Gazzetta n. 183 del 2 agosto 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 5 luglio 2021
Istituzione della piattaforma unica nazionale informatica dei contrassegni unici.


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 9 e 20 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita', ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18;
Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'».
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, gli articoli 5 e 9, paragrafo 2, lettera g);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, ed in particolare gli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-quinquiesdecies;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, l'art. 24;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» (di seguito «Codice della strada»), e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 188 e 226;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e, in particolare, l'art. 381;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici»;
Visto il provvedimento adottato dall'Agenzia per l'Italia digitale il 26 novembre 2019, recante «Linee Guida sull'accessibilita' degli strumenti informatici»;
Vista la determina adottata dall'Agenzia per l'Italia digitale il 23 luglio 2020, recante «Linee Guida sull'accessibilita' degli strumenti informatici»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 489, della predetta legge n. 145 del 2018, come modificato dall'art. 29, comma 2, lettere a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» che, al fine di agevolare la mobilita' sull'intero territorio nazionale delle persone titolari di Contrassegno unificato disabili europeo, rilasciato ai sensi del citato art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per l'accessibilita' e la mobilita' delle persone con disabilita', destinato all'istituzione di una piattaforma unica nazionale informatica presso l'Archivio nazionale dei veicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al citato art. 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, per consentire la verifica delle targhe associate ai permessi di circolazione dei titolari dei predetti contrassegni;
Visto altresi' l'art. 1, comma 491, della predetta legge n. 145 del 2018, come modificato dall'art. 29, comma 2, lettere b), del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, sentite le associazioni delle persone con disabilita' comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le procedure per l'istituzione della piattaforma unica nazionale informatica dei CUDE, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, previsti dai predetti articoli 5 e 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 679/2016, e degli articoli 2-sexies e 2- septies e 2-quinquiesdecies del citato decreto legislativo n. 193 del 2006;
Sentite le associazioni nazionali comparativamente piu' rappresentative delle persone con disabilita', Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilita' e Fish onlus - Federazione italiana per il superamento dell'handicap;
Sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali che, nella riunione del 15 aprile 2021, si e' espressa, ai sensi dell'art. 58, par. 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, formulando parere favorevole;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata in data 3 giugno 2021;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) CED: il Centro elaborazione dati istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
b) ANPR: l'Anagrafe della popolazione residente, istituita presso il Ministero dell'interno, di cui all'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) SPID: il Sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) CIE: la Carta d'identita' elettronica di cui all'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
e) CNS: la Carta nazionale dei servizi di cui all'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
f) APP IO: il punto di accesso telematico ai servizi della Pubblica amministrazione di cui all'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) CUDE: il Contrassegno unificato disabili europeo rilasciato ai sensi dell'art. 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in modo conforme a quanto previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE;
h) numero del CUDE: il numero del contrassegno di parcheggio per disabili rilasciato dal comune, ai sensi dell'art. 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
i) piattaforma informatica: la piattaforma unica nazionale informatica dei contrassegni unici di cui all'art. 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
l) codice univoco: il codice generato dalla piattaforma informatica e abbinato al CUDE.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Istituzione, inserimento ed aggiornamento della piattaforma unica
nazionale informatica targhe associate ai CUDE

1. Nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'art. 226 del Codice della strada, e' istituita la piattaforma unica nazionale informatica dei contrassegni unici, di cui all'art. 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. L'inserimento dei dati e l'aggiornamento della piattaforma di cui al comma 1, e' demandata agli uffici comunali preposti al rilascio dei CUDE secondo le procedure informatiche di cui all'art. 4.
3. Il CED, all'esito della procedura di inserimento dati di cui al precedente comma, genera il codice univoco secondo le modalita' descritte nell'art. 5.
 
Art. 3
Attivita' richieste all'istante o al titolare del CUDE ai fini della
generazione del codice univoco

1. Fermo restando la competenza e le procedure di rilascio del CUDE, il richiedente il predetto contrassegno ovvero il titolare dello stesso, puo' depositare presso il competente ufficio comunale, anche con le modalita' di cui all'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la richiesta per l'attribuzione del codice univoco, associato al contrassegno unificato disabili europeo, predisposta sulla base del modello allegato al presente decreto con il numero 1, indicando, secondo un criterio di priorita' di preferenza, il numero di targa di uno o piu' veicoli, fino ad un massimo di due, destinati ai servizi di cui all'art. 188 del Codice della strada.
 
