Gazzetta n. 184 del 3 agosto 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 luglio 2021
Criteri, modalita' e condizioni per l'accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficolta' finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 37 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un apposito fondo per l'anno 2021, finalizzato a sostenere le grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficolta' finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, assegnando al predetto fondo una dotazione di euro 200.000.000,00;
Considerato che il predetto art. 37 prevede:
a) al comma 2, che il Fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo. Dette misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni;
b) al comma 3, che si considerano in temporanea difficolta' finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di «difficolta'» come definita all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 ma che presentano prospettive di ripresa dell'attivita'. Il medesimo comma 3 dispone, inoltre che non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano gia' in «difficolta'», come definita dal suddetto art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019. I finanziamenti del Fondo sono concessi a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Il Fondo puo' operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando quanto previsto al comma 2, tramite la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonche' per le altre misure indicate nel programma presentato. I crediti sorti per la restituzione delle somme di cui al presente comma sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'art. 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. Le somme restituite sono versate all'entrata del bilancio dello Stato distinte tra quota capitale e quota interessi. Le somme relative alla quota capitale sono riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432;
c) al comma 4, che la gestione del Fondo puo' essere affidata a organismi in house, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, i cui oneri, non superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione, sono posti a carico della dotazione finanziaria dell'intervento;
Considerato, altresi', che il comma 5 del medesimo art. 37 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la definizione, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo art. 37, criteri, modalita' e condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento;
Visto, infine, il comma 6 dell'art. 37, che prevede che l'efficacia delle disposizioni in esso contenute e' subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto l'art. 24 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» che assegna ulteriori 200 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo per il sostegno alle grandi imprese di cui all' all'art. 37, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
Vista la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, indicando le relative condizioni di compatibilita' con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, la sezione 3.3 di detta comunicazione;
Considerato che il predetto punto 3.3 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato ha l'obiettivo di garantire l'accesso alla liquidita' alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza di liquidita' nel contesto della perdurante situazione di crisi economica connessa con la pandemia da COVID-19;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti recanti disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96;
Considerata la necessita' di adottare il presente decreto nelle more della decisione della Commissione europea relativa all'approvazione del relativo regime di aiuti, fermo restando che l'efficacia dello stesso e' subordinata alla predetta approvazione, come previsto dall'art. 37, comma 6, del decreto-legge n. 41 del 2021;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
b) «amministrazione straordinaria»: la procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni;
c) «decreto-legge n. 41/2021»: il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
d) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;
e) «Fondo»: il Fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficolta' finanziaria, istituito dall'art. 37, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021;
f) «grandi imprese»: le imprese diverse dalle imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, o, se ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, quelle aventi i requisiti di cui all'art. 2, lettera a) del decreto legislativo n. 270/1999, con esclusione delle imprese a controllo pubblico;
g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
h) «quadro temporaneo»: la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, indicando le relative condizioni di compatibilita' con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
 
Art. 2

Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

1. Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficolta' finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di proseguire la propria attivita', il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 37 del decreto-legge n. 41/2021, definisce i criteri, le modalita' e le condizioni per l'accesso all'intervento, con particolare riferimento alla verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento concesso dal Fondo.
2. L'operativita' delle disposizioni di cui al presente decreto e' subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima.
 
Art. 3

Soggetto gestore

1. La gestione dell'intervento agevolativo di cui al presente decreto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 4, del decreto-legge n. 41/2021, e' affidata all'Agenzia.
2. I rapporti tra il Ministero e l'Agenzia relativi alla gestione del Fondo sono regolati da apposita convenzione. Nell'ambito della predetta convenzione e' previsto il rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione sostenuti dall'Agenzia, entro il limite massimo dell'1,50% (uno virgola cinquanta per cento) delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, che e' posto a carico delle medesime risorse finanziarie di cui all'art. 4. La medesima convenzione disciplina, inoltre, le modalita' di gestione dei rientri dei finanziamenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37, comma 3, del decreto-legge n. 41/2021.
 
