Gazzetta n. 192 del 12 agosto 2021 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 26/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 181 del 30 luglio 2021).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Art. 1

Principi, finalita' e definizioni

1. Il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonche' dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.
2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati al comma 1, nel pieno rispetto degli standard e delle priorita' dell'Unione europea in materia di clima e di ambiente.
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
4. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Cabina di regia», l'((organo)) con poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR;
b) «Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia», il fondo di cui all'articolo 1, ((commi 1037 e seguenti)), della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) «PNC», ((il Piano)) nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
d) «PNRR», il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi ((degli articoli)) 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241;
e) «interventi del PNRR», gli investimenti e le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
f) «Regolamento (UE) 2021/241», ((il regolamento del)) Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
g) «Segreteria tecnica», ((la struttura)) costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto alle attivita' della Cabina di regia e del Tavolo permanente;
h) «Semestre europeo», il processo definito all'articolo 2 bis del Regolamento (CE) n. 1466/97;
i) «Servizio centrale per il PNRR», ((la struttura)) dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
l) «amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR», ((i Ministeri e le strutture)) della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR;
m) «Sistema Nazionale di e-Procurement», il sistema di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, ((con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;))
n) «Sogei S.p.A.», la Societa' Generale d'Informatica S.p.A. di cui all' articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, societa' in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
o) «soggetti attuatori», ((i soggetti pubblici)) o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;
p) «Tavolo permanente» il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, organo con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR;
q) «Unita' di audit», ((la struttura)) che svolge attivita' di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241;
r) «Unita' di missione», l'Unita' di missione di cui all'articolo 1, comma 1050 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, struttura che svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del PNRR;
s) «PNIEC», ((il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima)), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 12 febbraio 2021, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale L 57 del 18 febbraio 2021.
- Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante
«Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti
per gli investimenti» convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 maggio 2021, n. 108.
- Il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo
e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale L 328 del 21 dicembre 2018.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Si riporta il testo dei commi 1037 e seguenti
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«1.-1036. (Omissis).
1037. Per l'attuazione del programma Next Generation
EU e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto
ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di
rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia,
con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno
2021, di 40.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di
44.573 milioni di euro per l'anno 2023.
1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040, le
risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su due
appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la
Tesoreria centrale dello Stato, denominati,
rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a
fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a
titolo di prestito». Nel primo conto corrente sono versate
le risorse relative ai progetti finanziati mediante
contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono
versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante
prestiti. I predetti conti correnti hanno amministrazione
autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
1039. Le risorse giacenti nei conti correnti
infruttiferi di cui al comma 1038 sono trasferite, in
relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna
amministrazione od organismo titolare dei progetti,
mediante giroconto su un conto aperto presso la Tesoreria
statale, sulla base delle procedure definite con il decreto
di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione
e controllo delle componenti del Next Generation EU.
1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al
comma 1037 siano utilizzate per progetti finanziati dal
dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che
comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, un
importo corrispondente alle predette minori entrate e'
versato sulla contabilita' speciale n. 1778, intestata «
Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio », per la
conseguente regolazione contabile mediante versamento nei
pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata.
Il versamento nella predetta contabilita' speciale e'
effettuato mediante utilizzo delle risorse del medesimo
Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in
un periodo temporale piu' esteso rispetto a quello della
dotazione del Fondo, utilizzando direttamente le
disponibilita' dei conti di tesoreria di cui al comma 1038
previamente incrementate dal Fondo.
1041. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio
dell'Unione europea per l'attuazione del dispositivo di
ripresa e resilienza dell'Unione europea affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato in due distinti
capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo
perduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoli affluiscono le
risorse del programma Next Generation EU oggetto di
anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma
1037.
1042. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, il primo da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le procedure
amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di
cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di
rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma
1037.
1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono
responsabili della relativa attuazione conformemente al
principio della sana gestione finanziaria e alla normativa
nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi,
la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i
progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il
conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al
fine di supportare le attivita' di gestione, di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende
disponibile un apposito sistema informatico.
1044. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalita' di rilevazione dei dati di attuazione
finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile,
con particolare riferimento ai costi programmati, agli
obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute
sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai
tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli
indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni
altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli
interventi.
1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al
2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il
Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una
relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati
i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next
Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione
indica, altresi', le eventuali misure necessarie per
accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore
efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.
1046. Al fine di garantire, nella gestione
finanziaria, il rispetto dei principi europei di
tracciabilita' delle operazioni contabili afferenti alla
realizzazione del programma Next Generation EU e dei
progetti finanziati, anche per i successivi eventuali
controlli di competenza delle istituzioni dell'Unione
europea, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo di cui
al comma 1037 sono utilizzate dopo l'approvazione del
programma Next Generation EU per finanziare i progetti
previsti dallo stesso programma e mantengono, quale vincolo
di destinazione, la realizzazione degli interventi del
programma fino a tutta la durata del medesimo programma. I
progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito
dalla normativa europea in materia e comunque corredati di
indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da
raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori
quantitativi.
1047. Le anticipazioni sono destinate ai singoli
progetti tenendo conto, tra l'altro, dei cronoprogrammi
della spesa e degli altri elementi relativi allo stato
delle attivita' desumibili dal sistema di monitoraggio di
cui al comma 1043.
1048. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino
alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla
base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati
finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul
sistema informatico di cui al comma 1043 e in base al
conseguimento dei relativi target intermedi e finali
previsti.
1049. Ogni difformita' rilevata nell'attuazione dei
singoli progetti rispetto alle disposizioni dei commi da
1037 a 1050 nonche' nel conseguimento dei relativi target
intermedi e finali con impatto diretto sugli importi
richiesti a rimborso alla Commissione europea per il
programma Next Generation EU, prima o dopo l'erogazione del
contributo pubblico in favore dell'amministrazione
titolare, deve essere immediatamente corretta. Nel caso di
revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente
corrisposti sono recuperati e riassegnati nelle
disponibilita' finanziarie del medesimo programma.
1050. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, e'
istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,
un'apposita unita' di missione con compiti di
coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del
medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo
di attuazione del programma Next Generation EU. Per tale
finalita', e' istituito un posto di funzione di livello
dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca. Al
fine di assicurare l'invarianza finanziaria, e' reso
indisponibile nell'ambito della dotazione organica del
Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti
di funzione dirigenziale di livello non generale
equivalente sul piano finanziario. L'unita' di missione,
oltre che di personale di ruolo del Ministero dell'economia
e delle finanze, puo' avvalersi, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero, di non
piu' di 10 unita' di personale non dirigenziale dipendente
delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collocato
fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro
analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle
amministrazioni di rispettiva appartenenza ai sensi
dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. A tal fine, all'art. 26, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la parola: "Ministro"
e' sostituita dalla seguente: "Ministero".
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative
al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti):
«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- 1. E' approvato il Piano nazionale per gli investimenti
complementari finalizzato ad integrare con risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026.
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui al
comma 1 sono ripartite come segue:
a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per il trasferimento al bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per i seguenti programmi e
interventi:
1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50
milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73
milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per
l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24
milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per
l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale:
65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di
euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno
2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31
milioni di euro per l'anno 2026;
4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in
contesti urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
riferiti al seguente programma:
1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e
2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di
euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023,
280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro
per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;
c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti programmi e
interventi:
1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi
- Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni
di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno
2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e 124,22
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi
- Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di
euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno
2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di
euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali:
150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro
per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9
milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro per
l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;
4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture
per il trasporto ferroviario delle merci: 60 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per
l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025;
5. Strade sicure - Messa in sicurezza e
implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per
il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel
(A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di
euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
50 milioni di euro per l'anno 2026;
6. Strade sicure - Implementazione di un sistema di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti,
viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25 milioni
di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno
2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,
2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;
7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della
resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti
climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno
2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di
euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72
milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per
l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno
2025;
9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale:
20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di
euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno
2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni
di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno
2026;
10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro
per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
11. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing),
attraverso un sistema alimentato, ove l'energia non
provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti
green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili,
da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni
di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno
2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di
euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
10 milioni di euro per l'anno 2026;
12. Strategia Nazionale Aree Interne -
Miglioramento dell'accessibilita' e della sicurezza delle
strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50
milioni di euro per l'anno 2026;
13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro
per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della cultura riferiti al
seguente programma:
1. Piano di investimenti strategici su siti del
patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7
milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1
milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per
l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;
e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della salute riferiti ai
seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49
milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per
l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250
milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per
l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250
milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per
l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni
di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno
2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno
2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;
f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico riferiti
ai seguenti programmi e interventi:
1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza
digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni
di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno
2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni
di euro per l'anno 2026;
2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per
l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022,
1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno
2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro
per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero della giustizia riferiti al
seguente programma e intervento:
1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e
spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5
milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per
l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57
milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per
l'anno 2026;
h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali riferiti al seguente programma e
intervento:
1. Contratti di filiera e distrettuali per i
settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura,
della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200
milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di
euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento
delle predette somme e' destinato esclusivamente alle
produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla
normativa europea e a quella nazionale di settore;
i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
riferiti al seguente programma e intervento:
1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi
innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente
programma e intervento:
1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel
2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023,
829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di
euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno
2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi
3 e 4.
2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di
investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio
nazionale nonche' di ridurre il divario infrastrutturale
tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2,
lettera c), punti 1 e 3, sono destinate alle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al
50 per cento e all'80 per cento.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c),
punto 2, sono destinate:
a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno
2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5
milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro
per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e
di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026, all'erogazione,
fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un
contributo di importo non superiore al 50 per cento dei
costi necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento
delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;
b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno
2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni
di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da
parte di Rete ferroviaria italiana Spa, di unita' navali
impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i
servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci
ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri. Tali
risorse si intendono immediatamente disponibili alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti;
c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno
2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58
milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro
per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore
al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati
alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas
naturale sul territorio nazionale necessari alla
de-carbonizzazione dei trasporti e in particolare nel
settore marittimo, nonche' di punti di rifornimento di gas
naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con
le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle
unita' navali necessarie a sostenere le attivita' di
bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione
nazionali.
2-quater. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:
a) le modalita' di assegnazione delle risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate
all'erogazione di contributi in favore delle imprese del
settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le
proprie attivita' sul territorio nazionale. I contributi
sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al
50 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e
mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviario
anche nei terminal intermodali, nonche' al finanziamento,
nella misura del 100 per cento, di interventi destinati
all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari
di Rete ferroviaria italiana Spa;
b) la tipologia e i parametri tecnici degli
interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere
a) e c) del comma 2-ter, l'entita' del contributo
riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna
delle tipologie di intervento e le modalita' e le
condizioni di erogazione dello stesso.
2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera
c), punto 12, sono destinate, al fine di assicurare
l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo della strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con
particolare riferimento alla promozione e al miglioramento
dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di
interventi di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la
coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alla
ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base
dei seguenti criteri:
a) entita' della popolazione residente;
b) estensione delle strade statali, provinciali e
comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica
comunicazione esistente tra due o piu' comuni appartenenti
all'area interna;
c) esistenza di rischi derivanti dalla
classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione
sismica;
d) esistenza di situazioni di dissesto
idrogeologico e relativa entita'.
2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di
cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo
prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.
2-septies. Al fine di favorire l'incremento del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprieta'
delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in
forma societaria, nonche' degli enti di edilizia
residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli ex
Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui
al comma 2, lettera c), punto 13, sono destinate al
finanziamento di un programma di interventi di
riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi
compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente
ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:
a) interventi diretti alla verifica e alla
valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di
edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento
o di adeguamento sismico;
b) interventi di efficientamento energetico di
alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi
comprese le relative progettazioni;
c) interventi di razionalizzazione degli spazi di
edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi
di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se
eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle
lettere a) e b);
d) interventi di riqualificazione degli spazi
pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi
di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di
miglioramento e valorizzazione delle aree verdi,
dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di
intervento;
e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare
alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi
di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi
di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili
da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e
antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito
minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli
interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle
finalita' di cui alla presente lettera puo' essere
destinato un importo non superiore al 10 per cento del
totale delle risorse;
f) operazioni di locazione di alloggi da destinare
temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle
lettere a) e b).
2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle
detrazioni previste dall'art. 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281:
a) sono individuati gli indicatori di riparto su
base regionale delle risorse di cui al comma 2-septies,
tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale
pubblica presenti in ciascuna regione, dell'entita' della
popolazione residente nella regione nonche' dell'entita'
della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1
e 2;
b) sono stabilite le modalita' e i termini di
ammissione a finanziamento degli interventi, con priorita'
per gli interventi effettuati nelle zone sismiche 1 e 2,
per quelli che prevedono azioni congiunte sia di
miglioramento di classe sismica sia di efficientamento
energetico, nonche' per quelli in relazione ai quali sia
gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica
ed economica di cui all'art. 23 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei
finanziamenti.
2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di
edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di
recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale
pubblica, di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a:
a) interventi di ristrutturazione e
riqualificazione di alloggi e immobili gia' destinati a
edilizia residenziale pubblica;
b) interventi finalizzati al riutilizzo, al
completamento o alla riconversione a edilizia residenziale
sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o
abbandonati, liberi da qualunque vincolo.
3. All'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:
«8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche
di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30
giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60
per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla
data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023.».
4. La copertura di parte degli oneri di cui all'art.
1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a
1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.468,9 milioni
di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per
l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per l'anno 2026, a
valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza ai
sensi dei commi da 1037 a 1050 della legge n. 178 del 2020,
e' rideterminata in 1.315,4 milioni di euro per l'anno
2023, in 1.310,9 milioni di euro per l'anno 2024, in 560,1
milioni di euro per l'anno 2025 e in 505,79 milioni di euro
per l'anno 2026.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli
eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica
rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione
di cui all'art. 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono
vincolati alla proroga del termine della fruizione della
citata agevolazione, da definire con successivi
provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo
periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati
comunicati con cadenza trimestrale dall'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti delle
stime sono comunicati alle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per
gli investimenti complementari si applicano, in quanto
compatibili, le procedure di semplificazione e
accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita'
dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale
di ripresa e resilienza. Allo scopo di agevolare la
realizzazione degli interventi previsti dal comma 2,
lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2023, le disposizioni di cui al comma 2-quater
dell'art. 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si
applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli
interventi suddetti.
7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati per ciascun intervento o
programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e
coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza con la Commissione europea
sull'incremento della capacita' di spesa collegata
all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
investimenti complementari. Le informazioni necessarie per
l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i
sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i
programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema
informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.
7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai
programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza ai sensi dell'art. 14, comma 1, ultimo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e fermo
restando anche quanto previsto dal medesimo art. 14, comma
1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini previsti
dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la
mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio
comportano la revoca del finanziamento ai sensi del
presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni
giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono
adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione
centrale titolare dell'intervento. Nel caso in cui il
soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale,
nonche' per gli interventi di cui al comma 2, lettera b),
punto 1, la revoca e' disposta con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le risorse disponibili per
effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui,
sono riprogrammate con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, secondo criteri premianti
nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i
migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse
oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui
di cui all'art. 34-bis, commi 3 e 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento
dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione.
Qualora le somme oggetto di revoca siano state gia'
trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono
essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di
consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione
disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui. In caso di mancato
versamento delle predette somme da parte degli enti locali
delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana
e della regione Sardegna, il recupero e' operato con le
procedure di cui all'art. 1, commi 128 e 129, della legge
24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle regioni
Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancato
versamento, le predette regioni e province autonome
assoggettano i propri enti ad una riduzione in
corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati
dalle medesime regioni o province autonome che provvedono,
conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio
dello Stato le somme recuperate. In caso di mancato
versamento da parte delle regioni e delle province autonome
si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle
giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti
presso la tesoreria statale.
7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al
comma 2, lettera e), costituisce adempimento ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio
sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'art. 2,
comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
come prorogato, a decorrere dal 2013, dall'art. 15, comma
24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la
relativa verifica e' effettuata congiuntamente dal Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica degli
adempimenti di cui rispettivamente all'art. 9 e all'art. 12
dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005.
7-quater. Fermo restando il rispetto del
cronoprogramma finanziario e procedurale previsto dal
presente articolo e dal decreto di cui al comma 7, alla
ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli
interventi di cui al comma 2, lettera d), punto 1, si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
7-quinquies. A partire dall'anno 2022 e fino alla
completa realizzazione del Piano nazionale per gli
investimenti complementari, e' presentata annualmente alle
Camere, unitamente alla relazione gia' prevista dall'art.
7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione territoriale
dei programmi e degli interventi di cui al comma 2, anche
sulla base delle risultanze dei sistemi di monitoraggio di
cui al comma 7.
8. L'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi
dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e' subordinata alla previa
autorizzazione della Commissione europea. Le
amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano
nazionale per gli investimenti complementari in coerenza
con il principio dell'assenza di un danno significativo
agli obiettivi ambientali, di cui all'art. 17 del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2020.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per
l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022,
6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni
di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per
l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026,
70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro
per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4
milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano, ai fini
della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno
2026, 2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40
milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro
per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030,
si provvede ai sensi dell'art. 5.».
- Il regolamento (CE) n. 1466/97 del 7 luglio 1997, e'
pubblicato nella GUCE 2 agosto 1997, n. L 209.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 1 (Riduzione della spesa per l'acquisto di beni
e servizi e trasparenza delle procedure). - 1.
Successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, i contratti stipulati
in violazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli
obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilita' amministrativa. Ai fini della
determinazione del danno erariale si tiene anche conto
della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti
strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le
centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei
parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di
acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono
soggette all'applicazione dell'art. 26, comma 3, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo
periodo del presente comma non si applica alle
Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato
stipulato ad un prezzo piu' basso di quello derivante dal
rispetto dei parametri di qualita' e di prezzo degli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip
S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione
interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni
sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in
precedenza.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 83, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione
finanziaria). - 1.-14. (Omissis).
15. Al fine di garantire la continuita' delle
funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e
finanziari, i diritti dell'azionista della societa' di
gestione del sistema informativo dell'amministrazione
finanziaria ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 6, comma
7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti
conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'art. 2383, terzo
comma, del codice civile.
(Omissis).».
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato IV

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Cabina di regia

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. ((In relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessita' di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa, garantendo l'apporto delle professionalita' adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al presente comma, per il medesimo periodo in cui resta operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, e' sospesa l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al personale che a qualunque titolo presta la propria attivita' lavorativa presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto il limite di eta' per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, determinano il rientro del medesimo personale presso l'amministrazione statale di provenienza. Resta ferma la possibilita' di revoca dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400,))
la Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' delegare a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche attivita'. La Cabina di regia in particolare:
a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali;
b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante la formulazione di indirizzi specifici sull'attivita' di monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per il PNRR, di cui all'articolo 6;
c) esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, le tematiche e gli specifici profili di criticita' segnalati dai Ministri competenti per materia e, con riferimento alle questioni di competenza regionale o locale, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il programma di governo, il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unita' per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5 l'eventuale necessita' di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di attuazione;
e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche', anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, ((con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parita' di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
f) riferisce periodicamente al))
Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR;
g) ((trasmette, per il tramite, rispettivamente, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e) del presente comma alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticita' attuative;))
h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;
i) assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo permanente di cui all'articolo 3;
l) promuove attivita' di informazione e comunicazione ((coerenti)) con l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241.
3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti ((delle Regioni)) e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza di una singola regione o provincia autonoma, ((ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, quando sono esaminate questioni che riguardano piu' regioni o province autonome, ovvero il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia quando sono esaminate questioni di interesse locale;)) in tali casi alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che puo' presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del ((partenariato economico, sociale e territoriale.))
4. Il Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e il Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono, sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la facolta' di partecipare attraverso un delegato. Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l'esame delle questioni che non hanno trovato soluzione all'interno del Comitato interministeriale.
5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano il coordinamento con l'esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi della Cabina di regia di cui al comma 2, del ((Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo)) 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Comitato interministeriale ((per la transizione digitale)) di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ((e con la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei per gli anni 2021-2027,)) il Ministro per gli affari regionali e le autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonche' di Conferenza unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si tratta di materie nelle quali le regioni e le province autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti Comitati partecipa anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
6. All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole «composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie,».
6-((bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' deferire singole questioni al Consiglio dei ministri perche' stabilisca le direttive alle quali la Cabina di regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
D.Lgs n. 80 del 1998). -(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.».
- Per il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, si rimanda nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 23
agosto 1988, n. 400:
«Art. 2 (Attribuzioni del Consiglio dei ministri). -
1. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale
del Governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo
generale dell'azione amministrativa; delibera altresi' su
ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal
rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di
attribuzione tra i ministri.
2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla
iniziativa del Presidente del Consiglio dei di porre la
questione di fiducia dinanzi alle Camere.
3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio
dei ministri:
a) le dichiarazioni relative all'indirizzo
politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su
cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;
b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei
disegni di legge gia' presentati al Parlamento;
c) i decreti aventi valore o forza di legge e i
regolamenti da emanare con decreto del Presidente della
Repubblica;
d) gli atti di sua competenza previsti
dall'articolo 127 della Costituzione e dagli statuti
regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle
province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto
stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e
per la regione Valle d'Aosta;
e) le direttive da impartire tramite il commissario
del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative
delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle;
f) le proposte che il ministro competente formula
per disporre il compimento degli atti in sostituzione
dell'amministrazione regionale, in caso di persistente
inattivita' degli organi nell'esercizio delle funzioni
delegate, qualora tali attivita' comportino adempimenti da
svolgersi entro i termini perentori previsti dalla legge o
risultanti dalla natura degli interventi;
g) le proposte di sollevare conflitti di
attribuzione o di resistere nei confronti degli altri
poteri dello Stato, delle regioni e delle province
autonome;
h) le linee di indirizzo in tema di politica
internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e
degli accordi internazionali, comunque denominati, di
natura politica o militare;
i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e
la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della
Costituzione;
l) gli atti concernenti i rapporti previsti
dall'articolo 8 della Costituzione;
m) i provvedimenti da emanare con decreto del
Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di
Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a
tale parere;
n) la richiesta motivata di registrazione della
Corte dei conti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto
12 luglio 1934, n. 1214;
o) le proposte motivate per lo scioglimento dei
consigli regionali;
p) le determinazioni concernenti l'annullamento
straordinario, a tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli
atti amministrativi illegittimi, previo parere del
Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti
amministrativi delle regioni e delle province autonome,
anche della Commissione parlamentare per le questioni
regionali (4);
q) gli altri provvedimenti per i quali sia
prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri
ritenga opportuna la deliberazione consiliare.
4. L'individuazione degli atti da sottoporre alla
deliberazione del Consiglio dei Ministri e' tassativa,
anche agli effetti dell'articolo 3, comma 1, della legge 15
gennaio 1994, n. 20.».
- Si riporta il testo del comma 1045 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«1.-1044. (Omissis).
1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al
2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il
Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una
relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati
i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next
Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione
indica, altresi', le eventuali misure necessarie per
accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore
efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Per il regolamento (UE) 2021/241, si rimanda nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55:
«Art. 8 (Funzioni in materia di innovazione
tecnologica e transizione digitale e istituzione del
Comitato interministeriale per la transizione digitale). -
1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
«b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del
Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica,
dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea,
della strategia italiana per la banda ultralarga, della
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese, nonche' della trasformazione, crescita e
transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e
privato, dell'accesso ai servizi in rete, della
connettivita', delle infrastrutture digitali materiali e
immateriali e della strategia nazionale dei dati
pubblici.».
2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri il Comitato interministeriale per la
transizione digitale (CITD), con il compito di assicurare,
nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3, lettera
b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato
dal presente decreto, il coordinamento e il monitoraggio
dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica
e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni
competenti in via ordinaria. Sono in ogni caso ricomprese
prioritariamente nelle materie di competenza del Comitato,
le attivita' di coordinamento e monitoraggio
dell'attuazione delle iniziative relative:
a) alla strategia nazionale italiana per la banda
ultralarga, alle reti di comunicazione elettronica
satellitari, terrestri mobili e fisse;
b) al fascicolo sanitario elettronico e alla
piattaforma dati sanitari;
c) allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie
emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'internet
delle cose (IoT) e della blockchain.
3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove
nominato, ed e' composto dai Ministri per la pubblica
amministrazione, ove nominato, dell'economia e delle
finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della
salute. Ad esso partecipano altresi' gli altri Ministri o
loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei
provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del
giorno.
4. Alle riunioni del CITD, quando si trattano materie
che interessano le regioni e le province autonome,
partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome o un presidente di regione o di
provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi
ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente
dell'Unione delle province d'Italia (UPI).
5. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina
l'ordine del giorno, ne definisce le modalita' di
funzionamento e ne cura, anche per il tramite della
Segreteria tecnico-amministrativa di cui al comma 7, le
attivita' propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei
lavori e all'attuazione delle deliberazioni. Il CITD
garantisce adeguata pubblicita' ai propri lavori.
6. Ferme restando le ordinarie competenze delle
pubbliche amministrazioni sulle attivita' di attuazione dei
singoli progetti, il CITD svolge compiti di:
a) esame delle linee strategiche, delle attivita' e
dei progetti di innovazione tecnologica e transizione
digitale di ciascuna amministrazione, anche per
valorizzarli e metterli in connessione tra loro in modo da
realizzare efficaci azioni sinergiche;
b) esame delle modalita' esecutive piu' idonee a
realizzare i progetti da avviare o gia' avviati;
c) monitoraggio delle azioni e dei progetti in
corso volto a verificare lo stato dell'attuazione delle
attivita', individuare eventuali disfunzioni o criticita'
e, infine, elaborare possibili soluzioni e iniziative.
7. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale e' costituita la Segreteria
tecnico-amministrativa del CITD con funzioni di supporto e
collaborazione per la preparazione e lo svolgimento dei
lavori e per il compimento delle attivita' di attuazione
delle deliberazioni del Comitato. La Segreteria
tecnico-amministrativa e' composta da personale del
contingente di cui al comma 9. Possono essere chiamati a
partecipare ai lavori della segreteria
tecnico-amministrativa rappresentanti delle pubbliche
amministrazioni partecipanti al Comitato, ai quali non sono
corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
8. Restano ferme le competenze e le funzioni
attribuite dalla legge, in via esclusiva, al Presidente del
Consiglio dei ministri in materia di innovazione
tecnologica e di transizione digitale.
9. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale opera un contingente composto da
esperti in possesso di specifica ed elevata competenza
nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di
trasformazione tecnologica e digitale nominati ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, ovvero anche da personale non dirigenziale,
collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra
analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di
appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche, nonche' del personale delle forze di polizia.
A tal fine e' autorizzata la spesa nel limite massimo di
euro 2.200.000 per l'anno 2021 e di euro 3.200.000 annui a
decorrere dall'anno 2022.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, sono
individuati il contingente di cui al comma 9, la sua
composizione ed i relativi compensi, nel limite massimo
individuale annuo di 90.000 euro al lordo degli oneri a
carico dell'amministrazione.
11. Il contingente di cui all'articolo 42, comma 1,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e'
incrementato di 15 unita' nel limite massimo di spesa di
euro 600.000 annui a decorrere dal 2021.
11-bis. Al fine di garantire al Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale
l'adeguato supporto delle professionalita' necessarie
all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo
nonche' allo svolgimento delle attivita' di coordinamento e
di monitoraggio dell'attuazione dei progetti in materia di
transizione digitale previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 76 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Al fine di dare concreta
attuazione alle misure adottate per il contrasto e il
contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con
particolare riferimento» sono sostituite dalle seguenti:
«Al fine di provvedere» e le parole: «fino al 31 dicembre
2021» sono soppresse;
b) alla rubrica, le parole: «per l'attuazione delle
misure di contrasto all'emergenza COVID-19» sono
soppresse.».
- Si riporta il testo dell'articolo 57-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 57-bis (Comitato interministeriale per la
transizione ecologica). - 1. E' istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato
interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con
il compito di assicurare il coordinamento delle politiche
nazionali per la transizione ecologica e la relativa
programmazione, ferme restando le competenze del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile.
2. Il CITE, presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della
transizione ecologica, e' composto dai Ministri della
transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle
politiche agricole alimentari e forestali. Ad esso
partecipano, altresi', gli altri Ministri o loro delegati
aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e
delle tematiche poste all'ordine del giorno.
3. Il CITE approva il Piano per la transizione
ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia
di:
a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
b) mobilita' sostenibile;
c) contrasto del dissesto idrogeologico e del
consumo del suolo;
c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti
climatici;
d) risorse idriche e relative infrastrutture;
e) qualita' dell'aria;
f) economia circolare;
f-bis) bioeconomia circolare e fiscalita'
ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza
climatica e sostenibile.
4. Il Piano individua le azioni, le misure, le fonti
di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonche' le
amministrazioni competenti all'attuazione delle singole
misure. Sulla proposta di Piano predisposta dal CITE e'
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, che e' reso nel termine di venti giorni dalla data di
trasmissione. La proposta di Piano e' contestualmente
trasmessa alle Camere per l'espressione dei pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, che si
pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione. Il Piano e' approvato in via definitiva dal
CITE entro trenta giorni dall'espressione dei pareri ovvero
dall'inutile decorso dei termini di cui al secondo e al
terzo periodo.
4-bis. Dopo l'approvazione definitiva del Piano da
parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o
un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il
31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato
di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle
misure e delle fonti di finanziamento adottate.
5. Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi
ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge
28 dicembre 2015, n. 221.
5-bis. La Commissione per lo studio e l'elaborazione
di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione
dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui al comma 98
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'
soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al Comitato
tecnico di supporto di cui al comma 7 del presente
articolo.
5-ter. All'articolo 68, comma 2, della legge 28
dicembre 2015, n. 221, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Il Ministro della transizione ecologica invia
alle Camere e al Comitato interministeriale per la
transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una
relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del
Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei
sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei
sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di
contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione
ecologica».
6. Il CITE monitora l'attuazione del Piano, lo
aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle
priorita' indicate anche in sede europea e adotta le
iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' istituito un Comitato tecnico di supporto del
CITE, composto da due rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, e da un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma
2, designati dai rispettivi Ministri, con il compito di
istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE. Ai
componenti del Comitato tecnico di supporto del CITE non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o
altri emolumenti comunque denominati.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della transizione
ecologica, e' adottato il regolamento interno del CITE, che
ne disciplina il funzionamento. Le deliberazioni del CITE
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura
il supporto tecnico e organizzativo alle attivita' del CITE
nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
10. Le attivita' di cui al presente articolo sono
svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
 
Art. 3
Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e
territoriale

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ((entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,)) e' istituito il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi ((nonche' di Roma capitale)), delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'universita' e della ricerca e della societa' civile ((nonche' delle organizzazioni della cittadinanza attiva. I componenti)) sono individuati sulla base della maggiore rappresentativita', della comprovata esperienza e competenza e di criteri oggettivi e predefiniti da individuare con il decreto di cui al primo periodo. Ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR. Il Tavolo permanente puo' segnalare collaborativamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 e al Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.
 
Art. 4

Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e' costituita una struttura con funzioni di segreteria tecnica per il supporto alle attivita' della Cabina di regia e del Tavolo permanente, la cui durata temporanea e' superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La Segreteria tecnica opera in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e l'Ufficio per il programma di governo.
2. La Segreteria tecnica di cui al presente articolo:
a) supporta la Cabina di regia e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni;
b) elabora periodici rapporti informativi alla Cabina di regia sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio sull'attuazione del PNRR comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
c) individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticita' segnalate dai Ministri competenti per materia;
d) acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR ((di cui all'articolo 6)) le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto ((dei tempi programmati)) ed a eventuali criticita' rilevate nella fase di attuazione degli interventi;
e) ove ne ricorrano le condizioni all'esito dell'istruttoria svolta, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;
f) istruisce i procedimenti relativi all'adozione di decisioni finalizzate al superamento del dissenso di cui all'articolo 13 e all'articolo 44.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del ((decreto legislativo 30 luglio)) 1999, n. 303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303:
«Art. 7 (Autonomia organizzativa). - (Omissis).
4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il
raggiungimento di risultati determinati o per la
realizzazione di specifici programmi, il Presidente
istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di
missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore
a quella del Governo che le ha istituite, e' specificata
dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il
Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture di
missione gia' operanti: in tale caso si applica l'articolo
18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per
la bioetica e gli altri organi collegiali che operano
presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne
disciplina le strutture di supporto.».
 
((Art. 4 bis
Misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita' in attuazione del PNRR

1. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, la Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, prorogata da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, costituisce struttura ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, ed e' prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il contingente di esperti della Segreteria tecnica di cui al medesimo comma 1 e' formato da personale non dirigenziale, in possesso di specifica e adeguata competenza nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilita', in numero non superiore a quindici. Il suddetto contingente e' composto da personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero da personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga condizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da Ministeri, organi, enti o istituzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente puo' essere composto altresi' da personale di societa' pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato mediante convenzioni stipulate previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico e' stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 5, sono definite la modalita' di formazione del contingente di cui al comma 2 e di chiamata del personale nonche' le specifiche professionalita' richieste.
4. Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono confermati fino al 31 dicembre 2026.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, aggiuntivi rispetto allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, cui si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 3
marzo 2009, n. 18:
«Art. 3 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale
sulla condizione delle persone con disabilita'). - 1. Allo
scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con
disabilita', in attuazione dei principi sanciti dalla
Convenzione di cui all'articolo 1, nonche' dei principi
indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilita', di seguito denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita'. I componenti dell'Osservatorio
sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel
rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e
uomini.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la
composizione, l'organizzazione e il funzionamento
dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le
amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e
nell'attuazione di politiche in favore delle persone con
disabilita', le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di
previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le
associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle
persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative
del terzo settore operanti nel campo della disabilita'.
L'Osservatorio e' integrato, nella sua composizione, con
esperti di comprovata esperienza nel campo della
disabilita' in numero pari a cinque.
4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed e'
prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri per la medesima durata.
5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui
all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle
misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa
Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale
dei diritti umani;
b) predisporre un programma di azione biennale per
la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone
con disabilita', in attuazione della legislazione nazionale
e internazionale;
c) promuovere la raccolta di dati statistici che
illustrino la condizione delle persone con disabilita',
anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
d) predisporre la relazione sullo stato di
attuazione delle politiche sulla disabilita', di cui
all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, come modificato dal comma 8 del presente articolo;
e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche
che possano contribuire ad individuare aree prioritarie
verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione
dei diritti delle persone con disabilita'.
6. Al funzionamento dell'Osservatorio e' destinato
uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal
2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000,
n. 328.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. All'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, le parole: "entro il 15 aprile di ogni anno"
sono sostituite dalle seguenti: "ogni due anni, entro il 15
aprile".».
- Si riporta il testo del comma 367 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«1.-366. (Omissis).
367. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico
necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilita', di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo
2009, n. 18, e all'Ufficio per le politiche in favore delle
persone con disabilita', di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, la segreteria
tecnica gia' costituita presso la soppressa Struttura di
missione per le politiche in favore delle persone con
disabilita', di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 25 ottobre 2018, gia' prorogata ai sensi
dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, e' ulteriormente prorogata fino al 31
dicembre 2023.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 2 e 5-ter dell'articolo
9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303:
«Art. 9 (Personale della Presidenza). - 1.-
(Omissis).
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di
lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo,
entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di
personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni
pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione
di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di
consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente.
3.-4. (Omissis).
5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado
e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare
servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai
Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, ed
i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il
personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga
posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con
l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla
ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il
trattamento economico fondamentale spettante al dipendente
medesimo.».
- Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 17
della legge 15 maggio 1997, n. 127:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- 1.-13. (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(Omissis).».
 
Art. 5
Unita' per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione
e Ufficio per la semplificazione

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita un a struttura di missione denominata Unita' per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione.
2. L'Unita', costituita nell'ambito del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. All'Unita' e' assegnato un contingente di personale, nei limiti delle risorse di cui al comma 4. L'Unita' opera in raccordo con il gruppo di lavoro sull'((analisi dell'impatto della regolamentazione)) (AIR) del ((Nucleo istituito)) presso la Presidenza del Consiglio dei ((ministri ai sensi)) dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. L'Unita' svolge i seguenti compiti:
a) individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia di cui all'articolo 2, gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi;
b) coordina, anche sulla base delle ((verifiche dell'impatto della regolamentazione)) di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, curate dalle amministrazioni, l'elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative, ((al fine di garantire)) maggiore coerenza ed efficacia della normazione;
c) cura l'elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione normativa;
d) promuove e potenzia iniziative di sperimentazione normativa, anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei, e tiene in adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale;
e) riceve e considera ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
5. L'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica opera in raccordo con l'Unita' di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nello svolgimento dei seguenti compiti:
a) promozione e coordinamento delle attivita' di rafforzamento della capacita' amministrativa nella gestione delle procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR anche attraverso le task force di esperti multidisciplinari da allocare nel territorio previste dal PNRR;
b) promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e della predisposizione del catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti nel PNRR;
c) misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri a carico di cittadini e imprese;
d) promozione di interventi normativi, organizzativi e tecnologici di semplificazione anche attraverso una Agenda per la semplificazione condivisa con le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;
e) pianificazione e verifica su base annuale degli interventi di semplificazione.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 17
maggio 1999, n. 144:
«Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di
valutazione e verifica investimenti pubblici del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
piani, programmi e politiche di intervento promossi e
attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata
l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale,
secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma
1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi
di programmazione, formulazione e valutazione di documenti
di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui
al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le
caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al
presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi
agli eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della
pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000. Una quota del fondo pari a 900.000 euro annui, a
decorrere dall'anno 2021, e' assegnata al finanziamento
delle attivita' di cui al comma 5.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai
quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome
al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma
1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246:
«Art. 14 (Semplificazione della legislazione). - 1.
L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)
consiste nella valutazione preventiva degli effetti di
ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attivita'
dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante
comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e
comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti
tengono conto della necessita' di assicurare il corretto
funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle
liberta' individuali.
2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni
dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in
ordine all'opportunita' dell'intervento normativo.
3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del
Governo e' sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione
previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di
esenzione di cui al comma 8.
4. La verifica dell'impatto della regolamentazione
(VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del
raggiungimento delle finalita' e nella stima dei costi e
degli effetti prodotti da atti normativi sulle attivita'
dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da
concludere con apposita relazione, nonche' le relative fasi
di consultazione;
b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita'
di esclusione dell'AIR;
c) i criteri generali e le procedure, nonche'
l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;
d) i criteri ed i contenuti generali della
relazione al Parlamento di cui al comma 10.
5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera
a), da' conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della
valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e
degli oneri informativi e dei relativi costi
amministrativi, introdotti o eliminati a carico di
cittadini e imprese. Per onere informativo si intende
qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione,
trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e
documenti alla pubblica amministrazione.
5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera
a), da' altresi' conto, in apposita sezione, del rispetto
dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei
commi 24-bis, 24-ter e 24-quater.
6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonche' i
metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del
Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a
revisione, con cadenza non superiore al triennio.
7. L'amministrazione competente a presentare
l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL)
della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati
dell'AIR.
8. Il DAGL assicura il coordinamento delle
amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su
motivata richiesta dell'amministrazione interessata, puo'
consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.
9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria
autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi,
individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle
attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR
di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile
impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le
amministrazioni possono avvalersi di esperti o di societa'
di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa
vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie.
10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le
amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi
informativi necessari per la presentazione al Parlamento,
entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente
del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione
dell'AIR.
11. E' abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8
marzo 1999, n. 50.
12. Al fine di procedere all'attivita' di riordino
normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo,
avvalendosi dei risultati dell'attivita' di cui
all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, individua le disposizioni legislative
statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le
antinomie normative relative ai diversi settori
legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione
finale.
13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005
del fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a
promuovere l'informatizzazione e la classificazione della
normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata
del bilancio dello Stato, per essere successivamente
riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al
fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida,
costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.
14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del
termine di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad
adottare, con le modalita' di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
decreti legislativi che individuano le disposizioni
legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio
1970, anche se modificate con provvedimenti successivi,
delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in
vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di
abrogazione tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano
esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo
contenuto normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe lesione dei diritti
costituzionali;
d) identificazione delle disposizioni
indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore,
anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e
verifica dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere
in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il
contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla
finanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni contenute nei
decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per
oggetto i principi fondamentali della legislazione dello
Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.
14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione
regionale, le disposizioni normative statali, che restano
in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5
giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna
regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative
disposizioni regionali.
14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17,
decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma
14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo
del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non
comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche
se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.
14-quater. Il Governo e' altresi' delegato ad
adottare, entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o
piu' decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa,
con la medesima decorrenza prevista dal comma 14-ter, di
disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di
cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate
successivamente al 1° gennaio 1970.
15. I decreti legislativi di cui al comma 14
provvedono altresi' alla semplificazione o al riassetto
della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al
fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con
quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio
1970.
16.
17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel
codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice
di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese
le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni
altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la
denominazione codice ovvero testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento
degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza
costituzionale, nonche' le disposizioni relative
all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello
Stato e al riparto della giurisdizione;
c) le disposizioni tributarie e di bilancio e
quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco;
d) le disposizioni che costituiscono adempimenti
imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per
la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali;
e) le disposizioni in materia previdenziale e
assistenziale.
18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma
15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.
18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18,
nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi,
possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti
legislativi.
19. E' istituita la "Commissione parlamentare per la
semplificazione", di seguito denominata "Commissione"
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.
20. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti
legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione
del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme
di cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere;
c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei
decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e
18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia
entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non
accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni
poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e
con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il
parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni.
Se il termine previsto per il parere della Commissione cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei
termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis,
la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni.
23. La Commissione puo' chiedere una sola volta ai
Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per
l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
la complessita' della materia o per il numero di schemi
trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la
Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini
non viene considerato il periodo di sospensione estiva e
quello di fine anno dei lavori parlamentari.
24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma
21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura
successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti
dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
24-bis. Gli atti di recepimento di direttive
comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto
previsto al comma 24-quater.
24-ter. Costituiscono livelli di regolazione
superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive
comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti,
standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per
l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo
di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto
dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi
per i destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni,
procedure o meccanismi operativi piu' gravosi o complessi
di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle
direttive.
24-quater. L'amministrazione da' conto delle
circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto
della regolamentazione, in relazione alle quali si rende
necessario il superamento del livello minimo di regolazione
comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR,
le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi
definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente
articolo.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303:
«Art. 7 (Autonomia organizzativa). - 1.-3. (Omissis).
4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il
raggiungimento di risultati determinati o per la
realizzazione di specifici programmi, il Presidente
istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di
missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore
a quella del Governo che le ha istituite, e' specificata
dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il
Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture di
missione gia' operanti: in tale caso si applica l'articolo
18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per
la bioetica e gli altri organi collegiali che operano
presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne
disciplina le strutture di supporto.».
- Si riporta il testo del comma 22-bis dell'articolo 1
del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233:
«Art. 1. - 1.-22. (Omissis).
22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui
all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e
successive modificazioni, sono soppresse. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita, con
decreto del Presidente del Consiglio, una Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione, con
relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di
missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. L'Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione opera in
posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro,
compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per
il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida
strategica delle politiche di semplificazione e di qualita'
della regolazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente
applicazione l'articolo 24, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non si applicano
l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, nonche' l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al
presente comma. Della Unita' per la semplificazione e la
qualita' della regolazione fa parte il capo del
dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono
scelti tra professori universitari, magistrati
amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello
Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro
con almeno quindici anni di iscrizione all'albo
professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed
esperti di elevata professionalita'. Se appartenenti ai
ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i
componenti della segreteria tecnica possono essere
collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e
i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento
dell'Unita' si utilizza lo stanziamento di cui all'articolo
3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede,
altresi', al riordino delle funzioni e delle strutture
della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative
all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma e
alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, e' abrogato
l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE,
l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, non si applica, altresi', all'Unita'
tecnica-finanza di progetto di cui all'articolo 7 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica
della cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e
all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La
segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n.
10, e successive modificazioni, costituisce organo di
direzione ricadente tra quelli di cui all'articolo 29,
comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248.».
 
Art. 6

Monitoraggio e rendicontazione del PNRR

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicita'. Il Servizio centrale per il PNRR e' inoltre responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonche' della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8. Il Servizio centrale per il PNRR si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, puo' avvalersi del supporto di Societa' partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9.
2. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con l'Unita' di missione e con gli Ispettorati competenti della Ragioneria generale dello Stato. Questi ultimi concorrono al presidio dei processi amministrativi e al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 930.000 per l'anno 2021 e di euro 1.859.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Riferimenti normativi

- Per il regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio
2021, si rimanda nei riferimenti normativi all'articolo 1.
 
((Art. 6 bis

Piano nazionale dei dragaggi sostenibili

1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilita' marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, tenendo conto delle disposizioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero per la transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' approvato il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, anche sulla base della programmazione delle autorita' di sistema portuale e delle regioni con particolare riferimento ai programmi finanziati dal PNC e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle autorita' di sistema portuale. Ai fini della tutela dell'ambiente marino, il Piano e' attuato tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Le attivita' di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono interventi di pubblica utilita' e indifferibili e urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.
3. L'autorizzazione alle attivita' di dragaggio e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorita' competente individuata ai sensi del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformita' al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non puo' essere superiore a novanta giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta. Le amministrazioni interessate nell'ambito del nuovo procedimento autorizzativo svolgono le proprie attivita' con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 114, comma 4, del decreto
legislativo 3 agosto 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 114 (Dighe). - (Omissis).
4. Il progetto di gestione e' predisposto dal gestore
sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive e con quello delle
politiche agricole e forestali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 8, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Il decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.88 del 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- Per l'articolo 14- ter, della legge 7 agosto 1990, n.
241, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 24-bis.
- Si riporta l'articolo 109, comma 2, del citato
decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 109 (Immersione in mare di materiale derivante da
attivita' di escavo e attivita' di posa in mare di cavi e
condotte). - (Omissis).
2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei
materiali di cui al comma 1, lettera a), e' rilasciata
dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti
in aree protette nazionali di cui alleleggi 31 dicembre
1982, n. 979e6 dicembre 1991, n. 394, per i quali e'
rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, in conformita' alle modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle
politiche agricole e forestali, delle attivita' produttive
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto.
(Omissis).».
 
Art. 7

Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza

1. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) e' istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. L'ufficio di cui al primo periodo opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.
2. L'Unita' di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni di cui all'articolo 8, alla predisposizione e attuazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del Regolamento (UE) 2021/241, nonche' la coerenza ((dei relativi obiettivi finali e intermedi.)) Concorre inoltre alla verifica della qualita' e completezza dei dati di monitoraggio rilevati dal sistema di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178 e svolge attivita' di supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano. ((Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR nonche' di esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalita', da destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale e' effettuato senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilita' e mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
2-bis. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, le parole: «e per i Sottosegretari» sono soppresse.))

3. L'Unita' di missione si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale. Essa provvede altresi' a supportare le attivita' di valutazione delle politiche di spesa settoriali di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme e agli investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate alle istituzioni e ai cittadini. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole ((«, di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, e' reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario»)) sono soppresse.
4. Per le finalita' dell'articolo 6 e del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato a conferire n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, ((o a ricorrere alle deroghe previste dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per)) le restanti unita' di livello dirigenziale non generale. ((Per le finalita' di cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; per le medesime finalita' il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi del supporto della societa' Studiare Sviluppo srl, anche per la selezione delle occorrenti professionalita' specialistiche.))
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con l'articolo 6 e con il presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro il 31 gennaio 2022 con le modalita' di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del presente articolo.
6. Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per tale attivita' puo' avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le modalita' che saranno definite in specifica Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attivita' di supporto. ((Alla societa' Sogei S.p.A.)) non si applicano le disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e la stessa determina i processi di selezione e assunzione di personale in base a criteri di massima celerita' ed efficacia, prediligendo modalita' di selezione basate su requisiti curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicita', efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ((La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.))
8. Ai fini del rafforzamento delle attivita' di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonche' ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, ((ferme restando le competenze in materia dell'Autorita' nazionale anticorruzione,)) le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
((9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.255.046 per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a euro 476.027 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.))

Riferimenti normativi

- Per il regolamento (UE) 2021/241, si rimanda nei
riferimenti normativi all'articolo 6.
- Il testo del citato comma 1050 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Il testo del citato comma 1043 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2020, n. 178, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n.
227 (Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle
finanze), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Funzioni degli uffici di diretta
collaborazione). - 1.-2. (Omissis).
3. L'ufficio del coordinamento legislativo e'
articolato in due sezioni, strutturate in distinte aree
organizzative. Le predette sezioni sono denominate «Ufficio
legislativo-Economia» ed «Ufficio legislativo-Finanze». La
prima sezione e' competente a trattare le questioni
riferibili alle aree di attivita' indicate,
rispettivamente, alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1
dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni; la seconda sezione e'
competente a trattare le questioni riferibili all'area di
attivita' indicata alla lettera d) del comma 1
dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 300 del
1999. L'ufficio del coordinamento legislativo cura
l'attivita' di definizione delle iniziative legislative e
regolamentari nelle materie di competenza del Ministero,
con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della
progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali
generali e garantendo la valutazione dei costi e la
regolazione, la qualita' del linguaggio normativo,
l'applicabilita' delle norme introdotte e l'analisi
dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione,
lo snellimento e la semplificazione normativa. Esamina i
provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli
di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il
raccordo permanente con l'attivita' normativa del
Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni
interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione
normativa di atti dell'Unione europea. Cura il contenzioso
internazionale, comunitario, costituzionale nonche' gli
adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del
Ministro. Cura le risposte agli atti parlamentari di
controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero ed il
seguito dato agli stessi e svolge attivita' di consulenza
giuridica per il Ministro.
(Omissis).».
- Il testo del citato comma 1050 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2020, n. 178, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 19. - 1.-5-ter (Omissis).
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 1
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per
il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia):
«Art. 1 (Modalita' speciali per il reclutamento del
personale e il conferimento di incarichi professionali per
l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni
pubbliche). - 1.-14. (Omissis).
15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate
nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, possono derogare, fino a raddoppiarle, le
percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della
copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a
compiti strettamente e direttamente funzionali
all'attuazione degli interventi del Piano. Tali incarichi
trovano copertura e limiti nelle facolta' assunzionali. In
alternativa a quanto previsto al primo periodo, le stesse
amministrazioni possono conferire, in deroga ai limiti
percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi
dirigenziali di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Gli incarichi di cui
al presente comma rimangono in vigore fino alla loro
naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1.-4. (Omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri):
«Art. 10 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Ai fini di quanto disposto dal presente
decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 30
giugno 2021 (21), i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri dello sviluppo economico, della transizione
ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli
degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente
del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il
parere del Consiglio di Stato.
1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di
organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, compresi quelli di diretta
collaborazione, e' adottato con la medesima procedura di
cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 19 (Gestione del personale). - 1. Salvo quanto
previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle societa' a controllo pubblico si applicano
le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del
codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di
ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, e dai contratti collettivi.
2. Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con
propri provvedimenti, criteri e modalita' per il
reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche
di derivazione europea, di trasparenza, pubblicita' e
imparzialita' e dei principi di cui all'articolo 35, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso
di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova
diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati
sul sito istituzionale della societa'. In caso di mancata o
incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22,
comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del
codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro
stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di
cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione
ordinaria sulla validita' dei provvedimenti e delle
procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con
propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento,
ivi comprese quelle per il personale, delle societa'
controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri
contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto
di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali
disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o
limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del
settore in cui ciascun soggetto opera.
6. Le societa' a controllo pubblico garantiscono il
concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5
tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile,
nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede
di contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e
6 sono pubblicati sul sito istituzionale della societa' e
delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o
incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma
4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33.
8. Le pubbliche amministrazioni titolari di
partecipazioni di controllo in societa', in caso di
reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati,
affidati alle societa' stesse, procedono, prima di poter
effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita'
di personale gia' dipendenti a tempo indeterminato da
amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze
della societa' interessata dal processo di
reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di
mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.
165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di
finanza pubblica e contenimento delle spese di personale.
Il riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei
posti vacanti nelle dotazioni organiche
dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle
facolta' assunzionali disponibili. La spesa per il
riassorbimento del personale gia' in precedenza dipendente
dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato non rileva nell'ambito delle facolta'
assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali,
anche del parametro di cui all'articolo 1, comma
557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che
venga fornita dimostrazione, certificata dal parere
dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le
esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli
adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a
condizione che:
a) in corrispondenza del trasferimento alla
societa' della funzione sia stato trasferito anche il
personale corrispondente alla funzione medesima, con le
correlate risorse stipendiali;
b) la dotazione organica dell'ente sia stata
corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale
non sia stato sostituito;
c) siano state adottate le necessarie misure di
riduzione dei fondi destinati alla contrattazione
integrativa;
d) l'aggregato di spesa complessiva del personale
soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in
misura corrispondente alla spesa del personale trasferito
alla societa'.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da
565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano
ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto
di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31
dicembre 2017.».
- Si riporta il testo dei commi 4 e 6 dell'articolo 3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia
di giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1.-3. (Omissis).
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico .
5. (Omissis).
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 287 del Trattato
sul funzionamento dell'unione europea:
«Art. 287 (ex articolo 248 del TCE). - 1. La Corte
dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese
dell'Unione. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e
le spese di ogni organo o organismo creato dall'Unione,
nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale
esame.
La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e
al Consiglio una dichiarazione in cui attesta
l'affidabilita' dei conti e la legittimita' e la
regolarita' delle relative operazioni, che e' pubblicata
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Detta
dichiarazione puo' essere completata da valutazioni
specifiche per ciascuno dei settori principali
dell'attivita' dell'Unione.
2. La Corte dei conti controlla la legittimita' e la
regolarita' delle entrate e delle spese ed accerta la sana
gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, essa
riferisce in particolare su ogni caso di irregolarita'.
Il controllo delle entrate si effettua in base agli
accertamenti ed ai versamenti delle entrate all'Unione.
Il controllo delle spese si effettua in base agli
impegni ed ai pagamenti.
Tali controlli possono essere effettuati prima della
chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato.
3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto,
in caso di necessita', sul posto, presso le altre
istituzioni dell'Unione, nei locali di qualsiasi organo o
organismo che gestisca le entrate o le spese per conto
dell'Unione e negli Stati membri, compresi i locali di
persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a
carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si
effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di
controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza,
con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le
istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri
cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur
mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi
comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al
controllo.
Le altre istituzioni dell'Unione, gli organi o
organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto
dell'Unione, le persone fisiche o giuridiche che ricevono
contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali
di controllo o, se queste non hanno la necessaria
competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla
Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le
informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.
Per quanto riguarda l'attivita' della Banca europea
per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate
e delle spese dell'Unione, il diritto della Corte di
accedere alle informazioni in possesso della Banca e'
disciplinato da un accordo tra la Corte, la Banca e la
Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha
tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo
delle entrate e delle spese dell'Unione gestite dalla
Banca.
4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte
dei conti stende una relazione annuale. Questa e' trasmessa
alle altre istituzioni dell'Unione ed e' pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, accompagnata dalle
risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte
dei conti.
La Corte dei conti puo' inoltre presentare in ogni
momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto
forma, tra l'altro, di relazioni speciali e dare pareri su
richiesta di una delle altre istituzioni dell'Unione.
Essa adotta le relazioni annuali, le relazioni
speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la
compongono. Ha tuttavia la possibilita' di istituire nel
suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di
relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel suo
regolamento interno.
Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio
nell'esercizio della loro funzione di controllo
dell'esecuzione del bilancio.
La Corte dei conti stabilisce il proprio regolamento
interno. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione
del Consiglio.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1.-4. (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
Art. 8

Coordinamento della fase attuativa

1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unita' di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, ((e comunque non oltre il)) 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonche' l'avanzamento ((dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali)), attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. La medesima struttura vigila affinche' siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarita' della spesa ed il conseguimento ((degli obiettivi intermedi e finali)) e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attivita' di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonche' attivita' di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR.
4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla regolarita' delle procedure e delle spese e adotta tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarita' e gli indebiti utilizzi delle risorse. Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7. Essa e' inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico.
5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea.
((5-bis. Nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale tra il Governo e le parti sociali piu' rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR prevede lo svolgimento di periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali nonche' sull'impatto diretto e indiretto anche nei singoli ambiti territoriali e sulle riforme settoriali e assicura un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione ai tavoli di settore e territoriali di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.))
6. Per ((l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis)) e' autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
((6-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attivita' di gestione nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo di consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio sulle relative misure di incentivazione e sostegno al settore del turismo, il Ministero del turismo puo' svolgere le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, mediante il ricorso alle modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.))
((6-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 6-bis e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel PNRR, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attivita' di gestione nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a procedure concorsuali da effettuare nel rispetto dei principi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente fino a 120 unita' di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, di cui 70 appartenenti al livello secondo e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo - aziende alberghiere. L'individuazione delle unita' di personale e le modalita' dell'avvalimento sono disciplinate da un apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale fine, all'articolo 7, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero del turismo». All'onere derivante dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 3.041.667 euro per l'anno 2021, a 7.300.000 euro per l'anno 2022 e a 4.258.333 euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.))
((6-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 6-ter del presente articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a 3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))

Riferimenti normativi

- Per il regolamento (CE) 12/02/2021, n. 2021/241/UE,
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, si rimanda nei
riferimenti normativi all'articolo 6.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«1.-1042. (Omissis).
1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono
responsabili della relativa attuazione conformemente al
principio della sana gestione finanziaria e alla normativa
nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi,
la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i
progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il
conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al
fine di supportare le attivita' di gestione, di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende
disponibile un apposito sistema informatico.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 7 del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55:
«Art. 7 (Disposizioni transitorie concernenti il
Ministero del turismo). - 1.-11. (Omissis).
12. Per le finalita' di cui al presente articolo, il
Ministero del turismo e' autorizzato ad assumere a tempo
indeterminato fino a 136 unita' di personale non
dirigenziale, di cui 123 di area terza e 13 di area
seconda, e fino a 14 unita' di personale dirigenziale di
livello non generale, mediante l'indizione di apposite
procedure concorsuali pubbliche, o l'utilizzo di
graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche
amministrazioni in corso di validita', o mediante procedure
di mobilita', ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more
dell'assunzione del personale di cui al primo periodo, il
Ministero puo' avvalersi di personale proveniente da altre
amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, collocato in posizione di
comando, al quale si applica la disposizione di cui
all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Presso il Ministero, che ne supporta le attivita',
hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice
mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito
dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia
specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente di
promozione del turismo di cui all'articolo 58 del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di euro 4.026.367
per l'anno 2021 e di euro 8.052.733 annui a decorrere
dall'anno 2022, cui si provvede, per l'importo di euro
3.287.172 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 3.533.459
annui a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle facolta'
assunzionali trasferite dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e, per l'importo di
euro 739.195 per l'anno 2021 e per l'importo di euro
4.519.275 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi
dell'articolo 11.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76:
«Art. 10 (Misure per lo svolgimento delle procedure
per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di
formazione iniziale). - 1. Al fine di ridurre i tempi di
reclutamento del personale, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge
19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalita' semplificate
di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il
profilo comparativo:
a) nei concorsi per il reclutamento di personale
non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta
e di una prova orale;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali
e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza
della prova orale, garantendo comunque l'adozione di
soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente;
c) per i profili qualificati dalle amministrazioni,
in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una
fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e
strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche
delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a
successive fasi concorsuali;
c-bis) conformemente a quanto disposto
dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della
legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale
esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio,
possono concorrere, in misura non superiore a un terzo,
alla formazione del punteggio finale.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ai fini
della partecipazione alle procedure concorsuali per il
reclutamento di personale delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (29), il possesso del titolo di laurea
magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la
classificazione definita ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dispiega i medesimi
effetti del possesso del titolo di laurea magistrale in
scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche (LM78) e in
antropologia culturale ed etnologia (LM01).
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite
delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente, possono prevedere, in ragione del numero di
partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le
modalita' previste dall'articolo 247, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove
necessario, e in ogni caso fino al permanere dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31
gennaio 2020, e successive proroghe, la non contestualita',
assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle
prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado
di selettivita' tra tutti i partecipanti.
3. Fino al permanere dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,
per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati
alla data di entrata in vigore del presente decreto le
amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non
sia stata svolta alcuna attivita', l'utilizzo degli
strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera
b), nonche' le eventuali misure di cui al comma 2, nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata
svolta alcuna attivita', possono prevedere la fase di
valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c),
dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle
medesime forme di pubblicita' adottate per il bando e
riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i
termini di partecipazione, nonche', per le procedure
relative al reclutamento di personale non dirigenziale,
l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale
prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al permanere dello stato di
emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono
altresi' prevedere l'espletamento di una sola prova scritta
e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto
dal comma 1, lettera a).
4. Al reclutamento del personale a tempo determinato
previsto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, provvede il Dipartimento della
funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche avvalendosi
dell'Associazione Formez PA. Il reclutamento e' effettuato
mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga
alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56,
assicurando comunque il profilo comparativo. La procedura
prevede una fase di valutazione dei titoli e
dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione
alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla
formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta
mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della
prova orale. Il Dipartimento della funzione pubblica puo'
avvalersi delle misure previste dal comma 2. Non si
applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo 1, comma 181,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' abrogato.
5. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per
le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui
bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, volte all'assunzione di personale con
qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi
selettive un corso di formazione, si applicano le
disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando,
dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle
medesime forme di pubblicita' adottate per il bando stesso,
senza necessita' di riaprire i termini di partecipazione e
garantendo comunque il profilo comparativo e la parita' tra
i partecipanti. Resta ferma l'attivita' gia' espletata, i
cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria
finale di merito.
6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono
essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
un numero di componenti pari a quello delle commissioni
originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna
sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione
definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e
criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le
sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione
sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione
procedente contestualmente alla graduatoria finale.
All'attuazione del presente comma le amministrazioni
provvedono nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle procedure concorsuali indette dalla Commissione
per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM) prevista dall'articolo
35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Le disposizioni dei precedenti commi non si
applicano alle procedure di reclutamento del personale in
regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatto salvo
quanto previsto al comma 11-bis.
9. Dal 3 maggio 2021 e' consentito lo svolgimento
delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi
dalle pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche
ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto di
linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni.
10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione
della giustizia minorile e di comunita'»;
b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale
dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale
minorile ed esterna».
10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il
110° corso e il 111° corso di formazione iniziale per
l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di
Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari
che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono
dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati
nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta
qualifica essi svolgono, nell'ufficio o reparto di
assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci
mesi, secondo le modalita' previste in applicazione del
decreto di cui al comma 6 del citato articolo 4 del decreto
legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la qualifica di
commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del
terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo 4.
11. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «graduatorie
vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge» sono sostituite dalle seguenti: «graduatorie delle
pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile
2021».
11-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, le parole da: «con
equiparazione» fino a: «F1,» sono soppresse e la parola:
«219.436» e' sostituita dalla seguente: «438.872»;
b) al sesto periodo, le parole: «nel medesimo
profilo professionale, di cui al secondo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «di 10 unita' dell'Area III,
posizione economica F1, ivi incluse le 5 unita' con
particolare specializzazione professionale di cui al
secondo periodo».
11-ter. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento
del personale, le autorita' amministrative indipendenti,
inclusi gli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 2 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalle leggi 4
giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, possono
prevedere, secondo la specificita' del proprio ordinamento,
modalita' semplificate di svolgimento delle prove
ricorrendo a ciascuna ovvero a talune delle modalita'
indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di
assicurare il profilo comparativo.».
- Il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e'
pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 7 del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55:
«Art. 7 (Disposizioni transitorie concernenti il
Ministero del turismo). - 1.-7. (Omissis).
8. Fino alla data di adozione del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente
comma, il Ministero del turismo si avvale, per lo
svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle
competenti strutture e delle relative dotazioni organiche
del Ministero della cultura. Fino alla medesima data, la
gestione delle risorse finanziarie relative alla materia
del turismo, compresa la gestione dei residui passivi e
perenti, e' esercitata dal Ministero della cultura. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi
comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di
missioni e programmi. Nelle more dell'adozione del
regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo
stesso puo' avvalersi, nei limiti strettamente
indispensabili per assicurare la funzionalita' del
Ministero, delle risorse strumentali e di personale
dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.
(Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.
(Omissis).».
 
((Art. 8 bis

Disposizioni per l'attuazione del programma di Governo

1. Per garantire una piu' efficace attuazione del programma di Governo e anche al fine della trasmissione alle Camere delle relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei provvedimenti attuativi di secondo livello previsti in disposizioni legislative, nonche' dell'aggiornamento costante del motore di ricerca del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' rafforzata la Rete governativa permanente dell'attuazione del programma di Governo, coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per il programma di Governo e costituita dai Nuclei permanenti per l'attuazione del programma di Governo istituiti da ciascun Ministero all'interno degli uffici di diretta collaborazione con il compito specifico di provvedere alla costante attuazione dei citati provvedimenti attuativi e al recupero dell'arretrato di quelli non adottati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))

 
Art. 9

Attuazione degli interventi del PNRR

1. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.
2. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da societa' a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati.
3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalita' e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.
4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilita' delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attivita' di controllo e di audit.
 
Art. 10

Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici

1. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e ((dell'Unione europea)) 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di societa' in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. L'attivita' di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacita' amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati.
3. Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruita' economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento da' conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento ((della societa' Consip S.p.A.)) e delle centrali di committenza regionali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle societa' di cui al comma 1 per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze definisce, per le societa' in house statali, i contenuti minimi delle convenzioni per l'attuazione di quanto previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le Amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono essere posti a carico delle risorse previste per l'attuazione degli ((interventi del PNRR)), ovvero delle risorse per l'assistenza tecnica previste ((nei programmi dell'Unione europea)) 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.
6. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di supporto di cui al presente articolo, le societa' interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonche' con il ricorso a competenze - di persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
((6-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, ne' ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 21, 38 e comma 2
dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50:
«Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione
dei lavori pubblici). - 1. Le amministrazioni
aggiudicatrici adottano il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei
lavori pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti annuali.
I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti
locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione
economico-finanziaria degli enti.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella
programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del
loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni
alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la
cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di
altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto
di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
i lavori da avviare nella prima annualita', per i quali
deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica. Ai fini dell'inserimento nel programma
triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilita'
delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23,
comma 5.
4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori
complessi e gli interventi suscettibili di essere
realizzati attraverso contratti di concessione o di
partenariato pubblico privato.
5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono
indicati anche i beni immobili disponibili che possono
essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni
immobili nella propria disponibilita' concessi in diritto
di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione
sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da
affidare in concessione.
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i
relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di
beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di
ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di
inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico
dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li
utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle
attivita' ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e
servizi informatici e di connettivita' le amministrazioni
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonche' i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati
sul profilo del committente, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i
sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie
autonome di cui all'articolo 29, comma 4.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previo parere
del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono
definiti:
a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e
dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di
priorita', per l'eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonche' per il riconoscimento delle condizioni
che consentano di modificare la programmazione e di
realizzare un intervento o procedere a un acquisto non
previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalita' per favorire il
completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel
programma e il livello di progettazione minimo richiesto
per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che
essi devono contenere, individuate anche in coerenza con
gli standard degli obblighi informativi e di pubblicita'
relativi ai contratti;
f) le modalita' di raccordo con la pianificazione
dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la
procedura di affidamento.
8-bis. La disciplina del presente articolo non si
applica alla pianificazione delle attivita' dei soggetti
aggregatori e delle centrali di committenza.
9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.».
«Art. 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e
centrali di committenza). - 1. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e
centralizzazione degli appalti, e' istituito presso l'ANAC,
che ne assicura la pubblicita', un apposito elenco delle
stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le
centrali di committenza. La qualificazione e' conseguita in
rapporto ai bacini territoriali, alla tipologia e
complessita' del contratto e per fasce d'importo. Sono
iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a., nonche' i soggetti aggregatori regionali di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89.
1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di
affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione
delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa
spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la societa'
Sport e salute Spa e' qualificata di diritto centrale di
committenza e puo' svolgere attivita' di centralizzazione
delle committenze per conto delle amministrazioni
aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel
settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni
di cui al presente codice.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per la
semplificazione della pubblica amministrazione, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, di intesa con la Conferenza unificata e sentita
l'ANAC, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per
l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, in applicazione
dei criteri di qualita', efficienza e
professionalizzazione, tra cui, per le centrali di
committenza, il carattere di stabilita' delle attivita' e
il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce,
inoltre, le modalita' attuative del sistema delle
attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento
e revoca, nonche' la data a decorrere dalla quale entra in
vigore il nuovo sistema di qualificazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis la
qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attivita'
che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene,
servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:
a) capacita' di progettazione;
b) capacita' di affidamento;
c) capacita' di verifica sull'esecuzione e
controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e
la messa in opera.
3-bis. Le centrali di committenza e i soggetti
aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui al
comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni relative
all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle
centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori,
le attivita' correlate all'ambito di cui al comma 3,
lettera c) possono essere effettuate direttamente dai
soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni
purche' qualificati almeno in detto ambito secondo i
criteri individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2.
4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati
sulla base dei seguenti parametri:
a) requisiti di base, quali:
1) strutture organizzative stabili deputate agli
ambiti di cui al comma 3;
2) presenza nella struttura organizzativa di
dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle
attivita' di cui al comma 3;
3) sistema di formazione ed aggiornamento del
personale;
4) numero di gare svolte nel quinquennio con
indicazione di tipologia, importo e complessita', numero di
varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli
importi posti a base di gara e consuntivo delle spese
sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure
di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;
5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di
imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa
ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di
imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestivita'
indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo
33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione
dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti
dall'Autorita', come individuati dalla stessa Autorita' ai
sensi dell'articolo 213, comma 9;
5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto
dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e
dall'articolo 29, comma 3;
5-quater) disponibilita' di piattaforme telematiche
nella gestione di procedure di gara;
b) requisiti premianti, quali:
1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine
all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di
corruzione e promozione della legalita';
2) presenza di sistemi di gestione della qualita'
conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei
procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati
per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008
del Parlamento Europeo e del Consiglio;
3);
4) livello di soccombenza nel contenzioso;
5) applicazione di criteri di sostenibilita'
ambientale e sociale nell'attivita' di progettazione e
affidamento.
4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione
prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle
medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
qualificazione.
5. La qualificazione conseguita opera per la durata
di cinque anni e puo' essere rivista a seguito di verifica,
anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della
stazione appaltante.
6. L'ANAC stabilisce le modalita' attuative del
sistema di qualificazione, sulla base di quanto previsto
dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e
alle centrali di committenza, anche per le attivita'
ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei
requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce,
altresi', modalita' diversificate che tengano conto delle
peculiarita' dei soggetti privati che richiedono la
qualificazione.
7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l'ANAC
stabilisce altresi' i casi in cui puo' essere disposta la
qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla
stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche
per le attivita' ausiliarie, di acquisire la capacita'
tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con
riserva ha una durata massima non superiore al termine
stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla
qualificazione.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti,
l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG)
alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di
beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione
conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'articolo
216, comma 10.
9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui
all'articolo 213, comma 14, attribuite alla stazione
appaltante con il decreto di cui al citato comma e'
destinata dall'amministrazione di appartenenza della
stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione
del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti
alle unita' organizzative competenti per i procedimenti di
cui al presente codice. La valutazione positiva della
stazione appaltante viene comunicata dall'ANAC
all'amministrazione di appartenenza della stazione
appaltante perche' ne tenga comunque conto ai fini della
valutazione della performance organizzativa e gestionale
dei dipendenti interessati.
10. Dall'applicazione del presente articolo sono
esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera g).».
«Art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in
house). - 2. Ai fini dell'affidamento in house di un
contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato
in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano
preventivamente la valutazione sulla congruita' economica
dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo
all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto
nella motivazione del provvedimento di affidamento delle
ragioni del mancato ricorso al mercato, nonche' dei
benefici per la collettivita' della forma di gestione
prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di
universalita' e socialita', di efficienza, di economicita'
e di qualita' del servizio, nonche' di ottimale impiego
delle risorse pubbliche.
3. Sul profilo del committente nella sezione
Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati,
in conformita', alle, disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data,
tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti
pubblici e dei contratti di concessione tra enti
nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai
sensi dell'articolo 162.».
- Il testo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, recante «Codice dei contratti pubblici» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.
- Il testo del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175 recante «Testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8
settembre 2016, n. 210.
- Si riporta il testo dell'articolo 33-septies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
«Art. 33-septies (Consolidamento e razionalizzazione
dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese). - 1.
Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese,
consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture
digitali delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo, al contempo,
la qualita', la sicurezza, la scalabilita', l'efficienza
energetica, la sostenibilita' economica e la continuita'
operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza
del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di
un'infrastruttura ad alta affidabilita' localizzata sul
territorio nazionale per la razionalizzazione e il
consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle
informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata a tutte
le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni centrali
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di
efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione
amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione
delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici,
privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma
4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo o verso
l'infrastruttura di cui al comma 4-ter o verso altra
infrastruttura propria gia' esistente e in possesso dei
requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma
4. Le amministrazioni centrali, in alternativa, possono
migrare i propri servizi verso soluzioni cloud, nel
rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma
4.
1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed
economicita' dell'azione amministrativa, migrano i loro
Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i
relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati
dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura
di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura gia'
esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso
regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni locali,
in alternativa, possono migrare i propri servizi verso
soluzioni cloud nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento di cui al comma 4.
1-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID),
effettua con cadenza triennale, anche con il supporto
dell'Istituto Nazionale di Statistica, il censimento dei
Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della
pubblica amministrazione di cui al comma 2 e, d'intesa con
la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e
1-bis e dalla disciplina introdotta dal decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, definisce nel Piano
triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione
la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali
delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e la strategia di adozione del modello cloud per la
pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni si
attengono. Per la parte relativa alla strategia di sviluppo
delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione
del modello cloud delle amministrazioni locali e' sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Con il termine CED e' da intendere il sito che
ospita uno o piu' sistemi informatici atti alla erogazione
di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi
erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al
minimo comprende risorse di calcolo, apparati di rete per
la connessione e sistemi di memorizzazione di massa.
3. Dalle attivita' previste al comma 1 sono esclusi i
CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la
normativa in materia di tutela amministrativa delle
informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle
classificate nazionali secondo le direttive dell'Autorita'
nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita le sue
funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza
(UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
(DE).
4. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con
proprio regolamento, d'intesa con la competente struttura
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto
della disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, stabilisce i livelli minimi di
sicurezza, capacita' elaborativa, risparmio energetico e
affidabilita' delle infrastrutture digitali per la pubblica
amministrazione, ivi incluse le infrastrutture di cui ai
commi 1 e 4-ter. Definisce, inoltre, le caratteristiche di
qualita', di sicurezza, di performance e scalabilita',
interoperabilita', portabilita' dei servizi cloud per la
pubblica amministrazione. Con lo stesso regolamento sono
individuati i termini e le modalita' con cui le
amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai
commi 1 e 1-bis.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, fermo restando quanto previsto dalla legge 3
agosto 2007, n. 124, nel rispetto dell'articolo 2, comma 6,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e della
disciplina e dei limiti derivanti dall'esercizio di
attivita' e funzioni in materia di ordine e sicurezza
pubblici, di polizia giudiziaria, nonche' quelle di difesa
e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture digitali
dell'amministrazione della difesa.
4-ter. La societa' di cui all'articolo 83, comma 15,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, realizza
uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione
dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e
delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di
interesse nazionale previsti dal piano triennale di cui al
comma 1-ter.
4-quater. Gli obblighi di migrazione previsti ai
commi precedenti non si applicano alle amministrazioni che
svolgono le funzioni di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti
dal presente articolo e' accertata dall'AgID ed e' punita
ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio
dello Stato.».
- Si riporta il testo del comma 3-ter dell'articolo 4
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
«Art. 4 (Riduzione di spese, messa in liquidazione e
privatizzazione di societa' pubbliche). - 1.-3-bis
(Omissis).
3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di
Consip S.p.A. delle attivita' ad essa affidate con
provvedimenti normativi, le attivita' di realizzazione del
Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale
di committenza e di e-procurement continuano ad essere
svolte dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni
di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e
di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.
possono avere ad oggetto anche attivita' di manutenzione e
lavori pubblici. La medesima societa' svolge, inoltre, le
attivita' ad essa affidate con provvedimenti amministrativi
del Ministero dell'economia e delle finanze. La Consip
S.p.A. puo', altresi', svolgere, nell'ambito del Programma
di razionalizzazione degli acquisti, procedure di
aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.
Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione
disciplinante i relativi rapporti nonche' i tempi e le
modalita' di realizzazione delle attivita', si avvale di
Consip S.p.A, nella sua qualita' di centrale di
committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.
(Omissis).».
 
Art. 11
Rafforzamento della capacita' amministrativa delle stazioni
appaltanti

1. Per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attivita' di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualita' del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2021/2027, ((la societa' Consip S.p.A.)) mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico. Per le medesime finalita', ((la societa' Consip S.p.A.)) realizza un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualita' per l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procuremente il rafforzamento della capacita' amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. ((La societa' Consip S.p.A.)) si coordina con le centrali di committenza regionali per le attivita' degli enti territoriali di competenza.
2. ((Le disposizioni del presente articolo)) trovano applicazione anche per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettivita' effettuati dalla Sogei S.p.A., per la realizzazione e implementazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni affidatarie in ottemperanza a specifiche disposizioni normative o regolamentari, nonche' per la realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 33-septiesdel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le cui procedure di affidamento sono poste in essere ((dalla Consip S.p.A.)) ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Per realizzare le finalita' di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula ((con la societa' Consip S.p.A.)) un apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine e' autorizzata la spesa di 8 milioni ((di euro)) per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 33-septies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese):
«Art. 33-septies (Consolidamento e razionalizzazione
dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese). - 1.
Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese,
consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture
digitali delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo, al contempo,
la qualita', la sicurezza, la scalabilita', l'efficienza
energetica, la sostenibilita' economica e la continuita'
operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza
del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di
un'infrastruttura ad alta affidabilita' localizzata sul
territorio nazionale per la razionalizzazione e il
consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle
informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata a tutte
le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni centrali
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di
efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione
amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione
delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici,
privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma
4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo o verso
l'infrastruttura di cui al comma 4-ter o verso altra
infrastruttura propria gia' esistente e in possesso dei
requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma
4. Le amministrazioni centrali, in alternativa, possono
migrare i propri servizi verso soluzioni cloud, nel
rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma
4.
1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed
economicita' dell'azione amministrativa, migrano i loro
Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i
relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati
dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura
di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura gia'
esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso
regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni locali,
in alternativa, possono migrare i propri servizi verso
soluzioni cloud nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento di cui al comma 4.
1-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID),
effettua con cadenza triennale, anche con il supporto
dell'Istituto Nazionale di Statistica, il censimento dei
Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della
pubblica amministrazione di cui al comma 2 e, d'intesa con
la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e
1-bis e dalla disciplina introdotta dal decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, definisce nel Piano
triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione
la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali
delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e la strategia di adozione del modello cloud per la
pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni si
attengono. Per la parte relativa alla strategia di sviluppo
delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione
del modello cloud delle amministrazioni locali e' sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Con il termine CED e' da intendere il sito che
ospita uno o piu' sistemi informatici atti alla erogazione
di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi
erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al
minimo comprende risorse di calcolo, apparati di rete per
la connessione e sistemi di memorizzazione di massa.
3. Dalle attivita' previste al comma 1 sono esclusi i
CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la
normativa in materia di tutela amministrativa delle
informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle
classificate nazionali secondo le direttive dell'Autorita'
nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita le sue
funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza
(UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
(DE).
4. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con
proprio regolamento, d'intesa con la competente struttura
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto
della disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, stabilisce i livelli minimi di
sicurezza, capacita' elaborativa, risparmio energetico e
affidabilita' delle infrastrutture digitali per la pubblica
amministrazione, ivi incluse le infrastrutture di cui ai
commi 1 e 4-ter. Definisce, inoltre, le caratteristiche di
qualita', di sicurezza, di performance e scalabilita',
interoperabilita', portabilita' dei servizi cloud per la
pubblica amministrazione. Con lo stesso regolamento sono
individuati i termini e le modalita' con cui le
amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai
commi 1 e 1-bis.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, fermo restando quanto previsto dalla legge 3
agosto 2007, n. 124, nel rispetto dell'articolo 2, comma 6,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e della
disciplina e dei limiti derivanti dall'esercizio di
attivita' e funzioni in materia di ordine e sicurezza
pubblici, di polizia giudiziaria, nonche' quelle di difesa
e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture digitali
dell'amministrazione della difesa.
4-ter. La societa' di cui all'articolo 83, comma 15,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, realizza
uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione
dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e
delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di
interesse nazionale previsti dal piano triennale di cui al
comma 1-ter.
4-quater. Gli obblighi di migrazione previsti ai
commi precedenti non si applicano alle amministrazioni che
svolgono le funzioni di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti
dal presente articolo e' accertata dall'AgID ed e' punita
ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio
dello Stato.».
- Si riporta il testo del comma 3-ter dell'articolo 4
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 4 (Riduzione di spese, messa in liquidazione e
privatizzazione di societa' pubbliche). - 1. - 3-bis.
(Omissis).
3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di
Consip S.p.A. delle attivita' ad essa affidate con
provvedimenti normativi, le attivita' di realizzazione del
Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale
di committenza e di e-procurement continuano ad essere
svolte dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni
di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e
di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.
possono avere ad oggetto anche attivita' di manutenzione e
lavori pubblici. La medesima societa' svolge, inoltre, le
attivita' ad essa affidate con provvedimenti amministrativi
del Ministero dell'economia e delle finanze. La Consip
S.p.A. puo', altresi', svolgere, nell'ambito del Programma
di razionalizzazione degli acquisti, procedure di
aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.
Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione
disciplinante i relativi rapporti nonche' i tempi e le
modalita' di realizzazione delle attivita', si avvale di
Consip S.p.A, nella sua qualita' di centrale di
committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.
(Omissis).».
 
((Art. 11 bis
Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini
dell'attuazione del PNRR

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, della gestione della fase di ripresa e della necessita' e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, volte a soddisfare i nuovi fabbisogni informativi, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche in collaborazione con gli altri enti che partecipano al Sistema statistico nazionale, produce le informazioni statistiche necessarie, mediante l'utilizzo e l'integrazione di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati di indagine, al fine di soddisfare le esigenze informative relative alla fase pandemica e a quella successiva. Le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e informazioni utili ai fini della produzione delle basi di dati consentono all'ISTAT di accedere a tali archivi e alle informazioni individuali ivi contenute, con esclusione della banca dati detenuta dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita dall'articolo 96 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Le operazioni di cui al comma 1, svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli interessati, sono individuate con provvedimento del Presidente dell'ISTAT in cui sono specificati gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti amministrative utilizzate e le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza e le garanzie adottate per tutelare i diritti e le liberta' fondamentali degli interessati, i tempi di conservazione, nonche' le risorse richieste. I provvedimenti sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ISTAT.
3. In caso di trattamenti che richiedono l'utilizzo di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo sono adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, mediante pubblicazione nel sito internetistituzionale dell'Istituto.
5. I dati di cui al comma 1, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unita' statistiche, possono essere comunicati per finalita' scientifiche ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le modalita' ivi previsti, nonche' ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano lo scambio dei dati tra gli enti e uffici del medesimo Sistema.
6. L'ISTAT provvede alle attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 1°
aprile 1981, n. 121:
«Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). -
E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito
dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la
raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'articolo
6, lettera a), e all'articolo 7 .
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione,
classificazione e conservazione negli archivi magnetici
delle informazioni e dei dati nonche' alla loro
comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati
nell'articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche
fissati ai sensi del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita
una commissione tecnica, presieduta dal funzionario
preposto all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle
norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle
operazioni di cui al comma precedente e per il controllo
tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte
del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
le norme tecniche predetti divengono esecutivi con
l'approvazione del Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159:
«Art. 96 (Istituzione della banca dati nazionale
unica della documentazione antimafia). - 1. Presso il
Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del
personale dell'amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie e' istituita la banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito
denominata «banca dati nazionale unica».
2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 84, comma 4, la banca dati nazionale
unica e' collegata telematicamente con il Centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1°
aprile 1981, n. 121.».
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, e' pubblicato nella GUUE
n. L 119 del 4 maggio 2016.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33:
«Art. 5-ter (Accesso per fini scientifici ai dati
elementari raccolti per finalita' statistiche). - 1. Gli
enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito
Sistan, possono consentire l'accesso per fini scientifici
ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta
l'identificazione diretta delle unita' statistiche,
raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i
medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:
a) l'accesso sia richiesto da ricercatori
appartenenti a universita', enti di ricerca e istituzioni
pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti
nell'elenco redatto dall'autorita' statistica dell'Unione
europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei
requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a
seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del
Sistan che concede l'accesso e approvata dal Comitato di
cui al medesimo comma 3;
b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto
abilitato a rappresentare l'ente richiedente, un impegno di
riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei
dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti
previsti in caso di violazione degli impegni assunti,
nonche' le misure adottate per tutelare la riservatezza dei
dati;
c) sia presentata una proposta di ricerca e la
stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui
al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan
che concede l'accesso. Il progetto deve specificare lo
scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non
puo' essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari,
i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti,
i metodi di ricerca e i risultati che si intendono
diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate
dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente
dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E' fatto
divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli
previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati
elementari oltre i termini di durata del progetto,
comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162,
comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
(Omissis).».
 
Art. 12

Poteri sostitutivi

1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione ((dei progetti,)) anche avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate.
2. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie puo' promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento ((nei riguardi)) di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, anche in sede di ((Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonche' di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.))
3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformita' di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle citta' metropolitane, dalle province o dai comuni, all'assegnazione del termine non superiore a trenta giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con le stesse modalita' previste dal secondo periodo del comma 1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi ((compresi)) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni.
4. Ove il Ministro competente non adotti i provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel PNRR non risultino altrimenti superabili con celerita', su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le modalita' previste dal comma 1.
5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unita' per la razionalizzazione e il miglioramento ((della regolazione)) di cui all'articolo 5, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza e' adottata, previa intesa ((in sede di Conferenza)) permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del ((decreto legislativo 28 agosto)) 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza e' adottata previa autorizzazione della Cabina di regia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalita' applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
((6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa e' disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresi' alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1»))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intendono per:
a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi
fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorita'
di sistema portuale;
b) «controllo»: la situazione descritta
nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo puo'
sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge
o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni
finanziarie e gestionali strategiche relative all'attivita'
sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le parti
che condividono il controllo;
c) «controllo analogo»: la situazione in cui
l'amministrazione esercita su una societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici
che sulle decisioni significative della societa'
controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
stesso modo dall'amministrazione partecipante;
d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in
cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre
amministrazioni su una societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi. La suddetta
situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) «partecipazione»: la titolarita' di rapporti
comportanti la qualita' di socio in societa' o la
titolarita' di strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi;
g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in
una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il
tramite di societa' o altri organismi soggetti a controllo
da parte della medesima amministrazione pubblica;
h) «servizi di interesse generale»: le attivita' di
produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero
svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero
svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita'
fisica ed economica, continuita', non discriminazione,
qualita' e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche,
nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come
necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni
della collettivita' di riferimento, cosi' da garantire
l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale, ivi
inclusi i servizi di interesse economico generale;
i) «servizi di interesse economico generale»: i
servizi di interesse generale erogati o suscettibili di
essere erogati dietro corrispettivo economico su un
mercato;
l) "societa'": gli organismi di cui ai titoli V e
VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi
come oggetto sociale lo svolgimento di attivita'
consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile;
m) «societa' a controllo pubblico»: le societa' in
cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano poteri
di controllo ai sensi della lettera b);
n) «societa' a partecipazione pubblica»: le
societa' a controllo pubblico, nonche' le altre societa'
partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da
societa' a controllo pubblico;
o) «societa' in house»: le societa' sulle quali
un'amministrazione esercita il controllo analogo o piu'
amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto,
nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene
nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che
soddisfano il requisito dell'attivita' prevalente di cui
all'articolo 16, comma 3;
p) «societa' quotate»: le societa' a partecipazione
pubblica che emettono azioni quotate in mercati
regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data del
31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle
azioni, quotati in mercati regolamentati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Il testo del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
- Si riporta il testo dei commi da 1 a 3 dell'articolo
15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - 1. Fatta salva la disciplina speciale
vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando
la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un
ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un
livello di criticita' tale da non potere assicurare la
sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni
indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte
ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, l'ente e' posto in
liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi
decadono ed e' nominato un commissario. Il commissario
provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove
assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in
posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei
debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili
alla data della liquidazione ovvero di quelle che si
ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni
atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto
previsto nel presente periodo e' nullo. L'incarico del
commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e puo'
essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per
un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le
residue attivita' liquidatorie continuano ad essere svolte
dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.
Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo
indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in
altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia
costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse
finanziarie comunque non superiori alla misura del
contributo statale gia' erogato in favore dell'ente. Il
personale trasferito mantiene il trattamento economico
fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento del trasferimento
nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il
predetto trattamento economico risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza
un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con
lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche
del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del
servizio sanitario nazionale.
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in
cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello
Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla
normativa vigente, ovvero presenti una situazione di
disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i
relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o
sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le
modalita' previste dal citato comma 1; se l'ente e' gia'
commissariato, si procede alla nomina di un nuovo
commissario. Il commissario approva il bilancio, ove
necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire
l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio' non sia
possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.
Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il
commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo
72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112,
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei
confronti del personale che non abbia raggiunto
l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.
2. Al fine di garantire il raggiungimento degli
specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo
stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari
straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad
acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni
tempo revocati con le medesime modalita' previste per la
nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta
soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
effettivamente svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - 1. Fatta salva la disciplina speciale
vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando
la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un
ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un
livello di criticita' tale da non potere assicurare la
sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni
indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte
ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, l'ente e' posto in
liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi
decadono ed e' nominato un commissario. Il commissario
provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove
assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in
posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei
debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili
alla data della liquidazione ovvero di quelle che si
ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni
atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto
previsto nel presente periodo e' nullo. L'incarico del
commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e puo'
essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per
un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le
residue attivita' liquidatorie continuano ad essere svolte
dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.
Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo
indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in
altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia
costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse
finanziarie comunque non superiori alla misura del
contributo statale gia' erogato in favore dell'ente. Il
personale trasferito mantiene il trattamento economico
fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento del trasferimento
nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il
predetto trattamento economico risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza
un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con
lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche
del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del
servizio sanitario nazionale.
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in
cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello
Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla
normativa vigente, ovvero presenti una situazione di
disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i
relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o
sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le
modalita' previste dal citato comma 1; se l'ente e' gia'
commissariato, si procede alla nomina di un nuovo
commissario. Il commissario approva il bilancio, ove
necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire
l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio' non sia
possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.
Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il
commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo
72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112,
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei
confronti del personale che non abbia raggiunto
l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.
2. Al fine di garantire il raggiungimento degli
specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo
stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari
straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad
acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni
tempo revocati con le medesime modalita' previste per la
nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta
soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
effettivamente svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i
Commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con
modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui
compensi restano determinati secondo la metodologia di
calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del
Ministro dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro
della salute.
5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle
procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n.
39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la
dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella
fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro dello sviluppo economico con le modalita' di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270. A ciascun commissario il collegio puo' delegare
incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai
commi da 2 a 5 del presente articolo non puo' comportare
aggravio di costi a carico della procedura per i compensi
che sono liquidati ripartendo per tre le somme gia'
riconoscibili al commissario unico.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere
applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
La liquidazione coatta amministrativa e' disposta con
deliberazione della rispettiva giunta che provvede,
altresi', alla nomina del commissario e agli ulteriori
adempimenti previsti dal comma 1.».
 
Art. 13

Superamento del dissenso

1. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.
2. Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente provenga da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del quinto comma dell'articolo
117 e secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' regolamentare spetta allo
Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega
alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni
in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.».
«Art. 120. - Il Governo puo' sostituirsi a organi
delle Regioni, delle Citta' metropolitane, delle Province e
dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di
pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica,
ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita' giuridica
o dell'unita' economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei
governi locali. La legge definisce le procedure atte a
garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel
rispetto del principio di sussidiarieta' e del principio di
leale collaborazione.».
 
Art. 14

Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare

1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonche' al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 maggio 2021, n. 59, ((e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.)) Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.
2. Alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, si provvede in deroga alla specifica normativa di settore, con le procedure finanziarie del PNRR stabilite con le modalita' di cui all'articolo 1, commi da 1038 a 1049 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative
al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti):
«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- 1. E' approvato il Piano nazionale per gli investimenti
complementari finalizzato ad integrare con risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026.
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui al
comma 1 sono ripartite come segue:
a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per il trasferimento al bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per i seguenti programmi e
interventi:
1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50
milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73
milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per
l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24
milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per
l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale:
65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di
euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno
2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31
milioni di euro per l'anno 2026;
4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in
contesti urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
riferiti al seguente programma:
1. Interventi per le aree del terremoto del 2009
e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di
euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023,
280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro
per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;
c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti programmi e
interventi:
1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi
verdi - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74
milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per
l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e
124,22 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi
verdi - Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2
milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per
l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200
milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per
l'anno 2026;
3. Rafforzamento delle linee ferroviarie
regionali: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni
di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno
2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno
2026;
4. Rinnovo del materiale rotabile e
infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60
milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per
l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni
di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno
2025;
5. Strade sicure - Messa in sicurezza e
implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per
il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel
(A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di
euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
50 milioni di euro per l'anno 2026;
6. Strade sicure - Implementazione di un sistema
di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di
ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25
milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per
l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;
7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della
resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti
climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno
2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di
euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72
milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per
l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno
2025;
9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale:
20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di
euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno
2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni
di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno
2026;
10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro
per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
11. Elettrificazione delle banchine (Cold
ironing), attraverso un sistema alimentato, ove l'energia
non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti
green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili,
da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni
di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno
2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di
euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
10 milioni di euro per l'anno 2026;
12. Strategia Nazionale Aree Interne -
Miglioramento dell'accessibilita' e della sicurezza delle
strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50
milioni di euro per l'anno 2026;
13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro
per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026
(5);
d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro
per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al
seguente programma:
1. Piano di investimenti strategici su siti del
patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7
milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1
milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per
l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;
e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro
per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai
seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49
milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per
l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250
milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per
l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250
milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per
l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni
di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno
2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno
2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;
f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico
riferiti ai seguenti programmi e interventi:
1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza
digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni
di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno
2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni
di euro per l'anno 2026;
2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per
l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022,
1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno
2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro
per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per
gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della giustizia riferiti al
seguente programma e intervento:
1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e
spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5
milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per
l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57
milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per
l'anno 2026;
h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali riferiti al seguente programma e
intervento:
1. Contratti di filiera e distrettuali per i
settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura,
della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200
milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di
euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento
delle predette somme e' destinato esclusivamente alle
produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla
normativa europea e a quella nazionale di settore;
i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
riferiti al seguente programma e intervento:
1. Iniziative di ricerca per tecnologie e
percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale:
100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026;
l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente
programma e intervento:
1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel
2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023,
829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di
euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno
2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi
3 e 4.
2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di
investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio
nazionale nonche' di ridurre il divario infrastrutturale
tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2,
lettera c), punti 1 e 3, sono destinate alle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al
50 per cento e all'80 per cento.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c),
punto 2, sono destinate:
a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno
2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5
milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro
per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e
di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026, all'erogazione,
fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un
contributo di importo non superiore al 50 per cento dei
costi necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento
delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;
b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno
2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni
di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da
parte di Rete ferroviaria italiana Spa, di unita' navali
impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i
servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci
ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri. Tali
risorse si intendono immediatamente disponibili alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti;
c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno
2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58
milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro
per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore
al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati
alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas
naturale sul territorio nazionale necessari alla
de-carbonizzazione dei trasporti e in particolare nel
settore marittimo, nonche' di punti di rifornimento di gas
naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con
le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle
unita' navali necessarie a sostenere le attivita' di
bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione
nazionali.
2-quater. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:
a) le modalita' di assegnazione delle risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate
all'erogazione di contributi in favore delle imprese del
settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le
proprie attivita' sul territorio nazionale. I contributi
sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al
50 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e
mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviario
anche nei terminal intermodali, nonche' al finanziamento,
nella misura del 100 per cento, di interventi destinati
all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari
di Rete ferroviaria italiana Spa;
b) la tipologia e i parametri tecnici degli
interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere
a) e c) del comma 2-ter, l'entita' del contributo
riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna
delle tipologie di intervento e le modalita' e le
condizioni di erogazione dello stesso.
2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera
c), punto 12, sono destinate, al fine di assicurare
l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo della strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con
particolare riferimento alla promozione e al miglioramento
dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di
interventi di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la
coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alla
ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base
dei seguenti criteri:
a) entita' della popolazione residente;
b) estensione delle strade statali, provinciali e
comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica
comunicazione esistente tra due o piu' comuni appartenenti
all'area interna;
c) esistenza di rischi derivanti dalla
classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione
sismica;
d) esistenza di situazioni di dissesto
idrogeologico e relativa entita'.
2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di
cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo
prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.
2-septies. Al fine di favorire l'incremento del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprieta'
delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in
forma societaria, nonche' degli enti di edilizia
residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli ex
Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui
al comma 2, lettera c), punto 13, sono destinate al
finanziamento di un programma di interventi di
riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi
compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente
ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:
a) interventi diretti alla verifica e alla
valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di
edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento
o di adeguamento sismico;
b) interventi di efficientamento energetico di
alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi
comprese le relative progettazioni;
c) interventi di razionalizzazione degli spazi di
edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi
di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se
eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle
lettere a) e b);
d) interventi di riqualificazione degli spazi
pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi
di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di
miglioramento e valorizzazione delle aree verdi,
dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di
intervento;
e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare
alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi
di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi
di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili
da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e
antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito
minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli
interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle
finalita' di cui alla presente lettera puo' essere
destinato un importo non superiore al 10 per cento del
totale delle risorse;
f) operazioni di locazione di alloggi da destinare
temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle
lettere a) e b).
2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle
detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281:
a) sono individuati gli indicatori di riparto su
base regionale delle risorse di cui al comma 2-septies,
tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale
pubblica presenti in ciascuna regione, dell'entita' della
popolazione residente nella regione nonche' dell'entita'
della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1
e 2;
b) sono stabilite le modalita' e i termini di
ammissione a finanziamento degli interventi, con priorita'
per gli interventi effettuati nelle zone sismiche 1 e 2,
per quelli che prevedono azioni congiunte sia di
miglioramento di classe sismica sia di efficientamento
energetico, nonche' per quelli in relazione ai quali sia
gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica
ed economica di cui all'articolo 23 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei
finanziamenti.
2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di
edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di
recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale
pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a:
a) interventi di ristrutturazione e
riqualificazione di alloggi e immobili gia' destinati a
edilizia residenziale pubblica;
b) interventi finalizzati al riutilizzo, al
completamento o alla riconversione a edilizia residenziale
sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o
abbandonati, liberi da qualunque vincolo.
3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:
«8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche
di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30
giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60
per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla
data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023.».
4. La copertura di parte degli oneri di cui
all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a
1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per
l'anno 2026, a valere sulle risorse previste per
l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale
di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050
della legge n. 178 del 2020, e' rideterminata in 1.315,4
milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro
per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e
in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli
eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica
rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione
di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono
vincolati alla proroga del termine della fruizione della
citata agevolazione, da definire con successivi
provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo
periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati
comunicati con cadenza trimestrale dall'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti delle
stime sono comunicati alle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per
gli investimenti complementari si applicano, in quanto
compatibili, le procedure di semplificazione e
accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita'
dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale
di ripresa e resilienza. Allo scopo di agevolare la
realizzazione degli interventi previsti dal comma 2,
lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2023, le disposizioni di cui al comma 2-quater
dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si
applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli
interventi suddetti.
7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati per ciascun intervento o
programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e
coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza con la Commissione europea
sull'incremento della capacita' di spesa collegata
all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
investimenti complementari. Le informazioni necessarie per
l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i
sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i
programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema
informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.
7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai
programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e
fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo
14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini
previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o
la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio
comportano la revoca del finanziamento ai sensi del
presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni
giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono
adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione
centrale titolare dell'intervento. Nel caso in cui il
soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale,
nonche' per gli interventi di cui al comma 2, lettera b),
punto 1, la revoca e' disposta con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le risorse disponibili per
effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui,
sono riprogrammate con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, secondo criteri premianti
nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i
migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse
oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui
di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento
dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione.
Qualora le somme oggetto di revoca siano state gia'
trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono
essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di
consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione
disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui. In caso di mancato
versamento delle predette somme da parte degli enti locali
delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana
e della regione Sardegna, il recupero e' operato con le
procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle
regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di
mancato versamento, le predette regioni e province autonome
assoggettano i propri enti ad una riduzione in
corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati
dalle medesime regioni o province autonome che provvedono,
conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio
dello Stato le somme recuperate. In caso di mancato
versamento da parte delle regioni e delle province autonome
si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle
giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti
presso la tesoreria statale.
7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al
comma 2, lettera e), costituisce adempimento ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio
sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo
2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n.
191, come prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo
15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e la relativa verifica e' effettuata congiuntamente
dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica
degli adempimenti di cui rispettivamente all'articolo 9 e
all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23
marzo 2005.
7-quater. Fermo restando il rispetto del
cronoprogramma finanziario e procedurale previsto dal
presente articolo e dal decreto di cui al comma 7, alla
ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli
interventi di cui al comma 2, lettera d), punto 1, si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
7-quinquies. A partire dall'anno 2022 e fino alla
completa realizzazione del Piano nazionale per gli
investimenti complementari, e' presentata annualmente alle
Camere, unitamente alla relazione gia' prevista
dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione
territoriale dei programmi e degli interventi di cui al
comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di
monitoraggio di cui al comma 7.
8. L'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' subordinata alla
previa autorizzazione della Commissione europea. Le
amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano
nazionale per gli investimenti complementari in coerenza
con il principio dell'assenza di un danno significativo
agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2020.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per
l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022,
6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni
di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per
l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026,
70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro
per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4
milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano, ai fini
della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno
2026, 2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40
milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro
per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030,
si provvede ai sensi dell'articolo 5.».
- Si riporta il testo dei commi 177 e dal 1038 al 1049
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023),
come modificato dalla presente legge:
«1. - 176. (Omissis).
177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.
178. - 1037. (Omissis).
1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040, le
risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su due
appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la
Tesoreria centrale dello Stato, denominati,
rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a
fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a
titolo di prestito». Nel primo conto corrente sono versate
le risorse relative ai progetti finanziati mediante
contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono
versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante
prestiti. I predetti conti correnti hanno amministrazione
autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
1039. Le risorse giacenti nei conti correnti
infruttiferi di cui al comma 1038 sono trasferite, in
relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna
amministrazione od organismo titolare dei progetti,
mediante giroconto su un conto aperto presso la Tesoreria
statale, sulla base delle procedure definite con il decreto
di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione
e controllo delle componenti del Next Generation EU.
1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al
comma 1037 siano utilizzate per progetti finanziati dal
dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che
comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, un
importo corrispondente alle predette minori entrate e'
versato sulla contabilita' speciale n. 1778, intestata «
Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio », per la
conseguente regolazione contabile mediante versamento nei
pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata.
Il versamento nella predetta contabilita' speciale e'
effettuato mediante utilizzo delle risorse del medesimo
Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in
un periodo temporale piu' esteso rispetto a quello della
dotazione del Fondo, utilizzando direttamente le
disponibilita' dei conti di tesoreria di cui al comma 1038
previamente incrementate dal Fondo.
1041. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio
dell'Unione europea per l'attuazione del dispositivo di
ripresa e resilienza dell'Unione europea affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato in due distinti
capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo
perduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoli affluiscono le
risorse del programma Next Generation EU oggetto di
anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma
1037.
1042. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, il primo da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le procedure
amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di
cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di
rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma
1037.
1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono
responsabili della relativa attuazione conformemente al
principio della sana gestione finanziaria e alla normativa
nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi,
la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i
progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il
conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al
fine di supportare le attivita' di gestione, di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende
disponibile un apposito sistema informatico.
1044. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalita' di rilevazione dei dati di attuazione
finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile,
con particolare riferimento ai costi programmati, agli
obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute
sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai
tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli
indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni
altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli
interventi.
1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al
2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il
Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una
relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati
i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next
Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione
indica, altresi', le eventuali misure necessarie per
accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore
efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.
1046. Al fine di garantire, nella gestione
finanziaria, il rispetto dei principi europei di
tracciabilita' delle operazioni contabili afferenti alla
realizzazione del programma Next Generation EU e dei
progetti finanziati, anche per i successivi eventuali
controlli di competenza delle istituzioni dell'Unione
europea, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo di cui
al comma 1037 sono utilizzate dopo l'approvazione del
programma Next Generation EU per finanziare i progetti
previsti dallo stesso programma e mantengono, quale vincolo
di destinazione, la realizzazione degli interventi del
programma fino a tutta la durata del medesimo programma. I
progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito
dalla normativa europea in materia e comunque corredati di
indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da
raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori
quantitativi.
1047. Le anticipazioni sono destinate ai singoli
progetti tenendo conto, tra l'altro, dei cronoprogrammi
della spesa e degli altri elementi relativi allo stato
delle attivita' desumibili dal sistema di monitoraggio di
cui al comma 1043.
1048. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino
alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla
base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati
finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul
sistema informatico di cui al comma 1043 e in base al
conseguimento dei relativi target intermedi e finali
previsti.
1049. Ogni difformita' rilevata nell'attuazione dei
singoli progetti rispetto alle disposizioni dei commi da
1037 a 1050 nonche' nel conseguimento dei relativi target
intermedi e finali con impatto diretto sugli importi
richiesti a rimborso alla Commissione europea per il
programma Next Generation EU, prima o dopo l'erogazione del
contributo pubblico in favore dell'amministrazione
titolare, deve essere immediatamente corretta. Nel caso di
revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente
corrisposti sono recuperati e riassegnati nelle
disponibilita' finanziarie del medesimo programma.
(Omissis).».
 
((Art. 14 bis
Governance degli interventi del Piano complementare nei territori
interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016

1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' integrata dal capo del Dipartimento «Casa Italia» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonche' dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.
2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101:
«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- 1. E' approvato il Piano nazionale per gli investimenti
complementari finalizzato ad integrare con risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026.
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui al
comma 1 sono ripartite come segue:
a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per il trasferimento al bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per i seguenti programmi e
interventi:
1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50
milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73
milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per
l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24
milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per
l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale:
65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di
euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno
2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31
milioni di euro per l'anno 2026;
4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in
contesti urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
riferiti al seguente programma:
1. Interventi per le aree del terremoto del 2009
e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di
euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023,
280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro
per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;
c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti programmi e
interventi:
1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi
verdi - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74
milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per
l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e
124,22 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi
verdi - Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2
milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per
l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200
milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per
l'anno 2026;
3. Rafforzamento delle linee ferroviarie
regionali: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni
di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno
2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno
2026;
4. Rinnovo del materiale rotabile e
infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60
milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per
l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni
di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno
2025;
5. Strade sicure - Messa in sicurezza e
implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per
il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel
(A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di
euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
50 milioni di euro per l'anno 2026;
6. Strade sicure - Implementazione di un sistema
di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di
ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25
milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per
l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;
7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della
resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti
climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno
2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di
euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72
milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per
l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno
2025;
9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale:
20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di
euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno
2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni
di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno
2026;
10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro
per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
11. Elettrificazione delle banchine (Cold
ironing), attraverso un sistema alimentato, ove l'energia
non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti
green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili,
da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni
di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno
2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di
euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
10 milioni di euro per l'anno 2026;
12. Strategia Nazionale Aree Interne -
Miglioramento dell'accessibilita' e della sicurezza delle
strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50
milioni di euro per l'anno 2026;
13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro
per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro
per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al
seguente programma:
1. Piano di investimenti strategici su siti del
patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7
milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1
milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per
l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;
e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro
per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai
seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49
milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per
l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250
milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per
l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250
milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per
l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni
di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno
2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno
2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;
f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico
riferiti ai seguenti programmi e interventi:
1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza
digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni
di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno
2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni
di euro per l'anno 2026;
2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per
l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022,
1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno
2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro
per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per
gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della giustizia riferiti al
seguente programma e intervento:
1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e
spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5
milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per
l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57
milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per
l'anno 2026;
h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali riferiti al seguente programma e
intervento:
1. Contratti di filiera e distrettuali per i
settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura,
della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200
milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di
euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento
delle predette somme e' destinato esclusivamente alle
produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla
normativa europea e a quella nazionale di settore;
i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
riferiti al seguente programma e intervento:
1. Iniziative di ricerca per tecnologie e
percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale:
100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026;
l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente
programma e intervento:
1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel
2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023,
829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di
euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno
2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi
3 e 4.
2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di
investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio
nazionale nonche' di ridurre il divario infrastrutturale
tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2,
lettera c), punti 1 e 3, sono destinate alle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al
50 per cento e all'80 per cento.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c),
punto 2, sono destinate:
a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno
2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5
milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro
per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e
di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026, all'erogazione,
fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un
contributo di importo non superiore al 50 per cento dei
costi necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento
delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;
b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno
2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni
di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da
parte di Rete ferroviaria italiana Spa, di unita' navali
impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i
servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci
ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri. Tali
risorse si intendono immediatamente disponibili alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti;
c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno
2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58
milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro
per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore
al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati
alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas
naturale sul territorio nazionale necessari alla
de-carbonizzazione dei trasporti e in particolare nel
settore marittimo, nonche' di punti di rifornimento di gas
naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con
le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle
unita' navali necessarie a sostenere le attivita' di
bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione
nazionali.
2-quater. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:
a) le modalita' di assegnazione delle risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate
all'erogazione di contributi in favore delle imprese del
settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le
proprie attivita' sul territorio nazionale. I contributi
sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al
50 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e
mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviario
anche nei terminal intermodali, nonche' al finanziamento,
nella misura del 100 per cento, di interventi destinati
all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari
di Rete ferroviaria italiana Spa;
b) la tipologia e i parametri tecnici degli
interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere
a) e c) del comma 2-ter, l'entita' del contributo
riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna
delle tipologie di intervento e le modalita' e le
condizioni di erogazione dello stesso.
2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera
c), punto 12, sono destinate, al fine di assicurare
l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo della strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con
particolare riferimento alla promozione e al miglioramento
dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di
interventi di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la
coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alla
ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base
dei seguenti criteri:
a) entita' della popolazione residente;
b) estensione delle strade statali, provinciali e
comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica
comunicazione esistente tra due o piu' comuni appartenenti
all'area interna;
c) esistenza di rischi derivanti dalla
classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione
sismica;
d) esistenza di situazioni di dissesto
idrogeologico e relativa entita'.
2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di
cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo
prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.
2-septies. Al fine di favorire l'incremento del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprieta'
delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in
forma societaria, nonche' degli enti di edilizia
residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli ex
Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui
al comma 2, lettera c), punto 13, sono destinate al
finanziamento di un programma di interventi di
riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi
compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente
ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:
a) interventi diretti alla verifica e alla
valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di
edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento
o di adeguamento sismico;
b) interventi di efficientamento energetico di
alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi
comprese le relative progettazioni;
c) interventi di razionalizzazione degli spazi di
edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi
di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se
eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle
lettere a) e b);
d) interventi di riqualificazione degli spazi
pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi
di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di
miglioramento e valorizzazione delle aree verdi,
dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di
intervento;
e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare
alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi
di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi
di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili
da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e
antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito
minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli
interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle
finalita' di cui alla presente lettera puo' essere
destinato un importo non superiore al 10 per cento del
totale delle risorse;
f) operazioni di locazione di alloggi da destinare
temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle
lettere a) e b).
2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle
detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281:
a) sono individuati gli indicatori di riparto su
base regionale delle risorse di cui al comma 2-septies,
tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale
pubblica presenti in ciascuna regione, dell'entita' della
popolazione residente nella regione nonche' dell'entita'
della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1
e 2;
b) sono stabilite le modalita' e i termini di
ammissione a finanziamento degli interventi, con priorita'
per gli interventi effettuati nelle zone sismiche 1 e 2,
per quelli che prevedono azioni congiunte sia di
miglioramento di classe sismica sia di efficientamento
energetico, nonche' per quelli in relazione ai quali sia
gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica
ed economica di cui all'articolo 23 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei
finanziamenti.
2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di
edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di
recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale
pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a:
a) interventi di ristrutturazione e
riqualificazione di alloggi e immobili gia' destinati a
edilizia residenziale pubblica;
b) interventi finalizzati al riutilizzo, al
completamento o alla riconversione a edilizia residenziale
sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o
abbandonati, liberi da qualunque vincolo.
3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:
«8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche
di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30
giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60
per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla
data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023.».
4. La copertura di parte degli oneri di cui
all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a
1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per
l'anno 2026, a valere sulle risorse previste per
l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale
di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050
della legge n. 178 del 2020, e' rideterminata in 1.315,4
milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro
per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e
in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli
eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica
rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione
di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono
vincolati alla proroga del termine della fruizione della
citata agevolazione, da definire con successivi
provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo
periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati
comunicati con cadenza trimestrale dall'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti delle
stime sono comunicati alle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per
gli investimenti complementari si applicano, in quanto
compatibili, le procedure di semplificazione e
accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita'
dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale
di ripresa e resilienza. Allo scopo di agevolare la
realizzazione degli interventi previsti dal comma 2,
lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2023, le disposizioni di cui al comma 2-quater
dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si
applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli
interventi suddetti.
7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati per ciascun intervento o
programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e
coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza con la Commissione europea
sull'incremento della capacita' di spesa collegata
all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
investimenti complementari. Le informazioni necessarie per
l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i
sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i
programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema
informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.
7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai
programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e
fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo
14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini
previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o
la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio
comportano la revoca del finanziamento ai sensi del
presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni
giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono
adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione
centrale titolare dell'intervento. Nel caso in cui il
soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale,
nonche' per gli interventi di cui al comma 2, lettera b),
punto 1, la revoca e' disposta con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le risorse disponibili per
effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui,
sono riprogrammate con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, secondo criteri premianti
nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i
migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse
oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui
di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento
dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione.
Qualora le somme oggetto di revoca siano state gia'
trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono
essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di
consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione
disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui. In caso di mancato
versamento delle predette somme da parte degli enti locali
delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana
e della regione Sardegna, il recupero e' operato con le
procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle
regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di
mancato versamento, le predette regioni e province autonome
assoggettano i propri enti ad una riduzione in
corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati
dalle medesime regioni o province autonome che provvedono,
conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio
dello Stato le somme recuperate. In caso di mancato
versamento da parte delle regioni e delle province autonome
si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle
giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti
presso la tesoreria statale.
7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al
comma 2, lettera e), costituisce adempimento ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio
sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo
2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n.
191, come prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo
15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e la relativa verifica e' effettuata congiuntamente
dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica
degli adempimenti di cui rispettivamente all'articolo 9 e
all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23
marzo 2005.
7-quater. Fermo restando il rispetto del
cronoprogramma finanziario e procedurale previsto dal
presente articolo e dal decreto di cui al comma 7, alla
ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli
interventi di cui al comma 2, lettera d), punto 1, si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
7-quinquies. A partire dall'anno 2022 e fino alla
completa realizzazione del Piano nazionale per gli
investimenti complementari, e' presentata annualmente alle
Camere, unitamente alla relazione gia' prevista
dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione
territoriale dei programmi e degli interventi di cui al
comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di
monitoraggio di cui al comma 7.
8. L'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' subordinata alla
previa autorizzazione della Commissione europea. Le
amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano
nazionale per gli investimenti complementari in coerenza
con il principio dell'assenza di un danno significativo
agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2020.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per
l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022,
6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni
di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per
l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026,
70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro
per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4
milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano, ai fini
della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno
2026, 2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40
milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro
per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030,
si provvede ai sensi dell'articolo 5.».
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
1 e comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e organi direttivi).
- (Omissis).
5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in
qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al
presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario
straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui
attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta
dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare
l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione
delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di
verificare periodicamente l'avanzamento del processo di
ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano,
oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle
Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in casi
del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta
regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un
rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni
interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento.
Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.».
«Art. 2 (Funzioni del Commissario straordinario e dei
vice commissari). -(Omissis).
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti
i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della
cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e
sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.».
 
