Gazzetta n. 188 del 7 agosto 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2021
Approvazione dello statuto della «Fondazione per il futuro delle citta'».


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il comma 566 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», concernente l'istituzione di una Fondazione denominata «Fondazione per il futuro delle citta'», avente il compito di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia;
Visto il comma 568 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui il patrimonio della Fondazione e' costituito e incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attivita' della Fondazione, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in uso, anche a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa Fondazione, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico e' effettuata d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;
Visto il comma 569, dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui per l'istituzione e l'avvio dell'operativita' della Fondazione e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023;
Visto, in particolare, il comma 567, dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui lo statuto della Fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi della medesima Fondazione, della loro composizione e dei loro compiti, e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'universita' e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze;
Considerata l'esigenza di approvare lo statuto della «Fondazione per il futuro delle citta'»;
Sentiti i Ministri dell'universita' e della ricerca, della transizione ecologica e dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, commi da 566 a 569, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e' approvato l'allegato statuto della «Fondazione per il futuro delle citta'», che e' parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 giugno 2021

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Garofoli

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2021 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1946
 
Allegato

STATUTO DELLA FONDAZIONE
PER IL FUTURO DELLE CITTA'

Art. 1.
Denominazione, disciplina, durata e sede

1. La «Fondazione per il futuro delle citta'» (di seguito «Fondazione»), istituita ai sensi dell'art. 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha personalita' giuridica privata ed e' soggetta alla disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile.
2. La durata della Fondazione e' illimitata.
3. La Fondazione ha sede in Firenze. Possono essere istituite sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni e uffici in Italia e all'estero.

Art. 2.
Scopo e ambito di attivita'

1. La Fondazione ha il compito di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Fondazione, anche in raccordo con altri enti di ricerca pubblici, che operano negli stessi ambiti:
a) facilita e accelera la predisposizione di soluzioni vegetali innovative integrate ai contesti urbani e periurbani secondo criteri di sostenibilita' e resilienza tali da generare impatti altamente positivi per l'ambiente e la societa';
b) promuove e sviluppa l'eccellenza scientifica e tecnologica sia in forma diretta, grazie a laboratori di ricerca multi-disciplinari, sia in forma indiretta, attraverso collaborazioni con laboratori e gruppi di eccellenza nazionali e internazionali;
c) promuove conoscenze e soluzioni innovative tramite approcci di co-progettazione e co-creazione per sviluppare metodi, prodotti e servizi di eccellenza orientati a soluzioni prevalentemente vegetali integrate ai contesti urbani;
d) sostiene l'attivazione di programmi di formazione mirati per le imprese e le amministrazioni pubbliche;
e) stabilisce collaborazioni con societa' private, anche al fine di potenziare le attivita' della Fondazione per la ricerca e lo sviluppo, utili alla transizione ecologica;
f) promuove l'integrazione tra aree di ricerca e l'interazione tra ricerca di base e applicata;
g) attrae e promuove giovani talenti su base nazionale e internazionale, che possano entrare a far parte di gruppi di ricerca da costituire all'interno della Fondazione;
h) costituisce e accelera la crescita di appositi spin-off/start-up da collocare sul mercato con l'obiettivo di contribuire in modo attivo al miglioramento degli ambienti urbani.
3. Per il raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali la Fondazione, in particolare:
a) gestisce il contributo di cui all'art. 1, comma 569 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' gli eventuali apporti di altri soggetti pubblici o privati;
b) opera, attraverso la definizione di programmi e progetti pluriennali senza fini di lucro da sviluppare, anche d'intesa con altre amministrazioni, enti di ricerca, universita', organizzazioni - pubbliche e private - italiane e di altri Paesi, mediante appositi accordi e convenzioni.
4. La Fondazione puo' compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria che siano considerate necessarie o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali e amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, la Fondazione puo':
a) stipulare contratti e convenzioni con privati, enti pubblici e istituti universitari, sia in Italia, sia all'estero, per lo svolgimento delle proprie attivita';
b) svolgere tutte le attivita' necessarie, al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
c) stipulare atti e contratti per la prestazione in via accessoria di attivita' di consulenza a soggetti pubblici o privati, che siano direttamente riconducibili alle attivita' e finalita' della Fondazione;
d) svolgere tutte le attivita' necessarie a offrire al pubblico, a soggetti privati ed enti pubblici, percorsi formativi coerenti con le attivita' e finalita' della Fondazione;
e) ricevere donazioni di natura immobiliare;
f) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi e altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
g) stipulare contratti e atti volti a svolgere attivita' editoriali, di pubblicazione, diffusione divulgazione e comunicazione al pubblico del sapere scientifico in coerenza con gli scopi della Fondazione;
h) costituire ovvero concorrere alla costituzione, di societa', start-up, cooperative e reti, nonche' partecipare a societa' del medesimo tipo aventi scopo sinergico al proprio;
i) promuovere studi, ricerche ed analisi che siano direttamente riconducibili alle attivita' e finalita' della Fondazione;
j) promuovere iniziative a sostegno della valorizzazione dei risultati delle ricerche anche attraverso la tutela brevettuale delle proprieta' intellettuale.

