Gazzetta n. 191 del 11 agosto 2021 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2021, n. 115 |
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
|
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri» e, in particolare, gli articoli 2, 5 e 10; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 35; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 1, comma 7; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, concernente la ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023; Ritenuto di dover adeguare l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 5 del citato decreto-legge n. 22 del 2021, nonche' al richiamato articolo 35 del decreto legislativo n. 300 del 1999, anche attraverso una differente distribuzione all'interno delle aree del personale di livello non dirigenziale; Visto il verbale dell'incontro tenutosi in data 14 maggio 2021 con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a seguito della convocazione con nota prot. n. 21506 dell'11 maggio 2021; Ritenuto, per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 24 giugno 2021; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»; b) all'articolo 2: 1) al comma 1: 1.1 alla lettera a), le parole «Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici»; 1.2 alla lettera b), le parole «Dipartimento per opere pubbliche, le risorse umane e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali»; 1.3 alla lettera c), le parole «Dipartimento per i trasporti e la navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la mobilita' sostenibile»; 2) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Presso ciascun Dipartimento e' istituito un Ufficio di livello dirigenziale non generale a supporto delle attivita' trasversali del Capo Dipartimento. A ciascun Ufficio di supporto e' preposto un dirigente di livello non generale, nel limite del contingente previsto dall'articolo 16, comma 2.»; 3) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 3.1 le parole «Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali»; 3.2 le parole «Dipartimento per i trasporti e la navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la mobilita' sostenibile»; c) all'articolo 3: 1) al comma 1: 1.1 alla lettera a), le parole «Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici»; 1.2 alla lettera b), le parole «Dipartimento per opere pubbliche, le risorse umane e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali»; 1.3 alla lettera c), le parole «Dipartimento per i trasporti e la navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la mobilita' sostenibile»; d) all'articolo 4: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici»; 2) al comma 1, le parole «Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, i sistemi informativi e statistici»; 3) al comma 4, dopo la lettera p), e' aggiunta la seguente: «p-bis) rapporti internazionali in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;»; e) all'articolo 5: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali»; 2) al comma 1: 2.1. all'alinea, le parole: «Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali»; 2.2. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali»; 2.3. la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero»; 3) al comma 2: 3.1 all'alinea, le parole «Direzione generale per l'edilizia statale abitativa e gli interventi speciali» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali»; 3.2 alla lettera e), le parole «attivita' tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali di competenza del Ministero, funzionali alla definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «valutazioni tecnico-amministrative a supporto della definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle norme tecniche per le costruzioni proposte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici»; 3.3 alla lettera i), le parole «disciplina delle locazioni, dell'edilizia, dell'urbanistica e dell'espropriazione per pubblica utilita'» sono sostituite dalle seguenti: «valutazioni e proposte relative alla disciplina delle locazioni, dell'edilizia, dell'urbanistica e dell'espropriazione per pubblica utilita', ferme restando le competenze degli enti locali»; 3.4 alla lettera z), le parole «attivita' per la salvaguardia di Venezia» sono sostituite dalle seguenti: «attivita' per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia;»; 3.5 alla lettera aa), le parole «interventi connessi a Roma Capitale e al Giubileo fuori Lazio» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione, gestione ed esecuzione diretta degli interventi di costruzione, ampliamento, manutenzione, adeguamento, risanamento e restauro sul patrimonio immobiliare adibito a sede di organi costituzionali e di rilevanza costituzionale ovvero di organismi di rilevanza internazionale ubicati nell'area di Roma Capitale, nonche' interventi residui connessi al Giubileo fuori Lazio»; 3.6 alla lettera cc), le parole «contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «interventi inerenti a progetti infrastrutturali in attuazione di accordi internazionali»; 4) al comma 4: 4.1 all'alinea, le parole «del personale e degli affari generali» sono sostituite dalle seguenti: «del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero»; 4.2 al comma 4, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti: «s-bis) ottimizzazione dei processi di gestione delle risorse strumentali, energetiche e idriche nell'ottica della sostenibilita' e della tutela dell'ambiente; s-ter) promozione di iniziative per la mobilita' sostenibile del personale del Ministero e di buone pratiche e supporto alle campagne di comunicazione per l'attuazione di politiche di competenza del Ministero orientate alla sostenibilita'.»; f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Dipartimento per la mobilita' sostenibile).» - 1. Il Dipartimento per la mobilita' sostenibile e' articolato nelle seguenti direzioni generali: a) Direzione generale per le politiche integrate di mobilita' sostenibile, la logistica e l'intermodalita'; b) Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione; c) Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto; d) Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilita' pubblica sostenibile; e) Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; f) Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari. 2. La Direzione generale per le politiche integrate di mobilita' sostenibile, la logistica e l'intermodalita' svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) predisposizione di piani strategici della mobilita' sostenibile e della logistica di merci e persone; b) analisi, monitoraggio e statistiche dei flussi logistici e della mobilita' di merci e persone; c) definizione di programmi e interventi nel settore interportuale e logistico; d) interventi finanziari e incentivanti per il settore e a favore dell'intermodalita'; cura delle relazioni e definizione di accordi internazionali, anche al di fuori dello spazio economico europeo, nel settore del trasporto combinato su strada e del trasporto intermodale, negli ambiti di competenza della direzione, nonche' conduzione delle negoziazioni per l'elaborazione della normativa e degli altri atti dell'Unione europea e internazionali di settore e connessa normativa di recepimento o attuazione, assicurando il raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; e) attuazione dei piani strategici della mobilita' sostenibile. 3. La Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) disciplina amministrativa e tecnica dei veicoli e dei conducenti; b) autorizzazioni e sperimentazione dei veicoli a guida autonoma; c) omologazione nazionale, CEE e ECE/ONU di veicoli, dispositivi e unita' tecniche indipendenti; d) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica di settore, ivi compresa quella relativa alle procedure di omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti per il trasporto di merci pericolose su strada; e) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; f) controlli periodici sul parco circolante e sulle attrezzature di servizio; g) disciplina tecnica della micro-mobilita' e della mobilita' eco-sostenibile; h) relazioni internazionali e europee nelle materie di competenza in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; i) progettazione, manutenzione, evoluzione, gestione, popolamento e sviluppo degli archivi nazionali dei veicoli e dei conducenti, nonche' della base dati degli eventi di traffico; l) conduzione, gestione e sviluppo dei sistemi informativi specialistici e delle relative basi di dati, finalizzati alla erogazione, agli uffici della motorizzazione civile, centri prova autoveicoli (CPA), centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD), alle direzioni generali territoriali, agli utenti privati e operatori professionali dei servizi telematici connessi all'esercizio delle funzioni del Dipartimento; m) progettazione, manutenzione, evoluzione, gestione e sviluppo degli archivi e registri elettronici istituiti, quali il Registro Elettronico Nazionale (REN), taxi e Noleggio con conducente (NCC), unita' da diporto, ispettori delle revisioni, nonche' degli eventuali ulteriori registri istituiti presso il Dipartimento in ragione delle competenze ad esso attribuite; n) attuazione