Gazzetta n. 186 del 5 agosto 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 12 maggio 2021, n. 110 |
Regolamento recante adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che i pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, gia' iscritti all'INPDAP, nonche' i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che alla data di entrata in vigore della predetta legge non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, previa comunicazione scritta all'INPS della volonta' di adesione; Visto l'articolo 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 483; Visto l'articolo 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone che la comunicazione della volonta' di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui al comma 483 deve essere perentoriamente effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 484 e che l'adesione e' irrevocabile; Visto l'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le misure di razionalizzazione della finanza pubblica, con cui e' stata istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; Visto il decreto 28 luglio 1998, n. 463, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, «Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; Visto l'articolo unico, comma 347, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha disposto l'iscrizione alla gestione unitaria anche per i pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, recante «Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP» che fissa l'aliquota contributiva applicabile ai pensionati; Visto l'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con cui l'INPDAP e' stato soppresso dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono state attribuite all'INPS; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisito il preventivo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, reso con nota prot. n. 7536 del 14 settembre 2020; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 29 gennaio 2021;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' adottato il Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: «Adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662». 2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presente regolamento si applica: a) ai pensionati, gia' dipendenti pubblici, che fruiscono di trattamento pensionistico a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, amministrata dall'INPS a decorrere dal 1° gennaio 2012; b) ai pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non fruiscono di trattamento pensionistico a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica; c) ai dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non iscritti alle casse pensionistiche o ai fondi per i trattamenti di fine servizio della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta l'art. 1, commi 483, 484 e 485 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): «483. I pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, gia' iscritti all'INPDAP, nonche' i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'art. 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, previa comunicazione scritta all'INPS della volonta' di adesione. 484. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 483. 485. La comunicazione di cui al comma 483 deve essere effettuata perentoriamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 484. L'adesione esercitata e' irrevocabile.». - Si riporta il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.». - Per il testo dell'art. 1, comma 245, della citata legge n. 662 del 1996, si veda la nota al titolo. - Il decreto 28 luglio 1998, n. 463 (Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP, da adottarsi ai sensi dell'art. 1, comma 245, della L. 23 dicembre 1996, n. 662) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1999, n. 5. - Si riporta il comma 347 dell'art. unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP, da adottarsi ai sensi dell'art. 1, comma 245, della L. 23 dicembre 1996, n. 662): «347. Con il medesimo decreto di cui all'art. 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresi' stabilite le modalita' di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'art. 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.». - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45 (Regolamento di attuazione dell'art. unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2007, n. 83. - Si riporta l'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici): «Art. 21 (Soppressione enti e organismi). - 1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonche' al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione. 2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS. Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS e' incrementata di un numero di posti corrispondente alle unita' di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'art. 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono eccedenze ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente aumento della dotazione organica dell'Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. 2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le attivita' connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS, nei giudizi incardinati relativi alle attivita' degli Enti soppressi, e' rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali, gia' in servizio presso l'INPDAP e l'ENPALS. 3. L'Inps subentra, altresi', nella titolarita' dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la loro residua durata. 4. Gli organi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, degli enti soppressi ai sensi del comma 1 possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1º aprile 2012. 5. I posti corrispondenti all'incarico di componente del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale, sono cosi' attribuiti: a) in considerazione dell'incremento dell'attivita' dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti del Collegio dei sindaci dell'INPS; b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in misura corrispondente l'organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di cui all'art. 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di appartenenza. 6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera a), e per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS e' integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure. 8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento all'entrata del bilancio statale, derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza, previste dall'art. 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7, nonche' la riduzione dei costi di cui al comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in carica, a tal fine, e' differita al 31 dicembre 2014, promuove le piu' adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione, predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine del mandato una relazione conclusiva, che attesti i risultati conseguiti. 10. Al fine di razionalizzare le attivita' di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonche' nei territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione. Il commissario liquidatore e' autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente devono concludersi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 marzo 2018. 11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno 2018 a una societa' per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'art. 