Gazzetta n. 183 del 2 agosto 2021 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2021 |
Riparto di risorse finanziarie ai sensi all'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»; Visti i commi 701, 702, 703 e 704 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ai sensi dei quali, per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, ivi inclusi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021, allo scopo di consentire alle regioni, alle province autonome, ai soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile ed al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri di fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021, di personale di comprovata esperienza e professionalita' connessa alla natura degli interventi, con possibilita' di attingere, per l'individuazione del personale, alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato; Considerato che, ai sensi del comma 702 del citato art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i soggetti indicati al comma 701 inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto delle risorse finanziarie disponibili, al quale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; Visto il fabbisogno di personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ed i fabbisogni rappresentati al medesimo Dipartimento dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite della Commissione speciale protezione civile, ai sensi del suddetto art. 1, comma 702; Ritenuto di dover dare attuazione al citato art. 1, comma 702, provvedendo a ripartire, fra il Dipartimento della protezione civile, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse finanziarie disponibili di cui al comma 704 secondo i rappresentati fabbisogni di personale; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 17 giugno 2021; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 701 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse finanziarie, di cui al comma 704 del medesimo art. 1, per l'importo di euro 7.358.346,00, sono assegnate al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i fabbisogni di personale rappresentati da ciascun soggetto, nel limite indicato nell'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 2. Le risorse di cui al comma 1, salvo quelle di spettanza del Dipartimento della protezione civile, sono trasferite alle regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito di apposita richiesta avanzata, da ciascuna amministrazione, sulla base degli effettivi contratti di lavoro conclusi ai sensi del comma 701 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le regioni e le province autonome provvedono a rendicontare al Dipartimento della protezione civile secondo modalita' dal medesimo indicate. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 luglio 2021
Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2021 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 1954 |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
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