Gazzetta n. 186 del 5 agosto 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 luglio 2021
Caratteristiche di massima e modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettere tramite asta, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.


IL DIRETTORE GENERALE
del Tesoro

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»);
Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), che disciplina, in maniera continuativa, le caratteristiche e la modalita' di emissione dei Titoli di Stato da emettere, tramite asta, ai sensi dell'art. 3 del «Testo unico» ed ai sensi dei «decreti cornice» emanati di anno in anno in attuazione della medesima disposizione legislativa;
Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale sono state modificate le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 del «decreto di massima», relativamente alle aste dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore a dieci anni;
Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il quale si e' provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima», con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;
Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020, con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;
Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si e' provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonche' il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;
Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020 («decreto cornice» per l'anno finanziario 2021), emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico», ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;
Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 concernente il «Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato» ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);
Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (Decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato»;
Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;
Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (stripping)»;
Vista la circolare n. 5619 del 21 marzo 2016, emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;
Considerato che le caratteristiche e le modalita' di emissione di titoli di Stato a medio e lungo termine collocati tramite asta, ai sensi dell'art. 3 del «Testo unico», sono definite in appositi decreti di emissione;
Visti il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche, ed il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Considerata l'opportunita' di provvedere ad una revisione generale delle disposizioni contenute nel «decreto di massima» stesso, oltre alla necessita' di aggiornare le disposizioni comuni relative alle emissioni tramite aste di titoli di Stato a medio e lungo termine con le modifiche al «decreto di massima» introdotte con i decreti sopracitati;

Decreta:

Art. 1

Il presente decreto disciplina, in maniera continuativa, le caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli di Stato da collocare tramite asta ai sensi dell'art. 3 del «Testo unico», nonche' dei «decreti cornice» emanati di anno in anno in attuazione della medesima disposizione legislativa.
L'emissione dei titoli di Stato e' disposta, con specifici decreti, entro il limite massimo individuato per ogni anno dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano per quanto non sia diversamente stabilito nei decreti recanti le specifiche emissioni dei titoli di Stato.
Le emissioni dei titoli di Stato tramite sindacato di collocamento sono disposte con specifici provvedimenti.
 
Art. 2

Le emissioni dei buoni del Tesoro poliennali (di seguito «BTP»), dei buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione europea (di seguito «BTP€i»), dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu») e dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ») sono disposte ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico», nonche' dei «decreti cornice» che, in ogni anno finanziario, consentono al Dipartimento del Tesoro di effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo.
Ai sensi del decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i titoli la cui prima tranche e' stata emessa successivamente al 1° gennaio 2013, sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini Comuni di Riferimento» allegati al decreto medesimo (Allegato A).
In caso di emissione tramite asta, i titoli sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione e' il risultato della procedura di assegnazione di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del presente decreto.
Al termine della procedura di assegnazione della tranche «ordinaria» e' disposta automaticamente l'emissione di una tranche «supplementare» dei suddetti titoli.
Le richieste risultate accolte sono vincolate e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.
 
Art. 3

L'importo minimo sottoscrivibile dei titoli e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni possono quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra.
Per i titoli con cedola, e salvo quanto specificamente disposto per i BTP€i dagli articoli 16, 17 e 18 del presente decreto, il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a mille euro.
Il risultato ottenuto e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.
La riapertura dell'emissione dei titoli puo' avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello dell'emissione della prima tranche; in tal caso l'importo relativo concorre al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.
La Banca d'Italia provvede ad inserire, in via automatica, le partite da regolare dei titoli sottoscritti in asta nel servizio di liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i titoli assegnati, puo' avvalersi di altro intermediario il cui nominativo deve essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalita' dalla stessa stabilite.
A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.
 
Art. 4

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, ai titoli di Stato di cui al presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche, nonche' quelle di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del sopracitato decreto legislativo n. 239 del 1996, in caso di riapertura delle sottoscrizioni di un'emissione, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.
 
Art. 5

I titoli vengono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.
 
Art. 6

Ai sensi del decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, ed eventuali successive modifiche, sui BTP di durata pari o superiore ai cinque anni e sui BTP€i di qualunque durata possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping», a decorrere dalla tranche che viene definita con il relativo decreto di emissione; l'ammontare complessivo massimo che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo' superare il 75% del capitale nominale circolante delle singole emissioni di BTP ed il 50% del capitale nominale circolante delle singole emissioni di BTP€i.
 
Art. 7

Possono partecipare all'asta gli operatori «specialisti», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216/2009.
Possono altresi' partecipare gli «Aspiranti specialisti» ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011.
Sia gli «Specialisti» che gli «Aspiranti specialisti» partecipano in proprio e per conto terzi.
La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori «Specialisti» e gli operatori, notificati dal MEF, che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.
 