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con il dipartimento delegato all'Autorita' politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Alla societa' possono partecipare le regioni Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste ultime, nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilita' delle risorse idriche che alimentano il sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione. Lo statuto prevede la possibilita' per le altre regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di partecipare alla societa' di cui al presente comma, nonche' il divieto di cessione delle quote di capitale della medesima societa', a qualunque titolo, a societa' di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati. Al capitale della societa' di cui al primo periodo non possono in ogni caso partecipare neppure indirettamente ne' a seguito di conferimenti o emissione di nuove azioni, comprese quelle prive del diritto di voto, societa' di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e altri soggetti di diritto privato comunque denominati. La tutela occupazionale e' garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ente soppresso. Le passivita' di natura contributiva, previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della costituzione della societa' di cui al primo periodo del presente comma sono estinte dall'Ente in liquidazione, che vi provvede con risorse proprie. A decorrere dalla data del trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, i diritti su beni demaniali gia' attribuiti all'Ente di cui al comma 10 in forza di provvedimenti concessori si intendono attribuiti alla societa' di nuova costituzione. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere, agevolando il Commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della societa' medesima. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione. Il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo approva con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro delegato all'Autorita' politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno. La tariffa idrica da applicare agli utenti del costituito soggetto e' determinata dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in accordo a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014 sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. A far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi. 11.1. Nelle more della costituzione e dell'avvio della societa' di cui al comma 11, l'avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell'Ente di cui al comma 10 previsti nel Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'art. 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso art. 1, comma 516, della citata legge n. 205 del 2017, nonche' per la realizzazione degli ulteriori interventi e' affidato al Segretario generale dell'Autorita' di distretto dell'Appennino Meridionale in qualita' di Commissario straordinario di governo. Per l'attuazione del presente comma e dell'art. 1, comma 525, della citata legge n. 205 del 2017, il Commissario puo' nominare un numero di massimo tre subcommissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi e puo' altresi' avvalersi del personale dell'Autorita' di distretto dell'Appennino Meridionale e di enti pubblici e societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica; al Commissario si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. A tali fini l'Autorita' di distretto dell'Appennino Meridionale e' autorizzata ad assumere, previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei mesi a partire dall'anno 2019, ulteriori unita' di personale con funzioni tecniche di supporto alle attivita' svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, fino a 40 unita', e comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui in ragione d'anno. Gli oneri per il compenso del Commissario e dei subcommissari sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi del Commissario e dei subcommissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario provvede al trasferimento alla societa' di cui al comma 11 delle attivita' di cui al presente comma e dei relativi rapporti attivi e passivi, entro sessanta giorni dalla costituzione della medesima societa'. Nel caso sia nominato un nuovo Segretario generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario. 11-bis. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento del servizio idrico integrato, l'affidamento alla societa' di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e' prorogato fino al 31 dicembre 2023. 12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, che svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall'art. 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio del Consorzio nazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e un sub commissario e, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, un collegio dei revisori formato da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla data di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como sono soppressi e i relativi organi decadono. La denominazione "Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore", "Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo" e "Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como". Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza, economicita' e rappresentativita', gli organi di amministrazione e controllo, la sede, nonche' le modalita' di funzionamento, e sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di soppressione. I predetti bilanci di chiusura sono deliberati dagli organi in carica alla data di soppressione, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data, e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dei soppressi consorzi, i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione mentre per gli adempimenti di cui al precedente periodo spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo indeterminato dei soppressi Consorzi mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui si applica il contratto collettivo nazionale del comparto enti pubblici non economici. La dotazione organica del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non puo' eccedere il numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i soppressi Consorzi. 13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15. 14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13 dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato A. 15. Con decreti non regolamentari del Ministro interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie degli enti soppressi. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. 16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i bilanci di chiusura degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 13 i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. 17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle unita' previste dalle specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi. 18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. 19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorita' stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 19-bis. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici di cui al comma 19, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi stessi, ai sensi dell'art. 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 19-ter. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi del comma 19, la pianta organica dell'Autorita' e' incrementata di quaranta posti. 20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche e' soppressa.
Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico 20-bis 21. Dall'attuazione dei commi da 13 a 20-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 1, commi 483 e 484 della citata legge n. 160 del 2019, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 1, comma 245 della citata legge n. 662 del 1996, si veda la nota al titolo. - Per il testo dell'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 2 Termini e modalita' per l'esercizio della facolta' di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 che, alla data del 1° gennaio 2020, non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla medesima gestione previa comunicazione di adesione all'INPS da inoltrare perentoriamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con obbligo di versamento dei contributi secondo la normativa vigente.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 1, comma 485 della citata legge n. 160 del 2019, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 1, comma 245 della citata legge n. 662 del 1996, si veda la nota al titolo. |
| Art. 3
Effetti della comunicazione di adesione
1. La comunicazione di adesione di cui all'articolo 2 comporta l'iscrizione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e il relativo obbligo contributivo a decorrere dal primo giorno utile del mese in cui e' presentata la comunicazione medesima. 2. L'adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e' irrevocabile ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 1, comma 485 della citata legge n. 160 del 2019, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 4
Contribuzione e aliquote contributive
1. Per i dipendenti in servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) l'iscrizione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 2. L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) e' pari allo 0,15 per cento dell'ammontare lordo della pensione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto 7 marzo 2007, n. 45, del Ministro dell'economia e delle finanze. L'importo lordo mensile delle pensioni fino al quale la contribuzione di cui al presente comma non e' dovuta e' pari al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Tale importo e' automaticamente adeguato prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. 3. Il contributo e' prelevato mediante ritenuta mensile sugli emolumenti corrisposti all'iscritto. 4. La contribuzione e' stabilita a totale carico dell'interessato e non e' rimborsabile.
Note all'art. 4: - Si riporta il comma 242 dell'art. 1 della citata legge n. 662 del 1996: «242. Il contributo obbligatorio per il credito previsto dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e' pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell'art. 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.». - Si riporta l'art. 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare): «9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennita' e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero. 10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.». - Si riporta l'art. 3, comma 2 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 45 del 2007: «2. L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati e' pari allo 0,15% dell'ammontare lordo della pensione. Nessun contributo e' dovuto dai titolari di pensione fino a 600 euro lorde mensili. Tale ultimo importo e' adeguato dall'INPDAP prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.». |
| Art. 5
Rinvio
1. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, commi 1 e 2, 6, 7, 8, 9, commi 1 e 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del decreto 28 luglio 1998, n. 463, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'articolo 4, del decreto 7 marzo 2007, n. 45 del Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 maggio 2021
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2021 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. 1999
Note all'art. 5: - Si riportano gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del citato decreto n. 463 del 1998: «Art. 1 (Istituzione della gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali. Finalita'). - 1. Presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP - e' istituita, ai sensi dell'art. 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali, la quale assicura la continuita' delle prestazioni in corso e provvede, armonizzando la preesistente normativa ed unificando gli interventi in favore degli iscritti: a) all'erogazione di prestiti annuali e biennali fino al doppio della retribuzione contributiva mensile, di prestiti quinquennali e decennali verso cessione del quinto della retribuzione nonche' di mutui ipotecari a tassi agevolati; b) alla costituzione di garanzia a favore degli istituti autorizzati ad erogare prestiti agli iscritti; c) all'ammissione in convitto, nei centri vacanza estivi in Italia e alle vacanze studio all'estero dei figli e degli orfani degli iscritti; d) al conferimento di borse di studio in favore dei figli e degli orfani degli iscritti; e) all'ammissione in case di soggiorno degli iscritti cessati dal servizio e dei loro coniugi nonche' al ricovero presso idonee strutture esterne di ospiti divenuti non autosufficienti; f) ad altre prestazioni a carattere creditizio e sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari, istituite con delibera del consiglio di amministrazione dell'INPDAP, adottate sulla base delle linee strategiche definite dal consiglio di indirizzo e vigilanza, nel rispetto dell'equilibrio finanziario della gestione. 