Gazzetta n. 186 del 5 agosto 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 12 maggio 2021, n. 110
Regolamento recante adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che i pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, gia' iscritti all'INPDAP, nonche' i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che alla data di entrata in vigore della predetta legge non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, previa comunicazione scritta all'INPS della volonta' di adesione;
Visto l'articolo 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 483;
Visto l'articolo 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone che la comunicazione della volonta' di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui al comma 483 deve essere perentoriamente effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 484 e che l'adesione e' irrevocabile;
Visto l'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le misure di razionalizzazione della finanza pubblica, con cui e' stata istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
Visto il decreto 28 luglio 1998, n. 463, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, «Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Visto l'articolo unico, comma 347, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha disposto l'iscrizione alla gestione unitaria anche per i pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, recante «Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP» che fissa l'aliquota contributiva applicabile ai pensionati;
Visto l'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con cui l'INPDAP e' stato soppresso dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono state attribuite all'INPS;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il preventivo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, reso con nota prot. n. 7536 del 14 settembre 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 29 gennaio 2021;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' adottato il Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: «Adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presente regolamento si applica:
a) ai pensionati, gia' dipendenti pubblici, che fruiscono di trattamento pensionistico a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, amministrata dall'INPS a decorrere dal 1° gennaio 2012;
b) ai pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non fruiscono di trattamento pensionistico a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica;
c) ai dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non iscritti alle casse pensionistiche o ai fondi per i trattamenti di fine servizio della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 1, commi 483, 484 e 485 della legge
27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022):
«483. I pensionati gia' dipendenti pubblici che
fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale
di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica,
gia' iscritti all'INPDAP, nonche' i dipendenti o pensionati
di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni
previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di
previdenza, che alla data di entrata in vigore della
presente legge non risultano iscritti alla gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui
all'art. 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, possono aderire alla stessa, previa comunicazione
scritta all'INPS della volonta' di adesione.
484. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono dettate le disposizioni occorrenti per
l'attuazione del comma 483.
485. La comunicazione di cui al comma 483 deve essere
effettuata perentoriamente entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 484.
L'adesione esercitata e' irrevocabile.».
- Si riporta il comma 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 245, della citata
legge n. 662 del 1996, si veda la nota al titolo.
- Il decreto 28 luglio 1998, n. 463 (Regolamento
recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP, da
adottarsi ai sensi dell'art. 1, comma 245, della L. 23
dicembre 1996, n. 662) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 gennaio 1999, n. 5.
- Si riporta il comma 347 dell'art. unico della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Regolamento recante norme per la
gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
istituita presso l'INPDAP, da adottarsi ai sensi dell'art.
1, comma 245, della L. 23 dicembre 1996, n. 662):
«347. Con il medesimo decreto di cui all'art. 13-bis,
comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, sono altresi' stabilite le modalita' di accesso alle
prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza
oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i
pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di
trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del
citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione
unitaria autonoma di cui all'art. 1, comma 245, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per i dipendenti o
pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini
pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse
dall'INPDAP.».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
7 marzo 2007, n. 45 (Regolamento di attuazione dell'art.
unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in
materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate
erogate dall'INPDAP) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 aprile 2007, n. 83.
- Si riporta l'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici):
«Art. 21 (Soppressione enti e organismi). - 1. In
considerazione del processo di convergenza ed
armonizzazione del sistema pensionistico attraverso
l'applicazione del metodo contributivo, nonche' al fine di
migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione
amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale,
l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le
relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede in
tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS possono compiere
solo atti di ordinaria amministrazione.
2. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni
dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative
gestioni degli Enti soppressi sulla base delle risultanze
dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012,
le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti
soppressi sono trasferite all'INPS. Conseguentemente la
dotazione organica dell'INPS e' incrementata di un numero
di posti corrispondente alle unita' di personale di ruolo
in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Non sono trasferite le
posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica
vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui
all'art. 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo
costituiscono eccedenze ai sensi dell'art. 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto
previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148. I due posti di direttore generale
degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti
di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente
aumento della dotazione organica dell'Istituto
incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza.