delle disposizioni del codice della strada ed eventuali proposte di revisione dello stesso nelle materie di competenza; o) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza. 4. La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) adozione e attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale e dei relativi programmi operativi; disciplina tecnica delle infrastrutture stradali; b) attuazione delle disposizioni del codice della strada ed eventuali proposte di revisione dello stesso nelle materie di competenza; c) sviluppo della normativa tecnica per la circolazione stradale, compresa l'attivita' di sperimentazione dei nuovi veicoli e sistemi di controllo; d) omologazione dei dispositivi segnaletici di regolazione e controllo della circolazione stradale; e) autorizzazione all'esercizio di sistemi di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato (ZTL); f) rapporti con gli enti locali, nazionali e internazionali in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro nelle materie di competenza; g) sviluppo dei programmi di intervento per la sicurezza della mobilita' stradale e la protezione degli utenti della strada, in raccordo con la Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mobilita' pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale; h) attivita' di comunicazione istituzionale per la prevenzione e l'informazione in materia di sicurezza stradale e attivita' inerenti all'educazione alla sicurezza stradale; i) vigilanza sul mercato dei veicoli e dei connessi dispositivi di sicurezza ai sensi della normativa europea di settore; l) gestione di progetti innovativi anche di carattere interdisciplinare, in raccordo con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici; m) gestione della centrale operativa del Centro di coordinamento delle informazioni di sicurezza stradale (CCISS) e dei progetti nazionali ed internazionali in materia di infomobilita'; n) disciplina in materia di trasporti nazionali e internazionali di persone e cose su strada, trasporto combinato intermodale e multimodale; o) licenze e autorizzazioni per trasporto nazionale e internazionale di persone e cose; p) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica di settore; q) procedure per l'accesso alla professione e al mercato del trasporto di persone e cose; r) disciplina e direttive amministrative per la tenuta e gestione del Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese di trasporto su strada e punto di contatto nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 in coordinamento, per gli aspetti tecnici, con la Direzione generale per la motorizzazione; s) programmazione e coordinamento delle attivita' di controllo previste dalla normativa europea; t) rapporti con il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cui al comma 8; u) regolazione, per quanto di competenza, del trasporto pubblico non di linea; v) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza. 5. La Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) elaborazione della normativa tecnica ed effettuazione di ricerche e adempimenti in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto rapido di massa quali metropolitane, tranvie, filovie e sistemi assimilabili, di impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili; b) adempimenti in materia di sicurezza relativi a sistemi di trasporto rapido di massa, escluse le metropolitane, di impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili; c) esame tecnico dei progetti di nuova realizzazione o di modifiche sostanziali relativi ai sistemi di trasporto rapido di massa quali metropolitane, tranvie, filovie e sistemi assimilabili e sottosistemi connessi, nonche' agli impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili, ai fini del nulla osta per l'apertura all'esercizio degli impianti e per l'immissione in servizio dei sottosistemi; d) supporto al Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alla Commissione per le funicolari aeree e terrestri istituita con regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177; e) coordinamento degli interventi di competenza statale per l'ammodernamento, il potenziamento e la messa in sicurezza delle ferrovie regionali, in collaborazione con ANSFISA, anche mediante la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; f) istruttoria e valutazione, sotto il profilo tecnico-economico, dei progetti nelle materie di competenza, ai fini della loro finanziabilita'; g) gestione del fondo per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e ferroviario regionale istituito ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2021, n. 135, e relativi adempimenti istruttori per il riparto delle risorse con il concorso dell'Osservatorio del trasporto pubblico locale (Osservatorio TPL); h) ripartizione ed erogazione di contributi per i sistemi di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio; i) gestione dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale; l) gestione diretta dei servizi ferroviari locali non attribuiti alle competenze delle Regioni; m) approvazione dei bilanci delle societa' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercenti servizi ferroviari regionali; n) partecipazione in fase ascendente alla predisposizione della normativa europea di settore e conseguente attuazione; o) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e rapporti con il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), per quanto di competenza; p) coordinamento funzionale degli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF), ferme restando le competenze di ANSFISA; q) interventi per la mobilita' dei pendolari e predisposizione delle linee guida per i piani urbani della mobilita' sostenibile e interventi di mobilita' condivisa (sharing mobility); r) interventi in materia di ciclovie e piste ciclabili. 6. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica in materia di navigazione marittima; b) promozione della navigazione a corto raggio; c) gestione del registro internazionale delle navi; d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e rapporti istituzionali con la Gestione governativa dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como; e) disciplina e vigilanza sulle attivita' autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione; f) disciplina del bunkeraggio delle navi e normativa sui servizi chimici di porto; g) elaborazione di proposte inerenti alla disciplina nazionale, internazionale ed europea in materia di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, trasporto merci pericolose in vie d'acqua interne, monitoraggio sul trasporto delle persone a mobilita' ridotta; h) elaborazione di proposte normative, di indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro marittimo e portuale; i) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione; l) vigilanza sugli enti di settore; m) regolazione della nautica da diporto e gestione dell'ufficio conservatoria nautica da diporto (UCON); n) funzione di autorita' competente per la pianificazione dello spazio marittimo; o) gestione del personale marittimo e della navigazione interna per quanto di competenza; p) rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento con organismi europei e nazionali, per quanto di competenza, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; q) monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi e sugli infortuni del personale marittimo; r) indirizzo, vigilanza e controllo sulle Autorita' di sistema portuale, anche con riferimento all'attuazione dei programmi infrastrutturali; s) indirizzo, regolazione e disciplina dei servizi tecnico-nautici, del lavoro nei porti e di altri servizi portuali residuali; t) disciplina generale dei porti; u) esame dei documenti di pianificazione strategica di sistema delle Autorita' di sistema portuale; v) amministrazione del demanio marittimo per quanto di competenza e attivita' correlate al riordino della dividente demaniale; z) promozione e gestione del sistema idroviario padano-veneto; aa) promozione delle autostrade del mare per quanto di competenza; bb) programmazione di settore e assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione di infrastrutture portuali; cc) gestione applicativa e supporto allo sviluppo del Sistema informativo del demanio marittimo (SID-il Portale del Mare), in coordinamento con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici; dd) promozione di politiche sostenibili nell'ambito dei sistemi di propulsione alternativi delle navi; ee) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443; ff) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza ai fini dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPESS; gg) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza. 7. La Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e all'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) disciplina dell'aviazione civile, normativa di settore europea e accordi internazionali; b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti del settore aereo e aeroportuale; c) contratti di programma con gli enti vigilati; d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea e aeroportuale e sulla qualita' del trasporto aereo; e) provvedimenti di competenza in materia di demanio aeronautico