Art. 4

Risorse finanziarie disponibili

1. All'attuazione degli interventi del Fondo sono destinate, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021 e dell'art. 24, comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, risorse pari a euro 400.000.000,00 per l'anno 2021, comprensive degli oneri di gestione di cui all'art. 3.
 
Art. 5

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi del Fondo previsti dal presente decreto le grandi imprese operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico, fatto salvo quanto previsto al comma 4, che, alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo, si trovano nelle seguenti condizioni:
a) versano in situazione di temporanea difficolta' finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come definita al comma 3;
b) presentano prospettive di ripresa dell'attivita', valutate ai sensi di quanto previsto dall'art. 9;
c) devono essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
d) devono avere sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;
e) non devono rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
f) devono aver restituito agevolazioni godute per le quali e' stato disposto dal Ministero un ordine di recupero.
2. Possono altresi' beneficiare dell'intervento del Fondo le grandi imprese che si trovano in amministrazione straordinaria, fermo restando quanto previsto al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso al Fondo, le imprese sono considerate in stato di temporanea difficolta' finanziaria qualora presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, ovvero quando si trovano in situazione di difficolta' come definita all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, fermo restando quanto previsto al comma 4, lettera b).
4. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
a) che operano nel settore bancario finanziario e assicurativo;
b) che si trovavano gia' in situazione «difficolta'», come definita dal suddetto art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019;
c) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
d) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
e) che hanno riportato condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;
f) che sono sottoposte a procedure di tipo liquidatorio.
 
Art. 6

Modalita' di intervento del Fondo

1. Il Fondo opera concedendo, in favore delle grandi imprese di cui all'art. 5, finanziamenti finalizzati a sostenere la ripresa o la continuita' dell'attivita', da assicurare esclusivamente nell'ambito di piani, realistici e credibili, di rilancio dell'impresa o di un suo asset. Il predetto piano deve contenere dettagliate informazioni in ordine a:
a) la compagine societaria dell'impresa richiedente, con particolare riferimento alle capacita' imprenditoriali della compagine sociale;
b) la situazione di temporanea difficolta' finanziaria in essere, con indicazione delle sue cause connesse o aggravate dalla crisi economica scaturita dal diffondersi dalla pandemia da COVID-19, alle debolezze dell'impresa richiedente, al mercato di riferimento e alla collocazione attuale e prospettica dell'impresa sul medesimo;
c) le azioni che si intendono porre in essere per sostenere la ripresa o la continuita' dell'attivita' d'impresa al fine di ripristinare la redditivita' nel medio periodo e consentire il rimborso del finanziamento del Fondo a scadenza, nonche' per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea difficolta' finanziaria;
d) i fabbisogni e i tempi previsti per l'attuazione delle predette azioni, con indicazione specifica delle finalita' di utilizzo del finanziamento, connesse a investimenti e/o ad esigenze di capitale di esercizio;
e) le ulteriori azioni che si intendono intraprendere ai fini di una eventuale operazione di ristrutturazione aziendale, ivi inclusi la cessione dell'impresa o di suoi asset a soggetti industriali o finanziari che abbiano gia' manifestato interesse alla rilevazione, ovvero alle azioni che si intende porre in essere per trovare un possibile acquirente.
 