2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui
al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli Enti
soppressi continuano ad espletare le attivita' connesse ai
compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS,
nei giudizi incardinati relativi alle attivita' degli Enti
soppressi, e' rappresentato e difeso in giudizio dai
professionisti legali, gia' in servizio presso l'INPDAP e
l'ENPALS.
3. L'Inps subentra, altresi', nella titolarita' dei
rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per
la loro residua durata.
4. Gli organi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modificazioni, degli enti soppressi ai sensi del comma 1
possono compiere solo gli adempimenti connessi alla
definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di
approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1º
aprile 2012.
5. I posti corrispondenti all'incarico di componente
del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica
dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori
ruolo istituzionale, sono cosi' attribuiti:
a) in considerazione dell'incremento dell'attivita'
dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al
comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze,
incrementano il numero dei componenti del Collegio dei
sindaci dell'INPS;
b) due posti in rappresentanza del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e tre posti in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze
sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello
generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le
dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono
conseguentemente incrementate in attesa della emanazione
delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in
misura corrispondente l'organizzazione dei medesimi
Ministeri. La disposizione di cui all'art. 3, comma 7, del
citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta
nel senso che i relativi posti concorrono alla
determinazione delle percentuali di cui all'art. 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni
organiche dei Ministeri di appartenenza.
6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5,
lettera a), e per assicurare una adeguata rappresentanza
degli interessi cui corrispondevano le funzioni
istituzionali di ciascuno degli enti soppressi di cui al
comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS e'
integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti
con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui
al comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e
funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui
al comma 1 operando una razionalizzazione
dell'organizzazione e delle procedure.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono
comportare una riduzione dei costi complessivi di
funzionamento relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non
inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro
per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014.
I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento
titoli di Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi,
e il correlato versamento all'entrata del bilancio statale,
derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione
organizzativa degli enti di previdenza, previste dall'art.
4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di
efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di
razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai
sensi del comma 7, nonche' la riduzione dei costi di cui al
comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in carica,
a tal fine, e' differita al 31 dicembre 2014, promuove le
piu' adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione,
predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al
Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo
stato di avanzamento del processo di riordino conseguente
alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine del
mandato una relazione conclusiva, che attesti i risultati
conseguiti.
10. Al fine di razionalizzare le attivita' di
approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni
Puglia e Basilicata, nonche' nei territori della provincia
di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e
Lucania (EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione. Il
commissario liquidatore e' autorizzato, al fine di
accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il
contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi
anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di
accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente
devono concludersi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi
sessanta giorni dalla predetta data il commissario
predispone comunque la situazione patrimoniale del
soppresso Ente riferita alla data del 31 marzo 2018.