civile; f) pianificazione, programmazione in materia di aeroporti e sistemi aeroportuali, valutazione dei piani d'investimento e definizione, in coordinamento con ENAC, delle opere infrastrutturali da realizzare; g) analisi del mercato dell'aviazione civile, azioni a supporto della tutela della concorrenza e delle dinamiche tariffarie, per quanto di competenza; h) interventi nel settore dell'aviazione civile a sostegno della mobilita' dei passeggeri e delle merci; i) provvedimenti in materia di tariffe di navigazione aerea per la gestione dello spazio aereo; l) istruttorie per l'approvazione dei contratti di programma tra ENAC e soggetti gestori; m) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e rapporti con il CIPESS per quanto di competenza; n) definizione di criteri di gestione dei servizi di controllo satellitare applicati alla logistica e ai trasporti di persone e di merci; o) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza. 8. Nell'ambito del Dipartimento per la mobilita' sostenibile opera il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, il quale esercita le funzioni di competenza, in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, cui e' preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero.»; g) all'articolo 7, comma 1, all'alinea, le parole: «Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali»; h) all'articolo 8, comma 2, lettera a), dopo le parole «del Ministero» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, lettera aa)»; i) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) l'Ufficio di controllo interno e gestione dei rischi che, ferme restando le funzioni di competenza della Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del personale e degli affari generali e dell'ufficio centrale del bilancio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita', secondo le direttive emanate annualmente dal Ministro: controllo di gestione e risk management delle attivita' di competenza del Ministero; elaborazione di proposte per l'innovazione organizzativa e dei sistemi di gestione e controllo dei programmi e delle attivita' di competenza del Ministero; controllo successivo di regolarita' contabile; controllo successivo interno di regolarita' amministrativa limitatamente agli atti non sottoposti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ovvero al controllo di regolarita' amministrativa previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; controllo interno ispettivo di regolarita' delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni del Ministero; controllo ispettivo straordinario; verifica delle attivita' di vigilanza sulle societa' e sugli organismi strumentali vigilati e totalmente controllati; vigilanza sulle societa' partecipate o controllate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; vigilanza su ANSFISA; funzioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione. Il direttore generale dell'Ufficio di controllo interno e gestione dei rischi e' il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.»; 2) dopo la lettera c) e' aggiunta, in fine, la seguente: «c-bis) la Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata.»; l) la Tabella A e' sostituita dalla Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE) Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O. n. 86: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riportano gli articoli 2, 5 e 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021: «Art. 2 (Ministero della transizione ecologica). - 1. Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e' ridenominato «Ministero della transizione ecologica». 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 28: 1) al comma 1, lettera c), le parole da «definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica» fino a «attuazione dei piani di emergenza energetica;» sono soppresse; 2) al comma 2, le parole «rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;» sono soppresse; b) all'art. 29, comma 1, le parole «undici direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «nove direzioni generali»; c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e' sostituita dalla seguente: «Ministero della transizione ecologica»; d) all'art. 35: 1) al comma 1 le parole «dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «della transizione ecologica»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie: a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale; b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le societa' e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche' predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; radioprotezione e radioattivita' ambientale; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra; d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attivita' economica, ivi compreso quello dei trasporti; e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare; f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile, nazionali e internazionali; h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non e' individuato il responsabile della contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche' esercizio delle relative azioni giurisdizionali; l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e alla riduzione dell'impatto delle attivita' umane sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.»; e) all'art. 37, comma 1: 1) le parole «non puo' essere superiore a due» sono sostituite dalle seguenti: «non puo' essere superiore a tre»; 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il numero delle direzioni generali non puo' essere superiore a dieci.». 3. Le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare». 4. Con riguardo alle funzioni di cui all'art. 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico». 5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, dopo le parole «tutela ambientale» sono inserite le seguenti: «e la transizione ecologica». 6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA e' modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero della transizione ecologica. 7. Nell'ambito delle competenze di cui all'art. 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, rientrano: a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attivita' delle societa' operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali societa'; b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.; c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza gia' a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilita' nei settori energetici. 8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero 1), e' autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022. 8-bis. All'art. 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: «e dal Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica».». «Art. 5 (Disposizioni concernenti il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili).- 1. Il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e' ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili». 2. Le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».». «Art. 10 (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri). - 1. Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. 1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, e' adottato con la medesima procedura di cui al comma 1.». - Si riporta l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999, S.O. n. 163: «Art. 35 (Istituzione del ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il ministero della transizione ecologica. 2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie: a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale; b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le societa' e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche' predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; radioprotezione e radioattivita' ambientale; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra; d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attivita' economica, ivi compreso quello dei trasporti; e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare; f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile, nazionali e internazionali; h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non e' individuato il responsabile della contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche' esercizio delle relative azioni giurisdizionali; l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e alla riduzione dell'impatto delle attivita' umane sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali. 3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresi' trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O. n. 112. - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2009, S.O. n. 197. - Si riporta l'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012: «Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione). - (Omissis). 7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo' essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione, che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. (Omissis).». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021. - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020 (Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, S.O. n. 47.
