;)) h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12; i) assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo permanente di cui all'articolo 3; l) promuove attivita' di informazione e comunicazione ((coerenti)) con l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241. 3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti ((delle Regioni)) e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza di una singola regione o provincia autonoma, ((ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, quando sono esaminate questioni che riguardano piu' regioni o province autonome, ovvero il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia quando sono esaminate questioni di interesse locale;)) in tali casi alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che puo' presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del ((partenariato economico, sociale e territoriale.)) 4. Il Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e il Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono, sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la facolta' di partecipare attraverso un delegato. Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l'esame delle questioni che non hanno trovato soluzione all'interno del Comitato interministeriale. 5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano il coordinamento con l'esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi della Cabina di regia di cui al comma 2, del ((Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo)) 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Comitato interministeriale ((per la transizione digitale)) di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ((e con la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei per gli anni 2021-2027,)) il Ministro per gli affari regionali e le autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonche' di Conferenza unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si tratta di materie nelle quali le regioni e le province autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti Comitati partecipa anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. 6. All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole «composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie,». 6-((bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' deferire singole questioni al Consiglio dei ministri perche' stabilisca le direttive alle quali la Cabina di regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 80 del 1998). -(Omissis). 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.». - Per il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si rimanda nei riferimenti normativi all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Art. 2 (Attribuzioni del Consiglio dei ministri). - 1. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa; delibera altresi' su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri. 2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere. 3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri: a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento; b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge gia' presentati al Parlamento; c) i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica; d) gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta; e) le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle; f) le proposte che il ministro competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale, in caso di persistente inattivita' degli organi nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora tali attivita' comportino adempimenti da svolgersi entro i termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi; g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle province autonome; h) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o militare; i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione; l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione; m) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a tale parere; n) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; o) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali; p) le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi delle regioni e delle province autonome, anche della Commissione parlamentare per le questioni regionali (4); q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare. 4. L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri e' tassativa, anche agli effetti dell'articolo 3, comma 1, della legge 15 gennaio 1994, n. 20.». - Si riporta il testo del comma 1045 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178: «1.-1044. (Omissis). 1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione indica, altresi', le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Per il regolamento (UE) 2021/241, si rimanda nei riferimenti normativi all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55: «Art. 8 (Funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e istituzione del Comitato interministeriale per la transizione digitale). - 1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: «b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ultralarga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, nonche' della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato, dell'accesso ai servizi in rete, della connettivita', delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici.». 2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), con il compito di assicurare, nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria. Sono in ogni caso ricomprese prioritariamente nelle materie di competenza del Comitato, le attivita' di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative relative: a) alla strategia nazionale italiana per la banda ultralarga, alle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili e fisse; b) al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sanitari; c) allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose (IoT) e della blockchain. 3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, ed e' composto dai Ministri per la pubblica amministrazione, ove nominato, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della salute. Ad esso partecipano altresi' gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno. 4. Alle riunioni del CITD, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). 5. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalita' di funzionamento e ne cura, anche per il tramite della Segreteria tecnico-amministrativa di cui al comma 7, le attivita' propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle deliberazioni. Il CITD garantisce adeguata pubblicita' ai propri lavori. 6. Ferme restando le ordinarie competenze delle pubbliche amministrazioni sulle attivita' di attuazione dei singoli progetti, il CITD svolge compiti di: a) esame delle linee strategiche, delle attivita' e dei progetti di innovazione tecnologica e transizione digitale di ciascuna amministrazione, anche per valorizzarli e metterli in connessione tra loro in modo da realizzare efficaci azioni sinergiche; b) esame delle modalita' esecutive piu' idonee a realizzare i progetti da avviare o gia' avviati; c) monitoraggio delle azioni e dei progetti in corso volto a verificare lo stato dell'attuazione delle attivita', individuare eventuali disfunzioni o criticita' e, infine, elaborare possibili soluzioni e iniziative. 7. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e' costituita la Segreteria tecnico-amministrativa del CITD con funzioni di supporto e collaborazione per la preparazione e lo svolgimento dei lavori e per il compimento delle attivita' di attuazione delle deliberazioni del Comitato. La Segreteria tecnico-amministrativa e' composta da personale del contingente di cui al comma 9. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della segreteria tecnico-amministrativa rappresentanti delle pubbliche amministrazioni partecipanti al Comitato, ai quali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 8. Restano ferme le competenze e le funzioni attribuite dalla legge, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e di transizione digitale. 9. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale opera un contingente composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica e digitale nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale delle forze di polizia. A tal fine e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.200.000 per l'anno 2021 e di euro 3.200.000 annui a decorrere dall'anno 2022. 10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, sono individuati il contingente di cui al comma 9, la sua composizione ed i relativi compensi, nel limite massimo individuale annuo di 90.000 euro al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. 11. Il contingente di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' incrementato di 15 unita' nel limite massimo di spesa di euro 600.000 annui a decorrere dal 2021. 11-bis. Al fine di garantire al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale l'adeguato supporto delle professionalita' necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nonche' allo svolgimento delle attivita' di coordinamento e di monitoraggio dell'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 76 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di provvedere» e le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse; b) alla rubrica, le parole: «per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19» sono soppresse.». - Si riporta il testo dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Art. 57-bis (Comitato interministeriale per la transizione ecologica). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. 2. Il CITE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, e' composto dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali. Ad esso partecipano, altresi', gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno. 3. Il CITE approva il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di: a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti; b) mobilita' sostenibile; c) contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo; c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; d) risorse idriche e relative infrastrutture; e) qualita' dell'aria; f) economia circolare; f-bis) bioeconomia circolare e fiscalita' ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile. 4. Il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonche' le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure. Sulla proposta di Piano predisposta dal CITE e' acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che e' reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta di Piano e' contestualmente trasmessa alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Piano e' approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo. 4-bis. Dopo l'approvazione definitiva del Piano da parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate. 5. Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. 5-bis. La Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al Comitato tecnico di supporto di cui al comma 7 del presente articolo. 5-ter. All'articolo 68, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Ministro della transizione ecologica invia alle Camere e al Comitato interministeriale per la transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione ecologica». 6. Il CITE monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorita' indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 2, designati dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE. Ai componenti del Comitato tecnico di supporto del CITE non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, e' adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento. Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attivita' del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 10. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». |
| Art. 3 Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ((entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,)) e' istituito il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi ((nonche' di Roma capitale)), delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'universita' e della ricerca e della societa' civile ((nonche' delle organizzazioni della cittadinanza attiva. I componenti)) sono individuati sulla base della maggiore rappresentativita', della comprovata esperienza e competenza e di criteri oggettivi e predefiniti da individuare con il decreto di cui al primo periodo. Ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 2. Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR. Il Tavolo permanente puo' segnalare collaborativamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 e al Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi. |
| Art. 4
Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e' costituita una struttura con funzioni di segreteria tecnica per il supporto alle attivita' della Cabina di regia e del Tavolo permanente, la cui durata temporanea e' superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La Segreteria tecnica opera in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e l'Ufficio per il programma di governo. 2. La Segreteria tecnica di cui al presente articolo: a) supporta la Cabina di regia e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni; b) elabora periodici rapporti informativi alla Cabina di regia sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio sull'attuazione del PNRR comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; c) individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticita' segnalate dai Ministri competenti per materia; d) acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR ((di cui all'articolo 6)) le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto ((dei tempi programmati)) ed a eventuali criticita' rilevate nella fase di attuazione degli interventi; e) ove ne ricorrano le condizioni all'esito dell'istruttoria svolta, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12; f) istruisce i procedimenti relativi all'adozione di decisioni finalizzate al superamento del dissenso di cui all'articolo 13 e all'articolo 44. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del ((decreto legislativo 30 luglio)) 1999, n. 303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303: «Art. 7 (Autonomia organizzativa). - (Omissis). 4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, e' specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture di missione gia' operanti: in tale caso si applica l'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.». |
| ((Art. 4 bis Misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' in attuazione del PNRR
1. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, la Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, prorogata da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, costituisce struttura ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, ed e' prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il contingente di esperti della Segreteria tecnica di cui al medesimo comma 1 e' formato da personale non dirigenziale, in possesso di specifica e adeguata competenza nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilita', in numero non superiore a quindici. Il suddetto contingente e' composto da personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero da personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga condizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da Ministeri, organi, enti o istituzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente puo' essere composto altresi' da personale di societa' pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato mediante convenzioni stipulate previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico e' stabilito all'atto del conferimento dell'incarico. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 5, sono definite la modalita' di formazione del contingente di cui al comma 2 e di chiamata del personale nonche' le specifiche professionalita' richieste. 4. Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono confermati fino al 31 dicembre 2026. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, aggiuntivi rispetto allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, cui si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18: «Art. 3 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'). - 1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilita', in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all'articolo 1, nonche' dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di seguito denominato "Osservatorio". 2. L'Osservatorio e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilita'. L'Osservatorio e' integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilita' in numero pari a cinque. 4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed e' prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata. 5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti: a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani; b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita', in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilita', anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilita', di cui all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo; e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilita'. 6. Al funzionamento dell'Osservatorio e' destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. All'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: "entro il 15 aprile di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "ogni due anni, entro il 15 aprile".». - Si riporta il testo del comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178: «1.-366. (Omissis). 367. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, la segreteria tecnica gia' costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilita', di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2018, gia' prorogata ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023. (Omissis).». - Si riporta il testo dei commi 2 e 5-ter dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303: «Art. 9 (Personale della Presidenza). - 1.- (Omissis). 2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente. 3.-4. (Omissis). 5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo.». - Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127: «Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - 1.-13. (Omissis). 14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. (Omissis).». |
| Art. 5 Unita' per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita un a struttura di missione denominata Unita' per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione. 2. L'Unita', costituita nell'ambito del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. All'Unita' e' assegnato un contingente di personale, nei limiti delle risorse di cui al comma 4. L'Unita' opera in raccordo con il gruppo di lavoro sull'((analisi dell'impatto della regolamentazione)) (AIR) del ((Nucleo istituito)) presso la Presidenza del Consiglio dei ((ministri ai sensi)) dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 3. L'Unita' svolge i seguenti compiti: a) individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia di cui all'articolo 2, gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi; b) coordina, anche sulla base delle ((verifiche dell'impatto della regolamentazione)) di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, curate dalle amministrazioni, l'elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative, ((al fine di garantire)) maggiore coerenza ed efficacia della normazione; c) cura l'elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione normativa; d) promuove e potenzia iniziative di sperimentazione normativa, anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei, e tiene in adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale; e) riceve e considera ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16. 5. L'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica opera in raccordo con l'Unita' di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nello svolgimento dei seguenti compiti: a) promozione e coordinamento delle attivita' di rafforzamento della capacita' amministrativa nella gestione delle procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR anche attraverso le task force di esperti multidisciplinari da allocare nel territorio previste dal PNRR; b) promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e della predisposizione del catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti nel PNRR; c) misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri a carico di cittadini e imprese; d) promozione di interventi normativi, organizzativi e tecnologici di semplificazione anche attraverso una Agenda per la semplificazione condivisa con le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali; e) pianificazione e verifica su base annuale degli interventi di semplificazione.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144: «Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per: a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita' degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica degli investimenti pubblici; b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni; c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica. 3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e della necessita' di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei. 4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3. 5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento. 7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e' istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Una quota del fondo pari a 900.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2021, e' assegnata al finanziamento delle attivita' di cui al comma 5. 8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.». - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246: «Art. 14 (Semplificazione della legislazione). - 1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attivita' dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessita' di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle liberta' individuali. 2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunita' dell'intervento normativo. 3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo e' sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8. 4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalita' e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attivita' dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. 5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere con apposita relazione, nonche' le relative fasi di consultazione; b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di esclusione dell'AIR; c) i criteri generali e le procedure, nonche' l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR; d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10. 5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), da' conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. 5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), da' altresi' conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater. 6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonche' i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio. 7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR. 8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, puo' consentire l'eventuale esenzione dall'AIR. 9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di societa' di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilita' finanziarie. 10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR. 11. E' abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50. 12. Al fine di procedere all'attivita' di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attivita' di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione finale. 13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003. 14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita; b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete; c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali; d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione; e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse; f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa; g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica; h) identificazione delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali. 14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate. 14-quater. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o piu' decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970. 15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresi' alla semplificazione o al riassetto della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970. 16. 17. Rimangono in vigore: a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico; b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonche' le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione; c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco; d) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali; e) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale. 18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19. 18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi. 19. E' istituita la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione" composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza. 20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere. 21. La Commissione: a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis; b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere; c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. 23. La Commissione puo' chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari. 24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater. 24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie: a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive; b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari; c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi piu' gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive. 24-quater. L'amministrazione da' conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo.». - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303: «Art. 7 (Autonomia organizzativa). - 1.-3. (Omissis). 4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, e' specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture di missione gia' operanti: in tale caso si applica l'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.». - Si riporta il testo del comma 22-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233: «Art. 1. - 1.-22. (Omissis). 22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione, con relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. L'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualita' della regolazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non si applicano l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma. Della Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unita' si utilizza lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, altresi', al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE, l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresi', all'Unita' tecnica-finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.». |
| Art. 6
Monitoraggio e rendicontazione del PNRR
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicita'. Il Servizio centrale per il PNRR e' inoltre responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonche' della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8. Il Servizio centrale per il PNRR si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, puo' avvalersi del supporto di Societa' partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9. 2. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con l'Unita' di missione e con gli Ispettorati competenti della Ragioneria generale dello Stato. Questi ultimi concorrono al presidio dei processi amministrativi e al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti. 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 930.000 per l'anno 2021 e di euro 1.859.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
Riferimenti normativi
- Per il regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, si rimanda nei riferimenti normativi all'articolo 1. |
| ((Art. 6 bis
Piano nazionale dei dragaggi sostenibili
1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilita' marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, tenendo conto delle disposizioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero per la transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' approvato il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, anche sulla base della programmazione delle autorita' di sistema portuale e delle regioni con particolare riferimento ai programmi finanziati dal PNC e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle autorita' di sistema portuale. Ai fini della tutela dell'ambiente marino, il Piano e' attuato tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2. Le attivita' di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono interventi di pubblica utilita' e indifferibili e urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale. 3. L'autorizzazione alle attivita' di dragaggio e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorita' competente individuata ai sensi del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformita' al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non puo' essere superiore a novanta giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta. Le amministrazioni interessate nell'ambito del nuovo procedimento autorizzativo svolgono le proprie attivita' con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale): «Art. 114 (Dighe). - (Omissis). 4. Il progetto di gestione e' predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Il decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. - Per l'articolo 14- ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 24-bis. - Si riporta l'articolo 109, comma 2, del citato decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale): «Art. 109 (Immersione in mare di materiale derivante da attivita' di escavo e attivita' di posa in mare di cavi e condotte). - (Omissis). 2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a), e' rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alleleggi 31 dicembre 1982, n. 979e6 dicembre 1991, n. 394, per i quali e' rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformita' alle modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attivita' produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. (Omissis).». |
| Art. 7
Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza
1. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) e' istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. L'ufficio di cui al primo periodo opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato. 2. L'Unita' di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni di cui all'articolo 8, alla predisposizione e attuazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del Regolamento (UE) 2021/241, nonche' la coerenza ((dei relativi obiettivi finali e intermedi.)) Concorre inoltre alla verifica della qualita' e completezza dei dati di monitoraggio rilevati dal sistema di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178 e svolge attivita' di supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano. ((Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR nonche' di esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalita', da destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale e' effettuato senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilita' e mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. 2-bis. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, le parole: «e per i Sottosegretari» sono soppresse.)) 3. L'Unita' di missione si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale. Essa provvede altresi' a supportare le attivita' di valutazione delle politiche di spesa settoriali di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme e agli investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate alle istituzioni e ai cittadini. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole ((«, di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, e' reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario»)) sono soppresse. 4. Per le finalita' dell'articolo 6 e del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato a conferire n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, ((o a ricorrere alle deroghe previste dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per)) le restanti unita' di livello dirigenziale non generale. ((Per le finalita' di cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; per le medesime finalita' il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi del supporto della societa' Studiare Sviluppo srl, anche per la selezione delle occorrenti professionalita' specialistiche.)) 5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con l'articolo 6 e con il presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro il 31 gennaio 2022 con le modalita' di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del presente articolo. 6. Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per tale attivita' puo' avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le modalita' che saranno definite in specifica Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attivita' di supporto. ((Alla societa' Sogei S.p.A.)) non si applicano le disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e la stessa determina i processi di selezione e assunzione di personale in base a criteri di massima celerita' ed efficacia, prediligendo modalita' di selezione basate su requisiti curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicita', efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ((La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.)) 8. Ai fini del rafforzamento delle attivita' di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonche' ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, ((ferme restando le competenze in materia dell'Autorita' nazionale anticorruzione,)) le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ((9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.255.046 per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a euro 476.027 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.))
Riferimenti normativi
- Per il regolamento (UE) 2021/241, si rimanda nei riferimenti normativi all'articolo 6. - Il testo del citato comma 1050 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1. - Il testo del citato comma 1043 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2020, n. 178, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1. - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227 (Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze), come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Funzioni degli uffici di diretta collaborazione). - 1.-2. (Omissis). 3. L'ufficio del coordinamento legislativo e' articolato in due sezioni, strutturate in distinte aree organizzative. Le predette sezioni sono denominate «Ufficio legislativo-Economia» ed «Ufficio legislativo-Finanze». La prima sezione e' competente a trattare le questioni riferibili alle aree di attivita' indicate, rispettivamente, alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; la seconda sezione e' competente a trattare le questioni riferibili all'area di attivita' indicata alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999. L'ufficio del coordinamento legislativo cura l'attivita' di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi e la regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea. Cura il contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale nonche' gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi e svolge attivita' di consulenza giuridica per il Ministro. (Omissis).». - Il testo del citato comma 1050 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2020, n. 178, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1. - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 19. - 1.-5-ter (Omissis). 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia): «Art. 1 (Modalita' speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche). - 1.-14. (Omissis). 15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono derogare, fino a raddoppiarle, le percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano. Tali incarichi trovano copertura e limiti nelle facolta' assunzionali. In alternativa a quanto previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma rimangono in vigore fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-4. (Omissis). 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri): «Art. 10 (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri). - 1. Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2021 (21), i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. 1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, e' adottato con la medesima procedura di cui al comma 1.». - Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica): «Art. 19 (Gestione del personale). - 1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle societa' a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi. 2. Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della societa'. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validita' dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale. 5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle societa' controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. 6. Le societa' a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. 7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della societa' e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in societa', in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle societa' stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita' di personale gia' dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della societa' interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale gia' in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che: a) in corrispondenza del trasferimento alla societa' della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali; b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito; c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa; d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla societa'. 9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.». - Si riporta il testo dei commi 4 e 6 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti): «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1.-3. (Omissis). 4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorita' amministrative indipendenti o societa' a prevalente capitale pubblico . 5. (Omissis). 6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 287 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea: «Art. 287 (ex articolo 248 del TCE). - 1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organo o organismo creato dall'Unione, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame. La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilita' dei conti e la legittimita' e la regolarita' delle relative operazioni, che e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Detta dichiarazione puo' essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attivita' dell'Unione. 2. La Corte dei conti controlla la legittimita' e la regolarita' delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarita'. Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate all'Unione. Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti. Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato. 3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessita', sul posto, presso le altre istituzioni dell'Unione, nei locali di qualsiasi organo o organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell'Unione e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo. Le altre istituzioni dell'Unione, gli organi o organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto dell'Unione, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni. Per quanto riguarda l'attivita' della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese dell'Unione, il diritto della Corte di accedere alle informazioni in possesso della Banca e' disciplinato da un accordo tra la Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese dell'Unione gestite dalla Banca. 4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annuale. Questa e' trasmessa alle altre istituzioni dell'Unione ed e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti. La Corte dei conti puo' inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni dell'Unione. Essa adotta le relazioni annuali, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Ha tuttavia la possibilita' di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel suo regolamento interno. Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio. La Corte dei conti stabilisce il proprio regolamento interno. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio.». - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica): «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - 1.-4. (Omissis). 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». |
| Art. 8
Coordinamento della fase attuativa
1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unita' di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, ((e comunque non oltre il)) 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonche' l'avanzamento ((dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali)), attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 3. La medesima struttura vigila affinche' siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarita' della spesa ed il conseguimento ((degli obiettivi intermedi e finali)) e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attivita' di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonche' attivita' di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR. 4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla regolarita' delle procedure e delle spese e adotta tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarita' e gli indebiti utilizzi delle risorse. Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7. Essa e' inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico. 5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea. ((5-bis. Nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale tra il Governo e le parti sociali piu' rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR prevede lo svolgimento di periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali nonche' sull'impatto diretto e indiretto anche nei singoli ambiti territoriali e sulle riforme settoriali e assicura un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione ai tavoli di settore e territoriali di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.)) 6. Per ((l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis)) e' autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16. ((6-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attivita' di gestione nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo di consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio sulle relative misure di incentivazione e sostegno al settore del turismo, il Ministero del turismo puo' svolgere le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, mediante il ricorso alle modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.)) ((6-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 6-bis e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel PNRR, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attivita' di gestione nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a procedure concorsuali da effettuare nel rispetto dei principi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente fino a 120 unita' di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, di cui 70 appartenenti al livello secondo e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo - aziende alberghiere. L'individuazione delle unita' di personale e le modalita' dell'avvalimento sono disciplinate da un apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale fine, all'articolo 7, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero del turismo». All'onere derivante dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 3.041.667 euro per l'anno 2021, a 7.300.000 euro per l'anno 2022 e a 4.258.333 euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.)) ((6-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 6-ter del presente articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a 3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))
Riferimenti normativi
- Per il regolamento (CE) 12/02/2021, n. 2021/241/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, si rimanda nei riferimenti normativi all'articolo 6. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178: «1.-1042. (Omissis). 1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55: «Art. 7 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero del turismo). - 1.-11. (Omissis). 12. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministero del turismo e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato fino a 136 unita' di personale non dirigenziale, di cui 123 di area terza e 13 di area seconda, e fino a 14 unita' di personale dirigenziale di livello non generale, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche, o l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche amministrazioni in corso di validita', o mediante procedure di mobilita', ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell'assunzione del personale di cui al primo periodo, il Ministero puo' avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, collocato in posizione di comando, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Presso il Ministero, che ne supporta le attivita', hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente di promozione del turismo di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 4.026.367 per l'anno 2021 e di euro 8.052.733 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede, per l'importo di euro 3.287.172 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 3.533.459 annui a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle facolta' assunzionali trasferite dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e, per l'importo di euro 739.195 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 4.519.275 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 11.». - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76: «Art. 10 (Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale). - 1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalita' semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo: a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale; b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali; c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale. 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (29), il possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la classificazione definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dispiega i medesimi effetti del possesso del titolo di laurea magistrale in scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01). 2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalita' previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe, la non contestualita', assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 3. Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attivita', l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonche' le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attivita', possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicita' adottate per il bando e riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i termini di partecipazione, nonche', per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresi' prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a). 4. Al reclutamento del personale a tempo determinato previsto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, provvede il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA. Il reclutamento e' effettuato mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, assicurando comunque il profilo comparativo. La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale. Il Dipartimento della funzione pubblica puo' avvalersi delle misure previste dal comma 2. Non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' abrogato. 5. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicita' adottate per il bando stesso, senza necessita' di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parita' tra i partecipanti. Resta ferma l'attivita' gia' espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito. 6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) prevista dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 8. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatto salvo quanto previsto al comma 11-bis. 9. Dal 3 maggio 2021 e' consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. 10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunita'»; b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna». 10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 110° corso e il 111° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta qualifica essi svolgono, nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci mesi, secondo le modalita' previste in applicazione del decreto di cui al comma 6 del citato articolo 4 del decreto legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo 4. 11. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «graduatorie delle pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile 2021». 11-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quinto periodo, le parole da: «con equiparazione» fino a: «F1,» sono soppresse e la parola: «219.436» e' sostituita dalla seguente: «438.872»; b) al sesto periodo, le parole: «nel medesimo profilo professionale, di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di 10 unita' dell'Area III, posizione economica F1, ivi incluse le 5 unita' con particolare specializzazione professionale di cui al secondo periodo». 11-ter. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le autorita' amministrative indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, possono prevedere, secondo la specificita' del proprio ordinamento, modalita' semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero a talune delle modalita' indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.». - Il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O. - Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55: «Art. 7 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero del turismo). - 1.-7. (Omissis). 8. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e delle relative dotazioni organiche del Ministero della cultura. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse finanziarie relative alla materia del turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal Ministero della cultura. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso puo' avvalersi, nei limiti strettamente indispensabili per assicurare la funzionalita' del Ministero, delle risorse strumentali e di personale dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189: «Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1. (Omissis). 2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti. (Omissis).». |
| ((Art. 8 bis
Disposizioni per l'attuazione del programma di Governo
1. Per garantire una piu' efficace attuazione del programma di Governo e anche al fine della trasmissione alle Camere delle relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei provvedimenti attuativi di secondo livello previsti in disposizioni legislative, nonche' dell'aggiornamento costante del motore di ricerca del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' rafforzata la Rete governativa permanente dell'attuazione del programma di Governo, coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per il programma di Governo e costituita dai Nuclei permanenti per l'attuazione del programma di Governo istituiti da ciascun Ministero all'interno degli uffici di diretta collaborazione con il compito specifico di provvedere alla costante attuazione dei citati provvedimenti attuativi e al recupero dell'arretrato di quelli non adottati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.)) |
| Art. 9
Attuazione degli interventi del PNRR
1. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla normativa nazionale ed europea vigente. 2. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da societa' a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati. 3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalita' e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile. 4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilita' delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attivita' di controllo e di audit. |
| Art. 10
Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici
1. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e ((dell'Unione europea)) 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di societa' in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. L'attivita' di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacita' amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati. 3. Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruita' economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento da' conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento ((della societa' Consip S.p.A.)) e delle centrali di committenza regionali. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle societa' di cui al comma 1 per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze definisce, per le societa' in house statali, i contenuti minimi delle convenzioni per l'attuazione di quanto previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le Amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono essere posti a carico delle risorse previste per l'attuazione degli ((interventi del PNRR)), ovvero delle risorse per l'assistenza tecnica previste ((nei programmi dell'Unione europea)) 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti. 6. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di supporto di cui al presente articolo, le societa' interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonche' con il ricorso a competenze - di persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. ((6-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, ne' ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 21, 38 e comma 2 dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici). - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti. 2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione. 3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualita', per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilita' delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5. 4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. 5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni immobili nella propria disponibilita' concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. 6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attivita' ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettivita' le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4. 8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti: a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; b) i criteri per la definizione degli ordini di priorita', per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonche' per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; c) i criteri e le modalita' per favorire il completamento delle opere incompiute; d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicita' relativi ai contratti; f) le modalita' di raccordo con la pianificazione dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento. 8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza. 9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.». «Art. 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza). - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, e' istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicita', un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione e' conseguita in rapporto ai bacini territoriali, alla tipologia e complessita' del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonche' i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la societa' Sport e salute Spa e' qualificata di diritto centrale di committenza e puo' svolgere attivita' di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, di intesa con la Conferenza unificata e sentita l'ANAC, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualita', efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilita' delle attivita' e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalita' attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonche' la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione. 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis la qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attivita' che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: a) capacita' di progettazione; b) capacita' di affidamento; c) capacita' di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. 3-bis. Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui al comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni relative all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori, le attivita' correlate all'ambito di cui al comma 3, lettera c) possono essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni purche' qualificati almeno in detto ambito secondo i criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. 4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri: a) requisiti di base, quali: 1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3; 2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attivita' di cui al comma 3; 3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale; 4) numero di gare svolte nel quinquennio con indicazione di tipologia, importo e complessita', numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; 5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestivita' indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorita', come individuati dalla stessa Autorita' ai sensi dell'articolo 213, comma 9; 5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e dall'articolo 29, comma 3; 5-quater) disponibilita' di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara; b) requisiti premianti, quali: 1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalita'; 2) presenza di sistemi di gestione della qualita' conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 3); 4) livello di soccombenza nel contenzioso; 5) applicazione di criteri di sostenibilita' ambientale e sociale nell'attivita' di progettazione e affidamento. 4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione. 5. La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e puo' essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante. 6. L'ANAC stabilisce le modalita' attuative del sistema di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza, anche per le attivita' ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresi', modalita' diversificate che tengano conto delle peculiarita' dei soggetti privati che richiedono la qualificazione. 7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l'ANAC stabilisce altresi' i casi in cui puo' essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attivita' ausiliarie, di acquisire la capacita' tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con riserva ha una durata massima non superiore al termine stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. 8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'articolo 216, comma 10. 9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 213, comma 14, attribuite alla stazione appaltante con il decreto di cui al citato comma e' destinata dall'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unita' organizzative competenti per i procedimenti di cui al presente codice. La valutazione positiva della stazione appaltante viene comunicata dall'ANAC all'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante perche' ne tenga comunque conto ai fini della valutazione della performance organizzativa e gestionale dei dipendenti interessati. 10. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).». «Art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house). - 2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruita' economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonche' dei benefici per la collettivita' della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalita' e socialita', di efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio, nonche' di ottimale impiego delle risorse pubbliche. 3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformita', alle, disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.». - Il testo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O. - Il testo del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante «Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210. - Si riporta il testo dell'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: «Art. 33-septies (Consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese). - 1. Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo, al contempo, la qualita', la sicurezza, la scalabilita', l'efficienza energetica, la sostenibilita' economica e la continuita' operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilita' localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo o verso l'infrastruttura di cui al comma 4-ter o verso altra infrastruttura propria gia' esistente e in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni centrali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4. 1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura gia' esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni locali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4. 1-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), effettua con cadenza triennale, anche con il supporto dell'Istituto Nazionale di Statistica, il censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione di cui al comma 2 e, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 1-bis e dalla disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, definisce nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e la strategia di adozione del modello cloud per la pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni si attengono. Per la parte relativa alla strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione del modello cloud delle amministrazioni locali e' sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Con il termine CED e' da intendere il sito che ospita uno o piu' sistemi informatici atti alla erogazione di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al minimo comprende risorse di calcolo, apparati di rete per la connessione e sistemi di memorizzazione di massa. 3. Dalle attivita' previste al comma 1 sono esclusi i CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la normativa in materia di tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle classificate nazionali secondo le direttive dell'Autorita' nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita le sue funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DE). 4. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con proprio regolamento, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto della disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, stabilisce i livelli minimi di sicurezza, capacita' elaborativa, risparmio energetico e affidabilita' delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, ivi incluse le infrastrutture di cui ai commi 1 e 4-ter. Definisce, inoltre, le caratteristiche di qualita', di sicurezza, di performance e scalabilita', interoperabilita', portabilita' dei servizi cloud per la pubblica amministrazione. Con lo stesso regolamento sono individuati i termini e le modalita' con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis. 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, fermo restando quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, nel rispetto dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e della disciplina e dei limiti derivanti dall'esercizio di attivita' e funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblici, di polizia giudiziaria, nonche' quelle di difesa e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture digitali dell'amministrazione della difesa. 4-ter. La societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, realizza uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale previsti dal piano triennale di cui al comma 1-ter. 4-quater. Gli obblighi di migrazione previsti ai commi precedenti non si applicano alle amministrazioni che svolgono le funzioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo e' accertata dall'AgID ed e' punita ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.». - Si riporta il testo del comma 3-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: «Art. 4 (Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di societa' pubbliche). - 1.-3-bis (Omissis). 3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attivita' ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attivita' di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attivita' di manutenzione e lavori pubblici. La medesima societa' svolge, inoltre, le attivita' ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. La Consip S.p.A. puo', altresi', svolgere, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonche' i tempi e le modalita' di realizzazione delle attivita', si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualita' di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi. (Omissis).». |
| Art. 11 Rafforzamento della capacita' amministrativa delle stazioni appaltanti
1. Per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attivita' di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualita' del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2021/2027, ((la societa' Consip S.p.A.)) mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico. Per le medesime finalita', ((la societa' Consip S.p.A.)) realizza un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualita' per l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procuremente il rafforzamento della capacita' amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. ((La societa' Consip S.p.A.)) si coordina con le centrali di committenza regionali per le attivita' degli enti territoriali di competenza. 2. ((Le disposizioni del presente articolo)) trovano applicazione anche per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettivita' effettuati dalla Sogei S.p.A., per la realizzazione e implementazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni affidatarie in ottemperanza a specifiche disposizioni normative o regolamentari, nonche' per la realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 33-septiesdel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le cui procedure di affidamento sono poste in essere ((dalla Consip S.p.A.)) ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 3. Per realizzare le finalita' di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula ((con la societa' Consip S.p.A.)) un apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine e' autorizzata la spesa di 8 milioni ((di euro)) per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese): «Art. 33-septies (Consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese). - 1. Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo, al contempo, la qualita', la sicurezza, la scalabilita', l'efficienza energetica, la sostenibilita' economica e la continuita' operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilita' localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo o verso l'infrastruttura di cui al comma 4-ter o verso altra infrastruttura propria gia' esistente e in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni centrali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4. 1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura gia' esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni locali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4. 1-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), effettua con cadenza triennale, anche con il supporto dell'Istituto Nazionale di Statistica, il censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione di cui al comma 2 e, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 1-bis e dalla disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, definisce nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e la strategia di adozione del modello cloud per la pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni si attengono. Per la parte relativa alla strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione del modello cloud delle amministrazioni locali e' sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Con il termine CED e' da intendere il sito che ospita uno o piu' sistemi informatici atti alla erogazione di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al minimo comprende risorse di calcolo, apparati di rete per la connessione e sistemi di memorizzazione di massa. 3. Dalle attivita' previste al comma 1 sono esclusi i CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la normativa in materia di tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle classificate nazionali secondo le direttive dell'Autorita' nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita le sue funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DE). 4. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con proprio regolamento, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto della disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, stabilisce i livelli minimi di sicurezza, capacita' elaborativa, risparmio energetico e affidabilita' delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, ivi incluse le infrastrutture di cui ai commi 1 e 4-ter. Definisce, inoltre, le caratteristiche di qualita', di sicurezza, di performance e scalabilita', interoperabilita', portabilita' dei servizi cloud per la pubblica amministrazione. Con lo stesso regolamento sono individuati i termini e le modalita' con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis. 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, fermo restando quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, nel rispetto dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e della disciplina e dei limiti derivanti dall'esercizio di attivita' e funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblici, di polizia giudiziaria, nonche' quelle di difesa e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture digitali dell'amministrazione della difesa. 4-ter. La societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, realizza uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale previsti dal piano triennale di cui al comma 1-ter. 4-quater. Gli obblighi di migrazione previsti ai commi precedenti non si applicano alle amministrazioni che svolgono le funzioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo e' accertata dall'AgID ed e' punita ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.». - Si riporta il testo del comma 3-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario): «Art. 4 (Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di societa' pubbliche). - 1. - 3-bis. (Omissis). 3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attivita' ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attivita' di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attivita' di manutenzione e lavori pubblici. La medesima societa' svolge, inoltre, le attivita' ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. La Consip S.p.A. puo', altresi', svolgere, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonche' i tempi e le modalita' di realizzazione delle attivita', si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualita' di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi. (Omissis).». |
| ((Art. 11 bis Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini dell'attuazione del PNRR
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, della gestione della fase di ripresa e della necessita' e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, volte a soddisfare i nuovi fabbisogni informativi, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche in collaborazione con gli altri enti che partecipano al Sistema statistico nazionale, produce le informazioni statistiche necessarie, mediante l'utilizzo e l'integrazione di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati di indagine, al fine di soddisfare le esigenze informative relative alla fase pandemica e a quella successiva. Le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e informazioni utili ai fini della produzione delle basi di dati consentono all'ISTAT di accedere a tali archivi e alle informazioni individuali ivi contenute, con esclusione della banca dati detenuta dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita dall'articolo 96 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 2. Le operazioni di cui al comma 1, svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli interessati, sono individuate con provvedimento del Presidente dell'ISTAT in cui sono specificati gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti amministrative utilizzate e le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza e le garanzie adottate per tutelare i diritti e le liberta' fondamentali degli interessati, i tempi di conservazione, nonche' le risorse richieste. I provvedimenti sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ISTAT. 3. In caso di trattamenti che richiedono l'utilizzo di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo sono adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, mediante pubblicazione nel sito internetistituzionale dell'Istituto. 5. I dati di cui al comma 1, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unita' statistiche, possono essere comunicati per finalita' scientifiche ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le modalita' ivi previsti, nonche' ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano lo scambio dei dati tra gli enti e uffici del medesimo Sistema. 6. L'ISTAT provvede alle attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121: «Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). - E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 6, lettera a), e all'articolo 7 . Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonche' alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente. Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.». - Si riporta il testo dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159: «Art. 96 (Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia). - 1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e' istituita la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati nazionale unica». 2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, la banca dati nazionale unica e' collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.». - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e' pubblicato nella GUUE n. L 119 del 4 maggio 2016. - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: «Art. 5-ter (Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalita' statistiche). - 1. Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unita' statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che: a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a universita', enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorita' statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3; b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare l'ente richiedente, un impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonche' le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati; c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non puo' essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E' fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. (Omissis).». |
| Art. 12
Poteri sostitutivi
1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione ((dei progetti,)) anche avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate. 2. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie puo' promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento ((nei riguardi)) di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, anche in sede di ((Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonche' di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.)) 3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformita' di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle citta' metropolitane, dalle province o dai comuni, all'assegnazione del termine non superiore a trenta giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con le stesse modalita' previste dal secondo periodo del comma 1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi ((compresi)) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni. 4. Ove il Ministro competente non adotti i provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel PNRR non risultino altrimenti superabili con celerita', su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le modalita' previste dal comma 1. 5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unita' per la razionalizzazione e il miglioramento ((della regolazione)) di cui all'articolo 5, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza e' adottata, previa intesa ((in sede di Conferenza)) permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del ((decreto legislativo 28 agosto)) 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza e' adottata previa autorizzazione della Cabina di regia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalita' applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti. ((6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa e' disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresi' alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1»)).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175: "Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorita' di sistema portuale; b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo puo' sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attivita' sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo; c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della societa' controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante; d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; f) «partecipazione»: la titolarita' di rapporti comportanti la qualita' di socio in societa' o la titolarita' di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi; g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di societa' o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica; h) «servizi di interesse generale»: le attivita' di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita' fisica ed economica, continuita', non discriminazione, qualita' e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettivita' di riferimento, cosi' da garantire l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale; i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato; l) "societa'": gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attivita' consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; m) «societa' a controllo pubblico»: le societa' in cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b); n) «societa' a partecipazione pubblica»: le societa' a controllo pubblico, nonche' le altre societa' partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da societa' a controllo pubblico; o) «societa' in house»: le societa' sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o piu' amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attivita' prevalente di cui all'articolo 16, comma 3; p) «societa' quotate»: le societa' a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.». - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Il testo del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata. 4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.». - Si riporta il testo dei commi da 1 a 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari straordinari). - 1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticita' tale da non potere assicurare la sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente e' posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed e' nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo e' nullo. L'incarico del commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e puo' essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente. Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale gia' erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale. 1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le modalita' previste dal citato comma 1; se l'ente e' gia' commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio' non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni. 2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni tempo revocati con le medesime modalita' previste per la nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita' effettivamente svolta. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilita' per danno erariale. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dalla presente legge: «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari straordinari). - 1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticita' tale da non potere assicurare la sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente e' posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed e' nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo e' nullo. L'incarico del commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e puo' essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente. Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale gia' erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale. 1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le modalita' previste dal citato comma 1; se l'ente e' gia' commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio' non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni. 2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni tempo revocati con le medesime modalita' previste per la nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita' effettivamente svolta. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilita' per danno erariale. 4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i Commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del Ministro dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro della salute. 5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e' integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio puo' delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non puo' comportare aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le somme gia' riconoscibili al commissario unico. 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa e' disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresi', alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1.». |
| Art. 13
Superamento del dissenso
1. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. 2. Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente provenga da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del quinto comma dell'articolo 117 e secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione: «Art. 117. - La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.». «Art. 120. - Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni, delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarieta' e del principio di leale collaborazione.». |
| Art. 14
Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare
1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonche' al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 maggio 2021, n. 59, ((e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.)) Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR. 2. Alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, si provvede in deroga alla specifica normativa di settore, con le procedure finanziarie del PNRR stabilite con le modalita' di cui all'articolo 1, commi da 1038 a 1049 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti): «Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. E' approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. 2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i seguenti programmi e interventi: 1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026; 2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73 milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24 milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026; 3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale: 65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno 2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31 milioni di euro per l'anno 2026; 4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026; c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti programmi e interventi: 1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l'anno 2026; 2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026; 3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026; 4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025; 5. Strade sicure - Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026; 6. Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026; 7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026; 8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72 milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025; 9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale: 20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno 2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno 2026; 10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; 11. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing), attraverso un sistema alimentato, ove l'energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026; 12. Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilita' e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026; 13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (5); d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al seguente programma: 1. Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026; e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai seguenti programmi e interventi: 1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49 milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56 milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026; 2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250 milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026; 3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno 2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026; f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico riferiti ai seguenti programmi e interventi: 1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno 2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni di euro per l'anno 2026; 2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022, 1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno 2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026; 3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025; g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia riferiti al seguente programma e intervento: 1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57 milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per l'anno 2026; h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riferiti al seguente programma e intervento: 1. Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento delle predette somme e' destinato esclusivamente alle produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore; i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca riferiti al seguente programma e intervento: 1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente programma e intervento: 1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel 2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024; m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023, 829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 3 e 4. 2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio nazionale nonche' di ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2, lettera c), punti 1 e 3, sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al 50 per cento e all'80 per cento. 2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 2, sono destinate: a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026, all'erogazione, fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo di importo non superiore al 50 per cento dei costi necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse; b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da parte di Rete ferroviaria italiana Spa, di unita' navali impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti; c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58 milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale necessari alla de-carbonizzazione dei trasporti e in particolare nel settore marittimo, nonche' di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle unita' navali necessarie a sostenere le attivita' di bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione nazionali. 2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti: a) le modalita' di assegnazione delle risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate all'erogazione di contributi in favore delle imprese del settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le proprie attivita' sul territorio nazionale. I contributi sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviario anche nei terminal intermodali, nonche' al finanziamento, nella misura del 100 per cento, di interventi destinati all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana Spa; b) la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere a) e c) del comma 2-ter, l'entita' del contributo riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna delle tipologie di intervento e le modalita' e le condizioni di erogazione dello stesso. 2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 12, sono destinate, al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base dei seguenti criteri: a) entita' della popolazione residente; b) estensione delle strade statali, provinciali e comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente tra due o piu' comuni appartenenti all'area interna; c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione sismica; d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entita'. 2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati. 2-septies. Al fine di favorire l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprieta' delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, nonche' degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli ex Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 13, sono destinate al finanziamento di un programma di interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di: a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento o di adeguamento sismico; b) interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progettazioni; c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b); d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento; e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle finalita' di cui alla presente lettera puo' essere destinato un importo non superiore al 10 per cento del totale delle risorse; f) operazioni di locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b). 2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: a) sono individuati gli indicatori di riparto su base regionale delle risorse di cui al comma 2-septies, tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti in ciascuna regione, dell'entita' della popolazione residente nella regione nonche' dell'entita' della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1 e 2; b) sono stabilite le modalita' e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi, con priorita' per gli interventi effettuati nelle zone sismiche 1 e 2, per quelli che prevedono azioni congiunte sia di miglioramento di classe sismica sia di efficientamento energetico, nonche' per quelli in relazione ai quali sia gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei finanziamenti. 2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a: a) interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e immobili gia' destinati a edilizia residenziale pubblica; b) interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla riconversione a edilizia residenziale sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo. 3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; b) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente: «8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.». 4. La copertura di parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050 della legge n. 178 del 2020, e' rideterminata in 1.315,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Allo scopo di agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli interventi suddetti. 7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacita' di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo 14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione centrale titolare dell'intervento. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale, nonche' per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), punto 1, la revoca e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse disponibili per effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui, sono riprogrammate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri premianti nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione. Qualora le somme oggetto di revoca siano state gia' trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. In caso di mancato versamento delle predette somme da parte degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, il recupero e' operato con le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancato versamento, le predette regioni e province autonome assoggettano i propri enti ad una riduzione in corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome che provvedono, conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato le somme recuperate. In caso di mancato versamento da parte delle regioni e delle province autonome si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. 7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al comma 2, lettera e), costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la relativa verifica e' effettuata congiuntamente dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui rispettivamente all'articolo 9 e all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005. 7-quater. Fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario e procedurale previsto dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 7, alla ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettera d), punto 1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 7-quinquies. A partire dall'anno 2022 e fino alla completa realizzazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, e' presentata annualmente alle Camere, unitamente alla relazione gia' prevista dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi di cui al comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 7. 8. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e' subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea. Le amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. 9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022, 6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026, 70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno 2026, 2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40 milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 5.». - Si riporta il testo dei commi 177 e dal 1038 al 1049 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), come modificato dalla presente legge: «1. - 176. (Omissis). 177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III - Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro. 178. - 1037. (Omissis). 1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040, le risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati, rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito». Nel primo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti. I predetti conti correnti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 1039. Le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi di cui al comma 1038 sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo titolare dei progetti, mediante giroconto su un conto aperto presso la Tesoreria statale, sulla base delle procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del Next Generation EU. 1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, un importo corrispondente alle predette minori entrate e' versato sulla contabilita' speciale n. 1778, intestata « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio », per la conseguente regolazione contabile mediante versamento nei pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata. Il versamento nella predetta contabilita' speciale e' effettuato mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in un periodo temporale piu' esteso rispetto a quello della dotazione del Fondo, utilizzando direttamente le disponibilita' dei conti di tesoreria di cui al comma 1038 previamente incrementate dal Fondo. 1041. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato in due distinti capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoli affluiscono le risorse del programma Next Generation EU oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma 1037. 1042. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, il primo da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037. 1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico. 1044. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi. 1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione indica, altresi', le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti. 1046. Al fine di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei principi europei di tracciabilita' delle operazioni contabili afferenti alla realizzazione del programma Next Generation EU e dei progetti finanziati, anche per i successivi eventuali controlli di competenza delle istituzioni dell'Unione europea, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 sono utilizzate dopo l'approvazione del programma Next Generation EU per finanziare i progetti previsti dallo stesso programma e mantengono, quale vincolo di destinazione, la realizzazione degli interventi del programma fino a tutta la durata del medesimo programma. I progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa europea in materia e comunque corredati di indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori quantitativi. 1047. Le anticipazioni sono destinate ai singoli progetti tenendo conto, tra l'altro, dei cronoprogrammi della spesa e degli altri elementi relativi allo stato delle attivita' desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al comma 1043. 1048. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul sistema informatico di cui al comma 1043 e in base al conseguimento dei relativi target intermedi e finali previsti. 1049. Ogni difformita' rilevata nell'attuazione dei singoli progetti rispetto alle disposizioni dei commi da 1037 a 1050 nonche' nel conseguimento dei relativi target intermedi e finali con impatto diretto sugli importi richiesti a rimborso alla Commissione europea per il programma Next Generation EU, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dell'amministrazione titolare, deve essere immediatamente corretta. Nel caso di revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente corrisposti sono recuperati e riassegnati nelle disponibilita' finanziarie del medesimo programma. (Omissis).». |
| ((Art. 14 bis Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016
1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' integrata dal capo del Dipartimento «Casa Italia» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonche' dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009. 2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101: «Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. E' approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. 2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i seguenti programmi e interventi: 1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026; 2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73 milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24 milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026; 3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale: 65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno 2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31 milioni di euro per l'anno 2026; 4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026; c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti programmi e interventi: 1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l'anno 2026; 2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026; 3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026; 4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025; 5. Strade sicure - Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026; 6. Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026; 7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026; 8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72 milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025; 9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale: 20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno 2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno 2026; 10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; 11. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing), attraverso un sistema alimentato, ove l'energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026; 12. Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilita' e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026; 13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al seguente programma: 1. Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026; e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai seguenti programmi e interventi: 1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49 milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56 milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026; 2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250 milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026; 3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno 2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026; f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico riferiti ai seguenti programmi e interventi: 1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno 2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni di euro per l'anno 2026; 2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022, 1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno 2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026; 3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025; g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia riferiti al seguente programma e intervento: 1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57 milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per l'anno 2026; h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riferiti al seguente programma e intervento: 1. Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento delle predette somme e' destinato esclusivamente alle produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore; i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca riferiti al seguente programma e intervento: 1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente programma e intervento: 1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel 2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024; m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023, 829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 3 e 4. 2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio nazionale nonche' di ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2, lettera c), punti 1 e 3, sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al 50 per cento e all'80 per cento. 2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 2, sono destinate: a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026, all'erogazione, fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo di importo non superiore al 50 per cento dei costi necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse; b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da parte di Rete ferroviaria italiana Spa, di unita' navali impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti; c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58 milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale necessari alla de-carbonizzazione dei trasporti e in particolare nel settore marittimo, nonche' di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle unita' navali necessarie a sostenere le attivita' di bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione nazionali. 2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti: a) le modalita' di assegnazione delle risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate all'erogazione di contributi in favore delle imprese del settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le proprie attivita' sul territorio nazionale. I contributi sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviario anche nei terminal intermodali, nonche' al finanziamento, nella misura del 100 per cento, di interventi destinati all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana Spa; b) la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere a) e c) del comma 2-ter, l'entita' del contributo riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna delle tipologie di intervento e le modalita' e le condizioni di erogazione dello stesso. 2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 12, sono destinate, al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base dei seguenti criteri: a) entita' della popolazione residente; b) estensione delle strade statali, provinciali e comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente tra due o piu' comuni appartenenti all'area interna; c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione sismica; d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entita'. 2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati. 2-septies. Al fine di favorire l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprieta' delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, nonche' degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli ex Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 13, sono destinate al finanziamento di un programma di interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di: a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento o di adeguamento sismico; b) interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progettazioni; c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b); d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento; e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle finalita' di cui alla presente lettera puo' essere destinato un importo non superiore al 10 per cento del totale delle risorse; f) operazioni di locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b). 2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: a) sono individuati gli indicatori di riparto su base regionale delle risorse di cui al comma 2-septies, tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti in ciascuna regione, dell'entita' della popolazione residente nella regione nonche' dell'entita' della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1 e 2; b) sono stabilite le modalita' e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi, con priorita' per gli interventi effettuati nelle zone sismiche 1 e 2, per quelli che prevedono azioni congiunte sia di miglioramento di classe sismica sia di efficientamento energetico, nonche' per quelli in relazione ai quali sia gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei finanziamenti. 2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a: a) interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e immobili gia' destinati a edilizia residenziale pubblica; b) interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla riconversione a edilizia residenziale sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo. 3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; b) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente: «8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.». 4. La copertura di parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050 della legge n. 178 del 2020, e' rideterminata in 1.315,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Allo scopo di agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli interventi suddetti. 7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacita' di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo 14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione centrale titolare dell'intervento. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale, nonche' per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), punto 1, la revoca e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse disponibili per effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui, sono riprogrammate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri premianti nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione. Qualora le somme oggetto di revoca siano state gia' trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. In caso di mancato versamento delle predette somme da parte degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, il recupero e' operato con le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancato versamento, le predette regioni e province autonome assoggettano i propri enti ad una riduzione in corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome che provvedono, conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato le somme recuperate. In caso di mancato versamento da parte delle regioni e delle province autonome si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. 7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al comma 2, lettera e), costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la relativa verifica e' effettuata congiuntamente dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui rispettivamente all'articolo 9 e all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005. 7-quater. Fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario e procedurale previsto dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 7, alla ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettera d), punto 1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 7-quinquies. A partire dall'anno 2022 e fino alla completa realizzazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, e' presentata annualmente alle Camere, unitamente alla relazione gia' prevista dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi di cui al comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 7. 8. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e' subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea. Le amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. 9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022, 6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026, 70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno 2026, 2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40 milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 5.». - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo 1 e comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: «Art. 1 (Ambito di applicazione e organi direttivi). - (Omissis). 5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento. Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.». «Art. 2 (Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari). -(Omissis). 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.». |
| Art. 15
Procedure finanziarie e contabili
1. All'articolo 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «su un conto corrente della Tesoreria centrale appositamente istituito» sono sostituite dalle seguenti: «su un conto aperto presso la Tesoreria statale». 2. Le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR sono stabilite in sede di emanazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento ((e di Bolzano)), ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 4. Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilita' ivi previsti. ((4-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.)) 5. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021 e 2022». 6. Il piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica ((12 novembre)) 2018, n. 140, ai sensi dell'articolo 38-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche rivedendo il livello minimo di articolazione e la sua composizione in moduli distinti. Il termine della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' prorogato di un anno.