Art. 4
Attivita' dell'Ufficio comunale competente in materia di CUDE ai fini
della generazione del codice univoco e successivo aggiornamento dei
dati.

1. L'operatore dell'ufficio comunale competente al rilascio del CUDE, ai sensi dell'art. 2, tramite apposita funzione resa disponibile del CED, inserisce nella piattaforma informatica esclusivamente:
a) il numero del CUDE attribuito dal medesimo ufficio comunale;
b) la data di rilascio e la data di scadenza del CUDE;
c) il numero di targa ovvero i numeri di targa associati al CUDE, secondo l'ordine indicato.
2. All'identificazione dell'operatore dell'ufficio comunale che procede alle operazioni di cui al comma 1 provvede automaticamente la funzione resa disponibile dal CED.
3. Gli uffici comunali competenti al rilascio del CUDE con apposita funzione messa a disposizione dal CED comunicano tempestivamente i dati che determinano il rinnovo, la modifica, la revoca, la sospensione o la perdita di efficacia del CUDE per il quale e' stato rilasciato un codice univoco.
4. Nel caso di decesso del titolare il CUDE l'aggiornamento della piattaforma e' garantito anche per il tramite dell' interoperabilita' esistente tra il CED e 1'ANPR.
 
Art. 5
Acquisizione del CUDE nell'Archivio nazionale dei veicoli e
generazione del codice univoco

1. All'esito delle operazioni di cui all'art. 4, il CED acquisisce le informazioni inserite nel sistema informatico e contestualmente provvede a:
a) generare un codice univoco abbinato al numero di CUDE acquisito;
b) abbinare il codice univoco di cui alla lettera a) ad uno o piu' numeri di targa indicati ai sensi dell'art. 3;
c) rendere immediatamente operativo l'abbinamento tra il codice univoco ed il primo dei numeri di targa indicati;
d) comunicare, anche attraverso l'utilizzo dell'APPIO, al titolare del CUDE o a un suo delegato il codice univoco di cui alla lettera a);
e) aggiornare i dati nell'Archivio nazionale dei veicoli a seguito delle comunicazioni di cui all'art. 4, comma 3;
f) aggiornare, mediante l'inserimento dei numeri di targa che risultano abbinati ad un codice univoco, 'l'elenco dei veicoli destinati ai servizi di cui all'art. 188 del Codice della strada e per i quali sono escluse le contestazioni di cui all'art. 201, comma 1-bis, lettera g), del medesimo codice.
 
Art. 6

Funzionalita' a disposizione del titolare del CUDE

1. Ferme restando le competenze degli uffici comunali ai sensi dell'art. 4, comma 3, il titolare del CUDE, accedendo mediante SPID, CIE o CNS ad un'apposita funzione informatica accessibile dal sito www.ilportaledellautomobilista.it dall'APP IO e, eventualmente, anche da altra applicazione per dispositivi mobili , puo':
a) modificare l'abbinamento del codice univoco ad una targa, selezionandone una tra quelle gia' presenti nel sistema;
b) cancellare una o piu' targhe, sostituendole con altre, sempre nel limite massimo di due;
c) segnalare i casi in cui, per furto o smarrimento, il codice univoco non sia piu' da ritenersi valido.
 
Art. 7

Controlli su strada

1. La verifica dell'associazione di una targa ad un codice univoco abbinato al CUDE, al fine di espletare i controlli previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dall'interrogazione, e' assicurata dal sistema di collegamenti telematici messi a disposizione dal CED.
 
Art. 8

Trattamento dati personali

1. Il CED assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del codice univoco e ai relativi controlli sul successivo utilizzo, individuando le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679, nonche' i tempi di conservazioni dei dati.
 
Art. 9

Disposizioni finali

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1, comma 490, della legge n. 145 del 2018, stanziate sul Fondo per l'accessibilita' e la mobilita' delle persone con disabilita', di cui all'art. 1, comma 489, della medesima legge.
Il presente decreto, unitamente all'allegato che ne costituisce parte integrante, sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
Roma, 5 luglio 2021

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2382