Note all'art. 1: - Per il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), si veda nelle note alle premesse. - Si riportano gli articoli 2, 3, 4 e 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, come modificati dal presente decreto: «Art. 2 (Organizzazione centrale e periferica). - 1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato, a livello centrale, in tre Dipartimenti, come di seguito indicati: a) Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici; b) Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali; c) Dipartimento per la mobilita' sostenibile. 2. I Dipartimenti di cui al comma 1 si articolano nelle quattordici direzioni generali di cui al capo III, e assicurano l'esercizio organico e integrato delle funzioni del Ministero. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999, i Capi dei Dipartimenti, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione e in attuazione degli indirizzi del Ministro, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascuno dei Dipartimenti e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da questi dipendenti.Presso ciascun Dipartimento e' istituito un Ufficio di livello dirigenziale non generale a supporto delle attivita' trasversali del Capo Dipartimento. A ciascun Ufficio di supporto e' preposto un dirigente di livello non generale, nel limite del contingente previsto dall'art. 16, comma 2. 3. Sono strutture periferiche del Ministero sette provveditorati interregionali per le opere pubbliche, dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali nonche' quattro direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per la mobilita' sostenibile. 4. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e' incardinato nell'ambito del Ministero, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di cui all'art. 13 sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo quanto previsto dall'art. 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 5. Sono incardinati nell'assetto organizzativo del Ministero il Consiglio superiore dei lavori pubblici e gli organismi e le istituzioni di cui al capo VI che operano secondo le attribuzioni definite da leggi speciali. 6. I Dipartimenti, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici costituiscono centri di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.». «Art. 3 (Competenze dei Dipartimenti). - 1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale secondo la seguente ripartizione: a) Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici: identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio, con riferimento all'articolazione delle infrastrutture sul territorio a rete, in coordinamento con il Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali; monitoraggio dei progetti internazionali ed europei di settore; pianificazione strategica di settore; gestione dei programmi d'iniziativa europea di settore; pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale ed autostradale; predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari; vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali; pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario; pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilita' ferroviaria; trasformazione digitale; sicurezza informatica; sviluppo e gestione dei sistemi informativi, comunicazione istituzionale e consulenza tecnico-informatica agli uffici del Ministero; monitoraggio, elaborazione e controllo dei dati statistici; gestione dell'osservatorio per le Smart Road e i veicoli connessi e per quelli a guida automatica; b) Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali: identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio, con riferimento alle opere di competenza statale diverse dalle infrastrutture di trasporto a rete in coordinamento con il Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi; progettazione delle costruzioni civili; realizzazione di programmi speciali; regolazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali in materia di contratti pubblici, sorveglianza sulle grandi opere; edilizia residenziale; edilizia demaniale; politiche abitative e dell'edilizia, concernenti anche il sistema delle citta' e delle aree metropolitane; repressione dell'abusivismo; programmi di riqualificazione urbana; vigilanza tecnica in materia di dighe, opere di derivazione e costruzioni idriche ed elettriche; pianificazione e programmazione di interventi nel settore idrico; attivita' consultiva in materia di norme tecniche di costruzione e sicurezza nell'esecuzione delle opere pubbliche; verifica del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di sicurezza; monitoraggio delle costruzioni, anche per la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa; sviluppo della progettazione e pianificazione di interventi edilizi; supporto alle amministrazioni pubbliche per la progettazione della manutenzione di edifici pubblici; programmazione e gestione delle risorse statali inerenti i grandi eventi; gestione delle risorse umane; relazioni sindacali; coordinamento e supporto alla redazione del bilancio del Ministero; servizi e forniture; c) Dipartimento per la mobilita' sostenibile: programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in materia di trasporti terrestri; omologazione di veicoli e abilitazione dei conducenti; programmazione e regolazione in materia di trasporto intermodale; programmazione delle risorse statali in materia trasporto pubblico locale; attivita' di indirizzo e di monitoraggio con riferimento ai piani urbani della mobilita' sostenibile; regolazione in materia di autotrasporto di persone e cose; attivita' di indirizzo ai fini della sicurezza dei sistemi di trasporto a impianti fissi ad esclusione delle ferrovie; gestione dei trasporti esercitati in regime di concessione; indirizzo in materia di sicurezza stradale, prevenzione incidenti, formazione e informazione dei conducenti; conduzione della centrale operativa del Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS), per l'erogazione dei servizi di infomobilita'; gestione applicativa e supporto allo sviluppo del sistema informativo motorizzazione; indirizzo, pianificazione e programmazione in materia di aviazione civile e vigilanza sugli enti di settore; rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali in materia di trasporto terrestre, marittimo ed aereo; indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale e sulle attivita' nei porti; infrastrutture portuali; attivita' di indirizzo per la gestione e la disciplina d'uso delle aree demaniali marittime; programmazione e gestione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; disciplina del personale della navigazione marittima e interna, per quanto di competenza. 2. A ciascun Dipartimento spettano, nelle materie di competenza, i procedimenti in materia di infrastrutture strategiche avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443.». «Art. 4 (Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici). - 1. Il Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, i sistemi informativi e statistici e' articolato nelle seguenti direzioni generali: a) Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali; b) Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali; c) Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie; d) Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici. 2. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali, supporta i tre Dipartimenti in materia di programmazione degli investimenti e, anche d'intesa con le competenti direzioni generali degli altri Dipartimenti, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a ) pianificazione strategica in materia di infrastrutture di trasporto e governo del territorio, previo coordinamento e raccordo con gli altri Ministeri competenti e le regioni; b) pianificazione dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali di rilevanza nazionale; c) piani di investimento e analisi economiche relative alle infrastrutture di settore; d) programmazione degli interventi di settore e relative procedure di approvazione; e) coordinamento delle programmazioni infrastrutturali di settore e dei programmi prioritari, in raccordo con la struttura tecnica di missione di cui all'art. 214, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; f) gestione finanziaria delle risorse destinate al piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (P.N.I.R.E) e per le infrastrutture per i combustibili alternativi; g) coordinamento con la programmazione economica nazionale in ambito CIPE; h) gestione applicativa e supporto allo sviluppo del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT), in raccordo con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica; i) coordinamento e monitoraggio dello sviluppo della rete di trasporto transeuropea e dei corridoi multimodali e del relativo Programma di finanziamento connecting europe facility (CEF); l) piani e programmi di sviluppo e assetto del territorio in ambito urbano e nelle aree interne; m) fondi strutturali europei e gestione dei programmi europei di competenza; n) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi europei affidati all'Italia ed alla conseguente attivita' di gestione e pagamento; o) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni; p) adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale; q) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza. 3. La Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) funzione di concedente, indirizzo e vigilanza amministrativo-contabile della rete stradale e autostradale, anche avvalendosi delle societa' miste regionali, e programmazione della rete ANAS S.p.a.; b) predisposizione del contratto di programma con ANAS S.p.a. e relativo monitoraggio degli interventi infrastrutturali; c) attivita' di indirizzo, vigilanza amministrativa e controllo operativo su ANAS S.p.a. e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale, ferma restando l'attivita' di vigilanza tecnica di competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (di seguito «ANSFISA»); d) attivita' di predisposizione, gestione e monitoraggio degli atti convenzionali con ANAS S.p.a. ed Enti territoriali e societa' miste regionali, anche ai fini dell'approvazione delle convenzioni di concessione e dei relativi piani economici - finanziari; e) predisposizione dei bandi di gara, convenzioni e per piani economici - finanziari per l'affidamento di nuove concessioni a pedaggio e i rinnovi delle concessioni; f) approvazione delle concessioni di costruzione e gestione delle infrastrutture viarie e dei relativi aggiornamenti; g) vigilanza sulle modalita' di affidamento, sull'esecuzione dei lavori ai fini del rispetto degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento alle infrastrutture prioritarie; h) sviluppo delle relazioni e accordi internazionali ed europei nel settore delle reti di trasporto viario, compresa la partecipazione ai negoziati per la elaborazione della normativa europea di settore; i) approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilita' di interesse statale e locale, ferme restando le competenze di ANSFISA; l) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza ai fini dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPE; m) classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza, ferme restando le competenze di ANSFISA; n) sviluppo delle attivita' concernenti le politiche europee in materia di infrastrutture stradali e autostradali; o) gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale; p) regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade; q) controllo sulla qualita' del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; r) analisi degli investimenti e vigilanza sull'esecuzione degli stessi da parte di ANAS S.p.a. e degli altri concessionari; s) analisi dei piani tariffari e predisposizione della proposta annuale di adeguamento tariffario; t) approvazione, nei limiti e secondo le modalita' previsti dalle convenzioni di concessione, dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale di interesse nazionale; u) valutazione sull'ammissibilita' dei costi e degli investimenti effettuati per il calcolo degli adeguamenti tariffari annuali; v) monitoraggio della gestione economica e finanziaria dei concessionari e dei parametri di solidita' patrimoniale e verifica dell'andamento finanziario degli investimenti e delle manutenzioni inserite nei piani economici finanziari; z) predisposizione degli atti per l'aggiornamento e/o la revisione del Piano economico finanziario allegato alle convenzioni; aa) adozione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti dei concessionari autostradali, ferme restando le competenze di ANSFISA; bb) vigilanza sull'adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico stradale e autostradale, ferme restando le competenze di ANSFISA; cc) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443; dd) sviluppo della mobilita' in bicicletta e realizzazione della rete nazionale di percorribilita' ciclistica, in raccordo per quanto di competenza con la Direzione generale per il trasporto stradale di persone e cose e per la logistica e l'intermodalita' e la Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mobilita' pubblica sostenibile e gli interventi nel settore per il trasporto ferroviario regionale; ee) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza. 4. La Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) attivita' di vigilanza sull'attuazione dell'atto di concessione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ferme restando le competenze di ANSFISA; b) contratti di programma, investimenti e servizi con il gestore della rete ferroviaria nazionale e vigilanza sulla relativa attuazione; c) attivita' di vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali di settore e delle infrastrutture strategiche di settore (PIS) e dei programmi di messa in sicurezza; d) contratto di servizio per il trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza e regolamentazione dell'attivita' in materia di trasporto merci per ferrovia; e) rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie; f) interoperabilita' ferroviaria e normativa tecnica, riferita all'esercizio e all'infrastruttura; g) rapporti con organismi di certificazione notificati; h) rapporti con gli organismi dell'Unione europea per la definizione delle norme di settore e delle specifiche tecniche per l'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo; i) dismissione delle linee ferroviarie; l) vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario; m) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443; n) attuazione della legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di ferrovie storiche e turistiche; o) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza ai fine dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPE; p) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza; p-bis) rapporti internazionali in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro. 5. La Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici opera al servizio dei tre Dipartimenti e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) trasformazione digitale, riorganizzazione dei processi, promozione dei principi dell'amministrazione digitale e degli open data e definizione degli indirizzi per la digitalizzazione, in coerenza con le linee strategiche dell'Agenda digitale, in raccordo con le strutture di diretta collaborazione del Ministro; b) attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, con particolare riferimento all'accesso telematico e al riutilizzo dei dati del Ministero nonche' alla loro accessibilita'; c) coordinamento strategico, pianificazione, progettazione, sviluppo integrato e gestione dell'infrastruttura tecnologica, delle reti, dei sistemi di telecomunicazione, dei dati e dei servizi web, dei flussi informativi del Ministero, inclusi il monitoraggio della sicurezza informatica, la protezione dei dati e la sicurezza; d) gestione dell'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP); e) coordinamento relativo alle attivita' di sviluppo dei sistemi informativi gestiti dagli uffici del Ministero; f) supporto tecnico-operativo alle strutture di diretta collaborazione del Ministro coinvolte nella definizione e nel monitoraggio delle attivita' di cyber security, comprese quelle di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e alla legge 18 novembre 2019, n. 133; g) coordinamento, sviluppo integrato e gestione tecnica delle applicazioni e dei siti internet istituzionali del Ministero e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; h) promozione dell'innovazione digitale nelle attivita' di competenza del Ministero in raccordo con le strutture di diretta collaborazione del Ministro che monitorano il processo di digitalizzazione; i) comunicazione istituzionale, formazione in ambito informatico, consulenza tecnico-informatica agli uffici del Ministero; l) gestione dell'osservatorio per le Smart Road e i veicoli connessi e a guida automatica; m) funzioni di ufficio di statistica del Ministero ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989; n) attivita' di studio finalizzata alla elaborazione e al recepimento della normativa europea in materia di statistiche di settore; o) produzione e diffusione di statistiche ufficiali di settore; p) redazione e diffusione del Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti; q) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.». «Art. 5 (Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali). - 1. Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali e' articolato nelle seguenti direzioni generali: a) Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali; b) Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere; c) Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del ministero; d) Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche. 2. Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) realizzazione di opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, penitenziaria, demaniale di competenza statale, di edilizia per le opere pubbliche; b) attivita' di manutenzione, costruzione e ampliamento degli immobili adibiti a uffici pubblici, nonche' di quelli delle Forze armate e di polizia nonche' dei Vigili del fuoco e per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, da attuarsi attraverso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche; c) pianificazione e sviluppo delle attivita' connesse alla realizzazione degli interventi da praticarsi su opere pubbliche; d) supporto alle amministrazioni pubbliche, anche locali, per l'esecuzione di interventi sulle opere pubbliche anche attraverso i provveditorati interregionali; e) valutazioni tecnico-amministrative a supporto della definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle norme tecniche per le costruzioni proposte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici; f) interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici, in coordinamento con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri deputata all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45; g) misure dirette a far fronte al disagio abitativo; h) edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e cooperative edilizie; i) valutazioni e proposte relative alla disciplina delle locazioni, dell'edilizia, dell'urbanistica e dell'espropriazione per pubblica utilita', ferme restando le competenze degli enti locali; l) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio e supporto agli enti locali ed alle regioni nella individuazione e repressione dello stesso; m) monitoraggio e raccolta dati sul fenomeno della repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attivita' delle commissioni per l'uso della forza pubblica; n) osservatorio nazionale della condizione abitativa di cui all'art. 