Gazzetta n. 190 del 10 agosto 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 maggio 2021, n. 114
Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, istitutivo del pegno mobiliare non possessorio a garanzia di crediti inerenti l'esercizio dell'impresa;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 4, del predetto decreto-legge n. 59 del 2016, che prevede la costituzione presso l'Agenzia delle entrate di un registro informatizzato denominato «registro dei pegni non possessori»;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 59 del 2016, a norma del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sono regolate le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il «registro dei pegni non possessori», gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni, nonche' le modalita' di accesso al registro medesimo, e stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione ed evoluzione del registro;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 2020;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, che ha espresso parere all'adunanza del 21 giugno 2018;
Acquisito il formale concerto del Ministero della giustizia;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 24 dicembre 2020;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Registro dei pegni mobiliari non possessori

1. E' istituito, presso l'Agenzia delle entrate, il registro informatico per l'iscrizione dei pegni mobiliari non possessori, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, di seguito denominato «Registro pegni».
2. Il Registro pegni e' gestito dall'Agenzia delle entrate con la vigilanza del Ministero della giustizia, finalizzata ad assicurare la legittimita' dell'attivita' amministrativa e delle procedure predisposte per la relativa gestione. Annualmente, l'Agenzia delle entrate invia al Ministero della giustizia i dati riepilogativi della gestione.
3. Il Registro pegni e' tenuto da apposito ufficio, situato in Roma, che provvede alla tenuta del registro in conformita' alle disposizioni del citato articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, e del presente regolamento, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia.
4. L'Ufficio e' diretto da un conservatore, depositario del registro pegni, nominato dal direttore dell'Agenzia delle entrate.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alla premesse:
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 2016,
n. 59, recante «Disposizioni urgenti in materia di
procedure esecutive e concorsuali, nonche' a favore degli
investitori in banche in liquidazione», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, e'
il seguente:
«Art. 1 (Pegno mobiliare non possessorio). - 1. Gli
imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono
costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti
concessi a loro o a terzi, presenti o futuri, se
determinati o determinabili e con la previsione
dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio
dell'impresa.
2. Il pegno non possessorio puo' essere costituito su
beni mobili, anche immateriali, destinati all'esercizio
dell'impresa e sui crediti derivanti da o inerenti a tale
esercizio, a esclusione dei beni mobili registrati. I beni
mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o
determinabili anche mediante riferimento a una o piu'
categorie merceologiche o a un valore complessivo. Ove non
sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il
terzo concedente il pegno e' autorizzato a trasformare o
alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o
comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso
il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto
risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della
cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato
con tale corrispettivo, senza che cio' comporti
costituzione di una nuova garanzia. Se il prodotto
risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o
commistione, piu' beni appartenenti a diverse categorie
merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, le
facolta' previste dal comma 7 spettano a ciascun creditore
pignoratizio con obbligo da parte sua di restituire al
datore della garanzia, secondo criteri di proporzionalita',
sulla base delle stime effettuate con le modalita' di cui
al comma 7, lettera a), il valore del bene riferibile alle
altre categorie merceologiche che si sono unite o
mescolate. E' fatta salva la possibilita' per il creditore
di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di
abuso nell'utilizzo dei beni da parte del debitore o del
terzo concedente il pegno.
3. Il contratto costitutivo, a pena di nullita', deve
risultare da atto scritto con indicazione del creditore,
del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno, la
descrizione del bene dato in garanzia, del credito
garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito.
4. Il pegno non possessorio ha effetto verso i terzi
esclusivamente con la iscrizione in un registro
informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate e
denominato «registro dei pegni non possessori»; dal momento
dell'iscrizione il pegno prende grado ed e' opponibile ai
terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali.
5. Il pegno non possessorio, anche se anteriormente
costituito ed iscritto, non e' opponibile a chi abbia
finanziato l'acquisto di un bene determinato che sia
destinato all'esercizio dell'impresa e sia garantito da
riserva della proprieta' sul bene medesimo o da un pegno
anche non possessorio successivo, a condizione che il pegno
non possessorio sia iscritto nel registro in conformita' al
comma 6 e che al momento della sua iscrizione il creditore
ne informi i titolari di pegno non possessorio iscritto
anteriormente.
6. L'iscrizione deve indicare il creditore, il
debitore, se presente il terzo datore del pegno, la
descrizione del bene dato in garanzia e del credito
garantito secondo quanto previsto dal comma 1 e, per il
pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per
l'acquisto di un bene determinato, la specifica
individuazione del medesimo bene. L'iscrizione ha una
durata di dieci anni, rinnovabile per mezzo di una nuova
iscrizione nel registro effettuata prima della scadenza del
decimo anno. La cancellazione della iscrizione puo' essere
richiesta di comune accordo da creditore pignoratizio e
datore del pegno o domandata giudizialmente. Le operazioni
di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o
cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di
chi effettua tali operazioni nonche' le modalita' di
accesso al registro stesso sono regolati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, prevedendo modalita' esclusivamente
informatiche. Con il medesimo decreto sono stabiliti i
diritti di visura e di certificato, in misura idonea a
garantire almeno la copertura dei costi di allestimento,
gestione e di evoluzione del registro. Al fine di
consentire l'avvio delle attivita' previste dal presente
