Gazzetta n. 189 del 9 agosto 2021 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 21 luglio 2021
Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia e dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.


LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 2, comma 3, 4, 5, 9-bis, e l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, che prevede che gli enti pubblici nazionali determinano per i propri procedimenti l'unita' organizzativa responsabile, i termini entro i quali devono concludersi e l'attribuzione di poteri sostitutivi in caso di inerzia nella conclusione degli stessi;
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni, nella parte in cui prevede che la Banca d'Italia stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento e prescrive che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, che richiede alla Banca d'Italia la definizione dei termini e delle procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90;
Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che prevede, tra l'altro, che ai procedimenti della Banca d'Italia volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e stabilisce che la Banca d'Italia disciplina con propri regolamenti l'applicazione dei principi previsti dal medesimo articolo, indicando i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi;
Visto il regolamento dell'Ufficio italiano dei cambi del 17 agosto 2006, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ufficio italiano dei cambi;
Visti gli articoli 6 e 71 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che, rispettivamente, istituiscono l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia presso la Banca d'Italia e trasferiscono alla Banca d'Italia le competenze e i poteri dell'Ufficio italiano dei cambi;
Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009, recante le disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 22 giugno 2010, Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, che contiene le Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 5 marzo 2013, con cui la Banca ha individuato nei propri Funzionari generali i soggetti incaricati ad esercitare, in caso di mancata conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini, il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il Regolamento UE n. 1024/2013 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;
Visto il Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le Autorita' nazionali competenti e con le Autorita' nazionali designate;
Visto il Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del Meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, che designa la Banca d'Italia quale autorita' di risoluzione italiana ai fini della partecipazione al Comitato Unico di Risoluzione e al Comitato delle autorita' di risoluzione dell'Autorita' Bancaria Europea e della realizzazione delle connesse attivita';
Visto l'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, di attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento;
Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019 («Disposizioni per l'attivita' di gestione del contante»), che contiene la disciplina in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa nei confronti dei gestori del contante;
Ravvisata l'opportunita' di unificare i provvedimenti della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 e del 22 giugno 2010 e di attuare una revisione complessiva della disciplina, anche in considerazione delle significative riforme normative intervenute;
Sentito il direttore della UIF;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi e alle fasi procedimentali riportati negli elenchi allegati ("Elenchi"), pubblicati sui siti internet della Banca d'Italia e della UIF.
2. Gli Elenchi individuano per ciascun procedimento e fase procedimentale il termine di conclusione, l'unita' organizzativa responsabile e la fonte normativa di riferimento.
3. Per gli eventuali procedimenti di riesame si applicano, ove non diversamente previsto, gli stessi termini indicati per il procedimento principale.
4. Resta ferma la disciplina specifica stabilita per singoli procedimenti o fasi procedimentali da regolamenti dell'Unione europea, da disposizioni di legge, di regolamento o da atti a contenuto generale.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 6

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 7

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 8

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni e sigle

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) TUB: decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
b) UIF: unita' di informazione finanziaria per l'Italia;
c) MVU: meccanismo di vigilanza unico;
d) BCE: Banca Centrale Europea;
e) MRU: meccanismo di risoluzione unico;
f) soggetti vigilati meno significativi: i soggetti di cui all'art. 2, n. 7 del Regolamento UE n. 468/2014;
g) soggetti vigilati significativi: i soggetti di cui all'art. 2, n. 16 del Regolamento UE n. 468/2014;
h) procedure comuni: le procedure di cui all'art. 4, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento UE n. 1024/2013 e all'art. 2, n. 3) del Regolamento UE n. 468/2014.
 
Art. 3

Procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento dell'istanza o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato. L'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla vigente normativa e deve essere corredata della necessaria documentazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990, se la domanda e' irregolare o incompleta ne viene data comunicazione all'istante entro un termine che, in mancanza di specifiche previsioni, e' pari a un terzo di quello fissato per la durata del procedimento, indicando le cause dell'irregolarita' o dell'incompletezza. In questi casi, il termine per la conclusione del procedimento e' interrotto e inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completa.
3. Qualora, nel corso del procedimento, la parte istante fornisca d'iniziativa nuovi documenti o notizie, tali da modificare elementi essenziali dell'istanza, la presentazione dei documenti o delle notizie equivale alla presentazione di una nuova istanza. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento di tali documenti o notizie.
 