Riferimenti normativi
- Il testo dei commi 1039 e 1042 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal presente articolo, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 14. - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata. 4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.». - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42): «Art. 2 (Adozione di sistemi contabili omogenei). - 1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilita' finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilita' economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. 2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilita' finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilita' economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. 3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte. 4.». - Si riporta il testo vigente dei commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): «1. - 896. (Omissis). 897. Ferma restando la necessita' di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione e' comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita' e del fondo anticipazione di liquidita', incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione. 898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita' e al fondo anticipazione di liquidita', gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art. 163 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria). - 1. Se il bilancio di previsione non e' approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilita' finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. 2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e' consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo' assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo' disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. 3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. 4. 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. [6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).] 7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa e' oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.». - Il testo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172. - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), come modificato dalla presente legge: «Art. 4-quater (Sperimentazione e semplificazioni in materia contabile). - 1. In relazione all'entrata in vigore del nuovo concetto di impegno di cui all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire la sussistenza delle disponibilita' di competenza e cassa occorrenti per l'assunzione degli impegni anche pluriennali e la necessita' di assicurare la tempestivita' dei pagamenti in un quadro ordinamentale che assicuri la disponibilita' in bilancio delle risorse finanziarie in un arco temporale adeguato alla tempistica di realizzazione delle spese di investimento sulla base dello stato avanzamento lavori, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022: a) le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa in relazione a variazioni di bilancio connesse alla riassegnazione di entrate finalizzate per legge a specifici interventi o attivita' sono assegnate ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione; b) per le spese in conto capitale i termini di cui al comma 3 dell'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono prolungati di un ulteriore esercizio e quelli di cui al comma 4, primo periodo, del medesimo articolo 34-bis sono prolungati di ulteriori tre esercizi; c) le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si applicano anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali. (Omissis).». - Il testo del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140, recante «Regolamento concernente la definizione della struttura del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 38-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2018, n. 299, S.O. - Si riporta il testo degli articoli 38-ter e 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «Art. 38-ter (Piano dei conti integrato). - 1. Le Amministrazioni centrali dello Stato adottano un comune piano dei conti integrato, tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilita' finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione. 2. Il piano dei conti, mediante il sistema di contabilita' integrata di cui all'articolo 38-bis, persegue le seguenti finalita': a) l'armonizzazione del sistema contabile delle amministrazioni centrali dello Stato con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, destinatarie dei decreti legislativi n. 91 del 2011 e n. 118 del 2011 ai fini del rispetto dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica; b) l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quelle di natura economica e patrimoniale; c) il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle entrate, delle spese, dei costi/oneri e dei proventi/ricavi, nonche' il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti di finanza pubblica delle amministrazioni centrali dello Stato; d) una maggiore tracciabilita' delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione contabile una maggiore attendibilita' e trasparenza dei dati contabili, valutabili anche in sede di gestione dei bilanci pubblici mediante il sistema di contabilita' integrata. 3. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 ottobre 2016, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite: a) le voci del piano dei conti integrato, costituito dall'elenco dei conti relativi alle entrate e alle spese in termini di contabilita' finanziaria e dai conti economico-patrimoniali, compresi quelli necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento; b) i collegamenti dei conti finanziari, dei conti economico patrimoniali ai documenti contabili e di bilancio; c) il livello minimo di articolazione del piano dei conti per le fasi di riferimento del bilancio. 4. Gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies.». «Art. 38-sexies (Sperimentazione). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 38-ter, comma 3, e' disciplinata un'attivita' di sperimentazione di durata non superiore a tre esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilita' integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 25-bis, nonche' della codifica provvisoria di cui al periodo successivo. Con il medesimo decreto e' introdotta una codifica provvisoria delle transazioni elementari di cui all'articolo 38-quater, comma 1, al fine di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario economico e patrimoniale.». |
| ((Art. 15 bis Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto degli enti locali per l'anno 2020
1. In deroga alle modalita' previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l'ente locale abbia approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato a) e all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' effettuata dal responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Il rendiconto aggiornato e' tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: «Art. 227 (Rendiconto della gestione). - 1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. 2. Il rendiconto della gestione e' deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta e' messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilita'. 2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141. 2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalita' previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 3. Nelle more dell'adozione della contabilita' economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facolta', prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato. 4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione enti locali potra' richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali. 5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti: a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale; c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. 6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalita' e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte dei conti. 6-bis. Nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, e' pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti. 6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 6-quater. Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: «Art. 39 (Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali). - (Omissis). 2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov. it, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalita' definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome. (Omissis).». - Il testo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172. - Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196: «Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni pubbliche). - 1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati. 2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma 6, della presente legge. 3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite le modalita' di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati.». |
| Art. 16
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, ((commi da 1 a 5-bis,)) e 11, pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021, 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, si provvede: a) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a 4.316.000 euro per l'anno 2021 e 8.632.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) quanto a 6.021.000 euro per l'anno 2021 e 12.040.000 euro ((annui a decorrere dall'anno)) 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando: 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 2.541.000 euro per l'anno 2021, 4.384.000 euro per l'anno 2022 e 5.080.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2023; 2) l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022; 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022; 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((per l'anno 2022)); 5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022; 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022; 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022; 8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022; 9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022; 10) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022; 11) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022; 12) l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((annui a decorrere dall'anno ))2022. 2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica): «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - 1. - 4. (Omissis). 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». - Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015): «1. - 199. (Omissis). 200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. (Omissis).». |
| Art. 17
Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni: ((a) il comma 2-bis e' sostituito dai seguenti:)) «2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonche' ((dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto)), e' istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unita', in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuato tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, ((del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),)) del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, ((dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanita' (ISS),)) secondo le modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ((fuori ruolo o nella posizione di)) comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita' a tempo pieno e non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri e' garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ((anche attingendo dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica di cui all'articolo 8, comma)) 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in possesso dei medesimi requisiti di cui al comma 2-bis. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attivita' istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalita' ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalita' previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27, del presente decreto. ((2-ter. Al fine di garantire univocita' di indirizzo, i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati da un numero massimo di due commissari per ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della transizione ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e procedurali preordinati all'attuazione coordinata e omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto. 2-quater. Il Ministro della transizione ecologica puo' attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell'altra. Nel caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia attribuita al presidente della Commissione di cui al comma 1, quest'ultimo e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e per l'intera durata del medesimo. 2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati e' escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. 2-sexies. La denominazione "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC". 2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'allegato I-bis al presente decreto possono essere modificate, con decreto del Ministro della transizione ecologica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque adottato»;)) b) al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonche' la Commissione ((di cui al comma 2-bis danno)) precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti gia' autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.»; c) al comma 5 le parole «Commissione tecnica PNIEC» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «Commissione tecnica PNRR-PNIEC» e le parole «e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti,» sono sostituite dalle seguenti: «, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale,»
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS). - 1. Il supporto tecnico-scientifico all'autorita' competente per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo Stato e' assicurato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero massimo di quaranta commissari, inclusi il Presidente e il Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, all'attivita' istruttoria partecipa un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalita' ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonche' la Commissione di cui al comma 2-bis, da' precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti gia' autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza. 2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente ad enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, all'Istituto superiore di sanita' ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina; il loro incarico dura quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata professionalita' e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanita' pubblica, garantendo il rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Ai commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' se personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con le modalita' di cui al comma 5 esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale. 2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonche' dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto, e' istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unita', in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuato tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), secondo le modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo o nella posizione di comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita' a tempo pieno e non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri e' garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche attingendo dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in possesso dei medesimi requisiti di cui al comma 2-bis. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attivita' istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalita' ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalita' previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27, del presente decreto. 2-ter. Al fine di garantire univocita' di indirizzo, i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati da un numero massimo di due commissari per ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della transizione ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e procedurali preordinati all'attuazione coordinata e omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto. 2-quater. Il Ministro della transizione ecologica puo' attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell'altra. Nel caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia attribuita al presidente della Commissione di cui al comma 1, quest'ultimo e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e per l'intera durata del medesimo. 2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati e' escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. 2-sexies. La denominazione "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC". 2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'allegato I-bis al presente decreto possono essere modificate, con decreto del Ministro della transizione ecologica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque adottato»; b) al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonche' la Commissione di cui al comma 2-bis danno precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti gia' autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.»; c) al comma 5 le parole «Commissione tecnica PNIEC» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «Commissione tecnica PNRR-PNIEC» e le parole «e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti,» sono sostituite dalle seguenti: «, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale,». 3. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico, la Commissione si avvale di un Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, formato da trenta unita' di personale pubblico con almeno cinque anni di anzianita' di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e individuati tra gli appartenenti ad Amministrazioni pubbliche, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, all'ENEA, ad altri Enti di ricerca, nonche', per lo svolgimento delle attivita' istruttorie in materia di impatto sanitario, sino a sei unita' designate dal Ministro della salute. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta. 4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, sono stabilite per i profili di rispettiva competenza l'articolazione, l'organizzazione, le modalita' di funzionamento e la disciplina delle situazioni di inconferibilita', incompatibilita' e conflitto di interessi anche potenziale della Commissione e della Commissione tecnica PNIEC. 5. A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilita' di ciascun membro della Commissione e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano in carico all'amministrazione di appartenenza. 6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto stabilito dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di responsabilita', il componente responsabile decade dall'incarico con effetto dalla data dell'accertamento. Per gli iscritti agli ordini professionali la violazione viene segnalata dall'autorita' competente. 7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle Regioni e alle Province Autonome, queste ultime assicurano che l'autorita' competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di adeguate figure di comprovata professionalita', competenza ed esperienza per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte.». |
| Art. 18 Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7-bis 1) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilita', indifferibili e urgenti.»; 2) il comma 2-ter e' abrogato; b) dopo l'allegato I alla Parte seconda, e' inserito l'allegato I-bis, di cui all'allegato I al presente decreto. ((b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. Nell'ambito dei progetti gia' autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9».))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 7-bis, del decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dalla presente legge: «Art. 7-bis (Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilita' a VIA). - 1. La verifica di assoggettabilita' a VIA e la VIA vengono effettuate ai diversi livelli istituzionali, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni. 2. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto. 2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilita', indifferibili e urgenti. 2-ter (Abrogato). 2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso. 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, sono sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all'allegato III alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA in sede regionale i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del presente decreto. 4. In sede statale, l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per le attivita' istruttorie relative al procedimento di VIA. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA e' adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e' adottato nelle forme e con le modalita' di cui all'articolo 25, comma 2, e all'articolo 27, comma 8. 4-bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati da piu' elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilita' a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero della transizione ecologica e alla Regione o Provincia autonoma interessata una comunicazione contenente: a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto; b) tipologia progettuale individuata come principale; c) altre tipologie progettuali coinvolte; d) autorita' (stato o regione/provincia autonoma) che egli individua come competente allo svolgimento della procedura di VIA o verifica di assoggettabilita' a VIA. 4- ter. Entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma ha la facolta' di trasmettere valutazioni di competenza al Ministero, dandone contestualmente comunicazione al proponente. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in merito all'autorita' competente, alla quale il proponente stesso dovra' presentare l'istanza per l'avvio del procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma o, in assenza di questa, dal proponente. 5. In sede regionale, l'autorita' competente e' la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome. 6. Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilita' a VIA l'autorita' competente coincida con l'autorita' proponente di un progetto, le autorita' medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dal presente decreto. Le autorita' competenti evitano l'insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorita'. 7. Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilita' a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano che le procedure siano svolte in conformita' agli articoli da 19 a 26 e da 27-bis a 29 del presente decreto. Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalita' di cui all'articolo 27-bis. 8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalita' di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonche' l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potesta' normativa di cui al presente comma e' esercitata in conformita' alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalita' della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonche' per la destinazione alle finalita' di cui all'articolo 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis. 8-bis. Limitatamente agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234. 9. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e di VIA, fornendo: a) il numero di progetti di cui agli allegati III e IV sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale; b) la ripartizione delle valutazioni dell'impatto ambientale secondo le categorie dei progetti di cui agli allegati III e IV; c) il numero di progetti di cui all'allegato IV sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA; d) la durata media delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale; e) stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni dell'impatto ambientale, incluse le stime degli effetti sulle piccole e medie imprese. 10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6 anni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea circa lo stato di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.». - Si riporta l'allegato I alla Parte seconda, del citato decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152: «Allegato I - Criteri per la verifica di assoggettabilita' di piani e programmi di cui all'articolo 12. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attivita', o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: probabilita', durata, frequenza e reversibilita' degli impatti; carattere cumulativo degli impatti; natura transfrontaliera degli impatti; rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); entita' ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); valore e vulnerabilita' dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; del superamento dei livelli di qualita' ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.». - Si riporta l'articolo 6, comma 9, del citato decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Oggetto della disciplina). - (Omissis). 9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facolta' di richiedere all'autorita' competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorita' competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul proprio sito internet istituzionale. 9-bis.Nell'ambito dei progetti gia' autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9. (Omissis).». |
| ((Art. 18 bis
Intesa delle regioni
1. Per le opere previste dall'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei procedimenti disciplinati dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le regioni sono tenute a esprimere la loro intesa entro trenta giorni dalla positiva conclusione della conferenza di servizi, al fine di consentire all'autorita' competente il rilascio del provvedimento finale.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Allegati alla Parte Seconda Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 1. Dimensione della decarbonizzazione 1.1 Infrastrutture per il phase out della generazione elettrica alimentata a carbone 1.1.1 Riconversione e/o dismissione delle centrali alimentate a carbone; 1.1.2 Nuovi impianti termoelettrici alimentati attraverso gas naturale per le esigenze di nuova potenza programmabile, con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva connessi alle esigenze del sistema elettrico derivanti dalla chiusura delle centrali alimentate a carbone 1.1.3 Infrastrutture di reloading, trasporto via nave, stoccaggio e rigassificazione necessarie a consentire il phase out dalla generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna. 1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonche' ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacita' esistente, relativamente a: 1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti; 1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare termico e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, biometano, residui e rifiuti; 1.2.3 Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti e biocarburanti avanzati, biometano e biometano avanzato (compreso l'upgrading del biogas e la produzione di BioLNG da biometano), syngas, carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels). 1.3 Infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno 1.3.1 Impianti di produzione di idrogeno; 1.3.2 Impianti di PoZer-to-X; 1.3.3 Infrastrutture di trasporto di idrogeno; 1.3.4 Infrastrutture di stoccaggio di idrogeno. 1.4 Altre opere funzionali alla decarbonizzazione del sistema energetico e dell'industria 1.4.1 Costruzione di impianti di rifornimento di combustibili alternativi (per il trasporto stradale, aereo e navale), nonche' ristrutturazione totale o parziale di impianti esistenti con incluso l'annesso stoccaggio, per: a. Ricarica elettrica; b. Rifornimento Idrogeno (per utilizzo conFuel cell, motori endotermici e vettori derivati, quali ammoniaca); c. Rifornimento Gas Naturale Compresso / Gas Naturale Compresso di origine Biologica; d. Rifornimento Gas Naturale Liquefatto / Gas Naturale Liquefatto di origine biologica; e. Rifornimento Gas di Petrolio Liquefatto / Gas di Petrolio Liquefatto di origine biologica; f. Biocarburanti in purezza; 1.4.2 Impianti di riconversione del ciclo produttivo finalizzati a ridurre le emissionidaparte del settore industriale, ivi compresa la cattura, trasporto, utilizzo e/ostoccaggiodella CO2. 2 Dimensione dell'efficienza energetica 2.1 Riqualificazione energetica profonda di zone industriali o produttive, aree portuali, urbane e commerciali; 2.2 Reti di telecalore / teleriscaldamento / teleraffrescamento; 2.3 Impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR); 2.4 Impianti di Recupero di calore di scarto. 3 Dimensione della sicurezza energetica 3.1 Settore elettrico 3.1.1 Sviluppo rete di trasmissione nazionale: a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e interconnector; b. elettrodotti e opere funzionali al collegamento tra zone di mercato nazionali e alla riduzione delle congestioni intrazonali e dei vincoli di capacita' produttiva; c. opere funzionali all'incremento dell'adeguatezza e della sicurezza del sistema e di regolazione dei parametri di frequenza, tensione e potenza di corto circuito; d. aumento della resilienza delle reti anche verso fenomeni meteorologici estremi a tutela della continuita' delle forniture e della sicurezza di persone e cose; 3.1.2 Riqualificazione delle reti di distribuzione: a. Cabine primarie e secondarie; b. Linee elettriche Bassa e Media Tensione; c. Telecontrollo e Metering. 3.1.3 Sviluppo capacita' di accumulo elettrochimico e pompaggio a. Installazione di sistemi di accumulo elettrochimici e pompaggi 3.2 Settore gas 3.2.1 Miglioramento della flessibilita' della rete nazionale e regionale di trasporto, e ammodernamento delle stesse reti finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo; 3.2.2 Impianti per l'integrazione delle fonti di gas rinnovabili attraverso l'utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema gas per il relativo trasporto, stoccaggio e distribuzione; 3.2.3 Impianti per la diversificazione della capacita' di importazione; 3.2.4 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GNL di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonche' impianti di liquefazione di GNL, finalizzati alla riduzione di emissioni di CO2 rispetto ad altre fonti fossili, e relative modifiche degli impianti esistenti; 3.2.5 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GPL di cui all'articolo 57 del decreto-legge del 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 finalizzate alla riduzione di emissioni di CO2 rispetto ad altre fonti fossili. 3.3 Settore dei prodotti petroliferi 3.3.1 Interventi per la riconversione delle raffinerie esistenti e nuovi impianti per la produzione di prodotti energetici derivanti da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonche' l'ammodernamento e l'incremento della capacita' esistente anche finalizzata alla produzione di carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels); 3.3.2 Interventi di decommissioning delle piattaforme di coltivazione di idrocarburi ed infrastrutture connesse.». - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' (Testo A)» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, S.O. |
| Art. 19 Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA e consultazione preventiva
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19: 1) al comma 4 la parola «quarantacinque» e' sostituita dalla seguente: «trenta»; 2) al comma 6 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Nel medesimo termine l'autorita' competente puo' richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilita' del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente puo' richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a ((quarantacinque)) giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.»; 3) al comma 7 dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Ai fini di cui al primo periodo l'autorita' competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.»; b) all'articolo 20 sono aggiunte in fine le seguenti parole «entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.». ((b-bis) all'allegato III alla parte seconda, lettera u), dopo le parole: «R.D. 29 luglio 1927, n. 1443» sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla precedente lettera b)»; b-ter) all'allegato IV alla parte seconda, punto 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, come modificato dalla presente legge: «Art. 19 (Modalita' di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA). - 1. Il proponente trasmette all'autorita' competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformita' a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonche' copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33. 2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorita' competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, puo' richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richiesti, inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. 3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti ai sensi del comma 2, l'autorita' competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Contestualmente, l'autorita' competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet. 4. Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse puo' presentare le proprie osservazioni all'autorita' competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata. 5. L'autorita' competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi. 6. L'autorita' competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessita', all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorita' competente puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorita' competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale e' prevista l'adozione del provvedimento. La presente comunicazione e', altresi', pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorita' competente. Nel medesimo termine l'autorita' competente puo' richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilita' del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente puo' richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a sessanta giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. 7. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Ai fini di cui al primo periodo l'autorita' competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica. 8. Qualora l'autorita' competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda. 9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015. 10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell'autorita' competente. 11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni. 12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonche' i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta nell'esercizio di tale attivita' da parte dell'autorita' competente, sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul proprio sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque.». - Si riporta il testo dell'articolo 20, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla presente legge: «Art. 20 (Consultazione preventiva). - 1. Il proponente ha la facolta' di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con l'autorita' competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorita' competente trasmette al proponente il proprio parere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.». - Si riporta il testo dell'allegato III alla parte seconda, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla presente legge: «Allegato III (Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano) a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari. b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo. c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW; c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 19; d) Impianti industriali destinati: alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; alla fabbricazione di carta e cartoni con capacita' di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno. e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unita' produttive funzionalmente connesse tra di loro: per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II); per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II); per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II); per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; per la fabbricazione di esplosivi. f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacita' superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate. g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacita' superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate. h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacita' complessiva superiore a 40.000 m³. h-bis) Stoccaggio di gas naturale liquefatto, con capacita' complessiva superiore a 20000 metri cubi. i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacita' superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno. l) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua e' superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'Allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacita' superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'Allegato C, lettere R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacita' superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacita' complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacita' complessiva sino a 100.000 m³. q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacita' superiore a 150.000 m³ oppure con capacita' superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialita' superiore a 100.000 abitanti equivalenti. s) Cave e torbiere con piu' di 500.000 m³/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari. t) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacita' superiore a 100.000 m³, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati. u) Attivita' di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla precedente lettera b). v) Attivita' di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni. z) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km. aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondita', lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacita' complessiva superiore a 80.000 m³. ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con piu' di: 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline; 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 900 posti per scrofe. ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici. ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi. af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni. af-bis) strade urbane di scorrimento; ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per se' sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.». - Si riporta il testo dell'allegato IV alla parte seconda, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, come modificato dalla presente legge: «Allegato IV (Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilita' di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano) 1. Agricoltura a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari; b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari; c) impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini; d) progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari; e) impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari; f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari. 2. Industria energetica ed estrattiva: a) attivita' di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attivita' minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda; b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW; c) impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km; d) impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW; e) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale; f) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite; g) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonche' di scisti bituminose; h) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW; i) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone. 3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume; b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora; c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: laminazione a caldo con capacita' superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorche' la potenza calorifera e' superiore a 20 MW; applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; d) fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacita' di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno; f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³; g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume; h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari; i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume; l) cokerie (distillazione a secco di carbone); m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacita' di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacita' di forno superiore a 4 metri cubi e con densita' di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo; n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno; o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno; p) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. 4. Industria dei prodotti alimentari a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno; b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale; c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacita' di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua; d) impianti per la produzione di birra o malto con capacita' di produzione superiore a 500.000 hl/anno; e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m³ di volume; f) macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno; g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacita' di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato; h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume; i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacita' di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole. 5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacita' superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate; b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno; c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno; d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacita' superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno. 6. Industria della gomma e delle materie plastiche a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate. 7. Progetti di infrastrutture a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari; b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacita' superiori a 500 posti auto; c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonche' impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone; d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonche' le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo; e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali; f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili; g) strade extraurbane secondarie; h) strade extraurbane secondarie non comprese nell'allegato II-bis e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato III; i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale; l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri; m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km; n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare; o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua; p) aeroporti; q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua e' inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonche' progetti di intervento su porti gia' esistenti; r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacita' complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacita' massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo n. 152/2006); s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacita' massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacita' superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacita' complessiva inferiore ai 100.000 m³ (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); v) impianti di depurazione delle acque con potenzialita' superiore a 10.000 abitanti equivalenti; z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km. za) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 8. Altri progetti a) Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati; b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore; c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro; d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m2; e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume; f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate; g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacita' complessiva superiore a 1.000 m³; h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari; i) cave e torbiere; l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacita' superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate; m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacita' superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate; n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacita' superiore a 10.000 metri cubi; o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive; p) stabilimenti di squartamento con capacita' di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno; q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacita' superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'Allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per piu' di due anni; t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV gia' autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III).». |
| Art. 20 Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 25, i commi 2 e 2-bissono sostituiti dai seguenti: «2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis, l'autorita' competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessita', l'autorita' competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sara' emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere ((l'adozione del provvedimento di VIA e' proposta al Ministro)) entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo ((comma 2-bis si esprime)) entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati e' rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023. ((In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis.)) 2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ((Ministero della transizione ecologica)) ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi ((trenta giorni.)) 2-quinquies. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica.». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso 2-ter, pari a 840.000 euro per l'anno 2021, 1.640.000 ((euro per l'anno 2022)) e 1.260.000 ((euro per l'anno 2023)), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero della transizione ecologica provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, si provvede ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 25, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, come modificato dalla presente legge: «Art. 25 (Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA). - 1. L'autorita' competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonche' dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorita' competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo. 2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis, l'autorita' competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessita', l'autorita' competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sara' emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA e' proposto all'adozione del Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati e' automaticamente rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023. 2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni. 2-quinquies. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica. 3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorita' competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonche' l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione. 4. Il provvedimento di VIA contiene altresi' le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono: a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonche' quelle relative ad eventuali malfunzionamenti; a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto; b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi; c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significativita' dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, e' possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali. 5. Il provvedimento di VIA e' immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorita' competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonche' dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorita' competente. 6. Nel caso di consultazioni transfrontaliere, l'autorita' competente informa l'altro Stato e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul sito web. 7. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma. Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalita': a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali; a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa; b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilita' speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruita' della copertura e' valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacita' di spesa dei Ministeri; c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale. 1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, ne' quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti. 1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessita' della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e' allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti. 4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria. 5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3. 6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al comma 3. 6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralita' finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entita' delle risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita' gestionali, utilizzabili per le finalita' indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralita' finanziaria non puo' essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria. 7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. 8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento. 8-bis. Le relazioni tecniche di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento in formato elettronico elaborabile. 9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega. 10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data. 11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. 12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva. 12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis, si provvede ai sensi del comma 13. 12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa. 13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.». |
| Art. 21
Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 23: 1) al comma 3, primo periodo le parole «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti «quindici giorni», al secondo periodo sono premesse le parole «Entro il medesimo termine», nonche' dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «I termini di cui al presente comma sono perentori.»; 2) al comma 4 le parole «Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti «Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis»; b) all'articolo 24: 1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse puo' prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorita' competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facolta' di presentare all'autorita' competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.»; 2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l'autorita' competente, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, puo', per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni ((ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessita' tecnica del progetto o delle indagini richieste.)) Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.»; 3) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'autorita' competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico.», nonche' al secondo periodo dopo le parole «si applica il termine di trenta giorni» sono inserite le seguenti «ovvero quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 23, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, come modificato dalla presente legge: «Art. 23 (Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti). - 1. Il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'autorita' competente in formato elettronico: a) il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g); b) lo studio di impatto ambientale; c) la sintesi non tecnica; d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32; e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2; f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33; g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui alle lettere da a) a e), la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformita' alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanita'. 3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorita' competente verifica la completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonche' l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Entro il medesimo termine qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorita' competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della verifica, da effettuarsi da parte dell'autorita' competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori. 4. La documentazione di cui al comma 1 e' immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorita' competente all'esito delle verifiche di cui al comma 3. L'autorita' competente comunica contestualmente per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attivita' istruttoria. La medesima comunicazione e' effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.». - Si riporta il testo dell'articolo 24, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla presente legge: «Art. 24 (Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere). - 1. Della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonche' delle comunicazioni di cui all'articolo 23 deve essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dell'autorita' competente. Tale forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA. 2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, e' pubblicato a cura dell'autorita' competente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, e ne e' data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L'avviso al pubblico deve indicare almeno: a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto; b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32; c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali; d) l'indirizzo web e le modalita' per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza; e) i termini e le specifiche modalita' per la partecipazione del pubblico; f) l'eventuale necessita' della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3. 3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse puo' prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorita' competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facolta' di presentare all'autorita' competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti. 4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l'autorita' competente, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis puo', per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. 5. L'autorita' competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico. In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni ovvero quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i dieci giorni successivi il proponente ha facolta' di presentare all'autorita' competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti. 6. Nel caso di progetti cui si applica la disciplina di cui all'articolo 32, i termini per le consultazioni e l'acquisizione di tutti pareri di cui al presente articolo decorrono dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura da parte degli Stati consultati e coincidono con quelli previsti dal medesimo articolo 32. 7. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonche' i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorita' competente, sul proprio sito internet istituzionale.». |
| Art. 22
Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto» sono sostituite dalle seguenti: «delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste» e le parole «di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale richiesti» sono sostituite dalle seguenti: «delle autorizzazioni di cui al comma 2»; b) al comma 2, prima del primo periodo, e' inserito il seguente: «E' facolta' del proponente richiedere l'esclusione dal presente procedimento dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo.»; c) al comma 4, le parole «ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente»; d) al comma 6, la parola «cinque» e' sostituita dalla seguente: «dieci» e le parole «, l'autorita' competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente» sono soppresse; e) al comma 7, dopo le parole «l'autorita' competente» sono inserite le seguenti: «indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente»; f) al comma 8: 1) al terzo periodo, le parole «Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis», sono sostituite dalle seguenti: «Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis»; 2) al sesto periodo, le parole «per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis», sono sostituite dalle seguenti: «per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale, come modificato dalla presente legge «Art. 27 (Provvedimento unico in materia ambientale). - 1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente puo' richiedere all'autorita' competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto. A tal fine, il proponente presenta un'istanza ai sensi dell'articolo 23, avendo cura che l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, rechi altresi' specifica indicazione delle autorizzazioni di cui al comma 2, nonche' la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al comma 2. A tale istanza, laddove necessario, si applica l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 2. E' facolta' del proponente richiedere l'esclusione dal presente procedimento dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo. Il provvedimento unico di cui al comma 1 comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario: a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del presente decreto; b) autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'articolo 104 del presente decreto; c) autorizzazione riguardante la disciplina dell'immersione in mare di materiale derivante da attivita' di escavo e attivita' di posa in mare di cavi e condotte di cui all'articolo 109 del presente decreto; d) autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; e) autorizzazione culturale di cui all'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; g) nulla osta di fattibilita' di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; h) autorizzazione antisismica di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies. 4. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorita' competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonche' l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. La medesima comunicazione e' effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1. 5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorita' competente, quest'ultima, nonche' le amministrazioni e gli enti di cui al comma 4, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. 6. Entro dieci giorni dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorita' competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui e' data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990. Dalla data della pubblicazione della suddetta documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato puo' presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale nonche' gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale. 7. Entro i successivi quindici giorni l'autorita' competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente puo' chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. L'autorita' competente procede immediatamente alla pubblicazione delle integrazioni sul sito internet istituzionale e dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformita' all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorita' competente sul proprio sito internet e di cui e' data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla meta'. 8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l'autorita' competente convoca nel termine di cui al primo periodo del comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera in modalita' simultanea secondo quanto stabilito dall'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e i titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza, nell'ambito della propria attivita', prende in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude i propri lavori nel termine di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresi', i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo quanto previsto per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 e' assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi e' sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990. 9. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, lettera a), e contenute nel provvedimento unico, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalita' di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalita' previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia. 10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano in deroga alle disposizioni che disciplinano i procedimenti riguardanti il solo primo rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2.». - Si riporta il testo dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: «Art. 93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche) (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19). - 1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonche' dal direttore dei lavori. 3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche. 4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonche' il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. 5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, e' valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65. 6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo. 7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.». - Si riporta il testo degli articoli 21 e 146 (Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42): «Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonche' lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13; e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13. 2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, e' preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo' prescrivere le misure necessarie perche' i beni non subiscano danno dal trasporto. 3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalita' di cui all'articolo 18. 4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali e' subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita' di cui all'articolo 20, comma 1. 5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.». «Art. 146 (Autorizzazione). - 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. 3. La documentazione a corredo del progetto e' preordinata alla verifica della compatibilita' fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento. 4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e' efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. 5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. 6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche' di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. 7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una proposta di provvedimento, e da' comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. 8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita' dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformita'. 9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva e' presentata al soprintendente. 11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo. 12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado. 13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all' articolo 134. 15. 16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Il testo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1924, n. 117. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1977, n. 234, S.O. - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose: «Art. 17 (Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza). - 1. Il CTR di cui all'articolo 10 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 15, con oneri a carico dei gestori, e adotta altresi' il provvedimento conclusivo. Ove lo stabilimento sia in possesso di autorizzazioni ambientali, il CTR esprime le proprie determinazioni tenendo conto delle prescrizioni ambientali. 2. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell'articolo 18, il CTR avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla-osta di fattibilita', eventualmente condizionato ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto di costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, non superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del nulla-osta di fattibilita' il gestore trasmette al CTR il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico conclusivo entro il termine di quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, e' disposto il divieto di inizio di attivita'. 3. In tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari sopralluoghi, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, che non possono essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, e' disposta la limitazione o il divieto di esercizio. 4. Gli atti adottati dal CTR ai sensi dei commi 2 e 3 sono trasmessi agli enti rappresentati nel CTR, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'ISPRA, al Ministero dell'interno e alla Prefettura territorialmente competente. 5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente decreto. La partecipazione puo' avvenire attraverso l'accesso agli atti del procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni scritte e documentazioni integrative, la presenza in caso di sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il gestore puo' essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso e del gruppo di lavoro incaricato dello svolgimento dell'istruttoria. 6. L'istruttoria per il rilascio del nulla osta di fattibilita' comprende la valutazione del progetto delle attivita' soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 7. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento e a verificare l'ottemperanza alle prescrizioni. Tali sopralluoghi sono effettuati anche ai fini delle verifiche di prevenzione incendi.». - Si riporta il testo dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia): «Art. 94 (Autorizzazione per l'inizio dei lavori) (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 18). - 1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione. 2. L'autorizzazione e' rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta. 2-bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti. 3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione e' ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo. 4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.». - Si riporta il testo degli articoli 2, 2-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»: «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalita' e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonche' le ulteriori modalita' di pubblicazione di cui al primo periodo. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. 8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni. 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 9-bis. L' organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unita' organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unita' organizzativa a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria. 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.». «Art. 2-bis (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all' articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.». «Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalita' sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. 2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine e' fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. 3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. 4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma. 5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalita' di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza. 6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza. 7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.». |
| ((Art. 22 bis Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica
1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 47 e' sostituito dal seguente: «47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprieta' sulle aree puo' avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unita' abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprieta'. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza pervenendo alla definizione della procedura. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta' avviene, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48»; b) il comma 48 e' sostituito dal seguente: «48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e' determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui e' stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area cosi' determinato non puo' essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprieta' al momento della trasformazione di cui al comma 47, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il consiglio comunale delibera altresi' i criteri, le modalita' e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta' e' stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari»; c) il comma 49-bis e' sostituito dal seguente: «49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze nonche' del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprieta' o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non piu' titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unita' in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione cosi' determinato non puo' superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze nonche' del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. La percentuale di cui al primo periodo del presente comma e' stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresi' i criteri e le modalita' per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta' e il corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze. La deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresi' i criteri, le modalita' e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprieta', le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati».))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 31, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dalla presente legge: «Art. 31 (Norme particolari per gli enti locali). - (Omissis). 46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprieta', possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni: a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprieta' delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione; b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48. 47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprieta' sulle aree puo' avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unita' abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprieta'. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza pervenendo alla definizione della procedura. 48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e' determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui e' stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area cosi' determinato non puo' essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprieta' al momento della trasformazione di cui al comma 47, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il consiglio comunale delibera altresi' i criteri, le modalita' e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta' e' stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari. 49. E' esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai proprietari degli edifici, di somme gia' versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al comma 48. 49-bis.I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze nonche' del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprieta' o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non piu' titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unita' in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione cosi' determinato non puo' superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze nonche' del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. La percentuale di cui al primo periodo del presente comma e' stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresi' i criteri e le modalita' per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta' e il corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze. La deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresi' i criteri, le modalita' e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprieta', le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati. 49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 49-quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalita' di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresi' la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva. (Omissis).». |
| Art. 23
Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente: «Art. 26-bis - (Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale). - 1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente puo' richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonche' alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Il proponente trasmette all'autorita' competente, in formato elettronico, i seguenti documenti: a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale; b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilita' ((tecnica ed economica)) di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui al comma 1 e' pubblicata e resa accessibile, con modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito web dell'autorita' competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione. Contestualmente l'autorita' competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed enti. 3. La conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con le modalita' di cui all'articolo 14-bis della medesima legge e i termini ((possono essere ridotti fino alla meta'.)) Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonche' alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l'autorita' competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite. 4. L'autorita' competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, puo' stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis, ((fornendo congrua motivazione dei presupposti che determinano tale decisione in relazione alle risultanze emerse. Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis.)) Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di cui all'articolo 27-bis, ((salvo che in presenza di significativi elementi nuovi, emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati».)) 2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla realizzazione delle attivita' mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 26, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla presente legge: «Art. 26-bis (Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale). - 1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente puo' richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonche' alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Il proponente trasmette all'autorita' competente, in formato elettronico, i seguenti documenti: a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale; b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilita' tecnico economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui al comma 1 e' pubblicata e resa accessibile, con modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito web dell'autorita' competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione. Contestualmente l'autorita' competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed enti. 3. La conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con le modalita' di cui all'articolo 14-bis della medesima legge e i termini sono ridotti alla meta'. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonche' alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l'autorita' competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite. 4. L'autorita' competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, puo' stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis. Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di cui all'articolo 27-bis, salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.». |
| Art. 24
Provvedimento autorizzatorio unico regionale
1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole «l'adeguatezza e» sono soppresse, ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilita'.»; b) al comma 4, le parole «concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale» sono soppresse, e dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.»; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Entro i successivi trenta giorni l'autorita' competente puo' chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. L'autorita' competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata e' ridotta della meta' rispetto a quella di cui al comma 4.»; d) il comma 7 e' sostituito dai seguenti: «7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi e' convocata in modalita' sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi e' di novanta giorni decorrenti ((dalla data della prima riunione.)) La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale. 7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o piu' titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attivita' necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo. 7-ter. Laddove uno o piu' titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza, costituiscano variante agli ((strumenti urbanistici)) e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne da' atto.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge: «Art. 27-bis. - 1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorita' competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresi' specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. 2. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorita' competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonche' l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione e' notificata al medesimo con le modalita' di cui all'articolo 32. 3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorita' competente, quest'ultima, nonche' le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilita'. 4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorita' competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui e' data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato puo' presentare osservazioni. Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica. 5. Entro i successivi trenta giorni l'autorita' competente puo' chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. L'autorita' competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata e' ridotta della meta' rispetto a quella di cui al comma 4. 6. L'autorita' competente puo' disporre che la consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1, con le forme e le modalita' disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8. 7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi e' convocata in modalita' sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi e' di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale. 7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o piu' titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attivita' necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo. 7-ter. Laddove uno o piu' titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne da' atto. 8. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 9. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalita' di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalita' previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.». - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160: «Art. 8 (Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici). - 1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato puo' richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale e' trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalita' previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalita' previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 2. E' facolta' degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformita', allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che cio' pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della meta' dei termini previsti. 3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.». - Si riporta il testo degli articoli 2, 2-bis e articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241: «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalita' e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonche' le ulteriori modalita' di pubblicazione di cui al primo periodo. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. 8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni. 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 9-bis. L' organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unita' organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unita' organizzativa a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria. 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.». «Art. 2-bis (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all' articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.». «Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalita' sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. 2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine e' fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. 3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. 4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma. 5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalita' di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza. 6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza. 7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.». - Si riporta il testo vigente degli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006: «Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). - 1. L'autorita' competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni. 2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione e' stata concessa o da ultimo riesaminata, nonche' di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili piu' conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attivita', prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale. 3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione e' disposto sull'installazione nel suo complesso: a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attivita' principale di un'installazione; b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. 4. Il riesame e' inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorita' competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: a) a giudizio dell'autorita' competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualita' della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione e' tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando e' accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni; c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche; d) sviluppi delle norme di qualita' ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono; e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessita' di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. 5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorita' competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorita' competente in base alla prevista complessita' della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessita' di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonche', nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), la domanda di riesame e' comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata presentazione nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dell'inadempimento la validita' dell'autorizzazione, previa diffida, e' sospesa. In occasione del riesame l'autorita' competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni. 6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attivita' principale di un'installazione, l'autorita' competente verifica che: a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis; b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione. 7. Il ritardo nella presentazione della istanza di riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a), non puo' in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione. 8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame. 9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame. 10. Il procedimento di riesame e' condotto con le modalita' di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater. In alternativa alle modalita' di cui all'articolo 29-quater, comma 3, la partecipazione del pubblico alle decisioni puo' essere assicurata attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorita' competente. 11. Fino alla pronuncia dell'autorita' competente in merito al riesame, il gestore continua l'attivita' sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.». «Art. 29-decies (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale). - 1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne da' comunicazione all'autorita' competente. Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. 2. A far data dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorita' competente e ai comuni interessati, nonche' all'ente responsabile degli accertamenti di cui al comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalita' e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorita' competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 2. Il gestore provvede, altresi', ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel piu' breve tempo possibile la conformita'. 3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o, negli altri casi, l'autorita' competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore: a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale; b) la regolarita' dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarita' delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonche' al rispetto dei valori limite di emissione; c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorita' competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto. 4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l'autorita' competente, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, puo' disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto. 5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformita' dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione e' notificata al gestore interessato e all'autorita' competente entro due mesi dalla visita in loco ed e' resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorita' competente provvede affinche' il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione. 6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorita' competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare. 7. Ogni organo che svolge attivita' di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attivita' di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all'autorita' competente. 8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorita' competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 29-quater, comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattuordecies, l'autorita' competente procede secondo la gravita' delle infrazioni: a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonche' un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorita' competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformita'; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate piu' di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione e' automaticamente prorogata, finche' il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La sospensione e' inoltre automaticamente rinnovata a cura dell'autorita' di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che e' stata ripristinata la conformita', almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione; c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente; d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione. 10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorita' competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne da' comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 11-bis. Le attivita' ispettive in sito di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi: a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti; b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione; c) un registro delle installazioni coperte dal piano; d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie; e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel piu' breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale; f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorita' d'ispezione. 11-ter Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi piu' elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo e' determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno: a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilita' dell'ambiente locale e del rischio di incidenti; b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione; c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009.». «Art. 29-quattuordecies (Sanzioni). - 1. Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonche' nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena e' quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva, se di proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorita' competente. 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorita' competente nel caso in cui l'inosservanza: a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entita', fissati nell'autorizzazione stessa; b) sia relativa alla gestione di rifiuti; c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa. 4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa: a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati; b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza; c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa; d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati. 5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. 6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel caso in cui per l'esercizio dell'impianto modificato e' necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. 7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorita' competente la comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, nonche' il gestore che omette di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-undecies. 8. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorita' competente, all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria e' sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto. 9. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati. 10. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorita' competente, la documentazione integrativa prevista all'articolo 29-quater, comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta dall'autorita' competente per perfezionare un'istanza del gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di riesame. 11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 12. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorita' competente per gli altri impianti. 13. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. I soli proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al comma 7, limitatamente alla violazione dell'articolo 29-undecies, comma 1, e al comma 10, con esclusione della violazione di cui all'articolo 29-quater, comma 8, del presente articolo, nonche' di cui all'articolo 29-octies, commi 5 e 5-ter, sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonche' le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione. 14. Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che esse non configurino anche un piu' grave reato.». |
| ((Art. 24 bis Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche
1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento o rifacimento totale o parziale delle medesime strutture, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse a tali interventi e la realizzazione delle infrastrutture indispensabili all'attivita' delle predette strutture ricettive sono soggetti a un'autorizzazione unica rilasciata dalla regione o provincia autonoma competente, nei limiti individuati da ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del comma 3. 2. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 e' rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e concluso con decisione adottata in sede di conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della predetta legge n. 241 del 1990. Fatti salvi gli adempimenti di prevenzione degli incendi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo valido ai fini della realizzazione dell'opera o dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano le modalita' e i tempi del procedimento unico di cui al comma 2, nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.))
Riferimenti normativi
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. - Si riportano gli articoli da 14 a 14-quinquies, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: «Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. La conferenza di servizi istruttoria puo' essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita' diverse, definite dall'amministrazione procedente. 2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti. 3. Per progetti di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. 4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.» «Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate: a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in novanta giorni; d) la data della eventuale riunione in modalita' sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. 3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilita' dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorche' implicito. 5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessita' di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza. 6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. 7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessita' della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente puo' comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente puo' altresi' procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e' convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.» «Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalita' sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. 2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine e' fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. 3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. 4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma. 5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalita' di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza. 6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza. 7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.» «Art. 14-quater (Decisione della conferenza di servizi). - 1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresi' sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies. 3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti. 4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.» «Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal Ministro competente. 2. Possono altresi' proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. 3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza. 4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti. 5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo stesso fine. 6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo' accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.». |
| Art. 25 Determinazione dell'autorita' competente in materia di VIA e preavviso di rigetto
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7-bis, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati da piu' elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilita' a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero della transizione ecologica e alla Regione o Provincia autonoma interessata una comunicazione contenente: a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto; b) tipologia progettuale individuata come principale; c) altre tipologie progettuali coinvolte; soppressa 4-ter. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma ((trasmette al Ministero le valutazioni di competenza, anche in merito all'individuazione dell'autorita' competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilita' a VIA,)) dandone contestualmente comunicazione al proponente. Entro i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in merito all'autorita' competente, alla quale il proponente stesso dovra' presentare l'istanza per l'avvio del procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma."; b) all'articolo 6: 1) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l'autorita' competente coincida con l'autorita' che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall'autorita' competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio. ((Resta fermo che la decisione di autorizzare il progetto e' assunta sulla base del provvedimento di VIA»)); 2) dopo il comma 10, e' inserito il seguente: «10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonche' all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge: «Art. 7-bis (Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilita' a VIA). - 1. La verifica di assoggettabilita' a VIA e la VIA vengono effettuate ai diversi livelli istituzionali, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni. 2. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto. 2-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua, con uno piu' decreti, successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonche' le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilita' a VIA o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2. 2-ter. L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonche' delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo. 2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso. 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, sono sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all'allegato III alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA in sede regionale i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del presente decreto. 4. In sede statale, l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per le attivita' istruttorie relative al procedimento di VIA. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA e' adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e' adottato nelle forme e con le modalita' di cui all'articolo 25, comma 2, e all'articolo 27, comma 8. 4-bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati da piu' elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilita' a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero della transizione ecologica e alla Regione o Provincia autonoma interessata una comunicazione contenente: a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto; b) tipologia progettuale individuata come principale; c) altre tipologie progettuali coinvolte; 4-ter. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma trasmette al Ministero le valutazioni di competenza, anche in merito all'individuazione dell'autorita' competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilita' a VIA, dandone contestualmente comunicazione al proponente. Entro i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in merito all'autorita' competente, alla quale il proponente stesso dovra' presentare l'istanza per l'avvio del procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma. 5. In sede regionale, l'autorita' competente e' la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome. 6. Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilita' a VIA l'autorita' competente coincida con l'autorita' proponente di un progetto, le autorita' medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dal presente decreto. Le autorita' competenti evitano l'insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorita'. 7. Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilita' a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano che le procedure siano svolte in conformita' agli articoli da 19 a 26 e da 27-bis a 29 del presente decreto. Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalita' di cui all'articolo 27-bis. 8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalita' di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonche' l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potesta' normativa di cui al presente comma e' esercitata in conformita' alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalita' della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonche' per la destinazione alle finalita' di cui all'articolo 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis. 8-bis. Limitatamente agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234. 9. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e di VIA, fornendo: a) il numero di progetti di cui agli allegati III e IV sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale; b) la ripartizione delle valutazioni dell'impatto ambientale secondo le categorie dei progetti di cui agli allegati III e IV; c) il numero di progetti di cui all'allegato IV sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA; d) la durata media delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale; e) stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni dell'impatto ambientale, incluse le stime degli effetti sulle piccole e medie imprese. 10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6 anni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea circa lo stato di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.». - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Oggetto della disciplina). - 1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto; b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalita' di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorita' competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento. 3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente. 3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del Piano di sviluppo aeroportuale, gia' sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali e' prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo aeroportuale. Qualora il Piano regolatore Portuale, il Piano di sviluppo aeroportuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione e' effettuata secondo le modalita' e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed e' integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento. 4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumita' pubblica; c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati; c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza. 5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c). 6. La verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata per: a) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni; b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III; c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015; d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015. 6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l'autorita' competente coincida con l'autorita' che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall'autorita' competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio. 6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l'autorita' competente coincida con l'autorita' che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall'autorita' competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio. Resta fermo che la decisione di autorizzare il progetto e' assunta sulla base del provvedimento di VIA. 7. La VIA e' effettuata per: a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto; b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000; c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA, l'autorita' competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi; d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti; e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA, l'autorita' competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi; f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorita' competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi. 8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento. Le medesime riduzioni si applicano anche per le soglie dimensionali dei progetti di cui all'allegato II, punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. 9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facolta' di richiedere all'autorita' competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorita' competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul proprio sito internet istituzionale. 10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, puo' disporre, con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi. 10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonche' all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 11. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo', in casi eccezionali, previo parere del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalita' del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione; b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui e' stata concessa; c) informa la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata fornendo tutte le informazioni acquisite. 12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonche' a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non e' necessaria per la localizzazione delle singole opere. 13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria per: a) le installazioni che svolgono attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda; b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma. 14. Per le attivita' di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attivita' svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208. 15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del comma 13, nonche' per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10. 16. L'autorita' competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualita' ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili; b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; c) e' prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non e' prevenibile sono in ordine di priorita' e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove cio' sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente; d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente; e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attivita' e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies. 17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi gia' rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attivita' di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonche' le operazioni finali di ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione , rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attivita' di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino.». |
| Art. 26 Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, terzo periodo, le parole «d'intesa con il proponente» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il proponente»; b) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei all'amministrazione del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalita' per l'esercizio delle funzioni;».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge: «Art. 28 (Monitoraggio). - 1. Il proponente e' tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o nel provvedimento di VIA. 2. L'autorita' competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per i profili di competenza, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. Per tali attivita', l'autorita' competente puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanita' per i profili concernenti la sanita' pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorita' competente degli esiti della verifica. Per il supporto alle medesime attivita', nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessita', ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'autorita' competente puo' istituire, sentito il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza, che operano secondo le modalita' definite da uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottati sulla base dei seguenti criteri: a) designazione dei componenti dell'Osservatorio da parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale; b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei all'amministrazione del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalita' per l'esercizio delle funzioni; c) previsioni di cause di incandidabilita', incompatibilita' e conflitto di interessi; d) temporaneita' dell'incarico, non superiore a quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori; e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei componenti dell'Osservatorio. All'esito positivo della verifica l'autorita' competente attesta l'avvenuta ottemperanza pubblicando sul proprio sito web la relativa documentazione, entro quindici giorni dal ricevimento dell'esito della verifica. 3. Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalita' di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorita' competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza. L'attivita' di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente. 4. Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attivita' di verifica sono svolte direttamente dall'autorita' competente. 5. Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, l'autorita' competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui all'articolo 29. 6. Qualora all'esito dei risultati delle attivita' di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entita' significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l'autorita' competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, puo' ordinare la sospensione dei lavori o delle attivita' autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive. 7. Nei casi in cui, al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 6, emerga l'esigenza di modificare il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario, l'autorita' competente, ai fini della riedizione del procedimento di VIA, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni. 7-bis. Il proponente, entro i termini di validita' disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o di VIA, trasmette all'autorita' competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformita' delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione e' pubblicata tempestivamente nel sito internet dell'autorita' competente. 8. Delle modalita' di svolgimento delle attivita' di monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure correttive adottate dall'autorita' competente, nonche' dei dati derivanti dall'attuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente e' data adeguata informazione attraverso il sito web dell'autorita' competente.». |
| Art. 27
Interpello ambientale
1. Dopo l'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e' inserito il seguente: «Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale). - 1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono ((inviare)) al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. ((La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione)). Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, ((salva rettifica)) della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con ((efficacia)) limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta. 2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito ((internet)) istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione».
Riferimenti normativi
- Il testo del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. - Si riporta il testo dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 3,3 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. «Art. 40 (Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali). - 1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela gia' previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformita' a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali. 3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non e' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.». - Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. |
| Art. 28 Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12: 1) al comma 1, le parole «ovvero, nei casi di particolare difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo» sono soppresse e dopo la parola «preliminare» sono inserite le seguenti: «di assoggettabilita' a VAS»; 2) al comma 2, le parole «documento preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «rapporto preliminare di assoggettabilita' a VAS»; 3) al comma 4, le parole «e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni» sono soppresse; b) all'articolo 13: 1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «L'autorita' competente, in collaborazione con l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorita' competente ed all'autorita' procedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione.»; 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente in formato elettronico: a) la proposta di piano o di programma; b) il rapporto ambientale; c) la sintesi non tecnica; d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo 32; e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 14 comma 1; f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.»; 3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. La documentazione di cui al comma 5 e' immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorita' competente e dell'autorita' procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinche' questi abbiano l'opportunita' di esprimersi.»; c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Consultazione). - 1. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno: a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorita' procedente; b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32; c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali; d) l'indirizzo web e le modalita' per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorita' procedente nella loro interezza; e) i termini e le specifiche modalita' per la partecipazione del pubblico; f) l'eventuale necessita' della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3. 2. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque puo' prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 3. In attuazione dei principi di economicita' e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicita' e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»; d) all'articolo 18: 1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. L'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i), dell'Allegato VI alla parte seconda. 2-ter. L'autorita' competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorita' procedente.»; 2) al comma 3, le parole «e delle Agenzie interessate» sono soppresse; 3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'autorita' competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita' ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34.». 2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge: «Art. 12 (Verifica di assoggettabilita'). - 1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente, su supporto informatico un rapporto preliminare di assoggettabilita' a VAS comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. 2. L'autorita' competente in collaborazione con l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilita' a VAS per acquisirne il parere. Il parere e' inviato entro trenta giorni all'autorita' competente ed all'autorita' procedente. 3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorita' competente con l'autorita' procedente, l'autorita' competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. 4. L'autorita' competente, sentita l'autorita' procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18. 5. Il risultato della verifica di assoggettabilita', comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente nel sito web dell'autorita' competente. 6. La verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi gia' sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilita' di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.». «Art. 13 (Redazione del rapporto ambientale). - 1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorita' procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attivita' di elaborazione di piani e programmi, con l'autorita' competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. L'autorita' competente, in collaborazione con l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorita' competente ed all'autorita' procedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione. 2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo. 3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione. 4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonche' le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto ambientale da' atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti gia' effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative. 5. L'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente in formato elettronico: a) la proposta di piano o di programma; b) il rapporto ambientale; c) la sintesi non tecnica; d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo 32; e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 14 comma 1; f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33; 5-bis. La documentazione di cui al comma 5 e' immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorita' competente e dell'autorita' procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinche' questi abbiano l'opportunita' di esprimersi. 6. La documentazione e' depositata presso gli uffici dell'autorita' competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.». - Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241: «Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.». «Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio, il domicilio digitale dell'amministrazione e la persona responsabile del procedimento; c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; d) le modalita' con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalita' telematiche, e' possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge; d-bis) l'ufficio dove e' possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalita' di cui alla lettera d). 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista.». |
| Art. 29 Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR
1. Al fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura e' istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. 2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l'attivita' istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessita' e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale puo' esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. 3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim. 4. Presso la Soprintendenza speciale e' costituita una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1. 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, ((si provvede quanto a 1.550.000 euro)) per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e, quanto a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1.-5. Omissis 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita': a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.». - Si riporta il testo del comma 354 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: «Art. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) (legge di stabilita' 2016). - 1.-353. Omissis 354. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, a decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Omissis.». |
| Art. 30
Interventi localizzati in aree contermini
1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, ((comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti,)) localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.». 2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non puo' attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387: «Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative). - 1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti. 2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi. 3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione o dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalita' di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorita' marittima. 3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo. 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilita' sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non puo' essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. 4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilita' e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilita' del suolo su cui realizzare l'impianto. 5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non e' previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacita' di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attivita'. 6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne' prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province. 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. 8. 9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al comma 10. 10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.». - Il testo del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45. - Si riporta il testo dell'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241: «Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal Ministro competente. 2. Possono altresi' proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. 3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza. 4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti. 5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo stesso fine. 6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo' accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.». |
| Art. 31 Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna
1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: ((0a) al comma 2-quater, lettera c), il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e' gia' esistente o autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e se l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree»;)) a) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente: «2-quinquies. Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilita' di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure.»; b) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: «3-ter. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.». 2. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza ((sino a 20 MW)) connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale ((nonche' in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attivita' di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.)) Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purche' il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione ((dalla quale risulti)) che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potra' procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione.». ((2-bis. All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «su edifici» sono inserite le seguenti: «, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonche' l'installazione, con qualunque modalita', di impianti solari fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici». 2-ter. All'articolo 6, comma 1, lettera e-quater), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: «a servizio degli edifici,» sono inserite le seguenti: «come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,». 2-quater. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2015, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra»; b) dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente: «Art. 4-bis (Piccoli impianti su strutture e manufatti diversi dagli edifici o collocati a terra). - 1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alla realizzazione, alla connessione e all'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici al servizio degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o collocati a terra in adiacenza».)) 3. Al fine di realizzare il rilancio delle attivita' produttive nella regione Sardegna anche in attuazione dell'articolo 60, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono individuate le opere e le infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone nell'Isola. 4. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole «individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 50 del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,». ((5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: «1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuita' delle attivita' di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. 1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater e' inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttivita' agricola per le diverse tipologie di colture e la continuita' delle attivita' delle aziende agricole interessate. 1-sexies. Qualora dall'attivita' di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni di cui al comma 1-quater, cessano i benefici fruiti».)) 6. All'Allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 2), e' aggiunto, in fine, il seguente punto: «- impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.». 7. La Tabella A allegata al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato II al presente decreto. ((7-bis. Per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonche' delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le soglie di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto si intendono elevate a 10 MW.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale). - 1. Al fine di evitare il pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, sino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta sono dichiarati opere di pubblica utilita' e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, d'intesa con la regione interessata. L'eventuale rifiuto regionale dell'intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere conto delle risultanze dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa. Ai soli fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali di competenza delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale. 2-bis. Si intendono interventi di modifica sostanziale di impianto esistente soggetti all'autorizzazione unica di cui al presente articolo quelli che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o una variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione e' subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni prima della data prevista dell'intervento, fermo restando il pagamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239. E' fatta salva l'acquisizione, ove necessario, dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 2-ter. Ferma restando, ove necessario, l'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti, ivi compresi gli interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o di demolizione di strutture civili qualora relativi a singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali sia gia' intervenuto il provvedimento di definitiva messa fuori servizio, da effettuare all'interno dell'area di centrale che non risultano connessi al funzionamento dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti, sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attivita'. Il gestore, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico, inviandone copia al Comune interessato, la segnalazione certificata di inizio attivita', accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dai relativi elaborati progettuali, da una dichiarazione del progettista che attesti la compatibilita' del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e dagli eventuali atti di assenso in caso di intervento in aree sottoposte a vincolo. Il Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza in tutto o in parte della documentazione necessaria ai fini della segnalazione certificata di inizio attivita', invita il gestore all'integrazione, con sospensione del termine. Qualora il gestore non ottemperi nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del Ministero dello sviluppo economico, la segnalazione si intende ritirata definitivamente. Il Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite, notifica al gestore l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine professionale di appartenenza. E' comunque fatta salva la facolta' di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa. Qualora entro i termini sopra indicati non intervengano comunicazioni di non effettuazione dell'intervento, l'attivita' si intende consentita. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo trasmette al Ministero dello sviluppo economico il certificato di collaudo finale dell'opera. La sussistenza del titolo a effettuare l'intervento e' provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attivita' da cui risultino la data di ricevimento della segnalazione stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari. 2-quater. La realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, e' autorizzata in base alle seguenti procedure: a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche non piu' operativi o in corso di dismissione, o ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300 MW termici in servizio, o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse, ne' aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, ne' richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla lettera b); b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree gia' occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonche' gli impianti "stand-alone" ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al presente articolo. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, l'autorizzazione e' rilasciata ai sensi della disciplina vigente; c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente, e sono autorizzati mediante: 1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate o, per impianti con potenza termica installata superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare; 2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia gia' realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente; 3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e' gia' esistente o autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e se l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree; d) la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, e' attivita' libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti, derivanti da specifiche previsioni di legge vigenti in materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi, e del nulla osta alla connessione da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale o da parte del gestore del sistema di distribuzione elettrica di riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto al Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro trenta giorni, puo' formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una connessione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche agli enti individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che devono essere comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di accumuli di energia previsti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono tenuti a comunicare al gestore della rete di trasmissione nazionale la data di entrata in esercizio degli impianti. 2-quinquies. Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilita' di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela ambientale, nonche' il termine entro il quale l'iniziativa e' realizzata. Per il rilascio dell'autorizzazione e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non puo' incidere sul rispetto del termine di cui al comma 2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. La regione competente puo' promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al comma 1 per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale. 3-bis. Il Ministero delle attivita' produttive, le regioni, l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova potenza installata. 3-ter. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione del proponente 4-bis. Nel caso di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti ad altre regioni, queste ultime sono comunque sentite nell'ambito del procedimento unico di cui al comma 2. 5. Fino al 31 dicembre 2003 e' sospesa l'efficacia dell'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW. Restano fermi gli obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle convenzioni in essere. 5-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.». - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: «Art. 6 (Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile). - 1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attivita' di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti. 2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilita' sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilita' del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarieta' agli strumenti urbanistici adottati, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5. 3. Per la procedura abilitativa semplificata si applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la facolta' di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l'attivita' di costruzione deve ritenersi assentita. 5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l'interessato puo' adire i rimedi di tutela di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora l'attivita' di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 e' sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori. 7. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari. 8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonche' ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale. 9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresi' i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono altresi' le modalita' e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalita' di cui all'articolo 16, comma 2. Con le medesime modalita' di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dell'impianto. 10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo. 11. La comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalita', agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonche' agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche, fermo restando l'articolo 6-bis e l'articolo 7-bis, comma 5.». - Il testo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, reca norme in materia ambientale ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. - Si riporta il testo dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290: «Art. 1-sexies (Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici). - 1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attivita' di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi e ad attraversare i beni demaniali, in conformita' al progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformita' delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del presente procedimento unico, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1: a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale, nonche' il termine entro il quale l'iniziativa e' realizzata; b) comprende la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento puo' essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purche' evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Dalla data della comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, e' sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento, salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie. Al procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonche' i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro il quale e' prevista la conclusione del procedimento. 4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere di cui al presente articolo siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), l'esito positivo di tale valutazione costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei casi previsti, acquisito l'esito della verifica di assoggettabilita' a VIA e, in ogni caso, entro il termine di cui al comma 3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda. 4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al primo periodo, si provvede all'autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole di funzionamento del comitato di cui al presente comma. Ai componenti del comitato interistituzionale non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4-bis.1. I soggetti titolari ovvero gestori di beni demaniali, aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche e gasdotti, che siano interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale, sono tenuti ad indicare le modalita' di attraversamento degli impianti autorizzati. A tal fine il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione delle opere della rete di trasmissione nazionale, successivamente al decreto di autorizzazione, propone le modalita' di attraversamento ai soggetti sopra indicati, che assumono le proprie determinazioni entro i successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, in assenza di diversa determinazione, le modalita' proposte dal soggetto richiedente si intendono assentite definitivamente. Alle linee elettriche e agli impianti facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in materia di distanze, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, recante approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne, e successive modificazioni. 4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione. 4-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti elettriche di interconnessione con l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, gia' autorizzate in conformita' alla normativa vigente. 4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. 4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500, ovvero metri lineari 3.000 qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 60 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresi' realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovra' superare di piu' del 30 per cento le cubature esistenti all'interno della stazione elettrica. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonche' le norme tecniche per le costruzioni. 4-septies. La denuncia di inizio attivita' costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera principale. 4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni interessati la denuncia di inizio attivita', accompagnata da una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che assevera la conformita' delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. 4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 4-decies. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia di inizio attivita' da cui risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari. 4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 4-octies riscontri l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico che puo' notificare all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. 4-duodecies. E' fatta salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al Ministero dello sviluppo economico, con il quale attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'. 4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attivita' gia' previsto al comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici. In mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovra' superare di piu' del 20 per cento le cubature esistenti all'interno della stazione elettrica. Le eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' dall'autorita' espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di pubblicita'. 4-quinquiesdecies. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte al regime di inizio attivita' previsto al comma 4-sexies le ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20 per cento rispetto all'esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilita' tecnica e della normativa tecnica vigente, sono altresi' realizzabili tramite regime di inizio attivita' previsto al comma 4-sexies le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il margine della strada impegnata o entro i tre metri dal margine esterno della trincea di posa. 5. Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di competenza regionale in conformita' ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di piu' regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. 6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalita' organizzative e procedimentali per l'acquisizione del parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di piu' regioni. 7. Le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004. 8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 9. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: «previo parere conforme del» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere del».". - Si riportano i testi degli articoli 6 e 7 bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificati dalla presente legge: «Art. 6 (Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile). - 1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attivita' di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti. 2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilita' sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilita' del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarieta' agli strumenti urbanistici adottati, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5. 3. Per la procedura abilitativa semplificata si applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la facolta' di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l'attivita' di costruzione deve ritenersi assentita. 5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l'interessato puo' adire i rimedi di tutela di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora l'attivita' di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 e' sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori. 7. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari. 8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonche' ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale. 9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresi' i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono altresi' le modalita' e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalita' di cui all'articolo 16, comma 2. Con le medesime modalita' di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dell'impianto. 9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonche' in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attivita' di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purche' il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potra' procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione. 10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo. 11. La comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalita', agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonche' agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche, fermi restando l'articolo 6-bis e l'articolo 7-bis, comma 5.». «Art. 7-bis (Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili). - 1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6, viene effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune, di cui agli articoli 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente: a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento; b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformita' dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore. 2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorita' competenti effettuano i controlli sulla veridicita' delle predette dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall'articolo 76 del medesimo decreto. 3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi di assenso, comunque denominati, l'interessato puo': a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero b) richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo scopo. In tale caso, il Comune provvede entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della comunicazione, decorsi inutilmente i quali si applica l'articolo 20, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'inizio dei lavori e' sospeso fino all'acquisizione dei medesimi atti. Lo sportello unico per l'edilizia comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. 4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con il modello unico di cui al comma 8 non possono richiedere documentazione aggiuntiva. 5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonche' l'installazione, con qualunque modalita', di impianti solari fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici non ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non e' subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati.». - Il testo del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. - Si riporta il testo del comma 1-sexies dell'articolo 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: «Art. 4 (L) (Regolamenti edilizi comunali) (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33). - (Omissis) 1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, e' adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. (Omissis).». - Si riporta il testo del titolo e dell'articolo 4 decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015, come modificato dalla presente legge: «Decreto 19 maggio 2015 del Ministero dello sviluppo economico Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici o su strutture o manufatti diversi dagli edifici a terra.». «Art. 4-bis (Piccoli impianti su strutture e manufatti diversi dagli edifici o collocati a terra). - 1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alla realizzazione, alla connessione e all'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici al servizio degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o collocati a terra in adiacenza». 3. Al fine di realizzare il rilancio delle attivita' produttive nella regione Sardegna anche in attuazione dell'articolo 60, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono individuate le opere e le infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone nell'Isola. 4. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole «individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 50 del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,». - Si riporta il testo dell'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche): «Art. 87 (Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici). - 1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonche' per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilita' del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione. 2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 e' presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento. 3. L'istanza, conforme al modello dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralita' di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da piu' operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' sopra indicati, e' sufficiente la segnalazione certificata di inizio attivita', conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. 3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonche' al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalita' proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione. 4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. 5. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. 6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonche' dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente. 7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. 8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attivita' di cui al presente articolo, nonche' quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti gia' esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Gli Enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. 10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.». - Si riporta il testo dell'articolo 4 comma 1-sexies, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: «Art. 4 (L) (Regolamenti edilizi comunali) (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33). - (Omissis) 1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, e' adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. (Omissis).». - Si riporta il testo dei commi 1 e 6 dell'articolo 60 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: «Art. 60 (Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali). - 1. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 50 del presente decreto, sono autorizzate rispettivamente ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite. Alle stesse infrastrutture sono applicabili le disposizioni introdotte dallo stesso articolo 50. (Omissis). 6. Al fine di realizzare il rilancio delle attivita' produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilita' con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, e' considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attivita' propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 ( Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita') convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente legge: «Art. 65 (Impianti fotovoltaici in ambito agricolo). - 1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non e' consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purche' siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni. 1-ter. Il comma 1 non si applica altresi' agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attivita' di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni. 1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuita' delle attivita' di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. 1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater e' inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttivita' agricola per le diverse tipologie di colture e la continuita' delle attivita' delle aziende agricole interessate. 1-sexies. Qualora dall'attivita' di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni di cui al comma 1-quater, cessano i benefici fruiti. 2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilita' del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. E' fatto inoltre salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che l'impianto entri in esercizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas assicura, nel rispetto dei principi della normativa dell'Unione europea, la priorita' di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola. 4. I commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 2. 5. Il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall'articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali.». - Si riporta il testo dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge: «Allegati alla Parte Seconda Allegato II - Progetti di competenza statale (Omissis) 2) Installazioni relative a: centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW; centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti; impianti per l'estrazione dell'amianto, nonche' per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto; centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso lo smaltellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica); impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW; impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW.; impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.». - Si riporta la tabella A allegata al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2004, n. 25, S.O., come modificata dalla presente legge:
«
Fonte Soglie
1 Eolica 60 kW
2 Solare fotovoltaica 50 kW
3 Idraulica 100 kW
4 Biomasse 200 kW
5 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kW .».
- Si riporta il testo dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge: «Allegato IV - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilita' di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (Omissis) 2. Industria energetica ed estrattiva: a) attivita' di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attivita' minerarie; b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 10 MW; c) impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km; d) impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW; e) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale; f) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite; g) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonche' di scisti bituminose; h) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW; i) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.». |
| ((Art. 31 bis
Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano
1. Al fine di semplificare i processi di economia circolare relativi alle attivita' agricole e di allevamento, nonche' delle filiere agroindustriali, i sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas compresi nell'allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas, costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018. 2. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si applicano anche a tutte le opere infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento finale deve prevedere anche l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso compresi nonche' la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.))
Riferimenti normativi
- L'allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, recano
«TABELLA 1.A ELENCO SOTTOPRODOTTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS". (Omissis). 2. Sottoprodotti provenienti da attivita' agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attivita' forestale 3. Sottoprodotti provenienti da attivita' alimentari ed agroindustriali (Omissis).». - Il testo del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, recante Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018. - Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387: «Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative). - 1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti. 2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi. 3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione o dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalita' di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorita' marittima. 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilita' sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non puo' essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. 4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilita' e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilita' del suolo su cui realizzare l'impianto. 5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non e' previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacita' di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attivita'. 6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne' prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province. 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. 8. [Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attivita' ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. E' conseguentemente aggiornato l'elenco delle attivita' ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991. 9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al comma 10. 10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.». - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, S.O. |
| ((Art. 31 ter Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas
1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilita' dei suoli e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «e materie derivanti» e' inserita la seguente: «prevalentemente» e dopo la parola: «realizzatrici» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile,».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 954 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla presente legge: «1.-953. Omissis 954. Fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riferito all'anno 2019 e successive annualita', gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalita' e le tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016. L'accesso agli incentivi di cui ai commi dal presente a 957 e' condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali. Omissis.». - Si riporta il testo degli articoli 2 e 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonche' gli impianti ibridi, di cui alla lettera d); c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b); d) centrali ibride: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili; e) impianti di microgenerazione: impianti per la produzione di energia elettrica con capacita' di generazione non superiore ad un MW elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a); f) elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili: l'elettricita' prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, la produzione imputabile di cui alla lettera g), nonche' l'elettricita' ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricita' prodotta come risultato di detti sistemi; g) produzione e producibilita' imputabili: produzione e producibilita' di energia elettrica imputabili a fonti rinnovabili nelle centrali ibride, calcolate sulla base delle direttive di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; h) consumo di elettricita': la produzione nazionale di elettricita', compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricita'); i) Gestore della rete: Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; l) Gestore di rete: persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprieta', della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonche' delle attivita' di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; m) impianto di utenza per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione; n) impianto di rete per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) di competenza del Gestore di rete sottoposto all'obbligo di connessione di terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; o) certificati verdi: diritti di cui al comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo.». «Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative). - 1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti. 2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi. 3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione o dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalita' di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorita' marittima. Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalita' di cui al comma 4. 3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo. 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilita' sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non puo' essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. 4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilita' e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilita' del suolo su cui realizzare l'impianto. 5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non e' previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacita' di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attivita'. 6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne' prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province. 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. 8. 9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al comma 10. 10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.». |
| ((Art. 31 quater
Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico
1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: «dalla fonte idraulica,» sono inserite le seguenti: «anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro»; b) all'articolo 12, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalita' di cui al comma 4».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'», come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonche' gli impianti ibridi, di cui alla lettera d); c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b); d) centrali ibride: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili; e) impianti di microgenerazione: impianti per la produzione di energia elettrica con capacita' di generazione non superiore ad un MW elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a); f) elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili: l'elettricita' prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, la produzione imputabile di cui alla lettera g), nonche' l'elettricita' ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricita' prodotta come risultato di detti sistemi; g) produzione e producibilita' imputabili: produzione e producibilita' di energia elettrica imputabili a fonti rinnovabili nelle centrali ibride, calcolate sulla base delle direttive di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; h) consumo di elettricita': la produzione nazionale di elettricita', compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricita'); i) Gestore della rete: Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; l) Gestore di rete: persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprieta', della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonche' delle attivita' di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; m) impianto di utenza per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione; n) impianto di rete per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) di competenza del Gestore di rete sottoposto all'obbligo di connessione di terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; o) certificati verdi: diritti di cui al comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo.». «Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative). - 1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti 2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi. 3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione o dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalita' di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorita' marittima. Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalita' di cui al comma 4. 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilita' sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non puo' essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. 4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilita' e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilita' del suolo su cui realizzare l'impianto. 5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non e' previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacita' di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attivita'. 6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne' prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province. 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. 8. 9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al comma 10. 10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.». |
| ((Art. 31 quinquies Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «16-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica puo' essere conferita all'OCSIT la facolta' di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del presente articolo, puo' essere delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 e al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, pubblicato nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2013, n. 22, come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano). - 1. Al fine di contribuire ad assicurare la disponibilita' di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero, sono attribuite all'Acquirente unico S.p.A. anche le funzioni e le attivita' di Organismo centrale di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 21. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di garantire efficienza, efficacia ed economicita' dell'operato dell'OCSIT, sottoposto per le funzioni di cui al presente decreto, alla vigilanza dello stesso Ministero, sono adottati gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni dell'OCSIT, sulla base del piano da quest'ultimo predisposto, per definire gli obiettivi, priorita', strumenti operativi e modalita' di utilizzo delle risorse destinate al servizio. 2. L'OCSIT in attuazione del presente decreto o al fine di conformarsi ad accordi internazionali ha il compito di acquisire, mantenere, vendere e trasportare scorte specifiche di prodotti nel territorio italiano in maniera graduale e progressiva, secondo il piano di cui al comma 1. L'OCSIT, in attuazione del presente decreto o al fine di conformarsi ad accordi internazionali, puo' organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte petrolifere di sicurezza e commerciali, secondo il piano di cui al comma 1. 3. L'OCSIT per l'espletamento delle proprie funzioni di mantenimento delle scorte specifiche, di sicurezza e commerciali opera con criteri di mercato, anche avvalendosi della piattaforma di cui all'articolo 21, minimizzando i relativi costi. 4. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni e le attivita' connesse dell'OCSIT ai sensi del presente decreto, ad eccezione delle attivita' richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, nessuno escluso, secondo le modalita' di cui al comma 5. Tali soggetti partecipano mediante rappresentanti delle loro principali associazioni al Comitato consultivo istituito a cura dell'OCSIT. L'OCSIT svolge le funzioni e le attivita', comprese quelle richieste e finanziate dai soggetti obbligati, senza fini di lucro con la sola copertura dei propri costi. 5. Gli oneri ed i costi di cui al comma 4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente. L'ammontare del contributo, le modalita' ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi stessi dovuti, sono stabiliti con decreto con periodicita' almeno annuale del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT ed in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, in autonomia rispetto alle altre attivita' e funzioni svolte da Acquirente unico. In prima applicazione del presente decreto, entro il 30 aprile 2013, l'ammontare del citato contributo e' determinato, anche in forma provvisoria e salvo conguaglio, per i soggetti di cui al comma 4 che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008. 6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le imprese che, relativamente all'anno 2012, risultano aver immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, nessuno escluso, sono tenute a darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, indicando i quantitativi immessi in consumo. 7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, Acquirente Unico S.p.A. adegua il proprio statuto alle previsioni di cui al presente decreto relativamente alle funzioni dell'OCSIT. 8. Le modifiche allo statuto devono prevedere anche l'obbligo di tenuta della contabilita', basata su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali afferenti le attivita' di OCSIT in maniera distinta e separata, l'obbligo per l'Amministratore delegato di riferire con specifiche scadenze in Consiglio di Amministrazione, nonche' l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di riferire con specifiche scadenze al Ministero per lo sviluppo economico. 9. L'OCSIT elabora le proposte strategiche di monitoraggio della sicurezza, le analisi del rischio, la proposta di piano operativo di risposta ad eventuali crisi di approvvigionamento petrolifero che viene sottoposta al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione. 10. Per le attivita' di cui al comma 2, l'OCSIT elabora proposte di strategie operative e gestionali, anche finanziarie, ivi compresa una valutazione della economicita' di quanto previsto al comma 13 tenendo in considerazione le infrastrutture di logistica gia' disponibili per lo stoccaggio sul territorio nazionale anche in considerazione delle disponibilita' attuali e prevedibili di logistica per aree territoriali di consumo a livello regionale. 11. Fatto salvi i limiti di cui all'articolo 5, comma 5, l'OCSIT puo', per un periodo specifico, delegare compiti relativi alla gestione delle scorte di sicurezza e, tranne la vendita o l'acquisizione, delle scorte specifiche, unicamente a: a) un altro Stato membro dell'Unione europea sul territorio del quale si trovano tali scorte o all'OCS istituito da tale Stato membro. I compiti delegati non possono essere sottodelegati ad altri Stati membri dell'Unione europea o agli OCS da essi istituiti. Tale delega e' subordinata alla autorizzazione preventiva del Ministero dello sviluppo economico; b) operatori economici, senza possibilita' di sottodelegare tali compiti. Qualora tale delega, o ogni modifica o estensione di tale delega, interessi compiti relativi alla gestione di scorte di sicurezza detenute in un altro Stato membro dell'Unione europea, questa deve essere autorizzata preventivamente sia dal Ministero dello sviluppo economico in rappresentanza dello Stato italiano per conto del quale le scorte sono detenute, sia da tutti gli Stati membri dell'Unione europea in cui tali scorte saranno detenute. 12. L'OCSIT accetta le deleghe di cui alle lettere a) e b) di seguito indicato a condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie. Fermo restando la necessita' di rispettare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, le remunerazioni dovute dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, per i servizi delegati all'OCSIT non superano i costi totali dei servizi forniti e non possono essere richieste fino a che le scorte non siano costituite. L'OCSIT puo' subordinare l'accettazione della delega a una garanzia o altra forma di assicurazione fornita dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7. L'OCSIT ha l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai fini dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, di pubblicare: a) in maniera continua informazioni complete, per tipologie di prodotti, sui volumi delle scorte di sicurezza e specifiche di cui esso intenda assicurare il mantenimento per i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, o, se opportuno, per gli OCS ed operatori economici interessati di altri Stati membri; b) con almeno sette mesi di anticipo, le condizioni alle quali e' disposto a offrire ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, i servizi relativi al mantenimento delle scorte di sicurezza e specifiche. Le condizioni alle quali possono essere forniti tali servizi, ivi comprese le condizioni relative alla programmazione, saranno determinate dall'OCSIT. 13. Gli impianti di stoccaggio dell'OCSIT di cui al comma 14 e tutte le opere ad essi connesse, indipendentemente dalla loro dimensione, rientrano tra le infrastrutture energetiche strategiche di cui agli articoli 57 e 57-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni. 14. La realizzazione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio da parte dell'OCSIT o il rifacimento di quelli esistenti, comportante una variazione di oltre il 30 per cento della capacita' complessiva di stoccaggio, di quelli acquisiti dall'OCSIT o di quelli che gli sono affidati in comodato gratuito o in locazione, e tutte le opere ad essi connesse, sono soggetti alla autorizzazione unica di cui agli articoli 57 e 57-bis di cui al comma 13, alla quale si applicano le disposizioni del comma 8-bis dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, introdotto dall'articolo 38 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134. 15. Fermi restando gli obblighi di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di cui al comma 5, l'OCSIT promuove accordi di programma con il Ministero della difesa e con la NATO per l'utilizzo dei depositi petroliferi eventualmente non compiutamente utilizzati gia' nella disponibilita' patrimoniale del Ministero della difesa o della NATO, a titolo di comodato gratuito decennale rinnovabile, e puo' gestire il sistema delle scorte petrolifere per conto del Ministero della difesa per le necessita' militari con oneri a carico dello stesso Ministero della difesa. 16. Al fine di garantire la migliore operativita' del nuovo sistema di tenuta delle scorte obbligatorie previste dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico assicura un adeguato raccordo, anche informativo, tra l'OCSIT ed i diversi soggetti obbligati coinvolti. 16-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica puo' essere conferita all'OCSIT la facolta' di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del presente articolo, puo' essere delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 e al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere.». - Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249: «Art. 8 (Operatori economici). - 1. Fatto salvi i limiti di cui all'articolo 5, comma 5, ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, e' concesso il diritto di delegare tali obblighi di scorte unicamente: a) all'OCSIT; b) a uno o piu' altri OCS che hanno gia' dato la loro disponibilita' a detenere tali scorte, purche' la delega sia stata autorizzata preventivamente sia dallo Stato italiano per conto del quale tali scorte sono detenute, sia da tutti gli Stati membri della Unione europea nel cui territorio le scorte saranno detenute; c) ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacita' di stoccaggio disponibili nel territorio comunitario al di fuori del territorio dello Stato italiano, purche' tale delega sia stata autorizzata preventivamente sia dal Ministero dello sviluppo economico che dagli organi competenti degli Stati membri della Unione europea nel cui territorio le scorte sono detenute e previa assicurazione di questi ultimi sulla effettuazione dei controlli in ottemperanza alle disposizioni della direttiva 2009/119/CE; d) ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacita' di stoccaggio disponibili nel territorio dello Stato italiano, purche' tale delega sia stata comunicata preventivamente al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico potranno essere definiti limiti o condizioni e modalita' operative a tali deleghe. 2. Gli obblighi delegati in conformita' alle lettere c) e d) non possono essere sottodelegati. Ogni modifica o estensione di una delega di cui alle lettere b) e c) puo' avere effetto solo se autorizzata preventivamente dagli organi competenti degli Stati membri della Unione europea interessati. Ogni modifica o estensione di una delega di cui alla lettera d) e' considerata una nuova delega. 3. Nel limitare i diritti di delega ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, con il decreto di cui al comma 1 e' assicurato che i diritti di delega di un operatore economico siano superiori al 30 per cento degli obblighi di stoccaggio a esso imposti. 4. Il Ministero dello sviluppo economico, in considerazione dell'eventuale impegno preso dall'OCSIT ai sensi dell'articolo 9, comma 6, nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1, puo' disporre un obbligo di delega all'OCSIT stesso, da parte dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, di una parte del loro obbligo.». «Art. 9 (Scorte specifiche). - 1. L'OCSIT mantiene un livello minimo di scorte petrolifere, calcolato sulla base dei giorni di consumo, in conformita' delle condizioni enunciate nel presente articolo. Le scorte specifiche sono di proprieta' dell'OCSIT e sono mantenute sul territorio dello Stato Italiano. 2. Le scorte specifiche possono essere costituite soltanto dalle tipologie di prodotti di seguito elencate, definite nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008: a) etano; b) GPL; c) benzina per motori; d) benzina avio; e) jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4); f) jet fuel del tipo cherosene; g) altro cherosene; h) gasolio (olio combustibile distillato); i) olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo); l) acqua ragia minerale e benzine speciali; m) lubrificanti; n) bitume; o) cere paraffiniche; p) coke di petrolio. 3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono identificati i prodotti petroliferi che compongono le scorte specifiche italiane sulla base delle tipologie elencate al comma 2, assicurando che, per l'anno di riferimento, determinato in conformita' delle norme previste all'articolo 3 e relativamente ai prodotti inclusi nelle tipologie utilizzate, l'equivalente in petrolio greggio di quantita' consumate nello Stato membro rappresenti almeno il 75% del consumo interno, calcolato secondo il metodo di cui all'allegato II. Per ciascuna delle tipologie identificate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, le scorte specifiche che lo Stato italiano si impegna a mantenere corrispondono a un numero determinato di giorni di consumo giornaliero medio misurato sulla base del loro equivalente in petrolio greggio e nel corso dell'anno di riferimento, determinato in conformita' delle norme previste all'articolo 3. L'elenco delle tipologie usate resta in vigore per almeno un anno e puo' essere modificato soltanto con effetto dal primo giorno del mese ed entra in vigore nell'anno civile successivo a quello in cui viene adottato per i prodotti diversi da quelli del capoverso seguente. Le scorte specifiche sono costituite almeno dai seguenti prodotti: a) benzina per motori; b) jet fuel del tipo cherosene; c) gasolio; d) olio combustibile. 4. Gli equivalenti in petrolio greggio di cui al comma 3 sono calcolati moltiplicando per il fattore 1,2 la somma delle consegne interne lorde osservate, definite nell'allegato C, punto 3.2.2.11, del regolamento (CE) n. 1099/2008 per i prodotti compresi nelle categorie utilizzate o interessate. Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali. 5. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea della eventuale decisione di mantenere scorte specifiche. In tale avviso, che e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono indicati il livello di tali scorte che l'Italia si impegna a mantenere e la durata di tale impegno, non inferiore a un anno. Il livello minimo notificato si applica ugualmente a tutte le tipologie di scorte specifiche usate. L'OCSIT assicura che tali scorte siano detenute per l'intera durata del periodo notificato, fatto salvo il diritto dell'OCSIT stesso a riduzioni temporanee dovute esclusivamente a operazioni di sostituzione delle singole scorte al fine di assicurare la freschezza delle scorte stesse, di garantire il rispetto di nuove specifiche di un prodotto o di indire nuovi bandi di gara in materia di stoccaggio. 6. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce che l'OCSIT si impegni, per l'intera durata di un determinato anno, a mantenere un certo numero di giorni di scorte specifiche. Tale numero potra' variare tra un minimo di zero ed un massimo di trenta. 7. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, assicurano che almeno un numero minimo di giorni del proprio obbligo di stoccaggio, dato dalla differenza tra 30 ed il numero di giorni di scorte specifiche che l'OCSIT e' obbligato a detenere secondo quanto previsto dal comma 5, sia detenuto sotto forma di prodotti costituiti in conformita' dei commi 2 e 3 esclusivamente sul territorio dello Stato italiano, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8. 8. Fino a quando l'OCSIT non sara' nella condizione operativa di impegnarsi per l'intera durata di un determinato anno a mantenere almeno trenta giorni di scorte specifiche il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base di informazioni dell'OCSIT, redige una relazione annuale in cui sono analizzate le misure adottate per garantire e verificare la disponibilita' e l'accessibilita' fisica delle scorte di sicurezza di cui all'articolo 5 e documenta nella stessa relazione le disposizioni fissate per consentire allo Stato italiano di controllare l'uso di queste scorte in caso di difficolta' di approvvigionamento di petrolio. Tale relazione e' trasmessa alla Commissione europea entro la fine del primo mese dell'anno cui fa riferimento.». |
| Art. 32 Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, il terzo periodo, e' sostituito dai seguenti: «Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilita' e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonche' sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli gia' esistenti o autorizzati. ((Fermi restando il rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unita' abitative munite di abitabilita', regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, nonche' il rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli aerogeneratori, i nuovi aerogeneratori)), a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremita' delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremita' delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore gia' esistente.»; b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende: a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto e' realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza piu' una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi; b) nel caso di impianti dislocati su piu' direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto e' all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati piu' esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento. 3-ter. Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende: a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1); b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove: 1) d1: diametro rotori gia' esistenti o autorizzati; 2) n1: numero aerogeneratori gia' esistenti o autorizzati; 3) d2: diametro nuovi rotori; 4) h1: altezza raggiungibile dalla estremita' delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore gia' esistente o autorizzato. 3-quater. ((Per "altezza massima dei nuovi aerogeneratori" h2 raggiungibile dall'estremita' delle pale si intende, per gli aerogeneratori di cui alla lettera a)del comma 3-ter, due volte e mezza l'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall'estremita' delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente e, per gli aerogeneratori di cui alla lettera b) del citato comma 3-ter, il doppio dell'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall'estremita' delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente». 1-bis. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Autorizzazione Unica). - 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonche' le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal presente articolo, secondo le modalita' procedimentali e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 12, nonche' dalle relative disposizioni delle Regioni e delle Province autonome. 2. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilita' sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non puo' essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale". 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6-bis. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilita' e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonche' sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli gia' esistenti o autorizzati. Fermi restando il rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unita' abitative munite di abitabilita', regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, nonche' il rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli aerogeneratori, i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremita' delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremita' delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore gia' esistente. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilita' e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende: a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto e' realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza piu' una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi; b) nel caso di impianti dislocati su piu' direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto e' all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati piu' esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento. 3-ter. Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende: a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1); b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove: 1) d1: diametro rotori gia' esistenti o autorizzati; 2) n1: numero aerogeneratori gia' esistenti o autorizzati; 3) d2: diametro nuovi rotori; 4) h1: altezza raggiungibile dalla estremita' delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore gia' esistente o autorizzato. 3-quater. Per "altezza massima dei nuovi aerogeneratori" h2 raggiungibile dall'estremita' delle pale si intende, per gli aerogeneratori di cui alla lettera a) del comma 3-ter, due volte e mezza l'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall'estremita' delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente e, per gli aerogeneratori di cui alla lettera b) del citato comma 3-ter, il doppio dell'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall'estremita' delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente. 4. Qualora il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia delegato alle Province, queste ultime trasmettono alle Regioni, secondo modalita' stabilite dalle stesse, le informazioni e i dati sulle autorizzazioni rilasciate. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.». «Art. 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata). - 1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, ne' sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie: a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori; b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento; c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonche', per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati; d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento. 2. Qualora, nel corso del procedimento di autorizzazione di un impianto, intervengano varianti consistenti negli interventi elencati al comma 1, il proponente presenta all'autorita' competente per la medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4. La dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalita' di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione gia' avviata, ivi incluse quelle ambientali. 3. Con le medesime modalita' previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresi' realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonche' i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui e' operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. 4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilita' degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie. Per gli impianti di cui al comma 3, alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete. 5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione. L'incremento di produzione energetica derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie di cui all'articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, e' qualificato come ottenuto da potenziamento non incentivato. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate in attuazione dell'articolo 30 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra, le modalita' di svolgimento delle attivita' di controllo ai sensi dell'articolo 42.». |
| ((Art. 32 bis Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni
1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate a contrastare i cambiamenti climatici e a perseguire, entro l'anno 2030, gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030, al punto ii. della lettera a) del punto 12.7 della parte II delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'allegato annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, le parole: «compatibile con il regime di scambio sul posto» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 500 kW di potenza di concessione».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il punto 12.7 della parte II delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'allegato annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, come modificato dalla presente legge: «12.7. I seguenti interventi sono considerati attivita' ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale: a) impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 123, comma 1, secondo periodo e dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 380 del 2001): i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; ii. aventi una capacita' di generazione non superiore a 500 kW di potenza di concessione.». |
| ((Art. 32 ter Norme di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica elettrica
1. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In conseguenza di quanto disposto dal primo periodo, l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non e' soggetta al rilascio del permesso di costruire ed e' considerata attivita' di edilizia libera»; b) dopo il comma 14 e' inserito il seguente: «14-bis. Ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all'ente proprietario della strada l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro trenta giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla presente legge: «Art. 57 (Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici). - 1. Ai fini del presente articolo, per infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o piu' punti di ricarica per veicoli elettrici. 2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici puo' avvenire: a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica; b) su strade private non aperte all'uso pubblico; c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico; d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico. 2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per la ricarica pubblica, e' da considerare un servizio e non una fornitura di energia elettrica. 3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), la realizzazione di infrastrutture di ricarica, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, e' effettuata in conformita' alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), resta ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e dell'articolo 38 del citato codice della strada. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformita' e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle leggi vigenti. 4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d), sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica. 5. All'articolo 158, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera h-bis) e' sostituita dalla seguente: "h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257". 6. Con propri provvedimenti, adottati in conformita' ai rispettivi ordinamenti, i comuni, ai sensi dell' articolo 7 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali e comunali, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti. 7. I comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati sulla base della disciplina di cui ai commi 3 e 4, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti. 8. Un soggetto pubblico o privato puo' richiedere al comune che non abbia provveduto alla disciplina di cui al comma 6 ovvero all'ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d), anche solo per una strada o un'area o un insieme di esse. 9. I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilita' del pubblico. 10. In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui al comma 9, se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, i comuni possono richiedere il pagamento, per l'intero periodo per cui e' stata concessa l'agevolazione, del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo. 11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in, quanto previsto dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito da una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente. 12. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le tariffe per la fornitura dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257, in modo da favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti. 13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali. 13-bis. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "ad esclusiva trazione elettrica," sono inserite le seguenti: "ovvero a trazione ibrida con l'installazione di motori elettrici,". 14. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati. In conseguenza di quanto disposto dal primo periodo, l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non e' soggetta al rilascio del permesso di costruire ed e' considerata attivita' di edilizia libera. 14-bis. Ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all'ente proprietario della strada l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro trenta giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione. 15. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2017, cessa di avere efficacia. 16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le disposizioni integrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza con le disposizioni del presente articolo. 17. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attivita' previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». |
| ((Art. 32 quater Semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori
1. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' sostituito dal seguente: «7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 15 (Sistemi di qualificazione degli installatori). - 1. La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, e' conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. 2. Entro il 31 dicembre 2016, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore. 3. 4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui all'allegato 4 e l'omogeneita' a livello nazionale, ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l'ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell'attestato di formazione. Le Regioni e le Province autonome possono altresi' stipulare accordi con l'ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, per il supporto nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 3. 5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle attivita' di formazione di cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attivita'. 6. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata da un altro Stato membro e' effettuato sulla base di principi e dei criteri di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell'allegato 4. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». |
| Art. 33 Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano gia' richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.»; b) dopo il comma 10, e' inserito il seguente: «10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unita' immobiliari, e' moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di ((incremento dell'efficienza energetica)), di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unita' abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo ((1° settembre)) 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) svolgano attivita' di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennita' di carica; b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta', nuda proprieta', usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito e' idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»; ((c) il comma 13-ter e' sostituito dai seguenti:)) «13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, ((anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti,)) con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e' stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA; c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. ((13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita' dell'immobile oggetto di intervento».)) 2. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione. 3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032. 4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), valutati in 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, ((e dal comma 3, pari a)) 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1, ((lettere a) )) e b), e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 3, 4, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 13-ter, 13-quater e 13-quinquies dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato dalla presente legge: «Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici). - 1. - 2. Omissis 3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unita' immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se cio' non sia possibile, il conseguimento della classe energetica piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo. 3-bis. Omissis 4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti e' elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano gia' richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione. Per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. 4-bis. - 4-quater. Omissis 5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreche' l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. 5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarita' od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorita' competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarita' od omissione. 6. - 10. Omissis 10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unita' immobiliari, e' moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unita' abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) svolgano attivita' di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennita' di carica; b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta', nuda proprieta', usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito e' idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a), della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita. 10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi". 12. - 13-bis. Omissis 13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e' stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA; c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. 13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita' dell'immobile oggetto di intervento. 13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA e' richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non e' richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380." Omissis.». - Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 16. |
| ((Art. 33 bis Ulteriori misure in materia di incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo»; b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarita' od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorita' competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarita' od omissione»; c) dopo il comma 10-bis, introdotto dall'articolo 33 del presente decreto, sono inseriti i seguenti: «10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a), della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita. 10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi"»; d) dopo il comma 13-quater, introdotto dall'articolo 33 del presente decreto, e' inserito il seguente: «13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA e' richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non e' richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».))
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 33. |
| ((Art. 33 ter
Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema
1. Su proposta dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, sono rideterminate le modalita' di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che, anche avvalendosi di un soggetto terzo che possegga caratteristiche di terzieta' e indipendenza, le partite finanziarie relative agli oneri possano essere destinate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali senza entrare nella disponibilita' dei venditori. 2. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.)) |
| Art. 34
Cessazione della qualifica di rifiuto
1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «medesimi procedimenti autorizzatori» sono inserite le seguenti: «previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente»; b) al comma 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; c) i commi 3-quater e 3-quinquies sono abrogati.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, come modificato dalla presente legge: «Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto). - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. 2. L'operazione di recupero puo' consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competenti, che includono: a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero; b) processi e tecniche di trattamento consentiti; c) criteri di qualita' per i materiali di cui e' cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario; d) requisiti affinche' i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualita', l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso; e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformita'. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. 3-bis. Le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante. 3-ter. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto, controlla a campione, sentita l'autorita' competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita' delle modalita' operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonche' alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformita', apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. 3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre. 3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicita', e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorita' competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonche' gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operativita' del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti. 5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto. 5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non e' stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinche' il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.». |
| Art. 35
Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare
1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l'attivita' di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d'azione europeo per l'economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla parte IV, titolo I, le parole «e assimilati», ovunque ricorrano, sono soppresse e all'articolo 258, comma 7, le parole «e assimilati» sono soppresse; b) all'articolo 185: 1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana»; 2) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validita', che siano in disuso o che non siano piu' idonei ad essere impiegati per il loro fine originario»; ((2-bis) al comma 1, lettera f), le parole: «, fino al 31 dicembre 2022,» sono soppresse;)) 3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2, del ((decreto legislativo)) 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtu' della persistente capacita' esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attivita' di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza. 4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalita' di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, e' fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 237 del presente decreto.»; ((c) all'articolo 188, comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilita' per il corretto smaltimento dei rifiuti e' attribuita al soggetto che effettua dette operazioni»)); d) all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), le parole «dell'avvenuto recupero» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvio a recupero»; ((d-bis) all'articolo 190, comma 4, le parole: «i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative» sono sostituite dalle seguenti: «analoghe evidenze documentali o gestionali»)); e) all'articolo 193, comma 18, dopo le parole «da assistenza sanitaria» sono inserite le seguenti: «svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza»; ((e-bis) all'articolo 230, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. I rifiuti provenienti dalle attivita' di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonche' i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello e' adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unita' locale del soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva e' comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attivita' di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298»)); f) all'articolo 258, comma 7, le parole «, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «, comma 5,»; g) all'articolo 206-bis, comma 1: 1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche tramite audit nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte quarta del presente decreto»; 2) alla lettera b) le parole da «permanente di criteri e specifici» a «quadro di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «periodico di misure» e le parole da «efficacia, efficienza e qualita'» a «smaltimento dei rifiuti;» sono sostituite dalle seguenti: «la qualita' e la riciclabilita', al fine di promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;»; 3) le lettere c), d), e), f), g), g-bis), g-ter), g-quater) e g-quinquies) sono sostituite dalle seguenti: «c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto, verificando le misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall'Unione europea e dalla normativa nazionale di settore, al fine di accertare il rispetto della responsabilita' estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni; d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto; e) controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi di programma ai sensi dell'articolo 219-bis e ne monitora l'attuazione; f) verifica l'attuazione del Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti, predispone lo stesso; g) effettua il monitoraggio dell'attuazione del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180; h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, in relazione agli obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa del produttore e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti.»; ((g-bis) all'articolo 206-bis, comma 6, primo periodo, la parola: «, 235,» e' sostituita dalla seguente: «e»)) e dopo le parole «degli articoli 227 e 228» sono aggiunte le seguenti: «, e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter»; ((g-ter) all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, le parole: «almeno sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno venti giorni»)); h) all'articolo 214-ter, comma 1, le parole «, mediante segnalazione certificata di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.» sono sostituite dalle seguenti: «, successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle citta' metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalita' indicate all'articolo 216. Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorita' competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalita' e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2.»; i) l'articolo 216-ter e' sostituito dal seguente: «Art. 216-ter (Comunicazioni alla Commissione europea). - 1. I piani di gestione e i programmi di prevenzione di cui all'articolo 199, commi 1 e 3, lettera r), e le loro eventuali revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero della transizione ecologica, utilizzando il formato adottato in sede comunitaria, per la successiva trasmissione alla Commissione europea. 2. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 181, comma 4. I dati sono raccolti e comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno a cui si riferiscono, secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di esecuzione. 3. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 180, commi 5 e 6. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/19 del 18 dicembre 2020 in materia di riutilizzo e alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del 28 novembre 2019 sui rifiuti alimentari. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione delle suddette decisioni di esecuzione. 4. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi agli olii industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato nonche' sulla raccolta e trattamento degli ((olii usati.)) I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui all'allegato VI ((alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019.)) Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di esecuzione. 5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 ((sono corredati di)) una relazione di controllo della qualita' secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione, ((nonche' di)) una relazione sulle misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 205-bis e 182-ter, che comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio. Tali informazioni sono comunicate secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione. 6. La parte quarta del presente decreto nonche' i provvedimenti ((inerenti alla gestione dei rifiuti)) sono comunicati alla Commissione europea.»; ((i-bis) all'articolo 219-bis:)) ((1) al comma 1, le parole: «Conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179, gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione nonche' dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione nonche' sistemi per il riutilizzo degli imballaggi»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande»; 3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo. Con il medesimo regolamento sono, inoltre, previsti: a) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da raggiungere; b) i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza; c) i termini di pagamento e le modalita' di restituzione della cauzione da versare al consumatore che restituisce l'imballaggio; d) le premialita' e gli incentivi economici da riconoscere agli esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione; e) l'eventuale estensione delle disposizioni del presente articolo ad altre tipologie di imballaggio; f) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi; g) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori»;)) l) all'articolo 221, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema sono tenuti a presentare annualmente al Ministero della Transizione ecologica e al CONAI la documentazione di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225.»; ((l-bis) alla lettera zb) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attivita' abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attivita' abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attivita' sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA qualora le quantita' siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno»;)) m) l'allegato D - Elenco dei rifiuti. Classificazione dei rifiuti, della Parte quarta e' ((sostituito)) dall'allegato III al presente decreto. 2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti o installazioni gia' autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacita' produttiva autorizzata, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59, o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e richiedono la sola comunicazione dell'intervento di modifica da inoltrarsi, unitamente alla presentazione della documentazione tecnica descrittiva dell'intervento, all'autorita' competente. Nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente puo' procedere all'avvio della modifica. L'autorita' competente, se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non puo' essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione. 3. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013 in impianti o installazioni non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacita' produttiva autorizzata, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e richiedono il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, da comunicare all'autorita' competente quarantacinque giorni prima dell'avvio della modifica. Nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente puo' procedere all'avvio della modifica. L'autorita' competente, se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non puo' essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione. ((3-bis. Il comma 14 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' sostituito dal seguente: «14. Per finalita' di tutela ambientale, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilita', pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali, riservano all'acquisto di pneumatici ricostruiti una quota almeno pari al 30 per cento del totale. Se alla procedura di acquisto di due o piu' pneumatici di ricambio di cui al primo periodo non e' riservata una quota di pneumatici ricostruiti che rappresenti almeno il 30 per cento del numero complessivo degli pneumatici da acquistare, la procedura e' annullata per la parte riservata all'acquisto di pneumatici ricostruiti. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli acquisti di pneumatici riguardanti i veicoli di emergenza, i veicoli in uso al Ministero della difesa e i veicoli delle Forze di polizia». 3-ter. All'articolo 199, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «r-quater) l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonche', per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalita' di gestione e smaltimento nell'ambito regionale, allo scopo di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di tali rifiuti».)) 4. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 185, 258, comma 5 dell'articolo 188, comma 4 articolo 188-bis, comma 4 articolo 190, comma 18 articolo 193, comma 7 dell'articolo 258, comma 1 dell'articolo 206-bis, comma 6 articolo 206-bis, comma 15 articolo 208, comma 1 articolo 214-ter, articolo 219-bis, comma 3 dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge: «Art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari). - 1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonche' nei casi piu' gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita' lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unita' lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonche' nei casi di mancato invio alle autorita' competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi. 6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 8. In caso di violazione di uno o piu' degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro. 9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. 10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalita' definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalita' ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. 11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non e' soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalita' previste dal decreto citato. 12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalita' di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilita', con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilita' di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.». «Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione). - 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attivita' di costruzione, ove sia certo che esso verra' riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui e' stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validita', che siano in disuso o che non siano piu' idonei ad essere impiegati per il loro fine originario; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana, nonche' la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana . 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117; d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite ne' contengono sottoprodotti di origine animale. 3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccita' o ripristino dei suoli se e' provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter. 4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtu' della persistente capacita' esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attivita' di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza. 4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalita' di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, e' fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 237 del presente decreto.». «Art. 188 (Responsabilita' della gestione dei rifiuti). - 1. Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto. 2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta. 3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonche' dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione. 4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilita' rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilita' del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti e' esclusa nei seguenti casi: a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivita' di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorita' competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine e' elevato a sei mesi e la comunicazione e' effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma. 5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilita' per il corretto smaltimento dei rifiuti e' attribuita al soggetto che effettua dette operazioni. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresi', le modalita' per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonche' le responsabilita' da attribuire all'intermediario dei rifiuti.». «Art. 188-bis (Sistema di tracciabilita' dei rifiuti). - 1. Il sistema di tracciabilita' dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilita' dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalita' di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalita' dettate con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonche', per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalita' con le quali il sistema di tracciabilita' dei rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' articolato in: a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attivita' inerenti alla gestione dei rifiuti; b) una sezione Tracciabilita', comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1. 4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilita' di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilita' dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare: a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con l'indicazione altresi' delle modalita' di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi; b) le modalita' di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con la previsione di criteri di gradualita' per la progressiva partecipazione degli operatori; c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalita' di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), nonche' dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto; d) le modalita' per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189; e) le modalita' di interoperabilita' per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, nonche' le modalita' di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale; f) le modalita' di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1; g) le modalita' di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo; h) le modalita' per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5, nonche' le responsabilita' da attribuire all'intermediario. 5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica e' scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale. 6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui alla lettera a) del comma 2, in caso di intervenute novita' tecniche o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 7. Fino all'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.». «Art. 190 (Registro cronologico di carico e scarico). - 1. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantita' prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantita' dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonche', laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193. 2. Il modello di registro cronologico di carico e scarico e' disciplinato con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonche' le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA. 3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro cronologico, sono effettuate: a) per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino; c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino; d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. 4. I soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 tramite analoghe evidenze documentali o gestionali. 5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonche', per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno piu' di dieci dipendenti. 6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche' i soggetti esercenti attivita' ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalita': a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193; b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183. Tale modalita' e' valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189. 7. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, in luogo della tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro societa' di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell'impresa copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo. 8. Per le attivita' di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l'utilizzo dei registri IVA di acquisto e di vendita secondo le procedure e le modalita' fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche. 9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183 sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico puo' essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti. 10. I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa. I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto. I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto. 11. I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione di cui all'articolo 230 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, cosi' come definito dal medesimo articolo. Per rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis. 12. Le informazioni contenute nel registro sono utilizzate anche ai fini della comunicazione annuale al Catasto di cui all'articolo 189. 13. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.». «Art. 193 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, e' accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. 2. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalita' di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilita' di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta. 3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, nonche' le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. 4. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo e' redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresi' dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia puo' essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni. 5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalita' di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto e' prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalita' telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni. 6. Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in materia. 7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non piu' di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantita' giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri. 8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresi' al trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione. 9. Per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, il formulario di cui al presente articolo e' sostituito dai documenti previsti dall'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale. 10. Il formulario di identificazione di cui al comma 1, con riguardo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, puo' sostituire il documento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modificazioni, a condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le specifiche informazioni di cui all'allegato III A del citato decreto legislativo n. 99 del 1992, nonche' le sottoscrizioni richieste, ancorche' non previste nel modello del formulario. 11. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non e' considerata trasporto ai fini della Parte quarta del presente decreto e non necessita di formulario di identificazione. 12. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche' effettuati percorrendo la pubblica via, non e' considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri; non e' altresi' considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa di cui e' socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo. 13. Il documento commerciale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinate le modalita' di trasmissione al Registro elettronico nazionale (REN). 14. La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu' produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unita' locali dello stesso produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato. 15. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attivita' di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, aa), purche' le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione. 16. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e la scheda di cui all'allegato IB del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008. 17. Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore e' responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non e' responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformita' tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformita' riscontrabili in base alla comune diligenza. 18. Ferma restando la disciplina in merito all'attivita' sanitaria e relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza domiciliare si considerano prodotti presso l'unita' locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attivita'. La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta l'obbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212. 19. I rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attivita' di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unita' locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attivita'. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove e' svolta l'attivita', il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, e' accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantita' dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione. 20. Per le attivita' di cui all'articolo 230, commi 1 e 3, con riferimento alla movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalita' dei materiali riutilizzabili, lo stesso e' accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantita' dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.». «Art. 230 (Rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione delle infrastrutture). - 1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, puo' coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attivita' manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. 1-bis. I rifiuti derivanti dalla attivita' di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attivita' economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani. 2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 e' eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica e' conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attivita' manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1. 4. 5. I rifiuti provenienti dalle attivita' di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonche' i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello e' adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unita' locale del soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva e' comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attivita' di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.». «Art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari). - 1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonche' nei casi piu' gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita' lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unita' lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonche' nei casi di mancato invio alle autorita' competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi. 6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 8. In caso di violazione di uno o piu' degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro. 9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. 10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalita' definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalita' ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. 11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non e' soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalita' previste dal decreto citato. 12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalita' di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilita', con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilita' di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.». «Art. 206-bis (Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti). - 1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del presente decreto con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche' alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio anche tramite audit nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte quarta del presente decreto; b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento periodico di misure sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalita' di gestione dei rifiuti per migliorarne la qualita' e la riciclabilita', al fine di promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti; c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto, verificando le misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall'Unione europea e dalla normativa nazionale di settore, al fine di accertare il rispetto della responsabilita' estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni; d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto; e) controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi di programma ai sensi dell'articolo 219-bis e ne monitora l'attuazione; f) verifica l'attuazione del Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti, predispone lo stesso; g) effettua il monitoraggio dell'attuazione del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180; h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, in relazione agli obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa del produttore e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti. 2. - 3. 4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6. 5. 6. All'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 4 dell'articolo 178-ter e al presente articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234, 236 nonche' quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228, e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entita' del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.» «Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione del progetto all'autorita' competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto. 2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attivita' di smaltimento o di recupero dei rifiuti: a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia stato gia' emanato, la domanda di autorizzazione integrata ambientale ne riporta gli estremi; b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, e' estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all'articolo 208, comma 3; c) la Regione, o l'autorita' da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g); d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11; e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell'autorita' da essa delegata alla gestione della materia; f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 18, e' effettuata dall'amministrazione che rilascia l'autorizzazione integrata ambientale; g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 19, e' effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento incidente. 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorita' d'ambito e degli enti locali sul cui territorio e' realizzato l'impianto, nonche' il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. 4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi: a) procede alla valutazione dei progetti; b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4; c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilita' ambientale; d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione. 5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. 6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione. 8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa. 9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato. 10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilita' ai sensi della normativa vigente, ove l'autorita' competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi: a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati; b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita' di verifica, monitoraggio e controllo della conformita' dell'impianto al progetto approvato; c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione; f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformita' con quanto previsto al comma 12; i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico. 11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili. 12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo' essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticita' ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990. 12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo 6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate. 13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. 14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma 1, del presente decreto. 15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul territorio nazionale, l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta. La regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica. 16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale. 17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m). 17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: a) ragione sociale; b) sede legale dell'impresa autorizzata; c) sede dell'impianto autorizzato; d) attivita' di gestione autorizzata; e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione; f) quantita' autorizzate; g) scadenza dell'autorizzazione. 17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi. 18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all' articolo 189. 19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata. 19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attivita' agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino e' applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. 20.». «Art. 214-ter (Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata). - 1. L'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera q), sono avviate, a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle citta' metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalita' indicate all'articolo 216. Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorita' competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalita' e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantita' massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonche' le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.». «Art. 216-ter (Comunicazioni alla Commissione europea). - 1. I piani di gestione e i programmi di prevenzione di cui all'articolo 199, commi 1 e 3, lettera r), e le loro eventuali revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero della transizione ecologica, utilizzando il formato adottato in sede comunitaria, per la successiva trasmissione alla Commissione europea. 2. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 181, comma 4. I dati sono raccolti e comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno a cui si riferiscono, secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di esecuzione. 3. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 180, commi 5 e 6. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/19 del 18 dicembre 2020 in materia di riutilizzo e alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del 28 novembre 2019 sui rifiuti alimentari. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione delle suddette decisioni di esecuzione. 4. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi agli olii industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato nonche' sulla raccolta e trattamento degli olii usati. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui all'allegato VI alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di esecuzione. 5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 sono corredati di una relazione di controllo della qualita' secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione, nonche' di una relazione sulle misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 205-bis e 182-ter, che comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio. Tali informazioni sono comunicate secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione. 6. La parte quarta del presente decreto nonche' i provvedimenti inerenti alla gestione dei rifiuti sono comunicati alla Commissione europea.». «Art. 219-bis (Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi). - 1. Al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione nonche' sistemi per il riutilizzo degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute umana e nel rispetto della normativa europea, senza compromettere l'igiene degli alimenti ne' la sicurezza dei consumatori, nel rispetto della normativa nazionale in materia. Al fine di perseguire le predette finalita', gli operatori economici possono stipulare appositi accordi e contratti di programma ai sensi dell'articolo 206 del presente decreto. 1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande. 2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo. Con il medesimo regolamento sono, inoltre, previsti: a) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da raggiungere; b) i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza; c) i termini di pagamento e le modalita' di restituzione della cauzione da versare al consumatore che restituisce l'imballaggio; d) le premialita' e gli incentivi economici da riconoscere agli esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione; e) l'eventuale estensione delle disposizioni del presente articolo ad altre tipologie di imballaggio; f) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi; g) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori.». «Art. 221 (Obblighi dei produttori e degli utilizzatori). - 1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti riferibili ai propri prodotti definiti in proporzione alla quantita' di imballaggi immessi sul mercato nazionale. 2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del Programma di cui all'articolo 225, i produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attivita' di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre finalita' indicate nell'articolo 224, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo. 3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonche' agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente: a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale; b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223; c) attestare sotto la propria responsabilita' che e' stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalita' di cui ai commi 5 e 6. 4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e). 5. I produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e a un Consorzio di cui all'articolo 223, devono presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c) richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto va presentato entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r) o prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso e' efficace dal momento del riconoscimento del progetto e perde tale efficacia solo in caso di accertamento del mancato funzionamento del sistema. L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), e' sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio. Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', che il sistema sara' effettivamente ed autonomamente funzionante e che sara' in grado di conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'articolo 220. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalita' del sistema adottato. L'Osservatorio, acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dall'ISPRA, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Osservatorio sara' tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti gia' operati ai sensi della previgente normativa. Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attivita' di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma. 6. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema sono tenuti a presentare annualmente al Ministero della Transizione ecologica e al CONAI la documentazione di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225. 7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma 5 presentano all'Autorita' prevista dall'articolo 207 e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sara' inserito nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225. 8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma 5 sono inoltre tenuti a presentare all'Autorita' prevista dall'articolo 207 ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella stessa relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa. 9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la revoca disposta dall'Autorita', previo avviso all'interessato, qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai commi 6 e 7, comportano per i produttori l'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, al consorzio previsto dall'articolo 224. I provvedimenti dell'Autorita' sono comunicati ai produttori interessati e al Consorzio nazionale imballaggi. L'adesione obbligatoria ai consorzi disposta in applicazione del presente comma ha effetto retroattivo ai soli fini della corresponsione del contributo ambientale previsto dall'articolo 224, comma 3, lettera h), e dei relativi interessi di mora. Ai produttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Autorita', non provvedano ad aderire ai consorzi e a versare le somme a essi dovute si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 261. 