Art. 7

Finanziamento

1. I finanziamenti di cui all'art. 6 sono concessi ai sensi e nei limiti della sezione 3.3 del quadro temporaneo e sono regolati alle seguenti condizioni:
a) hanno durata massima di cinque anni;
b) sono concessi entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il maggior termine eventualmente previsto da successive modifiche e integrazioni al quadro temporaneo;
c) sono concessi per un importo complessivo per ciascuna impresa beneficiaria, fatto salvo quanto previsto al comma 2, non superiore, alternativamente:
i. al doppio della spesa salariale annua dell'impresa beneficiaria per il 2019 o per l'ultimo esercizio disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del finanziamento non puo' superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attivita';
ii. al 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
d) sono concessi a un tasso agevolato pari al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione europea) disponibile al momento della notifica, incrementato del margine per il rischio di credito fissato in cinquanta punti base per il primo anno, cento punti base per il secondo e terzo anno e duecento punti base per il quarto e quinto anno, in conformita' con quanto previsto al punto 27, lettera a), del quadro temporaneo, ovvero secondo i parametri eventualmente aggiornati in funzione di eventuali modifiche che dovessero essere apportate per tale aspetto al quadro temporaneo.
2. L'importo complessivo dei finanziamenti concessi dal Fondo non puo', in ogni caso, eccedere, con riferimento a ciascuna impresa beneficiaria, l'importo di trenta milioni di euro. Nel caso di imprese beneficiarie appartenenti a gruppi, il predetto limite si applica con riferimento all'intero gruppo.
3. L'importo di cui al comma 2 puo' essere incrementato, fermi restando i limiti di cui al comma 1, nel caso in cui al sostegno del piano aziendale partecipino, con proprie risorse, anche la regione interessata dal piano medesimo ovvero altre amministrazioni o enti.
4. I finanziamenti concessi dal Fondo sono restituiti dalle imprese beneficiarie a decorrere da dodici mesi successivi alla data di prima erogazione all'impresa, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno.
5. I crediti del Fondo connessi alla restituzione dei finanziamenti sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'art. 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Le somme restituite dalle imprese beneficiarie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, distinte tra quota capitale e quota interessi. Le somme relative alla quota capitale, in conformita' con quanto previsto dall'art. 37, comma 3, del decreto-legge n. 41/2021, sono riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.
 
Art. 8

Procedura di accesso

1. Ai fini dell'accesso al Fondo, l'impresa proponente trasmette all'Agenzia una specifica istanza alla quale e' tenuta ad allegare il piano aziendale di cui all'art. 6, nonche' ogni ulteriore documentazione utile alla valutazione del medesimo. Lo schema della predetta istanza e le modalita' e i termini di presentazione della medesima sono definiti con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, le imprese hanno diritto all'intervento del Fondo esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo medesimo. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
3. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale copertura dei fabbisogni connessi al piano aziendale, l'intervento del Fondo puo' essere attuato in misura parziale, nei limiti delle risorse disponibili, solo qualora l'Agenzia accerti che l'intervento risulti, comunque, funzionale rispetto alla realizzazione del piano prospettato e consenta di perseguire le finalita' del Fondo medesimo.
4. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per gli interventi di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicita' con le medesime modalita' di cui al comma 2.
 
Art. 9

Valutazione delle domande

1. L'Agenzia, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui all'art. 8, comma 1, valuta, anche avvalendosi di soggetti terzi indipendenti, la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo e la sostenibilita' e congruita' delle azioni prospettate dall'impresa ai fini della ripresa o della continuita' dell'attivita' d'impresa, della tutela dell'occupazione e del ripristino, nel medio termine, della redditivita' aziendale, come descritti nel piano aziendale di cui all'art. 6.
2. L'Agenzia valuta le domande entro sessanta giorni dalla data di presentazione, sulla base dei seguenti criteri:
a) prospettive di prosecuzione dell'attivita', valutata con riferimento sia alle capacita' e competenze dell'impresa richiedente sia al mercato in cui essa opera;
b) capacita' delle azioni individuate nel piano di cui all'art. 6 di perseguire la continuita' aziendale e il ripristino, nel medio termine, della redditivita' aziendale;
c) adeguatezza dei flussi finanziari prospettici dell'impresa rispetto agli impegni finanziari assunti dalla medesima impresa, ivi incluso il richiesto finanziamento del Fondo;
d) la coerenza del piano prospettato con quelli presentati o approvati in relazione all'eventuale procedura concorsuale alla quale sia sottoposta l'impresa proponente.
3. Conclusa l'attivita' di valutazione della domanda di cui al comma 1, l'Agenzia, previa informativa al Ministero, adotta la delibera di ammissione della domanda di finanziamento del Fondo, ovvero, nel caso di esito negativo, di rigetto della domanda, fornendone, in ogni caso, comunicazione all'impresa richiedente. Preordinatamente all'adozione della delibera, l'Agenzia provvede agli adempimenti connessi al funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in tema di documentazione antimafia.
4. Con la comunicazione di ammissione di cui al comma 3, l'Agenzia provvede a richiedere all'impresa la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, che deve intervenire entro sessanta giorni dalla data della predetta comunicazione.
5. L'Agenzia procede all'erogazione del finanziamento concesso nei modi e nei tempi previsti nel contratto di finanziamento, sulla base delle esigenze finanziarie definite nell'ambito del piano aziendale approvato ai sensi del comma 3.
 