Art. 8

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei titoli e' affidata alla Banca d'Italia.
I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004, e successive modifiche ed aggiornamenti.
Al fine di remunerare gli operatori «Specialisti» ed «Aspiranti specialisti» per il servizio che svolgono di acquisto e distribuzione dei titoli, nonche' di quotazione e scambio sul mercato secondario e per i rischi connessi a queste attivita', sara' riconosciuta una provvigione di collocamento calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, esclusivamente nelle aste di cui al titolo II (aste ordinarie). Di conseguenza tali soggetti non potranno applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.
Detta provvigione viene corrisposta trimestralmente, per il tramite della Banca d'Italia, ed e' calcolata tenendo conto delle aste che regolano in ciascuno dei primi tre trimestri di ogni anno, sulla base di una quota di sottoscrizione pari al 3% dell'ammontare totale emesso in ogni singola asta ordinaria o sulla base dell'ammontare effettivamente sottoscritto se inferiore a detta quota . Al quarto trimestre la provvigione viene corrisposta sulla base dell'ammontare effettivamente sottoscritto nelle aste che regolano nel corso dell'intero anno solare, fino a un massimo del 5% dell'ammontare totale emesso in ogni singola asta ordinaria, al netto di quanto gia' corrisposto nei primi tre trimestri. La misura percentuale delle provvigioni dovute viene definita nei rispettivi decreti di emissione. Per la determinazione di tale misura, si fa riferimento alla vita residua dei titoli.
L'ammontare della provvigione e' scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fa carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 9

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro per i CCTeu, i BTP e i BTP€i, e di un millesimo di euro per i CTZ; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non vengono prese in considerazione.
Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1 dei rispettivi decreti di emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.
Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non vengono prese in considerazione.
 
Art. 10

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche «ordinaria» devono pervenire, entro le ore 11,00 del giorno dell'asta, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
Le offerte non pervenute entro tale termine non vengono prese in considerazione.
In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta Rete, trovano applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.
 
Art. 11

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono eseguite le operazioni d'asta, tramite l'intervento di un rappresentante della Banca d'Italia, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a cio' delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo e' reso noto mediante comunicato stampa.
In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalita' concordate dalle due istituzioni.
Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato sono escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantita', contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.
L'assegnazione dei titoli viene effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.
 
Art. 12

Al termine delle operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, ha inizio il collocamento della tranche «supplementare» dei titoli stessi, secondo le modalita' indicate nei successivi articoli.
L'importo della tranche «supplementare» e' pari al 30 per cento dell'ammontare massimo offerto nell'asta «ordinaria» per i nuovi titoli e al 15 per cento del medesimo ammontare, per le tranche successive.
L'importo della tranche supplementare dei buoni del Tesoro poliennali nominali e indicizzati all'inflazione puo' essere aumentato dal 15 al 20 per cento, relativamente alle tranche successive alla prima, anche nel caso di emissione congiunta, mediante apposita disposizione contenuta nei singoli decreti di emissione.
Per i titoli emessi congiuntamente, ai fini del calcolo dell'importo spettante di diritto a ciascuno «Specialista», con le modalita' sopra indicate, le suddette percentuali sono calcolate sull'ammontare effettivamente collocato.
Per la determinazione della durata dei titoli non piu' in corso di emissione, si fa riferimento alla vita residua dei titoli stessi.
Per i titoli emessi congiuntamente e quindi in caso di importo offerto complessivo per due o piu' emissioni, per ogni titolo l'importo della tranche «supplementare» e' pari al 15 per cento o al 20 per cento, ove applicata la facolta' di incremento di cui al comma 3, dell'ammontare effettivamente collocato nell'asta «ordinaria»; il predetto importo viene arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro piu' vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.
Possono partecipare al collocamento supplementare esclusivamente gli operatori «specialisti» che abbiano partecipato all'asta della tranche «ordinaria». La tranche supplementare viene ripartita tra gli «specialisti» con le modalita' indicate al successivo art. 14.
Delle operazioni relative al collocamento supplementare viene redatto apposito verbale.
 
Art. 13

Gli «Specialisti» possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del primo giorno utile successivo all'asta della tranche «ordinaria».
Le offerte non pervenute entro tale termine non vengono prese in considerazione.
Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della tranche «ordinaria».
Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» deve essere presentata con le modalita' di cui al precedente art. 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non puo' essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.
Ciascuna richiesta non deve essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore vengono accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non sono prese in considerazione.
Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito sono arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate piu' richieste, e' presa in considerazione la prima di esse.
Le domande presentate nel collocamento supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.
 
Art. 14

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare, per i titoli emessi disgiuntamente, e' determinato nella maniera seguente:
per un importo pari al 25 per cento (per i nuovi titoli) o al 10 per cento (per le tranche successive) dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito e' uguale al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei titoli della medesima tipologia e durata, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste e' compresa quella «ordinaria» relativa ai titoli stessi, e sono escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio nonche' quelle relative ad eventuali emissioni contestuali di titoli di pari durata;
per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, e' attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli «specialisti» medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli «specialisti» stessi.
Nel caso in cui s'intenda ricorrere alla facolta' di cui all'art. 12 d'incrementare l'importo del collocamento supplementare dei BTP al 20 per cento dell'asta ordinaria, la percentuale spettante nel collocamento supplementare e' determinata con i criteri di cui al comma precedente, ciascuno rispettivamente per l'importo del 12,50 per cento nelle ultime tre aste ordinarie e per l'importo del 7,50 per cento relativamente alla valutazione della performance degli «specialisti» sul mercato secondario, qualora i buoni abbiano una durata residua superiore a quindici anni, oppure per l'importo rispettivamente del 15 per cento e del 5 per cento per i buoni con durata residua inferiore a quindici anni.
Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o piu' «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza e' assegnata agli operatori che presentino richieste superiori a quelle spettanti di diritto.
 