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; o) gestione dei programmi di riqualificazione urbana concernenti il recupero del patrimonio edilizio e delle relative politiche di incentivazione, societa' di trasformazione urbana (PRUSST), contratti di quartiere; p) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza; q) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi; r) gestione del «Fondo salva opere» di cui all'art. 47, comma 1-bis e seguenti, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; s) gestione del «Programma innovativo nazionale per la qualita' dell'abitare», di cui all'art. 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; t) gestione del fondo per la progettazione degli enti locali di cui all'art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; u) gestione del Programma «Piccoli Comuni» di cui all'art. 4, comma 7, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; v) politiche sostenibili nel campo dell'edilizia, riguardanti l'efficientamento energetico, l'eliminazione di barriere architettoniche e il contenimento dei consumi idrici e di suolo; z) attivita' per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia; aa) programmazione, gestione ed esecuzione diretta degli interventi di costruzione, ampliamento, manutenzione, adeguamento, risanamento e restauro sul patrimonio immobiliare adibito a sede di organi costituzionali e di rilevanza costituzionale ovvero di organismi di rilevanza internazionale ubicati nell'area di Roma Capitale, nonche' interventi residui connessi al Giubileo fuori Lazio; bb) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443. cc) interventi inerenti a progetti infrastrutturali in attuazione di accordi internazionali. 3. La Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) qualificazione del contraente generale e gestione stralcio del soppresso Albo nazionale dei costruttori; b) rapporti con l'Autorita' nazionale anti-corruzione (ANAC) e con l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; c) indirizzo e regolazione nazionale e coordinamento con la normativa europea in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; d) supporto e consulenza in materia di contratti pubblici ad amministrazioni ed enti pubblici; e) attivita' di studio finalizzata alla elaborazione e al recepimento della normativa europea in materia di contratti pubblici; f) gestione del Servizio contratti pubblici, in coordinamento con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici; g) limitatamente agli affidamenti non sottoposti alla disciplina di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell'art. 216 del medesimo decreto legislativo; h) attivita' di sorveglianza sulle grandi opere; i) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza. 4. La Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero opera al servizio dei tre dipartimenti e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) supporto e coordinamento per la redazione e per la gestione del bilancio; b) sviluppo di politiche per il personale, per favorire il benessere organizzativo, le pari opportunita' e contrasto al mobbing e alle condotte discriminatorie; c) relazioni sindacali; d) trattamento giuridico del personale, reclutamento, formazione e riqualificazione del personale; tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali; e) trattamento economico e pensionistico del personale; f) interventi assistenziali e previdenziali ai sensi della legge 16 febbraio 1967, n. 14, gestione applicativa delle banche dati per la gestione del personale; g) gestione del contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari; h) servizio ispettivo in materia di personale; i) supporto al datore di lavoro per le attivita' di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro; l) gestione delle procedure amministrativo-contabili relative alle attivita' strumentali, alle attivita' contrattuali e convenzionali del Ministero; m) individuazione delle coperture finanziare per gli interventi di competenza del Ministero, attraverso la verifica e il monitoraggio dell'impiego delle risorse disponibili, e supporto alle direzioni generali dei tre Dipartimenti, anche attraverso il rilascio di pareri; n) per quanto di competenza, aggiornamento dell'anagrafe delle prestazioni di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 412; o) rilascio al personale di tessere di servizio e di riconoscimento; p) abilitazioni del personale del Ministero all'espletamento dei servizi di libera circolazione e polizia stradale, di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; q) cura della gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico e della biblioteca del Ministero; r) gestione e manutenzione dei beni patrimoniali del Ministero e regolamentazione del loro uso; s) gestione dei servizi comuni e dei servizi tecnici; s-bis) ottimizzazione dei processi di gestione delle risorse strumentali, energetiche e idriche nell'ottica della sostenibilita' e della tutela dell'ambiente; s-ter) promozione di iniziative per la mobilita' sostenibile del personale del Ministero e di buone pratiche e supporto alle campagne di comunicazione per l'attuazione di politiche di competenza del Ministero orientate alla sostenibilita'. 5. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo che i gestori e i concessionari sono tenuti ad espletare sul funzionamento delle dighe in invaso sperimentale aventi le caratteristiche indicate all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, di seguito «grandi dighe», e adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore; b) approvazione tecnica dei progetti di manutenzione straordinaria e ristrutturazione, vigilanza sulle operazioni di controllo che i gestori e i concessionari sono tenuti ad espletare sul funzionamento delle grandi dighe in esercizio, e adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore; c) istruttoria tecnica e approvazione delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza sismica e idrologico-idraulica delle grandi dighe e approvazione dei relativi progetti di miglioramento e adeguamento; d) approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione e di adduzione all'utilizzazione, nonche' vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo e di manutenzione che i gestori e i concessionari sono tenuti ad espletare, nonche' adozione dei provvedimenti previsti dal regolamento di cui all'art. 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166; e) approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo delle opere affidate dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1974, n. 381; f) istruttoria tecnica e parere di competenza sui progetti di gestione degli invasi nell'ambito del procedimento di approvazione regionale; g) programmazione e monitoraggio degli investimenti per l'incremento della sicurezza delle grandi dighe e delle loro derivazioni; h) programmazione e monitoraggio degli investimenti di grandi infrastrutture idriche e delle relative opere di derivazione per il contrasto ai fenomeni di siccita' e alluvionali; i) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443; l) sottoscrizione degli accordi di Programma Quadro nel settore idrico, per le materie di competenza ai sensi dell'art. 158 del codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; m) attivita' concernenti l'emanazione della normativa tecnica e tecnico-amministrativa in materia di dighe e di infrastrutture idriche ed elettriche; n) supporto e assistenza tecnica alle componenti del Servizio nazionale della Protezione civile in materia di dighe e di infrastrutture idriche, compresi i piani di laminazione; o) supporto nell'ambito dei rapporti con le autorita' di bacino distrettuali e con le altre pubbliche amministrazioni nelle materie di competenza; p) supporto allo sviluppo del sistema informativo relativo alle grandi dighe e alle opere di derivazione in raccordo con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici (DSIS) e relativa gestione applicativa; q) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza. 6. Dipendono funzionalmente dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche gli uffici tecnici per le dighe, che costituiscono articolazioni territoriali del Ministero di livello dirigenziale non generale.». - Il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella GUUE del 14 novembre 2009, n. L. 300. - Si riporta l'art. 8, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: «Art. 8 (Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto). - (Omissis). 9-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, che esercita anche le competenze attribuite per legge alle Commissioni interministeriali previste dall'art. 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'art. 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e dall'art. 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni. (Omissis).». - Il regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177 (Istituzione della commissione per le funicolari aeree e terrestri e nomina dei componenti della commissione stessa), e' stato registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1926, registro n. 2, foglio n. 764, e pubblicato nel Bollettino ufficiale dei Lavori pubblici, anno 1926. - Si riporta l'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3. 2 -bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalia legislazione vigente.». - Si riporta l'art. 16-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario): «Art.16-bis(Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale). - 1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e' alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione e' applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse: a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015; b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale; c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'art. 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'art. 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono abrogati: a) il comma 12 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; b) i commi da 295 a 299 dell'art. i della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; c) il comma 3 dell'art. 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; d) il comma 3 dell'art. 