Art. 15

Procedure finanziarie e contabili

1. All'articolo 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «su un conto corrente della Tesoreria centrale appositamente istituito» sono sostituite dalle seguenti: «su un conto aperto presso la Tesoreria statale».
2. Le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR sono stabilite in sede di emanazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento ((e di Bolzano)), ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilita' ivi previsti.
((4-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.))
5. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021 e 2022».
6. Il piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica ((12 novembre)) 2018, n. 140, ai sensi dell'articolo 38-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche rivedendo il livello minimo di articolazione e la sua composizione in moduli distinti. Il termine della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' prorogato di un anno.

Riferimenti normativi

- Il testo dei commi 1039 e 1042 dell'articolo 1 della
citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal
presente articolo, e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 14.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42):
«Art. 2 (Adozione di sistemi contabili omogenei). -
1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la
contabilita' finanziaria cui affiancano, ai fini
conoscitivi, un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria
dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che
sotto il profilo economico-patrimoniale.
2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui
al comma 1 che adottano la contabilita' finanziaria
affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di
contabilita' economico-patrimoniale, garantendo la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il
profilo finanziario che sotto il profilo
economico-patrimoniale.
3. Le istituzioni degli enti locali di cui
all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni
pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema
contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.
4.».
- Si riporta il testo vigente dei commi 897 e 898
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«1. - 896. (Omissis).
897. Ferma restando la necessita' di reperire le
risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano
originariamente finalizzate le entrate vincolate e
accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della
quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di
amministrazione e' comunque consentita, agli enti soggetti
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un
importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del
prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31
dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota
minima obbligatoria accantonata nel risultato di
amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
e del fondo anticipazione di liquidita', incrementato
dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo
esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle
more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio
precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il
risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio
di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa
riferimento al prospetto di verifica del risultato di
amministrazione effettuata sulla base dei dati di
preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui
all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali.
Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti
non possono applicare al bilancio di previsione le quote
vincolate, accantonate e destinate del risultato di
amministrazione fino all'avvenuta approvazione.
898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del
prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore
alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di
amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
e al fondo anticipazione di liquidita', gli enti possono
applicare al bilancio di previsione la quota vincolata,
accantonata e destinata del risultato di amministrazione
per un importo non superiore a quello del disavanzo da
recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di
previsione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 163 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 163 (Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria). - 1. Se il bilancio di previsione non e'
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno
precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel
rispetto dei principi applicati della contabilita'
finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la
gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio
o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli
stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio
approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o
l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i
limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al
netto del fondo pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia
approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato
l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato
approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e'
consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la
gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria
l'ente puo' assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo'
disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle
obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese
di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di
canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole
operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o
con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici
di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel
corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso
all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
4.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito
della scadenza dei relativi contratti.
[6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite
dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel
mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma
2, lettera i-bis).]
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono
consentite le variazioni di bilancio previste dall'art.
187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni
del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla
reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte, e
delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa e'
oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle
spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini
della gestione dei dodicesimi.».
- Il testo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo
4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4-quater (Sperimentazione e semplificazioni in
materia contabile). - 1. In relazione all'entrata in vigore
del nuovo concetto di impegno di cui all'articolo 34 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire la
sussistenza delle disponibilita' di competenza e cassa
occorrenti per l'assunzione degli impegni anche pluriennali
e la necessita' di assicurare la tempestivita' dei
pagamenti in un quadro ordinamentale che assicuri la
disponibilita' in bilancio delle risorse finanziarie in un
arco temporale adeguato alla tempistica di realizzazione
delle spese di investimento sulla base dello stato
avanzamento lavori, in via sperimentale per gli anni 2019,
2020, 2021 e 2022:
a) le somme da iscrivere negli stati di previsione
della spesa in relazione a variazioni di bilancio connesse
alla riassegnazione di entrate finalizzate per legge a
specifici interventi o attivita' sono assegnate ai
pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio
pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e
dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta
di variazione;
b) per le spese in conto capitale i termini di cui
al comma 3 dell'articolo 34-bis della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sono prolungati di un ulteriore esercizio e
quelli di cui al comma 4, primo periodo, del medesimo
articolo 34-bis sono prolungati di ulteriori tre esercizi;
c) le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si
applicano anche alle autorizzazioni di spesa in conto
capitale a carattere permanente e a quelle annuali.
(Omissis).».
- Il testo del citato decreto del Presidente della
Repubblica 12 novembre 2018, n. 140, recante «Regolamento
concernente la definizione della struttura del piano dei
conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato,
ai sensi dell'articolo 38-ter della legge 31 dicembre 2009,
n. 196» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
2018, n. 299, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 38-ter e 38-sexies
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica):
«Art. 38-ter (Piano dei conti integrato). - 1. Le
Amministrazioni centrali dello Stato adottano un comune
piano dei conti integrato, tenuto conto del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre
2013, n. 132, costituito da conti che rilevano le entrate e
le spese in termini di contabilita' finanziaria e da conti
economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di
contabilizzazione.
2. Il piano dei conti, mediante il sistema di
contabilita' integrata di cui all'articolo 38-bis, persegue
le seguenti finalita':
a) l'armonizzazione del sistema contabile delle
amministrazioni centrali dello Stato con quelli delle altre
amministrazioni pubbliche, destinatarie dei decreti
legislativi n. 91 del 2011 e n. 118 del 2011 ai fini del
rispetto dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei
bilanci pubblici e del coordinamento della finanza
pubblica;
b) l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni
contabili di natura finanziaria e quelle di natura
economica e patrimoniale;
c) il consolidamento nelle fasi di previsione,
gestione e rendicontazione delle entrate, delle spese, dei
costi/oneri e dei proventi/ricavi, nonche' il monitoraggio
in corso d'anno degli andamenti di finanza pubblica delle
amministrazioni centrali dello Stato;
d) una maggiore tracciabilita' delle informazioni
nelle varie fasi di rappresentazione contabile una maggiore
attendibilita' e trasparenza dei dati contabili, valutabili
anche in sede di gestione dei bilanci pubblici mediante il
sistema di contabilita' integrata.
3. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il
31 ottobre 2016, su proposta del Ministero dell'economia e
delle finanze, sono definite:
a) le voci del piano dei conti integrato,
costituito dall'elenco dei conti relativi alle entrate e
alle spese in termini di contabilita' finanziaria e dai
conti economico-patrimoniali, compresi quelli necessari per
le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento;
b) i collegamenti dei conti finanziari, dei conti
economico patrimoniali ai documenti contabili e di
bilancio;
c) il livello minimo di articolazione del piano dei
conti per le fasi di riferimento del bilancio.
4. Gli aggiornamenti del piano dei conti sono
adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze anche a seguito della sperimentazione di cui
all'articolo 38-sexies.».
«Art. 38-sexies (Sperimentazione). - 1. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di emanazione del
regolamento di cui all'articolo 38-ter, comma 3, e'
disciplinata un'attivita' di sperimentazione di durata non
superiore a tre esercizi finanziari, con verifica dei
risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti
dell'adozione della contabilita' integrata, del piano dei
conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di
riferimento per la predisposizione dei documenti contabili
e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle
azioni di cui all'articolo 25-bis, nonche' della codifica
provvisoria di cui al periodo successivo. Con il medesimo
decreto e' introdotta una codifica provvisoria delle
transazioni elementari di cui all'articolo 38-quater, comma
1, al fine di tracciare le operazioni contabili
movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti
finanziario economico e patrimoniale.».
 
((Art. 15 bis
Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto
degli enti locali per l'anno 2020

1. In deroga alle modalita' previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l'ente locale abbia approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato a) e all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' effettuata dal responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Il rendiconto aggiornato e' tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 227 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 227 (Rendiconto della gestione). - 1. La
dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del
bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
2. Il rendiconto della gestione e' deliberato entro
il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare,
tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di
revisione. La proposta e' messa a disposizione dei
componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto
entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito
dal regolamento di contabilita'.
2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto
di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno
successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2
dell'articolo 141.
2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva
il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli
eventuali organismi strumentali secondo le modalita'
previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
3. Nelle more dell'adozione della contabilita'
economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facolta',
prevista dall'art. 232, non predispongono il conto
economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.
4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4
e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del
consolidamento dei conti pubblici, la Sezione enti locali
potra' richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti
locali.
5. Al rendiconto della gestione sono allegati i
documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, ed i seguenti documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di
pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle
unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti
considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al
principio applicato del bilancio consolidato allegato al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti
contabili sono allegati al rendiconto della gestione
qualora non integralmente pubblicati nei siti internet
indicati nell'elenco;
b) la tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarieta' strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di
bilancio.
6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano
telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto
completo di allegati, le informazioni relative al rispetto
del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati del
conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalita' e
protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica
dei dati sono stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte dei
conti.
6-bis. Nel sito internet dell'ente, nella sezione
dedicata ai bilanci, e' pubblicata la versione integrale
del rendiconto della gestione, comprensivo anche della
gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto
consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una
versione semplificata per il cittadino di entrambi i
documenti.
6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da
parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.
194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste
per l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
6-quater. Contestualmente all'approvazione del
rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le
previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo
pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo
restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di
disavanzo di amministrazione.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 39 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
«Art. 39 (Incremento Fondo per l'esercizio delle
funzioni degli enti locali). - (Omissis).
2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui
al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 106
del decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare,
utilizzando l'applicativo web
http://pareggiobilancio.mef.gov. it, entro il termine
perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, una certificazione della perdita di gettito
connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto
delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo
dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori
spese connesse alla predetta emergenza, firmata
digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice
dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e
con le modalita' definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020. La
certificazione di cui al periodo precedente non include le
riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente
assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti
locali del proprio territorio, con eccezione degli
interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La
trasmissione per via telematica della certificazione ha
valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del
CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma,
per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza
locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle
medesime regioni e province autonome.
(Omissis).».
- Il testo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172.
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196:
«Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni
pubbliche). - 1. Al fine di assicurare un efficace
controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza
pubblica, nonche' per acquisire gli elementi informativi
necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3,
e per dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale,
le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al
comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare
attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma
6, della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati.».
 
Art. 16

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, ((commi da 1 a 5-bis,)) e 11, pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021, 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 4.316.000 euro per l'anno 2021 e 8.632.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 6.021.000 euro per l'anno 2021 e 12.040.000 euro ((annui a decorrere dall'anno)) 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 2.541.000 euro per l'anno 2021, 4.384.000 euro per l'anno 2022 e 5.080.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2023;
2) l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((per l'anno 2022));
5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022;
8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022;
9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022;
10) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022;
11) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022;
12) l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((annui a decorrere dall'anno ))2022.
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. - 4. (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo vigente del comma 200
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015):
«1. - 199. (Omissis).
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Omissis).».
 
Art. 17

Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
((a) il comma 2-bis e' sostituito dai seguenti:))
«2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonche' ((dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto)), e' istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unita', in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuato tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, ((del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),)) del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, ((dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanita' (ISS),)) secondo le modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ((fuori ruolo o nella posizione di)) comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita' a tempo pieno e non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri e' garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ((anche attingendo dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica di cui all'articolo 8, comma)) 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in possesso dei medesimi requisiti di cui al comma 2-bis. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attivita' istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalita' ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalita' previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27, del presente decreto.
((2-ter. Al fine di garantire univocita' di indirizzo, i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati da un numero massimo di due commissari per ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della transizione ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e procedurali preordinati all'attuazione coordinata e omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto.
2-quater. Il Ministro della transizione ecologica puo' attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell'altra. Nel caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia attribuita al presidente della Commissione di cui al comma 1, quest'ultimo e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e per l'intera durata del medesimo.
2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati e' escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
2-sexies. La denominazione "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC".
2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'allegato I-bis al presente decreto possono essere modificate, con decreto del Ministro della transizione ecologica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque adottato»;))

b) al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonche' la Commissione ((di cui al comma 2-bis danno)) precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti gia' autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.»;
c) al comma 5 le parole «Commissione tecnica PNIEC» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «Commissione tecnica PNRR-PNIEC» e le parole «e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti,» sono sostituite dalle seguenti: «, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale,»

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8, del citato
decreto legislativo n. 152, del 2006, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS). - 1. Il supporto
tecnico-scientifico all'autorita' competente per
l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della
presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per
i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo
Stato e' assicurato dalla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero
massimo di quaranta commissari, inclusi il Presidente e il
Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per
lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione
puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a
norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 e, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri
enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali
sia riconosciuto un concorrente interesse regionale,
all'attivita' istruttoria partecipa un esperto designato
dalle Regioni e dalle Province autonome interessate,
individuato tra i soggetti in possesso di adeguata
professionalita' ed esperienza nel settore della
valutazione dell'impatto ambientale e del diritto
ambientale. Nella trattazione dei procedimenti di sua
competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione
di cui al presente comma nonche' la Commissione di cui al
comma 2-bis, da' precedenza ai progetti aventi un
comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro
ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione
attesa superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai
progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici
mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque
da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti gia'
autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi
dalla presentazione dell'istanza.
2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra
professori o ricercatori universitari, tra il personale di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30
marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente ad
enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, all'Istituto superiore di sanita' ovvero tra
soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione,
provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di
laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza
professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina;
il loro incarico dura quattro anni ed e' rinnovabile una
sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione
motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei
prescelti dei necessari requisiti di comprovata
professionalita' e competenza nelle materie ambientali,
economiche, giuridiche e di sanita' pubblica, garantendo il
rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Ai
commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' se personale di
cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si
applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in
regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi
ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con
le modalita' di cui al comma 5 esclusivamente in ragione
dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a
seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale.
2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale di competenza statale dei progetti
compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo
complementare nonche' dei progetti attuativi del Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati
nell'allegato I-bis al presente decreto, e' istituita la
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze
funzionali del Ministero della transizione ecologica, e
formata da un numero massimo di quaranta unita', in
possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con
almeno cinque anni di esperienza professionale e con
competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e
paesaggistica dei predetti progetti, individuato tra il
personale di ruolo delle amministrazioni statali e
regionali, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132,
dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto
superiore di sanita' (ISS), secondo le modalita' di cui al
comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario
delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche
amministrazioni e' collocato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo o
nella posizione di comando, distacco, aspettativa o altra
analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. I
componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
svolgono tale attivita' a tempo pieno e non possono far
parte della Commissione di cui al comma 1 del presente
articolo. Nella nomina dei membri e' garantito il rispetto
dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione
Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro
della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione,
anche attingendo dall'elenco utilizzato per la nomina dei
componenti della Commissione tecnica di verifica di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in possesso dei medesimi requisiti di cui al
comma 2-bis. I componenti della Commissione Tecnica
PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili
per una sola volta. Alle riunioni della commissione
partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del
Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle
istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite
appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28
giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di
ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da
specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse
regionale, all'attivita' istruttoria partecipa con diritto
di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province
autonome interessate, individuato tra i soggetti in
possesso di adeguata professionalita' ed esperienza nel
settore della valutazione dell'impatto ambientale e del
diritto ambientale. La Commissione opera con le modalita'
previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo
23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis,
2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27, del presente
decreto.
2-ter. Al fine di garantire univocita' di indirizzo,
i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e
della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati
da un numero massimo di due commissari per ciascuna
Commissione, individuati dal Ministro della transizione
ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e
procedurali preordinati all'attuazione coordinata e
omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del
presente decreto.
2-quater. Il Ministro della transizione ecologica
puo' attribuire, al presidente di una delle Commissioni di
cui ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell'altra. Nel
caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia
attribuita al presidente della Commissione di cui al comma
1, quest'ultimo e' collocato fuori ruolo o in posizione di
comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione
entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e per
l'intera durata del medesimo.
2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi
2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi
indicati e' escluso il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche.
2-sexies. La denominazione "Commissione tecnica
PNRR-PNIEC" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC".
2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle
Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due
terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti
attuativi del PNIEC individuati nell'allegato I-bis al
presente decreto possono essere modificate, con decreto del
Ministro della transizione ecologica, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti da rendere entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
decreto puo' essere comunque adottato»;
b) al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente
periodo: «Nella trattazione dei procedimenti di sua
competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione
di cui al presente comma nonche' la Commissione di cui al
comma 2-bis danno precedenza ai progetti aventi un
comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro
ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione
attesa superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai
progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici
mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque
da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti gia'
autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi
dalla presentazione dell'istanza.»;
c) al comma 5 le parole «Commissione tecnica PNIEC»
ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti:
«Commissione tecnica PNRR-PNIEC» e le parole «e in ragione
dei compiti istruttori effettivamente svolti,» sono
sostituite dalle seguenti: «, esclusivamente in ragione dei
compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito
dell'adozione del provvedimento finale,».
3. Al fine di assicurare il necessario supporto
tecnico e giuridico, la Commissione si avvale di un
Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze
funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, formato da trenta unita' di
personale pubblico con almeno cinque anni di anzianita' di
servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza
professionale e competenze adeguate ai profili individuati,
e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo
o analoga posizione prevista dall'ordinamento di
appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in
fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata dello
stesso un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto
di vista finanziario. I componenti del Comitato sono
nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e individuati tra gli appartenenti
ad Amministrazioni pubbliche, al Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente, all'ENEA, ad altri Enti di
ricerca, nonche', per lo svolgimento delle attivita'
istruttorie in materia di impatto sanitario, sino a sei
unita' designate dal Ministro della salute. I componenti
del Comitato restano in carica cinque anni e sono
rinominabili per una sola volta.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, sentiti il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della
salute, sono stabilite per i profili di rispettiva
competenza l'articolazione, l'organizzazione, le modalita'
di funzionamento e la disciplina delle situazioni di
inconferibilita', incompatibilita' e conflitto di interessi
anche potenziale della Commissione e della Commissione
tecnica PNIEC.
5. A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i costi di funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e
della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei
compensi per i relativi componenti, in misura
complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe
di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente,
senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle
responsabilita' di ciascun membro della Commissione e della
Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione
dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a
seguito dell'adozione del provvedimento finale, fermo
restando che gli oneri relativi al trattamento economico
fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano in
carico all'amministrazione di appartenenza.
6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto
stabilito dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In
caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto
legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro
profilo di responsabilita', il componente responsabile
decade dall'incarico con effetto dalla data
dell'accertamento. Per gli iscritti agli ordini
professionali la violazione viene segnalata dall'autorita'
competente.
7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta
alle Regioni e alle Province Autonome, queste ultime
assicurano che l'autorita' competente disponga di adeguate
competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si
avvalga di adeguate figure di comprovata professionalita',
competenza ed esperienza per l'attuazione delle norme di
cui ai Titoli II e III della presente parte.».
 
Art. 18
Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e
del PNIEC

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis
1) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilita', indifferibili e urgenti.»;
2) il comma 2-ter e' abrogato;
b) dopo l'allegato I alla Parte seconda, e' inserito l'allegato I-bis, di cui all'allegato I al presente decreto.
((b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Nell'ambito dei progetti gia' autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9».))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 7-bis, del decreto legislativo
3 agosto 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7-bis (Competenze in materia di VIA e di
verifica di assoggettabilita' a VIA). - 1. La verifica di
assoggettabilita' a VIA e la VIA vengono effettuate ai
diversi livelli istituzionali, tenendo conto dell'esigenza
di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni
nelle valutazioni.
2. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti
di cui all'allegato II alla parte seconda del presente
decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilita' a
VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II-bis
alla parte seconda del presente decreto.
2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture
necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la
transizione energetica del Paese inclusi nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al
raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in
attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati
nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse
costituiscono interventi di pubblica utilita',
indifferibili e urgenti.
2-ter (Abrogato).
2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al
comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo
di superfici di strutture edificate, comprese le
piattaforme petrolifere in disuso.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, sono
sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui
all'allegato III alla parte seconda del presente decreto.
Sono sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA in
sede regionale i progetti di cui all'allegato IV alla parte
seconda del presente decreto.
4. In sede statale, l'autorita' competente e' il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che esercita le proprie competenze in collaborazione
con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo per le attivita' istruttorie relative al
procedimento di VIA. Il provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA e' adottato dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il
provvedimento di VIA e' adottato nelle forme e con le
modalita' di cui all'articolo 25, comma 2, e all'articolo
27, comma 8.
4-bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati
da piu' elementi progettuali corrispondenti a diverse
tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di
assoggettabilita' a VIA rientranti in parte nella
competenza statale e in parte in quella regionale, il
proponente, con riferimento alle voci elencate negli
allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del
presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero
della transizione ecologica e alla Regione o Provincia
autonoma interessata una comunicazione contenente:
a) oggetto/titolo del progetto o intervento
proposto;
b) tipologia progettuale individuata come
principale;
c) altre tipologie progettuali coinvolte;
d) autorita' (stato o regione/provincia autonoma)
che egli individua come competente allo svolgimento della
procedura di VIA o verifica di assoggettabilita' a VIA.
4- ter. Entro e non oltre trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione, la Regione o la Provincia
autonoma ha la facolta' di trasmettere valutazioni di
competenza al Ministero, dandone contestualmente
comunicazione al proponente. Entro e non oltre i successivi
trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II,
II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto,
il competente ufficio del Ministero comunica al proponente
e alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in
merito all'autorita' competente, alla quale il proponente
stesso dovra' presentare l'istanza per l'avvio del
procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito
l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla
Regione o Provincia autonoma o, in assenza di questa, dal
proponente.
5. In sede regionale, l'autorita' competente e' la
pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione
e valorizzazione ambientale individuata secondo le
disposizioni delle leggi regionali o delle Province
autonome.
6. Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di
assoggettabilita' a VIA l'autorita' competente coincida con
l'autorita' proponente di un progetto, le autorita'
medesime provvedono a separare in maniera appropriata,
nell'ambito della propria organizzazione delle competenze
amministrative, le funzioni confliggenti in relazione
all'assolvimento dei compiti derivanti dal presente
decreto. Le autorita' competenti evitano l'insorgenza di
situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e
provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche
potenziale, alle competenti autorita'.
7. Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di
assoggettabilita' a VIA o a VIA di competenza regionale, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
assicurano che le procedure siano svolte in conformita'
agli articoli da 19 a 26 e da 27-bis a 29 del presente
decreto. Il procedimento di VIA di competenza regionale si
svolge con le modalita' di cui all'articolo 27-bis.
8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti
l'organizzazione e le modalita' di esercizio delle funzioni
amministrative ad esse attribuite in materia di VIA,
nonche' l'eventuale conferimento di tali funzioni o di
compiti specifici agli altri enti territoriali
sub-regionali. La potesta' normativa di cui al presente
comma e' esercitata in conformita' alla legislazione
europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente
decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole
particolari ed ulteriori per la semplificazione dei
procedimenti, per le modalita' della consultazione del
pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente
interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle
autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonche'
per la destinazione alle finalita' di cui all'articolo 29,
comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso non sono
derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli
articoli 19 e 27-bis.
8-bis. Limitatamente agli interventi necessari per il
superamento di sentenze di condanna della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, in caso di inerzia regionale
per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilita' a
VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i
poteri sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24
dicembre 2012 n. 234.
9. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza
biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano informano il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e
i procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e di
VIA, fornendo:
a) il numero di progetti di cui agli allegati III e
IV sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale;
b) la ripartizione delle valutazioni dell'impatto
ambientale secondo le categorie dei progetti di cui agli
allegati III e IV;
c) il numero di progetti di cui all'allegato IV
sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA;
d) la durata media delle procedure di valutazione
dell'impatto ambientale;
e) stime generali dei costi medi diretti delle
valutazioni dell'impatto ambientale, incluse le stime degli
effetti sulle piccole e medie imprese.
10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6 anni,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare informa la Commissione europea circa lo stato di
attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica
la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di
impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati.».
- Si riporta l'allegato I alla Parte seconda, del
citato decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152:
«Allegato I - Criteri per la verifica di
assoggettabilita' di piani e programmi di cui all'articolo
12. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo
conto in particolare, dei seguenti elementi:
in quale misura il piano o il programma stabilisce
un quadro di riferimento per progetti ed altre attivita', o
per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni
e le condizioni operative o attraverso la ripartizione
delle risorse;
in quale misura il piano o il programma influenza
altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente
ordinati;
la pertinenza del piano o del programma per
l'integrazione delle considerazioni ambientali, in
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
problemi ambientali pertinenti al piano o al
programma;
la rilevanza del piano o del programma per
l'attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla
gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che
possono essere interessate, tenendo conto in particolare,
dei seguenti elementi:
probabilita', durata, frequenza e reversibilita'
degli impatti;
carattere cumulativo degli impatti;
natura transfrontaliera degli impatti;
rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es.
in caso di incidenti);
entita' ed estensione nello spazio degli impatti
(area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
valore e vulnerabilita' dell'area che potrebbe
essere interessata a causa:
delle speciali caratteristiche naturali o del
patrimonio culturale;
del superamento dei livelli di qualita' ambientale
o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
impatti su aree o paesaggi riconosciuti come
protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale.».
- Si riporta l'articolo 6, comma 9, del citato decreto
legislativo 3 agosto 2006, n. 152, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6 (Oggetto della disciplina). - (Omissis).
9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti
tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le
prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati
II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente
decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di
cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della
presunta assenza di potenziali impatti ambientali
significativi e negativi, ha la facolta' di richiedere
all'autorita' competente, trasmettendo adeguati elementi
informativi tramite apposite liste di controllo, una
valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale
procedura da avviare. L'autorita' competente, entro trenta
giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione
preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie
valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli
adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica
di assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano
nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della
valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal
proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorita'
competente sul proprio sito internet istituzionale.
9-bis.Nell'ambito dei progetti gia' autorizzati, per
le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e
adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino
impatti ambientali significativi e negativi si applica la
procedura di cui al comma 9.
(Omissis).».
 
((Art. 18 bis

Intesa delle regioni

1. Per le opere previste dall'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei procedimenti disciplinati dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le regioni sono tenute a esprimere la loro intesa entro trenta giorni dalla positiva conclusione della conferenza di servizi, al fine di consentire all'autorita' competente il rilascio del provvedimento finale.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'allegato I-bis alla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

«Allegati alla Parte Seconda
Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture
necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal
Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC),
predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999
1. Dimensione della decarbonizzazione
1.1 Infrastrutture per il phase out della generazione
elettrica alimentata a carbone
1.1.1 Riconversione e/o dismissione delle centrali
alimentate a carbone;
1.1.2 Nuovi impianti termoelettrici alimentati
attraverso gas naturale per le esigenze di nuova potenza
programmabile, con prevalente funzione di adeguatezza,
regolazione e riserva connessi alle esigenze del sistema
elettrico derivanti dalla chiusura delle centrali
alimentate a carbone
1.1.3 Infrastrutture di reloading, trasporto via nave,
stoccaggio e rigassificazione necessarie a consentire il
phase out dalla generazione a carbone e la
decarbonizzazione delle industrie in Sardegna.
1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e
vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti,
nonche' ammodernamento, integrali ricostruzioni,
riconversione e incremento della capacita' esistente,
relativamente a:
1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti
idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in
terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione
di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse
solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti;
1.2.2 Generazione di energia termica: impianti
geotermici, solare termico e a concentrazione, produzione
di energia da biomasse solide, bioliquidi, biogas,
biometano, residui e rifiuti;
1.2.3 Produzione di carburanti sostenibili:
biocarburanti e biocarburanti avanzati, biometano e
biometano avanzato (compreso l'upgrading del biogas e la
produzione di BioLNG da biometano), syngas, carburanti
rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti
da carbonio riciclato (recycled carbon fuels).
1.3 Infrastrutture e impianti per la produzione, il
trasporto e lo stoccaggio di idrogeno
1.3.1 Impianti di produzione di idrogeno;
1.3.2 Impianti di PoZer-to-X;
1.3.3 Infrastrutture di trasporto di idrogeno;
1.3.4 Infrastrutture di stoccaggio di idrogeno.
1.4 Altre opere funzionali alla decarbonizzazione del
sistema energetico e dell'industria
1.4.1 Costruzione di impianti di rifornimento di
combustibili alternativi (per il trasporto stradale, aereo
e navale), nonche' ristrutturazione totale o parziale di
impianti esistenti con incluso l'annesso stoccaggio, per:
a. Ricarica elettrica;
b. Rifornimento Idrogeno (per utilizzo conFuel cell,
motori endotermici e vettori derivati, quali ammoniaca);
c. Rifornimento Gas Naturale Compresso / Gas Naturale
Compresso di origine Biologica;
d. Rifornimento Gas Naturale Liquefatto / Gas
Naturale Liquefatto di origine biologica;
e. Rifornimento Gas di Petrolio Liquefatto / Gas di
Petrolio Liquefatto di origine biologica;
f. Biocarburanti in purezza;
1.4.2 Impianti di riconversione del ciclo produttivo
finalizzati a ridurre le emissionidaparte del settore
industriale, ivi compresa la cattura, trasporto, utilizzo
e/ostoccaggiodella CO2.
2 Dimensione dell'efficienza energetica
2.1 Riqualificazione energetica profonda di zone
industriali o produttive, aree portuali, urbane e
commerciali;
2.2 Reti di telecalore / teleriscaldamento /
teleraffrescamento;
2.3 Impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR);
2.4 Impianti di Recupero di calore di scarto.
3 Dimensione della sicurezza energetica
3.1 Settore elettrico
3.1.1 Sviluppo rete di trasmissione nazionale:
a. elettrodotti funzionali al collegamento
internazionale e interconnector;
b. elettrodotti e opere funzionali al collegamento
tra zone di mercato nazionali e alla riduzione delle
congestioni intrazonali e dei vincoli di capacita'
produttiva;
c. opere funzionali all'incremento dell'adeguatezza e
della sicurezza del sistema e di regolazione dei parametri
di frequenza, tensione e potenza di corto circuito;
d. aumento della resilienza delle reti anche verso
fenomeni meteorologici estremi a tutela della continuita'
delle forniture e della sicurezza di persone e cose;
3.1.2 Riqualificazione delle reti di distribuzione:
a. Cabine primarie e secondarie;
b. Linee elettriche Bassa e Media Tensione;
c. Telecontrollo e Metering.
3.1.3 Sviluppo capacita' di accumulo elettrochimico e
pompaggio
a. Installazione di sistemi di accumulo elettrochimici
e pompaggi
3.2 Settore gas
3.2.1 Miglioramento della flessibilita' della rete
nazionale e regionale di trasporto, e ammodernamento delle
stesse reti finalizzato all'aumento degli standard di
sicurezza e controllo;
3.2.2 Impianti per l'integrazione delle fonti di gas
rinnovabili attraverso l'utilizzo delle infrastrutture
esistenti del sistema gas per il relativo trasporto,
stoccaggio e distribuzione;
3.2.3 Impianti per la diversificazione della capacita'
di importazione;
3.2.4 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e
distribuzione di GNL di cui agli articoli 9 e 10 del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonche'
impianti di liquefazione di GNL, finalizzati alla riduzione
di emissioni di CO2 rispetto ad altre fonti fossili, e
relative modifiche degli impianti esistenti;
3.2.5 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e
distribuzione di GPL di cui all'articolo 57 del
decreto-legge del 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 finalizzate
alla riduzione di emissioni di CO2 rispetto ad altre fonti
fossili.
3.3 Settore dei prodotti petroliferi
3.3.1 Interventi per la riconversione delle raffinerie
esistenti e nuovi impianti per la produzione di prodotti
energetici derivanti da fonti rinnovabili, residui e
rifiuti, nonche' l'ammodernamento e l'incremento della
capacita' esistente anche finalizzata alla produzione di
carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels),
carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels);
3.3.2 Interventi di decommissioning delle piattaforme
di coltivazione di idrocarburi ed infrastrutture
connesse.».
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita' (Testo A)» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
S.O.
 
Art. 19
Disposizioni relative al procedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA e consultazione preventiva

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) al comma 4 la parola «quarantacinque» e' sostituita dalla seguente: «trenta»;
2) al comma 6 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Nel medesimo termine l'autorita' competente puo' richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilita' del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente puo' richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a ((quarantacinque)) giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.»;
3) al comma 7 dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Ai fini di cui al primo periodo l'autorita' competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.»;
b) all'articolo 20 sono aggiunte in fine le seguenti parole «entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.».
((b-bis) all'allegato III alla parte seconda, lettera u), dopo le parole: «R.D. 29 luglio 1927, n. 1443» sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla precedente lettera b)»;
b-ter) all'allegato IV alla parte seconda, punto 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19, del citato
decreto legislativo n. 152, del 2006, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 19 (Modalita' di svolgimento del procedimento
di verifica di assoggettabilita' a VIA). - 1. Il proponente
trasmette all'autorita' competente lo studio preliminare
ambientale in formato elettronico, redatto in conformita' a
quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda
del presente decreto, nonche' copia dell'avvenuto pagamento
del contributo di cui all'articolo 33.
2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio
preliminare ambientale, l'autorita' competente verifica la
completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora
necessario, puo' richiedere per una sola volta chiarimenti
e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente
provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni
richiesti, inderogabilmente entro i successivi quindici
giorni. Qualora il proponente non trasmetta la
documentazione richiesta entro il termine stabilito, la
domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
3. Contestualmente alla ricezione della
documentazione, ove ritenuta completa, ovvero dei
chiarimenti e delle integrazioni richiesti ai sensi del
comma 2, l'autorita' competente provvede a pubblicare lo
studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale,
con modalita' tali da garantire la tutela della
riservatezza di eventuali informazioni industriali o
commerciali indicate dal proponente, in conformita' a
quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale. Contestualmente, l'autorita'
competente comunica per via telematica a tutte le
Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali
potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della
documentazione nel proprio sito internet.
4. Entro e non oltre trenta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 3 e dall'avvenuta
pubblicazione sul sito internet della relativa
documentazione, chiunque abbia interesse puo' presentare le
proprie osservazioni all'autorita' competente in merito
allo studio preliminare ambientale e alla documentazione
allegata.
5. L'autorita' competente, sulla base dei criteri di
cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto,
tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso,
dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti
sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti
normative europee, nazionali o regionali, verifica se il
progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali
significativi.
6. L'autorita' competente adotta il provvedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA entro i successivi
quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla
complessita', all'ubicazione o alle dimensioni del
progetto, l'autorita' competente puo' prorogare, per una
sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni,
il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in
tal caso, l'autorita' competente comunica tempestivamente
per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la
proroga e la data entro la quale e' prevista l'adozione del
provvedimento. La presente comunicazione e', altresi',
pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorita'
competente. Nel medesimo termine l'autorita' competente
puo' richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente
finalizzati alla non assoggettabilita' del progetto al
procedimento di VIA. In tal caso, il proponente puo'
richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini,
per un periodo non superiore a sessanta giorni, per la
presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti
richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la
documentazione richiesta entro il termine stabilito, la
domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
7. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non
assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica
i motivi principali alla base della mancata richiesta di
tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti
elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove
richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali
osservazioni del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, per i profili di competenza,
specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o
prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare
impatti ambientali significativi e negativi. Ai fini di cui
al primo periodo l'autorita' competente si pronuncia sulla
richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente
entro il termine di trenta giorni con determinazione
positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione
o proposta di modifica.
8. Qualora l'autorita' competente stabilisca che il
progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA,
specifica i motivi principali alla base della richiesta di
VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati
nell'allegato V alla parte seconda.
9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e
nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la
verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata
applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 84 dell'11 aprile 2015.
10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita'
a VIA, comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente
nel sito internet istituzionale dell'autorita' competente.
11. I termini per il rilascio del provvedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA si considerano
perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto
1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato
ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241,
acquisito, qualora la competente Commissione di cui
all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA
entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del
provvedimento entro i successivi trenta giorni.
12. Tutta la documentazione afferente al
procedimento, nonche' i risultati delle consultazioni
svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i
pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta
nell'esercizio di tale attivita' da parte dell'autorita'
competente, sono tempestivamente pubblicati dall'autorita'
competente sul proprio sito internet istituzionale e sono
accessibili a chiunque.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 20 (Consultazione preventiva). - 1. Il
proponente ha la facolta' di richiedere, prima di
presentare il progetto di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera g), una fase di confronto con l'autorita'
competente al fine di definire la portata e il livello di
dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per
la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal
fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una
proposta di elaborati progettuali. Sulla base della
documentazione trasmessa dal proponente, l'autorita'
competente trasmette al proponente il proprio parere entro
trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.».
- Si riporta il testo dell'allegato III alla parte
seconda, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006,
come modificato dalla presente legge:
«Allegato III (Progetti di competenza delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano)
a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che
superi i 200 ettari.
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei
casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo
e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e
termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri
al secondo.
c) Impianti termici per la produzione di energia
elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica
complessiva superiore a 150 MW;
c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia
elettrica sulla terraferma con potenza complessiva
superiore a 1 MW, qualora disposto all'esito della verifica
di assoggettabilita' di cui all'articolo 19;
d) Impianti industriali destinati:
alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal
legno o da altre materie fibrose;
alla fabbricazione di carta e cartoni con capacita'
di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la
produzione su scala industriale, mediante processi di
trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano
affiancate varie unita' produttive funzionalmente connesse
tra di loro:
per la fabbricazione di prodotti chimici organici di
base (progetti non inclusi nell'Allegato II);
per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici
di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);
per la fabbricazione di fertilizzanti a base di
fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o
composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II);
per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari
e di biocidi;
per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
mediante procedimento chimico o biologico;
per la fabbricazione di esplosivi.
f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di
prodotti chimici per una capacita' superiore alle 35.000
t/anno di materie prime lavorate.
g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici,
pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti
produttivi di capacita' superiore alle 35.000 t/anno di
materie prime lavorate.
h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi,
petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29
maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con
capacita' complessiva superiore a 40.000 m³.
h-bis) Stoccaggio di gas naturale liquefatto, con
capacita' complessiva superiore a 20000 metri cubi.
i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame
qualora la capacita' superi le 12 tonnellate di prodotto
finito al giorno.
l) Porti turistici e da diporto quando lo specchio
d'acqua e' superiore a 10 ettari o le aree esterne
interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di
lunghezza superiore ai 500 metri.
m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B,
lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'Allegato C, lettera
R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non
pericolosi, con capacita' superiore a 100 t/giorno,
mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di
cui all'Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'Allegato
C, lettere R1, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi
mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento
preliminari e deposito preliminare, con capacita' superiore
a 200 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere
D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152).
p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con
capacita' complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di
cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): discariche di
rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui
all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del
decreto legislativo n. 152/2006), ad esclusione delle
discariche per inerti con capacita' complessiva sino a
100.000 m³.
q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi
mediante operazioni di deposito preliminare, con capacita'
superiore a 150.000 m³ oppure con capacita' superiore a 200
t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettera D15,
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152).
r) Impianti di depurazione delle acque con
potenzialita' superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
s) Cave e torbiere con piu' di 500.000 m³/a di
materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20
ettari.
t) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere,
regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini
non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di
capacita' superiore a 100.000 m³, con esclusione delle
opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in
sicurezza dei siti inquinati.
u) Attivita' di coltivazione sulla terraferma delle
sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del
R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, fatta salva la disciplina
delle acque minerali e termali di cui alla precedente
lettera b).
v) Attivita' di coltivazione sulla terraferma delle
risorse geotermiche, con esclusione degli impianti
geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del
decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive
modificazioni.
z) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia
elettrica, non facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore 100
kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.
aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante
operazioni di iniezione in profondita', lagunaggio, scarico
di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il
seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente
(operazioni di cui all'Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e
D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152).
ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi
sotterranei artificiali con una capacita' complessiva
superiore a 80.000 m³.
ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o
di suini con piu' di:
85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per
galline;
3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg)
o
900 posti per scrofe.
ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non
ferrosi da minerali, nonche' concentrati o materie prime
secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o
elettrolitici.
ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque
freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata
sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra
bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di
acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100
milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi,
opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini
imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in
questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno
e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di
detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i
trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
af-bis) strade urbane di scorrimento;
ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati
nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di
per se' sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel
presente allegato.».
- Si riporta il testo dell'allegato IV alla parte
seconda, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006,
come modificato dalla presente legge:
«Allegato IV (Progetti sottoposti alla verifica di
assoggettabilita' di competenza delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Agricoltura
a) Cambiamento di uso di aree non coltivate,
semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria
intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;
b) iniziale forestazione di una superficie
superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di
conversione di altri usi del suolo di una superficie
superiore a 5 ettari;
c) impianti per l'allevamento intensivo di animali
il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello
derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo
di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito
all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente
dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali
inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120
posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti
per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini;
d) progetti di gestione delle risorse idriche per
l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di
drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300
ettari;
e) impianti di piscicoltura intensiva per
superficie complessiva oltre i 5 ettari;
f) progetti di ricomposizione fondiaria che
interessano una superficie superiore a 200 ettari.
2. Industria energetica ed estrattiva:
a) attivita' di ricerca sulla terraferma delle
sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma
2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese
le risorse geotermiche con esclusione degli impianti
geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del
decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive
modificazioni, incluse le relative attivita' minerarie,
fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di
cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda;
b) impianti industriali non termici per la
produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza
complessiva superiore a 1 MW;
c) impianti industriali per il trasporto del vapore
e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una
lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
d) impianti eolici per la produzione di energia
elettrica sulla terraferma con potenza complessiva
superiore a 1 MW;
e) estrazione di sostanze minerali di miniera di
cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;
f) agglomerazione industriale di carbon fossile e
lignite;
g) impianti di superficie dell'industria di
estrazione di carbon fossile e di minerali metallici
nonche' di scisti bituminose;
h) impianti per la produzione di energia
idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore
a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano
nella casistica di cui all'articolo 166 del presente
decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio
2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale
di concessione superiore a 250 kW;
i) impianti di gassificazione e liquefazione del
carbone.
3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali
a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di
minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie
impegnata o 50.000 m³ di volume;
b) impianti di produzione di ghisa o acciaio
(fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata
continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora;
c) impianti destinati alla trasformazione di
metalli ferrosi mediante:
laminazione a caldo con capacita' superiore a 20
tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
forgiatura con magli la cui energia di impatto
supera 50 kJ per maglio e allorche' la potenza calorifera
e' superiore a 20 MW;
applicazione di strati protettivi di metallo fuso
con una capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate
di acciaio grezzo all'ora;
d) fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di
produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
e) impianti di fusione e lega di metalli non
ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione,
formatura in fonderia) con una capacita' di fusione
superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50
tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
f) impianti per il trattamento di superficie di
metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici
o chimici qualora le vasche destinate al trattamento
abbiano un volume superiore a 30 m³;
g) impianti di costruzione e montaggio di auto e
motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per
la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di
materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di
superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;
h) cantieri navali di superficie complessiva
superiore a 2 ettari;
i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino
5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;
l) cokerie (distillazione a secco di carbone);
m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante
cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni
refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacita' di
produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con
capacita' di forno superiore a 4 metri cubi e con densita'
di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;
n) impianti per la fusione di sostanze minerali,
compresi quelli destinati alla produzione di fibre
minerali, con capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate
al giorno;
o) impianti per la produzione di vetro compresi
quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con
capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
p) impianti destinati alla produzione di clinker
(cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione
supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in
forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 50
tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una
capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
4. Industria dei prodotti alimentari
a) Impianti per il trattamento e la trasformazione
di materie prime animali (diverse dal latte) con una
capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75
tonnellate al giorno;
b) impianti per il trattamento e la trasformazione
di materie prime vegetali con una capacita' di produzione
di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su
base trimestrale;
c) impianti per la fabbricazione di prodotti
lattiero-caseari con capacita' di lavorazione superiore a
200 tonnellate al giorno su base annua;
d) impianti per la produzione di birra o malto con
capacita' di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
e) impianti per la produzione di dolciumi e
sciroppi che superino 50.000 m³ di volume;
f) macelli aventi una capacita' di produzione di
carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per
l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di
animali con una capacita' di trattamento di oltre 10
tonnellate al giorno;
g) impianti per la produzione di farina di pesce o
di olio di pesce con capacita' di lavorazione superiore a
50.000 q/anno di prodotto lavorato;
h) molitura dei cereali, industria dei prodotti
amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia
che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m³
di volume;
i) zuccherifici, impianti per la produzione di
lieviti con capacita' di produzione o raffinazione
superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.
5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della
carta
a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre,
pannelli di particelle e compensati, di capacita' superiore
alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
b) impianti per la produzione e la lavorazione di
cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacita'
superiore a 50 tonnellate al giorno;
c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali
il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la
tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacita' di
trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
d) impianti per la concia del cuoio e del pellame
qualora la capacita' superi le 3 tonnellate di prodotto
finito al giorno.
6. Industria della gomma e delle materie plastiche
a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base
di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie
prime lavorate.
7. Progetti di infrastrutture
a) Progetti di sviluppo di zone industriali o
produttive con una superficie interessata superiore ai 40
ettari;
b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in
estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari;
progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno
di aree urbane esistenti che interessano superfici
superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59"; parcheggi di uso pubblico con capacita' superiori a
500 posti auto;
c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o
che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonche'
impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le
monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza
inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria
massima superiore a 1.800 persone;
d) derivazione di acque superficiali ed opere
connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al
secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni
superiori a 50 litri al secondo, nonche' le trivellazioni
finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque
sotterranee superiori a 50 litri al secondo;
e) interporti, piattaforme intermodali e terminali
intermodali;
f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e
lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;
g) strade extraurbane secondarie;
h) strade extraurbane secondarie non comprese
nell'allegato II-bis e strade urbane con lunghezza
superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato III;
i) linee ferroviarie a carattere regionale o
locale;
l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie
e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo
particolare, esclusivamente o principalmente adibite al
trasporto di passeggeri;
m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;
n) opere costiere destinate a combattere l'erosione
e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la
costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del
mare;
o) opere di canalizzazione e di regolazione dei
corsi d'acqua;
p) aeroporti;
q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio
d'acqua e' inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne
interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di
lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonche' progetti
di intervento su porti gia' esistenti;
r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non
pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di
trattamento, con capacita' complessiva superiore a 10
t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da
D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti
non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di
ricondizionamento preliminari, con capacita' massima
complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui
all'Allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo
n. 152/2006);
s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10
t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di
trattamento (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e
da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152);
t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con
capacita' massima superiore a 30.000 m³ oppure con
capacita' superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui
all'Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con
capacita' complessiva inferiore ai 100.000 m³ (operazioni
di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della Parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
v) impianti di depurazione delle acque con
potenzialita' superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di
energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica
di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore
a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.
za) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B,
lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere
da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
non pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10
t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C,
lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
8. Altri progetti
a) Villaggi turistici di superficie superiore a 5
ettari, centri residenziali turistici ed esercizi
alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato
superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie
superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti
all'interno di centri abitati;
b) piste permanenti per corse e prove di
automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di
rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie
superiore a 1 ettaro;
d) banchi di prova per motori, turbine, reattori
quando l'area impegnata supera i 500 m2;
e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che
superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m³ di
volume;
f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa
in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno
di materie prime lavorate;
g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi,
petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29
maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con
capacita' complessiva superiore a 1.000 m³;
h) recupero di suoli dal mare per una superficie
che superi i 10 ettari;
i) cave e torbiere;
l) trattamento di prodotti intermedi e
fabbricazione di prodotti chimici per una capacita'
superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici,
pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti
produttivi di capacita' superiore alle 10.000 t/anno in
materie prime lavorate;
n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti
dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane,
con capacita' superiore a 10.000 metri cubi;
o) impianti per il recupero o la distruzione di
sostanze esplosive;
p) stabilimenti di squartamento con capacita' di
produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;
q) terreni da campeggio e caravaning a carattere
permanente con capacita' superiore a 300 posti roulotte
caravan o di superficie superiore a 5 ettari;
r) parchi tematici di superficie superiore a 5
ettari;
s) progetti di cui all'Allegato III, che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il
collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono
utilizzati per piu' di due anni;
t) modifiche o estensioni di progetti di cui
all'Allegato III o all'Allegato IV gia' autorizzati,
realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere
notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o
estensione non inclusa nell'Allegato III).».
 
Art. 20
Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e
disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 25, i commi 2 e 2-bissono sostituiti dai seguenti:
«2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis, l'autorita' competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessita', l'autorita' competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sara' emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere ((l'adozione del provvedimento di VIA e' proposta al Ministro)) entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo ((comma 2-bis si esprime)) entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati e' rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023. ((In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis.))
2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ((Ministero della transizione ecologica)) ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi ((trenta giorni.))
2-quinquies. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso 2-ter, pari a 840.000 euro per l'anno 2021, 1.640.000 ((euro per l'anno 2022)) e 1.260.000 ((euro per l'anno 2023)), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero della transizione ecologica provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, si provvede ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 25, del citato
decreto legislativo n. 152, del 2006, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 25 (Valutazione degli impatti ambientali e
provvedimento di VIA). - 1. L'autorita' competente valuta
la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello
studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni
supplementari fornite dal proponente, nonche' dai risultati
delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e
delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli
articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei
termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative
o elementi di dissenso sul progetto, l'autorita' competente
procede comunque alla valutazione a norma del presente
articolo.
2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad
esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis,
l'autorita' competente, entro il termine di sessanta giorni
dalla conclusione della fase di consultazione di cui
all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa
acquisizione del concerto del competente direttore generale
del Ministero della cultura entro il termine di trenta
giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia
necessario procedere ad accertamenti e indagini di
particolare complessita', l'autorita' competente, con atto
motivato, dispone il prolungamento della fase di
valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni,
dando tempestivamente comunicazione per via telematica al
proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del
termine entro cui sara' emanato il provvedimento. Nel caso
di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA
e' proposto all'adozione del Ministro entro il termine di
cui all'articolo 32, comma 5-bis.
2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma
2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si
esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione
della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e
comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data
di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo
23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei
successivi trenta giorni, il direttore generale del
Ministero della transizione ecologica adotta il
provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del
competente direttore generale del Ministero della cultura
entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni
transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato entro
il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione
del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo
periodo, non siano rispettati e' automaticamente rimborsato
al proponente il cinquanta per cento dei diritti di
istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione
delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine
istituito nello stato di previsione del Ministero della
transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000
per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro
1.260.000 per l'anno 2023.
2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo
8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo,
nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione
di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere
dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede
all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta
giorni. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento da parte del direttore generale del ministero
della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel
rilascio del concerto da parte del direttore generale
competente del Ministero della cultura, il titolare del
potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della
legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di
relativa competenza entro i successivi trenta giorni.
2-quinquies. Il concerto del competente direttore
generale del Ministero della cultura comprende
l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati
progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la
compiuta redazione della relazione paesaggistica.
3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e
le considerazioni su cui si fonda la decisione
dell'autorita' competente, incluse le informazioni relative
al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei
risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte
ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove
applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonche'
l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati
o altrimenti presi in considerazione.
4. Il provvedimento di VIA contiene altresi' le
eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:
a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio
e la dismissione del progetto, nonche' quelle relative ad
eventuali malfunzionamenti;
a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle
successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per
garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a
contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e
negativi o incrementare le prestazioni ambientali del
progetto;
b) le misure previste per evitare, prevenire,
ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali
significativi e negativi;
c) le misure per il monitoraggio degli impatti
ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto
dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale
predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma
3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e
la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura,
all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla
significativita' dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di
evitare una duplicazione del monitoraggio, e' possibile
ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti
derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative
europee, nazionali o regionali.
5. Il provvedimento di VIA e' immediatamente
pubblicato sul sito web dell'autorita' competente e ha
l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque
anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei
tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei
procedimenti autorizzatori necessari, nonche'
dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita
nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa
l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA
senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento
di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione,
su istanza del proponente, di specifica proroga da parte
dell'autorita' competente.
6. Nel caso di consultazioni transfrontaliere,
l'autorita' competente informa l'altro Stato e il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale
dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul
sito web.
7. Tutti i termini del procedimento di VIA si
considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, della
legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente
legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri
indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura
finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma.
Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto
alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti
finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e
12-quater. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,
e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti
modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali;
a-bis) mediante modifica o soppressione dei
parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti
dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di
spesa;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
stato di previsione dell'entrata, disponendone il
versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,
la congruita' della copertura e' valutata anche in
relazione all'effettiva riduzione della capacita' di spesa
dei Ministeri;
c) mediante modificazioni legislative che
comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso
esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte
corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da
entrate in conto capitale.
1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle
leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori
entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti
dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta
gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, ne' quelle derivanti
dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del
cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino
effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei
contribuenti.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al
comma 3.
6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di
neutralita' finanziaria, la relazione tecnica riporta la
valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni
medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare
l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica, attraverso l'indicazione dell'entita' delle
risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita'
gestionali, utilizzabili per le finalita' indicate dalle
disposizioni medesime anche attraverso la loro
riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralita'
finanziaria non puo' essere prevista nel caso di spese di
natura obbligatoria.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i
due rami del Parlamento.
8-bis. Le relazioni tecniche di cui al presente
articolo sono trasmesse al Parlamento in formato
elettronico elaborabile.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette
alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei
decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di sette giorni dalla data della
trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di
apposita relazione che espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le
Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al
terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via
definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in
corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le
previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando
prioritariamente misure di carattere normativo correttive
della maggiore spesa.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati.».
 
Art. 21

Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23:
1) al comma 3, primo periodo le parole «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti «quindici giorni», al secondo periodo sono premesse le parole «Entro il medesimo termine», nonche' dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «I termini di cui al presente comma sono perentori.»;
2) al comma 4 le parole «Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti «Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis»;
b) all'articolo 24:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse puo' prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorita' competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facolta' di presentare all'autorita' competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l'autorita' competente, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, puo', per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni ((ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessita' tecnica del progetto o delle indagini richieste.)) Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.»;
3) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'autorita' competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico.», nonche' al secondo periodo dopo le parole «si applica il termine di trenta giorni» sono inserite le seguenti «ovvero quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 23, del citato
decreto legislativo n. 152, del 2006, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 23 (Presentazione dell'istanza, avvio del
procedimento di VIA e pubblicazione degli atti). - 1. Il
proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo
all'autorita' competente in formato elettronico:
a) il progetto di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera g);
b) lo studio di impatto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti
transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati
all'articolo 24, comma 2;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del
contributo di cui all'articolo 33;
g) i risultati della procedura di dibattito
pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II
alla presente parte e per i progetti riguardanti le
centrali termiche e altri impianti di combustione con
potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del
medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla
documentazione di cui alle lettere da a) a e), la
valutazione di impatto sanitario predisposta in conformita'
alle linee guida adottate con decreto del Ministro della
salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanita'.
3. Entro quindici giorni dalla presentazione
dell'istanza di VIA l'autorita' competente verifica la
completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere
della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonche'
l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi
dell'articolo 33. Entro il medesimo termine qualora la
documentazione risulti incompleta, l'autorita' competente
richiede al proponente la documentazione integrativa,
assegnando un termine perentorio per la presentazione non
superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine
assegnato il proponente non depositi la documentazione
integrativa, ovvero qualora all'esito della verifica, da
effettuarsi da parte dell'autorita' competente nel termine
di quindici giorni, la documentazione risulti ancora
incompleta, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto
obbligo all'autorita' competente di procedere
all'archiviazione. I termini di cui al presente comma sono
perentori.
4. La documentazione di cui al comma 1 e'
immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalita'
tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali
informazioni industriali o commerciali indicate dal
proponente, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale, nel sito web dell'autorita' competente
all'esito delle verifiche di cui al comma 3. L'autorita'
competente comunica contestualmente per via telematica a
tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali
potenzialmente interessati e comunque competenti ad
esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta
pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.
Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis,
contestualmente alla pubblicazione della documentazione di
cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma
2-bis, avvia la propria attivita' istruttoria. La medesima
comunicazione e' effettuata in sede di notifica ad altro
Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 24 (Consultazione del pubblico, acquisizione
dei pareri e consultazioni transfrontaliere). - 1. Della
presentazione dell'istanza, della pubblicazione della
documentazione, nonche' delle comunicazioni di cui
all'articolo 23 deve essere dato contestualmente specifico
avviso al pubblico sul sito web dell'autorita' competente.
Tale forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni
di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Dalla data di pubblicazione sul sito
web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la
consultazione, la valutazione e l'adozione del
provvedimento di VIA.
2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente,
e' pubblicato a cura dell'autorita' competente ai sensi e
per gli effetti di cui al comma 1, e ne e' data comunque
informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate.
L'avviso al pubblico deve indicare almeno:
a) il proponente, la denominazione del progetto e
la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini
della realizzazione del progetto;
b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e
l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 32;
c) la localizzazione e una breve descrizione del
progetto e dei suoi possibili principali impatti
ambientali;
d) l'indirizzo web e le modalita' per la
consultazione della documentazione e degli atti predisposti
dal proponente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalita' per la
partecipazione del pubblico;
f) l'eventuale necessita' della valutazione di
incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.
3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta
giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis,
dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma
2, chiunque abbia interesse puo' prendere visione, sul sito
web, del progetto e della relativa documentazione e
presentare le proprie osservazioni all'autorita'
competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono
acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni
e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione
di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni
successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi
precedenti, il proponente ha facolta' di presentare
all'autorita' competente le proprie controdeduzioni alle
osservazioni e ai pareri pervenuti.
4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della
presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente
si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli
elaborati progettuali o della documentazione acquisita,
l'autorita' competente, entro i venti giorni successivi,
ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di
cui all'articolo 8, comma 2-bis puo', per una sola volta,
stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti
giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli
elaborati progettuali o della documentazione modificati o
integrati. Su richiesta motivata del proponente l'autorita'
competente puo' concedere, per una sola volta, la
sospensione dei termini per la presentazione della
documentazione integrativa per un periodo non superiore a
sessanta giorni. Nel caso in cui il proponente non
ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio
stabilito, l'istanza si intende respinta ed e' fatto
obbligo all'autorita' competente di procedere
all'archiviazione.
5. L'autorita' competente, ricevuta la documentazione
integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito
web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova
consultazione del pubblico. In relazione alle sole
modifiche o integrazioni apportate agli elaborati
progettuali e alla documentazione si applica il termine di
trenta giorni ovvero quindici giorni per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis per la presentazione delle
osservazioni e la trasmissione dei pareri delle
Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la
comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i
dieci giorni successivi il proponente ha facolta' di
presentare all'autorita' competente le proprie
controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.
6. Nel caso di progetti cui si applica la disciplina
di cui all'articolo 32, i termini per le consultazioni e
l'acquisizione di tutti pareri di cui al presente articolo
decorrono dalla comunicazione della dichiarazione di
interesse alla partecipazione alla procedura da parte degli
Stati consultati e coincidono con quelli previsti dal
medesimo articolo 32.
7. Tutta la documentazione afferente al procedimento,
nonche' i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi
informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque
espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32,
sono tempestivamente resi disponibili al pubblico
interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorita'
competente, sul proprio sito internet istituzionale.».
 
Art. 22

Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto» sono sostituite dalle seguenti: «delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste» e le parole «di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale richiesti» sono sostituite dalle seguenti: «delle autorizzazioni di cui al comma 2»;
b) al comma 2, prima del primo periodo, e' inserito il seguente: «E' facolta' del proponente richiedere l'esclusione dal presente procedimento dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo.»;
c) al comma 4, le parole «ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente»;
d) al comma 6, la parola «cinque» e' sostituita dalla seguente: «dieci» e le parole «, l'autorita' competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente» sono soppresse;
e) al comma 7, dopo le parole «l'autorita' competente» sono inserite le seguenti: «indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente»;
f) al comma 8:
1) al terzo periodo, le parole «Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis», sono sostituite dalle seguenti: «Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis»;
2) al sesto periodo, le parole «per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis», sono sostituite dalle seguenti: «per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto
legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia
ambientale, come modificato dalla presente legge
«Art. 27 (Provvedimento unico in materia ambientale).
- 1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale,
il proponente puo' richiedere all'autorita' competente che
il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un
provvedimento unico comprensivo delle autorizzazioni
ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste dalla
normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del
progetto. A tal fine, il proponente presenta un'istanza ai
sensi dell'articolo 23, avendo cura che l'avviso al
pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, rechi altresi'
specifica indicazione delle autorizzazioni di cui al comma
2, nonche' la documentazione e gli elaborati progettuali
previsti dalle normative di settore per consentire la
compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al
rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al comma 2. A
tale istanza, laddove necessario, si applica l'articolo 93
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380.
2. E' facolta' del proponente richiedere l'esclusione
dal presente procedimento dell'acquisizione di
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel
caso in cui le relative normative di settore richiedano,
per consentire una compiuta istruttoria
tecnico-amministrativa, un livello di progettazione
esecutivo. Il provvedimento unico di cui al comma 1
comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove
necessario:
a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del
Titolo III-bis della Parte II del presente decreto;
b) autorizzazione riguardante la disciplina degli
scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui
all'articolo 104 del presente decreto;
c) autorizzazione riguardante la disciplina
dell'immersione in mare di materiale derivante da attivita'
di escavo e attivita' di posa in mare di cavi e condotte di
cui all'articolo 109 del presente decreto;
d) autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo
146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) autorizzazione culturale di cui all'articolo 21
del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
f) autorizzazione riguardante il vincolo
idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3267, e al decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
g) nulla osta di fattibilita' di cui all'articolo
17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n.
105;
h) autorizzazione antisismica di cui all'articolo
94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), lo studio
di impatto ambientale e gli elaborati progettuali
contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale contiene le
condizioni e le misure supplementari previste dagli
articoli 29-sexies e 29-septies.
4. Entro dieci giorni dalla presentazione
dell'istanza l'autorita' competente verifica l'avvenuto
pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33,
nonche' l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui
all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a
tutte le amministrazioni competenti al rilascio delle
autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal
proponente l'avvenuta pubblicazione della documentazione
nel proprio sito web con modalita' tali da garantire la
tutela della riservatezza di eventuali informazioni
industriali o commerciali indicate dal proponente, in
conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso
del pubblico all'informazione ambientale. La medesima
comunicazione e' effettuata in sede di notifica ad altro
Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.
5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della
documentazione nel sito web dell'autorita' competente,
quest'ultima, nonche' le amministrazioni e gli enti di cui
al comma 4, per i profili di rispettiva competenza,
verificano l'adeguatezza e la completezza della
documentazione, assegnando al proponente un termine
perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali
integrazioni.
6. Entro dieci giorni dalla verifica della
completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di
integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse,
l'autorita' competente pubblica l'avviso di cui
all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui e' data
comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale
forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui
agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del
1990. Dalla data della pubblicazione della suddetta
documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il
pubblico interessato puo' presentare osservazioni
concernenti la valutazione di impatto ambientale, la
valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione
integrata ambientale nonche' gli altri titoli autorizzativi
inclusi nel provvedimento unico ambientale.
7. Entro i successivi quindici giorni l'autorita'
competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui
all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che
opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente
puo' chiedere al proponente eventuali integrazioni
assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore
a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente
l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta,
la sospensione dei termini per la presentazione della
documentazione integrativa per un periodo non superiore a
novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il
proponente non depositi la documentazione integrativa,
l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
L'autorita' competente procede immediatamente alla
pubblicazione delle integrazioni sul sito internet
istituzionale e dispone, entro cinque giorni dalla
ricezione della documentazione integrativa, che il
proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un
nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformita'
all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da
pubblicare a cura della medesima autorita' competente sul
proprio sito internet e di cui e' data comunque
informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate. In
relazione alle modifiche o integrazioni apportate al
progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6
per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti
alla meta'.
8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti
dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni
transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di
VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale
richiesti dal proponente, l'autorita' competente convoca
nel termine di cui al primo periodo del comma 6, una
conferenza di servizi decisoria che opera in modalita'
simultanea secondo quanto stabilito dall'articolo 14-ter
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza
partecipano il proponente e tutte le amministrazioni
competenti o comunque potenzialmente interessate al
rilascio del provvedimento di VIA e i titoli abilitativi
ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis alla conferenza partecipano in
ogni caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato
e il direttore generale del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo o un suo delegato. La
conferenza, nell'ambito della propria attivita', prende in
considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte
in sede di consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e
conclude i propri lavori nel termine di duecentodieci
giorni. La determinazione motivata di conclusione della
conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento
unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa
del provvedimento di VIA ed elenca, altresi', i titoli
abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo
quanto previsto per i progetti di cui all'articolo 8, comma
2-bis, la decisione di rilasciare i titoli di cui al comma
2 e' assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, ai sensi
dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25,
comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso
di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei
ministri, la conferenza di servizi e' sospesa per il
termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo.
Tutti i termini del procedimento si considerano perentori
ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da
9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990.
9. Le condizioni e le misure supplementari relative
all'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2,
lettera a), e contenute nel provvedimento unico, sono
rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le
modalita' di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e
29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari
relative agli altri titoli abilitativi in materia
ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate,
controllate e sanzionate con le modalita' previste dalle
relative disposizioni di settore da parte delle
amministrazioni competenti per materia.
10. Le disposizioni contenute nel presente articolo
si applicano in deroga alle disposizioni che disciplinano i
procedimenti riguardanti il solo primo rilascio dei titoli
abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:
«Art. 93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei
progetti di costruzioni in zone sismiche) (legge n. 64 del
1974, articoli 17 e 19). - 1. Nelle zone sismiche di cui
all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni,
riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a darne preavviso
scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne
copia al competente ufficio tecnico della regione,
indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del
progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in
doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere,
architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
limiti delle rispettive competenze, nonche' dal direttore
dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato
dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso
il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante,
prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli
altri elaborati previsti dalle norme tecniche.
4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente
articolo sono accompagnati da una dichiarazione del
progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche
per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo
riguardante le strutture e quello architettonico, nonche'
il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute
negli strumenti di pianificazione urbanistica.
5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con
il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione
di cui al comma 4, e' valido anche agli effetti della
denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro
delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente
aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali
ed agenti indicati nell'articolo 103.».
- Si riporta il testo degli articoli 21 e 146 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42):
«Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). -
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con
successiva ricostituzione, dei beni culturali;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni
culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonche' lo scarto
di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c),
e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi pubblici,
nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del detentore, e'
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo'
prescrivere le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato
e degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad
autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al
Ministero per le finalita' di cui all'articolo 18.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali e' subordinata ad autorizzazione del
soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita'
di cui all'articolo 20, comma 1.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento,
presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni.
Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio
dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare
prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
relazione al mutare delle tecniche di conservazione.».
«Art. 146 (Autorizzazione). - 1. I proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed
aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a
termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini
degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non
possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che
rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
presentare alle amministrazioni competenti il progetto
degli interventi che intendano intraprendere, corredato
della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare
i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e'
preordinata alla verifica della compatibilita' fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o
integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o
agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo
167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere
rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e'
efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale
l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del
quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza
del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia
dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista
efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per
la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in
ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di
quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili
all'interessato.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si
pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere
vincolante del soprintendente in relazione agli interventi
da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla
legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo
quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere
del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati,
predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su
richiesta della regione interessata, dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle
previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione
degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente
provvede sulla domanda di autorizzazione.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in
materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse
strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i
rispettivi territori, a province, a forme associative e di
cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti
disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti
parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della
delega dispongano di strutture in grado di assicurare un
adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza
dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per
l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione
verifica se l'istanza stessa sia corredata della
documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove
necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a
svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni
dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua
gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento
proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
dichiarazione di interesse pubblico e nei piani
paesaggistici e trasmette al soprintendente la
documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una
proposta di provvedimento, e da' comunicazione
all'interessato dell'inizio del procedimento e
dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma
5, limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del
progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
dello stesso alle disposizioni contenute nel piano
paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui
all'articolo 140, comma 2, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il
soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli
interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Entro venti giorni dalla ricezione del parere,
l'amministrazione provvede in conformita'.
9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla
ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che
questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione
competente provvede comunque sulla domanda di
autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro
d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio
dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve
entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione
dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui
agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato
all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione
si sia pronunciata, l'interessato puo' richiedere
l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi
provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la
regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa
stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via
sostitutiva e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa,
senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere
nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici
territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco
nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti
al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile,
con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono
essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non
abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un
elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno
ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per
via telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di
ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del
relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano
anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di
ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'
articolo 134.
15.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Il testo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267,
recante Riordinamento e riforma della legislazione in
materia di boschi e di terreni montani, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1924, n. 117.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 agosto 1977, n. 234, S.O.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17 del
decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante
attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo
del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze
pericolose:
«Art. 17 (Procedura per la valutazione del rapporto
di sicurezza). - 1. Il CTR di cui all'articolo 10 effettua
le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla
presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi
dell'articolo 15, con oneri a carico dei gestori, e adotta
altresi' il provvedimento conclusivo. Ove lo stabilimento
sia in possesso di autorizzazioni ambientali, il CTR
esprime le proprie determinazioni tenendo conto delle
prescrizioni ambientali.
2. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche
individuate ai sensi dell'articolo 18, il CTR avvia
l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto
preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il
rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i
sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il
nulla-osta di fattibilita', eventualmente condizionato
ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia
rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza,
formula la proposta di divieto di costruzione, entro
quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di
sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie
all'acquisizione di informazioni supplementari, non
superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del
nulla-osta di fattibilita' il gestore trasmette al CTR il
rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto
particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto
definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico
conclusivo entro il termine di quattro mesi dal ricevimento
del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari
sopralluoghi. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono
indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali
prescrizioni integrative e, qualora le misure che il
gestore intende adottare per la prevenzione e per la
limitazione delle conseguenze di incidenti rilevanti
risultino nettamente inadeguate ovvero non siano state
fornite le informazioni richieste, e' disposto il divieto
di inizio di attivita'.
3. In tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il
rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il
rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria
competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio
dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari
sopralluoghi, fatte salve le sospensioni necessarie
all'acquisizione di informazioni supplementari, che non
possono essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto che
conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni
tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e,
qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e
per la limitazione delle conseguenze degli incidenti
rilevanti siano nettamente insufficienti, e' disposta la
limitazione o il divieto di esercizio.
4. Gli atti adottati dal CTR ai sensi dei commi 2 e 3
sono trasmessi agli enti rappresentati nel CTR, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, all'ISPRA, al Ministero dell'interno e alla
Prefettura territorialmente competente.
5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a
mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica
prevista dal presente decreto. La partecipazione puo'
avvenire attraverso l'accesso agli atti del procedimento,
la presentazione di eventuali osservazioni scritte e
documentazioni integrative, la presenza in caso di
sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto
necessario dal Comitato, il gestore puo' essere chiamato a
partecipare alle riunioni del Comitato stesso e del gruppo
di lavoro incaricato dello svolgimento dell'istruttoria.
6. L'istruttoria per il rilascio del nulla osta di
fattibilita' comprende la valutazione del progetto delle
attivita' soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151.
7. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono
sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni
contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente
la situazione dello stabilimento e a verificare
l'ottemperanza alle prescrizioni. Tali sopralluoghi sono
effettuati anche ai fini delle verifiche di prevenzione
incendi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 94 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia):
«Art. 94 (Autorizzazione per l'inizio dei lavori)
(legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 18). - 1. Fermo
restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento
edilizio, nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle
a bassa sismicita' all'uopo indicate nei decreti di cui
all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza
preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico
della regione.
2. L'autorizzazione e' rilasciata entro trenta giorni
dalla richiesta.
2-bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione
del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il
responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato
diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato
il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque
prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo,
lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via
telematica, entro quindici giorni dalla richiesta
dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei
termini del procedimento, in assenza di richieste di
integrazione documentale o istruttorie inevase e di
provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine,
comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di
autorizzazione e' ammesso ricorso al presidente della
giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere,
architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
limiti delle rispettive competenze.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, 2-bis e 14-ter
della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la
manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della
sostenibilita' dei tempi sotto il profilo
dell'organizzazione amministrativa, della natura degli
interessi pubblici tutelati e della particolare
complessita' del procedimento, sono indispensabili termini
superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e
degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3
sono adottati su proposta anche dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa e previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono
comunque superare i centottanta giorni, con la sola
esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza
italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.
4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e
pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella
sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di
conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore
impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con
i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalita'
e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione
dei procedimenti, nonche' le ulteriori modalita' di
pubblicazione di cui al primo periodo.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti,
alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti
di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza
dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera
c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero
successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo
14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali
effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo
periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi
previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e
le condizioni.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
9-bis. L' organo di governo individua un soggetto
nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una
unita' organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo
in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente
generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio
o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello
presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento,
sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e'
pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben
visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o
dell'unita' organizzativa a cui e' attribuito il potere
sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi
e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso
di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del
proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui al
comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato,
esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari
alla meta' di quello originariamente previsto, conclude il
procedimento attraverso le strutture competenti o con la
nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del
comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per
tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali
non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni
provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo
su istanza di parte sono espressamente indicati il termine
previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato.».
«Art. 2-bis (Conseguenze per il ritardo
dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). -
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'
articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del
danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza
dolosa o colposa del termine di conclusione del
procedimento.
1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad
esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei
concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di
conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il
quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha
diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle
condizioni e con le modalita' stabilite dalla legge o,
sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a
titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.».
«Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1. La prima
riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e
in modalita' sincrona si svolge nella data previamente
comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera
d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo
14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove
possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle
amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre
quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione
di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis,
comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei
beni culturali e della salute dei cittadini, il termine e'
fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla
riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
di competenza della conferenza, anche indicando le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini
dell'assenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche
amministrazioni non statali, le amministrazioni statali
sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la
posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato,
anche preventivamente per determinate materie o determinati
periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione
del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le
singole amministrazioni statali possono comunque
intervenire ai lavori della conferenza in funzione di
supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo
14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori
della conferenza, possono esprimere al suddetto
rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo
stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce
autonomamente le modalita' di designazione del
rappresentante unico di tutte le amministrazioni
riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette
amministrazioni ai lavori della conferenza.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere
invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il
progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non
oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo
14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse
dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite
i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito
l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero,
pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza.».
 
((Art. 22 bis
Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure
amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati
edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 47 e' sostituito dal seguente:
«47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprieta' sulle aree puo' avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unita' abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprieta'. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza pervenendo alla definizione della procedura. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta' avviene, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48»;
b) il comma 48 e' sostituito dal seguente:
«48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e' determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui e' stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area cosi' determinato non puo' essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprieta' al momento della trasformazione di cui al comma 47, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il consiglio comunale delibera altresi' i criteri, le modalita' e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta' e' stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari»;
c) il comma 49-bis e' sostituito dal seguente:
«49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze nonche' del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprieta' o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non piu' titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unita' in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione cosi' determinato non puo' superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze nonche' del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. La percentuale di cui al primo periodo del presente comma e' stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresi' i criteri e le modalita' per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta' e il corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze. La deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresi' i criteri, le modalita' e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprieta', le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati».))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 31, della legge 23 dicembre
1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 31 (Norme particolari per gli enti locali). -
(Omissis).
46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo
35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in
vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la
cessione del diritto di proprieta', possono essere
sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi
primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
alle seguenti condizioni:
a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo
trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che
ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o
la cessione in proprieta' delle aree e quella di
stipulazione della nuova convenzione;
b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio
edificato, calcolato ai sensi del comma 48.
47. La trasformazione del diritto di superficie in
diritto di piena proprieta' sulle aree puo' avvenire a
seguito di proposta da parte del comune e di accettazione
da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro
pertinenze, per la quota millesimale corrispondente.
Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione
dell'unita' abitativa, indipendentemente dalla data di
stipulazione della relativa convenzione, i soggetti
interessati possono presentare, di propria iniziativa,
istanza di trasformazione del diritto di superficie in
diritto di piena proprieta'. Il comune deve rispondere
entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza
pervenendo alla definizione della procedura.
48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta'
e' determinato dal comune, su parere del proprio ufficio
tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello
determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello
stesso comma, al netto degli oneri di concessione del
diritto di superficie, rivalutati sulla base della
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e
quello in cui e' stipulato l'atto di cessione delle aree.
Comunque il costo dell'area cosi' determinato non puo'
essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree
cedute direttamente in proprieta' al momento della
trasformazione di cui al comma 47, con l'ulteriore limite
massimo di euro 5.000 per singola unita' abitativa e
relative pertinenze avente superficie residenziale
catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per
singola unita' abitativa e relative pertinenze avente
superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri
quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della
relativa convenzione. Il consiglio comunale delibera
altresi' i criteri, le modalita' e le condizioni per la
concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di
trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie
in diritto di proprieta' e' stipulata con atto pubblico o
con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione
presso la conservatoria dei registri immobiliari.
49. E' esclusa in ogni caso la retrocessione, dai
comuni ai proprietari degli edifici, di somme gia' versate
da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto
previsto al comma 48.
49-bis.I vincoli relativi alla determinazione del
prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e
loro pertinenze nonche' del canone massimo di locazione
delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui
all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive modificazioni, per la cessione del diritto di
proprieta' o per la cessione del diritto di superficie
possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno
cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto
pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a
richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse,
anche se non piu' titolari di diritti reali sul bene
immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria
dei registri immobiliari, per un corrispettivo
proporzionale alla corrispondente quota millesimale,
determinato, anche per le unita' in diritto di superficie,
in misura pari ad una percentuale del corrispettivo
determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. In
ogni caso, il corrispettivo di affrancazione cosi'
determinato non puo' superare il limite massimo di euro
5.000 per singola unita' abitativa e relative pertinenze
avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri
quadrati e di euro 10.000 per singola unita' abitativa e
relative pertinenze avente superficie residenziale
catastale maggiore di 125 metri quadrati. I soggetti
interessati possono presentare, di propria iniziativa,
istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla
determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole
unita' abitative e loro pertinenze nonche' del canone
massimo di locazione delle stesse. Il comune deve
rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione
dell'istanza. La percentuale di cui al primo periodo del
presente comma e' stabilita, anche con l'applicazione di
eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del
vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente
individua altresi' i criteri e le modalita' per la
concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento
del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Nel caso in
cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di
superficie in diritto di proprieta' e il corrispettivo
dell'affrancazione sono determinati in misura
corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e
dal presente comma, decade quanto previsto dall'articolo 9
del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti
attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze. La
deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48
individua altresi' i criteri, le modalita' e le condizioni
per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di
pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo.
In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile,
conseguente alle procedure di affrancazione e di
trasformazione del diritto di superficie in piena
proprieta', le relative quote di spesa possono essere
finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni
del presente comma non si applicano agli immobili in regime
di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge
17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona
convenzionati.
49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si
applicano anche alle convenzioni previste dall'articolo 18
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
49-quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di
cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento
dell'immobile non produce effetti limitatamente alla
differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato.
L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza,
a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione
dei vincoli secondo le modalita' di cui ai commi 49-bis e
49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di
cessione comporta altresi' la rimozione di qualsiasi
vincolo di natura soggettiva.
(Omissis).».
 
Art. 23

Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente:
«Art. 26-bis - (Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale). - 1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente puo' richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonche' alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Il proponente trasmette all'autorita' competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:
a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;
b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilita' ((tecnica ed economica)) di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui al comma 1 e' pubblicata e resa accessibile, con modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito web dell'autorita' competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione. Contestualmente l'autorita' competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed enti.
3. La conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con le modalita' di cui all'articolo 14-bis della medesima legge e i termini ((possono essere ridotti fino alla meta'.)) Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonche' alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l'autorita' competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.
4. L'autorita' competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, puo' stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis, ((fornendo congrua motivazione dei presupposti che determinano tale decisione in relazione alle risultanze emerse. Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis.)) Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di cui all'articolo 27-bis, ((salvo che in presenza di significativi elementi nuovi, emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati».))
2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla realizzazione delle attivita' mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 26, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 26-bis (Fase preliminare al provvedimento
autorizzatorio unico regionale). - 1. Per i progetti
sottoposti a valutazione di impatto ambientale di
competenza regionale, il proponente puo' richiedere, prima
della presentazione dell'istanza di cui all'articolo
27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla
definizione delle informazioni da inserire nello studio di
impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e
delle metodologie da adottare per la predisposizione dello
stesso nonche' alla definizione delle condizioni per
ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.
Il proponente trasmette all'autorita' competente, in
formato elettronico, i seguenti documenti:
a) studio preliminare ambientale ovvero una
relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi,
illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio
di impatto ambientale;
b) progetto avente un livello di dettaglio
equivalente al progetto di fattibilita' tecnico economica
di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la
documentazione di cui al comma 1 e' pubblicata e resa
accessibile, con modalita' tali da garantire la tutela
della riservatezza di eventuali informazioni industriali o
commerciali indicate dal proponente, nel sito web
dell'autorita' competente che comunica, per via telematica,
a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente
interessati e comunque competenti a esprimersi sulla
realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta
pubblicazione. Contestualmente l'autorita' competente
indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime
amministrazioni ed enti.
3. La conferenza di servizi preliminare di cui
all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, si svolge con le modalita' di cui all'articolo 14-bis
della medesima legge e i termini sono ridotti alla meta'.
Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma
2 si esprimono in sede di conferenza, sulla base della
documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla
definizione delle informazioni da inserire nello studio
preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio,
del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche
la variante urbanistica e delle metodologie da adottare per
la predisposizione dello studio nonche' alla definizione
delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio
del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei
lavori della conferenza preliminare, l'autorita' competente
trasmette al proponente le determinazioni acquisite.
4. L'autorita' competente, in accordo con tutte le
amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e
competenti a esprimersi sulla realizzazione e
sull'esercizio del progetto, puo' stabilire una riduzione
dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7
dell'articolo 27-bis. Le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di elementi nuovi,
tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli
interessi coinvolti emersi nel successivo procedimento
anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui
al comma 4 dell'articolo 27-bis. Le amministrazioni e gli
enti che non si esprimono nella conferenza di servizi
preliminare non possono porre condizioni, formulare
osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla
realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di
cui all'articolo 27-bis, salvo che in presenza di elementi
nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative
sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale
procedimento anche a seguito delle osservazioni degli
interessati.».
 
Art. 24

Provvedimento autorizzatorio unico regionale

1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «l'adeguatezza e» sono soppresse, ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilita'.»;
b) al comma 4, le parole «concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale» sono soppresse, e dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Entro i successivi trenta giorni l'autorita' competente puo' chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. L'autorita' competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata e' ridotta della meta' rispetto a quella di cui al comma 4.»;
d) il comma 7 e' sostituito dai seguenti:
«7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi e' convocata in modalita' sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi e' di novanta giorni decorrenti ((dalla data della prima riunione.)) La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.
7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o piu' titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attivita' necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.
7-ter. Laddove uno o piu' titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza, costituiscano variante agli ((strumenti urbanistici)) e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne da' atto.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 27-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 27-bis. - 1. Nel caso di procedimenti di VIA di
competenza regionale il proponente presenta all'autorita'
competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1,
allegando la documentazione e gli elaborati progettuali
previsti dalle normative di settore per consentire la
compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al
rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio
del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito
elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al
pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresi'
specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa,
parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
2. Entro dieci giorni dalla presentazione
dell'istanza l'autorita' competente verifica l'avvenuto
pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33,
nonche' l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui
all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a
tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente
interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla
realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta
pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con
modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di
eventuali informazioni industriali o commerciali indicate
dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti
rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione
e' notificata al medesimo con le modalita' di cui
all'articolo 32.
3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della
documentazione nel sito web dell'autorita' competente,
quest'ultima, nonche' le amministrazioni e gli enti di cui
al comma 2, per i profili di rispettiva competenza,
verificano la completezza della documentazione, assegnando
al proponente un termine perentorio non superiore a trenta
giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia
richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo
l'amministrazione competente effettua la verifica del
rispetto dei requisiti per la procedibilita'.
4. Successivamente alla verifica della completezza
documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni,
dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorita'
competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma
1, lettera e), di cui e' data comunque informazione
nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni
comunali territorialmente interessate. Tale forma di
pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui agli
articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e
per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato
puo' presentare osservazioni. Ove il progetto comporti la
variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del
pubblico interessato riguardano anche tale variazione e,
ove necessario, la valutazione ambientale strategica.
5. Entro i successivi trenta giorni l'autorita'
competente puo' chiedere al proponente eventuali
integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi
compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come
indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro
rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta
giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorita'
competente puo' concedere, per una sola volta, la
sospensione dei termini per la presentazione della
documentazione integrativa per un periodo non superiore a
centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il
proponente non depositi la documentazione integrativa,
l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
L'autorita' competente, ricevuta la documentazione
integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite
proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del
pubblico la cui durata e' ridotta della meta' rispetto a
quella di cui al comma 4.
6. L'autorita' competente puo' disporre che la
consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'articolo
24-bis, comma 1, con le forme e le modalita' disciplinate
dalle regioni e dalle province autonome ai sensi
dell'articolo 7-bis, comma 8.
7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti
dall'articolo 32 per il caso di consultazioni
transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del
termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5
ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali
integrazioni documentali, l'autorita' competente convoca
una conferenza di servizi alla quale partecipano il
proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque
potenzialmente interessate per il rilascio del
provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari
alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti
dal proponente. La conferenza di servizi e' convocata in
modalita' sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo
14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di
conclusione della conferenza di servizi e' di novanta
giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La
determinazione motivata di conclusione della conferenza di
servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico
regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita,
il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati
per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso
in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia
compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le
amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso
partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica
confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico
regionale.
7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per
il rilascio di uno o piu' titoli abilitativi sia richiesto
un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa
in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attivita'
necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi
alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione
competente indica in conferenza le condizioni da
verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella
conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo.
Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nel corso del successivo
procedimento per il rilascio del titolo definitivo.
7-ter. Laddove uno o piu' titoli compresi nella
determinazione motivata di conclusione della conferenza di
cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica
utilita', indifferibilita' e urgenza, costituiscano
variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato
all'esproprio, la determinazione conclusiva della
conferenza ne da' atto.
8. Tutti i termini del procedimento si considerano
perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241.
9. Le condizioni e le misure supplementari relative
all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel
provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono
rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le
modalita' di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e
29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari
relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7,
sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con
le modalita' previste dalle relative disposizioni di
settore da parte delle amministrazioni competenti per
materia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160:
«Art. 8 (Raccordi procedimentali con strumenti
urbanistici). - 1. Nei comuni in cui lo strumento
urbanistico non individua aree destinate all'insediamento
di impianti produttivi o individua aree insufficienti,
fatta salva l'applicazione della relativa disciplina
regionale, l'interessato puo' richiedere al responsabile
del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui
agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta
pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi
comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove
sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede,
il verbale e' trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del
Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla
votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli
interventi relativi al progetto, approvato secondo le
modalita' previste dal presente comma, sono avviati e
conclusi dal richiedente secondo le modalita' previste
all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380.
2. E' facolta' degli interessati chiedere tramite il
SUAP all'ufficio comunale competente per materia di
pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformita', allo
stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi
sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di
pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica,
senza che cio' pregiudichi la definizione dell'eventuale
successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il
responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del
procedimento con riduzione della meta' dei termini
previsti.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente
articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita
di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, 2-bis e
articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la
manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della
sostenibilita' dei tempi sotto il profilo
dell'organizzazione amministrativa, della natura degli
interessi pubblici tutelati e della particolare
complessita' del procedimento, sono indispensabili termini
superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e
degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3
sono adottati su proposta anche dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa e previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono
comunque superare i centottanta giorni, con la sola
esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza
italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.
4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e
pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella
sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di
conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore
impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con
i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalita'
e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione
dei procedimenti, nonche' le ulteriori modalita' di
pubblicazione di cui al primo periodo.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti,
alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti
di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza
dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera
c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero
successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo
14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali
effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo
periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi
previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e
le condizioni.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
9-bis. L' organo di governo individua un soggetto
nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una
unita' organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo
in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente
generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio
o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello
presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento,
sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e'
pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben
visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o
dell'unita' organizzativa a cui e' attribuito il potere
sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi
e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso
di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del
proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui al
comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato,
esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari
alla meta' di quello originariamente previsto, conclude il
procedimento attraverso le strutture competenti o con la
nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del
comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per
tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali
non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni
provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo
su istanza di parte sono espressamente indicati il termine
previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato.».
«Art. 2-bis (Conseguenze per il ritardo
dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). -
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'
articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del
danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza
dolosa o colposa del termine di conclusione del
procedimento.
1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad
esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei
concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di
conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il
quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha
diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle
condizioni e con le modalita' stabilite dalla legge o,
sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a
titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.».
«Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1. La prima
riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e
in modalita' sincrona si svolge nella data previamente
comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera
d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo
14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove
possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle
amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre
quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione
di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis,
comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei
beni culturali e della salute dei cittadini, il termine e'
fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla
riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
di competenza della conferenza, anche indicando le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini
dell'assenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche
amministrazioni non statali, le amministrazioni statali
sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la
posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato,
anche preventivamente per determinate materie o determinati
periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione
del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le
singole amministrazioni statali possono comunque
intervenire ai lavori della conferenza in funzione di
supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo
14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori
della conferenza, possono esprimere al suddetto
rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo
stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce
autonomamente le modalita' di designazione del
rappresentante unico di tutte le amministrazioni
riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette
amministrazioni ai lavori della conferenza.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere
invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il
progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non
oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo
14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse
dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite
i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito
l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero,
pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 29-octies,
29-decies e 29-quattuordecies del decreto legislativo 3
aprile 2006:
«Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). - 1. L'autorita'
competente riesamina periodicamente l'autorizzazione
integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative
condizioni.
2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni
sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili
all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione e'
stata concessa o da ultimo riesaminata, nonche' di
eventuali nuovi elementi che possano condizionare
l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni
complesse, in cui siano applicabili piu' conclusioni sulle
BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attivita',
prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al
relativo settore industriale.
3. Il riesame con valenza, anche in termini
tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione e' disposto
sull'installazione nel suo complesso:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle
decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite
all'attivita' principale di un'installazione;
b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo
riesame effettuato sull'intera installazione.
4. Il riesame e' inoltre disposto, sull'intera
installazione o su parti di essa, dall'autorita'
competente, anche su proposta delle amministrazioni
competenti in materia ambientale, comunque quando:
a) a giudizio dell'autorita' competente ovvero, in
caso di installazioni di competenza statale, a giudizio
dell'amministrazione competente in materia di qualita'
della specifica matrice ambientale interessata,
l'inquinamento provocato dall'installazione e' tale da
rendere necessaria la revisione dei valori limite di
emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in
quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando
e' accertato che le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli
obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli strumenti
di pianificazione e programmazione di settore;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito
modifiche sostanziali, che consentono una notevole
riduzione delle emissioni;
c) a giudizio di una amministrazione competente in
materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia
di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente
rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o
dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche;
d) sviluppi delle norme di qualita' ambientali o
nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o
regionali lo esigono;
e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies,
comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza
evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative,
indicando conseguentemente la necessita' di aggiornare
l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di
esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli
di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame
da parte dell'autorita' competente, il gestore presenta,
entro il termine determinato dall'autorita' competente in
base alla prevista complessita' della documentazione, e
compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la
necessita' di avviare il riesame interessi numerose
autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale,
tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle
condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare,
i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che
consentano un confronto tra il funzionamento
dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni
sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati
alle migliori tecniche disponibili nonche', nel caso di
riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento
di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma
1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), la domanda di
riesame e' comunque presentata entro il termine ivi
indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine
l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata
presentazione nei tempi indicati di tale documentazione,
completa dell'attestazione del pagamento della tariffa,
comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000
euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90
giorni. Al permanere dell'inadempimento la validita'
dell'autorizzazione, previa diffida, e' sospesa. In
occasione del riesame l'autorita' competente utilizza anche
tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle
ispezioni.
6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle
decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite
all'attivita' principale di un'installazione, l'autorita'
competente verifica che:
a) tutte le condizioni di autorizzazione per
l'installazione interessata siano riesaminate e, se
necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del
presente decreto in particolare, se applicabile,
dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
b) l'installazione sia conforme a tali condizioni
di autorizzazione.
7. Il ritardo nella presentazione della istanza di
riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a), non
puo' in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i
tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle
installazioni alle condizioni dell'autorizzazione.
8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater,
risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), e'
esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del
predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di
cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta
autorizzazione e' effettuato almeno ogni sedici anni, a
partire dal primo successivo riesame.
9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater,
risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il
termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso a dodici
anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e'
successiva all'autorizzazione di cui all'articolo
29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato
almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo
riesame.
10. Il procedimento di riesame e' condotto con le
modalita' di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e
29-quater. In alternativa alle modalita' di cui
all'articolo 29-quater, comma 3, la partecipazione del
pubblico alle decisioni puo' essere assicurata attraverso
la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorita'
competente.
11. Fino alla pronuncia dell'autorita' competente in
merito al riesame, il gestore continua l'attivita' sulla
base dell'autorizzazione in suo possesso.».
«Art. 29-decies (Rispetto delle condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale). - 1. Il gestore,
prima di dare attuazione a quanto previsto
dall'autorizzazione integrata ambientale, ne da'
comunicazione all'autorita' competente. Per gli impianti
localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma
3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico.
2. A far data dall'invio della comunicazione di cui
al comma 1, il gestore trasmette all'autorita' competente e
ai comuni interessati, nonche' all'ente responsabile degli
accertamenti di cui al comma 3, i dati relativi ai
controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione
integrata ambientale, secondo modalita' e frequenze
stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorita'
competente provvede a mettere tali dati a disposizione del
pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi
dell'articolo 29-quater, comma 3, ovvero mediante
pubblicazione sul sito internet dell'autorita' competente
ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 2. Il gestore
provvede, altresi', ad informare immediatamente i medesimi
soggetti in caso di violazione delle condizioni
dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure
necessarie a ripristinare nel piu' breve tempo possibile la
conformita'.
3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o,
negli altri casi, l'autorita' competente, avvalendosi delle
agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e
programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo
29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:
a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione
integrata ambientale;
b) la regolarita' dei controlli a carico del
gestore, con particolare riferimento alla regolarita' delle
misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento
nonche' al rispetto dei valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri
obblighi di comunicazione e in particolare che abbia
informato l'autorita' competente regolarmente e, in caso di
inconvenienti o incidenti che influiscano in modo
significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati
della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
4. Ferme restando le misure di controllo di cui al
comma 3, l'autorita' competente, nell'ambito delle
disponibilita' finanziarie del proprio bilancio destinate
allo scopo, puo' disporre ispezioni straordinarie sugli
impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.
5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi
3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza
necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica
relativa all'impianto, per prelevare campioni e per
raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del
presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in
loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una
relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito
alla conformita' dell'installazione alle condizioni di
autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali
azioni da intraprendere. La relazione e' notificata al
gestore interessato e all'autorita' competente entro due
mesi dalla visita in loco ed e' resa disponibile al
pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi
dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorita'
competente provvede affinche' il gestore, entro un termine
ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene
necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle
proposte nella relazione.
6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono
comunicati all'autorita' competente ed al gestore indicando
le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui
al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da
adottare.
7. Ogni organo che svolge attivita' di vigilanza,
controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che
svolgono attivita' di cui agli allegati VIII e XII, e che
abbia acquisito informazioni in materia ambientale
rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto,
comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali
notizie di reato, anche all'autorita' competente.
8. I risultati del controllo delle emissioni,
richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata
ambientale e in possesso dell'autorita' competente, devono
essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio
individuato all'articolo 29-quater, comma 3, nel rispetto
di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 195.
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni
autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione,
ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure
di sicurezza di cui all'articolo 29-quattuordecies,
l'autorita' competente procede secondo la gravita' delle
infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il
quale devono essere eliminate le inosservanze, nonche' un
termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore
in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia,
devono essere applicate tutte le appropriate misure
provvisorie o complementari che l'autorita' competente
ritenga necessarie per ripristinare o garantire
provvisoriamente la conformita';
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifestino
situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la
salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le
violazioni siano comunque reiterate piu' di due volte in un
anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla
diffida, la sospensione e' automaticamente prorogata,
finche' il gestore non dichiara di aver individuato e
risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La
sospensione e' inoltre automaticamente rinnovata a cura
dell'autorita' di controllo di cui al comma 3, alle
medesime condizioni e durata individuate contestualmente
alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non
confermano che e' stata ripristinata la conformita', almeno
in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo
immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano
determinato la precedente sospensione;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura
dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate
violazioni che determinino situazioni di pericolo o di
danno per l'ambiente;
d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in
cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di
autorizzazione.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni
autorizzatorie, l'autorita' competente, ove si manifestino
situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne da'
comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle
eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3
anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per
la protezione dell'ambiente territorialmente competenti,
nel rispetto di quanto disposto all'articolo 03, comma 5,
del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
11-bis. Le attivita' ispettive in sito di cui
all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4
sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello
regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o
della Provincia autonoma, sentito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
garantire il coordinamento con quanto previsto nelle
autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio,
e caratterizzato dai seguenti elementi:
a) un'analisi generale dei principali problemi
ambientali pertinenti;
b) la identificazione della zona geografica coperta
dal piano d'ispezione;
c) un registro delle installazioni coperte dal
piano;
d) le procedure per l'elaborazione dei programmi
per le ispezioni ambientali ordinarie;
e) le procedure per le ispezioni straordinarie,
effettuate per indagare nel piu' breve tempo possibile e,
se necessario, prima del rilascio, del riesame o
dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i
casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in
materia ambientale;
f) se necessario, le disposizioni riguardanti la
cooperazione tra le varie autorita' d'ispezione.
11-ter Il periodo tra due visite in loco non supera
un anno per le installazioni che presentano i rischi piu'
elevati, tre anni per le installazioni che presentano i
rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le
quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave
inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale
periodo e' determinato, tenendo conto delle procedure di
cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una
valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla
Provincia autonoma sui rischi ambientali delle
installazioni interessate, che considera almeno:
a) gli impatti potenziali e reali delle
installazioni interessate sulla salute umana e
sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di
emissioni, della sensibilita' dell'ambiente locale e del
rischio di incidenti;
b) il livello di osservanza delle condizioni di
autorizzazione;
c) la partecipazione del gestore al sistema
dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del
regolamento (CE) n. 1221/2009.».
«Art. 29-quattuordecies (Sanzioni). - 1. Chiunque
esercita una delle attivita' di cui all'Allegato VIII alla
Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione
integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata
sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto fino
ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel
caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico
di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi
di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5
alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il
recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonche'
nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di
chiusura dell'installazione, la pena e' quella dell'arresto
da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a
52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una
discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la
discarica abusiva, se di proprieta' dell'autore o del
compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica
o di ripristino dello stato dei luoghi.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a
15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in
possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne
osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorita'
competente.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000
euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso
dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le
prescrizioni o quelle imposte dall' autorita' competente
nel caso in cui l'inosservanza:
a) sia costituita da violazione dei valori limite
di emissione, rilevata durante i controlli previsti
nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui
all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale
violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in
termini di frequenza ed entita', fissati
nell'autorizzazione stessa;
b) sia relativa alla gestione di rifiuti;
c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree
di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo
umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti
nelle aree protette di cui alla vigente normativa.
4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, si applica la pena
dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena
dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia
relativa:
a) alla gestione di rifiuti pericolosi non
autorizzati;
b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle
tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza;
c) a casi in cui il superamento dei valori limite
di emissione determina anche il superamento dei valori
limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente
normativa;
d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.
5. Chiunque sottopone una installazione ad una
modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista e'
punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.
6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel
caso in cui per l'esercizio dell'impianto modificato e'
necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo,
colui il quale sottopone una installazione ad una modifica
non sostanziale senza aver effettuato le previste
comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui
all'articolo 29-nonies, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
7. E' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che
omette di trasmettere all'autorita' competente la
comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1,
nonche' il gestore che omette di effettuare le
comunicazioni di cui all'articolo 29-undecies, comma 1, nei
termini di cui al comma 3 del medesimo articolo
29-undecies.
8. E' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che
omette di comunicare all'autorita' competente, all'ente
responsabile degli accertamenti di cui all'articolo
29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi
alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo
29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento
riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti
pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria e'
sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria e'
ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali
comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le
effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque,
con tutti gli elementi informativi essenziali a
caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto.
9. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del
codice penale a chi nell'effettuare le comunicazioni di cui
al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati.
10. E' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che,
senza giustificato e documentato motivo, omette di
presentare, nel termine stabilito dall'autorita'
competente, la documentazione integrativa prevista
all'articolo 29-quater, comma 8, o la documentazione ad
altro titolo richiesta dall'autorita' competente per
perfezionare un'istanza del gestore o per consentire
l'avvio di un procedimento di riesame.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente articolo non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
12. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli
impianti di competenza statale e dall'autorita' competente
per gli altri impianti.
13. I proventi derivanti dall'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale,
per le violazioni previste dal presente decreto, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato. I soli
proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al
comma 7, limitatamente alla violazione dell'articolo
29-undecies, comma 1, e al comma 10, con esclusione della
violazione di cui all'articolo 29-quater, comma 8, del
presente articolo, nonche' di cui all'articolo 29-octies,
commi 5 e 5-ter, sono successivamente riassegnati ai
pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e sono destinati a
potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste
dal presente decreto, in particolare all'articolo
29-decies, comma 4, nonche' le ispezioni finalizzate a
verificare il rispetto degli obblighi ambientali per
impianti ancora privi di autorizzazione.
14. Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte
Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui
all'articolo 29-decies, comma 1, non si applicano le
sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative
a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che
esse non configurino anche un piu' grave reato.».
 
((Art. 24 bis
Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi
rilevanti nelle strutture turistiche

1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento o rifacimento totale o parziale delle medesime strutture, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse a tali interventi e la realizzazione delle infrastrutture indispensabili all'attivita' delle predette strutture ricettive sono soggetti a un'autorizzazione unica rilasciata dalla regione o provincia autonoma competente, nei limiti individuati da ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del comma 3.
2. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 e' rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e concluso con decisione adottata in sede di conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della predetta legge n. 241 del 1990. Fatti salvi gli adempimenti di prevenzione degli incendi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo valido ai fini della realizzazione dell'opera o dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano le modalita' e i tempi del procedimento unico di cui al comma 2, nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.))


Riferimenti normativi

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- Si riportano gli articoli da 14 a 14-quinquies, della
citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. La conferenza
di servizi istruttoria puo' essere indetta
dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di
altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita'
diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre
indetta dall'amministrazione procedente quando la
conclusione positiva del procedimento e' subordinata
all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla
osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da
diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o
servizi pubblici. Quando l'attivita' del privato sia
subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da
adottare a conclusione di distinti procedimenti, di
competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la
conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di
insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie
determinazioni sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque
giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta
l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli
articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione
di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita
conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai
sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto
dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.»
«Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La
conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si
svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona,
salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni
avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in
novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalita'
sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano se sono relative a un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita'
dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui
all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche
implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le
altre amministrazioni interessate, che le condizioni e
prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni
ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
essere accolte senza necessita' di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta,
entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la
suddetta determinazione produce gli effetti della
comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte
le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al
suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione
della conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5,
l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame
contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data
fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della
conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo
14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita' della determinazione da assumere,
l'amministrazione procedente puo' comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona,
ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le
informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e
convocando la riunione entro i successivi quarantacinque
giorni. L'amministrazione procedente puo' altresi'
procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su
richiesta motivata delle altre amministrazioni o del
privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e'
convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.»
«Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1. La prima
riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e
in modalita' sincrona si svolge nella data previamente
comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera
d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo
14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove
possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle
amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre
quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione
di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis,
comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei
beni culturali e della salute dei cittadini, il termine e'
fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla
riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
di competenza della conferenza, anche indicando le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini
dell'assenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche
amministrazioni non statali, le amministrazioni statali
sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la
posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato,
anche preventivamente per determinate materie o determinati
periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione
del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le
singole amministrazioni statali possono comunque
intervenire ai lavori della conferenza in funzione di
supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo
14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori
della conferenza, possono esprimere al suddetto
rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo
stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce
autonomamente le modalita' di designazione del
rappresentante unico di tutte le amministrazioni
riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette
amministrazioni ai lavori della conferenza.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere
invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il
progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non
oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo
14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse
dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite
i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito
l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero,
pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza.»
«Art. 14-quater (Decisione della conferenza di
servizi). - 1. La determinazione motivata di conclusione
della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente
all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti
gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti
dalla determinazione motivata di conclusione della
conferenza possono sollecitare con congrua motivazione
l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione
di una nuova conferenza, determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono
altresi' sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche
per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano
espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione
di cui al comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di
approvazione sulla base delle posizioni prevalenti,
l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati
espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo
14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei
rimedi ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza
di servizi decorrono dalla data della comunicazione della
determinazione motivata di conclusione della conferenza.»
«Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni
dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione motivata di
conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua
comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali
o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
cittadini possono proporre opposizione al Presidente del
Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della
conclusione dei lavori della conferenza. Per le
amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal
Ministro competente.
2. Possono altresi' proporre opposizione le
amministrazioni delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia
manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende
l'efficacia della determinazione motivata di conclusione
della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice,
per una data non posteriore al quindicesimo giorno
successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione
con la partecipazione delle amministrazioni che hanno
espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che
hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del
principio di leale collaborazione, per l'individuazione di
una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione
motivata di conclusione della conferenza con i medesimi
effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano
partecipato amministrazioni delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga
raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere
indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda
riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo
stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4
e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni
partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non
oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione,
l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al
Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma,
all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio
dei ministri successiva alla scadenza del termine per
raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei
ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o
delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio
dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione
motivata di conclusione della conferenza acquisisce
definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo'
accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di
conseguenza il contenuto della determinazione di
conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione.».
 
Art. 25
Determinazione dell'autorita' competente in materia di VIA e
preavviso di rigetto

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati da piu' elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilita' a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero della transizione ecologica e alla Regione o Provincia autonoma interessata una comunicazione contenente:
a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;
b) tipologia progettuale individuata come principale;
c) altre tipologie progettuali coinvolte;
soppressa
4-ter. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma ((trasmette al Ministero le valutazioni di competenza, anche in merito all'individuazione dell'autorita' competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilita' a VIA,)) dandone contestualmente comunicazione al proponente. Entro i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in merito all'autorita' competente, alla quale il proponente stesso dovra' presentare l'istanza per l'avvio del procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma.";
b) all'articolo 6:
1) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l'autorita' competente coincida con l'autorita' che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall'autorita' competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio. ((Resta fermo che la decisione di autorizzare il progetto e' assunta sulla base del provvedimento di VIA»));
2) dopo il comma 10, e' inserito il seguente: «10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonche' all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7-bis (Competenze in materia di VIA e di
verifica di assoggettabilita' a VIA). - 1. La verifica di
assoggettabilita' a VIA e la VIA vengono effettuate ai
diversi livelli istituzionali, tenendo conto dell'esigenza
di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni
nelle valutazioni.
2. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti
di cui all'allegato II alla parte seconda del presente
decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilita' a
VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II-bis
alla parte seconda del presente decreto.
2-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
individua, con uno piu' decreti, successivamente
aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, le
tipologie di progetti e le opere necessarie per
l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e
il Clima (PNIEC), nonche' le aree non idonee alla
realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle
caratteristiche del territorio, sociali, industriali,
urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree
sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di
siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe,
con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e
alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di
assoggettabilita' a VIA o a VIA in sede statale ai sensi
del comma 2.
2-ter. L'individuazione delle aree di cui al comma
2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di
mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici,
nonche' delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e
del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della
qualita' dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto
conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche
risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.
2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al
comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo
di superfici di strutture edificate, comprese le
piattaforme petrolifere in disuso.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, sono
sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui
all'allegato III alla parte seconda del presente decreto.
Sono sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA in
sede regionale i progetti di cui all'allegato IV alla parte
seconda del presente decreto.
4. In sede statale, l'autorita' competente e' il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che esercita le proprie competenze in collaborazione
con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo per le attivita' istruttorie relative al
procedimento di VIA. Il provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA e' adottato dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il
provvedimento di VIA e' adottato nelle forme e con le
modalita' di cui all'articolo 25, comma 2, e all'articolo
27, comma 8.
4-bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati
da piu' elementi progettuali corrispondenti a diverse
tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di
assoggettabilita' a VIA rientranti in parte nella
competenza statale e in parte in quella regionale, il
proponente, con riferimento alle voci elencate negli
allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del
presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero
della transizione ecologica e alla Regione o Provincia
autonoma interessata una comunicazione contenente:
a) oggetto/titolo del progetto o intervento
proposto;
b) tipologia progettuale individuata come
principale;
c) altre tipologie progettuali coinvolte;
4-ter. Entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma trasmette
al Ministero le valutazioni di competenza, anche in merito
all'individuazione dell'autorita' competente allo
svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di
assoggettabilita' a VIA, dandone contestualmente
comunicazione al proponente. Entro i successivi trenta
giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis,
III e IV alla parte seconda del presente decreto, il
competente ufficio del Ministero comunica al proponente e
alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in
merito all'autorita' competente, alla quale il proponente
stesso dovra' presentare l'istanza per l'avvio del
procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito
l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla
Regione o Provincia autonoma.
5. In sede regionale, l'autorita' competente e' la
pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione
e valorizzazione ambientale individuata secondo le
disposizioni delle leggi regionali o delle Province
autonome.
6. Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di
assoggettabilita' a VIA l'autorita' competente coincida con
l'autorita' proponente di un progetto, le autorita'
medesime provvedono a separare in maniera appropriata,
nell'ambito della propria organizzazione delle competenze
amministrative, le funzioni confliggenti in relazione
all'assolvimento dei compiti derivanti dal presente
decreto. Le autorita' competenti evitano l'insorgenza di
situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e
provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche
potenziale, alle competenti autorita'.
7. Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di
assoggettabilita' a VIA o a VIA di competenza regionale, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
assicurano che le procedure siano svolte in conformita'
agli articoli da 19 a 26 e da 27-bis a 29 del presente
decreto. Il procedimento di VIA di competenza regionale si
svolge con le modalita' di cui all'articolo 27-bis.
8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti
l'organizzazione e le modalita' di esercizio delle funzioni
amministrative ad esse attribuite in materia di VIA,
nonche' l'eventuale conferimento di tali funzioni o di
compiti specifici agli altri enti territoriali
sub-regionali. La potesta' normativa di cui al presente
comma e' esercitata in conformita' alla legislazione
europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente
decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole
particolari ed ulteriori per la semplificazione dei
procedimenti, per le modalita' della consultazione del
pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente
interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle
autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonche'
per la destinazione alle finalita' di cui all'articolo 29,
comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso non sono
derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli
articoli 19 e 27-bis.
8-bis. Limitatamente agli interventi necessari per il
superamento di sentenze di condanna della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, in caso di inerzia regionale
per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilita' a
VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i
poteri sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24
dicembre 2012 n. 234.
9. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza
biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano informano il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e
i procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e di
VIA, fornendo:
a) il numero di progetti di cui agli allegati III e
IV sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale;
b) la ripartizione delle valutazioni dell'impatto
ambientale secondo le categorie dei progetti di cui agli
allegati III e IV;
c) il numero di progetti di cui all'allegato IV
sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA;
d) la durata media delle procedure di valutazione
dell'impatto ambientale;
e) stime generali dei costi medi diretti delle
valutazioni dell'impatto ambientale, incluse le stime degli
effetti sulle piccole e medie imprese.
10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6 anni,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare informa la Commissione europea circa lo stato di
attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica
la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di
impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6 (Oggetto della disciplina). - 1. La
valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i
programmi che possono avere impatti significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene
effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione
della qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo,
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione,
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II,
II-bis, III e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili
impatti sulle finalita' di conservazione dei siti designati
come zone di protezione speciale per la conservazione degli
uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene
necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che
determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma
2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora
l'autorita' competente valuti che producano impatti
significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di
sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento.
3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i
programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che
definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione
dei progetti, producano impatti significativi
sull'ambiente.
3-ter. Per progetti di opere e interventi da
realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del
Piano di sviluppo aeroportuale, gia' sottoposti ad una
valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le
categorie per le quali e' prevista la Valutazione di
impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli
elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal
Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo
aeroportuale. Qualora il Piano regolatore Portuale, il
Piano di sviluppo aeroportuale ovvero le rispettive
varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a
valutazione di impatto ambientale nella loro interezza
secondo le norme comunitarie, tale valutazione e'
effettuata secondo le modalita' e le competenze previste
dalla Parte Seconda del presente decreto ed e' integrata
dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali
contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un
unico provvedimento.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione
del presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a
scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo
per l'incolumita' pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti
equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri
della gestione forestale sostenibile e approvati dalle
regioni o dagli organismi dalle stesse individuati;
c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di
difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario
nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di
emergenza.
5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai
progetti che possono avere impatti ambientali significativi
e negativi, come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera
c).
6. La verifica di assoggettabilita' a VIA e'
effettuata per:
a) i progetti elencati nell'allegato II alla parte
seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi
metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due
anni;
b) le modifiche o le estensioni dei progetti
elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte
seconda del presente decreto, la cui realizzazione
potenzialmente possa produrre impatti ambientali
significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o
estensioni che risultino conformi agli eventuali valori
limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;
c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla
parte seconda del presente decreto, in applicazione dei
criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
dell'11 aprile 2015;
d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte
seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e
delle soglie definiti dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
dell'11 aprile 2015.
6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza
statale l'autorita' competente coincida con l'autorita' che
autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale
viene rilasciata dall'autorita' competente nell'ambito del
procedimento autorizzatorio.
6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza
statale l'autorita' competente coincida con l'autorita' che
autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale
viene rilasciata dall'autorita' competente nell'ambito del
procedimento autorizzatorio. Resta fermo che la decisione
di autorizzare il progetto e' assunta sulla base del
provvedimento di VIA.
7. La VIA e' effettuata per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III alla
parte seconda del presente decreto;
b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla
parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o
interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche
parzialmente, all'interno di aree naturali protette come
definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero
all'interno di siti della rete Natura 2000;
c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte
seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi
metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due
anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica
di assoggettabilita' a VIA, l'autorita' competente valuti
che possano produrre impatti ambientali significativi;
d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati
negli allegati II e III che comportano il superamento degli
eventuali valori limite ivi stabiliti;
e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati
nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del
presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento
della verifica di assoggettabilita' a VIA, l'autorita'
competente valuti che possano produrre impatti ambientali
significativi e negativi;
f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla
parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello
svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA, in
applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorita'
competente valuti che possano produrre impatti ambientali
significativi e negativi.
8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV,
ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie
dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per
cento. Le medesime riduzioni si applicano anche per le
soglie dimensionali dei progetti di cui all'allegato II,
punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti
parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.
9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti
tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le
prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati
II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente
decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di
cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della
presunta assenza di potenziali impatti ambientali
significativi e negativi, ha la facolta' di richiedere
all'autorita' competente, trasmettendo adeguati elementi
informativi tramite apposite liste di controllo, una
valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale
procedura da avviare. L'autorita' competente, entro trenta
giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione
preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie
valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli
adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica
di assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano
nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della
valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal
proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorita'
competente sul proprio sito internet istituzionale.
10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale
unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi
quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che
riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, dopo una valutazione caso per caso, puo' disporre,
con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di
applicazione delle norme di cui al titolo III della parte
seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale
applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi.
10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del
presente articolo, nonche' all'articolo 28, non si applica
quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241.
11. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo', in casi eccezionali, previo parere del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle
disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del
presente decreto, qualora l'applicazione di tali
disposizioni incida negativamente sulla finalita' del
progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi
della normativa nazionale ed europea in materia di
valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di
valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le
informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di
cui alla lettera a), le informazioni relative alla
decisione di esenzione e le ragioni per cui e' stata
concessa;
c) informa la Commissione europea, prima del
rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano
l'esenzione accordata fornendo tutte le informazioni
acquisite.
12. Per le modifiche dei piani e dei programmi
elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o
della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione
dei piani di cui al comma 3-ter, nonche' a provvedimenti di
autorizzazione di opere singole che hanno per legge
l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma
restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,
la valutazione ambientale strategica non e' necessaria per
la localizzazione delle singole opere.
13. L'autorizzazione integrata ambientale e'
necessaria per:
a) le installazioni che svolgono attivita' di cui
all'Allegato VIII alla Parte Seconda;
b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui
alla lettera a) del presente comma.
14. Per le attivita' di smaltimento o di recupero di
rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6,
comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle
attivita' svolte nell'installazione, l'autorizzazione
integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche
autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come
disciplinato dall'articolo 208.
15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del
comma 13, nonche' per le loro modifiche sostanziali,
l'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata nel
rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei
termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10.
16. L'autorita' competente, nel determinare le
condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo
restando il rispetto delle norme di qualita' ambientale,
tiene conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di
prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le
migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di
inquinamento significativi;
c) e' prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma
della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui
produzione non e' prevenibile sono in ordine di priorita' e
conformemente alla parte quarta del presente decreto,
riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove cio' sia
tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti
evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo
efficace ed efficiente;
e) devono essere prese le misure necessarie per
prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di
inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
attivita' e il sito stesso deve essere ripristinato
conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies,
comma 9-quinquies.
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree
marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di
tutela ambientale, in virtu' di leggi nazionali, regionali
o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e
internazionali sono vietate le attivita' di ricerca, di
prospezione nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi
e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della
legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresi'
stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia
dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero
nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree
marine e costiere protette. I titoli abilitativi gia'
rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del
giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di
salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le
attivita' di manutenzione finalizzate all'adeguamento
tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla
tutela dell'ambiente, nonche' le operazioni finali di
ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle
disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il comma
81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione
in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota
di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10%
per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o
contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare le
somme corrispondenti al valore dell'incremento
dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate,
in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato
di previsione , rispettivamente, del Ministero dello
sviluppo economico, per lo svolgimento delle attivita' di
vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale
degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di
monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle
valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche
mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie
regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei
corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di
contrasto dell'inquinamento marino.».
 