10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, in linea con i criteri di priorita' nella gestione rifiuti: a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati; b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari e terziari; c) almeno l'80 per cento dei costi relativi ai servizi di cui all'articolo 222, comma 1, lettera b); d) i costi del successivo trasporto, nonche' delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del presente decreto legislativo; e) i costi per il trattamento dei rifiuti di imballaggio; f) i costi per un'adeguata attivita' di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi; g) i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati. 11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.». «Allegati alla Parte Seconda Allegato IV - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilita' di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano 1. Agricoltura a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari; b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari; c) impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini; d) progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari; e) impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari; f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari. 2. Industria energetica ed estrattiva: a) attivita' di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attivita' minerarie; b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW; c) impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km; d) impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW; e) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale; f) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite; g) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonche' di scisti bituminose; h) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW; i) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone. 3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume; b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora; c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: laminazione a caldo con capacita' superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorche' la potenza calorifera e' superiore a 20 MW; applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; d) fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacita' di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno; f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3; g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume; h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari; i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume; l) cokerie (distillazione a secco di carbone); m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacita' di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacita' di forno superiore a 4 metri cubi e con densita' di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo; n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno; o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno; p) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. 4. Industria dei prodotti alimentari a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno; b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale; c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacita' di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua; d) impianti per la produzione di birra o malto con capacita' di produzione superiore a 500.000 hl/anno; e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume; f) macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno; g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacita' di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato; h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume; i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacita' di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole. 5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacita' superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate; b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno; c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno; d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacita' superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno. 6. Industria della gomma e delle materie plastiche a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate. 7. Progetti di infrastrutture a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari; b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacita' superiori a 500 posti auto; c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonche' impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone; d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonche' le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo; [e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;] [f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;] [g) strade extraurbane secondarie;] h) strade extraurbane secondarie non comprese nell'allegato II-bis e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato III; i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale; l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri; [m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;] n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare; o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua; p) ; q); r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacita' complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacita' massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo n. 152/2006); s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacita' massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacita' superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacita' complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); v) impianti di depurazione delle acque con potenzialita' superiore a 10.000 abitanti equivalenti; z). za) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attivita' abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attivita' abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attivita' sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA qualora le quantita' siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno. 8. Altri progetti a) Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati; b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore; c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro; d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m2; e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume; f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate; g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacita' complessiva superiore a 1.000 m3; h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari; i) cave e torbiere; l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacita' superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate; m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacita' superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate; n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacita' superiore a 10.000 metri cubi; o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive; p) stabilimenti di squartamento con capacita' di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno; q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacita' superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'Allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per piu' di due anni; t) modfiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV gia' autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III).». «Allegati alla Parte Quarta Allegato D - Elenco dei rifiuti Indice. Capitoli dell'elenco 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonche' dal trattamento fisico o chimico di minerali 01 01 Rifiuti da estrazione di minerali 01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi 01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi 01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi 01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso 01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose 01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05 01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi 01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10 01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi 01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi 01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 01 04 09 scarti di sabbia e argilla 01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 0104 07 e 01 04 11 01 04 13 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione 01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli 01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose 01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti 02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 02 01 02 scarti di tessuti animali 02 01 03 scarti di tessuti vegetali 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito 02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura 02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose 02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 02 01 10 rifiuti metallici 02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 02 02 rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 02 02 02 scarti di tessuti animali 02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 02 04 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffq, tq e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa 02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione 02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti 02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 03 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero 02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole 02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica 02 04 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 05 02 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 06 02 rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti 02 06 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffq, tq e cacao) 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 07 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili 03 01 01 scarti di corteccia e sughero 03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno 03 02 01 * preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati 03 02 02 * prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati 03 02 03 * prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici 03 02 04 * prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici 03 02 05 * altri prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose 03 02 99 prodotti per trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti 03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone 03 03 01 scarti di corteccia e legno 03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) 03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta 03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati 03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica 03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e dell'industria tessile 04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce 04 01 01 carniccio e frammenti di calce 04 01 02 rifiuti di calcinazione 04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida 04 01 04 liquido di concia contenente cromo 04 01 05 liquido di concia non contenente cromo 04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo 04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo 04 01 08 rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura 04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 04 02 rifiuti dell'industria tessile 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera) 04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 04 02 16 * tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose 04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate 04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio 05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione 05 01 03 * morchie da fondi di serbatoi 05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione 05 01 05 * perdite di olio 05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature 05 01 07 * catrami acidi 05 01 08 * altri catrami 05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi 05 01 12 * acidi contenenti oli 05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie 05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 05 01 15 * filtri di argilla esauriti 05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio 05 01 17 bitume 05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone 05 06 01 * catrami acidi 05 06 03 * altri catrami 05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale 05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio 05 07 02 rifiuti contenenti zolfo 05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di acidi 06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso 06 01 02 * acido cloridrico 06 01 03 * acido fluoridrico 06 01 04 * acido fosforico e fosforoso 06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso 06 01 06 * altri acidi 06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di basi 06 02 01 * idrossido di calcio 06 02 03 * idrossido di ammonio 06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio 06 02 05 * altre basi 06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici 06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri 06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti 06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15 06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico 06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio 06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti 06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 06 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 06 05 02 * fanghi da trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose 06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione 06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi 06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02 06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni 06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto 06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro 06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio 06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto 06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso del silicio e dei suoi derivati 06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilani pericolosi 06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo 06 09 02 scorie fosforose 06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose 06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03 06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti 06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose 06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti 06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici e opacificanti 06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio 06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti 06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici 06 13 02 * carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02) 06 13 03 nerofumo 06 13 04 * rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto 06 13 05 * fuliggine 06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti 07 Rifiuti dei processi chimici organici 07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici organici di base 07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 07 01 08 * altri fondi e residui di reazione 07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali 07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 07 02 08 * altri fondi e residui di reazione 07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 07 02 13 rifiuti plastici 07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose 07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14 07 02 16 * rifiuti contenenti siliconi pericolosi 07 02 17 rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 07 02 17* rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11) 07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 03 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 07 03 08 * altri fondi e residui di reazione 07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi, organici 07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 04 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 07 04 08 * altri fondi e residui di reazione 07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose 07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti farmaceutici 07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 07 05 08 * altri fondi e residui di reazione 07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose 07 05 14 rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13 07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici 07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 07 06 08 * altri fondi e residui di reazione 07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti 07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 07 07 08 * altri fondi e residui di reazione 07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa 08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonche' della rimozione di pitture e vernici 08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13 08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15 08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17 08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19 08 01 21 * residui di pittura o di sverniciatori 08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici) 08 02 01 polveri di scarti di rivestimenti 08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici 08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di inchiostri per stampa 08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro 08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 08 03 16 * residui di soluzioni per incisione 08 03 17 * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose 08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 08 03 19 * oli dispersi 08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti) 08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13 08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15 08 04 17 * olio di resina 08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08 08 05 01 * isocianati di scarto 09 Rifiuti dell'industria fotografica 09 01 rifiuti dell'industria fotografica 09 01 01 * soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa 09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa 09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi 09 01 04 * soluzioni di fissaggio 09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio 09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici 09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento 09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento 09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie 09 01 11 * macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11 09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06 09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 Rifiuti provenienti da processi termici 10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19) 10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) 10 01 02 ceneri leggere di carbone 10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato 10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia 10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi 10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi 10 01 09 * acido solforico 10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile 10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose 10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14 10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose 10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16 10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18 10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose 10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22 10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato 10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone 10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento 10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 02 rifiuti dell'industria siderurgica 10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie 10 02 02 scorie non trattate 10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 02 08 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07 10 02 10 scaglie di laminazione 10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11 10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13 10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione 10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio 10 03 02 frammenti di anodi 10 03 04 * scorie della produzione primaria 10 03 05 rifiuti di allumina 10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria 10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria 10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose 10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15 10 03 17 * rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi 10 03 18 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17 10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19 10 03 21 * altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose 10 03 22 altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21 10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 03 24 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23 10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25 10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27 10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose 10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29 10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo 10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria 10 04 02 * scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria 10 04 03 * arsenato di calcio 10 04 04 * polveri dei gas di combustione 10 04 05 * altre polveri e particolato 10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09 10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco 10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria 10 05 03 * polveri dei gas di combustione 10 05 04 altre polveri e particolato 10 05 05 * rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi 10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08 10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose 10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10 10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame 10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria 10 06 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria 10 06 03 * polveri dei gas di combustione 10 06 04 altre polveri e particolato 10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09 10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino 10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria 10 07 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria 10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 10 07 04 altre polveri e particolato 10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07 10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi 10 08 04 polveri e particolato 10 08 08 * scorie saline della produzione primaria e secondaria 10 08 09 altre scorie 10 08 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose 10 08 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10 10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi 10 08 13 rifiuti contenenti carbonio della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12 10 08 14 frammenti di anodi 10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15 10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17 10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19 10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi 10 09 03 scorie di fusione 10 09 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose 10 09 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose 10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose 10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse, da quelle di cui alla voce 10 09 09 10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose 10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11 10 09 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose 10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13 10 09 15 * scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose 10 09 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15 10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi 10 10 03 scorie di fusione 10 10 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose 10 10 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05 10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose 10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07 10 10 09 * polveri di gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09 10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose 10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11 10 10 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose 10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13 10 10 15 * scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose 10 10 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15 10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro 10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro 10 11 05 polveri e particolato 10 11 09 * residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose 10 11 10 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09 10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici) 10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 10 11 13 * fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose 10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13 10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose 10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15 10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose 10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17 10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19 10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione 10 12 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico 10 12 03 polveri e particolato 10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 10 12 06 stampi di scarto 10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) 10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09 10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti 10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11 10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali 10 13 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico 10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce 10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13) 10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 10 13 09 * rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto 10 13 10 rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09 10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12 10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento 10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori 10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa 11 01 rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e rivestimento di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decappaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione) 11 01 05 * acidi di decappaggio 11 01 06 * acidi non specificati altrimenti 11 01 07 * basi di decappaggio 11 01 08 * fanghi di fosfatazione 11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose 11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09 11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose 11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11 11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose 11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite 11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi 11 02 02 * fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi Marosite, goethite) 11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi 11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose 11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05 11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento 11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro 11 03 02 * altri rifiuti 11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo 11 05 01 zinco solido 11 05 02 ceneri di zinco 11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 11 05 04 * fondente esaurito 11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 12 Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi 12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi 12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi 12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici 12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) 12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) 12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni 12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni 12 01 10 * oli sintetici per macchinari 12 01 12 * cere e grassi esauriti 12 01 13 rifiuti di saldatura 12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose 12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14 12 01 16 * residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose 12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16 12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli 12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili 12 01 20 * corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose 12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11) 12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio 12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19) 13 01 scarti di oli per circuiti idraulici 13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB 13 01 04 * emulsioni clorurate 13 01 05 * emulsioni non clorurate |
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13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati 13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati 13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici 13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili 13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici 13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti 13 02 04 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati 13 02 05 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 13 02 06 * oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione 13 02 07 * oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili 13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 13 03 oli isolanti e oli termoconduttori usati 13 03 01 * oli isolanti o oli termoconduttori, contenenti PCB 13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01 13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati 13 03 08 * oli sintetici isolanti e oli termoconduttori 13 03 09 * oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili 13 03 10 * altri oli isolanti e oli termoconduttori 13 04 oli di sentina 13 04 01 * oli di sentina da navigazione interna 13 04 02 * oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli 13 04 03 * oli di sentina da un altro tipo di navigazione 13 05 prodotti di separazione olio/acqua 13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua 13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua 13 05 03 * fanghi da collettori 13 05 06 * oli prodotti da separatori olio/acqua 13 05 07 * acque oleose prodotte da separatori olio/acqua 13 05 08 * miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua 13 07 residui di combustibili liquidi 13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel 13 07 02 * benzina 13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele) 13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti 13 08 01 * fanghi ed emulsioni da processi di dissalazione 13 08 02 * altre emulsioni 13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08) 14 06 rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol 14 06 01 * clorofluorocarburi, +CFC, +FC 14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati 14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi 14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati 14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi 15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 15 01 01 imballaggi di carta e cartone 15 01 02 imballaggi di plastica 15 01 03 imballaggi in legno 15 01 04 imballaggi metallici 15 01 05 imballaggi compositi 15 01 06 imballaggi in materiali misti 15 01 07 imballaggi di vetro 15 01 09 imballaggi in materia tessile 15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti 15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 16 01 03 pneumatici fuori uso 16 01 04 * veicoli fuori uso 16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne' altre componenti pericolose 16 01 07 * filtri dell'olio 16 01 08 * componenti contenenti mercurio 16 01 09 * componenti contenenti PCB 16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag") 16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto 16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 16 01 13 * liquidi per freni 16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 16 01 16 serbatoi per gas liquefatto 16 01 17 metalli ferrosi 16 01 18 metalli non ferrosi 16 01 19 plastica 16 01 20 vetro 16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 16 01 22 componenti non specificati altrimenti 16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 16 02 rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB 16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09 16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, +CFC, +FC 16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere 16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 (1) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc. 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati 16 03 03 * rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose 16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 16 03 05 * rifiuti organici contenenti sostanze pericolose 16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 16 03 07* mercurio metallico 16 04 esplosivi di scarto 16 04 01 * munizioni di scarto 16 04 02 * fuochi artificiali di scarto 16 04 03 * altri esplosivi di scarto 16 05 gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto 16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose 16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04 16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio 16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose 16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose 16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 16 06 batterie ed accumulatori 16 06 01 * batterie al piombo 16 06 02 * batterie al nichel-cadmio 16 06 03 * batterie contenenti mercurio 16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03) 16 06 05 altre batterie ed accumulatori 16 06 06 * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata 16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13) 16 07 08 * rifiuti contenenti oli 16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 16 08 catalizzatori esauriti 16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07) 16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi 16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti 16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracNing catalitico (tranne 16 08 07) 16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico 16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori 16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose 16 09 sostanze ossidanti 16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio 16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio 16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno 16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti 16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito 16 10 01 * rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose 16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01 16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose 16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 16 11 rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari 16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose 16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose 16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03 16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose 16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05 17 Rifiuti dalle attivita' di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati 17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 17 01 01 cemento 17 01 02 mattoni 17 01 03 mattonelle e ceramiche 17 01 06 * miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose 17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06 17 02 legno, vetro e plastica 17 02 01 legno 17 02 02 vetro 17 02 03 plastica 17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati 17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 17 04 metalli (incluse le loro leghe) 17 04 01 rame, bronzo, ottone 17 04 02 alluminio 17 04 03 piombo 17 04 04 zinco 17 04 05 ferro e acciaio 17 04 06 stagno 17 04 07 metalli misti 17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 17 04 10 * cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 17 05 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio 17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 17 05 05 * materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose 17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05 17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto 17 06 01 * materiali isolanti, contenenti amianto 17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto 17 08 materiali da costruzione a base di gesso 17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 17 09 altri rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione 17 09 01 * rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione, contenenti mercurio 17 09 02 * rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) 17 09 03 * altri rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose 17 09 04 rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attivita' di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico) 18 01 rifiuti dei reparti di maternita' e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani 18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03) 18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03) 18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) 18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici 18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici 18 02 Rifiuti legati alle attivita' di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali 18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) 18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici 18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonche' dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale 19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi 19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 19 01 10 * carbone attivo esaurito, prodotto dal trattamento dei fumi 19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose 19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose 19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13 19 01 15 * polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose 19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15 19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose 19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato 19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 19 02 Rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione) 19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi 19 02 04 * rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso 19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose 19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05 19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione 19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose 19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose 19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09 19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 19 03 Rifiuti stabilizzati/solidificati 19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08 19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04 19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati 19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06 19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato 19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione 19 04 01 rifiuti vetrificati 19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi 19 04 03 * fase solida non vetrificata 19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati 19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata 19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata 19 05 03 compost fuori specifica 19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 19 06 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti 19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani 19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani 19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale 19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale 19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 19 07 Percolato di discarica 19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose 19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 19 08 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 19 08 01 residui di vagliatura 19 08 02 rifiuti da dissabbiamento 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite 19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni 19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose 19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili 19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09 19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 19 09 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua 19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione 19 09 04 carbone attivo esaurito 19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo 19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose 19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03 19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose 19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05 19 11 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli 19 11 01 * filtri di argilla esauriti 19 11 02 * catrami acidi 19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi 19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi 19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05 19 11 07 * rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi 19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti 19 12 01 carta e cartone 19 12 02 metalli ferrosi 19 12 03 metalli non ferrosi 19 12 04 plastica e gomma 19 12 05 vetro 19 12 06 * legno, contenente sostanze pericolose 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 19 12 08 prodotti tessili 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce) 19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti) 19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda 19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose 19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attivita' commerciali e industriali nonche' dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 20 01 01 carta e cartone 20 01 02 vetro 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 20 01 10 abbigliamento 20 01 11 prodotti tessili 20 01 13 * solventi 20 01 14 * acidi 20 01 15 * sostanze alcaline 20 01 17 * prodotti fotochimici 20 01 19 * pesticidi 20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 20 01 25 oli e grassi commestibili 20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 20 01 29 * detergenti, contenenti sostanze pericolose 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonche' batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 20 01 34 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (2) (2) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc. 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 20 01 37 * legno contenente sostanze pericolose 20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 20 01 39 plastica 20 01 40 metalli 20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti 20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 20 02 01 rifiuti biodegradabili 20 02 02 terra e roccia 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili 20 03 Altri rifiuti urbani 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati 20 03 02 rifiuti dei mercati 20 03 03 residui della pulizia stradale 20 03 04 fanghi delle fosse settiche 20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature 20 03 07 rifiuti ingombranti 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti.». - Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22: «Art. 13 (Condizioni di utilizzo del CSS-Combustibile). - 1. L'utilizzo del sottolotto di CSS-Combustibile, in relazione al quale e' stata emessa una dichiarazione di conformita' nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 2, e' consentito esclusivamente negli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) ai fini della produzione, rispettivamente, di energia termica o di energia elettrica. 2. Fatte salve le diverse prescrizioni piu' restrittive contenute nella rispettiva autorizzazione integrata ambientale vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per garantire un elevato grado di tutela dell'ambiente e della salute umana, l'utilizzo del CSS-Combustibile negli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) o c) e' soggetto al rispetto delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, applicabili al coincenerimento, quali le disposizioni relative alle procedure di consegna e ricezione, le condizioni di esercizio, i residui, il controllo e la sorveglianza, le prescrizioni per le misurazioni nonche' ai valori limite di emissioni in atmosfera indicati o calcolati secondo quanto previsto nell'allegato 2 del medesimo decreto legislativo, e le deroghe di cui al medesimo allegato. Restano fermi gli effetti prodotti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, con l'emissione della dichiarazione di conformita'.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 lettera l-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Art. 5 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: (Omissis) 1-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorita' competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attivita' per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59: «Art. 2. - 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: (Omissis) g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente. (Omissis).». - Si riporta il testo degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge: «Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - (Omissis) 19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata.». «Art. 214 (Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate). - 1. Le procedure semplificate di cui al presente capo devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4. 2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attivita' che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni. 3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, per accedere alle procedure semplificate, le attivita' di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni: a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee; b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133; c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale; d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3. 4. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle attivita' di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno 2002, n. 161. 5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'Allegato III del regolamento (CE), n. 1013/2006. 6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla provincia territorialmente competente un diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1998, n. 350. All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma le Province provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualita' dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211. 7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attivita' agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacita' di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attivita' ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonche' delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (1038) 8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo' essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia. 9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di cui all' articolo 189, attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi delle imprese iscritte nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3: a) ragione sociale; b) sede legale dell'impresa; c) sede dell'impianto; d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione; e) relative quantita'; f) attivita' di gestione; g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3. 10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi. 11. Con uno o piu' decreti, emanati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di un combustibile alternativo, in parziale sostituzione dei combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti al regime di cui al Titolo III-bis della Parte II, dotati di certificazione di qualita' ambientale, sia da qualificarsi, ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I predetti decreti possono stabilire, nel rispetto dell'articolo 177, comma 4, le opportune modalita' di integrazione ed unificazione delle procedure, anche presupposte, per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, con effetto di assorbimento e sostituzione di ogni altro prescritto atto di assenso. Alle strutture eventualmente necessarie, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzate nell'ambito del sito dello stabilimento qualora non gia' autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica il regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.». «Art. 214-bis (Sgombero della neve). - 1. Le attivita' di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini della lettera a) del comma 1 dell'articolo 183.». «Art. 214-ter (Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata). - 1. L'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera q), sono avviate, a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle citta' metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalita' indicate all'articolo 216. Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorita' competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalita' e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantita' massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonche' le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.». «Art. 215 (Autosmaltimento). - 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili, le attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia territorialmente competente. 2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare: a) il tipo, la quantita' e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire; b) il ciclo di provenienza dei rifiuti; c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti; d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento; e) la qualita' delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente. 3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale deve risultare: a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1; b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente. 4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento. 6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attivita' di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.». «Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo' essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione. 2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare: a) per i rifiuti non pericolosi: 1) le quantita' massime impiegabili; 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo; 3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; b) per i rifiuti pericolosi: 1) le quantita' massime impiegabili; 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti; 3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito; 4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero; 5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale risulti: a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1; b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti; c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere; d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo di eventuali impianti mobili; e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero. 4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. 6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto. 7. Alle attivita' di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero. 8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b), e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, determina modalita', condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, nonche' dalla direttiva 2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento. 8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto. 8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni. 8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento: a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare; b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attivita'; c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinche' gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa e' sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento: a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare; b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attivita'; c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine e' autorizzata la continuazione dell'attivita' in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo. 8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attivita' all'autorita' ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione. 9. - 15.». - Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dalla presente legge: «Art. 52 (Interventi vari). - 1.-13. Omissis 14. Per finalita' di tutela ambientale correlate al potenziamento del settore della ricostruzione dei pneumatici usati, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilita', pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservano una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 20 per cento del totale.». - Si riporta il testo dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge: «Art. 199 (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorita' d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformita' ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. L'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo e si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso gli uffici competenti sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si e' fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate. 2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonche' una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. 3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre: a) l'indicazione del tipo, quantita' e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonche' la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall' articolo 205; b) la ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti quantita' importanti di materie prime critiche o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale specifica; c) una valutazione della necessita' di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformita' del principio di autosufficienza e prossimita' di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati; d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacita' dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario; e) l'indicazione delle politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione; f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m); g) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicita' e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonche' ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti; h) prevedono, per gli ambiti territoriali ottimali piu' meritevoli, un sistema di premialita' tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente; i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani; l) i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonche' per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti; m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino; n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani; o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto; p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6; q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all' art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate anche per la riduzione dei rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione e nel consumo. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori; r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis), della direttiva 1999/31/CE o in altri documenti strategici che coprano l'intero territorio dello Stato membro interessato; r-ter) misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi. r-quater) l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonche', per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalita' di gestione e smaltimento nell'ambito regionale, allo scopo di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di tali rifiuti. 4. Il piano di gestione dei rifiuti puo' contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi: a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti; b) valutazione dell'utilita' e dell'idoneita' del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessita' di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno; c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori. 5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e' coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente. 6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere: a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; c) le modalita' degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani; d) la stima degli oneri finanziari; e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare. 7. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento e' requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali. 8. La regione approva o adegua il piano entro 18 mesi dalla pubblicazione del Programma Nazionale di cui all'articolo 198-bis, a meno che non siano gia' conformi nei contenuti o in grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea. In tale caso i piani sono adeguati in occasione della prima approvazione o aggiornamento ai sensi del comma 10. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti. 9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattivita' nell'approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale. 10. Le regioni per le finalita' di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessita' dell'aggiornamento del piano almeno ogni sei anni. 11. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esclusivamente tramite la piattaforma telematica MonitorPiani, l'adozione o la revisione dei piani di gestione e di altri piani regionali di gestione di specifiche tipologie di rifiuti, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione europea e comunicano periodicamente idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi che diano evidenza dell'attuazione delle misure previste dai piani. 12. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei piani e programmi di cui al presente articolo. 12-bis. L'attivita' di vigilanza sulla gestione dei rifiuti e' garantita almeno dalla fruibilita' delle seguenti informazioni da comunicare esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al comma 11, alla quale ISPRA avra' accesso per i dati di competenza: a) produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni comune; b) percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettivamente riciclati; c) ubicazione, proprieta', capacita' nominale autorizzata e capacita' tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e coinceneritori; d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantita' di rifiuti in ingresso e quantita' di prodotti in uscita, suddivisi per codice CER; e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantita' di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER; f) per le discariche, ubicazione, proprieta', autorizzazioni, capacita' volumetrica autorizzata, capacita' volumetrica residua disponibile e quantita' di materiale ricevuto suddiviso per codice CER, nonche' quantita' di percolato prodotto; f-bis) per ogni impianto di recupero di materia autorizzato con i criteri di cui all'articolo 184-ter, ubicazione, proprieta', capacita' nominale autorizzata, quantita' di rifiuti in ingresso e quantitativi di materia recuperata. 13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123: «Art. 34 (Disposizioni transitorie e finali). -(omissis) 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti.». - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 100 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Art. 100 (Reti fognarie). - (Omissis) 3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 183 lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Art. 183 (Definizioni). -(Omissis) (Omissis) bb) «deposito temporaneo prima della raccolta»: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis.». - Si riporta il testo dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - 1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni. 2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita' soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed e' composto da diciannove membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente: a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente; b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vice-Presidente; c) uno dal Ministro della salute; d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; f) uno dal Ministro dell'interno; g) tre dalle regioni; h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura; i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. 3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono composte: a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente; b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente; c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma; d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; e) - f); 4. 5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attivita' di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le societa' di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed e' valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, gia' effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza. 6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attivita' medesime. 7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attivita' non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte. 8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto medesimo; d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 9. Le imprese tenute ad aderire al sistema di tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis, procedono all'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, attraverso la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali, che fornisce mediante le Sezioni regionali e provinciali il necessario supporto tecnico operativo, ed assicura la gestione dei rapporti con l'utenza e la riscossione dei contributi. 10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attivita' di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, e' subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalita' sono stabiliti con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalita' e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999. 11. Le imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. 12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie. 13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonche' l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale. 14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo. 15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi: a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure; b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in coerenza con la finalita' di cui alla lettera a); c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione; d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali; e) interconnessione e interoperabilita' con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri; f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione; g) definizione delle competenze e delle responsabilita' del responsabile tecnico. 16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, la cui abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti. 17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7083 (spesa corrente funzionamento registro) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406. 19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo. 19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183. 20. - 28.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 della 6 giugno 1974, n. 298: «Art. 1 (Istituzione dell'albo). - Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e' istituito un albo che assume la denominazione di «Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi». Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel loro insieme formano l'albo nazionale. L'iscrizione nell'albo e' condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi. Gli albi sono pubblici. Presso ciascun albo e' istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprieta' divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilita' delle imprese socie. I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie. Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalita' e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonche' le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma.». - Si riporta il testo degli articoli 178-bis e 178-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Art. 178-bis (Responsabilita' estesa del produttore). - 1. Al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con uno o piu' decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, sono istituiti, anche su istanza di parte, regimi di responsabilita' estesa del produttore. Con il medesimo decreto sono definiti, per singolo regime di responsabilita' estesa del produttore, i requisiti, nel rispetto dell'articolo 178-ter, e sono altresi' determinate le misure che includono l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilita' finanziaria per tali attivita' nonche' misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilita' estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilita' estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente decreto. 2. La responsabilita' estesa del produttore del prodotto e' applicabile fatta salva la responsabilita' della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici. 3. I regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti con i decreti di cui al comma 1 prevedono misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorita' di cui all'articolo 179 e nel rispetto del comma 4 dell'articolo 177. Tali misure incoraggiano, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all'uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialita' di riciclaggio multiplo. 4. I decreti di cui al comma 1: a) tengono conto della fattibilita' tecnica e della praticabilita' economica nonche' degli impatti complessivi sanitari, ambientali e sociali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno; b) disciplinano le eventuali modalita' di riutilizzo dei prodotti nonche' di gestione dei rifiuti che ne derivano ed includono l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla modalita' di riutilizzo e riciclo; c) prevedono specifici obblighi per gli aderenti al sistema. 5. Nelle materie di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i regimi di responsabilita' estesa del produttore sono istituiti e disciplinati, ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.». «Art. 178-ter (Requisiti generali minimi in materia di responsabilita' estesa del produttore). - 1. I regimi di responsabilita' estesa del produttore rispettano i seguenti requisiti: a) definizione dei ruoli e delle responsabilita' di tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorita' locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell'economia sociale; b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilita' estesa del produttore e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto ed alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e definiscono, ove opportuno, altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilita' estesa del produttore; c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui al comma 8; d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equita' e proporzionalita' in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza; e) assicurazione che i produttori del prodotto garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto e ai detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilita' estesa del produttore circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonche' le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante incentivi economici. 2. I regimi di responsabilita' estesa assicurano: a) una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti sono piu' proficue e fornendo un'adeguata disponibilita' dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone piu' svantaggiate; b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa del produttore; c) meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da regolari verifiche indipendenti, e inviate al soggetto di cui al comma 4, per valutare: 1. la loro gestione finanziaria, compreso il rispetto degli obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b); 2. la qualita' dei dati raccolti e comunicati in conformita' del comma 1, lettera c) e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006; d) pubblicita' delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, lettera b), e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilita' estesa del produttore, informazioni altresi' su: 1. proprieta' e membri; 2. contributi finanziari versati da produttori di prodotti per unita' venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato; 3. procedura di selezione dei gestori di rifiuti. 3. I produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa del produttore, versano un contributo finanziario affinche' lo stesso: a) copra i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nazionale: 1) costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto; 2) costi della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate; 3) costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di cui al comma 1, lettera b); 4) costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti a norma del comma 1, lettera e); 5) costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del comma 1, lettera c); b) nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilita' estesa del produttore, sia modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilita', riutilizzabilita' e riciclabilita' e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell'Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno; c) non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati. 4. La lettera a) di cui al comma 3 non si applica ai regimi di responsabilita' estesa del produttore di cui alle direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE. Il principio della copertura finanziaria dei costi, cosi' come declinato alla lettera a) del comma 3 puo' essere derogato, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove ricorra la necessita' di garantire la corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilita' economica del regime di responsabilita' estesa, a condizione che: a) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti con direttive europee, per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei costi necessari; b) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei costi necessari; c) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50 per cento dei costi necessari; d) e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o distributori. 5. La deroga non puo' essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018. 6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa del produttore e, in particolare: a) raccoglie in formato elettronico i dati di cui al comma 9 nel Registro nazionale di cui al comma 8 e ne verifica la correttezza e la provenienza; b) analizza i bilanci di esercizio ed effettua analisi comparative tra i diversi sistemi collettivi evidenziando eventuali anomalie; c) analizza la determinazione del contributo ambientale di cui al comma 3; d) controlla che vengano raggiunti gli obbiettivi previsti negli accordi di programma stipulati dai sistemi di gestione volti a favorire la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti e ne monitora l'attuazione; e) verifica la corretta attuazione delle previsioni del presente articolo per ciascun sistema istituito e per tutti i soggetti responsabili. 7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalita' di vigilanza e controllo di cui al comma 6. 8. Al fine dello svolgimento della funzione di vigilanza e controllo di cui al comma 6, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' istituito il Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilita' estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 7; in caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro dell'Unione che immettono prodotti sul territorio nazionale, ai fini di adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di un regime di responsabilita' estesa, questi designano una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al Registro. 9. I soggetti di cui al comma 8 trasmettono al Registro, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 7: i dati relativi all'immesso sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalita' con cui intendono adempiere ai propri obblighi; i sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto; entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto dell'attivita' di gestione in caso di sistemi individuali; entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalita' di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate da contributo ambientale; entro il 31 ottobre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo; entro il 31 ottobre di ogni anno l'entita' del contributo ambientale per l'anno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono.». - La decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno 2019, e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 giugno 2019, n. L 163. - La decisione di esecuzione (UE) n. 2021/19 del 18 dicembre 2020, e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 gennaio 2021, n. L 10. - La decisione di esecuzione (UE) n. 2019/2000/UE, e' pubblicata nella G.U.U.E. 2 dicembre 2019, n. L 310. - La decisione di esecuzione (UE) n. 2019/1004, e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 giugno 2019, n. L 163. - Si riporta il testo dell'articolo 205-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Art. 205-bis (Regole per il calcolo degli obiettivi). - 1. Gli obiettivi di cui all'articolo 181 sono calcolati tramite: a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e preparati per il riutilizzo o riciclati in un determinato anno civile; b) il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo calcolato come il peso dei prodotti e dei componenti di prodotti che sono divenuti rifiuti urbani e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia o riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento; c) il peso dei rifiuti urbani riciclati calcolato come il peso dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualita', sono immessi nell'operazione di riciclaggio con la quale sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze. 2. Ai fini del comma 1, lettera c), il peso dei rifiuti urbani riciclati e' misurato all'atto dell'immissione nell'operazione di riciclaggio. 3. In deroga al comma 1, il peso dei rifiuti urbani riciclati puo' essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di selezione a condizione che: a) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati; b) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni, precedenti l'operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati, non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati. 4. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 4, lettere c), d) ed e), siano stati conseguiti, l'ISPRA tiene conto delle seguenti disposizioni: a) la quantita' di rifiuti urbani biodegradabili raccolti in modo differenziato in ingresso agli impianti di trattamento aerobico o anaerobico e' computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga resa di contenuto riciclato rispetto all'apporto, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora il prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, lo stesso e' computato come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l'agricoltura o un miglioramento dell'ambiente; b) le quantita' di materiali di rifiuto che hanno cessato di essere rifiuti prima di essere sottoposti ad ulteriore trattamento possono essere computati come riciclati a condizione che tali materiali siano destinati all'ottenimento di prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. I materiali di cui e' cessata la qualifica di rifiuti da utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da incenerire, o da utilizzare in riempimenti o smaltiti in discarica, non sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio; c) e' possibile tener conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani, a condizione che i metalli riciclati soddisfino i criteri di qualita' stabiliti con la decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019; d) e' possibile computare, ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e) i rifiuti raccolti ed inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o per operazioni di riempimento; e) e' possibile computare i rifiuti esportati fuori dell'Unione per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio soltanto se gli obblighi di cui all'articolo 188-bis sono soddisfatti e se, in conformita' del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore puo' provare che la spedizione di rifiuti e' conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni che siano ampiamente equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell'Unione.». - Si riporta il testo dell'articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Art. 182 (Rifiuti organici). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano favoriscono, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, il riciclaggio, ivi compresi il compostaggio e la digestione dei rifiuti organici, in modo da rispettare un elevato livello di protezione dell'ambiente e che dia luogo ad un prodotto in uscita che soddisfi pertinenti standard di elevata qualita'. L'utilizzo in agricoltura e' consentito per i soli prodotti in uscita conformi alla normativa vigente sui fertilizzanti. 2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2021, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, anche mediante attivita' di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti. 3. Le attivita' di compostaggio sul luogo di produzione comprendono oltre all'autocompostaggio anche il compostaggio di comunita' realizzato secondo i criteri operativi e le procedure autorizzative da stabilirsi con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute. 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti di governo dell'ambito ed i Comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono le attivita' di compostaggio sul luogo di produzione, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 e la pianificazione urbanistica. 5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono la produzione e l'utilizzo di materiali ottenuti dal riciclaggio di rifiuti organici. 6. I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprieta' di biodegradabilita' e compostabilita' rispetto ai rifiuti organici sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove: a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo EN14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi; b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformita' ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore nonche' idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici; c) entro il 31 dicembre 2023 siano tracciati in maniera tale da poter essere distinti e separati dalle plastiche convenzionali nei comuni impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico. 7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce livelli di qualita' per la raccolta differenziata dei rifiuti organici e individua precisi criteri da applicare ai controlli di qualita' delle raccolte nonche' degli impianti di riciclaggio di predetti rifiuti.». - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis) 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 6 del l'articolo 237, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Art. 237 (Criteri direttivi dei sistemi di gestione). - 1.-5. Omissis 6. Annualmente, entro il 31 ottobre, i sistemi di gestione adottati presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, e il bilancio con relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, che riporti: a) l'indicazione nominativa degli operatori economici che partecipano al sistema; b) i dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati; c) le modalita' di determinazione del contributo ambientale; d) le finalita' per le quali e' utilizzato il contributo ambientale; e) l'indicazione delle procedure di selezione dei gestori di rifiuti di filiera, secondo la normativa vigente, nonche' dell'elenco degli stessi gestori individuati per area geografica e che operano sull'intero territorio nazionale; f) le eventuali ragioni che impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti, con le relative misure e interventi correttivi finalizzati ad assicurare il raggiungimento degli stessi. In presenza di piu' attivita' produttive, il centro di costo afferente all'attivita' di gestione del fine vita del prodotto e' evidenziato in una contabilita' dedicata, tale da mostrare tutte le componenti di costo associate al contributo ambientale effettivamente sostenute. Eventuali avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale non concorrono alla formazione del reddito. E' fatto divieto di distribuire utili e avanzi di esercizio ai consorziati. L'avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e ne determina la riduzione del suo importo nel primo esercizio successivo.». |
| ((Art. 35 bis Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno
1. Al fine di introdurre misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno, attese la specificita' e la multifunzionalita' della filiera nonche' l'opportunita' di un suo rilancio, dopo il comma 4-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono inseriti i seguenti: «4-quinquies.1. E' promossa la stipulazione di accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonche' per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi. 4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma 4-quinquies.1 sono stipulati tra due o piu' soggetti, singoli o associati, di cui almeno la meta' deve essere titolare del diritto di proprieta' o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprieta' o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali. 4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale nonche' di assicurare la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversita' e dei paesaggi forestali, possono: a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi; b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprieta' agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprieta' fondiarie pubbliche e private, singole e associate, nonche' dei terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo; d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano; e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualita' di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualita' di esercenti attivita' di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4-quater. 4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione e attuazione».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, come modificato dalla presente legge: "Art. 3 (Distretti produttivi e reti di imprese). - 1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 2 le parole: «, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali» sono soppresse. 2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) fiscali: 1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES; 2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti; 3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372; 4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria; 5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonche' dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, secondo le disposizioni che seguono; 6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita' delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva; 7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate e' rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di principi di mutualita'; 8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti; 9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti; 10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6); 11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno; 12) la determinazione di quanto dovuto e' operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto e' determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso; 13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti; 14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e' rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di principi di mutualita'; 15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato;». 3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317». 3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto. 3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-bis e' subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria. 4. Dall'attuazione del comma 1, nonche' dell'articolo 1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati dal presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. 4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle imprese per finalita' di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle imprese per finalita' di sostegno dell'economia, che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito nonche' attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una societa' di gestione collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o piu' fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato e' autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino a 500.000 euro di quote di societa' di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle imprese di minore dimensione. 4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita' innovativa e la propria competitivita' sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica, salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attivita', anche commerciale, con i terzi: 1; 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettivita' giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della societa' per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonche' la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c); b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva dei partecipanti e le modalita' concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalita' di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile; d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo; e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonche' le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettivita' giuridica e, in assenza della soggettivita', degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonche' all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza; f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando e' stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo. 4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. 4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse. 4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se e' prevista la costituzione del fondo comune, la rete puo' iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. 4-quinquies.1. E' promossa la stipulazione di accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonche' per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi. 4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma 4-quinquies.1 sono stipulati tra due o piu' soggetti, singoli o associati, di cui almeno la meta' deve essere titolare del diritto di proprieta' o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprieta' o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali. 4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale nonche' di assicurare la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversita' e dei paesaggi forestali, possono: a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi; b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprieta' agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprieta' fondiarie pubbliche e private, singole e associate, nonche' dei terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo; d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano; e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualita' di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualita' di esercenti attivita' di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4-quater. 4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione e attuazione. 4-sexies. Per l'anno 2020, il contratto di rete puo' essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorita' competenti. Rientrano tra le finalita' perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attivita' o per crisi di impresa, nonche' l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attivita' produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialita', ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete. 4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita' operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a dare attuazione alla codatorialita' di cui all'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicita' di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l' assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralita' di categorie e di territori.". |
| Art. 36
Semplificazioni in materia di economia montana e forestale
1. Le attivita' di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, sono esenti dall'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904 n. 523, recante «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie», e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani», e successive norme regionali di recepimento. 2. Nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non e' richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica. 3. Sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, anche se interessano aree vincolate ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e nel rispetto di quanto previsto dal Piano Forestale di Indirizzo territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6 del ((testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,)) ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entita': a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato; b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica; c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi. ((3-bis. Si considerano compresi tra gli interventi di cui alla lettera A.15) dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, anche i cavi interrati per il trasporto dell'energia elettrica facenti parte della rete di trasmissione nazionale alle medesime condizioni previste per le reti di distribuzione locale. 3-ter. All'articolo 57, comma 2-octies, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei dati relativi al gettito del sovracanone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, forniti dal Ministero della transizione ecologica,».))