Art. 4

Procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti avviati d'ufficio il termine decorre dal primo atto d'impulso.
 
Art. 5

Fasi procedimentali

1. Per le fasi procedimentali avviate su richiesta di altre Autorita' o su istanza di parte, il termine decorre dal ricevimento dell'atto di impulso proveniente dall'Autorita' che procede o dell'istanza.
2. Per le fasi procedimentali avviate d'ufficio, il termine decorre dal primo atto d'impulso.
 
Art. 6

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Ove non sia escluso dalle norme applicabili o non sussistano ragioni di necessita' e urgenza, dell'avvio del procedimento e' data comunicazione personale agli interessati.
2. Nella comunicazione di avvio sono indicati:
a) all'unita' organizzativa della Banca d'Italia competente e la relativa casella di posta elettronica certificata cui potra' essere indirizzata ogni comunicazione relativa al procedimento;
b) il responsabile del procedimento;
c) l'oggetto del procedimento;
d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia;
e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
f) le modalita' con le quali e' possibile prendere visione degli atti ed esercitare i diritti di partecipazione e di accesso previsti dalla legge.
3. Resta salva la facolta' di adottare, anche prima dell'effettuazione della comunicazione di avvio, provvedimenti cautelari.
4. Qualora per il numero degli interessati non sia possibile o risulti particolarmente gravosa la comunicazione personale, il responsabile del procedimento pubblica la comunicazione di avvio nel sito internet della Banca d'Italia ovvero mediante altre modalita' idonee di volta in volta individuate.
 
Art. 7

Partecipazione al procedimento

1. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare, entro un termine pari alla meta' di quello fissato per l'adozione del provvedimento o il diverso termine stabilito per specifici procedimenti, memorie e documenti che sono valutati soltanto ove pertinenti al procedimento in corso. In ogni caso, la mancata presentazione di memorie e documenti non osta alla chiusura del procedimento.
2. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento, nella quale viene indicato anche il termine medesimo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, per i procedimenti a iniziativa di parte, la presentazione di memorie e documenti oltre il termine indicato nel comma 1 non puo' comunque determinare il differimento del termine finale del procedimento.
4. I commi precedenti non si applicano ai procedimenti diretti all'adozione di provvedimenti aventi natura cautelare ovvero carattere di necessita' e urgenza.
 
Art. 8

Sospensione e interruzione dei termini

1. I termini stabiliti per la conclusione di singoli procedimenti o fasi procedimentali possono essere sospesi:
a) per acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' disponibili o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni o Autorita', per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni;
b) in pendenza del rilascio di valutazioni tecniche da parte di altre amministrazioni o Autorita', per una sola volta e per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, salvo ove diversamente previsto.
2. Agli interessati sono comunicate le date di inizio e di conclusione della sospensione e i motivi che l'hanno determinata.
3. Il termine riprende a decorrere dalla data di conclusione del periodo di sospensione.
4. Ove sussistano esigenze istruttorie ai fini del rilascio di un parere, il relativo termine puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori dalle amministrazioni o Autorita' interessate.
5. Restano ferme le ulteriori ipotesi di sospensione e di interruzione dei termini di conclusione dei procedimenti stabiliti da regolamenti dell'Unione europea, da disposizioni di legge o a contenuto regolamentare.
 
Art. 9

Conclusione del procedimento

1. I procedimenti e le fasi procedimentali si concludono con l'adozione di un provvedimento o di un atto espresso entro il termine indicato negli elenchi.
2. Per i procedimenti relativi alle attivita' a carattere strumentale di cui all'Elenco n. 5 i termini di conclusione superiori a 90 giorni tengono conto, a seconda dei casi, della natura degli interessi pubblici tutelati, della particolare complessita' del procedimento, del coinvolgimento di altre Autorita' e dell'organizzazione amministrativa interna.
3. Nei procedimenti a istanza di parte per i quali le norme prevedono che il silenzio dell'amministrazione equivalga al provvedimento di accoglimento della domanda, l'eventuale provvedimento di diniego e' comunicato all'interessato entro il termine di conclusione del procedimento.
 