Art. 26
Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento
di VIA

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, terzo periodo, le parole «d'intesa con il proponente» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il proponente»;
b) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei all'amministrazione del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalita' per l'esercizio delle funzioni;».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 28 (Monitoraggio). - 1. Il proponente e' tenuto
a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel
provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o nel
provvedimento di VIA.
2. L'autorita' competente, in collaborazione con il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo per i profili di competenza, verifica
l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma
1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti
ambientali significativi e negativi imprevisti e di
adottare le opportune misure correttive. Per tali
attivita', l'autorita' competente puo' avvalersi, tramite
appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno
2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanita' per i
profili concernenti la sanita' pubblica, ovvero di altri
soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la
stessa autorita' competente degli esiti della verifica. Per
il supporto alle medesime attivita', nel caso di progetti
di competenza statale particolarmente rilevanti per natura,
complessita', ubicazione e dimensioni delle opere o degli
interventi, l'autorita' competente puo' istituire, sentito
il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo,
appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire la
trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti
le verifiche di ottemperanza, che operano secondo le
modalita' definite da uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
adottati sulla base dei seguenti criteri:
a) designazione dei componenti dell'Osservatorio da
parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti
individuati nel decreto di Valutazione di Impatto
Ambientale;
b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del
Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei
all'amministrazione del Ministero e dotati di significativa
competenza e professionalita' per l'esercizio delle
funzioni;
c) previsioni di cause di incandidabilita',
incompatibilita' e conflitto di interessi;
d) temporaneita' dell'incarico, non superiore a
quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con
incarichi in altri Osservatori;
e) individuazione degli oneri a carico del
proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei
componenti dell'Osservatorio. All'esito positivo della
verifica l'autorita' competente attesta l'avvenuta
ottemperanza pubblicando sul proprio sito web la relativa
documentazione, entro quindici giorni dal ricevimento
dell'esito della verifica.
3. Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni
ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle
specifiche modalita' di attuazione stabilite nel
provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o nel
provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico
all'autorita' competente, o al soggetto eventualmente
individuato per la verifica, la documentazione contenente
gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza.
L'attivita' di verifica si conclude entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento della documentazione
trasmessa dal proponente.
4. Qualora i soggetti individuati per la verifica di
ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il
termine stabilito dal comma 3, le attivita' di verifica
sono svolte direttamente dall'autorita' competente.
5. Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia
esito negativo, l'autorita' competente diffida il
proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso
inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 29.
6. Qualora all'esito dei risultati delle attivita' di
verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente
all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori
di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti
la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti,
ulteriori o diversi, ovvero di entita' significativamente
superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di
VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle
condizioni ambientali da parte del proponente, l'autorita'
competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente
o da altri soggetti competenti in materia ambientale, puo'
ordinare la sospensione dei lavori o delle attivita'
autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure
correttive.
7. Nei casi in cui, al verificarsi delle fattispecie
di cui al comma 6, emerga l'esigenza di modificare il
provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali
ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario,
l'autorita' competente, ai fini della riedizione del
procedimento di VIA, dispone l'aggiornamento dello studio
di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello
stesso, assegnando al proponente un termine non superiore a
novanta giorni.
7-bis. Il proponente, entro i termini di validita'
disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilita'
a VIA o di VIA, trasmette all'autorita' competente la
documentazione riguardante il collaudo delle opere o la
certificazione di regolare esecuzione delle stesse,
comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformita'
delle opere rispetto al progetto depositato e alle
condizioni ambientali prescritte. La documentazione e'
pubblicata tempestivamente nel sito internet dell'autorita'
competente.
8. Delle modalita' di svolgimento delle attivita' di
monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei controlli
e delle eventuali misure correttive adottate dall'autorita'
competente, nonche' dei dati derivanti dall'attuazione dei
monitoraggi ambientali da parte del proponente e' data
adeguata informazione attraverso il sito web dell'autorita'
competente.».
 
Art. 27

Interpello ambientale

1. Dopo l'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e' inserito il seguente:
«Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale). - 1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono ((inviare)) al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. ((La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione)). Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, ((salva rettifica)) della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con ((efficacia)) limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito ((internet)) istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione».

Riferimenti normativi

- Il testo del citato decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195, in attuazione della direttiva 2003/4/CE
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n.
222.
- Si riporta il testo dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 3,3 recante «Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
«Art. 40 (Pubblicazione e accesso alle informazioni
ambientali). - 1. In materia di informazioni ambientali
restano ferme le disposizioni di maggior tutela gia'
previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108,
nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005,
pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformita'
a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni
ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono
ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le
relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto
legislativo. Di tali informazioni deve essere dato
specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta
«Informazioni ambientali.
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto
di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente
articolo non e' in alcun caso subordinata alla stipulazione
degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli
effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora
assicurino livelli di informazione ambientale superiori a
quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto.
Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai
sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di
informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del
presente decreto.».
- Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174, S.O.
 
Art. 28
Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale
strategica

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) al comma 1, le parole «ovvero, nei casi di particolare difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo» sono soppresse e dopo la parola «preliminare» sono inserite le seguenti: «di assoggettabilita' a VAS»;
2) al comma 2, le parole «documento preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «rapporto preliminare di assoggettabilita' a VAS»;
3) al comma 4, le parole «e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni» sono soppresse;
b) all'articolo 13:
1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «L'autorita' competente, in collaborazione con l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorita' competente ed all'autorita' procedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione.»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente in formato elettronico:
a) la proposta di piano o di programma;
b) il rapporto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo 32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 14 comma 1;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.»;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. La documentazione di cui al comma 5 e' immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorita' competente e dell'autorita' procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinche' questi abbiano l'opportunita' di esprimersi.»;
c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Consultazione). - 1. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno:
a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorita' procedente;
b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
d) l'indirizzo web e le modalita' per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorita' procedente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalita' per la partecipazione del pubblico;
f) l'eventuale necessita' della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque puo' prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
3. In attuazione dei principi di economicita' e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicita' e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
d) all'articolo 18:
1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i), dell'Allegato VI alla parte seconda.
2-ter. L'autorita' competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorita' procedente.»;
2) al comma 3, le parole «e delle Agenzie interessate» sono soppresse;
3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'autorita' competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita' ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34.».
2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 12 (Verifica di assoggettabilita'). - 1. Nel
caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e
3-bis, l'autorita' procedente trasmette all'autorita'
competente, su supporto informatico un rapporto preliminare
di assoggettabilita' a VAS comprendente una descrizione del
piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla
verifica degli impatti significativi sull'ambiente
dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento
ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorita' competente in collaborazione con
l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti in
materia ambientale da consultare e trasmette loro il
rapporto preliminare di assoggettabilita' a VAS per
acquisirne il parere. Il parere e' inviato entro trenta
giorni all'autorita' competente ed all'autorita'
procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato
dall'autorita' competente con l'autorita' procedente,
l'autorita' competente, sulla base degli elementi di cui
all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle
osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma
possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorita' competente, sentita l'autorita'
procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro
novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette
il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il
piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli
da 13 a 18.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilita',
comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente nel
sito web dell'autorita' competente.
6. La verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la
VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a
strumenti attuativi di piani o programmi gia' sottoposti
positivamente alla verifica di assoggettabilita' di cui
all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si
limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non
siano stati precedentemente considerati dagli strumenti
normativamente sovraordinati.».
«Art. 13 (Redazione del rapporto ambientale). - 1.
Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti
ambientali significativi dell'attuazione del piano o
programma, il proponente e/o l'autorita' procedente entrano
in consultazione, sin dai momenti preliminari
dell'attivita' di elaborazione di piani e programmi, con
l'autorita' competente e gli altri soggetti competenti in
materia ambientale, al fine di definire la portata ed il
livello di dettaglio delle informazioni da includere nel
rapporto ambientale. L'autorita' competente, in
collaborazione con l'autorita' procedente, individua i
soggetti competenti in materia ambientale da consultare e
trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i
contributi. I contributi sono inviati all'autorita'
competente ed all'autorita' procedente entro trenta giorni
dall'avvio della consultazione.
2. La consultazione, salvo quanto diversamente
concordato, si conclude entro novanta giorni dall'invio del
rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente
articolo.
3. La redazione del rapporto ambientale spetta al
proponente o all'autorita' procedente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto
ambientale costituisce parte integrante del piano o del
programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione
ed approvazione.
4. Nel rapporto ambientale debbono essere
individuati, descritti e valutati gli impatti significativi
che l'attuazione del piano o del programma proposto
potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale,
nonche' le ragionevoli alternative che possono adottarsi in
considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale
del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente
decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto
ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere
ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle
conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei
contenuti e del livello di dettaglio del piano o del
programma. Il Rapporto ambientale da' atto della
consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono
stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per
evitare duplicazioni della valutazione, possono essere
utilizzati, se pertinenti, approfondimenti gia' effettuati
ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli
decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre
disposizioni normative.
5. L'autorita' procedente trasmette all'autorita'
competente in formato elettronico:
a) la proposta di piano o di programma;
b) il rapporto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti
transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo
32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati
all'articolo 14 comma 1;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del
contributo di cui all'articolo 33;
5-bis. La documentazione di cui al comma 5 e'
immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web
dell'autorita' competente e dell'autorita' procedente. La
proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono
altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti in
materia ambientale e del pubblico interessato affinche'
questi abbiano l'opportunita' di esprimersi.
6. La documentazione e' depositata presso gli uffici
dell'autorita' competente e presso gli uffici delle regioni
e delle province il cui territorio risulti anche solo
parzialmente interessato dal piano o programma o dagli
impatti della sua attuazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge
7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). -
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio
del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita'
previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei
quali il provvedimento finale e' destinato a produrre
effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di
impedimento predette, qualora da un provvedimento possa
derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse
modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari.».
«Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di
avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a
dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio, il domicilio digitale
dell'amministrazione e la persona responsabile del
procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini
previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il
procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la
data di presentazione della relativa istanza;
d) le modalita' con le quali, attraverso il punto
di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre
modalita' telematiche, e' possibile prendere visione degli
atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo
41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed
esercitare in via telematica i diritti previsti dalla
presente legge;
d-bis) l'ufficio dove e' possibile prendere visione
degli atti che non sono disponibili o accessibili con le
modalita' di cui alla lettera d).
3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni
prescritte puo' esser fatta valere solo dal soggetto nel
cui interesse la comunicazione e' prevista.».
 
Art. 29
Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per
l'attuazione del PNRR

1. Al fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura e' istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.
2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l'attivita' istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessita' e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale puo' esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.
3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim.
4. Presso la Soprintendenza speciale e' costituita una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1. 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, ((si provvede quanto a 1.550.000 euro)) per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e, quanto a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1.-5.
Omissis
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.».
- Si riporta il testo del comma 354 dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
«Art. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato) (legge di stabilita'
2016). - 1.-353. Omissis
354. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al
settore museale, a decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro annui da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo.
Omissis.».
 
Art. 30

Interventi localizzati in aree contermini

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, ((comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti,)) localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.».
2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non puo' attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387:
«Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative). - 1. Le opere per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di
pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del
Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come
definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli
interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o
in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la
riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,
sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero,
per impianti con potenza termica installata pari o
superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo
economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia
di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico. A tal fine la
Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione o dal
Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il
pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi
3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione
e' rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
le modalita' di cui al comma 4 e previa concessione d'uso
del demanio marittimo da parte della competente autorita'
marittima.
3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al
procedimento unico ai sensi del presente articolo in
relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati
da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a
tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, nonche' nelle aree contermini ai
beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto
legislativo.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita'
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed
esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e
deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito
della dismissione dell'impianto o, per gli impianti
idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di
reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo
espletamento, qualora prevista, della verifica di
assoggettabilita' sul progetto preliminare, di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, il termine massimo per la
conclusione del procedimento unico non puo' essere
superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti
dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, per il provvedimento di
valutazione di impatto ambientale.
4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a
biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti
per produzione di biometano di nuova costruzione, e per
impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilita'
e le procedure conseguenti per le opere connesse, il
proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e
comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilita' del
suolo su cui realizzare l'impianto.
5. All'installazione degli impianti di fonte
rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)
per i quali non e' previsto il rilascio di alcuna
autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai
commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacita' di
generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla
tabella A allegata al presente decreto, con riferimento
alla specifica fonte, si applica la disciplina della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie
di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di
installazione per i quali si procede con la medesima
disciplina della denuncia di inizio attivita'.
6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne'
prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e
delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono
essere ubicati anche in zone classificate agricole dai
vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere
conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione
delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57,
articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, articolo 14.
8.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche in assenza della ripartizione di cui
all'articolo 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al
comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee
guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma
3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad
assicurare un corretto inserimento degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono
procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti. Le
regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida.
In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine,
si applicano le linee guida nazionali.».
- Il testo del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45.
- Si riporta il testo dell'articolo 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni
dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione motivata di
conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua
comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali
o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
cittadini possono proporre opposizione al Presidente del
Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della
conclusione dei lavori della conferenza. Per le
amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal
Ministro competente.
2. Possono altresi' proporre opposizione le
amministrazioni delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia
manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende
l'efficacia della determinazione motivata di conclusione
della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice,
per una data non posteriore al quindicesimo giorno
successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione
con la partecipazione delle amministrazioni che hanno
espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che
hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del
principio di leale collaborazione, per l'individuazione di
una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione
motivata di conclusione della conferenza con i medesimi
effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano
partecipato amministrazioni delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga
raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere
indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda
riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo
stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4
e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni
partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non
oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione,
l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al
Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma,
all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio
dei ministri successiva alla scadenza del termine per
raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei
ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o
delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio
dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione
motivata di conclusione della conferenza acquisisce
definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo'
accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di
conseguenza il contenuto della determinazione di
conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione.».
 
Art. 31
Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e
individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in
Sardegna

1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) al comma 2-quater, lettera c), il numero 3) e' sostituito dal seguente:
«3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e' gia' esistente o autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e se l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree»;))

a) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente: «2-quinquies. Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilita' di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure.»;
b) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: «3-ter. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.».
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza ((sino a 20 MW)) connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale ((nonche' in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attivita' di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.)) Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purche' il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione ((dalla quale risulti)) che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potra' procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione.».
((2-bis. All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «su edifici» sono inserite le seguenti: «, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonche' l'installazione, con qualunque modalita', di impianti solari fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici».
2-ter. All'articolo 6, comma 1, lettera e-quater), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: «a servizio degli edifici,» sono inserite le seguenti: «come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,».
2-quater. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra»;
b) dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente:
«Art. 4-bis (Piccoli impianti su strutture e manufatti diversi dagli edifici o collocati a terra). - 1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alla realizzazione, alla connessione e all'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici al servizio degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o collocati a terra in adiacenza».))

3. Al fine di realizzare il rilancio delle attivita' produttive nella regione Sardegna anche in attuazione dell'articolo 60, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono individuate le opere e le infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone nell'Isola.
4. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole «individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 50 del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».
((5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuita' delle attivita' di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater e' inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttivita' agricola per le diverse tipologie di colture e la continuita' delle attivita' delle aziende agricole interessate.
1-sexies. Qualora dall'attivita' di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni di cui al comma 1-quater, cessano i benefici fruiti».))

6. All'Allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 2), e' aggiunto, in fine, il seguente punto: «- impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.».
7. La Tabella A allegata al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato II al presente decreto.
((7-bis. Per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonche' delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le soglie di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto si intendono elevate a 10 MW.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2002, n. 55, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Misure urgenti per garantire la sicurezza
del sistema elettrico nazionale). - 1. Al fine di evitare
il pericolo di interruzione di fornitura di energia
elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire
la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, sino alla
determinazione dei principi fondamentali della materia in
attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, la costruzione e l'esercizio degli
impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW
termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento,
nonche' le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili all'esercizio degli stessi, ivi compresi gli
interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica
di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete
dell'energia prodotta sono dichiarati opere di pubblica
utilita' e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata
dal Ministero delle attivita' produttive, la quale
sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso
comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto
salvo quanto previsto al comma 4, costituendo titolo a
costruire e ad esercire l'impianto in conformita' al
progetto approvato. Resta fermo il pagamento del diritto
annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504 e successive modificazioni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le
Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita'
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, d'intesa con la regione interessata.
L'eventuale rifiuto regionale dell'intesa deve essere
espresso con provvedimento motivato, che deve
specificatamente tenere conto delle risultanze
dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le
ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa.
Ai soli fini del rilascio della valutazione di impatto
ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986,
n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive
modificazioni. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE
del Consiglio, del 24 settembre 1996, tale autorizzazione
comprende l'autorizzazione ambientale integrata e
sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni
ambientali di competenza delle Amministrazioni interessate
e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della
VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria
del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude
una volta acquisita la VIA in ogni caso entro il termine di
centottanta giorni dalla data di presentazione della
richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello
studio di impatto ambientale.
2-bis. Si intendono interventi di modifica
sostanziale di impianto esistente soggetti
all'autorizzazione unica di cui al presente articolo quelli
che producono effetti negativi e significativi
sull'ambiente o una variazione positiva di potenza
elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto
originariamente autorizzato. Tutti gli altri interventi
sono considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento
non rilevante e la loro esecuzione e' subordinata alla sola
comunicazione preventiva al Ministero dello sviluppo
economico, da effettuare sessanta giorni prima della data
prevista dell'intervento, fermo restando il pagamento del
contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23
agosto 2004, n. 239. E' fatta salva l'acquisizione, ove
necessario, dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2-ter. Ferma restando, ove necessario, l'acquisizione
dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi
concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili
esistenti, ivi compresi gli interventi di smontaggio di
apparecchiature e parti di impianto o di demolizione di
strutture civili qualora relativi a singole sezioni di
centrali termoelettriche per le quali sia gia' intervenuto
il provvedimento di definitiva messa fuori servizio, da
effettuare all'interno dell'area di centrale che non
risultano connessi al funzionamento dell'impianto
produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30
per cento delle cubature delle opere civili esistenti, sono
realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio
attivita'. Il gestore, almeno sessanta giorni prima
dell'inizio dei lavori, presenta al Ministero dello
sviluppo economico, inviandone copia al Comune interessato,
la segnalazione certificata di inizio attivita',
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dai relativi elaborati progettuali,
da una dichiarazione del progettista che attesti la
compatibilita' del progetto con gli strumenti urbanistici
approvati e i regolamenti edilizi vigenti nonche' il
rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e
dagli eventuali atti di assenso in caso di intervento in
aree sottoposte a vincolo. Il Ministero dello sviluppo
economico, ove riscontri l'assenza in tutto o in parte
della documentazione necessaria ai fini della segnalazione
certificata di inizio attivita', invita il gestore
all'integrazione, con sospensione del termine. Qualora il
gestore non ottemperi nel termine perentorio di trenta
giorni dalla comunicazione del Ministero dello sviluppo
economico, la segnalazione si intende ritirata
definitivamente. Il Ministero dello sviluppo economico, ove
riscontri l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite, notifica al gestore l'ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine
professionale di appartenenza. E' comunque fatta salva la
facolta' di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche
o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa. Qualora entro i termini sopra indicati non
intervengano comunicazioni di non effettuazione
dell'intervento, l'attivita' si intende consentita.
Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo
trasmette al Ministero dello sviluppo economico il
certificato di collaudo finale dell'opera. La sussistenza
del titolo a effettuare l'intervento e' provata con la
copia della segnalazione certificata di inizio attivita' da
cui risultino la data di ricevimento della segnalazione
stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del
progetto, l'attestazione del professionista abilitato
nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.
2-quater. La realizzazione degli impianti di accumulo
elettrochimico funzionali alle esigenze del settore
elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia,
i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e
accessoria, e' autorizzata in base alle seguenti procedure:
a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati
all'interno di aree ove sono situati impianti industriali
di qualsiasi natura, anche non piu' operativi o in corso di
dismissione, o ubicati all'interno di aree ove sono situati
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonte fossile di potenza inferiore ai 300 MW termici in
servizio, o ubicati presso aree di cava o di produzione e
trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di
dismissione, i quali non comportino estensione delle aree
stesse, ne' aumento degli ingombri in altezza rispetto alla
situazione esistente, ne' richiedano variante agli
strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante
la procedura abilitativa semplificata comunale di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica
la procedura di cui alla lettera b);
b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati
all'interno di aree gia' occupate da impianti di produzione
di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza
maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonche' gli
impianti "stand-alone" ubicati in aree non industriali e le
eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante
autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello
sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al
presente articolo. Nel caso di impianti ubicati all'interno
di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il
trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi,
l'autorizzazione e' rilasciata ai sensi della disciplina
vigente;
c) gli impianti di accumulo elettrochimico da
esercire in combinato o meno con impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono
considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi
della normativa vigente, e sono autorizzati mediante:
1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione
o dalle province delegate o, per impianti con potenza
termica installata superiore a 300 MW termici, dal
Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia
elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da
realizzare;
2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo
12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica
alimentato da fonti rinnovabili sia gia' realizzato e
l'impianto di accumulo elettrochimico comporti
l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto
esistente;
3) procedura abilitativa semplificata comunale di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, se l'impianto di produzione di energia elettrica
alimentato da fonti rinnovabili e' gia' esistente o
autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e se
l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta
occupazione di nuove aree;
d) la realizzazione di impianti di accumulo
elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque
ubicati, e' attivita' libera e non richiede il rilascio di
un titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli
atti di assenso previsti dal decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, nonche' dei pareri, autorizzazioni o nulla
osta da parte degli enti territorialmente competenti,
derivanti da specifiche previsioni di legge vigenti in
materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli
incendi, e del nulla osta alla connessione da parte del
gestore del sistema di trasmissione nazionale o da parte
del gestore del sistema di distribuzione elettrica di
riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli stessi
impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto
al Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro
trenta giorni, puo' formulare osservazioni nel caso in cui
sia richiesta una connessione alla rete elettrica
nazionale, inviandole anche agli enti individuati per il
rilascio delle autorizzazioni, che devono essere comunicate
allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di
raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di
accumuli di energia previsti dal Piano Nazionale Integrato
per l'Energia e il Clima. I soggetti che realizzano gli
stessi impianti di accumulo sono tenuti a comunicare al
gestore della rete di trasmissione nazionale la data di
entrata in esercizio degli impianti.
2-quinquies. Gli impianti di accumulo elettrochimico
di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete
elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non
sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto
ambientale e di verifica di assoggettabilita' di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che le
opere di connessione non rientrino nelle suddette
procedure.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 indica le
prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico
del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la
salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela
ambientale, nonche' il termine entro il quale l'iniziativa
e' realizzata. Per il rilascio dell'autorizzazione e' fatto
obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della
provincia nel cui territorio ricadono le opere di cui al
comma 1. Il rilascio del parere non puo' incidere sul
rispetto del termine di cui al comma 2. Qualora le opere di
cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti
urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio
dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. La
regione competente puo' promuovere accordi tra il
proponente e gli enti locali interessati dagli interventi
di cui al comma 1 per l'individuazione di misure di
compensazione e riequilibrio ambientale.
3-bis. Il Ministero delle attivita' produttive, le
regioni, l'Unione delle province d'Italia (UPI) e
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)
costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio
congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente
decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova
potenza installata.
3-ter. In caso di mancata definizione dell'intesa con
la regione o le regioni interessate per il rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 1 entro i novanta
giorni successivi al termine di cui al comma 2, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies,
comma 4-bis, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,
n. 290.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia
completata la procedura di VIA, ovvero risulti in via di
conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione del
proponente
4-bis. Nel caso di impianti ubicati nei territori di
comuni adiacenti ad altre regioni, queste ultime sono
comunque sentite nell'ambito del procedimento unico di cui
al comma 2.
5. Fino al 31 dicembre 2003 e' sospesa l'efficacia
dell'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, dell'articolo 15 della
legge 2 agosto 1975, n. 393, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998,
n. 53, relativamente alle centrali termoelettriche e
turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza
termica complessiva superiore a 300 MW. Restano fermi gli
obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla base
delle convenzioni in essere.
5-bis. Le disposizioni del presente decreto si
applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le
disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative
norme di attuazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28:
«Art. 6 (Procedura abilitativa semplificata e
comunicazione per gli impianti alimentati da energia
rinnovabile). - 1. Ferme restando le disposizioni
tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per
l'attivita' di costruzione ed esercizio degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12
delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12,
comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai
commi seguenti.
2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la
disponibilita' sugli immobili interessati dall'impianto e
dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo
cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che attesti la compatibilita' del progetto con
gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi
vigenti e la non contrarieta' agli strumenti urbanistici
adottati, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati
gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal
gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di
assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano
allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli
elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si
applica il comma 5.
3. Per la procedura abilitativa semplificata si
applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al
comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal
comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68.
4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma
2 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento
e, in caso di falsa attestazione del professionista
abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio
dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la facolta'
di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede
ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di
trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione
di cui comma 2, l'attivita' di costruzione deve ritenersi
assentita.
5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui
all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella
competenza comunale e non siano allegati alla
dichiarazione, il Comune provvede a renderli
tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la
conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono
resi entro il termine di cui al periodo precedente,
l'interessato puo' adire i rimedi di tutela di cui
all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104. Qualora l'attivita' di costruzione e di esercizio
degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di
assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella
comunale, e tali atti non siano allegati alla
dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad
acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni
dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine
di trenta giorni di cui al comma 2 e' sospeso fino alla
acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione
della determinazione motivata di conclusione del
procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o
all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo
14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n.
241.
6. La realizzazione dell'intervento deve essere
completata entro tre anni dal perfezionamento della
procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o
5. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova dichiarazione.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare al Comune la
data di ultimazione dei lavori.
7. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento
della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a
corredo del progetto, l'attestazione del professionista
abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente
necessari.
8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che
deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la
conformita' dell'opera al progetto presentato con la
dichiarazione, nonche' ricevuta dell'avvenuta presentazione
della variazione catastale conseguente alle opere
realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno
comportato modificazioni del classamento catastale.
9. Le Regioni e le Province autonome possono
estendere la soglia di applicazione della procedura di cui
al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW
elettrico, definendo altresi' i casi in cui, essendo
previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di
competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la
realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere
connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui
all'articolo 5. Le Regioni e le Province autonome
stabiliscono altresi' le modalita' e gli strumenti con i
quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province
autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati,
anche per le finalita' di cui all'articolo 16, comma 2. Con
le medesime modalita' di cui al presente comma, le Regioni
e le Province autonome prevedono la corresponsione ai
Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza
dell'impianto.
10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla
previgente disciplina, ferma restando per il proponente la
possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui
al presente articolo.
11. La comunicazione relativa alle attivita' in
edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee
guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad
applicarsi, alle stesse condizioni e modalita', agli
impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome
possono estendere il regime della comunicazione di cui al
precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da
fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW,
nonche' agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza
da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in
materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela
delle risorse idriche, fermo restando l'articolo 6-bis e
l'articolo 7-bis, comma 5.».
- Il testo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, reca norme in materia ambientale ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- Si riporta il testo dell'articolo 1-sexies del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290:
«Art. 1-sexies (Semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per le reti nazionali di trasporto
dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici). - 1. Al fine di
garantire la sicurezza del sistema energetico e di
promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia
elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti
facenti parte della rete nazionale di trasporto
dell'energia elettrica sono attivita' di preminente
interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica
comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal
Ministero delle attivita' produttive di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
previa intesa con la regione o le regioni interessate, la
quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e
atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme
vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla
risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture
esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire
tali infrastrutture, opere o interventi e ad attraversare i
beni demaniali, in conformita' al progetto approvato. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla
verifica della conformita' delle opere al progetto
autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del presente
procedimento unico, le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento
della conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme
di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1:
a) indica le prescrizioni e gli obblighi di
informativa posti a carico del soggetto proponente per
garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema
energetico nazionale e la tutela ambientale, nonche' il
termine entro il quale l'iniziativa e' realizzata;
b) comprende la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dell'opera, l'eventuale
dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi,
conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita'. Qualora le opere di
cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti
urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di
variante urbanistica.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di
centottanta giorni, nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241. Il procedimento puo' essere avviato
sulla base di un progetto preliminare o analogo purche'
evidenzi, con elaborato cartografico, le aree
potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo
preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e
le necessarie misure di salvaguardia. Dalla data della
comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai
comuni interessati, e' sospesa ogni determinazione comunale
in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito
delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione
del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di
salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data
della comunicazione dell'avvio del procedimento, salvo il
caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne
disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per
sopravvenute esigenze istruttorie. Al procedimento
partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e le altre amministrazioni interessate nonche' i
soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali
interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il
rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della
conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di
richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio
del parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro
il quale e' prevista la conclusione del procedimento.
4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente,
le opere di cui al presente articolo siano sottoposte a
valutazione di impatto ambientale (VIA), l'esito positivo
di tale valutazione costituisce parte integrante e
condizione necessaria del procedimento autorizzatorio.
L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei
casi previsti, acquisito l'esito della verifica di
assoggettabilita' a VIA e, in ogni caso, entro il termine
di cui al comma 3. Per i procedimenti relativamente ai
quali non sono prescritte le procedure di valutazione di
impatto ambientale, il procedimento unico deve essere
concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data
di presentazione della domanda.
4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con
la regione o le regioni interessate per il rilascio
dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al
termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della
stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato
interistituzionale, i cui componenti sono designati, in
modo da assicurare una composizione paritaria,
rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o
dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla
definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi
al termine di cui al primo periodo, si provvede
all'autorizzazione con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, integrato con la partecipazione del presidente
della regione o delle regioni interessate, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
regole di funzionamento del comitato di cui al presente
comma. Ai componenti del comitato interistituzionale non
spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4-bis.1. I soggetti titolari ovvero gestori di beni
demaniali, aree demaniali marittime e lacuali, fiumi,
torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade
pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche e
impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico
servizio, linee elettriche e gasdotti, che siano
interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di
trasmissione nazionale, sono tenuti ad indicare le
modalita' di attraversamento degli impianti autorizzati. A
tal fine il soggetto richiedente l'autorizzazione alla
costruzione delle opere della rete di trasmissione
nazionale, successivamente al decreto di autorizzazione,
propone le modalita' di attraversamento ai soggetti sopra
indicati, che assumono le proprie determinazioni entro i
successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, in
assenza di diversa determinazione, le modalita' proposte
dal soggetto richiedente si intendono assentite
definitivamente. Alle linee elettriche e agli impianti
facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in
materia di distanze, si applicano esclusivamente le
disposizioni previste dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988,
recante approvazione delle norme tecniche per la
progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree
esterne, e successive modificazioni.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia
completata la procedura di VIA, ovvero il relativo
procedimento risulti in fase di conclusione.
4-quater. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle reti elettriche di interconnessione con
l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV
qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo
prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle
infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di
trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di
potenza superiore a 300 MW termici, gia' autorizzate in
conformita' alla normativa vigente.
4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli
interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti,
consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella
sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo
esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia,
catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione,
impianti di terra, con elementi di caratteristiche
analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.
4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di
inizio attivita' gli interventi sugli elettrodotti che
comportino varianti di lunghezza non superiore a metri
lineari 1.500, ovvero metri lineari 3.000 qualora non
ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette,
e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne
discostino per un massimo di 60 metri lineari, e componenti
di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni,
conduttori, funi di guardia, catene, isolatori,
morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di
terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione
delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresi' realizzabili
mediante denuncia di inizio attivita' varianti all'interno
delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della
cubatura degli edifici ovvero che comportino aumenti di
cubatura strettamente necessari alla collocazione di
apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle
stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovra'
superare di piu' del 30 per cento le cubature esistenti
all'interno della stazione elettrica. Tali interventi sono
realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' a
condizione che non siano in contrasto con gli strumenti
urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di
elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed
esercizio di linee elettriche, nonche' le norme tecniche
per le costruzioni.
4-septies. La denuncia di inizio attivita'
costituisce parte integrante del provvedimento di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera
principale.
4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al
Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni
interessati la denuncia di inizio attivita', accompagnata
da una dettagliata relazione, sottoscritta da un
progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che
assevera la conformita' delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con
quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche'
il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo
e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee
elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.
4-novies. Qualora la variante interessi aree
sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni
decorre dalla data del rilascio del relativo atto di
assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e'
priva di effetti.
4-decies. La sussistenza del titolo e' provata con la
copia della denuncia di inizio attivita' da cui risultino
la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei
documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione
del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso
eventualmente necessari.
4-undecies. Il comune interessato, ove entro il
termine indicato al comma 4-octies riscontri l'assenza di
una o piu' delle condizioni stabilite, informa il Ministero
dello sviluppo economico che puo' notificare
all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il
previsto intervento.
4-duodecies. E' fatta salva la facolta' di
ripresentare la denuncia di inizio attivita', con le
modifiche o le integrazioni necessarie per renderla
conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto
incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo
finale, da presentare al Ministero dello sviluppo
economico, con il quale attesta la conformita' dell'opera
al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto
definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto
esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non
assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono
sottoposte al regime di inizio attivita' gia' previsto al
comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le
varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio
individuato in sede di approvazione del progetto ai fini
urbanistici. In mancanza di diversa individuazione
costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici
le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di
elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo,
inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche
che non comportino aumenti della cubatura degli edifici
ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente
necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti
tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento
di cubatura non dovra' superare di piu' del 20 per cento le
cubature esistenti all'interno della stazione elettrica. Le
eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse
alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo
sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica
utilita' dall'autorita' espropriante ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo
localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il consenso dei presidenti delle regioni e province
autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di
pubblicita'.
4-quinquiesdecies. Fermi restando i vincoli di
esercizio e il rispetto della normativa ambientale e
paesaggistica, sono sottoposte al regime di inizio
attivita' previsto al comma 4-sexies le ricostruzioni di
linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di
obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie
esistenti, che siano effettuate sul medesimo tracciato o
che se ne discostino per un massimo di 15 metri lineari e
non comportino una variazione dell'altezza utile dei
sostegni superiore al 20 per cento rispetto all'esistente.
Tenuto conto dei vincoli di fattibilita' tecnica e della
normativa tecnica vigente, sono altresi' realizzabili
tramite regime di inizio attivita' previsto al comma
4-sexies le ricostruzioni di linee in cavo interrato
esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che
si discostino entro il margine della strada impegnata o
entro i tre metri dal margine esterno della trincea di
posa.
5. Le regioni disciplinano i procedimenti di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti
elettriche di competenza regionale in conformita' ai
principi e ai termini temporali di cui al presente
articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel
territorio di piu' regioni, le autorizzazioni siano
rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di
inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120
della Costituzione.
6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano
accordi di programma con i quali sono definite le modalita'
organizzative e procedimentali per l'acquisizione del
parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi
delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo
della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle
opere di rilevante importanza che interessano il territorio
di piu' regioni.
7. Le norme del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle
reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004.
8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si
applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55
9. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, le parole: «previo parere conforme
del» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere del».".
- Si riportano i testi degli articoli 6 e 7 bis del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificati
dalla presente legge:
«Art. 6 (Procedura abilitativa semplificata e
comunicazione per gli impianti alimentati da energia
rinnovabile). - 1. Ferme restando le disposizioni
tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per
l'attivita' di costruzione ed esercizio degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12
delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12,
comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai
commi seguenti.
2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la
disponibilita' sugli immobili interessati dall'impianto e
dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo
cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che attesti la compatibilita' del progetto con
gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi
vigenti e la non contrarieta' agli strumenti urbanistici
adottati, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati
gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal
gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di
assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano
allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli
elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si
applica il comma 5.
3. Per la procedura abilitativa semplificata si
applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al
comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal
comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68.
4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma
2 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento
e, in caso di falsa attestazione del professionista
abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio
dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la facolta'
di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede
ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di
trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione
di cui comma 2, l'attivita' di costruzione deve ritenersi
assentita.
5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui
all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella
competenza comunale e non siano allegati alla
dichiarazione, il Comune provvede a renderli
tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la
conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono
resi entro il termine di cui al periodo precedente,
l'interessato puo' adire i rimedi di tutela di cui
all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104. Qualora l'attivita' di costruzione e di esercizio
degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di
assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella
comunale, e tali atti non siano allegati alla
dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad
acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni
dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine
di trenta giorni di cui al comma 2 e' sospeso fino alla
acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione
della determinazione motivata di conclusione del
procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o
all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo
14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n.
241.
6. La realizzazione dell'intervento deve essere
completata entro tre anni dal perfezionamento della
procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o
5. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova dichiarazione.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare al Comune la
data di ultimazione dei lavori.
7. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento
della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a
corredo del progetto, l'attestazione del professionista
abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente
necessari.
8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che
deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la
conformita' dell'opera al progetto presentato con la
dichiarazione, nonche' ricevuta dell'avvenuta presentazione
della variazione catastale conseguente alle opere
realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno
comportato modificazioni del classamento catastale.
9. Le Regioni e le Province autonome possono
estendere la soglia di applicazione della procedura di cui
al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW
elettrico, definendo altresi' i casi in cui, essendo
previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di
competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la
realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere
connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui
all'articolo 5. Le Regioni e le Province autonome
stabiliscono altresi' le modalita' e gli strumenti con i
quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province
autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati,
anche per le finalita' di cui all'articolo 16, comma 2. Con
le medesime modalita' di cui al presente comma, le Regioni
e le Province autonome prevedono la corresponsione ai
Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza
dell'impianto.
9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio di
impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla
rete elettrica di media tensione e localizzati in area a
destinazione industriale, produttiva o commerciale nonche'
in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati
ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di
ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorita' competente
al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto
completamento delle attivita' di recupero e di ripristino
ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto
delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni
di cui al comma 1. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto
2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di
assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di
cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per
questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purche' il
proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una
autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si
trova all'interno di aree fra quelle specificamente
elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18
settembre 2010. Si potra' procedere a seguito della
procedura di cui sopra con edificazione diretta degli
impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione
urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione.
10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla
previgente disciplina, ferma restando per il proponente la
possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui
al presente articolo.
11. La comunicazione relativa alle attivita' in
edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee
guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad
applicarsi, alle stesse condizioni e modalita', agli
impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome
possono estendere il regime della comunicazione di cui al
precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da
fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW,
nonche' agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza
da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in
materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela
delle risorse idriche, fermi restando l'articolo 6-bis e
l'articolo 7-bis, comma 5.».
«Art. 7-bis (Semplificazione delle procedure
autorizzative per la realizzazione di interventi di
efficienza energetica e piccoli impianti a fonti
rinnovabili). - 1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione
per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli
impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11
dell'articolo 6, viene effettuata utilizzando un modello
unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed il
sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente
adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con
riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune, di
cui agli articoli 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5, il
modulo contiene esclusivamente:
a) i dati anagrafici del proprietario o di chi
abbia titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo
dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento;
b) la dichiarazione del proprietario di essere in
possesso della documentazione rilasciata dal progettista
circa la conformita' dell'intervento alla regola d'arte e
alle normative di settore.
2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di
cui al comma 1 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Il Comune e le autorita' competenti
effettuano i controlli sulla veridicita' delle predette
dichiarazioni, applicando le sanzioni previste
dall'articolo 76 del medesimo decreto.
3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti
amministrativi di assenso, comunque denominati,
l'interessato puo':
a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1,
ovvero
b) richiedere allo sportello unico per l'edilizia
di acquisirli d'ufficio, allegando la documentazione
strettamente necessaria allo scopo. In tale caso, il Comune
provvede entro il termine di quarantacinque giorni dalla
presentazione della comunicazione, decorsi inutilmente i
quali si applica l'articolo 20, comma 5-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
L'inizio dei lavori e' sospeso fino all'acquisizione dei
medesimi atti. Lo sportello unico per l'edilizia comunica
tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione
degli atti di assenso.
4. I soggetti destinatari della comunicazione resa
con il modello unico di cui al comma 8 non possono
richiedere documentazione aggiuntiva.
5. Ferme restando le disposizioni tributarie in
materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione
di impianti solari fotovoltaici e termici con le modalita'
di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n.
115 del 2008, su edifici, come definiti alla voce 32
dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con
intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre
2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture e
manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonche'
l'installazione, con qualunque modalita', di impianti
solari fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli
edifici non ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136,
comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, non e' subordinata all'acquisizione di
atti amministrativi di assenso, comunque denominati.».
- Il testo del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 10 settembre 2010, recante «Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219
del 18 settembre 2010.
- Si riporta il testo del comma 1-sexies dell'articolo
4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:
«Art. 4 (L) (Regolamenti edilizi comunali) (legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 33). - (Omissis)
1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie
locali, in attuazione del principio di leale
collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata
accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno
schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di
semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai
sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m),
della Costituzione, tali accordi costituiscono livello
essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della
concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento
edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli
edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al
risparmio energetico, e' adottato dai comuni nei termini
fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini
previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del titolo e dell'articolo 4
decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio
2015, come modificato dalla presente legge:
«Decreto 19 maggio 2015 del Ministero dello sviluppo
economico
Approvazione del modello unico per la realizzazione,
la connessione e l'esercizio di piccoli impianti
fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici o su
strutture o manufatti diversi dagli edifici a terra.».
«Art. 4-bis (Piccoli impianti su strutture e
manufatti diversi dagli edifici o collocati a terra). - 1.
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alla
realizzazione, alla connessione e all'esercizio di piccoli
impianti fotovoltaici al servizio degli impianti di cui
all'articolo 87 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi
dagli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A
al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita
in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU,
ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, o collocati a terra in adiacenza».
3. Al fine di realizzare il rilancio delle attivita'
produttive nella regione Sardegna anche in attuazione
dell'articolo 60, comma 6, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della transizione ecologica, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono
individuate le opere e le infrastrutture necessarie al
phase out dell'utilizzo del carbone nell'Isola.
4. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole «individuate nei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 50 del
presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152,».
- Si riporta il testo dell'articolo 87 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche):
«Art. 87 (Procedimenti autorizzatori relativi alle
infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti
radioelettrici). - 1. L'installazione di infrastrutture per
impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche
di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione
di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di
ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di
stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche
mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e
contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre,
per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie
ed alla protezione civile, nonche' per reti radio a larga
banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo
assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo
accertamento, da parte dell'Organismo competente ad
effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilita' del progetto
con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello
nazionale in relazione al disposto della citata legge 22
febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di
infrastrutture di cui al comma 1 e' presentata all'Ente
locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della
presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a
riceverla indica al richiedente il nome del responsabile
del procedimento.
3. L'istanza, conforme al modello dell'allegato n.
13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti
informatici e destinato alla formazione del catasto
nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine
industriale, deve essere corredata della documentazione
atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita',
relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla
legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi
conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate.
In caso di pluralita' di domande, viene data precedenza a
quelle presentate congiuntamente da piu' operatori. Nel
caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od
altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore
ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualita' sopra indicati, e' sufficiente la segnalazione
certificata di inizio attivita', conforme ai modelli
predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al
modello B di cui all'allegato n. 13.
3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli
investimenti per il completamento della rete di
telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla
sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonche'
al fine di contenere i costi di realizzazione della rete
stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in
area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed
apparati si procede con le modalita' proprie degli impianti
di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello
nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio
2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene
inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1,
che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione.
Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare
l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici
dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento puo' richiedere,
per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e
l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di
cui al comma 9 riprende a decorrere dal momento
dell'avvenuta integrazione documentale.
6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia
espresso motivato dissenso, il responsabile del
procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di
ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla
quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni
degli Enti locali interessati, nonche' dei soggetti
preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante
dell'Amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro
trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione,
adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni
effetto gli atti di competenza delle singole
Amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
Della convocazione e dell'esito della conferenza viene
tempestivamente informato il Ministero.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una
decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia
espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del
patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto
compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di
attivita' di cui al presente articolo, nonche' quelle
relative alla modifica delle caratteristiche di emissione
degli impianti gia' esistenti, si intendono accolte
qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del
progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il
dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un
provvedimento di diniego o un parere negativo da parte
dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Gli
Enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la
conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori
forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal presente comma.
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di
decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla
ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero
dalla formazione del silenzio-assenso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 comma 1-sexies,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:
«Art. 4 (L) (Regolamenti edilizi comunali) (legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 33). - (Omissis)
1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie
locali, in attuazione del principio di leale
collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata
accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno
schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di
semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai
sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m),
della Costituzione, tali accordi costituiscono livello
essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della
concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento
edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli
edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al
risparmio energetico, e' adottato dai comuni nei termini
fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini
previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 6 dell'articolo 60
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120:
«Art. 60 (Semplificazione dei procedimenti
autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche
nazionali). - 1. Le infrastrutture di rete facenti parte
della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica
e della rete nazionale di trasporto del gas naturale
individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto
dall'articolo 50 del presente decreto, sono autorizzate
rispettivamente ai sensi dell'articolo 1-sexies del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, anche nelle more della approvazione del primo
Piano decennale di sviluppo delle rispettive reti in cui
sono state inserite. Alle stesse infrastrutture sono
applicabili le disposizioni introdotte dallo stesso
articolo 50.
(Omissis).
6. Al fine di realizzare il rilancio delle attivita'
produttive nella regione Sardegna, garantendo
l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi
sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia,
assicurando al contempo la compatibilita' con l'ambiente e
l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio
industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase
out delle centrali a carbone presenti nella regione
Sardegna, e' considerato parte della rete nazionale di
trasporto, anche ai fini tariffari, l'insieme delle
infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas
naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la
fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da
terminali di rigassificazione italiani regolati e loro
eventuali potenziamenti fino ai terminali di
rigassificazione da realizzare nella regione stessa. Il
gestore della rete nazionale di trasporto attiva una
procedura per consentire la presentazione di richieste di
allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di
tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
e avvia le attivita' propedeutiche alla realizzazione delle
stesse infrastrutture.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 65 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 ( Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita') convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente legge:
«Art. 65 (Impianti fotovoltaici in ambito agricolo).
- 1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati
a terra in aree agricole non e' consentito l'accesso agli
incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28.
1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari
fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di
interesse nazionale purche' siano stati autorizzati ai
sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi
per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e
dichiarazioni.
1-ter. Il comma 1 non si applica altresi' agli
impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e
lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di
cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le
quali l'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto
completamento delle attivita' di recupero e ripristino
ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto
delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per
tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e
dichiarazioni.
1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti
agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative
con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo
la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non
compromettere la continuita' delle attivita' di
coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo
l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di
precisione.
1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli
impianti di cui al comma 1-quater e' inoltre subordinato
alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio
che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il
risparmio idrico, la produttivita' agricola per le diverse
tipologie di colture e la continuita' delle attivita' delle
aziende agricole interessate.
1-sexies. Qualora dall'attivita' di verifica e
controllo risulti la violazione delle condizioni di cui al
comma 1-quater, cessano i benefici fruiti.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati
e da realizzare su terreni nella disponibilita' del demanio
militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli
collocati a terra da installare in aree classificate
agricole alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, che hanno conseguito il
titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, a condizione in
ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Detti impianti
debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4
e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28. E' fatto inoltre salvo quanto previsto dal comma 6
dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, a condizione che l'impianto entri in esercizio entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
assicura, nel rispetto dei principi della normativa
dell'Unione europea, la priorita' di connessione alla rete
elettrica per un solo impianto di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai
200 kW per ciascuna azienda agricola.
4. I commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo
quanto disposto dal secondo periodo del comma 2.
5. Il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto
dall'articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n.
99, deve intendersi riferito esclusivamente alla
realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in
aree classificate come zone agricole dagli strumenti
urbanistici comunali.».
- Si riporta il testo dell'allegato II alla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dalla presente legge:
«Allegati alla Parte Seconda
Allegato II - Progetti di competenza statale
(Omissis)
2) Installazioni relative a:
centrali termiche ed altri impianti di combustione
con potenza termica di almeno 300 MW;
centrali per la produzione dell'energia
idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW
incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti;
impianti per l'estrazione dell'amianto, nonche' per
il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei
prodotti contenenti amianto;
centrali nucleari e altri reattori nucleari,
compreso lo smaltellamento e lo smontaggio di tali centrali
e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la
produzione e la lavorazione delle materie fissili e
fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata
permanente termica);
impianti termici per la produzione di energia
elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica
complessiva superiore a 150 MW;
impianti eolici per la produzione di energia
elettrica sulla terraferma con potenza complessiva
superiore a 30 MW.;
impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.».
- Si riporta la tabella A allegata al decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, pubblicato nella
Gazz. Uff. 31 gennaio 2004, n. 25, S.O., come modificata
dalla presente legge:

«


Fonte Soglie

1 Eolica 60 kW

2 Solare fotovoltaica 50 kW

3 Idraulica 100 kW

4 Biomasse 200 kW

5 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kW

.».

- Si riporta il testo dell'allegato IV alla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dalla presente legge:
«Allegato IV - Progetti sottoposti alla verifica di
assoggettabilita' di competenza delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano
(Omissis)
2. Industria energetica ed estrattiva:
a) attivita' di ricerca sulla terraferma delle
sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma
2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese
le risorse geotermiche con esclusione degli impianti
geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del
decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive
modificazioni, incluse le relative attivita' minerarie;
b) impianti industriali non termici per la
produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza
complessiva superiore a 10 MW;
c) impianti industriali per il trasporto del vapore
e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una
lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
d) impianti eolici per la produzione di energia
elettrica sulla terraferma con potenza complessiva
superiore a 1 MW;
e) estrazione di sostanze minerali di miniera di
cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;
f) agglomerazione industriale di carbon fossile e
lignite;
g) impianti di superficie dell'industria di
estrazione di carbon fossile e di minerali metallici
nonche' di scisti bituminose;
h) impianti per la produzione di energia
idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore
a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano
nella casistica di cui all'articolo 166 del presente
decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio
2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale
di concessione superiore a 250 kW;
i) impianti di gassificazione e liquefazione del
carbone.».
 
((Art. 31 bis

Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano

1. Al fine di semplificare i processi di economia circolare relativi alle attivita' agricole e di allevamento, nonche' delle filiere agroindustriali, i sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas compresi nell'allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas, costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018.
2. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si applicano anche a tutte le opere infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento finale deve prevedere anche l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso compresi nonche' la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.))


Riferimenti normativi

- L'allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3, al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016,
recano

«TABELLA 1.A
ELENCO SOTTOPRODOTTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A
BIOMASSE E BIOGAS".
(Omissis).
2. Sottoprodotti provenienti da attivita' agricola,
di allevamento, dalla gestione del verde e da attivita'
forestale
3. Sottoprodotti provenienti da attivita' alimentari
ed agroindustriali
(Omissis).».
- Il testo del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 2 marzo 2018, recante Promozione dell'uso del
biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore
dei trasporti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65
del 19 marzo 2018.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387:
«Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative). - 1. Le opere per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di
pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del
Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come
definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli
interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o
in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la
riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,
sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero,
per impianti con potenza termica installata pari o
superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo
economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia
di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico. A tal fine la
Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione o dal
Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il
pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi
3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione
e' rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
le modalita' di cui al comma 4 e previa concessione d'uso
del demanio marittimo da parte della competente autorita'
marittima.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita'
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed
esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e
deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito
della dismissione dell'impianto o, per gli impianti
idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di
reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo
espletamento, qualora prevista, della verifica di
assoggettabilita' sul progetto preliminare, di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, il termine massimo per la
conclusione del procedimento unico non puo' essere
superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti
dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, per il provvedimento di
valutazione di impatto ambientale.
4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a
biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti
per produzione di biometano di nuova costruzione, e per
impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilita'
e le procedure conseguenti per le opere connesse, il
proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e
comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilita' del
suolo su cui realizzare l'impianto.
5. All'installazione degli impianti di fonte
rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)
per i quali non e' previsto il rilascio di alcuna
autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai
commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacita' di
generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla
tabella A allegata al presente decreto, con riferimento
alla specifica fonte, si applica la disciplina della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie
di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di
installazione per i quali si procede con la medesima
disciplina della denuncia di inizio attivita'.
6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne'
prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e
delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono
essere ubicati anche in zone classificate agricole dai
vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere
conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione
delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57,
articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, articolo 14.
8. [Gli impianti di produzione di energia elettrica
di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre
che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti,
alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi
di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche
e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2
e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, attivita' ad inquinamento atmosferico
poco significativo ed il loro esercizio non richiede
autorizzazione. E' conseguentemente aggiornato l'elenco
delle attivita' ad inquinamento atmosferico poco
significativo di cui all'allegato I al decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche in assenza della ripartizione di cui
all'articolo 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al
comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee
guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma
3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad
assicurare un corretto inserimento degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono
procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti. Le
regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida.
In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine,
si applicano le linee guida nazionali.».
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, S.O.
 
((Art. 31 ter
Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del
biogas

1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilita' dei suoli e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «e materie derivanti» e' inserita la seguente: «prevalentemente» e dopo la parola: «realizzatrici» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile,».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 954 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla
presente legge:
«1.-953. Omissis
954. Fino alla data di pubblicazione del decreto di
incentivazione, attuativo dell'articolo 24, comma 5, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riferito all'anno
2019 e successive annualita', gli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati a biogas, con potenza
elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo
produttivo di una impresa agricola, di allevamento,
realizzati da imprenditori agricoli anche in forma
consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80
per cento da reflui e materie derivanti prevalentemente
dalle aziende agricole realizzatrici, nel rispetto del
principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del
codice civile, e per il restante 20 per cento da loro
colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli
incentivi secondo le procedure, le modalita' e le tariffe
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23
giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del
29 giugno 2016. L'accesso agli incentivi di cui ai commi
dal presente a 957 e' condizionato all'autoconsumo in sito
dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi
aziendali.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) fonti energetiche rinnovabili o fonti
rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili
(eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice,
idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas). In particolare, per
biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti,
rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura
(comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla
silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte
biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
b) impianti alimentati da fonti rinnovabili
programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla
fonte idraulica anche tramite impianti di accumulo
idroelettrico attraverso pompaggio puro, ad esclusione, per
quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente,
nonche' gli impianti ibridi, di cui alla lettera d);
c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non
programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di
regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti
rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla
lettera b);
d) centrali ibride: centrali che producono energia
elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti
rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione,
vale a dire gli impianti che producono energia elettrica
mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti
rinnovabili;
e) impianti di microgenerazione: impianti per la
produzione di energia elettrica con capacita' di
generazione non superiore ad un MW elettrico, alimentate
dalle fonti di cui alla lettera a);
f) elettricita' prodotta da fonti energetiche
rinnovabili: l'elettricita' prodotta da impianti alimentati
esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, la
produzione imputabile di cui alla lettera g), nonche'
l'elettricita' ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per
riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricita'
prodotta come risultato di detti sistemi;
g) produzione e producibilita' imputabili:
produzione e producibilita' di energia elettrica imputabili
a fonti rinnovabili nelle centrali ibride, calcolate sulla
base delle direttive di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
h) consumo di elettricita': la produzione nazionale
di elettricita', compresa l'autoproduzione, sommate le
importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno
lordo di elettricita');
i) Gestore della rete: Gestore della rete di
trasmissione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
l) Gestore di rete: persona fisica o giuridica
responsabile, anche non avendone la proprieta', della
gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione
di terzi, nonche' delle attivita' di manutenzione e di
sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete
e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79;
m) impianto di utenza per la connessione: porzione
di impianto per la connessione alla rete elettrica degli
impianti di cui alle lettere b), c) e d) la cui
realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono
di competenza del soggetto richiedente la connessione;
n) impianto di rete per la connessione: porzione di
impianto per la connessione alla rete elettrica degli
impianti di cui alle lettere b), c) e d) di competenza del
Gestore di rete sottoposto all'obbligo di connessione di
terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79;
o) certificati verdi: diritti di cui al comma 3
dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di
cui al comma 5 dell'art. 11 del medesimo decreto
legislativo.».
«Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative). - 1. Le opere per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di
pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del
Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come
definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli
interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o
in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la
riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,
sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero,
per impianti con potenza termica installata pari o
superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo
economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia
di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico. A tal fine la
Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione o dal
Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il
pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi
3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione
e' rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
le modalita' di cui al comma 4 e previa concessione d'uso
del demanio marittimo da parte della competente autorita'
marittima. Per gli impianti di accumulo idroelettrico
attraverso pompaggio puro l'autorizzazione e' rilasciata
dal Ministero della transizione ecologica, sentito il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le
modalita' di cui al comma 4.
3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al
procedimento unico ai sensi del presente articolo in
relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati
da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a
tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, nonche' nelle aree contermini ai
beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto
legislativo.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita'
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed
esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e
deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito
della dismissione dell'impianto o, per gli impianti
idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di
reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo
espletamento, qualora prevista, della verifica di
assoggettabilita' sul progetto preliminare, di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, il termine massimo per la
conclusione del procedimento unico non puo' essere
superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti
dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, per il provvedimento di
valutazione di impatto ambientale.
4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a
biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti
per produzione di biometano di nuova costruzione, e per
impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilita'
e le procedure conseguenti per le opere connesse, il
proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e
comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilita' del
suolo su cui realizzare l'impianto.
5. All'installazione degli impianti di fonte
rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)
per i quali non e' previsto il rilascio di alcuna
autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai
commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacita' di
generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla
tabella A allegata al presente decreto, con riferimento
alla specifica fonte, si applica la disciplina della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie
di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di
installazione per i quali si procede con la medesima
disciplina della denuncia di inizio attivita'.
6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne'
prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e
delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono
essere ubicati anche in zone classificate agricole dai
vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere
conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione
delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57,
articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, articolo 14.
8.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche in assenza della ripartizione di cui
all'articolo 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al
comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee
guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma
3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad
assicurare un corretto inserimento degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono
procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti. Le
regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida.
In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine,
si applicano le linee guida nazionali.».
 
((Art. 31 quater

Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico

1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: «dalla fonte idraulica,» sono inserite le seguenti: «anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro»;
b) all'articolo 12, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalita' di cui al comma 4».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2 e 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) fonti energetiche rinnovabili o fonti
rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili
(eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice,
idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas). In particolare, per
biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti,
rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura
(comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla
silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte
biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
b) impianti alimentati da fonti rinnovabili
programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla
fonte idraulica, anche tramite impianti di accumulo
idroelettrico attraverso pompaggio puro, ad esclusione, per
quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente,
nonche' gli impianti ibridi, di cui alla lettera d);
c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non
programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di
regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti
rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla
lettera b);
d) centrali ibride: centrali che producono energia
elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti
rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione,
vale a dire gli impianti che producono energia elettrica
mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti
rinnovabili;
e) impianti di microgenerazione: impianti per la
produzione di energia elettrica con capacita' di
generazione non superiore ad un MW elettrico, alimentate
dalle fonti di cui alla lettera a);
f) elettricita' prodotta da fonti energetiche
rinnovabili: l'elettricita' prodotta da impianti alimentati
esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, la
produzione imputabile di cui alla lettera g), nonche'
l'elettricita' ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per
riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricita'
prodotta come risultato di detti sistemi;
g) produzione e producibilita' imputabili:
produzione e producibilita' di energia elettrica imputabili
a fonti rinnovabili nelle centrali ibride, calcolate sulla
base delle direttive di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
h) consumo di elettricita': la produzione nazionale
di elettricita', compresa l'autoproduzione, sommate le
importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno
lordo di elettricita');
i) Gestore della rete: Gestore della rete di
trasmissione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
l) Gestore di rete: persona fisica o giuridica
responsabile, anche non avendone la proprieta', della
gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione
di terzi, nonche' delle attivita' di manutenzione e di
sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete
e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79;
m) impianto di utenza per la connessione: porzione
di impianto per la connessione alla rete elettrica degli
impianti di cui alle lettere b), c) e d) la cui
realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono
di competenza del soggetto richiedente la connessione;
n) impianto di rete per la connessione: porzione di
impianto per la connessione alla rete elettrica degli
impianti di cui alle lettere b), c) e d) di competenza del
Gestore di rete sottoposto all'obbligo di connessione di
terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79;
o) certificati verdi: diritti di cui al comma 3
dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di
cui al comma 5 dell'art. 11 del medesimo decreto
legislativo.».
«Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative). - 1. Le opere per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di
pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti
2. Restano ferme le procedure di competenza del
Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come
definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli
interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o
in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la
riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,
sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero,
per impianti con potenza termica installata pari o
superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo
economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia
di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico. A tal fine la
Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione o dal
Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il
pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi
3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione
e' rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
le modalita' di cui al comma 4 e previa concessione d'uso
del demanio marittimo da parte della competente autorita'
marittima. Per gli impianti di accumulo idroelettrico
attraverso pompaggio puro l'autorizzazione e' rilasciata
dal Ministero della transizione ecologica, sentito il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le
modalita' di cui al comma 4.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita'
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed
esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e
deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito
della dismissione dell'impianto o, per gli impianti
idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di
reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo
espletamento, qualora prevista, della verifica di
assoggettabilita' sul progetto preliminare, di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, il termine massimo per la
conclusione del procedimento unico non puo' essere
superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti
dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, per il provvedimento di
valutazione di impatto ambientale.
4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a
biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti
per produzione di biometano di nuova costruzione, e per
impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilita'
e le procedure conseguenti per le opere connesse, il
proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e
comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilita' del
suolo su cui realizzare l'impianto.
5. All'installazione degli impianti di fonte
rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)
per i quali non e' previsto il rilascio di alcuna
autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai
commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacita' di
generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla
tabella A allegata al presente decreto, con riferimento
alla specifica fonte, si applica la disciplina della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie
di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di
installazione per i quali si procede con la medesima
disciplina della denuncia di inizio attivita'.
6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne'
prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e
delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono
essere ubicati anche in zone classificate agricole dai
vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere
conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione
delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57,
articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, articolo 14.
8.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche in assenza della ripartizione di cui
all'articolo 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al
comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee
guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma
3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad
assicurare un corretto inserimento degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono
procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti. Le
regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida.
In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine,
si applicano le linee guida nazionali.».
 
((Art. 31 quinquies
Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza
petrolifere

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«16-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica puo' essere conferita all'OCSIT la facolta' di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del presente articolo, puo' essere delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 e al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, pubblicato nella
Gazz. Uff. 26 gennaio 2013, n. 22, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano).
- 1. Al fine di contribuire ad assicurare la disponibilita'
di scorte petrolifere e la salvaguardia
dell'approvvigionamento petrolifero, sono attribuite
all'Acquirente unico S.p.A. anche le funzioni e le
attivita' di Organismo centrale di stoccaggio italiano, di
seguito OCSIT, ad eccezione di quelle di cui all'articolo
21. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da
adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, al fine di garantire efficienza,
efficacia ed economicita' dell'operato dell'OCSIT,
sottoposto per le funzioni di cui al presente decreto, alla
vigilanza dello stesso Ministero, sono adottati gli
indirizzi per l'esercizio delle funzioni dell'OCSIT, sulla
base del piano da quest'ultimo predisposto, per definire
gli obiettivi, priorita', strumenti operativi e modalita'
di utilizzo delle risorse destinate al servizio.
2. L'OCSIT in attuazione del presente decreto o al
fine di conformarsi ad accordi internazionali ha il compito
di acquisire, mantenere, vendere e trasportare scorte
specifiche di prodotti nel territorio italiano in maniera
graduale e progressiva, secondo il piano di cui al comma 1.
L'OCSIT, in attuazione del presente decreto o al fine di
conformarsi ad accordi internazionali, puo' organizzare e
prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte
petrolifere di sicurezza e commerciali, secondo il piano di
cui al comma 1.
3. L'OCSIT per l'espletamento delle proprie funzioni
di mantenimento delle scorte specifiche, di sicurezza e
commerciali opera con criteri di mercato, anche avvalendosi
della piattaforma di cui all'articolo 21, minimizzando i
relativi costi.
4. Gli oneri derivanti dall'istituzione e
dall'espletamento di tutte le funzioni e le attivita'
connesse dell'OCSIT ai sensi del presente decreto, ad
eccezione delle attivita' richieste e finanziate dai
soggetti obbligati di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
a), sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in
consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo
3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, nessuno escluso,
secondo le modalita' di cui al comma 5. Tali soggetti
partecipano mediante rappresentanti delle loro principali
associazioni al Comitato consultivo istituito a cura
dell'OCSIT. L'OCSIT svolge le funzioni e le attivita',
comprese quelle richieste e finanziate dai soggetti
obbligati, senza fini di lucro con la sola copertura dei
propri costi.
5. Gli oneri ed i costi di cui al comma 4 sono
coperti mediante un contributo articolato in una quota
fissa e in una variabile in funzione delle tonnellate di
prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno
precedente. L'ammontare del contributo, le modalita' ed i
termini di accertamento, riscossione e versamento dei
contributi stessi dovuti, sono stabiliti con decreto con
periodicita' almeno annuale del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, anche sulla base delle informazioni fornite
dall'OCSIT ed in modo da assicurare l'equilibrio economico,
patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, in autonomia
rispetto alle altre attivita' e funzioni svolte da
Acquirente unico. In prima applicazione del presente
decreto, entro il 30 aprile 2013, l'ammontare del citato
contributo e' determinato, anche in forma provvisoria e
salvo conguaglio, per i soggetti di cui al comma 4 che
abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila
tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato A,
capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.
6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, le imprese che, relativamente all'anno
2012, risultano aver immesso in consumo prodotti energetici
di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE)
n. 1099/2008, nessuno escluso, sono tenute a darne
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico,
indicando i quantitativi immessi in consumo.
7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, Acquirente Unico S.p.A. adegua il proprio
statuto alle previsioni di cui al presente decreto
relativamente alle funzioni dell'OCSIT.
8. Le modifiche allo statuto devono prevedere anche
l'obbligo di tenuta della contabilita', basata su dati
analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le
poste economiche e patrimoniali afferenti le attivita' di
OCSIT in maniera distinta e separata, l'obbligo per
l'Amministratore delegato di riferire con specifiche
scadenze in Consiglio di Amministrazione, nonche' l'obbligo
per il Consiglio di Amministrazione di riferire con
specifiche scadenze al Ministero per lo sviluppo economico.
9. L'OCSIT elabora le proposte strategiche di
monitoraggio della sicurezza, le analisi del rischio, la
proposta di piano operativo di risposta ad eventuali crisi
di approvvigionamento petrolifero che viene sottoposta al
Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione.
10. Per le attivita' di cui al comma 2, l'OCSIT
elabora proposte di strategie operative e gestionali, anche
finanziarie, ivi compresa una valutazione della
economicita' di quanto previsto al comma 13 tenendo in
considerazione le infrastrutture di logistica gia'
disponibili per lo stoccaggio sul territorio nazionale
anche in considerazione delle disponibilita' attuali e
prevedibili di logistica per aree territoriali di consumo a
livello regionale.
11. Fatto salvi i limiti di cui all'articolo 5, comma
5, l'OCSIT puo', per un periodo specifico, delegare compiti
relativi alla gestione delle scorte di sicurezza e, tranne
la vendita o l'acquisizione, delle scorte specifiche,
unicamente a:
a) un altro Stato membro dell'Unione europea sul
territorio del quale si trovano tali scorte o all'OCS
istituito da tale Stato membro. I compiti delegati non
possono essere sottodelegati ad altri Stati membri
dell'Unione europea o agli OCS da essi istituiti. Tale
delega e' subordinata alla autorizzazione preventiva del
Ministero dello sviluppo economico;
b) operatori economici, senza possibilita' di
sottodelegare tali compiti. Qualora tale delega, o ogni
modifica o estensione di tale delega, interessi compiti
relativi alla gestione di scorte di sicurezza detenute in
un altro Stato membro dell'Unione europea, questa deve
essere autorizzata preventivamente sia dal Ministero dello
sviluppo economico in rappresentanza dello Stato italiano
per conto del quale le scorte sono detenute, sia da tutti
gli Stati membri dell'Unione europea in cui tali scorte
saranno detenute.
12. L'OCSIT accetta le deleghe di cui alle lettere a)
e b) di seguito indicato a condizioni oggettive,
trasparenti e non discriminatorie. Fermo restando la
necessita' di rispettare l'equilibrio economico,
patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, le remunerazioni
dovute dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma
7, per i servizi delegati all'OCSIT non superano i costi
totali dei servizi forniti e non possono essere richieste
fino a che le scorte non siano costituite. L'OCSIT puo'
subordinare l'accettazione della delega a una garanzia o
altra forma di assicurazione fornita dai soggetti obbligati
di cui all'articolo 3, comma 7. L'OCSIT ha l'obbligo, a
decorrere dal 1° gennaio 2015, ai fini dell'articolo 8,
commi 1, 2 e 3, di pubblicare:
a) in maniera continua informazioni complete, per
tipologie di prodotti, sui volumi delle scorte di sicurezza
e specifiche di cui esso intenda assicurare il mantenimento
per i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, o,
se opportuno, per gli OCS ed operatori economici
interessati di altri Stati membri;
b) con almeno sette mesi di anticipo, le condizioni
alle quali e' disposto a offrire ai soggetti obbligati di
cui all'articolo 3, comma 7, i servizi relativi al
mantenimento delle scorte di sicurezza e specifiche. Le
condizioni alle quali possono essere forniti tali servizi,
ivi comprese le condizioni relative alla programmazione,
saranno determinate dall'OCSIT.
13. Gli impianti di stoccaggio dell'OCSIT di cui al
comma 14 e tutte le opere ad essi connesse,
indipendentemente dalla loro dimensione, rientrano tra le
infrastrutture energetiche strategiche di cui agli articoli
57 e 57-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, e successive modificazioni.
14. La realizzazione e l'esercizio di nuovi impianti
di stoccaggio da parte dell'OCSIT o il rifacimento di
quelli esistenti, comportante una variazione di oltre il 30
per cento della capacita' complessiva di stoccaggio, di
quelli acquisiti dall'OCSIT o di quelli che gli sono
affidati in comodato gratuito o in locazione, e tutte le
opere ad essi connesse, sono soggetti alla autorizzazione
unica di cui agli articoli 57 e 57-bis di cui al comma 13,
alla quale si applicano le disposizioni del comma 8-bis
dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239,
introdotto dall'articolo 38 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.
15. Fermi restando gli obblighi di equilibrio
economico, patrimoniale e finanziario di cui al comma 5,
l'OCSIT promuove accordi di programma con il Ministero
della difesa e con la NATO per l'utilizzo dei depositi
petroliferi eventualmente non compiutamente utilizzati gia'
nella disponibilita' patrimoniale del Ministero della
difesa o della NATO, a titolo di comodato gratuito
decennale rinnovabile, e puo' gestire il sistema delle
scorte petrolifere per conto del Ministero della difesa per
le necessita' militari con oneri a carico dello stesso
Ministero della difesa.
16. Al fine di garantire la migliore operativita' del
nuovo sistema di tenuta delle scorte obbligatorie previste
dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico
assicura un adeguato raccordo, anche informativo, tra
l'OCSIT ed i diversi soggetti obbligati coinvolti.
16-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della
transizione ecologica puo' essere conferita all'OCSIT la
facolta' di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a
copertura del mancato versamento del contributo di cui al
comma 5 del presente articolo, puo' essere delegata
all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte
all'estero e per l'estero ai sensi del comma 1
dell'articolo 8, possono essere apportate modifiche
all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di
cui al comma 3 dell'articolo 9 e al loro livello e la
stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di
prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte
petrolifere.».
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 249:
«Art. 8 (Operatori economici). - 1. Fatto salvi i
limiti di cui all'articolo 5, comma 5, ai soggetti
obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, e' concesso il
diritto di delegare tali obblighi di scorte unicamente:
a) all'OCSIT;
b) a uno o piu' altri OCS che hanno gia' dato la
loro disponibilita' a detenere tali scorte, purche' la
delega sia stata autorizzata preventivamente sia dallo
Stato italiano per conto del quale tali scorte sono
detenute, sia da tutti gli Stati membri della Unione
europea nel cui territorio le scorte saranno detenute;
c) ad altri operatori economici che dispongono di
scorte in eccesso o di capacita' di stoccaggio disponibili
nel territorio comunitario al di fuori del territorio dello
Stato italiano, purche' tale delega sia stata autorizzata
preventivamente sia dal Ministero dello sviluppo economico
che dagli organi competenti degli Stati membri della Unione
europea nel cui territorio le scorte sono detenute e previa
assicurazione di questi ultimi sulla effettuazione dei
controlli in ottemperanza alle disposizioni della direttiva
2009/119/CE;
d) ad altri operatori economici che dispongono di
scorte in eccesso o di capacita' di stoccaggio disponibili
nel territorio dello Stato italiano, purche' tale delega
sia stata comunicata preventivamente al Ministero dello
sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico potranno essere definiti limiti o condizioni e
modalita' operative a tali deleghe.
2. Gli obblighi delegati in conformita' alle lettere
c) e d) non possono essere sottodelegati. Ogni modifica o
estensione di una delega di cui alle lettere b) e c) puo'
avere effetto solo se autorizzata preventivamente dagli
organi competenti degli Stati membri della Unione europea
interessati. Ogni modifica o estensione di una delega di
cui alla lettera d) e' considerata una nuova delega.
3. Nel limitare i diritti di delega ai soggetti
obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, con il decreto di
cui al comma 1 e' assicurato che i diritti di delega di un
operatore economico siano superiori al 30 per cento degli
obblighi di stoccaggio a esso imposti.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, in
considerazione dell'eventuale impegno preso dall'OCSIT ai
sensi dell'articolo 9, comma 6, nel decreto di cui
all'articolo 3, comma 1, puo' disporre un obbligo di delega
all'OCSIT stesso, da parte dei soggetti obbligati di cui
all'articolo 3, comma 7, di una parte del loro obbligo.».
«Art. 9 (Scorte specifiche). - 1. L'OCSIT mantiene un
livello minimo di scorte petrolifere, calcolato sulla base
dei giorni di consumo, in conformita' delle condizioni
enunciate nel presente articolo. Le scorte specifiche sono
di proprieta' dell'OCSIT e sono mantenute sul territorio
dello Stato Italiano.
2. Le scorte specifiche possono essere costituite
soltanto dalle tipologie di prodotti di seguito elencate,
definite nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento
(CE) n. 1099/2008:
a) etano;
b) GPL;
c) benzina per motori;
d) benzina avio;
e) jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo
nafta o JP4);
f) jet fuel del tipo cherosene;
g) altro cherosene;
h) gasolio (olio combustibile distillato);
i) olio combustibile (ad alto e basso tenore di
zolfo);
l) acqua ragia minerale e benzine speciali;
m) lubrificanti;
n) bitume;
o) cere paraffiniche;
p) coke di petrolio.
3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1,
sono identificati i prodotti petroliferi che compongono le
scorte specifiche italiane sulla base delle tipologie
elencate al comma 2, assicurando che, per l'anno di
riferimento, determinato in conformita' delle norme
previste all'articolo 3 e relativamente ai prodotti inclusi
nelle tipologie utilizzate, l'equivalente in petrolio
greggio di quantita' consumate nello Stato membro
rappresenti almeno il 75% del consumo interno, calcolato
secondo il metodo di cui all'allegato II. Per ciascuna
delle tipologie identificate con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 1, le scorte specifiche che lo Stato
italiano si impegna a mantenere corrispondono a un numero
determinato di giorni di consumo giornaliero medio misurato
sulla base del loro equivalente in petrolio greggio e nel
corso dell'anno di riferimento, determinato in conformita'
delle norme previste all'articolo 3. L'elenco delle
tipologie usate resta in vigore per almeno un anno e puo'
essere modificato soltanto con effetto dal primo giorno del
mese ed entra in vigore nell'anno civile successivo a
quello in cui viene adottato per i prodotti diversi da
quelli del capoverso seguente. Le scorte specifiche sono
costituite almeno dai seguenti prodotti:
a) benzina per motori;
b) jet fuel del tipo cherosene;
c) gasolio;
d) olio combustibile.
4. Gli equivalenti in petrolio greggio di cui al
comma 3 sono calcolati moltiplicando per il fattore 1,2 la
somma delle consegne interne lorde osservate, definite
nell'allegato C, punto 3.2.2.11, del regolamento (CE) n.
1099/2008 per i prodotti compresi nelle categorie
utilizzate o interessate. Nel calcolo non si tiene conto
dei bunkeraggi marittimi internazionali.
5. Il Ministero dello sviluppo economico informa la
Commissione europea della eventuale decisione di mantenere
scorte specifiche. In tale avviso, che e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono indicati il
livello di tali scorte che l'Italia si impegna a mantenere
e la durata di tale impegno, non inferiore a un anno. Il
livello minimo notificato si applica ugualmente a tutte le
tipologie di scorte specifiche usate. L'OCSIT assicura che
tali scorte siano detenute per l'intera durata del periodo
notificato, fatto salvo il diritto dell'OCSIT stesso a
riduzioni temporanee dovute esclusivamente a operazioni di
sostituzione delle singole scorte al fine di assicurare la
freschezza delle scorte stesse, di garantire il rispetto di
nuove specifiche di un prodotto o di indire nuovi bandi di
gara in materia di stoccaggio.
6. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, il
Ministro dello sviluppo economico stabilisce che l'OCSIT si
impegni, per l'intera durata di un determinato anno, a
mantenere un certo numero di giorni di scorte specifiche.
Tale numero potra' variare tra un minimo di zero ed un
massimo di trenta.
7. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma
7, assicurano che almeno un numero minimo di giorni del
proprio obbligo di stoccaggio, dato dalla differenza tra 30
ed il numero di giorni di scorte specifiche che l'OCSIT e'
obbligato a detenere secondo quanto previsto dal comma 5,
sia detenuto sotto forma di prodotti costituiti in
conformita' dei commi 2 e 3 esclusivamente sul territorio
dello Stato italiano, fatto salvo quanto previsto dal comma
3 dell'articolo 8.
8. Fino a quando l'OCSIT non sara' nella condizione
operativa di impegnarsi per l'intera durata di un
determinato anno a mantenere almeno trenta giorni di scorte
specifiche il Ministero dello sviluppo economico, anche
sulla base di informazioni dell'OCSIT, redige una relazione
annuale in cui sono analizzate le misure adottate per
garantire e verificare la disponibilita' e l'accessibilita'
fisica delle scorte di sicurezza di cui all'articolo 5 e
documenta nella stessa relazione le disposizioni fissate
per consentire allo Stato italiano di controllare l'uso di
queste scorte in caso di difficolta' di approvvigionamento
di petrolio. Tale relazione e' trasmessa alla Commissione
europea entro la fine del primo mese dell'anno cui fa
riferimento.».
 
Art. 32
Norme di semplificazione in materia di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di
repowering

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il terzo periodo, e' sostituito dai seguenti: «Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilita' e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonche' sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli gia' esistenti o autorizzati. ((Fermi restando il rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unita' abitative munite di abitabilita', regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, nonche' il rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli aerogeneratori, i nuovi aerogeneratori)), a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremita' delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremita' delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore gia' esistente.»;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende:
a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto e' realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza piu' una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;
b) nel caso di impianti dislocati su piu' direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto e' all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati piu' esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.
3-ter. Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende:
a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);
b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:
1) d1: diametro rotori gia' esistenti o autorizzati;
2) n1: numero aerogeneratori gia' esistenti o autorizzati;
3) d2: diametro nuovi rotori;
4) h1: altezza raggiungibile dalla estremita' delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore gia' esistente o autorizzato.
3-quater. ((Per "altezza massima dei nuovi aerogeneratori" h2 raggiungibile dall'estremita' delle pale si intende, per gli aerogeneratori di cui alla lettera a)del comma 3-ter, due volte e mezza l'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall'estremita' delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente e, per gli aerogeneratori di cui alla lettera b) del citato comma 3-ter, il doppio dell'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall'estremita' delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente».
1-bis. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6-bis del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5 (Autorizzazione Unica). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e
l'esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impianti, nonche' le
modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti
all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal
presente articolo, secondo le modalita' procedimentali e le
condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387
del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10
del medesimo articolo 12, nonche' dalle relative
disposizioni delle Regioni e delle Province autonome.
2. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo
n. 387 del 2003, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: "Fatto salvo il previo espletamento, qualora
prevista, della verifica di assoggettabilita' sul progetto
preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il
termine massimo per la conclusione del procedimento unico
non puo' essere superiore a novanta giorni, al netto dei
tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il
provvedimento di valutazione di impatto ambientale".
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna
tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di
modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad
autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo
dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate
come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Gli interventi di modifica diversi dalla
modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati
e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura
abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo
quanto disposto dall'articolo 6-bis. Non sono considerati
sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui
all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui
progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici
che, anche se consistenti nella modifica della soluzione
tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle
dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle
strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti
stessi, ne' delle opere connesse a prescindere dalla
potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento.
Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica
di assoggettabilita' e valutazione di impatto ambientale di
cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non sono
considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina
di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da
realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonche'
sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla
potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono
realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che
comportano una riduzione minima del numero degli
aerogeneratori rispetto a quelli gia' esistenti o
autorizzati. Fermi restando il rispetto della normativa
vigente in materia di distanze minime di ciascun
aerogeneratore da unita' abitative munite di abitabilita',
regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri
abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti,
nonche' il rispetto della normativa in materia di
smaltimento e recupero degli aerogeneratori, i nuovi
aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro
diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come
altezza dal suolo raggiungibile dalla estremita' delle
pale, non superiore all'altezza massima dal suolo
raggiungibile dalla estremita' delle pale
dell'aerogeneratore gia' esistente moltiplicata per il
rapporto fra il diametro del rotore del nuovo
aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore gia'
esistente. Restano ferme, laddove previste, le procedure di
verifica di assoggettabilita' e valutazione di impatto
ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende:
a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il
nuovo impianto e' realizzato sulla stessa direttrice con
una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la
stessa lunghezza piu' una tolleranza pari al 15 per cento
della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra
gli assi dei due aerogeneratori estremi;
b) nel caso di impianti dislocati su piu'
direttrici, la superficie planimetrica complessiva del
nuovo impianto e' all'interno della superficie autorizzata,
definita dal perimetro individuato, planimetricamente,
dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i
punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori
autorizzati piu' esterni, con una tolleranza complessiva
del 15 per cento.
3-ter. Per "riduzione minima del numero di
aerogeneratori" si intende:
a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o
autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70
metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare
il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);
b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o
autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il
numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2
arrotondato per eccesso dove:
1) d1: diametro rotori gia' esistenti o
autorizzati;
2) n1: numero aerogeneratori gia' esistenti o
autorizzati;
3) d2: diametro nuovi rotori;
4) h1: altezza raggiungibile dalla estremita'
delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore gia'
esistente o autorizzato.
3-quater. Per "altezza massima dei nuovi
aerogeneratori" h2 raggiungibile dall'estremita' delle pale
si intende, per gli aerogeneratori di cui alla lettera a)
del comma 3-ter, due volte e mezza l'altezza massima dal
suolo h1 raggiungibile dall'estremita' delle pale
dell'aerogeneratore gia' esistente e, per gli
aerogeneratori di cui alla lettera b) del citato comma
3-ter, il doppio dell'altezza massima dal suolo h1
raggiungibile dall'estremita' delle pale
dell'aerogeneratore gia' esistente.
4. Qualora il procedimento di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia delegato
alle Province, queste ultime trasmettono alle Regioni,
secondo modalita' stabilite dalle stesse, le informazioni e
i dati sulle autorizzazioni rilasciate.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 12
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come
modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano
ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore
del presente decreto.».
«Art. 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori
asseverata). - 1. Non sono sottoposti a valutazioni
ambientali e paesaggistiche, ne' sottoposti
all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e
sono realizzabili a seguito del solo deposito della
dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti
esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza
incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere
connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante
a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti
categorie:
a) impianti eolici: interventi consistenti nella
sostituzione della tipologia di rotore che comportano una
variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e
delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso
al 15 per cento e interventi che comportano una riduzione
di superficie o di volume, anche quando non vi sia
sostituzione di aerogeneratori;
b) impianti fotovoltaici con moduli a terra:
interventi che, anche a seguito della sostituzione dei
moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del
layout dell'impianto, comportano una variazione delle
volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una
variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al
20 per cento;
c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici:
interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su
edifici a uso produttivo, nonche', per gli edifici a uso
residenziale, interventi che non comportano variazioni o
comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il
piano dei moduli e il piano della superficie su cui i
moduli sono collocati;
d) impianti idroelettrici: interventi che, senza
incremento della portata derivata, comportano una
variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della
volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al
15 per cento.
2. Qualora, nel corso del procedimento di
autorizzazione di un impianto, intervengano varianti
consistenti negli interventi elencati al comma 1, il
proponente presenta all'autorita' competente per la
medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4.
La dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e
delle modalita' di svolgimento del procedimento
autorizzativo e di ogni altra valutazione gia' avviata, ivi
incluse quelle ambientali.
3. Con le medesime modalita' previste al comma 1, al
di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione
degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, sono altresi' realizzabili i progetti
di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle
coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo
e di edifici residenziali, nonche' i progetti di nuovi
impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in
sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici
su cui e' operata la completa rimozione dell'eternit o
dell'amianto.
4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la
disponibilita' degli immobili interessati dall'impianto e
dalle opere connesse presenta al Comune, in formato
cartaceo o in via telematica, una dichiarazione
accompagnata da una relazione sottoscritta da un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che attesti il rispetto delle norme di
sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie. Per gli
impianti di cui al comma 3, alla dichiarazione sono
allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete
elettrica redatti dal gestore della rete.
5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere
eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione.
L'incremento di produzione energetica derivante da un
aumento di potenza superiore alle soglie di cui
all'articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, e' qualificato come
ottenuto da potenziamento non incentivato. Il GSE adegua
conseguentemente le procedure adottate in attuazione
dell'articolo 30 del citato decreto del Ministro dello
sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra, le
modalita' di svolgimento delle attivita' di controllo ai
sensi dell'articolo 42.».
 
((Art. 32 bis
Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di
piccole dimensioni

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate a contrastare i cambiamenti climatici e a perseguire, entro l'anno 2030, gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030, al punto ii. della lettera a) del punto 12.7 della parte II delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'allegato annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, le parole: «compatibile con il regime di scambio sul posto» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 500 kW di potenza di concessione».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il punto 12.7 della parte II delle Linee
guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili, di cui all'allegato annesso al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010,
come modificato dalla presente legge:
«12.7. I seguenti interventi sono considerati
attivita' ad edilizia libera e sono realizzati previa
comunicazione secondo quanto disposto dai punti 11.9 e
11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da
parte dell'interessato all'amministrazione comunale:
a) impianti idroelettrici e geotermoelettrici
aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi
dell'articolo 123, comma 1, secondo periodo e dell'articolo
6, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 380 del 2001):
i. realizzati in edifici esistenti sempre che non
alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche
delle destinazioni di uso, non riguardino le parti
strutturali dell'edificio, non comportino aumento del
numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento
dei parametri urbanistici;
ii. aventi una capacita' di generazione non
superiore a 500 kW di potenza di concessione.».
 
((Art. 32 ter
Norme di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica
elettrica

1. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In conseguenza di quanto disposto dal primo periodo, l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non e' soggetta al rilascio del permesso di costruire ed e' considerata attivita' di edilizia libera»;
b) dopo il comma 14 e' inserito il seguente:
«14-bis. Ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all'ente proprietario della strada l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro trenta giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 57 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 57 (Semplificazione delle norme per la
realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli
elettrici). - 1. Ai fini del presente articolo, per
infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende
l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla
realizzazione di aree di sosta dotate di uno o piu' punti
di ricarica per veicoli elettrici.
2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per
veicoli elettrici puo' avvenire:
a) all'interno di aree e edifici pubblici e
privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale
pubblica;
b) su strade private non aperte all'uso pubblico;
c) lungo le strade pubbliche e private aperte
all'uso pubblico;
d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di
servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b),
la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto
previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
per la ricarica pubblica, e' da considerare un servizio e
non una fornitura di energia elettrica.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), la
realizzazione di infrastrutture di ricarica, fermo restando
il rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezza, e' effettuata in conformita' alle disposizioni
del codice della strada di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di
esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al
dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica
orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la
realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal
proprietario della strada, si applicano anche le
disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di
cui al citato codice della strada e al relativo regolamento
di esecuzione e attuazione. Nei casi di cui al comma 2,
lettere a) e b), resta ferma l'applicazione delle vigenti
norme in materia di sicurezza e dell'articolo 38 del citato
codice della strada. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto
delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici,
con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di
conformita' e di progetto elettrico, ove necessario, in
base alle leggi vigenti.
4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2,
lettere c) e d), sono accessibili, in modo non
discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente
per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al
fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti
di ricarica.
5. All'articolo 158, comma 1, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, la lettera h-bis) e' sostituita dalla seguente:
"h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla
sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di
completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe
di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della
stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine
della ricarica. Tale limite temporale non trova
applicazione dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei
punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre
2016, n. 257".
6. Con propri provvedimenti, adottati in conformita'
ai rispettivi ordinamenti, i comuni, ai sensi dell'
articolo 7 del codice della strada di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disciplinano, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'installazione, la realizzazione e la gestione delle
infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al
presente articolo, stabilendo la localizzazione e la
quantificazione in coerenza con gli strumenti di
pianificazione regionali e comunali, al fine di garantire
un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e
degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei
veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile,
l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000
abitanti.
7. I comuni possono consentire, in regime di
autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso,
la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a
soggetti pubblici e privati sulla base della disciplina di
cui ai commi 3 e 4, anche prevedendo una eventuale
suddivisione in lotti.
8. Un soggetto pubblico o privato puo' richiedere al
comune che non abbia provveduto alla disciplina di cui al
comma 6 ovvero all'ente proprietario o al gestore della
strada, anche in ambito extraurbano, l'autorizzazione o la
concessione per la realizzazione e l'eventuale gestione
delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere
c) e d), anche solo per una strada o un'area o un insieme
di esse.
9. I comuni possono prevedere la riduzione o
l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e
della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per
i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi eroghino
energia di provenienza certificata da energia rinnovabile.
In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico
deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle
infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di
sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilita'
del pubblico.
10. In caso di applicazione della riduzione o
dell'esenzione di cui al comma 9, se a seguito di controlli
non siano verificate le condizioni previste, i comuni
possono richiedere il pagamento, per l'intero periodo per
cui e' stata concessa l'agevolazione, del canone di
occupazione di suolo pubblico e della tassa per
l'occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una
maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento
dell'importo.
11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli
elettrici e ibridi plug-in, quanto previsto dai commi 2 e
2-bis dell'articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e' sostituito da una dichiarazione
sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare
all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da
cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con
linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che
regolano la materia della trasmissione e distribuzione di
energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non
sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione
previsti dalla normativa vigente.
12. L'Autorita' di regolazione per energia reti e
ambiente (ARERA), entro centottanta giorni decorrenti dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, definisce
le tariffe per la fornitura dell'energia elettrica
destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti
di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio
di ricarica in ambito pubblico secondo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo del 16
dicembre 2016, n. 257, in modo da favorire l'uso di veicoli
alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo
dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per
i clienti domestici residenti.
13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il
rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di
servizio di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dotate
delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e il
Piano di ristrutturazione delle aree di servizio
autostradali.
13-bis. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le
parole: "ad esclusiva trazione elettrica," sono inserite le
seguenti: "ovvero a trazione ibrida con l'installazione di
motori elettrici,".
14. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati. In
conseguenza di quanto disposto dal primo periodo,
l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei
veicoli elettrici ad accesso pubblico non e' soggetta al
rilascio del permesso di costruire ed e' considerata
attivita' di edilizia libera.
14-bis. Ai fini della semplificazione dei
procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione
delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei
veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all'ente
proprietario della strada l'istanza per l'occupazione del
suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di
ricarica e per le relative opere di connessione alla rete
di distribuzione concordate con il concessionario del
servizio di distribuzione dell'energia elettrica
competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di
richiesta semplificata e l'ente che effettua la
valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro trenta giorni un
provvedimento di autorizzazione alla costruzione e
all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di
ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un
provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore
della rete, per le relative opere di connessione.
15. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2017, cessa di avere
efficacia.
16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono adottate le disposizioni
integrative e modificative del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza con le
disposizioni del presente articolo.
17. Dall'attuazione del presente articolo non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono alle attivita' previste con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
 
((Art. 32 quater
Semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli
installatori

1. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' sostituito dal seguente:
«7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 15 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Sistemi di qualificazione degli
installatori). - 1. La qualifica professionale per
l'attivita' di installazione e di manutenzione
straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di
sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di
sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore,
e' conseguita con il possesso dei requisiti tecnico
professionali di cui, alternativamente, alle lettere a),
b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Entro il 31 dicembre 2016, le regioni e le
province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano
un programma di formazione per gli installatori di impianti
a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di
fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Le regioni e
province autonome possono riconoscere ai soggetti
partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i
periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione
tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.
3.
4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri
di cui all'allegato 4 e l'omogeneita' a livello nazionale,
ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome
non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l'ENEA mette a
disposizione programmi di formazione per il rilascio
dell'attestato di formazione. Le Regioni e le Province
autonome possono altresi' stipulare accordi con l'ENEA e
con la scuola di specializzazione in discipline ambientali,
di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio
1992, n. 157, e successive modificazioni, per il supporto
nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 3.
5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica derivanti dalle attivita' di formazione di
cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti
partecipanti alle medesime attivita'.
6. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata
da un altro Stato membro e' effettuato sulla base di
principi e dei criteri di cui al decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell'allegato 4.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di
qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti
nella visura camerale delle imprese dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti
per territorio, che li ricevono dai soggetti che li
rilasciano. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
 
Art. 33
Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza
energetica e rigenerazione urbana

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano gia' richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.»;
b) dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
«10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unita' immobiliari, e' moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di ((incremento dell'efficienza energetica)), di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unita' abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo ((1° settembre)) 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attivita' di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennita' di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta', nuda proprieta', usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito e' idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
((c) il comma 13-ter e' sostituito dai seguenti:))
«13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, ((anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti,)) con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e' stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
((13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita' dell'immobile oggetto di intervento».))
2. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), valutati in 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, ((e dal comma 3, pari a)) 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1, ((lettere a) )) e b), e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 3, 4, 10-bis, 10-ter,
10-quater, 13-ter, 13-quater e 13-quinquies dell'articolo
119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
(Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica,
sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di
veicoli elettrici). - 1. - 2. Omissis
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli
interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti
di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai
commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se cio'
non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo
l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella
forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei
suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione,
nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati
commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e
ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli
interventi di dimensionamento del cappotto termico e del
cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza
e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate
all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di
cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.
3-bis. Omissis
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a
1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti e'
elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica
anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma
1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a
sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel
primo periodo e che non siano gia' richiesti ai sensi del
comma 2 della presente disposizione. Per la parte di spesa
sostenuta nell'anno 2022, la detrazione e' ripartita in
quattro quote annuali di pari importo. Per gli interventi
di cui al primo periodo, in caso di cessione del
corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di
contestuale stipulazione di una polizza che copre il
rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista
nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella
misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del
secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella
zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
4-bis. - 4-quater. Omissis
5. Per l'installazione di impianti solari
fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti
solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli
edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella
misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque
nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza
nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire
tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari
importo e in quattro quote annuali di pari importo per la
parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreche'
l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente
ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente
articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600
per ogni kW di potenza nominale.
5-bis. Le violazioni meramente formali che non
arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di
controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni
fiscali limitatamente alla irregolarita' od omissione
riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate
nell'ambito dei controlli da parte delle autorita'
competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli
incentivi, la decadenza dal beneficio si applica
limitatamente al singolo intervento oggetto di
irregolarita' od omissione.
6. - 10. Omissis
10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di
cui al presente articolo, previsto per le singole unita'
immobiliari, e' moltiplicato per il rapporto tra la
superficie complessiva dell'immobile oggetto degli
interventi di incremento dell'efficienza energetica, di
miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai
commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la
superficie media di una unita' abitativa immobiliare, come
ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato
dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia
delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attivita' di prestazione di servizi
socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del
Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun
compenso o indennita' di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle
categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
nuda proprieta', usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il
titolo di comodato d'uso gratuito e' idoneo all'accesso
alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione
che il contratto sia regolarmente registrato in data certa
anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti
ad uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a), b)
e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla
lettera a), della nota II-bis) all'articolo 1 della
tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, e' di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto
di compravendita.
10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "entro trenta mesi".
12. - 13-bis. Omissis
13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo,
anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici
o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella
CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che
ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto
d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e'
stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede l'attestazione
dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma,
la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al
secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai
sensi del comma 14.
13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma
13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la
legittimita' dell'immobile oggetto di intervento.
13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come
attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
2018, o della normativa regionale, nella CILA e' richiesta
la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in
corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori
e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non e'
richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."
Omissis.».
- Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 16.
 
((Art. 33 bis
Ulteriori misure in materia di incentivi di cui all'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarita' od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorita' competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarita' od omissione»;
c) dopo il comma 10-bis, introdotto dall'articolo 33 del presente decreto, sono inseriti i seguenti:
«10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a), della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita.
10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi"»;
d) dopo il comma 13-quater, introdotto dall'articolo 33 del presente decreto, e' inserito il seguente:
«13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA e' richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non e' richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».))


Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 33.
 
((Art. 33 ter

Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema

1. Su proposta dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, sono rideterminate le modalita' di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che, anche avvalendosi di un soggetto terzo che possegga caratteristiche di terzieta' e indipendenza, le partite finanziarie relative agli oneri possano essere destinate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali senza entrare nella disponibilita' dei venditori.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

 
Art. 34

Cessazione della qualifica di rifiuto

1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «medesimi procedimenti autorizzatori» sono inserite le seguenti: «previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente»;
b) al comma 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
c) i commi 3-quater e 3-quinquies sono abrogati.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 184-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato nella Gazz.
Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di
rifiuto). - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e'
stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il
riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare
nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere
utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale
sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti
tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e
gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non
portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o
sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere
semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se
soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette
condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in
conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso
per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e
tengono conto di tutti i possibili effetti negativi
sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi
del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208,
209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda
del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di
recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o
rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo
6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base
di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi
procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e
vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la
protezione ambientale territorialmente competenti, che
includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai
fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualita' per i materiali di cui e'
cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di
recupero in linea con le norme di prodotto applicabili,
compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se
necessario;
d) requisiti affinche' i sistemi di gestione
dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione
della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della
qualita', l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del
caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di
conformita'.
In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi
del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle
procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72
alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai
regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17
novembre 2005, n. 269.
3-bis. Le autorita' competenti al rilascio delle
autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i
nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o
rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi
al soggetto istante.
3-ter. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente territorialmente competente
delegata dal predetto Istituto, controlla a campione,
sentita l'autorita' competente di cui al comma 3-bis, in
contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita'
delle modalita' operative e gestionali degli impianti, ivi
compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le
sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori
rilasciati nonche' alle condizioni di cui al comma 1,
redigendo, in caso di non conformita', apposita relazione.
Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta
giorni dall'inizio della verifica.
3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una
relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel
corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare entro il 31 dicembre.
3-septies. Al fine del rispetto dei principi di
trasparenza e di pubblicita', e' istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare il registro nazionale per la raccolta delle
autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate
concluse ai sensi del presente articolo. Le autorita'
competenti, al momento del rilascio, comunicano al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi,
riesaminati e rinnovati nonche' gli esiti delle procedure
semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero
di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non
avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sono definite le
modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro
di cui al presente comma. A far data dall'effettiva
operativita' del registro di cui al presente comma, la
comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con
la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui al
presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per
gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini
del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero
e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di
ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o
recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti
si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza,
per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere
considerato rifiuto e che non e' stato immesso sul mercato
o che immette un materiale sul mercato per la prima volta
dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede
affinche' il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai
sensi della normativa applicabile in materia di sostanze
chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al
comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa
sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al
materiale che ha cessato di essere considerato un
rifiuto.».
 
Art. 35

Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare

1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l'attivita' di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d'azione europeo per l'economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte IV, titolo I, le parole «e assimilati», ovunque ricorrano, sono soppresse e all'articolo 258, comma 7, le parole «e assimilati» sono soppresse;
b) all'articolo 185:
1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana»;
2) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validita', che siano in disuso o che non siano piu' idonei ad essere impiegati per il loro fine originario»;
((2-bis) al comma 1, lettera f), le parole: «, fino al 31 dicembre 2022,» sono soppresse;))
3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2, del ((decreto legislativo)) 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtu' della persistente capacita' esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attivita' di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza.
4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalita' di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, e' fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 237 del presente decreto.»;
((c) all'articolo 188, comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilita' per il corretto smaltimento dei rifiuti e' attribuita al soggetto che effettua dette operazioni»));
d) all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), le parole «dell'avvenuto recupero» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvio a recupero»;
((d-bis) all'articolo 190, comma 4, le parole: «i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative» sono sostituite dalle seguenti: «analoghe evidenze documentali o gestionali»));
e) all'articolo 193, comma 18, dopo le parole «da assistenza sanitaria» sono inserite le seguenti: «svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza»;
((e-bis) all'articolo 230, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. I rifiuti provenienti dalle attivita' di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonche' i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello e' adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unita' locale del soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva e' comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attivita' di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298»))
;
f) all'articolo 258, comma 7, le parole «, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «, comma 5,»;
g) all'articolo 206-bis, comma 1:
1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche tramite audit nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte quarta del presente decreto»;
2) alla lettera b) le parole da «permanente di criteri e specifici» a «quadro di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «periodico di misure» e le parole da «efficacia, efficienza e qualita'» a «smaltimento dei rifiuti;» sono sostituite dalle seguenti: «la qualita' e la riciclabilita', al fine di promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;»;
3) le lettere c), d), e), f), g), g-bis), g-ter), g-quater) e g-quinquies) sono sostituite dalle seguenti:
«c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto, verificando le misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall'Unione europea e dalla normativa nazionale di settore, al fine di accertare il rispetto della responsabilita' estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni;
d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto;
e) controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi di programma ai sensi dell'articolo 219-bis e ne monitora l'attuazione;
f) verifica l'attuazione del Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti, predispone lo stesso;
g) effettua il monitoraggio dell'attuazione del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180;
h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, in relazione agli obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa del produttore e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti.»;
((g-bis) all'articolo 206-bis, comma 6, primo periodo, la parola: «, 235,» e' sostituita dalla seguente: «e»)) e dopo le parole «degli articoli 227 e 228» sono aggiunte le seguenti: «, e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter»;
((g-ter) all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, le parole: «almeno sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno venti giorni»));
h) all'articolo 214-ter, comma 1, le parole «, mediante segnalazione certificata di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.» sono sostituite dalle seguenti: «, successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle citta' metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalita' indicate all'articolo 216. Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorita' competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalita' e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2.»;
i) l'articolo 216-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 216-ter (Comunicazioni alla Commissione europea). - 1. I piani di gestione e i programmi di prevenzione di cui all'articolo 199, commi 1 e 3, lettera r), e le loro eventuali revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero della transizione ecologica, utilizzando il formato adottato in sede comunitaria, per la successiva trasmissione alla Commissione europea.
2. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 181, comma 4. I dati sono raccolti e comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno a cui si riferiscono, secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.
3. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 180, commi 5 e 6. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/19 del 18 dicembre 2020 in materia di riutilizzo e alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del 28 novembre 2019 sui rifiuti alimentari. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione delle suddette decisioni di esecuzione.
4. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi agli olii industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato nonche' sulla raccolta e trattamento degli ((olii usati.)) I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui all'allegato VI ((alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019.)) Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.
5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 ((sono corredati di)) una relazione di controllo della qualita' secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione, ((nonche' di)) una relazione sulle misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 205-bis e 182-ter, che comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio. Tali informazioni sono comunicate secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione.
6. La parte quarta del presente decreto nonche' i provvedimenti ((inerenti alla gestione dei rifiuti)) sono comunicati alla Commissione europea.»; ((i-bis) all'articolo 219-bis:))
((1) al comma 1, le parole: «Conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179, gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione nonche' dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione nonche' sistemi per il riutilizzo degli imballaggi»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo. Con il medesimo regolamento sono, inoltre, previsti:
a) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da raggiungere;
b) i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza;
c) i termini di pagamento e le modalita' di restituzione della cauzione da versare al consumatore che restituisce l'imballaggio;
d) le premialita' e gli incentivi economici da riconoscere agli esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione;
e) l'eventuale estensione delle disposizioni del presente articolo ad altre tipologie di imballaggio;
f) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;
g) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori»;))

l) all'articolo 221, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema sono tenuti a presentare annualmente al Ministero della Transizione ecologica e al CONAI la documentazione di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225.»;
((l-bis) alla lettera zb) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attivita' abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attivita' abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attivita' sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA qualora le quantita' siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno»;))
m) l'allegato D - Elenco dei rifiuti. Classificazione dei rifiuti, della Parte quarta e' ((sostituito)) dall'allegato III al presente decreto.
2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti o installazioni gia' autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacita' produttiva autorizzata, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59, o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e richiedono la sola comunicazione dell'intervento di modifica da inoltrarsi, unitamente alla presentazione della documentazione tecnica descrittiva dell'intervento, all'autorita' competente. Nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente puo' procedere all'avvio della modifica. L'autorita' competente, se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non puo' essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.
3. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013 in impianti o installazioni non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacita' produttiva autorizzata, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e richiedono il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, da comunicare all'autorita' competente quarantacinque giorni prima dell'avvio della modifica. Nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente puo' procedere all'avvio della modifica. L'autorita' competente, se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non puo' essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.
((3-bis. Il comma 14 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' sostituito dal seguente: «14. Per finalita' di tutela ambientale, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilita', pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali, riservano all'acquisto di pneumatici ricostruiti una quota almeno pari al 30 per cento del totale. Se alla procedura di acquisto di due o piu' pneumatici di ricambio di cui al primo periodo non e' riservata una quota di pneumatici ricostruiti che rappresenti almeno il 30 per cento del numero complessivo degli pneumatici da acquistare, la procedura e' annullata per la parte riservata all'acquisto di pneumatici ricostruiti. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli acquisti di pneumatici riguardanti i veicoli di emergenza, i veicoli in uso al Ministero della difesa e i veicoli delle Forze di polizia».
3-ter. All'articolo 199, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«r-quater) l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonche', per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalita' di gestione e smaltimento nell'ambito regionale, allo scopo di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di tali rifiuti».))

4. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 185, 258, comma 5
dell'articolo 188, comma 4 articolo 188-bis, comma 4
articolo 190, comma 18 articolo 193, comma 7 dell'articolo
258, comma 1 dell'articolo 206-bis, comma 6 articolo
206-bis, comma 15 articolo 208, comma 1 articolo 214-ter,
articolo 219-bis, comma 3 dell'articolo 199 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione,
di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari). - 1. I
soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non
effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la
effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila
euro; se la comunicazione e' effettuata entro il
sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai
sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a
centosessanta euro.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo
incompleto il registro di carico e scarico di cui
all'articolo 190, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se
il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a
trentamila euro, nonche' nei casi piu' gravi, la sanzione
amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da
un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto
responsabile dell'infrazione e dalla carica di
amministratore.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di
unita' lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni
sono quantificate nelle misure minime e massime da
millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non
pericolosi e da duemilasettanta euro a
dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il
numero di unita' lavorative e' calcolato con riferimento al
numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno
durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e
quelli stagionali rappresentano frazioni di unita'
lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in
considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile
approvato, precedente il momento di accertamento
dell'infrazione.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui
all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi
previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati
incompleti o inesatti e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila
euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice
penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale
ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di
un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso
di un certificato falso durante il trasporto.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le
informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano
rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella
comunicazione al catasto, nei registri cronologici di
carico e scarico, nei formulari di identificazione dei
rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili
tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da duecentosessanta euro a
millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica
nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte,
ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le
informazioni richieste ai sensi di legge, nonche' nei casi
di mancato invio alle autorita' competenti e di mancata
conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma
1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione
ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla
omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di
carico e scarico da parte del produttore quando siano
presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data
di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere
dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti
stessi.
6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che
non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la
effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a
diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia
effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.
70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventisei euro a centosessanta euro.
7. I soggetti responsabili del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la
comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la
effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a
diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia
effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.
70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventisei euro a centosessanta euro.
8. In caso di violazione di uno o piu' degli obblighi
previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e
dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del
presente decreto, il comandante del poligono militare delle
Forze armate e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di
violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a
ventimila euro.
9. Chi con un'azione od omissione viola diverse
disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette
piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla
sanzione amministrativa prevista per la violazione piu'
grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si
applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un
medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu'
violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al
presente articolo.
10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo
restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi
eventualmente non versati, la mancata o irregolare
iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle
tempistiche e con le modalita' definite nel decreto di cui
al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento
euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da
mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La
mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con
le tempistiche e le modalita' ivi definite comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non
pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti
pericolosi.
11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un
terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro
entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal
decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle
procedure operative. Non e' soggetta alle sanzioni di cui
al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le
modalita' previste dal decreto citato.
12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10
sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui
all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di
cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalita'
di ripartizione fissati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
13. Le sanzioni di cui al presente articolo,
conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati
incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in
cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilita',
con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.
In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini
della tracciabilita' di tipo seriale, si applica una sola
sanzione aumentata fino al triplo.».
«Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione). -
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte
quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi
emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e
trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato
in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con
altre formazioni a norma del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo
contaminato non scavato e gli edifici collegati
permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto
dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti
contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso di attivita' di
costruzione, ove sia certo che esso verra' riutilizzato a
fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito
in cui e' stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove
riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno
di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non
danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute
umana;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei
rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i
rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di
qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano
cessato il periodo della loro validita', che siano in
disuso o che non siano piu' idonei ad essere impiegati per
il loro fine originario;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma
2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro
materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci
e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche
colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o
per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di
fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi,
mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente
ne' mettono in pericolo la salute umana, nonche' la
posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo
ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in
sostituzione di materie prime all'interno di cicli
produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano
l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana .
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della
parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da
altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le
rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i
prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.
1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo
smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di
produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse
dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per
eradicare epizoozie, e smaltite in conformita' del
regolamento (CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione,
dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse
minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come
materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo
2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono
costituite ne' contengono sottoprodotti di origine animale.
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative
comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di
applicazione della Parte Quarta del presente decreto i
sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o
nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della
gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della
prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti
di inondazioni o siccita' o ripristino dei suoli se e'
provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della
decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000,
e successive modificazioni.
4. Il suolo escavato non contaminato e altro
materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi
da quelli in cui sono stati escavati, devono essere
valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma
1, lettera a), 184-bis e 184-ter.
4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici
in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di
cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29
luglio 2015, n. 123, e, in virtu' della persistente
capacita' esplodente, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attivita'
di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal
luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o
all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative
sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e
recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti
in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di
pubblica sicurezza.
4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle
finalita' di tutela ambientale secondo le migliori tecniche
disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da
articoli pirotecnici, e' fatto obbligo ai produttori e
importatori di articoli pirotecnici di provvedere,
singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei
rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato
nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo
237 del presente decreto.».
«Art. 188 (Responsabilita' della gestione dei
rifiuti). - 1. Il produttore iniziale, o altro detentore,
di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero
mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un
commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che
effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un
soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti,
pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del
presente decreto.
2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta
o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono
tenuti all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di
cui all'articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e
trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei
rifiuti o a un centro di raccolta.
3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti
dal produttore iniziale dei rifiuti nonche' dai detentori
che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di
gestione.
4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento,
dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti
di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica
della responsabilita' rispetto alle operazioni di effettivo
recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di
persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal
regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilita' del
produttore o del detentore per il recupero o smaltimento
dei rifiuti e' esclusa nei seguenti casi:
a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di
raccolta;
b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
alle attivita' di recupero o di smaltimento a condizione
che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui
all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal
destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei
rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto
termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare
comunicazione alle autorita' competenti della mancata
ricezione del formulario. Per le spedizioni
transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti
previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine e'
elevato a sei mesi e la comunicazione e' effettuata alla
Regione o alla Provincia autonoma.
5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti
autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento,
quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito
preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B
alla parte quarta del presente decreto, la responsabilita'
per il corretto smaltimento dei rifiuti e' attribuita al
soggetto che effettua dette operazioni. La disposizione di
cui al presente comma si applica sino alla data di entrata
in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,
in cui sono definite, altresi', le modalita' per la
verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto
smaltimento dei rifiuti, nonche' le responsabilita' da
attribuire all'intermediario dei rifiuti.».
«Art. 188-bis (Sistema di tracciabilita' dei
rifiuti). - 1. Il sistema di tracciabilita' dei rifiuti si
compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilita'
dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale
per la tracciabilita' dei rifiuti istituito ai sensi
dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, e gestito con il supporto tecnico operativo
dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212.
Per consentire la lettura integrata dei dati, gli
adempimenti relativi alle modalita' di compilazione e
tenuta del registro di carico e scarico e del formulario
identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli
articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalita'
dettate con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il
Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti nonche', per gli aspetti di
competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali.
2. In relazione alle esigenze organizzative e
operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse
rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello
Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e
le modalita' con le quali il sistema di tracciabilita' dei
rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni
centrali sono individuate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di
competenza, del Ministro della difesa e del Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Il Registro elettronico nazionale per la
tracciabilita' dei rifiuti, collocato presso la competente
struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, e' articolato in:
a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei
soggetti iscritti e delle informazioni relative alle
specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per
l'esercizio di attivita' inerenti alla gestione dei
rifiuti;
b) una sezione Tracciabilita', comprensiva dei dati
ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli
190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di
trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.
4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche
l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di
tracciabilita' di cui al presente articolo, consentendo il
colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e
privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la
semplificazione amministrativa, garantendo un periodo
preliminare di sperimentazione e la sostenibilita' dei
costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in
particolare:
a) i modelli ed i formati relativi al registro di
carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di
identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con
l'indicazione altresi' delle modalita' di compilazione,
vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;
b) le modalita' di iscrizione al Registro
elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei
soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano
volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3,
dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
con la previsione di criteri di gradualita' per la
progressiva partecipazione degli operatori;
c) il funzionamento del Registro elettronico
nazionale, ivi incluse le modalita' di trasmissione dei
dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), nonche'
dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;
d) le modalita' per la condivisione dei dati del
Registro elettronico con l'Istituto superiore per la
ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel
Catasto di cui all'articolo 189;
e) le modalita' di interoperabilita' per
l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento
(CE) n. 1013/2006, nonche' le modalita' di coordinamento
tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.
70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico
nazionale;
f) le modalita' di svolgimento delle funzioni da
parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1;
g) le modalita' di accesso ai dati del Registro
elettronico nazionale da parte degli organi di controllo;
h) le modalita' per la verifica e l'invio della
comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei
rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5, nonche' le
responsabilita' da attribuire all'intermediario.
5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193
sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti
obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente
aderirvi ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; negli altri casi i
suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il
formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica e'
scaricabile direttamente dal Registro elettronico
nazionale.
6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei
modelli di cui alla lettera a) del comma 2, in caso di
intervenute novita' tecniche o operative, gli aggiornamenti
sono adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di natura non
regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano.
7. Fino all'entrata in vigore del decreto previsto al
comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n.
148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di
formulario di identificazione del rifiuto.».
«Art. 190 (Registro cronologico di carico e scarico).
- 1. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di
raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli
intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli
enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento
di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti
per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di
particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese e gli
enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese
e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di
cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha
l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e
scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto
la quantita' prodotta, la natura e l'origine di tali
rifiuti e la quantita' dei prodotti e materiali ottenuti
dalle operazioni di trattamento quali preparazione per
riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero
nonche', laddove previsto, gli estremi del formulario di
identificazione di cui all'articolo 193.
2. Il modello di registro cronologico di carico e
scarico e' disciplinato con il decreto di cui all'articolo
188-bis, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del
suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile
1998, n. 148, nonche' le disposizioni relative alla
numerazione e vidimazione dei registri da parte delle
Camere di commercio territorialmente competenti con le
procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui
registri IVA.
3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel
registro cronologico, sono effettuate:
a) per i produttori iniziali, almeno entro dieci
giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo
scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il
trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data
di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
c) per i commercianti, gli intermediari e i
consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data
di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di
recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi
dalla presa in carico dei rifiuti.
4. I soggetti e le organizzazioni di cui agli
articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233,
234 e 236, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1
tramite analoghe evidenze documentali o gestionali.
5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro
ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8,
nonche', per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e
gli enti produttori iniziali che non hanno piu' di dieci
dipendenti.
6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135
del codice civile produttori iniziali di rifiuti
pericolosi, nonche' i soggetti esercenti attivita'
ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02,
96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi,
compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad
aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di
rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente
o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai
sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una
delle seguenti modalita':
a) con la conservazione progressiva per tre anni
del formulario di identificazione di cui all'articolo 193,
comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti
sostitutivi previsti dall'articolo 193;
b) con la conservazione per tre anni del documento
di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla
raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito
organizzato di raccolta di cui all'articolo 183. Tale
modalita' e' valida anche ai fini della comunicazione al
catasto di cui all'articolo 189.
7. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non
eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le
quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, in luogo della
tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei
rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di
categoria interessate o loro societa' di servizi che
provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile,
mantenendo presso la sede operativa dell'impresa copia
delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente
disponibile su richiesta degli organi di controllo.
8. Per le attivita' di gestione dei rifiuti
costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi
connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si
intendono assolti anche tramite l'utilizzo dei registri IVA
di acquisto e di vendita secondo le procedure e le
modalita' fissate dall'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e
successive modifiche.
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta
di cui all'articolo 183 sono escluse dagli obblighi del
presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi.
Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e
dello scarico puo' essere effettuata contestualmente al
momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di
raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice
dell'elenco dei rifiuti.
10. I registri sono tenuti, o resi accessibili,
presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di
recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese
che effettuano attivita' di raccolta e trasporto e per i
commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa.
I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo
193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per
tre anni dalla data dell'ultima registrazione. I registri
relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in
discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e
consegnati all'autorita' che ha rilasciato
l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto. I registri
relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono
essere tenuti presso la sede legale del soggetto che
gestisce l'impianto.
11. I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle
attivita' di manutenzione di cui all'articolo 230 possono
essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, cosi'
come definito dal medesimo articolo. Per rifiuti prodotti
dalle attivita' di manutenzione di impianti e
infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i
registri possono essere tenuti presso le sedi di
coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro
equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente
competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui
all'articolo 188-bis.
12. Le informazioni contenute nel registro sono
utilizzate anche ai fini della comunicazione annuale al
Catasto di cui all'articolo 189.
13. Le informazioni contenute nel registro sono rese
disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo
che ne faccia richiesta.».
«Art. 193 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Il trasporto
dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, e' accompagnato da
un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono
risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del
detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma
1, sono disciplinati il modello del formulario di
identificazione del rifiuto e le modalita' di numerazione,
vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico
nazionale, con possibilita' di scaricare dal medesimo
Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere
adottati modelli di formulario per particolari tipologie di
rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi
il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n.
145, nonche' le disposizioni relative alla numerazione e
vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o
dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia
di rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione
e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o
imposizione tributaria.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui
all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato
cartaceo e' redatto in quattro esemplari, compilati, datati
e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresi'
dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il
produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e
datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal
destinatario e due dal trasportatore, che provvede a
trasmetterne una al produttore o al detentore. La
trasmissione della quarta copia puo' essere sostituita
dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre
che il trasportatore assicuri la conservazione del
documento originale ovvero provveda, successivamente,
all'invio dello stesso al produttore. Le copie del
formulario devono essere conservate per tre anni.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle
modalita' di vidimazione di cui al comma 3, il formulario
di identificazione del rifiuto e' prodotto in format
esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente
1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco,
tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i
portali istituzionali delle Camere di Commercio, da
stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima
applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano
propri sistemi gestionali per la compilazione dei
formulari, un accesso dedicato al servizio anche in
modalita' telematica al fine di consentire l'apposizione
del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane
presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a
destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del
formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri
soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario
completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario
devono essere conservate per tre anni.
6. Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti
pericolosi devono essere imballati ed etichettati in
conformita' alle norme vigenti in materia.
7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
al trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri di
raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore
iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio
pubblico; ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi,
effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo
occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e
saltuari i trasporti effettuati per non piu' di cinque
volte l'anno, che non eccedano la quantita' giornaliera di
trenta chilogrammi o di trenta litri.
8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
altresi' al trasporto di rifiuti speciali di cui
all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal
produttore in modo occasionale e saltuario, come definito
al comma 7, per il conferimento al gestore del servizio
pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di
raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con
i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
9. Per i rifiuti oggetto di spedizioni
transfrontaliere, il formulario di cui al presente articolo
e' sostituito dai documenti previsti dall'articolo 194,
anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio
nazionale.
10. Il formulario di identificazione di cui al comma
1, con riguardo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione
in agricoltura, puo' sostituire il documento di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
99 e successive modificazioni, a condizione che siano
espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le
specifiche informazioni di cui all'allegato III A del
citato decreto legislativo n. 99 del 1992, nonche' le
sottoscrizioni richieste, ancorche' non previste nel
modello del formulario.
11. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente
all'interno di aree private non e' considerata trasporto ai
fini della Parte quarta del presente decreto e non
necessita di formulario di identificazione.
12. La movimentazione dei rifiuti tra fondi
appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche'
effettuati percorrendo la pubblica via, non e' considerata
trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti
comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia
finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa
a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza
fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri; non e'
altresi' considerata trasporto la movimentazione dei
rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui
all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al
sito che sia nella disponibilita' giuridica della
cooperativa di cui e' socio, ivi compresi i consorzi
agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del
deposito temporaneo.
13. Il documento commerciale di cui al regolamento
(CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei
registri di carico e scarico di cui all'articolo 190
sostituisce a tutti gli effetti il formulario di
identificazione di cui al comma 1. Con il decreto di cui
all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinate le
modalita' di trasmissione al Registro elettronico nazionale
(REN).
14. La micro-raccolta, intesa come raccolta di
rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore
presso piu' produttori o detentori, svolta con lo stesso
automezzo, ovvero presso diverse unita' locali dello stesso
produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di
48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono
essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel
caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni,
nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato
a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
15. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione
di trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni
di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e
dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che
proseguono il trasporto, non rientrano nelle attivita' di
stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, aa), purche'
le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non
superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni
interdetti alla circolazione.
16. Il formulario di identificazione dei rifiuti di
cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F
di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e la
scheda di cui all'allegato IB del decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
aprile 2008.
17. Nella compilazione del formulario di
identificazione, ogni operatore e' responsabile delle
informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria
competenza. Il trasportatore non e' responsabile per quanto
indicato nel formulario di identificazione dal produttore o
dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformita'
tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e
consistenza, fatta eccezione per le difformita'
riscontrabili in base alla comune diligenza.
18. Ferma restando la disciplina in merito
all'attivita' sanitaria e relativi rifiuti prodotti, ai
fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da
assistenza sanitaria svolta al di fuori delle strutture
sanitarie di riferimento e da assistenza domiciliare si
considerano prodotti presso l'unita' locale, sede o
domicilio dell'operatore che svolge tali attivita'. La
movimentazione di quanto prodotto, dal luogo
dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non
comporta l'obbligo di tenuta del formulario di
identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione
all'Albo ai sensi dell'articolo 212.
19. I rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione
e piccoli interventi edili, ivi incluse le attivita' di cui
alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti
presso l'unita' locale, sede o domicilio del soggetto che
svolge tali attivita'. Nel caso di quantitativi limitati
che non giustificano l'allestimento di un deposito dove e'
svolta l'attivita', il trasporto dal luogo di effettiva
produzione alla sede, in alternativa al formulario di
identificazione, e' accompagnato dal documento di trasporto
(DDT) attestante il luogo di effettiva produzione,
tipologia e quantita' dei materiali, indicando il numero di
colli o una stima del peso o volume, il luogo di
destinazione.
20. Per le attivita' di cui all'articolo 230, commi 1
e 3, con riferimento alla movimentazione del materiale
tolto d'opera prodotto, al fine di consentire le opportune
valutazioni tecniche e di funzionalita' dei materiali
riutilizzabili, lo stesso e' accompagnato dal documento di
trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva
produzione, tipologia e quantita' dei materiali, indicando
il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo
di destinazione.».
«Art. 230 (Rifiuti derivanti da attivita' di
manutenzione delle infrastrutture). - 1. Il luogo di
produzione dei rifiuti derivanti da attivita' di
manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente
dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per
l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o
tramite terzi, puo' coincidere con la sede del cantiere che
gestisce l'attivita' manutentiva o con la sede locale del
gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra
il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di
manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il
materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva
valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del
materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente
riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun
trattamento.
1-bis. I rifiuti derivanti dalla attivita' di
raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con
esclusione di quelli prodotti dagli impianti per
l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o
da altre attivita' economiche, sono raccolti direttamente
dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla
consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.
2. La valutazione tecnica del gestore della
infrastruttura di cui al comma 1 e' eseguita non oltre
sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La
documentazione relativa alla valutazione tecnica e'
conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per
cinque anni.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
ai rifiuti derivanti da attivita' manutentiva, effettuata
direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o
tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle
infrastrutture di cui al comma 1.
4.
5. I rifiuti provenienti dalle attivita' di pulizia
manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia
pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le
fosse settiche e manufatti analoghi nonche' i sistemi
individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni
mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge
l'attivita' di pulizia manutentiva. La raccolta e il
trasporto sono accompagnati da un unico documento di
trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui
modello e' adottato con deliberazione dell'Albo nazionale
gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti
possono essere conferiti direttamente a impianti di
smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere
raggruppati temporaneamente presso la sede o unita' locale
del soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva,
nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183,
comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attivita' di
pulizia manutentiva e' comunque tenuto all'iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi
dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo
svolgimento delle attivita' di raccolta e di trasporto di
rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui
all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.».
«Art. 258 (Violazione degli obblighi di
comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei
formulari). - 1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma
3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta
ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila
a diecimila euro; se la comunicazione e' effettuata entro
il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito
ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a
centosessanta euro.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo
incompleto il registro di carico e scarico di cui
all'articolo 190, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se
il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a
trentamila euro, nonche' nei casi piu' gravi, la sanzione
amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da
un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto
responsabile dell'infrazione e dalla carica di
amministratore.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di
unita' lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni
sono quantificate nelle misure minime e massime da
millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non
pericolosi e da duemilasettanta euro a
dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il
numero di unita' lavorative e' calcolato con riferimento al
numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno
durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e
quelli stagionali rappresentano frazioni di unita'
lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in
considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile
approvato, precedente il momento di accertamento
dell'infrazione.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui
all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi
previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati
incompleti o inesatti e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila
euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice
penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale
ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di
un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso
di un certificato falso durante il trasporto.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le
informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano
rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella
comunicazione al catasto, nei registri cronologici di
carico e scarico, nei formulari di identificazione dei
rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili
tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da duecentosessanta euro a
millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica
nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte,
ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le
informazioni richieste ai sensi di legge, nonche' nei casi
di mancato invio alle autorita' competenti e di mancata
conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma
1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione
ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla
omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di
carico e scarico da parte del produttore quando siano
presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data
di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere
dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti
stessi.
6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che
non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la
effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a
diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia
effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.
70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventisei euro a centosessanta euro.
7. I soggetti responsabili del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la
comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la
effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a
diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia
effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.
70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventisei euro a centosessanta euro.
8. In caso di violazione di uno o piu' degli obblighi
previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e
dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del
presente decreto, il comandante del poligono militare delle
Forze armate e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di
violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a
ventimila euro.
9. Chi con un'azione od omissione viola diverse
disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette
piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla
sanzione amministrativa prevista per la violazione piu'
grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si
applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un
medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu'
violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al
presente articolo.
10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo
restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi
eventualmente non versati, la mancata o irregolare
iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle
tempistiche e con le modalita' definite nel decreto di cui
al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento
euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da
mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La
mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con
le tempistiche e le modalita' ivi definite comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non
pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti
pericolosi.
11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un
terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro
entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal
decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle
procedure operative. Non e' soggetta alle sanzioni di cui
al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le
modalita' previste dal decreto citato.
12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10
sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui
all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di
cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalita'
di ripartizione fissati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
13. Le sanzioni di cui al presente articolo,
conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati
incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in
cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilita',
con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.
In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini
della tracciabilita' di tipo seriale, si applica una sola
sanzione aumentata fino al triplo.».
«Art. 206-bis (Vigilanza e controllo in materia di
gestione dei rifiuti). - 1. Al fine di garantire
l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del
presente decreto con particolare riferimento alla
prevenzione della produzione della quantita' e della
pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza
ed all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche' alla
tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio anche tramite audit
nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai
Titoli I, II e III della parte quarta del presente decreto;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento
periodico di misure sulla prevenzione e sulla gestione dei
rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida
sulle modalita' di gestione dei rifiuti per migliorarne la
qualita' e la riciclabilita', al fine di promuovere la
diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche
disponibili per la prevenzione, la preparazione al
riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di restituzione, le
raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei
rifiuti;
c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di
gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III
della parte quarta del presente decreto, verificando le
misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi,
rispetto ai target stabiliti dall'Unione europea e dalla
normativa nazionale di settore, al fine di accertare il
rispetto della responsabilita' estesa del produttore da
parte dei produttori e degli importatori di beni;
d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi
di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del
presente decreto;
e) controlla il raggiungimento degli obiettivi
previsti negli accordi di programma ai sensi dell'articolo
219-bis e ne monitora l'attuazione;
f) verifica l'attuazione del Programma generale di
prevenzione di cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio
nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti,
predispone lo stesso;
g) effettua il monitoraggio dell'attuazione del
Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui
all'articolo 180;
h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti
ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, in relazione
agli obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa del
produttore e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti
dall'Unione europea in materia di rifiuti.
2. - 3.
4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e
controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare si avvale
dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al
comma 6.
5.
6. All'onere derivante dall'esercizio delle funzioni
di vigilanza e controllo di cui al comma 4 dell'articolo
178-ter e al presente articolo, pari a due milioni di euro,
aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono,
tramite contributi di pari importo complessivo, il
Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i
soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c)
e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234, 236 nonche'
quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228, e i
sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con
decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente provvedimento e successivamente entro
il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entita' del
predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti
predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale
Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»
«Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti
di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti
che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di
smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi,
devono presentare apposita domanda alla regione competente
per territorio, allegando il progetto definitivo
dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni
vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove
l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
del progetto all'autorita' competente ai predetti fini; i
termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'
ambientale ai sensi della parte seconda del presente
decreto.
2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma
13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce
l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine,
in relazione alle attivita' di smaltimento o di recupero
dei rifiuti:
a) ove un provvedimento di cui al presente articolo
sia stato gia' emanato, la domanda di autorizzazione
integrata ambientale ne riporta gli estremi;
b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il
rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio,
prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la
partecipazione alla conferenza di servizi di cui
all'articolo 29-quater, comma 5, e' estesa a tutti i
partecipanti alla conferenza di servizio di cui
all'articolo 208, comma 3;
c) la Regione, o l'autorita' da essa delegata,
specifica in conferenza le garanzie finanziarie da
richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera
g);
d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente
integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma
11;
e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208,
comma 11, sono prestate a favore della Regione, o
dell'autorita' da essa delegata alla gestione della
materia;
f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma
18, e' effettuata dall'amministrazione che rilascia
l'autorizzazione integrata ambientale;
g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma
19, e' effettuata dal soggetto pubblico che accerta
l'evento incidente.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda
di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del
procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di
almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali
competenti e i rappresentanti delle autorita' d'ambito e
degli enti locali sul cui territorio e' realizzato
l'impianto, nonche' il richiedente l'autorizzazione o un
suo rappresentante al fine di acquisire documenti,
informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20
giorni, la documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai
componenti della conferenza di servizi. La decisione della
conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza e le
relative determinazioni devono fornire una adeguata
motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse
nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla compatibilita' del progetto con quanto previsto
dall'articolo 177, comma 4;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa
vigente, la valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi
atti alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni
possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni
della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della
stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del
progetto, autorizza la realizzazione e la gestione
dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto
visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi
regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree
vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di
tale decreto in materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta
giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1
con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego
motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per
una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte
dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e
ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi
forniti dall'interessato.
10. Ferma restando la valutazione delle eventuali
responsabilita' ai sensi della normativa vigente, ove
l'autorita' competente non provveda a concludere il
procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i
termini previsti al comma 8, si applica il potere
sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i
seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono
essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i
requisiti tecnici con particolare riferimento alla
compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai
tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
di verifica, monitoraggio e controllo della conformita'
dell'impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da
adottare;
d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di
operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli
interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono
essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo
dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per
la gestione della discarica, anche per la fase successiva
alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in
conformita' con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i
processi di trattamento termico dei rifiuti, anche
accompagnati da recupero energetico.
11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento
o il coincenerimento con recupero di energia sono
subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un
livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto
delle migliori tecniche disponibili.
12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per
le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13,
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un
periodo di dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
almeno centottanta giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo'
essere proseguita fino alla decisione espressa, previa
estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le
prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
rilascio, nel caso di condizioni di criticita' ambientale,
tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie
disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di
cui alla legge n. 241 del 1990.
12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo
6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame
dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono
disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa
estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate.
13. Ferma restando l'applicazione delle norme
sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del
presente decreto, in caso di inosservanza delle
prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente
procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il
quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di
mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la
diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino
situazione di pericolo per la salute pubblica e per
l'ambiente.
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni
di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di
rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di
attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti
sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia
dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto
transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle
operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere
rilasciata se il richiedente non dimostra di avere
ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma
1, del presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,
esclusi gli impianti mobili che effettuano la
disidratazione dei fanghi generati da impianti di
depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo
depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in
cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e
separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in
via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede
legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto
ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle
singole campagne di attivita' sul territorio nazionale,
l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione
dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui
territorio si trova il sito prescelto le specifiche
dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando
l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo
nazionale gestori ambientali, nonche' l'ulteriore
documentazione richiesta. La regione puo' adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita'
con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della
stessa nello specifico sito non sia compatibile con la
tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di
valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di
carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo
190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187,
le disposizioni del presente articolo non si applicano al
deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle
condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera
m).
17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo
deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione
competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti
di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico e
secondo gli standard concordati con ISPRA che cura
l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa autorizzata;
c) sede dell'impianto autorizzato;
d) attivita' di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;
f) quantita' autorizzate;
g) scadenza dell'autorizzazione.
17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma
17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico
della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.
18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione,
questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al
Catasto dei rifiuti di cui all' articolo 189.
19. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata.
19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il
compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da
sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle
attivita' agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche
che effettuano compostaggio aerobico individuale per i
propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da
giardino e' applicata una riduzione della tariffa dovuta
per la gestione dei rifiuti urbani.
20.».
«Art. 214-ter (Determinazione delle condizioni per
l'esercizio delle operazioni di preparazione per il
riutilizzo in forma semplificata). - 1. L'esercizio delle
operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o
componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera q), sono avviate, a
partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma
2, successivamente alla verifica e al controllo dei
requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2,
effettuati dalle province ovvero dalle citta' metropolitane
territorialmente competenti, secondo le modalita' indicate
all'articolo 216. Gli esiti delle procedure semplificate
avviate per l'inizio delle operazioni di preparazione per
il riutilizzo sono comunicati dalle autorita' competenti al
Ministero della transizione ecologica. Le modalita' e la
tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono
definite nel decreto di cui al comma 2.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita'
operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti
minimi di qualificazione degli operatori necessari per
l'esercizio delle operazioni di preparazione per il
riutilizzo, le quantita' massime impiegabili, la
provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti,
nonche' le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi
in base alle quali prodotti o componenti di prodotti
diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di
preparazione per il riutilizzo.».
«Art. 216-ter (Comunicazioni alla Commissione
europea). - 1. I piani di gestione e i programmi di
prevenzione di cui all'articolo 199, commi 1 e 3, lettera
r), e le loro eventuali revisioni sostanziali, sono
comunicati al Ministero della transizione ecologica,
utilizzando il formato adottato in sede comunitaria, per la
successiva trasmissione alla Commissione europea.
2. Il Ministero della transizione ecologica comunica
alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati
relativi all'attuazione dell'articolo 181, comma 4. I dati
sono raccolti e comunicati per via elettronica entro
diciotto mesi dalla fine dell'anno a cui si riferiscono,
secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE)
2019/1004 del 7 giugno 2019. Il primo periodo di
comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo
l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.
3. Il Ministero della transizione ecologica comunica
alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati
relativi all'attuazione dell'articolo 180, commi 5 e 6. I
dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto
mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e
secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE)
2021/19 del 18 dicembre 2020 in materia di riutilizzo e
alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del 28 novembre
2019 sui rifiuti alimentari. Il primo periodo di
comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo
l'adozione delle suddette decisioni di esecuzione.
4. Il Ministero della transizione ecologica comunica
alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati
relativi agli olii industriali o lubrificanti, minerali o
sintetici, immessi sul mercato nonche' sulla raccolta e
trattamento degli olii usati. I dati sono comunicati per
via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno
per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui
all'allegato VI alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004
della Commissione, del 7 giugno 2019. Il primo periodo di
comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo
l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.
5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 sono corredati di
una relazione di controllo della qualita' secondo il
formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle
rispettive decisioni di esecuzione, nonche' di una
relazione sulle misure adottate per il raggiungimento degli
obiettivi di cui agli articoli 205-bis e 182-ter, che
comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto
medio. Tali informazioni sono comunicate secondo il formato
per la comunicazione stabilito dagli allegati alle
rispettive decisioni di esecuzione.
6. La parte quarta del presente decreto nonche' i
provvedimenti inerenti alla gestione dei rifiuti sono
comunicati alla Commissione europea.».
«Art. 219-bis (Sistema di riutilizzo di specifiche
tipologie di imballaggi). - 1. Al fine di aumentare la
percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul
mercato per contribuire alla transizione verso un'economia
circolare, gli operatori economici, in forma individuale o
in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con
cauzione nonche' sistemi per il riutilizzo degli imballaggi
senza causare pregiudizio alla salute umana e nel rispetto
della normativa europea, senza compromettere l'igiene degli
alimenti ne' la sicurezza dei consumatori, nel rispetto
della normativa nazionale in materia. Al fine di perseguire
le predette finalita', gli operatori economici possono
stipulare appositi accordi e contratti di programma ai
sensi dell'articolo 206 del presente decreto.
1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli
imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati
per acqua e per altre bevande.
2. Con regolamento adottato mediante decreto del
Ministro della transizione ecologica, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa consultazione delle
associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalita' di
attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente
articolo. Con il medesimo regolamento sono, inoltre,
previsti:
a) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi
da raggiungere;
b) i valori cauzionali per ogni singola tipologia
di imballaggio fissati in modo da evitare ostacoli al
commercio o distorsioni della concorrenza;
c) i termini di pagamento e le modalita' di
restituzione della cauzione da versare al consumatore che
restituisce l'imballaggio;
d) le premialita' e gli incentivi economici da
riconoscere agli esercenti che adottano sistemi di
restituzione con cauzione;
e) l'eventuale estensione delle disposizioni del
presente articolo ad altre tipologie di imballaggio;
f) la percentuale minima di imballaggi
riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun
flusso di imballaggi;
g) la promozione di campagne di sensibilizzazione
rivolte ai consumatori.».
«Art. 221 (Obblighi dei produttori e degli
utilizzatori). - 1. I produttori e gli utilizzatori sono
responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal
consumo dei propri prodotti. I produttori e gli
utilizzatori degli imballaggi sono responsabili della
corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti
riferibili ai propri prodotti definiti in proporzione alla
quantita' di imballaggi immessi sul mercato nazionale.
2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli
205 e 220 e del Programma di cui all'articolo 225, i
produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del
servizio e secondo quanto previsto dall'accordo di
programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempiono
all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o
comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura
e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire
il necessario raccordo con l'attivita' di raccolta
differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni e
per le altre finalita' indicate nell'articolo 224, i
produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio
nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato
uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del
presente articolo.
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di
recupero nonche' agli obblighi della ripresa degli
imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di
imballaggio secondari e terziari su superfici private, e
con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del
Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, dei
rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i
produttori possono alternativamente:
a) organizzare autonomamente, anche in forma
collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio
sull'intero territorio nazionale;
b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo
223;
c) attestare sotto la propria responsabilita' che
e' stato messo in atto un sistema di restituzione dei
propri imballaggi, mediante idonea documentazione che
dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei
criteri e delle modalita' di cui ai commi 5 e 6.
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono
tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e
terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in
un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli
stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia
conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e
rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri
determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera
e).
5. I produttori che non intendono aderire al
Consorzio Nazionale Imballaggi e a un Consorzio di cui
all'articolo 223, devono presentare all'Osservatorio
nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al
comma 3, lettere a) o c) richiedendone il riconoscimento
sulla base di idonea documentazione. Il progetto va
presentato entro novanta giorni dall'assunzione della
qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma
1, lettera r) o prima del recesso da uno dei suddetti
Consorzi. Il recesso e' efficace dal momento del
riconoscimento del progetto e perde tale efficacia solo in
caso di accertamento del mancato funzionamento del sistema.
L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui
all'articolo 224, comma 3, lettera h), e' sospeso a seguito
dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di
idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo
che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del
sistema e ne dia comunicazione al Consorzio. Per ottenere
il riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver
organizzato il sistema secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicita', che il sistema sara'
effettivamente ed autonomamente funzionante e che sara' in
grado di conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte,
gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui
all'articolo 220. I produttori devono inoltre garantire che
gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano
informati sulle modalita' del sistema adottato.
L'Osservatorio, acquisiti i necessari elementi di
valutazione forniti dall'ISPRA, si esprime entro novanta
giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel
termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da
emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Osservatorio
sara' tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi
relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi
i riconoscimenti gia' operati ai sensi della previgente
normativa. Alle domande disciplinate dal presente comma si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative
alle attivita' private sottoposte alla disciplina degli
articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A
condizione che siano rispettate le condizioni, le norme
tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del
presente articolo, le attivita' di cui al comma 3 lettere
a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni
dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri
sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare come indicato nella
presente norma.
6. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento
del sistema sono tenuti a presentare annualmente al
Ministero della Transizione ecologica e al CONAI la
documentazione di cui all'articolo 237, comma 6. Il
programma pluriennale di prevenzione della produzione di
rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione
e gestione relativo all'anno solare successivo sono
inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione
di cui all'articolo 225.
7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di
cui al comma 5 presentano all'Autorita' prevista
dall'articolo 207 e al Consorzio nazionale imballaggi un
piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno
solare successivo, che sara' inserito nel programma
generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225.
8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di
cui al comma 5 sono inoltre tenuti a presentare
all'Autorita' prevista dall'articolo 207 ed al Consorzio
nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa
all'anno solare precedente, comprensiva dell'indicazione
nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo,
partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c),
del programma specifico e dei risultati conseguiti nel
recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella
stessa relazione possono essere evidenziati i problemi
inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le
eventuali proposte di adeguamento della normativa.
9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del
comma 5, o la revoca disposta dall'Autorita', previo avviso
all'interessato, qualora i risultati ottenuti siano
insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui
all'articolo 220 ovvero siano stati violati gli obblighi
previsti dai commi 6 e 7, comportano per i produttori
l'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui
all'articolo 223 e, assieme ai propri utilizzatori di ogni
livello fino al consumo, al consorzio previsto
dall'articolo 224. I provvedimenti dell'Autorita' sono
comunicati ai produttori interessati e al Consorzio
nazionale imballaggi. L'adesione obbligatoria ai consorzi
disposta in applicazione del presente comma ha effetto
retroattivo ai soli fini della corresponsione del
contributo ambientale previsto dall'articolo 224, comma 3,
lettera h), e dei relativi interessi di mora. Ai produttori
e agli utilizzatori che, entro novanta giorni dal
ricevimento della comunicazione dell'Autorita', non
provvedano ad aderire ai consorzi e a versare le somme a
essi dovute si applicano inoltre le sanzioni previste
dall'articolo 261.
10. Sono a carico dei produttori e degli
utilizzatori, in linea con i criteri di priorita' nella
gestione rifiuti:
a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli
imballaggi secondari e terziari usati;
b) i costi per la gestione degli imballaggi
secondari e terziari;
c) almeno l'80 per cento dei costi relativi ai
servizi di cui all'articolo 222, comma 1, lettera b);
d) i costi del successivo trasporto, nonche' delle
operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di
cui all'Allegato C del presente decreto legislativo;
e) i costi per il trattamento dei rifiuti di
imballaggio;
f) i costi per un'adeguata attivita' di
informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di
prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di
raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la
dispersione degli stessi;
g) i costi relativi alla raccolta e alla
comunicazione dei dati sui prodotti immessi sul mercato
nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui
quantitativi recuperati e riciclati.
11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti
di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in
raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici
per il consumatore.».
«Allegati alla Parte Seconda
Allegato IV - Progetti sottoposti alla verifica di
assoggettabilita' di competenza delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano
1. Agricoltura
a) Cambiamento di uso di aree non coltivate,
semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria
intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;
b) iniziale forestazione di una superficie superiore
a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di
altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;
c) impianti per l'allevamento intensivo di animali il
cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello
derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo
di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito
all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente
dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali
inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120
posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti
per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini;
d) progetti di gestione delle risorse idriche per
l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di
drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300
ettari;
e) impianti di piscicoltura intensiva per superficie
complessiva oltre i 5 ettari;
f) progetti di ricomposizione fondiaria che
interessano una superficie superiore a 200 ettari.
2. Industria energetica ed estrattiva:
a) attivita' di ricerca sulla terraferma delle
sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma
2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese
le risorse geotermiche con esclusione degli impianti
geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del
decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive
modificazioni, incluse le relative attivita' minerarie;
b) impianti industriali non termici per la produzione
di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva
superiore a 1 MW;
c) impianti industriali per il trasporto del vapore e
dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza
complessiva superiore ai 20 km;
d) impianti eolici per la produzione di energia
elettrica sulla terraferma con potenza complessiva
superiore a 1 MW;
e) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui
all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927,
n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;
f) agglomerazione industriale di carbon fossile e
lignite;
g) impianti di superficie dell'industria di
estrazione di carbon fossile e di minerali metallici
nonche' di scisti bituminose;
h) impianti per la produzione di energia
idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore
a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano
nella casistica di cui all'articolo 166 del presente
decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio
2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale
di concessione superiore a 250 kW;
i) impianti di gassificazione e liquefazione del
carbone.
3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali
a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di
minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie
impegnata o 50.000 m3 di volume;
b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione
primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua
di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora;
c) impianti destinati alla trasformazione di metalli
ferrosi mediante:
laminazione a caldo con capacita' superiore a 20
tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
forgiatura con magli la cui energia di impatto
supera 50 kJ per maglio e allorche' la potenza calorifera
e' superiore a 20 MW;
applicazione di strati protettivi di metallo fuso
con una capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate
di acciaio grezzo all'ora;
d) fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di
produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi,
compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in
fonderia) con una capacita' di fusione superiore a 10
tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per
tutti gli altri metalli al giorno;
f) impianti per il trattamento di superficie di
metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici
o chimici qualora le vasche destinate al trattamento
abbiano un volume superiore a 30 m3;
g) impianti di costruzione e montaggio di auto e
motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per
la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di
materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di
superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
h) cantieri navali di superficie complessiva
superiore a 2 ettari;
i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino
5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
l) cokerie (distillazione a secco di carbone);
m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante
cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni
refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacita' di
produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con
capacita' di forno superiore a 4 metri cubi e con densita'
di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;
n) impianti per la fusione di sostanze minerali,
compresi quelli destinati alla produzione di fibre
minerali, con capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate
al giorno;
o) impianti per la produzione di vetro compresi
quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con
capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
p) impianti destinati alla produzione di clinker
(cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione
supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in
forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 50
tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una
capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
4. Industria dei prodotti alimentari
a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di
materie prime animali (diverse dal latte) con una capacita'
di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al
giorno;
b) impianti per il trattamento e la trasformazione di
materie prime vegetali con una capacita' di produzione di
prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base
trimestrale;
c) impianti per la fabbricazione di prodotti
lattiero-caseari con capacita' di lavorazione superiore a
200 tonnellate al giorno su base annua;
d) impianti per la produzione di birra o malto con
capacita' di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi
che superino 50.000 m3 di volume;
f) macelli aventi una capacita' di produzione di
carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per
l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di
animali con una capacita' di trattamento di oltre 10
tonnellate al giorno;
g) impianti per la produzione di farina di pesce o di
olio di pesce con capacita' di lavorazione superiore a
50.000 q/anno di prodotto lavorato;
h) molitura dei cereali, industria dei prodotti
amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia
che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3
di volume;
i) zuccherifici, impianti per la produzione di
lieviti con capacita' di produzione o raffinazione
superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.
5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della
carta
a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre,
pannelli di particelle e compensati, di capacita' superiore
alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
b) impianti per la produzione e la lavorazione di
cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacita'
superiore a 50 tonnellate al giorno;
c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali
il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la
tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacita' di
trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
d) impianti per la concia del cuoio e del pellame
qualora la capacita' superi le 3 tonnellate di prodotto
finito al giorno.
6. Industria della gomma e delle materie plastiche
a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di
elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie
prime lavorate.
7. Progetti di infrastrutture
a) Progetti di sviluppo di zone industriali o
produttive con una superficie interessata superiore ai 40
ettari;
b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in
estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari;
progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno
di aree urbane esistenti che interessano superfici
superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59"; parcheggi di uso pubblico con capacita' superiori a
500 posti auto;
c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che
impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonche'
impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le
monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza
inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria
massima superiore a 1.800 persone;
d) derivazione di acque superficiali ed opere
connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al
secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni
superiori a 50 litri al secondo, nonche' le trivellazioni
finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque
sotterranee superiori a 50 litri al secondo;
[e) interporti, piattaforme intermodali e terminali
intermodali;]
[f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e
lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;]
[g) strade extraurbane secondarie;]
h) strade extraurbane secondarie non comprese
nell'allegato II-bis e strade urbane con lunghezza
superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato III;
i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;
l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e
metropolitane), funicolari o linee simili di tipo
particolare, esclusivamente o principalmente adibite al
trasporto di passeggeri;
[m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;]
n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e
lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la
costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del
mare;
o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi
d'acqua;
p) ;
q);
r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non
pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di
trattamento, con capacita' complessiva superiore a 10
t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da
D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti
non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di
ricondizionamento preliminari, con capacita' massima
complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui
all'Allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo
n. 152/2006);
s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10
t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di
trattamento (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e
da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152);
t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con
capacita' massima superiore a 30.000 m3 oppure con
capacita' superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui
all'Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con
capacita' complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni
di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della Parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
v) impianti di depurazione delle acque con
potenzialita' superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
z).
za) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B,
lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere
da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non
pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10
t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C,
lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli
impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi
provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione,
qualora la campagna di attivita' abbia una durata inferiore
a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di
trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna
di attivita' abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le
eventuali successive campagne di attivita' sul medesimo
sito sono sottoposte alla procedura di verifica di
assoggettabilita' a VIA qualora le quantita' siano
superiori a 1.000 metri cubi al giorno.
8. Altri progetti
a) Villaggi turistici di superficie superiore a 5
ettari, centri residenziali turistici ed esercizi
alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato
superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie
superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti
all'interno di centri abitati;
b) piste permanenti per corse e prove di
automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di
rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie
superiore a 1 ettaro;
d) banchi di prova per motori, turbine, reattori
quando l'area impegnata supera i 500 m2;
e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che
superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di
volume;
f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa
in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno
di materie prime lavorate;
g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi,
petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29
maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con
capacita' complessiva superiore a 1.000 m3;
h) recupero di suoli dal mare per una superficie
che superi i 10 ettari;
i) cave e torbiere;
l) trattamento di prodotti intermedi e
fabbricazione di prodotti chimici per una capacita'
superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici,
pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti
produttivi di capacita' superiore alle 10.000 t/anno in
materie prime lavorate;
n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti
dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane,
con capacita' superiore a 10.000 metri cubi;
o) impianti per il recupero o la distruzione di
sostanze esplosive;
p) stabilimenti di squartamento con capacita' di
produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;
q) terreni da campeggio e caravaning a carattere
permanente con capacita' superiore a 300 posti roulotte
caravan o di superficie superiore a 5 ettari;
r) parchi tematici di superficie superiore a 5
ettari;
s) progetti di cui all'Allegato III, che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il
collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono
utilizzati per piu' di due anni;
t) modfiche o estensioni di progetti di cui
all'Allegato III o all'Allegato IV gia' autorizzati,
realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere
notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o
estensione non inclusa nell'Allegato III).».
«Allegati alla Parte Quarta
Allegato D - Elenco dei rifiuti

Indice. Capitoli dell'elenco
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da
miniera o cava, nonche' dal trattamento fisico o chimico di
minerali
01 01 Rifiuti da estrazione di minerali
01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non
metalliferi
01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici
di minerali metalliferi
01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti
dalla lavorazione di minerale solforoso
01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01
03 04 e 01 03 05
01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali
metalliferi
01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di
cui alla voce 01 03 07
01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di
allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10
01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di
allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli
di cui alla voce 01 03 07
01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici
di minerali non metalliferi
01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose,
prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non
metalliferi
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da
quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09 scarti di sabbia e argilla
01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di
cui alla voce 01 04 07
01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e
salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della
pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci
0104 07 e 01 04 11
01 04 13 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione
della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di
perforazione
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per
acque dolci
01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti
oli
01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di
perforazione contenenti sostanze pericolose
01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti
barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti
cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura,
acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, preparazione e
lavorazione di alimenti
02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura,
acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02 scarti di tessuti animali
02 01 03 scarti di tessuti vegetali
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli
imballaggi)
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le
lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e
trattati fuori sito
02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura
02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze
pericolose
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della
voce 02 01 08
02 01 10 rifiuti metallici
02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 02 rifiuti della preparazione e della trasformazione
di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02 scarti di tessuti animali
02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la
trasformazione
02 02 04 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di
frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffq, tq
e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della
produzione di lievito ed estratto di lievito; della
preparazione e fermentazione di melassa
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio,
pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite
solvente
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la
trasformazione
02 03 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello
zucchero
02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia
e lavaggio delle barbabietole
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la
trasformazione
02 05 02 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della
panificazione
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la
trasformazione
02 06 02 rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti
02 06 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche e
analcoliche (tranne caffq, tq e cacao)
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio,
pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di
bevande alcoliche
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la
trasformazione
02 07 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della
produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della
produzione di pannelli e mobili
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio,
legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti
sostanze pericolose
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno,
pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui
alla voce 03 01 04
03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
03 02 01 * preservanti del legno contenenti composti
organici non alogenati
03 02 02 * prodotti per trattamenti conservativi del
legno contenenti composti organici clorurati
03 02 03 * prodotti per trattamenti conservativi del
legno contenenti composti organometallici
03 02 04 * prodotti per trattamenti conservativi del
legno contenenti composti inorganici
03 02 05 * altri prodotti per trattamenti conservativi
del legno contenenti sostanze pericolose
03 02 99 prodotti per trattamenti conservativi del
legno non specificati altrimenti
03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di
polpa, carta e cartone
03 03 01 scarti di corteccia e legno
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione
(green liquor)
03 03 05 fanghi derivanti da processi di
deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella
produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone
destinati ad essere riciclati
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di
calcio
03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre,
riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi
di separazione meccanica
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e
dell'industria tessile
04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 01 carniccio e frammenti di calce
04 01 02 rifiuti di calcinazione
04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti
solventi senza fase liquida
04 01 04 liquido di concia contenente cromo
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal
trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal
trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 08 rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami,
ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e
finitura
04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 02 rifiuti dell'industria tessile
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre
impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti
naturali (ad es. grasso, cera)
04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di
finitura, contenenti solventi organici
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da
quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 16 * tinture e pigmenti contenenti sostanze
pericolose
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui
alla voce 04 02 16
04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio,
purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del
carbone
05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione
05 01 03 * morchie da fondi di serbatoi
05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di
alchilazione
05 01 05 * perdite di olio
05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di
impianti e apparecchiature
05 01 07 * catrami acidi
05 01 08 * altri catrami
05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di
carburanti mediante basi
05 01 12 * acidi contenenti oli
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione
delle caldaie
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15 * filtri di argilla esauriti
05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla
desolforizzazione del petrolio
05 01 17 bitume
05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del
carbone
05 06 01 * catrami acidi
05 06 03 * altri catrami
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal
trasporto di gas naturale
05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
e uso di acidi
06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso
06 01 02 * acido cloridrico
06 01 03 * acido fluoridrico
06 01 04 * acido fosforico e fosforoso
06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso
06 01 06 * altri acidi
06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
e uso di basi
06 02 01 * idrossido di calcio
06 02 03 * idrossido di ammonio
06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio
06 02 05 * altre basi
06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
e uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici
06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli
pesanti
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di
cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui
alla voce 06 03 15
06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di
cui alla voce 06 03
06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico
06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio
06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
06 05 02 * fanghi da trattamento in loco di effluenti,
contenenti sostanze pericolose
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
e uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi
chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione
06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli
di cui alla voce 06 06 02
06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
e uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli
alogeni
06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici,
contenenti amianto
06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro
06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti
mercurio
06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad esempio acido di
contatto
06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
e uso del silicio e dei suoi derivati
06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilani pericolosi
06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
e uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del
fosforo
06 09 02 scorie fosforose
06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di
calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio,
diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
e uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi
chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti
06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici e
opacificanti
06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio
nella produzione di diossido di titanio
06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non
specificati altrimenti
06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi
del legno ed altri biocidi inorganici
06 13 02 * carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03 nerofumo
06 13 04 * rifiuti derivanti dai processi di
lavorazione dell'amianto
06 13 05 * fuliggine
06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 Rifiuti dei processi chimici organici
07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
e uso di prodotti chimici organici di base
07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di
lavaggio ed acque madri
07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di
lavaggio ed acque madri
07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08 * altri fondi e residui di reazione
07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti
alogenati
07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti
esauriti
07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di
lavaggio ed acque madri
07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di
lavaggio ed acque madri
07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08 * altri fondi e residui di reazione
07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti
alogenati
07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti
esauriti
07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13 rifiuti plastici
07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti
sostanze pericolose
07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da
quelli di cui alla voce 07 02 14
07 02 16 * rifiuti contenenti siliconi pericolosi
07 02 17 rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli
di cui alla voce 07 02 16
07 02 17* rifiuti contenenti siliconi, diversi da
quelli di cui alla voce 07 02 16
07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di
lavaggio ed acque madri
07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di
lavaggio ed acque madri
07 03 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 03 08 * altri fondi e residui di reazione
07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti
esauriti, alogenati
07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti
esauriti
07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01
09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri
biocidi, organici
07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di
lavaggio ed acque madri
07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di
lavaggio ed acque madri
07 04 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 04 08 * altri fondi e residui di reazione
07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti
esauriti, alogenati
07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti
esauriti
07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze
pericolose
07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
e uso di prodotti farmaceutici
07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di
lavaggio ed acque madri
07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di
lavaggio ed acque madri
07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08 * altri fondi e residui di reazione
07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti
esauriti, alogenati
07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti
esauriti
07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze
pericolose
07 05 14 rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla
voce 07 05 13
07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti,
disinfettanti e cosmetici
07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di
lavaggio ed acque madri
07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di
lavaggio ed acque madri
07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08 * altri fondi e residui di reazione
07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti
alogenati
07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti
esauriti
07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
e uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici
non specificati altrimenti
07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di
lavaggio ed acque madri
07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di
lavaggio ed acque madri
07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08 * altri fondi e residui di reazione
07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti
esauriti, alogenati
07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti
esauriti
07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed
uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati),
adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
ed uso nonche' della rimozione di pitture e vernici
08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle
di cui alla voce 08 01 11
08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi
da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici,
diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e
vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e
vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e
vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e
vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 01 21 * residui di pittura o di sverniciatori
08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
e uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08 02 01 polveri di scarti di rivestimenti
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali
ceramici
08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
e uso di inchiostri per stampa
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze
pericolose
08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui
alla voce 08 03 12
08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze
pericolose
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui
alla voce 08 03 14
08 03 16 * residui di soluzioni per incisione
08 03 17 * toner per stampa esauriti, contenenti
sostanze pericolose
08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli
di cui alla voce 08 03 17
08 03 19 * oli dispersi
08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
e uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti
impermeabilizzanti)
08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da
quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da
quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi o
sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o
sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o
sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o
sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
08 04 17 * olio di resina
08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08
08 05 01 * isocianati di scarto
09 Rifiuti dell'industria fotografica
09 01 rifiuti dell'industria fotografica
09 01 01 * soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti
a base acquosa
09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a
base acquosa
09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04 * soluzioni di fissaggio
09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di
arresto-fissaggio
09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal
trattamento in loco di rifiuti fotografici
09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti
argento o composti dell'argento
09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non
contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 11 * macchine fotografiche monouso contenenti
batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da
quelle di cui alla voce 09 01 11
09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal
recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui
alla voce 09 01 06
09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 Rifiuti provenienti da processi termici
10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri
impianti termici (tranne 19)
10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia
(tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02 ceneri leggere di carbone
10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non
trattato
10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e
polveri di caldaia
10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di
calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di
calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 09 * acido solforico
10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi
emulsionati usati come combustibile
10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia
prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze
pericolose
10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia
prodotte dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla
voce 10 01 14
10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento,
contenenti sostanze pericolose
10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento,
diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi,
contenenti sostanze pericolose
10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi,
diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10
01 18
10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia di
caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia di
caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della
preparazione del combustibile delle centrali
termoelettriche a carbone
10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque
di raffreddamento
10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 02 rifiuti dell'industria siderurgica
10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02 scorie non trattate
10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei
fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 08 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei
fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10 scaglie di laminazione
10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque
di raffreddamento, contenenti oli
10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque
di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02
11
10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal
trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal
trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10
02 13
10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 02 frammenti di anodi
10 03 04 * scorie della produzione primaria
10 03 05 rifiuti di allumina
10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria
10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria
10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano,
al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantita'
pericolose
10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce
10 03 15
10 03 17 * rifiuti contenenti catrame derivanti dalla
produzione di anodi
10 03 18 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla
produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce
10 03 17
10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti
sostanze pericolose
10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da
quelle di cui alla voce 10 03 19
10 03 21 * altre polveri e particolati (compresi quelli
prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
10 03 22 altre polveri e particolati (compresi quelli
prodotti da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla
voce 10 03 21
10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei
fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 24 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei
fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal
trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal
trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10
03 25
10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque
di raffreddamento, contenenti oli
10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque
di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03
27
10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie
saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie
saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10
03 29
10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01 * scorie della produzione primaria e
secondaria
10 04 02 * scorie e schiumature della produzione
primaria e secondaria
10 04 03 * arsenato di calcio
10 04 04 * polveri dei gas di combustione
10 04 05 * altre polveri e particolato
10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei
fumi
10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal
trattamento dei fumi
10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque
di raffreddamento, contenenti oli
10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque
di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04
09
10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 03 * polveri dei gas di combustione
10 05 04 altre polveri e particolato
10 05 05 * rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei
fumi
10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal
trattamento dei fumi
10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque
di raffreddamento, contenenti oli
10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque
di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05
08
10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che
rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in
quantita' pericolose
10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui
alla voce 10 05 10
10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02 scorie e schiumature della produzione primaria
e secondaria
10 06 03 * polveri dei gas di combustione
10 06 04 altre polveri e particolato
10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei
fumi
10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal
trattamento dei fumi
10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque
di raffreddamento, contenenti oli
10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque
di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06
09
10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro
e platino
10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 02 scorie e schiumature della produzione primaria
e secondaria
10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei
fumi
10 07 04 altre polveri e particolato
10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal
trattamento dei fumi
10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque
di raffreddamento, contenenti oli
10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque
di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07
07
10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri
minerali non ferrosi
10 08 04 polveri e particolato
10 08 08 * scorie saline della produzione primaria e
secondaria
10 08 09 altre scorie
10 08 10 * scorie e schiumature infiammabili o che
rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in
quantita' pericolose
10 08 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui
alla voce 10 08 10
10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivante dalla
produzione degli anodi
10 08 13 rifiuti contenenti carbonio della produzione
degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
10 08 14 frammenti di anodi
10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti
sostanze pericolose
10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da
quelle di cui alla voce 10 08 15
10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal
trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal
trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10
08 17
10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque
di raffreddamento, contenenti oli
10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque
di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08
19
10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 03 scorie di fusione
10 09 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate,
contenenti sostanze pericolose
10 09 06 forme e anime da fonderia inutilizzate,
diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate,
contenenti sostanze pericolose
10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse
da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti
sostanze pericolose
10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse, da
quelle di cui alla voce 10 09 09
10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze
pericolose
10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui
alla voce 10 09 11
10 09 13 * scarti di leganti contenenti sostanze
pericolose
10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui
alla voce 10 09 13
10 09 15 * scarti di rilevatori di crepe, contenenti
sostanze pericolose
10 09 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da
quelli di cui alla voce 10 09 15
10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 03 scorie di fusione
10 10 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate,
contenenti sostanze pericolose
10 10 06 forme e anime da fonderia inutilizzate,
diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate,
contenenti sostanze pericolose
10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse
da quelle di cui alla voce 10 10 07
10 10 09 * polveri di gas di combustione, contenenti
sostanze pericolose
10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da
quelle di cui alla voce 10 10 09
10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze
pericolose
10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui
alla voce 10 10 11
10 10 13 * scarti di leganti contenenti sostanze
pericolose
10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui
alla voce 10 10 13
10 10 15 * scarti di rilevatori di crepe, contenenti
sostanze pericolose
10 10 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da
quelli di cui alla voce 10 10 15
10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di
prodotti di vetro
10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05 polveri e particolato
10 11 09 * residui di miscela di preparazione non
sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze
pericolose
10 11 10 residui di miscela di preparazione non
sottoposti a trattamento termico, diverse da quelle di cui
alla voce 10 11 09
10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato e
polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad
esempio da tubi a raggi catodici)
10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla
voce 10 11 11
10 11 13 * fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla
macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose
10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla
macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce
10 11 13
10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento di
fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento di fumi,
diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal
trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal
trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10
11 17
10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in
loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in
loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10
11 19
10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di
ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10 12 01 residui di miscela non sottoposti a
trattamento termico
10 12 03 polveri e particolato
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal
trattamento dei fumi
10 12 06 stampi di scarto
10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e
materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei
fumi, contenenti sostanze pericolose
10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei
fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura,
contenenti metalli pesanti
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi
da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti
10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e
gesso e manufatti di tali materiali
10 13 01 residui di miscela non sottoposti a
trattamento termico
10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della
calce
10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle
voci 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal
trattamento dei fumi
10 13 09 * rifiuti della fabbricazione di
cemento-amianto, contenenti amianto
10 13 10 rifiuti della fabbricazione di
cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13
09
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali
compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle
voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei
fumi, contenenti sostanze pericolose
10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei
fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori
10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi,
contenenti mercurio
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico
superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri
materiali; idrometallurgia non ferrosa
11 01 rifiuti prodotti dal trattamento chimico
superficiale e rivestimento di metalli (ad esempio,
processi galvanici, zincatura, decappaggio, pulitura
elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali,
anodizzazione)
11 01 05 * acidi di decappaggio
11 01 06 * acidi non specificati altrimenti
11 01 07 * basi di decappaggio
11 01 08 * fanghi di fosfatazione
11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti
sostanze pericolose
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da
quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti
sostanze pericolose
11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da
quelle di cui alla voce 11 01 11
11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze
pericolose
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di
cui alla voce 11 01 13
11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana o
sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione
idrometallurgica di metalli non ferrosi
11 02 02 * fanghi della lavorazione idrometallurgica
dello zinco (compresi Marosite, goethite)
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi
elettrolitici acquosi
11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica
del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del
rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di
rinvenimento
11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro
11 03 02 * altri rifiuti
11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a
caldo
11 05 01 zinco solido
11 05 02 ceneri di zinco
11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei
fumi
11 05 04 * fondente esaurito
11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento
fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal
trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e
plastica
12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi
12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi
12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti
alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti
alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari,
contenenti alogeni
12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non
contenenti alogeni
12 01 10 * oli sintetici per macchinari
12 01 12 * cere e grassi esauriti
12 01 13 rifiuti di saldatura
12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze
pericolose
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di
cui alla voce 12 01 14
12 01 16 * residui di materiale di sabbiatura,
contenente sostanze pericolose
12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da
quelli di cui alla voce 12 01 16
12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica,
affilatura e lappatura) contenenti oli
12 01 19 * oli per macchinari, facilmente
biodegradabili
12 01 20 * corpi d'utensile e materiali di rettifica
esauriti, contenenti sostanze pericolose
12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica
esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad
acqua e vapore (tranne 11)
12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura
a vapore
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi
(tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e
19)
13 01 scarti di oli per circuiti idraulici
13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB
13 01 04 * emulsioni clorurate
13 01 05 * emulsioni non clorurate
 


13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici,
clorurati
13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non
clorurati
13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente
biodegradabili
13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici
13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli
lubrificanti
13 02 04 * oli minerali per motori, ingranaggi e
lubrificazione, clorurati
13 02 05 * oli minerali per motori, ingranaggi e
lubrificazione, non clorurati
13 02 06 * oli sintetici per motori, ingranaggi e
lubrificazione
13 02 07 * oli per motori, ingranaggi e lubrificazione,
facilmente biodegradabili
13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e
lubrificazione
13 03 oli isolanti e oli termoconduttori usati
13 03 01 * oli isolanti o oli termoconduttori,
contenenti PCB
13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori
clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non
clorurati
13 03 08 * oli sintetici isolanti e oli termoconduttori
13 03 09 * oli isolanti e oli termoconduttori,
facilmente biodegradabili
13 03 10 * altri oli isolanti e oli termoconduttori
13 04 oli di sentina
13 04 01 * oli di sentina da navigazione interna
13 04 02 * oli di sentina derivanti dalle fognature dei
moli
13 04 03 * oli di sentina da un altro tipo di
navigazione
13 05 prodotti di separazione olio/acqua
13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di
prodotti di separazione olio/acqua
13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03 * fanghi da collettori
13 05 06 * oli prodotti da separatori olio/acqua
13 05 07 * acque oleose prodotte da separatori
olio/acqua
13 05 08 * miscugli di rifiuti prodotti da camere a
sabbia e separatori olio/acqua
13 07 residui di combustibili liquidi
13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel
13 07 02 * benzina
13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)
13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti
13 08 01 * fanghi ed emulsioni da processi di
dissalazione
13 08 02 * altre emulsioni
13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di
scarto (tranne 07 e 08)
14 06 rifiuti di solventi organici, refrigeranti e
propellenti di schiuma/aerosol
14 06 01 * clorofluorocarburi, +CFC, +FC
14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi,
alogenati
14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi
14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi
alogenati
14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri
solventi
15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci,
materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati
altrimenti)
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di
imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01 imballaggi di carta e cartone
15 01 02 imballaggi di plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi di vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze
pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici
solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i
contenitori a pressione vuoti
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e
indumenti protettivi
15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi
filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e
indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e
indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15
02 02
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di
trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e
rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso
e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16
08)
16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 04 * veicoli fuori uso
16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne'
altre componenti pericolose
16 01 07 * filtri dell'olio
16 01 08 * componenti contenenti mercurio
16 01 09 * componenti contenenti PCB
16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui
alla voce 16 01 11
16 01 13 * liquidi per freni
16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze
pericolose
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla
voce 16 01 14
16 01 16 serbatoi per gas liquefatto
16 01 17 metalli ferrosi
16 01 18 metalli non ferrosi
16 01 19 plastica
16 01 20 vetro
16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di
cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22 componenti non specificati altrimenti
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 02 rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche
ed elettroniche
16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o
da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16
02 09
16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti
clorofluorocarburi, +CFC, +FC
16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti
amianto in fibre libere
16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti
componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui
alle voci 16 02 09 e 16 02 12
(1) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature
elettriche ed elettroniche possono rientrare gli
accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06,
contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio,
vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi
ecc.
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle
di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da
apparecchiature fuori uso
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori
uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 03 * rifiuti inorganici contenenti sostanze
pericolose
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui
alla voce 16 03 03
16 03 05 * rifiuti organici contenenti sostanze
pericolose
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui
alla voce 16 03 05
16 03 07* mercurio metallico
16 04 esplosivi di scarto
16 04 01 * munizioni di scarto
16 04 02 * fuochi artificiali di scarto
16 04 03 * altri esplosivi di scarto
16 05 gas in contenitori a pressione e sostanze
chimiche di scarto
16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli
halon), contenenti sostanze pericolose
16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da
quelli di cui alla voce 16 05 04
16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti
o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di
sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto
contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto
contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle
di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 06 batterie ed accumulatori
16 06 01 * batterie al piombo
16 06 02 * batterie al nichel-cadmio
16 06 03 * batterie contenenti mercurio
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05 altre batterie ed accumulatori
16 06 06 * elettroliti di batterie ed accumulatori,
oggetto di raccolta differenziata
16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per
trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13)
16 07 08 * rifiuti contenenti oli
16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 08 catalizzatori esauriti
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro,
argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne
16 08 07)
16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di
transizione pericolosi o composti di metalli di transizione
pericolosi
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di
transizione o composti di metalli di transizione, non
specificati altrimenti
16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracNing
catalitico (tranne 16 08 07)
16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido
fosforico
16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da
sostanze pericolose
16 09 sostanze ossidanti
16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di
potassio
16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio,
dicromato di potassio o di sodio
16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate
altrimenti
16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere
trattati fuori sito
16 10 01 * rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze
pericolose
16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di
cui alla voce 16 10 01
16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze
pericolose
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui
alla voce 16 10 03
16 11 rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari
16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base
di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti
sostanze pericolose
16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di
carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche,
diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari
provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze
pericolose
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari
provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di
cui alla voce 16 11 03
16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari
provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti
sostanze pericolose
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari
provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da
quelli di cui alla voce 16 11 05
17 Rifiuti dalle attivita' di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti contaminati
17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01 cemento
17 01 02 mattoni
17 01 03 mattonelle e ceramiche
17 01 06 * miscugli o frazioni separate di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze
pericolose
17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze
pericolose o da esse contaminati
17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti
contenenti catrame
17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di
carbone
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui
alla voce 17 03 01
17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti
catrame
17 04 metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti
17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze
pericolose
17 04 10 * cavi impregnati di olio, di catrame di
carbone o di altre sostanze pericolose
17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04
10
17 05 terra (compresa quella proveniente da siti
contaminati), rocce e materiale di dragaggio
17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze
pericolose
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
voce 17 05 03
17 05 05 * materiale di dragaggio, contenente sostanze
pericolose
17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di
cui alla voce 17 05 05
17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie,
contenente sostanze pericolose
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso
da quello di cui alla voce 17 05 07
17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione
contenenti amianto
17 06 01 * materiali isolanti, contenenti amianto
17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o
costituiti da sostanze pericolose
17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui
alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto
17 08 materiali da costruzione a base di gesso
17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso
contaminati da sostanze pericolose
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso,
diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 altri rifiuti dell'attivita' di costruzione e
demolizione
17 09 01 * rifiuti dell'attivita' di costruzione e
demolizione, contenenti mercurio
17 09 02 * rifiuti dell'attivita' di costruzione e
demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti
contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti
PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori
contenenti PCB)
17 09 03 * altri rifiuti dell'attivita' di costruzione
e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze
pericolose
17 09 04 rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01,
17 09 02 e 17 09 03
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario
o da attivita' di ricerca collegate (tranne i rifiuti di
cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da
trattamento terapeutico)
18 01 rifiuti dei reparti di maternita' e rifiuti
legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie
negli esseri umani
18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche
per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e
smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare
infezioni
18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e
smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare
infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti
monouso, assorbenti igienici)
18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti
sostanze pericolose
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui
alla voce 18 01 06
18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici
18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce
18 01 08
18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi
odontoiatrici
18 02 Rifiuti legati alle attivita' di ricerca,
diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli
animali
18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e
smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare
infezioni
18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e
smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare
infezioni
18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti
sostanze pericolose
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui
alla voce 18 02 05
18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici
18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce
18 02 07
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei
rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori
sito, nonche' dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua
preparazione per uso industriale
19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal
trattamento dei fumi
19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal
trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi
19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei
fumi
19 01 10 * carbone attivo esaurito, prodotto dal
trattamento dei fumi
19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze
pericolose
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di
cui alla voce 19 01 11
19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze
pericolose
19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla
voce 19 01 13
19 01 15 * polveri di caldaia, contenenti sostanze
pericolose
19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui
alla voce 19 01 15
19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze
pericolose
19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di
cui alla voce 19 01 17
19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 02 Rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di
rifiuti (comprese decromatazione, decianizzazione,
neutralizzazione)
19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente
da rifiuti non pericolosi
19 02 04 * rifiuti premiscelati contenenti almeno un
rifiuto pericoloso
19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti
chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici,
diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di
separazione
19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti
sostanze pericolose
19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti
sostanze pericolose
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui
alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 03 Rifiuti stabilizzati/solidificati
19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi,
parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto
19 03 08
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui
alla voce 19 03 04
19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi,
solidificati
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui
alla voce 19 03 06
19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato
19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01 rifiuti vetrificati
19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal
trattamento dei fumi
19 04 03 * fase solida non vetrificata
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra
di rifiuti vetrificati
19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di
rifiuti solidi
19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non
compostata
19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non
compostata
19 05 03 compost fuori specifica
19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 06 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei
rifiuti
19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di
rifiuti urbani
19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico
di rifiuti urbani
19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di
rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico
di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 07 Percolato di discarica
19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze
pericolose
19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di
cui alla voce 19 07 02
19 08 Rifiuti prodotti dagli impianti per il
trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 01 residui di vagliatura
19 08 02 rifiuti da dissabbiamento
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque
reflue urbane
19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione degli
scambiatori di ioni
19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana,
contenenti sostanze pericolose
19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla
separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e
grassi commestibili
19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla
separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce
19 08 09
19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico
delle acque reflue industriali, contenenti sostanze
pericolose
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico
delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui
alla voce 19 08 11
19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose
prodotti da altri trattamenti delle acque reflue
industriali
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle
acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla
voce 19 08 13
19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 09 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione
dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di
filtrazione e vaglio primari
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di
chiarificazione dell'acqua
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di
decarbonatazione
19 09 04 carbone attivo esaurito
19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle
resine a scambio ionico
19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione
di rifiuti contenenti metallo
19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri,
contenenti sostanze pericolose
19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diverse da
quelle di cui alla voce 19 10 03
19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze
pericolose
19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla
voce 19 10 05
19 11 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli
19 11 01 * filtri di argilla esauriti
19 11 02 * catrami acidi
19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi
19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di
carburanti tramite basi
19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 11 07 * rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi
19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei
rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione,
riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 01 carta e cartone
19 12 02 metalli ferrosi
19 12 03 metalli non ferrosi
19 12 04 plastica e gomma
19 12 05 vetro
19 12 06 * legno, contenente sostanze pericolose
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12
06
19 12 08 prodotti tessili
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti)
prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti
sostanze pericolose
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti)
prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da
quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di
terreni e risanamento delle acque di falda
19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di
bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di
bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19
13 01
19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica
dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica
dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di
risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze
pericolose
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di
risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui
alla voce 19 13 05
19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e rifiuti
concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di
risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze
pericolose
19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati
acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle
acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili
prodotti da attivita' commerciali e industriali nonche'
dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta
differenziata
20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata
(tranne 15 01)
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili
20 01 13 * solventi
20 01 14 * acidi
20 01 15 * sostanze alcaline
20 01 17 * prodotti fotochimici
20 01 19 * pesticidi
20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio
20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti
clorofluorocarburi
20 01 25 oli e grassi commestibili
20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla
voce 20 01 25
20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine
contenenti sostanze pericolose
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi
da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 29 * detergenti, contenenti sostanze pericolose
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce
20 01 29
20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce
20 01 31
20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16
06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonche' batterie e accumulatori
non suddivisi contenenti tali batterie
20 01 34 batterie e accumulatori, diversi da quelli di
cui alla voce 20 01 33
20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20
01 23, contenenti componenti pericolosi (2)
(2) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature
elettriche ed elettroniche possono rientrare gli
accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06,
contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio,
vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi
ecc.
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20
01 23 e 20 01 35
20 01 37 * legno contenente sostanze pericolose
20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01
37
20 01 39 plastica
20 01 40 metalli
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e
ciminiere
20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i
rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 02 02 terra e roccia
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
20 03 Altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
20 03 02 rifiuti dei mercati
20 03 03 residui della pulizia stradale
20 03 04 fanghi delle fosse settiche
20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07 rifiuti ingombranti
20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 14 febbraio 2013, n. 22:
«Art. 13 (Condizioni di utilizzo del
CSS-Combustibile). - 1. L'utilizzo del sottolotto di
CSS-Combustibile, in relazione al quale e' stata emessa una
dichiarazione di conformita' nel rispetto di quanto
disposto all'articolo 8, comma 2, e' consentito
esclusivamente negli impianti di cui all'articolo 3, comma
1, lettere b) e c) ai fini della produzione,
rispettivamente, di energia termica o di energia elettrica.
2. Fatte salve le diverse prescrizioni piu'
restrittive contenute nella rispettiva autorizzazione
integrata ambientale vigente alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, ai sensi del Titolo III-bis della
Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, per garantire un elevato grado di tutela dell'ambiente
e della salute umana, l'utilizzo del CSS-Combustibile negli
impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) o c) e'
soggetto al rispetto delle pertinenti disposizioni del
decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, applicabili al
coincenerimento, quali le disposizioni relative alle
procedure di consegna e ricezione, le condizioni di
esercizio, i residui, il controllo e la sorveglianza, le
prescrizioni per le misurazioni nonche' ai valori limite di
emissioni in atmosfera indicati o calcolati secondo quanto
previsto nell'allegato 2 del medesimo decreto legislativo,
e le deroghe di cui al medesimo allegato. Restano fermi gli
effetti prodotti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, con
l'emissione della dichiarazione di conformita'.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5
lettera l-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152:
«Art. 5 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
(Omissis)
1-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o
di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del
funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto,
dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che,
secondo l'autorita' competente, producano effetti negativi
e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In
particolare, con riferimento alla disciplina
dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna
attivita' per la quale l'allegato VIII indica valori di
soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che
dia luogo ad un incremento del valore di una delle
grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore
della soglia stessa;
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2,
lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica del
13 marzo 2013, n. 59:
«Art. 2. - 1. Ai fini del presente regolamento, si
intende per:
(Omissis)
g) modifica sostanziale di un impianto: ogni
modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative
di settore che disciplinano gli atti di comunicazione,
notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi
nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa
produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 208, comma 19, e
214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge:
«Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti
di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - (Omissis)
19. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata.».
«Art. 214 (Determinazione delle attivita' e delle
caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
semplificate). - 1. Le procedure semplificate di cui al
presente capo devono garantire in ogni caso un elevato
livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai
sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177,
comma 4.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i
rifiuti agricoli e le attivita' che generano i
fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le
norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti e le
condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento
di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei
luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di
recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del
presente decreto sono sottoposte alle procedure
semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la
medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle
predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le
procedure semplificate devono garantire che i tipi o le
quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi di
smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un
pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la
disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133,
per accedere alle procedure semplificate, le attivita' di
trattamento termico e di recupero energetico devono,
inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani
oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano superiori a
quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e
coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio
2005, n. 133;
c) sia garantita la produzione di una quota minima
di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in
energia utile calcolata su base annuale;
d) siano rispettate le condizioni, le norme
tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli
215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.
4. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2
relativamente alle attivita' di recupero continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno
2002, n. 161.
5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui
al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti
indicati nella lista verde di cui all'Allegato III del
regolamento (CE), n. 1013/2006.
6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli
215, comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei
controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla
provincia territorialmente competente un diritto di
iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'emanazione
del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui
al decreto del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1998, n.
350. All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma
le Province provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti
nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle
norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di qualita'
dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti
industriali e dalle altre disposizioni che regolano la
costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione
all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di
recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente
articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui
agli articoli 208, 209 e 211.
7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7,
ferme restando le disposizioni delle direttive e dei
regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di
compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti
da attivita' agricole e vivaistiche o da cucine, mense,
mercati, giardini o parchi, che hanno una capacita' di
trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono
destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti
nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei
comuni confinanti che stipulano una convenzione di
associazione per la gestione congiunta del servizio,
acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di
un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche
la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale,
possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia
di inizio di attivita' ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto
delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme
antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e
igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza
energetica nonche' delle disposizioni del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42. (1038)
8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande
disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative alle attivita'
private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresi',
le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le
condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche
adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo'
essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia.
9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di
cui all' articolo 189, attraverso il Catasto telematico e
secondo gli standard concordati con ISPRA, che cura
l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, dei seguenti elementi identificativi delle
imprese iscritte nei registri di cui agli articoli 215,
comma 3, e 216, comma 3:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa;
c) sede dell'impianto;
d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attivita' di
gestione;
e) relative quantita';
f) attivita' di gestione;
g) data di iscrizione nei registri di cui agli
articoli 215, comma 3, e 216, comma 3.
10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.
11. Con uno o piu' decreti, emanati ai sensi dell'
articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono
individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di un
combustibile alternativo, in parziale sostituzione dei
combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti al
regime di cui al Titolo III-bis della Parte II, dotati di
certificazione di qualita' ambientale, sia da qualificarsi,
ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I predetti
decreti possono stabilire, nel rispetto dell'articolo 177,
comma 4, le opportune modalita' di integrazione ed
unificazione delle procedure, anche presupposte, per
l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale,
con effetto di assorbimento e sostituzione di ogni altro
prescritto atto di assenso. Alle strutture eventualmente
necessarie, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e
l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzate
nell'ambito del sito dello stabilimento qualora non gia'
autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica il
regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.».
«Art. 214-bis (Sgombero della neve). - 1. Le
attivita' di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche
amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di
reti infrastrutturali o infrastrutture non costituisce
detenzione ai fini della lettera a) del comma 1
dell'articolo 183.».
«Art. 214-ter (Determinazione delle condizioni per
l'esercizio delle operazioni di preparazione per il
riutilizzo in forma semplificata). - 1. L'esercizio delle
operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o
componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera q), sono avviate, a
partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma
2, successivamente alla verifica e al controllo dei
requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2,
effettuati dalle province ovvero dalle citta' metropolitane
territorialmente competenti, secondo le modalita' indicate
all'articolo 216. Gli esiti delle procedure semplificate
avviate per l'inizio delle operazioni di preparazione per
il riutilizzo sono comunicati dalle autorita' competenti al
Ministero della transizione ecologica. Le modalita' e la
tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono
definite nel decreto di cui al comma 2.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita'
operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti
minimi di qualificazione degli operatori necessari per
l'esercizio delle operazioni di preparazione per il
riutilizzo, le quantita' massime impiegabili, la
provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti,
nonche' le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi
in base alle quali prodotti o componenti di prodotti
diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di
preparazione per il riutilizzo.».
«Art. 215 (Autosmaltimento). - 1. A condizione che
siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, e siano
tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili,
le attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi
effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi
possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in
particolare:
a) il tipo, la quantita' e le caratteristiche dei
rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio
degli impianti;
d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la qualita' delle emissioni e degli scarichi
idrici nell'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa,
e' allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme
tecniche specifiche di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e
delle procedure autorizzative previste dalla normativa
vigente.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli
articoli 208, 209, 210 e 211 le attivita' di
autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di
rifiuti.».
«Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo'
essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti
elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1,
lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227,
comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento,
l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
una visita preventiva, da parte della provincia competente
per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
presentazione della predetta comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma
1, in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche
dei rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche
alle quali le attivita' medesime sono sottoposte alla
disciplina prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai
metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche
dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori
limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai
valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al
tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in
relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare
forme diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,
i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa,
e' allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti
per la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono
svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il
ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti
stessi sono destinati ad essere recuperati, nonche'
l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale
dell'impianto.
7. Alle attivita' di cui al presente articolo si
applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero
e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
modo effettivo al recupero.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b),
e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da
disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, determina modalita',
condizioni e misure relative alla concessione di incentivi
finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a
favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere
materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per
produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle
centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla
produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto
dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, nonche' dalla direttiva
2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.
8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte
quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,
nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi
entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni.
8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate
dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che
determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di
essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure
semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente
decreto e dal presente articolo a condizione che siano
rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni
soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti,
con particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che
i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di
essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere
nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare
se soddisfino i criteri elaborati affinche' gli stessi
cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle
condizioni previste. Questa e' sottoposta, al pari delle
altre, alle procedure semplificate disciplinate
dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente
articolo a condizione che siano rispettati tutti i
requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e
oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare
riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che
i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di
essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,
n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis
del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210,
operazioni di recupero di materia prima secondaria da
specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili
i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente
articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni
di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del
presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater.
Fino alla scadenza di tale termine e' autorizzata la
continuazione dell'attivita' in essere nel rispetto delle
citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente
5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161
del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del
decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni
caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme di
cui al secondo periodo.
8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente delle
risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e
occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui
al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere
utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi
della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale
di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente
decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa
comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima
dell'avvio dell'attivita' all'autorita' ambientale
competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al
rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il
trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.
9. - 15.».
- Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 52
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 52 (Interventi vari). - 1.-13. Omissis
14. Per finalita' di tutela ambientale correlate al
potenziamento del settore della ricostruzione dei
pneumatici usati, le amministrazioni dello Stato, delle
regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici
e dei servizi di pubblica utilita', pubblici e privati,
nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte
di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali,
riservano una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti,
pari ad almeno il 20 per cento del totale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 199 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 199 (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite
le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti
urbani, le Autorita' d'ambito di cui all'articolo 201, nel
rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli
articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in
conformita' ai criteri generali stabiliti dall'articolo
195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente
articolo, predispongono e adottano piani regionali di
gestione dei rifiuti. L'approvazione dei piani regionali
avviene tramite atto amministrativo e si applica la
procedura di cui alla Parte II del presente decreto in
materia di VAS. Presso gli uffici competenti sono inoltre
rese disponibili informazioni relative alla partecipazione
del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali
si e' fondata la decisione, anche in relazione alle
osservazioni scritte presentate.
2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1
comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente
nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare
per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse
operazioni di gestione dei rifiuti, nonche' una valutazione
del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli
obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del
presente decreto.
3. I piani regionali di gestione dei rifiuti
prevedono inoltre:
a) l'indicazione del tipo, quantita' e fonte dei
rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per
ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti
urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o
verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione
futura dei flussi di rifiuti, nonche' la fissazione degli
obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a
livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'
articolo 205;
b) la ricognizione degli impianti di trattamento,
smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi
speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti
contenenti quantita' importanti di materie prime critiche o
flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale
specifica;
c) una valutazione della necessita' di nuovi
sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti
esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per
gli impianti per i rifiuti in conformita' del principio di
autosufficienza e prossimita' di cui agli articoli 181, 182
e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;
d) informazioni sui criteri di riferimento per
l'individuazione dei siti e la capacita' dei futuri
impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero,
se necessario;
e) l'indicazione delle politiche generali di
gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di
gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i
rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
f) la delimitazione di ogni singolo ambito
territoriale ottimale sul territorio regionale, nel
rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma
1, lettera m);
g) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni
degli impianti necessari a garantire la gestione dei
rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia,
efficienza, economicita' e autosufficienza della gestione
dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno
degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200,
nonche' ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei
rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione
al fine di favorire la riduzione della movimentazione di
rifiuti;
h) prevedono, per gli ambiti territoriali ottimali
piu' meritevoli, un sistema di premialita' tenuto conto
delle risorse disponibili a legislazione vigente;
i) la stima dei costi delle operazioni di recupero
e di smaltimento dei rifiuti urbani;
l) i criteri per l'individuazione delle aree non
idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e
smaltimento dei rifiuti, nonche' per l'individuazione dei
luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;
m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo,
il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed
energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti che ne derivino;
n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione
della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei
rifiuti urbani;
o) la determinazione, nel rispetto delle norme
tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di
disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;
p) le prescrizioni in materia di prevenzione e
gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui
all'articolo 225, comma 6;
q) il programma per la riduzione dei rifiuti
biodegradabili da collocare in discarica di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
36;
r) un programma di prevenzione della produzione dei
rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di
prevenzione dei rifiuti di cui all' art. 180, che descriva
le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure
adeguate anche per la riduzione dei rifiuti alimentari
nella produzione primaria, nella trasformazione e nella
fabbricazione e nel consumo. Il programma fissa anche gli
obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono
finalizzati a dissociare la crescita economica dagli
impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il
programma deve contenere specifici parametri qualitativi e
quantitativi per le misure di prevenzione al fine di
monitorare e valutare i progressi realizzati, anche
mediante la fissazione di indicatori;
r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire
gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis),
della direttiva 1999/31/CE o in altri documenti strategici
che coprano l'intero territorio dello Stato membro
interessato;
r-ter) misure per contrastare e prevenire tutte le
forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i
tipi di rifiuti dispersi.
r-quater) l'analisi dei flussi derivanti da
materiali da costruzione e demolizione nonche', per i
rifiuti contenenti amianto, idonee modalita' di gestione e
smaltimento nell'ambito regionale, allo scopo di evitare
rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono
incontrollato di tali rifiuti.
4. Il piano di gestione dei rifiuti puo' contenere,
tenuto conto del livello e della copertura geografica
dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:
a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei
rifiuti;
b) valutazione dell'utilita' e dell'idoneita' del
ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la
soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto
conto della necessita' di continuare ad assicurare il buon
funzionamento del mercato interno;
c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di
informazioni destinate al pubblico in generale o a
specifiche categorie di consumatori.
5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e'
coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di
competenza regionale previsti dalla normativa vigente.
6. Costituiscono parte integrante del piano regionale
i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono
prevedere:
a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato
su un criterio di valutazione del rischio elaborato
dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA);
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalita' degli interventi di bonifica e
risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente
l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero
di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita' di smaltimento dei materiali da
asportare.
7. L'approvazione del piano regionale o il suo
adeguamento e' requisito necessario per accedere ai
finanziamenti nazionali.
8. La regione approva o adegua il piano entro 18 mesi
dalla pubblicazione del Programma Nazionale di cui
all'articolo 198-bis, a meno che non siano gia' conformi
nei contenuti o in grado di garantire comunque il
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa
europea. In tale caso i piani sono adeguati in occasione
della prima approvazione o aggiornamento ai sensi del comma
10. Fino a tale momento, restano in vigore i piani
regionali vigenti.
9. In caso di inutile decorso del termine di cui al
comma 8 e di accertata inattivita' nell'approvare o
adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela
del territorio e del mare, ai sensi dell' articolo 5, comma
1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida
gli organi regionali competenti a provvedere entro un
congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in
via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla
elaborazione e approvazione o adeguamento del piano
regionale.
10. Le regioni per le finalita' di cui alla parte
quarta del presente decreto provvedono alla valutazione
della necessita' dell'aggiornamento del piano almeno ogni
sei anni.
11. Le regioni e le province autonome comunicano
tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare esclusivamente tramite la
piattaforma telematica MonitorPiani, l'adozione o la
revisione dei piani di gestione e di altri piani regionali
di gestione di specifiche tipologie di rifiuti, al fine del
successivo invio degli stessi alla Commissione europea e
comunicano periodicamente idonei indicatori e obiettivi
qualitativi o quantitativi che diano evidenza
dell'attuazione delle misure previste dai piani.
12. Le regioni e le province autonome assicurano,
attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale
nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a
definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei
piani e programmi di cui al presente articolo.
12-bis. L'attivita' di vigilanza sulla gestione dei
rifiuti e' garantita almeno dalla fruibilita' delle
seguenti informazioni da comunicare esclusivamente tramite
la piattaforma telematica di cui al comma 11, alla quale
ISPRA avra' accesso per i dati di competenza:
a) produzione totale e pro capite dei rifiuti
solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale,
se costituito, ovvero per ogni comune;
b) percentuale di raccolta differenziata totale e
percentuale di rifiuti effettivamente riciclati;
c) ubicazione, proprieta', capacita' nominale
autorizzata e capacita' tecnica delle piattaforme per il
conferimento dei materiali raccolti in maniera
differenziata, degli impianti di selezione del
multimateriale, degli impianti di trattamento
meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di
ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di
rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori
e coinceneritori;
d) per ogni impianto di trattamento
meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto
destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani
indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c),
quantita' di rifiuti in ingresso e quantita' di prodotti in
uscita, suddivisi per codice CER;
e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a
quanto previsto alla lettera c), quantita' di rifiuti in
ingresso, suddivisi per codice CER;
f) per le discariche, ubicazione, proprieta',
autorizzazioni, capacita' volumetrica autorizzata,
capacita' volumetrica residua disponibile e quantita' di
materiale ricevuto suddiviso per codice CER, nonche'
quantita' di percolato prodotto;
f-bis) per ogni impianto di recupero di materia
autorizzato con i criteri di cui all'articolo 184-ter,
ubicazione, proprieta', capacita' nominale autorizzata,
quantita' di rifiuti in ingresso e quantitativi di materia
recuperata.
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 34 del
decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123:
«Art. 34 (Disposizioni transitorie e finali).
-(omissis)
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche
sociali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate
le modalita' di raccolta, di smaltimento e di distruzione
dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti
dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi
compresi quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo
anche una disciplina specifica per la raccolta e lo
smaltimento dei prodotti scaduti.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 100 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 100 (Reti fognarie). - (Omissis)
3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati
che producono acque reflue domestiche, le regioni
individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o
privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di
protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento
degli scarichi a detti sistemi.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 183
lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 183 (Definizioni). -(Omissis)
(Omissis)
bb) «deposito temporaneo prima della raccolta»: il
raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli
stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento,
effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo
185-bis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 212 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - 1.
E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela
del territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori
ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un
Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero,
ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
dei capoluoghi di regione e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e
delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica
cinque anni.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni
speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita'
soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo
ha potere deliberante ed e' composto da diciannove membri
effettivi di comprovata e documentata esperienza
tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di
Presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con
funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di
commercio industria, artigianato e agricoltura;
i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative delle categorie economiche
interessate, di cui due dalle organizzazioni
rappresentative della categoria degli autotrasportatori e
due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei
rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle
imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e di
bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro
effettivo e' nominato un supplente.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono
istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o da un membro del
Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con
funzioni di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
o dalla provincia autonoma, con funzioni di
vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione
regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella
materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
e) - f);
4.
5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo
svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di
rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di
cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224,
228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, limitatamente all'attivita' di
intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti
oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende
speciali, i consorzi di comuni e le societa' di gestione
dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata
con apposita comunicazione del comune o del consorzio di
comuni alla sezione regionale territorialmente competente
ed e' valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani
prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al
presente comma, gia' effettuate alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
alla loro naturale scadenza.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque
anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attivita'
di raccolta, di trasporto, di commercio e di
intermediazione dei rifiuti; per le altre attivita'
l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attivita'
medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le
attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi
sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attivita'
di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a
condizione che tale ultima attivita' non comporti
variazione della classe per la quale le imprese sono
iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei
propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non
eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non
sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
condizione che tali operazioni costituiscano parte
integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa
dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non
sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e
sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
provinciale dell'Albo territorialmente competente che
rilascia il relativo provvedimento entro i successivi
trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta
sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'articolo 21
della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita'
dai quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti
prodotti
c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica
dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto
anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto
medesimo;
d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di
registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi
dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e
l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni
di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile
2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a
quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Le imprese tenute ad aderire al sistema di
tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis,
procedono all'iscrizione al Registro elettronico nazionale
per la tracciabilita' dei rifiuti istituito ai sensi
dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
attraverso la piattaforma telematica dell'Albo nazionale
gestori ambientali, che fornisce mediante le Sezioni
regionali e provinciali il necessario supporto tecnico
operativo, ed assicura la gestione dei rapporti con
l'utenza e la riscossione dei contributi.
10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di
raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per
l'attivita' di intermediazione e di commercio dei rifiuti
senza detenzione dei medesimi, e' subordinata alla
prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello
Stato i cui importi e modalita' sono stabiliti con uno o
piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte
del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi
del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento
nel caso di imprese in possesso della certificazione
ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla
data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano
la modalita' e gli importi previsti dal decreto del
Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come
modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data
23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148
del 26 giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le attivita' di
bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto
devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della
regione territorialmente competente per ogni intervento di
bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui
all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono
ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate
ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta
per cento nel caso di imprese in possesso della
certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso
14001.
12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori
logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti,
gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i
porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui
alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli
adempimenti relativi al sistema di tracciabilita' dei
rifiuti di cui all'articolo 188-bis. L'iscrizione deve
essere rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla
prestazione delle garanzie finanziarie.
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche' l'accettazione, la revoca e lo
svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale
l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed
alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali
dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di
decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono
definite le attribuzioni e le modalita' organizzative
dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese,
i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i
termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali
d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto,
continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato
nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione,
validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le
procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul
trasporto via mare e per via navigabile interna, in
coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
c) effettiva copertura delle spese attraverso i
diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione
relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte
all'Albo nazionale gestori ambientali;
e) interconnessione e interoperabilita' con le
pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di
pubblici registri;
f) riformulazione del sistema
disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di
cancellazione dell'iscrizione;
g) definizione delle competenze e delle
responsabilita' del responsabile tecnico.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al
presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, la cui
abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
suddetti decreti.
17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si
provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni,
anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo,
che saranno determinate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui
all'articolo 7, comma 7, del decreto del Ministro
dell'ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII,
capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello
Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7083 (spesa
corrente funzionamento registro) dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
18. I compensi da corrispondere ai componenti del
Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali
dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma
5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998,
406.
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai
sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere
intrapreso sulla base della denuncia di inizio
dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.
19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri
rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o
regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento
degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di
raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo
183.
20. - 28.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della 6 giugno
1974, n. 298:
«Art. 1 (Istituzione dell'albo). - Presso il
Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, e' istituito un albo che assume la
denominazione di «Albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi».
Presso gli uffici provinciali della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli
albi provinciali che nel loro insieme formano l'albo
nazionale.
L'iscrizione nell'albo e' condizione necessaria per
l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
Gli albi sono pubblici.
Presso ciascun albo e' istituita una sezione speciale
alla quale sono iscritte le cooperative a proprieta' divisa
e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale
sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od
esclusivamente con i veicoli in disponibilita' delle
imprese socie.
I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13
della presente legge, in quanto applicabili alle
cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si
ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.
Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le
modalita' e la documentazione necessarie alla dimostrazione
del rapporto associativo, nonche' le norme per
l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente
comma.».
- Si riporta il testo degli articoli 178-bis e 178-ter
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 178-bis (Responsabilita' estesa del
produttore). - 1. Al fine di rafforzare il riutilizzo, la
prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con
uno o piu' decreti adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita
la Conferenza unificata, sono istituiti, anche su istanza
di parte, regimi di responsabilita' estesa del produttore.
Con il medesimo decreto sono definiti, per singolo regime
di responsabilita' estesa del produttore, i requisiti, nel
rispetto dell'articolo 178-ter, e sono altresi' determinate
le misure che includono l'accettazione dei prodotti
restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di
tali prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, la
responsabilita' finanziaria per tali attivita' nonche'
misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o
giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi,
trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del
prodotto) sia soggetto ad una responsabilita' estesa del
produttore. Sono fatte salve le discipline di
responsabilita' estesa del produttore di cui agli articoli
217 e seguenti del presente decreto.
2. La responsabilita' estesa del produttore del
prodotto e' applicabile fatta salva la responsabilita'
della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma
1, e fatta salva la legislazione esistente concernente
flussi di rifiuti e prodotti specifici.
3. I regimi di responsabilita' estesa del produttore
istituiti con i decreti di cui al comma 1 prevedono misure
appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti
e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti
ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione
e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare
che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono
diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorita'
di cui all'articolo 179 e nel rispetto del comma 4
dell'articolo 177. Tali misure incoraggiano, tra l'altro,
lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
prodotti e componenti dei prodotti adatti all'uso multiplo,
contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e
facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti,
sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e
riciclati per favorire la corretta attuazione della
gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto
dell'intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei
rifiuti e, se del caso, della potenzialita' di riciclaggio
multiplo.
4. I decreti di cui al comma 1:
a) tengono conto della fattibilita' tecnica e della
praticabilita' economica nonche' degli impatti complessivi
sanitari, ambientali e sociali, rispettando l'esigenza di
assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;
b) disciplinano le eventuali modalita' di
riutilizzo dei prodotti nonche' di gestione dei rifiuti che
ne derivano ed includono l'obbligo di mettere a
disposizione del pubblico le informazioni relative alla
modalita' di riutilizzo e riciclo;
c) prevedono specifici obblighi per gli aderenti al
sistema.
5. Nelle materie di competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, i regimi di
responsabilita' estesa del produttore sono istituiti e
disciplinati, ai sensi del comma 1, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata.».
«Art. 178-ter (Requisiti generali minimi in materia
di responsabilita' estesa del produttore). - 1. I regimi di
responsabilita' estesa del produttore rispettano i seguenti
requisiti:
a) definizione dei ruoli e delle responsabilita' di
tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere
di riferimento, compresi i produttori che immettono
prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che
attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi
derivanti dalla responsabilita' estesa di questi ultimi, i
gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorita' locali
e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la
preparazione per il riutilizzo e le imprese dell'economia
sociale;
b) definizione in linea con la gerarchia dei
rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a
conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per
il regime di responsabilita' estesa del produttore e per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto
ed alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e
2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e
definiscono, ove opportuno, altri obiettivi quantitativi
e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di
responsabilita' estesa del produttore;
c) adozione di un sistema di comunicazione delle
informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei
dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti
da tali prodotti, specificando i flussi dei materiali di
rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera
b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui al
comma 8;
d) adempimento degli oneri amministrativi a carico
dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del
principio di equita' e proporzionalita' in relazione alla
quota di mercato e indipendentemente dalla loro
provenienza;
e) assicurazione che i produttori del prodotto
garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori del
loro prodotto e ai detentori di rifiuti interessati dai
regimi di responsabilita' estesa del produttore circa le
misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il
riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi
di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della
dispersione dei rifiuti nonche' le misure per incentivare i
detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi
esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del
caso, mediante incentivi economici.
2. I regimi di responsabilita' estesa assicurano:
a) una copertura geografica della rete di raccolta
dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della
distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle
aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti sono
piu' proficue e fornendo un'adeguata disponibilita' dei
sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone piu'
svantaggiate;
b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e
organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla
responsabilita' estesa del produttore;
c) meccanismi adeguati di autosorveglianza
supportati da regolari verifiche indipendenti, e inviate al
soggetto di cui al comma 4, per valutare:
1. la loro gestione finanziaria, compreso il
rispetto degli obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b);
2. la qualita' dei dati raccolti e comunicati in
conformita' del comma 1, lettera c) e delle disposizioni
del regolamento (CE) n. 1013/2006;
d) pubblicita' delle informazioni sul conseguimento
degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1,
lettera b), e, nel caso di adempimento collettivo degli
obblighi in materia di responsabilita' estesa del
produttore, informazioni altresi' su:
1. proprieta' e membri;
2. contributi finanziari versati da produttori di
prodotti per unita' venduta o per tonnellata di prodotto
immessa sul mercato;
3. procedura di selezione dei gestori di rifiuti.
3. I produttori, in adempimento ai propri obblighi
derivanti dalla responsabilita' estesa del produttore,
versano un contributo finanziario affinche' lo stesso:
a) copra i seguenti costi per i prodotti che il
produttore immette sul mercato nazionale:
1) costi della raccolta differenziata di rifiuti
e del loro successivo trasporto;
2) costi della cernita e del trattamento
necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in
materia di gestione dei rifiuti tenendo conto degli
introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti
derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie
prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni
di deposito non reclamate;
3) costi necessari a raggiungere altri traguardi
e obiettivi di cui al comma 1, lettera b);
4) costi di una congrua informazione agli
utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti a norma
del comma 1, lettera e);
5) costi della raccolta e della comunicazione dei
dati a norma del comma 1, lettera c);
b) nel caso di adempimento collettivo degli
obblighi in materia di responsabilita' estesa del
produttore, sia modulato, ove possibile, per singoli
prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare
tenendo conto della loro durevolezza, riparabilita',
riutilizzabilita' e riciclabilita' e della presenza di
sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio
basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi
fissati dalla pertinente normativa dell'Unione e, se del
caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di
garantire il buon funzionamento del mercato interno;
c) non superi i costi che sono necessari per
fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente
in termini di costi. Tali costi sono stabiliti, sentita
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati.
4. La lettera a) di cui al comma 3 non si applica ai
regimi di responsabilita' estesa del produttore di cui alle
direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE. Il principio
della copertura finanziaria dei costi, cosi' come declinato
alla lettera a) del comma 3 puo' essere derogato, previa
autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, ove ricorra la necessita' di
garantire la corretta gestione dei rifiuti e la
sostenibilita' economica del regime di responsabilita'
estesa, a condizione che:
a) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del
produttore istituiti con direttive europee, per raggiungere
gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i
produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei
costi necessari;
b) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del
produttore istituiti dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere
gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i
produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei
costi necessari;
c) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del
produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per
raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei
rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50 per cento dei
costi necessari;
d) e a condizione che i rimanenti costi siano
sostenuti da produttori originali di rifiuti o
distributori.
5. La deroga non puo' essere utilizzata per ridurre
la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti
nell'ambito dei regimi di responsabilita' estesa del
produttore istituiti prima del 4 luglio 2018.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare esercita la funzione di vigilanza e
controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla
responsabilita' estesa del produttore e, in particolare:
a) raccoglie in formato elettronico i dati di cui
al comma 9 nel Registro nazionale di cui al comma 8 e ne
verifica la correttezza e la provenienza;
b) analizza i bilanci di esercizio ed effettua
analisi comparative tra i diversi sistemi collettivi
evidenziando eventuali anomalie;
c) analizza la determinazione del contributo
ambientale di cui al comma 3;
d) controlla che vengano raggiunti gli obbiettivi
previsti negli accordi di programma stipulati dai sistemi
di gestione volti a favorire la prevenzione, il riciclaggio
e il recupero dei rifiuti e ne monitora l'attuazione;
e) verifica la corretta attuazione delle previsioni
del presente articolo per ciascun sistema istituito e per
tutti i soggetti responsabili.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono definite le modalita'
di vigilanza e controllo di cui al comma 6.
8. Al fine dello svolgimento della funzione di
vigilanza e controllo di cui al comma 6, presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e' istituito il Registro nazionale dei produttori al
quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilita'
estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le
modalita' definite con il decreto di cui al comma 7; in
caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro
dell'Unione che immettono prodotti sul territorio
nazionale, ai fini di adempiere agli obblighi derivanti
dall'istituzione di un regime di responsabilita' estesa,
questi designano una persona giuridica o fisica stabilita
sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato
per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al
Registro.
9. I soggetti di cui al comma 8 trasmettono al
Registro, secondo le modalita' stabilite con il decreto di
cui al comma 7: i dati relativi all'immesso sul mercato
nazionale dei propri prodotti e le modalita' con cui
intendono adempiere ai propri obblighi; i sistemi
attraverso i quali i produttori adempiono ai propri
obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e
annessa documentazione relativa al proprio progetto; entro
il 31 ottobre di ogni anno il bilancio in caso di sistemi
collettivi, il rendiconto dell'attivita' di gestione in
caso di sistemi individuali; entro il 31 ottobre di ogni
anno una relazione sulla gestione relativa all'anno
precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le
ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento
degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le
relative soluzioni, le modalita' di raccolta e di
trattamento implementate, le voci di costo relative alle
diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i
ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal
riutilizzo e le entrate da contributo ambientale; entro il
31 ottobre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e
gestione relativo all'anno successivo; entro il 31 ottobre
di ogni anno l'entita' del contributo ambientale per l'anno
successivo dettagliando le voci di costo che lo
compongono.».
- La decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7
giugno 2019, e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 giugno 2019,
n. L 163.
- La decisione di esecuzione (UE) n. 2021/19 del 18
dicembre 2020, e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 gennaio
2021, n. L 10.
- La decisione di esecuzione (UE) n. 2019/2000/UE, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 2 dicembre 2019, n. L 310.
- La decisione di esecuzione (UE) n. 2019/1004, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 20 giugno 2019, n. L 163.
- Si riporta il testo dell'articolo 205-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 205-bis (Regole per il calcolo degli
obiettivi). - 1. Gli obiettivi di cui all'articolo 181 sono
calcolati tramite:
a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e preparati
per il riutilizzo o riciclati in un determinato anno
civile;
b) il peso dei rifiuti urbani preparati per il
riutilizzo calcolato come il peso dei prodotti e dei
componenti di prodotti che sono divenuti rifiuti urbani e
sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di
controllo, pulizia o riparazione per consentirne il
riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;
c) il peso dei rifiuti urbani riciclati calcolato
come il peso dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti
a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e
altre operazioni preliminari per eliminare i materiali di
scarto che non sono interessati dal successivo
ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta
qualita', sono immessi nell'operazione di riciclaggio con
la quale sono effettivamente ritrattati per ottenere
prodotti, materiali o sostanze.
2. Ai fini del comma 1, lettera c), il peso dei
rifiuti urbani riciclati e' misurato all'atto
dell'immissione nell'operazione di riciclaggio.
3. In deroga al comma 1, il peso dei rifiuti urbani
riciclati puo' essere misurato in uscita dopo qualsiasi
operazione di selezione a condizione che:
a) tali rifiuti in uscita siano successivamente
riciclati;
b) il peso dei materiali o delle sostanze che sono
rimossi con ulteriori operazioni, precedenti l'operazione
di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati,
non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come
riciclati.
4. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo
181, comma 4, lettere c), d) ed e), siano stati conseguiti,
l'ISPRA tiene conto delle seguenti disposizioni:
a) la quantita' di rifiuti urbani biodegradabili
raccolti in modo differenziato in ingresso agli impianti di
trattamento aerobico o anaerobico e' computata come
riciclata se il trattamento produce compost, digestato o
altro prodotto in uscita con analoga resa di contenuto
riciclato rispetto all'apporto, destinato a essere
utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati.
Qualora il prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno,
lo stesso e' computato come riciclato solo se il suo
utilizzo comporta benefici per l'agricoltura o un
miglioramento dell'ambiente;
b) le quantita' di materiali di rifiuto che hanno
cessato di essere rifiuti prima di essere sottoposti ad
ulteriore trattamento possono essere computati come
riciclati a condizione che tali materiali siano destinati
all'ottenimento di prodotti, materiali o sostanze da
utilizzare per la loro funzione originaria o per altri
fini. I materiali di cui e' cessata la qualifica di rifiuti
da utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre
energia, o da incenerire, o da utilizzare in riempimenti o
smaltiti in discarica, non sono computati ai fini del
conseguimento degli obiettivi di riciclaggio;
c) e' possibile tener conto del riciclaggio dei
metalli separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani, a
condizione che i metalli riciclati soddisfino i criteri di
qualita' stabiliti con la decisione di esecuzione (UE)
2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019;
d) e' possibile computare, ai fini degli obiettivi
di cui all'articolo 181, comma 4, lettere a), b), c), d) ed
e) i rifiuti raccolti ed inviati in un altro Stato membro
per essere preparati per il riutilizzo, per essere
riciclati o per operazioni di riempimento;
e) e' possibile computare i rifiuti esportati fuori
dell'Unione per la preparazione per il riutilizzo o il
riciclaggio soltanto se gli obblighi di cui all'articolo
188-bis sono soddisfatti e se, in conformita' del
regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore puo' provare
che la spedizione di rifiuti e' conforme agli obblighi di
tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori
dell'Unione ha avuto luogo in condizioni che siano
ampiamente equivalenti agli obblighi previsti dal
pertinente diritto ambientale dell'Unione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 182-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 182 (Rifiuti organici). - 1. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
favoriscono, nell'ambito delle risorse previste a
legislazione vigente, il riciclaggio, ivi compresi il
compostaggio e la digestione dei rifiuti organici, in modo
da rispettare un elevato livello di protezione
dell'ambiente e che dia luogo ad un prodotto in uscita che
soddisfi pertinenti standard di elevata qualita'.
L'utilizzo in agricoltura e' consentito per i soli prodotti
in uscita conformi alla normativa vigente sui
fertilizzanti.
2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il
31 dicembre 2021, i rifiuti organici sono differenziati e
riciclati alla fonte, anche mediante attivita' di
compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in
modo differenziato, con contenitori a svuotamento
riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a
norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di
rifiuti.
3. Le attivita' di compostaggio sul luogo di
produzione comprendono oltre all'autocompostaggio anche il
compostaggio di comunita' realizzato secondo i criteri
operativi e le procedure autorizzative da stabilirsi con
decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro della
salute.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, gli Enti di governo dell'ambito ed i
Comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono le
attivita' di compostaggio sul luogo di produzione, anche
attraverso gli strumenti di pianificazione di cui
all'articolo 199 e la pianificazione urbanistica.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano promuovono la produzione e l'utilizzo di materiali
ottenuti dal riciclaggio di rifiuti organici.
6. I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe
proprieta' di biodegradabilita' e compostabilita' rispetto
ai rifiuti organici sono raccolti e riciclati assieme a
questi ultimi, laddove:
a) siano certificati conformi, da organismi
accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli
imballaggi recuperabili mediante compostaggio e
biodegradazione, o allo standard europeo EN14995 per gli
altri manufatti diversi dagli imballaggi;
b) siano opportunamente etichettati e riportino,
oltre alla menzione della conformita' ai predetti standard
europei, elementi identificativi del produttore e del
certificatore nonche' idonee istruzioni per i consumatori
di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta
differenziata e riciclo dei rifiuti organici;
c) entro il 31 dicembre 2023 siano tracciati in
maniera tale da poter essere distinti e separati dalle
plastiche convenzionali nei comuni impianti di selezione
dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico.
7. Entro un anno dall'entrata in vigore della
presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare stabilisce livelli di
qualita' per la raccolta differenziata dei rifiuti organici
e individua precisi criteri da applicare ai controlli di
qualita' delle raccolte nonche' degli impianti di
riciclaggio di predetti rifiuti.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis)
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 6 del l'articolo 237,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
«Art. 237 (Criteri direttivi dei sistemi di
gestione). - 1.-5. Omissis
6. Annualmente, entro il 31 ottobre, i sistemi di
gestione adottati presentano al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare un piano specifico
di prevenzione e gestione relativo all'anno solare
successivo, e il bilancio con relazione sulla gestione
relativa all'anno solare precedente, che riporti:
a) l'indicazione nominativa degli operatori
economici che partecipano al sistema;
b) i dati sui prodotti immessi sul mercato
nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui
quantitativi recuperati e riciclati;
c) le modalita' di determinazione del contributo
ambientale;
d) le finalita' per le quali e' utilizzato il
contributo ambientale;
e) l'indicazione delle procedure di selezione dei
gestori di rifiuti di filiera, secondo la normativa
vigente, nonche' dell'elenco degli stessi gestori
individuati per area geografica e che operano sull'intero
territorio nazionale;
f) le eventuali ragioni che impediscono il
raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo
previsti, con le relative misure e interventi correttivi
finalizzati ad assicurare il raggiungimento degli stessi.
In presenza di piu' attivita' produttive, il centro di
costo afferente all'attivita' di gestione del fine vita del
prodotto e' evidenziato in una contabilita' dedicata, tale
da mostrare tutte le componenti di costo associate al
contributo ambientale effettivamente sostenute. Eventuali
avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale non
concorrono alla formazione del reddito. E' fatto divieto di
distribuire utili e avanzi di esercizio ai consorziati.
L'avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale
costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e ne
determina la riduzione del suo importo nel primo esercizio
successivo.».
 
((Art. 35 bis
Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare
nella filiera foresta-legno

1. Al fine di introdurre misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno, attese la specificita' e la multifunzionalita' della filiera nonche' l'opportunita' di un suo rilancio, dopo il comma 4-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono inseriti i seguenti:
«4-quinquies.1. E' promossa la stipulazione di accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonche' per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.
4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma 4-quinquies.1 sono stipulati tra due o piu' soggetti, singoli o associati, di cui almeno la meta' deve essere titolare del diritto di proprieta' o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprieta' o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali.
4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale nonche' di assicurare la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversita' e dei paesaggi forestali, possono:
a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi;
b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprieta' agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprieta' fondiarie pubbliche e private, singole e associate, nonche' dei terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;
d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano;
e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualita' di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualita' di esercenti attivita' di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4-quater.
4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione e attuazione».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante Misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi, nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 3 (Distretti produttivi e reti di imprese). -
1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nel comma 2 le parole: «, ad eccezione delle
norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali» sono
soppresse.
2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente:
«a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al
comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per
la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione
dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i
distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione
per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende
quello delle imprese che vi appartengono, che hanno
contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario
imponibile, nonche' dei tributi, contributi ed altre somme
dovute agli enti locali, viene operata su base
concordataria per almeno un triennio, secondo le
disposizioni che seguono;
6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed
anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la
tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al
comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un
triennio, il volume delle imposte dirette di competenza
delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio,
avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita' delle
imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e
ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base
presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le
imprese interessate e' rimessa al distretto, che vi
provvede in base a criteri di trasparenza e parita' di
trattamento, sulla base di principi di mutualita';
8) non concorrono a formare la base imponibile in
quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese
appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi
fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione
delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla
Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari
obblighi e adempimenti fiscali da parte delle imprese
appartenenti al distretto e l'applicazione delle
disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del
concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di
monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati
necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli
elementi di cui al numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono
concordare in via preventiva e vincolante con gli enti
locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il
volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare
dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto e' operata
tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle
imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica
e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per
la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto e'
determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
complesso;
13) criteri generali per la determinazione di
quanto dovuto in base al concordato vengono determinati
dagli enti locali interessati, previa consultazione delle
categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
14) la ripartizione del carico tributario
derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese
interessate e' rimessa al distretto, che vi provvede in
base a criteri di trasparenza e parita' di trattamento,
sulla base di principi di mutualita';
15) in caso di osservanza del concordato, i
controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione di quanto dovuto in base al concordato;».
3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative
dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo
36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».
3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si
applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare
al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo
la produzione dei beni per i quali sono previsti gli
incentivi di cui al presente decreto.
3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma
3-bis e' subordinata alla preventiva autorizzazione
comunitaria.
4. Dall'attuazione del comma 1, nonche' dell'articolo
1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, come modificati dal presente articolo, non devono
derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno
2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.
4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi
dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma,
quale quella della concessione di finanziamenti, del
rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di
rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a
favore delle imprese per finalita' di sostegno
dell'economia. Le predette operazioni possono essere
effettuate in via diretta ovvero attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle
imprese per finalita' di sostegno dell'economia, che
possono essere effettuate esclusivamente attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
credito nonche' attraverso la sottoscrizione di fondi
comuni di investimento gestiti da una societa' di gestione
collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale
realizza uno o piu' fini istituzionali della Cassa depositi
e prestiti Spa. Lo Stato e' autorizzato a sottoscrivere,
per l'anno 2010, fino a 500.000 euro di quote di societa'
di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi
comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a
investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi
quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione
delle imprese di minore dimensione.
4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacita' innovativa e la
propria competitivita' sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti
nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del
contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il
contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo
patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica,
salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del
comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un
organo comune destinato a svolgere un'attivita', anche
commerciale, con i terzi:
1;
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni
caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in
relazione al programma di rete, i terzi possono far valere
i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la
soggettivita' giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro
due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo
comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in
quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di
esercizio della societa' per azioni, e la deposita presso
l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;
si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis,
terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti
pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve
essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, da ciascun imprenditore o legale
rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai
competenti uffici del registro delle imprese attraverso il
modello standard tipizzato con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la
denominazione sociale di ogni partecipante per originaria
sottoscrizione del contratto o per adesione successiva,
nonche' la denominazione e la sede della rete, qualora sia
prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai
sensi della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di
innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva
dei partecipanti e le modalita' concordate con gli stessi
per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che
contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi
assunti da ciascun partecipante; le modalita' di
realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e
i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli
eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si
obbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione
del fondo medesimo; se consentito dal programma,
l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche mediante
apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi
dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di
adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause
facoltative di recesso anticipato e le condizioni per
l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni
caso l'applicazione delle regole generali di legge in
materia di scioglimento totale o parziale dei contratti
plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il
nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune
per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
a tale soggetto, nonche' le regole relative alla sua
eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
essa acquista soggettivita' giuridica e, in assenza della
soggettivita', degli imprenditori, anche individuali,
partecipanti al contratto salvo che sia diversamente
disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione
negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema
imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
innovazione previsti dall'ordinamento, nonche'
all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei
prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente
garantita la genuinita' della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei
partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune
che non rientri, quando e' stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo,
nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle
modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del
programma medesimo.
4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera
e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle
pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si
procede alla ricognizione di interventi agevolativi
previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle
imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle
procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo
periodo. Restano ferme le competenze regionali per le
procedure di rispettivo interesse.
4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a
iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso
cui e' iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del
contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita
l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti
coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le
modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate
per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto
modificativo, presso la sezione del registro delle imprese
presso cui e' iscritta la stessa impresa. L'ufficio del
registro delle imprese provvede alla comunicazione della
avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a
tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso
cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno
alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se e'
prevista la costituzione del fondo comune, la rete puo'
iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede;
con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede
la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo
25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al
presente articolo si applicano le disposizioni
dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla
relativa richiesta.
4-quinquies.1. E' promossa la stipulazione di accordi
di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo
sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine
di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione
agro-silvo-pastorale nonche' per la conservazione e per
l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.
4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma
4-quinquies.1 sono stipulati tra due o piu' soggetti,
singoli o associati, di cui almeno la meta' deve essere
titolare del diritto di proprieta' o di un altro diritto
reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali
o almeno un contraente deve rappresentare, in forma
consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti
titolari dei diritti di proprieta' o di un altro diritto
reale o personale di godimento su beni
agro-silvo-pastorali.
4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo scopo di
valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione
agro-silvo-pastorale nonche' di assicurare la conservazione
e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della
biodiversita' e dei paesaggi forestali, possono:
a) individuare e mettere in atto le migliori
soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli
obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli
accordi medesimi;
b) promuovere la gestione associata e sostenibile
delle proprieta' agro-silvo-pastorali per il recupero
funzionale e produttivo delle proprieta' fondiarie
pubbliche e private, singole e associate, nonche' dei
terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2
dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e
filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34;
c) prevedere la realizzazione di interventi volti
alla riduzione dei rischi naturali, del rischio
idrogeologico e di incendio boschivo;
d) prevedere la realizzazione di interventi e di
progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla
valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in
cui operano;
e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle
aree interne sia in qualita' di proprietari o di titolari
di altri diritti reali o personali sulle superfici
agro-silvo-pastorali sia in qualita' di esercenti attivita'
di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo,
sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i
soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di
rete secondo le disposizioni del comma 4-quater.
4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai commi
4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono
equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni
promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro
diffusione e attuazione.
4-sexies. Per l'anno 2020, il contratto di rete puo'
essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli
di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi
economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di
emergenza dichiarati con provvedimento delle autorita'
competenti. Rientrano tra le finalita' perseguibili
l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla
rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro,
l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro
per chiusura di attivita' o per crisi di impresa, nonche'
l'assunzione di figure professionali necessarie a
rilanciare le attivita' produttive nella fase di uscita
dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli
istituti del distacco e della codatorialita', ai sensi
dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni
lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.
4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per
gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al
rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
definite le modalita' operative per procedere alle
comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata
dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a
dare attuazione alla codatorialita' di cui all'articolo 30,
comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.
4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al
presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di
pubblicita' di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto
previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al
comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai
sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, con l' assistenza di organizzazioni di rappresentanza
dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale
presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano
espressione di interessi generali di una pluralita' di
categorie e di territori.".
 