11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative
risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno
2018 a una societa' per azioni a totale capitale pubblico e
soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti
pubblici soci costituita dallo Stato e partecipata, ai
sensi dell'art. 9 del testo unico di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero
dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del
socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con
il dipartimento delegato all'Autorita' politica per le
politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Alla societa' possono partecipare le regioni
Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste ultime,
nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla
disponibilita' delle risorse idriche che alimentano il
sistema e tenendo conto della presenza sul territorio
regionale delle infrastrutture di captazione e grande
adduzione. Lo statuto prevede la possibilita' per le altre
regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del
distretto idrografico dell'Appennino meridionale di
partecipare alla societa' di cui al presente comma, nonche'
il divieto di cessione delle quote di capitale della
medesima societa', a qualunque titolo, a societa' di cui al
titolo V del libro quinto del codice civile e ad altri
soggetti di diritto privato comunque denominati. Al
capitale della societa' di cui al primo periodo non possono
in ogni caso partecipare neppure indirettamente ne' a
seguito di conferimenti o emissione di nuove azioni,
comprese quelle prive del diritto di voto, societa' di cui
al titolo V del libro quinto del codice civile e altri
soggetti di diritto privato comunque denominati. La tutela
occupazionale e' garantita con riferimento al personale
titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con
l'Ente soppresso. Le passivita' di natura contributiva,
previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della
costituzione della societa' di cui al primo periodo del
presente comma sono estinte dall'Ente in liquidazione, che
vi provvede con risorse proprie. A decorrere dalla data del
trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo del
presente comma, i diritti su beni demaniali gia' attribuiti
all'Ente di cui al comma 10 in forza di provvedimenti
concessori si intendono attribuiti alla societa' di nuova
costituzione. Al fine di accelerare le procedure per la
liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere,
agevolando il Commissario liquidatore nella definizione
degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i
debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili
diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio
delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di
trasferimento al patrimonio della societa' medesima. I
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali,
sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente
nei confronti dell'Ente posto in liquidazione. Il
Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di
liquidazione dell'Ente al Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo
approva con decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il
Ministro delegato all'Autorita' politica per le politiche
di coesione e per il Mezzogiorno. La tariffa idrica da
applicare agli utenti del costituito soggetto e'
determinata dall'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA) in accordo a quanto stabilito dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3
ottobre 2012. Fino all'adozione delle misure di cui al
presente comma e, comunque, non oltre il termine del 30
settembre 2014 sono sospese le procedure esecutive e le
azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. A far data
dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione
delle misure di cui al presente comma, la gestione
liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale gestione
commissariale, che mantiene i poteri necessari ad
assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente,
anche nei confronti dei terzi.
11.1. Nelle more della costituzione e dell'avvio
della societa' di cui al comma 11, l'avvio della
realizzazione degli interventi di competenza dell'Ente di
cui al comma 10 previsti nel Piano nazionale di interventi
nel settore idrico di cui all'art. 1, comma 516, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo sviluppo e
negli altri programmi finanziati con altre risorse
finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli
obiettivi di cui allo stesso art. 1, comma 516, della
citata legge n. 205 del 2017, nonche' per la realizzazione
degli ulteriori interventi e' affidato al Segretario
generale dell'Autorita' di distretto dell'Appennino
Meridionale in qualita' di Commissario straordinario di
governo. Per l'attuazione del presente comma e dell'art. 1,
comma 525, della citata legge n. 205 del 2017, il
Commissario puo' nominare un numero di massimo tre
subcommissari in relazione alla portata e al numero degli
interventi sostitutivi e puo' altresi' avvalersi del
personale dell'Autorita' di distretto dell'Appennino
Meridionale e di enti pubblici e societa' in house delle
amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica
competenza tecnica; al Commissario si applicano le
previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'art. 10 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui
ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'art. 7 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. A tali fini
l'Autorita' di distretto dell'Appennino Meridionale e'
autorizzata ad assumere, previa selezione pubblica, con
contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e
non superiore a trentasei mesi a partire dall'anno 2019,
ulteriori unita' di personale con funzioni tecniche di
supporto alle attivita' svolte dal Commissario, in deroga
ai vincoli di contenimento della spesa di personale
previsti dalla normativa vigente, fino a 40 unita', e
comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui in ragione
d'anno. Gli oneri per il compenso del Commissario e dei
subcommissari sono posti a carico delle risorse destinate
agli interventi. I compensi del Commissario e dei
subcommissari sono stabiliti in misura non superiore a
quella indicata all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario provvede al
trasferimento alla societa' di cui al comma 11 delle
attivita' di cui al presente comma e dei relativi rapporti
attivi e passivi, entro sessanta giorni dalla costituzione
della medesima societa'. Nel caso sia nominato un nuovo
Segretario generale, il Commissario cessa dall'incarico e
viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.