Art. 10

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

1. Nei procedimenti a istanza di parte prima dell'adozione di un provvedimento sfavorevole sono comunicati all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante puo' presentare per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende il termine di conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Nella motivazione del provvedimento finale e' data ragione dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni, con specifica indicazione, se ve ne sono, dei motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle stesse.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti concorsuali, ai procedimenti in cui il provvedimento finale ha contenuto vincolato, nei casi di inammissibilita', incompletezza o manifesta infondatezza dell'istanza, nonche' nelle ipotesi in cui la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza non e' compatibile con la durata del procedimento.
 
Art. 11

Unita' organizzativa responsabile del procedimento

1. L'unita' organizzativa responsabile di ciascun procedimento e' la Struttura indicata negli Elenchi allegati e pubblicati sui siti internet ai sensi dell'art. 1.
 
Art. 12

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento e' il Capo dell'unita' organizzativa competente per il procedimento o, in caso di assenza o impedimento, il suo Vice.
2. Il responsabile del procedimento puo' delegare l'intero procedimento, categorie omogenee di procedimenti ovvero singoli atti procedimentali.
 
Art. 13

Responsabile per l'esercizio dei poteri sostitutivi

1. Nei procedimenti per i quali le norme applicabili non prevedono l'attivazione del meccanismo del silenzio-assenso o del silenzio-rigetto gli interessati, decorso il termine fissato per la definizione del procedimento, possono rivolgersi al responsabile per l'esercizio dei poteri sostitutivi. Quest'ultimo conclude il procedimento entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto.
3. I Responsabili per l'esercizio dei poteri sostitutivi e i relativi ambiti di attribuzione sono indicati in un prospetto allegato al presente regolamento.
 
Art. 14
Disciplina generale dei procedimenti e delle fasi procedimentali
riferibili all'esercizio delle funzioni di vigilanza, di
risoluzione e ad altre attivita' istituzionali.

1. Fermo quanto previsto nel presente Capo, ai procedimenti e alle fasi procedimentali riferibili all'esercizio delle attivita' istituzionali si applica la disciplina contenuta nei precedenti articoli.
2. Salvo ove diversamente stabilito, ai procedimenti di cui al comma precedente si applica il termine di conclusione di novanta giorni.
3. Qualora piu' procedimenti amministrativi di cui al presente articolo siano connessi, in quanto caratterizzati da interdipendenza ovvero attinenti a un'operazione economico-finanziaria unitaria, si applica a tutti i procedimenti il termine di conclusione piu' lungo tra quelli stabiliti per i singoli procedimenti; nel caso in cui il termine di conclusione di uno dei procedimenti connessi sia fissato da regolamenti dell'Unione europea o dalla legge, tale termine costituisce quello di conclusione di tutti i procedimenti connessi. In tali circostanze la comunicazione di avvio fa espressa menzione della connessione e indica il termine unico di conclusione per tutti i procedimenti stessi.
4. Qualora un procedimento amministrativo della Banca d'Italia sia connesso a una procedura della BCE, in quanto caratterizzato da interdipendenza ovvero attinente a un'operazione economico-finanziaria unitaria, il termine di conclusione puo' essere sospeso fino all'acquisizione della decisione assunta dalla BCE. La comunicazione di avvio fa espressa menzione della connessione.
5. Oltre che nelle ipotesi previste all'art. 8, comma 1, lett. a), i termini possono essere sospesi quando si renda necessario effettuare approfondimenti istruttori tramite accertamenti ispettivi o acquisire pareri, intese o atti di altre amministrazioni o Autorita'.
6. Nei casi indicati al comma 5, i termini riprendono a decorrere dall'acquisizione delle integrazioni dell'istruttoria ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), dei pareri, delle intese e degli atti o, in caso di accertamenti ispettivi, dalla data di apposizione del visto del Governatore al rapporto ispettivo.
7. Salvo ove diversamente previsto il periodo di sospensione, anche nei casi di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), non puo' eccedere i 180 giorni.
 