2. Al fine di assicurare l'espletamento delle attivita' sociali, sulla base delle linee strategiche definite dal consiglio di indirizzo e vigilanza, puo' essere disposta, con delibera del consiglio di amministrazione, che ne disciplina anche gli aspetti economici, l'utilizzazione a titolo oneroso di immobili dell'INPDAP facenti capo ad altre gestioni.». «Art. 2 (Finanziamento e modalita' di versamento del contributo obbligatorio). - 1. La gestione di cui all'art. 1 del presente regolamento e' finanziata con il contributo obbligatorio previsto dall'art. 1, comma 242, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tale contributo e' versato all'INPDAP dalle amministrazioni ed enti di appartenenza degli iscritti con le stesse modalita' previste per quello concernente il trattamento pensionistico, fermo restando il diritto di rivalsa da parte delle amministrazioni ed enti sulla retribuzione mensilmente erogata ai propri dipendenti. Il contributo non e' rimborsabile ancorche' non siano state erogate prestazioni.». «Art. 3 (Anticipazioni da altre gestioni). - 1. La gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali puo' ottenere, per le finalita' istituzionali, anticipazioni a titolo oneroso dalle altre gestioni dell'Istituto ad un tasso di interesse pari a quello legale corrente al momento dell'anticipazione. 2. Con le stesse modalita' e tassi di interesse, la gestione unitaria puo' a sua volta effettuare anticipazioni in favore di altre gestioni autonome.». «Art. 4 (Patrimonio ed entrate). - 1. Il patrimonio della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e' costituito da: a) beni immobili strumentali; b) partecipazioni a fondi immobiliari; c) titoli di stato o garantiti dallo Stato; d) disponibilita' liquide; e) anticipazioni, mutui attivi e passivi e altri crediti e debiti; f) fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni; g) fondi di riserva. Le entrate della gestione sono costituite: a) dal contributo obbligatorio previsto dall'art. 1, comma 242, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; b) dalle rendite e dagli interessi dei beni del patrimonio e, in particolare, degli interessi dei prestiti e mutui ipotecari concessi; c) dal contributo per spese di amministrazione e dal premio compensativo dei rischi delle operazioni di credito; d) dalle quote di partecipazione al costo delle prestazioni sociali poste a carico del beneficiario.». «Art. 5 (Contabilita' e amministrazione). - 1. La gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ha propria autonomia patrimoniale ed economico-finanziaria. 2. La rappresentazione dei relativi fenomeni contabili e' effettuata sulla base delle disposizioni e con le modalita' previste per le altre gestioni autonome nel regolamento di contabilita' e amministrazione dell'INPDAP. 3. Nei confronti della gestione operano i controlli previsti in via generale per l'INPDAP dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche' dal regolamento di organizzazione e funzionamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 368.». «Art. 6 (Decorrenza e cessazione dell'iscrizione. Reiscrizione). - 1. Il personale iscritto al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti e alle casse pensioni gia' amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e' obbligatoriamente iscritto alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ai sensi dell'art. 1, commi 242 e 243, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , con effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico di attivita' e fino alla data di cessazione dal servizio per qualunque causa. 2. Sono altresi' iscritti gli ufficiali in ausiliaria, cosi' come previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 252 e dall'art. 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il contributo obbligatorio dello 0,35% versato a tale titolo non e' rimborsabile, ancorche' non siano state erogate prestazioni. 3. Per i dipendenti cessati dall'iscrizione e nuovamente iscritti, il periodo della precedente iscrizione e' utile per l'acquisto del diritto alle prestazioni.». «Art. 7 (Criteri e limiti alla concessione di prestiti). - 1. Per la concessione dei prestiti e la definizione delle relative modalita' di erogazione, l'INPDAP adotta, con delibera del consiglio di amministrazione ed in coerenza con le linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, appositi criteri nei quali potranno anche essere fissati limiti all'ammontare della prestazione, in relazione alle disponibilita' di bilancio e/o ai motivi addotti a fondamento della richiesta. 2. Tali criteri dovranno tener conto delle effettive situazioni di bisogno documentate dall'iscritto e della loro gravita', dando particolare rilievo alle esigenze derivanti da gravi malattie, da disastri naturali, da eventi familiari, dall'acquisto o ristrutturazione della casa di abitazione, da sfratti esecutivi nonche' da altre situazioni che saranno ritenute meritevoli di tutela con delibera del consiglio di amministrazione, adottata ai sensi del comma precedente.». «Art. 8 (Revocabilita' della concessione). - 1. Fino all'estinzione del mandato di pagamento concernente l'erogazione della prestazione, il provvedimento di concessione puo' essere revocato qualora si accerti che esisteva o e' sopravvenuto un motivo di diniego o di limitazione del prestito o del mutuo ipotecario.». «Art. 9 (Requisiti per accedere alle prestazioni. Interessi, spese di amministrazione e fondo rischi). - 1. In relazione alle linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, il consiglio di amministrazione determina i requisiti necessari per usufruire delle prestazioni creditizie, le modalita' di ammortamento, la misura delle spese di amministrazione e del premio compensativo dei rischi dell'operazione nonche' i casi di estinzione anticipata e di rinnovo. 