articolo, e' autorizzata la spesa di euro 200.000 per
l'anno 2016 e di euro 100.000 per l'anno 2017.
7. Al verificarsi di un evento che determina
l'escussione del pegno, il creditore, previa intimazione
notificata, anche direttamente dal creditore a mezzo di
posta elettronica certificata, al debitore e all'eventuale
terzo concedente il pegno, e previo avviso scritto agli
eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto
nonche' al debitore del credito oggetto del pegno, ha
facolta' di procedere:
a) alla vendita dei beni oggetto del pegno
trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito
fino a concorrenza della somma garantita e con l'obbligo di
informare immediatamente per iscritto il datore della
garanzia dell'importo ricavato e di restituire
contestualmente l'eccedenza; la vendita e' effettuata dal
creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi
di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate,
salvo il caso di beni di non apprezzabile valore, da parte
di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di
pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli
interessati; l'operatore esperto e' nominato di comune
accordo tra le parti o, in mancanza, e' designato dal
giudice; in ogni caso e' effettuata, a cura del creditore,
la pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche di cui
all'art. 490 del codice di procedura civile;
b) alla escussione o cessione dei crediti oggetto
di pegno fino a concorrenza della somma garantita, dandone
comunicazione al datore della garanzia;
c) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto
nel registro di cui al comma 4, alla locazione del bene
oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del
proprio credito fino a concorrenza della somma garantita, a
condizione che il contratto preveda i criteri e le
modalita' di determinazione del corrispettivo della
locazione; il creditore pignoratizio comunica
immediatamente per iscritto al datore della garanzia stessa
il corrispettivo e le altre condizioni della locazione
pattuite con il relativo conduttore;
d) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto
nel registro di cui al comma 4, all'appropriazione dei beni
oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita,
a condizione che il contratto preveda anticipatamente i
criteri e le modalita' di valutazione del valore del bene
oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita; il
creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto
al datore della garanzia il valore attribuito al bene ai
fini dell'appropriazione.
7-bis. Il debitore e l'eventuale terzo concedente il
pegno hanno diritto di proporre opposizione entro cinque
giorni dall'intimazione di cui al comma 7. L'opposizione si
propone con ricorso a norma delle disposizioni di cui al
libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di
procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il giudice,
su istanza dell'opponente, puo' inibire, con provvedimento
d'urgenza, al creditore di procedere a norma del comma 7.
7-ter. Se il titolo non dispone diversamente, il
datore della garanzia deve consegnare il bene mobile
oggetto del pegno al creditore entro quindici giorni dalla
notificazione dell'intimazione di cui al comma 7. Se la
consegna non ha luogo nel termine stabilito, il creditore
puo' fare istanza, anche verbale, all'ufficiale giudiziario
perche' proceda, anche non munito di titolo esecutivo e di
precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo,
titolo III, del codice di procedura civile, in quanto
compatibili. A tal fine, il creditore presenta copia della
nota di iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4
e dell'intimazione notificata ai sensi del comma 7.
L'ufficiale giudiziario, ove non sia di immediata
identificazione, si avvale su istanza del creditore e con
spese liquidate dall'ufficiale giudiziario e anticipate dal
creditore e comunque a carico del medesimo, di un esperto
stimatore o di un commercialista da lui scelto, per la
corretta individuazione, anche mediante esame delle
scritture contabili, del bene mobile oggetto del pegno,
tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione
o di alienazione poste in essere a norma del comma 2.
Quando risulta che il pegno si e' trasferito sul
corrispettivo ricavato dall'alienazione del bene,
l'ufficiale giudiziario ricerca, mediante esame delle
scritture contabili ovvero a norma dell'art. 492-bis del
codice di procedura civile, i crediti del datore della
garanzia, nei limiti della somma garantita ai sensi del
comma 2. I crediti rinvenuti a norma del periodo precedente
sono riscossi dal creditore in forza del contratto di pegno
e del verbale delle operazioni di ricerca redatto
dall'ufficiale giudiziario. Nel caso di cui al presente
comma l'autorizzazione del presidente del tribunale di cui
all'art. 492-bis del codice di procedura civile e'
concessa, su istanza del creditore, verificate l'iscrizione
del pegno nel registro di cui al comma 4 e la notificazione
dell'intimazione.
7-quater. Quando il bene o il credito gia' oggetto
del pegno iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto ad
esecuzione forzata per espropriazione, il giudice
dell'esecuzione, su istanza del creditore, lo autorizza
all'escussione del pegno, stabilendo con proprio decreto il
tempo e le modalita' dell'escussione a norma del comma 7.
L'eventuale eccedenza e' corrisposta in favore della
procedura esecutiva, fatti salvi i crediti degli aventi
diritto a prelazione anteriore a quella del creditore
istante.
8. In caso di fallimento del debitore il creditore
puo' procedere a norma del comma 7 solo dopo che il suo
credito e' stato ammesso al passivo con prelazione.
9. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui alle
lettere a), b), c) e d) del comma 7, il debitore puo' agire
in giudizio per il risarcimento del danno quando
l'escussione e' avvenuta in violazione dei criteri e delle
modalita' di cui alle predette lettere a), b), c) e d) e
non corrispondono ai valori correnti di mercato il prezzo
della vendita, il corrispettivo della cessione, il
corrispettivo della locazione ovvero il valore comunicato a
norma della disposizione di cui alla lettera d).
10. Agli effetti di cui agli articoli 66 e 67 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 il pegno non
possessorio e' equiparato al pegno.
10-bis. Per quanto non previsto dal presente
articolo, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al libro sesto, titolo III, capo III,
del codice civile.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 154, comma 4, del decreto
legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in
materia di protezione dei dati personali», e' il seguente:
«Art. 154 (Compiti). - (Omissis).
4. Il Garante collabora con altre autorita'
amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei
rispettivi compiti.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge 3 maggio
2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
giugno 2016, n. 119, vedi nelle note alle premesse.
 