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui all'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalita' con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilita' nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante: a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi; c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata; d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica. 4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalita' di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio gia' stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione. 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse e' effettuato sulla base dei criteri e delle modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle regioni a statuto ordinario. 6. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalita' indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate. 8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalita' diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui all'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalita' complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente articolo, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. 9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico: a) le modalita' di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari ad acta; b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle societa' regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale; c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad acta.». - La dotazione del fondo del citato art. 16-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e' stata rideterminata dall'art. 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), incrementata di 500.000 euro per l'anno 2018, di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020. - La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2001, S.O. n. 279. - Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 (Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile - E.N.A.C.), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997. - Si riporta l'art. 37, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: «Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei trasporti). - 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei trasporti, di seguito denominata «Autorita'», la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorita' e' individuata in un immobile di proprieta' pubblica nella citta' di Torino, laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013. In sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio 2012. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformita' con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. L'Autorita' esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorita' si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla medesima legge. 1-bis L'Autorita' e' organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'art. 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'art. 2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina un segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente. 1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata professionalita' e competenza nei settori in cui opera l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita', si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato. 2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede: a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti; b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori; c) a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b); d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta; e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi; f) a definire i criteri per la determinazione delle eccezioni al principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione, tenendo conto della domanda effettiva e di quella potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e' concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che per i predetti contratti di servizio esercitati in house o affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte in regime di servizio pubblico e le altre attivita'; g) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni nonche' per quelle di cui all'art. 43, comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto; h) con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorita' di vigilanza istituita dall'art. 71, comma 2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; i) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura; l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e europee; m) con particolare riferimento al servizio taxi, a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita' delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: 1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorita' per confronto nell'ambito di realta' europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono gia' titolari di licenza; 2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 3) consentire una maggiore liberta' nella fissazione delle tariffe, la possibilita' di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilita' per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti; 4) migliorare la qualita' di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonche' alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la carta dei servizi a livello regionale; n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale amministrativo regionale del Lazio. 3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del presente articolo, l'Autorita': a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere pubblici; b) determina i criteri per la redazione della contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate; c) propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento; d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; e) se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, puo' controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale; f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo' adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare; g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue competenze; h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti; i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attivita' di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti; l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora: 1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito; 2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonche' rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti; m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata. 4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restano ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici, di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli enti strumentali che hanno competenze in materia di sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture, con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire segnalazioni e pareri circa la congruenza con la regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono essere contestualmente esercitate le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta efficace fino a quando e' sostituita dalla regolazione posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste dal presente articolo. 6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite dalla legge, si provvede come segue: a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e dal suo funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono restituite all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo di cui alla lettera b), l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorita' di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario supporto operativo-logistico, economico e finanziario per lo svolgimento delle attivita' strumentali all'implementazione della struttura organizzativa dell'Autorita' di regolazione dei trasporti; b) mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attivita' previste dalla legge, in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione. Il contributo e' determinato annualmente con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato; b-bis) ai sensi dell'art. 2, comma 29, ultimo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del presente articolo, l'Autorita' provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento dei contributi di cui alla lettera b), il predetto personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella qualifica assunta in sede di selezione. 6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita' dell'Autorita', determinata con propria delibera, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, istituito ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello generale e non generale soppressi. Sono, altresi', soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle relative spese di funzionamento. 6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonche' di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica.». - Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 (Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2006, S.O. n. 5. - Per l'art. 19, commi 4 e 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), si veda nelle note all'art. 3. Si riportano gli articoli 7, 8 e 15 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, come modificati dal presente decreto: Art. 7. (Provveditorati interregionali per le opere pubbliche). - 1. Costituiscono strutture periferiche del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali, i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, di seguito denominati Provveditorati interregionali, individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi che seguono: a) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con sede in Torino e sede coordinata in Genova; b) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, con sede in Milano e sede coordinata in Bologna; c) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste; d) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria, con sede in Firenze e sedi coordinate in Perugia e in Ancona; e) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in l'Aquila e in Cagliari; f) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, con sede in Napoli e sedi coordinate in Campobasso, in Bari e in Potenza; g) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro. 2. A ciascun Provveditorato interregionale e' preposto un dirigente di livello generale denominato «Provveditore per le opere pubbliche», nominato ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. E' fatta salva la facolta' per i Provveditori per le opere pubbliche di cui al comma 2, di attribuire, nell'ambito dei titolari degli uffici dirigenziali non generali del Provveditorato, le funzioni vicarie anche limitatamente ad una sede interregionale coordinata. 