Riferimenti normativi
- Il testo del regio decreto 25 luglio 1904 n. 523, recante «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1904, n. 234. - Il testo del decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1924, n. 117. - Si riporta il testo dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio): «Art. 142 (Aree tutelate per legge). - 1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico. 2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B; b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate; c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresi', ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, puo' confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma e' sottoposto alle forme di pubblicita' previste dall'articolo 140, comma 4. 4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, recante «Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2017, n. 68. - Si riporta il testo dell'articolo 57, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dalla presente legge: «Art. 57 (Disposizioni in materia di enti locali). - 1. La lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' sostituita dalla seguente: "c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita' fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e', invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;". 1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 448, le parole: "e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", in euro 6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020"; b) al comma 449, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la seguente: "d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un valore negativo del fondo di solidarieta' comunale. Il contributo di cui al periodo precedente e' attribuito sino a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta' comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis)". 1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede: a) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando, quanto a 3,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; b) quanto a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 1-quater. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2023". 2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi: a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67; e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 2 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (136), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e il comma 905 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati. 2-ter. Al comma 2 dell'articolo 232 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "fino all'esercizio 2019" sono soppresse; b) al secondo periodo, le parole da: "Gli enti locali" fino a: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti locali che optano per la facolta' di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente". (137) 2-quater. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati; b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) e' abrogata. 2-quinquies. Dopo il comma 473 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' inserito il seguente: "473-bis. Per il solo anno 2017, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020". 2-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quinquies si provvede con le risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 2-septies. All'articolo 1, comma 829, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "mediante utilizzo di quota parte dell'avanzo accantonato" sono soppresse. 2-octies. Allo scopo di consentire l'avvio e la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti formativi e conoscitivi per un'efficace azione dei comuni dei territori montani, delle unioni montane dei comuni e delle comunita' montane per l'attuazione della legge 6 ottobre 2017, n. 158, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nonche' per assicurare il miglioramento dell'attivita' di formazione del personale dei suddetti enti per l'applicazione delle citate normative, l'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM) organizza le relative attivita' strumentali, utilizzando a tale scopo il contributo dello 0,9 per cento del sovracanone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei dati relativi al gettito del sovracanone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, forniti dal Ministero della transizione ecologica, sono disciplinate le modalita' per l'effettuazione dei servizi e per l'attribuzione delle risorse di cui al presente comma. 2-novies. Fermo restando l'obbligo del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato entro l'anno 2019 da parte della Fondazione IFEL - Istituto per la finanza e l'economia locale, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 a favore della predetta Fondazione per il finanziamento di interventi di supporto ai processi comunali di investimento, di sviluppo della capacita' di accertamento e riscossione e di prevenzione delle crisi finanziarie. All'onere di cui al periodo precedente, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede: a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2-decies. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019. 2-undecies. Il fondo di cui al comma 2-decies e' destinato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019 contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni interamente confinanti con i medesimi Paesi. 2-duodecies. Una quota del fondo di cui al comma 2-decies non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e' destinata all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi. Ferma restando la dotazione del fondo di cui al comma 2-decies, i debiti di cui al primo periodo sono integralmente pagati anche nel caso di ricorso alla modalita' semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2-terdecies. Il fondo di cui al comma 2-decies e' ripartito tra i beneficiari di cui ai commi 2-undecies e 2-duodecies con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 dicembre 2019. 2-quaterdecies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-decies, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 2-quinquiesdecies. All'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "i comuni," sono inserite le seguenti: "le unioni di comuni,". 2-sexiesdecies. Alle minori entrate derivanti dal comma 2-quinquiesdecies, valutate in 100.000 euro per l'anno 2021 e in 56.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.». |
| ((Art. 36 bis Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria
1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236: «Art. 3 (Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale). - 1. E' autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi secondo programmi redatti per i bacini di rilievo nazionale dalle rispettive autorita', per i bacini di rilievo interregionale dalle rispettive autorita' o d'intesa tra le regioni competenti per territorio, ove le autorita' non siano costituite, e per i bacini di rilievo regionale dalle regioni. I programmi sono redatti sulla base di criteri e modalita' adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e' integrato con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresi' i criteri per la ripartizione di cui al comma 7 e le modalita' per l'esercizio del potere sostitutivo da parte del presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, in caso di inerzia degli enti pubblici incaricati della realizzazione dei singoli interventi. 3. I programmi sono presentati al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione dalla ripartizione di cui al comma 7. 4. Le somme iscritte in conto residui per la parte capitale nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1992, non impegnate in tale anno e che non siano conservate in bilancio in forza di altre disposizioni legislative, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalita' di cui al comma 1. Entro il 31 dicembre 1994 possono, comunque, essere utilizzate, con le finalita' orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 106 del 9 maggio 1990, iscritte in conto residui per il 1992. 4-bis. Tra gli istituti di credito speciali o sezioni autonome autorizzati di cui all'art. 6 della L. 23 dicembre 1992, n. 505, deve intendersi ricompresa anche la Cassa depositi e prestiti. 5. Le somme iscritte sul capitolo 7720 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1992, non impegnate in tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalita' di cui al comma 1. 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda il comma 4, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo, anche nel conto dei residui. 7. Le somme di cui ai commi 4 e 5 sono ripartite tra i bacini idrografici, sulla base dei programmi presentati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui al comma 3. 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici, sono individuate le disponibilita' nel conto residui del bilancio dello Stato del 1992 e precedenti, che possono essere impegnate negli anni 1993-1995 per la realizzazione di opere di pubblica utilita' di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, anche mediante il cofinanziamento delle regioni e degli enti locali, finalizzati prioritariamente alla occupazione dei soggetti disoccupati di cui all'articolo 1, comma 4. Le somme relative sono ripartite sulla base di appositi programmi predisposti dall'autorita' di bacino e dalle regioni, d'intesa fra loro o singolarmente, con le procedure di cui al comma 7. 9. Alla regione Calabria e' concesso nel periodo 1993-1995 un contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalita' previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, limitatamente ai lavoratori gia' occupati nel precedente triennio. L'erogazione delle somme e' subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87. La regione Calabria trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 1993 una relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 della citata legge n. 664 del 1984 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e, entro il 30 giugno 1996, una relazione sui risultati realizzati con il finanziamento di cui al presente comma. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere motivato su tali relazioni entro novanta giorni. 10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.». - Si riporta il testo del comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178: «(omissis) 177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III - Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro. (omissis).». |
| ((Art. 36 ter Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico
1. I commissari straordinari per le attivita' di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, recante approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019, e all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di seguito denominati: «commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico» o «commissari di Governo», esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento. 2. Gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque titolo finanziati, nonche' quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR costituiscono interventi di preminente interesse nazionale. 3. I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la piu' rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al comma 2, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorita', ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico. Le strutture regionali preposte al rilascio di pareri e nulla osta, anche ambientali, per gli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico assumono le attivita' indicate dai commissari di Governo come prioritarie, se opportuno anche aggiornando il sistema di misurazione della performance con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 4. Il Ministro della transizione ecologica trasmette una relazione annuale al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, contenente l'indicazione degli interventi di competenza dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione. 5. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) al primo periodo, dopo le parole: «Presidenti delle regioni» sono inserite le seguenti: «, di seguito denominati commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico,»; 2) al secondo periodo, le parole: «Presidenti delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Al commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico non e' dovuto alcun compenso. In caso di dimissioni o di impedimento del predetto commissario, il Ministro della transizione ecologica nomina un commissario ad acta, fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento»; c) ai commi 4 e 5, le parole: «Presidente della regione», ovunque occorrano, sono sostituite dalle seguenti: «commissario di Governo». 6. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico» sono sostituite dalle seguenti: «commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico». 7. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente»; b) all'ultimo periodo le parole: «Presidente della Regione in qualita' di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico»; c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o piu' interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilita' del Commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, puo' essere revocato il Commissario in carica e nominato un altro soggetto avente specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico, che subentra nelle medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato. Al Commissario nominato ai sensi del precedente periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati». 8. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «Presidenti delle Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «commissari di Governo». 9. Il commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, anche attraverso i contratti di fiume, in collaborazione con le autorita' di distretto e le amministrazioni comunali territorialmente competenti, puo' attuare, nel limite delle risorse allo scopo destinate, interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini e sottobacini idrografici che mirino al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo, alla corretta manutenzione delle foci e della sezione fluviale anche al fine di ripristinare, in tratti di particolare pericolosita' per abitati e infrastrutture, adeguate sezioni idrauliche per il deflusso delle acque. 10. Fermi restando i poteri gia' conferiti in materia di espropriazioni da norme di legge ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 si applicano alle procedure relative agli interventi finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico nel territorio nazionale, a tutela del supremo obiettivo della salvaguardia della vita umana. 11. I termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla meta', ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico. 12. In caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati. 13. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, l'autorita' procedente, qualora lo ritenga necessario, convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi e' di trenta giorni. 14. Il comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati. Il secondo, terzo e quarto periodo del comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono soppressi. 15. Al fine di razionalizzare i differenti sistemi informativi correlati al finanziamento e alla rendicontazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli previsti nel PNRR, il Ministero della transizione ecologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede alla ricognizione e omogeneizzazione dei propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del suolo, anche avvalendosi delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare un flusso informativo ordinato, omogeneo a livello nazionale e coerente tra i diversi sistemi. 16. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, all'esito della ricognizione di cui al comma 15, elabora uno studio per l'attuazione dei processi di interoperabilita' tra i sistemi informativi per il monitoraggio delle gare, dei progetti, delle opere pubbliche e degli investimenti correlati agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e svolge le attivita' tecniche e operative di propria competenza per l'attuazione del conseguente programma sulla base di apposita convenzione. 17. L'ISPRA svolge le predette attivita' sentite le competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri nonche' in raccordo con le altre amministrazioni centrali titolari di competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, al fine di rendere piu' integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e di rendicontazione dei progetti, garantendo un'adeguata informazione e pubblicita' agli enti legittimati o destinatari. 18. Al fine di consentire un piu' rapido ed efficiente svolgimento delle attivita' di valutazione e selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, l'ISPRA, in coordinamento con le competenti strutture del Ministero della transizione ecologica, provvede alla ricognizione delle funzionalita' della piattaforma del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) che necessitano di aggiornamento, adeguamento e potenziamento. A tal fine, il Ministero della transizione ecologica e l'ISPRA operano d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e dissesto idrogeologico, al fine di rendere piu' integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicita' agli enti legittimati o destinatari. L'alimentazione del sistema ReNDiS avviene assicurando il principio di unicita' dell'invio previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e garantendo l'interoperabilita' con la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 19. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attivita' dell'ISPRA di cui ai commi da 15 a 18, pari a 165.000 euro per l'anno 2021 e a 235.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 20. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo non si applicano agli interventi finalizzati al superamento delle emergenze di rilievo nazionale deliberate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 21. Al fine di accelerare e semplificare gli interventi infrastrutturali anche connessi alle esigenze di contrastare il dissesto idrogeologico, all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le parole: «limitatamente a quelli indicati all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi quelli indicati all'articolo 1».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116: «Art. 10 (Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarita' delle relative contabilita' speciali. I commissari straordinari attualmente in carica completano le operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. (omissis).». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 7, commi 2, 4 e 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione). - 1. (omissis) 2. Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversita', ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, bensi' tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversita', in ciascun accordo di programma deve essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse. Nei suddetti interventi assume priorita' la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumita'. L'attuazione degli interventi e' assicurata dal Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico con i compiti, le modalita', la contabilita' speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o piu' interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilita' del Commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, puo' essere revocato il Commissario in carica e nominato un altro soggetto avente specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico, che subentra nelle medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato. Al Commissario nominato ai sensi del precedente periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. 3. (omissis) 4. Per le attivita' di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' le stesse attivita' relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali, icommissari di Governo, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive societa', ai sensi della disciplina nazionale ed europea. 5. I commissari di Governo, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi inclusi negli accordi di cui al comma 4, emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, recante «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa Ambientale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019. - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1.3.(omissis) 4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per il tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando altresi' semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Le modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e 3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si applicano anche agli interventi dei commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.». - Il testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144. - Il testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2014, n. 212. - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: «Art. 7 (Sistema di misurazione e valutazione della performance). - 1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance. (omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dalla presente legge: «Art. 10 (Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni, di seguito denominati commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarita' delle relative contabilita' speciali. I commissari straordinari attualmente in carica completano le operazioni finalizzate al subentro dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Al commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico non e' dovuto alcun compenso. In caso di dimissioni o di impedimento del predetto commissario, il Ministro della transizione ecologica nomina un commissario ad acta, fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. 2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della regione non prevedano apposite modalita' di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, e' nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli incarichi commissariali, conferiti ai sensi di specifici provvedimenti legislativi, per i quali e' gia' intervenuta l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della regione. 2-ter. Per l'espletamento delle attivita' previste nel presente articolo, il Presidente della regione puo' delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il Commissario. Il soggetto attuatore, se dipendente di societa' a totale capitale pubblico o di societa' dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle societa' di appartenenza, e' collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso. Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, e' corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che e' posto a carico del quadro economico degli interventi cosi' come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato. Il soggetto attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una pubblica amministrazione, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. 3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i quali e' fissato il termine finale del 30 aprile 2014, sono ultimati entro trenta giorni dall'effettivo subentro. 4. Per le attivita' di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il commissario di Governo puo' avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorita' di distretto, nonche' delle strutture commissariali gia' esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle societa' a totale capitale pubblico o delle societa' dalle stesse controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il commissario di Governo e' titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorita' procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla meta'. L'autorita' procedente, qualora lo ritenga necessario, procede a convocare la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi e' di trenta giorni. 7. Ai fini delle attivita' di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale vigenti, l'Ispettorato di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' trasformato in una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, pertanto, l'Ispettorato e' soppresso. Conseguentemente, al citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture anche vigilate» a: «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140» sono sostituite dalle seguenti: «una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che subentra nelle funzioni gia' esercitate dall'Ispettorato generale». 7-bis. I comuni possono rivolgersi ai soggetti conduttori di aziende agricole con fondi al di sopra di 1.000 metri di altitudine per l'esecuzione di opere minori di pubblica utilita' nelle aree attigue al fondo, come piccole manutenzioni stradali, servizi di spalatura della neve o regimazione delle acque superficiali, previa apposita convenzione per ciascun intervento da pubblicare nell'albo pretorio comunale e a condizione che siano utilizzate le attrezzature private per l'esecuzione dei lavori. 8. Al fine di conseguire un risparmio di spesa, all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, dopo le parole: «due supplenti» sono aggiunte le seguenti: «con comprovata esperienza in materia contabile amministrativa» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Uno dei componenti effettivi e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero». 8-bis. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono nominati i nuovi componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi della disciplina di cui al comma 8. 9. Fermo restando il termine del 31 dicembre 2014, stabilito dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali o regionali entro il 30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015. I Presidenti delle regioni provvedono, con cadenza almeno trimestrale, ad aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi secondo modalita' di inserimento in un sistema on line specificate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «comma 3, lettera a)». 11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi di apposita struttura di missione, alle cui attivita' si fara' fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 11-bis. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, le parole: «entro il 22 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 22 dicembre 2015». 12. Al decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «da svolgere entro i novanta giorni successivi all'emanazione del decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «da svolgere, secondo l'ordine di priorita' definito nei medesimi decreti, entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti per i terreni classificati, sulla base delle indagini, nelle classi di rischio piu' elevate, e entro i successivi duecentodieci per i restanti terreni. Con i medesimi decreti, puo' essere disposto, nelle more dello svolgimento delle indagini dirette, il divieto di commercializzazione dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle classi di rischio piu' elevato, ai sensi del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.»; b) all'articolo 1, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6.1. Le indagini di cui al presente articolo possono essere estese, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ai terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi del comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto di sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di cui al comma 5. Nelle direttive di cui al presente comma sono indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui terreni di cui al primo periodo e la presentazione delle relative relazioni. Entro i quindici giorni dalla presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui al comma 6.»; c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente: «5-ter. Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nella concessione di contributi e finanziamenti previsti dai programmi comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita priorita' assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta.». 12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 6-sexies e' aggiunto il seguente: «6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e' disciplinata l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto alle attivita' illecite di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano». 13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «, Genova e La Spezia» sono soppresse e le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «14 milioni di euro». 13-ter. Per gli interventi di ricostruzione conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria, e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014. 13-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-ter, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 13-bis.". - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' (Testo A)», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189. - Si riporta il testo dell'articolo 9, del comma 2 articolo 11, del comma 5 articolo 13, del comma 3 articolo 14, dei commi 1, 8, 10 e 14 dell'articolo 20, dei commi 3 e 5 dell'articolo 22, del comma 4 dell'articolo 22-bis, del comma 5 dell'articolo 23, articolo 24, del comma 4 dell'articolo 25, del comma 10 dell' articolo 26, del comma 2 dell'articolo 27, dei commi 4 e 7 dell' articolo 42-bis, articolo 46 e comma 3 dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327: «Art. 9 (Vincoli derivanti da piani urbanistici). - 1. Un bene e' sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita'. (L) 2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, puo' essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera. (L) 3. Se non e' tempestivamente dichiarata la pubblica utilita' dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (L) 4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, puo' essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti nel comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard. 5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il consiglio comunale puo' motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilita' diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L) 6. Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla e' innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici. (L).». «Art. 11 (La partecipazione degli interessati). 2. L'avviso di avvio del procedimento e' comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorche' il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione e' effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonche' su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalita' puo' essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorita' espropriante ai fini delle definitive determinazioni. (L)». «Art. 13 (Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilita'). 5. L'autorita' che ha dichiarato la pubblica utilita' dell'opera puo' disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga puo' essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. (L)». «Art. 14 (L) (Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilita'). 3. L'autorita' espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2: a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilita';». «Art. 20 (La determinazione provvisoria dell'indennita' di espropriazione). - 1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilita', entro i successivi trenta giorni il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (omissis) 8. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennita' di espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul bene il proprietario e' tenuto a depositare nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 5, la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprieta' del bene. In tal caso l'intera indennita', ovvero il saldo di quella gia' corrisposta a titolo di acconto, e' corrisposta entro il termine dei successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso legale anche ove non sia avvenuta la immissione in possesso. (L) (omissis). 10. L'atto di cessione volontaria e' trasmesso per la trascrizione, entro quindici giorni presso l'ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese dell'acquirente. (L) (omissis). 14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell'indennita' di espropriazione. L'autorita' espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45. Effettuato il deposito, l'autorita' espropriante puo' emettere ed eseguire il decreto d'esproprio.». «Art. 22 (L) (Determinazione urgente dell'indennita' provvisoria). 3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del bene, l'autorita' espropriante dispone il pagamento dell'indennita' di espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. (L) 4. Omissis. 5. In assenza della istanza del proprietario, l'autorita' espropriante chiede la determinazione dell'indennita' alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e da' comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili. (L)». «Art. 22-bis (L) (Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione). 4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, e' effettuata con le medesime modalita' di cui all'articolo 24 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. (L)» «Art. 23 (L-R) (Contenuto ed effetti del decreto di esproprio). 5. Un estratto del decreto di esproprio e' trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione del terzo e' proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennita' resta fissata nella somma depositata. (L)» «Art. 24 (L-R) (Esecuzione del decreto di esproprio). - 1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell'autorita' espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni. (L) 2. Lo stato di consistenza del bene puo' essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. (L) 3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene. (L) 4. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilita'. (L) 5. L'autorita' espropriante, in calce al decreto di esproprio, indica la data in cui e' avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione. (R) 6. L'autorita' che ha eseguito il decreto di esproprio ne da' comunicazione all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 1. (R) 7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i successivi tre anni puo' essere emanato un ulteriore atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilita'.». «Art. 25 (L) (Effetti dell'espropriazione per i terzi). - (omissis) 4. A seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, il Prefetto convoca tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, il soggetto proponente e i soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di autorizzazione e di concessione di attraversamento, per la definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e delle relative modalita' tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di modifica non siano stati avviati entro sessanta giorni, puo' provvedervi direttamente, attenendosi alle modalita' tecniche eventualmente definite ai sensi del presente comma.». «Art. 26 (R) (Pagamento o deposito dell'indennita' provvisoria). 10. Il promotore dell'espropriazione esegue il pagamento dell'indennita' accettata o determinata dai tecnici, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto che ha ordinato il pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro lo stesso termine, l'opposizione alla stima definitiva della indennita'.» «Art. 27 (R) (Pagamento o deposito definitivo dell'indennita' a seguito della perizia di stima dei tecnici o della Commissione provinciale). 2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorita' espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell'indennita', ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti.». «Art. 42-bis (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico). 4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, e' specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto e' liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne e' disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto e' notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprieta' sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; e' soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed e' trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2. 7. L'autorita' che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo ne' da' comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.». «Art. 46 (La retrocessione totale). - 1. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' non e' stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui e' stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilita' della sua esecuzione, l'espropriato puo' chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilita' e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennita'. 2. Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesistica e sino all'inizio dei lavori decorre il termine di validita' di cinque anni previsto dall'articolo 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dell'autorizzazione stessa. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera valida per tutta la durata degli stessi.». «Art. 48 (Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale). - 1. Per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate per realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilita', il Comune puo' esercitare il diritto di prelazione, entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli e' notificato l'accordo delle parti, contenente con precisione i dati identificativi dell'area e il corrispettivo, ovvero entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto che ha determinato il corrispettivo. Le aree cosi' acquisite fanno parte del patrimonio indisponibile.». - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241: «Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La conferenza di servizi istruttoria puo' essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita' diverse, definite dall'amministrazione procedente. 2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti. 3. Per progetti di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. 4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.». - Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla presente legge: «Art. 54 (Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico). 3-bis. (abrogato).». - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dalla presente legge: «Art. 10 (Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura). -1.-5. Omissis 6. (abrogato).». - Si riporta il testo del comma 1, lettera ggggg-bis), dell'articolo articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: "Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice si intende per: (omissis) ggggg-bis) «principio di unicita' dell'invio», il principio secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche' a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati; (omissis).". - Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196: «Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni pubbliche). - 1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati. 2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma 6, della presente legge. 3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite le modalita' di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati.». - Si riporta il testo del comma 752 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178: «1.-751. Omissis 752. Al fine di garantire l'attuazione del principio di risparmio dell'acqua attraverso la promozione della misurazione individuale dei consumi, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' istituito un fondo denominato « Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica » con una dotazione pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato all'effettuazione, in collaborazione con l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al presente comma. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. «Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale) (Articoli 5 legge n. 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo n. 112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, decreto-legge n. 343/2001, conv. legge n. 401/2001; Articolo 14 decreto-legge n. 90/2008, conv. legge n. 123/2008; Articolo 1, comma 422, legge n. 147/2013). - 1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi piu' urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. 2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o piu' deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attivita' di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. 3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile per non piu' di ulteriori 12 mesi. 4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo. 5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni gia' emanate nella vigenza dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati. 7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile. 8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile. 9. Le Regioni, nei limiti della propria potesta' legislativa, definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, come modificato dalla presente legge: «Art. 1-bis (Misure di semplificazione per gli investimenti). - 1. Ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e dell'erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale, inclusi quelli indicati all'articolo 1, l'amministrazione erogante i predetti contributi verifica tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e quelli ad esso collegati, l'avvenuta esecuzione da parte degli enti beneficiari dei relativi adempimenti amministrativi, ivi compresi: a) la presentazione dell'istanza di finanziamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; b) l'affidamento dei relativi contratti; c) l'emissione di stati di avanzamento dei lavori; d) il monitoraggio fisico della realizzazione dell'intervento; e) la chiusura contabile e di cantiere dell'intervento; f) la chiusura del codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della citata legge n. 3 del 2003.». |
| Art. 37
Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali
1. Al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte quarta, Titolo V, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (( (Soppressa) )); b) all'articolo 242: 1) al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole «indicando altresi' le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori» sono inserite le seguenti: «, le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attivita' di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente,»; 2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso e' necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, ne' una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualita' ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.»; 3) al comma 13 il terzo e il quarto periodo sono soppressi; ((3-bis) )) dopo il comma ((13-bis)) e' aggiunto il seguente: «13-ter. Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, della parte quarta, il proponente puo' presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, e' realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine puo' fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonche' di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. E' fatta comunque salva la facolta' dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilita' delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso e' inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo»;)) c) all'articolo 242-ter: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «possono essere realizzati» sono aggiunte le seguenti: «i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza,»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia gia' caratterizzato ai sensi dell'articolo 242.»; 3) al comma 2, dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le parole «e al comma 1-bis»; 4) al comma 3, dopo le parole «individuate al comma 1» sono aggiunte le parole «e al comma 1-bis»; 5) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Ai fini della definizione dei valori di fondo naturale si applica la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. ((E' fatta comunque salva la facolta' dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilita' delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso e' inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo»)); d) all'articolo 243: 1) al comma 6 dopo le parole «Il trattamento delle acque emunte» sono aggiunte le seguenti: «, da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito,»; 2) al comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di garantire la tempestivita' degli interventi di messa in sicurezza, di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati.»; e) all'articolo 245, al comma 2, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il procedimento e' interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 4. In tal caso, il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente.».; f) all'articolo 248: ((f-bis) all'articolo 250, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso»)); g) all'articolo 250, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle societa' in house del medesimo Ministero.»; h) all'articolo 252: 1) al comma 3 e' aggiunto il seguente periodo: «I valori d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono essere previste misure d'intervento funzionali all'uso legittimo delle aree e proporzionali all'entita' della contaminazione, sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministero della transizione ecologica su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).»; 2) al comma 4, primo periodo, le parole «, sentito il Ministero delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Ministero dello sviluppo economico»; 3) al comma 4, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «A condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al comma 9-quinquies, il piano di caratterizzazione puo' essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attivita' al ((Ministero della transizione ecologica)). Qualora il ((Ministero della transizione ecologica)) accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo ((Ministero.»)); 4) il comma 4-quater e' abrogato; 5) al comma 5, dopo le parole «altri soggetti qualificati pubblici o privati» sono aggiunte le seguenti: «, anche coordinati fra loro»; 6) al comma 6, primo periodo, la parola «sostituisce» e' sostituita dalla seguente: «ricomprende»; 7) al comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «A tal fine il proponente allega all'istanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco con l'indicazione anche dell'Amministrazione ordinariamente competente.»; 8) il comma 8 e' abrogato; 9) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Nei siti di interesse nazionale, l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, non e' soggetta a preventiva approvazione del Ministero della transizione ecologica e puo' essere eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Il rispetto delle suddette condizioni e' valutato dal ((Ministero della transizione ecologica)) e dall'Istituto superiore di sanita' che si pronunciano entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza corredata della necessaria documentazione tecnica.»; 10) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti: «9-quater. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero della transizione ecologica adotta i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al comma 4 e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare. 9-quinquies. Con decreto del Ministero della transizione ecologica sono adottate le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione ((e' sottoposta)) a comunicazione di inizio attivita' di cui al comma 4.»; i) all'articolo 252-bis: ((1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini delle metodiche e dei limiti da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente».)) 2. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 242, 242-ter, 243, 248, 250, 252 e 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge. «Art. 242 (Procedure operative ed amministrative). - 1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne da' immediata comunicazione ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. 2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attivita' di verifica e di controllo da parte dell'autorita' competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attivita' ivi svolte nel tempo. 3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne da' immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonche' alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione. 4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito e' applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui e' dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento e' inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. 5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito e' inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati: a) i parametri da sottoporre a controllo; b) la frequenza e la durata del monitoraggio. 6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine puo' essere sospeso una sola volta, qualora l'autorita' competente ravvisi la necessita' di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne da' comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attivita' di monitoraggio rilevino il superamento di una o piu' delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovra' avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7. 7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito e' superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ piu' idonee, la regione puo' autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al primo periodo, che presentino particolari complessita' a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto puo' essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione temporale potra' essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine puo' essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessita' di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresi', variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza ed indifferibilita' dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresi' le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attivita' di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente, ed e' fissata l'entita' delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi. 7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso e' necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, ne' una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualita' ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica. 8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonche' per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto. 9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attivita' si rendera' necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente. Possono essere altresi' autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purche' non compromettano la possibilita' di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi. 10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attivita' in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attivita'. 11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entita' e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti. 12. Le indagini ed attivita' istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni. 13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione e' inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. 13-ter. Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, della parte quarta, il proponente puo' presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, e' realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine puo' fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonche' di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. E' fatta comunque salva la facolta' dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilita' delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso e' inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo. 13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4.». «Art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica). - 1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonche' opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu' in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonche' le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalita' e tecniche che non pregiudichino ne' interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, ne' determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia gia' caratterizzato ai sensi dell'articolo 242. 2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis e' effettuata da parte dell'autorita' competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. 3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1 e al comma 1-bis, nonche' per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorita' competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonche' le modalita' di controllo. 4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, anche nelle more dell'attuazione del comma 3, sono rispettate le seguenti procedure e modalita' di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati: a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, e' concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificita' del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari e' concordato con l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attivita' d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne da' immediata comunicazione con le forme e le modalita' di cui all'articolo 245, comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate; b) in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa gia' in essere, il proponente puo' avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa; c) le attivita' di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120; c-bis) ove l'indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalita' previste dal comma 4-bis dell'articolo 252 e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 242. 4-bis. Ai fini della definizione dei valori di fondo naturale si applica la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. E' fatta comunque salva la facolta' dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilita' delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso e' inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo. 5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». «Art. 243 (Gestione delle acque sotterranee emunte). - 1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilita' tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformita' alle finalita' generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza. 2. Il ricorso al barrieramento fisico e' consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalita' dallo stesso previste. 3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei. 4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuita' il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, e' ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalita' di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico ne' altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantita' utilizzabili e alle modalita' d'impiego. 6. Il trattamento delle acque emunte, da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito, deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali. Al fine di garantire la tempestivita' degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati.» «Art. 245 (Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione). - 1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili. 2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. Il procedimento e' interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 4. In tal caso, il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente. E' comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facolta' di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprieta' o disponibilita'. 3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ovvero abbiano gia' provveduto in tal senso in precedenza, la decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi anteriori all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto verra' definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosita' del sito, determinata in generale dal piano regionale delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facolta' degli interessati di procedere agli interventi prima del suddetto termine.». «Art. 248 (Controlli). - 1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, e' trasmessa alla provincia e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformita' degli interventi ai progetti approvati e sul rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 242, comma 7. 2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonche' la conformita' degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni. 2-bis. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7-bis dell'articolo 242. In tal caso, la certificazione di avvenuta bonifica dovra' comprendere anche un piano di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda. 3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7.». «Art. 250 (Bonifica da parte dell'amministrazione). - 1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano ne' il proprietario del sito ne' altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorita' fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio. 1-bis. Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle societa' in house del medesimo Ministero.». «Art. 252 (Siti di interesse nazionale). - 1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonche' di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. 2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale; b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densita' della popolazione o dell'estensione dell'area interessata; d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante; e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale; f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di piu' regioni; f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attivita' di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie. 2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attivita' produttive ed estrattive di amianto. 3. Ai fini della perimetrazione del sito, inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti, sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonche' dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili. I valori d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono essere previste misure d'intervento funzionali all'uso legittimo delle aree e proporzionali all'entita' della contaminazione, sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministero della transizione ecologica su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). 4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale e' attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentito il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) e dell'Istituto superiore di sanita' nonche' di altri soggetti qualificati pubblici o privati il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti. A condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al comma 9-quinquies, il piano di caratterizzazione puo' essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attivita' al Ministero della transizione ecologica. Qualora il Ministero della transizione ecologica accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo Ministero. 4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, e' concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificita' del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari e' concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente o dell'autorita' competente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attivita' d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti entro novanta giorni dalla data di inizio delle attivita' di indagine. L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le attivita' di verifica e di controllo da parte della provincia competente da concludere nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso. 4-ter. In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, puo' presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito e' superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 e contestualmente indica le condizioni per l'approvazione del progetto operativo di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente presenta il progetto e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare lo approva ai sensi del comma 4 e con gli effetti di cui al comma 6. Il potere di espropriare e' attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilita' o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento e' sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorita' competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis. 4-quater. 5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato ne' altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanita' e dell'E.N.E.A. nonche' di altri soggetti qualificati pubblici o privati, anche coordinati fra loro. 6. L'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi ricomprende a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresi', variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. A tal fine il proponente allega all'istanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco con l'indicazione anche dell'Amministrazione ordinariamente competente. 7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione. 8. 8-bis. Nei siti di interesse nazionale, l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, non e' soggetta a preventiva approvazione del Ministero della transizione ecologica e puo' essere eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Il rispetto delle suddette condizioni e' valutato dal Ministero della transizione ecologica e dall'Istituto superiore di sanita' che si pronunciano entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza corredata della necessaria documentazione tecnica. 9. E' qualificato sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla bonifica della ex discarica delle Strillaie (Grosseto). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvedera' alla perimetrazione della predetta area. 9-bis. E' individuata quale sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell'Area vasta di Giugliano (Napoli). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla perimetrazione della predetta area. 9-ter. In caso di compravendita di aree ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 242, commi 4 e 6. 9-quater. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero della transizione ecologica adotta i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al comma 4 e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare. 9-quinquies. Con decreto del Ministero della transizione ecologica sono adottate le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione e' sottoposta a comunicazione di inizio attivita' di cui al comma 4.» «Art. 252-bis (Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale). - 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonche' con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare accordi di programma con uno o piu' proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni. L'esclusione cessa di avere effetto nel caso in cui l'impresa e' ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. 2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalita', il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare: a) l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente; b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da universita' ed enti di ricerca specializzati; c) il piano economico finanziario dell'investimento e la durata del relativo programma; d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie; e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti; f) la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo; g) l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attivita' di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato; h) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica; i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati a livello nazionale e regionale; i-bis) le modalita' di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti. 3. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e dichiarazione di pubblica utilita'. 4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 5, i soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle societa' interessate o ad esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti dall'articolo 245, comma 2. 5. Gli Accordi di Programma di cui al comma 1 possono essere stipulati anche con soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al comma 4 alle seguenti ulteriori condizioni: a) i fatti che hanno causato l'inquinamento devono essere antecedenti al 30 aprile 2007; b) oltre alle misure di messa in sicurezza e bonifica, devono essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale disciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI del presente; c) termine finale per il completamento degli interventi di riparazione del danno ambientale e' determinato in base ad uno specifico piano finanziario presentato dal soggetto interessato tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare l'avvio e lo sviluppo dell'iniziativa economica e di garantire la sostenibilita' economica di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni. 6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dall'accordo di programma esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo. La revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dalle misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e' subordinata, nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248. Nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, i contributi e le misure di cui alla lettera e) del comma 2 non potranno riguardare le attivita' di messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientale di competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente l'acquisto di beni strumentali alla riconversione industriale e allo sviluppo economico dell'area. 7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del comma 5, la pubblica amministrazione puo' agire autonomamente nei confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica individuati dall'accordo nonche' per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge. 8. Gli interventi per l'attuazione del progetto integrato sono autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi partecipano anche i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 252. 9. 10. Alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale di cui al comma 1 sono preposte, con oneri posti a carico delle risorse stanziate a legislazione vigente, una o piu' societa' "in house" individuate nell'accordo di programma, di intesa tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sulle aree di proprieta' pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi a iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare procedure a evidenza pubblica per l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione in house in conformita' ai requisiti prescritti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea. 11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e Province Autonome, adotta misure volte a favorire la formazione di nuove competenze professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente nonche' a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020, previamente incluse negli Accordi di programma di cui al comma 1 del presente articolo.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, come modificato dalla presente legge: "Art. 3 (Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti). - 1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri. 2. Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche e dei limiti da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati. 3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente. 3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste. 4. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: «suolo» sono inserite le seguenti: «, materiali di riporto». 5. All'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». 6. All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 e' sostituito dal seguente: «5. Se un rifiuto e' identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso e' classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o piu' delle proprieta' di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalita' dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7».". |
| ((Art. 37 bis
Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo
1. Al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta all'utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura, all'allegato 3, tabella 2.1 «Correttivi calcici e magnesiaci», colonna 3 «Modo di preparazione e componenti essenziali», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 21 «Gesso di defecazione», dopo le parole: «solfato di calcio» sono aggiunte le seguenti: «. Non sono ammessi fanghi di depurazione»; b) al numero 22 «Carbonato di calcio di defecazione», dopo le parole: «anidride carbonica» sono aggiunte le seguenti: «. Non sono ammessi fanghi di depurazione».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'allegato 3, tabella 2.1, numeri 21 e 22, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, come modificato dalla presente legge: «(Omissis)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| ((Art. 37 ter
Sostegno agli investimenti pubblici degli enti locali
1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2018, la condizione prevista dal comma 2, lettera d), del medesimo articolo 2, si intende soddisfatta anche qualora i beni siano concessi in locazione o in comodato d'uso agli enti attuatori.))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018 (Progetto «Bellezz- Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati»): «Art. 2 (Documentazione necessaria per l'accesso al finanziamento). - 1. Possono accedere alla fase successiva di stipula delle convenzioni con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali, di cui all'art. 1, comma 1, gli enti attuatori degli interventi, dal numero 1 al numero 271, di cui all'elenco allegato. Tali enti presentano, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, una dichiarazione recante: a) l'indicazione precisa del bene/luogo da recuperare ovvero del progetto di interesse culturale e sua ubicazione; b) l'indicazione del proprietario del bene/luogo da recuperare e dell'eventuale titolare di diritti concessori sul bene ovvero del gestore del progetto di interesse culturale; c) l'indicazione del soggetto proponente l'intervento; d) l'indicazione dell'ente pubblico attuatore e del suo rappresentante per l'intervento; e) la dichiarazione da parte dell'ente pubblico attuatore della persistente attualita' e necessita' dell'intervento/progetto segnalato; f) l'indicazione degli eventuali provvedimenti di approvazione o autorizzazione gia' acquisiti. (Omissis).». |
| ((Art. 37 quater Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi
1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi, all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «rifiuti radioattivi» e' inserita la seguente: «anche».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 536 dell'articolo 1-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205: «1.-535. Omissis 536. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi anche prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che comportano pericoli rilevanti per la pubblica incolumita', e' istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare volto a finanziare le spese necessarie per i predetti interventi, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. E' comunque fatto obbligo di esercitare il diritto di rivalsa verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese per l'attuazione degli interventi. Gli importi derivanti dall'esercizio del diritto di rivalsa sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del fondo di cui al presente comma. Omissis.». |
| Art. 38 Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale
1. All'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5, e' inserito il seguente «5-bis. Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia anche un avviso di cortesia in modalita' informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi' tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bisdel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»; b) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale ultimo caso, il gestore della piattaforma invia anche l'avviso di cortesia di cui al comma 5-bis, ove sussistano i presupposti ivi previsti.»; c) al comma 7: 1) al primo periodo, le parole «e con applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge» sono sostituite dalle seguenti: «e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge»; 2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali puo' essere consegnato il plico, l'addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti dall'addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale e' stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a tale diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in caso contrario, deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende cosi' disponibile al destinatario. Quest'ultimo puo' in ogni caso acquisire copia dell'avviso di avvenuta ricezione tramite il fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalita' fissate dal decreto di cui al comma 15. La notifica dell'avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma. Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile puo' essere rimesso in termini.»; d) -al comma 12, le parole «ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890», sono sostituite dalle seguenti: «effettuata con le modalita' di cui al comma 7»; e) al comma 15: 1) alla lettera h), le parole «al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5-bis, 6 e 7»; 2) alla lettera i), dopo le parole «oggetto di notificazione» sono inserite le seguenti: «o, nei casi previsti dal comma 7, sesto periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione»; 3) dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente: «l-bis) sono disciplinate le modalita' con le quali gli addetti al recapito postale comunicano al gestore della piattaforma l'esito degli accertamenti di cui al comma 7, quarto periodo.»; f) al comma 20, le parole «la spedizione dell'avviso di avvenuta ricezione e» sono soppresse. 2. Al fine di semplificare e favorire l'utilizzo del domicilio digitale e dell'identita' digitale e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle nuove tecnologie, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3-bis: ((01) al comma 1-bis, dopo la parola: «eleggere» sono inserite le seguenti: «o modificare»)); 1) al comma 1-ter, le parole «1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «1, 1-bis e 4-quinquies»; 2) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole «puo' essere reso disponibile» sono sostituite dalle seguenti: «e' attribuito»; 3) al comma 4-bis, le parole «sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39» sono sostituite dalle seguenti: «su cui e' apposto a stampa il contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis o l'indicazione a mezzo stampa del responsabile ((pro tempore)) in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39»; 4) al comma 4-ter, dopo le parole «e' stato predisposto» sono inserite le seguenti: «come documento nativo digitale» e le parole «in conformita' alle Linee guida» sono soppresse; 5) al comma 4-quater, le parole «Le modalita' di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano» sono sostituite dalle seguenti: «La copia analogica con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, soddisfa»; 6) al comma 4-quinquies, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «E' possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari.»; b) all'articolo 6-quater, comma 3, dopo le parole «AgID provvede» sono aggiunte le seguenti: «costantemente all'aggiornamento e»; ((b-bis) all'articolo 64-bis, comma 1-ter, dopo le parole: «servizi in rete» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di neutralita' tecnologica,»;)) c) dopo l'articolo 64-bis, e' aggiunto il seguente: «Art. 64-ter (Sistema di gestione deleghe). - 1. E' istituito il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato alla responsabilita' della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. 2. Il SGD consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o piu' servizi a un soggetto titolare dell'identita' digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo. La presentazione della delega avviene mediante una delle modalita' previste dall'articolo 65, comma 1, ovvero presso gli sportelli di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, presenti sul territorio. Con il decreto di cui al comma 7 sono disciplinate le modalita' di acquisizione della delega al SGD. 3. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD, e' generato un attributo qualificato associato all'identita' digitale del delegato, secondo le modalita' stabilite dall'AgID con Linee guida. Tale attributo puo' essere utilizzato anche per l'erogazione di servizi in modalita' analogica. 4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi al SGD. 5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e per l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. I rapporti tra la struttura di cui al precedente periodo e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono regolati, anche ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con apposita convenzione. 6. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e' il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, le specifiche responsabilita' ((spettanti)) all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e, nel caso previsto dal comma 2, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. 7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies, relativamente alle modalita' di accreditamento dei gestori di attributi qualificati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, ((sentiti)) l'AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ((definiti)) le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalita' di acquisizione della delega e di funzionamento del SGD. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalita' di adesione al sistema nonche' le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalita' e procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679. 8. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.»; d) all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), secondo periodo, le parole «di assenza» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza» e le parole «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui e' riferita l'istanza o la dichiarazione». 3. L'efficacia delle disposizioni del comma 2, lettera c), i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea. ((3-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' sostituito dal seguente: «2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale e' attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 e' prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalita' del Portale». 3-ter. Il comma 2-ter dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' sostituito dal seguente: «2-ter. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche»)).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla presente legge: «Art. 26 (Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione). - (Omissis). 5-bis. Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia anche un avviso di cortesia in modalita' informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi' tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 6. Se la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l'avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le modalita' previste dal decreto di cui al comma 15. Il gestore della piattaforma inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. In tale ultimo caso, il gestore della piattaforma invia anche l'avviso di cortesia di cui al comma 5-bis, ove sussistano i presupposti ivi previsti. 7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l'avviso di avvenuta ricezione e' notificato senza ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, con le modalita' previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge. In tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali puo' essere consegnato il plico, l'addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti dall'addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale e' stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a tale diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in caso contrario, deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende cosi' disponibile al destinatario. Quest'ultimo puo' in ogni caso acquisire copia dell'avviso di avvenuta ricezione tramite il fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalita' fissate dal decreto di cui al comma 15. La notifica dell'avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma. Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile puo' essere rimesso in termini. L'avviso contiene l'indicazione delle modalita' con le quali e' possibile accedere alla piattaforma e l'identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalita' previste dal decreto di cui al comma 15, il destinatario puo' ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione. Agli stessi destinatari, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o un altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia un avviso di cortesia in modalita' informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi' tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (Omissis). 12. Il gestore della piattaforma rende altresi' disponibile la copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione effettuata con le modalita' di cui al comma 7, dei quali attesta la conformita' agli originali. (Omissis). 15. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: a) sono definiti l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento. La piattaforma e' sviluppata applicando i criteri di accessibilita' di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi di usabilita', completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di consultazione, qualita', omogeneita' e interoperabilita'; b) sono stabilite le regole tecniche e le modalita' con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione; c) sono stabilite le modalita' con le quali il gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai terzi, la data e l'ora in cui i documenti informatici delle amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari attraverso la piattaforma, nonche' il domicilio del destinatario risultante dagli elenchi di cui al comma 5, lettera a) alla data della notificazione; d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma, nonche' le modalita' con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino della sua funzionalita'; e) sono stabilite le modalita' di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati, nonche' le modalita' con le quali il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto oggetto di notificazione; f) sono stabilite le modalita' con le quali i destinatari eleggono il domicilio digitale presso la piattaforma e, anche attraverso modelli semplificati, conferiscono o revocano ai delegati la delega per l'accesso alla piattaforma, nonche' le modalita' di accettazione e rinunzia delle deleghe; g) sono stabiliti i tempi e le modalita' di conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma; h) sono stabilite le regole tecniche e le modalita' con le quali i destinatari indicano il recapito digitale ai fini della ricezione dell'avviso di cortesia di cui ai commi 5-bis, 6 e 7; i) sono individuate le modalita' con le quali i destinatari dell'avviso di avvenuta ricezione notificato in formato cartaceo ottengono la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione o, nei casi previsti dal comma 7, sesto periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione; l) sono disciplinate le modalita' di adesione delle amministrazioni alla piattaforma. l-bis) sono disciplinate le modalita' con le quali gli addetti al recapito postale comunicano al gestore della piattaforma l'esito degli accertamenti di cui al comma 7, quarto periodo. (Omissis). 20. Il gestore si avvale del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche per effettuare la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione previste dal comma 7 e garantire, su tutto il territorio nazionale, l'accesso universale alla piattaforma e al nuovo servizio di notificazione digitale. (Omissis). - Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», come modificato dalla presente legge: «Art. 3-bis (Identita' digitale e Domicilio digitale). - (Omissis). 1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facolta' di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater. Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non piu' attivo si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater secondo le modalita' fissate nelle Linee guida. (Omissis). 1-ter. I domicili digitali di cui ai commi1, 1-bis e 4-quinquies sono eletti secondo le modalita' stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono altresi' eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all'articolo 64-bis. (Omissis). 3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, e' stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con le quali ai predetti soggetti e' attribuito un domicilio digitale ovvero altre modalita' con le quali, anche per superare il divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale. (Omissis). 4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti su cui e' apposto a stampa il contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis o l'indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle modalita' con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario. 4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia e' tratta, e' stato predisposto come documento nativo digitale ed e' disponibile presso l'amministrazione. 4-quater. La copia analogica con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, soddisfa le condizioni di cui all'articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati. 4-quinquies. E' possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validita' ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non puo' opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»: «Art. 3. - 2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonche' l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validita' di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa e' sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.». - Si riporta il testo dell'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», come modificato dal presente decreto-legge: «Art. 6-quater (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese). - (Omissis). 3. Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, AgID provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR.». - Si riporta il testo dell'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», come modificato dal presente decreto-legge: «Art 64-bis (Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione). - (Omissis). 1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) rendono fruibili i propri servizi in rete, nel rispetto del principio di neutralita' tecnologica, tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla societa' di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», come modificato dal presente decreto-legge: «Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e' identificato attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), la carta d'identita' elettronica o la carta nazionale dei servizi; b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identita'; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui e' riferita l'istanza o la dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dalla presente legge: «Art. 24 (Disposizioni per la semplificazione delle attivita' di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19). - (Omissis). 2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale e' attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 e' prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalita' del Portale. 2-ter. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche. (Omissis).». |
| ((Art. 38 bis Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea»; b) all'articolo 25: 1) al primo comma, secondo periodo, le parole: «entro il venerdi' precedente l'elezione,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giovedi' precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata,»; 2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata». 2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 28, sesto comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea»; b) all'articolo 32, settimo comma: 1) il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea»; 2) al numero 4) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. L'autenticazione non e' necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata»; c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: «venerdi' precedente l'elezione al segretario del Comune,» sono sostituite dalle seguenti: «giovedi' precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune,». 3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, riportante i dati anagrafici dell'elettore e il suo numero di iscrizione alle liste elettorali, necessario per la sottoscrizione di liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e amministrative, di proposte di referendum e di iniziative legislative popolari, puo' essere richiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da uno dei soggetti promotori del referendum dell'iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato, mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identita' del richiedente. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata, e' allegata alla domanda l'eventuale delega, firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del rappresentante legale del partito o del movimento politico o di uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare. 4. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di proposte di referendum popolare, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di quarantotto ore dalla domanda. 5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalita' di cui al comma 3 nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione. 6. La conformita' all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 e' attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. 7. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 14 e' sostituito dal seguente: «14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonche' le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonche' delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non e' richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato e' finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della meta'»; b) al comma 15, primo periodo, le parole: «certificato penale» sono sostituite dalle seguenti: «certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,» e le parole: «dal casellario giudiziale» sono soppresse. 8. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono sostituiti dai seguenti: «1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonche' per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresi' competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilita' all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine. 2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445». 9. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2018, n. 99, sono inseriti i seguenti: «3-bis. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste delle candidature provvisorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonche' per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali entro settantacinque giorni dallo svolgimento delle medesime elezioni. La Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle proposte di candidature provvisorie. Con un regolamento interno adottato dalla stessa Commissione sono disciplinate le modalita' di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera i), stabilendo in particolare: a) il regime di pubblicita' della declaratoria di incompatibilita' dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione; b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie di candidati; c) la celerita' dei tempi affinche' gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie di candidati siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilita' di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale. 3-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 3-bis, le candidature possono essere trasmesse alla Commissione entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». 10. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 627, dopo le parole: «politiche» sono inserite le seguenti: «, regionali, amministrative»; b) al comma 628 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del decreto di cui al primo periodo si applicano anche alle elezioni regionali e amministrative, previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31 ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell'anno 2022». 11. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge: «Art. 15 (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1°, 2° e 3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 7). - Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato. Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea.». - Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge: «Art. 25. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 1°, 2° e 3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 14). - Omissis. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e' presentato entro il giovedi' precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del comune che ne dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o e' presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purche' prima dell'inizio della votazione. Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dalla presente legge: «Art. 28. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 27, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 15). - (Omissis). 6. Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica. Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea. Nessuno puo' accettare le candidature in piu' di una lista nello stesso comune. La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dalla presente legge: «Art. 32. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 18). - Il numero dei presentatori non puo' eccedere di oltre la meta' le cifre indicate nel precedente comma. La popolazione del Comune e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale. I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonche' in nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi: le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28. Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione di presentazione di lista. Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione. Nessuno puo' essere candidato in piu' di una lista di uno stesso Comune. Con la lista devesi anche presentare: 1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea; 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura; 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato; 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facolta' di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28. L'autenticazione non e' necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata. La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio.». - Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dalla presente legge: «Art. 35 (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34, e Legge 23 marzo 1956, n 136, art. 22). - La Commissione elettorale mandamentale, entro il giovedi' precedente la elezione, trasmette al Sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso L'Ufficio centrale. Tale designazione potra' essere comunicata entro il giovedi' precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune, che ne dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purche' prima dell'inizio della votazione.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonche' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici», come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - (Omissis). 14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonche' le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonche' delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non e' richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato e' finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della meta'. 15. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonche' per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dei candidati rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, gia' pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante «Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale», come modificato dalla presente legge: «Art. 14. - 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonche' per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresi' competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilita' all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine. 2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2018, n. 99, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere», come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - (Omissis). 3. Ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali richiamato al comma 1, lettera i), la Commissione puo' richiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale. 3-bis. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste delle candidature provvisorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonche' per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali entro settantacinque giorni dallo svolgimento delle medesime elezioni. La Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle proposte di candidature provvisorie. Con un regolamento interno adottato dalla stessa Commissione sono disciplinate le modalita' di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera i), stabilendo in particolare: a) il regime di pubblicita' della declaratoria di incompatibilita' dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione; b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie di candidati; c) la celerita' dei tempi affinche' gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie di candidati siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilita' di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale. 3-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 3-bis, le candidature possono essere trasmesse alla Commissione entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 627 e 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», come modificato dalla presente legge: «627. Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalita' di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020. 628. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro il 30 giugno 2021, sono definite le modalita' attuative di utilizzo del Fondo di cui al comma 627 e della relativa sperimentazione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Le disposizioni del decreto di cui al primo periodo si applicano anche alle elezioni regionali e amministrative, previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31 ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell'anno 2022.». |
| ((Art. 38 ter
Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali
1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle comunicazioni digitali e di semplificare le procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese e utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario ai sensi dell'articolo 6 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 291, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla presente legge: «291. I gestori di servizi di pubblica utilita' e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario ai sensi dell'articolo 6 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.». |
| ((Art. 38 quater Misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali tramite piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 341, le parole: «di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352» sono sostituite dalle seguenti: «per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonche' per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, anche mediante la modalita' prevista dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma mette a disposizione del sottoscrittore, a seconda delle finalita' della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La piattaforma acquisisce, inoltre, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Gli obblighi previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970 sono assolti mediante il caricamento nella piattaforma, da parte dei promotori della raccolta, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970, della proposta recante, a seconda delle finalita' della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della citata legge n. 352 del 1970. La piattaforma, acquisita la proposta, le attribuisce data certa mediante uno strumento di validazione temporale elettronica qualificata di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e, entro due giorni, rende disponibile alla sottoscrizione la proposta di referendum anche ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 28 della legge n. 352 del 1970»; b) al comma 343 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalita' di funzionamento della stessa piattaforma, i casi di malfunzionamento nonche' le modalita' con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalita'. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalita' di accesso alla piattaforma di cui al comma 341, le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalita' e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' le modalita' con cui i promotori mettono a disposizione dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum, le firme raccolte elettronicamente. L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione verifica la validita' delle firme raccolte elettronicamente anche mediante l'accesso alla piattaforma»; c) il comma 344 e' sostituito dal seguente: «344. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operativita' della piattaforma di cui al comma 341, le firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonche' per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui e' associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. I promotori della raccolta predispongono un documento informatico che, a seconda delle finalita' della raccolta, reca le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dalla legge n. 352 del 1970. Gli obblighi, previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970, sono assolti mediante la messa a disposizione da parte dei promotori, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970, del documento informatico di cui al secondo periodo, da sottoscrivere con firma elettronica qualificata. I promotori del referendum depositano le firme raccolte elettronicamente nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum. Le firme raccolte elettronicamente possono essere depositate presso l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice». 2. All'articolo 8, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati elettorali rilasciati mediante posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a cui sono acclusi, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 341, 343 e 344 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», come modificato dalal presente legge: «341. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilita' e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito fondo, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato alla realizzazione di una piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonche' per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, anche mediante la modalita' prevista dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma mette a disposizione del sottoscrittore, a seconda delle finalita' della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La piattaforma acquisisce, inoltre, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Gli obblighi previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970 sono assolti mediante il caricamento nella piattaforma, da parte dei promotori della raccolta, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970, della proposta recante, a seconda delle finalita' della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della citata legge n. 352 del 1970. La piattaforma, acquisita la proposta, le attribuisce data certa mediante uno strumento di validazione temporale elettronica qualificata di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e, entro due giorni, rende disponibile alla sottoscrizione la proposta di referendum anche ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 28 della legge n. 352 del 1970. 343. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'entrata in funzione della piattaforma di cui al comma 341 entro il 31 dicembre 2021 e, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalita' di funzionamento della stessa piattaforma, i casi di malfunzionamento nonche' le modalita' con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalita'. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalita' di accesso alla piattaforma di cui al comma 341, le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalita' e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' le modalita' con cui i promotori mettono a disposizione dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum, le firme raccolte elettronicamente. L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione verifica la validita' delle firme raccolte elettronicamente anche mediante l'accesso alla piattaforma. 344. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operativita' della piattaforma di cui al comma 341, le firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonche' per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui e' associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. I promotori della raccolta predispongono un documento informatico che, a seconda delle finalita' della raccolta, reca le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dalla legge n. 352 del 1970. Gli obblighi previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970 sono assolti mediante la messa a disposizione da parte dei promotori, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970, del documento informatico di cui al secondo periodo, da sottoscrivere con firma elettronica qualificata. I promotori del referendum depositano le firme raccolte elettronicamente nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum. Le firme raccolte elettronicamente possono essere depositate presso l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice.». - Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo», come modificato dalla presente legge: «Art. 8. - Larichiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente. Accantoalle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi e' iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero. Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un giudice di pace o da un cancelliere della pretura, del tribunale o della corte di appello nella cui circoscrizione e' compreso il comune dovee' iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma e' autenticata, ovvero dal giudice conciliatore, o dal segretario di detto comune. Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione e' fatta dal console d'Italia competente. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e puo' essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni da' atto della manifestazione di volonta' dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma. Per le prestazioni del notaio, del cancelliere, del giudice conciliatore e del segretario comunale, sono dovuti gli onorari stabiliti dall'articolo 20, comma quinto, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dalla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604. Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta. I certificati elettorali rilasciati mediante posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a cui sono acclusi, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice.». |
| Art. 39
Semplificazione di dati pubblici
1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-bis, dopo le parole «registri di stato civile tenuti dai comuni,» sono inserite le seguenti «garantendo agli stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo del medesimo» e le parole «con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui e' stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti «con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis»; b) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: «2-ter. Con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis sono definite le modalita' di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.»; c) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole «del 23 luglio 2014», sono aggiunte le seguenti: «, esenti da imposta di bollo limitatamente all'anno 2021» e, al quinto periodo, dopo le parole «inoltre possono consentire,» sono aggiunte le seguenti: «mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero»; d) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente «6-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, adottati ((di concerto)) con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonche' l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.». 2. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l'esercizio di finalita' istituzionali e la semplificazione degli oneri ((per i cittadini)) e le imprese, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 50: 1) al comma 2-ter, primo periodo, le parole «delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti che hanno diritto ad accedervi» e, al secondo periodo, le parole «Con gli stessi accordi, le» sono sostituite dalla seguente: «Le»; 2) al comma 3-bis, dopo le parole «non modifica la titolarita' del dato» sono aggiunte le seguenti: «e del trattamento, ferme restando le responsabilita' delle amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualita' di titolari autonomi del trattamento»; 3) al comma 3-ter, il primo periodo e' soppresso; b) all'articolo 50-ter: 1) al comma 1, dopo le parole «accedervi ai fini» sono aggiunte le seguenti: «dell'attuazione dell'articolo 50 e» e le parole «e agli accordi quadro previsti dall'articolo 50» sono soppresse; 2) al comma 2, quinto periodo, le parole «il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 e 71 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62» sono sostituite dalle seguenti: «((le basi di dati)) di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis»; 3) al comma 2, sesto periodo, dopo le parole «nonche' il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API» sono aggiunte le seguenti: «con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente»; 4) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati.»; ((4-bis) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il decreto di cui al presente comma e' comunicato alle Commissioni parlamentari competenti»;)) c) all'articolo 60, comma 3-bis, dopo la lettera f-ter), sono aggiunte le seguenti: «f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; f-quinquies) il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all'articolo 6-quater.»; d) all'articolo 60, comma 3-ter, dopo le parole «comunitari, individua» ((e' inserita la seguente)): «, aggiorna» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «, ulteriori rispetto a quelle individuate in via prioritaria dal comma 3-bis». 3. Con esclusione ((della lettera)) c) del comma 1, l'efficacia delle disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea. 4. All'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3 e' abrogato. 5. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 43, comma 2, il secondo periodo e' soppresso; b) all'articolo 72, comma 1, le parole «e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono soppresse. 6. La disposizione di cui al comma 5, lettera a), ha efficacia dalla data fissata ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, inserito dal presente decreto. Fino alla predetta data, resta assicurata l'interoperabilita' dei dati di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite accordi quadro, accordi di fruizione o apposita autorizzazione. ((6-bis. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle autorita' indipendenti e della Corte dei conti, nonche' di tutti i soggetti istituzionali nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica, sono individuati gli adempimenti degli enti locali concernenti la comunicazione di informazioni che si intendono assolti a seguito dell'invio dei bilanci alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.)) 7. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati in 22,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 50, 50-ter, commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 60, e articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dalla presente legge: «Art. 50. (Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni). - 1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilita' dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e' reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attivita' si svolge secondo le modalita' individuate dall'AgID con le Linee guida. 2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi. Le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalita' di cui all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto. 3. 3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarita' del dato e del trattamento, ferme restando le responsabilita' delle amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualita' di titolari autonomi del trattamento. 3-ter. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.» «Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalita' istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformita' alla disciplina vigente. 2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed e' costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilita' dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalita' di cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonche' la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformita' alle Linee guida AgID in materia interoperabilita', sono raccolte nel "catalogo API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilita' con le basi dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilita', di disponibilita' e di interoperabilita' per la gestione della piattaforma nonche' il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati. 3. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non confluiscono i dati attinenti a ordine e sicurezza pubblici, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. 4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' stabilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie, i limiti, le finalita' e le modalita' di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dando priorita' ai dati riguardanti gli studenti del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale ai fini della realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e del contrasto alla dispersione scolastica e formativa. Il decreto di cui al presente comma e' comunicato alle Commissioni parlamentari competenti. 5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. 6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarita' del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilita' ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della Piattaforma nonche' le responsabilita' dei soggetti accreditati che trattano i dati in qualita' di titolari autonomi del trattamento. 7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilita' gia' previsti dalla legislazione vigente. 8. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.» «Art. 60 (Base di dati di interesse nazionale). - 1.-3. Omissis. 3-bis. In sede di prima applicazione, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale: a) repertorio nazionale dei dati territoriali; b) anagrafe nazionale della popolazione residente; c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis; d) casellario giudiziale; e) registro delle imprese; f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242; f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA); f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; f-quinquies) il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all'articolo 6-quater. 3-ter. AgID, tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, individua, aggiorna e pubblica l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelle individuate in via prioritaria dal comma 3-bis. Omissis.» «Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). - 1. E' istituita presso il Ministero dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero». Tale base di dati e' sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali. 2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all' articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo modalita' funzionali e operative che garantiscono la univocita' dei dati stessi. 2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni garantendo agli stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo del medesimo e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalita' definite con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis. 2-ter. Con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis sono definite le modalita' di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. 3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilita' dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, il Comune puo' utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalita' non fornite da ANPR. L'ANPR consente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalita' telematica. La certificazione dei dati anagrafici in modalita' telematica e' assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, esenti da imposta di bollo limitatamente all'anno 2021. I comuni inoltre possono consentire, mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR. L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarita' dei dati anagrafici e l'interoperabilita' con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b). 4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identita' della popolazione residente. 5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini , i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari. 6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' con la Conferenza Stato - citta', di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento: a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalita' istituzionali secondo le modalita' di cui all'articolo 50; b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui al capo VIII del presente Codice, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi; c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e della dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonche' della denuncia di morte prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010. 6-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonche' l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 264 (Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza). - (Omissis). 3. (abrogato).». - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 43 e comma 1 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dalla presente legge: «Art. 43 (L-R) Accertamenti d'ufficio. - 1. Omissis. 2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui e' necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalita' di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Omissis.» «Art. 72 (L) Responsabilita' in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli (64). - 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196: «Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni pubbliche). - 1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati. 2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma 6, della presente legge. 3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite le modalita' di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati.». - Si riporta il testo del comma 34 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178: «1.-33. Omissis. 34. Al fine di garantire la sostenibilita' della riforma del lavoro sportivo, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e societa' sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Omissis.». |