Allegato

TABELLA DI DIRITTI DI VISURA E CERTIFICAZIONE
RELATIVI AL REGISTRO PEGNI


N. d'ordine OGGETTO Tariffa in Euro

1 Certificati e copie

1.1 Certificato di eseguita
formalita' 35,00

1.2 Certificati:

a) per soggetto debitore o
datore del pegno 30,00

b) per soggetto debitore o
datore del pegno e categoria
merceologica 20,00

1.3 Rilascio copie autentiche 15,00

2 Visure:

2.1 Consultazione dell'elenco
sintetico delle formalita'
per soggetto debitore o
datore del pegno 5,00

2.2 Consultazione della raccolta
delle domande per soggetto
debitore o datore del pegno e
categoria merceologica 5,00

2.3 Consultazione di formalita' 3,00

L'esenzione dal pagamento dei diritti di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa e' prevista da specifiche disposizioni di legge.



+-------------------------------------------------------------------+ | Note sui diritti del Registro pegni | +--------+----------------------------------------------------------+ |Numero | | |voce | | +--------+----------------------------------------------------------+ | |Il diritto si applica all'atto della presentazione della | | |domanda. L'importo verra' restituito in caso di rifiuto | |1.1 |della formalita'. | +--------+----------------------------------------------------------+ | |Il diritto si applica all'atto della richiesta ed e' do- | | |vuto anche in caso di certificazione negativa. L'importo | | |e' comprensivo di copia delle formalita' indicate nel | |1.2 |certificato. | +--------+----------------------------------------------------------+ |1.3 |Il diritto si applica all'atto della richiesta. | +--------+----------------------------------------------------------+ | |Il diritto e' dovuto per la consultazione dell'elenco | | |sintetico, con indicazione di tutte le formalita' | | |riguardanti un soggetto debitore o datore del pegno. Il | | |diritto si applica all'atto della richiesta del servizio | |2.1 |ed e' do- vuto anche in caso di visura negativa. | +--------+----------------------------------------------------------+ | |Il diritto e' dovuto per la consultazione delle formalita'| | |relative ad un soggetto debitore o datore del pegno e ad | | |una categoria merceologica. | | |Il diritto si applica all'atto della richiesta ed e' dovu-| |2.2 |to anche in caso di visura negativa. | +--------+----------------------------------------------------------+ | |Il diritto e' dovuto per la consultazione di specifiche | | |formalita', individuate con il relativo numero | | |identificativo ed il nominativo di uno dei soggetti | | |presenti. Il diritto si applica all'atto della richiesta. | | |L'importo e' comprensivo della visura delle formalita' | |2.3 |accessorie direttamente correlate. | +--------+----------------------------------------------------------+


 
Art. 2

Registro pegni

1. Nel Registro pegni sono giornalmente inserite, secondo l'ordine di ricezione, le formalita' presentate, indicando il numero d'ordine, il giorno della richiesta, la persona del richiedente e le persone per cui la richiesta e' fatta, la data del titolo costitutivo del pegno non possessorio presentato con la domanda, l'oggetto della richiesta.
2. Oltre al registro di cui al comma 1, il conservatore deve tenere la raccolta delle domande.
 
Art. 3

Formalita' per l'iscrizione

1. La parte che richiede l'iscrizione nel Registro pegni o il suo rappresentante deve presentare al conservatore, per via telematica, il titolo costitutivo del pegno non possessorio, unitamente ad una domanda sottoscritta digitalmente. Quando l'iscrizione e' richiesta da un rappresentante al conservatore e' presentata anche la procura sottoscritta digitalmente.
2. Nella domanda di iscrizione sono indicati, in conformita' al titolo:
a) le generalita' del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di pegno, con indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita, per gli imprenditori individuali, ovvero della denominazione o ragione sociale e della sede per le persone giuridiche, le societa' e gli altri enti che svolgono attivita' d'impresa;