Art. 3.
Membri fondatori e vigilanza

1. Sono membri fondatori della Fondazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, alla cui vigilanza la stessa e' sottoposta, nonche' il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'universita' e della ricerca e il Ministero della transizione ecologica.

Art. 4.
Partecipanti

1. Partecipano alla Fondazione i membri fondatori di cui all'art. 3 del presente statuto e, previo consenso degli stessi, in ragione dell'interesse della Fondazione a ciascuna partecipazione, le persone fisiche e gli enti che contribuiscono per un periodo di almeno tre anni, mediante apporti di risorse in denaro da versare annualmente (di seguito «Partecipanti»), la cui entita' e' determinata dal consiglio di sorveglianza.
2. In caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo annuale di contribuzione, la partecipazione alla Fondazione e' sospesa fino alla regolarizzazione della posizione del partecipante. Qualora l'interessato non provveda ad adempiere ai propri impegni entro due mesi dalla data della diffida ad adempiere da parte del presidente, la cessazione della sua partecipazione alla Fondazione e' dichiarata dal consiglio di sorveglianza. Dalla cessazione della partecipazione non consegue il diritto di restituzione dei contributi versati.
3. I partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte.

Art. 5.
Sostenitori

1. Possono ottenere la qualifica di sostenitori gli enti pubblici e privati, le societa', i consorzi, le imprese individuali e le persone fisiche che, condividendo le finalita' della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima mediante contributi economici. Con apposito regolamento del consiglio di sorveglianza sono stabilite le modalita' e la soglia minima di contribuzione necessaria per l'assunzione dello status di sostenitore e le relative cause di esclusione.
2. I sostenitori possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attivita' della Fondazione.

Art. 6.
Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione e' articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalita' statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese di funzionamento della Fondazione.
2. Il fondo di dotazione e' costituito:
a) da 3,5 milioni di euro per l'anno 2021 e da 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, conferiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) da contributi dei partecipanti e dei sostenitori;
c) da beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, anche per legge, e compresi quelli dalla stessa acquistati, e che siano espressamente destinati da una delibera del consiglio di sorveglianza a incremento del fondo di dotazione;
d) eventuali avanzi di gestione, non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi, destinati a incrementare il fondo di dotazione;
e) da contributi dell'Unione europea e di enti pubblici o privati, nonche' di persone fisiche, con espressa destinazione a incremento del fondo di dotazione;
f) da elargizioni erogate da enti pubblici e privati o da persone fisiche, anche sotto forma di beni strumentali, con espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione;
g) da proventi derivanti dalla cessione dei diritti di proprieta' intellettuale;
h) dalle donazioni, dalle disposizioni testamentarie, dalle erogazioni liberali e dai contributi di soggetti pubblici e privati, che non siano espressamente destinate al fondo di gestione.
3. Il fondo di gestione e' costituito:
a) da 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 conferiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le somme relative agli anni 2022 e 2023 verranno conferite al fondo di gestione della Fondazione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 31 marzo di ciascun anno;
b) dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio destinate da una delibera del consiglio di sorveglianza a finalita' diverse dall'incremento del fondo di dotazione;
c) dai ricavi delle attivita' accessorie svolte, ottenuti direttamente o indirettamente;
d) da proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei diritti di proprieta' intellettuale;
e) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
f) da ogni altra elargizione, anche sotto forma di contributo, diversa dai conferimenti patrimoniali, proveniente da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati che sia espressamente destinata al fondo di gestione.