Art. 36

Semplificazioni in materia di economia montana e forestale

1. Le attivita' di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, sono esenti dall'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904 n. 523, recante «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie», e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani», e successive norme regionali di recepimento.
2. Nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non e' richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica.
3. Sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, anche se interessano aree vincolate ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e nel rispetto di quanto previsto dal Piano Forestale di Indirizzo territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6 del ((testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,)) ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entita':
a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato;
b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica;
c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.
((3-bis. Si considerano compresi tra gli interventi di cui alla lettera A.15) dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, anche i cavi interrati per il trasporto dell'energia elettrica facenti parte della rete di trasmissione nazionale alle medesime condizioni previste per le reti di distribuzione locale.
3-ter. All'articolo 57, comma 2-octies, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei dati relativi al gettito del sovracanone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, forniti dal Ministero della transizione ecologica,».))


Riferimenti normativi

- Il testo del regio decreto 25 luglio 1904 n. 523,
recante «Testo unico delle disposizioni di legge intorno
alle opere idrauliche delle diverse categorie», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1904, n. 234.
- Il testo del decreto 30 dicembre 1923, n. 3267,
recante «Riordinamento e riforma della legislazione in
materia di boschi e di terreni montani», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1924, n. 117.
- Si riporta il testo dell'articolo 142 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio):
«Art. 142 (Aree tutelate per legge). - 1. Sono
comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia
della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia,
anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una
fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti
negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri
sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul
livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali,
nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi,
ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti
dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le
zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b),
c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che
alla data del 6 settembre 1985
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai
sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come
zone territoriali omogenee A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai
sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come
zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B,
limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani
pluriennali di attuazione, a condizione che le relative
previsioni siano state concretamente realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti,
ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi
dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica,
altresi', ai beni ivi indicati alla lettera c) che la
regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai
fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso
pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con
provvedimento motivato, puo' confermare la rilevanza
paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di
conferma e' sottoposto alle forme di pubblicita' previste
dall'articolo 140, comma 4.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante
dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2017, n. 31, recante «Regolamento recante
individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria
semplificata», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
marzo 2017, n. 68.
- Si riporta il testo dell'articolo 57, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante Disposizioni
urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157, come modificato dalla presente legge:
«Art. 57 (Disposizioni in materia di enti locali). -
1. La lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232, e' sostituita dalla seguente: "c)
destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non
distribuita e della quota dell'imposta municipale propria
di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei
rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45
per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i
predetti comuni sulla base della differenza tra le
capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La
quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5
per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il
valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai
fini della determinazione della predetta differenza la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, propone la metodologia per la neutralizzazione della
componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della
predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita'
fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della
capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a
statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per
cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo, sino
a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e',
invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente,
eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo
i criteri di cui al primo periodo;".
1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 448, le parole: "e in euro
6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018" sono
sostituite dalle seguenti: ", in euro 6.208.184.364,87 per
ciascuno degli anni 2018 e 2019 e in euro 6.213.684.364,87
a decorrere dall'anno 2020";
b) al comma 449, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta
la seguente:
"d-ter) destinato, nel limite massimo di euro
5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino
a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei
criteri di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un
valore negativo del fondo di solidarieta' comunale. Il
contributo di cui al periodo precedente e' attribuito sino
a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta'
comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo
stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per
ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il
riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo
del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro
100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis)".
1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 5,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si
provvede:
a) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
utilizzando, quanto a 3,5 milioni di euro, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e,
quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno;
b) quanto a 5,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-quater. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal
2015 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni
dal 2015 al 2023".
2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali
e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti
dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, nonche' ai loro enti strumentali in forma
societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni
in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di
obblighi formativi:
a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135;
d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio
1987, n. 67;
e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111;
g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89.
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 2
dell'articolo 21-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50 (136), convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, e il comma 905 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
2-ter. Al comma 2 dell'articolo 232 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "fino all'esercizio
2019" sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole da: "Gli enti
locali" fino a: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle
seguenti: "Gli enti locali che optano per la facolta' di
cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione
patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente". (137)
2-quater. Al testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati;
b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) e'
abrogata.
2-quinquies. Dopo il comma 473 dell'articolo 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' inserito il seguente:
"473-bis. Per il solo anno 2017, qualora la
certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui
al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto
di gestione, gli enti sono tenuti a inviare una nuova
certificazione, a rettifica della precedente, entro il
termine perentorio del 31 gennaio 2020".
2-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quinquies
si provvede con le risorse non utilizzate di cui alla
lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232.
2-septies. All'articolo 1, comma 829, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole: "mediante utilizzo di
quota parte dell'avanzo accantonato" sono soppresse.
2-octies. Allo scopo di consentire l'avvio e la
prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati
strumenti formativi e conoscitivi per un'efficace azione
dei comuni dei territori montani, delle unioni montane dei
comuni e delle comunita' montane per l'attuazione della
legge 6 ottobre 2017, n. 158, del testo unico in materia di
foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo
3 aprile 2018, n. 34, e della legge 28 dicembre 2015, n.
221, nonche' per assicurare il miglioramento dell'attivita'
di formazione del personale dei suddetti enti per
l'applicazione delle citate normative, l'Unione nazionale
comuni, comunita', enti montani (UNCEM) organizza le
relative attivita' strumentali, utilizzando a tale scopo il
contributo dello 0,9 per cento del sovracanone di cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Con
decreto del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sulla base dei dati relativi al
gettito del sovracanone di cui all'articolo 1 della legge
27 dicembre 1953, n. 959, forniti dal Ministero della
transizione ecologica, sono disciplinate le modalita' per
l'effettuazione dei servizi e per l'attribuzione delle
risorse di cui al presente comma.
2-novies. Fermo restando l'obbligo del riversamento
all'entrata del bilancio dello Stato entro l'anno 2019 da
parte della Fondazione IFEL - Istituto per la finanza e
l'economia locale, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, delle somme
dovute ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e ai sensi dell'articolo 8, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019 e
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021,
2022 e 2023 a favore della predetta Fondazione per il
finanziamento di interventi di supporto ai processi
comunali di investimento, di sviluppo della capacita' di
accertamento e riscossione e di prevenzione delle crisi
finanziarie. All'onere di cui al periodo precedente, pari a
4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190;
b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2-decies. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione pari a
5,5 milioni di euro per l'anno 2019.
2-undecies. Il fondo di cui al comma 2-decies e'
destinato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed
esigibili alla data del 31 ottobre 2019 contratti con enti
e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti
all'Unione europea da parte di comuni interamente
confinanti con i medesimi Paesi.
2-duodecies. Una quota del fondo di cui al comma
2-decies non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2019
e' destinata all'incremento della massa attiva della
gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti
con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non
appartenenti all'Unione europea da parte di comuni che
hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31
dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i
medesimi Paesi. Ferma restando la dotazione del fondo di
cui al comma 2-decies, i debiti di cui al primo periodo
sono integralmente pagati anche nel caso di ricorso alla
modalita' semplificata di liquidazione di cui all'articolo
258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2-terdecies. Il fondo di cui al comma 2-decies e'
ripartito tra i beneficiari di cui ai commi 2-undecies e
2-duodecies con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 28 dicembre 2019.
2-quaterdecies. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 2-decies, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno
2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del
Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
2-quinquiesdecies. All'articolo 74, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo le parole: "i comuni," sono inserite le seguenti: "le
unioni di comuni,".
2-sexiesdecies. Alle minori entrate derivanti dal
comma 2-quinquiesdecies, valutate in 100.000 euro per
l'anno 2021 e in 56.000 euro annui a decorrere dall'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.».
 
((Art. 36 bis
Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in
Calabria

1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236:
«Art. 3 (Interventi nei settori della manutenzione
idraulica e forestale). - 1. E' autorizzata l'esecuzione di
interventi di manutenzione idraulica nell'ambito degli
ecosistemi fluviali, da effettuarsi secondo programmi
redatti per i bacini di rilievo nazionale dalle rispettive
autorita', per i bacini di rilievo interregionale dalle
rispettive autorita' o d'intesa tra le regioni competenti
per territorio, ove le autorita' non siano costituite, e
per i bacini di rilievo regionale dalle regioni. I
programmi sono redatti sulla base di criteri e modalita'
adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 18
maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e
integrazioni. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo
4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e
successive modificazioni, e' integrato con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresi' i
criteri per la ripartizione di cui al comma 7 e le
modalita' per l'esercizio del potere sostitutivo da parte
del presidente della giunta regionale o della provincia
autonoma, in caso di inerzia degli enti pubblici incaricati
della realizzazione dei singoli interventi.
3. I programmi sono presentati al Comitato dei
Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18
maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e
integrazioni, entro il termine perentorio di sessanta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di cui al comma 1. L'inosservanza del predetto
termine comporta l'esclusione dalla ripartizione di cui al
comma 7.
4. Le somme iscritte in conto residui per la parte
capitale nello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici per l'anno 1992, non impegnate in tale anno e che
non siano conservate in bilancio in forza di altre
disposizioni legislative, possono essere impegnate
nell'anno 1993 per le finalita' di cui al comma 1. Entro il
31 dicembre 1994 possono, comunque, essere utilizzate, con
le finalita' orientate alla ricostruzione del Belice, le
somme non impegnate di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 10 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 106 del 9 maggio 1990, iscritte in conto
residui per il 1992.
4-bis. Tra gli istituti di credito speciali o sezioni
autonome autorizzati di cui all'art. 6 della L. 23 dicembre
1992, n. 505, deve intendersi ricompresa anche la Cassa
depositi e prestiti.
5. Le somme iscritte sul capitolo 7720 dello stato di
previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
per l'anno 1992, non impegnate in tale anno, possono essere
impegnate nell'anno 1993 per le finalita' di cui al comma
1.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare
con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici per quanto riguarda il comma 4, le occorrenti
variazioni di bilancio di carattere compensativo, anche nel
conto dei residui.
7. Le somme di cui ai commi 4 e 5 sono ripartite tra
i bacini idrografici, sulla base dei programmi presentati,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Comitato dei Ministri di cui al comma 3.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dei lavori pubblici, sono
individuate le disponibilita' nel conto residui del
bilancio dello Stato del 1992 e precedenti, che possono
essere impegnate negli anni 1993-1995 per la realizzazione
di opere di pubblica utilita' di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni,
anche mediante il cofinanziamento delle regioni e degli
enti locali, finalizzati prioritariamente alla occupazione
dei soggetti disoccupati di cui all'articolo 1, comma 4. Le
somme relative sono ripartite sulla base di appositi
programmi predisposti dall'autorita' di bacino e dalle
regioni, d'intesa fra loro o singolarmente, con le
procedure di cui al comma 7.
9. Alla regione Calabria e' concesso nel periodo
1993-1995 un contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di
cui lire 390 miliardi nell'anno 1993, lire 450 miliardi
nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995, per le
spese da sostenersi per il perseguimento delle finalita'
previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n.
664, limitatamente ai lavoratori gia' occupati nel
precedente triennio. L'erogazione delle somme e'
subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87. La
regione Calabria trasmette alle Camere entro il 31 dicembre
1993 una relazione sullo stato di realizzazione delle opere
di cui all'articolo 1 della citata legge n. 664 del 1984
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto,
e, entro il 30 giugno 1996, una relazione sui risultati
realizzati con il finanziamento di cui al presente comma.
Le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere
motivato su tali relazioni entro novanta giorni.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.».
- Si riporta il testo del comma 177 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«(omissis)
177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.
(omissis).».
 
((Art. 36 ter
Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del
dissesto idrogeologico

1. I commissari straordinari per le attivita' di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, recante approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019, e all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di seguito denominati: «commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico» o «commissari di Governo», esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.
2. Gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque titolo finanziati, nonche' quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR costituiscono interventi di preminente interesse nazionale.
3. I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la piu' rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al comma 2, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorita', ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico. Le strutture regionali preposte al rilascio di pareri e nulla osta, anche ambientali, per gli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico assumono le attivita' indicate dai commissari di Governo come prioritarie, se opportuno anche aggiornando il sistema di misurazione della performance con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4. Il Ministro della transizione ecologica trasmette una relazione annuale al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, contenente l'indicazione degli interventi di competenza dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione.
5. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «Presidenti delle regioni» sono inserite le seguenti: «, di seguito denominati commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico,»;
2) al secondo periodo, le parole: «Presidenti delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico non e' dovuto alcun compenso. In caso di dimissioni o di impedimento del predetto commissario, il Ministro della transizione ecologica nomina un commissario ad acta, fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento»;
c) ai commi 4 e 5, le parole: «Presidente della regione», ovunque occorrano, sono sostituite dalle seguenti: «commissario di Governo».
6. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico» sono sostituite dalle seguenti: «commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico».
7. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente»;
b) all'ultimo periodo le parole: «Presidente della Regione in qualita' di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico»;
c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o piu' interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilita' del Commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, puo' essere revocato il Commissario in carica e nominato un altro soggetto avente specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico, che subentra nelle medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato. Al Commissario nominato ai sensi del precedente periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati».
8. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «Presidenti delle Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «commissari di Governo».
9. Il commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, anche attraverso i contratti di fiume, in collaborazione con le autorita' di distretto e le amministrazioni comunali territorialmente competenti, puo' attuare, nel limite delle risorse allo scopo destinate, interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini e sottobacini idrografici che mirino al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo, alla corretta manutenzione delle foci e della sezione fluviale anche al fine di ripristinare, in tratti di particolare pericolosita' per abitati e infrastrutture, adeguate sezioni idrauliche per il deflusso delle acque.
10. Fermi restando i poteri gia' conferiti in materia di espropriazioni da norme di legge ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 si applicano alle procedure relative agli interventi finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico nel territorio nazionale, a tutela del supremo obiettivo della salvaguardia della vita umana.
11. I termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla meta', ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico.
12. In caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.
13. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, l'autorita' procedente, qualora lo ritenga necessario, convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi e' di trenta giorni.
14. Il comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati. Il secondo, terzo e quarto periodo del comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono soppressi.
15. Al fine di razionalizzare i differenti sistemi informativi correlati al finanziamento e alla rendicontazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli previsti nel PNRR, il Ministero della transizione ecologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede alla ricognizione e omogeneizzazione dei propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del suolo, anche avvalendosi delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare un flusso informativo ordinato, omogeneo a livello nazionale e coerente tra i diversi sistemi.
16. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, all'esito della ricognizione di cui al comma 15, elabora uno studio per l'attuazione dei processi di interoperabilita' tra i sistemi informativi per il monitoraggio delle gare, dei progetti, delle opere pubbliche e degli investimenti correlati agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e svolge le attivita' tecniche e operative di propria competenza per l'attuazione del conseguente programma sulla base di apposita convenzione.
17. L'ISPRA svolge le predette attivita' sentite le competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri nonche' in raccordo con le altre amministrazioni centrali titolari di competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, al fine di rendere piu' integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e di rendicontazione dei progetti, garantendo un'adeguata informazione e pubblicita' agli enti legittimati o destinatari.
18. Al fine di consentire un piu' rapido ed efficiente svolgimento delle attivita' di valutazione e selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, l'ISPRA, in coordinamento con le competenti strutture del Ministero della transizione ecologica, provvede alla ricognizione delle funzionalita' della piattaforma del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) che necessitano di aggiornamento, adeguamento e potenziamento. A tal fine, il Ministero della transizione ecologica e l'ISPRA operano d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e dissesto idrogeologico, al fine di rendere piu' integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicita' agli enti legittimati o destinatari. L'alimentazione del sistema ReNDiS avviene assicurando il principio di unicita' dell'invio previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e garantendo l'interoperabilita' con la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
19. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attivita' dell'ISPRA di cui ai commi da 15 a 18, pari a 165.000 euro per l'anno 2021 e a 235.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
20. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo non si applicano agli interventi finalizzati al superamento delle emergenze di rilievo nazionale deliberate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
21. Al fine di accelerare e semplificare gli interventi infrastrutturali anche connessi alle esigenze di contrastare il dissesto idrogeologico, all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le parole: «limitatamente a quelli indicati all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi quelli indicati all'articolo 1».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116:
«Art. 10 (Misure straordinarie per accelerare
l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento
delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati
all'agricoltura). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore
del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano
relativamente al territorio di competenza nelle funzioni
dei commissari straordinari delegati per il sollecito
espletamento delle procedure relative alla realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarita'
delle relative contabilita' speciali. I commissari
straordinari attualmente in carica completano le operazioni
finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
(omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 7, commi 2,
4 e 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Norme in materia di gestione di risorse
idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, per il superamento delle procedure di
infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze
C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014;
norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione
del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi
di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati
urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione
idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane
interessate da fenomeni di esondazione e alluvione). - 1.
(omissis)
2. Gli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono
individuati con decreto del Ministro della transizione
ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna
regione territorialmente competente. Le risorse sono
prioritariamente destinate agli interventi integrati,
finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla
tutela e al recupero degli ecosistemi e della
biodiversita', ovvero che integrino gli obiettivi della
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro
per l'azione comunitaria in materia di acque, e della
direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e
alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli
interventi sul reticolo idrografico non devono alterare
ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua,
bensi' tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla
base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala
spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi
integrati, in grado di garantire contestualmente la
riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento
dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli
ecosistemi e della biodiversita', in ciascun accordo di
programma deve essere destinata una percentuale minima del
20 per cento delle risorse. Nei suddetti interventi assume
priorita' la delocalizzazione di edifici e di
infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica
incolumita'. L'attuazione degli interventi e' assicurata
dal Commissario di Governo per il contrasto al dissesto
idrogeologico con i compiti, le modalita', la contabilita'
speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. In caso
di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi
con riferimento all'attuazione di uno o piu' interventi,
laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause
indipendenti dalla responsabilita' del Commissario, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della transizione ecologica, puo'
essere revocato il Commissario in carica e nominato un
altro soggetto avente specifiche competenze in materia di
dissesto idrogeologico, che subentra nelle medesime
funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario
revocato. Al Commissario nominato ai sensi del precedente
periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i
commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del
rischio idrogeologico e non sono corrisposti gettoni,
compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque
denominati.
3. (omissis)
4. Per le attivita' di progettazione ed esecuzione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni
ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nonche' le stesse attivita' relative
ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico,
comunque finanziati a valere su risorse finanziarie
nazionali, europee e regionali, icommissari di Governo,
nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono
richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni
per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i
soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure
ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese
societa' in house delle amministrazioni centrali dello
Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i
Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo
sulle rispettive societa', ai sensi della disciplina
nazionale ed europea.
5. I commissari di Governo, per le occupazioni di
urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per
l'esecuzione degli interventi inclusi negli accordi di cui
al comma 4, emanato il relativo decreto, provvedono alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza
di due rappresentanti delle Regioni o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
20 febbraio 2019, recante «Approvazione del Piano nazionale
per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino
e la tutela della risorsa Ambientale», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1.3.(omissis)
4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, per il
tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il
relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e
il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011,
segnalando altresi' semestralmente eventuali anomalie e
significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel
cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini
della valutazione di definanziamento degli interventi. Le
modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di
quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e
3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza
tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si
applicano anche agli interventi dei commissari di Governo
per il contrasto al dissesto idrogeologico e dei Commissari
per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del
decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei
Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale
di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.».
- Il testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la
tutela ambientale e l'efficientamento energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti
sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 giugno 2014, n. 144.
- Il testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita'
produttive», convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 2014, n. 212.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:
«Art. 7 (Sistema di misurazione e valutazione della
performance). - 1. Le amministrazioni pubbliche valutano
annualmente la performance organizzativa e individuale. A
tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere
vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il
Sistema di misurazione e valutazione della performance.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Misure straordinarie per accelerare
l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento
delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati
all'agricoltura). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore
del presente decreto, i Presidenti della regioni, di
seguito denominati commissari di Governo per il contrasto
del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al
territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle
procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli
accordi di programma sottoscritti tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le
regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e nella titolarita' delle relative
contabilita' speciali. I commissari straordinari
attualmente in carica completano le operazioni finalizzate
al subentro dei commissari di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico entro quindici giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto.
2. Al commissario di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico non e' dovuto alcun compenso. In
caso di dimissioni o di impedimento del predetto
commissario, il Ministro della transizione ecologica nomina
un commissario ad acta, fino all'insediamento del nuovo
Presidente della regione o alla cessazione della causa di
impedimento.
2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in
tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa,
dalla carica di Presidente della regione, questi cessa
anche dalle funzioni commissariali eventualmente
conferitegli con specifici provvedimenti legislativi.
Qualora normative di settore o lo statuto della regione non
prevedano apposite modalita' di sostituzione, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, e' nominato un commissario che
subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino
all'insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche agli incarichi
commissariali, conferiti ai sensi di specifici
provvedimenti legislativi, per i quali e' gia' intervenuta
l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della
regione.
2-ter. Per l'espletamento delle attivita' previste
nel presente articolo, il Presidente della regione puo'
delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla
base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente
della regione con i medesimi poteri e le deroghe previsti
per il Commissario. Il soggetto attuatore, se dipendente di
societa' a totale capitale pubblico o di societa' dalle
stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi
nazionali di lavoro delle societa' di appartenenza, e'
collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio dalla data del provvedimento di
conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di
svolgimento dello stesso. Al soggetto attuatore, scelto
anche fra estranei alla pubblica amministrazione, e'
corrisposto un compenso determinato nella misura e con le
modalita' di cui all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che e'
posto a carico del quadro economico degli interventi cosi'
come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria
Generale dello Stato. Il soggetto attuatore, nel caso in
cui si tratti di un dipendente di una pubblica
amministrazione, e' collocato fuori ruolo o in posizione di
comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo
l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento
fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza equivalente
dal punto di vista finanziario.
3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i quali e'
fissato il termine finale del 30 aprile 2014, sono ultimati
entro trenta giorni dall'effettivo subentro.
4. Per le attivita' di progettazione degli
interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per
le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche'
per ogni altra attivita' di carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi
servizi e forniture, il commissario di Governo puo'
avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici
regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei
comuni, dei provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi
di bonifica e delle autorita' di distretto, nonche' delle
strutture commissariali gia' esistenti, non oltre il 30
giugno 2015, e delle societa' a totale capitale pubblico o
delle societa' dalle stesse controllate. Le relative spese
sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la
progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
il commissario di Governo e' titolare dei procedimenti di
approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei
poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal
fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le
attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche,
necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto
degli obblighi internazionali e di quelli derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5
sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i
nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo
necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta
dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce, ove
occorra, variante agli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti
di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo previsti
dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale l'autorita' procedente provvede
comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente
agli interventi individuati negli accordi di programma di
cui al comma 1. Per le occupazioni di urgenza e per le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per
l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di
legge previsti dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modificazioni, sono ridotti alla meta'.
L'autorita' procedente, qualora lo ritenga necessario,
procede a convocare la conferenza di servizi di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di
conferenza dei servizi e' di trenta giorni.
7. Ai fini delle attivita' di coordinamento delle
fasi relative alla programmazione e alla realizzazione
degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il
numero degli uffici dirigenziali di livello generale e non
generale vigenti, l'Ispettorato di cui all'articolo 17,
comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, e' trasformato in una direzione generale
individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e,
pertanto, l'Ispettorato e' soppresso. Conseguentemente, al
citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del
2009 le parole da: «le proprie strutture anche vigilate» a:
«decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n.
140» sono sostituite dalle seguenti: «una direzione
generale individuata dai regolamenti di organizzazione del
Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che
subentra nelle funzioni gia' esercitate dall'Ispettorato
generale».
7-bis. I comuni possono rivolgersi ai soggetti
conduttori di aziende agricole con fondi al di sopra di
1.000 metri di altitudine per l'esecuzione di opere minori
di pubblica utilita' nelle aree attigue al fondo, come
piccole manutenzioni stradali, servizi di spalatura della
neve o regimazione delle acque superficiali, previa
apposita convenzione per ciascun intervento da pubblicare
nell'albo pretorio comunale e a condizione che siano
utilizzate le attrezzature private per l'esecuzione dei
lavori.
8. Al fine di conseguire un risparmio di spesa,
all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, dopo le
parole: «due supplenti» sono aggiunte le seguenti: «con
comprovata esperienza in materia contabile amministrativa»
e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Uno dei
componenti effettivi e' designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo
Ministero».
8-bis. Entro venti giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
nominati i nuovi componenti del collegio dei revisori dei
conti dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi della disciplina di cui
al comma 8.
9. Fermo restando il termine del 31 dicembre 2014,
stabilito dall'articolo 1, comma 111, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, gli interventi per i quali sono
trasferite le relative risorse statali o regionali entro il
30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015. I
Presidenti delle regioni provvedono, con cadenza almeno
trimestrale, ad aggiornare i dati relativi allo stato di
avanzamento degli interventi secondo modalita' di
inserimento in un sistema on line specificate dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 9
del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dopo le
parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti:
«comma 3, lettera a)».
11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse
destinate al finanziamento degli interventi in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto, per quanto di
competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei
Ministri puo' avvalersi di apposita struttura di missione,
alle cui attivita' si fara' fronte con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
11-bis. All'articolo 7, comma 8, del decreto
legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, le parole: «entro il
22 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
22 dicembre 2015».
12. Al decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «da svolgere
entro i novanta giorni successivi all'emanazione del
decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «da
svolgere, secondo l'ordine di priorita' definito nei
medesimi decreti, entro i centoventi giorni successivi alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti
per i terreni classificati, sulla base delle indagini,
nelle classi di rischio piu' elevate, e entro i successivi
duecentodieci per i restanti terreni. Con i medesimi
decreti, puo' essere disposto, nelle more dello svolgimento
delle indagini dirette, il divieto di commercializzazione
dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle classi
di rischio piu' elevato, ai sensi del principio di
precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n.
178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare.»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 6, e' inserito il
seguente: «6.1. Le indagini di cui al presente articolo
possono essere estese, nei limiti delle risorse disponibili
a legislazione vigente, con direttiva dei Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e della salute,
d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ai
terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai
sensi del comma 5, in quanto coperti da segreto
giudiziario, ovvero oggetto di sversamenti resi noti
successivamente alla chiusura delle indagini di cui al
comma 5. Nelle direttive di cui al presente comma sono
indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui
terreni di cui al primo periodo e la presentazione delle
relative relazioni. Entro i quindici giorni dalla
presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui
al comma 6.»;
c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e' inserito
il seguente: «5-ter. Fatto salvo quanto stabilito dalla
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE
del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque, nella concessione di
contributi e finanziamenti previsti dai programmi
comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita
priorita' assoluta agli investimenti in infrastrutture
irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso
collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del
prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde
nelle province di Napoli e Caserta.».
12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre
2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 6-sexies e' aggiunto il
seguente:
«6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, e' disciplinata
l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato
al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto
alle attivita' illecite di gestione dei rifiuti, con
particolare riferimento al territorio campano».
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera b), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «, Genova e La
Spezia» sono soppresse e le parole: «20 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «14 milioni di euro».
13-ter. Per gli interventi di ricostruzione
conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, dal 25
al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio
2014, nel territorio della regione Liguria, e' autorizzata
la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014.
13-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-ter,
pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a
valere sui risparmi di spesa di cui al comma 13-bis.".
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita' (Testo A)», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189.
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del comma 2
articolo 11, del comma 5 articolo 13, del comma 3 articolo
14, dei commi 1, 8, 10 e 14 dell'articolo 20, dei commi 3 e
5 dell'articolo 22, del comma 4 dell'articolo 22-bis, del
comma 5 dell'articolo 23, articolo 24, del comma 4
dell'articolo 25, del comma 10 dell' articolo 26, del comma
2 dell'articolo 27, dei commi 4 e 7 dell' articolo 42-bis,
articolo 46 e comma 3 dell'articolo 48 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327:
«Art. 9 (Vincoli derivanti da piani urbanistici). -
1. Un bene e' sottoposto al vincolo preordinato
all'esproprio quando diventa efficace l'atto di
approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua
variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica
o di pubblica utilita'. (L)
2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata
di cinque anni. Entro tale termine, puo' essere emanato il
provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica
utilita' dell'opera. (L)
3. Se non e' tempestivamente dichiarata la pubblica
utilita' dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio
decade e trova applicazione la disciplina dettata
dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380. (L)
4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua
decadenza, puo' essere motivatamente reiterato, con la
rinnovazione dei procedimenti previsti nel comma 1 e
tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli
standard.
5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo
preordinato all'esproprio, il consiglio comunale puo'
motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate
sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilita'
diverse da quelle originariamente previste nel piano
urbanistico generale. In tal caso, se la Regione o l'ente
da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico
generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine
di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della
delibera del Consiglio comunale e della relativa completa
documentazione, si intende approvata la determinazione del
Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone
l'efficacia. (L)
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla e'
innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla
adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici.
(L).».
«Art. 11 (La partecipazione degli interessati).
2. L'avviso di avvio del procedimento e' comunicato
personalmente agli interessati alle singole opere previste
dal piano o dal progetto. Allorche' il numero dei
destinatari sia superiore a 50, la comunicazione e'
effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo
pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli
immobili da assoggettare al vincolo, nonche' su uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove
istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia
autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da
assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con
quali modalita' puo' essere consultato il piano o il
progetto. Gli interessati possono formulare entro i
successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate
dall'autorita' espropriante ai fini delle definitive
determinazioni. (L)».
«Art. 13 (Contenuto ed effetti dell'atto che comporta
la dichiarazione di pubblica utilita').
5. L'autorita' che ha dichiarato la pubblica utilita'
dell'opera puo' disporre la proroga dei termini previsti
dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre
giustificate ragioni. La proroga puo' essere disposta,
anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un
periodo di tempo che non supera i due anni. (L)».
«Art. 14 (L) (Istituzione degli elenchi degli atti
che dichiarano la pubblica utilita').
3. L'autorita' espropriante comunica all'ufficio di
cui al comma 2:
a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio,
almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della data di
scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica
utilita';».
«Art. 20 (La determinazione provvisoria
dell'indennita' di espropriazione). - 1. Divenuto efficace
l'atto che dichiara la pubblica utilita', entro i
successivi trenta giorni il promotore dell'espropriazione
compila l'elenco dei beni da espropriare, con una
descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica
le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va
notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo
riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli
interessati nei successivi trenta giorni possono presentare
osservazioni scritte e depositare documenti.
(omissis)
8. Qualora abbia condiviso la determinazione della
indennita' di espropriazione e abbia dichiarato l'assenza
di diritti di terzi sul bene il proprietario e' tenuto a
depositare nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla
comunicazione di cui al comma 5, la documentazione
comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena
e libera proprieta' del bene. In tal caso l'intera
indennita', ovvero il saldo di quella gia' corrisposta a
titolo di acconto, e' corrisposta entro il termine dei
successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, al
proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura del
tasso legale anche ove non sia avvenuta la immissione in
possesso. (L)
(omissis).
10. L'atto di cessione volontaria e' trasmesso per la
trascrizione, entro quindici giorni presso l'ufficio dei
registri immobiliari, a cura e a spese dell'acquirente. (L)
(omissis).
14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla
notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata
la determinazione dell'indennita' di espropriazione.
L'autorita' espropriante dispone il deposito, entro trenta
giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della
somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45.
Effettuato il deposito, l'autorita' espropriante puo'
emettere ed eseguire il decreto d'esproprio.».
«Art. 22 (L) (Determinazione urgente dell'indennita'
provvisoria).
3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui
al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e
libera disponibilita' del bene, l'autorita' espropriante
dispone il pagamento dell'indennita' di espropriazione nel
termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al
proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del
tasso legale. (L)
4. Omissis.
5. In assenza della istanza del proprietario,
l'autorita' espropriante chiede la determinazione
dell'indennita' alla commissione provinciale prevista
dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta
giorni, e da' comunicazione della medesima determinazione
al proprietario, con avviso notificato con le forme degli
atti processuali civili. (L)».
«Art. 22-bis (L) (Occupazione d'urgenza preordinata
all'espropriazione).
4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai
fini dell'immissione in possesso, e' effettuata con le
medesime modalita' di cui all'articolo 24 e deve aver luogo
entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di
emanazione del decreto medesimo. (L)»
«Art. 23 (L-R) (Contenuto ed effetti del decreto di
esproprio).
5. Un estratto del decreto di esproprio e' trasmesso
entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della
Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione
del terzo e' proponibile entro i trenta giorni successivi
alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in
assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennita'
resta fissata nella somma depositata. (L)»
«Art. 24 (L-R) (Esecuzione del decreto di esproprio).
- 1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per
iniziativa dell'autorita' espropriante o del suo
beneficiario, con il verbale di immissione in possesso,
entro il termine perentorio di due anni. (L)
2. Lo stato di consistenza del bene puo' essere
compilato anche successivamente alla redazione del verbale
di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia
mutato lo stato dei luoghi. (L)
3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione
sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel
caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due
testimoni che non siano dipendenti del beneficiario
dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i
titolari di diritti reali o personali sul bene. (L)
4. Si intende effettuata l'immissione in possesso
anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale,
il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi
ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilita'.
(L)
5. L'autorita' espropriante, in calce al decreto di
esproprio, indica la data in cui e' avvenuta l'immissione
in possesso e trasmette copia del relativo verbale
all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa
annotazione. (R)
6. L'autorita' che ha eseguito il decreto di
esproprio ne da' comunicazione all'ufficio istituito ai
sensi dell'articolo 14, comma 1. (R)
7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i
successivi tre anni puo' essere emanato un ulteriore atto
che comporta la dichiarazione di pubblica utilita'.».
«Art. 25 (L) (Effetti dell'espropriazione per i
terzi). - (omissis)
4. A seguito dell'esecuzione del decreto di
esproprio, il Prefetto convoca tempestivamente, e comunque
non oltre dieci giorni dalla richiesta, il soggetto
proponente e i soggetti gestori di servizi pubblici
titolari del potere di autorizzazione e di concessione di
attraversamento, per la definizione degli spostamenti
concernenti i servizi interferenti e delle relative
modalita' tecniche. Il soggetto proponente, qualora i
lavori di modifica non siano stati avviati entro sessanta
giorni, puo' provvedervi direttamente, attenendosi alle
modalita' tecniche eventualmente definite ai sensi del
presente comma.».
«Art. 26 (R) (Pagamento o deposito dell'indennita'
provvisoria).
10. Il promotore dell'espropriazione esegue il
pagamento dell'indennita' accettata o determinata dai
tecnici, entro il termine di sessanta giorni, decorrente
dalla comunicazione del decreto che ha ordinato il
pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro
lo stesso termine, l'opposizione alla stima definitiva
della indennita'.»
«Art. 27 (R) (Pagamento o deposito definitivo
dell'indennita' a seguito della perizia di stima dei
tecnici o della Commissione provinciale).
2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del
deposito, l'autorita' espropriante, in base alla relazione
peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese
della perizia, su proposta del responsabile del
procedimento autorizza il pagamento dell'indennita', ovvero
ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e
prestiti.».
«Art. 42-bis (Utilizzazione senza titolo di un bene
per scopi di interesse pubblico).
4. Il provvedimento di acquisizione, recante
l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla
indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data
dalla quale essa ha avuto inizio, e' specificamente
motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni
di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione,
valutate comparativamente con i contrapposti interessi
privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli
alternative alla sua adozione; nell'atto e' liquidato
l'indennizzo di cui al comma 1 e ne e' disposto il
pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto e'
notificato al proprietario e comporta il passaggio del
diritto di proprieta' sotto condizione sospensiva del
pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero
del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20,
comma 14; e' soggetto a trascrizione presso la
conservatoria dei registri immobiliari a cura
dell'amministrazione procedente ed e' trasmesso in copia
all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.
7. L'autorita' che emana il provvedimento di
acquisizione di cui al presente articolo ne' da'
comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti
mediante trasmissione di copia integrale.».
«Art. 46 (La retrocessione totale). - 1. Se l'opera
pubblica o di pubblica utilita' non e' stata realizzata o
cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla
data in cui e' stato eseguito il decreto di esproprio,
ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilita'
della sua esecuzione, l'espropriato puo' chiedere che sia
accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica
utilita' e che siano disposti la restituzione del bene
espropriato e il pagamento di una somma a titolo di
indennita'.
2. Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione
paesistica e sino all'inizio dei lavori decorre il termine
di validita' di cinque anni previsto dall'articolo 16 del
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dell'autorizzazione
stessa. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio,
l'autorizzazione si considera valida per tutta la durata
degli stessi.».
«Art. 48 (Disposizioni comuni per la retrocessione
totale e per quella parziale). - 1. Per le aree comprese
nel suo territorio e non utilizzate per realizzare le opere
oggetto della dichiarazione di pubblica utilita', il Comune
puo' esercitare il diritto di prelazione, entro il termine
di centottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli e'
notificato l'accordo delle parti, contenente con precisione
i dati identificativi dell'area e il corrispettivo, ovvero
entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla
notifica dell'atto che ha determinato il corrispettivo. Le
aree cosi' acquisite fanno parte del patrimonio
indisponibile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241:
«Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La conferenza
di servizi istruttoria puo' essere indetta
dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di
altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita'
diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre
indetta dall'amministrazione procedente quando la
conclusione positiva del procedimento e' subordinata
all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla
osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da
diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o
servizi pubblici. Quando l'attivita' del privato sia
subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da
adottare a conclusione di distinti procedimenti, di
competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la
conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di
insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie
determinazioni sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque
giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta
l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli
articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione
di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita
conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai
sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto
dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.».
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 54
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 54 (Misure di semplificazione in materia di
interventi contro il dissesto idrogeologico).
3-bis. (abrogato).».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 10 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Misure straordinarie per accelerare
l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento
delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati
all'agricoltura). -1.-5. Omissis
6. (abrogato).».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera ggggg-bis),
dell'articolo articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50:
"Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
codice si intende per:
(omissis)
ggggg-bis) «principio di unicita' dell'invio», il
principio secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola
volta a un solo sistema informativo, non puo' essere
richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso
disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale
principio si applica ai dati relativi a programmazione di
lavori, opere, servizi e forniture, nonche' a tutte le
procedure di affidamento e di realizzazione di contratti
pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso
escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti
dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca
dati;
(omissis).".
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196:
«Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni
pubbliche). - 1. Al fine di assicurare un efficace
controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza
pubblica, nonche' per acquisire gli elementi informativi
necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3,
e per dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale,
le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al
comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare
attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma
6, della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati.».
- Si riporta il testo del comma 752 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«1.-751. Omissis
752. Al fine di garantire l'attuazione del principio
di risparmio dell'acqua attraverso la promozione della
misurazione individuale dei consumi, nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e' istituito un fondo denominato «
Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa
idrica » con una dotazione pari a 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, destinato all'effettuazione, in
collaborazione con l'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente, di campagne informative per gli utenti del
servizio idrico integrato. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti il Ministro dello sviluppo economico e l'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalita' di utilizzo del
Fondo di cui al presente comma.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
«Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale) (Articoli 5 legge n. 225/1992; Articoli
107 e 108 decreto legislativo n. 112/1998; Articolo 5-bis,
comma 5, decreto-legge n. 343/2001, conv. legge n.
401/2001; Articolo 14 decreto-legge n. 90/2008, conv. legge
n. 123/2008; Articolo 1, comma 422, legge n. 147/2013). -
1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una
valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della
protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni
disponibili e in raccordo con le Regioni e Province
autonome interessate, presentano i requisiti di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro
imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su
richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma
interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo
stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la
durata e determinandone l'estensione territoriale con
riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e
autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile
di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo
criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma
7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio
delle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e
degli interventi piu' urgenti di cui all'articolo 25, comma
2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine
agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito
del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo
44.
2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto
dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal
Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e
Province autonome interessate, sulla base di una relazione
del Capo del Dipartimento della protezione civile, il
Consiglio dei ministri individua, con una o piu'
deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie
per il completamento delle attivita' di cui all'articolo
25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli
interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in
seguito, si verifichi, sulla base di apposita
rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di
cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di
risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla
base di una relazione del Capo del Dipartimento della
protezione civile, individua, con proprie ulteriori
deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e
autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44.
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo
nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile
per non piu' di ulteriori 12 mesi.
4. L'eventuale revoca anticipata dello stato
d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto
della procedura dettata per la delibera dello stato
d'emergenza medesimo.
5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di
rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo
di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le
amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti,
individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in
tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti
giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110
del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli
derivanti dalle dichiarazioni gia' emanate nella vigenza
dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti
nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le
disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione
nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi
dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle
amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti
ovvero soggetti dagli stessi designati.
7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche
all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza
di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza
dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo
del Dipartimento della protezione civile.
8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino,
la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della legge
31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento
nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di
altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Dipartimento della
protezione civile.
9. Le Regioni, nei limiti della propria potesta'
legislativa, definiscono provvedimenti con finalita'
analoghe a quanto previsto dal presente articolo in
relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1-bis
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1-bis (Misure di semplificazione per gli
investimenti). - 1. Ai fini della corretta programmazione
finanziaria delle risorse e dell'erogazione dei contributi
concessi per la progettazione e la realizzazione di
investimenti relativi a interventi di spesa in conto
capitale, inclusi quelli indicati all'articolo 1,
l'amministrazione erogante i predetti contributi verifica
tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, e quelli ad esso collegati,
l'avvenuta esecuzione da parte degli enti beneficiari dei
relativi adempimenti amministrativi, ivi compresi:
a) la presentazione dell'istanza di finanziamento
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
b) l'affidamento dei relativi contratti;
c) l'emissione di stati di avanzamento dei lavori;
d) il monitoraggio fisico della realizzazione
dell'intervento;
e) la chiusura contabile e di cantiere
dell'intervento;
f) la chiusura del codice unico di progetto di cui
all'articolo 11 della citata legge n. 3 del 2003.».
 
Art. 37

Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali

1. Al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte quarta, Titolo V, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (( (Soppressa) ));
b) all'articolo 242:
1) al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole «indicando altresi' le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori» sono inserite le seguenti: «, le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attivita' di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente,»;
2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso e' necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, ne' una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualita' ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.»;
3) al comma 13 il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
((3-bis) )) dopo il comma ((13-bis)) e' aggiunto il seguente:
«13-ter. Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, della parte quarta, il proponente puo' presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, e' realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine puo' fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonche' di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. E' fatta comunque salva la facolta' dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilita' delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso e' inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo»;))
c) all'articolo 242-ter:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «possono essere realizzati» sono aggiunte le seguenti: «i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza,»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia gia' caratterizzato ai sensi dell'articolo 242.»;
3) al comma 2, dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le parole «e al comma 1-bis»;
4) al comma 3, dopo le parole «individuate al comma 1» sono aggiunte le parole «e al comma 1-bis»;
5) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Ai fini della definizione dei valori di fondo naturale si applica la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. ((E' fatta comunque salva la facolta' dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilita' delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso e' inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo»));
d) all'articolo 243:
1) al comma 6 dopo le parole «Il trattamento delle acque emunte» sono aggiunte le seguenti: «, da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito,»;
2) al comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di garantire la tempestivita' degli interventi di messa in sicurezza, di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati.»;
e) all'articolo 245, al comma 2, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il procedimento e' interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 4. In tal caso, il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente.».;
f) all'articolo 248:
((f-bis) all'articolo 250, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso»));
g) all'articolo 250, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle societa' in house del medesimo Ministero.»;
h) all'articolo 252:
1) al comma 3 e' aggiunto il seguente periodo: «I valori d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono essere previste misure d'intervento funzionali all'uso legittimo delle aree e proporzionali all'entita' della contaminazione, sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministero della transizione ecologica su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole «, sentito il Ministero delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Ministero dello sviluppo economico»;
3) al comma 4, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «A condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al comma 9-quinquies, il piano di caratterizzazione puo' essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attivita' al ((Ministero della transizione ecologica)). Qualora il ((Ministero della transizione ecologica)) accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo ((Ministero.»));
4) il comma 4-quater e' abrogato;
5) al comma 5, dopo le parole «altri soggetti qualificati pubblici o privati» sono aggiunte le seguenti: «, anche coordinati fra loro»;
6) al comma 6, primo periodo, la parola «sostituisce» e' sostituita dalla seguente: «ricomprende»;
7) al comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «A tal fine il proponente allega all'istanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco con l'indicazione anche dell'Amministrazione ordinariamente competente.»;
8) il comma 8 e' abrogato;
9) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Nei siti di interesse nazionale, l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, non e' soggetta a preventiva approvazione del Ministero della transizione ecologica e puo' essere eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Il rispetto delle suddette condizioni e' valutato dal ((Ministero della transizione ecologica)) e dall'Istituto superiore di sanita' che si pronunciano entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza corredata della necessaria documentazione tecnica.»;
10) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti:
«9-quater. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero della transizione ecologica adotta i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al comma 4 e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.
9-quinquies. Con decreto del Ministero della transizione ecologica sono adottate le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione ((e' sottoposta)) a comunicazione di inizio attivita' di cui al comma 4.»;
i) all'articolo 252-bis:
((1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini delle metodiche e dei limiti da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente».))

2. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 242, 242-ter, 243,
248, 250, 252 e 252-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dalla presente legge.
«Art. 242 (Procedure operative ed amministrative). -
1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in
grado di contaminare il sito, il responsabile
dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le
misure necessarie di prevenzione e ne da' immediata
comunicazione ai sensi e con le modalita' di cui
all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica
all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che
possano ancora comportare rischi di aggravamento della
situazione di contaminazione.
2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le
necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone
interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare
sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che
il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della
zona contaminata, dandone notizia, con apposita
autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti
per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione.
L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica
di cui al presente articolo, ferme restando le attivita' di
verifica e di controllo da parte dell'autorita' competente
da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in
cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo
evento, i parametri da valutare devono essere individuati,
caso per caso, sulla base della storia del sito e delle
attivita' ivi svolte nel tempo.
3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2
accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo
parametro, il responsabile dell'inquinamento ne da'
immediata notizia al comune ed alle province competenti per
territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e
di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi
trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni,
nonche' alla regione territorialmente competente il piano
di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2
alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta
giorni successivi la regione, convocata la conferenza di
servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con
eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione
regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse
alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra
autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta
da parte della pubblica amministrazione.
4. Sulla base delle risultanze della
caratterizzazione, al sito e' applicata la procedura di
analisi del rischio sito specifica per la determinazione
delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per
l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il
30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto
decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di
analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla
parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi
dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il
soggetto responsabile presenta alla regione i risultati
dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata
dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in
contraddittorio con il soggetto responsabile, cui e' dato
un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento
di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla
ricezione dello stesso. Tale documento e' inviato ai
componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni
prima della data fissata per la conferenza e, in caso di
decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce
una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle
opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito e' inferiore alle concentrazioni soglia
di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione
del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso
positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di
servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma di
monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della
situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi
di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal
fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni
dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed
alla regione competenti per territorio un piano di
monitoraggio nel quale sono individuati:
a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
6. La regione, sentita la provincia, approva il piano
di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello
stesso. L'anzidetto termine puo' essere sospeso una sola
volta, qualora l'autorita' competente ravvisi la necessita'
di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato,
integrazioni documentali o approfondimenti del progetto,
assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo
caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione
del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di
monitoraggio il soggetto responsabile ne da' comunicazione
alla regione ed alla provincia, inviando una relazione
tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto.
Nel caso in cui le attivita' di monitoraggio rilevino il
superamento di una o piu' delle concentrazioni soglia di
rischio, il soggetto responsabile dovra' avviare la
procedura di bonifica di cui al comma 7.
7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito e' superiore ai valori di concentrazione
soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone
alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del
documento di analisi di rischio, il progetto operativo
degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza,
operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori
misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine
di minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio
derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.
Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ piu'
idonee, la regione puo' autorizzare l'applicazione a scala
pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative,
anche finalizzata all'individuazione dei parametri di
progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a
condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di
sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel
caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di
cui al primo periodo, che presentino particolari
complessita' a causa della natura della contaminazione,
degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie
o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi
medesimi, il progetto puo' essere articolato per fasi
progettuali distinte al fine di rendere possibile la
realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi
temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione
temporale potra' essere valutata l'adozione di tecnologie
innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi
sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo
tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il
parere del comune e della provincia interessati mediante
apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto
responsabile, approva il progetto, con eventuali
prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo
ricevimento. Tale termine puo' essere sospeso una sola
volta, qualora la regione ravvisi la necessita' di
richiedere, mediante atto adeguatamente motivato,
integrazioni documentali o approfondimenti al progetto,
assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa
ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre
dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini
della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle
attrezzature necessarie all'attuazione del progetto
operativo e per il tempo strettamente necessario
all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui
al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i
nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente compresi, in particolare, quelli
relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove
necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo
all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo
scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione
costituisce, altresi', variante urbanistica e comporta
dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza ed
indifferibilita' dei lavori. Con il provvedimento di
approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di
esecuzione, indicando altresi' le eventuali prescrizioni
necessarie per l'esecuzione dei lavori, le verifiche
intermedie per la valutazione dell'efficacia delle
tecnologie di bonifica adottate e le attivita' di verifica
in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui
all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del
proponente, ed e' fissata l'entita' delle garanzie
finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento
del costo stimato dell'intervento, che devono essere
prestate in favore della regione per la corretta esecuzione
ed il completamento degli interventi medesimi.
7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la
bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano
raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la
falda, e' possibile procedere alla certificazione di
avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente
alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in
relazione alle singole aree catastalmente individuate,
fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi
di bonifica su tutte le matrici interessate da
contaminazione. In tal caso e' necessario dimostrare e
garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti
nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione
non comportino un rischio per i fruitori dell'area, ne' una
modifica del modello concettuale tale da comportare un
peggioramento della qualita' ambientale per le altre
matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le
garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comunque
prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al
raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.
8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli
interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in
sicurezza operativa o permanente, nonche' per
l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a
costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available
Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle
normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla
parte quarta del presente decreto.
9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i
siti contaminati, garantisce una adeguata sicurezza
sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore
propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in
sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di
monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed
indicano se all'atto della cessazione dell'attivita' si
rendera' necessario un intervento di bonifica o un
intervento di messa in sicurezza permanente. Possono essere
altresi' autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e
delle reti tecnologiche, purche' non compromettano la
possibilita' di effettuare o completare gli interventi di
bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di
prevenzione dei rischi.
10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in
sicurezza e ripristino ambientale di siti con attivita' in
esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire
la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di
approvazione del progetto assicura che i suddetti
interventi siano articolati in modo tale da risultare
compatibili con la prosecuzione della attivita'.
11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente
all'entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto che si manifestino successivamente a tale data in
assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute
pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione,
alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una
potenziale contaminazione unitamente al piano di
caratterizzazione del sito, al fine di determinarne
l'entita' e l'estensione con riferimento ai parametri
indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi
4 e seguenti.
12. Le indagini ed attivita' istruttorie sono svolte
dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica
dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si
coordina con le altre amministrazioni.
13. La procedura di approvazione della
caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in
Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita
dalle amministrazioni ordinariamente competenti a
rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la
realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel
progetto. La relativa documentazione e' inviata ai
componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni
prima della data fissata per la discussione e, in caso di
decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve
fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle
opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
13-ter. Qualora la procedura interessi un sito in
cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le
concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne
A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, della
parte quarta, il proponente puo' presentare all'ARPA
territorialmente competente un piano di indagine per
definire i valori di fondo da assumere. Tale piano,
condiviso con l'ARPA territorialmente competente, e'
realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in
contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni
dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di
indagine puo' fare riferimento anche ai dati pubblicati e
validati dall'ARPA territorialmente competente relativi
all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze
del piano di indagine, nonche' di altri dati disponibili
per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente
competente definisce i valori di fondo. E' fatta comunque
salva la facolta' dell'ARPA territorialmente competente di
esprimersi sulla compatibilita' delle CSC rilevate nel sito
con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche
del contesto territoriale in cui esso e' inserito. In tale
caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori
di fondo.
13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si
applicano le procedure semplificate di cui all'articolo
252, comma 4.».
«Art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di
bonifica). - 1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i
siti di interesse nazionale, possono essere realizzati i
progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
interventi e opere richiesti dalla normativa sulla
sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e
straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi
adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonche' opere
lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture
di servizi e, piu' in generale, altre opere lineari di
pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di
mitigazione del rischio idraulico, opere per la
realizzazione di impianti per la produzione energetica da
fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli
impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di
riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte
meno inquinante o qualora l'installazione comporti una
riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto
esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
stessi impianti, nonche' le tipologie di opere e interventi
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti
interventi e opere siano realizzati secondo modalita' e
tecniche che non pregiudichino ne' interferiscano con
l'esecuzione e il completamento della bonifica, ne'
determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli
altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di opere che non
prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di
suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia
gia' caratterizzato ai sensi dell'articolo 242.
2. La valutazione del rispetto delle condizioni di
cui al comma 1 e al comma 1-bis e' effettuata da parte
dell'autorita' competente ai sensi del Titolo V, Parte
quarta, del presente decreto, nell'ambito dei procedimenti
di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove
prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di
impatto ambientale.
3. Per gli interventi e le opere individuate al comma
1 e al comma 1-bis, nonche' per quelle di cui all'articolo
25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno
2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare con proprio decreto per le aree
ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni
per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle
categorie di interventi che non necessitano della
preventiva valutazione da parte dell'Autorita' competente
ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto,
e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure
per la predetta valutazione nonche' le modalita' di
controllo.
4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal
comma 1, anche nelle more dell'attuazione del comma 3, sono
rispettate le seguenti procedure e modalita' di
caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni
movimentati:
a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata
la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai
sensi dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta lo
stato di potenziale contaminazione del sito mediante un
Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della
lista degli analiti da ricercare, e' concordato con
l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente
competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di
trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente
stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla
specificita' del sito. In caso di mancata pronuncia nei
termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente, il Piano di indagini
preliminari e' concordato con l'ISPRA che si pronuncia
entro i quindici giorni successivi su segnalazione del
proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio
delle attivita' d'indagine, trasmette agli enti interessati
il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora
l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle
CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne
da' immediata comunicazione con le forme e le modalita' di
cui all'articolo 245, comma 2, con la descrizione delle
misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza
adottate;
b) in presenza di attivita' di messa in sicurezza
operativa gia' in essere, il proponente puo' avviare la
realizzazione degli interventi e delle opere di cui al
comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione
ambientale territorialmente competente da effettuarsi con
almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle
opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il
ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;
c) le attivita' di scavo sono effettuate con le
precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di
inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in
particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti
attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero,
rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono rimosse e
gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei
rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo
sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;
c-bis) ove l'indagine preliminare di cui alla
lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato
superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento
si conclude secondo le modalita' previste dal comma 4-bis
dell'articolo 252 e per gli altri siti nel rispetto di
quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 242.
4-bis. Ai fini della definizione dei valori di fondo
naturale si applica la procedura prevista dall'articolo 11
del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017,
n. 120. E' fatta comunque salva la facolta' dell'ARPA
territorialmente competente di esprimersi sulla
compatibilita' delle CSC rilevate nel sito con le
condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del
contesto territoriale in cui esso e' inserito. In tale caso
le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di
fondo.
5. All'attuazione del presente articolo le
amministrazioni interessate provvedono con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
«Art. 243 (Gestione delle acque sotterranee emunte).
- 1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle
acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare
le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione
dell'inquinamento delle acque, anche tramite
conterminazione idraulica con emungimento e trattamento,
devono essere individuate e adottate le migliori tecniche
disponibili per eliminare, anche mediante trattamento
secondo quanto previsto dall'articolo 242, o isolare le
fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di
emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve
essere valutata la possibilita' tecnica di utilizzazione
delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel
sito, in conformita' alle finalita' generali e agli
obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse
idriche stabiliti nella parte terza.
2. Il ricorso al barrieramento fisico e' consentito
solo nel caso in cui non sia possibile conseguire
altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le
modalita' dallo stesso previste.
3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2,
l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o
in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da
effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle
acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle
acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco,
che risultino tecnicamente idonei.
4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema
stabile di collettamento che collega senza soluzione di
continuita' il punto di prelievo di tali acque con il punto
di immissione delle stesse, previo trattamento di
depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque
reflue industriali che provengono da uno scarico e come
tali soggette al regime di cui alla parte terza.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, e' ammessa
la reimmissione, previo trattamento, delle acque
sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A
tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare
la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative
e quantitative delle acque reimmesse, le modalita' di
reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della
porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono
essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di
emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono
contenere altre acque di scarico ne' altre sostanze ad
eccezione di sostanze necessarie per la bonifica
espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle
quantita' utilizzabili e alle modalita' d'impiego.
6. Il trattamento delle acque emunte, da effettuarsi
anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in
esercizio nel sito, deve garantire un'effettiva riduzione
della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo
ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della
contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi
idrici superficiali. Al fine di garantire la tempestivita'
degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di
prevenzione, i termini per il rilascio dell'autorizzazione
allo scarico sono dimezzati.»
«Art. 245 (Obblighi di intervento e di notifica da
parte dei soggetti non responsabili della potenziale
contaminazione). - 1. Le procedure per gli interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale
disciplinate dal presente titolo possono essere comunque
attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.
2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della
potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il
proprietario o il gestore dell'area che rilevi il
superamento o il pericolo concreto e attuale del
superamento della concentrazione soglia di contaminazione
(CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia
ed al comune territorialmente competenti e attuare le
misure di prevenzione secondo la procedura di cui
all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le
comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune,
per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di
dar corso agli interventi di bonifica. Il procedimento e'
interrotto qualora il soggetto non responsabile della
contaminazione esegua volontariamente il piano di
caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi
dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo
252, comma 4. In tal caso, il procedimento per
l'identificazione del responsabile della contaminazione
deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni
dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione
validate dall'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente competente. E' comunque riconosciuta al
proprietario o ad altro soggetto interessato la facolta' di
intervenire in qualunque momento volontariamente per la
realizzazione degli interventi di bonifica necessari
nell'ambito del sito in proprieta' o disponibilita'.
3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi
dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, ovvero
abbiano gia' provveduto in tal senso in precedenza, la
decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi
anteriori all'entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto verra' definita dalla regione
territorialmente competente in base alla pericolosita' del
sito, determinata in generale dal piano regionale delle
bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso
la facolta' degli interessati di procedere agli interventi
prima del suddetto termine.».
«Art. 248 (Controlli). - 1. La documentazione
relativa al piano della caratterizzazione del sito e al
progetto operativo, comprensiva delle misure di
riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle
limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente
dettate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, e' trasmessa
alla provincia e all'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente competenti ai fini dell'effettuazione dei
controlli sulla conformita' degli interventi ai progetti
approvati e sul rispetto dei tempi di esecuzione di cui
all'articolo 242, comma 7.
2. Il completamento degli interventi di bonifica, di
messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza
operativa, nonche' la conformita' degli stessi al progetto
approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita
certificazione sulla base di una relazione tecnica
predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente territorialmente competente. Qualora la
Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione
entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica
provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione,
previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni.
2-bis. Nel caso gli obiettivi individuati per la
bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano
raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la
falda, e' possibile procedere alla certificazione di
avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici
ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura
definita dal comma 7-bis dell'articolo 242. In tal caso, la
certificazione di avvenuta bonifica dovra' comprendere
anche un piano di monitoraggio con l'obiettivo di
verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione
rilevata nella falda.
3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce
titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui
all'articolo 242, comma 7.».
«Art. 250 (Bonifica da parte dell'amministrazione). -
1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non
provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal
presente titolo ovvero non siano individuabili e non
provvedano ne' il proprietario del sito ne' altri soggetti
interessati, le procedure e gli interventi di cui
all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune
territorialmente competente e, ove questo non provveda,
dalla regione, secondo l'ordine di priorita' fissato dal
piano regionale per la bonifica delle aree inquinate,
avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati,
individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza
pubblica entro il termine di novanta giorni dalla mancata
individuazione del soggetto responsabile della
contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte
dello stesso. Al fine di anticipare le somme per i predetti
interventi le regioni possono istituire appositi fondi
nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
1-bis. Per favorire l'accelerazione degli interventi
per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale, le regioni, le province autonome e gli enti
locali individuati quali soggetti beneficiari e/o
attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti
con il Ministero della transizione ecologica ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono
avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni,
delle societa' in house del medesimo Ministero.».
«Art. 252 (Siti di interesse nazionale). - 1. I siti
di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono
individuabili in relazione alle caratteristiche del sito,
alle quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti,
al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in
termini di rischio sanitario ed ecologico, nonche' di
pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.
2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale
si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni
interessate, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) gli interventi di bonifica devono riguardare
aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare
pregio ambientale;
b) la bonifica deve riguardare aree e territori
tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva
dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di
rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione
della densita' della popolazione o dell'estensione
dell'area interessata;
d) l'impatto socio economico causato
dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante;
e) la contaminazione deve costituire un rischio per
i beni di interesse storico e culturale di rilevanza
nazionale;
f) gli interventi da attuare devono riguardare siti
compresi nel territorio di piu' regioni;
f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di
attivita' di raffinerie, di impianti chimici integrati o di
acciaierie.
2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di
interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti
interessati da attivita' produttive ed estrattive di
amianto.
3. Ai fini della perimetrazione del sito, inteso
nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici
superficiali e i relativi sedimenti, sono sentiti i comuni,
le province, le regioni e gli altri enti locali,
assicurando la partecipazione dei responsabili nonche' dei
proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai
soggetti responsabili. I valori d'intervento sito-specifici
delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono
i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono
essere previste misure d'intervento funzionali all'uso
legittimo delle aree e proporzionali all'entita' della
contaminazione, sono individuati con decreto di natura non
regolamentare del Ministero della transizione ecologica su
proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA).
4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242
dei siti di interesse nazionale e' attribuita alla
competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sentito il Ministero dello sviluppo
economico. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare si avvale per l'istruttoria tecnica
del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente (SNPA) e dell'Istituto superiore di sanita'
nonche' di altri soggetti qualificati pubblici o privati il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare adotta procedure semplificate per le operazioni di
bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti. A
condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al
comma 9-quinquies, il piano di caratterizzazione puo'
essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione
di inizio attivita' al Ministero della transizione
ecologica. Qualora il Ministero della transizione ecologica
accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al
precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il
divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo
che il proponente non provveda a conformarsi entro il
termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo
Ministero.
4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto
responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato
accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito
mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano,
comprensivo della lista degli analiti da ricercare, e'
concordato con l'Agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente che si pronuncia entro e non
oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del
proponente, eventualmente stabilendo particolari
prescrizioni in relazione alla specificita' del sito. In
caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia
di protezione ambientale territorialmente competente, il
Piano di indagini preliminari e' concordato con l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si
pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su
segnalazione del proponente o dell'autorita' competente. Il
proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attivita'
d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune,
alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale
competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni.
Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto
superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC) anche per un solo parametro, si applica la procedura
di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti che il
livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo
soggetto provvede al ripristino della zona contaminata,
dandone notizia, con apposita autocertificazione, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia
di protezione ambientale competenti entro novanta giorni
dalla data di inizio delle attivita' di indagine.
L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme
restando le attivita' di verifica e di controllo da parte
della provincia competente da concludere nel termine di
novanta giorni dalla data di acquisizione
dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di
verifica si considera definitivamente concluso.
4-ter. In alternativa alla procedura di cui
all'articolo 242, il responsabile della potenziale
contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e
alla valorizzazione dell'area, puo' presentare al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli
esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito
nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del
presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di
rischio sito specifica e dell'applicazione a scala pilota,
in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee.
Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio
dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti
nel sito e' superiore ai valori di concentrazione soglia di
rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, valutata la documentazione di
cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta
giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al
comma 4 e contestualmente indica le condizioni per
l'approvazione del progetto operativo di cui all'articolo
242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo' motivatamente chiedere la revisione dell'analisi
di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove
necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente
presenta il progetto e il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare lo approva ai sensi del
comma 4 e con gli effetti di cui al comma 6. Il potere di
espropriare e' attribuito al comune sede dell'opera. Ove il
progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica
di assoggettabilita' o a valutazione di impatto ambientale
ai sensi della normativa vigente, il procedimento e'
sospeso fino all'acquisizione della pronuncia
dell'autorita' competente ai sensi della parte seconda del
presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a
valutazione di impatto ambientale di competenza regionale,
i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio
degli impianti e delle attrezzature necessari
all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel
provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai
sensi dell'articolo 27-bis.
4-quater.
5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non
sia individuabile oppure non provveda il proprietario del
sito contaminato ne' altro soggetto interessato, gli
interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, avvalendosi
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'E.N.E.A. nonche' di altri soggetti qualificati
pubblici o privati, anche coordinati fra loro.
6. L'autorizzazione del progetto e dei relativi
interventi ricomprende a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i
nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli
relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti
e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione.
L'autorizzazione costituisce, altresi', variante
urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilita',
urgenza ed indifferibilita' dei lavori. A tal fine il
proponente allega all'istanza la documentazione e gli
elaborati progettuali previsti dalle normative di settore
per consentire la compiuta istruttoria
tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli
atti di assenso comunque denominati necessari alla
realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e
indicati puntualmente in apposito elenco con l'indicazione
anche dell'Amministrazione ordinariamente competente.
7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere
sottoposte a procedura di valutazione di impatto
ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica
comprende anche tale valutazione.
8.
8-bis. Nei siti di interesse nazionale,
l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di
bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione
dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a
piena scala, non e' soggetta a preventiva approvazione del
Ministero della transizione ecologica e puo' essere
eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in
condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e
ambientali. Il rispetto delle suddette condizioni e'
valutato dal Ministero della transizione ecologica e
dall'Istituto superiore di sanita' che si pronunciano entro
sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza corredata
della necessaria documentazione tecnica.
9. E' qualificato sito di interesse nazionale ai
sensi della normativa vigente l'area interessata dalla
bonifica della ex discarica delle Strillaie (Grosseto). Con
successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare si provvedera' alla
perimetrazione della predetta area.
9-bis. E' individuata quale sito di interesse
nazionale ai sensi della normativa vigente l'area
interessata dalla presenza di discariche ed impianti di
trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell'Area vasta
di Giugliano (Napoli). Con successivo decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si
provvede alla perimetrazione della predetta area.
9-ter. In caso di compravendita di aree ubicate nei
siti di interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, su istanza
congiunta degli interessati, autorizza entro novanta giorni
dal ricevimento dell'istanza la volturazione
dell'autorizzazione di cui all'articolo 242, commi 4 e 6.
9-quater. Con decreto di natura non regolamentare il
Ministero della transizione ecologica adotta i modelli
delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al comma
4 e i contenuti minimi della documentazione tecnica da
allegare.
9-quinquies. Con decreto del Ministero della
transizione ecologica sono adottate le norme tecniche in
base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione
e' sottoposta a comunicazione di inizio attivita' di cui al
comma 4.»
«Art. 252-bis (Siti inquinati nazionali di preminente
interesse pubblico per la riconversione industriale). - 1.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa
con la regione territorialmente interessata e, per le
materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, nonche' con il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo per gli aspetti di
competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di
tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono
stipulare accordi di programma con uno o piu' proprietari
di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare
progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di
riconversione industriale e sviluppo economico in siti di
interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai
sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di
promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di
sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le
matrici ambientali non contaminate. Sono escluse le aree
interessate dalle misure di cui al decreto-legge 4 giugno
2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni.
L'esclusione cessa di avere effetto nel caso in cui
l'impresa e' ammessa alla procedura di amministrazione
straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1
assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i
tempi, le modalita', il finanziamento e ogni altro connesso
e funzionale adempimento per l'attuazione dei progetti e
disciplinano in particolare:
a) l'individuazione degli interventi di messa in
sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati
della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente;
b) l'individuazione degli interventi di
riconversione industriale e di sviluppo economico anche
attraverso studi e ricerche appositamente condotti da
universita' ed enti di ricerca specializzati;
c) il piano economico finanziario dell'investimento
e la durata del relativo programma;
d) i tempi di attuazione degli interventi e le
relative garanzie;
e) i contributi pubblici e le altre misure di
sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti;
f) la causa di revoca dei contributi e delle altre
misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo;
g) l'individuazione del soggetto attuatore degli
interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle
attivita' di monitoraggio, controllo e gestione degli
interventi di messa in sicurezza che restano a carico del
soggetto interessato;
h) i tempi di presentazione e approvazione degli
interventi di messa in sicurezza e di bonifica;
i) la previsione di interventi di formazione,
riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei
lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei
lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di
programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente
individuati a livello nazionale e regionale;
i-bis) le modalita' di monitoraggio per il
controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della
realizzazione dei progetti.
3. La stipula dell'accordo di programma costituisce
riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla
realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro
intervento connesso e funzionale agli obiettivi di
risanamento e di sviluppo economico e dichiarazione di
pubblica utilita'.
4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 5, i
soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere
responsabili della contaminazione del sito oggetto degli
interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione
industriale e di sviluppo economico, tenuto conto anche dei
collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte
nelle societa' interessate o ad esse collegate. A tal fine
sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e
i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la
contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi
imposti dall'articolo 245, comma 2.
5. Gli Accordi di Programma di cui al comma 1 possono
essere stipulati anche con soggetti che non soddisfano i
requisiti di cui al comma 4 alle seguenti ulteriori
condizioni:
a) i fatti che hanno causato l'inquinamento devono
essere antecedenti al 30 aprile 2007;
b) oltre alle misure di messa in sicurezza e
bonifica, devono essere individuati gli interventi di
riparazione del danno ambientale disciplinati dall'allegato
3 alla Parte VI del presente;
c) termine finale per il completamento degli
interventi di riparazione del danno ambientale e'
determinato in base ad uno specifico piano finanziario
presentato dal soggetto interessato tenendo conto
dell'esigenza di non pregiudicare l'avvio e lo sviluppo
dell'iniziativa economica e di garantire la sostenibilita'
economica di detti interventi, comunque in misura non
inferiore a dieci anni.
6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati
degli impegni di messa in sicurezza, bonifica,
monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di
riparazione, individuati dall'accordo di programma esclude
per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e
riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per
tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo. La revoca
dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo
di programma previsto dalle misure volte a favorire la
realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse
nazionale e' subordinata, nel caso di soggetto interessato
responsabile della contaminazione, al rilascio della
certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza
dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248. Nel caso di
soggetto interessato responsabile della contaminazione, i
contributi e le misure di cui alla lettera e) del comma 2
non potranno riguardare le attivita' di messa in sicurezza,
di bonifica e di riparazione del danno ambientale di
competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente
l'acquisto di beni strumentali alla riconversione
industriale e allo sviluppo economico dell'area.
7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di
applicazione del comma 5, la pubblica amministrazione puo'
agire autonomamente nei confronti del responsabile della
contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per
gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica
individuati dall'accordo nonche' per gli ulteriori
interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale
nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
8. Gli interventi per l'attuazione del progetto
integrato sono autorizzati e approvati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base
delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi
indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di
servizi partecipano anche i soggetti pubblici firmatari
dell'accordo di programma. Si applicano i commi 6 e 7
dell'articolo 252.
9.
10. Alla progettazione, al coordinamento e al
monitoraggio dei progetti integrati di bonifica,
riconversione industriale e sviluppo economico in siti
inquinati di interesse nazionale di cui al comma 1 sono
preposte, con oneri posti a carico delle risorse stanziate
a legislazione vigente, una o piu' societa' "in house"
individuate nell'accordo di programma, di intesa tra il
Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
vi provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sulle aree
di proprieta' pubblica ovvero nel caso di attivazione degli
interventi a iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono
tenuti ad attivare procedure a evidenza pubblica per
l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti per la gestione in house in
conformita' ai requisiti prescritti dalla normativa e dalla
giurisprudenza europea.
11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca d'intesa con il Ministero dello sviluppo
economico, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, e le Regioni e Province Autonome, adotta misure
volte a favorire la formazione di nuove competenze
professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici
superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate,
nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente
nonche' a valere sulle risorse della programmazione
2014-2020, previamente incluse negli Accordi di programma
di cui al comma 1 del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, decreto-legge 25
gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 28, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3 (Interpretazione autentica dell'articolo 185
del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in
materia di matrici materiali di riporto e ulteriori
disposizioni in materia di rifiuti). - 1. Ferma restando la
disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i
riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1,
lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle
matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla
parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da
una miscela eterogenea di materiale di origine antropica,
quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di
terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico
rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche
naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate
per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di
reinterri.
2. Fatti salvi gli accordi di programma per la
bonifica sottoscritti prima della data di entrata in vigore
della presente disposizione che rispettano le norme in
materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione,
ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1,
lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006,
le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a
test di cessione effettuato sui materiali granulari ai
sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai
fini delle metodiche e dei limiti da utilizzare per
escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee
e devono inoltre rispettare quanto previsto dalla
legislazione vigente in materia di bonifica dei siti
contaminati.
3. Le matrici materiali di riporto che non siano
risultate conformi ai limiti del test di cessione sono
gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari
dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a
costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area
secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la
salute e per l'ambiente.
3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti
integralmente a carico dei soggetti richiedenti le
verifiche ivi previste.
4. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: «suolo»
sono inserite le seguenti: «, materiali di riporto».
5. All'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli
allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono
adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo
economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281».
6. All'allegato D alla parte IV del decreto
legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 e' sostituito dal
seguente:
«5. Se un rifiuto e' identificato come pericoloso
mediante riferimento specifico o generico a sostanze
pericolose, esso e' classificato come pericoloso solo se le
sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad
esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto
in questione una o piu' delle proprieta' di cui
all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e
H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al
punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1,
H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la decisione
2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle
more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di uno specifico
decreto che stabilisca la procedura tecnica per
l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere
dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti
secondo le modalita' dell'accordo ADR per la classe 9 - M6
e M7».".
 
((Art. 37 bis

Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo

1. Al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta all'utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura, all'allegato 3, tabella 2.1 «Correttivi calcici e magnesiaci», colonna 3 «Modo di preparazione e componenti essenziali», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 21 «Gesso di defecazione», dopo le parole: «solfato di calcio» sono aggiunte le seguenti: «. Non sono ammessi fanghi di depurazione»;
b) al numero 22 «Carbonato di calcio di defecazione», dopo le parole: «anidride carbonica» sono aggiunte le seguenti: «. Non sono ammessi fanghi di depurazione».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'allegato 3, tabella 2.1,
numeri 21 e 22, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75, come modificato dalla presente legge:
«(Omissis)

Parte di provvedimento in formato grafico
 
((Art. 37 ter

Sostegno agli investimenti pubblici degli enti locali

1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2018, la condizione prevista dal comma 2, lettera d), del medesimo articolo 2, si intende soddisfatta anche qualora i beni siano concessi in locazione o in comodato d'uso agli enti attuatori.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018
(Progetto «Bellezz- Recuperiamo i luoghi culturali
dimenticati»):
«Art. 2 (Documentazione necessaria per l'accesso al
finanziamento). - 1. Possono accedere alla fase successiva
di stipula delle convenzioni con il Ministero dei beni e
delle attivita' culturali, di cui all'art. 1, comma 1, gli
enti attuatori degli interventi, dal numero 1 al numero
271, di cui all'elenco allegato. Tali enti presentano,
entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto, una dichiarazione recante:
a) l'indicazione precisa del bene/luogo da
recuperare ovvero del progetto di interesse culturale e sua
ubicazione;
b) l'indicazione del proprietario del bene/luogo da
recuperare e dell'eventuale titolare di diritti concessori
sul bene ovvero del gestore del progetto di interesse
culturale;
c) l'indicazione del soggetto proponente
l'intervento;
d) l'indicazione dell'ente pubblico attuatore e del
suo rappresentante per l'intervento;
e) la dichiarazione da parte dell'ente pubblico
attuatore della persistente attualita' e necessita'
dell'intervento/progetto segnalato;
f) l'indicazione degli eventuali provvedimenti di
approvazione o autorizzazione gia' acquisiti.
(Omissis).».
 
((Art. 37 quater
Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti
con presenza di rifiuti radioattivi

1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi, all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «rifiuti radioattivi» e' inserita la seguente: «anche».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 536 dell'articolo
1-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«1.-535. Omissis
536. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione
degli interventi di cui all'articolo 126-bis del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, per la messa in
sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti
radioattivi anche prodotti da interventi di bonifica di
installazioni industriali contaminate da sostanze
radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti
radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che comportano pericoli
rilevanti per la pubblica incolumita', e' istituito un
fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare volto a finanziare le spese
necessarie per i predetti interventi, con una dotazione di
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e
2020. E' comunque fatto obbligo di esercitare il diritto di
rivalsa verso chi abbia causato o comunque concorso a
causare le spese per l'attuazione degli interventi. Gli
importi derivanti dall'esercizio del diritto di rivalsa
sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati a favore del fondo di
cui al presente comma.
Omissis.».
 
Art. 38
Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche
amministrazioni e divario digitale

1. All'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, e' inserito il seguente «5-bis. Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia anche un avviso di cortesia in modalita' informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi' tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bisdel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
b) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale ultimo caso, il gestore della piattaforma invia anche l'avviso di cortesia di cui al comma 5-bis, ove sussistano i presupposti ivi previsti.»;
c) al comma 7:
1) al primo periodo, le parole «e con applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge» sono sostituite dalle seguenti: «e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge»;
2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali puo' essere consegnato il plico, l'addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti dall'addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale e' stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a tale diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in caso contrario, deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende cosi' disponibile al destinatario. Quest'ultimo puo' in ogni caso acquisire copia dell'avviso di avvenuta ricezione tramite il fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalita' fissate dal decreto di cui al comma 15. La notifica dell'avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma. Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile puo' essere rimesso in termini.»;
d) -al comma 12, le parole «ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890», sono sostituite dalle seguenti: «effettuata con le modalita' di cui al comma 7»;
e) al comma 15:
1) alla lettera h), le parole «al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5-bis, 6 e 7»;
2) alla lettera i), dopo le parole «oggetto di notificazione» sono inserite le seguenti: «o, nei casi previsti dal comma 7, sesto periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione»;
3) dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente: «l-bis) sono disciplinate le modalita' con le quali gli addetti al recapito postale comunicano al gestore della piattaforma l'esito degli accertamenti di cui al comma 7, quarto periodo.»;
f) al comma 20, le parole «la spedizione dell'avviso di avvenuta ricezione e» sono soppresse.
2. Al fine di semplificare e favorire l'utilizzo del domicilio digitale e dell'identita' digitale e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle nuove tecnologie, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3-bis:
((01) al comma 1-bis, dopo la parola: «eleggere» sono inserite le seguenti: «o modificare»));
1) al comma 1-ter, le parole «1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «1, 1-bis e 4-quinquies»;
2) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole «puo' essere reso disponibile» sono sostituite dalle seguenti: «e' attribuito»;
3) al comma 4-bis, le parole «sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39» sono sostituite dalle seguenti: «su cui e' apposto a stampa il contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis o l'indicazione a mezzo stampa del responsabile ((pro tempore)) in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39»;
4) al comma 4-ter, dopo le parole «e' stato predisposto» sono inserite le seguenti: «come documento nativo digitale» e le parole «in conformita' alle Linee guida» sono soppresse;
5) al comma 4-quater, le parole «Le modalita' di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano» sono sostituite dalle seguenti: «La copia analogica con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, soddisfa»;
6) al comma 4-quinquies, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «E' possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari.»;
b) all'articolo 6-quater, comma 3, dopo le parole «AgID provvede» sono aggiunte le seguenti: «costantemente all'aggiornamento e»;
((b-bis) all'articolo 64-bis, comma 1-ter, dopo le parole: «servizi in rete» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di neutralita' tecnologica,»;))
c) dopo l'articolo 64-bis, e' aggiunto il seguente:
«Art. 64-ter (Sistema di gestione deleghe). - 1. E' istituito il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato alla responsabilita' della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
2. Il SGD consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o piu' servizi a un soggetto titolare dell'identita' digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo. La presentazione della delega avviene mediante una delle modalita' previste dall'articolo 65, comma 1, ovvero presso gli sportelli di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, presenti sul territorio. Con il decreto di cui al comma 7 sono disciplinate le modalita' di acquisizione della delega al SGD.
3. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD, e' generato un attributo qualificato associato all'identita' digitale del delegato, secondo le modalita' stabilite dall'AgID con Linee guida. Tale attributo puo' essere utilizzato anche per l'erogazione di servizi in modalita' analogica.
4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi al SGD.
5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e per l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. I rapporti tra la struttura di cui al precedente periodo e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono regolati, anche ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con apposita convenzione.
6. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e' il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, le specifiche responsabilita' ((spettanti)) all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e, nel caso previsto dal comma 2, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies, relativamente alle modalita' di accreditamento dei gestori di attributi qualificati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, ((sentiti)) l'AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ((definiti)) le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalita' di acquisizione della delega e di funzionamento del SGD. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalita' di adesione al sistema nonche' le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalita' e procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.
8. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.»;
d) all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), secondo periodo, le parole «di assenza» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza» e le parole «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui e' riferita l'istanza o la dichiarazione».
3. L'efficacia delle disposizioni del comma 2, lettera c), i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.
((3-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale e' attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 e' prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalita' del Portale».
3-ter. Il comma 2-ter dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' sostituito dal seguente:
«2-ter. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche»))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 26 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Piattaforma per la notificazione digitale
degli atti della pubblica amministrazione). - (Omissis).
5-bis. Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano
comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di
telefono o altro analogo recapito digitale diverso da
quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma
invia anche un avviso di cortesia in modalita' informatica
contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta
ricezione. L'avviso di cortesia e' reso disponibile
altresi' tramite il punto di accesso di cui all'articolo
64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Se la casella di posta elettronica certificata o
il servizio elettronico di recapito certificato qualificato
risultano saturi, il gestore della piattaforma effettua un
secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni
dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la
casella di posta elettronica certificata o il servizio
elettronico di recapito certificato qualificato risultano
saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario
non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma
rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun
destinatario della notificazione, l'avviso di mancato
recapito del messaggio, secondo le modalita' previste dal
decreto di cui al comma 15. Il gestore della piattaforma
inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta
notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata,
senza ulteriori adempimenti a proprio carico. In tale
ultimo caso, il gestore della piattaforma invia anche
l'avviso di cortesia di cui al comma 5-bis, ove sussistano
i presupposti ivi previsti.
7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma
5, l'avviso di avvenuta ricezione e' notificato senza
ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente
dal gestore della piattaforma, con le modalita' previste
dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e con applicazione
degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge. In tutti i
casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con
raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione
dell'avviso di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in
formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta
direttamente dal gestore della piattaforma, mediante invio
di raccomandata con avviso di ricevimento. Ove
all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del
plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause
diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del
destinatario o delle altre persone alle quali puo' essere
consegnato il plico, l'addetto al recapito postale svolge
in loco ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo
dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario
irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito
sono verbalizzati e comunicati al gestore della
piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti dall'addetto al
recapito postale ovvero dalla consultazione del registro
dell'anagrafe della popolazione residente o dal registro
delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del
destinatario diverso da quello al quale e' stato tentato il
precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a
tale diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in
caso contrario, deposita l'avviso di avvenuta ricezione
sulla piattaforma e lo rende cosi' disponibile al
destinatario. Quest'ultimo puo' in ogni caso acquisire
copia dell'avviso di avvenuta ricezione tramite il
fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalita'
fissate dal decreto di cui al comma 15. La notifica
dell'avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo
giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma.
Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non
aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile
puo' essere rimesso in termini. L'avviso contiene
l'indicazione delle modalita' con le quali e' possibile
accedere alla piattaforma e l'identificativo univoco della
notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalita'
previste dal decreto di cui al comma 15, il destinatario
puo' ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di
notificazione. Agli stessi destinatari, ove abbiano
comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di
telefono o un altro analogo recapito digitale diverso da
quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma
invia un avviso di cortesia in modalita' informatica
contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta
ricezione. L'avviso di cortesia e' reso disponibile
altresi' tramite il punto di accesso di cui all'articolo
64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
(Omissis).
12. Il gestore della piattaforma rende altresi'
disponibile la copia informatica dell'avviso di avvenuta
ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione
effettuata con le modalita' di cui al comma 7, dei quali
attesta la conformita' agli originali.
(Omissis).
15. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Garante per la
protezione dei dati personali per gli aspetti di
competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nel
rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
a) sono definiti l'infrastruttura tecnologica della
piattaforma e il piano dei test per la verifica del
corretto funzionamento. La piattaforma e' sviluppata
applicando i criteri di accessibilita' di cui alla legge 9
gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi di usabilita',
completezza di informazione, chiarezza di linguaggio,
affidabilita', semplicita' di consultazione, qualita',
omogeneita' e interoperabilita';
b) sono stabilite le regole tecniche e le modalita'
con le quali le amministrazioni identificano i destinatari
e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i
documenti informatici oggetto di notificazione;
c) sono stabilite le modalita' con le quali il
gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore
legale opponibile ai terzi, la data e l'ora in cui i
documenti informatici delle amministrazioni sono depositati
sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari
attraverso la piattaforma, nonche' il domicilio del
destinatario risultante dagli elenchi di cui al comma 5,
lettera a) alla data della notificazione;
d) sono individuati i casi di malfunzionamento
della piattaforma, nonche' le modalita' con le quali il
gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e
comunica il ripristino della sua funzionalita';
e) sono stabilite le modalita' di accesso alla
piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti,
avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei
delegati, nonche' le modalita' con le quali il gestore
della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il
destinatario o il delegato accedono, tramite la
piattaforma, all'atto oggetto di notificazione;
f) sono stabilite le modalita' con le quali i
destinatari eleggono il domicilio digitale presso la
piattaforma e, anche attraverso modelli semplificati,
conferiscono o revocano ai delegati la delega per l'accesso
alla piattaforma, nonche' le modalita' di accettazione e
rinunzia delle deleghe;
g) sono stabiliti i tempi e le modalita' di
conservazione dei documenti informatici resi disponibili
sulla piattaforma;
h) sono stabilite le regole tecniche e le modalita'
con le quali i destinatari indicano il recapito digitale ai
fini della ricezione dell'avviso di cortesia di cui ai
commi 5-bis, 6 e 7;
i) sono individuate le modalita' con le quali i
destinatari dell'avviso di avvenuta ricezione notificato in
formato cartaceo ottengono la copia cartacea degli atti
oggetto di notificazione o, nei casi previsti dal comma 7,
sesto periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione;
l) sono disciplinate le modalita' di adesione delle
amministrazioni alla piattaforma.
l-bis) sono disciplinate le modalita' con le quali
gli addetti al recapito postale comunicano al gestore della
piattaforma l'esito degli accertamenti di cui al comma 7,
quarto periodo.
(Omissis).
20. Il gestore si avvale del fornitore del servizio
universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, anche per effettuare la consegna della
copia cartacea degli atti oggetto di notificazione previste
dal comma 7 e garantire, su tutto il territorio nazionale,
l'accesso universale alla piattaforma e al nuovo servizio
di notificazione digitale.
(Omissis).
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3-bis (Identita' digitale e Domicilio
digitale). - (Omissis).
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1,
chiunque ha facolta' di eleggere o modificare il proprio
domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui
all'articolo 6-quater. Nel caso in cui il domicilio eletto
risulti non piu' attivo si procede alla cancellazione
d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater secondo
le modalita' fissate nelle Linee guida.
(Omissis).
1-ter. I domicili digitali di cui ai commi1, 1-bis e
4-quinquies sono eletti secondo le modalita' stabilite con
le Linee guida. Le persone fisiche possono altresi'
eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di
cui all'articolo 64-bis.
(Omissis).
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante
per la protezione dei dati personali e acquisito il parere
della Conferenza unificata, e' stabilita la data a
decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno
provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del
comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica.
Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con le
quali ai predetti soggetti e' attribuito un domicilio
digitale ovvero altre modalita' con le quali, anche per
superare il divario digitale, i documenti possono essere
messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno
accesso ad un domicilio digitale.
(Omissis).
4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al
comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non
hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio
digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile,
come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei
propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria
o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica
di tali documenti su cui e' apposto a stampa il
contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis o
l'indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore
in sostituzione della firma autografa ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle modalita'
con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione
e consegnati al destinatario.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis
soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di
conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla
legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al
cittadino contenga una dicitura che specifichi che il
documento informatico, da cui la copia e' tratta, e' stato
predisposto come documento nativo digitale ed e'
disponibile presso l'amministrazione.
4-quater. La copia analogica con l'indicazione a
mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma
autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, soddisfa le condizioni di cui
all'articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il
documento rappresenti, per propria natura, una
certificazione rilasciata dall'amministrazione da
utilizzarsi nei rapporti tra privati. 4-quinquies. E'
possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per
determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma
restando la validita' ai fini delle comunicazioni
elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto
non puo' opporre eccezioni relative alla forma e alla data
della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o
notificazioni ivi indirizzate.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in
materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1,
lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:
«Art. 3. - 2. Nell'ambito delle pubbliche
amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque
supporto e la trasmissione di dati, informazioni e
documenti mediante sistemi informatici o telematici,
nonche' l'emanazione di atti amministrativi attraverso i
medesimi sistemi, devono essere accompagnate
dall'indicazione della fonte e del responsabile
dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione.
Se per la validita' di tali operazioni e degli atti emessi
sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa e'
sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento
prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del
soggetto responsabile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6-quater del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», come modificato dal
presente decreto-legge:
«Art. 6-quater (Indice nazionale dei domicili
digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli
altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in
albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle
imprese). - (Omissis).
3. Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62,
AgID provvede costantemente all'aggiornamento e al
trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche
contenuti nell'elenco di cui al presente articolo
nell'ANPR.».
- Si riporta il testo dell'articolo 64-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», come modificato dal
presente decreto-legge:
«Art 64-bis (Accesso telematico ai servizi della
Pubblica Amministrazione). - (Omissis).
1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a) rendono fruibili i propri servizi in rete, nel
rispetto del principio di neutralita' tecnologica, tramite
applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il
punto di accesso telematico di cui al presente articolo,
salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla
societa' di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», come modificato dal
presente decreto-legge:
«Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le
istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica
alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi
pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui
all'articolo 20;
b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e'
identificato attraverso il sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), la carta d'identita' elettronica o la
carta nazionale dei servizi;
b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso
telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo
64-bis;
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente
alla copia del documento d'identita';
c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal
dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno
degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater
ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un
indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta
elettronica certificata o un servizio elettronico di
recapito certificato qualificato, come definito dal
Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un
domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce
elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi
dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le
comunicazioni a cui e' riferita l'istanza o la
dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative
che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione
telematica nel settore tributario.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 24 (Disposizioni per la semplificazione delle
attivita' di deposito di atti, documenti e istanze nella
vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19). -
(Omissis).
2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo
penale e' attestato dal Direttore generale per i servizi
informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel
Portale dei servizi telematici del Ministero della
giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali
ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti
di cui ai commi 1 e 2 e' prorogato di diritto fino al
giorno successivo al ripristino della funzionalita' del
Portale.
2-ter. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare il
deposito di singoli atti e documenti in formato analogico
per ragioni specifiche.
(Omissis).».
 
((Art. 38 bis
Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la
diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche
amministrazioni

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea»;
b) all'articolo 25:
1) al primo comma, secondo periodo, le parole: «entro il venerdi' precedente l'elezione,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giovedi' precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata,»;
2) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata».
2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, sesto comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea»;
b) all'articolo 32, settimo comma:
1) il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea»;
2) al numero 4) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. L'autenticazione non e' necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata»;
c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: «venerdi' precedente l'elezione al segretario del Comune,» sono sostituite dalle seguenti: «giovedi' precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune,».
3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, riportante i dati anagrafici dell'elettore e il suo numero di iscrizione alle liste elettorali, necessario per la sottoscrizione di liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e amministrative, di proposte di referendum e di iniziative legislative popolari, puo' essere richiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da uno dei soggetti promotori del referendum dell'iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato, mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identita' del richiedente. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata, e' allegata alla domanda l'eventuale delega, firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del rappresentante legale del partito o del movimento politico o di uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare.
4. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di proposte di referendum popolare, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di quarantotto ore dalla domanda.
5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalita' di cui al comma 3 nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione.
6. La conformita' all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 e' attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
7. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
«14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonche' le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonche' delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non e' richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato e' finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della meta'»;
b) al comma 15, primo periodo, le parole: «certificato penale» sono sostituite dalle seguenti: «certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,» e le parole: «dal casellario giudiziale» sono soppresse.
8. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonche' per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresi' competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilita' all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.
2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
9. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2018, n. 99, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste delle candidature provvisorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonche' per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali entro settantacinque giorni dallo svolgimento delle medesime elezioni. La Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle proposte di candidature provvisorie. Con un regolamento interno adottato dalla stessa Commissione sono disciplinate le modalita' di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera i), stabilendo in particolare:
a) il regime di pubblicita' della declaratoria di incompatibilita' dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione;
b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie di candidati;
c) la celerita' dei tempi affinche' gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie di candidati siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilita' di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale.
3-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 3-bis, le candidature possono essere trasmesse alla Commissione entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
10. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 627, dopo le parole: «politiche» sono inserite le seguenti: «, regionali, amministrative»;
b) al comma 628 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del decreto di cui al primo periodo si applicano anche alle elezioni regionali e amministrative, previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31 ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell'anno 2022».
11. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16,
comma 1°, 2° e 3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 7). -
Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve
essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre
le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della
votazione, da persona munita di mandato, autenticato da
notaio, da parte del presidente o del segretario del
partito o del gruppo politico organizzato.
Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del
Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni
festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Il contrassegno deve essere depositato a mano su
supporto digitale o in triplice esemplare in forma
cartacea.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 25. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17,
comma 1°, 2° e 3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 14). -
Omissis.
L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli
uffici elettorali di sezione e' presentato entro il
giovedi' precedente l'elezione, anche mediante posta
elettronica certificata, al segretario del comune che ne
dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni
elettorali o e' presentato direttamente ai singoli
presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la
mattina stessa delle elezioni, purche' prima dell'inizio
della votazione. Le autenticazioni di cui al primo periodo
del primo comma del presente articolo non sono necessarie
nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con
un altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei
delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, o dalle
persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o
con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i
documenti siano trasmessi mediante posta elettronica
certificata.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 28. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 27, e
Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 15). - (Omissis).
6. Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il
certificato di iscrizione nelle liste elettorali di
qualsiasi Comune della Repubblica. Il contrassegno deve
essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice
esemplare in forma cartacea. Nessuno puo' accettare le
candidature in piu' di una lista nello stesso comune. La
presentazione delle candidature deve essere fatta alla
segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno
alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data
della votazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 32. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e
Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 18). - Il numero dei
presentatori non puo' eccedere di oltre la meta' le cifre
indicate nel precedente comma. La popolazione del Comune e'
determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento
ufficiale. I sottoscrittori debbono essere elettori
iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere
apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della
lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i
candidati, nonche' in nome, cognome, data e luogo di
nascita dei sottoscrittori stessi: le firme devono essere
autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14
della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i presentatori che
non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di
cui al quarto comma dell'art. 28.
Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una
dichiarazione di presentazione di lista.
Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome,
nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione
deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di
presentazione. Nessuno puo' essere candidato in piu' di una
lista di uno stesso Comune. Con la lista devesi anche
presentare:
1) un modello di contrassegno depositato a mano su
supporto digitale o in triplice esemplare in forma
cartacea;
2) la dichiarazione autenticata di accettazione
della candidatura;
3) il certificato di iscrizione nelle liste
elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni
candidato;
4) l'indicazione di due delegati che hanno la
facolta' di designare i rappresentanti delle liste presso
ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni
debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati
deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma
dell'art. 28. L'autenticazione non e' necessaria nel caso
in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e
il documento sia trasmesso mediante posta elettronica
certificata.
La lista e gli allegati devono essere presentati alla
segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno
alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data
della votazione. Il segretario comunale, o chi lo
sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli
atti presentati, indicando il giorno e l'ora della
presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso
giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente
per territorio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 35 (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34, e
Legge 23 marzo 1956, n 136, art. 22). - La Commissione
elettorale mandamentale, entro il giovedi' precedente la
elezione, trasmette al Sindaco, per la consegna al
presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente
agli oggetti ed atti indicati nell'art. 27, l'elenco dei
delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di
lista presso ogni seggio e presso L'Ufficio centrale. Tale
designazione potra' essere comunicata entro il giovedi'
precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica
certificata, al segretario del Comune, che ne dovra' curare
la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali,
ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato
pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purche'
prima dell'inizio della votazione.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della
legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante «Misure per il
contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione,
nonche' in materia di prescrizione del reato e in materia
di trasparenza dei partiti e movimenti politici», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - (Omissis).
14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la
data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative,
escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a
15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonche'
le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno
l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero,
per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11,
nel sito internet del partito o del movimento politico
sotto il cui contrassegno si sono presentate nella
competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun
candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo
certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo
24 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta
giorni prima della data fissata per l'elezione. I
rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici
nonche' delle liste di cui al citato primo periodo del
comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere,
anche mediante posta elettronica certificata, i certificati
del casellario giudiziale dei candidati, compreso il
candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste
l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del
presente comma, previo consenso e su delega
dell'interessato, da sottoscrivere all'atto
dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve
rendere disponibili al richiedente i certificati entro il
termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini
dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito
internet di cui al presente comma non e' richiesto il
consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il
certificato del casellario giudiziale sia richiesto da
coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al
presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi
elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la
propria responsabilita', ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che la richiesta di tale certificato e' finalizzata
a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della
propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra
spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono
ridotti della meta'.
15. In apposita sezione, denominata «Elezioni
trasparenti», del sito internet dell'ente cui si riferisce
la consultazione elettorale, ovvero del Ministero
dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,
entro il settimo giorno antecedente la data della
consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad
essa collegato nonche' per ciascun partito o movimento
politico che presentino candidati alle elezioni di cui al
comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile
il curriculum vitae e il certificato del casellario
giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, dei candidati rilasciato non oltre novanta giorni
prima della data fissata per l'elezione, gia' pubblicati
nel sito internet del partito o movimento politico ovvero
della lista o del candidato con essa collegato di cui al
comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti
di cui al presente periodo. La pubblicazione deve
consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi
riportate attraverso la ricerca per circoscrizione,
collegio, partito e per cognome e nome del singolo
candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le modalita'
tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma
informatica.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 21
marzo 1990, n. 53, recante «Misure urgenti atte a garantire
maggiore efficienza al procedimento elettorale», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14. - 1. Sono competenti ad eseguire le
autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai
notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n.
29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17
febbraio 1968, n. 108, dal decreto legge 3 maggio 1976, n.
161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla
legge 25 maggio 1970, n. 352, nonche' per le elezioni
previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i
giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle
cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i
segretari delle procure della Repubblica, i membri del
Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle
province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori
comunali e provinciali, i componenti della conferenza
metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e
provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli
circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri
metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari
comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal
sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresi'
competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente
comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato
la propria disponibilita' all'ordine di appartenenza, i cui
nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito
internet istituzionale dell'ordine.
2. L'autenticazione deve essere compiuta con le
modalita' di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Le
sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se
anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine
fissato per la presentazione delle candidature.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 7
agosto 2018, n. 99, recante «Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle
altre associazioni criminali, anche straniere», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - (Omissis).
3. Ai fini dell'applicazione del codice di
autoregolamentazione sulla formazione delle liste
elettorali richiamato al comma 1, lettera i), la
Commissione puo' richiedere al procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti
informazioni, non coperte da segreto investigativo,
contenute nei registri e nelle banche di dati di cui
all'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura
penale.
3-bis. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni
politiche, dei movimenti e delle liste civiche che
aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di
cui al comma 1, lettera i), possono trasmettere alla
Commissione, con il consenso degli interessati, le liste
delle candidature provvisorie per le elezioni dei membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonche' per le
elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e
circoscrizionali entro settantacinque giorni dallo
svolgimento delle medesime elezioni. La Commissione
verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative
alle candidature ai sensi del citato codice di
autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi
nelle proposte di candidature provvisorie. Con un
regolamento interno adottato dalla stessa Commissione sono
disciplinate le modalita' di controllo sulla selezione e
sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera i),
stabilendo in particolare: a) il regime di pubblicita'
della declaratoria di incompatibilita' dei candidati con le
disposizioni del codice di autoregolamentazione; b) la
riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste
provvisorie di candidati; c) la celerita' dei tempi
affinche' gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie
di candidati siano comunicati secondo modi e tempi tali da
garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai
movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilita' di
modificare la composizione delle liste prima dello scadere
dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti
dalla legislazione elettorale.
3-ter. In sede di prima applicazione delle
disposizioni del comma 3-bis, le candidature possono essere
trasmesse alla Commissione entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 627 e 628,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», come
modificato dalla presente legge:
«627. Allo scopo di introdurre in via sperimentale
modalita' di espressione del voto in via digitale per le
elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e
per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della
Costituzione, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'interno il Fondo per il voto elettronico con
uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020.
628. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, da adottare entro il 30 giugno 2021, sono
definite le modalita' attuative di utilizzo del Fondo di
cui al comma 627 e della relativa sperimentazione limitata
a modelli che garantiscano il concreto esercizio del
diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori
che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si
trovino in un comune di una regione diversa da quella del
comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Le
disposizioni del decreto di cui al primo periodo si
applicano anche alle elezioni regionali e amministrative,
previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31
ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per
il turno elettorale dell'anno 2022.».
 
((Art. 38 ter

Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali

1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle comunicazioni digitali e di semplificare le procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese e utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario ai sensi dell'articolo 6 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 291, della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«291. I gestori di servizi di pubblica utilita' e gli
operatori di telefonia, di reti televisive e di
comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere
agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo
chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di
fatture e si comunica la sospensione delle forniture in
caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso,
non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica
certificata al domicilio digitale del destinatario ai sensi
dell'articolo 6 del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
 
((Art. 38 quater
Misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali tramite
piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti
di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 341, le parole: «di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352» sono sostituite dalle seguenti: «per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonche' per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, anche mediante la modalita' prevista dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma mette a disposizione del sottoscrittore, a seconda delle finalita' della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La piattaforma acquisisce, inoltre, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Gli obblighi previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970 sono assolti mediante il caricamento nella piattaforma, da parte dei promotori della raccolta, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970, della proposta recante, a seconda delle finalita' della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della citata legge n. 352 del 1970. La piattaforma, acquisita la proposta, le attribuisce data certa mediante uno strumento di validazione temporale elettronica qualificata di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e, entro due giorni, rende disponibile alla sottoscrizione la proposta di referendum anche ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 28 della legge n. 352 del 1970»;
b) al comma 343 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalita' di funzionamento della stessa piattaforma, i casi di malfunzionamento nonche' le modalita' con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalita'. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalita' di accesso alla piattaforma di cui al comma 341, le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalita' e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' le modalita' con cui i promotori mettono a disposizione dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum, le firme raccolte elettronicamente. L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione verifica la validita' delle firme raccolte elettronicamente anche mediante l'accesso alla piattaforma»;
c) il comma 344 e' sostituito dal seguente:
«344. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operativita' della piattaforma di cui al comma 341, le firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonche' per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui e' associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. I promotori della raccolta predispongono un documento informatico che, a seconda delle finalita' della raccolta, reca le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dalla legge n. 352 del 1970. Gli obblighi, previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970, sono assolti mediante la messa a disposizione da parte dei promotori, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970, del documento informatico di cui al secondo periodo, da sottoscrivere con firma elettronica qualificata. I promotori del referendum depositano le firme raccolte elettronicamente nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum. Le firme raccolte elettronicamente possono essere depositate presso l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice».
2. All'articolo 8, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati elettorali rilasciati mediante posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a cui sono acclusi, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 341, 343 e
344 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», come
modificato dalal presente legge:
«341. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli
che impediscono la piena inclusione sociale delle persone
con disabilita' e di garantire loro il diritto alla
partecipazione democratica, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
apposito fondo, da trasferire alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, destinato alla realizzazione di una
piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori
necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132
e 138 della Costituzione nonche' per i progetti di legge
previsti dall'articolo 71, secondo comma, della
Costituzione, anche mediante la modalita' prevista
dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma mette a
disposizione del sottoscrittore, a seconda delle finalita'
della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni
prescritte, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49
della legge 25 maggio 1970, n. 352. La piattaforma
acquisisce, inoltre, il nome, il cognome, il luogo e la
data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui
liste elettorali e' iscritto ovvero, per i cittadini
italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle
liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti
all'estero. Gli obblighi previsti dall'articolo 7, commi
terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970 sono assolti
mediante il caricamento nella piattaforma, da parte dei
promotori della raccolta, successivamente alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui
all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352
del 1970, della proposta recante, a seconda delle finalita'
della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni
previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della
citata legge n. 352 del 1970. La piattaforma, acquisita la
proposta, le attribuisce data certa mediante uno strumento
di validazione temporale elettronica qualificata di cui
all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 910/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e,
entro due giorni, rende disponibile alla sottoscrizione la
proposta di referendum anche ai fini del decorso del
termine di cui all'articolo 28 della legge n. 352 del 1970.
343. La Presidenza del Consiglio dei ministri
assicura l'entrata in funzione della piattaforma di cui al
comma 341 entro il 31 dicembre 2021 e, con proprio decreto
adottato di concerto con il Ministro della giustizia,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura
generale, i requisiti di sicurezza, le modalita' di
funzionamento della stessa piattaforma, i casi di
malfunzionamento nonche' le modalita' con le quali il
gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e
comunica il ripristino delle sue funzionalita'. Con il
medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalita' di
accesso alla piattaforma di cui al comma 341, le tipologie
di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati
e, in generale, le modalita' e le procedure per assicurare
il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE)2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
nonche' le modalita' con cui i promotori mettono a
disposizione dell'Ufficio centrale per il referendum presso
la Corte di cassazione, nella stessa data in cui effettuano
il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il
medesimo referendum, le firme raccolte elettronicamente.
L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di
cassazione verifica la validita' delle firme raccolte
elettronicamente anche mediante l'accesso alla piattaforma.
344. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di
operativita' della piattaforma di cui al comma 341, le
firme degli elettori necessarie per i referendum previsti
dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonche' per
i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo
comma, della Costituzione possono essere raccolte anche
mediante documento informatico, sottoscritto con firma
elettronica qualificata, a cui e' associato un riferimento
temporale validamente opponibile ai terzi. I promotori
della raccolta predispongono un documento informatico che,
a seconda delle finalita' della raccolta, reca le
specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli
articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e
consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e
della data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle
cui liste elettorali e' iscritto ovvero, per i cittadini
italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle
liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti
all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non
sono soggette all'autenticazione prevista dalla legge n.
352 del 1970. Gli obblighi previsti dall'articolo 7, commi
terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970 sono assolti
mediante la messa a disposizione da parte dei promotori,
successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'annuncio di cui all'articolo 7, secondo comma, della
stessa legge n. 352 del 1970, del documento informatico di
cui al secondo periodo, da sottoscrivere con firma
elettronica qualificata. I promotori del referendum
depositano le firme raccolte elettronicamente nella stessa
data in cui effettuano il deposito di eventuali firme
autografe raccolte per il medesimo referendum. Le firme
raccolte elettronicamente possono essere depositate presso
l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di
cassazione, come duplicato informatico ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia
analogica di documento informatico se dotate del
contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis,
del medesimo codice.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 25
maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti
dalla costituzione e sull'iniziativa legislativa del
popolo», come modificato dalla presente legge:
«Art. 8. - Larichiesta di referendum viene effettuata
con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui
all'articolo precedente. Accantoalle firme debbono essere
indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di
nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste
elettorali questi e' iscritto ovvero, per i cittadini
italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle
liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani
residenti all'estero. Le firme stesse debbono essere
autenticate da un notaio o da un giudice di pace o da un
cancelliere della pretura, del tribunale o della corte di
appello nella cui circoscrizione e' compreso il comune
dovee' iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui
firma e' autenticata, ovvero dal giudice conciliatore, o
dal segretario di detto comune.
Per i cittadini elettori residenti all'estero
l'autenticazione e' fatta dal console d'Italia competente.
L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in
cui avviene e puo' essere anche collettiva, foglio per
foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il
numero di firme contenute nel foglio. Il pubblico ufficiale
che procede alle autenticazioni da' atto della
manifestazione di volonta' dell'elettore analfabeta o
comunque impedito di apporre la propria firma. Per le
prestazioni del notaio, del cancelliere, del giudice
conciliatore e del segretario comunale, sono dovuti gli
onorari stabiliti dall'articolo 20, comma quinto, del testo
unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, e dalla tabella D allegata alla legge 8
giugno 1962, n. 604. Alla richiesta di referendum debbono
essere allegati i certificati, anche collettivi, dei
sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i
sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste
elettorali dei comuni medesimi ovvero, per i cittadini
italiani residenti all'estero, la loro iscrizione
nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di
cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all'estero. I sindaci
debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla
relativa richiesta. I certificati elettorali rilasciati
mediante posta elettronica certificata o un servizio
elettronico di recapito certificato qualificato, possono
essere depositati, unitamente alla richiesta di referendum
e al messaggio a cui sono acclusi, come duplicato
informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come
copia analogica di documento informatico se dotati del
contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis,
del medesimo codice.».
 