b) il codice fiscale delle parti;
c) il luogo e il numero di iscrizione nel registro imprese del debitore e del datore del pegno;
d) il domicilio del creditore, del debitore e del terzo datore del pegno;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, del datore del pegno e del creditore;
f) la data del titolo costitutivo del pegno non possessorio;
g) l'importo massimo garantito;
h) la descrizione del credito garantito se trattasi di credito presente o la descrizione del rapporto giuridico esistente dal quale potra' sorgere il credito futuro;
i) l'indicazione dei beni o crediti gravati con la descrizione degli elementi che ne permettono l'identificazione, ed in particolare:
1) la natura e se trattasi di bene o credito presente o futuro;
2) il luogo di ubicazione dei beni, se indicato nel titolo;
3) il marchio e il numero identificativo, se indicati nel titolo;
4) la qualita' e la quantita', in caso di insieme di beni;
5) il tipo di diritto di proprieta' industriale o intellettuale e i relativi estremi di registrazione, se indicati nel titolo, ovvero in mancanza di registrazione, i relativi elementi distintivi;
6) la natura, la quantita' e gli estremi identificativi delle azioni, ovvero delle partecipazioni gravate;
7) la categoria merceologica cui appartengono, secondo la nomenclatura stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
8) il valore complessivo dei beni gravati come indicato nell'atto di pegno;
9) la specifica descrizione del credito gravato, se trattasi di credito presente, o la descrizione del rapporto giuridico esistente dal quale potra' sorgere il credito futuro;
l) la destinazione economica del bene gravato come dichiarata dal datore del pegno nell'atto di costituzione;
m) l'indicazione della facolta', ove prevista, per il creditore di locare il bene oggetto di pegno al verificarsi degli eventi che ne determinano l'escussione;
n) l'indicazione della facolta' per il creditore, ove prevista, di appropriarsi dei beni oggetto di pegno al verificarsi degli eventi che ne determinano l'escussione;
o) la specifica indicazione che l'acquisto del bene gia' gravato da pegno mobiliare non possessorio e' stato finanziato con un credito garantito da riserva di proprieta' o da altro pegno non possessorio, ove ricorra tale ipotesi;
p) ove il contratto disponga in tal senso, la volonta' delle parti di non consentire al costituente la garanzia di trasformare il bene oggetto del pegno (o di alienarlo o comunque di disporne);
q) la dichiarazione del debitore e, se diverso, del datore del pegno, sottoscritta digitalmente e resa a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che i beni o i crediti oggetto di pegno, nonche' il credito garantito, sono destinati ovvero inerenti l'esercizio dell'impresa;
r) la dichiarazione del datore del pegno, sottoscritta digitalmente e resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'esistenza o meno di precedente garanzia sui beni o i crediti dati in pegno, costituita a norma di disposizioni diverse dall'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119;
s) le condizioni contrattuali che disciplinano il patto di rotativita', ove previsto.
3. E' facolta' delle parti indicare nella domanda di iscrizione ogni altro elemento ritenuto utile alla individuazione del bene, del credito o del rapporto.
4. Le iscrizioni e le altre formalita' non si possono eseguire se non in forza di atto pubblico, di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, di contratto sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di provvedimento dell'autorita' giudiziaria.
5. E' data facolta' alle parti di redigere il titolo unitamente alla domanda, con sottoscrizione digitale dei contraenti, nel formato definito con il provvedimento di cui all'articolo 7.

Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa. (Testo A)», e' il
seguente:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di polizia
giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge 3 maggio
2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
giugno 2016, n. 119, vedi nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale»,
e' il seguente:
«Art. 24 (Firma digitale). - 1. La firma digitale
deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al
documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o
associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e
sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine
previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve
adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono
rilevare, secondo le Linee guida, la validita' del
certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del
titolare di firma digitale e del certificatore e gli
eventuali limiti d'uso. Le linee guida definiscono altresi'
le modalita', anche temporali, di apposizione della firma.
4-bis. L'apposizione a un documento informatico di
una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica
qualificata basata su un certificato elettronico revocato,
scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo
che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca
o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal
momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi
richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a
conoscenza di tutte le parti interessate.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche se la firma elettronica e' basata su un
certificato qualificato rilasciato da un certificatore
stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione
europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti previsti
dal regolamento eIDAS ed e' qualificato in uno Stato
membro;
b) il certificato qualificato e' garantito da un
certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso
dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
c) il certificato qualificato, o il certificatore,
e' riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o
multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o
organizzazioni internazionali.».
 
Art. 4

Formalita' per la rinnovazione

1. Per la rinnovazione deve essere presentata al conservatore una domanda, conforme a quella della precedente formalita', in cui si dichiara che si intende rinnovare l'iscrizione originaria.
2. Decorso il termine di dieci anni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, il creditore puo' procedere a nuova iscrizione; in tal caso il pegno prende grado dalla data della nuova iscrizione.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge 3 maggio
2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
giugno 2016, n. 119, vedi nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Formalita' per la cancellazione

1. La cancellazione e' eseguita dal conservatore a seguito della presentazione della relativa domanda, unitamente all'atto contenente il consenso del creditore o al provvedimento definitivo con cui viene ordinata giudizialmente.
 
Art. 6

Pubblicita' delle vicende modificative

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le vicende modificative del rapporto e della garanzia di cui viene chiesto l'inserimento nel Registro pegni, che vengono eseguite, previa presentazione della domanda di annotazione, con riferimento alla formalita' alla quale si riferiscono.
 
Art. 7

Specifiche tecniche e sistemi informatici

1. Con provvedimento interdirigenziale, adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il Ministero della giustizia, sono approvate le specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei correlati titoli, nonche' per la relativa trasmissione al conservatore.
2. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le modalita' per la registrazione dei titoli, secondo le procedure telematiche di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite le modalita' di versamento dei tributi e dei diritti dovuti.

Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, recante «Interventi urgenti per i
settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca,
nonche' in materia di fiscalita' d'impresa», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2006,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, e' il seguente:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di contribuzione
previdenziale in agricoltura e di catasto). - 3. Con
provvedimento interdirigenziale dei direttori delle Agenzie
delle entrate e del territorio, di concerto con il
Ministero della giustizia, adottato entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti i termini e le modalita' della
progressiva estensione delle procedure telematiche di cui
all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
463, a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse
la registrazione di atti e denunce, la presentazione di
dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni
ed annotazioni nei registri immobiliari ed alle volture
catastali, da qualunque titolo derivanti. Con lo stesso
decreto sono stabilite, altresi', le modalita' anche
tecniche della trasmissione del titolo per via telematica
relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a
quella di regime.
(Omissis).».
 
Art. 8

Funzioni del conservatore

1. Al fine di procedere all'iscrizione e alle altre formalita' previste nel presente regolamento, il conservatore verifica la presenza delle condizioni richieste per il relativo inserimento nel registro e la conformita' della domanda al titolo.
2. Il conservatore non puo' ricevere le domande e i titoli quando:
a) sono non intellegibili o in lingua diversa da quella italiana, salvo quanto previsto in tema di bilinguismo;
b) non sono trasmessi per via telematica;
c) il titolo non ha i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 4;
d) le domande di iscrizione non hanno i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2.
3. Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le domande ai sensi del presente regolamento, indica sulla domanda i motivi del rifiuto e la restituisce telematicamente, secondo le modalita' stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, alla parte richiedente. Contro il rifiuto del conservatore, la parte puo' avvalersi del procedimento stabilito nell'articolo 745, secondo comma, del codice di procedura civile.

Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 745, comma secondo, del codice di
procedura civile e' il seguente:
«Art. 745 (Rifiuto o ritardo nel rilascio). - Nel
caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei
depositari di cui all'articolo precedente, l'istante puo'
ricorrere al conciliatore, al pretore o al presidente del
tribunale o della corte presso cui il cancelliere o
depositario esercita le sue funzioni.
Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei
pubblici depositari di cui all'art. 743, l'istante puo'
ricorrere al presidente del tribunale nella cui
circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.
Il presidente, il pretore o il conciliatore provvede
con decreto, sentito il pubblico ufficiale.».
 
Art. 9

Conservazione delle domande e dei titoli

1. Eseguita la formalita' richiesta, il conservatore restituisce al richiedente il certificato con indicazione della data e del numero di iscrizione.
2. Il Registro pegni, la raccolta delle domande e i titoli consegnati al conservatore sono conservati su supporto informatico in conformita' alle disposizioni e secondo le regole tecniche stabilite dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
 
Art. 10

Consultazione del registro dei pegni
mobiliari non possessori

1. Il Registro pegni e la raccolta delle domande sono consultabili da chiunque per via telematica.
2. Per ogni richiesta di visura devono essere indicati:
a) i dati identificativi del debitore o del datore di pegno ovvero il relativo codice fiscale;
b) i dati del richiedente;
La richiesta puo' essere limitata a specifiche categorie di beni.
3. Per il rilascio di ogni certificato, generale o speciale, delle formalita' iscritte nel Registro pegni e per ogni copia delle medesime formalita', il richiedente deve presentare apposita domanda indicando gli elementi di cui al comma 2.
4. L'ufficio rilascia per via telematica il certificato delle formalita' eseguite nel Registro pegni o il certificato che attesta l'assenza di formalita', nonche' copia autentica delle domande.
 
Art. 11

Diritti di certificazione, visura e copia

1. Per le operazioni nel registro pegni, tranne quelle richieste da amministrazioni dello Stato o effettuate a favore dello Stato, sono dovuti i diritti indicati nell'allegata Tabella, parte integrante del presente decreto, gestiti dall'Agenzia delle entrate e determinati in funzione della copertura dei costi di allestimento, gestione e sviluppo del medesimo registro.
2. Le misure dei diritti di cui alla Tabella del comma 1 sono aggiornate ogni due anni con decreto, del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio finanziario.
 
Art. 12

Disposizione transitoria

1. Il sistema informatico di cui al presente regolamento e' realizzato dall'Agenzia delle entrate entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro trenta giorni dalla data di cui al periodo precedente sono adottate le previste specifiche tecniche.
2. La data di attivazione del Registro pegni e' resa nota mediante pubblicazione di apposito comunicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.
3. A partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato di cui al comma 2, possono essere presentate le formalita' di cui al presente regolamento.
 
Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 maggio 2021

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco Il Ministro della giustizia
Cartabia Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione n. 1065