11-bis. Ai fini dell'applicazione della normativa in
materia di affidamento del servizio idrico integrato,
l'affidamento alla societa' di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e' prorogato
fino al 31 dicembre 2023.
12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto, e' istituito, sotto la vigilanza del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, che
svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie
strumentali e di personale, attribuite dall'art. 63, comma
8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al
consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago
Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell'Adda - Ente
autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago di Como. Per garantire
l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle
attivita' istituzionali fino all'avvio del Consorzio
nazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nomina un commissario e un sub
commissario e, su designazione del Ministro dell'economia e
delle finanze, un collegio dei revisori formato da tre
membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla data
di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino -
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio
dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il
consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago
di Como sono soppressi e i relativi organi decadono. La
denominazione "Consorzio nazionale per i grandi laghi
prealpini" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
le denominazioni: "Consorzio del Ticino - Ente autonomo per
la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice del lago Maggiore", "Consorzio dell'Oglio -
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago d'Iseo" e "Consorzio
dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como". Con
decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti in
materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni
dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza
con obiettivi di funzionalita', efficienza, economicita' e
rappresentativita', gli organi di amministrazione e
controllo, la sede, nonche' le modalita' di funzionamento,
e sono trasferite le risorse strumentali, umane e
finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle
risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni
alla data di soppressione. I predetti bilanci di chiusura
sono deliberati dagli organi in carica alla data di
soppressione, corredati della relazione redatta dall'organo
interno di controllo in carica alla medesima data, e
trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi
dei soppressi consorzi, i compensi, indennita' o altri
emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono
corrisposti fino alla data di soppressione mentre per gli
adempimenti di cui al precedente periodo spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese
effettivamente sostenute nella misura prevista dai
rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo indeterminato
dei soppressi Consorzi mantengono l'inquadramento
previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli
del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui
si applica il contratto collettivo nazionale del comparto
enti pubblici non economici. La dotazione organica del
Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non puo'
eccedere il numero del personale in servizio, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, presso i soppressi
Consorzi.
13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli
adempimenti di cui al comma 15.
14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma
13 dalla normativa vigente e le inerenti risorse
finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti
giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia
esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure
giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente
indicate nel medesimo allegato A.
15. Con decreti non regolamentari del Ministro
interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono trasferite le risorse strumentali e
finanziarie degli enti soppressi. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente soppresso, l'amministrazione
incorporante puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo
svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione,
ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a
valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso
che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei
decreti medesimi.
16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, i bilanci di chiusura
degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica
alla data di cessazione dell'ente, corredati della
relazione redatta dall'organo interno di controllo in
carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e
trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante al
Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti
degli organi degli enti di cui al comma 13 i compensi,
indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi
spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione.
Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente
comma ai componenti dei predetti organi spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese
effettivamente sostenute nella misura prevista dai
rispettivi ordinamenti.
17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le
amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale
comandato nel limite massimo delle unita' previste dalle
specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli
enti soppressi.
18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i
compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con
le articolazioni amministrative individuate mediante le
ordinarie misure di definizione del relativo assetto
organizzativo. Al fine di garantire la continuita' delle
attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo agli enti
di cui al presente comma fino al perfezionamento del
processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente
capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso
le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati.
19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono
trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei
servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi
poteri attribuiti all'Autorita' stessa dalla legge 14
novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
19-bis. All'onere derivante dal funzionamento
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in
relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi
idrici di cui al comma 19, si provvede mediante un
contributo di importo non superiore all'uno per mille dei
ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti
i servizi stessi, ai sensi dell'art. 2, comma 38, lettera
b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive
modificazioni, e dell'art. 1, comma 68-bis, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
19-ter. In ragione delle nuove competenze attribuite
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi del
comma 19, la pianta organica dell'Autorita' e' incrementata
di quaranta posti.
20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle
Risorse idriche e' soppressa.

Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

20-bis
21. Dall'attuazione dei commi da 13 a 20-bis non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1, commi 483 e 484 della
citata legge n. 160 del 2019, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 1, comma 245 della citata
legge n. 662 del 1996, si veda la nota al titolo.
- Per il testo dell'art. 1, comma 2 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 2
Termini e modalita' per l'esercizio della facolta' di adesione alla
gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 che, alla data del 1° gennaio 2020, non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla medesima gestione previa comunicazione di adesione all'INPS da inoltrare perentoriamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con obbligo di versamento dei contributi secondo la normativa vigente.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 1, comma 485 della citata
legge n. 160 del 2019, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1, comma 245 della citata
legge n. 662 del 1996, si veda la nota al titolo.
 
Art. 3

Effetti della comunicazione di adesione

1. La comunicazione di adesione di cui all'articolo 2 comporta l'iscrizione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e il relativo obbligo contributivo a decorrere dal primo giorno utile del mese in cui e' presentata la comunicazione medesima.
2. L'adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e' irrevocabile ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 1, comma 485 della citata
legge n. 160 del 2019, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4

Contribuzione e aliquote contributive

1. Per i dipendenti in servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) l'iscrizione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) e' pari allo 0,15 per cento dell'ammontare lordo della pensione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto 7 marzo 2007, n. 45, del Ministro dell'economia e delle finanze. L'importo lordo mensile delle pensioni fino al quale la contribuzione di cui al presente comma non e' dovuta e' pari al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Tale importo e' automaticamente adeguato prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
3. Il contributo e' prelevato mediante ritenuta mensile sugli emolumenti corrisposti all'iscritto.
4. La contribuzione e' stabilita a totale carico dell'interessato e non e' rimborsabile.

Note all'art. 4:
- Si riporta il comma 242 dell'art. 1 della citata
legge n. 662 del 1996:
«242. Il contributo obbligatorio per il credito
previsto dall'art. 37, secondo comma, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032, e' pari allo 0,35 per cento della
retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai
sensi dell'art. 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995,
n. 335.».
- Si riporta l'art. 2, commi 9 e 10, della legge 8
agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare):
«9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti
delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle
forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti
iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai
fini della determinazione della base contributiva e
pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del
Ministro del tesoro sono definiti i criteri per
l'inclusione nelle predette basi delle indennita' e assegni
comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio
all'estero.
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2
dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in
materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate
del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15,
comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.».
- Si riporta l'art. 3, comma 2 del citato decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze n. 45 del 2007:
«2. L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati
e' pari allo 0,15% dell'ammontare lordo della pensione.
Nessun contributo e' dovuto dai titolari di pensione fino a
600 euro lorde mensili. Tale ultimo importo e' adeguato
dall'INPDAP prendendo a riferimento le variazioni del
trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti.».
 
Art. 5

Rinvio

1. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, commi 1 e 2, 6, 7, 8, 9, commi 1 e 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del decreto 28 luglio 1998, n. 463, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'articolo 4, del decreto 7 marzo 2007, n. 45 del Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 maggio 2021

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2021 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. 1999

Note all'art. 5:
- Si riportano gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16 del citato decreto n. 463 del 1998:
«Art. 1 (Istituzione della gestione unitaria autonoma
delle prestazioni creditizie e sociali. Finalita'). - 1.
Presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica INPDAP - e' istituita, ai
sensi dell'art. 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, la gestione unitaria autonoma delle prestazioni
creditizie e sociali, la quale assicura la continuita'
delle prestazioni in corso e provvede, armonizzando la
preesistente normativa ed unificando gli interventi in
favore degli iscritti:
a) all'erogazione di prestiti annuali e biennali
fino al doppio della retribuzione contributiva mensile, di
prestiti quinquennali e decennali verso cessione del quinto
della retribuzione nonche' di mutui ipotecari a tassi
agevolati;
b) alla costituzione di garanzia a favore degli
istituti autorizzati ad erogare prestiti agli iscritti;
c) all'ammissione in convitto, nei centri vacanza
estivi in Italia e alle vacanze studio all'estero dei figli
e degli orfani degli iscritti;
d) al conferimento di borse di studio in favore dei
figli e degli orfani degli iscritti;
e) all'ammissione in case di soggiorno degli
iscritti cessati dal servizio e dei loro coniugi nonche' al
ricovero presso idonee strutture esterne di ospiti divenuti
non autosufficienti;
f) ad altre prestazioni a carattere creditizio e
sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari,
istituite con delibera del consiglio di amministrazione
dell'INPDAP, adottate sulla base delle linee strategiche
definite dal consiglio di indirizzo e vigilanza, nel
rispetto dell'equilibrio finanziario della gestione.
2. Al fine di assicurare l'espletamento delle
attivita' sociali, sulla base delle linee strategiche
definite dal consiglio di indirizzo e vigilanza, puo'
essere disposta, con delibera del consiglio di
amministrazione, che ne disciplina anche gli aspetti
economici, l'utilizzazione a titolo oneroso di immobili
dell'INPDAP facenti capo ad altre gestioni.».
«Art. 2 (Finanziamento e modalita' di versamento del
contributo obbligatorio). - 1. La gestione di cui all'art.
1 del presente regolamento e' finanziata con il contributo
obbligatorio previsto dall'art. 1, comma 242, della legge
23 dicembre 1996, n. 662. Tale contributo e' versato
all'INPDAP dalle amministrazioni ed enti di appartenenza
degli iscritti con le stesse modalita' previste per quello
concernente il trattamento pensionistico, fermo restando il
diritto di rivalsa da parte delle amministrazioni ed enti
sulla retribuzione mensilmente erogata ai propri
dipendenti. Il contributo non e' rimborsabile ancorche' non
siano state erogate prestazioni.».
«Art. 3 (Anticipazioni da altre gestioni). - 1. La
gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
puo' ottenere, per le finalita' istituzionali,
anticipazioni a titolo oneroso dalle altre gestioni
dell'Istituto ad un tasso di interesse pari a quello legale
corrente al momento dell'anticipazione.
2. Con le stesse modalita' e tassi di interesse, la
gestione unitaria puo' a sua volta effettuare anticipazioni
in favore di altre gestioni autonome.».
«Art. 4 (Patrimonio ed entrate). - 1. Il patrimonio
della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali e' costituito da:
a) beni immobili strumentali;
b) partecipazioni a fondi immobiliari;
c) titoli di stato o garantiti dallo Stato;
d) disponibilita' liquide;
e) anticipazioni, mutui attivi e passivi e altri
crediti e debiti;
f) fondi di ammortamento, di rinnovamento e di
copertura contro il rischio di svalutazione dei beni;
g) fondi di riserva.
Le entrate della gestione sono costituite:
a) dal contributo obbligatorio previsto dall'art.
1, comma 242, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) dalle rendite e dagli interessi dei beni del
patrimonio e, in particolare, degli interessi dei prestiti
e mutui ipotecari concessi;
c) dal contributo per spese di amministrazione e
dal premio compensativo dei rischi delle operazioni di
credito;
d) dalle quote di partecipazione al costo delle
prestazioni sociali poste a carico del beneficiario.».
«Art. 5 (Contabilita' e amministrazione). - 1. La
gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ha
propria autonomia patrimoniale ed economico-finanziaria.
2. La rappresentazione dei relativi fenomeni
contabili e' effettuata sulla base delle disposizioni e con
le modalita' previste per le altre gestioni autonome nel
regolamento di contabilita' e amministrazione dell'INPDAP.
3. Nei confronti della gestione operano i controlli
previsti in via generale per l'INPDAP dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche' dal
regolamento di organizzazione e funzionamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997,
n. 368.».
«Art. 6 (Decorrenza e cessazione dell'iscrizione.