Art. 39

Semplificazione di dati pubblici

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, dopo le parole «registri di stato civile tenuti dai comuni,» sono inserite le seguenti «garantendo agli stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo del medesimo» e le parole «con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui e' stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti «con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis»;
b) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: «2-ter. Con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis sono definite le modalita' di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.»;
c) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole «del 23 luglio 2014», sono aggiunte le seguenti: «, esenti da imposta di bollo limitatamente all'anno 2021» e, al quinto periodo, dopo le parole «inoltre possono consentire,» sono aggiunte le seguenti: «mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero»;
d) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente «6-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, adottati ((di concerto)) con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonche' l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.».
2. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l'esercizio di finalita' istituzionali e la semplificazione degli oneri ((per i cittadini)) e le imprese, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50:
1) al comma 2-ter, primo periodo, le parole «delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti che hanno diritto ad accedervi» e, al secondo periodo, le parole «Con gli stessi accordi, le» sono sostituite dalla seguente: «Le»;
2) al comma 3-bis, dopo le parole «non modifica la titolarita' del dato» sono aggiunte le seguenti: «e del trattamento, ferme restando le responsabilita' delle amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualita' di titolari autonomi del trattamento»;
3) al comma 3-ter, il primo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 50-ter:
1) al comma 1, dopo le parole «accedervi ai fini» sono aggiunte le seguenti: «dell'attuazione dell'articolo 50 e» e le parole «e agli accordi quadro previsti dall'articolo 50» sono soppresse;
2) al comma 2, quinto periodo, le parole «il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 e 71 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62» sono sostituite dalle seguenti: «((le basi di dati)) di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis»;
3) al comma 2, sesto periodo, dopo le parole «nonche' il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API» sono aggiunte le seguenti: «con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente»;
4) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati.»;
((4-bis) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il decreto di cui al presente comma e' comunicato alle Commissioni parlamentari competenti»;))
c) all'articolo 60, comma 3-bis, dopo la lettera f-ter), sono aggiunte le seguenti:
«f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f-quinquies) il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all'articolo 6-quater.»;
d) all'articolo 60, comma 3-ter, dopo le parole «comunitari, individua» ((e' inserita la seguente)): «, aggiorna» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «, ulteriori rispetto a quelle individuate in via prioritaria dal comma 3-bis».
3. Con esclusione ((della lettera)) c) del comma 1, l'efficacia delle disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.
4. All'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3 e' abrogato.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 43, comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 72, comma 1, le parole «e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono soppresse.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera a), ha efficacia dalla data fissata ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, inserito dal presente decreto. Fino alla predetta data, resta assicurata l'interoperabilita' dei dati di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite accordi quadro, accordi di fruizione o apposita autorizzazione.
((6-bis. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle autorita' indipendenti e della Corte dei conti, nonche' di tutti i soggetti istituzionali nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica, sono individuati gli adempimenti degli enti locali concernenti la comunicazione di informazioni che si intendono assolti a seguito dell'invio dei bilanci alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.))
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati in 22,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 50, 50-ter, commi
3-bis e 3-ter dell'articolo 60, e articolo 62 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 50. (Disponibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni). - 1. I dati delle pubbliche
amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi
disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione che ne consentano
la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate
dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche
amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla
conoscibilita' dei dati previsti dalle leggi e dai
regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati
personali ed il rispetto della normativa comunitaria in
materia di riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2,
comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali, e' reso
accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando
l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento
dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la
prestazione di elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque
salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle
proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei
propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da
altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi
restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attivita'
si svolge secondo le modalita' individuate dall'AgID con le
Linee guida.
2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti
detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la
fruizione da parte dei soggetti che hanno diritto ad
accedervi. Le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati
assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei
dati da essa custoditi, con le modalita' di cui
all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto.
3.
3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema
informativo a un altro non modifica la titolarita' del dato
e del trattamento, ferme restando le responsabilita' delle
amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualita'
di titolari autonomi del trattamento.
3-ter. L'inadempimento dell'obbligo di rendere
disponibili i dati ai sensi del presente articolo
costituisce mancato raggiungimento di uno specifico
risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei
dirigenti responsabili delle strutture competenti e
comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei dirigenti
competenti, oltre al divieto di attribuire premi o
incentivi nell'ambito delle medesime strutture.»
«Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). -
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la
progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una
Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a
favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio
informativo detenuto, per finalita' istituzionali, dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' la
condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad
accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della
semplificazione degli adempimenti amministrativi dei
cittadini e delle imprese, in conformita' alla disciplina
vigente.
2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' gestita
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed e'
costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende
possibile l'interoperabilita' dei sistemi informativi e
delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di servizi pubblici per le finalita' di cui al
comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la
gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti
abilitati ad operare sulla stessa, nonche' la raccolta e
conservazione delle informazioni relative agli accessi e
alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di
dati e informazioni avviene attraverso la messa a
disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti
accreditati, di interfacce di programmazione delle
applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti
abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio
dei ministri e in conformita' alle Linee guida AgID in
materia interoperabilita', sono raccolte nel "catalogo API"
reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad
accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e
a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima
applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente
l'interoperabilita' con le basi dati di interesse nazionale
di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con le banche dati
dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della
stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali e acquisito il parere della
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida con
cui definisce gli standard tecnologici e criteri di
sicurezza, di accessibilita', di disponibilita' e di
interoperabilita' per la gestione della piattaforma nonche'
il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo
API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad
assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai
sensi della normativa vigente.
2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche
di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il
termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a
sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere
disponibili le proprie basi dati.
3. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non
confluiscono i dati attinenti a ordine e sicurezza
pubblici, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria
e polizia economico-finanziaria.
4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio
dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero
dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' stabilita la strategia nazionale dati. Con
la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie,
i limiti, le finalita' e le modalita' di messa a
disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio
dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono
titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dando
priorita' ai dati riguardanti gli studenti del sistema di
istruzione e di istruzione e formazione professionale ai
fini della realizzazione del diritto-dovere all'istruzione
e alla formazione e del contrasto alla dispersione
scolastica e formativa. Il decreto di cui al presente comma
e' comunicato alle Commissioni parlamentari competenti.
5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili
e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati
e anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno
specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte
dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e
comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei dirigenti
competenti, oltre al divieto di attribuire premi o
incentivi nell'ambito delle medesime strutture.
6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale
Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa alla
titolarita' del trattamento, ferme restando le specifiche
responsabilita' ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 in capo al soggetto gestore della Piattaforma
nonche' le responsabilita' dei soggetti accreditati che
trattano i dati in qualita' di titolari autonomi del
trattamento.
7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di
interoperabilita' gia' previsti dalla legislazione vigente.
8. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.»
«Art. 60 (Base di dati di interesse nazionale). - 1.-3.
Omissis.
3-bis. In sede di prima applicazione, sono individuate
le seguenti basi di dati di interesse nazionale:
a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
b) anagrafe nazionale della popolazione residente;
c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 62-bis;
d) casellario giudiziale;
e) registro delle imprese;
f) gli archivi automatizzati in materia di
immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto del presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n.
242;
f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);
f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui
all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;
f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e
l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli
articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285;
f-quinquies) il sistema informativo dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214;
f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e
delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali
delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri
enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi,
elenchi o registri professionali o nel registro delle
imprese di cui all'articolo 6-quater.
3-ter. AgID, tenuto conto delle esigenze delle
pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai
regolamenti comunitari, individua, aggiorna e pubblica
l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale,
ulteriori rispetto a quelle individuate in via prioritaria
dal comma 3-bis.
Omissis.»
«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione
residente - ANPR). - 1. E' istituita presso il Ministero
dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse
nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra
all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai
sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi
della popolazione residente» e all'Anagrafe della
popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita
ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante
«Anagrafe e censimento degli italiani all'estero». Tale
base di dati e' sottoposta ad un audit di sicurezza con
cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di cui
all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella
relazione annuale del Garante per la protezione dei dati
personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui
all' articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei
cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.
Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per
il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da
completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa
attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce
automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora
avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo
modalita' funzionali e operative che garantiscono la
univocita' dei dati stessi.
2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio nazionale
informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai
comuni garantendo agli stessi, anche progressivamente, i
servizi necessari all'utilizzo del medesimo e fornisce i
dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo
1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalita'
definite con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis.
2-ter. Con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis
sono definite le modalita' di integrazione nell'ANPR delle
liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle
liste di sezione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilita' dei
dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle
funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai
sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione
dei comuni un sistema di controllo, gestione e
interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e
transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al
fine dello svolgimento delle proprie funzioni, il Comune
puo' utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti
localmente e costantemente allineati con ANPR al fine
esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalita'
non fornite da ANPR. L'ANPR consente ai comuni la
certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalita'
telematica. La certificazione dei dati anagrafici in
modalita' telematica e' assicurata dal Ministero
dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di
documenti digitali muniti di sigillo elettronico
qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
esenti da imposta di bollo limitatamente all'anno 2021. I
comuni inoltre possono consentire, mediante la piattaforma
di cui all'articolo 50-ter ovvero anche mediante apposite
convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei
soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati
contenuti nell'ANPR. L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino
un codice identificativo univoco per garantire la
circolarita' dei dati anagrafici e l'interoperabilita' con
le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e b).
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate
le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei
cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite
presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al
numero e alla data di emissione e di scadenza della carta
di identita' della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta
informatizzata di dati dei cittadini , i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono
esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli
ulteriori dati a tal fine necessari.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione
tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia
digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' con la Conferenza Stato - citta', di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita
l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita'
di attuazione delle disposizioni del presente articolo,
anche con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da
adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita'
e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati
da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie
finalita' istituzionali secondo le modalita' di cui
all'articolo 50;
b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con
le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale,
secondo le regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita' di cui al capo VIII del presente Codice, in
modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai
cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche
amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
duplicazioni da parte degli stessi;
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili
dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico
delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai
sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e della
dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74
dello stesso decreto nonche' della denuncia di morte
prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia
mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di
trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in
data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2010.
6-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il
Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il
Garante per la protezione dei dati personali e la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili
dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi
che erogano pubblici servizi e ai privati, nonche'
l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche
della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 264 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 264 (Liberalizzazione e semplificazione dei
procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza). -
(Omissis).
3. (abrogato).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 43 e
comma 1 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 43 (L-R) Accertamenti d'ufficio. - 1. Omissis.
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi
da quelli di cui e' necessario acquisire la certezza o
verificare l'esattezza, si considera operata per finalita'
di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto
dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la
consultazione diretta, da parte di una pubblica
amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli
archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata
all'accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti
ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive
presentate dai cittadini.
Omissis.»
«Art. 72 (L) Responsabilita' in materia di accertamento
d'ufficio e di esecuzione dei controlli (64). - 1. Ai fini
dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei
controlli di cui all'articolo 71le amministrazioni
certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte
le attivita' volte a gestire, garantire e verificare la
trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da
parte delle amministrazioni procedenti.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196:
«Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni pubbliche).
- 1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari
alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per
dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma
6, della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati.».
- Si riporta il testo del comma 34 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«1.-33. Omissis.
34. Al fine di garantire la sostenibilita' della
riforma del lavoro sportivo, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un
apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per
finanziare nei predetti limiti l'esonero, anche parziale,
dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle
federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate, enti di promozione sportiva, associazioni e
societa' sportive dilettantistiche, con esclusione dei
premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con
atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici,
direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di
gara.
Omissis.».
 
((Art. 39 bis
Ulteriore proroga del termine per la raccolta di sottoscrizioni a
fini referendari

1. Al comma 1-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «15 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970 sono differiti di un mese».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 11
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Proroga dei termini correlati con lo stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19). - 1-bis. In
conseguenza della proroga dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 disposta fino al 31 luglio 2021,
per le richieste di referendum previsto dall'articolo 75
della Costituzione, annunciate nella Gazzetta Ufficiale
entro il 15 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 27 della
legge 25 maggio 1970, n. 352, in deroga all'articolo 28
della medesima legge il deposito dei fogli contenenti le
firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori
presso la cancelleria della Corte di cassazione e'
effettuato entro quattro mesi dalla data del timbro apposto
sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma,
della citata legge n. 352 del 1970. I termini previsti
dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata
legge n. 352 del 1970 sono differiti di un mese.».
 
((Art. 39 ter
Semplificazione della richiesta di occupazione del suolo pubblico per
attivita' politica

1. Al comma 67 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le richieste devono pervenire almeno dieci giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa, salvo che i regolamenti comunali dispongano termini piu' brevi».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 67 dell'articolo 3
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3. - 1.-66. Omissis.
67. Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i
quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere
politico, purche' l'area occupata non ecceda i 10 metri
quadrati. Le richieste devono pervenire almeno dieci giorni
prima della data prevista per lo svolgimento della
manifestazione o dell'iniziativa, salvo che i regolamenti
comunali dispongano termini piu' brevi.
Omissis.».
 
((Art. 39 quater
Disposizioni in materia di comunicazione di trattamenti sanitari
obbligatori all'autorita' di pubblica sicurezza

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «uffici delle Forze dell'ordine» sono sostituite dalle seguenti: «uffici e comandi delle Forze di polizia»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' stabilite le modalita' informatiche e telematiche con le quali il sindaco, in qualita' di autorita' sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle Forze di polizia l'adozione di misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneita' all'acquisizione e alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonche' al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto».
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, il sindaco, quale autorita' sanitaria, comunica al prefetto i nominativi dei soggetti nei cui confronti ha adottato trattamenti sanitari obbligatori per patologie suscettibili di determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneita' all'acquisizione e alla detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonche' al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Il prefetto, quando accerti, per il tramite dell'ufficio o comando delle Forze di polizia competente, che il soggetto interessato detiene, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti o e' titolare di una licenza di porto di armi, adotta le misure previste dall'articolo 39 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. Resta ferma la possibilita' per l'ufficio o comando delle Forze di polizia di disporre il ritiro cautelare delle armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi del medesimo articolo 39, secondo comma.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante «Attuazione
della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva
91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi», come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.Con
decreto del Presidente della Repubblica e' emanato, ai
sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e
delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, del
lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, un
regolamento per la modifica del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, e successive modificazioni, in attuazione di
quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto dei
principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi
e di riduzione dei termini per la conclusione degli stessi,
anche con riferimento alla comunicazione dell'avviso di
trasporto previsto dall' articolo 34 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, da effettuarsi anche attraverso mezzi
informatici o telematici.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinate le modalita' di accertamento dei requisiti
psico-fisici per l'idoneita' all'acquisizione, alla
detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di
porto delle armi, nonche' al rilascio del nulla osta di cui
all' articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, come modificato dall' articolo 3, comma 1,
lettera d), del presente decreto, prevedendo anche una
specifica disciplina transitoria per coloro che alla data
di entrata in vigore del decreto gia' detengono armi. Con
il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, sono, altresi', definite le modalita'
dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il
Servizio sanitario nazionale e uffici e comandi delle Forze
di polizia nei procedimenti finalizzati all'acquisizione,
alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di
porto delle armi.
2-bis. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi'
stabilite le modalita' informatiche e telematiche con le
quali il sindaco, in qualita' di autorita' sanitaria,
comunica agli uffici e comandi delle Forze di polizia
l'adozione di misure o trattamenti sanitari obbligatori
connessi a patologie che possono determinare il venire meno
dei requisiti psico-fisici per l'idoneita' all'acquisizione
e alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di
porto di armi, nonche' al rilascio del nulla osta di cui
all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1,
lettera d), del presente decreto.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi
entro 12 mesi dalla data in vigore del presente decreto,
sono disciplinate le modalita' di funzionamento e di
utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati
relativi alle armi ed alle munizioni in relazione alla
tracciabilita' delle stesse.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di
attuazione di cui al comma 2, nonche' agli articoli 35,
comma 1, 42, quarto comma, 55 e 57 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, come modificati dall'articolo 3 del
presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti in materia.
5. Alle armi di cui alla categoria A, B, C e D
dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive
modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti relative, rispettivamente, alle armi da guerra,
tipo guerra o a spiccata capacita' offensiva, nonche' ai
materiali di armamento ed a quelle comuni, alle armi
sportive e alle armi da caccia.
6. Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo
13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i
fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima
rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione
semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce
in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza
uguale o superiore a millimetri 40, nonche' i fucili e le
carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche
tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro
superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto e'
di altezza inferiore a millimetri 40.
7. Per i fucili da caccia in grado di camerare le
cartucce per pistola o rivoltella, si applica il limite
detentivo di 200 cartucce cariche, di cui all' articolo 97
del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, e successive modificazioni.».
 
((Art. 39 quinquies
Introduzione degli articoli 62-quater e 62-quinquies del codice di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e altre norme in
materia di istituzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione e
dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore

1. Al capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:
«Art. 62-quater (Anagrafe nazionale dell'istruzione). - 1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni, e' istituita, nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato hubscuola, realizzato dal Ministero dell'istruzione, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST).
2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per tutte le finalita' previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche di dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalita', che mantengono la titolarita' dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche la disponibilita' dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita' istituzionali e mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR.
4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62, l'ANIST e' costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA. L'ANIST e' costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilita' con i registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L'ANIST, con riferimento alla codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, e' costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalita' di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:
a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento alle tre componenti degli studenti, dei docenti e personale ATA e delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici;
b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalita' di cooperazione dell'ANIST con banche di dati istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalita', nonche' le modalita' di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita'. L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di dati di rilevanza nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in conformita' alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilita'.
Art. 62-quinquies (Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore). - 1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'universita' e della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, e' istituita, a cura del Ministero dell'universita' e della ricerca, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS).
2. L'ANIS e' alimentata, con le modalita' individuate con il decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la titolarita' dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento, nonche' tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. L'ANIS assicura alla singola istituzione la disponibilita' dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita' istituzionali. L'ANIS rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni della formazione superiore e assicura l'interoperabilita' con le altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono d'interesse del Ministero dell'universita' e della ricerca per le relative finalita' istituzionali.
3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente codice, l'ANIS e' costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati.
4. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIS mediante le modalita' di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis.
5. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:
a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche di dati di rilevanza nazionale di interesse del Ministero dell'universita' e della ricerca cui lo stesso puo' accedere per le relative finalita' istituzionali;
b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonche' le modalita' di alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore nonche' tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita'. L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, con l'ANPR e con le altre anagrafi di interesse del Ministero dell'universita' e della ricerca per le relative finalita' istituzionali avviene in conformita' alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilita'».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 62, del
comma 2-quater dell'articolo 64 e dell'articolo 64-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale).
«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione
residente - ANPR). - (omissis).
5. Ai fini della gestione e della raccolta
informatizzata di dati dei cittadini (512), i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono
esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli
ulteriori dati a tal fine necessari.
(omissis).»
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). -
(omissis).
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta
di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita'
definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.
(omissis).»
«Art. 64-bis (Accesso telematico ai servizi della
Pubblica Amministrazione). - 1. I soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi
in rete, in conformita' alle Linee guida, tramite il punto
di accesso telematico attivato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui
all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, i fornitori di identita' digitali e i prestatori
dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione,
progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo
da garantire l'integrazione e l'interoperabilita' tra i
diversi sistemi e servizi e con i servizi di cui ai commi 1
e 1-ter, espongono per ogni servizio le relative interfacce
applicative e, al fine di consentire la verifica del
rispetto degli standard e livelli di qualita' di cui
all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi
individuati dall'AgID con le Linee guida.
1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), rendono fruibili i propri servizi in rete
tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso
il punto di accesso telematico di cui al presente articolo,
salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla
societa' di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in
modalita' digitale e, al fine di attuare il presente
articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione
digitale entro il 28 febbraio 2021.
1-quinquies. La violazione dell'articolo 64, comma
3-bis e delle disposizioni di cui al presente articolo,
costituisce mancato raggiungimento di uno specifico
risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei
dirigenti responsabili delle strutture competenti e
comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei dirigenti
competenti, oltre al divieto di attribuire premi o
incentivi nell'ambito delle medesime strutture.».
- Si riporta il testo dei commi 28 e 31 dell'articolo
7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
«Art. 7 (Riduzione della spesa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri). - (omissis).
28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le
iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni
ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono
esclusivamente in modalita' on line attraverso un apposito
applicativo che il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca mette a disposizione delle
scuole e delle famiglie.
(omissis.)
31. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le
istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on
line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie
in formato elettronico.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
«Art. 3 (Censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici
delle strade urbane). - 1. Entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e l'ISTAT, previa intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi
di realizzazione del censimento della popolazione e delle
abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuato
dall'ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle
raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
stabiliti i contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri
civici delle strade urbane (ANNCSU), realizzato ed
aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia del territorio, gli
obblighi e le modalita' di conferimento degli indirizzari e
stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi del
regolamento anagrafico della popolazione residente, le
modalita' di accesso all'ANNCSU da parte dei soggetti
autorizzati, nonche' i criteri per l'interoperabilita'
dell'ANNCSU con le altre banche dati di rilevanza nazionale
e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema
pubblico di connettivita' di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. Per la realizzazione dell'ANNCSU l'ISTAT
puo' stipulare apposite convenzioni con concessionari di
servizi pubblici dotati di un archivio elettronico con dati
toponomastici puntuali sino a livello di numero civico su
tutto il territorio nazionale, standardizzati,
georeferenziati a livello di singolo numero civico e
mantenuti sistematicamente aggiornati. Dall'attuazione
della presente disposizione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla
legislazione vigente.
3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle
attivita' preparatorie all'introduzione del censimento
permanente mediante indagini statistiche a cadenza annuale,
nonche' delle attivita' di cui al comma 2 si provvede nei
limiti dei complessivi stanziamenti gia' autorizzati
dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Per fare fronte alle esigenze connesse alla
realizzazione delle attivita' di cui al presente comma e al
comma 2 il termine di cui al comma 4 dell'articolo 50 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
prorogato al 31 dicembre 2015.
4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in
coerenza con le raccomandazioni internazionali e i
regolamenti comunitari e di aumentare l'efficienza e la
qualita' dei servizi informativi resi al sistema economico
e sociale del Paese dal Sistema statistico nazionale
(SISTAN), su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, il Governo emana entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto un regolamento ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per la
revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989 e il
complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT
e degli enti e degli uffici di statistica del SISTAN;
b) migliorare gli assetti organizzativi dell'ISTAT
anche con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 166, e rafforzarne i compiti di indirizzo e
coordinamento tecnico-metodologico, di definizione di
metodi e formati per la raccolta e lo scambio di dati
amministrativi e statistici, nonche' di regolamentazione
del SISTAN;
c) favorire l'armonizzazione del funzionamento del
SISTAN con i principi europei in materia di organizzazione
e di produzione delle statistiche ufficiali, assicurando
l'utilizzo da parte del Sistema delle piu' avanzate
metodologie statistiche e delle piu' moderne tecnologie
dell'informazione e della comunicazione;
d) semplificare e razionalizzare la procedura di
adozione del Programma Statistico Nazionale e la disciplina
in materia di obbligo a fornire i dati statistici;
e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e
rafforzare i sistemi di vigilanza e controllo sulla
qualita' dei dati prodotti dal Sistema e da altri soggetti
pubblici e privati;
f) adeguare alla normativa europea e alle
raccomandazioni internazionali la disciplina in materia di
tutela del segreto statistico, di protezione dei dati
personali oggetto di trattamento per finalita' statistiche,
nonche' di trattamento ed utilizzo dei dati amministrativi
a fini statistici.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
6. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto l'articolo 12 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 12 (Commissione per la garanzia della qualita'
dell'informazione statistica) - 1. E' istituita la
Commissione per la garanzia della qualita'
dell'informazione statistica avente il compito di:
a) vigilare sull'imparzialita', sulla completezza e
sulla qualita' dell'informazione statistica, nonche' sulla
sua conformita' con i regolamenti, le direttive e le
raccomandazioni degli organismi internazionali e
comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale;
b) contribuire ad assicurare il rispetto della
normativa in materia di segreto statistico e di protezione
dei dati personali, garantendo al Presidente dell'Istat e
al Garante per la protezione dei dati personali la piu'
ampia collaborazione, ove richiesta;
c) esprimere un parere sul Programma statistico
nazionale predisposto ai sensi dell'articolo 13;
d) redigere un rapporto annuale, che si allega alla
relazione di cui all'articolo 24.
2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui al
comma 1, puo' formulare osservazioni e rilievi al
Presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i
necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla
comunicazione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 166; qualora i chiarimenti
non siano ritenuti esaustivi, la Commissione ne riferisce
al Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. La Commissione e' sentita ai fini della
sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona
condotta relativi al trattamento dei dati personali
nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
4. La Commissione e' composta da cinque membri,
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti
tra professori ordinari in materie statistiche, economiche
ed affini o tra direttori di istituti di statistica o di
ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico
nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e
amministrazioni pubbliche, che godano di particolare
prestigio e competenza nelle discipline e nei campi
collegati alla produzione, diffusione e analisi delle
informazioni statistiche e che non siano preposti a uffici
facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono
essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione
europea in possesso dei medesimi requisiti. I membri della
Commissione restano in carica per cinque anni e non possono
essere riconfermati. Il Presidente e' eletto dagli stessi
membri.
5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno
e alle riunioni partecipa il Presidente dell'ISTAT. Il
Presidente della Commissione partecipa alle riunioni del
Comitato di cui al comma 2.
6. Alle funzioni di segreteria della Commissione
provvede il Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine,
un'apposita struttura di segreteria.
7. La partecipazione alla Commissione e' gratuita e gli
eventuali rimborsi spese del Presidente e dei componenti
derivanti dalle riunioni di cui al comma 5 sono posti a
carico del bilancio dell'ISTAT.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali.).
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170:
«Art. 1-bis (Anagrafe nazionale degli studenti, dei
diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e
delle istituzioni della formazione superiore). - 1. Per i
fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
istituita, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio,
e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei
diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e
delle istituzioni della formazione superiore, avente i
seguenti obiettivi:
a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi
formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle
carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;
b) promuovere la mobilita' nazionale e internazionale
degli studenti agevolando le procedure connesse ai
riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;
c) fornire elementi di orientamento alle scelte
attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali
dei diplomati e laureati e sui fabbisogni formativi del
sistema produttivo e dei servizi;
d) individuare idonei interventi di incentivazione
per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli
studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze
disciplinari e territoriali, nonche' le diverse tipologie
di studenti in ragione del loro impegno temporale negli
studi;
e) supportare i processi di accreditamento
dell'offerta formativa del sistema nazionale degli istituti
tecnici superiori e delle istituzioni della formazione
superiore;
f) monitorare e sostenere le esperienze formative in
ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini
del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro
come crediti formativi.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, con propri decreti, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, individua,
sentiti la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, il Consiglio universitario nazionale, l'Agenzia
nazionale per la valutazione delle universita' e della
ricerca, il Consiglio nazionale degli studenti universitari
e le altre consulte degli studenti, i dati che devono
essere presenti nei sistemi informativi degli istituti
tecnici superiori e delle istituzioni della formazione
superiore da trasmettere periodicamente, con modalita'
telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.».
 
((Art. 39 sexies
Modifiche all'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

1. L'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' sostituito dal seguente:
«Art. 234 (Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica). - 1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonche' per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza nonche' per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche, il Ministero dell'istruzione si avvale della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione di durata pluriennale.
2. La societa' di cui al comma 1 assicura le finalita' di cui al medesimo comma in via diretta nonche' avvalendosi di specifici operatori del settore cui affidare le attivita' di supporto nel rispetto della normativa vigente, nonche' di esperti.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 234 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 234 (Misure per il sistema informativo per il
supporto all'istruzione scolastica). - 1. Al fine di
realizzare un sistema informativo integrato per il supporto
alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per
la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi
multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di
lungo periodo della spesa per il personale scolastico,
nonche' per il supporto alla gestione giuridica ed
economica del predetto personale anche attraverso le
tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica
a distanza nonche' per l'organizzazione e il funzionamento
delle strutture ministeriali centrali e periferiche, il
Ministero dell'istruzione si avvale della societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione di
durata pluriennale.
2. La societa' di cui al comma 1 assicura le finalita'
di cui al medesimo comma in via diretta nonche' avvalendosi
di specifici operatori del settore cui affidare le
attivita' di supporto nel rispetto della normativa vigente,
nonche' di esperti.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
«Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria).
- (omissis).
15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni
di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari,
i diritti dell'azionista della societa' di gestione del
sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai
sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n.413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti
conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383,
terzo comma, del codice civile.
(omissis).».
 
((Art. 39 septies

Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative

1. Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle societa' start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata, anche semplificata, depositati presso l'ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalita' alternative all'atto pubblico ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime societa' conservano l'iscrizione nel registro delle imprese.
2. Fino all'adozione delle nuove misure concernenti l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle societa' di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all'articolo 2480 del codice civile.
3. Il compenso per l'attivita' notarile concernente gli atti deliberati ai sensi del comma 2 e' determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D - Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
«Art. 25 (Start-up innovativa e incubatore certificato:
finalita', definizione e pubblicita'). - (omissis).
2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up
innovativa, di seguito «start-up innovativa», e' la
societa' di capitali, costituita anche in forma
cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del
capitale sociale non sono quotate su un mercato
regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
a);
b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi;
c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo 73
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o una
filiale in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attivita' della
start-up innovativa, il totale del valore della produzione
annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato
entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e'
superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente,
lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
g) non e' stata costituita da una fusione, scissione
societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di
azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori
requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o
superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e
valore totale della produzione della start-up innovativa.
Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse
le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai
fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto
dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le
spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo
sviluppo precompetitivo e competitivo, quali
sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business
plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti
da incubatori certificati, i costi lordi di personale
interno e consulenti esterni impiegati nelle attivita' di
ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le
spese legali per la registrazione e protezione di
proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese
risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte
in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno
di vita, la loro effettuazione e' assunta tramite
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della
start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a
qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al
terzo della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta
svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita'
italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che
abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati,
in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o
superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di
personale in possesso di laurea magistrale ai sensi
dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
22 ottobre 2004, n. 270;
3) sia titolare o depositaria o licenziataria di
almeno una privativa industriale relativa a una invenzione
industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovvero sia
titolare dei diritti relativi ad un programma per
elaboratore originario registrato presso il Registro
pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche'
tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto
sociale e all'attivita' di impresa .
(omissis).».
- Si riporta il testo del comma 10-bis dell'articolo 4
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
«Art. 4 (Piccole e medie imprese innovative). -
(omissis)
10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio di attivita'
imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una piu'
uniforme applicazione delle disposizioni in materia di
start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto
costitutivo e le successive modificazioni di start-up
innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto
sottoscritto con le modalita' previste dagli articoli 24 e
25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo
e le successive modificazioni sono redatti secondo un
modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio
del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
(omissis).».
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17
febbraio 2016 (Modalita' di redazione degli atti
costitutivi di societa' a responsabilita' limitata start-up
innovative), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56
dell'8 marzo 2016.
- Si riporta il testo dell'articolo 2480 del codice
civile.
«Art. 2480 (Modificazioni dell'atto costitutivo). - Le
modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate
dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis. Il
verbale e' redatto da notaio e si applica l'articolo
2436.».
Il testo del decreto del Ministro della giustizia 20
luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione
dei parametri per la liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale dei compensi per le professioni
regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai
sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22
agosto 2012, n. 195.
- Si riporta il testo dell'articolo della tabella D
-Notai, del regolamento di cui al decreto del Ministro
della giustizia 20 luglio 2012, n. 140.
«Tabella D - Notai
Altri atti:
A) da euro 50,00 a euro 900,00, con aumento fino al
doppio, per i seguenti atti:
autentica di firma;
accettazione di eredita';
acquiescenza e rinuncia alla azione di riduzione;
atto di avveramento della condizione;
atto di accettazione di eredita';
atto di accettazione di nomina;
verbale di asseverazione di perizie;
associazione temporanea di Imprese (A.T.I.);
atto notorio;
atto di consenso a cancellazione di ipoteca;
atto di consenso a riduzione di ipoteca e
liberazione parziale di beni;
atto di convalida;
atto di rettifica;
atto di rettifica ex art. 59-bis, legge notarile;
convenzione matrimoniale diversa da quella di
costituzione del fondo patrimoniale;
deliberazione di proroga della durata di societa';
deposito di documento (verbale di deposito) anche
non avente contenuto patrimoniale;
atto di dichiarazione di nomina;
impresa familiare (atto dichiarativo);
procura generale, generale alle liti, procura
institoria, procura speciale ed altre procure diverse dalle
precedenti;
revoca di procura;
pubblicazione (verbale di ) di testamento olografo
o segreto;
quietanza di somme concesse a mutuo stipulata con
atto successivo (con esclusione delle quietanze di mutui di
credito fondiario, agrario ed equiparati);
atto di ratifica;
atto di rinuncia all'eredita';
atto di rinuncia alla opposizione ad atto di
donazione (art. 563 e.e.);
testamento internazionale;
testamento olografo (deposito o ritiro da parte del
testatore);
testamento pubblico - verbale di passaggio agli
atti tra vivi;
testamento segreto (ricevimento o ritiro di).
B) atti procedimentalizzati - da euro 600,00 ad euro
4.000,00:
Costituzione di Enti in genere, Associazione,
Consorzio tra imprese ex art. 2602 c.c., quando e'
indeterminato o indeterminabile il valore del conferimento;
Convenzione matrimoniale di costituzione del fondo
patrimoniale;
Atti di obbligo edilizi, Convenzioni urbanistiche
di lottizzazione, di comparto edificatorio, convenzioni di
cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10,
convenzioni urbanistiche di contenuto analogo ed ogni altra
convenzione urbanistica;
Verbale di assemblea e deliberazioni di organi
sociali di societa', associazioni, consorzi ed enti in
genere;
Modifica di patti di societa' di persone:
trasferimento sede (con immobili); modifica denominazione
sociale (con immobili), scioglimento (senza assegnazione
beni), nomina/revoca amministratori, modifica modalita' di
ripartizione utili/perdite;
Contratti di rete senza costituzione di patrimonio
comune;
Verbali di inventario.».
 
Art. 40
Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per
l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e
agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e
delle unita' immobiliari

1. ((All'articolo 86)) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ((alinea,)) le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
((a-bis) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «proprieta' pubbliche e private» sono inserite le seguenti: «, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi,»;))
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli ((articoli 87 e 88 del presente codice»)).
2. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, la parola «denuncia» e' sostituita dalla seguente: «segnalazione» ((e sono aggiunti)), in fine, i seguenti periodi: «L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.»;
b) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«6. Quando l'installazione dell'infrastruttura e' subordinata all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, co-munque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonche' un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
7. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene comunque informato il Ministero.
8. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ((ad eccezione dei termini)) di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9 ((del presente articolo)).
9. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e ((della relativa domanda)) non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge ((7 agosto 1990, n. 241.)) Gli Enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti ((espressi»)).
3. All'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.»;
b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e' subordinata all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza, convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione.
4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
5. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto al comma 7 ((del presente articolo)) e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9 ((del presente articolo»));
c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente»;
d) il comma 7-bis e' abrogato;
e) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente.».
((e-bis) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:))
((«9-bis. Per i progetti gia' autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo».))
4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, in deroga agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, nonche' ai regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata con la metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondita' variabile da 10 cm fino a massimo 35 ((cm) )), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del bordo stradale o sul marciapiede. Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea, nonche' per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.33. ((Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'ulteriore semplificazione di cui all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.)) L'operatore di rete si limita a comunicare, con un preavviso di almeno quindici giorni ((e di otto giorni per i lavori di scavo di lunghezza inferiore a duecento metri)), l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente, allegando la documentazione cartografica prodotta dall'operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e, nel caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri storici, un elaborato tecnico che dia conto delle modalita' di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondita' ((stabilite)) dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, puo' concordare con l'operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale.
5. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi di cui agli articoli 87 bis e 87 ter del decreto legislativo ((1° agosto 2003, n. 259, e gli interventi di modifica previsti dal punto A.24 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,)) sono realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale, corredata da un'autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti e non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo ((22 gennaio 2004, n. 42, purche' non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 metri quadrati)). Gli impianti sono attivabili qualora, entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione all'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento negativo.
((5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 91 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente:))
((«2-bis. Il proprietario o l'inquilino, in qualita' di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attivita' avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purche' consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche gia' previste dal contratto in essere».))
((5-ter. Dopo il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' inserito il seguente:))
«831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilita' di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non e' modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non e' applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura o per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 86, 87, 88 e 91
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 86 (Infrastrutture di comunicazione elettronica
e diritti di passaggio). - 1. Le autorita' competenti alla
gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in
ogni caso, entro novanta giorni dalla richiesta, salvo per
i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e
rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti,
pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli
87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per la concessione
del diritto di installare infrastrutture: a) su proprieta'
pubbliche o private, compresi i parchi e le riserve
nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione
esterna dei parchi, ovvero al di sopra o al di sotto di
esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche
di comunicazione; b) su proprieta' pubbliche ovvero al di
sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a
fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle
fornite al pubblico.
(Omissis).
4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni
ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, nonche' le disposizioni a tutela
delle servitu' militari di cui al titolo VI, del libro II,
del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto del
procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli
articoli 87 e 88 del presente codice.
(Omissis).»
«Art. 87 (Procedimenti autorizzatori relativi alle
infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti
radioelettrici). - (Omissis).
4. Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene
inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1,
che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione.
Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare
l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici
dell'impianto. L'istanza ha valenza di istanza unica
effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e
per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel
procedimento. Il soggetto richiedente da' notizia della
presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o
enti coinvolti nel procedimento.
(Omissis).
6. Quando l'installazione dell'infrastruttura e'
subordinata all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti,
determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di concessione, autorizzazione o assenso,
comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni
previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da
adottare a conclusione di distinti procedimenti di
competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i
gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del
procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla
presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla
quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e
gestori di beni o servizi pubblici interessati
dall'installazione, nonche' un rappresentante dei soggetti
preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36.
7. La determinazione positiva della conferenza
sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti,
determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di concessione, autorizzazione o assenso,
comunque denominati, necessari per l'installazione delle
infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le
amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici
interessati e vale altresi' come dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. Della
convocazione e dell'esito della conferenza viene comunque
informato il Ministero.
8. Alla predetta conferenza di servizi si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione
dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine
perentorio finale di conclusione del presente procedimento
indicato al comma 9 del presente articolo.
9. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte
qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla presentazione del progetto e della relativa domanda
non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un
parere negativo da parte dell'organismo competente ad
effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un
dissenso, congruamente motivato, da parte di
un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei
predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non
sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel
termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2,
comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Gli Enti
locali possono prevedere termini piu' brevi per la
conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori
forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il
suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica,
entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione
di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente
l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i
casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea
richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.
(Omissis).»
«Art. 88 (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo
pubblico). - 1. Qualora l'installazione di infrastrutture
di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione
di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e
l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati
sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai
modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non
predisposti, al modello C di cui all'allegato n.13,
all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica
proprietaria delle aree. L'istanza cosi' presentata avra'
valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili
connessi agli interventi di cui al presente articolo. Il
richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza a
tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.
(Omissis).
3. Quando l'installazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica e' subordinata all'acquisizione
di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri,
intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione,
autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse
le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti
procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o
enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici,
l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza,
convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione
dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale
prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di
beni o servizi pubblici interessati dall'installazione.
4. La determinazione positiva della conferenza
sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti,
determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di concessione, autorizzazione o assenso,
comunque denominati, necessari per l'installazione
dell'infrastruttura, di competenza di tutte le
amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
5. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione
dei termini di cui all'articolo 14-quinquies, fermo
restando quanto previsto al comma 7 del presente articolo e
l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di
conclusione del presente procedimento indicato al comma 9
del presente articolo.
(Omissis).
7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla
presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione
abbia concluso il procedimento con un provvedimento
espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di
servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel
caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di
scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine
e' ridotto a dieci giorni. Nel caso di apertura buche,
apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi
o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e
siti esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto
a otto giorni. I predetti termini si applicano anche alle
richieste di autorizzazione per l'esecuzione di
attraversamenti e parallelismi su porti, interporti,aree
del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni
immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti
locali e agli altri enti pubblici ivi compreso il sedime
ferroviario e autostradale. Decorsi i suddetti termini,
l'amministrazione procedente comunica, entro il termine
perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta
autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente
l'autocertificazione del richiedente.
7-bis. (Abrogato).
(Omissis).
9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la
conferenza di servizi deve concludersi entro il termine
perentorio massimo di novanta giorni dalla data di
presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui
disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono
l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata
comunicazione della determinazione decisoria della
conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad
accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso
un dissenso, congruamente motivato, da parte di
un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei
predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non
sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel
termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2,
comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli
atti di assenso, comunque denominati e necessari per
l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili
indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni,
degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici
interessati e vale altresi' come dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori, anche ai
sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della
convocazione e dell'esito della conferenza viene
tempestivamente informato il Ministero. Decorso il termine
di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente
comunica, entro il termine perentorio di sette giorni,
l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale
e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente.
9-bis. Per i progetti gia' autorizzati ai sensi del
presente articolo, sia in presenza di un provvedimento
espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per
decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9,
per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino
al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi
accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica
la variazione all'amministrazione procedente che ha
ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni
e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici
giorni, allegando una documentazione cartografica
dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia
il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di
comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti
coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo.
Gli enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la
conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori
forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal presente articolo.
(Omissis).»
«Art. 91 (Limitazioni legali della proprieta'). -
(Omissis).
2-bis. Il proprietario o l'inquilino, in qualita' di
utente finale di un servizio di comunicazione elettronica,
deve consentire all'operatore di comunicazione di
effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della
rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e
dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si
configura come attivita' avente carattere commerciale e non
costituisce modifica delle condizioni contrattuali per
l'utente finale, purche' consenta a quest'ultimo di
continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti,
alle medesime condizioni economiche gia' previste dal
contratto in essere.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36, recante «Legge quadro sulla
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici»:
«Art. 14 (Controlli). - 1. Le amministrazioni
provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni
di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per
l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture
delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di
cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei
luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini
di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e
comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi
multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e
degli ispettori territoriali del Ministero delle
comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze
attribuite dalle disposizioni vigenti.
3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o
mobili destinati alle attivita' istituzionali delle Forze
armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco e'
disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta
fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e
di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.
4. Il personale incaricato dei controlli,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo,
puo' accedere agli impianti che costituiscono fonte di
emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformita'
alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, i dati, le informazioni e i
documenti necessari per l'espletamento delle proprie
funzioni. Tale personale e' munito di documento di
riconoscimento dell'ente di appartenenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 9-ter,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - (Omissis).
9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica
senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della
valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare,
secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di
mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma,
assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella
propria.».
- Si riporta il testo degli articoli 14, 14-bis, 14-ter
e 14 quater della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La conferenza
di servizi istruttoria puo' essere indetta
dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di
altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita'
diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre
indetta dall'amministrazione procedente quando la
conclusione positiva del procedimento e' subordinata
all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla
osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da
diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o
servizi pubblici. Quando l'attivita' del privato sia
subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da
adottare a conclusione di distinti procedimenti, di
competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la
conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di
insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie
determinazioni sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque
giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta
l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli
articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione
di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita
conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai
sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto
dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.»
«Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La
conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si
svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona,
salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni
avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in
novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalita'
sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano sesono relative a un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita'
dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui
all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche
implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le
altre amministrazioni interessate, che le condizioni e
prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni
ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
essere accolte senza necessita' di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta,
entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la
suddetta determinazione produce gli effetti della
comunicazione di cui all'articolo 10-bis.
L'amministrazione procedente trasmette alle altre
amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni
presentate nel termine di cui al suddetto articolo e
procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni e' data ragione
nell'ulteriore determinazione di conclusione della
conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5,
l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame
contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data
fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della
conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo
14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita' della determinazione da assumere,
l'amministrazione procedente puo' comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona,
ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le
informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e
convocando la riunione entro i successivi quarantacinque
giorni. L'amministrazione procedente puo' altresi'
procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su
richiesta motivata delle altre amministrazioni o del
privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e'
convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.»
«Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1. La prima
riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e
in modalita' sincrona si svolge nella data previamente
comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera
d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo
14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove
possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle
amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre
quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione
di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis,
comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei
beni culturali e della salute dei cittadini, il termine e'
fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla
riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
di competenza della conferenza, anche indicando le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini
dell'assenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche
amministrazioni non statali, le amministrazioni statali
sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la
posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato,
anche preventivamente per determinate materie o determinati
periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
periferiche, dal Prefetto.
Ferma restando l'attribuzione del potere di
rappresentanza al suddetto soggetto, le singole
amministrazioni statali possono comunque intervenire ai
lavori della conferenza in funzione di supporto. Le
amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1,
prima della conclusione dei lavori della conferenza,
possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio
dissenso ai fini di cui allo stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce
autonomamente le modalita' di designazione del
rappresentante unico di tutte le amministrazioni
riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette
amministrazioni ai lavori della conferenza.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere
invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il
progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non
oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo
14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse
dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite
i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito
l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero,
pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza.»
«Art. 14-quater (Decisione della conferenza di
servizi). - 1. La determinazione motivata di conclusione
della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente
all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti
gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti
dalla determinazione motivata di conclusione della
conferenza possono sollecitare con congrua motivazione
l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione
di una nuova conferenza, determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono
altresi' sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche
per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano
espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione
di cui al comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di
approvazione sulla base delle posizioni prevalenti,
l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati
espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo
14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei
rimedi ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza
di servizi decorrono dalla data della comunicazione della
determinazione motivata di conclusione della conferenza.»
«Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni
dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione motivata di
conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua
comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali
o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
cittadini possono proporre opposizione al Presidente del
Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della
conclusione dei lavori della conferenza. Per le
amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal
Ministro competente.
2. Possono altresi' proporre opposizione le
amministrazioni delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia
manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende
l'efficacia della determinazione motivata di conclusione
della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice,
per una data non posteriore al quindicesimo giorno
successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione
con la partecipazione delle amministrazioni che hanno
espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che
hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del
principio di leale collaborazione, per l'individuazione di
una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione
motivata di conclusione della conferenza con i medesimi
effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano
partecipato amministrazioni delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga
raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere
indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda
riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo
stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4
e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni
partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non
oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione,
l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al
Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma,
all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio
dei ministri successiva alla scadenza del termine per
raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei
ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o
delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio
dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione
motivata di conclusione della conferenza acquisisce
definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo'
accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di
conseguenza il contenuto della determinazione di
conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata
legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla
presente legge:
«(Omissis).
831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di
pubblica utilita' di reti e infrastrutture di comunicazione
elettronica di cui al codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al
comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per
ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il
canone non e' modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso
non e' applicabile alcun altro tipo di onere finanziario,
reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi
natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo
richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto
legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono
rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi
al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il
versamento del canone e' effettuato entro il 30 aprile di
ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma
di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
 
Art. 41

Violazione degli obblighi di transizione digitale

1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, con specifico riferimento alla realizzazione degli obiettivi fissati dal ((Piano nazionale di ripresa e resilienza)), nonche' garantire il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3, lett. b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 18, e' aggiunto il seguente:
«Art. 18-bis (Violazione degli obblighi di transizione digitale). - 1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri e' punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della meta'.
2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o piu' violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito.
3. L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravita' della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonche' ai competenti organismi indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni su apposita area del proprio sito internet istituzionale.
4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonche' di violazione degli obblighi previsti dagli articoli ((5, 7, comma 3, 41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis,)) 50, comma 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3-bis, 64-bis del presente Codice, dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e dall'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50 per cento dell'AgID e per la restante parte al Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
6. Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei casi di violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonche' di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale ((che, ricevuta la segnalazione)), diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravita' della violazione, avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la gravita' della violazione, puo' nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano compensi, indennita' o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli ((articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma)), della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.
8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente.».
2. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso regolamento sono individuati i termini e le modalita' con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis.»;
b) dopo il comma 4-quater e' aggiunto il seguente:
«4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo e' accertata dall'AgID ed e' punita ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
3. All'articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis»; il quarto, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio
dei ministri). - (Omissis).
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
direttamente o conferendone delega ad un ministro:
(Omissis).
b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del
Governo nellematerie dell'innovazione tecnologica,
dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea,
della strategia italiana per la banda ((ultralarga)), della
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese, nonche' della trasformazione, crescita e
transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e
privato, dell'accesso ai servizi in rete, della
connettivita', delle infrastrutture digitali materiali e
immateriali e della strategia nazionale dei dati
pubblici.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33-septies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese», come modificato dalla presente legge:
«Art. 33-septies (Consolidamento e razionalizzazione
dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese). -
(Omissis).
4. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con
proprio regolamento, d'intesa con la competente struttura
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto
della disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, stabilisce i livelli minimi di
sicurezza, capacita' elaborativa, risparmio energetico e
affidabilita' delle infrastrutture digitali per la pubblica
amministrazione, ivi incluse le infrastrutture di cui ai
commi 1 e 4-ter. Definisce, inoltre, le caratteristiche di
qualita', di sicurezza, di performance e scalabilita',
interoperabilita', portabilita' dei servizi cloud per la
pubblica amministrazione. Con lo stesso regolamento sono
individuati i termini e le modalita' con cui le
amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai
commi 1 e 1-bis.
(Omissis).
4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal
presente articolo e' accertata dall'AgID ed e' punita ai
sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'Amministrazione digitale», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e
difensore civico digitale). - (Omissis).
1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del
difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un
soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta',
autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al
difensore civico per il digitale, attraverso apposita area
presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni
relative a presunte violazioni del presente Codice e di
ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed
innovazione della pubblica amministrazione da parte dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Il difensore
civico, accertata la non manifesta infondatezza della
segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID
per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis.
(Omissis).».
- Si riportano gli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale (Art. 2l,
commi 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti
prima dall'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi
dall'art. 14 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificati dall'art. 7 del d.lgs. n. 387 del 1998)). - 1.
Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato
attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui
al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.»
«Art. 55 (Responsabilita', infrazioni e sanzioni,
procedure conciliative). - 1. Le disposizioni del presente
articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies,
costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni
costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti
preposti alla loro applicazione.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilita'
civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di
lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del
codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del
presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle
relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi. La
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione
del codice disciplinare, recante l'indicazione delle
predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti
gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di
lavoro.
3. La contrattazione collettiva non puo' istituire
procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
Resta salva la facolta' di disciplinare mediante i
contratti collettivi procedure di conciliazione non
obbligatoria, fuori dei casi per i quali e' prevista la
sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni
dalla contestazione dell'addebito e comunque prima
dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente
determinata all'esito di tali procedure non puo' essere di
specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal
contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si
procede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del
procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di
apertura della procedura conciliativa e riprendono a
decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il
contratto collettivo definisce gli atti della procedura
conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le
infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi
degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si
applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto
collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto
articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del
procedimento sono adottate dal dirigente generale o
titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19,
comma 3.».
- Si riporta il testo dell'articolo 239 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 239 (Fondo per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione). - 1. Nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno
2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,
destinato alla copertura delle spese per interventi,
acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di
condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico
a fini istituzionali, della diffusione dell'identita'
digitale, del domicilio digitale e delle firme
elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di
servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le
piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e
64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche'
per i servizi e le attivita' di assistenza
tecnico-amministrativa necessarie. Le suddette risorse,
sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del
consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative
risorse.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono
individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse
di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati
alla sicurezza cibernetica. Con i predetti decreti, le
risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite, in
tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la realizzazione di
progetti di trasformazione digitale coerenti con le
finalita' di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»:
«Art. 8 (Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per
le finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente per materia,
anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali,
assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario.
Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il
Presidente della Giunta regionale della Regione interessata
al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si
renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione
della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di
cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.».
 
Art. 42
Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la
validazione delle certificazioni verdi COVID-19

1. La piattaforma nazionale-DGC per l'emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,)) e' realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A., e gestita dalla stessa per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del ((decreto-legge n. 52 del 2021)), sono rese disponibili all'interessato, oltreche' mediante l'inserimento nel fascicolo sanitario elettronico (FSE) e attraverso l'accesso tramite autenticazione al portale della piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' tramite l'applicazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, con le modalita' individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla piattaforma di cui al comma 1 i dati di contatto di coloro ai quali hanno somministrato almeno una dose di vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, per consentire la comunicazione all'interessato di un codice univoco che gli consenta di acquisire le proprie certificazioni verdi COVID-19 dai canali di accesso alla piattaforma di cui al comma 1. Ai fini di cui al primo periodo, la trasmissione dei dati di contatto da parte delle regioni e delle province autonome avviene, per coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al menzionato articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, per il tramite del Sistema tessera sanitaria e per coloro ai quali verranno somministrate una o piu' dosi di vaccino successivamente all'entrata in vigore del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Anagrafe Nazionale Vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2018, n. 257.
4. Per il servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per il recapito dei codici di cui al comma 3, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro, ((da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la societa' SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria,)) alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute. ((A tal fine le risorse di cui al primo periodo sono iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della vigente convenzione.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la
graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19» convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87:
«Art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19). - 1. Ai fini
del presente articolo valgono le seguenti definizioni:
(Omissis).
e) Piattaforma nazionale digital green certificate
(Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione
delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo
nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di
certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale
ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del
Sistema Tessera Sanitaria, dalla societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa societa' per
conto del Ministero della salute, titolare del trattamento
dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.
(Omissis).
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute,
per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate le
specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita' tra
le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale
-DGC, nonche' tra questa e le analoghe piattaforme
istituite negli altri Stati membri dell'Unione
europea,tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto
sono indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da
riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalita'
di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e
le modalita' di funzionamento della Piattaforma nazionale
-DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle
certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre
interoperabile che consente di verificare l'autenticita',
la validita' e l'integrita' delle stesse, l'indicazione dei
soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i
tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini
dell'emissione delle certificazioni, e le misure per
assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle
certificazioni. ((...)), per le finalita' d'uso previste
per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i
documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5,
dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle
farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina
generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o
refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere
a), b) e c).».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
30 aprile 2020, n. 28, recante «Misure urgenti per la
funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di
conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in
materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni
integrative e di coordinamento in materia di giustizia
civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per
l'introduzione del sistema di allerta Covid-19» convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70:
«Art. 6 (Sistema di allerta Covid). - 1. Al solo fine
di allertare le persone che siano entrate in contatto
stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la
salute attraverso le previste misure di prevenzione
nell'ambito delle misure di sanita' pubblica legate
all'emergenza COVID-19, e' istituita una piattaforma unica
nazionale per la gestione del sistema di allerta dei
soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base
volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di
telefonia mobile. (Omissis).».
 
((Art. 42 bis

Disposizioni in materia sanitaria

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 577, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio»;
b) al comma 583, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
b) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: «o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi gia' conclusi» sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: «o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi gia' conclusi» sono soppresse;
c) al comma 6:
1) il terzo periodo e' soppresso;?
2) al quarto periodo, le parole: «o di decadenza» sono soppresse.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 491 e' inserito il seguente:
«491-bis. Negli anni 2021 e 2022, qualora in fase di attuazione delle disposizioni del comma 491 non siano disponibili i dati di produzione riferiti all'anno precedente a quello oggetto di riparto, si procede sulla base dei valori e delle ultime evidenze disponibili».
4. L'articolo 11-duodevicies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e' abrogato.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 577 e 583 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(omissis).
577. Per l'anno solare 2019 entro il 31 luglio 2020 e,
per gli anni solari successivi, entro il 31 luglio
dell'anno seguente a quello di riferimento, l'AIFA
determina, con provvedimento del consiglio di
amministrazione, l'ammontare complessivo della spesa
farmaceutica nell'anno di riferimento per acquisti diretti,
mediante la rilevazione nell'anno solare del fatturato, al
lordo dell'IVA, delle aziende farmaceutiche titolari di
AIC, riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia
A e H per acquisti diretti, esclusi i codici AIC relativi
ai vaccini (ATC J07) e i codici AIC relativi ai farmaci
innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui,
rispettivamente, ai commi 400 e 401 dell'articolo 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232. Nell'ambito di tale
determinazione si tiene separato conto dell'incidenza della
spesa per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN).
Dall'ammontare complessivo della spesa vanno detratti gli
importi di cui alle lettere b) e c) del comma 579 del
presente articolo.
(omissis).
583. Fino al 31 dicembre 2024, l'AIFA, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del
monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per
acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo
sistema informativo sanitario, di cui al decreto del
Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005. L'AIFA,
inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2024,
rileva il fatturato di cui al comma 578 sulla base dei dati
di cui al citato Nuovo sistema informativo sanitario,
riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle
aziende farmaceutiche titolari di AIC.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Commissari straordinari degli enti del
Servizio sanitario regionale). - 1. Il Commissario ad acta
di cui all'articolo 1, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con
la Regione, nonche' con il rettore nei casi di aziende
ospedaliere universitarie, nomina un Commissario
straordinario per ogni ente, o anche per piu' enti, del
servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa con la
Regione entro il termine perentorio di dieci giorni, la
nomina e' effettuata con decreto del Ministro della salute,
su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del
Consiglio dei ministri, a cui e' invitato a partecipare il
Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno
tre giorni.
2. Il Commissario straordinario e' scelto, anche
nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di
comprovata competenza ed esperienza, in particolare in
materia di organizzazione sanitaria o di gestione
aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le
disposizioni in materia d'inconferibilita' e
incompatibilita', nonche' le preclusioni di cui
all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502. La nomina a Commissario
straordinario costituisce causa legittima di recesso da
ogni incarico presso gli enti del Servizio sanitario
nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario
straordinario, se dipendente pubblico, ha altresi' diritto
all'aspettativa non retribuita con conservazione
dell'anzianita' per tutta la durata dell'incarico.
3. L'ente del Servizio sanitario regionale corrisponde
al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla
normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi
enti del servizio sanitario. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato di concerto col
Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' definito un
compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario
straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al
lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del
Ministero della salute. La corresponsione del compenso
aggiuntivo di cui al secondo periodo e' subordinata alla
valutazione positiva nell'ambito della verifica di cui al
comma 6. Restano comunque fermi i limiti di cui
all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di euro 75.000 per
l'anno 2020, di euro 450.000 per l'anno 2021 e di euro
375.000 per l'anno 2022. Alla relativa copertura si
provvede, per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, per gli
anni 2021 e 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo
di parte corrente iscritto nello stato di previsione del
Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 4. Entro
dodici mesi dalla nomina ai sensi del comma 1, i Commissari
straordinari adottano gli atti aziendali di cui
all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502
del 1992, che sono approvati dal Commissario ad acta, al
fine di garantire il rispetto dei LEA e di assicurarne la
coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore
sanitario e con i relativi programmi operativi di
prosecuzione nonche' al fine di ridefinire le procedure di
controllo interno. Nel medesimo termine approvano,
altresi', i bilanci aziendali relativi agli esercizi gia'
conclusi.
5. Nel caso di mancata adozione degli atti aziendali da
parte dei Commissari straordinari nel termine previsto dal
comma 4, gli stessi sono adottati dal Commissario ad acta
nei successivi trenta giorni. In caso di mancata adozione
degli atti aziendali da parte del Commissario ad acta nel
termine previsto, gli stessi sono adottati dal Ministro
della salute nel successivo termine di trenta giorni.
6. Il Commissario ad acta verifica periodicamente e
comunque ogni tre mesi l'operato dei Commissari
straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi
di cui al programma operativo 2019-2021. In caso di
valutazione negativa del Commissario straordinario, ne
dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in
contraddittorio. Nei casi di revoca di cui al presente
comma, ai Commissari straordinari non e' corrisposto il
compenso aggiuntivo di cui al comma 3.
7. Il Commissario straordinario verifica
periodicamente, che non sussistano i casi di cui
all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione
all'attivita' svolta dai direttori amministrativi e
sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori
amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario li
sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei,
costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo
3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei casi di
decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di
direttore sanitario o di direttore amministrativo, l'ente
pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso
finalizzato ad acquisire la disponibilita' ad assumere
l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla
pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di
interesse, tale incarico puo' essere conferito anche a
soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016,
n. 171, che siano in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del citato
decreto legislativo n. 171 del 2016.
8. Il Commissario straordinario informa periodicamente
e comunque ogni tre mesi sulle misure di risanamento
adottate la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 2,
comma 2-sexies, lettera e), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e le organizzazioni sindacali, che
possono formulare al riguardo proposte non vincolanti.
8-bis. Per la durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, il Commissario straordinario,
d'intesa con il Commissario ad acta e con i sub-commissari,
informa mensilmente la conferenza dei sindaci sulle
attivita' messe in atto al fine di contrastare la
diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di
avanzamento del programma operativo per la gestione
dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 3, comma 2.
La conferenza puo' formulare proposte con riferimento alle
azioni volte a integrare la strategia di contrasto della
diffusione del COVID-19.».
- Si riporta il testo dei commi 491 e 491-bis
dell'articolo 1 , della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(omissis).
491. Al fine di salvaguardare l'appropriatezza delle
cure, il diritto alla prossimita' dei servizi, il diritto
di libera scelta del cittadino, esercitabile nell'ambito
del quadro normativo vigente, nonche' gli equilibri
economico-finanziari, nel rispetto del principio di
unitarieta' del Servizio sanitario nazionale e tenuto conto
del Piano nazionale per le liste d'attesa, nonche' in
coerenza con quanto convenuto in sede di intesa tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sancita in data 18 dicembre 2019 sul nuovo Patto
per la salute 2019-2021, con particolare riguardo alla
scheda n. 4, anche in relazione a quanto previsto nella
scheda n. 11, dall'anno 2021 i valori relativi alla matrice
dei flussi finanziari relativi alla compensazione tra le
singole regioni e province autonome delle prestazioni
sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza
(LEA), rese a cittadini in ambiti regionali diversi da
quelli di residenza, sono definiti, sulla base dei dati di
produzione disponibili con riferimento all'anno precedente
oggetto di riparto e tenuto conto dei controlli di
appropriatezza come comunicati dalle singole regioni e
province autonome, su proposta del Ministero della salute,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
d'intesa con le regioni e con le province autonome in sede
di riparto del fabbisogno sanitario standard.
491-bis. Negli anni 2021 e 2022, qualora in fase di
attuazione delle disposizioni del comma 491 non siano
disponibili i dati di produzione riferiti all'anno
precedente a quello oggetto di riparto, si procede sulla
base dei valori e delle ultime evidenze disponibili.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 11-duodevicies del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come
modificato dalla presente legge :
«Art. 11-duodevicies (Disposizioni in materia di
prevenzione degli incendi nelle strutture
turistico-ricettive in aria aperta). - 1. (abrogato).».
 
Art. 43
Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi
informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili

1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilita' tra le banche dati, anche al fine di conseguire gli obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nonche' quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, il Ministero ((delle infrastrutture e della mobilita')) sostenibili puo' avvalersi della Sogei S.p.A., per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonche' per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi, fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 relativamente al monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
((2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalita' attuative e degli strumenti operativi per la trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road), di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissando i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore e i concessionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, si provvede altresi' all'adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa nonche' alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o non omologabili secondo l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica, con il compito di analizzare e promuovere l'adozione di strumenti metodologici e operativi per monitorare, con idonee analisi preventive e successive, gli impatti del processo di digitalizzazione delle infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada di veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito alle richieste di autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di trasformazione digitale verso le Smart Road, nonche' di effettuare studi e formulare proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in materia di veicoli a guida autonoma.))
((2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e' definita la composizione ed e' disciplinato il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 2-bis. Per la partecipazione alle attivita' dell'Osservatorio non sono riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.))
((2-quater. Al fine di semplificare i procedimenti per il conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le visite mediche per l'accertamento dei requisiti di idoneita' fisica e psichica sono svolte:
a) presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
b) presso i gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneita' per le patenti di guida, nonche' presso le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per l'attivita' di scuola nautica e le sedi dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilita', a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011.
2-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
«i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilita' fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonche' delle modalita' di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti;».))


Riferimenti normativi

- Il Regolamento (CE) del 10 febbraio 2021, n. 2021/240
UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce uno strumento di sostegno tecnico), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
18 febbraio 2021, n. L 57.
- Il Regolamento (CE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241
UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
del 18 febbraio 2021, n. L 57.
- Si riporta l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2121, n. 101:
«Art. 1(Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- (Omissis).
7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati per ciascun intervento o
programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e
coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza con la Commissione europea
sull'incremento della capacita' di spesa collegata
all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
investimenti complementari. Le informazioni necessarie per
l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui
aldecreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi
collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e
gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa
e resilienza e' utilizzato il sistema informatico di cui
all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»:
«(Omissis).
1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono
responsabili della relativa attuazione conformemente al
principio della sana gestione finanziaria e alla normativa
nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi,
la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i
progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il
conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al
fine di supportare le attivita' di gestione, di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende
disponibile un apposito sistema informatico.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»
convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101:
«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- (Omissis).
7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati per ciascun intervento o
programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e
coerenti con gli impegni assunti nel ((Piano nazionale di
ripresa e resilienza))
con la Commissione europea
sull'incremento della capacita' di spesa collegata
all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
investimenti complementari. ((Le informazioni necessarie
per l'attuazione degli investimenti di cui al presente
articolo sono rilevate attraverso il sistema di
monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, e i sistemi collegati. Negli altri casi e,
comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza e' utilizzato il
sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 59 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172»:
«Art. 59 (Disposizioni attuative e abrogative). - 1.
Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, della difesa,
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo, della salute,
per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con
il Ministro per gli affari regionali e previa acquisizione
del parere del Garante per la protezione dei dati
personali, modifica la disciplina prevista dal regolamento
di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, al fine di disciplinare secondo criteri di
semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie
di seguito indicate: omissis i) disciplina dei requisiti
soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento,
la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a
favore di persone con disabilita' fisica, psichica o
sensoriale, ovvero con disturbi specifici
dell'apprendimento (DSA), nonche' delle modalita' di
accertamento e di certificazione dei predetti requisiti.
(Omissis).».
 
Art. 44
Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di
particolare complessita' o di rilevante impatto

1. Ai fini della realizzazione degli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, prima dell'approvazione di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del medesimo decreto e' trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del presente decreto. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 verifica, entro quindici giorni dalla ricezione del ((progetto di fattibilita' tecnica ed economica)), l'esistenza di evidenti carenze, di natura formale o sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non consentire l'espressione del parere e, in tal caso, provvede a restituirlo immediatamente alla stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell'espressione del parere in senso favorevole. La stazione appaltante procede alle modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di restituzione del progetto. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine massimo di ((quarantacinque giorni)) dalla ricezione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.
((1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stato richiesto ovvero acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5 e 6 del presente articolo, in caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' dei commi 7 e 8 del presente articolo, relativamente agli effetti della verifica del progetto effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di comunicazione in capo alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle procedure di aggiudicazione, anche ai fini dell'esercizio dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente decreto. Qualora il parere di cui al primo periodo del presente comma sia stato espresso sul progetto definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 8 del presente articolo e fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto periodo, del medesimo articolo, la stazione appaltante comunica alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'avvenuta approvazione del livello progettuale da mettere a gara e il termine di novanta giorni comincia a decorrere dalla data di tale approvazione.
1-ter. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, in deroga all'articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e' obbligatorio esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore, limitatamente alla componente «opere civili», e' pari o superiore a 100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo del presente comma di importo pari o inferiore a 100 milioni di euro, si prescinde dall'acquisizione del parere previsto dal citato articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di espressione del parere di cui al presente comma, la Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili competente in materia di trasporto pubblico locale a impianti fissi provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo svolgimento dell'attivita' istruttoria e alla formulazione di una proposta di parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.))

2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica ((relativo)) agli interventi di cui all' Allegato IV al presente decreto e' trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, ove questo non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Il termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 4.
3. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso all'autorita' competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo ((3 aprile 2006, n. 152)), unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo ((3 aprile 2006, n. 152)), a cura della stazione appaltante decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica ove questo non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorita' competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 4. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico di cui all'articolo 46, e' escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006. ((Le procedure di valutazione di impatto ambientale degli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto sono svolte con le modalita' e nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.))
4. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto, decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, ove non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti, la stazione appaltante convoca la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. La conferenza di servizi e' svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa, ferme restando le prerogative dell'autorita' competente in materia di VIA, sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi del secondo periodo del comma 1, nonche' gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte secondo le modalita' di cui all'((articolo 46 del presente decreto)), della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della valutazione di impatto ambientale. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.
5. In caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione e' posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le modalita' di cui al comma 6.
6. Entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 4, il progetto e' trasmesso unitamente alla determinazione conclusiva della conferenza e alla relativa documentazione al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, integrato, nei casi previsti dal comma 5, con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. Fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo, entro e non oltre i quindici giorni successivi, il Comitato speciale adotta una determinazione motivata, comunicata senza indugio alla stazione appaltante, con la quale individua le eventuali integrazioni e modifiche al ((progetto di fattibilita' tecnica ed economica)) rese necessarie dalle prescrizioni e dai pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi. Nei casi previsti dal comma 5 e fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, la determinazione motivata del Comitato speciale individua altresi' le integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione del principio di leale collaborazione, ad una soluzione condivisa e sostituisce, con i medesimi effetti di cui al comma 4, quella della conferenza di servizi. In relazione alle eventuali integrazioni ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale e' acquisito, ove necessario, il parere dell'autorita' che ha rilasciato il provvedimento di VIA, che si esprime entro venti giorni dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta la determinazione motivata entro i successivi dieci. In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241 del 1990 e qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione condivisa ai fini dell'adozione della determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo ovvero al quarto periodo, trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 una relazione recante l'illustrazione degli esiti della ((conferenza di servizi)), delle ragioni del dissenso e delle proposte dallo stesso formulate per il superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. La Segreteria tecnica propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla ricezione della relazione di cui al quinto periodo, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso adottando una nuova determinazione conclusiva ai sensi del primo periodo del comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, terzo, quarto e quinto periodo del presente articolo. Alle riunioni del Consiglio dei ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Le decisioni del Consiglio dei ministri sono immediatamente efficaci, non sono sottoposte al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni dalla data di adozione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
7. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto definitivo e del ((progetto esecutivo)) condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di VIA, nonche' di quelle impartite ai sensi del comma 6 ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.
8. La stazione appaltante provvede ad indire la procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione della determinazione motivata del Comitato speciale ai sensi del comma 6 ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 6, dandone contestuale comunicazione alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l'intervento sostitutivo e' attuato nelle forme e secondo le modalita' di cui all'((articolo 12)).
((8-bis. Il quinto periodo del comma 290 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Alla societa' possono essere affidate le attivita' di realizzazione e di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto nonche', previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e secondo le modalita' previsti dal comma 8-ter dell'articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
8-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
8-quater. All'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le tratte diverse da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate, all'esito del procedimento di revisione della concessione di cui al terzo periodo, alla societa' ANAS Spa che provvede altresi' alla realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1-Aurelia, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale fine nell'ambito del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la societa' ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025. Per la progettazione ed esecuzione dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di programma relativo al periodo 2021-2025 e fino al completamento dei lavori, l'amministratore delegato pro tempore della societa' ANAS Spa e' nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita' comunque denominate».
8-quinquies. Al fine di consentire l'ultimazione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonche' dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali e dei IX Giochi Paralimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006 e delle opere previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come gia' prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 27, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 27(Procedure di approvazione dei progetti
relativi ai lavori). - 1. L'approvazione dei progetti da
parte delle amministrazioni viene effettuata in conformita'
allalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che
regolano la materia. Si applicano le disposizioni in
materia di conferenza di servizi dettate dagli
articoli14-bis e seguentidella citatalegge n. 241 del 1990.
1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro,
alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto,
basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri,
le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano
intervenute variazioni nel progetto e in materia di
regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica
ne' in materia di disciplina urbanistica, restano
confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque
anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le
intese gia' resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza
delle variazioni di cui al primo periodo deve essere
oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte
del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la
revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi
da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le
autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori possono sottoporre al procedimento di
approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior
dettaglio, al fine di ottenere anche le approvazioni
proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non
effettuate. La dichiarazione di pubblica utilita' di cui
agli articoli12 e seguentideldecreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive
modificazioni, puo' essere disposta anche quando
l'autorita' espropriante approva a tal fine il progetto
esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita'.
3. In sede di conferenza dei servizi di cui
all'articolo14-bisdellalegge n. 241 del 1990sul progetto di
fattibilita', con esclusione dei lavori di manutenzione
ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati,
ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete
per i quali possono riscontrarsi interferenze con il
progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla
localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche
presentando proposte modificative, nonche' a comunicare
l'eventuale necessita' di opere mitigatrici e compensative
dell'impatto. In tale fase, gli enti gestori di servizi
pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio
parere, il cronoprogramma di risoluzione delle
interferenze. Salvo circostanze imprevedibili, le
conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla
localizzazione o al tracciato, nonche' al progetto di
risoluzione delle interferenze e alle opere mitigatrici e
compensative, ferma restando la procedura per il dissenso
di cui all'articolo 14-bis, comma 3-bis e
all'articolo14-quater, comma 3della predettalegge n. 241
del 1990, non possono essere modificate in sede di
approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del
ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di
fattibilita'.
4. In relazione al procedimento di approvazione del
progetto di fattibilita' di cui al comma 3, gli enti
gestori delle interferenze gia' note o prevedibili hanno
l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto
aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate
con il sedime della infrastruttura o dell'insediamento
produttivo e di elaborare, a spese del soggetto
aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle
interferenze di propria competenza. Il soggetto
aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruita'
i costi di progettazione per la risoluzione delle
interferenze indicate dall'ente gestore. La violazione di
tali obblighi che sia stata causa di ritardato avvio o
anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore
responsabilita' patrimoniale per i danni subiti dal
soggetto aggiudicatore.
5. Il progetto definitivo e' corredato dalla
indicazione delle interferenze, anche non rilevate ai sensi
del comma 4, individuate dal soggetto aggiudicatore e, in
mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonche' dal
programma degli spostamenti e attraversamenti e di
quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.
6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al
pubblico servizio devono rispettare il programma di
risoluzione delle interferenze di cui al comma 5 approvato
unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente
dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la
risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto
aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via
anticipata le risorse occorrenti. Il mancato rispetto del
suddetto programma di risoluzione delle interferenze, che
sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei
lavori, comporta per l'ente gestore responsabilita'
patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.
7. Restano ferme le disposizioni vigenti che
stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai
fini urbanistici ed espropriativi, nonche' l'applicazione
della vigente disciplina in materia di valutazione di
impatto ambientale.».
- Si riporta l'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 23(Livelli della progettazione per gli appalti,
per le concessioni di lavori nonche' per i servizi). -
(Omissis).
5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica
individua, tra piu' soluzioni, quella che presenta il
miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e
prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo
pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche
ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma
3, nonche' per l'espletamento delle procedure di dibattito
pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di
progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il
progetto di fattibilita' e' preceduto dal documento di
fattibilita' delle alternative progettuali di cui
all'articolo 3, comma 1, letteragggggquater), nel rispetto
dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3
del presente articolo. Resta ferma la facolta' della
stazione appaltante di richiedere la redazione del
documento di fattibilita' delle alternative progettuali
anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia
di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilita'
tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto
del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi
necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma
1, nonche' gli elaborati grafici per l'individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche,
funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le
relative stime economiche, secondo le modalita' previste
nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta
in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.
Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica deve
consentire, ove necessario, l'avvio della procedura
espropriativa.
6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla base
dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche,
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche,
sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di
verifiche relative alla possibilita' del riuso del
patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione
delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse
archeologico, di studi di fattibilita' ambientale e
paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali
fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia;
deve, altresi', ricomprendere le valutazioni ovvero le
eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con
riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle
eventuali misure per la produzione e il recupero di energia
anche con riferimento all'impatto sul piano
economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la
descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione
dell'impatto ambientale, nonche' i limiti di spesa,
calcolati secondo le modalita' indicate dal decreto di cui
al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello
tale da consentire, gia' in sede di approvazione del
progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili,
l'individuazione della localizzazione o del tracciato
dell'infrastruttura nonche' delle opere compensative o di
mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 215, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 215(Consiglio superiore dei lavori pubblici). -
1. E' garantita la piena autonomia funzionale e
organizzativa, nonche' l'indipendenza di giudizio e di
valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici
quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono
essere attribuiti nuovi poteri consultivi su materie
identiche o affini a quelle gia' di competenza del
Consiglio medesimo. Con il medesimo decreto si provvede a
disciplinare la rappresentanza delle diverse
amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' a
disciplinare la composizione dei comitati tecnici
amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori
pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai
50 milioni di euro, prima dell'avvio delle procedure di cui
alla parte seconda, Titolo III, deldecreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, delle procedure di cui agli
articoli14,14-bise14-terdellalegge 7 agosto 1990, n. 241,
delle procedure di cui all'articolo3deldecreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e,
laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio del
procedimento di cui all'articolo11deldecreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonche' parere sui
progetti delle altre stazioni appaltanti che siano
pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo,
ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di
importo inferiore a 50 milioni di euro, le competenze del
Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici
amministrativi presso i Provveditorati interregionali per
le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo
inferiore a 50 milioni di euro, presenti elementi di
particolare rilevanza e complessita' il provveditore
sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa,
al parere del Consiglio superiore.
4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea
generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono
valide con la presenza di un terzo dei componenti e i
pareri sono validi quando siano deliberati con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei presenti
all'adunanza.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
il parere entro novanta giorni dalla trasmissione del
progetto. Decorso tale termine, il parere si intende reso
in senso favorevole.».
- Per l'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 24-bis.
- Si riporta l'articolo 25, del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 25(Verifica preventiva dell'interesse
archeologico). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo
28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le
opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del
presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al
soprintendente territorialmente competente, prima
dell'approvazione, copia del progetto di fattibilita'
dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai
fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini
geologiche e archeologiche preliminari, con particolare
attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili,
all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei
terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio,
nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le
stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale
documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle
universita', ovvero mediante i soggetti in possesso di
diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di
dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della
documentazione suindicata non e' richiesta per gli
interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a
quote diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti
esistenti.
2. Presso il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e' istituito un apposito elenco,
reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti
archeologici universitari e dei soggetti in possesso della
necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita una
rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari,
si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto
elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione di
tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in
vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma
7.
3. Il soprintendente, qualora sulla base degli
elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni
disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse
archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo'
richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni
dal ricevimento del progetto di fattibilita' ovvero dello
stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione
dell'intervento alla procedura prevista dai commi 8 e
seguenti. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o
a rete il termine della richiesta per la procedura di
verifica preventiva dell'interesse archeologico e'
stabilito in sessanta giorni.
4. In caso di incompletezza della documentazione
trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il
soprintendente, con modalita' anche informatiche, richiede
integrazioni documentali o convoca il responsabile unico
del procedimento per acquisire le necessarie informazioni
integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni
sospende il termine di cui al comma 3, fino alla
presentazione delle stesse.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e'
esperibile il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16
del codice dei beni culturali e del paesaggio.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione
della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di
cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito
negativo, l'esecuzione di saggi archeologici e' possibile
solo in caso di successiva acquisizione di nuove
informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a
ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti
archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo procede,
contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla
comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di
dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli
articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del
paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree
archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i
quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari ivi
previsti compresa la facolta' di prescrivere l'esecuzione,
a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi
archeologici. Restano altresi' fermi i poteri previsti
dall'articolo 28, comma 2, del codice dei beni culturali e
del paesaggio, nonche' i poteri autorizzatori e cautelari
previsti per le zone di interesse archeologico, di cui
all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.
8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si articola in fasi costituenti livelli
progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica.
L'esecuzione della fase successiva dell'indagine e'
subordinata all'emersione di elementi archeologicamente
significativi all'esito della fase precedente. La procedura
di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione
dei documenti integrativi del progetto di fattibilita':
a) esecuzione di carotaggi;
b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione
di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da
assicurare una sufficiente campionatura dell'area
interessata dai lavori.
9. La procedura si conclude in un termine
predeterminato dal soprintendente in relazione
all'estensione dell'area interessata, con la redazione
della relazione archeologica definitiva, approvata dal
soprintendente di settore territorialmente competente. La
relazione contiene una descrizione analitica delle indagini
eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta
le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce
direttamente l'esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili
come complesso strutturale unitario, con scarso livello di
conservazione per i quali sono possibili interventi di
reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in
altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non puo' essere
altrimenti assicurata che in forma contestualizzata
mediante l'integrale mantenimento in sito.
10. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi
archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente
articolo, il responsabile unico del procedimento puo'
motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza
archeologica territorialmente competente, i livelli di
progettazione, nonche' i contenuti della progettazione, in
particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai
documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del
procedimento.
11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la
procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si considera chiusa con esito negativo e
accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico
nell'area interessata dai lavori, Nelle ipotesi di cui al
comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e
la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti,
salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai
sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio,
relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni
sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela
dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo avvia il
procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13
del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.
12. La procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico e' condotta sotto la direzione
della soprintendenza archeologica territorialmente
competente. Gli oneri sono a carico della stazione
appaltante.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31
dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad
assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla
procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo
decreto sono individuati procedimenti semplificati, con
termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio
archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso
alla realizzazione dell'opera.
14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui
al presente articolo, il soprintendente, entro trenta
giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un
apposito accordo con la stazione appaltante per
disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione
con il responsabile del procedimento e con gli uffici della
stazione appaltante. Nell'accordo le amministrazioni
possono graduare la complessita' della procedura di cui al
presente articolo, in ragione della tipologia e
dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendole fasi
e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina,
altresi', le forme di documentazione e di divulgazione dei
risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei
dati raccolti, la produzione di edizioni scientifiche e
didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla
comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali
mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla
pubblicizzazione delle indagini svolte.
15. Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti
insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il
territorio o di avvio di attivita' imprenditoriali
suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o
sull'occupazione, gia' inseriti nel programma triennale di
cui all'articolo 21, possono ricorrere alla procedura di
cui al regolamento adottato in attuazione
dell'articolo4dellalegge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di
ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi
8 e seguenti o quando non siano rispettati i termini
fissati nell'accordo di cui al comma 14.
16. Le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza
sulla base di quanto disposto dal presente articolo.».
- Il decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.88 del 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- Si riportano gli articoli 22, comma 1 e 24-bis, del
citato decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale):
«Art. 22 (Studio di impatto ambientale). - 1. Lo
studio di impatto ambientale e' predisposto dal proponente
secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato
VII alla parte seconda del presente decreto, sulla base del
parere espresso dall'autorita' competente a seguito della
fase di consultazione sulla definizione dei contenuti di
cui all'articolo 21, qualora attivata
(Omissis).»
«Art. 24-bis(Inchiesta pubblica). - 1.L'autorita'
competente puo' disporre che la consultazione del pubblico
di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo, si svolga
nelle forme dell'inchiesta pubblica, con oneri a carico del
proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta
giorni. L'inchiesta si conclude con una relazione sui
lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi,
predisposti dall'autorita' competente.
2. Per i progetti di cui all'allegato II, e
nell'ipotesi in cui non sia stata svolta la procedura di
dibattito pubblico di cui all'articolo22deldecreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'autorita' competente
si esprime con decisione motivata, sentito il proponente,
qualora la richiesta di svolgimento dell'inchiesta pubblica
sia presentata dal consiglio regionale della Regione
territorialmente interessata, ovvero da un numero di
consigli comunali rappresentativi di almeno cinquantamila
residenti nei territori interessati, ovvero da un numero di
associazioni riconosciute ai sensi
dell'articolo18dellalegge 8 luglio 1986, n. 349,
rappresentativo di almeno cinquantamila iscritti.
3. La richiesta di cui al comma 2, motivata
specificamente in relazione ai potenziali impatti
ambientali del progetto, e' presentata entro il
quarantesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso al
pubblico di cui all'articolo 24, comma 1.».
- Per l'articolo 14-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), si
veda nei riferimenti normativi all'articolo 24-bis.
- Si riportano gli articoli 10 e 11, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita' (Testo A):
«Art. 10 (L) (Vincoli derivanti da atti diversi dai
piani urbanistici generali). - 1. Se la realizzazione di
un'opera pubblica o di pubblica utilita' non e' prevista
dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato
all'esproprio puo' essere disposto, ove espressamente se ne
dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi
dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente
all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di
servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un
altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla
legislazione vigente comporti la variante al piano
urbanistico.
2. Il vincolo puo' essere altresi' disposto,
dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante
semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su
richiesta dell'interessato, con le modalita' e secondo le
procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti.
3. Per le opere per le quali sia gia' intervenuto, in
conformita' alla normativa vigente, uno dei provvedimenti
di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore
del presente testo unico, il vincolo si intende apposto,
anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto.»
«Art. 11. (L) (La partecipazione degli interessati).
- 1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre
il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso
dell'avvio del procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano
regolatore per la realizzazione di una singola opera
pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del
consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1,
almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se cio'
risulti compatibile con le esigenze di celerita' del
procedimento.
2. L'avviso di avvio del procedimento e' comunicato
personalmente agli interessati alle singole opere previste
dal piano o dal progetto. Allorche' il numero dei
destinatari sia superiore a 50, la comunicazione e'
effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo
pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli
immobili da assoggettare al vincolo, nonche' su uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove
istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia
autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da
assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con
quali modalita' puo' essere consultato il piano o il
progetto. Gli interessati possono formulare entro i
successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate
dall'autorita' espropriante ai fini delle definitive
determinazioni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica
ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi
nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443.
4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento
delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici,
si osservano le forme previste daldecreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in
vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalita' di
partecipazione del proprietario dell'area e di altri
interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli
strumenti urbanistici.».
- Per l'articolo 14, comma 5 e 14-quinquies, commi 1, 2
e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 24-bis.
- Per l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare
al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure
urgenti per gli investimenti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2121, n. 101, si veda
nei riferimenti normativi all'articolo 43.
- Si riporta l'articolo 3, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti):
«Art. 3(Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettereb) ec);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo7, comma
6, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo1, comma 9, dellalegge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo19delregio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle letteref-bis)
ef-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui aldecreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni dellalegge 21 marzo 1958,
n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo2deldecreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti daldecreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e
daldecreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'articolo166dellalegge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato conregio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione
e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e
i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo
di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in
ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza
plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis.La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'articolo1dellalegge 21
marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia
in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti
magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio
viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il
magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Si riporta l'articolo 26, comma 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 26 (Verifica preventiva della progettazione). -
(Omissis).
6. L'attivita' di verifica e' effettuata dai seguenti
soggetti:
a) per i lavori di importo pari o superiore a venti
milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai
sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a venti
milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35,
dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo
46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di
controllo di qualita' ovvero dalla stazione appaltante nel
caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di
qualita';
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di
cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la
verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle
stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da
progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti
dispongano di un sistema interno di controllo di qualita'
ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
d) per i lavori di importo inferiore a un milione
di euro, la verifica e' effettuata dal responsabile unico
del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui
all'articolo 31, comma 9.
(Omissis).».
- Si riporta, l'articolo 2, comma 290, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. - (Omissis).
290. Le attivita' di gestione, comprese quelle di
manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo
autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco
Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari,
nonche' della tratta autostradale Venezia-Padova, sono
trasferite, una volta completati i lavori di costruzione,
ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada
Padova-Venezia S.p.a., ad una societa' per azioni
costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.a. e la regione
Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La
societa', quale organismo di diritto pubblico, esercita
l'attivita' di gestione nel rispetto delle norme in materia
di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed
e' sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la
partecipano. I rapporti tra la societa' ed i soggetti
pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti
deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di
apposita convenzione. La societa' assume direttamente gli
oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse
necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale
di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco
Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati
direttamente dall'ANAS S.p.a. Alla societa' possono essere
affidate le attivita' di realizzazione e di gestione,
comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente
nel territorio della regione Veneto nonche', previa intesa
tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni
limitrofe, nei limiti e secondo le modalita' previsti dal
comma 8-terdell'articolo 178 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 206, comma 7-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 206 (Interventi urgenti per il ripristino, la
messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte
autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a
seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonche'
per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali).
- 7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino alla data
del 31 dicembre 2021, al fine di accelerare la
realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a
una o piu' regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178,
comma 8-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, puo' avvenire anche in favore di
societa' integralmente partecipate da altre pubbliche
amministrazioni nelle forme previste daldecreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti esercita sulla societa' il controllo analogo
di cui all'articolo 5 del citato codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita'
previste dal citato articolo 178, comma 8-ter.».
- Si riporta l'articolo 35, comma 1-ter,del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni
urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 35(Disposizioni in materia di concessioni
autostradali). - (Omissis).
1-ter. L'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n.
531, e' abrogato. Conseguentemente, fino al 31 ottobre
2028, la Societa' Autostrada tirrenica Spa, in forza della
convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, provvede
esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali
relative al collegamento autostradale A12
Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e la Societa' Autostrada tirrenica Spa procedono
alla revisione della predetta convenzione unica tenendo
conto delle vigenti disposizioni in materia di contratti
pubblici nonche' di quanto disposto dal primo periodo del
presente comma, in conformita' alle delibere adottate
dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011,
n. 214. Le tratte diverse da quelle previste dal secondo
periodo sono assegnate, all'esito del procedimento di
revisione della concessione di cui al terzo periodo, alla
societa' ANAS Spa che provvede altresi' alla realizzazione
dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi,
anche attraverso l'adeguamento della strada statale n.
1-Aurelia, nei limiti delle risorse che si renderanno
disponibili a tale fine nell'ambito del contratto di
programma tra il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e la societa' ANAS Spa relativo al
periodo 2021-2025. Per la progettazione ed esecuzione
dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di
programma relativo al periodo 2021-2025 e fino al
completamento dei lavori, l'amministratore delegatopro
temporedella societa' ANAS Spa e' nominato commissario
straordinario, con i poteri e le funzioni di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55. Al Commissario straordinario non spettano compensi,
gettoni di presenza e indennita' comunque denominate.».
- Si riporta l'articolo 3, comma 7, della legge 9
ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici
invernali «Torino 2006»), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Compiti dell'Agenzia). - (Omissis).
7. L'Agenzia termina la propria attivita' il 31
dicembre 2023.».
 
Art. 45
Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici

1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e' istituito, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione dei pareri di cui all'articolo 44 del presente decreto, in relazione agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e composto da:
a) sei dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, uno appartenente al Ministero della transizione ecologica, uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalita';
c) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei geologi;
d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza;
e) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.
2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare, in qualita' di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto. Per la partecipazione alle attivita' del Comitato non spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. I componenti del Comitato speciale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. I componenti del Comitato speciale non possono farsi rappresentare. Ai componenti del Comitato speciale e' corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo il limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un'indennita' pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla ((somma))) di 35.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione.
4. Per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria del Comitato speciale e' istituita, presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, nei limiti di una spesa pari a euro 391.490 per l'anno 2021 e pari a euro 782.979 per gli anni dal 2022 al 2026, una struttura di supporto di durata temporanea fino al 31 dicembre 2026, cui e' preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unita' di personale di livello non dirigenziale, individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto puo' altresi' avvalersi, mediante apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021 e di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di societa' controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 quantificati in euro ((1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per)) ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Riferimenti normativi

- Per il regolamento (CE) del 10 febbraio 2021, n.
2021/240 UE (Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce uno strumento di sostegno
tecnico), si veda nei riferimenti normativi all'articolo
43.
- Per il regolamento (CE) del 12 febbraio 2021, n.
2021/241 UE (Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza), si veda nei riferimenti normativi all'articolo
43.
- Per l'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 6-bis.
- Si riporta l'articolo 24, commi 1, 2 e 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 24 (Trattamento economico (Art. 24 del D.Lgs n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs
n. 546 del 1993e poi dall'art. 16 del D.Lgs n. 80 del 1998e
successivamente modificato prima dall'art. 9 del D.Lgs n.
387 del 1998e poi dall'art. 26, comma 6 della legge n. 448
del 1998). - 1. La retribuzione del personale con qualifica
di dirigente e' determinata dai contratti collettivi per le
aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico
accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle
connesse responsabilita' e ai risultati conseguiti. La
graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del
trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell'articolo
4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello
Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo
per le altre amministrazioni o enti, ferma restando
comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle
compatibilita' finanziarie fissate dal Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
(Omissis).
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di
livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4,
con contratto individuale e' stabilito il trattamento
economico fondamentale, assumendo come parametri di base i
valori economici massimi contemplati dai contratti
collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli
istituti del trattamento economico accessorio, collegato al
livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di
funzione ed ai risultati conseguiti nell'attivita'
amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti
accessori massimi, secondo principi di contenimento della
spesa e di uniformita' e perequazione.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 23-ter, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214:
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo
3del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
D.Lgs n. 80 del 1998)). - (Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui aldecreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo):
«Art. 17(Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(Omissis).».
 
Art. 46

Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere individuate, in relazione agli interventi di cui all'articolo 44, comma 1, nonche' a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al presente decreto, il dibattito pubblico ha una durata massima di ((quarantacinque)) giorni e tutti i termini ((previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri)) n. 76 del 2018, sono ridotti della meta'. Nei casi di obbligatorieta' del dibattito pubblico, la stazione appaltante provvede ad avviare il relativo procedimento contestualmente alla trasmissione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 44, comma 1. In caso di restituzione del progetto ai sensi del secondo periodo dell'articolo 44, comma 1, il dibattito pubblico e' sospeso con avviso pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e il termine di cui al secondo periodo del presente comma riprende a decorrere dalla data di pubblicazione sul medesimo ((sito internet istituzionale)) dell'avviso di trasmissione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica integrato o modificato secondo le indicazioni rese dal Comitato speciale del Consiglio superiore di lavori pubblici. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate nella conferenza di servizi di cui all'articolo 44, comma 4. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui al secondo periodo del presente comma, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico provvede ad istituire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un elenco di soggetti, in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione dei processi partecipativi ovvero nella gestione ed esecuzione delle attivita' di programmazione e pianificazione in materia urbanistica o di opere pubbliche, cui conferire l'incarico di coordinatore del dibattito pubblico, come disciplinato dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di inosservanza da parte della stazione appaltante dei termini di svolgimento del ((dibattito pubblico)) previsti dal presente comma, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico esercita, senza indugio, i necessari poteri sostitutivi. Ai componenti della Commissione nazionale e' riconosciuto, per il periodo dal 2021 al 2026 in caso di esercizio dei poteri sostitutivi, il rimborso delle spese di missione nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con oneri non superiori a ((22.500 euro per l'anno 2021 e a 45.000 euro)) per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 22, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 22 (Trasparenza nella partecipazione di
portatori di interessi e dibattito pubblico). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai
nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore
del medesimo decreto, sono fissati i criteri per
l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte
per tipologia e soglie dimensionali, per le quali e'
obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito
pubblico, e sono altresi' definiti le modalita' di
svolgimento e il termine di conclusione della medesima
procedura. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite
le modalita' di monitoraggio sull'applicazione
dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine e'
istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una
commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare
informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento
o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento
del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata.
Per la partecipazione alle attivita' della commissione non
sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o
rimborsi di spese comunque denominati.
(Omissis).».
- Si riporta l'allegato 1, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76
(Regolamento recante modalita' di svolgimento, tipologie e
soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito
pubblico):
Allegato 1 (articolo 1, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 47
Pari opportunita' e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel
PNRR e nel PNC

1. Per perseguire le finalita' relative alle pari opportunita', generazionali e di genere ((e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili)), in relazione alle procedure ((afferenti agli)) investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche' dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti.
2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformita' a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita' ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita'.
3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita', dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo e' tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita'.
((3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresi', tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma e' trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.))
4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali ((dell'offerta, di criteri)) orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, ((l'inclusione lavorativa delle persone disabili,)) la parita' di genere e l'assunzione di giovani, con eta' inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole e' determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalita' e non discriminazione, nonche' dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile ((e di tasso di occupazione delle persone disabili)) al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonche' dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, e' requisito necessario dell'offerta ((l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e)) l'assunzione dell'obbligo di assicurare((, in caso di aggiudicazione del contratto,)) una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita' ad esso connesse o strumentali, ((sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.))
5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:
a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, ((dell'articolo)) 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67,((degli articoli)) 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero ((dell'articolo)) 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonche' modalita' innovative di organizzazione del lavoro;
c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, ((persone disabili)), giovani, con eta' inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita' ad esso connesse o strumentali;
d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parita' di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunita' generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
((d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;))
e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui ((al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4)), commisurate alla gravita' della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresi', l'impossibilita' per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento ((afferenti agli)) investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.
7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti ((dei requisiti di partecipazione)) di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalita' e socialita', di efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio nonche' di ottimale impiego delle risorse pubbliche
8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorita' delegati per le pari opportunita' e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ((con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilita')), da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ((sono definiti)) le modalita' e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara ((differenziati)) per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.
9. I rapporti e le relazioni previste dai ((commi 2, 3 e 3-bis)) sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione «Amministrazione trasparente», ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorita' delegati per le pari opportunita' e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Riferimenti normativi

- Per il regolamento (CE) del 10 febbraio 2021, n.
2021/240 UE (Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce uno strumento di sostegno
tecnico), si veda nei riferimenti normativi all'articolo
43.
- Per il regolamento (CE) del 12 febbraio 2021, n.
2021/241 UE (Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza), si veda nei riferimenti normativi all'articolo
43.
- Si riporta l'articolo 46, del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra
uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28
novembre 2005, n. 246):
«Art. 46 (Rapporto sulla situazione del personale
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 9, commi 1, 2, 3 e
4). - 1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre
cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno
ogni due anni sulla situazione del personale maschile e
femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo
stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di
qualifica, di altri fenomeni di mobilita', dell'intervento
della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta.
2. Il rapporto di cui al comma 1 e' trasmesso alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita', che elaborano i relativi
risultati trasmettendoli alla consigliera o al consigliere
nazionale di parita', al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Dipartimento delle pari opportunita'
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il rapporto e' redatto in conformita' alle
indicazioni definite nell'ambito delle specificazioni di
cui al comma 1 dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con proprio decreto.
4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui
al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione
regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di
cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro
sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi piu' gravi
puo' essere disposta la sospensione per un anno dei
benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.».
- Si riporta l'articolo 17, della legge 12 marzo 1999,
n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili):
«Art. 17 (Obbligo di certificazione). - 1. Le
imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a
bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti
convenzionali o di concessione con pubbliche
amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente
alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che
attesti di essere in regola con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione.».
- Si riporta l'articolo 44, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero):
«Art. 44 (Azione civile contro la discriminazione
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42)). - 1. Quando il
comportamento di un privato o della pubblica
amministrazione produce una discriminazione per motivi
razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza
geografica o religiosi, e' possibile ricorrere
all'autorita' giudiziaria ordinaria per domandare la
cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione
degli effetti della discriminazione.
2. Alle controversie previste dal presente articolo
si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.
3. - 7.
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti,
diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal
giudice nelle controversie previste dal presente articolo
e' punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del
codice penale.
9.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un
atto o un comportamento discriminatorio di carattere
collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in
modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle
discriminazioni, il ricorso puo' essere presentato dalle
rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dell'articolo 43posti in essere da
imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi
delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che
abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di
forniture, e' immediatamente comunicato dal tribunale in
composizione monocratica, secondo le modalita' previste dal
regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o
enti pubblici che abbiano disposto la concessione del
beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o
creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti
revocano il beneficio e, nei casi piu' gravi, dispongono
l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o
creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le province e
con i comuni, con le associazioni di immigrati e del
volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme
del presente articolo e dello studio del fenomeno,
predispongono centri di osservazione, di informazione e di
assistenza legale per gli stranieri, vittime delle
discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi.».
- Si riporta l'articolo 4, del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 215 (Attuazione delladirettiva
2000/43/CEper la parita' di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica):
«Art. 4 (Tutela giurisdizionale dei diritti). - 1. I
giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui
all'articolo 2 sono regolati dall'articolo28deldecreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In caso di
accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come
definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si applica,
altresi', l'articolo44, comma 11, deldecreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
2. Chi intende agire in giudizio per il
riconoscimento della sussistenza di una delle
discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di
avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai
contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di
conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di
procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con
le amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell'articolo66deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, anche tramite le associazioni di cui all'articolo 5,
comma 1.
3. - 6.
7. Resta salva la giurisdizione del giudice
amministrativo per il personale di cui all'articolo3, comma
1, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
- Si riporta l'articolo 4, del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216 (Attuazione delladirettiva
2000/78/CEper la parita' di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro):
«Art. 4 (Tutela giurisdizionale dei diritti). - 1.
All'articolo15, comma 2, dellalegge 20 maggio 1970, n. 300,
dopo la parola «sesso» sono aggiunte le seguenti: «, di
handicap, di eta' o basata sull'orientamento sessuale o
sulle convinzioni personali».
2. I giudizi civili avverso gli atti e i
comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati
dall'articolo28deldecreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150. In caso di accertamento di atti o comportamenti
discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente
decreto, si applica, altresi', l'articolo44, comma 11,
deldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Chi intende agire in giudizio per il
riconoscimento della sussistenza di una delle
discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di
avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai
contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di
conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di
procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con
le amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell'articolo66deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, anche tramite le rappresentanze locali di cui
all'articolo 5.
4. - 7.
8. Resta salva la giurisdizione del giudice
amministrativo per il personale di cui all'articolo3, comma
1, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
- Si riporta l'articolo 3, della legge 1° marzo 2006,
n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con
disabilita' vittime di discriminazioni):
«Art. 3(Tutela giurisdizionale). - 1. I giudizi
civili avverso gli atti e i comportamenti di cui
all'articolo 2 sono regolati dall'articolo28deldecreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
2. - 4.».
- Si riporta l'articolo 35 e 55-quinquies,del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246):
«Art. 35 (Divieto di licenziamento per causa di
matrimonio (legge 9 gennaio 1963, n. 7, articoli 1,2e6)). -
1. Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti
individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano
comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle
lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle e si
hanno per non apposte.
2. Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a
causa di matrimonio.
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che
il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente
dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di
matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo
la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di
matrimonio.
4. Sono nulle le dimissioni presentate dalla
lavoratrice nel periodo di cui al comma 3, salvo che siano
dalla medesima confermate entro un mese alla Direzione
provinciale del lavoro.
5. Al datore di lavoro e' data facolta' di provare
che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel
periodo di cui al comma 3, e' stato effettuato non a causa
di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi:
a) colpa grave da parte della lavoratrice,
costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di
lavoro;
b) cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa
e' addetta;
c) ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto
di lavoro per la scadenza del termine.
6. Con il provvedimento che dichiara la nullita' dei
licenziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' disposta la
corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata dal
lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al giorno
della riammissione in servizio.
7. La lavoratrice che, invitata a riassumere
servizio, dichiari di recedere dal contratto, ha diritto al
trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa,
ferma restando la corresponsione della retribuzione fino
alla data del recesso.
8. A tale scopo il recesso deve essere esercitato
entro il termine di dieci giorni dal ricevimento
dell'invito.
9. Le disposizioni precedenti si applicano sia alle
lavoratrici dipendenti da imprese private di qualsiasi
genere, escluse quelle addette ai servizi familiari e
domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici, salve
le clausole di miglior favore previste per le lavoratrici
nei contratti collettivi ed individuali di lavoro e nelle
disposizioni legislative e regolamentari.»
«Art. 55-quinquies (Procedimento per la tutela contro
le discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni
e servizi e loro fornitura). - 1. In caso di violazione dei
divieti di cui all'articolo 55-ter, e' possibile ricorrere
all'autorita' giudiziaria ordinaria per domandare la
cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione
degli effetti della discriminazione.
2. Alle controversie previste dal presente articolo
si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.
3. - 7.
8. In caso di accertata violazione del divieto di cui
all'articolo 55-ter, da parte di soggetti pubblici o
privati ai quali siano stati accordati benefici ai sensi
delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che
abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di
forniture, il giudice da' immediata comunicazione alle
amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano
disposto la concessione dei benefici, incluse le
agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali
amministrazioni o enti revocano i benefici e, nei casi piu'
gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due
anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
9. Chiunque non ottempera o elude l'esecuzione di
provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del
danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal
presente articolo e' punito con l'ammenda fino a 50.000
euro o l'arresto fino a tre anni.».
- Si riporta l'articolo 54 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53):
«Art. 54 (Divieto di licenziamento (legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, eart. 31, comma
2;legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma
4;decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2,
comma 2;legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)). - 1.
Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio
del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di
interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonche' fino
al compimento di un anno di eta' del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione
con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice,
licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto,
e' tenuta a presentare al datore di lavoro idonea
certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca
del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel
caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice,
costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di
lavoro;
b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui
essa e' addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto
di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il
divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della
legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di
licenziamento, la lavoratrice non puo' essere sospesa dal
lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attivita'
dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta, sempreche'
il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La
lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita'
a seguito di licenziamento collettivo ai sensi dellalegge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, salva
l'ipotesi di collocamento in mobilita' a seguito della
cessazione dell'attivita' dell'azienda di cui al comma 3,
lettera b).
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in
violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e'
nullo.
6. E' altresi' nullo il licenziamento causato dalla
domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la
malattia del bambino da parte della lavoratrice o del
lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di paternita', di
cui all'articolo 28, il divieto di licenziamento si applica
anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso
e si estende fino al compimento di un anno di eta' del
bambino. Si applicano le disposizioni del presente
articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel
presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa
da euro 10.032 a euro 2.582. Non e' ammesso il pagamento in
misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di
licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del
minore nel nucleo familiare. In caso di adozione
internazionale, il divieto opera dal momento della
comunicazione della proposta di incontro con il minore
adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera
d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a
recarsi all'estero per ricevere la proposta di
abbinamento.».
- La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto
al lavoro dei disabili), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 68, del 23 marzo 1999, S.O. n. 57.
- Si riporta l'articolo 7, del decreto legislativo 30
dicembre 2016, n. 254 (Attuazione delladirettiva
2014/95/UEdel Parlamento europeo e del Consiglio del 22
ottobre 2014, recante modifica alladirettiva 2013/34/UEper
quanto riguarda la comunicazione di informazioni di
carattere non finanziario e di informazioni sulla
diversita' da parte di talune imprese e di taluni gruppi di
grandi dimensioni):
«Art. 7 (Dichiarazioni volontarie di carattere non
finanziario conformi). - 1. I soggetti diversi da quelli
ricompresi nell'ambito di applicazione di cui all'articolo
2 che, su base volontaria, redigono e pubblicano
dichiarazioni individuali o consolidate non finanziarie e
che si attengono a quanto disposto dal presente decreto
legislativo, possono apporre su dette dichiarazioni la
dicitura di conformita' allo stesso. Nel caso in cui la
revisione legale sia svolta dal collegio sindacale,
l'attivita' di controllo di cui all'articolo 3, comma 10,
e' svolta da un altro soggetto abilitato allo svolgimento
della revisione legale dei conti.
2. Le dichiarazioni volontarie di carattere non
finanziario conformi al presente decreto legislativo sono
redatte sulla base di quanto previsto dagli articoli 3, se
su base individuale, e 4, se su base consolidata, tenendo
conto delle dimensioni in termini di numero di dipendenti,
di valori di bilancio e dello svolgimento o meno di
attivita' transfrontaliera, secondo criteri di
proporzionalita', in modo che non sia comunque compromessa
la corretta comprensione dell'attivita' svolta, del suo
andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto.
3. I soggetti di cui al comma 1 che redigono
dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario, su
base individuale o consolidata, conformi a quanto previsto
dai commi 1 e 2, possono derogare alle disposizioni
sull'attivita' di controllo di cui all'articolo 3, comma
10, e comunque riportare la dicitura di conformita' al
presente decreto legislativo purche':
a) la dichiarazione indichi chiaramente, sia
nell'intestazione e sia al suo interno, il mancato
assoggettamento della stessa alla citata attivita' di
controllo;
b) alla data di chiusura dell'esercizio di
riferimento siano soddisfatti almeno due dei seguenti
limiti dimensionali:
1) numero di dipendenti durante l'esercizio
inferiore a duecentocinquanta;
2) totale dello stato patrimoniale inferiore a
20.000.000 di euro;
3) totale dei ricavi netti delle vendite e delle
prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro.».
- Si riporta l'articolo 29, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 29 (Principi in materia di trasparenza). - 1.
Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori,
opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per
l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici di
servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di
progettazione, di concorsi di idee e di concessioni,
compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico
di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione
giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non
considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero
secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione «Amministrazione trasparente», con l'applicazione
delle disposizioni di cui aldecreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i
resoconti della gestione finanziaria dei contratti al
termine della loro esecuzione con le modalita' previste
daldecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di
cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in
calce, la data di pubblicazione sul profilo del
committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica
l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli
effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data
di pubblicazione sul profilo del committente.
2. Tutte le informazioni inerenti gli atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
relativi alla programmazione, alla scelta del contraente,
all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e
forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di
progettazione e i concorsi di idee e di concessioni,
compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e
trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei
Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme
telematiche ad essa interconnesse secondo le modalita'
indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce,
attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici,
la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 53 e ad eccezione di quelli che
riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162,
la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi
dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di
pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla
data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati
nazionale dei contratti pubblici.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela
della trasparenza e della legalita' nel settore dei
contratti pubblici. In particolare, operano in ambito
territoriale a supporto delle stazioni appaltanti
nell'attuazione del presente codice ed nel monitoraggio
delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei
contratti anche attraverso la messa a disposizione di
piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte
le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le
modalita' indicate all'articolo 213, comma 9.
4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare
le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle
regole di cui all'articolo 44.
4-bis. L'interscambio dei dati e degli atti tra la
Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC, il
sistema di cui aldecreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse
avviene, nel rispetto del principio di unicita' del luogo
di pubblicazione e di unicita' dell'invio delle
informazioni, in conformita' alle Linee guida AgID in
materia di interoperabilita'. L'insieme dei dati e delle
informazioni condivisi costituiscono fonte informativa
prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di
contratti. Per le opere pubbliche si applica quanto
previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229.».
 
((Art. 47 bis
Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto

1. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto, la composizione degli organismi pubblici istituiti dal medesimo decreto, i cui membri non siano individuati esclusivamente tra i titolari di incarichi di Governo e di altre cariche istituzionali, nonche' delle relative strutture amministrative di supporto, e' definita nel rispetto del principio di parita' di genere, fermo restando il numero di componenti previsto alla data di entrata in vigore del presente decreto.))

 
((Art. 47 ter

Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari

1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 117, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici), come modificato dalla presente legge:
«Art. 177 (Affidamenti dei concessionari). - 1. Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici
o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi
pubblici o di forniture gia' in essere alla data di entrata
in vigore del presente codice, non affidate con la formula
della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad
evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea,
sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per
cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi
alle concessioni di importo di importo pari o superiore a
150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura
ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per
la stabilita' del personale impiegato e per la salvaguardia
delle professionalita'. La restante parte puo' essere
realizzata da societa' in house di cui all'articolo 5 per i
soggetti pubblici, ovvero da societa' direttamente o
indirettamente controllate o collegate per i soggetti
privati, ovvero tramite operatori individuati mediante
procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.
Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando
le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui
al primo periodo e' pari al sessanta per cento.
2. Le concessioni di cui al comma 1 gia' in essere si
adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre
2022. Le concessioni di cui al comma 1, terzo periodo, gia'
in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il
31 dicembre 2020.
(Omissis).».
 
((Art. 47 quater
Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti
pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC

1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' dal PNC, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalita'.))


Riferimenti normativi

- Per il regolamento (CE) del 10 febbraio 2021, n.
2021/240 UE (Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce uno strumento di sostegno
tecnico), si veda nei riferimenti normativi all'articolo
43.
- Per il regolamento (CE) del 12 febbraio 2021, n.
2021/241 UE (Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza), si veda nei riferimenti normativi all'articolo
43.
 
Art. 48
Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR
e PNC

1. In relazione alle procedure ((afferenti agli)) investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' le disposizioni di cui al presente articolo.
2. E' nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del ((decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.))
3. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.
4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica posto a base di gara, e' sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto.
6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23.
7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e' reso esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruita' del costo. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)) e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)), sono individuate le modalita' di presentazione delle richieste di parere di cui al presente comma, e' indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione del parere, e sono altresi' disciplinate, fermo quanto previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77:
«Art. 207 (Disposizioni urgenti per la liquidita'
delle imprese appaltataci). - 1. In relazione alle
procedure disciplinate daldecreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice
una gara, sono gia' stati pubblicati alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonche', in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle
procedure in cui, alla medesima data, siano gia' stati
inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi,
ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per
le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo
avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021,
l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35,
comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
puo' essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e
compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni
singolo intervento a disposizione della stazione
appaltante.
(Omissis).».
- Per l'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si
veda nei riferimenti normativi all'articolo 44.
- Si riportano gli articoli 63 e 125, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi e nelle
circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni
aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici
mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione,
nel primo atto della procedura, della sussistenza dei
relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture
e servizi, la procedura negoziata senza previa
pubblicazione puo' essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta
o alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
sua richiesta. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se
non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a
rispondere alle esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di
gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non
soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo
83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi
possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione
o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i
diritti di proprieta' intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano
solo quando non esistono altri operatori economici o
soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di
concorrenza non e' il risultato di una limitazione
artificiale dei parametri dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando,
per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione
non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso
alla procedura di cui al presente articolo non devono
essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni
aggiudicatrici.
3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la
procedura di cui al presente articolo e', inoltre,
consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si
tratti di produzione in quantita' volta ad accertare la
redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate
dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la
durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non
puo' comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato
delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a
condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli
organi delle procedure concorsuali.
4. La procedura prevista dal presente articolo e',
altresi', consentita negli appalti pubblici relativi ai
servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del
concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La presente procedura puo' essere utilizzata per
nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di
lavori o servizi analoghi, gia' affidati all'operatore
economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle
medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che
tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di
gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica
l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le
condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La
possibilita' di avvalersi della procedura prevista dal
presente articolo e' indicata sin dall'avvio del confronto
competitivo nella prima operazione e l'importo totale
previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
dei servizi e' computato per la determinazione del valore
globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle
soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa
procedura e' limitato al triennio successivo alla
stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
selezionano almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei.
L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore
economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta o mediante procedura competitiva con
negoziazione.»
«Art. 125 (Uso della procedura negoziata senza previa
indizione di gara). - 1. Gli enti aggiudicatori possono
ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione
di gara nei seguenti casi:
a) quando, in risposta a una procedura con previa
indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, purche' le condizioni iniziali dell'appalto
non siano sostanzialmente modificate. Un'offerta non e'
ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con
l'appalto ed e' quindi manifestamente inadeguata, salvo
modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'ente
aggiudicatore e ai requisiti specificati nei documenti di
gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione
stabiliti dall'ente aggiudicatore a norma degli articoli
80, 135, 136;
b) quando un appalto e' destinato solo a scopi di
ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non
per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di
sviluppo, purche' l'aggiudicazione dell'appalto non
pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che
perseguano, segnatamente, questi scopi;
c) quando i lavori, servizi e forniture possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione
o nell'acquisizione di un'opera d'arte odi una
rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici.
L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando
non esistono sostituti o alternative ragionevoli e
l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti
di proprieta' intellettuale. L'eccezione di cui al presente
punto si applica solo quando non esistono sostituti o
alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e'
il risultato di una limitazione artificiale dei parametri
dell'appalto.
d) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi
imprevedibili dall'ente aggiudicatore, i termini stabiliti
per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per
le procedure negoziate precedute da indizione di gara non
possono essere rispettati. Le circostanze invocate per
giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun
caso imputabili all'ente aggiudicatore;
e) nel caso di appalti di forniture per consegne
complementari effettuate dal fornitore originario e
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o
all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora
il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore
ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche
sproporzionate;
f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella
ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati
all'operatore al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno
assegnato un appalto precedente, a condizione che tali
lavori o servizi siano conformi a un progetto a base di
gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'articolo 123. Il progetto a base di gara indica
l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le
condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La
possibilita' di ricorrere a tale procedura e' indicata gia'
al momento dell'indizione della gara per il primo progetto
e gli enti aggiudicatori, quando applicano l'articolo 35
tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori o
i servizi successivi;
g) per forniture quotate e acquistate sul mercato
delle materie prime;
h) per gli acquisti d'opportunita', quando e'
possibile, in presenza di un'occasione particolarmente
vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui
prezzo e' sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente
praticati sul mercato;
i) per l'acquisto di forniture o servizi a
condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore
che cessi definitivamente l'attivita' commerciale o presso
il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un
accordo con i creditori o di procedure analoghe;
l) quando l'appalto di servizi consegue a un
concorso di progettazione organizzato secondo le
disposizioni del presente codice ed e' destinato, in base
alle norme previste nel concorso di progettazione, a essere
aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale
concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di
progettazione sono invitati a partecipare alle
negoziazioni.».
- Si riporta l'articolo 125 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per
il riordino del processo amministrativo):
Art. 125 (Ulteriori disposizioni processuali per le
controversie relative a infrastrutture strategiche). - 1.
Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione,
approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi e relative attivita' di
espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla
parte II, titolo III, capo IV deldecreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni del presente
Capo, con esclusione dell'articolo 122, si applicano le
seguenti previsioni.
2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare,
si tiene conto delle probabili conseguenze del
provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono
essere lesi, nonche' del preminente interesse nazionale
alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini
dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche
la irreparabilita' del pregiudizio per il ricorrente, il
cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto
aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.
3. Ferma restando l'applicazione degliarticoli
121e123, al di fuori dei casi in essi contemplati la
sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta
la caducazione del contratto gia' stipulato, e il
risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo
per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche
alle controversie relative:
a) alle procedure di cui all'articolo 140 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) alle procedure di progettazione, approvazione e
realizzazione degli interventi individuati nel contratto
istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
c) alle opere di cui all'articolo 32, comma 18, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98convertito inlegge 15
luglio 2011, n. 111.».
- Per l'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici), si veda nei riferimenti normativi all'articolo
44.
- Si riporta l'articolo 59, commi 1, 1-bise 1-ter, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici):
«Art. 59 (Scelta delle procedure e oggetto del
contratto). - 1. Fermo restando quanto previsto dal titolo
VII deldecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni
appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette,
previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di
gara. Esse possono altresi' utilizzare il partenariato per
l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti
dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione
e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti
previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i
presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto salvo quanto
previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori
sono affidati, ponendo a base di gara il progetto
esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo
23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai
requisiti di qualita' predeterminati e il rispetto dei
tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso
all'affidamento congiunto della progettazione e
dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di
affidamento a contraente generale, finanza di progetto,
affidamento in concessione, partenariato pubblico privato,
contratto di disponibilita', locazione finanziaria, nonche'
delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo
216, comma 4-bis.
1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere
all'affidamento della progettazione esecutiva e
dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto
definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in
cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto
dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo
complessivo dei lavori. I requisiti minimi per lo
svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono
previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente
codice e del regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese
attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un
progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in
grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui
all'articolo 46, comma 1; le imprese attestate per
prestazioni di progettazione e costruzione documentano i
requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva
laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal
proprio staff di progettazione.
1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma
1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre.
Tale determina chiarisce, altresi', in modo puntuale la
rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che
consentono il ricorso all'affidamento congiunto e
l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle
opere in caso di affidamento separato di lavori e
progettazione.
(Omissis).».
- Per l'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 24-bis.
- Si riporta l'articolo 23, commi 1, lettera h) e 13,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici):
«Art. 23(Livelli della progettazione per gli appalti,
per le concessioni di lavori nonche' per i servizi). - 1.
La progettazione in materia di lavori pubblici si articola,
secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici,
in progetto di fattibilita' tecnica ed economica, progetto
definitivo e progetto esecutivo ed e' intesa ad assicurare:
(Omissis).
h) la razionalizzazione delle attivita' di
progettazione e delle connesse verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
quali quelli di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture;
(Omissis).
13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le
nuove opere nonche' per interventi di recupero,
riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori
complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici
specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti
utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati
aperti non proprietari, al fine di non limitare la
concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il
coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i
progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici puo'
essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate
di personale adeguatamente formato. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una
Commissione appositamente istituita presso il medesimo
Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica sono definiti le modalita' e i tempi di
progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei suddetti
metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni
concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione
alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di
digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del
settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie
costituisce parametro di valutazione dei requisiti
premianti di cui all'articolo 38.
(Omissis).».
- Per l'articolo 215, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 44.
- Si riporta l'articolo 1, comma 9, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio
del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana
e di ricostruzione a seguito di eventi sismici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55:
«Art. 1 (Modifiche alcodice dei contratti pubblicie
sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in
materia di appalti pubblici e in materia di economia
circolare). - (Omissis).
9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in
sede di espressione di parere, fornisce anche la
valutazione di congruita' del costo. Le amministrazioni, in
sede di approvazione dei progetti definitivi o di
assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore
del progetto, possono richiedere al Consiglio la
valutazione di congruita' del costo, che e' resa entro
trenta giorni. Decorso il detto termine, le amministrazioni
richiedenti possono comunque procedere.
(Omissis).».
 
