Gazzetta n. 186 del 5 agosto 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 giugno 2021
Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed in particolare il paragrafo 3, lettera b);
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e successive modificazioni, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e successive modificazioni, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 e successive modificazioni, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 e successive modificazioni, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita', e in particolare l'art. 17 «Requisiti specifici per le domande di aiuto relative ai regimi di aiuto per superficie e per le domande di pagamento relative alle misure di sostegno connesse alla superficie»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, ed in particolare l'art. 10-ter, riguardante il «sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune», come modificato da ultimo dall'art. 68, commi 13 e 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, concernente «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
Vista la comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020, come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020, dell'8 maggio 2020, del 29 giugno 2020, del 13 ottobre 2020 e del 28 gennaio 2021, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 112 I del 4 aprile 2020, C 164 del 13 maggio 2020, C 218 del 2 luglio 2020, C 340 I del 13 ottobre 2020 e C 34 del 1° febbraio 2021;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale - n. 165 del 18 luglio 2018, avente ad oggetto «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 3 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale - n. 154 del 3 luglio 2019, recante attuazione dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019 convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019, avente ad oggetto «Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013»;
Vista la nota n. C(2020) 3612 final del 28 maggio 2020 con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuto SA.57439 (2020/N) di sovvenzione diretta pari agli interessi sull'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC;
Vista la decisione C(2021)3364 final del 6 maggio 2021 con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuto SA.62793 (2021/N), che ha modificato il regime di aiuto SA.59509, riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attivita' connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerato che e' in corso di adozione il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni;
Considerato che, per l'anno di domanda 2021, la misura dell'anticipazione e le condizioni per accedervi sono recate dall'art. 10 ter, comma 2, 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, come modificato da ultimo dall'art. 68, commi 13 e 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 che prevede che l'anticipazione possa essere concessa per quanto attiene all'elemento di aiuto ai sensi del de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 e, in alternativa, ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto dai commi 2, 2-bis e 2-ter dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, come modificato da ultimo dall'art. 68, comma 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, consentendo agli organismi pagatori di dar corso all'anticipazione ivi prevista;
Ritenuto che occorre definire un livello minimo del finanziamento, erogabile a titolo di anticipazione da correlare all'attivita' d'impresa, la cui entita' dovra' essere superiore a euro 900;
Acquisita l'intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 17 giugno 2021;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. In attuazione dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli organismi pagatori riconosciuti possono concedere un'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013. L'anticipazione e' concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 citata in premessa. L'anticipazione cosi' concessa non comporta elementi di aiuto di Stato.
2. Ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli interessi da corrispondere sull'anticipazione sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato nell'ambito del de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 o aiuto di Stato notificato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» citata in premessa.
 
Allegato
Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252

Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.
L'art. 68, commi 13 e 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, concernente «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», ha modificato l'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, stabilendo uno specifico aiuto di Stato a sostegno delle imprese nell'attuale periodo emergenziale.
In attuazione delle predette disposizioni di legge, il presente decreto stabilisce che gli organismi pagatori erogano una somma pari al 70% dei pagamenti diretti spettanti al richiedente, che sara' possibile compensare, senza interessi a carico degli agricoltori, in sede dei pagamenti degli aiuti PAC. In tale caso l'aiuto e' costituito dall'interesse calcolato sull'importo erogato, per il periodo dalla data di erogazione alla data 30 giugno 2022, sulla base del tasso di interesse attualizzato definito ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. Oneri eliminati
Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri Oneri introdotti
Denominazione dell'onere:
1. Riferimento normativo interno (art. e comma): art. 6, comma 1:
comunicazione;
domanda;
documentazione;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:
per l'anno 2021 la possibilita' di ottenere un aiuto di Stato ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, in alternativa al comma 2 del medesimo art. 10-ter.
 
Art. 2

Modalita' di attivazione

1. Ai sensi dell'art. 10-ter, comma 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli organismi pagatori fanno fronte all'erogazione dell'anticipazione attraverso movimenti sulla liquidita' messa a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. L'organismo pagatore concede, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione, entro il 31 luglio 2021, una sovvenzione, di importo uguale al valore degli interessi applicati alla somma anticipata, determinata ai sensi dell'art. 4, comma 2, per il periodo decorrente dalla data di erogazione dell'anticipo alla data del 30 giugno dell'anno successivo e attualizzati con il metodo indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 citata in premessa.
3. Il valore della sovvenzione di cui al comma 2 non eccede:
il massimale previsto dall'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013;
in alternativa, il massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli al punto 23 della citata comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economica nell'attuale emergenza del COVID 19», tenuto conto di eventuali importi erogati ai sensi del medesimo Quadro temporaneo anche nell'anno 2020.
4. Gli organismi pagatori che attivano l'aiuto sono tenuti alle verifiche ed agli adempimenti di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
 
Art. 3

Modalita' di compensazione dell'anticipazione

1. La compensazione dell'anticipazione erogata e' operata a partire dal 16 ottobre 2021, mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti PAC corrisposti ai beneficiari, prioritariamente a valere sulla domanda unica 2021.
 
Art. 4

Soggetti beneficiari e base di calcolo

1. L'anticipazione e la sovvenzione, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono concesse agli agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 che presentano una domanda unica nel 2021 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013.
2. L'importo dell'anticipazione e' stabilito in misura pari al 70 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, considerando le misure per le quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi di ammissibilita' entro la data di scadenza definita all'art. 2, comma 2 del presente provvedimento.
3. Sono altresi' escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate in domanda unica a pascolo, per le quali alla data di scadenza del pagamento dell'anticipazione non e' possibile effettuare gli specifici controlli.
4. L'anticipazione e' concessa qualora l'importo, calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 2, risulti superiore a 900 euro.
5. La concessione dell'anticipazione al cedente titoli rende inefficaci le domande di trasferimento presentate successivamente a tale data e comunque sino alla sua compensazione.
 
Art. 5

Casi di esclusione

1. Sono esclusi dall'anticipazione:
a) i soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'organismo pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'organismo pagatore;
b) i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti adottati dall'organismo pagatore;
c) i soggetti cedenti titoli il cui trasferimento non e' perfezionato alla data di concessione dell'anticipazione.
Inoltre, per quanto riguarda gli aiuti concessi:
ai sensi del de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, devono essere rispettate le condizioni di cui all'art. 1 «Campo d'applicazione» del medesimo regolamento;
ai sensi del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in corso di perfezionamento, sono escluse le aziende in difficolta' prima del 31 dicembre 2019 ai sensi del punto 23 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economica nell'attuale emergenza del COVID 19».
 
Art. 6

Presentazione delle domande

1. Le domande di anticipazione di cui al presente decreto sono presentate entro il termine di presentazione della domanda unica con le modalita' stabilite dall'organismo pagatore competente.
 
Art. 7

Cumulo

1. Gli aiuti concessi in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto possono essere cumulati con aiuti di Stato concessi ai sensi di altri regimi autorizzati in virtu' della comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», citata in premessa, nel rispetto di quanto disposto dal punto 20 della comunicazione medesima in materia di cumulo degli aiuti.
2. I casi di cumulo con il regime de minimis sono regolati dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 1408/2013.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2021

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 725