Reiscrizione). - 1. Il personale iscritto al Fondo di
previdenza e credito per i dipendenti civili e militari
dello Stato e loro superstiti e alle casse pensioni gia'
amministrate dalla Direzione generale degli istituti di
previdenza del Ministero del tesoro e' obbligatoriamente
iscritto alla gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali, ai sensi dell'art. 1, commi 242 e
243, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , con effetto
dalla data di decorrenza del trattamento economico di
attivita' e fino alla data di cessazione dal servizio per
qualunque causa.
2. Sono altresi' iscritti gli ufficiali in
ausiliaria, cosi' come previsto dalla legge 21 febbraio
1963, n. 252 e dall'art. 141, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il
contributo obbligatorio dello 0,35% versato a tale titolo
non e' rimborsabile, ancorche' non siano state erogate
prestazioni.
3. Per i dipendenti cessati dall'iscrizione e
nuovamente iscritti, il periodo della precedente iscrizione
e' utile per l'acquisto del diritto alle prestazioni.».
«Art. 7 (Criteri e limiti alla concessione di
prestiti). - 1. Per la concessione dei prestiti e la
definizione delle relative modalita' di erogazione,
l'INPDAP adotta, con delibera del consiglio di
amministrazione ed in coerenza con le linee strategiche
fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, appositi
criteri nei quali potranno anche essere fissati limiti
all'ammontare della prestazione, in relazione alle
disponibilita' di bilancio e/o ai motivi addotti a
fondamento della richiesta.
2. Tali criteri dovranno tener conto delle effettive
situazioni di bisogno documentate dall'iscritto e della
loro gravita', dando particolare rilievo alle esigenze
derivanti da gravi malattie, da disastri naturali, da
eventi familiari, dall'acquisto o ristrutturazione della
casa di abitazione, da sfratti esecutivi nonche' da altre
situazioni che saranno ritenute meritevoli di tutela con
delibera del consiglio di amministrazione, adottata ai
sensi del comma precedente.».
«Art. 8 (Revocabilita' della concessione). - 1. Fino
all'estinzione del mandato di pagamento concernente
l'erogazione della prestazione, il provvedimento di
concessione puo' essere revocato qualora si accerti che
esisteva o e' sopravvenuto un motivo di diniego o di
limitazione del prestito o del mutuo ipotecario.».
«Art. 9 (Requisiti per accedere alle prestazioni.
Interessi, spese di amministrazione e fondo rischi). - 1.
In relazione alle linee strategiche fissate dal consiglio
di indirizzo e vigilanza, il consiglio di amministrazione
determina i requisiti necessari per usufruire delle
prestazioni creditizie, le modalita' di ammortamento, la
misura delle spese di amministrazione e del premio
compensativo dei rischi dell'operazione nonche' i casi di
estinzione anticipata e di rinnovo.
2. Il tasso di interesse sulle prestazioni creditizie
da erogare puo' essere modificato con le modalita' indicate
nel comma precedente, previa approvazione dell'atto
deliberativo assunto da parte del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Il consiglio di amministrazione, con proprio atto
deliberativo, detta inoltre le norme per la costituzione e
il funzionamento di un apposito "fondo rischi" a copertura
del mancato recupero delle somme erogate, una volta
esperite tutte le azioni idonee a realizzare il credito.».
«Art. 11 (Beneficiari). - 1. Hanno diritto alle
prestazioni sociali tutti gli iscritti di cui all'art. 6
del presente regolamento. In particolare:
a) i figli e gli orfani degli iscritti in servizio
o in quiescenza potranno usufruire dell'ammissione ai
convitti e ai centri vacanze estivi in Italia e alle
vacanze studio all'estero, nonche' del beneficio delle
borse di studio;
b) gli iscritti cessati dal servizio e i loro
coniugi potranno usufruire dell'ammissione nelle case di
soggiorno.
2. I soggetti di cui al comma precedente hanno
altresi' diritto ad ogni altra forma di prestazione sociale
istituita ai sensi dell'art. 1, lettera f), del presente
regolamento secondo le indicazioni contenute nei rispettivi
atti deliberativi.».