| ((Art. 39 bis Ulteriore proroga del termine per la raccolta di sottoscrizioni a fini referendari
1. Al comma 1-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «15 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970 sono differiti di un mese».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19). - 1-bis. In conseguenza della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 disposta fino al 31 luglio 2021, per le richieste di referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione, annunciate nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in deroga all'articolo 28 della medesima legge il deposito dei fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la cancelleria della Corte di cassazione e' effettuato entro quattro mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma, della citata legge n. 352 del 1970. I termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970 sono differiti di un mese.». |
| ((Art. 39 ter Semplificazione della richiesta di occupazione del suolo pubblico per attivita' politica
1. Al comma 67 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le richieste devono pervenire almeno dieci giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa, salvo che i regolamenti comunali dispongano termini piu' brevi».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 67 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dalla presente legge: «Art. 3. - 1.-66. Omissis. 67. Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purche' l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati. Le richieste devono pervenire almeno dieci giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa, salvo che i regolamenti comunali dispongano termini piu' brevi. Omissis.». |
| ((Art. 39 quater Disposizioni in materia di comunicazione di trattamenti sanitari obbligatori all'autorita' di pubblica sicurezza
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «uffici delle Forze dell'ordine» sono sostituite dalle seguenti: «uffici e comandi delle Forze di polizia»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' stabilite le modalita' informatiche e telematiche con le quali il sindaco, in qualita' di autorita' sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle Forze di polizia l'adozione di misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneita' all'acquisizione e alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonche' al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto». 2. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, il sindaco, quale autorita' sanitaria, comunica al prefetto i nominativi dei soggetti nei cui confronti ha adottato trattamenti sanitari obbligatori per patologie suscettibili di determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneita' all'acquisizione e alla detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonche' al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Il prefetto, quando accerti, per il tramite dell'ufficio o comando delle Forze di polizia competente, che il soggetto interessato detiene, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti o e' titolare di una licenza di porto di armi, adotta le misure previste dall'articolo 39 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. Resta ferma la possibilita' per l'ufficio o comando delle Forze di polizia di disporre il ritiro cautelare delle armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi del medesimo articolo 39, secondo comma.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante «Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi», come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.Con decreto del Presidente della Repubblica e' emanato, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento per la modifica del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in attuazione di quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto dei principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di riduzione dei termini per la conclusione degli stessi, anche con riferimento alla comunicazione dell'avviso di trasporto previsto dall' articolo 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, da effettuarsi anche attraverso mezzi informatici o telematici. 2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneita' all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi, nonche' al rilascio del nulla osta di cui all' articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall' articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto, prevedendo anche una specifica disciplina transitoria per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto gia' detengono armi. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono, altresi', definite le modalita' dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e uffici e comandi delle Forze di polizia nei procedimenti finalizzati all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi. 2-bis. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' stabilite le modalita' informatiche e telematiche con le quali il sindaco, in qualita' di autorita' sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle Forze di polizia l'adozione di misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneita' all'acquisizione e alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonche' al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 12 mesi dalla data in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati relativi alle armi ed alle munizioni in relazione alla tracciabilita' delle stesse. 4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2, nonche' agli articoli 35, comma 1, 42, quarto comma, 55 e 57 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificati dall'articolo 3 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. 5. Alle armi di cui alla categoria A, B, C e D dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti relative, rispettivamente, alle armi da guerra, tipo guerra o a spiccata capacita' offensiva, nonche' ai materiali di armamento ed a quelle comuni, alle armi sportive e alle armi da caccia. 6. Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonche' i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto e' di altezza inferiore a millimetri 40. 7. Per i fucili da caccia in grado di camerare le cartucce per pistola o rivoltella, si applica il limite detentivo di 200 cartucce cariche, di cui all' articolo 97 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.». |
| ((Art. 39 quinquies Introduzione degli articoli 62-quater e 62-quinquies del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e altre norme in materia di istituzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione e dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore
1. Al capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli: «Art. 62-quater (Anagrafe nazionale dell'istruzione). - 1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni, e' istituita, nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato hubscuola, realizzato dal Ministero dell'istruzione, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST). 2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per tutte le finalita' previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche di dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalita', che mantengono la titolarita' dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento. 3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche la disponibilita' dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita' istituzionali e mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR. 4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62, l'ANIST e' costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA. L'ANIST e' costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilita' con i registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L'ANIST, con riferimento alla codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, e' costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalita' di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti: a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento alle tre componenti degli studenti, dei docenti e personale ATA e delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici; b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalita' di cooperazione dell'ANIST con banche di dati istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalita', nonche' le modalita' di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita'. L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di dati di rilevanza nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in conformita' alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilita'. Art. 62-quinquies (Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore). - 1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'universita' e della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, e' istituita, a cura del Ministero dell'universita' e della ricerca, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS). 2. L'ANIS e' alimentata, con le modalita' individuate con il decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la titolarita' dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento, nonche' tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. L'ANIS assicura alla singola istituzione la disponibilita' dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita' istituzionali. L'ANIS rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni della formazione superiore e assicura l'interoperabilita' con le altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono d'interesse del Ministero dell'universita' e della ricerca per le relative finalita' istituzionali. 3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente codice, l'ANIS e' costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati. 4. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIS mediante le modalita' di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis. 5. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti: a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche di dati di rilevanza nazionale di interesse del Ministero dell'universita' e della ricerca cui lo stesso puo' accedere per le relative finalita' istituzionali; b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonche' le modalita' di alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore nonche' tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita'. L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, con l'ANPR e con le altre anagrafi di interesse del Ministero dell'universita' e della ricerca per le relative finalita' istituzionali avviene in conformita' alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilita'».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 62, del comma 2-quater dell'articolo 64 e dell'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). «Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). - (omissis). 5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini (512), i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari. (omissis).» «Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - (omissis). 2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. (omissis).» «Art. 64-bis (Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformita' alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i fornitori di identita' digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da garantire l'integrazione e l'interoperabilita' tra i diversi sistemi e servizi e con i servizi di cui ai commi 1 e 1-ter, espongono per ogni servizio le relative interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualita' di cui all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati dall'AgID con le Linee guida. 1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla societa' di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. 1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalita' digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021. 1-quinquies. La violazione dell'articolo 64, comma 3-bis e delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.». - Si riporta il testo dei commi 28 e 31 dell'articolo 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. «Art. 7 (Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri). - (omissis). 28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalita' on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie. (omissis.) 31. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. (omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. «Art. 3 (Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane). - 1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuato dall'ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia del territorio, gli obblighi e le modalita' di conferimento degli indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente, le modalita' di accesso all'ANNCSU da parte dei soggetti autorizzati, nonche' i criteri per l'interoperabilita' dell'ANNCSU con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per la realizzazione dell'ANNCSU l'ISTAT puo' stipulare apposite convenzioni con concessionari di servizi pubblici dotati di un archivio elettronico con dati toponomastici puntuali sino a livello di numero civico su tutto il territorio nazionale, standardizzati, georeferenziati a livello di singolo numero civico e mantenuti sistematicamente aggiornati. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. 3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attivita' preparatorie all'introduzione del censimento permanente mediante indagini statistiche a cadenza annuale, nonche' delle attivita' di cui al comma 2 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti gia' autorizzati dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per fare fronte alle esigenze connesse alla realizzazione delle attivita' di cui al presente comma e al comma 2 il termine di cui al comma 4 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2015. 4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza con le raccomandazioni internazionali e i regolamenti comunitari e di aumentare l'efficienza e la qualita' dei servizi informativi resi al sistema economico e sociale del Paese dal Sistema statistico nazionale (SISTAN), su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Governo emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989 e il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e degli enti e degli uffici di statistica del SISTAN; b) migliorare gli assetti organizzativi dell'ISTAT anche con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e rafforzarne i compiti di indirizzo e coordinamento tecnico-metodologico, di definizione di metodi e formati per la raccolta e lo scambio di dati amministrativi e statistici, nonche' di regolamentazione del SISTAN; c) favorire l'armonizzazione del funzionamento del SISTAN con i principi europei in materia di organizzazione e di produzione delle statistiche ufficiali, assicurando l'utilizzo da parte del Sistema delle piu' avanzate metodologie statistiche e delle piu' moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione; d) semplificare e razionalizzare la procedura di adozione del Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di obbligo a fornire i dati statistici; e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare i sistemi di vigilanza e controllo sulla qualita' dei dati prodotti dal Sistema e da altri soggetti pubblici e privati; f) adeguare alla normativa europea e alle raccomandazioni internazionali la disciplina in materia di tutela del segreto statistico, di protezione dei dati personali oggetto di trattamento per finalita' statistiche, nonche' di trattamento ed utilizzo dei dati amministrativi a fini statistici. 5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica) - 1. E' istituita la Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica avente il compito di: a) vigilare sull'imparzialita', sulla completezza e sulla qualita' dell'informazione statistica, nonche' sulla sua conformita' con i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale; b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, garantendo al Presidente dell'Istat e al Garante per la protezione dei dati personali la piu' ampia collaborazione, ove richiesta; c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale predisposto ai sensi dell'articolo 13; d) redigere un rapporto annuale, che si allega alla relazione di cui all'articolo 24. 2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, puo' formulare osservazioni e rilievi al Presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la Commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri. 3. La Commissione e' sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale. 4. La Commissione e' composta da cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di particolare prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti a uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione europea in possesso dei medesimi requisiti. I membri della Commissione restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati. Il Presidente e' eletto dagli stessi membri. 5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e alle riunioni partecipa il Presidente dell'ISTAT. Il Presidente della Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di cui al comma 2. 6. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria. 7. La partecipazione alla Commissione e' gratuita e gli eventuali rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle riunioni di cui al comma 5 sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.». - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.). «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170: «Art. 1-bis (Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore). - 1. Per i fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' istituita, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, avente i seguenti obiettivi: a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio; b) promuovere la mobilita' nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti; c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei diplomati e laureati e sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi; d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonche' le diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi; e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore; f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi. 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale, l'Agenzia nazionale per la valutazione delle universita' e della ricerca, il Consiglio nazionale degli studenti universitari e le altre consulte degli studenti, i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore da trasmettere periodicamente, con modalita' telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.». |
| ((Art. 39 sexies Modifiche all'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
1. L'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' sostituito dal seguente: «Art. 234 (Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica). - 1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonche' per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza nonche' per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche, il Ministero dell'istruzione si avvale della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione di durata pluriennale. 2. La societa' di cui al comma 1 assicura le finalita' di cui al medesimo comma in via diretta nonche' avvalendosi di specifici operatori del settore cui affidare le attivita' di supporto nel rispetto della normativa vigente, nonche' di esperti. 3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 234 (Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica). - 1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonche' per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza nonche' per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche, il Ministero dell'istruzione si avvale della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione di durata pluriennale. 2. La societa' di cui al comma 1 assicura le finalita' di cui al medesimo comma in via diretta nonche' avvalendosi di specifici operatori del settore cui affidare le attivita' di supporto nel rispetto della normativa vigente, nonche' di esperti. 3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. «Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria). - (omissis). 15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della societa' di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n.413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. (omissis).». |
| ((Art. 39 septies
Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative
1. Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle societa' start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata, anche semplificata, depositati presso l'ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalita' alternative all'atto pubblico ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime societa' conservano l'iscrizione nel registro delle imprese. 2. Fino all'adozione delle nuove misure concernenti l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle societa' di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all'articolo 2480 del codice civile. 3. Il compenso per l'attivita' notarile concernente gli atti deliberati ai sensi del comma 2 e' determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D - Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. «Art. 25 (Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita', definizione e pubblicita'). - (omissis). 2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», e' la societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: a); b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi; c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; d) a partire dal secondo anno di attivita' della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro; e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; g) non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attivita' di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione e' assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa; 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche' tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attivita' di impresa . (omissis).». - Si riporta il testo del comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. «Art. 4 (Piccole e medie imprese innovative). - (omissis) 10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio di attivita' imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una piu' uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalita' previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. (omissis).». - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016 (Modalita' di redazione degli atti costitutivi di societa' a responsabilita' limitata start-up innovative), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2016. - Si riporta il testo dell'articolo 2480 del codice civile. «Art. 2480 (Modificazioni dell'atto costitutivo). - Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis. Il verbale e' redatto da notaio e si applica l'articolo 2436.». Il testo del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2012, n. 195. - Si riporta il testo dell'articolo della tabella D -Notai, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140. «Tabella D - Notai Altri atti: A) da euro 50,00 a euro 900,00, con aumento fino al doppio, per i seguenti atti: autentica di firma; accettazione di eredita'; acquiescenza e rinuncia alla azione di riduzione; atto di avveramento della condizione; atto di accettazione di eredita'; atto di accettazione di nomina; verbale di asseverazione di perizie; associazione temporanea di Imprese (A.T.I.); atto notorio; atto di consenso a cancellazione di ipoteca; atto di consenso a riduzione di ipoteca e liberazione parziale di beni; atto di convalida; atto di rettifica; atto di rettifica ex art. 59-bis, legge notarile; convenzione matrimoniale diversa da quella di costituzione del fondo patrimoniale; deliberazione di proroga della durata di societa'; deposito di documento (verbale di deposito) anche non avente contenuto patrimoniale; atto di dichiarazione di nomina; impresa familiare (atto dichiarativo); procura generale, generale alle liti, procura institoria, procura speciale ed altre procure diverse dalle precedenti; revoca di procura; pubblicazione (verbale di ) di testamento olografo o segreto; quietanza di somme concesse a mutuo stipulata con atto successivo (con esclusione delle quietanze di mutui di credito fondiario, agrario ed equiparati); atto di ratifica; atto di rinuncia all'eredita'; atto di rinuncia alla opposizione ad atto di donazione (art. 563 e.e.); testamento internazionale; testamento olografo (deposito o ritiro da parte del testatore); testamento pubblico - verbale di passaggio agli atti tra vivi; testamento segreto (ricevimento o ritiro di). B) atti procedimentalizzati - da euro 600,00 ad euro 4.000,00: Costituzione di Enti in genere, Associazione, Consorzio tra imprese ex art. 2602 c.c., quando e' indeterminato o indeterminabile il valore del conferimento; Convenzione matrimoniale di costituzione del fondo patrimoniale; Atti di obbligo edilizi, Convenzioni urbanistiche di lottizzazione, di comparto edificatorio, convenzioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, convenzioni urbanistiche di contenuto analogo ed ogni altra convenzione urbanistica; Verbale di assemblea e deliberazioni di organi sociali di societa', associazioni, consorzi ed enti in genere; Modifica di patti di societa' di persone: trasferimento sede (con immobili); modifica denominazione sociale (con immobili), scioglimento (senza assegnazione beni), nomina/revoca amministratori, modifica modalita' di ripartizione utili/perdite; Contratti di rete senza costituzione di patrimonio comune; Verbali di inventario.». |
| Art. 40 Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unita' immobiliari
1. ((All'articolo 86)) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, ((alinea,)) le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»; ((a-bis) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «proprieta' pubbliche e private» sono inserite le seguenti: «, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi,»;)) b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli ((articoli 87 e 88 del presente codice»)). 2. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, primo periodo, la parola «denuncia» e' sostituita dalla seguente: «segnalazione» ((e sono aggiunti)), in fine, i seguenti periodi: «L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.»; b) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: «6. Quando l'installazione dell'infrastruttura e' subordinata all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, co-munque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonche' un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 7. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene comunque informato il Ministero. 8. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ((ad eccezione dei termini)) di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9 ((del presente articolo)). 9. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e ((della relativa domanda)) non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge ((7 agosto 1990, n. 241.)) Gli Enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti ((espressi»)). 3. All'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.»; b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «3. Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e' subordinata all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza, convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione. 4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. 5. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto al comma 7 ((del presente articolo)) e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9 ((del presente articolo»)); c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente»; d) il comma 7-bis e' abrogato; e) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente.». ((e-bis) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:)) ((«9-bis. Per i progetti gia' autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo».)) 4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, in deroga agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, nonche' ai regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata con la metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondita' variabile da 10 cm fino a massimo 35 ((cm) )), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del bordo stradale o sul marciapiede. Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea, nonche' per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.33. ((Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'ulteriore semplificazione di cui all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.)) L'operatore di rete si limita a comunicare, con un preavviso di almeno quindici giorni ((e di otto giorni per i lavori di scavo di lunghezza inferiore a duecento metri)), l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente, allegando la documentazione cartografica prodotta dall'operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e, nel caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri storici, un elaborato tecnico che dia conto delle modalita' di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondita' ((stabilite)) dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, puo' concordare con l'operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale. 5. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi di cui agli articoli 87 bis e 87 ter del decreto legislativo ((1° agosto 2003, n. 259, e gli interventi di modifica previsti dal punto A.24 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,)) sono realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale, corredata da un'autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti e non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo ((22 gennaio 2004, n. 42, purche' non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 metri quadrati)). Gli impianti sono attivabili qualora, entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione all'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento negativo. ((5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 91 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente:)) ((«2-bis. Il proprietario o l'inquilino, in qualita' di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attivita' avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purche' consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche gia' previste dal contratto in essere».)) ((5-ter. Dopo il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' inserito il seguente:)) «831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilita' di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non e' modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non e' applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura o per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 86, 87, 88 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», come modificato dalla presente legge: «Art. 86 (Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio). - 1. Le autorita' competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro novanta giorni dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture: a) su proprieta' pubbliche o private, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione; b) su proprieta' pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico. (Omissis). 4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonche' le disposizioni a tutela delle servitu' militari di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 87 e 88 del presente codice. (Omissis).» «Art. 87 (Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici). - (Omissis). 4. Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento. (Omissis). 6. Quando l'installazione dell'infrastruttura e' subordinata all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonche' un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 7. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene comunque informato il Ministero. 8. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9 del presente articolo. 9. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. (Omissis).» «Art. 88 (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico). - 1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n.13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. L'istanza cosi' presentata avra' valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo. Il richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento. (Omissis). 3. Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e' subordinata all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza, convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione. 4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. 5. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto al comma 7 del presente articolo e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9 del presente articolo. (Omissis). 7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine e' ridotto a dieci giorni. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a otto giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti,aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente. 7-bis. (Abrogato). (Omissis). 9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente. 9-bis. Per i progetti gia' autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo. (Omissis).» «Art. 91 (Limitazioni legali della proprieta'). - (Omissis). 2-bis. Il proprietario o l'inquilino, in qualita' di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attivita' avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purche' consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche gia' previste dal contratto in essere.». - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici»: «Art. 14 (Controlli). - 1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti. 2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti. 3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attivita' istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco e' disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. 4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, puo' accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformita' alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale e' munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»: «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - (Omissis). 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria.». - Si riporta il testo degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14 quater della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: «Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La conferenza di servizi istruttoria puo' essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita' diverse, definite dall'amministrazione procedente. 2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti. 3. Per progetti di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. 4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.» «Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate: a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in novanta giorni; d) la data della eventuale riunione in modalita' sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. 3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano sesono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilita' dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorche' implicito. 5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessita' di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza. 6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. 7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessita' della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente puo' comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente puo' altresi' procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e' convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.» «Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalita' sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. 2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine e' fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. 3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. 4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma. 5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalita' di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza. 6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza. 7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.» «Art. 14-quater (Decisione della conferenza di servizi). - 1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresi' sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies. 3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti. 4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.» «Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal Ministro competente. 2. Possono altresi' proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. 3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza. 4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti. 5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo stesso fine. 6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo' accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla presente legge: «(Omissis). 831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilita' di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non e' modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non e' applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.». |
| Art. 41
Violazione degli obblighi di transizione digitale
1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, con specifico riferimento alla realizzazione degli obiettivi fissati dal ((Piano nazionale di ripresa e resilienza)), nonche' garantire il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3, lett. b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 18, e' aggiunto il seguente: «Art. 18-bis (Violazione degli obblighi di transizione digitale). - 1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri e' punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della meta'. 2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o piu' violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito. 3. L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravita' della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonche' ai competenti organismi indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni su apposita area del proprio sito internet istituzionale. 4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonche' di violazione degli obblighi previsti dagli articoli ((5, 7, comma 3, 41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis,)) 50, comma 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3-bis, 64-bis del presente Codice, dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e dall'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50 per cento dell'AgID e per la restante parte al Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 6. Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei casi di violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonche' di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale ((che, ricevuta la segnalazione)), diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravita' della violazione, avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la gravita' della violazione, puo' nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano compensi, indennita' o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli ((articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma)), della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione. 8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente.». 2. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso regolamento sono individuati i termini e le modalita' con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis.»; b) dopo il comma 4-quater e' aggiunto il seguente: «4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo e' accertata dall'AgID ed e' punita ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.». 3. All'articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis»; il quarto, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri). - (Omissis). 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro: (Omissis). b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del Governo nellematerie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ((ultralarga)), della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, nonche' della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato, dell'accesso ai servizi in rete, della connettivita', delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici.». - Si riporta il testo dell'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», come modificato dalla presente legge: «Art. 33-septies (Consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese). - (Omissis). 4. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con proprio regolamento, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto della disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, stabilisce i livelli minimi di sicurezza, capacita' elaborativa, risparmio energetico e affidabilita' delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, ivi incluse le infrastrutture di cui ai commi 1 e 4-ter. Definisce, inoltre, le caratteristiche di qualita', di sicurezza, di performance e scalabilita', interoperabilita', portabilita' dei servizi cloud per la pubblica amministrazione. Con lo stesso regolamento sono individuati i termini e le modalita' con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis. (Omissis). 4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo e' accertata dall'AgID ed e' punita ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'Amministrazione digitale», come modificato dalla presente legge: «Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale). - (Omissis). 1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta', autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis. (Omissis).». - Si riportano gli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale (Art. 2l, commi 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del d.lgs. n. 387 del 1998)). - 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 2. 3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.» «Art. 55 (Responsabilita', infrazioni e sanzioni, procedure conciliative). - 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione. 2. Ferma la disciplina in materia di responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro. 3. La contrattazione collettiva non puo' istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facolta' di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali e' prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non puo' essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione. 4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.». - Si riporta il testo dell'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Art. 239 (Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identita' digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' per i servizi e le attivita' di assistenza tecnico-amministrativa necessarie. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse. 2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica. Con i predetti decreti, le risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite, in tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale coerenti con le finalita' di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.». - Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»: «Art. 8 (Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento. 2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito. 4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita' montane, che possono chiederne il riesame. 5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalita' perseguite. 6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.». |
| Art. 42 Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19
1. La piattaforma nazionale-DGC per l'emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,)) e' realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A., e gestita dalla stessa per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima. 2. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del ((decreto-legge n. 52 del 2021)), sono rese disponibili all'interessato, oltreche' mediante l'inserimento nel fascicolo sanitario elettronico (FSE) e attraverso l'accesso tramite autenticazione al portale della piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' tramite l'applicazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, con le modalita' individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla piattaforma di cui al comma 1 i dati di contatto di coloro ai quali hanno somministrato almeno una dose di vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, per consentire la comunicazione all'interessato di un codice univoco che gli consenta di acquisire le proprie certificazioni verdi COVID-19 dai canali di accesso alla piattaforma di cui al comma 1. Ai fini di cui al primo periodo, la trasmissione dei dati di contatto da parte delle regioni e delle province autonome avviene, per coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al menzionato articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, per il tramite del Sistema tessera sanitaria e per coloro ai quali verranno somministrate una o piu' dosi di vaccino successivamente all'entrata in vigore del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Anagrafe Nazionale Vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2018, n. 257. 4. Per il servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per il recapito dei codici di cui al comma 3, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro, ((da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la societa' SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria,)) alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute. ((A tal fine le risorse di cui al primo periodo sono iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della vigente convenzione.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87: «Art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19). - 1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni: (Omissis). e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa societa' per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma. (Omissis). 10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita' tra le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale -DGC, nonche' tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea,tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalita' di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalita' di funzionamento della Piattaforma nazionale -DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticita', la validita' e l'integrita' delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. ((...)), per le finalita' d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).». - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante «Misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70: «Art. 6 (Sistema di allerta Covid). - 1. Al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanita' pubblica legate all'emergenza COVID-19, e' istituita una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile. (Omissis).». |
| ((Art. 42 bis
Disposizioni in materia sanitaria
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 577, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio»; b) al comma 583, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 2. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»; b) al comma 5: 1) al primo periodo, le parole: «o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi gia' conclusi» sono soppresse; 2) al secondo periodo, le parole: «o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi gia' conclusi» sono soppresse; c) al comma 6: 1) il terzo periodo e' soppresso;? 2) al quarto periodo, le parole: «o di decadenza» sono soppresse. 3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 491 e' inserito il seguente: «491-bis. Negli anni 2021 e 2022, qualora in fase di attuazione delle disposizioni del comma 491 non siano disponibili i dati di produzione riferiti all'anno precedente a quello oggetto di riparto, si procede sulla base dei valori e delle ultime evidenze disponibili». 4. L'articolo 11-duodevicies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e' abrogato.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 577 e 583 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - (omissis). 577. Per l'anno solare 2019 entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni solari successivi, entro il 31 luglio dell'anno seguente a quello di riferimento, l'AIFA determina, con provvedimento del consiglio di amministrazione, l'ammontare complessivo della spesa farmaceutica nell'anno di riferimento per acquisti diretti, mediante la rilevazione nell'anno solare del fatturato, al lordo dell'IVA, delle aziende farmaceutiche titolari di AIC, riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, esclusi i codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07) e i codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400 e 401 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Nell'ambito di tale determinazione si tiene separato conto dell'incidenza della spesa per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Dall'ammontare complessivo della spesa vanno detratti gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma 579 del presente articolo. (omissis). 583. Fino al 31 dicembre 2024, l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario, di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005. L'AIFA, inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2024, rileva il fatturato di cui al comma 578 sulla base dei dati di cui al citato Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC. (omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale). - 1. Il Commissario ad acta di cui all'articolo 1, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Regione, nonche' con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, nomina un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per piu' enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa con la Regione entro il termine perentorio di dieci giorni, la nomina e' effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui e' invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni. 2. Il Commissario straordinario e' scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia d'inconferibilita' e incompatibilita', nonche' le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a Commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresi' diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianita' per tutta la durata dell'incarico. 3. L'ente del Servizio sanitario regionale corrisponde al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al secondo periodo e' subordinata alla valutazione positiva nell'ambito della verifica di cui al comma 6. Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2020, di euro 450.000 per l'anno 2021 e di euro 375.000 per l'anno 2022. Alla relativa copertura si provvede, per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 4. Entro dodici mesi dalla nomina ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari adottano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che sono approvati dal Commissario ad acta, al fine di garantire il rispetto dei LEA e di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi operativi di prosecuzione nonche' al fine di ridefinire le procedure di controllo interno. Nel medesimo termine approvano, altresi', i bilanci aziendali relativi agli esercizi gia' conclusi. 5. Nel caso di mancata adozione degli atti aziendali da parte dei Commissari straordinari nel termine previsto dal comma 4, gli stessi sono adottati dal Commissario ad acta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata adozione degli atti aziendali da parte del Commissario ad acta nel termine previsto, gli stessi sono adottati dal Ministro della salute nel successivo termine di trenta giorni. 6. Il Commissario ad acta verifica periodicamente e comunque ogni tre mesi l'operato dei Commissari straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al programma operativo 2019-2021. In caso di valutazione negativa del Commissario straordinario, ne dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in contraddittorio. Nei casi di revoca di cui al presente comma, ai Commissari straordinari non e' corrisposto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3. 7. Il Commissario straordinario verifica periodicamente, che non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attivita' svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario li sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei casi di decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilita' ad assumere l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico puo' essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 171 del 2016. 8. Il Commissario straordinario informa periodicamente e comunque ogni tre mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e le organizzazioni sindacali, che possono formulare al riguardo proposte non vincolanti. 8-bis. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Commissario straordinario, d'intesa con il Commissario ad acta e con i sub-commissari, informa mensilmente la conferenza dei sindaci sulle attivita' messe in atto al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 3, comma 2. La conferenza puo' formulare proposte con riferimento alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto della diffusione del COVID-19.». - Si riporta il testo dei commi 491 e 491-bis dell'articolo 1 , della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - (omissis). 491. Al fine di salvaguardare l'appropriatezza delle cure, il diritto alla prossimita' dei servizi, il diritto di libera scelta del cittadino, esercitabile nell'ambito del quadro normativo vigente, nonche' gli equilibri economico-finanziari, nel rispetto del principio di unitarieta' del Servizio sanitario nazionale e tenuto conto del Piano nazionale per le liste d'attesa, nonche' in coerenza con quanto convenuto in sede di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 18 dicembre 2019 sul nuovo Patto per la salute 2019-2021, con particolare riguardo alla scheda n. 4, anche in relazione a quanto previsto nella scheda n. 11, dall'anno 2021 i valori relativi alla matrice dei flussi finanziari relativi alla compensazione tra le singole regioni e province autonome delle prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), rese a cittadini in ambiti regionali diversi da quelli di residenza, sono definiti, sulla base dei dati di produzione disponibili con riferimento all'anno precedente oggetto di riparto e tenuto conto dei controlli di appropriatezza come comunicati dalle singole regioni e province autonome, su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e con le province autonome in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard. 491-bis. Negli anni 2021 e 2022, qualora in fase di attuazione delle disposizioni del comma 491 non siano disponibili i dati di produzione riferiti all'anno precedente a quello oggetto di riparto, si procede sulla base dei valori e delle ultime evidenze disponibili. (omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 11-duodevicies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dalla presente legge : «Art. 11-duodevicies (Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta). - 1. (abrogato).». |
| Art. 43 Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilita' tra le banche dati, anche al fine di conseguire gli obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nonche' quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, il Ministero ((delle infrastrutture e della mobilita')) sostenibili puo' avvalersi della Sogei S.p.A., per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonche' per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi, fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 relativamente al monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ((2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalita' attuative e degli strumenti operativi per la trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road), di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissando i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore e i concessionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, si provvede altresi' all'adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa nonche' alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o non omologabili secondo l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica, con il compito di analizzare e promuovere l'adozione di strumenti metodologici e operativi per monitorare, con idonee analisi preventive e successive, gli impatti del processo di digitalizzazione delle infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada di veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito alle richieste di autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di trasformazione digitale verso le Smart Road, nonche' di effettuare studi e formulare proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in materia di veicoli a guida autonoma.)) ((2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e' definita la composizione ed e' disciplinato il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 2-bis. Per la partecipazione alle attivita' dell'Osservatorio non sono riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.)) ((2-quater. Al fine di semplificare i procedimenti per il conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le visite mediche per l'accertamento dei requisiti di idoneita' fisica e psichica sono svolte: a) presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146; b) presso i gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneita' per le patenti di guida, nonche' presso le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per l'attivita' di scuola nautica e le sedi dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilita', a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011. 2-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilita' fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonche' delle modalita' di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti;».))
Riferimenti normativi
- Il Regolamento (CE) del 10 febbraio 2021, n. 2021/240 UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di sostegno tecnico), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 febbraio 2021, n. L 57. - Il Regolamento (CE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241 UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 febbraio 2021, n. L 57. - Si riporta l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2121, n. 101: «Art. 1(Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza). - (Omissis). 7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacita' di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui aldecreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»: «(Omissis). 1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico.». - Si riporta l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101: «Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza). - (Omissis). 7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel ((Piano nazionale di ripresa e resilienza)) con la Commissione europea sull'incremento della capacita' di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. ((Le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 59 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172»: «Art. 59 (Disposizioni attuative e abrogative). - 1. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari regionali e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, modifica la disciplina prevista dal regolamento di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di disciplinare secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate: omissis i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilita' fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonche' delle modalita' di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti. (Omissis).». |
| Art. 44 Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessita' o di rilevante impatto
1. Ai fini della realizzazione degli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, prima dell'approvazione di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del medesimo decreto e' trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del presente decreto. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 verifica, entro quindici giorni dalla ricezione del ((progetto di fattibilita' tecnica ed economica)), l'esistenza di evidenti carenze, di natura formale o sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non consentire l'espressione del parere e, in tal caso, provvede a restituirlo immediatamente alla stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell'espressione del parere in senso favorevole. La stazione appaltante procede alle modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di restituzione del progetto. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine massimo di ((quarantacinque giorni)) dalla ricezione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole. ((1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stato richiesto ovvero acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5 e 6 del presente articolo, in caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' dei commi 7 e 8 del presente articolo, relativamente agli effetti della verifica del progetto effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di comunicazione in capo alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle procedure di aggiudicazione, anche ai fini dell'esercizio dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente decreto. Qualora il parere di cui al primo periodo del presente comma sia stato espresso sul progetto definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 8 del presente articolo e fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto periodo, del medesimo articolo, la stazione appaltante comunica alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'avvenuta approvazione del livello progettuale da mettere a gara e il termine di novanta giorni comincia a decorrere dalla data di tale approvazione. 1-ter. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, in deroga all'articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e' obbligatorio esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore, limitatamente alla componente «opere civili», e' pari o superiore a 100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo del presente comma di importo pari o inferiore a 100 milioni di euro, si prescinde dall'acquisizione del parere previsto dal citato articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di espressione del parere di cui al presente comma, la Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili competente in materia di trasporto pubblico locale a impianti fissi provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo svolgimento dell'attivita' istruttoria e alla formulazione di una proposta di parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.)) 2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica ((relativo)) agli interventi di cui all' Allegato IV al presente decreto e' trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, ove questo non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Il termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 4. 3. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso all'autorita' competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo ((3 aprile 2006, n. 152)), unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo ((3 aprile 2006, n. 152)), a cura della stazione appaltante decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica ove questo non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorita' competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 4. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico di cui all'articolo 46, e' escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006. ((Le procedure di valutazione di impatto ambientale degli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto sono svolte con le modalita' e nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.)) 4. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto, decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, ove non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti, la stazione appaltante convoca la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. La conferenza di servizi e' svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa, ferme restando le prerogative dell'autorita' competente in materia di VIA, sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi del secondo periodo del comma 1, nonche' gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte secondo le modalita' di cui all'((articolo 46 del presente decreto)), della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della valutazione di impatto ambientale. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. 5. In caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione e' posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le modalita' di cui al comma 6. 6. Entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 4, il progetto e' trasmesso unitamente alla determinazione conclusiva della conferenza e alla relativa documentazione al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, integrato, nei casi previsti dal comma 5, con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. Fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo, entro e non oltre i quindici giorni successivi, il Comitato speciale adotta una determinazione motivata, comunicata senza indugio alla stazione appaltante, con la quale individua le eventuali integrazioni e modifiche al ((progetto di fattibilita' tecnica ed economica)) rese necessarie dalle prescrizioni e dai pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi. Nei casi previsti dal comma 5 e fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, la determinazione motivata del Comitato speciale individua altresi' le integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione del principio di leale collaborazione, ad una soluzione condivisa e sostituisce, con i medesimi effetti di cui al comma 4, quella della conferenza di servizi. In relazione alle eventuali integrazioni ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale e' acquisito, ove necessario, il parere dell'autorita' che ha rilasciato il provvedimento di VIA, che si esprime entro venti giorni dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta la determinazione motivata entro i successivi dieci. In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241 del 1990 e qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione condivisa ai fini dell'adozione della determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo ovvero al quarto periodo, trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 una relazione recante l'illustrazione degli esiti della ((conferenza di servizi)), delle ragioni del dissenso e delle proposte dallo stesso formulate per il superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. La Segreteria tecnica propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla ricezione della relazione di cui al quinto periodo, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso adottando una nuova determinazione conclusiva ai sensi del primo periodo del comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, terzo, quarto e quinto periodo del presente articolo. Alle riunioni del Consiglio dei ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Le decisioni del Consiglio dei ministri sono immediatamente efficaci, non sono sottoposte al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni dalla data di adozione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 7. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto definitivo e del ((progetto esecutivo)) condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di VIA, nonche' di quelle impartite ai sensi del comma 6 ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo. 8. La stazione appaltante provvede ad indire la procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione della determinazione motivata del Comitato speciale ai sensi del comma 6 ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 6, dandone contestuale comunicazione alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l'intervento sostitutivo e' attuato nelle forme e secondo le modalita' di cui all'((articolo 12)). ((8-bis. Il quinto periodo del comma 290 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Alla societa' possono essere affidate le attivita' di realizzazione e di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto nonche', previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e secondo le modalita' previsti dal comma 8-ter dell'articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50». 8-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 8-quater. All'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le tratte diverse da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate, all'esito del procedimento di revisione della concessione di cui al terzo periodo, alla societa' ANAS Spa che provvede altresi' alla realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1-Aurelia, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale fine nell'ambito del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la societa' ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025. Per la progettazione ed esecuzione dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di programma relativo al periodo 2021-2025 e fino al completamento dei lavori, l'amministratore delegato pro tempore della societa' ANAS Spa e' nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita' comunque denominate». 8-quinquies. Al fine di consentire l'ultimazione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonche' dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali e dei IX Giochi Paralimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006 e delle opere previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come gia' prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023.))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 27, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 27(Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori). - 1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformita' allalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli14-bis e seguentidella citatalegge n. 241 del 1990. 1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni nel progetto e in materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica ne' in materia di disciplina urbanistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese gia' resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza delle variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non effettuate. La dichiarazione di pubblica utilita' di cui agli articoli12 e seguentideldecreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, puo' essere disposta anche quando l'autorita' espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita'. 3. In sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo14-bisdellalegge n. 241 del 1990sul progetto di fattibilita', con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche presentando proposte modificative, nonche' a comunicare l'eventuale necessita' di opere mitigatrici e compensative dell'impatto. In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato, nonche' al progetto di risoluzione delle interferenze e alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all'articolo 14-bis, comma 3-bis e all'articolo14-quater, comma 3della predettalegge n. 241 del 1990, non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilita'. 4. In relazione al procedimento di approvazione del progetto di fattibilita' di cui al comma 3, gli enti gestori delle interferenze gia' note o prevedibili hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o dell'insediamento produttivo e di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza. Il soggetto aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruita' i costi di progettazione per la risoluzione delle interferenze indicate dall'ente gestore. La violazione di tali obblighi che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilita' patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. 5. Il progetto definitivo e' corredato dalla indicazione delle interferenze, anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonche' dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze. 6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 5 approvato unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti. Il mancato rispetto del suddetto programma di risoluzione delle interferenze, che sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori, comporta per l'ente gestore responsabilita' patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. 7. Restano ferme le disposizioni vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, nonche' l'applicazione della vigente disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale.». - Si riporta l'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 23(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i servizi). - (Omissis). 5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica individua, tra piu' soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita', in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3, nonche' per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilita' e' preceduto dal documento di fattibilita' delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, letteragggggquater), nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facolta' della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilita' delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilita' tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche' gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalita' previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa. 6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilita' del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilita' ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresi', ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonche' i limiti di spesa, calcolati secondo le modalita' indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, gia' in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonche' delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 215, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 215(Consiglio superiore dei lavori pubblici). - 1. E' garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonche' l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere attribuiti nuovi poteri consultivi su materie identiche o affini a quelle gia' di competenza del Consiglio medesimo. Con il medesimo decreto si provvede a disciplinare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' a disciplinare la composizione dei comitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. 3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro, prima dell'avvio delle procedure di cui alla parte seconda, Titolo III, deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle procedure di cui agli articoli14,14-bise14-terdellalegge 7 agosto 1990, n. 241, delle procedure di cui all'articolo3deldecreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e, laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo11deldecreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonche' parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessita' il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore. 4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. 5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro novanta giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.». - Per l'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), si veda nei riferimenti normativi all'articolo 24-bis. - Si riporta l'articolo 25, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 25(Verifica preventiva dell'interesse archeologico). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilita' dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle universita', ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non e' richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti esistenti. 2. Presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e' istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 7. 3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo' richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilita' ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 8 e seguenti. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e' stabilito in sessanta giorni. 4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il soprintendente, con modalita' anche informatiche, richiede integrazioni documentali o convoca il responsabile unico del procedimento per acquisire le necessarie informazioni integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine di cui al comma 3, fino alla presentazione delle stesse. 5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio. 6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici e' possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo procede, contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio. 7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari ivi previsti compresa la facolta' di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresi' fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonche' i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice. 8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine e' subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilita': a) esecuzione di carotaggi; b) prospezioni geofisiche e geochimiche; c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. 9. La procedura si conclude in un termine predeterminato dal soprintendente in relazione all'estensione dell'area interessata, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni: a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela; b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento; c) complessi la cui conservazione non puo' essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito. 10. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, il responsabile unico del procedimento puo' motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonche' i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del procedimento. 11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori, Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio. 12. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e' condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante. 13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera. 14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il soprintendente, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un apposito accordo con la stazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici della stazione appaltante. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessita' della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendole fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina, altresi', le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte. 15. Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o di avvio di attivita' imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, gia' inseriti nel programma triennale di cui all'articolo 21, possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo4dellalegge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti o quando non siano rispettati i termini fissati nell'accordo di cui al comma 14. 16. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal presente articolo.». - Il decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. - Si riportano gli articoli 22, comma 1 e 24-bis, del citato decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale): «Art. 22 (Studio di impatto ambientale). - 1. Lo studio di impatto ambientale e' predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII alla parte seconda del presente decreto, sulla base del parere espresso dall'autorita' competente a seguito della fase di consultazione sulla definizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata (Omissis).» «Art. 24-bis(Inchiesta pubblica). - 1.L'autorita' competente puo' disporre che la consultazione del pubblico di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo, si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall'autorita' competente. 2. Per i progetti di cui all'allegato II, e nell'ipotesi in cui non sia stata svolta la procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo22deldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'autorita' competente si esprime con decisione motivata, sentito il proponente, qualora la richiesta di svolgimento dell'inchiesta pubblica sia presentata dal consiglio regionale della Regione territorialmente interessata, ovvero da un numero di consigli comunali rappresentativi di almeno cinquantamila residenti nei territori interessati, ovvero da un numero di associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo18dellalegge 8 luglio 1986, n. 349, rappresentativo di almeno cinquantamila iscritti. 3. La richiesta di cui al comma 2, motivata specificamente in relazione ai potenziali impatti ambientali del progetto, e' presentata entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 1.». - Per l'articolo 14-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), si veda nei riferimenti normativi all'articolo 24-bis. - Si riportano gli articoli 10 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' (Testo A): «Art. 10 (L) (Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali). - 1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita' non e' prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio puo' essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico. 2. Il vincolo puo' essere altresi' disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalita' e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti. 3. Per le opere per le quali sia gia' intervenuto, in conformita' alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto.» «Art. 11. (L) (La partecipazione degli interessati). - 1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento: a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale; b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se cio' risulti compatibile con le esigenze di celerita' del procedimento. 2. L'avviso di avvio del procedimento e' comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorche' il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione e' effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonche' su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalita' puo' essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorita' espropriante ai fini delle definitive determinazioni. 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. 4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme previste daldecreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalita' di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici.». - Per l'articolo 14, comma 5 e 14-quinquies, commi 1, 2 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), si veda nei riferimenti normativi all'articolo 24-bis. - Per l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2121, n. 101, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 43. - Si riporta l'articolo 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti): «Art. 3(Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; c-bis); d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettereb) ec); e); f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; f-bis) atti e contratti di cui all'articolo7, comma 6, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo1, comma 9, dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266; g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo19delregio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 1-bis. Per i controlli previsti dalle letteref-bis) ef-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimita'. 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorita' amministrative indipendenti o societa' a prevalente capitale pubblico. 5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma. 6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate. 7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui aldecreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni dellalegge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo2deldecreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti daldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e daldecreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'articolo166dellalegge 11 luglio 1980, n. 312. 9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato conregio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni. 10. La sezione del controllo e' composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 10-bis.La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo1dellalegge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.». - Si riporta l'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 26 (Verifica preventiva della progettazione). - (Omissis). 6. L'attivita' di verifica e' effettuata dai seguenti soggetti: a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualita' ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualita'; c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualita' ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni; d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica e' effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9. (Omissis).». - Si riporta, l'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), come modificato dalla presente legge: «Art. 2. - (Omissis). 290. Le attivita' di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonche' della tratta autostradale Venezia-Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia S.p.a., ad una societa' per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.a. e la regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La societa', quale organismo di diritto pubblico, esercita l'attivita' di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed e' sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra la societa' ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La societa' assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall'ANAS S.p.a. Alla societa' possono essere affidate le attivita' di realizzazione e di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto nonche', previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e secondo le modalita' previsti dal comma 8-terdell'articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 206, comma 7-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 206 (Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonche' per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali). - 7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o piu' regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178, comma 8-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' avvenire anche in favore di societa' integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste daldecreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita sulla societa' il controllo analogo di cui all'articolo 5 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita' previste dal citato articolo 178, comma 8-ter.». - Si riporta l'articolo 35, comma 1-ter,del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dalla presente legge: «Art. 35(Disposizioni in materia di concessioni autostradali). - (Omissis). 1-ter. L'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e' abrogato. Conseguentemente, fino al 31 ottobre 2028, la Societa' Autostrada tirrenica Spa, in forza della convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, provvede esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali relative al collegamento autostradale A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Societa' Autostrada tirrenica Spa procedono alla revisione della predetta convenzione unica tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici nonche' di quanto disposto dal primo periodo del presente comma, in conformita' alle delibere adottate dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214. Le tratte diverse da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate, all'esito del procedimento di revisione della concessione di cui al terzo periodo, alla societa' ANAS Spa che provvede altresi' alla realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1-Aurelia, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale fine nell'ambito del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la societa' ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025. Per la progettazione ed esecuzione dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di programma relativo al periodo 2021-2025 e fino al completamento dei lavori, l'amministratore delegatopro temporedella societa' ANAS Spa e' nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita' comunque denominate.». - Si riporta l'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»), come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Compiti dell'Agenzia). - (Omissis). 7. L'Agenzia termina la propria attivita' il 31 dicembre 2023.». |
| Art. 45 Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del Consiglio Superiore dei lavori pubblici
1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e' istituito, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione dei pareri di cui all'articolo 44 del presente decreto, in relazione agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e composto da: a) sei dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, uno appartenente al Ministero della transizione ecologica, uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze; b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalita'; c) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei geologi; d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza; e) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato. 2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare, in qualita' di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto. Per la partecipazione alle attivita' del Comitato non spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 3. I componenti del Comitato speciale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. I componenti del Comitato speciale non possono farsi rappresentare. Ai componenti del Comitato speciale e' corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo il limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un'indennita' pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla ((somma))) di 35.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione. 4. Per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria del Comitato speciale e' istituita, presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, nei limiti di una spesa pari a euro 391.490 per l'anno 2021 e pari a euro 782.979 per gli anni dal 2022 al 2026, una struttura di supporto di durata temporanea fino al 31 dicembre 2026, cui e' preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unita' di personale di livello non dirigenziale, individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto puo' altresi' avvalersi, mediante apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021 e di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di societa' controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche. 5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 quantificati in euro ((1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per)) ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Riferimenti normativi
- Per il regolamento (CE) del 10 febbraio 2021, n. 2021/240 UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di sostegno tecnico), si veda nei riferimenti normativi all'articolo 43. - Per il regolamento (CE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241 UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza), si veda nei riferimenti normativi all'articolo 43. - Per l'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), si veda nei riferimenti normativi all'articolo 6-bis. - Si riporta l'articolo 24, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 24 (Trattamento economico (Art. 24 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs n. 546 del 1993e poi dall'art. 16 del D.Lgs n. 80 del 1998e successivamente modificato prima dall'art. 9 del D.Lgs n. 387 del 1998e poi dall'art. 26, comma 6 della legge n. 448 del 1998). - 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilita' e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilita' finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (Omissis). 2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale e' stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformita' e perequazione. 3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: «Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 80 del 1998)). - (Omissis). 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui aldecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo): «Art. 17(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - (Omissis). 14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. (Omissis).». |
| Art. 46
Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere individuate, in relazione agli interventi di cui all'articolo 44, comma 1, nonche' a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al presente decreto, il dibattito pubblico ha una durata massima di ((quarantacinque)) giorni e tutti i termini ((previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri)) n. 76 del 2018, sono ridotti della meta'. Nei casi di obbligatorieta' del dibattito pubblico, la stazione appaltante provvede ad avviare il relativo procedimento contestualmente alla trasmissione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 44, comma 1. In caso di restituzione del progetto ai sensi del secondo periodo dell'articolo 44, comma 1, il dibattito pubblico e' sospeso con avviso pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e il termine di cui al secondo periodo del presente comma riprende a decorrere dalla data di pubblicazione sul medesimo ((sito internet istituzionale)) dell'avviso di trasmissione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica integrato o modificato secondo le indicazioni rese dal Comitato speciale del Consiglio superiore di lavori pubblici. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate nella conferenza di servizi di cui all'articolo 44, comma 4. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui al secondo periodo del presente comma, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico provvede ad istituire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un elenco di soggetti, in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione dei processi partecipativi ovvero nella gestione ed esecuzione delle attivita' di programmazione e pianificazione in materia urbanistica o di opere pubbliche, cui conferire l'incarico di coordinatore del dibattito pubblico, come disciplinato dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di inosservanza da parte della stazione appaltante dei termini di svolgimento del ((dibattito pubblico)) previsti dal presente comma, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico esercita, senza indugio, i necessari poteri sostitutivi. Ai componenti della Commissione nazionale e' riconosciuto, per il periodo dal 2021 al 2026 in caso di esercizio dei poteri sostitutivi, il rimborso delle spese di missione nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con oneri non superiori a ((22.500 euro per l'anno 2021 e a 45.000 euro)) per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. 2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 22 (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico). - (Omissis). 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto, sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali e' obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresi' definiti le modalita' di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite le modalita' di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine e' istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata. Per la partecipazione alle attivita' della commissione non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati. (Omissis).». - Si riporta l'allegato 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76 (Regolamento recante modalita' di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico): Allegato 1 (articolo 1, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 47 Pari opportunita' e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC
1. Per perseguire le finalita' relative alle pari opportunita', generazionali e di genere ((e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili)), in relazione alle procedure ((afferenti agli)) investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche' dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti. 2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformita' a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita' ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita'. 3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita', dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo e' tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita'. ((3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresi', tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma e' trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.)) 4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali ((dell'offerta, di criteri)) orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, ((l'inclusione lavorativa delle persone disabili,)) la parita' di genere e l'assunzione di giovani, con eta' inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole e' determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalita' e non discriminazione, nonche' dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile ((e di tasso di occupazione delle persone disabili)) al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonche' dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, e' requisito necessario dell'offerta ((l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e)) l'assunzione dell'obbligo di assicurare((, in caso di aggiudicazione del contratto,)) una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita' ad esso connesse o strumentali, ((sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.)) 5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che: a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, ((dell'articolo)) 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67,((degli articoli)) 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero ((dell'articolo)) 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonche' modalita' innovative di organizzazione del lavoro; c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, ((persone disabili)), giovani, con eta' inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita' ad esso connesse o strumentali; d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parita' di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunita' generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali; ((d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;)) e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. 6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui ((al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4)), commisurate alla gravita' della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresi', l'impossibilita' per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento ((afferenti agli)) investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1. 7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti ((dei requisiti di partecipazione)) di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalita' e socialita', di efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio nonche' di ottimale impiego delle risorse pubbliche 8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorita' delegati per le pari opportunita' e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ((con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilita')), da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ((sono definiti)) le modalita' e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara ((differenziati)) per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto. 9. I rapporti e le relazioni previste dai ((commi 2, 3 e 3-bis)) sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione «Amministrazione trasparente», ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorita' delegati per le pari opportunita' e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.
Riferimenti normativi
- Per il regolamento (CE) del 10 febbraio 2021, n. 2021/240 UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di sostegno tecnico), si veda nei riferimenti normativi all'articolo 43. - Per il regolamento (CE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241 UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza), si veda nei riferimenti normativi all'articolo 43. - Si riporta l'articolo 46, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246): «Art. 46 (Rapporto sulla situazione del personale (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4). - 1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita', dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. 2. Il rapporto di cui al comma 1 e' trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita', che elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale di parita', al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento delle pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Il rapporto e' redatto in conformita' alle indicazioni definite nell'ambito delle specificazioni di cui al comma 1 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto. 4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi piu' gravi puo' essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.». - Si riporta l'articolo 17, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili): «Art. 17 (Obbligo di certificazione). - 1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione.». - Si riporta l'articolo 44, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): «Art. 44 (Azione civile contro la discriminazione (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42)). - 1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione. 2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 3. - 7. 8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo e' punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale. 9. 10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso puo' essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. 11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, e' immediatamente comunicato dal tribunale in composizione monocratica, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi piu' gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto. 12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.». - Si riporta l'articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione delladirettiva 2000/43/CEper la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica): «Art. 4 (Tutela giurisdizionale dei diritti). - 1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo28deldecreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si applica, altresi', l'articolo44, comma 11, deldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 2. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo66deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le associazioni di cui all'articolo 5, comma 1. 3. - 6. 7. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo3, comma 1, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». - Si riporta l'articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione delladirettiva 2000/78/CEper la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro): «Art. 4 (Tutela giurisdizionale dei diritti). - 1. All'articolo15, comma 2, dellalegge 20 maggio 1970, n. 300, dopo la parola «sesso» sono aggiunte le seguenti: «, di handicap, di eta' o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali». 2. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo28deldecreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si applica, altresi', l'articolo44, comma 11, deldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo66deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le rappresentanze locali di cui all'articolo 5. 4. - 7. 8. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo3, comma 1, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». - Si riporta l'articolo 3, della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazioni): «Art. 3(Tutela giurisdizionale). - 1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo28deldecreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 2. - 4.». - Si riporta l'articolo 35 e 55-quinquies,del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246): «Art. 35 (Divieto di licenziamento per causa di matrimonio (legge 9 gennaio 1963, n. 7, articoli 1,2e6)). - 1. Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno per non apposte. 2. Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di matrimonio. 3. Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio. 4. Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui al comma 3, salvo che siano dalla medesima confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro. 5. Al datore di lavoro e' data facolta' di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma 3, e' stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi: a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta; c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine. 6. Con il provvedimento che dichiara la nullita' dei licenziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' disposta la corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio. 7. La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiari di recedere dal contratto, ha diritto al trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa, ferma restando la corresponsione della retribuzione fino alla data del recesso. 8. A tale scopo il recesso deve essere esercitato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito. 9. Le disposizioni precedenti si applicano sia alle lavoratrici dipendenti da imprese private di qualsiasi genere, escluse quelle addette ai servizi familiari e domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici, salve le clausole di miglior favore previste per le lavoratrici nei contratti collettivi ed individuali di lavoro e nelle disposizioni legislative e regolamentari.» «Art. 55-quinquies (Procedimento per la tutela contro le discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura). - 1. In caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 55-ter, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione. 2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 3. - 7. 8. In caso di accertata violazione del divieto di cui all'articolo 55-ter, da parte di soggetti pubblici o privati ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, il giudice da' immediata comunicazione alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione dei benefici, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano i benefici e, nei casi piu' gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto. 9. Chiunque non ottempera o elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo e' punito con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a tre anni.». - Si riporta l'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53): «Art. 54 (Divieto di licenziamento (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, eart. 31, comma 2;legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4;decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2;legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)). - 1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino. 2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, e' tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. 3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine; d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni. 4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non puo' essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attivita' dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta, sempreche' il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita' a seguito di licenziamento collettivo ai sensi dellalegge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, salva l'ipotesi di collocamento in mobilita' a seguito della cessazione dell'attivita' dell'azienda di cui al comma 3, lettera b). 5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e' nullo. 6. E' altresi' nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore. 7. In caso di fruizione del congedo di paternita', di cui all'articolo 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5. 8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa da euro 10.032 a euro 2.582. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.». - La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68, del 23 marzo 1999, S.O. n. 57. - Si riporta l'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 (Attuazione delladirettiva 2014/95/UEdel Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alladirettiva 2013/34/UEper quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni): «Art. 7 (Dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario conformi). - 1. I soggetti diversi da quelli ricompresi nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 che, su base volontaria, redigono e pubblicano dichiarazioni individuali o consolidate non finanziarie e che si attengono a quanto disposto dal presente decreto legislativo, possono apporre su dette dichiarazioni la dicitura di conformita' allo stesso. Nel caso in cui la revisione legale sia svolta dal collegio sindacale, l'attivita' di controllo di cui all'articolo 3, comma 10, e' svolta da un altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale dei conti. 2. Le dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario conformi al presente decreto legislativo sono redatte sulla base di quanto previsto dagli articoli 3, se su base individuale, e 4, se su base consolidata, tenendo conto delle dimensioni in termini di numero di dipendenti, di valori di bilancio e dello svolgimento o meno di attivita' transfrontaliera, secondo criteri di proporzionalita', in modo che non sia comunque compromessa la corretta comprensione dell'attivita' svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto. 3. I soggetti di cui al comma 1 che redigono dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario, su base individuale o consolidata, conformi a quanto previsto dai commi 1 e 2, possono derogare alle disposizioni sull'attivita' di controllo di cui all'articolo 3, comma 10, e comunque riportare la dicitura di conformita' al presente decreto legislativo purche': a) la dichiarazione indichi chiaramente, sia nell'intestazione e sia al suo interno, il mancato assoggettamento della stessa alla citata attivita' di controllo; b) alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento siano soddisfatti almeno due dei seguenti limiti dimensionali: 1) numero di dipendenti durante l'esercizio inferiore a duecentocinquanta; 2) totale dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 di euro; 3) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro.». - Si riporta l'articolo 29, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 29 (Principi in materia di trasparenza). - 1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione «Amministrazione trasparente», con l'applicazione delle disposizioni di cui aldecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalita' previste daldecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente. 2. Tutte le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalita' indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalita' nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del presente codice ed nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le modalita' indicate all'articolo 213, comma 9. 4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all'articolo 44. 4-bis. L'interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC, il sistema di cui aldecreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicita' del luogo di pubblicazione e di unicita' dell'invio delle informazioni, in conformita' alle Linee guida AgID in materia di interoperabilita'. L'insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.». |
| ((Art. 47 bis Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto
1. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto, la composizione degli organismi pubblici istituiti dal medesimo decreto, i cui membri non siano individuati esclusivamente tra i titolari di incarichi di Governo e di altre cariche istituzionali, nonche' delle relative strutture amministrative di supporto, e' definita nel rispetto del principio di parita' di genere, fermo restando il numero di componenti previsto alla data di entrata in vigore del presente decreto.)) |
| ((Art. 47 ter
Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari
1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 117, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dalla presente legge: «Art. 177 (Affidamenti dei concessionari). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture gia' in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilita' del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalita'. La restante parte puo' essere realizzata da societa' in house di cui all'articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da societa' direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo e' pari al sessanta per cento. 2. Le concessioni di cui al comma 1 gia' in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2022. Le concessioni di cui al comma 1, terzo periodo, gia' in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020. (Omissis).». |
| ((Art. 47 quater Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC
1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' dal PNC, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalita'.))