Art. 49

Modifiche alla disciplina del subappalto

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non puo' superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. E' ((soppresso)) l'articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
b) all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «A pena di nullita', fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non puo' essere ceduto, non puo' essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonche' la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita' di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.»;
2) al comma 14, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita' oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.».
2. Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessita' delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una piu' intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»;
b) il comma 5 e' abrogato;
((b-bis) al comma 7, secondo periodo, le parole da: «la certificazione attestante» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81»;))
c) al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.».
3. Le amministrazioni competenti:
a) assicurano la piena operativita' della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dall'((articolo 53)) del presente decreto;
b) adottano il documento relativo alla congruita' dell'incidenza della manodopera, di cui all'articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
c) adottano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di cui all'articolo 91, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. Per garantire la piena operativita' e l'implementazione della banca dati di cui al comma 3, lettera a), e' autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 105 (Subappalto). - (Omissis).
2. Il subappalto e' il contratto con il quale
l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5,
l'eventuale subappalto non puo' superare la quota del 30
per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori,
servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione
appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti
i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per
l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio
o fornitura affidati. Sono, altresi', comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi' fatto
obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e
l'importo dello stesso sia incrementato nonche' siano
variati i requisiti di cui al comma 7.
(Omissis).
5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e
fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma,
l'eventuale subappalto non puo' superare il trenta per
cento dell'importo delle opere e non puo' essere, senza
ragioni obiettive, suddiviso.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio
del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana
e di ricostruzione a seguito di eventi sismici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55:
«Art. 1 (Modifiche alcodice dei contratti pubblicie
sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in
materia di appalti pubblici e in materia di economia
circolare). - (Omissis).
18. Fino al 31 dicembre 2023, sono altresi' sospese
l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo
periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonche' le verifiche
in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo
codice, riferite al subappaltatore.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 105, commi 1 e 14, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 105 (Subappalto). - 1. I soggetti affidatari dei
contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le
opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel
contratto. A pena di nullita', fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 106, comma 1, letterad), il contratto non
puo' essere ceduto, non puo' essere affidata a terzi
l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto, nonche' la prevalente
esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle
categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita' di
manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le
disposizioni del presente articolo;
(Omissis).
14. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, deve garantire gli stessistandardqualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e
riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi
contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le
attivita' oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le
lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano
incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.
(Omissis).».
- Si riporta il citato articolo 105, commi 2, 5, 7 e 8,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come
modificato, a decorrere dal 1° novembre 2021, dalla
presente legge:
«Art. 105 (Subappalto). - (Omissis).
2. Il subappalto e' il contratto con il quale
l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare.
Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di
cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella
determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere
delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara
le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di
appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione
delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese
quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza,
tenuto conto della natura o della complessita' delle
prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di
rafforzare il controllo delle attivita' di cantiere e piu'
in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una piu'
intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e
sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di
infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano
iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi
ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1
della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe
antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante,
prima dell'inizio della prestazione, per tutti i
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per
l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio
o fornitura affidati. Sono, altresi', comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi' fatto
obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e
l'importo dello stesso sia incrementato nonche' siano
variati i requisiti di cui al comma 7.
(Omissis).
5.(Abrogato).
(Omissis).
7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto
presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto
di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario
trasmette altresi' la dichiarazione del subappaltatore
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui
agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la
dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma
tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il
contratto di subappalto, corredato della documentazione
tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata
dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente
l'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici.
8. Il contraente principale e il subappaltatore sono
responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto di subappalto. Nelle ipotesi di cui al comma 13,
lettere a) e c), l'appaltatore e' liberato dalla
responsabilita' solidale di cui al primo periodo.
(Omissis).».
- Per l'articolo 81, del citato decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 53.
- Si riporta l'articolo 105, comma 16, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 105 (Subappalto). - (Omissis).
16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita'
contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
contratto affidato. Tale congruita', per i lavori edili e'
verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a
livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del
contratto collettivo nazionale comparativamente piu'
rappresentative per l'ambito del settore edile ed il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i
lavori non edili e' verificata in comparazione con lo
specifico contratto collettivo applicato.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 8, comma 10-bis, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120:
«Art. 8 (Altre disposizioni urgenti in materia di
contratti pubblici). - (Omissis).
10-bis. Al Documento unico di regolarita'
contributiva e' aggiunto quello relativo alla congruita'
dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico
intervento, secondo le modalita' indicate con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve
le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima
della data di entrata in vigore del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo
precedente.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 91, comma 7, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degliarticoli 1e2 della legge 13 agosto 2010, n.
136):
«Art. 91 (Informazione antimafia). - (Omissis).
7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia,
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con
il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,
sono individuate le diverse tipologie di attivita'
suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attivita' di
impresa per le quali, in relazione allo specifico settore
d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un
maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, e' sempre
obbligatoria l'acquisizione della documentazione
indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto,
concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo
67.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015):
«(Omissis).
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Omissis).».
 
Art. 50
Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR
e PNC

1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, in relazione alla esecuzione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai citati regolamenti, nonche' dalle risorse del PNC, e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, nonche' le disposizioni del presente articolo.
2. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attivita' di cui all'articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione ((delle determinazioni)) relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.
3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
4. La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, e' riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita', un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entita' delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Riferimenti normativi

- Per il regolamento (CE) del 10 febbraio 2021, n.
2021/240 UE (Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce uno strumento di sostegno
tecnico), si veda nei riferimenti normativi all'articolo
43.
- Per il regolamento (CE) del 12 febbraio 2021, n.
2021/241 UE (Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza), si veda nei riferimenti normativi all'articolo
43.
- Si riporta l'articolo 5, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120:
«Art. 5 (Sospensione dell'esecuzione dell'opera
pubblica). - 1. Fino al 30 giugno 2023, in deroga
all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione
di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche
di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo
35 del medesimo decreto legislativo, anche se gia'
iniziati, puo' avvenire, esclusivamente, per il tempo
strettamente necessario al loro superamento, per le
seguenti ragioni:
a) cause previste da disposizioni di legge penale,
dal codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, nonche' da vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea;
b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute
pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle
opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare
l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a
incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in
relazione alle modalita' di superamento delle quali non vi
e' accordo tra le parti;
d) gravi ragioni di pubblico interesse.
2. La sospensione e' in ogni caso disposta dal
responsabile unico del procedimento. Nelle ipotesi previste
dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4.
Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), su
parere del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo
6, le stazioni appaltanti o le autorita' competenti, previa
proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il
termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso
collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei
successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel
rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di
sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata
incompatibilita' tra causa della sospensione e prosecuzione
dei lavori.
3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il
collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla
comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della
causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione
con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di
legittima sospensione dei lavori e indica le modalita', tra
quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le
eventuali modifiche necessarie da apportare per la
realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione
appaltante provvede nei successivi cinque giorni.
4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per
qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza
dell'esecutore anche in caso di concordato con continuita'
aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio
provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il
soggetto designato, ne', in caso di esecutore
plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento
designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori
ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere
del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi
tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato
parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo
soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura
di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del
contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una
delle seguenti alternative modalita':
a) procede all'esecuzione in via diretta dei
lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge,
previa convenzione, di altri enti o societa' pubbliche
nell'ambito del quadro economico dell'opera;
b) interpella progressivamente i soggetti che hanno
partecipato alla originaria procedura di gara come
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei
lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle
condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
c) indice una nuova procedura per l'affidamento del
completamento dell'opera;
d) propone alle autorita' governative la nomina di
un commissario straordinario per lo svolgimento delle
attivita' necessarie al completamento dell'opera ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dallalegge 14 giugno 2019,
n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e
contrattuali originariamente previsti, l'impresa
subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua
organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori
dipendenti del precedente esecutore se privi di
occupazione.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in
caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori,
non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella
sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o
superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la
realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta
giorni per ogni anno previsto o stabilito per la
realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione
di cui al comma 1, le parti non possono invocare
l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per
sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione
dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva
realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in fase
cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle
probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti
gli interessi che possono essere lesi, nonche' del
preminente interesse nazionale o locale alla sollecita
realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento
della domanda cautelare, il giudice valuta anche la
irreparabilita' del pregiudizio per l'operatore economico,
il cui interesse va comunque comparato con quello del
soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera. In
ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua
eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi
non puo' essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse
alla realizzazione dell'opera pubblica.».
- Si riporta l'articolo 2, comma 9 bis, della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - (Omissis).
9-bis. L' organo di governo individua un soggetto
nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una
unita' organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo
in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente
generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio
o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello
presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento,
sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e'
pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben
visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o
dell'unita' organizzativa a cui e' attribuito il potere
sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi
e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso
di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del
proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 32, comma 12, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento). -
(Omissis).
12. Il contratto e' sottoposto alla condizione
sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione
e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle
stazioni appaltanti.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 113-bis, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 113-bis (Termini di pagamento. Clausole
penali). - 1. I pagamenti relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di
trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente
concordato nel contratto un diverso termine, comunque non
superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di
pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di
appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni
stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine
non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.
2. All'esito positivo del collaudo o della verifica
di conformita', e comunque entro un termine non superiore a
sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del
procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini
dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il
relativo pagamento e' effettuato nel termine di trenta
giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo
o della verifica di conformita', salvo che sia
espressamente concordato nel contratto un diverso termine,
comunque non superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato
di pagamento non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del
codice civile.
3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma
6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
4. I contratti di appalto prevedono penali per il
ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da
parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle
prestazioni del contratto. Le penali dovute per il
ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera
compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille
dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in
relazione all'entita' delle conseguenze legate al ritardo,
e non possono comunque superare, complessivamente, il 10
per cento di detto ammontare netto contrattuale.».
 
Art. 51

Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76

1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
2) al comma 2:
2.1. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' operatori economici, ((fermi restando)) il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ((e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;»;))
2.2. alla lettera b), le parole «di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
2) al comma 2, le parole «agli articoli 61 e 62» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 62»;
((b-bis) all'articolo 2-ter:))
((1) al comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
2) al comma 1, lettera b), le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e dopo le parole: «legati alla stessa funzione,» e' inserita la seguente: «anche»;))

c) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
2) al comma 2, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
((2-bis) al comma 3, dopo le parole: «esiti delle interrogazioni» sono inserite le seguenti: «, anche demandate al gruppo interforze tramite il "Sistema di indagine" gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,»;))
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
2) al comma 2, le parole «su determinazione» sono sostituite dalle seguenti: «su parere»;
e) all'articolo 6:
1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «ciascuna di esse nomini uno o due componenti» sono inserite le seguenti: «, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo,»;
3) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione ((del collegio)) consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.»;
4) al comma 7, il secondo periodo e' soppresso e, al quarto periodo, dopo le parole «fino a un quarto» sono inserite le seguenti: «e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter»;
5) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilita' dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessita' dell'opera, nonche' all'entita' e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualita' delle determinazioni assunte, le modalita' di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, ((deflativi)) e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, e' istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita' dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente»;
f) all'articolo 8, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
((f-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:))
((«2-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
a) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione e' fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;
b) per ciascun locale adibito ad abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;
c) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilita', si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso»;))

g) all'articolo 13, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
h) all'articolo 21, comma 2, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
2. La proroga di cui al comma 1, lettera b), numero 1), non si applica alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 76 del 2020.
3. Le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020 si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge ((n. 76 del 2020)) nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, commi 1 e 2, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Procedure per l'incentivazione degli
investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in
relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto
soglia). - 1. Al fine di incentivare gli investimenti
pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, nonche' al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento
e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga
agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei
contratti pubblici, si applicano le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina
a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali
casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per
effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del
contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data
di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati
a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il
mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la
mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo
avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati
ai fini della responsabilita' del responsabile unico del
procedimento per danno erariale e, qualora imputabili
all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione
dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del
contratto per inadempimento che viene senza indugio
dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di
lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
secondo le seguenti modalita':
a) affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede
all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu'
operatori economici, fermo restando il rispetto dei
principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, affidamento diretto delle attivita' di
esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei
servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attivita'
di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino
al termine delle attivita' di ricostruzione pubblica
previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189
del 2016;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici,
ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa
dislocazione territoriale delle imprese invitate,
individuati in base ad indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, per l'affidamento di
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l'attivita' di progettazione, di importo
pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e
inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci
operatori per lavori di importo pari o superiore a un
milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35
del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni
appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure
negoziate di cui alla presente lettera tramite
pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet
istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di
affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla
lettera a) non e' obbligatoria per affidamenti inferiori ad
euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti
invitati.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 2, commi 1 e 2, del citato
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Procedure per l'incentivazione degli
investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei
contratti pubblici sopra soglia). - 1. Al fine di
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di
far fronte alle ricadute economiche negative a seguito
delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria
globale del COVID-19, si applicano le procedure di
affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto
di cui al presente articolo qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali
casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per
effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del
contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data
di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato
rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la
mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo
avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati
ai fini della responsabilita' del responsabile unico del
procedimento per danno erariale e, qualora imputabili
all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione
dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del
contratto per inadempimento che viene senza indugio
dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento delle attivita' di
esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei
servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita'
di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie
di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o,
previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti
previsti dalla legge, la procedura competitiva con
negoziazione di cui all'articolo 62 del decreto legislativo
n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo
64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori
ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori
speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 2-ter, comma 1, del citato
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2-ter (Norme per favorire l'attuazione delle
sinergie all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato
italiane). - 1. Allo scopo di favorire una piu' efficace
attuazione delle sinergie previste dall'articolo 49 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dallalegge 21 giugno 2017, n. 96, anche
mediante la razionalizzazione degli acquisti e
l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle societa'
del gruppo Ferrovie dello Stato:
a) fino al 30 giugno 2023 le societa' del gruppo
Ferrovie dello Stato sono autorizzate a stipulare, anche in
deroga alla disciplina deldecreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono
attuazione delle disposizioni delledirettive
2014/24/UEe2014/25/UE, apposite convenzioni al fine di
potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese
dalle altre societa' del gruppo;
b) fino al 30 giugno 2023 e' consentito ad ANAS
S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro,
stipulati dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato
per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti
alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa
funzione, non direttamente strumentali ai propri compiti
istituzionali.».
- Si riporta l'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del citato
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Verifiche antimafia e protocolli di
legalita'). - 1. Al fine di potenziare e semplificare il
sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con
efficacia e celerita' alle esigenze degli interventi di
sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo
conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19,
fino al 30 giugno 2023, ricorre sempre il caso d'urgenza e
si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti
avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto
l'erogazione di benefici economici comunque denominati,
erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti,
prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche
amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione
non sia immediatamente conseguente alla consultazione della
banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40, nonche' dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34.
2. Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia
riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti
pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si
procede mediante il rilascio della informativa liberatoria
provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione
della Banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al
comma 3, anche quando l'accertamento e' eseguito per un
soggetto che risulti non censito, a condizione che non
emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle
verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e
84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria
provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare
i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e
forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le
ulteriori verifiche ai fini del rilascio della
documentazione antimafia da completarsi entro sessanta
giorni.
3. Al fine di rafforzare l'effettivita' e la
tempestivita' degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si
procede mediante la consultazione della banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia nonche'
tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle
interrogazioni, anche demandate al gruppo interforze
tramite il «Sistema di indagine» gestito dal Centro
elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno, di tutte le ulteriori banche
dati disponibili.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 5, commi 1 e 2, del citato
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Sospensione dell'esecuzione dell'opera
pubblica). - 1. Fino al 30 giugno 2023, in deroga
all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione
di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche
di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo
35 del medesimo decreto legislativo, anche se gia'
iniziati, puo' avvenire, esclusivamente, per il tempo
strettamente necessario al loro superamento, per le
seguenti ragioni:
a) cause previste da disposizioni di legge penale,
dal codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, nonche' da vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea;
b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute
pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle
opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare
l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a
incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in
relazione alle modalita' di superamento delle quali non vi
e' accordo tra le parti;
d) gravi ragioni di pubblico interesse.
2. La sospensione e' in ogni caso disposta dal
responsabile unico del procedimento. Nelle ipotesi previste
dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4.
Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), su
parere del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo
6, le stazioni appaltanti o le autorita' competenti, previa
proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il
termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso
collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei
successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel
rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di
sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata
incompatibilita' tra causa della sospensione e prosecuzione
dei lavori.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 6, del citato decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6 (Collegio consultivo tecnico). - 1. Fino al
30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione
delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50, e' obbligatoria, presso ogni stazione
appaltante, la costituzione di un collegio consultivo
tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non
oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti
dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida
risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di
ogni natura suscettibili di insorgere nel corso
dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la
cui esecuzione sia gia' iniziata alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico
e' nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti
dalla medesima data.
2. Il collegio consultivo tecnico e' formato, a
scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o
cinque in caso di motivata complessita' dell'opera e di
eterogeneita' delle professionalita' richieste, dotati di
esperienza e qualificazione professionale adeguata alla
tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi
ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli
appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici,
anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e
alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici
quali quelli di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture (BIM), maturata per effetto del
conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano
in grado di dimostrare un'esperienza pratica e
professionale di almeno dieci anni nel settore di
riferimento. I componenti del collegio possono essere
scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti
possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due
componenti, individuati anche tra il proprio personale
dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di
lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in
possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, e che il
terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente,
sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in
cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del
presidente entro il termine indicato al comma 1, questo e'
designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di
interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome
di Trento e Bolzano o dalle citta' metropolitane per le
opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo
tecnico si intende costituito al momento della designazione
del terzo o del quinto componente. All'atto della
costituzione e' fornita al collegio consultivo copia
dell'intera documentazione inerente al contratto.
3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il
collegio consultivo puo' operare anche in videoconferenza o
con qualsiasi altro collegamento da remoto e puo' procedere
ad audizioni informali delle parti per favorire, nella
risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche
eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione
per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il
collegio puo' altresi' convocare le parti per consentire
l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo
tecnico viene valutata ai fini della responsabilita' del
soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo
prova contraria, grave inadempimento degli obblighi
contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del
collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione della
responsabilita' del soggetto agente per danno erariale,
salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo
tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto
dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva
diversa e motivata volonta' espressamente manifestata in
forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione
di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico
sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei
componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti
dalla data della comunicazione dei quesiti, recante
succinta motivazione, che puo' essere integrata nei
successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza
dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie
le determinazioni possono essere adottate entro venti
giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono
assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che
definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto
della determinazione della collegio consultivo, il giudice
esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte
vincitrice che non ha osservato la determinazione,
riferibili al periodo successivo alla formulazione della
stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute
dalla parte soccombente relative allo stesso periodo,
nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato
di un'ulteriore somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita'
degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.
4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1
le parti possono comunque nominare un collegio consultivo
tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da
1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilita' di
tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5.
5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro
responsabile unico del procedimento, possono costituire un
collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per
risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni
natura suscettibili di insorgere anche nella fase
antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le
determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre
clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonche' la
verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e
dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso
due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il
terzo componente e' nominato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse
nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento
e Bolzano o dalle citta' metropolitane per le opere di
interesse locale. Ferma l'eventuale necessita' di
sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione
appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di
componente del collegio consultivo tecnico nominato ai
sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle
di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.
6. Il collegio consultivo tecnico e' sciolto al
termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi
in cui non ne e' obbligatoria la costituzione, in data
anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne
e' obbligatoria la costituzione, il collegio puo' essere
sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su
accordo tra le parti.
7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno
diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato
al valore dell'opera, al numero, alla qualita' e alla
tempestivita' delle determinazioni assunte. In caso di
ritardo nell'assunzione delle determinazioni e' prevista
una decurtazione del compenso stabilito in base al primo
periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il
compenso e' liquidato dal collegio consultivo tecnico
unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la
emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle
tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24
gennaio2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dallalegge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto
e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma
8-ter. Non e' ammessa la nomina di consulenti tecnici
d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono
computati all'interno del quadro economico dell'opera alla
voce spese impreviste.
8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico
non puo' ricoprire piu' di cinque incarichi
contemporaneamente e comunque non puo' svolgere piu' di
dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo
nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore
a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola
determinazione, i componenti del collegio non possono
essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi
per la durata di tre anni decorrenti dalla data di
maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato
nell'adozione anche di una sola determinazione e' causa di
decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione
appaltante puo' assumere le determinazioni di propria
competenza prescindendo dal parere del collegio.
8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con provvedimento del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte
a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente
articolo, i requisiti professionali e i casi di
incompatibilita' dei membri e del Presidente del collegio
consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro
scelta, i parametri per la determinazione dei compensi
rapportati al valore e alla complessita' dell'opera,
nonche' all'entita' e alla durata dell'impegno richiesto ed
al numero e alla qualita' delle determinazioni assunte, le
modalita' di costituzione e funzionamento del collegio e il
coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi
e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, e'
istituito presso il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il
monitoraggio dell'attivita' dei collegi consultivi tecnici.
A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono
a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del
collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro
cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti
dell'osservatorio non spettano indennita', gettoni di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque
denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a
legislazione vigente.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 8, comma 1 del citato
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Altre disposizioni urgenti in materia di
contratti pubblici). - 1. In relazione alle procedure
pendenti disciplinate daldecreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice
una gara, sono gia' stati pubblicati alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonche', in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle
procedure in cui, alla medesima data, siano gia' stati
inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi,
ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per
le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo
avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023:
a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in
via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture,
l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi
dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonche'
dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura;
b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena
di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore
economico di procedere alla visita dei luoghi, nonche' alla
consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi
allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma
2, del decreto legislativo n. 50 del 2016esclusivamente
laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile
in ragione della tipologia, del contenuto o della
complessita' dell'appalto da affidare;
c) in relazione alle procedure ordinarie, si
applicano le riduzioni dei termini procedimentali per
ragioni di urgenza di cui agliarticoli 60, comma 3,61,
comma 6,62comma 5,74, commi 2 e 3, del decreto legislativo
n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che
dispone la riduzione dei termini non e' necessario dar
conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque
sussistenti;
d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e
forniture possono essere avviate anche in mancanza di una
specifica previsione nei documenti di programmazione di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
gia' adottati, a condizione che entro trenta giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto si provveda ad un
aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza
da COVID-19.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 10, comma 2, del citato
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Semplificazioni e altre misure in materia
edilizia). - (Omissis).
2. L'uso temporaneo puo' riguardare immobili
legittimamente esistenti ed aree sia di proprieta' privata
che di proprieta' pubblica, purche' si tratti di iniziative
di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli
obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali
indicati al comma 1.
2-bis.In deroga alle disposizioni del decreto del
Ministro per la sanita' 5 luglio 1975, pubblicato
nellaGazzetta Ufficialen. 190 del 18 luglio 1975, con
riferimento agli immobili di interesse culturale,
sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42:
a) l'altezza minima interna utile dei locali
adibiti ad abitazione e' fissata in 2,4 metri, riducibili a
2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni,
i gabinetti e i ripostigli;
b) per ciascun locale adibito ad abitazione,
l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo
da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non
inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie
finestrata apribile non deve essere inferiore a un
sedicesimo della superficie del pavimento;
c) ai fini della presentazione e del rilascio dei
titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione
edilizia degli immobili di cui al presente comma e della
segnalazione certificata della loro agibilita', si fa
riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti
anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di
modifica di destinazione d'uso;
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 13, comma 1 del citato
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Accelerazione del procedimento in
conferenza di servizi). - 1. Fino al 30 giugno 2023, in
tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di
servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e' in facolta' delle
amministrazioni procedenti adottare lo strumento della
conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della
medesima legge, con le seguenti modificazioni:
a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le
determinazioni di competenza entro il termine perentorio di
sessanta giorni;
b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis,
comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta
giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il
rilascio delle determinazioni di competenza delle singole
amministrazioni, con le modalita' di cui all'articolo
14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione
telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella
quale prende atto delle rispettive posizioni e procede
senza ritardo alla stesura della determinazione motivata
conclusiva della conferenza di servizi verso la quale puo'
essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui
all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai
sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso
acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni
che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur
partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione,
ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito
a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 21, comma 2 del citato
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Responsabilita' erariale). - (Omissis).
2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno
2023, la responsabilita' dei soggetti sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti in materia di
contabilita' pubblica per l'azione di responsabilita' di
cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e'
limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente
alla condotta del soggetto agente e' da lui dolosamente
voluta. La limitazione di responsabilita' prevista dal
primo periodo non si applica per i danni cagionati da
omissione o inerzia del soggetto agente.».
- Si riporta l'articolo 2, comma 4 del citato
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Procedure per l'incentivazione degli
investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei
contratti pubblici sopra soglia). - (Omissis).
4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori
dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria,
giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per
attivita' di ricerca scientifica e per la sicurezza
pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali,
ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi
compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma
ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi
aggiornamenti, nonche' per gli interventi funzionali alla
realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e
il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad
essi, per quanto non espressamente disciplinato dal
presente articolo, le stazioni appaltanti, per
l'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori,
servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, e per
l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui aldecreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalledirettive
2014/24/UEe2014/25/UE, dei principi di cui agliarticoli
30,34e42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50e
delle disposizioni in materia di subappalto. Tali
disposizioni si applicano, altresi', agli interventi per la
messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici
destinati ad attivita' istituzionali, al fine di sostenere
le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche
operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal
punto di vista culturale o paesaggistico, nonche' di
recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.
(Omissis).».
 
Art. 52

Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti

1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1:
1.1 all'alinea, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
1.2. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, limitatamente alle procedure non ((afferenti agli)) investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche' dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le citta' metropolitane e i comuni ((capoluogo di provincia»;))
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 3, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
4) al comma 4, le parole «Per gli anni 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»;
5) al comma 6, le parole «Per gli anni 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»;
6) al comma 7, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni relative all'acquisizione del parere del ((Consiglio superiore)) dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta.»;
7) al comma 10, le parole «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2023»;
8) al comma 15, le parole «Per gli anni dal 2019 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»;
9) al comma 18, secondo periodo le parole «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
((a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».))
((1-bis. In caso di comprovate necessita' correlate alla funzionalita' delle Forze armate, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.))

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 e
15 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Modifiche alcodice dei contratti pubblicie
sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in
materia di appalti pubblici e in materia di economia
circolare). - 1. Al fine di rilanciare gli investimenti
pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la
realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per
le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la
procedura di scelta del contraente siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e
comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite
dall'Unione europea, in particolare delledirettive
2014/23/UE,2014/24/UEe2014/25/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 30 giugno
2023, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le
seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui
aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo
di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle
modalita' ivi indicate, limitatamente alle procedure non
afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o
in parte, con le risorse previste dalRegolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10
febbraio 2021e dalRegolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche' dalle
risorse del Piano nazionale per gli investimenti
complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6
maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad
assicurare la riduzione, il rafforzamento e la
qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure
afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di
provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi
e lavori, oltre che secondo le modalita' indicate dal
citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di
comuni, le province, le citta' metropolitane e i comuni
capoluogo di province;
b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella
parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento
congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori;
c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di
scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo
istituito presso l'Autorita' nazionale anticorruzione
(ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di
individuare i commissari secondo regole di competenza e
trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante.
2. (Abrogato).
3. Fino al 30 giugno 2023 si applica anche ai settori
ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori
speciali.
4. Per gli anni dal 2019 al 2023 i soggetti attuatori
di opere per le quali deve essere realizzata la
progettazione possono avviare le relative procedure di
affidamento anche in caso di disponibilita' di
finanziamenti limitati alle sole attivita' di
progettazione. Le opere la cui progettazione e' stata
realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate
prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei
finanziamenti per la loro realizzazione.
(Omissis).
6. Per gli anni dal 2019 al 2023, i contratti di
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad
esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria
che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti
strutturali delle opere o di impianti, possono essere
affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del
contraente previste daldecreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno
da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari
delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo,
dal piano di sicurezza e di coordinamento con
l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non
assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori
puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del
progetto esecutivo.
7. In deroga all'articolo 215, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 30 giugno 2023,
il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il
parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimoarticolo
215esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnica ed
economica di lavori pubblici di competenza statale, o
comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato,
di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i
lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro
e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio
superiore sono esercitate dai comitati tecnici
amministrativi presso i Provveditorati interregionali per
le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo
inferiore a 50 milioni di euro si prescinde
dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma
3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. Restano
ferme le disposizioni relative all'acquisizione del parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente
alla costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta.
(Omissis).
10. Fino al 30 giugno 2023, possono essere oggetto di
riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati
oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente
estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario
di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo.
(Omissis).
15. Per gli anni dal 2019 al 2023, per gli interventi
di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare
al progetto definitivo approvato dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase
di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente
dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della
localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da
parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi, qualora
non superino del 50 per cento il valore del progetto
approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE. In
caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una
informativa al CIPE.
(Omissis).
18. Fino al 31 dicembre 2023, sono altresi' sospese
l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo
periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonche' le verifiche
in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo
codice, riferite al subappaltatore.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 4, comma 1, del citato
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. Con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 31 dicembre 2021, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato
grado di complessita' progettuale, da una particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle
procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello
nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o
il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene
reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con
le modalita' di cui al primo periodo entro il 30 giugno
2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
nomina di Commissari straordinari. In relazione agli
interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente
regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali
interventi, previa intesa con il Presidente della Regione
interessata. Gli interventi di cui al presente articolo
sono identificati con i corrispondenti codici unici di
progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli
interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario
nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 233, comma 1,
letterea),i),m),o)er), del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare):
«Art. 233 (Individuazione delle opere destinate alla
difesa nazionale a fini determinati). - 1. Ai fini
urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento
ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa
nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti
categorie:
a) sedi di servizio e relative pertinenze
necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative
dell'Arma dei carabinieri;
(Omissis).
i) comandi di unita' operative e di supporto
logistico;
(Omissis).
m) strutture di comando e di controllo dello spazio
terrestre, marittimo e aereo;
(Omissis).
o) strutture relative alle telecomunicazioni e ai
sistemi di allarme;
(Omissis).
r) opere di protezione ambientale correlate alle
opere della difesa nazionale;
(Omissis).».
 
Art. 53
Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici
strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure
di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici

1. Fermo restando, per l'acquisto dei beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del ((decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)), quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del ((decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120)), cosi' come modificato dal presente decreto, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, in presenza dei presupposti ivi previsti, in relazione agli affidamenti di importo superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonche' servizi di connettivita', finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.
2. Al termine delle procedure di gara di cui al comma 1, le amministrazioni stipulano il contratto e avviano l'esecuzione dello stesso secondo le modalita' di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per le verifiche antimafia si applica l'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120. L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni.
3. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale esercita la funzione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sentita l'AgID, in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 ritenute strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
4. Nell'esercizio della funzione di cui al comma 3, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale detta anche prescrizioni, obbligatorie e vincolanti nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, relative alle modalita' organizzative e ((ai tempi)) di svolgimento delle procedure di affidamento necessarie al fine di assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal PNRR nel rispetto dei termini di attuazione individuati nel cronoprogramma relativo ai singoli progetti, nonche' alla qualita' e alla coerenza tecnologica complessiva delle architetture infrastrutturali.
5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «nonche' alle procedure per l'affidamento» sono inserite le seguenti: «e l'esecuzione»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Tutte le informazioni ((inerenti)) agli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalita' indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»;
3) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le modalita' indicate all'articolo 213, comma 9»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all'articolo 44.»;
5) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. ((L'interscambio)) dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC, il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicita' del luogo di pubblicazione e di unicita' dell'invio delle informazioni, in conformita' alle Linee guida AgID in materia di interoperabilita'. L'insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.».
b) all'articolo 36, comma 6-bis, secondo periodo, la parola «decreto» e' sostituita dalla seguente: «provvedimento» e, al terzo periodo, le parole «Banca dati nazionale degli operatori economici» sono sostituite dalle seguenti: «Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»;
c) all'articolo 77, comma 2, le parole «puo' lavorare» sono sostituite dalle seguenti: «di regola, lavora».
d) all'articolo 81:
1) al comma 1, le parole «Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici» sono sostituite dalle seguenti: «Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con l'AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali e' obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' i criteri e le modalita' relative all'accesso e al funzionamento della Banca dati. L'interoperabilita' tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonche' tra queste e le banche dati gestite dall'ANAC, e' assicurata secondo le modalita' individuate dall'AgID ((con le)) Linee guida in materia.»;
3) al comma 3, primo periodo, la parola «decreto» e' sostituita dalla seguente: «provvedimento» e, al secondo periodo, le parole «, debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» sono soppresse;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e' istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonche' i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 che l'operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico e' utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.»;
5) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilita' in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalita' automatizzate mediante interoperabilita' secondo le modalita' individuate dall'AgID con le linee guida in materia. L'ANAC garantisce l'accessibilita' alla propria banca dati alle stazioni appaltanti, ((agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti)), limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC puo' predisporre elenchi di operatori economici gia' accertati e le modalita' per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.»;
e) all'articolo 85, comma 7, la parola «decreto» e' sostituita dalla seguente: «provvedimento»;
((e-bis) all'articolo 111:))
((1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «con particolare riferimento alle» sono sostituite dalla seguente: «mediante»;
1.2) al secondo periodo, la parola: «decreto» e' sostituita dalla seguente: «regolamento»;
2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «semplificazione» sono aggiunte le seguenti: «, mediante metodologie e strumentazioni elettroniche»;
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le metodologie e strumentazioni elettroniche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi del citato articolo 213, comma 9»))
;
f) all'articolo 213, comma 8, il quarto periodo e' soppresso;
g) all'articolo 216, comma 13, la parola «decreto» e' sostituita dalla seguente: «provvedimento»;
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 593 e' aggiunto, infine, il seguente periodo «Il superamento del limite di cui al comma 591 e' altresi' consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR»;
b) i commi 610, 611, 612 e 613 sono abrogati.
7. L' ANAC provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 35, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti). - 1. Ai fini
dell'applicazione del presente codice, le soglie di
rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di
lavori e per le concessioni;
b) euro 139.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali
indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di
forniture sono aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa
soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti
menzionati nell'allegato VIII;
c) euro 214.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti
pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita'
governative centrali che operano nel settore della difesa,
allorche' tali appalti concernono prodotti non menzionati
nell'allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali
e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza
comunitaria sono:
a) euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 428.000 per gli appalti di forniture, di
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
servizi sociali e altri servizi specifici elencati
all'allegato IX.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono
periodicamente rideterminate con provvedimento della
Commissione europea, che trova diretta applicazione alla
data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. Il calcolo del valore stimato di un appalto
pubblico di lavori, servizi e forniture e' basato
sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo
stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni
o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei
documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i
candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
valore stimato dell'appalto.
5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore sono composti da unita' operative distinte,
il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
valore totale stimato per tutte le singole unita'
operative. Se un'unita' operativa distinta e' responsabile
in modo indipendente del proprio appalto o di determinate
categorie di esso, il valore dell'appalto puo' essere
stimato con riferimento al valore attribuito dall'unita'
operativa distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore
stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta
con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione
delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
europee. Un appalto non puo' essere frazionato allo scopo
di evitare l'applicazione delle norme del presente codice
tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato al
momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del
bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista
un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del
valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi
nonche' del valore complessivo stimato di tutte le
forniture e servizi messi a disposizione
dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari
all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei
servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico
appalto di lavori non puo' essere aggiunto al valore
dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di
tali forniture o servizi dall'applicazione delle
disposizioni del presente codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di
servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, e' computato il valore complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1
e 2 e' computato il valore complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulata dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari
possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza
applicare le disposizioni del presente codice, quando il
valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a
euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro
1.000.000 per i lavori, purche' il valore cumulato dei
lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore
complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati
l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle
forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto
come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti
analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi
precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove
possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in
termini di quantita' o di valore che potrebbero
sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto
iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti
successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo
e' superiore ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata
pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato
complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata
supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso
il valore stimato dell'importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata
o che non puo' essere definita, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da
porre come base per il calcolo del valore stimato
dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e' il
seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare
e altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi
finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli
interessi e altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione:
gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di
remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non
fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari
o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo
stimato per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto
di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei
servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive
quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici
di acquisizione, il valore da prendere in considerazione e'
il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso
dei contratti previsti durante l'intera durata degli
accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il
valore da prendere in considerazione e' il valore massimo
stimato, al netto dell'IVA, delle attivita' di ricerca e
sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto
partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi o dei
lavori da mettere a punto e fornire alla fine del
partenariato.
18. Sul valore del contratto di appalto viene
calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al
20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro
quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso
di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32,
comma 8, del presente codice, e' subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia e'
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi
deldecreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti
di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita'. La garanzia puo' essere, altresi',
rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo
della garanzia viene gradualmente ed automaticamente
ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a
lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.».
- Per l'articolo 1, comma 2, letteraa), del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato dalla presente legge, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 51.
- Si riporta l'articolo 75, comma 3, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27:
«Art. 75 (Acquisti per lo sviluppo di sistemi
informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi
in rete per l'accesso di cittadini e imprese). - 1. Al fine
di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui
all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, favorire
la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di
telemedicina, e agevolare l'accesso agli stessi da parte di
cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto
agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da
COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite
dall'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' le autorita' amministrative
indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge che
disciplina i procedimenti di approvvigionamento,
affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere,
fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
aldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche'
deldecreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dallalegge 18 novembre 2019, n. 133, e
deldecreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dallalegge 11 maggio 2012, n. 56sono
autorizzate, sino al 31 dicembre 2021, ad acquistare beni e
servizi informatici, preferibilmente basati sul modello
cloud SaaS (software as a service) e, soltanto laddove
ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
novembre 2018, con sistemi di conservazione, processamento
e gestione dei dati necessariamente localizzati sul
territorio nazionale, nonche' servizi di connettivita',
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett.
c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori
economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un
«piccola e media impresa innovativa», iscritta
nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese
di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221e all'articolo 4, comma
2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dallalegge 24 marzo 2015, n. 33.
2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per
la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli
atti con i quali sono indette le procedure negoziate.
3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto
previa acquisizione di una autocertificazione
dell'operatore economico aggiudicatario attestante il
possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la
regolarita' del DURC e l'assenza di motivi di esclusione
secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico
dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), nonche'
previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte
dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui aldecreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara,
le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed
avviano l'esecuzione dello stesso, anche in deroga ai
termini di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n.
50 del 2016.
3-bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi
informatici e di connettivita' hanno una durata massima non
superiore a trentasei mesi, prevedono di diritto la
facolta' di recesso unilaterale dell'amministrazione
decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio
dell'esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto dei
principi di interoperabilita' e di portabilita' dei dati
personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati
attraverso le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1,
senza ulteriori oneri per il committente. La facolta' di
recesso unilaterale, di cui al periodo precedente, e'
attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun
genere a carico dell'amministrazione.
4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere
relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per
l'informatica nella pubblica amministrazione. Gli
interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi
informativi devono prevedere, nei casi in cui cio' e'
possibile, l'integrazione con le piattaforme abilitanti
previste dagliarticoli 5,62,64e64-bis del codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi
del comma 1 con le risorse disponibili a legislazione
vigente. Dall'attuazione della disposizione non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta l'articolo 32, commi 9 e 10, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento). -
Omissis).
9. Il contratto non puo' comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. il termine dilatorio di cui al comma 9 non si
applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso
con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel
rispetto del presente codice, e' stata presentata o e'
stata ammessa una sola offerta e non sono state
tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della
lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia'
respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo
quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti
specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di
cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato
attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui
all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti
effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e
b).
(Omissis).».
- Per l'articolo 3, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 51.
- Si riporta l'articolo 14-bis, comma 2, lettera g),
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale). -
(Omissis).
2. AgID svolge le funzioni di:
(Omissis).
g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e
vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di
gara bandite, ai sensi dell'articolo1, comma 512dellalegge
28 dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai soggetti
aggregatori di cui all'articolo9deldecreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, concernenti l'acquisizione di beni e servizi
relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di
carattere strategico nel piano triennale. Il parere e' reso
entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento
della relativa richiesta e si applica l'articolo 17-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Ai fini della presente lettera per elementi
essenziali si intendono l'oggetto della fornitura o del
servizio, il valore economico del contratto, la tipologia
di procedura che si intende adottare, il criterio di
aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali
clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si
applica quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera
f);
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 29, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 29 (Principi in materia di trasparenza). - 1.
Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori,
opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per
l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici di
servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di
progettazione, di concorsi di idee e di concessioni,
compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico
di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione
giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non
considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero
secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione «Amministrazione trasparente», con l'applicazione
delle disposizioni di cui aldecreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i
resoconti della gestione finanziaria dei contratti al
termine della loro esecuzione con le modalita' previste
daldecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di
cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in
calce, la data di pubblicazione sul profilo del
committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica
l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli
effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data
di pubblicazione sul profilo del committente.
2.Tutte le informazioni inerentiagliatti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
relativi alla programmazione, alla scelta del contraente,
all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e
forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di
progettazione e i concorsi di idee e di concessioni,
compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e
trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei
Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme
telematiche ad essa interconnesse secondo le modalita'
indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce,
attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici,
la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 53 e ad eccezione di quelli che
riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162,
la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi
dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di
pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla
data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati
nazionale dei contratti pubblici.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela
della trasparenza e della legalita' nel settore dei
contratti pubblici. In particolare, operano in ambito
territoriale a supporto delle stazioni appaltanti
nell'attuazione del presente codice ed nel monitoraggio
delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei
contratti anche attraverso la messa a disposizione di
piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte
le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le
modalita' indicate all'articolo 213, comma 9.
4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare
le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle
regole di cui all'articolo 44.
4-bis. L'interscambio dei dati e degli atti tra la
Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC, il
sistema di cui aldecreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse
avviene, nel rispetto del principio di unicita' del luogo
di pubblicazione e di unicita' dell'invio delle
informazioni, in conformita' alle Linee guida AgID in
materia di interoperabilita'. L'insieme dei dati e delle
informazioni condivisi costituiscono fonte informativa
prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di
contratti. Per le opere pubbliche si applica quanto
previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229.».
- Si riporta l'articolo 36, comma 6-bis, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici), come modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (Contratti sotto soglia). - (Omissis).
6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza
degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al
comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80
su un campione significativo di operatori economici. Dalla
data di entrata in vigore del provvedimento di cui
all'articolo 81, comma 2, tale verifica e' effettuata
attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici
di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilita'
fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione
possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli
operatori economici per la consultazione dei dati,
certificati e informazioni disponibili mediante la Banca
dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della
domanda di ammissione e di permanenza nei mercati
elettronici.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 77, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici), come modificato dalla presente legge:
«Art. 77 (Commissione giudicatrice). - (Omissis).
2. La commissione e' costituta da un numero dispari
di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla
stazione appaltante e di regola, lavora a distanza con
procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza
delle comunicazioni.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 81, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 81 (Documentazione di gara). - 1. Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-professionale ed economico e
finanziario, per la partecipazione alle procedure
disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase
di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti
requisiti, e' acquisita esclusivamente attraverso la Banca
dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo
213, comma 8.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ANAC
individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e con l'AgID, i dati concernenti la
partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai
quali e' obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole
tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la
consultazione dei predetti dati, anche mediante la
piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' i criteri e le
modalita' relative all'accesso e al funzionamento della
Banca dati. L'interoperabilita' tra le diverse banche dati
gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento,
nonche' tra queste e le banche dati gestite dall'ANAC, e'
assicurata secondo le modalita' individuate dall'AgID con
le Linee guida in materia.
3. Costituisce oggetto di valutazione
dellaperformanceil rifiuto, ovvero l'omessa effettuazione
di quanto necessario a garantire l'interoperabilita' delle
banche dati, secondo le modalita' individuate con il
provvedimento di cui al comma 2, da parte del soggetto
responsabile delle stesse all'interno dell'amministrazione
o organismo pubblico coinvolti nel procedimento. A tal
fine, l'ANAC effettua le dovute segnalazioni all'organo di
vertice dell'amministrazione o organismo pubblico.
4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici e' istituito il fascicolo virtuale dell'operatore
economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2
per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui
all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84,
comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici,
nonche' i dati e documenti relativi ai criteri di selezione
di cui all'articolo 83 che l'operatore economico carica. Il
fascicolo virtuale dell'operatore economico e' utilizzato
per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti
contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia
di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per
gare diverse. In sede di partecipazione alle gare
l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi
ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80,
83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la
valutazione degli stessi alla stazione appaltante.
4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano, mediante
adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi
informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici la disponibilita' in tempo reale delle
dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso
alle proprie banche dati, con modalita' automatizzate
mediante interoperabilita' secondo le modalita' individuate
dall'AgID con le linee guida in materia. L'ANAC garantisce
l'accessibilita' alla propria banca dati alle stazioni
appaltanti,agli operatori economici eagli organismi di
attestazione di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti,
limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in
vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC puo'
predisporre elenchi di operatori economici gia' accertati e
le modalita' per l'utilizzo degli accertamenti per gare
diverse.».
- Si riporta l'articolo 85, comma 7, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici), come modificato dalla presente legge:
Art. 85 (Documento di gara unico europeo). - (Omissis).
7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente
informazioni pertinenti sugli operatori economici, possono
essere consultate, alle medesime condizioni, dalle
amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, con
le modalita' individuate con il provvedimento di cui
all'articolo 81, comma 2.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 111, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici), come modificato dalla presente legge:
«Art. 111 (Controllo tecnico, contabile e
amministrativo). - 1. Con il regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies, sono individuate le
modalita' e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso
i quali il direttore dei lavori effettua l'attivita' di cui
all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne
trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico,
mediante metodologie e strumentazioni elettroniche anche
per i controlli di contabilita'. Con il regolamento di cui
al primo periodo, sono disciplinate, altresi', le modalita'
di svolgimento della verifica di conformita' in corso di
esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonche' i casi
in cui il direttore dell'esecuzione puo' essere incaricato
della verifica di conformita'. Qualora le amministrazioni
aggiudicatrici non possano espletare l'attivita' di
direzione dei lavori, essa e' affidata, nell'ordine, ad
altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai
sensi dell'articolo15dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, o
intesa o convenzione di cui all'articolo30deldecreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista
incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure
previste dal presente codice per l'affidamento degli
incarichi di progettazione.
(Omissis).
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di
servizi o di forniture e', di norma, il responsabile unico
del procedimento e provvede, anche con l'ausilio di uno o
piu' direttori operativi individuati dalla stazione
appaltante in relazione alla complessita' dell'appalto, al
coordinamento, alla direzione e al controllo
tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato
dalla stazione appaltante assicurando la regolare
esecuzione da parte dell'esecutore, in conformita' ai
documenti contrattuali. Con il medesimo regolamento di cui
al comma 1 sono altresi' individuate compiutamente le
modalita' di effettuazione dell'attivita' di controllo di
cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e
semplificazione, mediante metodologie e strumentazioni
elettroniche. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si
applica la disposizione transitoria ivi prevista.
2-bis. Le metodologie e strumentazioni elettroniche di
cui ai commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il
collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, per l'invio
delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi del citato
articolo 213, comma 9.».
- Si riporta l'articolo 213, comma 8, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici), come modificato dalla presente legge:
«Art. 213 (Autorita' Nazionale Anticorruzione). -
Omissis).
8. Per le finalita' di cui al comma 2, l'Autorita'
gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici,
nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite
per competenza tramite i propri sistemi informatizzati,
tutte le informazioni contenute nelle banche dati
esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire
accessibilita' unificata, trasparenza, pubblicita' e
tracciabilita' delle procedure di gara e delle fasi a essa
prodromiche e successive. Con proprio provvedimento,
l'Autorita' individua le modalita' e i tempi entro i quali
i titolari di suddette banche dati, previa stipula di
protocolli di interoperabilita', garantiscono la confluenza
dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui
la medesima autorita' e' titolare in via esclusiva. Per le
opere pubbliche, l'Autorita', il Ministero dell'economia e
delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le
Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi
informatizzati di cui al comma 4 dell'articolo 29
concordano le modalita' di rilevazione e interscambio delle
informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei
contratti pubblici, della banca dati di cui
all'articolo13dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, della
banca dati di cui all'articolo1, comma 5, dellalegge 17
maggio 1999, n. 144e della banca dati di cui
all'articolo36deldecreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 2014,
n. 114, al fine di assicurare, ai sensi deldecreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, deldecreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33e del presente codice, il
rispetto del principio di unicita' dell'invio delle
informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per
i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, l'efficace
monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle
opere e la tracciabilita' dei relativi flussi finanziari o
il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza
preventiva.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 216, comma 13, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici), come modificato dalla presente legge:
«Art. 216 (Disposizioni transitorie e di
coordinamento). - (Omissis).
13. Fino alla data di entrata in vigore del
provvedimento di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni
appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca
dati AVC Pass istituita presso l'ANAC.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 593, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022), come modificato dalla presente legge:
«(Omissis).
593. Fermo restando il principio dell'equilibrio di
bilancio, compatibilmente con le disponibilita' di
bilancio, il superamento del limite delle spese per
acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 e'
consentito in presenza di un corrispondente aumento dei
ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio
rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle
entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi
o delle entrate puo' essere utilizzato per l'incremento
delle spese per beni e servizi entro il termine
dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non
concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi
di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in
conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di
legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a
spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi. Il
superamento del limite di cui al comma 591 e' altresi'
consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi
del settore informatico finanziate con il PNRR.
(Omissis).».
- I commi 610, 611, 612 e 613, dell'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), sono abrogati dalla
presente legge.
 
Art. 54
Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi
per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici
del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo

1. Al fine di favorire il piu' celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opera l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione di cui al primo periodo, devono essere iscritti, a domanda, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. Sono abrogati i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 33 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' abrogato. Gli operatori economici gia' iscritti nella sezione speciale del citato comma 33 dell'articolo 2-bis del decreto-legge ((n. 148 del 2017)) confluiscono, a cura della Prefettura-UTG dell'Aquila, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al comma 1 del presente articolo.
((2-bis. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, esercitera' il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici gia' finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.))
((2-ter. Al fine di favorire il piu' celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 puo' individuare, sulla base di specifica motivazione, interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Tali interventi possono essere realizzati secondo le disposizioni dell'articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito e' rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che abbiano presentato domanda di iscrizione nella predetta Anagrafe. Si applicano le disposizioni del citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. I lavori sono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalita' stabilite dall'articolo 216, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 6, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
«Art. 30 (Legalita' e trasparenza). - (omissis).
6. Gli operatori economici interessati a partecipare,
a qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli
interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni
di cui all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda,
in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato
Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti
«Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le
verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del
comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto,
subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito
liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono
comunque ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica,
previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione
sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della
domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso
degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di
invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai
sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti
ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario
comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche
finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui
al comma 2 con priorita' rispetto alle richieste di
iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al
comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che
consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi
celeri.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Prevenzione delle infiltrazioni della
criminalita' organizzata negli interventi per l'emergenza e
la ricostruzione nella regione Abruzzo). - 1. (abrogato).
2. (abrogato).
4. (abrogato).
5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei
contratti pubblici e nei successivi subappalti e
subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture
e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche,
e' prevista la tracciabilita' dei relativi flussi
finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della
giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le modalita' attuative del
presente comma ed e' prevista la costituzione, presso il
prefetto territorialmente competente, di elenchi di
fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio
di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli
esecutori dei lavori oggetto del presente decreto. Il
Governo presenta una relazione semestrale alle Camere
concernente l'applicazione delle disposizioni del presente
comma.
6. L'esclusione di cui al comma 6-bis dell'articolo
74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si
interpreta, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nel senso che la stessa esclusione opera anche nei
confronti delle riduzioni indicate al comma 404
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo
restando il conseguimento, attraverso procedure di
razionalizzazione e riorganizzazione, degli obiettivi
fissati di risparmi di spesa di cui al citato comma 6-bis
dell'articolo 74. Il Ministero dell'interno provvede al
conseguimento dei risparmi di spesa previsti dal comma 416
dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 mediante la
razionalizzazione delle rimanenti articolazioni del
Ministero medesimo.
7. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 33 del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2-bis (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 9, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Misure urgenti per la legalita', la
trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione
dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile
2009 nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni
industriali) . - (omissis).
9. Al fine di razionalizzare il processo di
ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati, ivi
compresi gli edifici di interesse artistico, storico,
culturale o archeologico sottoposti a tutela ai sensi della
parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, ciascuna delle amministrazioni, competenti per settore
di intervento, predispone un programma pluriennale degli
interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il
relativo piano finanziario delle risorse necessarie,
assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di
ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i sindaci dei
comuni interessati e la diocesi competente nel caso di
edifici di culto. Il programma e' reso operativo attraverso
piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili
e nell'osservanza dei criteri di priorita' e delle altre
indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con
delibera del predetto Comitato. In casi motivati
dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il
programma degli interventi per la ricostruzione degli
edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati dal sisma
puo' prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione
pubblica, la costruzione di nuovi edifici. Le
amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei
piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere
e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per
la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine
di accelerare il processo di ricostruzione, esercitera' il
ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici gia'
finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle
risorse umane disponibili a legislazione vigente.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). -
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 63 e comma 12
articolo 216, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici):
«Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi e nelle
circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni
aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici
mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione,
nel primo atto della procedura, della sussistenza dei
relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture
e servizi, la procedura negoziata senza previa
pubblicazione puo' essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta
o alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
sua richiesta. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se
non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a
rispondere alle esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di
gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non
soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo
83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi
possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione
o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i
diritti di proprieta' intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano
solo quando non esistono altri operatori economici o
soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di
concorrenza non e' il risultato di una limitazione
artificiale dei parametri dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione
non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso
alla procedura di cui al presente articolo non devono
essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni
aggiudicatrici.
3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la
procedura di cui al presente articolo e', inoltre,
consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si
tratti di produzione in quantita' volta ad accertare la
redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate
dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la
durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non
puo' comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato
delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a
condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli
organi delle procedure concorsuali.
4. La procedura prevista dal presente articolo e',
altresi', consentita negli appalti pubblici relativi ai
servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del
concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La presente procedura puo' essere utilizzata per
nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di
lavori o servizi analoghi, gia' affidati all'operatore
economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle
medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che
tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di
gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica
l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le
condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La
possibilita' di avvalersi della procedura prevista dal
presente articolo e' indicata sin dall'avvio del confronto
competitivo nella prima operazione e l'importo totale
previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
dei servizi e' computato per la determinazione del valore
globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle
soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa
procedura e' limitato al triennio successivo alla
stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
selezionano almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei.
L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore
economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta o mediante procedura competitiva con
negoziazione.»
«Art. 216 (Disposizioni transitorie e di
coordinamento). - (omissis).
12. Fino alla adozione della disciplina in materia di
iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione
giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione
dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati
istituite presso le amministrazioni detentrici delle
informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le
stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le
autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in
ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi
commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la
dichiarazione di incompatibilita' dei candidati deve essere
tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante
all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto
dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 52, della
legge 6 novembre 2012, n. 190.
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). -(omissis).
52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma
53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria
da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e' obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche
in via telematica, di apposito elenco di fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi
settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni
prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla
prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente
ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3,
del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La
prefettura effettua verifiche periodiche circa la
perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione
mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la
cancellazione dell'impresa dall'elenco.
(omissis).».
 
Art. 55

Misure di semplificazione in materia di istruzione

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicita', sono adottate le seguenti misure di semplificazione:
a) per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR:
1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia;
2) in caso di inerzia degli enti locali beneficiari nell'espletamento delle procedure per la progettazione e per l'affidamento dei lavori, nonche' nelle attivita' legate all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito di attivita' di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di assicurare il diritto allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l'articolo 12;
3) all'articolo 7-((ter, comma 1, alinea,)) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
4) gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualita' dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
5) l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell'ambito del PNRR, e' resa dall'amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del soprintendente di cui all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' reso entro trenta giorni;
b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR:
1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo;
2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al ((decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120)), come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129;
3) fermo restando lo svolgimento dei compiti di controllo di regolarita' amministrativa e contabile da parte dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 129 del 2018, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, i revisori dei conti utilizzano apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione, alla quale e' possibile accedere anche tramite il sistema pubblico di identita' digitale, secondo indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere direttamente all'attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.

Riferimenti normativi

- Il Regolamento (CE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241
UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
del 18 febbraio 2021, n. L 57.
- Si riporta il testo dell'articolo 7-ter, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7-ter. (Misure urgenti per interventi di
riqualificazione dell'edilizia scolastica). - 1. Al fine di
garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia
scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19,
fino al 31 dicembre 2026 i sindaci e i presidenti delle
province e delle citta' metropolitane operano, nel rispetto
dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione
europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4,
commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:
a) articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33,
comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la
ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle
soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo
decreto legislativo, che e' stabilito in dieci giorni dalla
data di trasmissione del bando di gara.
(omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 163 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 163 (Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria). - 1. Se il bilancio di previsione non e'
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno
precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel
rispetto dei principi applicati della contabilita'
finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la
gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio
o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli
stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio
approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o
l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i
limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al
netto del fondo pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia
approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato
l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato
approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e'
consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la
gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria
l'ente puo' assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo'
disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle
obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese
di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di
canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole
operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o
con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici
di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel
corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso
all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
4.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito
della scadenza dei relativi contratti.
6.
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono
consentite le variazioni di bilancio previste dall'art.
187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni
del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla
reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte, e
delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa e'
oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle
spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini
della gestione dei dodicesimi.».
- L'Allegato 4/2 (Principio contabile applicato
concernente la contabilita' finanziaria) al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 26 luglio 2011, n. 172.
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio):
«Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). -
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con
successiva ricostituzione, dei beni culturali;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni
culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonche' lo scarto
di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c),
e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi pubblici,
nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del detentore, e'
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo'
prescrivere le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato
e degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad
autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al
Ministero per le finalita' di cui all'articolo 18.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali e' subordinata ad autorizzazione del
soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita'
di cui all'articolo 20, comma 1.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento,
presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni.
Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio
dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare
prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
relazione al mutare delle tecniche di conservazione.».
- Si riporta il testo dei commi 449 e 450 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 269 (legge finanziaria
2007).:
«(omissis).
449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di
cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le
restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' le autorita' indipendenti, possono
ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al
comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario
nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali
regionali di riferimento ovvero, qualora non siano
operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro
stipulate da Consip S.p.A.
450. Le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, nonche' gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie
fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207. Fermi restando gli obblighi e le facolta' previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonche' le autorita' indipendenti, per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto
delle rispettive specificita', sono definite, con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e
al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei
per natura merceologica tra piu' istituzioni, avvalendosi
delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal
2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono
presi in considerazione ai fini della distribuzione delle
risorse per il funzionamento.
(omissis).».
- Il testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 16 luglio 2020, n. 178, S.O.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 45 del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2018, n. 267:
«Art. 45 (Competenze del Consiglio d'istituto
nell'attivita' negoziale). - (omissis).
2. Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni
relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla
normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per
lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle
seguenti attivita' negoziali:
a) affidamenti di lavori, servizi e forniture,
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di
importo superiore a 10.000,00 euro;
b) contratti di sponsorizzazione, per i quali e'
accordata la preferenza a soggetti che, per finalita'
statutarie e/o attivita' svolte abbiano in concreto
dimostrato particolare attenzione e sensibilita' nei
confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza.
E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione
con soggetti le cui finalita' ed attivita' siano in
contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e
culturale della scuola;
c) contratti di locazione di immobili;
d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di
locali, beni o siti informatici, appartenenti alla
istituzione scolastica o in uso alla medesima;
e) convenzioni relative a prestazioni del personale
della scuola e degli alunni per conto terzi;
f) alienazione di beni e servizi prodotti
nell'esercizio di attivita' didattiche o programmate a
favore di terzi;
g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
h) contratti di prestazione d'opera con esperti per
particolari attivita' ed insegnamenti;
i) partecipazione a progetti internazionali;
j) determinazione della consistenza massima e dei
limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo
21.
(omissis).».
 
((Art. 55 bis
Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale

1. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1-septies, del
decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1-septies (Disposizioni in materia di
ordinamento professionale dei periti industriali). - 1.
Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "ai
licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo
specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici" sono
sostituite dalle seguenti: "a coloro che siano in possesso
della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";
b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole:
"del diploma di perito industriale" sono sostituite dalle
seguenti: "della laurea di cui all'articolo 55, comma 1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";
c) all'articolo 2, i commi 3 e 4 sono abrogati;
d) all'articolo 3, il comma 3 e' abrogato.
2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2,
della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad
ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli
di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione
all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
libera professione, nonche' i provvedimenti adottati dagli
organi professionali dei periti industriali e dei periti
industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto fino al 31 dicembre 2024. Fino alla
medesima data conservano il diritto di accedere all'esame
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera
professione anche i soggetti che conseguono un titolo di
studio valido a tal fine ai sensi della normativa
previgente.».
 
((Art. 55 ter

Semplificazione in materia di incasso degli assegni

1. All'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il girante per l'incasso puo' attestare la conformita' della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.
La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nonche' la conformita' della copia informatica all'originale cartaceo.
Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalita' che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrita' e l'inalterabilita' dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 66 del regio
decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni
sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni
titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di
Napoli e del Banco di Sicilia), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 66 (Regolamento). - Ad eccezione degli assegni
bancari al portatore, qualsiasi assegno bancario, emesso in
un paese e pagabile in un altro paese oppure in una parte
d'oltre mare dello stesso paese o viceversa, oppure emesso
e pagabile nella stessa o in diverse parti d'oltre mare
dello stesso paese, puo' essere emesso in diversi esemplari
(duplicati). Se un assegno bancario e' emesso in diversi
duplicati, questi possono essere numerati nel contesto di
ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettanti
assegni bancari distinti.
Le copie informatiche di assegni cartacei
sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui
sono tratte se la loro conformita' all'originale e'
assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo
della propria firma digitale e nel rispetto delle
disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai
sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.
Il girante per l'incasso puo' attestare la
conformita' della copia informatica dell'assegno
all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria
firma digitale quando sia stato delegato dalla banca
negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa
girati.
La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto
delle disposizioni attuative e delle regole tecniche
dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed
e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
nonche' la conformita' della copia informatica
all'originale cartaceo.
Il girante per l'incasso invia alla banca
negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei
commi precedenti con modalita' che assicurano
l'autenticazione del mittente e del destinatario, la
riservatezza, l'integrita' e l'inalterabilita' dei dati e
danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del
titolo.».
 
Art. 56
Disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei
programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale
di ripresa e resilienza

1. Per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute e riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ((nonche' per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR,)) il permesso di costruire puo' essere rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche; i medesimi programmi, ove riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, fermo restando il rispetto delle disposizioni, nazionali o regionali, igienico sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e di statica degli edifici, di tutela del paesaggio e dei beni culturali, di quelle sui vincoli idrogeologici nonche' di quelle sul risparmio energetico.
2. Gli istituti della programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' la disciplina del contratto istituzionale di sviluppo di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e all'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano ai programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute ((e al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 10 e
dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia);
«Art. 10 (Interventi subordinati a permesso di
costruire). - 1. Costituiscono interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che
portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche
modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero
che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso,
nonche' gli interventi che comportino modificazioni della
sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei
prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
(omissis).»
«Art. 22 (Interventi subordinati a segnalazione
certificata di inizio di attivita'). - 1. Sono realizzabili
mediante la segnalazione certificata di inizio di attivita'
di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nonche' in conformita' alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino
le parti strutturali dell'edificio o i prospetti;
b) gli interventi di restauro e di risanamento
conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c),
qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli
indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c.
2. Sono, altresi', realizzabili mediante segnalazione
certificata di inizio attivita' le varianti a permessi di
costruire che non incidono sui parametri urbanistici e
sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso
e la categoria edilizia, non alterano la sagoma
dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni
contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita'
di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini
dell'agibilita', tali segnalazioni certificate di inizio
attivita' costituiscono parte integrante del procedimento
relativo al permesso di costruzione dell'intervento
principale e possono essere presentate prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori.
2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione
certificata d'inizio attivita' e comunicate a fine lavori
con attestazione del professionista, le varianti a permessi
di costruire che non configurano una variazione essenziale,
a condizione che siano conformi alle prescrizioni
urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione
degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa
sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di
tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e
dalle altre normative di settore.
3.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono
ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni
di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le
sanzioni penali previste all'articolo 44.
5.
6. La realizzazione degli interventi di cui al
presente Capo che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto
idrogeologico, e' subordinata al preventivo rilascio del
parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative
previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela
rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di
chiedere il rilascio di permesso di costruire per la
realizzazione degli interventi di cui al presente Capo,
senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione
di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dall'ultimo
periodo del comma 1 dell'articolo 23. In questo caso la
violazione della disciplina urbanistico-edilizia non
comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
44 ed e' soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 37.».
- Si riporta il testo all'articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988);
«Art. 20. - 1. E' autorizzata l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per
l'importo complessivo di 32 miliardi di euro. Al
finanziamento degli interventi si provvede mediante
operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel
limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al
fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche
in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non
sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a
piu' elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti
letto che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i
servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni
di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio
di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli
impianti delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni
dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione
o provincia autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma
degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la
specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro della
sanita' predispone il programma nazionale che viene
sottoposto all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma
2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione. [I progetti sono sottoposti al vaglio di
conformita' del Ministero della sanita', per quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che
decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli
investimenti pubblici] 5-bis. Dalla data del 30 novembre
1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5,
con la sola esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e
di quelli gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di
valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30
giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il
finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui
all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, sono approvati dai competenti organi regionali, i
quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi
compresa quella delle Universita' degli studi con
policlinici a gestione diretta nonche' degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza
territoriale, sia completa di tutti gli elaborati tecnici
idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi
ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione
dell'opera; essi accertano altresi' la conformita' dei
progetti esecutivi agli studi di fattibilita' approvati dal
Ministero della sanita'. Inoltre, al fine di evitare
sovrapposizioni di interventi, i competenti organi
regionali verificano la coerenza con l'attuale
programmazione sanitaria. Le regioni, le province autonome
e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione
temporale, istanza per il finanziamento dei progetti,
corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi
banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica);
"Art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica
utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello
sviluppo). - (omissis.)
203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) «Programmazione negoziata», come tale
intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti
pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o
le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi
diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che
richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di
competenza;
b) «Intesa istituzionale di programma», come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367;
c) «Accordo di programma quadro», come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) «Patto territoriale», come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) - f).
(omissis).".
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia
di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42.):
«Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto, in
conformita' al quinto comma dell'articolo 119 della
Costituzione e in prima attuazione dell'articolo 16 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, definisce le modalita' per la
destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive,
nonche' per l'individuazione e l'effettuazione di
interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo
economico e la coesione sociale e territoriale, di
rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e
amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona. La programmazione e
attuazione di tali interventi e' coordinata con quelli di
natura ordinaria, che utilizzano le risorse previste a
legislazione vigente con esclusione di quelle finalizzate
dal presente decreto, secondo criteri e meccanismi da
determinare nell'ambito del Documento di indirizzo
strategico di cui all'articolo 5.»
«Art. 6 (Contratto istituzionale di sviluppo). - 1.
Per le finalita' di cui all'articolo 1, nonche' allo scopo
di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al
presente decreto e di assicurare la qualita' della spesa
pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni
competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" che
destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua
responsabilita', tempi e modalita' di attuazione degli
interventi.
2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita,
per ogni intervento o categoria di interventi o programma,
il soddisfacimento dei criteri di ammissibilita' di cui
all'articolo 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma, le
responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione e
di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali
inadempienze, prevedendo anche le condizioni di
definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la
attribuzione delle relative risorse ad altro livello di
governo, nel rispetto del principio di sussidiarieta'. In
caso di partecipazione dei concessionari di servizi
pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla
categoria di interventi o al programma da realizzare, il
contratto istituzionale di sviluppo definisce le attivita'
che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo
cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attivita'
loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di
inadempienza, nonche' apposite procedure sostitutive
finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
concessionari, clausole inderogabili di responsabilita'
civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di
sviluppo prevede, quale modalita' attuativa, che le
amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si
avvalgano, anche ai sensi dell'articolo 55-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni, ad esclusione di quanto demandato
all'attuazione da parte dei concessionari di servizi
pubblici.
3. La progettazione, l'approvazione e la
realizzazione degli interventi individuati nel contratto
istituzionale di sviluppo e' disciplinata dalle norme di
cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei giudizi che
riguardano le procedure di progettazione, approvazione e
realizzazione degli interventi individuati nel contratto
istituzionale di sviluppo si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104. Per i medesimi interventi, si applicano le vigenti
disposizioni in materia di prevenzione e repressione della
criminalita' organizzata e dei tentativi di infiltrazione
mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e
informazioni antimafia.
4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti
assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della
spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle
finalita' approvate, che garantiscono la piena
tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con
le procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e dall'articolo 30 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di garantire
la specialita' e l'addizionalita' degli interventi,
iscrivono nei relativi bilanci i Fondi a destinazione
vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro
un'autonoma evidenza contabile e specificando, nella
relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da
risorse derivanti dal Fondo.
5. L'attuazione degli interventi e' coordinata e
vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica, di seguito denominato "Dipartimento", che
controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche
mediante forme di cooperazione con le amministrazioni
statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in
raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni
statali e delle Regioni, assicurando, altresi', il
necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o
maggiori oneri nell'ambito delle competenze istituzionali.
Le amministrazioni interessate effettuano i controlli
necessari al fine di garantire la correttezza e la
regolarita' della spesa e partecipano al sistema di
monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale
2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la
Ragioneria Generale dello Stato secondo le procedure
vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del
Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. I sistemi informativi garantiscono la
tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali
fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche ai
sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base
di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte
della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e
della Corte dei conti.
6. In caso di inerzia o inadempimento delle
amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi
individuati ai sensi del presente decreto, anche con
riferimento al mancato rispetto delle scadenze del
cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine
di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati
dall'Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la
competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese,
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120,
comma secondo, della Costituzione secondo le modalita'
procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n.
400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di
interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere
e di investimenti nel caso di inadempienza di
amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai
contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel
caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici,
anche attraverso la nomina di un commissario straordinario,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
quale cura tutte le attivita' di competenza delle
amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e
all'effettiva realizzazione degli interventi programmati,
nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123 (Disposizioni urgenti per la
crescita economica nel Mezzogiorno):
«Art. 7 (Valorizzazione dei Contratti istituzionali
di sviluppo - CIS). - 1. Al fine di sostenere la coesione
territoriale, lo sviluppo e la crescita economica del Paese
ed accelerare l'attuazione di interventi di notevole
complessita', aventi natura di grandi progetti o di
investimenti articolati in singoli interventi tra loro
funzionalmente connessi, che richiedano un approccio
integrato e l'impiego di fondi strutturali di investimento
europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi
operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e
europee, anche in coerenza con quanto previsto
dall'articolo 36 «Investimenti territoriali integrati»,
regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, il Presidente del Consiglio
dei ministri o il Ministro delegato per la coesione
territoriale e il Mezzogiorno, anche ai sensi di quanto
previsto dalla lettera g), del comma 703, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dalla lettera
f-ter), del comma 2, dell'articolo 10, del decreto-legge 31
agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, individua gli interventi per
i quali si procede alla sottoscrizione di appositi
Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), su richiesta
delle amministrazioni interessate.
1-bis. Per la realizzazione di interventi urgenti
previsti per la citta' di Matera designata "Capitale
europea della cultura 2019", su richiesta del comune di
Matera, si procede, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, alla sottoscrizione di un apposito Contratto
istituzionale di sviluppo, che prevede come soggetto
attuatore l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.. Le risorse
finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi
ricompresi nel Contratto sono trasferite annualmente, sulla
base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla
osta del soggetto coordinatore degli interventi individuato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
19 giugno 2017, ad una contabilita' speciale intestata al
soggetto attuatore. Il soggetto attuatore presenta il
rendiconto della contabilita' speciale di cui e' titolare
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale
del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, secondo le modalita' di cui agli
articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123. Dall'attuazione delle disposizioni contenute
nel presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
 
((Art. 56 bis
Iniziative di elevata utilita' sociale nel campo dell'edilizia
sanitaria valutabili dall'INAIL

1. In relazione alle esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale, anche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 settembre 2021, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate iniziative di investimento immobiliare di elevata utilita' sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 25-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono valutate dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento, a valere sulle risorse allo scopo autorizzate, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 25-quinquiesdel decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia
di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione
tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8:
«Art. 25-quinquies (Iniziative urgenti di elevata
utilita' sociale nel campo dell'edilizia sanitaria
valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani
triennali di investimento immobiliare). - 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sono individuate ulteriori iniziative
urgenti di elevata utilita' sociale nel campo dell'edilizia
sanitaria, rispetto a quelle individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 602, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, valutabili dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
nell'ambito dei propri piani triennali di investimento
immobiliare, ivi compresi la realizzazione di un nuovo polo
scientifico-tecnologico facente capo all'Istituto superiore
di sanita', per lo svolgimento, in condizioni di sicurezza,
delle sue attivita' scientifiche e regolatorie, anche in
collaborazione con altre amministrazioni statali ed enti
nazionali, regionali e internazionali, e gli eventuali
interventi necessari per lo sviluppo delle attivita' degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui
aldecreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'INAIL, allo
scopo di definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene
anche conto dello stato di attuazione degli investimenti
gia' attivati nel campo sanitario per effetto deldecreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018.
3. Allo scopo di consentire la prosecuzione e il
concreto sviluppo delle iniziative di investimento in
strutture sanitarie da parte dell'INAIL, di cui aldecreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018,
il termine per la rimodulazione dei relativi interventi e'
prorogato, con decreto del Ministero della salute, su
proposta delle singole regioni, al 31 maggio 2020, ferma
restando la somma totale delle risorse previste dal
predetto decreto per la regione richiedente.».
- Si riporta l'articolo 8, comma 15, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122:
«Art. 8 (Razionalizzazione e risparmi di spesa delle
amministrazioni pubbliche). - (Omissis).
15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili
da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme
obbligatorie di assistenza e previdenza, nonche' le
operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle
somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle
quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica
del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da
attuarsi con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
(Omissis).».
 
((Art. 56 ter

Misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di agricoltura e pesca compresi nel PNRR e garantirne l'organicita', sono adottate le seguenti misure di semplificazione:
a) all'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo puo' essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario»;
b) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 195 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla
presente legge:
«(omissis).
195. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che
si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a
conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione
idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta
determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le
fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei
beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle
disposizioni dei commi da 184 a 194. In relazione agli
investimenti previsti dai commi 189 e 190, le imprese sono
inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice
rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale
iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato
di conformita' rilasciato da un ente di certificazione
accreditato, da cui risulti che i beni possiedono
caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi
di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n.
232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di
gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui
al precedente periodo puo' essere rilasciata anche da un
dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o
da un perito agrario. Per i beni di costo unitario di
acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere
documentale di cui al periodo precedente puo' essere
adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale
rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
(omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Imprenditore agricolo professionale). -
(omissis).
2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso
dei requisiti di cui al comma 1. L'accertamento eseguito da
una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.
E' fatta salva la facolta' dell'Istituto nazionale di
previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini
previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
2001, n. 476.
(omissis).».
 
((Art. 56 quater
Modifiche al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. Al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 70 e' inserito il seguente:
«Art. 70-bis - (Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale sanitaria). - 1. Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie, per fare fronte a comprovate difficolta' nell'approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l'uso, non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validita' vincolata al perdurare del periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione dello stesso.
2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1 e' concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia italiana del farmaco in merito all'essenzialita' e alla disponibilita' dei farmaci rispetto all'emergenza in corso e sentito il titolare dei diritti di proprieta' intellettuale. Con il medesimo decreto e' stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione.
3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1 e' concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in merito all'essenzialita' e alla disponibilita' dei dispositivi rispetto all'emergenza sanitaria in corso e sentito il titolare dei diritti di proprieta' intellettuale. Con il medesimo decreto e' stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione»;
b) all'articolo 72:
1) al comma 1, le parole: «articoli 70 e 71» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 70, 70-bis e 71»;
2) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui all'articolo 70-bis, il decreto di cui al presente comma e' adottato in conformita' ai commi 2 e 3 del medesimo articolo».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 70, 70-bis, 71 e
72, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice
della proprieta' industriale), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 70 (Licenza obbligatoria per mancata
attuazione). - 1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio
del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della
domanda se questo termine scade successivamente al
precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo
avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu'
licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata,
producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti
prodotti in uno Stato membro della Unione europea o dello
Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'abbia
attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione
con i bisogni del Paese, puo' essere concessa licenza
obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione
medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia
richiesta.
2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 puo'
ugualmente venire concessa, qualora l'attuazione
dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o
ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione
con i bisogni del Paese.
3. La licenza obbligatoria non viene concessa se la
mancata o insufficiente attuazione e' dovuta a cause
indipendenti dalla volonta' del titolare del brevetto o del
suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la
mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso
sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel
mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il
procedimento brevettato.
4. La concessione della licenza obbligatoria non
esonera il titolare del brevetto o il suo avente causa
dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto decade,
qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni
dalla data di concessione della prima licenza obbligatoria
o lo sia stata in misura tale da risultare in grave
sproporzione con i bisogni del Paese.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo e degli
articoli da 71 a 74 e 81-octies si applicano anche ai
diritti sul brevetto europeo con effetto unitario
relativamente al territorio nazionale.».
«Art. 70-bis (Licenza obbligatoria in caso di emergenza
nazionale sanitaria). - 1. Nel caso di dichiarazione di
stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie,
per fare fronte a comprovate difficolta'
nell'approvvigionamento di specifici medicinali o
dispositivi medici ritenuti essenziali, possono essere
concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed
europei, licenze obbligatorie per l'uso, non esclusivo, non
alienabile e diretto prevalentemente all'approvvigionamento
del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini
produttivi, aventi validita' vincolata al perdurare del
periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi
dalla cessazione dello stesso.
2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al
comma 1 e' concessa con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
previo parere dell'Agenzia italiana del farmaco in merito
all'essenzialita' e alla disponibilita' dei farmaci
rispetto all'emergenza in corso e sentito il titolare dei
diritti di proprieta' intellettuale. Con il medesimo
decreto e' stabilita anche l'adeguata remunerazione a
favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del
valore economico dell'autorizzazione.
3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di
cui al comma 1 e' concessa con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, previo parere dell'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali in merito all'essenzialita' e
alla disponibilita' dei dispositivi rispetto all'emergenza
sanitaria in corso e sentito il titolare dei diritti di
proprieta' intellettuale. Con il medesimo decreto e'
stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di
quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore
economico dell'autorizzazione.».
«Art. 71 (Brevetto dipendente). - 1. Puo' essere
concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal
brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei
diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda
precedente. In tale caso, la licenza puo' essere concessa
al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria
a sfruttare l'invenzione, purche' questa rappresenti,
rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante
progresso tecnico di considerevole rilevanza economica.
2. La licenza cosi' ottenuta non e' cedibile se non
unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il
titolare del brevetto sull'invenzione principale ha
diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza
obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto
dell'invenzione dipendente.».
«Art. 72 (Disposizioni comuni). - 1. Chiunque domandi
la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi degli
articoli 70, 70-bis e 71, deve provare di essersi
preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non
avere potuto ottenere da questi una licenza contrattuale ad
eque condizioni.
2. La licenza obbligatoria puo' essere concessa
soltanto contro corresponsione, da parte del licenziatario
ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi
causa, di un equo compenso e purche' il richiedente la
licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine ad una
soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle
condizioni fissate nella licenza medesima.
3. La licenza obbligatoria non puo' essere concessa
quando risulti che il richiedente abbia contraffatto il
brevetto, a meno che non dimostri la sua buona fede.
4. La licenza obbligatoria puo' essere concessa per
uno sfruttamento dell'invenzione diretto prevalentemente
all'approvvigionamento del mercato interno.
5. La licenza obbligatoria e' concessa per durata non
superiore alla rimanente durata del brevetto e, salvo che
vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo
avente causa, puo' essere trasferita soltanto con l'azienda
del licenziatario o con il ramo particolare di questa nel
quale la licenza stessa viene utilizzata.
6. La concessione della licenza obbligatoria non
pregiudica l'esercizio, anche da parte del licenziatario,
dell'azione giudiziaria circa la validita' del brevetto o
l'estensione dei diritti che ne derivano.
7. Nel decreto di concessione della licenza vengono
determinati l'ambito la durata, le modalita' per
l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali
e' subordinata la concessione in relazione allo scopo della
stessa, la misura e le modalita' di pagamento del compenso.
In caso di opposizione, la misura e le modalita' di
pagamento del compenso sono determinate a norma
dell'articolo 80.
8. Le condizioni della licenza possono, con decreto
del Ministero delle attivita' produttive, essere variate su
richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora
sussistano validi motivi al riguardo.
9. Per la modificazione del compenso si applica
l'articolo 80. Nei casi di cui all'articolo 70-bis, il
decreto di cui al presente comma e' adottato in conformita'
ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
10. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il
quale sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo
avente causa conceda a terzi l'uso del brevetto medesimo a
condizioni piu' vantaggiose di quelle stabilite per la
licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla
licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.».
 
Art. 57

Zone Economiche Speciali

1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 6, secondo periodo, le parole «, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e dopo le parole «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' da un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero di quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, presenti sul territorio»;
((1-bis) al comma 6, dopo il terzo periodo, e' inserito il seguente: «Nel caso in cui tali porti rientrino nella competenza territoriale di piu' Autorita' di sistema portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di ciascuna Autorita' di sistema portuale»;
1-ter) al comma 6, sesto periodo, le parole: «dell'Autorita' di sistema portuale» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna Autorita' di sistema portuale»;))

2) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Il Commissario e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Presidente della Regione interessata. Nel caso di mancato perfezionamento dell'intesa nel termine di sessanta giorni dalla formulazione della proposta, il Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la questione al Consiglio dei ministri che provvede con deliberazione motivata. Nel decreto e' stabilita la misura del compenso spettante al Commissario, previsto dal comma 6, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. I Commissari nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione cessano, ove non confermati, entro sessanta giorni dalla medesima data.»;
3) il comma 7-quater ((e' sostituito)) dal seguente: «7-quater. L'Agenzia per la Coesione territoriale supporta l'attivita' dei Commissari e garantisce, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES di cui all'articolo 5, ((comma 1, lettera a-quater) )), il coordinamento della loro azione nonche' della pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, tramite proprio personale amministrativo e tecnico a cio' appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia per la Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli Commissari mediante personale tecnico e amministrativo individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotato di idonee competenze, al fine di garantire efficacia e operativita' dell'azione commissariale. ((A tale fine e' autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.)) Il Commissario straordinario si avvale inoltre delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali, di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
4) dopo il comma 7-quater, e' inserito il seguente: «7-quinquies. Al fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla infrastrutturazione delle ZES, fino al 31 dicembre 2026, il Commissario straordinario puo', a richiesta degli enti competenti, assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/ 24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.»;
5) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Le Regioni adeguano la propria programmazione o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento e sviluppo della ZES e concordano le relative linee strategiche con il Commissario, garantendo la massima sinergia delle risorse materiali e strumentali approntate per la piena realizzazione del piano strategico di sviluppo.»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 1, lettera a-bis), sono apportate le seguenti modificazioni:
1.1 prima delle parole «eventuali autorizzazioni sono inserite le seguenti: «nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5-bis,»;
1.2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e sono altresi' ridotti alla meta' i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241;»;
2) al comma 1, lettera a-ter), le parole da «e lo sportello unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84» a «conclusione del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «e i procedimenti di cui all'articolo 5-bis».
3) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. I termini di cui al comma 1 previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali nonche' di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori. Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole.»;
4) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito d'imposta e' esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.»;
c) dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis - (( (Autorizzazione unica) )). - 1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre attivita' ricadenti nella competenza territoriale delle Autorita' di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle zone economiche speciali (ZES) da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti.
2. I progetti inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche all'interno delle ZES, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita', sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.
3. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attivita' da intraprendere, e' rilasciata dal Commissario straordinario della ZES, di cui all'articolo 4, comma 6, in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale, antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla disciplina doganale.
5. Il rilascio dell'((autorizzazione unica)) sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto.
6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano altresi' alle opere e altre attivita' all'interno delle ZES e ricadenti nella competenza territoriale delle Autorita' di sistema portuali e, in tal caso, l'autorizzazione unica ((prevista dai)) citati commi e' rilasciata dall'Autorita' di sistema portuale.».
2. ((L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1)), lettera a), numero 4), da attuare con le risorse previste per la realizzazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.
((3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 3), pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023, a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacita' istituzionale 2014-2020 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 4, valutati in 45,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - ((periodo di programmazione)) 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 5-bis, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 4 (Istituzione di zone economiche speciali -
ZES). - 1. Al fine di favorire la creazione di condizioni
favorevoli in termini economici, finanziari e
amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree
del Paese, delle imprese gia' operanti, nonche'
l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono
disciplinate le procedure, le condizioni e le modalita' per
l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito
denominata «ZES».
2. Per ZES si intende una zona geograficamente
delimitata e chiaramente identificata, situata entro i
confini dello Stato, costituita anche da aree non
territorialmente adiacenti purche' presentino un nesso
economico funzionale, e che comprenda almeno un'area
portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento
(UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per
l'esercizio di attivita' economiche e imprenditoriali le
aziende gia' operative e quelle che si insedieranno nella
ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in
relazione alla natura incrementale degli investimenti e
delle attivita' di sviluppo di impresa.
3. Le modalita' per l'istituzione di una ZES, la sua
durata, i criteri generali per l'identificazione e la
delimitazione dell'area nonche' i criteri che ne
disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui
all'articolo 5 nonche' il coordinamento generale degli
obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico,
sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere
presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione,
cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili
alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 puo'
presentare una proposta di istituzione di una ZES nel
proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano
presenti piu' aree portuali che abbiano le caratteristiche
di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree
portuali aventi tali caratteristiche possono presentare
istanza di istituzione di una ZES solo in forma
associativa, qualora contigue, o in associazione con
un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma
2.
5. Ciascuna ZES e' istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni
interessate. La proposta e' corredata da un piano di
sviluppo strategico, nel rispetto delle modalita' e dei
criteri individuati dal decreto di cui al comma 3.
6. La regione, o le regioni nel caso di ZES
interregionali, formulano la proposta di istituzione della
ZES, specificando le caratteristiche dell'area
identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area
ZES, di seguito "soggetto per l'amministrazione", e'
identificato in un Comitato di indirizzo composto da un
commissario straordinario del Governo, che lo presiede, dal
Presidente dell'Autorita' di sistema portuale, da un
rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di
ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza
del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' da
un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale, di
cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
ovvero di quelli costituiti ai sensi della vigente
legislazione delle regioni a statuto speciale, presenti sul
territorio. Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area
della ZES rientrino nella competenza territoriale di
un'Autorita' di sistema portuale con sede in altra regione,
al Comitato partecipa il Presidente dell'Autorita' di
sistema portuale che ha sede nella regione in cui e'
istituita la ZES. Nel caso in cui tali porti rientrino
nella competenza territoriale di piu' Autorita' di sistema
portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di ciascuna
Autorita' di sistema portuale. Ai membri del Comitato non
spetta alcun compenso, indennita' di carica, corresponsione
di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Al
commissario straordinario del Governo puo' essere
corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto
previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Comitato di indirizzo si
avvale del segretario generale di ciascuna Autorita' di
sistema portuale per l'esercizio delle funzioni
amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del
Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6-bis. Il Commissario e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
del Ministro per il Sud e la coesione territoriale,
d'intesa con il Presidente della Regione interessata. Nel
caso di mancato perfezionamento dell'intesa nel termine di
sessanta giorni dalla formulazione della proposta, il
Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la
questione al Consiglio dei ministri che provvede con
deliberazione motivata. Nel decreto e' stabilita la misura
del compenso spettante al Commissario, previsto dal comma
6, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. I
Commissari nominati prima della data di entrata in vigore
della presente disposizione cessano, ove non confermati,
entro sessanta giorni dalla medesima data.
7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare,
in particolare:
a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e
la piena operativita' delle aziende presenti nella ZES
nonche' la promozione sistematica dell'area verso i
potenziali investitori internazionali;
b) l'utilizzo di servizi sia economici che
tecnologici nell'ambito ZES;
c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte
di terzi.
7-bis. Il Commissario straordinario del Governo di
cui al comma 6 puo' stipulare, previa autorizzazione del
Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con
banche ed intermediari finanziari.
7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di
cui al comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia
per la Coesione territoriale:
a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche
operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione,
l'insediamento e la piena operativita' delle attivita'
produttive nell'ambito della ZES, ferme restando le
competenze delle amministrazioni centrali e territoriali
coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo
Strategico, anche nell'ottica di coordinare le specifiche
linee di sviluppo dell'area con le prospettive strategiche
delle altre ZES istituite e istituende, preservando le
opportune specializzazioni di mercato;
b) opera quale referente esterno del Comitato di
Indirizzo per l'attrazione e l'insediamento degli
investimenti produttivi nelle aree ZES;
c) contribuisce a individuare, tra le aree
identificate all'interno del Piano di Sviluppo Strategico,
le aree prioritarie per l'implementazione del Piano, e ne
cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli
insediamenti produttivi;
d) promuove la sottoscrizione di appositi
protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e
statali coinvolte nell'implementazione del Piano di
Sviluppo Strategico, volti a disciplinare procedure
semplificate e regimi procedimentali speciali per gli
insediamenti produttivi nelle aree ZES.
7-quater. L'Agenzia per la Coesione territoriale
supporta l'attivita' dei Commissari e garantisce, sulla
base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-quater), il
coordinamento della loro azione nonche' della
pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES,
tramite proprio personale amministrativo e tecnico a cio'
appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia per la
Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli
Commissari mediante personale tecnico e amministrativo
individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotato di idonee
competenze, al fine di garantire efficacia e operativita'
dell'azione commissariale. A tale fine e' autorizzata la
spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,8
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.
Il Commissario straordinario si avvale inoltre delle
strutture delle amministrazioni centrali o territoriali, di
societa' controllate dallo Stato o dalle regioni senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7-quinquies. Al fine di assicurare la piu' efficace e
tempestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale
di ripresa e resilienza relativi alla infrastrutturazione
delle ZES, fino al 31 dicembre 2026, il Commissario
straordinario puo', a richiesta degli enti competenti,
assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in
deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti
pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli
articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Per l'esercizio
delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.
8. Le imprese gia' operative nella ZES e quelle che
si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della
normativa nazionale ed europea, nonche' delle prescrizioni
adottate per il funzionamento della stessa ZES.
8-bis. Le Regioni adeguano la propria programmazione
o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze
di funzionamento e sviluppo della ZES e concordano le
relative linee strategiche con il Commissario, garantendo
la massima sinergia delle risorse materiali e strumentali
approntate per la piena realizzazione del piano strategico
di sviluppo.».
«Art. 5 (Benefici fiscali e semplificazioni). - 1. Le
nuove imprese e quelle gia' esistenti, che avviano un
programma di attivita' economiche imprenditoriali o di
investimenti di natura incrementale nella ZES, possono
usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
a) l'attivita' economica nelle ZES e' libera, nel
rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio
dell'attivita' d'impresa. Al fine di semplificare ed
accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo
svolgimento dell'attivita' economica nelle ZES sono
disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa
vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali
speciali applicabili. Per la celere definizione dei
procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i
termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA),
valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione
integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.
59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di
autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, in materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n.
84, in materia di concessioni demaniali portuali;
a-bis) nell'ambito del procedimento di cui
all'articolo 5-bis, eventuali autorizzazioni, licenze,
permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la
cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese,
concerti o altri atti di assenso comunque denominati di
competenza di piu' amministrazioni sono adottati ai sensi
dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini
ivi previsti sono ridotti della meta' e sono altresi'
ridotti alla meta' i termini di cui all'articolo 17-bis,
comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241;
a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES, su
impulso del Commissario straordinario del Governo di cui
all'articolo 4, comma 6, assicura il raccordo tra gli
sportelli unici istituiti ai sensi della normativa vigente
e i procedimenti di cui all'articolo 5-bis;
a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri e' istituita la Cabina di regia ZES, presieduta
dal Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la
coesione territoriale e composta dal Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la
pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e
delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai
Presidenti delle regioni e delle province autonome e dai
presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite,
nonche' dagli altri Ministri competenti in base all'ordine
del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono
essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti
pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse
collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni
della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la
verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES,
sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla
prima riunione della Cabina di regia e' altresi' approvata
la delibera recante il regolamento di organizzazione dei
lavori della stessa;
a-quinquies) entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione
interessata puo' presentare al Ministro per il Sud,
Autorita' politica delegata per la coesione territoriale
una proposta di protocollo o convenzione per
l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e
regimi procedimentali speciali. La proposta individua
dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni,
le norme di riferimento e le amministrazioni locali e
statali competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di
cui alla lettera a-quater). Sono parti dell'accordo o
protocollo la regione proponente e le amministrazioni
locali o statali competenti per ogni procedimento
individuato;
a-sexies) nelle ZES e nelle ZES interregionali
possono essere istituite zone franche doganali intercluse
ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce
il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di
delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone
franche doganali, il cui Piano di Sviluppo Strategico sia
stato presentato dalle regioni proponenti entro l'anno
2019, e' proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il
31 dicembre 2021 ed e' approvata con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da
adottare entro sessanta giorni dalla proposta;
a-septies) al fine di incentivare il recupero delle
potenzialita' nell'Area portuale di Taranto e sostenere
l'occupazione, e' istituita la Zona franca doganale
interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la
cui perimetrazione e' definita dall'Autorita' di sistema
portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste
nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui
all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal
soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e
integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle
norme vigenti in materia di sicurezza, nonche' delle
disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste
dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 169.
1-bis. I termini di cui al comma 1 previsti per il
rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti,
pareri, concessioni, accertamenti di conformita' alle
prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed
edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque
denominati, degli enti locali, regionali, delle
amministrazioni centrali nonche' di tutti gli altri
competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori.
Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono
resi in senso favorevole.
2. In relazione agli investimenti effettuati nelle
ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'
commisurato alla quota del costo complessivo dei beni
acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per
ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208. Il credito d'imposta e' esteso
all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.
2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di
urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le imprese
beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli
investimenti ammessi al credito d'imposta di cui al comma
2, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte
delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilita'.
In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241.
3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione
di cui ai commi 1 e 2 e' soggetto al rispetto delle
seguenti condizioni:
a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro
attivita' nell'area ZES per almeno sette anni dopo il
completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni,
pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
b) le imprese beneficiarie non devono essere in
stato di liquidazione o di scioglimento.
4. L'agevolazione di cui al comma 2 e' concessa nel
rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in
particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli
adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento
provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il
Ministro delegato per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati
in 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel
2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le risorse
di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle
risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di
cui all'articolo 4, comma 4.
6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura,
con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli
interventi e degli incentivi concessi, riferendo al
Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro
delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,
sull'andamento delle attivita' e sull'efficacia delle
misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano
di monitoraggio concordato con il soggetto per
l'amministrazione di cui all'articolo 4, comma 6, sulla
base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e
procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo 4,
comma 3.».
«Art. 5-bis (Autorizzazione unica). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dalle norme vigenti in materia di
autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed
in materia di opere ed altre attivita' ricadenti nella
competenza territoriale delle Autorita' di sistema portuale
e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di
progetti infrastrutturali nelle zone economiche speciali
(ZES) da parte di soggetti pubblici e privati sono di
pubblica utilita', indifferibili ed urgenti.
2. I progetti inerenti alle attivita' economiche
ovvero all'insediamento di attivita' industriali,
produttive e logistiche all'interno delle ZES, non soggetti
a segnalazione certificata di inizio attivita', sono
soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle
normative vigenti in materia di valutazione di impatto
ambientale. L'autorizzazione unica, ove necessario,
costituisce variante agli strumenti urbanistici e di
pianificazione territoriale, ad eccezione del piano
paesaggistico regionale.
3. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono
tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta
comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in
relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o
all'attivita' da intraprendere, e' rilasciata dal
Commissario straordinario della ZES, di cui all'articolo 4,
comma 6, in esito ad apposita conferenza di servizi, in
applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241.
4. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le
amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale,
antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla
disciplina doganale.
5. Il rilascio dell'autorizzazione unica, sostituisce
ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque
denominati e consente la realizzazione di tutte le opere,
prestazioni e attivita' previste nel progetto.
6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si
applicano altresi' alle opere e altre attivita' all'interno
delle ZES e ricadenti nella competenza territoriale delle
Autorita' di sistema portuali e, in tal caso,
l'autorizzazione unica prevista dai citati commi e'
rilasciata dall'Autorita' di sistema portuale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36, della legge 5
ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo
sviluppo delle piccole imprese.):
«Art. 36 (Sistemi produttivi locali, distretti
industriali e consorzi di sviluppo industriale). - 1. Si
definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi
omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di
imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e
da una peculiare organizzazione interna.
2. Si definiscono distretti industriali i sistemi
produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una
elevata concentrazione di imprese industriali nonche' dalla
specializzazione produttiva di sistemi di imprese.
3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
individuazione dei sistemi produttivi locali nonche' al
finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei
sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici
o privati.
4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai
sensi della vigente legislazione nazionale e regionale,
sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto
il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi.
5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma
4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali
attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie
per la creazione e lo sviluppo di attivita' produttive nei
settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo
realizzano e gestiscono, in collaborazione con le
associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per
l'industria, rustici industriali, servizi reali alle
imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione
professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e
intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio
sociale connesso alla produzione industriale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale);
«Art. 13 (Limite al trattamento economico del
personale pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A
decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo
riferito al primo presidente della Corte di cassazione
previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni
e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo
dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni
legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal
predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli
eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014
determinati per effetto di apposite disposizioni
legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori
al limite fissato dal presente articolo.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 471, dopo le parole "autorita'
amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ",
con gli enti pubblici economici";
b) al comma 472, dopo le parole "direzione e
controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorita'
amministrative indipendenti e";
c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi
percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite
dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via
diretta o indiretta dalle predette amministrazioni".
3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri
ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1,
ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le
riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti
all'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo operano con riferimento alle anzianita'
contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.
5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia
organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento
ai principi di cui al presente articolo.
5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano
nel proprio sito internet i dati completi relativi ai
compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di
amministrazione in qualita' di componente di organi di
societa' ovvero di fondi controllati o partecipati dalle
amministrazioni stesse.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 7, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.):
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - (omissis).
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.
(omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 30, 34 e 42 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici);
«Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e
l'esecuzione di appalti e concessioni). - 1. L'affidamento
e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi,
forniture e concessioni, ai sensi del presente codice
garantisce la qualita' delle prestazioni e si svolge nel
rispetto dei principi di economicita', efficacia,
tempestivita' e correttezza. Nell'affidamento degli appalti
e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano,
altresi', i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche' di
pubblicita' con le modalita' indicate nel presente codice.
Il principio di economicita' puo' essere subordinato, nei
limiti in cui e' espressamente consentito dalle norme
vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel
bando, ispirati a esigenze sociali, nonche' alla tutela
della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e
alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto
di vista energetico.
2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in
alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di
favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori
economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle
concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori,
forniture o servizi.
3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di
concessioni, gli operatori economici rispettano gli
obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali
elencate nell'allegato X.
4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e
forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni e'
applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale
in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente
connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della
concessione svolta dall'impresa anche in maniera
prevalente.
5. In caso di inadempienza contributiva risultante
dal documento unico di regolarita' contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto,
la stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
5-bis. In ogni caso sull'importo netto progressivo
delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in
sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte
della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformita', previo rilascio del documento
unico di regolarita' contributiva.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza
della richiesta entro il termine sopra assegnato, la
stazione appaltante paga anche in corso d'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.
7. I criteri di partecipazione alle gare devono
essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e
le medie imprese.
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente
codice e negli atti attuativi, alle procedure di
affidamento e alle altre attivita' amministrative in
materia di contratti pubblici nonche' di forme di
coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal
titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si
applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di
esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.»
«Art. 34 (Criteri di sostenibilita' energetica e
ambientale). - 1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione attraverso
l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara,
almeno delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e conformemente, in
riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori
della ristorazione collettiva e fornitura di derrate
alimentari, anche a quanto specificamente previsto
all'articolo 144.
2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto
di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono
tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei
documenti di gara per l'applicazione del criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi
dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi
alle categorie di appalto riferite agli interventi di
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e
ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma
1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in
funzione della tipologia di intervento e della
localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di
adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli
affidamenti di qualunque importo, relativamente alle
categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori
oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito
del citato Piano d'azione.».
«Art. 42 (Conflitto di interesse). - 1. Le stazioni
appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le
frodi e la corruzione nonche' per individuare, prevenire e
risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di
interesse nello svolgimento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo
da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e
garantire la parita' di trattamento di tutti gli operatori
economici.
2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di
una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che,
anche per conto della stazione appaltante, interviene nello
svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti
e delle concessioni o puo' influenzarne, in qualsiasi modo,
il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un
interesse finanziario, economico o altro interesse
personale che puo' essere percepito come una minaccia alla
sua imparzialita' e indipendenza nel contesto della
procedura di appalto o di concessione. In particolare,
costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle
che determinano l'obbligo di astensione previste
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 62.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al
comma 2 e' tenuto a darne comunicazione alla stazione
appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte
salve le ipotesi di responsabilita' amministrativa e
penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo
periodo costituisce comunque fonte di responsabilita'
disciplinare a carico del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche
per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
5. La stazione appaltante vigila affinche' gli
adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.».
- Il testo del decreto legislativo del 6 settembre
2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella
Gazzetta. Ufficiale del 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
- La direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione (Testo rilevante ai fini del SEE),
e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
del 28 marzo 2014, n. L 94.
- La direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e
che abroga la direttiva 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini
del SEE), e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea del 28 marzo 2014, n. L 94.
- La direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che
abroga la direttiva 2004/17/CE (Testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea del 28 marzo 2014, n. L 94.
- Si riporta il testo dell'articolo 14-bis e del comma
1 dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi);
«Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La
conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si
svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona,
salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni
avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in
novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalita'
sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano se sono relative a un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita'
dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui
all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche
implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le
altre amministrazioni interessate, che le condizioni e
prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni
ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
essere accolte senza necessita' di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta,
entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la
suddetta determinazione produce gli effetti della
comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte
le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al
suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione
della conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5,
l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame
contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data
fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della
conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo
14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita' della determinazione da assumere,
l'amministrazione procedente puo' comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona,
ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le
informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e
convocando la riunione entro i successivi quarantacinque
giorni. L'amministrazione procedente puo' altresi'
procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su
richiesta motivata delle altre amministrazioni o del
privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e'
convocata nei successivi quarantacinque giorni.».
«Art. 17-bis (Effetti del silenzio e dell'inerzia nei
rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra
amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi
pubblici). - 1. Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione
di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di
amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi
pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e
amministrativi di competenza di altre amministrazioni
pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti
comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro
trenta giorni dal ricevimento dello schema di
provvedimento, corredato della relativa documentazione, da
parte dell'amministrazione procedente. Esclusi i casi di
cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi e' prevista la proposta di una o
piu' amministrazioni pubbliche diverse da quella competente
ad adottare l'atto, la proposta stessa e' trasmessa entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di
quest'ultima amministrazione. Il termine e' interrotto
qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il
proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze
istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate
in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso,
l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso nei
successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori o dello schema di provvedimento; lo stesso
termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano
rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di
cui al secondo periodo. Non sono ammesse ulteriori
interruzioni di termini.
(omissis).».
- Si riporta il testo del comma 98 e seguenti
dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015 (legge di
stabilita' 2016).
«(omissis).
98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei
beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a
strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle
regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo
107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite
delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come
individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale
2014-2020 C(2014)6424 fino al del 16 settembre 2014, come
modificata dalla decisione C(2016)5938 fino al del 23
settembre 2016, fino al 31 dicembre 2022 e' attribuito un
credito d'imposta nella misura massima consentita dalla
citata Carta. Alle imprese attive nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della
pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento
(UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e
della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca
e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni
strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e
alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia
di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle
zone rurali e ittico.
99. Per le finalita' di cui al comma 98, sono
agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto
di investimento iniziale come definito all'articolo 2,
punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, di
macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a
strutture produttive gia' esistenti o che vengono
impiantate nel territorio.
100. L'agevolazione non si applica ai soggetti che
operano nei settori dell'industria siderurgica,
carbonifera, della costruzione navale, delle fibre
sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture,
della produzione e della distribuzione di energia e delle
infrastrutture energetiche, nonche' ai settori creditizio,
finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresi', non
si applica alle imprese in difficolta' come definite dalla
comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del
31 luglio 2014.
101. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota
del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel
limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3
milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di
euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le
grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante
contratti di locazione finanziaria, si assume il costo
sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo
non comprende le spese di manutenzione.
102. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de
minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i
medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale
cumulo non porti al superamento dell'intensita' o
dell'importo di aiuto piu' elevati consentiti dalle
pertinenti discipline europee di riferimento.
(omissis).».
- Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita'
2015).
«(omissis).
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
(omissis).».
- Si riporta il testo del comma 177 dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).
«(omissis).
177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.
(omissis).».
 
Art. 58

Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 15 e' sostituito dal seguente: «15. L'attuazione degli interventi individuati ai sensi del comma 14 e' perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalita' definite con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Nelle more dell'adozione della delibera, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione e' perseguita attraverso la sottoscrizione degli accordi di ((programma quadro)) di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale, ((che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale»)).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 14 e 15 dell'articolo
1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di
stabilita' 2014), come modificato dalla presente legge:
«(omissis).
14. Le risorse di cui al comma 13 sono destinate al
finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio
dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del
Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di
trasporto pubblico locale ivi compreso l'utilizzo dei
veicoli a trazione elettrica, di istruzione e
socio-sanitari, secondo i criteri e le modalita' attuative
previste dall'Accordo di partenariato.
15. L'attuazione degli interventi individuati ai
sensi del comma 14 e' perseguita attraverso la cooperazione
tra i livelli istituzionali interessati, con il
coordinamento del Ministro per il sud e la coesione
territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, dell'Agenzia per la coesione
territoriale, nelle forme e con le modalita' definite con
apposita delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Nelle
more dell'adozione della delibera, e comunque non oltre il
termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione e' perseguita
attraverso la sottoscrizione degli accordi di
programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera
c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto
applicabile, con il coordinamento del Ministro per il sud e
la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la
coesione territoriale.
(omissis).».
- Si riporta il testo del comma 203 dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
"(omissis).
203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) «Programmazione negoziata», come tale
intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti
pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o
le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi
diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che
richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di
competenza;
b) «Intesa istituzionale di programma», come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367;
c) «Accordo di programma quadro», come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) «Patto territoriale», come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) - f);
(omissis).".
 
Art. 59

Proroga del termine per la perequazione infrastrutturale

((1. Nelle more di una ridefinizione, semplificazione e razionalizzazione del procedimento finalizzato alla perequazione infrastrutturale di cui all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il termine del 30 giugno 2021 previsto all'articolo 1, comma 815, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' prorogato al 31 dicembre 2021.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 22 della legge 5
maggio 2009, n. 42, (Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione):
«Art. 22 (Perequazione infrastrutturale) (inserito
previgente)
1. Al fine di assicurare il recupero del deficit
infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del
territorio nazionale, anche infra-regionali, entro e non
oltre il 30 giugno 2021, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri competenti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il
Sud e la coesione territoriale:
a) e' effettuata la ricognizione delle dotazioni
infrastrutturali esistenti riguardanti le strutture
sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonche' la rete
stradale, autostradale, ferroviaria, portuale,
aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e
distribuzione del gas. La ricognizione si avvale dei dati e
delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
b) sono definiti gli standard di riferimento per la
perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi
per le predette tipologie di infrastrutture.
1-bis. La ricognizione di cui al comma 1, lettera a),
e' effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti
elementi:
a) estensione delle superfici territoriali;
b) valutazione della rete viaria con particolare
riferimento a quella del Mezzogiorno;
c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;
d) densita' della popolazione e densita' delle unita'
produttive;
e) particolari requisiti delle zone di montagna;
f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente
in ciascun territorio;
g) specificita' insulare con definizione di parametri
oggettivi relativi alla misurazione degli effetti
conseguenti al divario di sviluppo economico derivante
dall'insularita', anche con riguardo all'entita' delle
risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo
119, quinto comma, della Costituzione.
1-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite della
Struttura di missione Investitalia e del Dipartimento per
la programmazione e il coordinamento della politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
coordina le attivita' propedeutiche all'emanazione dei
decreti di cui al comma 1 e, in collaborazione con i
Ministeri competenti, definisce gli schemi-tipo per la
ricognizione di cui al comma 1, lettera a), e gli standard
di riferimento di cui al comma 1, lettera b).
1-quater. Entro sei mesi dalla ricognizione di cui al
comma 1, lettera a), con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud
e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuate le infrastrutture
necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli
standard di riferimento per la perequazione
infrastrutturale, nonche' stabiliti i criteri di priorita'
per l'assegnazione dei finanziamenti. Per il finanziamento
delle infrastrutture necessarie di cui al periodo
precedente, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito il "Fondo
perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva
di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di
cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al
2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
1-quinquies. Alla ripartizione del Fondo di cui al
comma 1-quater si provvede con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che
individua gli interventi da realizzare, l'importo del
relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il
cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse
annuali necessarie per la loro realizzazione.
1-sexies. Il monitoraggio della realizzazione degli
interventi finanziati di cui al comma 1-quater e'
effettuato attraverso il sistema di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli
interventi sotto la voce "Interventi per il recupero del
deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021.
2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21,
al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi
compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e
i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base
della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo,
interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo
119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto
anche della virtuosita' degli enti nell'adeguamento al
processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard.
Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle
aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da
inserire nel Documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e
1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.».

- Si riporta il testo del comma 815 dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«(omissis).
815. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Al fine di assicurare il recupero del deficit
infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del
territorio nazionale, anche infra-regionali, entro e non
oltre il 30 giugno 2021, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri competenti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il
Sud e la coesione territoriale:
a) e' effettuata la ricognizione delle dotazioni
infrastrutturali esistenti riguardanti le strutture
sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonche' la rete
stradale, autostradale, ferroviaria, portuale,
aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e
distribuzione del gas. La ricognizione si avvale dei dati e
delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
b) sono definiti gli standard di riferimento per la
perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi
per le predette tipologie di infrastrutture.
1-bis. La ricognizione di cui al comma 1, lettera a),
e' effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti
elementi:
a) estensione delle superfici territoriali;
b) valutazione della rete viaria con particolare
riferimento a quella del Mezzogiorno;
c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;
d) densita' della popolazione e densita' delle unita'
produttive;
e) particolari requisiti delle zone di montagna;
f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente
in ciascun territorio;
g) specificita' insulare con definizione di parametri
oggettivi relativi alla misurazione degli effetti
conseguenti al divario di sviluppo economico derivante
dall'insularita', anche con riguardo all'entita' delle
risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo
119, quinto comma, della Costituzione.
1-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite della
Struttura di missione Investitalia e del Dipartimento per
la programmazione e il coordinamento della politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
coordina le attivita' propedeutiche all'emanazione dei
decreti di cui al comma 1 e, in collaborazione con i
Ministeri competenti, definisce gli schemi-tipo per la
ricognizione di cui al comma 1, lettera a), e gli standard
di riferimento di cui al comma 1, lettera b).
1-quater. Entro sei mesi dalla ricognizione di cui al
comma 1, lettera a), con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud
e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuate le infrastrutture
necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli
standard di riferimento per la perequazione
infrastrutturale, nonche' stabiliti i criteri di priorita'
per l'assegnazione dei finanziamenti. Per il finanziamento
delle infrastrutture necessarie di cui al periodo
precedente, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito il "Fondo
perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva
di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di
cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al
2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
1-quinquies. Alla ripartizione del Fondo di cui al
comma 1-quater si provvede con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che
individua gli interventi da realizzare, l'importo del
relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il
cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse
annuali necessarie per la loro realizzazione.
1-sexies. Il monitoraggio della realizzazione degli
interventi finanziati di cui al comma 1-quater e'
effettuato attraverso il sistema di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli
interventi sotto la voce "Interventi per il recupero del
deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021".
(omissis).».
 