Art. 7.
Altre risorse

1. Alla Fondazione possono essere concessi in uso, anche a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa Fondazione, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato, non suscettibili di uso governativo concreto ed attuale e non inseriti in programmi di dismissione e di valorizzazione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.
2. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico e' effettuata d'intesa con il Ministero della cultura.
3. I contributi, le devoluzioni, i proventi e le altre somme, comunque costituenti un'entrata e aventi carattere di sovvenzione o di liberalita', derivanti dall'effettuazione delle attivita' della Fondazione, rese in conformita' alle proprie finalita' istituzionali, non concorrono alla determinazione del reddito d'impresa. Le attivita' commerciali eventualmente effettuate nell'ambito delle proprie rilevanti finalita' istitutive si considerano rese nell'esercizio dell'attivita' di impresa e, pertanto, concorrono alla determinazione del reddito imponibile secondo le norme dettate in materia di enti non commerciali residenti dal capo III del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica - 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 8.
Personale

1. Per lo svolgimento delle attivita' scientifiche, la Fondazione si avvale di scienziati ed esperti assunti in prevalenza a tempo determinato con procedura competitiva e nel rispetto delle modalita' individuate nel documento d'indirizzo strategico e nel piano programmatico dell'attivita' scientifica. Con il regolamento adottato dal consiglio di sorveglianza, ai sensi dell'art. 13, commi 4 e 5, del presente statuto, sono stabilite modalita' di reclutamento e gestione del personale idonee ad assicurare la prevalenza di contratti a tempo determinato, garantendo al contempo la continuita' nello svolgimento delle attivita' scientifiche e la funzionalita' organizzativa della Fondazione.
2. Per lo svolgimento delle attivita' amministrative, la Fondazione si avvale di personale assunto a tempo determinato o indeterminato mediante procedure di reclutamento conformi a principi di pubblicita' e trasparenza della selezione, secondo le modalita' indicate nel regolamento di cui all'art. 13, commi 4 e 5, del presente statuto.
3. Il regolamento di cui all'art. 13, commi 4 e 5, del presente statuto, garantisce adeguate forme di tutela della parita' di genere e del principio di non discriminazione.

Art. 9.
Disciplina dei conflitti di interesse all'interno della Fondazione

1. Entro sei mesi dall'approvazione dello statuto, il consiglio di sorveglianza emana un regolamento recante disciplina dei conflitti di interesse all'interno della Fondazione, improntato ai seguenti principi, coerenti con i principali standard internazionali:
a) principio di appartenenza: tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza con la Fondazione e i componenti degli organi si impegnano ad agire al fine della realizzazione del bene comune e nell'interesse generale e si impegnano, in caso di conflitti di interessi, a privilegiare l'interesse generale rispetto agli obblighi di lealta' societaria o associativa;
b) principio di trasparenza: tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza con la Fondazione e i componenti degli organi sono tenuti a comunicare annualmente alla Fondazione qualsiasi situazione di vantaggio derivante da progetti o da azioni di competenza della Fondazione nella quale sono a qualsiasi titolo coinvolti;
c) principio di responsabilita': tutti coloro che hanno rapporti di lavoro o di consulenza con la Fondazione e i componenti degli organi sono tenuti a rispondere della correttezza e della efficacia delle attivita' svolte e si dichiarano disponibili a rendere conto dei risultati, sottoponendo le attivita' a processi di valutazione misurabili.

Art. 10.
Organi

1. Sono organi della Fondazione:
a) il presidente;
b) il consiglio di sorveglianza;
c) il direttore scientifico;
d) il direttore amministrativo;
e) il comitato scientifico;
f) il collegio dei revisori.
2. Nessun componente di un organo della Fondazione puo' far parte di un altro organo della medesima, salvi i casi espressamente previsti dal presente statuto. Nel caso di accettazione di una seconda carica, il componente decade automaticamente dalla prima.
3. Sono valide le riunioni a distanza degli organi attraverso strumenti che assicurino i collegamenti video e audio conferenza purche' siano identificati i componenti, venga dato atto a verbale della loro identificazione e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 11.
Il presidente

1. Il presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, presiede il consiglio di sorveglianza e cura le relazioni istituzionali e pubbliche della Fondazione.
2. La carica di presidente della Fondazione e' incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di Stato, commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e di titolare di cariche elettive nazionali e comunitarie.
3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, la carica di presidente della Fondazione e', altresi', incompatibile con gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali.
4. Per le modalita' di nomina e la durata dell'incarico si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del presente statuto.

Art. 12.
Consiglio di sorveglianza

1. I membri del consiglio di sorveglianza sono scelti tra persone di notoria indipendenza, dotate di requisiti di onorabilita' e professionalita', che abbiano acquisito esperienze dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, ovvero tra soggetti che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile da formazione universitaria e postuniversitaria, oppure che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
2. Il consiglio di sorveglianza e' composto da nove membri, compreso il presidente, nominati con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e designati: uno dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro della transizione ecologica, uno dal Comune di Firenze, quattro, d'intesa tra i partecipanti, a condizione che, anche in associazione tra loro, versino almeno il quattro per cento del contributo pubblico previsto per l'anno 2021 dall'art. 1, comma 569, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. Il consiglio di sorveglianza elegge a maggioranza, fra i propri componenti, il proprio presidente.
4. Le deliberazioni del consiglio sono adottate a maggioranza dei votanti con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente.
5. Alle riunioni del consiglio di sorveglianza puo' partecipare, senza diritto di voto, il direttore scientifico della Fondazione.
6. Ciascun membro del consiglio di sorveglianza dura in carica quattro anni, rimanendo comunque in carica fino alla nomina dei nuovi componenti e puo' essere confermato una sola volta.
7. Possono far parte del consiglio di sorveglianza altri tre membri onorari, designati dal direttore scientifico, senza diritto di voto.
8. Il consiglio di sorveglianza puo' articolarsi in comitati.
9. La partecipazione al consiglio di sorveglianza e' gratuita. Sono rimborsate esclusivamente le spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 13.
Attribuzioni del consiglio di sorveglianza

1. Il consiglio di sorveglianza assicura l'eccellenza della Fondazione, il rispetto delle regole sulla nomina degli organi della Fondazione e verifica il corretto utilizzo delle risorse. Svolge una generale attivita' di indirizzo e controllo sulla Fondazione.
2. In particolare, il consiglio di sorveglianza:
a) nomina il direttore scientifico;
b) sovrintende, anche avvalendosi dei comitati di cui al precedente art. 12, comma 8, al generale coordinamento delle funzioni di controllo interne;
c) verifica periodicamente l'insorgenza di conflitti di interesse dei componenti degli organi;
d) vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello statuto;
e) esegue una verifica periodica della compatibilita' delle cariche dei componenti degli organi con altre attivita' e incarichi.
3. Il consiglio di sorveglianza, su proposta del direttore scientifico:
a) nomina i componenti del comitato scientifico;
b) approva ogni cinque anni il documento d'indirizzo strategico e il piano programmatico dell'attivita' scientifica;
c) nomina il direttore amministrativo.
4. Il consiglio di sorveglianza, su proposta del direttore amministrativo:
a) approva il bilancio d'esercizio, il bilancio pluriennale e il piano economico;
b) approva le spese straordinarie;
c) approva i regolamenti sul funzionamento della Fondazione;
d) delibera le modifiche allo statuto, da approvare con le modalita' di cui all'art. 21;
e) approva il documento contenente il fabbisogno di personale della Fondazione.
5. Entro tre mesi dalla sua costituzione, il consiglio di sorveglianza emana i regolamenti che definiscono i principi di funzionamento generale della Fondazione; i compensi spettanti, nel rispetto della normativa vigente, ai componenti del collegio dei revisori, al direttore scientifico e al direttore amministrativo, nonche' i principi per il reclutamento del personale della Fondazione assunto a tempo determinato e indeterminato, mediante procedure conformi ai principi di pubblicita' e trasparenza della selezione, per lo svolgimento delle attivita' scientifiche e di quelle amministrative.
6. I membri del consiglio di sorveglianza che, senza giustificato motivo, non partecipano a cinque sedute consecutive, decadono dalla carica.

Art. 14.
Il direttore scientifico

1. Il direttore scientifico e' scelto tra scienziati di reputazione internazionale, con prestigioso curriculum accademico e con comprovata capacita' in materia.
2. Il direttore scientifico e' responsabile del coordinamento e del funzionamento delle strutture scientifiche, amministrative e di supporto, nonche' del perseguimento degli scopi della Fondazione. Promuove l'attivita' formativa e di divulgazione dell'impatto economico e sociale della ricerca scientifica svolta dalla Fondazione.
3. Il direttore scientifico e' responsabile dell'attuazione del documento d'indirizzo strategico e del piano programmatico dell'attivita' scientifica approvati dal consiglio di sorveglianza.
4. Il direttore scientifico e' nominato dal consiglio di sorveglianza e dura in carica quattro anni.
5. In sede di prima applicazione, il direttore scientifico della Fondazione viene nominato per la durata di quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'universita' e della ricerca, nonche' della transizione ecologica, tra scienziati che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 15.
Il direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo e' nominato dal consiglio di sorveglianza tra persone in possesso di idonei e documentati requisiti di professionalita' e onorabilita', nonche' di specifica e comprovata esperienza giuridico-amministrativa ed economico-aziendale nella organizzazione e gestione di centri di ricerca scientifica nei settori di attivita' di competenza della Fondazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o in aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile da formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da altre concrete esperienze di lavoro.
2. Il direttore amministrativo dura in carica quattro anni.