Riferimenti normativi
- Per il regolamento (CE) del 10 febbraio 2021, n. 2021/240 UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di sostegno tecnico), si veda nei riferimenti normativi all'articolo 43. - Per il regolamento (CE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241 UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza), si veda nei riferimenti normativi all'articolo 43. |
| Art. 48 Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC
1. In relazione alle procedure ((afferenti agli)) investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' le disposizioni di cui al presente articolo. 2. E' nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del ((decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.)) 3. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. 4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica posto a base di gara, e' sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto. 6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23. 7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e' reso esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruita' del costo. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)) e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)), sono individuate le modalita' di presentazione delle richieste di parere di cui al presente comma, e' indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione del parere, e sono altresi' disciplinate, fermo quanto previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Art. 207 (Disposizioni urgenti per la liquidita' delle imprese appaltataci). - 1. In relazione alle procedure disciplinate daldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono gia' stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. (Omissis).». - Per l'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si veda nei riferimenti normativi all'articolo 44. - Si riportano gli articoli 63 e 125, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. 2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo' essere utilizzata: a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche' sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o puo' essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83; b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprieta' intellettuale. Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici. 3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e', inoltre, consentita nei casi seguenti: a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantita' volta ad accertare la redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo; b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non puo' comunque di regola superare i tre anni; c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime; d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali. 4. La procedura prevista dal presente articolo e', altresi', consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati. 5. La presente procedura puo' essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilita' di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo e' indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi e' computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura e' limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale. 6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.» «Art. 125 (Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara). - 1. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi: a) quando, in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purche' le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e' quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'ente aggiudicatore e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o puo' essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'ente aggiudicatore a norma degli articoli 80, 135, 136; b) quando un appalto e' destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purche' l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi; c) quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte odi una rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; 3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprieta' intellettuale. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto. d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'ente aggiudicatore, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all'ente aggiudicatore; e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati all'operatore al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno assegnato un appalto precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 123. Il progetto a base di gara indica l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilita' di ricorrere a tale procedura e' indicata gia' al momento dell'indizione della gara per il primo progetto e gli enti aggiudicatori, quando applicano l'articolo 35 tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi; g) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime; h) per gli acquisti d'opportunita', quando e' possibile, in presenza di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo e' sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato; i) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attivita' commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe; l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice ed e' destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione sono invitati a partecipare alle negoziazioni.». - Si riporta l'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo): Art. 125 (Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche). - 1. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV deldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni del presente Capo, con esclusione dell'articolo 122, si applicano le seguenti previsioni. 2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonche' del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita' del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure. 3. Ferma restando l'applicazione degliarticoli 121e123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto gia' stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3. 4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle controversie relative: a) alle procedure di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88; c) alle opere di cui all'articolo 32, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98convertito inlegge 15 luglio 2011, n. 111.». - Per l'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si veda nei riferimenti normativi all'articolo 44. - Si riporta l'articolo 59, commi 1, 1-bise 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 59 (Scelta delle procedure e oggetto del contratto). - 1. Fermo restando quanto previsto dal titolo VII deldecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresi' utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualita' predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilita', locazione finanziaria, nonche' delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis. 1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione. 1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresi', in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione. (Omissis).». - Per l'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), si veda nei riferimenti normativi all'articolo 24-bis. - Si riporta l'articolo 23, commi 1, lettera h) e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 23(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i servizi). - 1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilita' tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed e' intesa ad assicurare: (Omissis). h) la razionalizzazione delle attivita' di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture; (Omissis). 13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonche' per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici puo' essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalita' e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all'articolo 38. (Omissis).». - Per l'articolo 215, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si veda nei riferimenti normativi all'articolo 44. - Si riporta l'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55: «Art. 1 (Modifiche alcodice dei contratti pubblicie sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare). - (Omissis). 9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di congruita' del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruita' del costo, che e' resa entro trenta giorni. Decorso il detto termine, le amministrazioni richiedenti possono comunque procedere. (Omissis).». |
| Art. 49
Modifiche alla disciplina del subappalto
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non puo' superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. E' ((soppresso)) l'articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; b) all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «A pena di nullita', fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non puo' essere ceduto, non puo' essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonche' la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita' di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.»; 2) al comma 14, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita' oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.». 2. Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessita' delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una piu' intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»; b) il comma 5 e' abrogato; ((b-bis) al comma 7, secondo periodo, le parole da: «la certificazione attestante» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81»;)) c) al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.». 3. Le amministrazioni competenti: a) assicurano la piena operativita' della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dall'((articolo 53)) del presente decreto; b) adottano il documento relativo alla congruita' dell'incidenza della manodopera, di cui all'articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; c) adottano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di cui all'articolo 91, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 4. Per garantire la piena operativita' e l'implementazione della banca dati di cui al comma 3, lettera a), e' autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 105 (Subappalto). - (Omissis). 2. Il subappalto e' il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non puo' superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi', comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi' fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonche' siano variati i requisiti di cui al comma 7. (Omissis). 5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non puo' superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non puo' essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55: «Art. 1 (Modifiche alcodice dei contratti pubblicie sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare). - (Omissis). 18. Fino al 31 dicembre 2023, sono altresi' sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonche' le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 105, commi 1 e 14, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: «Art. 105 (Subappalto). - 1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullita', fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, letterad), il contratto non puo' essere ceduto, non puo' essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonche' la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita' di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo; (Omissis). 14. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessistandardqualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita' oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. (Omissis).». - Si riporta il citato articolo 105, commi 2, 5, 7 e 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato, a decorrere dal 1° novembre 2021, dalla presente legge: «Art. 105 (Subappalto). - (Omissis). 2. Il subappalto e' il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessita' delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una piu' intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi', comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi' fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonche' siano variati i requisiti di cui al comma 7. (Omissis). 5.(Abrogato). (Omissis). 7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresi' la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 8. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore e' liberato dalla responsabilita' solidale di cui al primo periodo. (Omissis).». - Per l'articolo 81, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 53. - Si riporta l'articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 105 (Subappalto). - (Omissis). 16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita' contributiva e' comprensivo della verifica della congruita' della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita', per i lavori edili e' verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu' rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili e' verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: «Art. 8 (Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici). - (Omissis). 10-bis. Al Documento unico di regolarita' contributiva e' aggiunto quello relativo alla congruita' dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 91, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degliarticoli 1e2 della legge 13 agosto 2010, n. 136): «Art. 91 (Informazione antimafia). - (Omissis). 7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono individuate le diverse tipologie di attivita' suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attivita' di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, e' sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015): «(Omissis). 200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. (Omissis).». |
| Art. 50 Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC
1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, in relazione alla esecuzione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai citati regolamenti, nonche' dalle risorse del PNC, e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, nonche' le disposizioni del presente articolo. 2. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attivita' di cui all'articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione ((delle determinazioni)) relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. 3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 4. La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, e' riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita', un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entita' delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Riferimenti normativi
- Per il regolamento (CE) del 10 febbraio 2021, n. 2021/240 UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di sostegno tecnico), si veda nei riferimenti normativi all'articolo 43. - Per il regolamento (CE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241 UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza), si veda nei riferimenti normativi all'articolo 43. - Si riporta l'articolo 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: «Art. 5 (Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica). - 1. Fino al 30 giugno 2023, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se gia' iniziati, puo' avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni: a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19; c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalita' di superamento delle quali non vi e' accordo tra le parti; d) gravi ragioni di pubblico interesse. 2. La sospensione e' in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), su parere del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorita' competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilita' tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori. 3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalita', tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni. 4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuita' aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, ne', in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalita': a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o societa' pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera; b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato; c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera; d) propone alle autorita' governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attivita' necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dallalegge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione. 5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonche' del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilita' del pregiudizio per l'operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non puo' essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.». - Si riporta l'articolo 2, comma 9 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - (Omissis). 9-bis. L' organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unita' organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unita' organizzativa a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento). - (Omissis). 12. Il contratto e' sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 113-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 113-bis (Termini di pagamento. Clausole penali). - 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. 2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita', e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento e' effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformita', salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entita' delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.». |
| Art. 51
Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al comma 2: 2.1. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' operatori economici, ((fermi restando)) il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ((e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;»;)) 2.2. alla lettera b), le parole «di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016»; b) all'articolo 2: 1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al comma 2, le parole «agli articoli 61 e 62» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 62»; ((b-bis) all'articolo 2-ter:)) ((1) al comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al comma 1, lettera b), le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e dopo le parole: «legati alla stessa funzione,» e' inserita la seguente: «anche»;)) c) all'articolo 3: 1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al comma 2, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; ((2-bis) al comma 3, dopo le parole: «esiti delle interrogazioni» sono inserite le seguenti: «, anche demandate al gruppo interforze tramite il "Sistema di indagine" gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,»;)) d) all'articolo 5: 1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al comma 2, le parole «su determinazione» sono sostituite dalle seguenti: «su parere»; e) all'articolo 6: 1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «ciascuna di esse nomini uno o due componenti» sono inserite le seguenti: «, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo,»; 3) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione ((del collegio)) consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.»; 4) al comma 7, il secondo periodo e' soppresso e, al quarto periodo, dopo le parole «fino a un quarto» sono inserite le seguenti: «e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter»; 5) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilita' dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessita' dell'opera, nonche' all'entita' e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualita' delle determinazioni assunte, le modalita' di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, ((deflativi)) e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, e' istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita' dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente»; f) all'articolo 8, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; ((f-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:)) ((«2-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: a) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione e' fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli; b) per ciascun locale adibito ad abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento; c) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilita', si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso»;)) g) all'articolo 13, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; h) all'articolo 21, comma 2, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». 2. La proroga di cui al comma 1, lettera b), numero 1), non si applica alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 76 del 2020. 3. Le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020 si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge ((n. 76 del 2020)) nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia). - 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilita' del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalita': a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affidamento diretto delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attivita' di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016; b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non e' obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia). - 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilita' del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 2-ter, comma 1, del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla presente legge: «Art. 2-ter (Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane). - 1. Allo scopo di favorire una piu' efficace attuazione delle sinergie previste dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 giugno 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato: a) fino al 30 giugno 2023 le societa' del gruppo Ferrovie dello Stato sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina deldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delledirettive 2014/24/UEe2014/25/UE, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre societa' del gruppo; b) fino al 30 giugno 2023 e' consentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro, stipulati dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali.». - Si riporta l'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Verifiche antimafia e protocolli di legalita'). - 1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerita' alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 30 giugno 2023, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonche' dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 2. Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento e' eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. 3. Al fine di rafforzare l'effettivita' e la tempestivita' degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonche' tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni, anche demandate al gruppo interforze tramite il «Sistema di indagine» gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di tutte le ulteriori banche dati disponibili. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 5, commi 1 e 2, del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica). - 1. Fino al 30 giugno 2023, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se gia' iniziati, puo' avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni: a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19; c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalita' di superamento delle quali non vi e' accordo tra le parti; d) gravi ragioni di pubblico interesse. 2. La sospensione e' in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), su parere del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorita' competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilita' tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 6, del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Collegio consultivo tecnico). - 1. Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e' obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia gia' iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico e' nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data. 2. Il collegio consultivo tecnico e' formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessita' dell'opera e di eterogeneita' delle professionalita' richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo e' designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle citta' metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione e' fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto. 3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo puo' operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e puo' procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio puo' altresi' convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilita' del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione della responsabilita' del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volonta' espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che puo' essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione della collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. 4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilita' di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5. 5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonche' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente e' nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle citta' metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l'eventuale necessita' di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1. 6. Il collegio consultivo tecnico e' sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne e' obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne e' obbligatoria la costituzione, il collegio puo' essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti. 7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualita' e alla tempestivita' delle determinazioni assunte. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni e' prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso e' liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter. Non e' ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste. 8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non puo' ricoprire piu' di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non puo' svolgere piu' di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione e' causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante puo' assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio. 8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilita' dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessita' dell'opera, nonche' all'entita' e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualita' delle determinazioni assunte, le modalita' di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, e' istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita' dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 8, comma 1 del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici). - 1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate daldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono gia' stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023: a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonche' dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonche' alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessita' dell'appalto da affidare; c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agliarticoli 60, comma 3,61, comma 6,62comma 5,74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non e' necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti; d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gia' adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla presente legge: «Art. 10 (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia). - (Omissis). 2. L'uso temporaneo puo' riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprieta' privata che di proprieta' pubblica, purche' si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1. 2-bis.In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nellaGazzetta Ufficialen. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: a) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione e' fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli; b) per ciascun locale adibito ad abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento; c) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilita', si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso; (Omissis).». - Si riporta l'articolo 13, comma 1 del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla presente legge: «Art. 13 (Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi). - 1. Fino al 30 giugno 2023, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' in facolta' delle amministrazioni procedenti adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni: a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni; b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalita' di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale puo' essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 21, comma 2 del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla presente legge: «Art. 21 (Responsabilita' erariale). - (Omissis). 2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2023, la responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica per l'azione di responsabilita' di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente e' da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilita' prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.». - Si riporta l'articolo 2, comma 4 del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia). - (Omissis). 4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attivita' di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, nonche' per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalledirettive 2014/24/UEe2014/25/UE, dei principi di cui agliarticoli 30,34e42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50e delle disposizioni in materia di subappalto. Tali disposizioni si applicano, altresi', agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attivita' istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonche' di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente. (Omissis).». |
| Art. 52
Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti
1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 1: 1.1 all'alinea, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 1.2. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, limitatamente alle procedure non ((afferenti agli)) investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche' dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le citta' metropolitane e i comuni ((capoluogo di provincia»;)) 2) il comma 2 e' abrogato; 3) al comma 3, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 4) al comma 4, le parole «Per gli anni 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»; 5) al comma 6, le parole «Per gli anni 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»; 6) al comma 7, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni relative all'acquisizione del parere del ((Consiglio superiore)) dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta.»; 7) al comma 10, le parole «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2023»; 8) al comma 15, le parole «Per gli anni dal 2019 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»; 9) al comma 18, secondo periodo le parole «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023». ((a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».)) ((1-bis. In caso di comprovate necessita' correlate alla funzionalita' delle Forze armate, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 e 15 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Modifiche alcodice dei contratti pubblicie sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare). - 1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delledirettive 2014/23/UE,2014/24/UEe2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 30 giugno 2023, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalita' ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dalRegolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021e dalRegolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche' dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le citta' metropolitane e i comuni capoluogo di province; b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori; c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. 2. (Abrogato). 3. Fino al 30 giugno 2023 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali. 4. Per gli anni dal 2019 al 2023 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilita' di finanziamenti limitati alle sole attivita' di progettazione. Le opere la cui progettazione e' stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. (Omissis). 6. Per gli anni dal 2019 al 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste daldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. 7. In deroga all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 30 giugno 2023, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimoarticolo 215esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. Restano ferme le disposizioni relative all'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta. (Omissis). 10. Fino al 30 giugno 2023, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo. (Omissis). 15. Per gli anni dal 2019 al 2023, per gli interventi di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE. In caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE. (Omissis). 18. Fino al 31 dicembre 2023, sono altresi' sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonche' le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2021, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessita' progettuale, da una particolare difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con le modalita' di cui al primo periodo entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 233, comma 1, letterea),i),m),o)er), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare): «Art. 233 (Individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale a fini determinati). - 1. Ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie: a) sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative dell'Arma dei carabinieri; (Omissis). i) comandi di unita' operative e di supporto logistico; (Omissis). m) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo e aereo; (Omissis). o) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme; (Omissis). r) opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa nazionale; (Omissis).». |
| Art. 53 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici
1. Fermo restando, per l'acquisto dei beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del ((decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)), quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del ((decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120)), cosi' come modificato dal presente decreto, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, in presenza dei presupposti ivi previsti, in relazione agli affidamenti di importo superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonche' servizi di connettivita', finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento. 2. Al termine delle procedure di gara di cui al comma 1, le amministrazioni stipulano il contratto e avviano l'esecuzione dello stesso secondo le modalita' di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per le verifiche antimafia si applica l'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120. L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni. 3. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale esercita la funzione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sentita l'AgID, in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 ritenute strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. 4. Nell'esercizio della funzione di cui al comma 3, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale detta anche prescrizioni, obbligatorie e vincolanti nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, relative alle modalita' organizzative e ((ai tempi)) di svolgimento delle procedure di affidamento necessarie al fine di assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal PNRR nel rispetto dei termini di attuazione individuati nel cronoprogramma relativo ai singoli progetti, nonche' alla qualita' e alla coerenza tecnologica complessiva delle architetture infrastrutturali. 5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 29: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «nonche' alle procedure per l'affidamento» sono inserite le seguenti: «e l'esecuzione»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Tutte le informazioni ((inerenti)) agli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalita' indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»; 3) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le modalita' indicate all'articolo 213, comma 9»; 4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all'articolo 44.»; 5) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. ((L'interscambio)) dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC, il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicita' del luogo di pubblicazione e di unicita' dell'invio delle informazioni, in conformita' alle Linee guida AgID in materia di interoperabilita'. L'insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.». b) all'articolo 36, comma 6-bis, secondo periodo, la parola «decreto» e' sostituita dalla seguente: «provvedimento» e, al terzo periodo, le parole «Banca dati nazionale degli operatori economici» sono sostituite dalle seguenti: «Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»; c) all'articolo 77, comma 2, le parole «puo' lavorare» sono sostituite dalle seguenti: «di regola, lavora». d) all'articolo 81: 1) al comma 1, le parole «Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici» sono sostituite dalle seguenti: «Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con l'AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali e' obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' i criteri e le modalita' relative all'accesso e al funzionamento della Banca dati. L'interoperabilita' tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonche' tra queste e le banche dati gestite dall'ANAC, e' assicurata secondo le modalita' individuate dall'AgID ((con le)) Linee guida in materia.»; 3) al comma 3, primo periodo, la parola «decreto» e' sostituita dalla seguente: «provvedimento» e, al secondo periodo, le parole «, debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» sono soppresse; 4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e' istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonche' i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 che l'operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico e' utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.»; 5) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilita' in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalita' automatizzate mediante interoperabilita' secondo le modalita' individuate dall'AgID con le linee guida in materia. L'ANAC garantisce l'accessibilita' alla propria banca dati alle stazioni appaltanti, ((agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti)), limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC puo' predisporre elenchi di operatori economici gia' accertati e le modalita' per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.»; e) all'articolo 85, comma 7, la parola «decreto» e' sostituita dalla seguente: «provvedimento»; ((e-bis) all'articolo 111:)) ((1) al comma 1: 1.1) al primo periodo, le parole: «con particolare riferimento alle» sono sostituite dalla seguente: «mediante»; 1.2) al secondo periodo, la parola: «decreto» e' sostituita dalla seguente: «regolamento»; 2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «semplificazione» sono aggiunte le seguenti: «, mediante metodologie e strumentazioni elettroniche»; 3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le metodologie e strumentazioni elettroniche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi del citato articolo 213, comma 9»)); f) all'articolo 213, comma 8, il quarto periodo e' soppresso; g) all'articolo 216, comma 13, la parola «decreto» e' sostituita dalla seguente: «provvedimento»; 6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 593 e' aggiunto, infine, il seguente periodo «Il superamento del limite di cui al comma 591 e' altresi' consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR»; b) i commi 610, 611, 612 e 613 sono abrogati. 7. L' ANAC provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 35, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti). - 1. Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono: a) euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; b) euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII; c) euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita' governative centrali che operano nel settore della difesa, allorche' tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII; d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono: a) euro 5.350.000 per gli appalti di lavori; b) euro 428.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture e' basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto. 5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unita' operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unita' operative. Se un'unita' operativa distinta e' responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto puo' essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unita' operativa distinta. 6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non puo' essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto. 8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonche' del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non puo' essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del presente codice. 9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, e' computato il valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti; b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto. 10. Per gli appalti di forniture: a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 e' computato il valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti; b) quando il valore cumulata dei lotti e' pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto. 11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purche' il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. 12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantita' o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo e' superiore ai dodici mesi. 13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente: a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell'importo residuo; b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non puo' essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto. 14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e' il seguente: a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione; b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione; c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione; d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo: 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata; 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto. 15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione. 16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione e' il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attivita' di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato. 18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, e' subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia e' rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi deldecreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita'. La garanzia puo' essere, altresi', rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.». - Per l'articolo 1, comma 2, letteraa), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla presente legge, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 51. - Si riporta l'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: «Art. 75 (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese). - 1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina, e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' le autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' deldecreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dallalegge 18 novembre 2019, n. 133, e deldecreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 maggio 2012, n. 56sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2021, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service) e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale, nonche' servizi di connettivita', mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 2015, n. 33. 2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate. 3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarita' del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), nonche' previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione dello stesso, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 3-bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettivita' hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi, prevedono di diritto la facolta' di recesso unilaterale dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto dei principi di interoperabilita' e di portabilita' dei dati personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1, senza ulteriori oneri per il committente. La facolta' di recesso unilaterale, di cui al periodo precedente, e' attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell'amministrazione. 4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui cio' e' possibile, l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagliarticoli 5,62,64e64-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si riporta l'articolo 32, commi 9 e 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento). - Omissis). 9. Il contratto non puo' comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 10. il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi: a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, e' stata presentata o e' stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia' respinte con decisione definitiva; b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b). (Omissis).». - Per l'articolo 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 51. - Si riporta l'articolo 14-bis, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): «Art. 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale). - (Omissis). 2. AgID svolge le funzioni di: (Omissis). g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite, ai sensi dell'articolo1, comma 512dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai soggetti aggregatori di cui all'articolo9deldecreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Il parere e' reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta e si applica l'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai fini della presente lettera per elementi essenziali si intendono l'oggetto della fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la tipologia di procedura che si intende adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f); (Omissis).». - Si riporta l'articolo 29, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dalla presente legge: «Art. 29 (Principi in materia di trasparenza). - 1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione «Amministrazione trasparente», con l'applicazione delle disposizioni di cui aldecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalita' previste daldecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente. 2.Tutte le informazioni inerentiagliatti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalita' indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalita' nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del presente codice ed nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le modalita' indicate all'articolo 213, comma 9. 4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all'articolo 44. 4-bis. L'interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC, il sistema di cui aldecreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicita' del luogo di pubblicazione e di unicita' dell'invio delle informazioni, in conformita' alle Linee guida AgID in materia di interoperabilita'. L'insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.». - Si riporta l'articolo 36, comma 6-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dalla presente legge: «Art. 36 (Contratti sotto soglia). - (Omissis). 6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica e' effettuata attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilita' fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dalla presente legge: «Art. 77 (Commissione giudicatrice). - (Omissis). 2. La commissione e' costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 81, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dalla presente legge: «Art. 81 (Documentazione di gara). - 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, e' acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con l'AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali e' obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' i criteri e le modalita' relative all'accesso e al funzionamento della Banca dati. L'interoperabilita' tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonche' tra queste e le banche dati gestite dall'ANAC, e' assicurata secondo le modalita' individuate dall'AgID con le Linee guida in materia. 3. Costituisce oggetto di valutazione dellaperformanceil rifiuto, ovvero l'omessa effettuazione di quanto necessario a garantire l'interoperabilita' delle banche dati, secondo le modalita' individuate con il provvedimento di cui al comma 2, da parte del soggetto responsabile delle stesse all'interno dell'amministrazione o organismo pubblico coinvolti nel procedimento. A tal fine, l'ANAC effettua le dovute segnalazioni all'organo di vertice dell'amministrazione o organismo pubblico. 4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e' istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonche' i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 che l'operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico e' utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante. 4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilita' in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalita' automatizzate mediante interoperabilita' secondo le modalita' individuate dall'AgID con le linee guida in materia. L'ANAC garantisce l'accessibilita' alla propria banca dati alle stazioni appaltanti,agli operatori economici eagli organismi di attestazione di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC puo' predisporre elenchi di operatori economici gia' accertati e le modalita' per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.». - Si riporta l'articolo 85, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dalla presente legge: Art. 85 (Documento di gara unico europeo). - (Omissis). 7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente informazioni pertinenti sugli operatori economici, possono essere consultate, alle medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, con le modalita' individuate con il provvedimento di cui all'articolo 81, comma 2. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 111, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dalla presente legge: «Art. 111 (Controllo tecnico, contabile e amministrativo). - 1. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono individuate le modalita' e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attivita' di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, mediante metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilita'. Con il regolamento di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresi', le modalita' di svolgimento della verifica di conformita' in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonche' i casi in cui il direttore dell'esecuzione puo' essere incaricato della verifica di conformita'. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attivita' di direzione dei lavori, essa e' affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo15dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo30deldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione. (Omissis). 2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture e', di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede, anche con l'ausilio di uno o piu' direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessita' dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformita' ai documenti contrattuali. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresi' individuate compiutamente le modalita' di effettuazione dell'attivita' di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione, mediante metodologie e strumentazioni elettroniche. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista. 2-bis. Le metodologie e strumentazioni elettroniche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi del citato articolo 213, comma 9.». - Si riporta l'articolo 213, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dalla presente legge: «Art. 213 (Autorita' Nazionale Anticorruzione). - Omissis). 8. Per le finalita' di cui al comma 2, l'Autorita' gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilita' unificata, trasparenza, pubblicita' e tracciabilita' delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l'Autorita' individua le modalita' e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilita', garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorita' e' titolare in via esclusiva. Per le opere pubbliche, l'Autorita', il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell'articolo 29 concordano le modalita' di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all'articolo13dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all'articolo1, comma 5, dellalegge 17 maggio 1999, n. 144e della banca dati di cui all'articolo36deldecreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi deldecreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, deldecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33e del presente codice, il rispetto del principio di unicita' dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilita' dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 216, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dalla presente legge: «Art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento). - (Omissis). 13. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato dalla presente legge: «(Omissis). 593. Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 e' consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate puo' essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi. Il superamento del limite di cui al comma 591 e' altresi' consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR. (Omissis).». - I commi 610, 611, 612 e 613, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), sono abrogati dalla presente legge. |
| Art. 54 Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo
1. Al fine di favorire il piu' celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opera l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione di cui al primo periodo, devono essere iscritti, a domanda, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. Sono abrogati i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 33 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' abrogato. Gli operatori economici gia' iscritti nella sezione speciale del citato comma 33 dell'articolo 2-bis del decreto-legge ((n. 148 del 2017)) confluiscono, a cura della Prefettura-UTG dell'Aquila, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al comma 1 del presente articolo. ((2-bis. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, esercitera' il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici gia' finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.)) ((2-ter. Al fine di favorire il piu' celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 puo' individuare, sulla base di specifica motivazione, interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Tali interventi possono essere realizzati secondo le disposizioni dell'articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito e' rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che abbiano presentato domanda di iscrizione nella predetta Anagrafe. Si applicano le disposizioni del citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. I lavori sono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalita' stabilite dall'articolo 216, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. «Art. 30 (Legalita' e trasparenza). - (omissis). 6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorita' rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri. (omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 16 (Prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo). - 1. (abrogato). 2. (abrogato). 4. (abrogato). 5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, e' prevista la tracciabilita' dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' attuative del presente comma ed e' prevista la costituzione, presso il prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente decreto. Il Governo presenta una relazione semestrale alle Camere concernente l'applicazione delle disposizioni del presente comma. 6. L'esclusione di cui al comma 6-bis dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che la stessa esclusione opera anche nei confronti delle riduzioni indicate al comma 404 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando il conseguimento, attraverso procedure di razionalizzazione e riorganizzazione, degli obiettivi fissati di risparmi di spesa di cui al citato comma 6-bis dell'articolo 74. Il Ministero dell'interno provvede al conseguimento dei risparmi di spesa previsti dal comma 416 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 mediante la razionalizzazione delle rimanenti articolazioni del Ministero medesimo. 7. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 33 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, come modificato dalla presente legge: «Art. 2-bis (abrogato).». - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Misure urgenti per la legalita', la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) . - (omissis). 9. Al fine di razionalizzare il processo di ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ciascuna delle amministrazioni, competenti per settore di intervento, predispone un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i sindaci dei comuni interessati e la diocesi competente nel caso di edifici di culto. Il programma e' reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorita' e delle altre indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato. In casi motivati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati dal sisma puo' prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici. Le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, esercitera' il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici gia' finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente. (omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. 2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.». - Si riporta il testo dell'articolo 63 e comma 12 articolo 216, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. 2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo' essere utilizzata: a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche' sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o puo' essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83; b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprieta' intellettuale. Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici. 3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e', inoltre, consentita nei casi seguenti: a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantita' volta ad accertare la redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo; b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non puo' comunque di regola superare i tre anni; c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime; d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali. 4. La procedura prevista dal presente articolo e', altresi', consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati. 5. La presente procedura puo' essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilita' di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo e' indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi e' computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura e' limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale. 6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.» «Art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento). - (omissis). 12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilita' dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto. (omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. «Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione). -(omissis). 52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. (omissis).». |
| Art. 55
Misure di semplificazione in materia di istruzione
1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicita', sono adottate le seguenti misure di semplificazione: a) per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR: 1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia; 2) in caso di inerzia degli enti locali beneficiari nell'espletamento delle procedure per la progettazione e per l'affidamento dei lavori, nonche' nelle attivita' legate all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito di attivita' di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di assicurare il diritto allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l'articolo 12; 3) all'articolo 7-((ter, comma 1, alinea,)) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»; 4) gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualita' dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 5) l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell'ambito del PNRR, e' resa dall'amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del soprintendente di cui all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' reso entro trenta giorni; b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR: 1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo; 2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al ((decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120)), come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129; 3) fermo restando lo svolgimento dei compiti di controllo di regolarita' amministrativa e contabile da parte dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 129 del 2018, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, i revisori dei conti utilizzano apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione, alla quale e' possibile accedere anche tramite il sistema pubblico di identita' digitale, secondo indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze; 4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere direttamente all'attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.
Riferimenti normativi
- Il Regolamento (CE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241 UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 febbraio 2021, n. L 57. - Si riporta il testo dell'articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, come modificato dalla presente legge: «Art. 7-ter. (Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica). - 1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2026 i sindaci e i presidenti delle province e delle citta' metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni: a) articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che e' stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. (omissis).». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art. 163 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria). - 1. Se il bilancio di previsione non e' approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilita' finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. 2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e' consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo' assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo' disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. 3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. 4. 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 6. 7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa e' oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.». - L'Allegato 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria) al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2011, n. 172. - Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio): «Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonche' lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13; e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13. 2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, e' preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo' prescrivere le misure necessarie perche' i beni non subiscano danno dal trasporto. 3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalita' di cui all'articolo 18. 4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali e' subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita' di cui all'articolo 20, comma 1. 5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.». - Si riporta il testo dei commi 449 e 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 269 (legge finanziaria 2007).: «(omissis). 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' le autorita' indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. 450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facolta' previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le autorita' indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificita', sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra piu' istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento. (omissis).». - Il testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2020, n. 178, S.O. - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 45 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2018, n. 267: «Art. 45 (Competenze del Consiglio d'istituto nell'attivita' negoziale). - (omissis). 2. Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attivita' negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro; b) contratti di sponsorizzazione, per i quali e' accordata la preferenza a soggetti che, per finalita' statutarie e/o attivita' svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilita' nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalita' ed attivita' siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola; c) contratti di locazione di immobili; d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima; e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attivita' didattiche o programmate a favore di terzi; g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attivita' ed insegnamenti; i) partecipazione a progetti internazionali; j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21. (omissis).». |
| ((Art. 55 bis Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale
1. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1-septies, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, come modificato dalla presente legge: «Art. 1-septies (Disposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti industriali). - 1. Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici" sono sostituite dalle seguenti: "a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328"; b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: "del diploma di perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: "della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328"; c) all'articolo 2, i commi 3 e 4 sono abrogati; d) all'articolo 3, il comma 3 e' abrogato. 2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonche' i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente.». |
| ((Art. 55 ter
Semplificazione in materia di incasso degli assegni
1. All'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Il girante per l'incasso puo' attestare la conformita' della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati. La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nonche' la conformita' della copia informatica all'originale cartaceo. Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalita' che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrita' e l'inalterabilita' dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), come modificato dalla presente legge: «Art. 66 (Regolamento). - Ad eccezione degli assegni bancari al portatore, qualsiasi assegno bancario, emesso in un paese e pagabile in un altro paese oppure in una parte d'oltre mare dello stesso paese o viceversa, oppure emesso e pagabile nella stessa o in diverse parti d'oltre mare dello stesso paese, puo' essere emesso in diversi esemplari (duplicati). Se un assegno bancario e' emesso in diversi duplicati, questi possono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettanti assegni bancari distinti. Le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale e' assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. Il girante per l'incasso puo' attestare la conformita' della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati. La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nonche' la conformita' della copia informatica all'originale cartaceo. Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalita' che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrita' e l'inalterabilita' dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo.». |
| Art. 56 Disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute e riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ((nonche' per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR,)) il permesso di costruire puo' essere rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche; i medesimi programmi, ove riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, fermo restando il rispetto delle disposizioni, nazionali o regionali, igienico sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e di statica degli edifici, di tutela del paesaggio e dei beni culturali, di quelle sui vincoli idrogeologici nonche' di quelle sul risparmio energetico. 2. Gli istituti della programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' la disciplina del contratto istituzionale di sviluppo di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e all'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano ai programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute ((e al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 10 e dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); «Art. 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire). - 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonche' gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (omissis).» «Art. 22 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attivita'). - 1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' in conformita' alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti; b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c. 2. Sono, altresi', realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attivita' le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini dell'agibilita', tali segnalazioni certificate di inizio attivita' costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attivita' e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. 3. 4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44. 5. 6. La realizzazione degli interventi di cui al presente Capo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico, e' subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 7. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui al presente Capo, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed e' soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.». - Si riporta il testo all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988); «Art. 20. - 1. E' autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 32 miliardi di euro. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanita'. 2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima: a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero; b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu' elevato degrado strutturale; c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento; d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta sufficiente; e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere a), b), c); f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standards dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri; g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie; h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione. 3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO). 4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanita' predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE. 5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. [I progetti sono sottoposti al vaglio di conformita' del Ministero della sanita', per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici] 5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso. 6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990. 7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1988.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); "Art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo). - (omissis.) 203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi cosi' definiti: a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di competenza; b) «Intesa istituzionale di programma», come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato, nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; c) «Accordo di programma quadro», come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita', salve restando le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; d) «Patto territoriale», come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale; e) - f). (omissis).". - Si riporta il testo degli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42.): «Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto, in conformita' al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e in prima attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, definisce le modalita' per la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonche' per l'individuazione e l'effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona. La programmazione e attuazione di tali interventi e' coordinata con quelli di natura ordinaria, che utilizzano le risorse previste a legislazione vigente con esclusione di quelle finalizzate dal presente decreto, secondo criteri e meccanismi da determinare nell'ambito del Documento di indirizzo strategico di cui all'articolo 5.» «Art. 6 (Contratto istituzionale di sviluppo). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, nonche' allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto e di assicurare la qualita' della spesa pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" che destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua responsabilita', tempi e modalita' di attuazione degli interventi. 2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilita' di cui all'articolo 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma, le responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarieta'. In caso di partecipazione dei concessionari di servizi pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla categoria di interventi o al programma da realizzare, il contratto istituzionale di sviluppo definisce le attivita' che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attivita' loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di inadempienza, nonche' apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i concessionari, clausole inderogabili di responsabilita' civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di sviluppo prevede, quale modalita' attuativa, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, ad esclusione di quanto demandato all'attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici. 3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo e' disciplinata dalle norme di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per i medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della criminalita' organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni antimafia. 4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle finalita' approvate, che garantiscono la piena tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con le procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di garantire la specialita' e l'addizionalita' degli interventi, iscrivono nei relativi bilanci i Fondi a destinazione vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro un'autonoma evidenza contabile e specificando, nella relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo. 5. L'attuazione degli interventi e' coordinata e vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, di seguito denominato "Dipartimento", che controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni statali e delle Regioni, assicurando, altresi', il necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o maggiori oneri nell'ambito delle competenze istituzionali. Le amministrazioni interessate effettuano i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarita' della spesa e partecipano al sistema di monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la Ragioneria Generale dello Stato secondo le procedure vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I sistemi informativi garantiscono la tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche ai sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte dei conti. 6. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi individuati ai sensi del presente decreto, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione secondo le modalita' procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n. 400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.». - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno): «Art. 7 (Valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo - CIS). - 1. Al fine di sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la crescita economica del Paese ed accelerare l'attuazione di interventi di notevole complessita', aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 36 «Investimenti territoriali integrati», regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, anche ai sensi di quanto previsto dalla lettera g), del comma 703, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dalla lettera f-ter), del comma 2, dell'articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), su richiesta delle amministrazioni interessate. 1-bis. Per la realizzazione di interventi urgenti previsti per la citta' di Matera designata "Capitale europea della cultura 2019", su richiesta del comune di Matera, si procede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla sottoscrizione di un apposito Contratto istituzionale di sviluppo, che prevede come soggetto attuatore l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nel Contratto sono trasferite annualmente, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del soggetto coordinatore degli interventi individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2017, ad una contabilita' speciale intestata al soggetto attuatore. Il soggetto attuatore presenta il rendiconto della contabilita' speciale di cui e' titolare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, secondo le modalita' di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». |
| ((Art. 56 bis Iniziative di elevata utilita' sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL
1. In relazione alle esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale, anche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 settembre 2021, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate iniziative di investimento immobiliare di elevata utilita' sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 25-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono valutate dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento, a valere sulle risorse allo scopo autorizzate, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 25-quinquiesdel decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8: «Art. 25-quinquies (Iniziative urgenti di elevata utilita' sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate ulteriori iniziative urgenti di elevata utilita' sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 602, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, valutabili dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare, ivi compresi la realizzazione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all'Istituto superiore di sanita', per lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle sue attivita' scientifiche e regolatorie, anche in collaborazione con altre amministrazioni statali ed enti nazionali, regionali e internazionali, e gli eventuali interventi necessari per lo sviluppo delle attivita' degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui aldecreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti gia' attivati nel campo sanitario per effetto deldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018. 3. Allo scopo di consentire la prosecuzione e il concreto sviluppo delle iniziative di investimento in strutture sanitarie da parte dell'INAIL, di cui aldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018, il termine per la rimodulazione dei relativi interventi e' prorogato, con decreto del Ministero della salute, su proposta delle singole regioni, al 31 maggio 2020, ferma restando la somma totale delle risorse previste dal predetto decreto per la regione richiedente.». - Si riporta l'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: «Art. 8 (Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche). - (Omissis). 15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonche' le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. (Omissis).». |
| ((Art. 56 ter
Misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca
1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di agricoltura e pesca compresi nel PNRR e garantirne l'organicita', sono adottate le seguenti misure di semplificazione: a) all'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo puo' essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario»; b) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 195 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla presente legge: «(omissis). 195. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194. In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformita' rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo puo' essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente puo' essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (omissis).». - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Imprenditore agricolo professionale). - (omissis). 2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale. E' fatta salva la facolta' dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476. (omissis).». |
| ((Art. 56 quater Modifiche al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. Al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 70 e' inserito il seguente: «Art. 70-bis - (Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale sanitaria). - 1. Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie, per fare fronte a comprovate difficolta' nell'approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l'uso, non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validita' vincolata al perdurare del periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione dello stesso. 2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1 e' concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia italiana del farmaco in merito all'essenzialita' e alla disponibilita' dei farmaci rispetto all'emergenza in corso e sentito il titolare dei diritti di proprieta' intellettuale. Con il medesimo decreto e' stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione. 3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1 e' concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in merito all'essenzialita' e alla disponibilita' dei dispositivi rispetto all'emergenza sanitaria in corso e sentito il titolare dei diritti di proprieta' intellettuale. Con il medesimo decreto e' stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione»; b) all'articolo 72: 1) al comma 1, le parole: «articoli 70 e 71» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 70, 70-bis e 71»; 2) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui all'articolo 70-bis, il decreto di cui al presente comma e' adottato in conformita' ai commi 2 e 3 del medesimo articolo».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 70, 70-bis, 71 e 72, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale), come modificato dalla presente legge: «Art. 70 (Licenza obbligatoria per mancata attuazione). - 1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu' licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, puo' essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta. 2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 puo' ugualmente venire concessa, qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese. 3. La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione e' dovuta a cause indipendenti dalla volonta' del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato. 4. La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto o il suo avente causa dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto decade, qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla data di concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese. 4-bis. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 71 a 74 e 81-octies si applicano anche ai diritti sul brevetto europeo con effetto unitario relativamente al territorio nazionale.». «Art. 70-bis (Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale sanitaria). - 1. Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie, per fare fronte a comprovate difficolta' nell'approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l'uso, non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validita' vincolata al perdurare del periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione dello stesso. 2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1 e' concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia italiana del farmaco in merito all'essenzialita' e alla disponibilita' dei farmaci rispetto all'emergenza in corso e sentito il titolare dei diritti di proprieta' intellettuale. Con il medesimo decreto e' stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione. 3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1 e' concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in merito all'essenzialita' e alla disponibilita' dei dispositivi rispetto all'emergenza sanitaria in corso e sentito il titolare dei diritti di proprieta' intellettuale. Con il medesimo decreto e' stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione.». «Art. 71 (Brevetto dipendente). - 1. Puo' essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza puo' essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purche' questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica. 2. La licenza cosi' ottenuta non e' cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente.». «Art. 72 (Disposizioni comuni). - 1. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi degli articoli 70, 70-bis e 71, deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non avere potuto ottenere da questi una licenza contrattuale ad eque condizioni. 2. La licenza obbligatoria puo' essere concessa soltanto contro corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purche' il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine ad una soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle condizioni fissate nella licenza medesima. 3. La licenza obbligatoria non puo' essere concessa quando risulti che il richiedente abbia contraffatto il brevetto, a meno che non dimostri la sua buona fede. 4. La licenza obbligatoria puo' essere concessa per uno sfruttamento dell'invenzione diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno. 5. La licenza obbligatoria e' concessa per durata non superiore alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo avente causa, puo' essere trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata. 6. La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio, anche da parte del licenziatario, dell'azione giudiziaria circa la validita' del brevetto o l'estensione dei diritti che ne derivano. 7. Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati l'ambito la durata, le modalita' per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali e' subordinata la concessione in relazione allo scopo della stessa, la misura e le modalita' di pagamento del compenso. In caso di opposizione, la misura e le modalita' di pagamento del compenso sono determinate a norma dell'articolo 80. 8. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministero delle attivita' produttive, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo. 9. Per la modificazione del compenso si applica l'articolo 80. Nei casi di cui all'articolo 70-bis, il decreto di cui al presente comma e' adottato in conformita' ai commi 2 e 3 del medesimo articolo. 10. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa conceda a terzi l'uso del brevetto medesimo a condizioni piu' vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.». |
| Art. 57
Zone Economiche Speciali
1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4: 1) al comma 6, secondo periodo, le parole «, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e dopo le parole «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' da un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero di quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, presenti sul territorio»; ((1-bis) al comma 6, dopo il terzo periodo, e' inserito il seguente: «Nel caso in cui tali porti rientrino nella competenza territoriale di piu' Autorita' di sistema portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di ciascuna Autorita' di sistema portuale»; 1-ter) al comma 6, sesto periodo, le parole: «dell'Autorita' di sistema portuale» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna Autorita' di sistema portuale»;)) 2) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Il Commissario e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Presidente della Regione interessata. Nel caso di mancato perfezionamento dell'intesa nel termine di sessanta giorni dalla formulazione della proposta, il Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la questione al Consiglio dei ministri che provvede con deliberazione motivata. Nel decreto e' stabilita la misura del compenso spettante al Commissario, previsto dal comma 6, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. I Commissari nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione cessano, ove non confermati, entro sessanta giorni dalla medesima data.»; 3) il comma 7-quater ((e' sostituito)) dal seguente: «7-quater. L'Agenzia per la Coesione territoriale supporta l'attivita' dei Commissari e garantisce, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES di cui all'articolo 5, ((comma 1, lettera a-quater) )), il coordinamento della loro azione nonche' della pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, tramite proprio personale amministrativo e tecnico a cio' appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia per la Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli Commissari mediante personale tecnico e amministrativo individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotato di idonee competenze, al fine di garantire efficacia e operativita' dell'azione commissariale. ((A tale fine e' autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.)) Il Commissario straordinario si avvale inoltre delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali, di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»; 4) dopo il comma 7-quater, e' inserito il seguente: «7-quinquies. Al fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla infrastrutturazione delle ZES, fino al 31 dicembre 2026, il Commissario straordinario puo', a richiesta degli enti competenti, assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/ 24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.»; 5) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Le Regioni adeguano la propria programmazione o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento e sviluppo della ZES e concordano le relative linee strategiche con il Commissario, garantendo la massima sinergia delle risorse materiali e strumentali approntate per la piena realizzazione del piano strategico di sviluppo.»; b) all'articolo 5: 1) al comma 1, lettera a-bis), sono apportate le seguenti modificazioni: 1.1 prima delle parole «eventuali autorizzazioni sono inserite le seguenti: «nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5-bis,»; 1.2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e sono altresi' ridotti alla meta' i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241;»; 2) al comma 1, lettera a-ter), le parole da «e lo sportello unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84» a «conclusione del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «e i procedimenti di cui all'articolo 5-bis». 3) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. I termini di cui al comma 1 previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali nonche' di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori. Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole.»; 4) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito d'imposta e' esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.»; c) dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: «Art. 5-bis - (( (Autorizzazione unica) )). - 1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre attivita' ricadenti nella competenza territoriale delle Autorita' di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle zone economiche speciali (ZES) da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti. 2. I progetti inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche all'interno delle ZES, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita', sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale. 3. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attivita' da intraprendere, e' rilasciata dal Commissario straordinario della ZES, di cui all'articolo 4, comma 6, in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale, antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla disciplina doganale. 5. Il rilascio dell'((autorizzazione unica)) sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto. 6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano altresi' alle opere e altre attivita' all'interno delle ZES e ricadenti nella competenza territoriale delle Autorita' di sistema portuali e, in tal caso, l'autorizzazione unica ((prevista dai)) citati commi e' rilasciata dall'Autorita' di sistema portuale.». 2. ((L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1)), lettera a), numero 4), da attuare con le risorse previste per la realizzazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea. ((3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 3), pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023, a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacita' istituzionale 2014-2020 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.)) 4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 4, valutati in 45,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - ((periodo di programmazione)) 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 5-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, come modificato dalla presente legge: "Art. 4 (Istituzione di zone economiche speciali - ZES). - 1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese gia' operanti, nonche' l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalita' per l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES». 2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purche' presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attivita' economiche e imprenditoriali le aziende gia' operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attivita' di sviluppo di impresa. 3. Le modalita' per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonche' i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 nonche' il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 puo' presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti piu' aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2. 5. Ciascuna ZES e' istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni interessate. La proposta e' corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalita' e dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 3. 6. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito "soggetto per l'amministrazione", e' identificato in un Comitato di indirizzo composto da un commissario straordinario del Governo, che lo presiede, dal Presidente dell'Autorita' di sistema portuale, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' da un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero di quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, presenti sul territorio. Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un'Autorita' di sistema portuale con sede in altra regione, al Comitato partecipa il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale che ha sede nella regione in cui e' istituita la ZES. Nel caso in cui tali porti rientrino nella competenza territoriale di piu' Autorita' di sistema portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di ciascuna Autorita' di sistema portuale. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennita' di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Al commissario straordinario del Governo puo' essere corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Comitato di indirizzo si avvale del segretario generale di ciascuna Autorita' di sistema portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 6-bis. Il Commissario e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Presidente della Regione interessata. Nel caso di mancato perfezionamento dell'intesa nel termine di sessanta giorni dalla formulazione della proposta, il Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la questione al Consiglio dei ministri che provvede con deliberazione motivata. Nel decreto e' stabilita la misura del compenso spettante al Commissario, previsto dal comma 6, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. I Commissari nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione cessano, ove non confermati, entro sessanta giorni dalla medesima data. 7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare: a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operativita' delle aziende presenti nella ZES nonche' la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali; b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES; c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi. 7-bis. Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6 puo' stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari. 7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia per la Coesione territoriale: a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e la piena operativita' delle attivita' produttive nell'ambito della ZES, ferme restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo Strategico, anche nell'ottica di coordinare le specifiche linee di sviluppo dell'area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite e istituende, preservando le opportune specializzazioni di mercato; b) opera quale referente esterno del Comitato di Indirizzo per l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi nelle aree ZES; c) contribuisce a individuare, tra le aree identificate all'interno del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per l'implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli insediamenti produttivi; d) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali coinvolte nell'implementazione del Piano di Sviluppo Strategico, volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES. 7-quater. L'Agenzia per la Coesione territoriale supporta l'attivita' dei Commissari e garantisce, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-quater), il coordinamento della loro azione nonche' della pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, tramite proprio personale amministrativo e tecnico a cio' appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia per la Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli Commissari mediante personale tecnico e amministrativo individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotato di idonee competenze, al fine di garantire efficacia e operativita' dell'azione commissariale. A tale fine e' autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. Il Commissario straordinario si avvale inoltre delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali, di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 7-quinquies. Al fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla infrastrutturazione delle ZES, fino al 31 dicembre 2026, il Commissario straordinario puo', a richiesta degli enti competenti, assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. 8. Le imprese gia' operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonche' delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES. 8-bis. Le Regioni adeguano la propria programmazione o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento e sviluppo della ZES e concordano le relative linee strategiche con il Commissario, garantendo la massima sinergia delle risorse materiali e strumentali approntate per la piena realizzazione del piano strategico di sviluppo.». «Art. 5 (Benefici fiscali e semplificazioni). - 1. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti, che avviano un programma di attivita' economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni: a) l'attivita' economica nelle ZES e' libera, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio dell'attivita' d'impresa. Al fine di semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attivita' economica nelle ZES sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali speciali applicabili. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali; a-bis) nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5-bis, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di piu' amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della meta' e sono altresi' ridotti alla meta' i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241; a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES, su impulso del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 4, comma 6, assicura il raccordo tra gli sportelli unici istituiti ai sensi della normativa vigente e i procedimenti di cui all'articolo 5-bis; a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita la Cabina di regia ZES, presieduta dal Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la coesione territoriale e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai Presidenti delle regioni e delle province autonome e dai presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite, nonche' dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES, sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla prima riunione della Cabina di regia e' altresi' approvata la delibera recante il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa; a-quinquies) entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione interessata puo' presentare al Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la coesione territoriale una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di cui alla lettera a-quater). Sono parti dell'accordo o protocollo la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato; a-sexies) nelle ZES e nelle ZES interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali, il cui Piano di Sviluppo Strategico sia stato presentato dalle regioni proponenti entro l'anno 2019, e' proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2021 ed e' approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta; a-septies) al fine di incentivare il recupero delle potenzialita' nell'Area portuale di Taranto e sostenere l'occupazione, e' istituita la Zona franca doganale interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la cui perimetrazione e' definita dall'Autorita' di sistema portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonche' delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. 1-bis. I termini di cui al comma 1 previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali nonche' di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori. Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole. 2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito d'imposta e' esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti. 2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al credito d'imposta di cui al comma 2, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilita'. In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 e' soggetto al rispetto delle seguenti condizioni: a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attivita' nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti; b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento. 4. L'agevolazione di cui al comma 2 e' concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno. 5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui all'articolo 4, comma 4. 6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, sull'andamento delle attivita' e sull'efficacia delle misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di monitoraggio concordato con il soggetto per l'amministrazione di cui all'articolo 4, comma 6, sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3.». «Art. 5-bis (Autorizzazione unica). - 1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre attivita' ricadenti nella competenza territoriale delle Autorita' di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle zone economiche speciali (ZES) da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti. 2. I progetti inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche all'interno delle ZES, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita', sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale. 3. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attivita' da intraprendere, e' rilasciata dal Commissario straordinario della ZES, di cui all'articolo 4, comma 6, in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale, antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla disciplina doganale. 5. Il rilascio dell'autorizzazione unica, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto. 6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano altresi' alle opere e altre attivita' all'interno delle ZES e ricadenti nella competenza territoriale delle Autorita' di sistema portuali e, in tal caso, l'autorizzazione unica prevista dai citati commi e' rilasciata dall'Autorita' di sistema portuale.». - Si riporta il testo dell'articolo 36, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.): «Art. 36 (Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale). - 1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna. 2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonche' dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese. 3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonche' al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati. 4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi. 5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attivita' produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale.». - Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale); «Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo. 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 471, dopo le parole "autorita' amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ", con gli enti pubblici economici"; b) al comma 472, dopo le parole "direzione e controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorita' amministrative indipendenti e"; c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni". 3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014. 5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo. 5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualita' di componente di organi di societa' ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse.». - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.): «Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - (omissis). 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita': a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. (omissis).». - Si riporta il testo degli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); «Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni). - 1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualita' delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, tempestivita' e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresi', i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche' di pubblicita' con le modalita' indicate nel presente codice. Il principio di economicita' puo' essere subordinato, nei limiti in cui e' espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonche' alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. 2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi. 3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X. 4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni e' applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. 5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita' contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 5-bis. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita', previo rilascio del documento unico di regolarita' contributiva. 6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105. 7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese. 8. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attivita' amministrative in materia di contratti pubblici nonche' di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.» «Art. 34 (Criteri di sostenibilita' energetica e ambientale). - 1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto all'articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.». «Art. 42 (Conflitto di interesse). - 1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonche' per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parita' di trattamento di tutti gli operatori economici. 2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o puo' influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che puo' essere percepito come una minaccia alla sua imparzialita' e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 e' tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilita' amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilita' disciplinare a carico del dipendente pubblico. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. 5. La stazione appaltante vigila affinche' gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.». - Il testo del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale del 28 settembre 2011, n. 226, S.O. - La direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 marzo 2014, n. L 94. - La direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 marzo 2014, n. L 94. - La direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 marzo 2014, n. L 94. - Si riporta il testo dell'articolo 14-bis e del comma 1 dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); «Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate: a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in novanta giorni; d) la data della eventuale riunione in modalita' sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. 3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilita' dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorche' implicito. 5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessita' di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza. 6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. 7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessita' della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente puo' comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente puo' altresi' procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e' convocata nei successivi quarantacinque giorni.». «Art. 17-bis (Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici). - 1. Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi e' prevista la proposta di una o piu' amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa e' trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione. Il termine e' interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. (omissis).». - Si riporta il testo del comma 98 e seguenti dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015 (legge di stabilita' 2016). «(omissis). 98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2014-2020 C(2014)6424 fino al del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 fino al del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2022 e' attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. 99. Per le finalita' di cui al comma 98, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nel territorio. 100. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonche' ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresi', non si applica alle imprese in difficolta' come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014. 101. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. 102. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' o dell'importo di aiuto piu' elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. (omissis).». - Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015). «(omissis). 200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. (omissis).». - Si riporta il testo del comma 177 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023). «(omissis). 177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III - Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro. (omissis).». |
| Art. 58
Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 15 e' sostituito dal seguente: «15. L'attuazione degli interventi individuati ai sensi del comma 14 e' perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalita' definite con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Nelle more dell'adozione della delibera, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione e' perseguita attraverso la sottoscrizione degli accordi di ((programma quadro)) di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale, ((che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale»)).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 14 e 15 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), come modificato dalla presente legge: «(omissis). 14. Le risorse di cui al comma 13 sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalita' attuative previste dall'Accordo di partenariato. 15. L'attuazione degli interventi individuati ai sensi del comma 14 e' perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalita' definite con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Nelle more dell'adozione della delibera, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione e' perseguita attraverso la sottoscrizione degli accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale. (omissis).». - Si riporta il testo del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "(omissis). 203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi cosi' definiti: a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di competenza; b) «Intesa istituzionale di programma», come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato, nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; c) «Accordo di programma quadro», come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita', salve restando le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; d) «Patto territoriale», come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale; e) - f); (omissis).". |
| Art. 59
Proroga del termine per la perequazione infrastrutturale