4. Il Provveditore per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettera c), cura la definizione dei procedimenti pendenti in materia di demanio idrico e opere idrauliche trasferite alle Regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.». «Art. 8 (Competenze dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche). - 1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i Provveditorati interregionali assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'art. 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, i Provveditorati interregionali svolgono, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attivita': a) opere pubbliche di competenza del Ministero, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2, lettera aa); b) attivita' di vigilanza sulle opere pubbliche e di supporto al Ministero all'attivita' di vigilanza sulle reti infrastrutturali finanziate dal Ministero stesso e da altri enti pubblici; c) attivita' di supporto su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonche' di Enti e organismi pubblici; d) attivita' di competenza statale di supporto degli Uffici territoriali di governo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio; e) supporto all'attivita' di vigilanza del Ministero sull'ANAS S.p.a.; f) supporto all'attivita' di gestione da parte del Ministero dei programmi di iniziativa europea; g) attivita' di vigilanza per l'edilizia economica e popolare; h) supporto alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza e sulle infrastrutture stradali, e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, per le attivita' di competenza; i) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; l) supporto al Consiglio superiore dei lavori pubblici per lo svolgimento, in ambito territoriale, delle attivita' di vigilanza di cui al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106.». «Art. 15 (Altri organismi operanti nel Ministero). - 1. Operano nell'ambito del Ministero e alle dirette dipendenze del Ministro: a) la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie, e marittime, che svolge, anche in collaborazione con ANSFISA e in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, i compiti di cui al decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, attuativo della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie, in materia di incidenti ferroviari, al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, in materia di sinistri marittimi, e all'art. 15-ter, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in materia di incidenti sulle reti ferroviarie funzionalmente isolate, nelle vie d'acqua interne nazionali e su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi, cui e' preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Direzione generale cura i rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali nelle materie di competenza, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; b) la Struttura tecnica di missione di cui all'art. 214, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che si avvale di un contingente di personale individuato dal decreto attuativo del citato art. 214, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente. Il Ministro puo' nominare il coordinatore della Struttura tecnica di missione fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguata alle funzioni da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate; c) l'Ufficio di controllo interno e gestione dei rischi che, ferme restando le funzioni di competenza della Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del personale e degli affari generali e dell'ufficio centrale del bilancio di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita', secondo le direttive emanate annualmente dal Ministro: controllo di gestione e risk management delle attivita' di competenza del Ministero; elaborazione di proposte per l'innovazione organizzativa e dei sistemi di gestione e controllo dei programmi e delle attivita' di competenza del Ministero; controllo successivo di regolarita' contabile; controllo successivo interno di regolarita' amministrativa limitatamente agli atti non sottoposti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ovvero al controllo di regolarita' amministrativa previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; controllo interno ispettivo di regolarita' delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni del Ministero; controllo ispettivo straordinario; verifica delle attivita' di vigilanza sulle societa' e sugli organismi strumentali vigilati e totalmente controllati; vigilanza sulle societa' partecipate o controllate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; vigilanza su ANSFISA; funzioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione. Il direttore generale dell'Ufficio di controllo interno e gestione dei rischi e' il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190; c-bis) la Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata.». |
| Tabella A (articolo 1, comma 1, lettera l)
Tabella A Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - dotazione organica complessiva ================================================= | Dirigenti di prima fascia* | 38 | +===================================+===========+ | Dirigenti di seconda fascia** | 195 | +-----------------------------------+-----------+ | Totali dirigenti | 233 | +-----------------------------------+-----------+ | Terza Area | 3.014 | +-----------------------------------+-----------+ | Seconda Area | 4.535 | +-----------------------------------+-----------+ | Prima Area | 217 | +-----------------------------------+-----------+ | Totale Aree | 7.766 | +-----------------------------------+-----------+ | Totale complessivo | 7.999 | +-----------------------------------+-----------+ |*di cui un numero fino a due per lo| | | svolgimento dell'incarico di vice | | |Capo di Gabinetto presso gli Uffici| | | di diretta collaborazione del | | |Ministro ai sensi dell'articolo 3, | | |comma 4, del relativo regolamento. | | |**di cui, un numero non superiore a| | |cinque presso gli Uffici di diretta| | | collaborazione del Ministro ai | | |sensi dell'articolo 9, comma 3, del| | | relativo regolamento, ed uno | | |nell'ambito della Struttura tecnica| | |permanente per la misurazione delle| | |performance, ai sensi dell'articolo| | | 13, comma 2, del medesimo | | | regolamento. | | +-----------------------------------+-----------+ |
| Art. 2 Determinazione degli uffici dirigenziali di livello non generale
1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, alla definizione dei relativi compiti, nonche' alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale e alla ripartizione, nelle strutture centrali e periferiche del Ministero, dei contingenti del personale delle aree distinti per fascia retributiva e profilo professionale.
Note all'art. 2: - Si riporta l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - (omissis). 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. (omissis).». |
| Art. 3 Disposizioni transitorie e finali
1. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con le competenze nel rispettivo settore di attribuzione. 2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, le attuali strutture periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attivita' di competenza avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale. 3. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate per effetto del presente regolamento, la decadenza dagli incarichi di livello generale e non generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, rispettivamente di livello generale e non generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 giugno 2021
Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2021 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, foglio n. 2551
Note all'art. 3: -Si riporta l'art. 2, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125: «Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale). - (Omissis). 8. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalita', le procedure ed i criteri previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente comma. Per un numero corrispondente alle unita' di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, e' costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste dall'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non puo' superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'art. 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma e' fatta salva la possibilita', per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo art. 19 determini come risultato un numero con decimali, si procedera' all'arrotondamento all'unita' superiore. (Omissis).». - Si riporta l'art. 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali (art. 19 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs n. 387 del 1998). - 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo. 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque. 6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. 6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 7. 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.». |
|
|
|