Art. 15
Disposizioni specifiche per i procedimenti di vigilanza della Banca
d'Italia anche nell'ambito del MVU.

1. La Banca d'Italia esercita le proprie funzioni nell'ambito del MVU sulla base di quanto previsto dal Regolamento UE n. 1024/2013, dal Regolamento UE n. 468/2014 e dagli altri atti adottati dalla BCE in materia.
2. Nell'ambito del MVU, salvo quanto previsto all'art. 16, la Banca d'Italia e' competente per l'adozione dei provvedimenti nei confronti dei soggetti vigilati meno significativi e, in ogni caso, per l'adozione di tutti i provvedimenti non di competenza della BCE.
3. I procedimenti e le fasi procedimentali per i quali la Banca d'Italia e' competente in via esclusiva, anche nei confronti dei soggetti vigilati significativi, nonche' i criteri per l'individuazione dell'unita' organizzativa responsabile sono indicati nell'Elenco 1a.
4. Il presente regolamento, salvo quanto previsto all'art. 16, non si applica alle procedure di competenza della BCE.
 
Art. 16

Procedure comuni alla Banca d'Italia e alla Banca Centrale europea

1. Per le procedure comuni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 75, 79 e 82 del Regolamento UE n. 468/2014, la decisione e' assunta dalla BCE su proposta della Banca d'Italia.
2. Nei casi di cui al comma precedente:
a) alla fase procedimentale di competenza della Banca d'Italia si applica quanto previsto dal presente regolamento per i procedimenti amministrativi in quanto compatibile. La proposta della Banca d'Italia non costituisce provvedimento amministrativo;
b) i termini indicati nell'Elenco 1b costituiscono il termine massimo per l'assunzione della decisione da parte della BCE, fatti salvi i casi di interruzione o sospensione.
3. Nel rispetto del medesimo termine di cui al precedente comma 2, lett. b), la Banca d'Italia adotta il provvedimento di diniego dell'autorizzazione all'accesso all'attivita' se il richiedente non soddisfa tutte le condizioni di autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 14, par. 2, del Regolamento UE n. 1024/2013 e dell'art. 75 del Regolamento UE n. 468/2014.
 
Art. 17
Disposizioni specifiche per le procedure di risoluzione nell'ambito
del MRU

1. La Banca d'Italia, quale autorita' nazionale di risoluzione, esercita le funzioni di risoluzione nell'ambito del MRU sulla base di quanto previsto dal Regolamento UE n. 806/2014, dal decreto legislativo n. 180/2015 e dalle altre disposizioni in materia.
 
Art. 18
Disposizioni specifiche per l'attivita' di vigilanza macroprudenziale

1. La Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza macroprudenziale sulla base di quanto previsto dal TUB, dal Regolamento UE n. 1024/2013, dal Regolamento UE n. 575/2013, dalle norme traspositive della Direttiva 2013/36/UE e dalle altre disposizioni in materia.
 
Art. 19

Entrata in vigore e aggiornamenti successivi

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche agli Elenchi di cui all'art. 1 e al prospetto di cui all'art. 13 sono pubblicate sui siti internet della Banca d'Italia e della UIF.
 
Art. 20

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi avviati dopo la sua entrata in vigore.
2. Ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno a essere applicate le disposizioni dei regolamenti della Banca d'Italia adottati con provvedimento del 25 giugno 2008 e con provvedimento del 22 giugno 2010 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 21

Abrogazioni

1. Sono abrogati il regolamento dell'Ufficio italiano dei cambi del 17 agosto 2006, nonche' i provvedimenti della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, del 22 giugno 2010 e successive modificazioni ed integrazioni del 5 marzo 2013.
Roma, 21 luglio 2021

Il Governatore: Visco