2. Il tasso di interesse sulle prestazioni creditizie da erogare puo' essere modificato con le modalita' indicate nel comma precedente, previa approvazione dell'atto deliberativo assunto da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. Il consiglio di amministrazione, con proprio atto deliberativo, detta inoltre le norme per la costituzione e il funzionamento di un apposito "fondo rischi" a copertura del mancato recupero delle somme erogate, una volta esperite tutte le azioni idonee a realizzare il credito.». «Art. 11 (Beneficiari). - 1. Hanno diritto alle prestazioni sociali tutti gli iscritti di cui all'art. 6 del presente regolamento. In particolare: a) i figli e gli orfani degli iscritti in servizio o in quiescenza potranno usufruire dell'ammissione ai convitti e ai centri vacanze estivi in Italia e alle vacanze studio all'estero, nonche' del beneficio delle borse di studio; b) gli iscritti cessati dal servizio e i loro coniugi potranno usufruire dell'ammissione nelle case di soggiorno. 2. I soggetti di cui al comma precedente hanno altresi' diritto ad ogni altra forma di prestazione sociale istituita ai sensi dell'art. 1, lettera f), del presente regolamento secondo le indicazioni contenute nei rispettivi atti deliberativi.». «Art. 12 (Quota di partecipazione alle spese generali). - 1. Il consiglio di amministrazione, sulla base delle linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, con propria deliberazione, puo' prevedere che a carico dei beneficiari delle prestazioni sociali sia posta una quota di partecipazione alle spese generali, determinandone altresi' l'ammontare e le modalita' di versamento sulla base di criteri ispirati a misure di equita' sociale, che tengano conto della composizione del nucleo familiare e del relativo reddito.». «Art. 13 (Requisiti, criteri e modalita' per l'erogazione delle prestazioni. Ammontare delle prestazioni di natura economica). - 1. I requisiti per accedere alle singole prestazioni sociali, i criteri e le modalita' per l'erogazione delle stesse, nonche' l'ammontare delle prestazioni aventi contenuto economico sono stabiliti, in coerenza con le linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, con delibera del consiglio di amministrazione.». «Art. 14 (Convenzioni con enti e privati). - 1. Con lo stesso procedimento indicato nell'art. 13, possono essere stipulate convenzioni per la gestione delle attivita' sociali e per garantire l'ospitalita' di beneficiari delle prestazioni sociali presso strutture gestite da enti pubblici o privati ovvero per consentire, in presenza di disponibilita' di posti, l'accoglimento nelle strutture dell'Istituto di soggetti assistiti da altri enti pubblici prevedendo quote di partecipazione differenziate rispetto a quelle riservate ai beneficiari iscritti e ai loro familiari.». «Art. 15 (Prestiti e sovvenzioni in corso di ammortamento). - 1. Sono trasferiti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali: a) il contributo dello 0,35% versato con decorrenza 1° dicembre 1996; b) i rapporti giuridici ed economici in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento concernenti le prestazioni creditizie e sociali erogate dal Fondo di previdenza e credito dipendenti dello Stato e dal Fondo di previdenza dei dipendenti degli enti locali; c) i beni immobili pervenuti ai predetti Fondi a titolo gratuito e con specifica destinazione d'uso per finalita' sociali in conseguenza di donazione o di provvedimenti normativi (convitto di Spoleto, convitto di Arezzo, istituto magistrale di San Sepolcro). 2. Restano di proprieta' dei fondi indicati nel comma precedente i beni immobili acquistati a titolo oneroso dai fondi medesimi per essere destinati allo svolgimento delle attivita' sociali. Essi peraltro continuano ad essere utilizzati a titolo gratuito per le medesime finalita' dalla gestione autonoma unitaria del credito e delle attivita' sociali, sulla quale gravano le relative spese di manutenzione.». «Art. 16 (Rinvio). - 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni concernenti il Fondo di previdenza e credito dei dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti nonche' quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895.». - Si riporta l'art. 4 del citato decreto n. 45 del 2007: «Art. 4 (Prolungamento della cessione). - 1. In caso di cessione contratta dal dipendente in servizio per un periodo eccedente il limite di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, la medesima si estende sulla pensione in misura non superiore al quinto valutato al netto delle ritenute erariali. 2. Qualora l'importo della cessione superi la misura di cui al comma 1, l'INPDAP procede a ridurre la trattenuta da operare sulla pensione in misura corrispondente a tale limite, comunicando l'avvenuta variazione all'istituto creditore ed al pensionato. 3. Il prolungamento sulla pensione e' comunicato all'INPDAP dall'amministrazione di appartenenza dell'interessato all'atto del suo collocamento a riposo.». |
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