Gazzetta n. 184 del 3 agosto 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 21 luglio 2021 |
Scioglimento della «Societa' cooperativa Metrec», in Roma e nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti cooperativi sulle societa' e sul sistema camerale
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorita' di societa' cooperative, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Visto il decreto direttoriale del 31 dicembre 2018 n. 41/SGC/2018 con il quale la societa' cooperativa «Societa' cooperativa Metrec» con sede in Roma e' stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies codice civile e la dott.ssa Irene Bertucci ne e' stata nominata commissario governativo; Vista l'istanza dell'8 luglio 2019, con la quale il commissario governativo ha chiesto che per la societa' in parola sia adottato il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Considerato che dalla relazione del commissario governativo emergono gravi irregolarita' gestionali, con conseguente impossibilita' di raggiungere lo scopo per cui e' stata costituita; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi; Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento; Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della societa' al corrispondente indirizzo, cosi' come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma puo' comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata; Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del comitato centrale per le cooperative di cui all'art 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto di autorita' con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2545-septiesdecies; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Richiamata la vigente circolare della competente direzione generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nella quale vengono disciplinate le modalita' di selezione dei professionisti cui affidare le funzioni di commissario liquidatore e si prevede quale criterio generale un processo di estrazione casuale informatico dalla medesima banca dati fermo restando che «sono fatte salve le nomine nei casi particolari, per i quali in deroga a quanto sopra esposto si procede alla individuazione diretta di professionisti comunque presenti nell'ambito della Banca dati disciplinata nella presente circolare. A mero titolo di esempio e non a titolo esaustivo, tali circostanze possono rinvenirsi nel caso di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa (....)»; Ritenuto che, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa; Considerate le esigenze di celerita' del procedimento nonche' l'opportunita' di salvaguardare il patrimonio informativo riguardante la procedura maturato dal medesimo professionista che ha svolto l'incarico di commissario governativo;
Decreta:
Art. 1
La societa' cooperativa «Societa' cooperativa Metrec» con sede in Roma (codice fiscale 09242911007), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell' art. 2545-septiesdecies codice civile. |
| Art. 2
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominata commissario liquidatore la dott.ssa Irene Bertucci, nata a Roma il 26 marzo 1982 (codice fiscale BRTRNI82C66H501N), ivi domiciliata in via Emilio de' Cavalieri, n. 12, gia' commissario governativo. |
| Art. 3
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 21 luglio 2021
Il direttore generale: Scarponi |
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