Art. 60

Rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale

1. All'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la parola «Ministri», sono inserite le seguenti: «o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale» e le parole «anche avvalendosi» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi dell'Agenzia per la coesione territoriale e»;
b) al comma 3, dopo la parola «Ministri», sono inserite le seguenti: «o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per il tramite dell'Agenzia per la coesione territoriale. L'Agenzia puo' assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza ai fini dell'effettiva realizzazione degli interventi».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come
modificato dalla presente legge :
«Art. 12 (Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi
europei). - 1. Al fine di non incorrere nelle sanzioni
previste dall'ordinamento dell'Unione europea, in caso di
inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni
pubbliche responsabili dell'attuazione di piani, programmi
ed interventi cofinanziati dall'UE, ovvero in caso di
inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni
pubbliche responsabili dell'utilizzo dei fondi nazionali
per le politiche di coesione, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentita la Conferenza unificata, che si
esprime entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali
il parere si intende reso, propone al CIPE il
definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non
impegnate, fermo restando il principio di territorialita',
anche prevedendone l'attribuzione ad altro livello di
governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua
delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale
esercita i poteri ispettivi e di monitoraggio volti ad
accertare il rispetto della tempistica e degli obiettivi
dei piani, programmi ed interventi finanziati dall'UE o dal
Fondo per lo sviluppo e la coesione, avvalendosi
dell'Agenzia per la coesione territoriale e delle
amministrazioni statali e non statali dotate di specifica
competenza tecnica.
3. In caso di accertato inadempimento, inerzia o
ritardo nell'attuazione degli interventi, il Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, il Ministro per il
sud e la coesione territoriale esercita i poteri
sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il
tramite dell'Agenzia per la coesione territoriale.
L'Agenzia puo' assumere le funzioni di soggetto attuatore,
avvalendosi di una centrale di committenza ai fini
dell'effettiva realizzazione degli interventi.
3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
 
((Art. 60 bis
Accelerazione dei procedimenti relativi ai beni confiscati alle mafie

1. Al fine di accelerare il procedimento di destinazione dei beni confiscati alla criminalita' organizzata, anche allo scopo di garantire il tempestivo svolgimento delle attivita' connesse all'attuazione degli interventi di valorizzazione dei predetti beni, previsti dal PNRR, all'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera c), settimo periodo, dopo le parole: «finalita' sociali» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalita'»;
b) al comma 13 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La notifica del provvedimento di destinazione dei beni immobili agli enti di cui al comma 3, lettere c), primo periodo, e d), perfeziona il trasferimento del bene al patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, che ne effettua la trascrizione entro i successivi dieci giorni»;
c) dopo il comma 15-quater e' aggiunto il seguente:
«15-quinquies. In caso di revoca della destinazione, il bene rientra nella disponibilita' dell'Agenzia, che ne verifica, entro sessanta giorni, la possibilita' di destinazione secondo la procedura ordinaria. Qualora tale verifica dia esito negativo, il bene e' mantenuto al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia stessa. La relativa gestione e' affidata all'Agenzia del demanio. L'Agenzia del demanio provvede alla regolarizzazione del bene confiscato avvalendosi della facolta' prevista dall'articolo 51, comma 3-ter, nonche' alla rifunzionalizzazione e valorizzazione dello stesso, mediante l'utilizzo delle risorse ad essa attribuite per gli interventi su beni appartenenti al patrimonio dello Stato, anche per la successiva assegnazione, a titolo gratuito, agli enti e ai soggetti di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo per le finalita' ivi previste».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 48 e comma 3-ter
articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) come modificato dalla
presente legge :
«Art. 48 (Destinazione dei beni e delle somme). - 1.
L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano
essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati
o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento
delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante
trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati,
confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni
societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni
finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo
mafioso. La vendita delle partecipazioni societarie
maggioritarie o totalitarie e' consentita esclusivamente se
la societa' e' priva di beni costituiti in azienda ai sensi
degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni
immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni
previste dai commi seguenti. In ogni caso la vendita delle
partecipazioni societarie viene effettuata con modalita'
tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali
preesistenti;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti
personali. Se la procedura di recupero e' antieconomica,
ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita' del debitore
svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore
risulti insolvibile, il credito e' annullato con
provvedimento del direttore dell'Agenzia.
1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale
delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale
per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo
18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
2. La disposizione del comma 1 non si applica alle
somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi
ai beni aziendali confiscati.
3. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per
finalita' di giustizia, di ordine pubblico e di protezione
civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o
pubblici connessi allo svolgimento delle attivita'
istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali,
universita' statali, enti pubblici e istituzioni culturali
di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla
vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso;
b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa
autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati
dall'Agenzia per finalita' economiche;
c) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali
ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi
per finalita' sociali, in via prioritaria, al patrimonio
indisponibile del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al
patrimonio indisponibile della provincia, della citta'
metropolitana o della regione. Gli enti territoriali
provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati
ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con
cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet
istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti
la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni
nonche', in caso di assegnazione a terzi, i dati
identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto
e la durata dell'atto di concessione. La mancata
pubblicazione comporta responsabilita' dirigenziale ai
sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o
attraverso associazioni, possono amministrare direttamente
il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo
in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei
principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di
trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti, ad
associazioni maggiormente rappresentative degli enti
locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nonche' alle associazioni di protezione
ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad
altre tipologie di cooperative purche' a mutualita'
prevalente, fermo restando il requisito della mancanza
dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura
sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti
nonche' agli Enti parco nazionali e regionali. La
convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le
modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di
risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni
non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica
possono essere utilizzati dagli enti territoriali per
finalita' di lucro e i relativi proventi devono essere
reimpiegati esclusivamente per finalita' sociali ovvero per
il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria
inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime
finalita'. Se entro due anni l'ente territoriale non ha
provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del bene,
l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la
nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla
scadenza di un anno il sindaco invia al Direttore
dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura. La
destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni,
nonche' il reimpiego per finalita' sociali dei proventi
derivanti dall'utilizzazione per finalita' economiche, sono
soggetti a pubblicita' nei siti internet dell'Agenzia e
dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la
destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il
soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine
richiesto;
c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente
dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla
lettera c), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di
apposita convenzione nel rispetto dei principi di
trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di trattamento,
ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo
criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;
d) trasferiti prioritariamente al patrimonio
indisponibile dell'ente locale o della regione ove
l'immobile e' sito, se confiscati per il reato di cui
all'articolo 74 del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, qualora richiesti per le finalita' di cui all'articolo
129 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.
Se entro due anni l'ente territoriale destinatario non ha
provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
con poteri sostitutivi.
4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui
al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese
di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico
giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di
entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato
di previsione del Ministero dell'interno al fine di
assicurare il potenziamento dell'Agenzia, nonche', per una
quota non superiore al 30 per cento, per incrementare i
fondi per la contrattazione integrativa anche allo scopo di
valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non
dirigenziale al potenziamento dell'efficacia ed efficienza
dell'azione dell'Agenzia. La misura della quota annua
destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione
integrativa viene definita con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze su proposta dell'Agenzia e l'incremento non
puo' essere superiore al 15 per cento della componente
variabile della retribuzione accessoria in godimento da
parte del predetto personale.
4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al
trasferimento nel patrimonio indisponibile dell'ente
destinatario, nell'ambito delle finalita' istituzionali di
cui al comma 3, lettera c), rientra l'impiego degli
immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per
incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione a
soggetti in particolare condizione di disagio economico e
sociale anche qualora l'ente territoriale ne affidi la
gestione all'ente pubblico a cio' preposto.
5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile
effettuare la destinazione o il trasferimento per le
finalita' di pubblico interesse ivi contemplate, sono
destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita,
osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del
codice di procedura civile. Qualora l'immobile si trovi
nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di
costruire in sanatoria, l'acquirente dovra' presentare la
relativa domanda entro centoventi giorni dal
perfezionamento dell'atto di vendita. L'avviso di vendita
e' pubblicato nel sito internet dell'Agenzia e
dell'avvenuta pubblicazione e' data notizia nel sito
internet dell'Agenzia del demanio. La vendita e' effettuata
per un corrispettivo non inferiore a quello determinato
dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora,
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
dell'avviso di vendita, non pervengano proposte di acquisto
per il corrispettivo indicato al precedente periodo, il
prezzo minimo della vendita non puo', comunque, essere
determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore
della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e
7 del presente articolo, la vendita e' effettuata al
miglior offerente, con esclusione del proposto o di colui
che risultava proprietario all'atto dell'adozione della
misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di
soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad
indagini connesse o pertinenti al reato di associazione
mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-bis.1 del codice
penale, nonche' dei relativi coniugi o parti dell'unione
civile, parenti e affini entro il terzo grado, nonche'
persone con essi conviventi. L'Agenzia acquisisce, con le
modalita' di cui agli articoli 90 e seguenti,
l'informazione antimafia, riferita all'acquirente e agli
altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al
presente comma, affinche' i beni non siano acquistati,
anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi
del periodo che precede, o comunque riconducibili alla
criminalita' organizzata, ovvero utilizzando proventi di
natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il
comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere
alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data
di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi
dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina
prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del
decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. I beni
immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati
secondo le procedure previste dalle norme di contabilita'
dello Stato.
6. Possono esercitare la prelazione all'acquisto:
a) cooperative edilizie costituite da personale
delle Forze armate o delle Forze di polizia;
b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalita'
istituzionali, anche quella dell'investimento nel settore
immobiliare;
c) le associazioni di categoria che assicurano,
nello specifico progetto, maggiori garanzie e utilita' per
il perseguimento dell'interesse pubblico;
d) le fondazioni bancarie;
e) gli enti territoriali.
7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di
decadenza, nei termini stabiliti dall'avviso pubblico di
cui al comma 5, salvo recesso qualora la migliore offerta
pervenuta non sia ritenuta di interesse.
7-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, i beni mobili di terzi rinvenuti in
immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal
proprietario nel termine di trenta giorni dalla
notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia,
sono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo
dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del
Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici
giorni consecutivi del relativo avviso di vendita nel
proprio sito internet. Ai fini della destinazione dei
proventi derivanti dalla vendita dei beni mobili, si
applicano le disposizioni di cui al comma 9. Non si procede
alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla
diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle
amministrazioni statali o dagli enti territoriali come
individuati dal presente articolo. In tale caso, l'Agenzia
provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla
consegna all'amministrazione richiedente, mediante
sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento
negativo della procedura di vendita, l'Agenzia puo'
procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai
soggetti previsti dal comma 3, lettera c), o in via
residuale alla loro distruzione.
7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei
beni indivisi, oggetto di provvedimento di confisca,
l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove
incidente di esecuzione ai sensi dell'articolo 666 del
codice di procedura penale. Il tribunale, disposti i
necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni
provvedimenti per ottenere la divisione del bene. Qualora
il bene risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede
possono chiedere l'assegnazione dell'immobile oggetto di
divisione, previa corresponsione del conguaglio dovuto in
favore degli aventi diritto, in conformita' al valore
determinato dal perito nominato dal tribunale. Quando
l'assegnazione e' richiesta da piu' partecipanti alla
comunione, si fa luogo alla stessa in favore del
partecipante titolare della quota maggiore o anche in
favore di piu' partecipanti, se questi la chiedono
congiuntamente. Se non e' chiesta l'assegnazione, si fa
luogo alla vendita, a cura dell'Agenzia e osservate, in
quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura
civile o, in alternativa, all'acquisizione del bene per
intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui
al comma 3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno
diritto alla corresponsione di una somma equivalente al
valore determinato dal perito nominato dal tribunale, con
salvezza dei diritti dei creditori iscritti e dei
cessionari. In caso di acquisizione del bene al patrimonio
dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme,
ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il
partecipante alla comunione non dimostri la propria buona
fede, la relativa quota viene acquisita a titolo gratuito
al patrimonio dello Stato ai sensi del primo comma
dell'articolo 45.
7-quater. Le modalita' di attuazione della
disposizione di cui al comma 7-ter, ai sensi della quale,
in caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato,
il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a
carico del Fondo unico giustizia, sono stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia.
8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio
dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che
ne disciplina le modalita' operative:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive
di continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva, a
titolo oneroso, a societa' e ad imprese pubbliche o
private, ovvero in comodato, senza oneri a carico dello
Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa
confiscata. Nella scelta dell'affittuario o del comodatario
sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il
mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono
essere destinati all'affitto e al comodato alle cooperative
di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno
dei relativi soci e' parente, coniuge, affine o convivente
con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui
nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei
provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore
a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a
soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una
maggiore utilita' per l'interesse pubblico o qualora la
vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita
disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni,
l'affittuario puo' esercitare il diritto di prelazione
entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del
bene da parte dell'Agenzia;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore
utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei
reati di tipo mafioso, con le medesime modalita' di cui
alla lettera b).
8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8, ove si
tratti di immobili facenti capo a societa' immobiliari,
possono essere altresi' trasferiti, per le finalita'
istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d),
in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene e'
sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione,
qualora tale destinazione non pregiudichi la prosecuzione
dell'attivita' d'impresa o i diritti dei creditori
dell'impresa stessa. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e
della giustizia, sono determinate le modalita' attuative
della disposizione di cui al precedente periodo in modo da
assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza
pregiudizio per le finalita' cui sono destinati i relativi
proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Il trasferimento di cui al primo periodo e'
disposto, conformemente al decreto di cui al secondo
periodo, con apposita delibera dell'Agenzia.
8-ter. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello
Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, con provvedimento
dell'Agenzia che ne disciplina le modalita' operative, al
trasferimento per finalita' istituzionali agli enti o alle
associazioni individuati, quali assegnatari in concessione,
dal comma 3, lettera c), con le modalita' ivi previste,
qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche
con riferimento all'opportunita' della prosecuzione
dell'attivita' da parte dei soggetti indicati.
9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o
dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono,
al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia
per essere versati all'apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato e riassegnati per le finalita'
previste dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre
2008, n. 181.
10. Il 90 per cento delle somme ricavate dalla
vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la
gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo
Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del
quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela
della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella
misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia,
per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli
uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e,
nella misura del venti per cento all'Agenzia, per
assicurare lo sviluppo delle proprie attivita'
istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita'
della finanza pubblica.
10-bis. Il 10 per cento delle somme ricavate dalla
vendita di cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito
presso il Ministero dell'interno, per le spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al
comma 3, lettera c).
11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario
dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione
privata ovvero, qualora ragioni di necessita' o di
convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo
richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi
contratti e' richiesto il parere di organi consultivi solo
per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di
licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa
privata.
12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici
registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per
l'impiego in attivita' istituzionali ovvero destinati ad
altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ai
soggetti previsti dal comma 3, lettera c).
12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera,
macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo
per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso
pubblico.
12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici
registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis,
possono essere destinati alla vendita, con divieto di
ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno,
nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo,
ovvero distrutti.
13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47
e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente
esecutivi. La notifica del provvedimento di destinazione
dei beni immobili agli enti di cui al comma 3, lettere c),
primo periodo, e d), perfeziona il trasferimento del bene
al patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, che ne
effettua la trascrizione entro i successivi dieci giorni.
14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente
articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da
qualsiasi imposta.
15. Quando risulti che i beni confiscati dopo
l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per
interposta persona, nella disponibilita' o sotto il
controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di
confisca, si puo' disporre la revoca dell'assegnazione o
della destinazione da parte dello stesso organo che ha
disposto il relativo provvedimento.
15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio
direttivo e sentito il Comitato consultivo di indirizzo,
puo' altresi' disporre il trasferimento dei medesimi beni
al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano
richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti
territoriali medesimi gia' utilizzano a qualsiasi titolo
per finalita' istituzionali. La delibera del Consiglio
direttivo e' adottata fatti salvi i diritti dei creditori
dell'azienda confiscata.
15-ter. Per la destinazione dei beni immobili
confiscati gia' facenti parte del patrimonio aziendale di
societa' le cui partecipazioni sociali siano state
confiscate in via totalitaria o siano comunque tali da
assicurare il controllo della societa', si applicano le
disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera del
Consiglio direttivo, puo' dichiarare, tuttavia, la natura
aziendale dei predetti immobili, ordinando al conservatore
dei registri immobiliari la cancellazione di tutte le
trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare
l'intestazione del bene in capo alla medesima societa'. In
caso di vendita di beni aziendali, si applicano le
disposizioni di cui al comma 5.
15-quater. I beni di cui al comma 5 che rimangono
invenduti, decorsi tre anni dall'avvio della relativa
procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato con
provvedimento dell'Agenzia. La relativa gestione e'
affidata all'Agenzia del demanio.
15-quinquies. In caso di revoca della destinazione, il
bene rientra nella disponibilita' dell'Agenzia, che ne
verifica, entro sessanta giorni, la possibilita' di
destinazione secondo la procedura ordinaria. Qualora tale
verifica dia esito negativo, il bene e' mantenuto al
patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia
stessa. La relativa gestione e' affidata all'Agenzia del
demanio. L'Agenzia del demanio provvede alla
regolarizzazione del bene confiscato avvalendosi della
facolta' prevista dall'articolo 51, comma 3-ter, nonche'
alla rifunzionalizzazione e valorizzazione dello stesso,
mediante l'utilizzo delle risorse ad essa attribuite per
gli interventi su beni appartenenti al patrimonio dello
Stato, anche per la successiva assegnazione, a titolo
gratuito, agli enti e ai soggetti di cui al comma 3,
lettera c), del presente articolo per le finalita' ivi
previste.»

«Art. 51 (Regime-fiscale e degli oneri economici). -
(omissis).
3-ter. Ai fini del perseguimento delle proprie
finalita' istituzionali, l'Agenzia puo' richiedere, senza
oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle
vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate sui
beni immobili che siano stati oggetto di confisca
definitiva.
(omissis).».
 
Art. 61

Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-bis:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unita' organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.»;
2) al terzo periodo, dopo le parole «l'indicazione del soggetto» sono inserite le seguenti: «o dell'unita' organizzativa»";
b) il comma 9-ter e' sostituito dal seguente: «9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la
manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della
sostenibilita' dei tempi sotto il profilo
dell'organizzazione amministrativa, della natura degli
interessi pubblici tutelati e della particolare
complessita' del procedimento, sono indispensabili termini
superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e
degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3
sono adottati su proposta anche dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa e previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono
comunque superare i centottanta giorni, con la sola
esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza
italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.
4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e
pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella
sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di
conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore
impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con
i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalita'
e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione
dei procedimenti, nonche' le ulteriori modalita' di
pubblicazione di cui al primo periodo.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti,
alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti
di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza
dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera
c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero
successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo
14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali
effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo
periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi
previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e
le condizioni.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua un soggetto
nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una
unita' organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo
in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente
generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio
o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello
presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento,
sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e'
pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben
visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o
dell'unita' organizzativa a cui e' attribuito il potere
sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi
e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso
di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del
proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui al
comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato,
esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari
alla meta' di quello originariamente previsto, conclude il
procedimento attraverso le strutture competenti o con la
nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del
comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per
tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali
non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni
provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo
su istanza di parte sono espressamente indicati il termine
previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato.».
 
Art. 62

Modifiche alla disciplina del silenzio assenso

1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione e' tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione e' sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20, della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Silenzio assenso). - 1. Fatta salva
l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti
amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente
equivale a provvedimento di accoglimento della domanda,
senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la
medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel
termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il
provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del
comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento
della domanda del privato.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al
comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV,
anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive
dei controinteressati.
2-bis. Nei casi in cui il silenzio
dell'amministrazione equivale a provvedimento di
accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli
effetti comunque intervenuti del silenzio assenso,
l'amministrazione e' tenuta, su richiesta del privato, a
rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il
decorso dei termini del procedimento e pertanto
dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del
presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla
richiesta, l'attestazione e' sostituita da una
dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione
equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione
competente puo' assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli atti e procedimenti riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela
dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica
sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la
salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la
normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti
amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica
il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
5-bis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa);
«Art.47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
 
Art. 63

Annullamento d'ufficio

1. All'articolo 21-nonies, comma 1 ((e comma 2-bis)), della legge 7 agosto 1990, n. 241, la parola «diciotto» e' sostituita dalla seguente: «dodici».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 21-nonies, della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, come modificato dalla presente
legge:
«Art.21-nonies (Annullamento d'ufficio). - 1. Il
provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo
articolo 21-octies, comma 2, puo' essere annullato
d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico,
entro un termine ragionevole, comunque non superiore a
dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,
inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai
sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione e
al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del
provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti
sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di
notorieta' false o mendaci per effetto di condotte
costituenti reato, accertate con sentenza passata in
giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione
anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al
comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali
nonche' delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.».
 
((Art. 63 bis
Modifiche all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in
materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi
a oggetto terreni a uso civico

1. All'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:
a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale;
b) siano stati utilizzati in conformita' ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;
c) non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformita' da essa.
8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui al comma 8-bis hanno a oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permute comportano la demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e a essi si applica l'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter sono sdemanializzati e su di essi e' mantenuto il vincolo paesaggistico». 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo articolo 3 della
legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini
collettivi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Beni collettivi). - 1. Sono beni collettivi:
a) le terre di originaria proprieta' collettiva
della generalita' degli abitanti del territorio di un
comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni,
frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;
b) le terre, con le costruzioni di pertinenza,
assegnate in proprieta' collettiva agli abitanti di un
comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei
diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di
promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti
pubblici e privati;
c) le terre derivanti: da scioglimento delle
promiscuita' di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno
1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate
dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento
di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi
dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e
dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da
operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione
di usi civici; da permuta o da donazione;
d) le terre di proprieta' di soggetti pubblici o
privati, sulle quali i residenti del comune o della
frazione esercitano usi civici non ancora liquidati;
e) le terre collettive comunque denominate,
appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari
del luogo, nonche' le terre collettive disciplinate dagli
articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11
della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31
gennaio 1994, n. 97;
f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune
o della frazione esercitano usi civici.
2. I beni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e
f), costituiscono il patrimonio antico dell'ente
collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico.
3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1
resta quello dell'inalienabilita', dell'indivisibilita',
dell'inusucapibilita' e della perpetua destinazione
agro-silvo-pastorale.
4. Limitatamente alle proprieta' collettive di cui
all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 11, terzo comma, della
legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in
conformita' alla sua destinazione e secondo le regole d'uso
stabilite dal dominio collettivo.
6. Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle
zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma
1, lettera h), del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della
collettivita' generale alla conservazione degli usi civici
per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del
paesaggio. Tale vincolo e' mantenuto sulle terre anche in
caso di liquidazione degli usi civici.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni esercitano le competenze
ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera b),
numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
Decorso tale termine, ai relativi adempimenti provvedono
con atti propri gli enti esponenziali delle collettivita'
titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza.
I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi
del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione
delle Giunte regionali. Il comma 2 dell'articolo 3 della
legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' abrogato.
8. Negli eventuali procedimenti di assegnazione di
terre definite quali beni collettivi ai sensi del presente
articolo, gli enti esponenziali delle collettivita'
titolari conferiscono priorita' ai giovani agricoltori,
come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea
vigenti in materia.
8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti di
uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico
appartenenti al demanio civico in caso di accertata e
irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti
terreni:
a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione
fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari,
boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima
della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985,
n. 431, e le eventuali opere realizzate siano state
autorizzate dall'amministrazione comunale;
b) siano stati utilizzati in conformita' ai vigenti
strumenti di pianificazione urbanistica;
c) non siano stati trasformati in assenza
dell'autorizzazione paesaggistica o in difformita' da essa.
8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le
permute di cui al comma 8-bis hanno a oggetto terreni di
superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono
al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti
dei diritti e le permute comportano la demanializzazione
dei terreni di cui al periodo precedente e a essi si
applica l'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti
di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e
8-ter sono sdemanializzati e su di essi e' mantenuto il
vincolo paesaggistico.».
- Il testo della legge 8 agosto 1985, n. 431
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la
tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1985, n. 197.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 142 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio);
«Art. 142 (Aree tutelate per legge). - 1. Sono
comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia
della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia,
anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una
fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti
negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri
sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul
livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali,
nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi,
ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti
dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le
zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
(omissis).».
 
Art. 64
Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di
ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della
ricerca

1. All'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole «tramite appositi comitati,» e «, tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari» sono soppresse.
2. L'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 - ( ((Comitato nazionale per la valutazione della ricerca ))). - 1. Al fine di promuovere la qualita' della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione, e' istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR e' composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralita' di aree disciplinari, nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, ((tra i quali tre componenti sono scelti dal Ministro dell'universita' e della ricerca e gli altri dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del principio della parita' di genere, dal Consiglio universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dall'European Research Council e dall'Accademia nazionale dei lincei e, uno ciascuno, dalla European Science Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi.)) Il Comitato e' regolarmente costituito con almeno dieci componenti.
2. Il CNVR, in particolare:
a) indica i criteri generali per le attivita' di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali ((di cui l'Italia e' parte));
b) nomina i componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20;
c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi;
d) definisce i criteri per la individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca;
e) predispone rapporti specifici sull'attivita' svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR.
3. Il CNVR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. L'incarico di componente del CNVR e' di durata quinquennale, non rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il compenso dei componenti del Comitato e' stabilito nel decreto di nomina, nel limite previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero dell'universita' e della ricerca.».
3. In sede di prima applicazione, il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui al comma 2 e' composto dai componenti del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' integrato nella sua piena composizione dal Ministro dell'universita' e della ricerca nel rispetto del principio della parita' di genere. Sono fatti salvi gli atti inerenti alle procedure valutative del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le parole "Comitato nazionale dei garanti della ricerca» devono intendersi riferite, ovunque ricorrano, al «Comitato nazionale per la valutazione della ricerca».
4. All'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «Comitato nazionale dei garanti per la ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato nazionale per la valutazione della ricerca».
5. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera b) ((e' abrogata)).
6. In relazione alle accresciute esigenze in tema di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro ((annui)) a decorrere dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e le somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle convenzioni di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate a promuovere l'attivita' di valutazione degli esperti tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga al limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo del citato articolo 1, comma 551, della legge n. 178 del 2020, nonche' alla stipula di accordi o convenzioni con enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto prestigio nell'ambito della valutazione della ricerca, in ordine allo svolgimento di attivita' di supporto specialistico e di analisi, di valutazione economica e finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento a quelli previsti dal PNRR. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro ((annui)) a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota destinata ai compiti dell'Agenzia Nazionale della ricerca in materia di valutazione dell'impatto di attivita' di ricerca.
((6-bis. Anche al fine di supportare l'attivita' del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure concorsuali pubbliche e con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sessantanove unita' di personale da inquadrare nell'Area III, posizione F1, del comparto Funzioni centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del 2020. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, e' incrementata, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'universita' e della ricerca, di quindici unita' di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al contingente di cui al citato articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'universita' e della ricerca e' istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. Per le finalita' di cui al presente comma la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e' incrementata di 30.000 euro per l'anno 2021 e di 90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
6-quater. Per le finalita' di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle nuove funzionalita' strumentali di gestione amministrativa e contabile finalizzate a rendere piu' efficiente ed efficace l'azione amministrativa e per potenziare le attivita' a supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici centrali, nonche' al fine di avviare tempestivamente le procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del PNRR e di supportare gli enti locali nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad assumere, nel biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di alta professionalita' pari a cinquanta unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3. Per il reclutamento del suddetto contingente di personale, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a bandire, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilita', apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esame orale per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di dottorato di ricerca pertinente al profilo professionale richiesto. I bandi di selezione stabiliscono i titoli da valutare e i punteggi attribuibili, lo svolgimento di un esame orale da parte del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonche' dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al «Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)», svolto nelle sedi e secondo le modalita' indicate dall'amministrazione anche con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure concorsuali, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita' e le modalita' di composizione delle commissioni esaminatrici. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000.
6-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 6-quater e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021 e di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-sexies. Per garantire la funzionalita' degli uffici del Ministero dell'istruzione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'adeguamento della struttura organizzativa del medesimo Ministero, apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedendo l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e' corrispondentemente incrementata. Per le medesime finalita' la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione e' incrementata di 300.000 euro per l'anno 2021 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ai fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 547.400 per l'anno 2021 e di euro 1.542.200 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-septies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei e' prorogato per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

7. Al fine di realizzare interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, ovvero alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico delle medesime istituzioni e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 da assegnare alle istituzioni dell'((alta formazione)) artistica musicale e coreutica a titolo di cofinanziamento degli interventi di cui al presente comma.
((7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7)), pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
((a) quanto a 8 milioni)) di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma ((131, della legge)) 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
((b) quanto a 4 milioni)) di euro mediante utilizzo delle somme, conservate nel conto dei residui, di cui all'articolo 1, comma ((131, della legge)) 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
8. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, al comma 2, la parola «50» e' sostituita dalla seguente «75».
9. L'efficacia della disposizione del comma 8, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Valutazione dei progetti di ricerca). - 1.
I progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di
tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli
investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui
all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono assoggettati a valutazione, secondo criteri
stabiliti con decreto ministeriale di natura non
regolamentare. Una percentuale di almeno il dieci per cento
del Fondo e' destinata ad interventi in favore di giovani
ricercatori di eta' inferiore a 40 anni. Le attivita' del
presente comma sono svolte a valere sulle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente.».
«Art. 21 (Comitato nazionale per la valutazione della
ricerca). - 1. Al fine di promuovere la qualita' della
ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure
di valutazione, e' istituito il Comitato nazionale per la
valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR e' composto da
quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata
qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a
una pluralita' di aree disciplinari, nominati con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca, tra i quali
tre componenti sono scelti dal Ministro dell'universita' e
della ricerca e gli altri dodici sono designati, due
ciascuno e nel rispetto del principio della parita' di
genere, dal Consiglio universitario nazionale, dalla
Conferenza dei rettori delle universita' italiane, dalla
Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca,
dall'European Research Council e dall'Accademia nazionale
dei lincei e, uno ciascuno, dalla European Science
Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei
tecnologi. Il Comitato e' regolarmente costituito con
almeno dieci componenti.
2. Il CNVR, in particolare:
a) indica i criteri generali per le attivita' di
selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel
rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20,
tenendo in massima considerazione le raccomandazioni
approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia
e' parte;
b) nomina i componenti dei comitati di valutazione,
ove previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca di cui all'articolo 20;
c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle
procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca
di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o
convenzione con essi;
d) definisce i criteri per la individuazione e
l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e
professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione
tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca;
e) predispone rapporti specifici sull'attivita'
svolta e una relazione annuale in materia di valutazione
della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la
pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle
relazioni del CNVR.
3. Il CNVR definisce le proprie regole di
organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati
in aspettativa per la durata del mandato. L'incarico di
componente del CNVR e' di durata quinquennale, non
rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima
della scadenza del proprio mandato, il componente che viene
nominato in sostituzione resta in carica per la durata
residua del mandato. Il compenso dei componenti del
Comitato e' stabilito nel decreto di nomina, nel limite
previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si
avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del
Ministero dell'universita' e della ricerca.».
- Si riporta il testo dei commi 550, 551, 938 e 939
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023),
come modificato dalla presente legge:
«(omissis).
550. Il Ministero dell'universita' e della ricerca
puo' avvalersi, con modalita' definite mediante
convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia per i
servizi di supporto specialistico e le attivita' di
analisi, di valutazione economica e finanziaria nonche' per
la verifica, il monitoraggio e il controllo connessi agli
interventi nel settore della ricerca, con particolare
riferimento alla programmazione strategica del Programma
nazionale per la ricerca e dei progetti finanziati con
risorse nazionali, dell'Unione europea e tramite il Fondo
per lo sviluppo e la coesione. Per le finalita' di cui al
presente comma e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'universita' e della ricerca, il Fondo per la
valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca,
con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021.
551. Al fine di semplificare lo svolgimento delle
attivita' di selezione e di valutazione dei programmi e dei
progetti di ricerca nonche' di valutazione dell'attuazione
e dei risultati dei medesimi, il Ministero dell'universita'
e della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e
professionali, individuati singolarmente od organizzati in
comitati o in commissioni, per le attivita' di analisi
tecnico-scientifiche, finanziarie e
amministrativo-contabili e per le conseguenti attivita' di
verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 268, sono posti a carico, nel limite massimo del 7
per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei
programmi e dei progetti di ricerca. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche alle spese per il
funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di
selezione e di valutazione dei progetti di ricerca del
Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui
all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono
soppresse o abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
b) l'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35;
c) l'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
(omissis).
938. Le procedure concorsuali di cui al comma 937
sono rivolte a soggetti in possesso di qualificata
professionalita' nelle discipline scientifiche, economiche
e giuridiche. Per la partecipazione sono richiesti la
laurea magistrale o specialistica nonche' uno dei seguenti
titoli: dottorato di ricerca; master universitario di
secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post
universitaria. Le procedure, da svolgere in forma
telematica e decentrata, anche in deroga al comma
3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, nonche' al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e anche con l'avvalimento delle universita' e del
consorzio interuniversitario CINECA, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, si articolano nelle
seguenti fasi:
a) valutazione dei titoli;
b) prova orale;
c) attivita' di lavoro e formazione;
d) prova scritta.

939. Nella valutazione dei titoli di cui alla lettera
a) del comma 938 sono valorizzati il possesso di
abilitazioni professionali e lo svolgimento di attivita'
lavorativa nei settori attinenti ai profili ricercati.
Nella prova orale di cui alla lettera b) del citato comma
938 e' valorizzato il possesso di adeguate conoscenze
informatiche e digitali nonche' di un'adeguata conoscenza
di almeno una lingua straniera. All'esito della valutazione
delle fasi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma
938, sulla base dei punteggi conseguiti e' formata una
graduatoria provvisoria, alla quale si applica il primo
periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i candidati che
risultano utilmente collocati sono assunti, nel limite
massimo di 56 unita', nell'Area III, posizione economica
F1, del comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato della durata di centoventi
giorni, ai fini dello svolgimento dell'attivita' di lavoro
e formazione di cui alla lettera c) del comma 938. Entro la
data di conclusione del contratto, si svolge la prova
scritta di cui alla lettera d) del comma 938, che consiste
nella soluzione di quesiti a risposta multipla, con
predeterminazione dei relativi punteggi. La graduatoria
definitiva e' formata sulla base dei punteggi conseguiti in
ciascuna delle fasi di cui al comma 938, le cui rispettive
proporzioni sono adeguatamente bilanciate nel bando.
(omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 240 e 242
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022),
come modificato dalla presente legge:
«(omissis).
240. Al fine di potenziare la ricerca svolta da
universita', enti e istituti di ricerca pubblici e privati,
e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno
2020, di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 300
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da
iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di cui 0,3 milioni di euro nell'anno 2020 e 4
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il
funzionamento e per il personale dell'agenzia di cui al
comma 241.
(omissis).
242. L'ANR, in particolare:
a) promuove e finanzia progetti di ricerca da
realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e
privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo
sostenibile e l'inclusione sociale, fortemente integrati,
innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in
contesti di svantaggio economico-sociale, selezionati
secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche
internazionali;
b) (abrogata);
c) definisce un piano di semplificazione delle
procedure amministrative e contabili relative ai progetti
di ricerca per l'adozione delle misure legislative e
amministrative di attuazione.
(omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 9 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 165 (Regolamento concernente
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell'universita' e della ricerca);
«Art. 9 (Personale degli Uffici di diretta
collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli
Uffici di diretta collaborazione e' stabilito
complessivamente in sessanta unita'. Entro tale limite il
Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti
da inserire nel decreto degli Uffici di diretta
collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i
dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni
pubbliche.
(omissis).».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 del
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12
(Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della
ricerca);
«Art. 1 (Istituzione del Ministero dell'istruzione e
del Ministero dell'universita' e della ricerca). -
(omissis).
3. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 2.261.000 euro per l'anno 2020 e
2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali
327.500 euro per l'anno 2020 e 393.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'universita'
e della ricerca. Per le medesime finalita' e' altresi'
autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 e di
euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.».
- Si riporta il testo del comma 385 dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilita'
2016);
«(omissis).
385. A favore degli italiani nel mondo sono disposti
i seguenti interventi:
a) per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno
2016, per il funzionamento del Consiglio generale degli
italiani all'estero;
b) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno
2016, per il funzionamento dei Comitati degli italiani
all'estero - Comites e dei comitati dei loro presidenti;
c) per un ammontare pari a 3.400.000 euro per
l'anno 2016 per la promozione della lingua e cultura
italiana all'estero e per il sostegno degli enti gestori di
corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
d) per un ammontare pari a 500.000 euro per l'anno
2016, per l'incremento della dotazione finanziaria degli
istituti italiani di cultura di cui alla legge 22 dicembre
1990, n. 401;
e) per un ammontare pari a 650.000 euro per l'anno
2016, ad integrazione della dotazione finanziaria per i
contributi diretti in favore della stampa italiana
all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18
maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 luglio 2012, n. 103;
f) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno
2016, in favore delle agenzie specializzate per i servizi
stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
g) per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno
2016, per promuovere l'attrattivita' delle universita'
attraverso la diffusione dei corsi di lingua italiana
online e avviare campagne informative di carattere
didattico, amministrativo e logistico per favorire
l'iscrizione di studenti stranieri in Italia;
h) per un ammontare pari a 100.000 euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in favore della
societa' Dante Alighieri per garantire la continuita' delle
sue iniziative di promozione del patrimonio culturale
italiano all'estero e per un ammontare pari a 250.000 euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in favore della
Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia
nazionale dei Lincei;
i) per un ammontare pari a 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per contributi alle
scuole italiane non statali paritarie all'estero.
(omissis).».
- Si riporta il testo del comma 131 dell'articolo 1
della legge 20 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria
2005);
«(omissis)
131. Per la realizzazione di interventi di edilizia e
per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali
di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui
all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e'
autorizzata a decorrere dall'anno 2005 la spesa di 10
milioni di euro.
(omissis).».
- Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);
«(omissis).
14. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per
l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934
milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro
per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024,
di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni
di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.
(omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della
legge 14 novembre 2000, n. 338, come modificato dalla
presente legge :
«Art. 1 (Disposizioni in materia di alloggi e
residenze per studenti universitari). - (omissis)
2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma
1 attraverso un contributo non superiore al 75 per cento
del costo totale previsto da progetti esecutivi
immediatamente realizzabili. Le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, gli organismi regionali di
cui al comma 1 e gli altri soggetti che partecipano al
finanziamento degli interventi non possono utilizzare per
la relativa copertura finanziaria le risorse gia' stanziate
negli esercizi precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai
finanziamenti statali per l'edilizia residenziale pubblica
possono concorrere alla copertura finanziaria della quota a
carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore al
sessanta per cento.
(omissis).».
 
((Art. 64 bis
Misure di semplificazione nonche' prime misure attuative del PNRR in
materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti nel PNRR, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 102 e' sostituito dal seguente:
«102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso nonche' per l'accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle universita', i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle universita' appartenenti alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007:
a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche;
b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni diverse da quelle di cui alla lettera a)»;
b) al comma 104, dopo le parole: «o di specializzazione» sono inserite le seguenti: «nonche' a borse di studio, ad assegni di ricerca e ad ogni altro bando per attivita' di formazione, studio, ricerca o perfezionamento».
3. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono reclutare, nei limiti delle facolta' assunzionali autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalita' EP/1 ed EP/2 con procedure concorsuali svolte ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il reclutamento di docenti nelle accademie di belle arti, accreditate ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche a valere su graduatorie nazionali o di istituto, per gli insegnamenti ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, nonche' per gli insegnamenti ABPR72, ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, e' subordinato al possesso dei requisiti del corpo docente individuati ai sensi del citato articolo 29, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' all'inserimento nell'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall'articolo 182 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in uno o piu' settori di competenza coerenti con il settore artistico-disciplinare a cui afferisce l'insegnamento.
6. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento, che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022».
7. Gli organi delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, possono essere rimossi, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, previa diffida, nei seguenti casi: a) per gravi o persistenti violazioni di legge; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione; c) in caso di dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. Con il decreto di cui al presente comma si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni dell'organo o degli organi rimossi nonche' gli ulteriori eventuali compiti finalizzati al ripristino dell'ordinata gestione dell'istituzione.
8. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, puo' essere autorizzata l'istituzione di corsi di studio delle istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 508 del 1999 in sedi diverse dalla loro sede legale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'universita' e della ricerca, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, sono definiti le procedure per l'autorizzazione dei corsi di cui al primo periodo del presente comma e i requisiti di idoneita' delle strutture, di sostenibilita' e di adeguatezza delle risorse finanziarie nonche' di conformita' dei servizi che sono assicurati nelle predette sedi decentrate, ferme restando le dotazioni organiche dell'istituzione. Entro dodici mesi dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, le istituzioni statali di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 che hanno gia' attivato corsi in sedi decentrate richiedono l'autorizzazione di cui al presente comma, ove non gia' autorizzati sulla base di specifiche disposizioni normative. Dopo il termine di cui al terzo periodo del presente comma, in assenza di autorizzazione, le istituzioni assicurano agli studenti il completamento dei corsi presso le sedi legali delle medesime istituzioni ovvero presso un'altra istituzione, con applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e i titoli di studio rilasciati presso sedi decentrate non autorizzate non hanno valore legale.
9. Il comma 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che le procedure di cui al medesimo comma sono finalizzate al superamento del precariato e sono riservate a coloro che hanno maturato il requisito, riferito agli anni accademici di insegnamento, nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale statali italiane.
10. Al comma 107-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «di validita'» sono sostituite dalle seguenti: «di conseguimento» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 102 e 104 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato
dalla presente legge:
«(omissis).
102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta
formazione artistica e musicale e favorire la crescita del
Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici
concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del
pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso
nonche' per l'accesso ai corsi di laurea magistrale
istituiti dalle universita', i diplomi accademici di primo
livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del
sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e
musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21
dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di
laurea rilasciati dalle universita' appartenenti alle
seguenti classi di corsi di laurea di cui al decreto
ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007:
a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli
istituti superiori per le industrie artistiche;
b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da
istituzioni diverse da quelle di cui alla lettera a).
(omissis).
104. I diplomi accademici di secondo livello
rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma
1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono
titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o
scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione
nonche' a borse di studio, ad assegni di ricerca e ad ogni
altro bando per attivita' di formazione, studio, ricerca o
perfezionamento in ambito artistico, musicale,
storico-artistico o storico-musicale istituiti dalle
universita'.
(omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 7 dell'articolo 1 e
2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati).
«Art. 1 (Finalita' della legge). - 1. La presente
legge e' finalizzata alla riforma delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per
le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica
e degli Istituti musicali pareggiati.»
«Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica
e musicale). - 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia
nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i
Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e
gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito
delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della
Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti
autonomi, il sistema dell'alta formazione e
specializzazione artistica e musicale. Le predette
istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle
norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno
espresso riferimento.
(omissis).
7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le
competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge,
sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica,
scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
c) le modalita' di trasformazione di cui al comma
2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le
modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti
di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia
regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalita' per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e
l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e
per la programmazione degli accessi;
i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni
di cui all'articolo 1.
(omissis).».
- Il testo del decreto del Ministero dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi
delle lauree universitarie), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, S.O.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
7 agosto 2019, n. 143 (Regolamento recante le procedure e
le modalita' per la programmazione e il reclutamento del
personale docente e del personale amministrativo e tecnico
del comparto AFAM), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 16 dicembre 2019, n. 294.
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.);
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai
principi del comma 3, volte all'accertamento della
professionalita' richiesta, che garantiscano in misura
adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente
con esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis;
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento
di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
di ricerca. In tali casi, le procedure individuano tra le
aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai
sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio
1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca,
quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di
inquadramento.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto
della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del
limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che,
alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione
che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,
con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla
data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre
anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio
2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del
comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui
alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
3-quater.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti
dall'articolo 36.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).
Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure
concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)
assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)
adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella
legge 30 ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo
sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a
livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del
personale sanitario, tecnico e professionale, anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate
di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere
nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a cinque anni. La presente disposizione
costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni
pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni
dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di
vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio
della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici
uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del
bando, con riferimento al luogo di residenza dei
concorrenti, quando tale requisito sia strumentale
all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o
almeno non attuabili con identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
- Si riporta il testo del comma 654 e comma 655
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);
«(omissis).
654. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il
turn over del personale delle istituzioni di cui al comma
653 e' pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle
cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a
cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per
cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017
per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica
con contratti a tempo determinato. Il predetto importo e'
ripartito con decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Nell'ambito delle
procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui
all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21
dicembre 1999, n. 508, e' destinata una quota, pari ad
almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al
reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i
soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo
indeterminato da almeno tre anni accademici. Fino
all'applicazione delle disposizioni del predetto
regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia
riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo
indeterminato sono attuate nell'ambito delle procedure di
reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca. Il predetto decreto, nei
limiti delle risorse gia' accantonate a tal fine negli anni
accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, puo' prevedere
la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in
cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette
risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le
cattedre, puo' essere destinata, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione, al reclutamento di
direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma
653 nonche' alla determinazione e all'ampliamento delle
dotazioni organiche dell'Istituto superiore di studi
musicali Gaetano Braga di Teramo e degli istituti superiori
per le industrie artistiche (ISIA).
655. Il personale docente che non sia gia' titolare
di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui
al comma 653 che abbia superato un concorso selettivo ai
fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia
maturato, fino all'anno accademico 2020/2021 incluso,
almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una
delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi
di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e' inserito in
apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione
degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e
determinato, in subordine alle vigenti graduatorie
nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653, nei
limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento e'
disposto con modalita' definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
(omissis).».
- Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 29, e
dell'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio):
«Art. 29 (Conservazione). - (omissis).
9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle
scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri
soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato.
Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati
le modalita' di accreditamento, i requisiti minimi
organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al
presente comma, le modalita' della vigilanza sullo
svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale,
abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore
di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante
del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito
del superamento di detto esame, che e' equiparato al
diploma di laurea specialistica o magistrale, nonche' le
caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di
accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro
novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata
dalla prescritta documentazione.
(omissis).»
«Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. In via
transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma
9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni
culturali, per il settore o i settori specifici richiesti
tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale abbia
maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito
del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici
decorate dei beni architettonici.
1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali
e' attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione
pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con
provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento
in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e
reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta
dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente
aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di
coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi
dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.
1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta
entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei
titoli e delle attivita', e nella attribuzione dei
punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice.
Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono
definite le linee guida per l'espletamento della procedura
di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal
presente articolo, sentite le organizzazioni
imprenditoriali e sindacali piu' rappresentative. La
qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita
con un punteggio pari al numero dei crediti formativi
indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto
del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto
dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di
studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonche' per
quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da
coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla
data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla
tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di
inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno
2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B
spetta per l'attivita' di restauro presa in carico alla
data di entrata in vigore della presente disposizione e
conclusasi entro il 31 dicembre 2014.
1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi
indicati nella tabella 3 dell'allegato B:
a) e' considerata attivita' di restauro di beni
culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici l'attivita' caratterizzante il profilo di
competenza del restauratore di beni culturali, secondo
quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al
decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;
b) e' riconosciuta soltanto l'attivita' di restauro
effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in
proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o
a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle
dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla
tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione
certificata nell'ambito della procedura di selezione
pubblica;
c) l'attivita' svolta deve risultare da atti di
data certa emanati, ricevuti o anche custoditi
dall'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei
lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione
dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al
momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti
concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro
dell'impresa appaltatrice;
d) la durata dell'attivita' di restauro e'
documentata dai termini di consegna e di completamento dei
lavori, con possibilita' di cumulare la durata di piu'
lavori eseguiti nello stesso periodo.
1-quinquies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti
indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento
di una prova di idoneita' con valore di esame di Stato
abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da emanare, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre
2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del
comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo
decreto sono stabilite le modalita' per lo svolgimento di
una distinta prova di idoneita' con valore di esame di
Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della
qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi
effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, cui possono
accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto
della condizione previsti dal comma 1-ter del presente
articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma
accademico di primo livello in Restauro delle accademie di
belle arti, nonche' la laurea specialistica o magistrale
ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro
delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli
previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un
percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque
anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni
dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo
29, comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali, in esito ad apposita
procedura di selezione pubblica indetta entro il 31
dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione
del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito la laurea specialistica in
Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico
(12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e
restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di
laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato
dalle universita' alle summenzionate classi, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali
(L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il
restauro dei beni culturali (L43);
c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso
accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di
restauro statale ovvero un attestato di qualifica
professionale presso una scuola di restauro regionale ai
sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, con insegnamento non inferiore a due anni;
e) risulti inquadrato nei ruoli delle
amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni
culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso
relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;
f) abbia svolto attivita' di restauro di beni
culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare
esecuzione certificata nell'ambito della procedura di
selezione pubblica. L'attivita' svolta e' dimostrata
mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero
autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
1-septies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali, previo
superamento di una prova di idoneita', secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno
2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti
dal comma 1-sexies del presente articolo nel periodo
compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014.
1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore
di beni culturali e' attribuita con provvedimenti del
Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito
elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla
tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I,
tabella 1, dell'allegato B consentono l'iscrizione
nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di
competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si
riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le
posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella
2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco
relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono
le attivita' lavorative svolte a seguito
dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla
sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione
nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si
riferiscono le attivita' di restauro svolte in via
prevalente, nonche' agli eventuali altri settori cui si
riferiscono attivita' di restauro svolte per la durata di
almeno due anni.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29,
comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui
ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la
conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria
Reale" e' autorizzata ad istituire ed attivare, in via
sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con
l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un
corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione
di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e
seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto
definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base
dello specifico progetto approvato dai competenti organi
della Fondazione e delle universita', senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali adottano le necessarie disposizioni di
adeguamento alla prescrizione di cui all'articolo 103,
comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in
via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146,
comma 4, secondo periodo sono conclusi dall'autorita'
competente alla gestione del vincolo paesaggistico i
procedimenti relativi alle domande di autorizzazione
paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile
2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del
presente comma, ovvero definiti con determinazione di
improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto,
senza pronuncia nel merito della compatibilita'
paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso
l'autorita' competente e' obbligata, su istanza della parte
interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo
con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai
sensi dell'articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15
dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione
della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della
soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge
15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita'
paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 181,
comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 167, comma 5.».
- Il testo del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302,
relativo all'istituzione, presso le accademie di belle
arti, del corso di diploma accademico di secondo livello di
durata quinquennale in restauro abilitante alla professione
di «restauratore di beni culturali», e' pubblicato, per
comunicato, nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2011,
n. 29.
- Si riporta il testo del comma 1 del dell'articolo
3-quater decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3-quater (Disposizioni urgenti per
l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero
dell'universita' e della ricerca). - 1. Le disposizioni del
regolamento recante le procedure e le modalita' per la
programmazione e il reclutamento del personale docente e
del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico
2022/2023. In sede di prima attuazione la programmazione
del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del
medesimo regolamento e' approvata dal consiglio di
amministrazione su proposta del consiglio accademico entro
il 31 dicembre 2021 ad esclusione delle disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento, che si
applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022.
(omissis).».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n.
143;
«Art. 8 (Disposizioni finali, transitorie e
abrogazioni). -(omissis).
5. All'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, il comma 7 e'
sostituito dal seguente: «7. La definizione dell'organico
del personale di cui al comma 6, lettera d), e' approvata
con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132
(Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche
e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508);
«Art. 4 (Organi). - 1. Sono organi necessari delle
istituzioni:
a) il presidente;
b) il direttore;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il consiglio accademico;
e) il collegio dei revisori;
f) il nucleo di valutazione;
g) il collegio dei professori;
h) la consulta degli studenti.
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per
il collegio dei professori, durano in carica tre anni e
possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i
limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di
cui al comma 1.».
- Si riporta il testo del comma 107-bis dell'articolo 8
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilita'
2013);
«(omissis).
107-bis. Il termine ultimo di validita' ai fini
dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali
rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 e'
prorogato al 31 dicembre 2021.
(omissis).».
 
((Art. 64 ter

Proroga degli organi degli Enti parco nazionali

1. Al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' prorogata fino alla scadenza dell'organo nominato in data piu' recente.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree
protette )
«Art. 9 (Ente parco). - 1. L'Ente parco ha
personalita' di diritto pubblico, sede legale e
amministrativa nel territorio del parco ed e' sottoposto
alla vigilanza del Ministro dell'ambiente
2. Sono organi dell'Ente:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) la Comunita' del parco.
3. Il Presidente e' nominato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio
ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una
terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in
possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle
istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di
gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta
giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle
regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati
proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia
raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni
interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari
competenti per materia, che si pronunciano entro trenta
giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del
Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.
L'avvio della procedura di nomina e' reso noto nel sito
internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare nonche' dell'ente parco
interessato, sessanta giorni prima della scadenza del
Presidente in carica. Non puo' essere nominato Presidente
di Ente parco chi ha gia' ricoperto tale carica per due
mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente
di Ente parco si applica la disciplina in materia di
inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi di cui
al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente
ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina
l'attivita', esplica le funzioni che gli sono delegate dal
Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed
indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio
direttivo nella seduta successiva
4. Il Consiglio Direttivo e' formato dal Presidente e
da otto componenti nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva
designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le
Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30
giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente
detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina
dei soggetti designati. I componenti del Consiglio
Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente
qualificati in materia di aree protette e biodiversita',
secondo le seguenti modalita':
a) quattro, su designazione della Comunita' del
parco, con voto limitato;
b) uno, su designazione delle associazioni di
protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349;
c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare;
d) uno, su designazione del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali;
e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (15).
4-bis. Nella composizione degli organismi di gestione
e direzione delle aree naturali protette deve essere
rispettato il criterio della parita' di genere.
5. Le designazioni sono effettuate entro
quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro
dell'ambiente. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla
scadenza del termine di quarantacinque giorni, il
Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo
fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le
predette funzioni per un periodo non superiore comunque a
centottanta giorni. Qualora siano designati membri della
Comunita' del parco sindaci di un comune oppure presidenti
di una comunita' montana, di una provincia o di una regione
presenti nella Comunita' del parco, la cessazione dalla
predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza
immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e
il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla
cessazione, della designazione. La stessa norma si applica
nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli
stessi enti
6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno
un vice presidente scelto tra i membri designati dalla
Comunita' del parco ed una Giunta esecutiva formata da tre
componenti, compreso il Presidente, secondo le modalita' e
con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.
7. Il Consiglio direttivo e' legittimamente insediato
quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte
le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che
sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con
il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di
piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime parere
vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui
all'articolo 14.
8-bis. Lo statuto dell'Ente e' deliberato dal
consiglio direttivo, sentito il parere della Comunita' del
parco ed e' trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne
verifica la legittimita' e puo' richiederne il riesame
entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve
controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle
eventuali osservazioni di legittimita' del Ministero
dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo.
Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio
decreto entro i successivi trenta giorni.
9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso
l'organizzazione interna, le modalita' di partecipazione
popolare, le forme di pubblicita' degli atti.
10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il
riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le
norme di contabilita' dello Stato e sulla base dei
regolamenti di contabilita' dell'Ente parco, approvati dal
Ministro del tesoro di concerto con il Ministro
dell'ambiente. In quanto soggette ad approvazione da parte
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, in qualita' di amministrazione vigilante, ai
sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere
di adozione o di modificazione degli statuti, dei
regolamenti e delle piante organiche sono corredate del
parere del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio dei
revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del
tesoro ed e' formato da tre componenti scelti tra
funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra
iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi
sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in
qualita' di Presidente del Collegio; uno dalla regione o,
d'intesa, dalle regioni interessate.
11. Il direttore del parco e' nominato, con decreto,
dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre
candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti
iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attivita'
di direttore di parco istituito presso il Ministero
dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura
concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a
stipulare con il direttore nominato un apposito contratto
di diritto privato per una durata non superiore a cinque
anni. L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo
rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del
presente comma.
11-bis. La gestione amministrativa dei parchi
nazionali e' affidata al direttore del parco, che esercita
le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei
programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal
Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore
del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a
rilevanza esterna.
12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica
cinque anni.
12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli
altri componenti dei Consigli direttivi nonche' ai
componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti
parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo
35, spetta un'indennita' di carica articolata in un
compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la
partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e
della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio
2001, e con la procedura indicata nella circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29
maggio 2001.
13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono
inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.
14. La pianta organica di ogni Ente parco e'
commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il
personale ad esso assegnate. Per le finalita' di cui alla
presente legge e' consentito l'impiego di personale tecnico
e di manodopera con contratti a tempo determinato ed
indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro
vigenti per il settore agricolo-forestale.
14-bis. Per la realizzazione di piani, programmi e
progetti, ferma restando la possibilita' di ricorrere a
procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti
parco nazionali possono avvalersi della societa' di cui
all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
15. Il Consiglio direttivo puo' nominare appositi
comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per
problemi specifici nei settori di attivita' dell'Ente
parco.».
 
((Art. 64 quater

Fruizione delle aree naturali protette

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a essi attribuite dal PNRR, gli enti di gestione delle aree naturali protette possono regolamentare l'accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un contributo all'ente di gestione da parte dei visitatori.))


Riferimenti normativi

- Il testo della legge n. 394 del 6 dicembre 1991
(Legge quadro sulle aree protette), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.
 
((Art. 64 quinquies

Misure di semplificazione in materia di ricerca clinica

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «l'attivita' ambulatoriale» sono inserite le seguenti: «, la ricerca clinica, la comunicazione al paziente»;
b) all'articolo 16-bis, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «alla medicina di genere e all'eta' pediatrica» sono inserite le seguenti: «nonche' alla comunicazione tra il medico e il paziente».
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16 e primo comma
dell'articolo 16-bis, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421), come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Formazione). - 1. La formazione medica di
cui all'articolo 6, comma 2, implica la partecipazione
guidata o diretta alla totalita' delle attivita' mediche,
ivi comprese la medicina preventiva, le guardie,
l'attivita' di pronto soccorso, l'attivita' ambulatoriale,
la ricerca clinica, la comunicazione al paziente e
l'attivita' operatoria per le discipline chirurgiche,
nonche' la graduale assunzione di compiti assistenziali e
l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle
direttive ricevute dal medico responsabile della
formazione. La formazione comporta l'assunzione delle
responsabilita' connesse all'attivita' svolta. Durante il
periodo di formazione e' obbligatoria la partecipazione
attiva a riunioni periodiche, seminari e corsi
teorico-pratici nella disciplina.».
«Art. 16-bis (Formazione continua). - 1. Ai sensi del
presente decreto, la formazione continua comprende
l'aggiornamento professionale e la formazione permanente.
L'aggiornamento professionale e' l'attivita' successiva al
corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione
complementare, formazione specifica in medicina generale,
diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita
professionale le conoscenze professionali. La formazione
permanente comprende le attivita' finalizzate a migliorare
le competenze e le abilita' cliniche, tecniche e
manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al
progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di
garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed
efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario
nazionale. L'aggiornamento periodico del personale operante
presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato
nella sperimentazione clinica dei medicinali e' realizzato
attraverso il conseguimento di appositi crediti formativi
su percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali sia
data rilevanza anche alla medicina di genere e all'eta'
pediatrica nonche' alla comunicazione tra il medico e il
paziente, e multiprofessionali nonche' su percorsi
formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca
clinica multicentrici.
Omissis.».
 
Art. 65
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali

1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilita' degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, direttamente sulla base del programma annuale di attivita' di cui al comma 5-bis, nonche' nelle forme e secondo le modalita' indicate nei commi da 3 a 5.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e fermi restando i compiti e le responsabilita' dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:
a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla verifica dell'attivita' di manutenzione svolta dai gestori, dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei processi di manutenzione, nonche' l'attivita' ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio, nonche' all'esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ed alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264;
b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;
c) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'adozione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, del decreto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;
d) stabilisce, con proprio provvedimento, modalita', contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
e) cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011 nonche' la relativa attivita' di formazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto;
f) provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonche' alla classificazione della sicurezza della rete esistente, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalita' per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;
g) effettua, in attuazione del programma annuale di attivita' di cui al comma 5-bis e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunita' anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni, le ispezioni di sicurezza previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche compiendo verifiche sulle attivita' di controllo gia' svolte dai gestori eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;
h) adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalita' di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione delle stesse;
i) sovraintende alla gestione dei dati secondo quanto previsto dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
l) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'aggiornamento delle tariffe previste dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
m) svolge attivita' di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali»;
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attivita' di vigilanza diretta dell'Agenzia sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ed alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. Relativamente alle attivita' dell'anno 2021, il programma di cui al primo periodo e' adottato entro il 31 agosto 2021. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Agenzia trasmette al Ministro delle infrastrutture e ((della mobilita' sostenibili)) e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attivita' previste dai commi da 3 a 5 e svolte nel corso dell'anno precedente.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 12, commi 1, 4 e 5,
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni
urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze),
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). -
1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di
seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con possibilita' di
articolazioni territoriali, di cui una, con competenze
riferite in particolare ai settori delle infrastrutture
stradali e autostradali, avente sede a Genova. Fermi i
compiti, gli obblighi e le responsabilita' degli enti
proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza,
l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni
di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle
infrastrutture stradali e autostradali, direttamente sulla
base del programma annuale di attivita' di cui al comma
5-bis, nonche' nelle forme e secondo le modalita' indicate
nei commi da 3 a 5. Per quanto non disciplinato dal
presente articolo si applicano gliarticoli 8e9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
(Omissis).
4. Con riferimento alla sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali e fermi restando i
compiti e le responsabilita' dei soggetti gestori,
l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici
che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:
a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla
verifica dell'attivita' di manutenzione svolta dai gestori,
dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei
processi di manutenzione, nonche' l'attivita' ispettiva e
di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i
gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle
stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo
del rischio, nonche' all'esecuzione dei necessari
interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili ed alla Commissione di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264;
b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle
reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della
Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle
infrastrutture certificati da organismi di parte terza
riconosciuti dall'Agenzia;
c) propone al Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili l'adozione, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, del decreto previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo
2011, n. 35;
d) stabilisce, con proprio provvedimento,
modalita', contenuti e documenti costituenti la valutazione
di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di
infrastruttura di cui all'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 35 del 2011;
e) cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che
possono effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4 del
citato decreto legislativo n. 35 del 2011 nonche' la
relativa attivita' di formazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto;
f) provvede alla classificazione dei tratti ad
elevata concentrazione di incidenti nonche' alla
classificazione della sicurezza della rete esistente,
secondo quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di definire, con
proprio provvedimento, criteri e modalita' per
l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal
medesimo decreto;
g) effettua, in attuazione del programma annuale di
attivita' di cui al comma 5-bise comunque ogni qual volta
ne ravvisi l'opportunita' anche sulla base delle
segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili o di altre pubbliche
amministrazioni, le ispezioni di sicurezza previste
dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 35 del
2011, anche compiendo verifiche sulle attivita' di
controllo gia' svolte dai gestori eventualmente effettuando
ulteriori verifiche in sito;
h) adotta le misure di sicurezza temporanee da
applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori
stradali, fissando le modalita' di svolgimento delle
ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione
delle stesse;
i) sovraintende alla gestione dei dati secondo
quanto previsto dall'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 35 del 2011;
l) propone al Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili l'aggiornamento delle tariffe
previste dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n.
35 del 2011;
m) svolge attivita' di studio, ricerca e
sperimentazione in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali.
5. Ferme restando le sanzioni gia' previste dalla
legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali,
l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni
adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attivita' di
cui al comma 4, lettere a) e c), e' punita con le sanzioni
amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e
irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al
Capo I, Sezioni I e II, dellalegge 24 novembre 1981, n.
689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione e'
compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed e' determinata
anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei
soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
fino al dieci per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
contestazione della violazione. In caso di reiterazione
delle violazioni, l'Agenzia puo' applicare un'ulteriore
sanzione di importo fino al doppio della sanzione gia'
applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima.
Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare
pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della
circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia puo'
imporre al gestore l'adozione di misure cautelative,
limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli
sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato
l'applicazione della misura stessa e, in caso di
inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente
per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura
imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre
per cento del fatturato sopra indicato.
5-bis. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma
delle attivita' di vigilanza diretta dell'Agenzia sulle
condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e
autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo,
dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili ed alla Commissione di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n.
264. Relativamente alle attivita' dell'anno 2021, il
programma di cui al primo periodo e' adottato entro il 31
agosto 2021. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Agenzia
trasmette al Ministro delle infrastrutture e della
mobilitasostenibilie alle competenti Commissioni
parlamentari una relazione sulle attivita' previste dai
commi da 3 a 5 e svolte nel corso dell'anno precedente.
(Omissis).».
 
((Art. 65 bis
Proroga della concessione di esercizio della tratta italiana della
ferrovia Domodossola-Locarno

1. Al fine di assicurare la continuita' del servizio pubblico di trasporto di interesse nazionale costituito dalla ferrovia internazionale Domodossola-Locarno, come disciplinato dalla Convenzione internazionale resa esecutiva dalla legge 16 dicembre 1923, n. 3195, all'articolo 3, comma 9, della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole: «31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2031». All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))


Riferimenti normativi

- La legge 16 dicembre 1923, n. 3195 (Approvazione
della Convenzione italo-svizzera concernente la ferrovia
elettrica a scartamento ridotto Locarno-Domodossola), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio
1924.
- Si riporta l'articolo 3, comma 9, della legge 18
giugno 1998, n. 194 (Interventi nel settore dei trasporti),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Interventi nei settori del trasporto rapido
di massa e ferroviario). - (Omissis).
9. Per assicurare il regolare svolgimento della
relazione ferroviaria Domodossola-Locarno ai sensi della
convenzione internazionale stipulata in data 12 novembre
1919, con ratifiche scambiate il 10 febbraio 1923, e resa
esecutiva con legge 16 dicembre 1923, n. 3195, la
concessione alla Societa' subalpina di imprese ferroviarie
dell'esercizio della tratta italiana da Domodossola al
confine svizzero e' prorogata fino al 31 agosto 2031.».
 
Art. 66

Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali

((01. All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «delle attivita' di cui all'articolo 5,» sono inserite le seguenti: «nonche' delle eventuali attivita' diverse di cui all'articolo 6»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attivita' di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attivita' di cui ai citati articoli 5 e 6».
02. All'articolo 32, comma 4, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile».))

1. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 maggio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2022».
((1-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attivita' di cui all'articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attivita' di cui al citato articolo 2».))
2. All'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Esclusivamente per le medesime finalita', l'INPS ((consente alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali e alle associazioni di tutela delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilita', l'accesso, temporaneo e limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi, su richiesta dell'interessato, alle informazioni strettamente necessarie contenute nei verbali di accertamento dello stato di invalidita' o disabilita' in tutti i casi stabiliti dalla legge)), attraverso lo strumento della Carta. L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua la tipologia di dati soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta e all'accesso alle predette informazioni nonche' le misure necessarie alla tutela dei diritti fondamentali dell'interessato.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del codice del
Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Enti del Terzo settore). - 1. Sono enti del
Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le
associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici,
le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti
associative, le societa' di mutuo soccorso, le
associazioni, riconosciute o non riconosciute, le
fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi
dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di
utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva
o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale
in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di
denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o
scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico
nazionale del Terzo settore.
2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le
associazioni politiche, i sindacati, le associazioni
professionali e di rappresentanza di categorie economiche,
le associazioni di datori di lavoro, nonche' gli enti
sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai
suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel
settore della protezione civile alla cui disciplina si
provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi
dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi
volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle
d'Aosta. Sono altresi' escluse dall'ambito di applicazione
del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto
privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione
delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio
2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica
amministrazione degli amministratori di tali enti si
configura come mera designazione, intesa come espressione
della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura
quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicche' e'
sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di
quest'ultima.
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme
del presente decreto si applicano limitatamente allo
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 5, nonche'
delle eventuali attivita' diverse di cui all'articolo 6 a
condizione che per tali attivita' adottino un regolamento,
in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata,
che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel
rispetto della struttura e della finalita' di tali enti,
recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel
Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo
svolgimento di tali attivita' deve essere costituito un
patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente
le scritture contabili di cui all'articolo 13. I beni che
compongono il patrimonio destinato sono indicati nel
regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per
le obbligazioni contratte in relazione alle attivita' di
cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente
riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio
destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso
civilmente riconosciuto non possono far valere alcun
diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle
attivita' di cui ai citati articoli 5 e 6.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del codice
del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117.
«Art. 5 (Attivita' di interesse generale). - 1. Gli
enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali
incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva
o principale una o piu' attivita' di interesse generale per
il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita'
civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Si
considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le
attivita' aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000,
n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive
modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno
2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione
professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di
interesse sociale con finalita' educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla
salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle
risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi, nonche' alla tutela degli animali e
prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto
1991, n. 281;
f) interventi di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale;
i) organizzazione e gestione di attivita'
culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attivita', anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attivita' di interesse generale di cui al presente
articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario,
ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attivita'
turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla
prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al
contrasto della poverta' educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore
resi da enti composti in misura non inferiore al settanta
per cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge
11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attivita' commerciali, produttive, di educazione
e informazione, di promozione, di rappresentanza, di
concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte
nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e
solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un
produttore operante in un'area economica svantaggiata,
situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla
base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere
l'accesso del produttore al mercato e che preveda il
pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore
del produttore e l'obbligo del produttore di garantire
condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative
nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai
lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e
di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi
per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al
reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo recante revisione della disciplina in materia
di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del
Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e
successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di
carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare
bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o
lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale
dei migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2
della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive
modificazioni;
t) organizzazione e gestione di attivita' sportive
dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione
gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto
2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di
denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o
di attivita' di interesse generale a norma del presente
articolo;
v) promozione della cultura della legalita', della
pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non
armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili,
sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e
degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui
al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e
delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei
tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.
53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1,
comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
x) cura di procedure di adozione internazionale ai
sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
y) protezione civile ai sensi della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o
di beni confiscati alla criminalita' organizzata.
2. Tenuto conto delle finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonche' delle
finalita' e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del
presente Codice, l'elenco delle attivita' di interesse
generale di cui al comma 1 puo' essere aggiornato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni
parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i
quali quest'ultimo puo' essere comunque adottato.».
«Art. 6 (Attivita' diverse). - 1. Gli enti del Terzo
settore possono esercitare attivita' diverse da quelle di
cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o
lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali
rispetto alle attivita' di interesse generale, secondo
criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui
all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse,
anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attivita' in
rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e
gratuite, impiegate nelle attivita' di interesse
generale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del codice del
Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, come modificato dalla presente legge:
«Art. 32 (Organizzazioni di volontariato). - 1. Le
organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore
costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non
riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone
fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo
svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o
piu' attivita' di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo
prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri
associati o delle persone aderenti agli enti associati.
1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero
degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel
comma 1, esso deve essere integrato entro un anno,
trascorso il quale l'organizzazione di volontariato e'
cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore
se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione
del medesimo.
2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di
volontariato possono prevedere l'ammissione come associati
di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a
condizione che il loro numero non sia superiore al
cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di
volontariato.
3. La denominazione sociale deve contenere
l'indicazione di organizzazione di volontariato o
l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di
volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni
equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da
soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.
4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono
l'attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le
norme del presente capo si applicano nel rispetto delle
disposizioni in materia di protezione civile e alla
relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge
16 marzo 2017, n. 30. Ai fini del calcolo della quota
percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi
comunali, intercomunali e provinciali di protezione
civile.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 101 del
codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, come modificato dalla presente legge:
«Art. 101 (Norme transitorie e di attuazione). -
(omissis).
2. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale
del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme
previgenti ai fini e per gli effetti derivanti
dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus,
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione
sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del
presente decreto entro il 31 maggio 2022. Entro il medesimo
termine, esse possono modificare i propri statuti con le
modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni
dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove
disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che
escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili
mediante specifica clausola statutaria.
(omissis).».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 e
dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
11,2 come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Nozione e qualifica di impresa sociale). -
(omissis).
2. Non possono acquisire la qualifica di impresa
sociale le societa' costituite da un unico socio persona
fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi
limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei
servizi in favore dei soli soci o associati.
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le
norme del presente decreto si applicano limitatamente allo
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, a
condizione che per tali attivita' adottino un regolamento,
in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata,
che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel
rispetto della struttura e delle finalita' di tali enti,
recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento
di tali attivita' deve essere costituito un patrimonio
destinato e devono essere tenute separatamente le scritture
contabili di cui all'articolo 9. I beni che compongono il
patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche
con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni
contratte in relazione alle attivita' di cui all'articolo
2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono
nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori
dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far
valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo
svolgimento delle attivita' di cui al citato articolo 2.
(omissis).».
«Art. 2 (Attivita' d'impresa di interesse generale).
- 1. L'impresa sociale esercita in via stabile e principale
una o piu' attivita' d'impresa di interesse generale per il
perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di
utilita' sociale. Ai fini del presente decreto, si
considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le
attivita' d'impresa aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000,
n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi
e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno
2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6
giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione
professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di
interesse sociale con finalita' educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla
salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle
risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale;
i) organizzazione e gestione di attivita'
culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attivita', anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato,
e delle attivita' di interesse generale di cui al presente
articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario,
ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attivita'
turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla
prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al
contrasto della poverta' educativa;
m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad
altri enti del Terzo settore resi da enti composti in
misura non inferiore al settanta per cento da imprese
sociali o da altri enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge
11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attivita' commerciali, produttive, di educazione
e informazione, di promozione, di rappresentanza, di
concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte
nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e
solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un
produttore operante in un'area economica svantaggiata
situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla
base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere
l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il
pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore
del produttore e l'obbligo del produttore di garantire
condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative
nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai
lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e
di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi
per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al
reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone di cui al comma 4;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive
modificazioni nonche' ogni altra attivita' di carattere
residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni
sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale
dei migranti;
s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2
della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive
modificazioni;
u) organizzazione e gestione di attivita' sportive
dilettantistiche;
v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o
di beni confiscati alla criminalita' organizzata.
2. Tenuto conto delle finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge n. 106 del 2016, nonche' delle
finalita' e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del
codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, l'elenco delle attivita' d'impresa di
interesse generale di cui al comma 1 puo' essere aggiornato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, acquisito il parere delle commissioni
parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i
quali quest'ultimo puo' essere comunque adottato. (4)
3. Ai fini di cui al comma 1, si intende svolta in
via principale l'attivita' per la quale i relativi ricavi
siano superiori al settanta per cento dei ricavi
complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di
computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
4. Ai fini del presente decreto, si considera
comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo
oggetto, l'attivita' d'impresa nella quale, per il
perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di
utilita' sociale, sono occupati:
a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi
dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e
successive modificazioni;
b) persone svantaggiate o con disabilita' ai sensi
dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonche'
persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e
successive modificazioni, e persone senza fissa dimora
iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma,
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in
una condizione di poverta' tale da non poter reperire e
mantenere un'abitazione in autonomia.
5. Ai fini di cui al comma 4, l'impresa sociale
impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui
alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei
lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale
minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono
contare per piu' di un terzo e per piu' di ventiquattro
mesi dall'assunzione. La situazione dei lavoratori di cui
al comma 4 deve essere attestata ai sensi della normativa
vigente.
6. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le
disposizioni di cui ai commi 3 e 5 si applicano
limitatamente allo svolgimento delle attivita' di cui al
presente articolo.».
- Si riporta il testo del comma 563 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla
presente legge:
«(omissis).
563. Al fine di agevolare l'accesso a benefici,
supporti ed opportunita' utili alla promozione dei diritti
delle persone con disabilita', con decreto del Ministro per
la famiglia e le disabilita', di concerto con i Ministri
del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture
e dei trasporti e per i beni e le attivita' culturali,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri per il rilascio
della Carta europea della disabilita' in Italia e sono
determinate le modalita' per l'individuazione degli aventi
diritto e per la realizzazione e la distribuzione della
stessa a cura dell'INPS. Esclusivamente per le medesime
finalita', l'INPS consente alle pubbliche amministrazioni,
agli enti territoriali e alle associazioni di tutela delle
persone con disabilita' maggiormente rappresentative e
capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano
beni o servizi in favore delle persone con disabilita',
l'accesso, temporaneo e limitato al solo disbrigo delle
pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi,
su richiesta dell'interessato, alle informazioni
strettamente necessarie contenute nei verbali di
accertamento dello stato di invalidita' o disabilita' in
tutti i casi stabiliti dalla legge, attraverso lo strumento
della Carta. L'INPS, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, individua la tipologia di dati soggetti
al trattamento e le operazioni eseguibili necessarie al
funziona mento della Carta e all'accesso alle predette
informazioni nonche' le misure necessarie alla tutela dei
diritti fondamentali dell'interessato. Le caratteristiche
tecniche della Carta di cui al presente comma sono conformi
alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione
europea ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di
disabilita' dei cittadini negli Stati membri dell'Unione
europea. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019, 2020 e 2021.
(omissis).».
 
((Art. 66 bis

Modifiche a disposizioni legislative

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le parole: «individuate con decreto del Ministro» sono soppresse.
2. Al secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole da: «Con decreto del Ministro della giustizia» fino a: «che assicurano» sono sostituite dalle seguenti: «E' assicurata».
3. Il comma 3-bis dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' abrogato.
4. Al comma 4-octies dell'articolo 241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «, secondo le modalita' definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono soppresse.
5. Il comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' abrogato.
6. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quarto periodo del comma 38 e' soppresso e il comma 937 e' abrogato.
7. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 luglio 2016, n. 154, e' abrogato.
8. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, e' abrogato.
9. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e' abrogata.
10. Il comma 3 dell'articolo 78 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' abrogato.
11. Il comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e' abrogato.
12. Il comma 20-ter dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' abrogato.
13. Il comma 13 dell'articolo 19 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, e' abrogato.
14. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' soppresso.
15. Il numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, e' abrogato.
16. Il secondo periodo del comma 373 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' soppresso.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 5 della
legge 15 dicembre 1990, n. 395, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Compiti istituzionali). - 2. Il Corpo di
polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione
dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale;
garantisce l'ordine e tutela la sicurezza all'interno degli
istituti penitenziari e delle strutture del Ministero della
giustizia ; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di
lavoro, alle attivita' di osservazione e di trattamento
rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il
servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il
servizio di piantonamento dei detenuti ed internati
ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalita'
ed i tempi di cui all'articolo 4. Contribuisce a verificare
il rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti
della magistratura di sorveglianza. Collabora con la
magistratura di sorveglianza operando presso ogni Tribunale
e Ufficio di sorveglianza; assiste il magistrato del
pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione
istituiti nell'ambito delle Procure della Repubblica presso
il Tribunale del capoluogo del distretto, nonche' delle
Procure generali presso le Corti di appello.».
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 56
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 56 (Accertamenti medico-legali). - (omissis).
1-bis. Il personale di Polizia penitenziaria, che per
ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di
prestare servizio, deve darne tempestiva notizia telefonica
al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende,
trasmettendo nel piu' breve tempo possibile il certificato
medico recante la prognosi, nonche', alla competente
articolazione sanitaria, il certificato medico da cui
risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinche',
nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, venga
verificata la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad
attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso
delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o
controindicazioni all'impiego. E' assicurata l'adozione del
sistema del doppio certificato, in modo che quello recante
la diagnosi sia destinato unicamente all'articolazione
sanitaria competente e non confluisca nel fascicolo
personale del dipendente, restando salva e impregiudicata
la facolta' dell'Amministrazione di effettuare, tramite
l'articolazione sanitaria competente, le visite di
controllo per l'idoneita' psico-fisica previste dalle norme
in vigore.
(omissis).».
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 64
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). -
(omissis).
3-bis. (abrogato).
(omissis).».
- Si riporta il testo del comma 4-octies dell'articolo
241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 241-bis (Aree Militari).
4-octies. Ferme restando le competenze di cui
all'articolo 9 del decreto del Ministro della difesa 22
ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del
15 aprile 2010, l'ISPRA provvede alle attivita' di
vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti
avvalendosi delle ARPA.».
- Il comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e' stato abrogato dalla presente legge.
- Si riporta il testo del comma 38 e comma 937
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come
modificato dalla presente legge:
«(omissis).
38. Gli agenti di assicurazione persone fisiche
iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi
e riassicurativi (RUI), Sezione A, su richiesta sono
iscritti nell'albo di cui al comma 37 del presente
articolo, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati
all'offerta fuori sede, purche' in possesso dei medesimi
requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti per
questi ultimi. A tal fine l'organismo di cui all'articolo
31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con
propria delibera, definisce, in coerenza con il quadro
normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto
di una prova valutativa semplificata che i soggetti di cui
al primo periodo del presente comma devono sostenere in
considerazione dei requisiti di professionalita' gia'
posseduti. In tal caso si applica il regime di vigilanza di
cui al comma 36 e gli agenti di assicurazione di cui al
presente comma sono soggetti alle regole di condotta
vigenti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta
fuori sede.»
(omissis).
937. (abrogato).
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 28
luglio 2016, n. 154, come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Disposizioni per agevolare la
partecipazione ai programmi di aiuto europei). - 1.
All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Le pubbliche amministrazioni interessate,
tenuto conto delle attribuzioni delle regioni e degli enti
locali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, forniscono
a titolo gratuito ai soggetti richiedenti i contributi
europei le informazioni e l'assistenza necessarie,
promuovono e attuano specifiche procedure di gestione delle
nuove istanze che agevolano la fruizione degli aiuti e
predispongono le circolari esplicative e applicative
correlate»;
b) al comma 8, secondo periodo, la parola:
«prioritariamente» e' soppressa.
2. Al fine di assicurare che la produzione di latte
sia pianificata e adeguata alla domanda e per consentire un
miglior approccio collettivo di filiera nell'ambito dei
piani di sviluppo rurale, alle organizzazioni di produttori
costituite da produttori del settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 152,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
sono rese disponibili le informazioni relative ai propri
soci contenute nel fascicolo aziendale e nella banca di
dati nazionale dell'anagrafe zootecnica utilizzando le
funzionalita' disponibili del Sistema informativo agricolo
nazionale e del sistema informativo veterinario.
3. L'accesso alle banche di dati di cui al comma 2 da
parte delle organizzazioni di produttori riconosciute e'
consentito limitatamente alle informazioni utili allo
svolgimento delle funzioni a esse demandate ai sensi della
normativa europea e su espresso mandato del socio
produttore.
4. (abrogato).
5. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3
si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 151, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 17 (Banche dati in materia di politiche del
lavoro). - 1. All'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno
2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 99 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole «opportunita' di
impiego» sono aggiunte le seguenti: «nonche' le
informazioni relative agli incentivi, ai datori di lavoro
pubblici e privati, ai collaboratori e ai lavoratori
autonomi, agli studenti e ai cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro.
Nell'ambito della Banca dati di cui al comma 1 e'
costituita un'apposita sezione denominata "Fascicolo
dell'azienda" che contiene le informazioni di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608»;
b) al comma 3, dopo le parole «l'Istituto nazionale
di previdenza sociale,» sono inserite le seguenti:
«l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro.».
2. (abrogato).
3. Le disposizioni di cui al presente articolo
sostituiscono la comunicazione al Garante per la protezione
dei dati personali di cui all'articolo 39 del decreto
legislativo n. 196 del 2003.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie gia'
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3. (Disposizioni comuni per la Polizia di
Stato)
4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal
presente Capo, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) soppressa;
b) con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le
necessarie modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, con specifico riferimento
alla revisione delle funzioni di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, anche in
attuazione dell'articolo 18, comma 5, del decreto
legislativo 7 agosto 2016, n. 177.».
- Si riporta il testo dell'articolo 78 del codice del
Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, come modificato dalla presente legge:
«Art. 78 (Regime fiscale del Social Lending). - 1. I
soggetti gestori delle piattaforme di cui all'articolo 44,
comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, sui redditi
di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro
tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con
l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli
di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel caso in cui i
prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati
destinati al finanziamento e al sostegno delle attivita' di
cui all'articolo 5.
2.
3. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 74, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 20 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Al
fine di assicurare la continuita' dell'azione
amministrativa, il Direttore dell'Agenzia pro tempore alla
data di entrata in vigore del presente decreto resta in
carica fino alla scadenza del suo mandato.
2. Il Direttore dell'Agenzia, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
propone lo statuto dell'Agenzia.
3. (abrogato).
4. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo
6, comma 3, ultimo periodo, rimane in vigore il decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27
marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del
7 maggio 2008.
5. Qualora la normativa vigente faccia riferimento a
disposizioni abrogate dall'articolo 21, e fuori dai casi di
abrogazione per incompatibilita', il riferimento si intende
effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente
decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 83 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli
effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria
e militare). - 1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le
udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso
tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data
successiva al 15 aprile 2020.
2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e' sospeso il
decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei
procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto
sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la
fase delle indagini preliminari, per l'adozione di
provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro
motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi
del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le
impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove
il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di
sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di
detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e
ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e'
differita l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine
in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresi'
sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i
termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi
alle Commissioni tributarie e il termine di cui
all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31
dicembre 1992 n. 546. Per il periodo compreso tra il 9
marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il
decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice
penale.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano
nei seguenti casi:
a) cause di competenza del tribunale per i
minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilita', ai
minori stranieri non accompagnati e ai minori allontanati
dalla famiglia quando dal ritardo puo' derivare un grave
pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui e' urgente e
indifferibile la tutela di diritti fondamentali della
persona; cause relative ai diritti delle persone minorenni,
al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e
all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari
derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di
matrimonio o di affinita', nei soli casi in cui vi sia
pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali;
procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di
diritti fondamentali della persona; procedimenti per
l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di
amministrazione di sostegno, di interdizione e di
inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una
motivata situazione di indifferibilita' incompatibile anche
con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che
l'esame diretto della persona del beneficiario,
dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti
incompatibile con le sue condizioni di eta' e salute;
procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre
1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della
legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione
di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e
trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione
europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373
del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di
cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti
la cui ritardata trattazione puo' produrre grave
pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la
dichiarazione di urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio
giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al
ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause gia'
iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del
presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
b) procedimenti di convalida dell'arresto o del
fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa
familiare, procedimenti nei quali nel periodo di
sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di
cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura
penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un
condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005,
n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al
capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura
penale, procedimenti in cui sono applicate misure di
sicurezza detentive o e' pendente la richiesta di
applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i
detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori
espressamente richiedono che si proceda, altresi' i
seguenti:
1) procedimenti a carico di persone detenute,
salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure
alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26
luglio 1975, n. 354;
2) procedimenti in cui sono applicate misure
cautelari o di sicurezza;
3) procedimenti per l'applicazione di misure di
prevenzione o nei quali sono disposte misure di
prevenzione;
c) procedimenti che presentano carattere di
urgenza, per la necessita' di assumere prove indifferibili,
nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura
penale. La dichiarazione di urgenza e' fatta dal giudice o
dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con
provvedimento motivato e non impugnabile.
3-bis. La richiesta che si proceda da parte di
detenuti, imputati o proposti a norma del comma 3, lettera
b), alinea, per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte
di cassazione, puo' essere avanzata solo a mezzo del
difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte. Nei
procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e
pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9
marzo al 30 giugno 2020 il decorso del termine di
prescrizione e' sospeso sino alla data dell'udienza fissata
per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31
dicembre 2020.
4. Nei procedimenti penali in cui opera la
sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresi'
sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione
e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di
procedura penale.
5. Nel periodo di sospensione dei termini e
limitatamente all'attivita' giudiziaria non sospesa, i capi
degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui
al comma 7, lettere da a) a f) e h).
6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo
svolgimento dell'attivita' giudiziaria, per il periodo
compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 i capi degli
uffici giudiziari, sentiti l'autorita' sanitaria regionale,
per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e
il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure
organizzative, anche relative alla trattazione degli affari
giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle
indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della
salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, dal Ministero della giustizia e delle
prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, al fine di evitare
assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e
contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi
dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale
presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate
d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte
d'appello dei rispettivi distretti.
7. Per assicurare le finalita' di cui al comma 6, i
capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti
misure:
a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli
uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle
persone che debbono svolgervi attivita' urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente
amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli
uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162
della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via
residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi
urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi,
previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione
telefonica o telematica, curando che la convocazione degli
utenti sia scaglionata per orari fissi, nonche' l'adozione
di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di
assembramento;
d) l'adozione di linee guida vincolanti per la
fissazione e la trattazione delle udienze;
e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi
dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale,
di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze
e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura
civile, delle udienze civili pubbliche;
f) la previsione dello svolgimento delle udienze
civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi
dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice,
anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso
la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da
remoto individuati e regolati con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati
del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza
deve in ogni caso avvenire con modalita' idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione delle parti; il luogo posto nell'ufficio
giudiziario da cui il magistrato si collega con gli
avvocati, le parti ed il personale addetto e' considerato
aula d'udienza a tutti gli effetti di legge. Prima
dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle
parti e al pubblico ministero, se e' prevista la sua
partecipazione, giorno, ora e modalita' di collegamento.
All'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalita'
con cui si accerta dell'identita' dei soggetti partecipanti
e, ove trattasi di parti, della loro libera volonta'. Di
tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo
verbale;
g) la previsione del rinvio delle udienze a data
successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e
penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
h) lo svolgimento delle udienze civili che non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori
delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico
di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e
la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del
giudice;
h-bis) lo svolgimento dell'attivita' degli
ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione delle parti.
7-bis. Fermo quanto disposto per gli incontri tra
genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di
operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con
provvedimento giudiziale fino al 31 maggio 2020, dopo tale
data e' ripristinata la continuita' degli incontri protetti
tra genitori e figli gia' autorizzata dal tribunale per i
minorenni per tutti i servizi residenziali, non
residenziali e semiresidenziali per i minorenni, nonche'
negli spazi neutri, favorendo le condizioni che consentono
le misure di distanziamento sociale. La sospensione degli
incontri, nel caso in cui non sia possibile assicurare i
collegamenti da remoto, puo' protrarsi esclusivamente in
caso di taluno dei delitti di cui alla legge 19 luglio
2019, n. 69.
8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di
cui al comma 7 che precludano la presentazione della
domanda giudiziale e' sospesa la decorrenza dei termini di
prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere
esercitati esclusivamente mediante il compimento delle
attivita' precluse dai provvedimenti medesimi.
9. Nei procedimenti penali il corso della
prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308,
309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del
codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e
27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento
e' rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni
caso, non oltre il 30 giugno 2020.
10. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della
legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a
norma del presente articolo non si tiene conto del periodo
compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.
11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici
che hanno la disponibilita' del servizio di deposito
telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo
16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le
modalita' previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli
obblighi di pagamento del contributo unificato di cui
all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, nonche' l'anticipazione forfettaria
di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al
deposito degli atti con le modalita' previste dal periodo
precedente, sono assolti con sistemi telematici di
pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
11.1. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei
procedimenti civili, contenziosi o di volontaria
giurisdizione innanzi al tribunale e alla corte di appello,
il deposito degli atti del magistrato ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. E' comunque consentito il deposito
degli atti di cui al periodo precedente con modalita' non
telematiche quando i sistemi informatici del dominio
giustizia non sono funzionanti.
11-bis. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di
cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti
e dei documenti da parte degli avvocati puo' avvenire in
modalita' telematica nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
L'attivazione del servizio e' preceduta da un provvedimento
del direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia che accerta
l'installazione e l'idoneita' delle attrezzature
informatiche, unitamente alla funzionalita' dei servizi di
comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di
pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche' l'anticipazione
forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto,
connessi al deposito telematico degli atti di costituzione
in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con
sistemi telematici di pagamento anche tramite la
piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3,
del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30
giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle
persone detenute, internate o in stato di custodia
cautelare e' assicurata, ove possibile, mediante
videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e
regolati con provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustizia, applicate, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9
marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non
richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal
pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi
difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o
periti possono essere tenute mediante collegamenti da
remoto individuati e regolati con provvedimento del
direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati
del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza
avviene con modalita' idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.
Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori
delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di
cui e' prevista la partecipazione giorno, ora e modalita'
del collegamento. I difensori attestano l'identita' dei
soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a
misure cautelari diverse dalla custodia in carcere,
partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da
cui si collega il difensore. In caso di custodia
dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati
dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale,
la persona arrestata o fermata e il difensore possono
partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal
piu' vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato
per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso,
l'identita' della persona arrestata o formata e' accertata
dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente.
L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio
giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza delle
modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle
modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti
partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonche'
dell'impossibilita' dei soggetti non presenti fisicamente
di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137,
comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai
sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura
penale. Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni
di cui al presente comma non si applicano, salvo che le
parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale,
in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle
nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti,
consulenti o periti.
12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e sino al
30 giugno 2020 per la decisione sui ricorsi proposti per la
trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di
procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera
di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e
dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti
private o il procuratore generale faccia richiesta di
discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente
l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste
con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di
posta elettronica certificata. La cancelleria provvede
immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto
contenente le richieste ai difensori delle altre parti che,
entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono
presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della
corte a mezzo di posta elettronica certificata, le
conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le
modalita' di cui al comma 12-quinquies; non si applica
l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e
il dispositivo e' comunicato alle parti. La richiesta di
discussione orale e' formulata per iscritto dal procuratore
generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo
613 del codice di procedura penale entro il termine
perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza
e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata,
alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al
venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
rinviate in modo da consentire il rispetto del termine
previsto per la richiesta di discussione orale. Se la
richiesta e' formulata dal difensore del ricorrente, i
termini di prescrizione e di custodia cautelare sono
sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato.
12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel
corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il
giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto,
individuati e regolati con provvedimento del direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono
la partecipazione della persona sottoposta alle indagini,
della persona offesa, del difensore, di consulenti, di
esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza
fisica di costoro non puo' essere assicurata senza mettere
a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del
virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute,
internate o in stato di custodia cautelare e' assicurata
con le modalita' di cui al comma 12. Le persone chiamate a
partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a
presentarsi presso il piu' vicino ufficio di polizia
giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad
assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio
le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza
di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che
procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto
avviene con modalita' idonee a salvaguardarne, ove
necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilita'
per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi
riservatamente con il proprio difensore. Il difensore
partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio
legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove
si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige
il verbale da' atto nello stesso delle modalita' di
collegamento da remoto utilizzate, delle modalita' con cui
si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e di tutte
le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei
soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il
verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di
procedura penale.
12-quater.1 Sino al 31 luglio 2020, con uno o piu'
decreti del Ministro della giustizia non aventi natura
regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico
ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo
periodo, e' autorizzato il deposito con modalita'
telematica di memorie, documenti, richieste e istanze
indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di
procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,
anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si
intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le
modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui
al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo sono
adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero,
previo accertamento da parte del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustizia della funzionalita' dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici.
12-quater.2 Sino al 31 luglio 2020, con uno o piu'
decreti del Ministro della giustizia non aventi natura
regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico
ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo
periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono
autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero
atti e documenti in modalita' telematica, secondo le
disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni
del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. La
comunicazione di cui al periodo che precede si intende
eseguita al momento del rilascio della ricevuta di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le
modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui
al periodo che precede. I decreti di cui al primo periodo
sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico
ministero, previo accertamento da parte del Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia della funzionalita' dei servizi
di comunicazione dei documenti informatici.
12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei
procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni
collegiali in camera di' consiglio possono essere assunte
mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Il luogo da cui si collegano i magistrati e' considerato
Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei
procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente
del collegio o il componente del collegio da lui delegato
sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e
il provvedimento e' depositato in cancelleria ai fini
dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in
ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza
sanitaria. Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui
al presente comma non si applicano alle deliberazioni
conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica
udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a
collegamento da remoto.
13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli
avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali
ai sensi del presente articolo, nonche' dell'articolo 10
del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate
attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni
telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o
attraverso sistemi telematici individuati e regolati con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi
e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e
alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo
di posta elettronica certificata di sistema del difensore
di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si
effettuano presso il difensore d'ufficio.
15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati
all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni
telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni
di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza
necessita' di ulteriore verifica o accertamento di cui
all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.
16. Negli istituti penitenziari e negli istituti
penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino
alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o
con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli
internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza,
mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di
cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o
mediante corrispondenza telefonica, che puo' essere
autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2,
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230
del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo n. 121 del 2018.
17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate
dall'autorita' sanitaria, la magistratura di sorveglianza
puo' sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020
ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di
cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e del regime di semiliberta' ai sensi dell'articolo 48
della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre
2018, n. 121.
18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti
di assise di appello di cui all'articolo 7 della legge 10
aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data
del 30 giugno 2020.
19. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno
2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del
consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte
di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedi'
successivo del mese di ottobre.
20. Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 sono altresi'
sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attivita'
nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di
negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonche' in tutti i
procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle
controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i
predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino
gia' pendenti a far data dal 9 marzo fino all'11 maggio
2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata
massima dei medesimi procedimenti.
20-bis. Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020,
gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi
in via telematica con il preventivo consenso di tutte le
parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a
tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il
preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel
procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3,
comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura
telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale,
puo' dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio
cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale
ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al
procedimento di mediazione svoltosi in modalita' telematica
e' sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti
con firma digitale ai fini dell'esecutivita' dell'accordo
prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28. Il mediatore, apposta la propria
sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta
elettronica certificata agli avvocati delle parti l'accordo
cosi' formato. In tali casi l'istanza di notificazione
dell'accordo di mediazione puo' essere trasmessa
all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio
di posta elettronica certificata. L'ufficiale giudiziario
estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica
ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la
notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del
codice di procedura civile, mediante consegna di copia
analogica dell'atto da lui dichiarata conforme
all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
20-ter. (Abrogato).
21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto
compatibili, si applicano altresi' ai procedimenti relativi
alle giurisdizioni speciali non contemplate dal presente
decreto-legge, agli arbitrati rituali, alle commissioni
tributarie e alla magistratura militare.
22.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 7 settembre 2018, n. 114, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 19 (Organismo di classificazione). - 1. Gli
organismi di classificazione esercitano sulle unita'
navali, sui galleggianti e sugli impianti galleggianti
addetti alla navigazione interna compiti di controllo
tecnico rientranti nel campo di applicazione del presente
decreto e del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22,
anche finalizzati al rilascio dei certificati di cui agli
articoli 8, 9 e 12, fermo restando il potere di rilascio
dei relativi certificati da parte dell'autorita' competente
di cui all'allegato VI.
2. Per eseguire i compiti di cui al comma 1,
l'organismo, stabilito nel territorio nazionale, deve
essere autorizzato con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, nonche' riconosciuto dalla Commissione europea.
3. L'organismo di classificazione, per essere
autorizzato ai sensi del comma 2, deve presentare domanda
di autorizzazione all'amministrazione, corredata da tutte
le informazioni e la documentazione necessaria per
verificare che esso sia conforme alle prescrizioni di cui
all'allegato IX. L'amministrazione avvia l'attivita'
istruttoria e adotta i provvedimenti di autorizzazione
entro il termine di novanta giorni dalla data di
ricevimento dell'istanza.
4. L'amministrazione presenta alla Commissione
europea la domanda di riconoscimento dell'organismo di
classificazione, corredata dall'autorizzazione nazionale di
cui al comma 3. Entro dieci giorni dal riconoscimento da
parte della Commissione europea, l'amministrazione
trasmette all'organismo di classificazione l'autorizzazione
di cui al comma 3 e il provvedimento di riconoscimento
della Commissione europea.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le
modalita' per il rilascio dell'autorizzazione di cui al
comma 2 e per la presentazione delle prove documentali di
cui al comma 3.
6. L'amministrazione verifica che gli organismi di
classificazione svolgono efficacemente i compiti per i
quali sono stati autorizzati.
7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6,
l'amministrazione:
a) svolge visite di sorveglianza periodica, con
cadenza almeno biennale;
b) decide sull'opportunita' di procedere, in ogni
momento, di propria iniziativa o a seguito di segnalazioni
esterne, al controllo degli organismi per verificare le
condizioni in base alle quali gli stessi hanno ottenuto
l'autorizzazione, il mantenimento dei requisiti, il
regolare svolgimento delle procedure e l'adempimento dei
propri obblighi;
c) valuta le informazioni acquisite ai sensi del
comma 9.
8. L'amministrazione trasmette alla Commissione
europea e agli altri Stati membri dell'Unione europea una
relazione sui risultati delle verifiche effettuate, entro
il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui queste
sono state realizzate.
9. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6,
l'organismo autorizzato trasmette all'amministrazione:
a) ogni certificato o attestato rilasciato;
b) le deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle
unita' navali, galleggianti e impianti galleggianti
certificati;
c) l'elenco degli ispettori autorizzati che
svolgono i servizi di attestazione e di certificazione alle
proprie esclusive dipendenze;
d) gli aggiornamenti relativi alla documentazione
di cui al comma 3.
10. Nel caso di violazioni in merito al possesso dei
requisiti di cui all'allegato IX, al regolare svolgimento
delle procedure o all'adempimento dei propri obblighi da
parte dell'organismo autorizzato, l'amministrazione limita,
sospende o ritira l'autorizzazione di cui al comma 3, a
seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato
rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali
obblighi, e ne informa immediatamente la Commissione
europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea. La
misura puo' consistere in:
a) richiamo scritto;
b) sospensione parziale o totale
dell'autorizzazione per un periodo variabile da tre mesi a
un anno, in relazione alla gravita' dell'irregolarita'
rilevata;
c) revoca dell'autorizzazione.
11. La misura della sospensione parziale o totale di
cui al comma 10, si applica quando l'organismo di
classificazione autorizzato:
a) non ottempera alle disposizioni date
dall'amministrazione, nonostante il richiamo scritto;
b) viola norme legislative e amministrative che
regolano l'attivita' di controllo tecnico della conformita'
delle unita' navali, dei galleggianti e degli impianti
galleggianti addetti alla navigazione interna;
c) non comunica o non trasmette le informazioni o i
documenti richiesti da parte dell'amministrazione.
12. La misura della revoca dell'autorizzazione e'
sempre disposta quando l'organismo di classificazione
autorizzato:
a) ha ricevuto almeno due provvedimenti di
sospensione nel quinquennio;
b) e' inattivo per oltre un anno salvo comprovati
motivi;
c) continua a commettere una violazione gia'
sanzionata con la sospensione a norma del comma 11.
13. (abrogato).
14. Nel caso in cui la Commissione europea richieda
informazioni sulla competenza di un organismo di
classificazione autorizzato o sulla sua ottemperanza ai
requisiti e alle responsabilita' cui e' sottoposto, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce
tutte le informazioni richieste. L'amministrazione comunica
immediatamente alla Commissione europea e agli altri Stati
membri dell'Unione europea i provvedimenti di sospensione e
di revoca di cui ai commi 11 e 12, indicandone le
motivazioni, anche al fine della sospensione o della revoca
del riconoscimento.
15. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti,
con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, revoca
l'autorizzazione in caso di revoca del riconoscimento da
parte della Commissione europea.
16. Gli organismi di classificazione gia'
riconosciuti anteriormente al 6 ottobre 2016 in conformita'
della direttiva 2006/87/CE sono riconosciuti anche ai sensi
del presente decreto. Ad essi si estendono integralmente le
disposizioni recate dal presente articolo.
17. L'amministrazione comunica alla Commissione europea
qualsiasi modifica relativa ai nomi o agli indirizzi degli
organismi di classificazione per i quali ha richiesto il
riconoscimento.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 15 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come
modificato dalla presente legge :
«Art. 15 (Assunzione di personale presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti). - (omissis).
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate,
nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in aggiunta
alle percentuali di assunzione previste dall'articolo 1,
comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno
2019.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto
legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 6 (Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334). - 1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole «in caso
di assenza o impedimento.» sono aggiunte le seguenti:
«Nella sostituzione del dirigente dei Commissariati
distaccati, i commissari capo esercitano anche le
attribuzioni di Autorita' locale di pubblica sicurezza»;
b) all'articolo 2-bis, le parole: «, riservato al
personale del ruolo degli ispettori» sono soppresse;
c) all'articolo 3:
1) - 1.2) (soppressi).
2) al comma 3:
1.1) al primo periodo, le parole: «decreto del
capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del
Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «Con il
medesimo decreto sono, altresi', previste» sono sostituite
dalle seguenti: «Con decreto del capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza sono previste
le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e
delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui» e le
parole: «le modalita' di svolgimento del concorso,» sono
soppresse;
3) al comma 4, primo periodo, dopo le parole:
«nel decreto» sono inserite le seguenti: «del capo della
polizia - direttore generale della pubblica sicurezza»;
d) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole «l'Istituto Superiore di
Polizia» sono sostituite con le seguenti: «la Scuola
Superiore di Polizia»;
2) al comma 3, le parole «dell'Istituto Superiore
di Polizia» sono sostituite con le seguenti: «della Scuola
Superiore di Polizia»;
3) al comma 8, dopo le parole: «nell'ambito delle
sedi indicate dall'Amministrazione», sono aggiunte le
seguenti: «ad esclusione della provincia di residenza e di
provenienza risultanti alla data di emanazione del bando»;
e) all'articolo 5:
1) al comma 1, lettera b), sono inserite, in
fine, le seguenti parole «a seguito della ripetizione del
corso di cui al comma 1-bis»;
2) al comma 1, lettera c), sono inserite, in
fine, le seguenti parole «a seguito della ripetizione del
corso di cui al comma 1-bis»;
3) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. I commissari che non ottengono il
giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo
del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di
polizia, che non superano le prove, ovvero che non
conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi
formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo
del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta,
al primo corso successivo.»;
f) all'articolo 5-bis:
1) al comma 1, le parole: «del ruolo degli
ispettori in possesso della laurea triennale di cui
all'articolo 3, comma 2, con un'eta' non superiore a
trentacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «in
possesso della laurea triennale o laurea magistrale o
specialistica, di cui all'articolo 3, comma 2,», e le
parole: «di cui il venti per cento riservato ai sostituti
commissari.», sono sostituite dalle seguenti: «di cui il
venti per cento riservato al personale dei ruoli degli
agenti e assistenti e dei sovrintendenti con un'anzianita'
di servizio non inferiore a cinque anni e con un'eta' non
superiore a trentacinque anni, e l'ottanta per cento
riservato al personale del ruolo degli ispettori, di cui il
venti per cento riservato ai sostituti commissari, con
un'eta' non superiore a cinquantacinque anni.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «il decreto» sono
inserite le seguenti: «del capo della polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza»;
g) all'articolo 5-ter, comma 6, dopo le parole:
«nell'ambito delle sedi disponibili» sono aggiunte le
seguenti: «ad esclusione della provincia di residenza e di
provenienza risultanti alla data di emanazione del bando»;
h) all'articolo 11, comma 2, le parole: «e dai
prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza»
sono sostituite dalle seguenti: «e dai prefetti e dai
dirigenti generali di pubblica sicurezza preposti alle
direzioni e agli uffici di cui all'articolo 59, comma 1»;
i) alla rubrica del titolo II le parole: «di
polizia» sono sostituite dalle seguenti: «della Polizia di
Stato»;
l) all'articolo 29, comma 2, le parole: «direttore
tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «commissario
tecnico» e le parole: «direttore tecnico principale» sono
sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»;
m) all'articolo 30, comma 2, le parole: «fino a
direttore tecnico principale» sono sostituite dalle
seguenti: «fino a commissario capo tecnico», e le parole:
«Ai direttori tecnici e ai direttori tecnici principali»
sono sostituite dalle seguenti: «Ai commissari tecnici e ai
commissari capo tecnici»;
n) all'articolo 31:
1) al comma 3:
1.1) al primo periodo, le parole: «Con decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento» e le
parole: «sono stabilite le modalita' di effettuazione delle
prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale», sono sostituite dalle
seguenti: «sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «Con il
medesimo decreto sono, altresi', previste» sono sostituite
dalle seguenti: «Con decreto del capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza di cui
all'articolo 3, comma 3, sono previste le tipologie e le
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative
prove e fasi concorsuali, tra cui» e le parole: «le
modalita' di svolgimento dei concorsi,» sono soppresse;
2) al comma 4, primo periodo, dopo le parole:
«dal decreto» sono inserite le seguenti: «del capo della
polizia - direttore generale della pubblica sicurezza»;
o) all'articolo 32:
1) al comma 1, le parole: «i direttori tecnici»
sono sostituite dalle seguenti: «i commissari tecnici»;
2) al comma 4, le parole: «I direttori tecnici»
sono sostitute dalle seguenti: «I commissari tecnici» e le
parole: «di direttore tecnico principale», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di commissario
capo tecnico»;
p) all'articolo 33, comma 1, le parole: «nella
qualifica di direttore tecnico principale» sono sostituite
dalle seguenti: «di commissario capo tecnico»;
q) alla rubrica del titolo III le parole: «di
polizia» sono sostituite dalle seguenti: «della Polizia di
Stato»;
r) all'articolo 45, comma 1, e' aggiunto il
seguente periodo: «Gli stessi possono essere altresi'
componenti delle commissioni medico legali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.
461 e all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005,
n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio
2005, n. 89.»;
s) all'articolo 46:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «dei
requisiti previsti dal decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «dei requisiti previsti dal regolamento»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «Con il
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con il
regolamento» e, al secondo periodo, le parole: «Con il
medesimo decreto sono, altresi', previste» sono sostituite
dalle seguenti: «Con il decreto del capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza di cui
all'articolo 3, comma 3, sono previste le tipologie e le
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative
prove e fasi concorsuali, tra cui» e le parole: «le
modalita' di svolgimento del concorso,» sono soppresse;
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il venti per cento dei posti disponibili
per l'accesso alla qualifica di medico e di medico
veterinario, determinati con modalita' stabilite nel
decreto del capo della polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza di cui al comma 2, e' riservato al
personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti
diploma di laurea e specializzazione e dell'iscrizione
all'albo professionale e con un'eta' non superiore a
quaranta anni, per la meta' dei posti a quello del ruolo
degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l'altra
meta', al restante personale con un'anzianita' di servizio
effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in
entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il
predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni
precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria
o altra sanzione piu' grave e deve aver riportato, nello
stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a
"ottimo".»;
t) all'articolo 47, comma 1, le parole «di un anno»
sono sostituite dalle seguenti: «della durata di sei mesi»
e le parole «, finalizzato anche al conseguimento del
master universitario di secondo livello, sulle basi di
programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei» sono soppresse;
u) all'articolo 48, comma 1, le parole «non
inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore»
e le parole: «con almeno tre e sette anni» sono sostituite
dalle seguenti: «con almeno tre anni e sei mesi e sette
anni e sei mesi»;
v) all'articolo 52, comma 1, primo periodo, dopo la
parola: «provvede» e' inserita la seguente: «anche»;
z) all'articolo 59, comma 1, le parole «e composta
dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con
funzioni vicarie e dai prefetti provenienti dai ruoli della
Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «e
composta dai vice direttori generali della pubblica
sicurezza e dai prefetti e dai dirigenti generali di
pubblica sicurezza direttori di direzioni e uffici di pari
livello nell'ambito del Dipartimento della pubblica
sicurezza, di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo,
con esclusione delle lettere i) ed n), del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398,
nonche' della direzione centrale anticrimine della Polizia
di Stato, della direzione centrale dell'immigrazione e
della polizia delle frontiere e dell'ufficio centrale
interforze per la sicurezza personale»;
aa) all'articolo 63, comma 1:
1) al secondo periodo, le parole «Per il
conferimento delle promozioni per merito straordinario alle
qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore,»
sono soppresse e la parola «la» e' sostituita dalla
seguente: «La»;
2) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:
«Non puo' conseguire la promozione per merito straordinario
alle qualifiche di vice questore aggiunto e vice questore e
qualifiche equiparate il funzionario che riporti un
punteggio inferiore al sessanta per cento del coefficiente
totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai
sensi dei vigenti criteri di massima.».
- Si riporta il testo del comma 373 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla
presente legge:
«(omissis).
373. Le assunzioni di cui al comma 372 sono
effettuate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in
aggiunta alle percentuali di assunzione previste a
normativa vigente.
(omissis).».
 
((Art. 66 ter
Misure di semplificazione per l'erogazione dell'assegno sostitutivo
dell'accompagnatore militare

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e' inserito il seguente:
«4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le amministrazioni preposte continuano a erogare l'assegno di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell'anno precedente a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 288, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore
militare). - 1. (omissis).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, qualora gli enti
preposti non siano in grado di procedere, entro sessanta
giorni dalla ricezione della richiesta, all'assegnazione
degli accompagnatori di cui al secondo comma dell'articolo
21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, ai grandi invalidi
affetti dalle infermita' di cui alle lettere A), numeri 1),
2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E
allegata al medesimo testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che, alla data
di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di un
accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o
di un accompagnatore del servizio civile compete, in
sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di 878
euro per dodici mensilita', nei limiti dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 3, comma 1.
3. L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui
al comma 2 puo' essere adeguato con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle
risorse del fondo di cui all'articolo 2.
4. Entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro
il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, si procede all'accertamento del numero
degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione
dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via
prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si
provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa
definizione delle procedure da seguire per la
corresponsione dei benefici economici, alla determinazione
del numero degli assegni che potranno, a tale titolo,
essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la
precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del
servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio
precedente la data di entrata in vigore della presente
legge e ai quali gli enti preposti non siano stati ne'
siano in grado di assicurarlo. Ove spettante, nell'ambito
delle risorse disponibili, in favore dei grandi invalidi
affetti dalle infermita' di cui alle lettere A), numeri 1),
2), 3) e 4), secondo comma e A-bis) della tabella E
allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 915 del 1978, verra' corrisposto un
assegno sostitutivo mensile esente da imposte pari a 878
euro per dodici mensilita'; per i soggetti con infermita'
di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1),
della medesima tabella E, tale assegno sara' corrisposto in
misura ridotta al 50 per cento.
4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale
di cui al comma 4, le amministrazioni preposte continuano a
erogare l'assegno di cui al comma 2 sulla base del decreto
emanato nell'anno precedente a quello di riferimento, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Alla liquidazione degli assegni di cui alla
presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti
gia' competenti alla liquidazione dei trattamenti
pensionistici agli aventi diritto.».
- Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 17
della legge 31 dicembre 2009, n. 19.
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
(omissis).
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
(omissis).».
 
((Art. 66 quater
Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete
sospette di falsita'

1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 152, dopo le parole: «sospette di falsita',» sono inserite le seguenti: «non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione delle stesse,»;
b) al comma 153, le parole: «fino ad euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 300 a euro 5.000 secondo la gravita' della violazione».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 152 e 153 dell'articolo
2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Misure in materia di riscossione). - 1. -
151. Omissis.
152. I gestori del contante trasmettono, per via
telematica, al Ministero dell'Economia e delle finanze o
agli enti gestori i dati e le informazioni relativi al
ritiro dalla circolazione di banconote e di monete
metalliche in euro sospette di falsita', non oltre il
quindicesimo giorno lavorativo successivo
all'individuazione delle stesse, secondo le disposizioni
applicative stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze con provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
153. In caso di violazione del comma 152 del presente
articolo o delle disposizioni applicative del medesimo
comma, al gestore del contante responsabile e' applicabile
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro
5.000 secondo la gravita' della violazione. La competenza
ad applicare la sanzione spetta al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.
Omissis.».
 
((Art. 66 quinquies
Destinazione di parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada all'acquisto di mezzi per finalita' di protezione civile
1. All'articolo 208, comma 5-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalita' di protezione civile di competenza dell'ente interessato».))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 208, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come modificato dalla presente legge:
«Art. 208 (Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie). - (Omissis).
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c)
del comma 4 puo' anche essere destinata ad assunzioni
stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo
determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al
finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla
sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei
servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui
agliarticoli 186, 186-bis e187e all'acquisto di automezzi,
mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia
provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere
d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla
sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, o all'acquisto
di automezzi, mezzi e attrezzature per finalita' di
protezione civile di competenza dell'ente interessato.».
 
((Art. 66 sexies

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.))

 
Art. 67

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.