((1. Nelle more di una ridefinizione, semplificazione e razionalizzazione del procedimento finalizzato alla perequazione infrastrutturale di cui all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il termine del 30 giugno 2021 previsto all'articolo 1, comma 815, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' prorogato al 31 dicembre 2021.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione): «Art. 22 (Perequazione infrastrutturale) (inserito previgente) 1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, entro e non oltre il 30 giugno 2021, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale: a) e' effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonche' la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas. La ricognizione si avvale dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; b) sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture. 1-bis. La ricognizione di cui al comma 1, lettera a), e' effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: a) estensione delle superfici territoriali; b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno; c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo; d) densita' della popolazione e densita' delle unita' produttive; e) particolari requisiti delle zone di montagna; f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio; g) specificita' insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularita', anche con riguardo all'entita' delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. 1-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite della Struttura di missione Investitalia e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, coordina le attivita' propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui al comma 1 e, in collaborazione con i Ministeri competenti, definisce gli schemi-tipo per la ricognizione di cui al comma 1, lettera a), e gli standard di riferimento di cui al comma 1, lettera b). 1-quater. Entro sei mesi dalla ricognizione di cui al comma 1, lettera a), con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale, nonche' stabiliti i criteri di priorita' per l'assegnazione dei finanziamenti. Per il finanziamento delle infrastrutture necessarie di cui al periodo precedente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. 1-quinquies. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1-quater si provvede con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che individua gli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione. 1-sexies. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati di cui al comma 1-quater e' effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la voce "Interventi per il recupero del deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021. 2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosita' degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.». - Si riporta il testo del comma 815 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): «(omissis). 815. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, entro e non oltre il 30 giugno 2021, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale: a) e' effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonche' la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas. La ricognizione si avvale dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; b) sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture. 1-bis. La ricognizione di cui al comma 1, lettera a), e' effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: a) estensione delle superfici territoriali; b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno; c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo; d) densita' della popolazione e densita' delle unita' produttive; e) particolari requisiti delle zone di montagna; f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio; g) specificita' insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularita', anche con riguardo all'entita' delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. 1-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite della Struttura di missione Investitalia e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, coordina le attivita' propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui al comma 1 e, in collaborazione con i Ministeri competenti, definisce gli schemi-tipo per la ricognizione di cui al comma 1, lettera a), e gli standard di riferimento di cui al comma 1, lettera b). 1-quater. Entro sei mesi dalla ricognizione di cui al comma 1, lettera a), con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale, nonche' stabiliti i criteri di priorita' per l'assegnazione dei finanziamenti. Per il finanziamento delle infrastrutture necessarie di cui al periodo precedente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. 1-quinquies. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1-quater si provvede con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che individua gli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione. 1-sexies. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati di cui al comma 1-quater e' effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la voce "Interventi per il recupero del deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021". (omissis).». |
| Art. 60
Rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale
1. All'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la parola «Ministri», sono inserite le seguenti: «o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale» e le parole «anche avvalendosi» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi dell'Agenzia per la coesione territoriale e»; b) al comma 3, dopo la parola «Ministri», sono inserite le seguenti: «o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per il tramite dell'Agenzia per la coesione territoriale. L'Agenzia puo' assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza ai fini dell'effettiva realizzazione degli interventi».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dalla presente legge : «Art. 12 (Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei). - 1. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea, in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati dall'UE, ovvero in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo dei fondi nazionali per le politiche di coesione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso, propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, fermo restando il principio di territorialita', anche prevedendone l'attribuzione ad altro livello di governo. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale esercita i poteri ispettivi e di monitoraggio volti ad accertare il rispetto della tempistica e degli obiettivi dei piani, programmi ed interventi finanziati dall'UE o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, avvalendosi dell'Agenzia per la coesione territoriale e delle amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica. 3. In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione degli interventi, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il tramite dell'Agenzia per la coesione territoriale. L'Agenzia puo' assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza ai fini dell'effettiva realizzazione degli interventi. 3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». |
| ((Art. 60 bis Accelerazione dei procedimenti relativi ai beni confiscati alle mafie
1. Al fine di accelerare il procedimento di destinazione dei beni confiscati alla criminalita' organizzata, anche allo scopo di garantire il tempestivo svolgimento delle attivita' connesse all'attuazione degli interventi di valorizzazione dei predetti beni, previsti dal PNRR, all'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, lettera c), settimo periodo, dopo le parole: «finalita' sociali» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalita'»; b) al comma 13 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La notifica del provvedimento di destinazione dei beni immobili agli enti di cui al comma 3, lettere c), primo periodo, e d), perfeziona il trasferimento del bene al patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, che ne effettua la trascrizione entro i successivi dieci giorni»; c) dopo il comma 15-quater e' aggiunto il seguente: «15-quinquies. In caso di revoca della destinazione, il bene rientra nella disponibilita' dell'Agenzia, che ne verifica, entro sessanta giorni, la possibilita' di destinazione secondo la procedura ordinaria. Qualora tale verifica dia esito negativo, il bene e' mantenuto al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia stessa. La relativa gestione e' affidata all'Agenzia del demanio. L'Agenzia del demanio provvede alla regolarizzazione del bene confiscato avvalendosi della facolta' prevista dall'articolo 51, comma 3-ter, nonche' alla rifunzionalizzazione e valorizzazione dello stesso, mediante l'utilizzo delle risorse ad essa attribuite per gli interventi su beni appartenenti al patrimonio dello Stato, anche per la successiva assegnazione, a titolo gratuito, agli enti e ai soggetti di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo per le finalita' ivi previste».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 48 e comma 3-ter articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) come modificato dalla presente legge : «Art. 48 (Destinazione dei beni e delle somme). - 1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia: a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie e' consentita esclusivamente se la societa' e' priva di beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dai commi seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalita' tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti; c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero e' antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita' del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito e' annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia. 1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati. 3. I beni immobili sono: a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, universita' statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalita' economiche; c) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalita' sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della citta' metropolitana o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonche', in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilita' dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad altre tipologie di cooperative purche' a mutualita' prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonche' agli Enti parco nazionali e regionali. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalita' di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalita' sociali ovvero per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalita'. Se entro due anni l'ente territoriale non ha provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di un anno il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura. La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonche' il reimpiego per finalita' sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalita' economiche, sono soggetti a pubblicita' nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto; c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia; d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell'ente locale o della regione ove l'immobile e' sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, qualora richiesti per le finalita' di cui all'articolo 129 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro due anni l'ente territoriale destinatario non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. 4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia, nonche', per una quota non superiore al 30 per cento, per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia ed efficienza dell'azione dell'Agenzia. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa viene definita con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia e l'incremento non puo' essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria in godimento da parte del predetto personale. 4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, nell'ambito delle finalita' istituzionali di cui al comma 3, lettera c), rientra l'impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale anche qualora l'ente territoriale ne affidi la gestione all'ente pubblico a cio' preposto. 5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalita' di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. Qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l'acquirente dovra' presentare la relativa domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell'atto di vendita. L'avviso di vendita e' pubblicato nel sito internet dell'Agenzia e dell'avvenuta pubblicazione e' data notizia nel sito internet dell'Agenzia del demanio. La vendita e' effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al precedente periodo, il prezzo minimo della vendita non puo', comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita e' effettuata al miglior offerente, con esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale, nonche' dei relativi coniugi o parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo grado, nonche' persone con essi conviventi. L'Agenzia acquisisce, con le modalita' di cui agli articoli 90 e seguenti, l'informazione antimafia, riferita all'acquirente e agli altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma, affinche' i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque riconducibili alla criminalita' organizzata, ovvero utilizzando proventi di natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. I beni immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le procedure previste dalle norme di contabilita' dello Stato. 6. Possono esercitare la prelazione all'acquisto: a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate o delle Forze di polizia; b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalita' istituzionali, anche quella dell'investimento nel settore immobiliare; c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico progetto, maggiori garanzie e utilita' per il perseguimento dell'interesse pubblico; d) le fondazioni bancarie; e) gli enti territoriali. 7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall'avviso pubblico di cui al comma 5, salvo recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di interesse. 7-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, i beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia, sono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita nel proprio sito internet. Ai fini della destinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni mobili, si applicano le disposizioni di cui al comma 9. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tale caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia puo' procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c), o in via residuale alla loro distruzione. 7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi, oggetto di provvedimento di confisca, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per ottenere la divisione del bene. Qualora il bene risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere l'assegnazione dell'immobile oggetto di divisione, previa corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto, in conformita' al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Quando l'assegnazione e' richiesta da piu' partecipanti alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante titolare della quota maggiore o anche in favore di piu' partecipanti, se questi la chiedono congiuntamente. Se non e' chiesta l'assegnazione, si fa luogo alla vendita, a cura dell'Agenzia e osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile o, in alternativa, all'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al comma 3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori iscritti e dei cessionari. In caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi del primo comma dell'articolo 45. 7-quater. Le modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma 7-ter, ai sensi della quale, in caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo unico giustizia, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia. 8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalita' operative: a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva, a titolo oneroso, a societa' e ad imprese pubbliche o private, ovvero in comodato, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario o del comodatario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto e al comodato alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci e' parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55; b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilita' per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario puo' esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia; c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalita' di cui alla lettera b). 8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8, ove si tratti di immobili facenti capo a societa' immobiliari, possono essere altresi' trasferiti, per le finalita' istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene e' sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non pregiudichi la prosecuzione dell'attivita' d'impresa o i diritti dei creditori dell'impresa stessa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalita' attuative della disposizione di cui al precedente periodo in modo da assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalita' cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al primo periodo e' disposto, conformemente al decreto di cui al secondo periodo, con apposita delibera dell'Agenzia. 8-ter. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalita' operative, al trasferimento per finalita' istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalita' ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunita' della prosecuzione dell'attivita' da parte dei soggetti indicati. 9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalita' previste dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 10. Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attivita' istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita' della finanza pubblica. 10-bis. Il 10 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 3, lettera c). 11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessita' o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti e' richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata. 12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attivita' istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c). 12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico. 12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero distrutti. 13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi. La notifica del provvedimento di destinazione dei beni immobili agli enti di cui al comma 3, lettere c), primo periodo, e d), perfeziona il trasferimento del bene al patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, che ne effettua la trascrizione entro i successivi dieci giorni. 14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta. 15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilita' o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si puo' disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento. 15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo e sentito il Comitato consultivo di indirizzo, puo' altresi' disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi gia' utilizzano a qualsiasi titolo per finalita' istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo e' adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata. 15-ter. Per la destinazione dei beni immobili confiscati gia' facenti parte del patrimonio aziendale di societa' le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o siano comunque tali da assicurare il controllo della societa', si applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, puo' dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare l'intestazione del bene in capo alla medesima societa'. In caso di vendita di beni aziendali, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. 15-quater. I beni di cui al comma 5 che rimangono invenduti, decorsi tre anni dall'avvio della relativa procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia. La relativa gestione e' affidata all'Agenzia del demanio. 15-quinquies. In caso di revoca della destinazione, il bene rientra nella disponibilita' dell'Agenzia, che ne verifica, entro sessanta giorni, la possibilita' di destinazione secondo la procedura ordinaria. Qualora tale verifica dia esito negativo, il bene e' mantenuto al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia stessa. La relativa gestione e' affidata all'Agenzia del demanio. L'Agenzia del demanio provvede alla regolarizzazione del bene confiscato avvalendosi della facolta' prevista dall'articolo 51, comma 3-ter, nonche' alla rifunzionalizzazione e valorizzazione dello stesso, mediante l'utilizzo delle risorse ad essa attribuite per gli interventi su beni appartenenti al patrimonio dello Stato, anche per la successiva assegnazione, a titolo gratuito, agli enti e ai soggetti di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo per le finalita' ivi previste.» «Art. 51 (Regime-fiscale e degli oneri economici). - (omissis). 3-ter. Ai fini del perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, l'Agenzia puo' richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva. (omissis).». |
| Art. 61
Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo
1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 9-bis: 1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unita' organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.»; 2) al terzo periodo, dopo le parole «l'indicazione del soggetto» sono inserite le seguenti: «o dell'unita' organizzativa»"; b) il comma 9-ter e' sostituito dal seguente: «9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalita' e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonche' le ulteriori modalita' di pubblicazione di cui al primo periodo. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. 8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni. 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 9-bis. L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unita' organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unita' organizzativa a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria. 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.». |
| Art. 62
Modifiche alla disciplina del silenzio assenso
1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione e' tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione e' sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 20, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dalla presente legge: «Art. 20 (Silenzio assenso). - 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato. 2. L'amministrazione competente puo' indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati. 2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione e' tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione e' sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente puo' assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. 5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. 5-bis.». - Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); «Art.47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». |
| Art. 63
Annullamento d'ufficio
1. All'articolo 21-nonies, comma 1 ((e comma 2-bis)), della legge 7 agosto 1990, n. 241, la parola «diciotto» e' sostituita dalla seguente: «dodici».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 21-nonies, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, come modificato dalla presente legge: «Art.21-nonies (Annullamento d'ufficio). - 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, puo' essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.». |
| ((Art. 63 bis Modifiche all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico
1. All'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni: a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale; b) siano stati utilizzati in conformita' ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica; c) non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformita' da essa. 8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui al comma 8-bis hanno a oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permute comportano la demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e a essi si applica l'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter sono sdemanializzati e su di essi e' mantenuto il vincolo paesaggistico». 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Beni collettivi). - 1. Sono beni collettivi: a) le terre di originaria proprieta' collettiva della generalita' degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate; b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprieta' collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati; c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuita' di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione; d) le terre di proprieta' di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati; e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonche' le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97; f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici. 2. I beni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f), costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico. 3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilita', dell'indivisibilita', dell'inusucapibilita' e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale. 4. Limitatamente alle proprieta' collettive di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. 5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformita' alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo. 6. Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettivita' generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo e' mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici. 7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Decorso tale termine, ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettivita' titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' abrogato. 8. Negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi del presente articolo, gli enti esponenziali delle collettivita' titolari conferiscono priorita' ai giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia. 8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni: a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale; b) siano stati utilizzati in conformita' ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica; c) non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformita' da essa. 8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui al comma 8-bis hanno a oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permute comportano la demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e a essi si applica l'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter sono sdemanializzati e su di essi e' mantenuto il vincolo paesaggistico.». - Il testo della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1985, n. 197. - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); «Art. 142 (Aree tutelate per legge). - 1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico. (omissis).». |
| Art. 64 Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca
1. All'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole «tramite appositi comitati,» e «, tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari» sono soppresse. 2. L'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e' sostituito dal seguente: «Art. 21 - ( ((Comitato nazionale per la valutazione della ricerca ))). - 1. Al fine di promuovere la qualita' della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione, e' istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR e' composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralita' di aree disciplinari, nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, ((tra i quali tre componenti sono scelti dal Ministro dell'universita' e della ricerca e gli altri dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del principio della parita' di genere, dal Consiglio universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dall'European Research Council e dall'Accademia nazionale dei lincei e, uno ciascuno, dalla European Science Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi.)) Il Comitato e' regolarmente costituito con almeno dieci componenti. 2. Il CNVR, in particolare: a) indica i criteri generali per le attivita' di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali ((di cui l'Italia e' parte)); b) nomina i componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20; c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi; d) definisce i criteri per la individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca; e) predispone rapporti specifici sull'attivita' svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR. 3. Il CNVR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. L'incarico di componente del CNVR e' di durata quinquennale, non rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il compenso dei componenti del Comitato e' stabilito nel decreto di nomina, nel limite previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 4. Nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero dell'universita' e della ricerca.». 3. In sede di prima applicazione, il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui al comma 2 e' composto dai componenti del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' integrato nella sua piena composizione dal Ministro dell'universita' e della ricerca nel rispetto del principio della parita' di genere. Sono fatti salvi gli atti inerenti alle procedure valutative del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le parole "Comitato nazionale dei garanti della ricerca» devono intendersi riferite, ovunque ricorrano, al «Comitato nazionale per la valutazione della ricerca». 4. All'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «Comitato nazionale dei garanti per la ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato nazionale per la valutazione della ricerca». 5. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera b) ((e' abrogata)). 6. In relazione alle accresciute esigenze in tema di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro ((annui)) a decorrere dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e le somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle convenzioni di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate a promuovere l'attivita' di valutazione degli esperti tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga al limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo del citato articolo 1, comma 551, della legge n. 178 del 2020, nonche' alla stipula di accordi o convenzioni con enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto prestigio nell'ambito della valutazione della ricerca, in ordine allo svolgimento di attivita' di supporto specialistico e di analisi, di valutazione economica e finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento a quelli previsti dal PNRR. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro ((annui)) a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota destinata ai compiti dell'Agenzia Nazionale della ricerca in materia di valutazione dell'impatto di attivita' di ricerca. ((6-bis. Anche al fine di supportare l'attivita' del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure concorsuali pubbliche e con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sessantanove unita' di personale da inquadrare nell'Area III, posizione F1, del comparto Funzioni centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del 2020. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca. 6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, e' incrementata, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'universita' e della ricerca, di quindici unita' di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al contingente di cui al citato articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'universita' e della ricerca e' istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. Per le finalita' di cui al presente comma la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e' incrementata di 30.000 euro per l'anno 2021 e di 90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca. 6-quater. Per le finalita' di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle nuove funzionalita' strumentali di gestione amministrativa e contabile finalizzate a rendere piu' efficiente ed efficace l'azione amministrativa e per potenziare le attivita' a supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici centrali, nonche' al fine di avviare tempestivamente le procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del PNRR e di supportare gli enti locali nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad assumere, nel biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di alta professionalita' pari a cinquanta unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3. Per il reclutamento del suddetto contingente di personale, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a bandire, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilita', apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esame orale per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di dottorato di ricerca pertinente al profilo professionale richiesto. I bandi di selezione stabiliscono i titoli da valutare e i punteggi attribuibili, lo svolgimento di un esame orale da parte del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonche' dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al «Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)», svolto nelle sedi e secondo le modalita' indicate dall'amministrazione anche con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure concorsuali, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita' e le modalita' di composizione delle commissioni esaminatrici. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. 6-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 6-quater e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021 e di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6-sexies. Per garantire la funzionalita' degli uffici del Ministero dell'istruzione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'adeguamento della struttura organizzativa del medesimo Ministero, apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedendo l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e' corrispondentemente incrementata. Per le medesime finalita' la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione e' incrementata di 300.000 euro per l'anno 2021 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ai fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 547.400 per l'anno 2021 e di euro 1.542.200 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6-septies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei e' prorogato per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) 7. Al fine di realizzare interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, ovvero alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico delle medesime istituzioni e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 da assegnare alle istituzioni dell'((alta formazione)) artistica musicale e coreutica a titolo di cofinanziamento degli interventi di cui al presente comma. ((7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7)), pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede: ((a) quanto a 8 milioni)) di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma ((131, della legge)) 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; ((b) quanto a 4 milioni)) di euro mediante utilizzo delle somme, conservate nel conto dei residui, di cui all'articolo 1, comma ((131, della legge)) 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. 8. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, al comma 2, la parola «50» e' sostituita dalla seguente «75». 9. L'efficacia della disposizione del comma 8, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario), come modificato dalla presente legge: «Art. 20 (Valutazione dei progetti di ricerca). - 1. I progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assoggettati a valutazione, secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale di natura non regolamentare. Una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo e' destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di eta' inferiore a 40 anni. Le attivita' del presente comma sono svolte a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.». «Art. 21 (Comitato nazionale per la valutazione della ricerca). - 1. Al fine di promuovere la qualita' della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione, e' istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR e' composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralita' di aree disciplinari, nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, tra i quali tre componenti sono scelti dal Ministro dell'universita' e della ricerca e gli altri dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del principio della parita' di genere, dal Consiglio universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dall'European Research Council e dall'Accademia nazionale dei lincei e, uno ciascuno, dalla European Science Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi. Il Comitato e' regolarmente costituito con almeno dieci componenti. 2. Il CNVR, in particolare: a) indica i criteri generali per le attivita' di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte; b) nomina i componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20; c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi; d) definisce i criteri per la individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca; e) predispone rapporti specifici sull'attivita' svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR. 3. Il CNVR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. L'incarico di componente del CNVR e' di durata quinquennale, non rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il compenso dei componenti del Comitato e' stabilito nel decreto di nomina, nel limite previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 4. Nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero dell'universita' e della ricerca.». - Si riporta il testo dei commi 550, 551, 938 e 939 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), come modificato dalla presente legge: «(omissis). 550. Il Ministero dell'universita' e della ricerca puo' avvalersi, con modalita' definite mediante convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia per i servizi di supporto specialistico e le attivita' di analisi, di valutazione economica e finanziaria nonche' per la verifica, il monitoraggio e il controllo connessi agli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento alla programmazione strategica del Programma nazionale per la ricerca e dei progetti finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per le finalita' di cui al presente comma e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 551. Al fine di semplificare lo svolgimento delle attivita' di selezione e di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca nonche' di valutazione dell'attuazione e dei risultati dei medesimi, il Ministero dell'universita' e della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o in commissioni, per le attivita' di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attivita' di verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono soppresse o abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268; b) l'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; c) l'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (omissis). 938. Le procedure concorsuali di cui al comma 937 sono rivolte a soggetti in possesso di qualificata professionalita' nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche. Per la partecipazione sono richiesti la laurea magistrale o specialistica nonche' uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; master universitario di secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post universitaria. Le procedure, da svolgere in forma telematica e decentrata, anche in deroga al comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e anche con l'avvalimento delle universita' e del consorzio interuniversitario CINECA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si articolano nelle seguenti fasi: a) valutazione dei titoli; b) prova orale; c) attivita' di lavoro e formazione; d) prova scritta. 939. Nella valutazione dei titoli di cui alla lettera a) del comma 938 sono valorizzati il possesso di abilitazioni professionali e lo svolgimento di attivita' lavorativa nei settori attinenti ai profili ricercati. Nella prova orale di cui alla lettera b) del citato comma 938 e' valorizzato il possesso di adeguate conoscenze informatiche e digitali nonche' di un'adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera. All'esito della valutazione delle fasi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 938, sulla base dei punteggi conseguiti e' formata una graduatoria provvisoria, alla quale si applica il primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i candidati che risultano utilmente collocati sono assunti, nel limite massimo di 56 unita', nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di centoventi giorni, ai fini dello svolgimento dell'attivita' di lavoro e formazione di cui alla lettera c) del comma 938. Entro la data di conclusione del contratto, si svolge la prova scritta di cui alla lettera d) del comma 938, che consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla, con predeterminazione dei relativi punteggi. La graduatoria definitiva e' formata sulla base dei punteggi conseguiti in ciascuna delle fasi di cui al comma 938, le cui rispettive proporzioni sono adeguatamente bilanciate nel bando. (omissis).». - Si riporta il testo dei commi 240 e 242 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato dalla presente legge: «(omissis). 240. Al fine di potenziare la ricerca svolta da universita', enti e istituti di ricerca pubblici e privati, e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020, di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui 0,3 milioni di euro nell'anno 2020 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il funzionamento e per il personale dell'agenzia di cui al comma 241. (omissis). 242. L'ANR, in particolare: a) promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale, selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali; b) (abrogata); c) definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l'adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione. (omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165 (Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca); «Art. 9 (Personale degli Uffici di diretta collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione e' stabilito complessivamente in sessanta unita'. Entro tale limite il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli Uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche. (omissis).». - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 (Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca); «Art. 1 (Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca). - (omissis). 3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2.261.000 euro per l'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro per l'anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'universita' e della ricerca. Per le medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 e di euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.». - Si riporta il testo del comma 385 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilita' 2016); «(omissis). 385. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi: a) per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero; b) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero - Comites e dei comitati dei loro presidenti; c) per un ammontare pari a 3.400.000 euro per l'anno 2016 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero e per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero; d) per un ammontare pari a 500.000 euro per l'anno 2016, per l'incremento della dotazione finanziaria degli istituti italiani di cultura di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401; e) per un ammontare pari a 650.000 euro per l'anno 2016, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103; f) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero; g) per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno 2016, per promuovere l'attrattivita' delle universita' attraverso la diffusione dei corsi di lingua italiana online e avviare campagne informative di carattere didattico, amministrativo e logistico per favorire l'iscrizione di studenti stranieri in Italia; h) per un ammontare pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in favore della societa' Dante Alighieri per garantire la continuita' delle sue iniziative di promozione del patrimonio culturale italiano all'estero e per un ammontare pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei; i) per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per contributi alle scuole italiane non statali paritarie all'estero. (omissis).». - Si riporta il testo del comma 131 dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005); «(omissis) 131. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e' autorizzata a decorrere dall'anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro. (omissis).». - Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022); «(omissis). 14. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. (omissis).». - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, come modificato dalla presente legge : «Art. 1 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari). - (omissis) 2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1 attraverso un contributo non superiore al 75 per cento del costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli organismi regionali di cui al comma 1 e gli altri soggetti che partecipano al finanziamento degli interventi non possono utilizzare per la relativa copertura finanziaria le risorse gia' stanziate negli esercizi precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai finanziamenti statali per l'edilizia residenziale pubblica possono concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore al sessanta per cento. (omissis).». |
| ((Art. 64 bis Misure di semplificazione nonche' prime misure attuative del PNRR in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica
1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti nel PNRR, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 102 e' sostituito dal seguente: «102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso nonche' per l'accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle universita', i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle universita' appartenenti alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007: a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche; b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni diverse da quelle di cui alla lettera a)»; b) al comma 104, dopo le parole: «o di specializzazione» sono inserite le seguenti: «nonche' a borse di studio, ad assegni di ricerca e ad ogni altro bando per attivita' di formazione, studio, ricerca o perfezionamento». 3. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono reclutare, nei limiti delle facolta' assunzionali autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalita' EP/1 ed EP/2 con procedure concorsuali svolte ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Il reclutamento di docenti nelle accademie di belle arti, accreditate ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche a valere su graduatorie nazionali o di istituto, per gli insegnamenti ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, nonche' per gli insegnamenti ABPR72, ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, e' subordinato al possesso dei requisiti del corpo docente individuati ai sensi del citato articolo 29, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' all'inserimento nell'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall'articolo 182 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in uno o piu' settori di competenza coerenti con il settore artistico-disciplinare a cui afferisce l'insegnamento. 6. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento, che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022». 7. Gli organi delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, possono essere rimossi, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, previa diffida, nei seguenti casi: a) per gravi o persistenti violazioni di legge; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione; c) in caso di dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. Con il decreto di cui al presente comma si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni dell'organo o degli organi rimossi nonche' gli ulteriori eventuali compiti finalizzati al ripristino dell'ordinata gestione dell'istituzione. 8. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, puo' essere autorizzata l'istituzione di corsi di studio delle istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 508 del 1999 in sedi diverse dalla loro sede legale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'universita' e della ricerca, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, sono definiti le procedure per l'autorizzazione dei corsi di cui al primo periodo del presente comma e i requisiti di idoneita' delle strutture, di sostenibilita' e di adeguatezza delle risorse finanziarie nonche' di conformita' dei servizi che sono assicurati nelle predette sedi decentrate, ferme restando le dotazioni organiche dell'istituzione. Entro dodici mesi dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, le istituzioni statali di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 che hanno gia' attivato corsi in sedi decentrate richiedono l'autorizzazione di cui al presente comma, ove non gia' autorizzati sulla base di specifiche disposizioni normative. Dopo il termine di cui al terzo periodo del presente comma, in assenza di autorizzazione, le istituzioni assicurano agli studenti il completamento dei corsi presso le sedi legali delle medesime istituzioni ovvero presso un'altra istituzione, con applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e i titoli di studio rilasciati presso sedi decentrate non autorizzate non hanno valore legale. 9. Il comma 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che le procedure di cui al medesimo comma sono finalizzate al superamento del precariato e sono riservate a coloro che hanno maturato il requisito, riferito agli anni accademici di insegnamento, nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale statali italiane. 10. Al comma 107-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «di validita'» sono sostituite dalle seguenti: «di conseguimento» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 102 e 104 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla presente legge: «(omissis). 102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso nonche' per l'accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle universita', i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle universita' appartenenti alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007: a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche; b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni diverse da quelle di cui alla lettera a). (omissis). 104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione nonche' a borse di studio, ad assegni di ricerca e ad ogni altro bando per attivita' di formazione, studio, ricerca o perfezionamento in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale istituiti dalle universita'. (omissis).». - Si riporta il testo dei commi 1 e 7 dell'articolo 1 e 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati). «Art. 1 (Finalita' della legge). - 1. La presente legge e' finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.» «Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale). - 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento. (omissis). 7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati: a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; b) i requisiti di idoneita' delle sedi; c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2; d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; e) le procedure di reclutamento del personale; f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; g) le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di cui all'articolo 1. (omissis).». - Il testo del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, S.O. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143 (Regolamento recante le procedure e le modalita' per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2019, n. 294. - Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.); «Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'. 2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; e-bis; e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca. In tali casi, le procedure individuano tra le aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento. 3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando. 3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 3-quater. 4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. 4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA. 5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. 5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute. 5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. 5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. 6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.». - Si riporta il testo del comma 654 e comma 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020); «(omissis). 654. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 e' pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo e' ripartito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e' destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. Fino all'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato sono attuate nell'ambito delle procedure di reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca. Il predetto decreto, nei limiti delle risorse gia' accantonate a tal fine negli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, puo' prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le cattedre, puo' essere destinata, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma 653 nonche' alla determinazione e all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di studi musicali Gaetano Braga di Teramo e degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA). 655. Il personale docente che non sia gia' titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653 che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2020/2021 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e' inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento e' disposto con modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. (omissis).». - Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 29, e dell'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio): «Art. 29 (Conservazione). - (omissis). 9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati le modalita' di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che e' equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonche' le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione. (omissis).» «Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. 1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali e' attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9. 1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attivita', e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono definite le linee guida per l'espletamento della procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali piu' rappresentative. La qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonche' per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per l'attivita' di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014. 1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato B: a) e' considerata attivita' di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attivita' caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86; b) e' riconosciuta soltanto l'attivita' di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica; c) l'attivita' svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice; d) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti nello stesso periodo. 1-quinquies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' per lo svolgimento di una distinta prova di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonche' la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle universita' alle summenzionate classi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009; b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43); c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni; e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore; f) abbia svolto attivita' di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica. L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 1-septies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneita', secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno 2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal comma 1-sexies del presente articolo nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014. 1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali e' attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella 2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attivita' lavorative svolte a seguito dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attivita' di restauro svolte in via prevalente, nonche' agli eventuali altri settori cui si riferiscono attivita' di restauro svolte per la durata di almeno due anni. 2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" e' autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle universita', senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'articolo 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione. 3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146, comma 4, secondo periodo sono conclusi dall'autorita' competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilita' paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente e' obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5. 3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante. 3-quater. Agli accertamenti della compatibilita' paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5.». - Il testo del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, relativo all'istituzione, presso le accademie di belle arti, del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in restauro abilitante alla professione di «restauratore di beni culturali», e' pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2011, n. 29. - Si riporta il testo del comma 1 del dell'articolo 3-quater decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, come modificato dalla presente legge: «Art. 3-quater (Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca). - 1. Le disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalita' per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento e' approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2021 ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento, che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. (omissis).». - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143; «Art. 8 (Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni). -(omissis). 5. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), e' approvata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.». - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508); «Art. 4 (Organi). - 1. Sono organi necessari delle istituzioni: a) il presidente; b) il direttore; c) il consiglio di amministrazione; d) il consiglio accademico; e) il collegio dei revisori; f) il nucleo di valutazione; g) il collegio dei professori; h) la consulta degli studenti. 2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta. 3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.». - Si riporta il testo del comma 107-bis dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilita' 2013); «(omissis). 107-bis. Il termine ultimo di validita' ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 e' prorogato al 31 dicembre 2021. (omissis).». |
| ((Art. 64 ter
Proroga degli organi degli Enti parco nazionali
1. Al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' prorogata fino alla scadenza dell'organo nominato in data piu' recente.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette ) «Art. 9 (Ente parco). - 1. L'Ente parco ha personalita' di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente 2. Sono organi dell'Ente: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) la Giunta esecutiva; d) il Collegio dei revisori dei conti; e) la Comunita' del parco. 3. Il Presidente e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina e' reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonche' dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non puo' essere nominato Presidente di Ente parco chi ha gia' ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attivita', esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva 4. Il Consiglio Direttivo e' formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversita', secondo le seguenti modalita': a) quattro, su designazione della Comunita' del parco, con voto limitato; b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; d) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (15). 4-bis. Nella composizione degli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parita' di genere. 5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni. Qualora siano designati membri della Comunita' del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunita' montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunita' del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti 6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunita' del parco ed una Giunta esecutiva formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalita' e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco. 7. Il Consiglio direttivo e' legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti. 8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14. 8-bis. Lo statuto dell'Ente e' deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunita' del parco ed e' trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimita' e puo' richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimita' del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni. 9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalita' di partecipazione popolare, le forme di pubblicita' degli atti. 10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilita' dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilita' dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. In quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualita' di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del tesoro ed e' formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualita' di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. 11. Il direttore del parco e' nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma. 11-bis. La gestione amministrativa dei parchi nazionali e' affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. 12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni. 12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonche' ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennita' di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001. 13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge. 14. La pianta organica di ogni Ente parco e' commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalita' di cui alla presente legge e' consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. 14-bis. Per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilita' di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della societa' di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 15. Il Consiglio direttivo puo' nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attivita' dell'Ente parco.». |
| ((Art. 64 quater
Fruizione delle aree naturali protette
1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a essi attribuite dal PNRR, gli enti di gestione delle aree naturali protette possono regolamentare l'accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un contributo all'ente di gestione da parte dei visitatori.))
Riferimenti normativi
- Il testo della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 (Legge quadro sulle aree protette), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O. |
| ((Art. 64 quinquies
Misure di semplificazione in materia di ricerca clinica
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «l'attivita' ambulatoriale» sono inserite le seguenti: «, la ricerca clinica, la comunicazione al paziente»; b) all'articolo 16-bis, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «alla medicina di genere e all'eta' pediatrica» sono inserite le seguenti: «nonche' alla comunicazione tra il medico e il paziente». 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 16 e primo comma dell'articolo 16-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla presente legge: «Art. 16 (Formazione). - 1. La formazione medica di cui all'articolo 6, comma 2, implica la partecipazione guidata o diretta alla totalita' delle attivita' mediche, ivi comprese la medicina preventiva, le guardie, l'attivita' di pronto soccorso, l'attivita' ambulatoriale, la ricerca clinica, la comunicazione al paziente e l'attivita' operatoria per le discipline chirurgiche, nonche' la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione. La formazione comporta l'assunzione delle responsabilita' connesse all'attivita' svolta. Durante il periodo di formazione e' obbligatoria la partecipazione attiva a riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici nella disciplina.». «Art. 16-bis (Formazione continua). - 1. Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente. L'aggiornamento professionale e' l'attivita' successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attivita' finalizzate a migliorare le competenze e le abilita' cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale. L'aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali e' realizzato attraverso il conseguimento di appositi crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali sia data rilevanza anche alla medicina di genere e all'eta' pediatrica nonche' alla comunicazione tra il medico e il paziente, e multiprofessionali nonche' su percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca clinica multicentrici. Omissis.». |
| Art. 65 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilita' degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, direttamente sulla base del programma annuale di attivita' di cui al comma 5-bis, nonche' nelle forme e secondo le modalita' indicate nei commi da 3 a 5.»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e fermi restando i compiti e le responsabilita' dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture: a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla verifica dell'attivita' di manutenzione svolta dai gestori, dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei processi di manutenzione, nonche' l'attivita' ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio, nonche' all'esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ed alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264; b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia; c) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'adozione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, del decreto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35; d) stabilisce, con proprio provvedimento, modalita', contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011; e) cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011 nonche' la relativa attivita' di formazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto; f) provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonche' alla classificazione della sicurezza della rete esistente, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalita' per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto; g) effettua, in attuazione del programma annuale di attivita' di cui al comma 5-bis e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunita' anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni, le ispezioni di sicurezza previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche compiendo verifiche sulle attivita' di controllo gia' svolte dai gestori eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito; h) adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalita' di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione delle stesse; i) sovraintende alla gestione dei dati secondo quanto previsto dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011; l) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'aggiornamento delle tariffe previste dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011; m) svolge attivita' di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali»; c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attivita' di vigilanza diretta dell'Agenzia sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ed alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. Relativamente alle attivita' dell'anno 2021, il programma di cui al primo periodo e' adottato entro il 31 agosto 2021. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Agenzia trasmette al Ministro delle infrastrutture e ((della mobilita' sostenibili)) e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attivita' previste dai commi da 3 a 5 e svolte nel corso dell'anno precedente.».
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 12, commi 1, 4 e 5, decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla presente legge: «Art. 12 (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). - 1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilita' di articolazioni territoriali, di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avente sede a Genova. Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilita' degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, direttamente sulla base del programma annuale di attivita' di cui al comma 5-bis, nonche' nelle forme e secondo le modalita' indicate nei commi da 3 a 5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gliarticoli 8e9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (Omissis). 4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e fermi restando i compiti e le responsabilita' dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture: a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla verifica dell'attivita' di manutenzione svolta dai gestori, dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei processi di manutenzione, nonche' l'attivita' ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio, nonche' all'esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ed alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264; b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia; c) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'adozione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, del decreto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35; d) stabilisce, con proprio provvedimento, modalita', contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011; e) cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011 nonche' la relativa attivita' di formazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto; f) provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonche' alla classificazione della sicurezza della rete esistente, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalita' per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto; g) effettua, in attuazione del programma annuale di attivita' di cui al comma 5-bise comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunita' anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni, le ispezioni di sicurezza previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche compiendo verifiche sulle attivita' di controllo gia' svolte dai gestori eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito; h) adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalita' di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione delle stesse; i) sovraintende alla gestione dei dati secondo quanto previsto dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011; l) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'aggiornamento delle tariffe previste dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011; m) svolge attivita' di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. 5. Ferme restando le sanzioni gia' previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 4, lettere a) e c), e' punita con le sanzioni amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, dellalegge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione e' compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed e' determinata anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione della violazione. In caso di reiterazione delle violazioni, l'Agenzia puo' applicare un'ulteriore sanzione di importo fino al doppio della sanzione gia' applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima. Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia puo' imporre al gestore l'adozione di misure cautelative, limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa e, in caso di inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre per cento del fatturato sopra indicato. 5-bis. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attivita' di vigilanza diretta dell'Agenzia sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ed alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. Relativamente alle attivita' dell'anno 2021, il programma di cui al primo periodo e' adottato entro il 31 agosto 2021. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Agenzia trasmette al Ministro delle infrastrutture e della mobilitasostenibilie alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attivita' previste dai commi da 3 a 5 e svolte nel corso dell'anno precedente. (Omissis).». |
| ((Art. 65 bis Proroga della concessione di esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno
1. Al fine di assicurare la continuita' del servizio pubblico di trasporto di interesse nazionale costituito dalla ferrovia internazionale Domodossola-Locarno, come disciplinato dalla Convenzione internazionale resa esecutiva dalla legge 16 dicembre 1923, n. 3195, all'articolo 3, comma 9, della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole: «31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2031». All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
Riferimenti normativi
- La legge 16 dicembre 1923, n. 3195 (Approvazione della Convenzione italo-svizzera concernente la ferrovia elettrica a scartamento ridotto Locarno-Domodossola), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 1924. - Si riporta l'articolo 3, comma 9, della legge 18 giugno 1998, n. 194 (Interventi nel settore dei trasporti), come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Interventi nei settori del trasporto rapido di massa e ferroviario). - (Omissis). 9. Per assicurare il regolare svolgimento della relazione ferroviaria Domodossola-Locarno ai sensi della convenzione internazionale stipulata in data 12 novembre 1919, con ratifiche scambiate il 10 febbraio 1923, e resa esecutiva con legge 16 dicembre 1923, n. 3195, la concessione alla Societa' subalpina di imprese ferroviarie dell'esercizio della tratta italiana da Domodossola al confine svizzero e' prorogata fino al 31 agosto 2031.». |
| Art. 66
Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali
((01. All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «delle attivita' di cui all'articolo 5,» sono inserite le seguenti: «nonche' delle eventuali attivita' diverse di cui all'articolo 6»; b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attivita' di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attivita' di cui ai citati articoli 5 e 6». 02. All'articolo 32, comma 4, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile».)) 1. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 maggio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2022». ((1-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attivita' di cui all'articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attivita' di cui al citato articolo 2».)) 2. All'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Esclusivamente per le medesime finalita', l'INPS ((consente alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali e alle associazioni di tutela delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilita', l'accesso, temporaneo e limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi, su richiesta dell'interessato, alle informazioni strettamente necessarie contenute nei verbali di accertamento dello stato di invalidita' o disabilita' in tutti i casi stabiliti dalla legge)), attraverso lo strumento della Carta. L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua la tipologia di dati soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta e all'accesso alle predette informazioni nonche' le misure necessarie alla tutela dei diritti fondamentali dell'interessato.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Enti del Terzo settore). - 1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le societa' di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. 2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonche' gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. Sono altresi' escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicche' e' sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima. 3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 5, nonche' delle eventuali attivita' diverse di cui all'articolo 6 a condizione che per tali attivita' adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalita' di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attivita' deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13. I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attivita' di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attivita' di cui ai citati articoli 5 e 6.». - Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. «Art. 5 (Attivita' di interesse generale). - 1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o piu' attivita' di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformita' alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attivita' aventi ad oggetto: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonche' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; t) organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata. 2. Tenuto conto delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonche' delle finalita' e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attivita' di interesse generale di cui al comma 1 puo' essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo puo' essere comunque adottato.». «Art. 6 (Attivita' diverse). - 1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attivita' in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attivita' di interesse generale.». - Si riporta il testo dell'articolo 32 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dalla presente legge: «Art. 32 (Organizzazioni di volontariato). - 1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o piu' attivita' di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. 1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato e' cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo. 2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. 3. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato. 4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30. Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 101 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dalla presente legge: «Art. 101 (Norme transitorie e di attuazione). - (omissis). 2. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 maggio 2022. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. (omissis).». - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 11,2 come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Nozione e qualifica di impresa sociale). - (omissis). 2. Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le societa' costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati. 3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, a condizione che per tali attivita' adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalita' di tali enti, recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento di tali attivita' deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 9. I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attivita' di cui all'articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attivita' di cui al citato articolo 2. (omissis).». «Art. 2 (Attivita' d'impresa di interesse generale). - 1. L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o piu' attivita' d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Ai fini del presente decreto, si considerano di interesse generale, se svolte in conformita' alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attivita' d'impresa aventi ad oggetto: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della poverta' educativa; m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; u) organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche; v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata. 2. Tenuto conto delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 106 del 2016, nonche' delle finalita' e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'elenco delle attivita' d'impresa di interesse generale di cui al comma 1 puo' essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo puo' essere comunque adottato. (4) 3. Ai fini di cui al comma 1, si intende svolta in via principale l'attivita' per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 4. Ai fini del presente decreto, si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attivita' d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, sono occupati: a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni; b) persone svantaggiate o con disabilita' ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonche' persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di poverta' tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia. 5. Ai fini di cui al comma 4, l'impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per piu' di un terzo e per piu' di ventiquattro mesi dall'assunzione. La situazione dei lavoratori di cui al comma 4 deve essere attestata ai sensi della normativa vigente. 6. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo.». - Si riporta il testo del comma 563 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla presente legge: «(omissis). 563. Al fine di agevolare l'accesso a benefici, supporti ed opportunita' utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilita', con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attivita' culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilita' in Italia e sono determinate le modalita' per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'INPS. Esclusivamente per le medesime finalita', l'INPS consente alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali e alle associazioni di tutela delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilita', l'accesso, temporaneo e limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi, su richiesta dell'interessato, alle informazioni strettamente necessarie contenute nei verbali di accertamento dello stato di invalidita' o disabilita' in tutti i casi stabiliti dalla legge, attraverso lo strumento della Carta. L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua la tipologia di dati soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili necessarie al funziona mento della Carta e all'accesso alle predette informazioni nonche' le misure necessarie alla tutela dei diritti fondamentali dell'interessato. Le caratteristiche tecniche della Carta di cui al presente comma sono conformi alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di disabilita' dei cittadini negli Stati membri dell'Unione europea. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. (omissis).». |
| ((Art. 66 bis
Modifiche a disposizioni legislative
1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le parole: «individuate con decreto del Ministro» sono soppresse. 2. Al secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole da: «Con decreto del Ministro della giustizia» fino a: «che assicurano» sono sostituite dalle seguenti: «E' assicurata». 3. Il comma 3-bis dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' abrogato. 4. Al comma 4-octies dell'articolo 241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «, secondo le modalita' definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono soppresse. 5. Il comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' abrogato. 6. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quarto periodo del comma 38 e' soppresso e il comma 937 e' abrogato. 7. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 luglio 2016, n. 154, e' abrogato. 8. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, e' abrogato. 9. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e' abrogata. 10. Il comma 3 dell'articolo 78 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' abrogato. 11. Il comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e' abrogato. 12. Il comma 20-ter dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' abrogato. 13. Il comma 13 dell'articolo 19 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, e' abrogato. 14. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' soppresso. 15. Il numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, e' abrogato. 16. Il secondo periodo del comma 373 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' soppresso.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Compiti istituzionali). - 2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale; garantisce l'ordine e tutela la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e delle strutture del Ministero della giustizia ; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attivita' di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalita' ed i tempi di cui all'articolo 4. Contribuisce a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza. Collabora con la magistratura di sorveglianza operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza; assiste il magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione istituiti nell'ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, nonche' delle Procure generali presso le Corti di appello.». - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dalla presente legge: «Art. 56 (Accertamenti medico-legali). - (omissis). 1-bis. Il personale di Polizia penitenziaria, che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio, deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo nel piu' breve tempo possibile il certificato medico recante la prognosi, nonche', alla competente articolazione sanitaria, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinche', nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, venga verificata la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. E' assicurata l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente all'articolazione sanitaria competente e non confluisca nel fascicolo personale del dipendente, restando salva e impregiudicata la facolta' dell'Amministrazione di effettuare, tramite l'articolazione sanitaria competente, le visite di controllo per l'idoneita' psico-fisica previste dalle norme in vigore. (omissis).». - Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dalla presente legge: «Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - (omissis). 3-bis. (abrogato). (omissis).». - Si riporta il testo del comma 4-octies dell'articolo 241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge: «Art. 241-bis (Aree Militari). 4-octies. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010, l'ISPRA provvede alle attivita' di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA.». - Il comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' stato abrogato dalla presente legge. - Si riporta il testo del comma 38 e comma 937 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dalla presente legge: «(omissis). 38. Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), Sezione A, su richiesta sono iscritti nell'albo di cui al comma 37 del presente articolo, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purche' in possesso dei medesimi requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti per questi ultimi. A tal fine l'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con propria delibera, definisce, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalita' gia' posseduti. In tal caso si applica il regime di vigilanza di cui al comma 36 e gli agenti di assicurazione di cui al presente comma sono soggetti alle regole di condotta vigenti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.» (omissis). 937. (abrogato). (omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 28 luglio 2016, n. 154, come modificato dalla presente legge: «Art. 19 (Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei). - 1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Le pubbliche amministrazioni interessate, tenuto conto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, forniscono a titolo gratuito ai soggetti richiedenti i contributi europei le informazioni e l'assistenza necessarie, promuovono e attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolano la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative e applicative correlate»; b) al comma 8, secondo periodo, la parola: «prioritariamente» e' soppressa. 2. Al fine di assicurare che la produzione di latte sia pianificata e adeguata alla domanda e per consentire un miglior approccio collettivo di filiera nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, alle organizzazioni di produttori costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 152, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono rese disponibili le informazioni relative ai propri soci contenute nel fascicolo aziendale e nella banca di dati nazionale dell'anagrafe zootecnica utilizzando le funzionalita' disponibili del Sistema informativo agricolo nazionale e del sistema informativo veterinario. 3. L'accesso alle banche di dati di cui al comma 2 da parte delle organizzazioni di produttori riconosciute e' consentito limitatamente alle informazioni utili allo svolgimento delle funzioni a esse demandate ai sensi della normativa europea e su espresso mandato del socio produttore. 4. (abrogato). 5. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, come modificato dalla presente legge: "Art. 17 (Banche dati in materia di politiche del lavoro). - 1. All'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole «opportunita' di impiego» sono aggiunte le seguenti: «nonche' le informazioni relative agli incentivi, ai datori di lavoro pubblici e privati, ai collaboratori e ai lavoratori autonomi, agli studenti e ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro. Nell'ambito della Banca dati di cui al comma 1 e' costituita un'apposita sezione denominata "Fascicolo dell'azienda" che contiene le informazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608»; b) al comma 3, dopo le parole «l'Istituto nazionale di previdenza sociale,» sono inserite le seguenti: «l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.». 2. (abrogato). 3. Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono la comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 196 del 2003. 4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.». - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dalla presente legge: «Art. 3. (Disposizioni comuni per la Polizia di Stato) 4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente Capo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) soppressa; b) con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, con specifico riferimento alla revisione delle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, anche in attuazione dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 2016, n. 177.». - Si riporta il testo dell'articolo 78 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dalla presente legge: «Art. 78 (Regime fiscale del Social Lending). - 1. I soggetti gestori delle piattaforme di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al sostegno delle attivita' di cui all'articolo 5. 2. 3. (abrogato).». - Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, come modificato dalla presente legge: «Art. 20 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa, il Direttore dell'Agenzia pro tempore alla data di entrata in vigore del presente decreto resta in carica fino alla scadenza del suo mandato. 2. Il Direttore dell'Agenzia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, propone lo statuto dell'Agenzia. 3. (abrogato). 4. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, rimane in vigore il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008. 5. Qualora la normativa vigente faccia riferimento a disposizioni abrogate dall'articolo 21, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilita', il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla presente legge: «Art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare). - 1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e' sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresi' sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi: a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilita', ai minori stranieri non accompagnati e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo puo' derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui e' urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona; cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinita', nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilita' incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di eta' e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile; b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o e' pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresi' i seguenti: 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione; c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessita' di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza e' fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile. 3-bis. La richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati o proposti a norma del comma 3, lettera b), alinea, per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, puo' essere avanzata solo a mezzo del difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte. Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 il decorso del termine di prescrizione e' sospeso sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020. 4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale. 5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attivita' giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h). 6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorita' sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti. 7. Per assicurare le finalita' di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attivita' urgenti; b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonche' l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche; f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto e' considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se e' prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalita' di collegamento. All'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta dell'identita' dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale; g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3; h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice; h-bis) lo svolgimento dell'attivita' degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. 7-bis. Fermo quanto disposto per gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale fino al 31 maggio 2020, dopo tale data e' ripristinata la continuita' degli incontri protetti tra genitori e figli gia' autorizzata dal tribunale per i minorenni per tutti i servizi residenziali, non residenziali e semiresidenziali per i minorenni, nonche' negli spazi neutri, favorendo le condizioni che consentono le misure di distanziamento sociale. La sospensione degli incontri, nel caso in cui non sia possibile assicurare i collegamenti da remoto, puo' protrarsi esclusivamente in caso di taluno dei delitti di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69. 8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 7 che precludano la presentazione della domanda giudiziale e' sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attivita' precluse dai provvedimenti medesimi. 9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. 10. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020. 11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilita' del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalita' previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche' l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalita' previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 11.1. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale e alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. E' comunque consentito il deposito degli atti di cui al periodo precedente con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. 11-bis. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati puo' avvenire in modalita' telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio e' preceduta da un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneita' delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche' l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare e' assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I difensori attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal piu' vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identita' della persona arrestata o formata e' accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti. 12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2020 per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le modalita' di cui al comma 12-quinquies; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo e' comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale. Se la richiesta e' formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato. 12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non puo' essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare e' assicurata con le modalita' di cui al comma 12. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il piu' vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalita' idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilita' per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto nello stesso delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. 12-quater.1 Sino al 31 luglio 2020, con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, e' autorizzato il deposito con modalita' telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. 12-quater.2 Sino al 31 luglio 2020, con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalita' telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. 12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di' consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati e' considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento e' depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria. Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto. 13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonche' dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio. 15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessita' di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che puo' essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018. 17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorita' sanitaria, la magistratura di sorveglianza puo' sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del regime di semiliberta' ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121. 18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020. 19. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedi' successivo del mese di ottobre. 20. Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 sono altresi' sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attivita' nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonche' in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino gia' pendenti a far data dal 9 marzo fino all'11 maggio 2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti. 20-bis. Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, puo' dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalita' telematica e' sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutivita' dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l'accordo cosi' formato. In tali casi l'istanza di notificazione dell'accordo di mediazione puo' essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 20-ter. (Abrogato). 21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresi' ai procedimenti relativi alle giurisdizioni speciali non contemplate dal presente decreto-legge, agli arbitrati rituali, alle commissioni tributarie e alla magistratura militare. 22.». - Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, come modificato dalla presente legge: «Art. 19 (Organismo di classificazione). - 1. Gli organismi di classificazione esercitano sulle unita' navali, sui galleggianti e sugli impianti galleggianti addetti alla navigazione interna compiti di controllo tecnico rientranti nel campo di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, anche finalizzati al rilascio dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12, fermo restando il potere di rilascio dei relativi certificati da parte dell'autorita' competente di cui all'allegato VI. 2. Per eseguire i compiti di cui al comma 1, l'organismo, stabilito nel territorio nazionale, deve essere autorizzato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, nonche' riconosciuto dalla Commissione europea. 3. L'organismo di classificazione, per essere autorizzato ai sensi del comma 2, deve presentare domanda di autorizzazione all'amministrazione, corredata da tutte le informazioni e la documentazione necessaria per verificare che esso sia conforme alle prescrizioni di cui all'allegato IX. L'amministrazione avvia l'attivita' istruttoria e adotta i provvedimenti di autorizzazione entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. 4. L'amministrazione presenta alla Commissione europea la domanda di riconoscimento dell'organismo di classificazione, corredata dall'autorizzazione nazionale di cui al comma 3. Entro dieci giorni dal riconoscimento da parte della Commissione europea, l'amministrazione trasmette all'organismo di classificazione l'autorizzazione di cui al comma 3 e il provvedimento di riconoscimento della Commissione europea. 5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 e per la presentazione delle prove documentali di cui al comma 3. 6. L'amministrazione verifica che gli organismi di classificazione svolgono efficacemente i compiti per i quali sono stati autorizzati. 7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, l'amministrazione: a) svolge visite di sorveglianza periodica, con cadenza almeno biennale; b) decide sull'opportunita' di procedere, in ogni momento, di propria iniziativa o a seguito di segnalazioni esterne, al controllo degli organismi per verificare le condizioni in base alle quali gli stessi hanno ottenuto l'autorizzazione, il mantenimento dei requisiti, il regolare svolgimento delle procedure e l'adempimento dei propri obblighi; c) valuta le informazioni acquisite ai sensi del comma 9. 8. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell'Unione europea una relazione sui risultati delle verifiche effettuate, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui queste sono state realizzate. 9. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, l'organismo autorizzato trasmette all'amministrazione: a) ogni certificato o attestato rilasciato; b) le deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle unita' navali, galleggianti e impianti galleggianti certificati; c) l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di attestazione e di certificazione alle proprie esclusive dipendenze; d) gli aggiornamenti relativi alla documentazione di cui al comma 3. 10. Nel caso di violazioni in merito al possesso dei requisiti di cui all'allegato IX, al regolare svolgimento delle procedure o all'adempimento dei propri obblighi da parte dell'organismo autorizzato, l'amministrazione limita, sospende o ritira l'autorizzazione di cui al comma 3, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi, e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea. La misura puo' consistere in: a) richiamo scritto; b) sospensione parziale o totale dell'autorizzazione per un periodo variabile da tre mesi a un anno, in relazione alla gravita' dell'irregolarita' rilevata; c) revoca dell'autorizzazione. 11. La misura della sospensione parziale o totale di cui al comma 10, si applica quando l'organismo di classificazione autorizzato: a) non ottempera alle disposizioni date dall'amministrazione, nonostante il richiamo scritto; b) viola norme legislative e amministrative che regolano l'attivita' di controllo tecnico della conformita' delle unita' navali, dei galleggianti e degli impianti galleggianti addetti alla navigazione interna; c) non comunica o non trasmette le informazioni o i documenti richiesti da parte dell'amministrazione. 12. La misura della revoca dell'autorizzazione e' sempre disposta quando l'organismo di classificazione autorizzato: a) ha ricevuto almeno due provvedimenti di sospensione nel quinquennio; b) e' inattivo per oltre un anno salvo comprovati motivi; c) continua a commettere una violazione gia' sanzionata con la sospensione a norma del comma 11. 13. (abrogato). 14. Nel caso in cui la Commissione europea richieda informazioni sulla competenza di un organismo di classificazione autorizzato o sulla sua ottemperanza ai requisiti e alle responsabilita' cui e' sottoposto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce tutte le informazioni richieste. L'amministrazione comunica immediatamente alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell'Unione europea i provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 11 e 12, indicandone le motivazioni, anche al fine della sospensione o della revoca del riconoscimento. 15. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, revoca l'autorizzazione in caso di revoca del riconoscimento da parte della Commissione europea. 16. Gli organismi di classificazione gia' riconosciuti anteriormente al 6 ottobre 2016 in conformita' della direttiva 2006/87/CE sono riconosciuti anche ai sensi del presente decreto. Ad essi si estendono integralmente le disposizioni recate dal presente articolo. 17. L'amministrazione comunica alla Commissione europea qualsiasi modifica relativa ai nomi o agli indirizzi degli organismi di classificazione per i quali ha richiesto il riconoscimento.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla presente legge : «Art. 15 (Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). - (omissis). 2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2019. (omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, come modificato dalla presente legge: "Art. 6 (Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334). - 1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole «in caso di assenza o impedimento.» sono aggiunte le seguenti: «Nella sostituzione del dirigente dei Commissariati distaccati, i commissari capo esercitano anche le attribuzioni di Autorita' locale di pubblica sicurezza»; b) all'articolo 2-bis, le parole: «, riservato al personale del ruolo degli ispettori» sono soppresse; c) all'articolo 3: 1) - 1.2) (soppressi). 2) al comma 3: 1.1) al primo periodo, le parole: «decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»; 1.2) al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono, altresi', previste» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono previste le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui» e le parole: «le modalita' di svolgimento del concorso,» sono soppresse; 3) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «nel decreto» sono inserite le seguenti: «del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza»; d) all'articolo 4: 1) al comma 1, le parole «l'Istituto Superiore di Polizia» sono sostituite con le seguenti: «la Scuola Superiore di Polizia»; 2) al comma 3, le parole «dell'Istituto Superiore di Polizia» sono sostituite con le seguenti: «della Scuola Superiore di Polizia»; 3) al comma 8, dopo le parole: «nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione», sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando»; e) all'articolo 5: 1) al comma 1, lettera b), sono inserite, in fine, le seguenti parole «a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1-bis»; 2) al comma 1, lettera c), sono inserite, in fine, le seguenti parole «a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1-bis»; 3) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.»; f) all'articolo 5-bis: 1) al comma 1, le parole: «del ruolo degli ispettori in possesso della laurea triennale di cui all'articolo 3, comma 2, con un'eta' non superiore a trentacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso della laurea triennale o laurea magistrale o specialistica, di cui all'articolo 3, comma 2,», e le parole: «di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari.», sono sostituite dalle seguenti: «di cui il venti per cento riservato al personale dei ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti con un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni e con un'eta' non superiore a trentacinque anni, e l'ottanta per cento riservato al personale del ruolo degli ispettori, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari, con un'eta' non superiore a cinquantacinque anni.»; 2) al comma 3, dopo le parole: «il decreto» sono inserite le seguenti: «del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza»; g) all'articolo 5-ter, comma 6, dopo le parole: «nell'ambito delle sedi disponibili» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando»; h) all'articolo 11, comma 2, le parole: «e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «e dai prefetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza preposti alle direzioni e agli uffici di cui all'articolo 59, comma 1»; i) alla rubrica del titolo II le parole: «di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «della Polizia di Stato»; l) all'articolo 29, comma 2, le parole: «direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «commissario tecnico» e le parole: «direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»; m) all'articolo 30, comma 2, le parole: «fino a direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «fino a commissario capo tecnico», e le parole: «Ai direttori tecnici e ai direttori tecnici principali» sono sostituite dalle seguenti: «Ai commissari tecnici e ai commissari capo tecnici»; n) all'articolo 31: 1) al comma 3: 1.1) al primo periodo, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento» e le parole: «sono stabilite le modalita' di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale», sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale»; 1.2) al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono, altresi', previste» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui» e le parole: «le modalita' di svolgimento dei concorsi,» sono soppresse; 2) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dal decreto» sono inserite le seguenti: «del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza»; o) all'articolo 32: 1) al comma 1, le parole: «i direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «i commissari tecnici»; 2) al comma 4, le parole: «I direttori tecnici» sono sostitute dalle seguenti: «I commissari tecnici» e le parole: «di direttore tecnico principale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di commissario capo tecnico»; p) all'articolo 33, comma 1, le parole: «nella qualifica di direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «di commissario capo tecnico»; q) alla rubrica del titolo III le parole: «di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «della Polizia di Stato»; r) all'articolo 45, comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: «Gli stessi possono essere altresi' componenti delle commissioni medico legali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.»; s) all'articolo 46: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: «dei requisiti previsti dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti previsti dal regolamento»; 2) al comma 2, primo periodo, le parole: «Con il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento» e, al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono, altresi', previste» sono sostituite dalle seguenti: «Con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui» e le parole: «le modalita' di svolgimento del concorso,» sono soppresse; 3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario, determinati con modalita' stabilite nel decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 2, e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e con un'eta' non superiore a quaranta anni, per la meta' dei posti a quello del ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l'altra meta', al restante personale con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".»; t) all'articolo 47, comma 1, le parole «di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di sei mesi» e le parole «, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulle basi di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» sono soppresse; u) all'articolo 48, comma 1, le parole «non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore» e le parole: «con almeno tre e sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «con almeno tre anni e sei mesi e sette anni e sei mesi»; v) all'articolo 52, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «provvede» e' inserita la seguente: «anche»; z) all'articolo 59, comma 1, le parole «e composta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «e composta dai vice direttori generali della pubblica sicurezza e dai prefetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza direttori di direzioni e uffici di pari livello nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, con esclusione delle lettere i) ed n), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, nonche' della direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, della direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere e dell'ufficio centrale interforze per la sicurezza personale»; aa) all'articolo 63, comma 1: 1) al secondo periodo, le parole «Per il conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore,» sono soppresse e la parola «la» e' sostituita dalla seguente: «La»; 2) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Non puo' conseguire la promozione per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche equiparate il funzionario che riporti un punteggio inferiore al sessanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei vigenti criteri di massima.». - Si riporta il testo del comma 373 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla presente legge: «(omissis). 373. Le assunzioni di cui al comma 372 sono effettuate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste a normativa vigente. (omissis).». |
| ((Art. 66 ter Misure di semplificazione per l'erogazione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e' inserito il seguente: «4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le amministrazioni preposte continuano a erogare l'assegno di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell'anno precedente a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare). - 1. (omissis). 2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, all'assegnazione degli accompagnatori di cui al secondo comma dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ai grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o di un accompagnatore del servizio civile compete, in sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per dodici mensilita', nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1. 3. L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui al comma 2 puo' essere adeguato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2. 4. Entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati ne' siano in grado di assicurarlo. Ove spettante, nell'ambito delle risorse disponibili, in favore dei grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma e A-bis) della tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, verra' corrisposto un assegno sostitutivo mensile esente da imposte pari a 878 euro per dodici mensilita'; per i soggetti con infermita' di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale assegno sara' corrisposto in misura ridotta al 50 per cento. 4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le amministrazioni preposte continuano a erogare l'assegno di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell'anno precedente a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 5. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti gia' competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.». - Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 19. «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - (omissis). 12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. (omissis).». |
| ((Art. 66 quater Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsita'
1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 152, dopo le parole: «sospette di falsita',» sono inserite le seguenti: «non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione delle stesse,»; b) al comma 153, le parole: «fino ad euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 300 a euro 5.000 secondo la gravita' della violazione».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 152 e 153 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Misure in materia di riscossione). - 1. - 151. Omissis. 152. I gestori del contante trasmettono, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle finanze o agli enti gestori i dati e le informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete metalliche in euro sospette di falsita', non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione delle stesse, secondo le disposizioni applicative stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 153. In caso di violazione del comma 152 del presente articolo o delle disposizioni applicative del medesimo comma, al gestore del contante responsabile e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 5.000 secondo la gravita' della violazione. La competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro. Omissis.». |
| ((Art. 66 quinquies Destinazione di parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada all'acquisto di mezzi per finalita' di protezione civile 1. All'articolo 208, comma 5-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalita' di protezione civile di competenza dell'ente interessato».))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 208, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dalla presente legge: «Art. 208 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie). - (Omissis). 5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 puo' anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agliarticoli 186, 186-bis e187e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalita' di protezione civile di competenza dell'ente interessato.». |
| ((Art. 66 sexies
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.)) |
| Art. 67
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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