«Art. 12 (Quota di partecipazione alle spese
generali). - 1. Il consiglio di amministrazione, sulla base
delle linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo
e vigilanza, con propria deliberazione, puo' prevedere che
a carico dei beneficiari delle prestazioni sociali sia
posta una quota di partecipazione alle spese generali,
determinandone altresi' l'ammontare e le modalita' di
versamento sulla base di criteri ispirati a misure di
equita' sociale, che tengano conto della composizione del
nucleo familiare e del relativo reddito.».
«Art. 13 (Requisiti, criteri e modalita' per
l'erogazione delle prestazioni. Ammontare delle prestazioni
di natura economica). - 1. I requisiti per accedere alle
singole prestazioni sociali, i criteri e le modalita' per
l'erogazione delle stesse, nonche' l'ammontare delle
prestazioni aventi contenuto economico sono stabiliti, in
coerenza con le linee strategiche fissate dal consiglio di
indirizzo e vigilanza, con delibera del consiglio di
amministrazione.».
«Art. 14 (Convenzioni con enti e privati). - 1. Con
lo stesso procedimento indicato nell'art. 13, possono
essere stipulate convenzioni per la gestione delle
attivita' sociali e per garantire l'ospitalita' di
beneficiari delle prestazioni sociali presso strutture
gestite da enti pubblici o privati ovvero per consentire,
in presenza di disponibilita' di posti, l'accoglimento
nelle strutture dell'Istituto di soggetti assistiti da
altri enti pubblici prevedendo quote di partecipazione
differenziate rispetto a quelle riservate ai beneficiari
iscritti e ai loro familiari.».
«Art. 15 (Prestiti e sovvenzioni in corso di
ammortamento). - 1. Sono trasferiti alla gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali:
a) il contributo dello 0,35% versato con decorrenza
1° dicembre 1996;
b) i rapporti giuridici ed economici in atto alla
data di entrata in vigore del presente regolamento
concernenti le prestazioni creditizie e sociali erogate dal
Fondo di previdenza e credito dipendenti dello Stato e dal
Fondo di previdenza dei dipendenti degli enti locali;
c) i beni immobili pervenuti ai predetti Fondi a
titolo gratuito e con specifica destinazione d'uso per
finalita' sociali in conseguenza di donazione o di
provvedimenti normativi (convitto di Spoleto, convitto di
Arezzo, istituto magistrale di San Sepolcro).
2. Restano di proprieta' dei fondi indicati nel comma
precedente i beni immobili acquistati a titolo oneroso dai
fondi medesimi per essere destinati allo svolgimento delle
attivita' sociali. Essi peraltro continuano ad essere
utilizzati a titolo gratuito per le medesime finalita'
dalla gestione autonoma unitaria del credito e delle
attivita' sociali, sulla quale gravano le relative spese di
manutenzione.».
«Art. 16 (Rinvio). - 1. Per tutto quanto non previsto
dal presente regolamento, si applicano le disposizioni
concernenti il Fondo di previdenza e credito dei dipendenti
civili e militari dello Stato e loro superstiti nonche'
quelle contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e nel relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895.».
- Si riporta l'art. 4 del citato decreto n. 45 del
2007:
«Art. 4 (Prolungamento della cessione). - 1. In caso
di cessione contratta dal dipendente in servizio per un
periodo eccedente il limite di cui all'art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, la
medesima si estende sulla pensione in misura non superiore
al quinto valutato al netto delle ritenute erariali.
2. Qualora l'importo della cessione superi la misura
di cui al comma 1, l'INPDAP procede a ridurre la trattenuta
da operare sulla pensione in misura corrispondente a tale
limite, comunicando l'avvenuta variazione all'istituto
creditore ed al pensionato.
3. Il prolungamento sulla pensione e' comunicato
all'INPDAP dall'amministrazione di appartenenza
dell'interessato all'atto del suo collocamento a riposo.».