Art. 16.
Attribuzioni del direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo coadiuva il direttore scientifico nel garantire l'ordinato andamento della Fondazione e il raggiungimento degli scopi istituzionali della medesima Fondazione, assicurandone l'amministrazione ordinaria e straordinaria.
2. Il direttore amministrativo sottopone al consiglio di sorveglianza le delibere di cui all'art. 13, comma 4.

Art. 17.
Il comitato scientifico

1. Il comitato scientifico e' composto da sette membri, nominati dal consiglio di sorveglianza su proposta del direttore scientifico tra scienziati di reputazione internazionale, con un prestigioso curriculum accademico.
2. I componenti del comitato scientifico sono nominati per una durata quattro anni e possono essere confermati solo una volta.
3. La partecipazione al comitato scientifico e' gratuita. Sono rimborsate esclusivamente le spese di viaggio e di soggiorno.
4. Il comitato scientifico elegge al proprio interno un presidente e dura in carica quattro anni.

Art. 18.
Attribuzioni del comitato scientifico

1. Il comitato scientifico e' organo consultivo della Fondazione.
2. Il comitato scientifico, in particolare:
a) esprime pareri sui protocolli delle attivita' scientifiche di ricerca e sul piano programmatico dell'attivita' scientifica;
b) ha il compito di favorire l'espansione in ambito nazionale e internazionale delle attivita' della Fondazione e delle sinergie con enti e istituzioni di ricerca nazionali e internazionali pubblici e privati.

Art. 19.
Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'universita' e della ricerca designano, ciascuno, un membro effettivo e uno supplente.
2. La carica di presidente del collegio dei revisori spetta al membro effettivo designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. All'individuazione si provvede nel relativo decreto di nomina.
3. Il collegio dei revisori svolge il controllo della regolarita' dell'amministrazione e della contabilita' della Fondazione, esamina il budget, predispone le relazioni ai bilanci d'esercizio, ne riferisce al direttore amministrativo ed effettua le verifiche di cassa.
4. I membri del collegio dei revisori restano in carica per tre esercizi e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio, e possono essere confermati per una sola volta.

Art. 20.
Esercizio finanziario, bilancio, utili e avanzi di gestione

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il direttore amministrativo trasmette il budget al collegio dei revisori, che lo esamina entro i successivi quindici giorni. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il consiglio di sorveglianza approva, su proposta del direttore amministrativo, i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo, corredati della relazione del collegio dei revisori. Entro il 30 aprile di ciascun anno il consiglio di sorveglianza approva, su proposta del direttore amministrativo, il bilancio di esercizio, corredato della relazione del collegio dei revisori.
3. Nella redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, si applicano - ove compatibili - le disposizioni e i principi previsti dagli articoli del codice civile in tema di societa' di capitali.
4. Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza, cosi' da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonche' il risultato economico di esercizio. Al bilancio di esercizio e' allegata una relazione sulla gestione.
5. Il bilancio di esercizio deve essere reso consultabile al pubblico in via telematica, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione entro dieci giorni dall'approvazione.
6. Il bilancio di esercizio, entro quindici giorni dalla deliberazione del consiglio di sorveglianza, deve essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' al Ministero dell'economia e delle finanze. E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione, nonche' di fondi e riserve.

Art. 21.
Modifiche statutarie

1. Il direttore amministrativo propone al consiglio di sorveglianza le modifiche allo statuto. La deliberazione del consiglio di sorveglianza e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'universita' e della ricerca e il Ministro della transizione ecologica.
2. Non sono modificabili gli scopi della Fondazione.

Art. 22.
Estinzione e devoluzione dei beni

1. L'estinzione della Fondazione e' regolata dalle norme del codice civile.
2. In caso di estinzione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio residuo e' devoluto allo Stato.

Art. 23.
Trasformazione

1. E' espressamente esclusa la trasformazione ai sensi dell'art. 2500-octies del codice civile.

Art. 24.
Norme finali e clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di fondazioni, l'art. 1, commi 566, 567, 568, 569, 570 e 571 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e le altre norme di legge vigenti in materia.