Art. 10

Cumulo

1. L'aiuto sotteso al finanziamento concesso dal Fondo non e' cumulabile con gli aiuti concessi per il medesimo finanziamento sotto forma di garanzia ai sensi della sezione 3.2 del quadro temporaneo.
2. L'aiuto concesso puo' essere cumulato con gli aiuti concessi per finanziamenti diversi, a condizione che l'importo complessivo dei finanziamenti per beneficiario non superi le soglie di cui all'art. 7, comma 1, lettera c).
 
Art. 11

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. Per tutto il periodo di durata del finanziamento concesso a valere sul Fondo, l'impresa beneficiaria trasmette all'Agenzia, entro il 28 febbraio di ogni anno, un dettagliato rapporto sullo stato di attuazione del piano aziendale di cui all'art. 6, con evidenza delle attivita' poste in essere nell'anno precedente, della situazione occupazionale e delle prospettive di rilancio delle attivita' d'impresa.
2. L'Agenzia, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette al Ministero una dettagliata relazione che illustra lo stato di attuazione degli interventi del Fondo.
3. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, puo' effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sullo stato di attuazione dei piani aziendali oggetto del finanziamento del Fondo.
 
Art. 12

Obblighi a carico dei soggetti beneficiari

1. Le imprese beneficiarie del finanziamento del Fondo sono tenute a:
a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dall'Agenzia o dal Ministero;
b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni disposte dall'Agenzia o dal Ministero;
c) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;
d) rispettare tutte le norme sul lavoro e sulla tutela delle condizioni di lavoro;
e) rispettare le norme edilizie e urbanistiche nonche' quelle inerenti alla tutela ambientale;
f) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-quinquies della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all'1 percento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio;
g) non delocalizzare l'attivita' economica interessata dall'investimento in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata;
h) non delocalizzare l'attivita' economica interessata dall'investimento, dal sito incentivato in favore di unita' produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione Europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata.
 
Art. 13

Revoche

1. Il finanziamento del Fondo e' revocato, in tutto o in parte, nei seguenti casi:
a) mancata attuazione delle azioni riportate nel piano aziendale di cui all'art. 6;
b) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
c) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria;
d) mancata osservanza delle disposizioni poste a tutela delle condizioni di lavoro;
e) mancato rispetto delle norme edilizie e urbanistiche nonche' di quelle inerenti alla tutela ambientale;
f) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
g) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 12, lettere f), g) e h).
2. Nel caso di revoca delle agevolazioni, l'impresa e' tenuta a restituire l'importo complessivo erogato con le maggiorazioni previste dall'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.
 
Art. 14

Disposizioni finali

1. Le domande di finanziamento del Fondo sono presentate a decorrere dalla data individuata con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 1, pubblicato sul sito del Ministero (www.mise.gov.it) e dell'Agenzia (www.invitalia.it). Dell'adozione del predetto provvedimento e' data altresi' notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Con il provvedimento di cui al comma 2 possono essere forniti chiarimenti e indicazioni operative in relazione alle modalita' e alle condizioni di accesso al Fondo ed e' altresi' riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
3. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge n. 34/2019.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2021

Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 732