Art. 15

Ai fini del regolamento delle operazioni di sottoscrizione, la Banca d'Italia provvede ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, trovano applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004.
 
Art. 16

I BTP€i sono buoni del Tesoro poliennali indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC) con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come indice Eurostat.
Per i BTP€i, gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il coefficiente di indicizzazione, calcolato sulla base dell'indice Eurostat, elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat.
Per il calcolo del coefficiente di indicizzazione si determina il valore dell'inflazione di riferimento.
Il valore dell'inflazione di riferimento, al giorno d del mese m, e' determinato interpolando linearmente gli indici Eurostat relativi ai due mesi che precedono di un mese il mese m, tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno d, sulla base della seguente formula:
IRd,m = IEm-3 + [("gg. dal 1°m" -1) / ("gg. nel mese m")] * (IEm-2 - IEm-3 )
dove:
IRd,m e' l'inflazione di riferimento del giorno d del mese m, ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;
IEm-3 (=Indice Eurostatm-3 ) e' l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;
IEm-2 (=Indice Eurostatm-2 ) e' l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;
gg. dal 1° m e' il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese m, ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;
gg. nel mese m e' il numero dei giorni effettivi del mese m, ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.
Il valore dell'inflazione di riferimento cosi' ottenuto, e' troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.
Determinata l'inflazione di riferimento, il coefficiente di indicizzazione e' ottenuto dal rapporto tra l'inflazione di riferimento alla data cui si riferisce il calcolo e l'inflazione di riferimento alla data di godimento del titolo. Il valore cosi' ottenuto e' troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.
Qualora l'indice Eurostat subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli continua ad applicarsi l'indice pubblicato prima della revisione.
Qualora l'indice Eurostat non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti si utilizza l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:
ISn = IEn-1 * (IEn-1 / IEn-13 )1/12
dove:
n e' il mese per il quale non e' stato pubblicato l'indice Eurostat;
IS e' l'indice di inflazione sostitutivo dell'inflazione di riferimento.
L'indice cosi' ottenuto, identificato come indice sostitutivo, e' applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.
L'indice definitivo e' applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Non saranno rettificati gli eventuali pagamenti gia' effettuati sulla base dell'indice sostitutivo.
Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.
 
Art. 17

L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza e' determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il coefficiente di indicizzazione, calcolato relativamente al giorno di scadenza.
Qualora il valore del coefficiente di indicizzazione relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unita', l'importo del capitale da rimborsare e' pari al valore nominale dei buoni.
 
Art. 18

Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il tasso cedolare, indicato negli specifici decreti di emissione dei BTP€i, diviso due, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il coefficiente di indicizzazione relativo al giorno del pagamento della cedola.
Il risultato ottenuto e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto del pagamento.
Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il coefficiente di indicizzazione sia inferiore all'unita'.
La Banca d'Italia comunica ai mercati gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio minimo di mille euro, determinati con le modalita' di cui al presente articolo.
Il rateo di interesse in corso di maturazione dei BTP€i relativo al tasso cedolare, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, e' determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse, cosi' ottenuto, per il coefficiente di indicizzazione relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso per 100.
 
Art. 19

Il controvalore da versare e' calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il coefficiente di indicizzazione, riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000. Il rateo reale di interesse e' calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei BTP.
 
Art. 20

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui CCTeu e' calcolato sulla base del tasso annuo lordo pari al tasso Euribor a sei mesi, maggiorato di uno spread determinato al momento dell'emissione del titolo e annunciato con apposito comunicato stampa, ed e' calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.
Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente e' posta pari a zero.
La quotazione del tasso Euribor a sei mesi e' rilevata, secondo il calendario Target, il secondo giorno lavorativo precedente la decorrenza della relativa cedola, sulla base dell'ultima rilevazione ufficiale del giorno effettuata da parte dell'European Money Markets Institute («EMMI»). Qualora tale dato non fosse disponibile, e' considerata l'ultima rilevazione ufficiale del tasso Euribor a sei mesi del primo giorno lavorativo per cui e' disponibile, andando a ritroso.
Il tasso d'interesse relativo alle cedole semestrali successive alla prima e' reso noto con appositi comunicati stampa.
 
Art. 21

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore a partire dall'asta del 26 agosto 2021.
A decorrere dalla medesima data, sono abrogati i decreti n. 85018 del 6 ottobre 2016, n. 108834 del 28 dicembre 2016, n. 31383 del 16 aprile 2018, n. 53275 del 3 luglio 2020 e n. 62724 del 2 agosto 2020, ferme restando le disposizioni dei suddetti decreti per le emissioni effettuate durante il periodo di vigenza dei decreti stessi.
Roma, 28 luglio 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni