Gazzetta n. 180 del 29 luglio 2021 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI |
COMUNICATO |
Statuto del Movimento «Lega Nord per l'Indipendenza della Padania» |
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Art. 1. Finalita'
«Lega Nord per l'Indipendenza della Padania» (di seguito indicato come «Lega Nord», «Lega Nord - Padania» o «Movimento»), e' un movimento politico confederale costituito in forma di associazione non riconosciuta che ha per finalita' il conseguimento dell'indipendenza della Padania attraverso metodi democratici e il suo riconoscimento internazionale quale Repubblica Federale indipendente e sovrana. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2. Struttura organizzativa della Lega Nord
Lega Nord e' una confederazione composta dalle seguenti articolazioni territoriali regionali (di seguito indicate come «nazione» o «nazioni») costituite in forma di associazioni non riconosciute: 1. Alto Adige - Südtirol; 2. Emilia; 3. Friuli-Venezia Giulia; 4. Liguria; 5. Lombardia; 6. Marche; 7. Piemonte; 8. Romagna; 9. Toscana; 10. Trentino; 11. Umbria; 12. Valle d'Aosta - Vallee d'Aoste; 13. Veneto. Il Consiglio Federale puo' deliberare, altresi', l'adesione alla Lega Nord di altre associazioni e l'adesione della Lega Nord ad altre associazioni od organismi internazionali. |
| Art. 3. Simbolo
Il simbolo della Lega Nord per l'Indipendenza della Padania appartiene esclusivamente alla Lega Nord. Il simbolo, allegato al presente Statuto, e' costituito da un cerchio racchiudente la figura di Alberto da Giussano, cosi' come rappresentato dal monumento di Legnano; sullo scudo e' disegnata la figura del Leone di San Marco, il tutto contornato, nella parte superiore, dalla scritta LEGA NORD. Nella parte inferiore e' la parola «Padania». Alla destra del guerriero e' posizionato il «Sole delle Alpi», rappresentato da sei petali disposti all'interno di un cerchio. Il simbolo e' anche contrassegno elettorale. Il Consiglio Federale puo' concedere, anche ai fini elettorali, l'utilizzo del simbolo, in tutto o in parte, alle nazioni regolarmente costituite ai sensi del presente Statuto, nonche' ad altri movimenti politici le cui affinita' con gli obiettivi di Lega Nord sono rimesse alla valutazione del Consiglio Federale. La concessione del simbolo puo' essere revocata dal Consiglio Federale. Il Consiglio Federale, per tutti i tipi di elezione, puo' apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche ritenute piu' opportune nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. Alle elezioni regionali ed amministrative, la nazione puo' modificare il simbolo, fermo restando il parere preventivo vincolante del Consiglio Federale. In ogni caso l'utilizzo del simbolo da parte delle nazioni per ogni singola elezione (politiche, europee, regionali e amministrative) deve essere oggetto di specifica autorizzazione del Segretario Federale. Tutti i simboli usati nel tempo dal Movimento o dai movimenti in esso confluiti, o che in esso confluiranno, anche se non piu' utilizzati, o modificati, o sostituiti, nonche' qualunque altro simbolo contenente la dicitura Lega Nord, sono di proprieta' esclusiva della Lega Nord. |
| Art. 4. Denominazioni
Le denominazioni Liga Veneta, Lega Lombarda, Piemont Autonomista, Uniun Ligure, Alleanza Toscana - Lega Toscana - Movimento per la Toscana, Lega Emiliano-Romagnola, nonche' le denominazioni delle singole nazioni fanno parte esclusivamente del patrimonio della Lega Nord. Il Consiglio Federale puo' concederne l'utilizzo alle nazioni cui la singola denominazione puo' riferirsi per ragioni di competenza territoriale. Nel momento in cui, per qualsivoglia motivo, la nazione dovesse non essere piu' ricompresa all'interno del Movimento non deterra' piu' alcun diritto in relazione all'utilizzo della denominazione e sara' obbligata a deliberare il proprio cambio di denominazione. |
| Art. 5. Sede della Lega Nord
Lega Nord ha sede legale in Milano, in via Carlo Bellerio n. 41. |
| Art. 6. Padri Fondatori della Padania
I Soci Ordinari Militanti che il 15 settembre 1996, dal palco di Venezia, hanno proclamato l'indipendenza della Padania, dando lettura della Dichiarazione d'Indipendenza e Sovranita', della Costituzione transitoria e della Carta dei diritti dei Cittadini Padani, nonche' i Fondatori della Lega Nord, intesi come le persone fisiche che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo del Movimento del 4 dicembre 1989, assumono la qualifica di Padri Fondatori della Padania. I Padri Fondatori della Padania sono membri di diritto del Congresso Federale, purche' in regola con il tesseramento. |
| Art. 7. Scioglimento e/o trasformazione della Lega Nord
Lo scioglimento e/o la trasformazione della Lega Nord puo' essere deliberato dal Congresso Federale, ordinario o straordinario, con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di scioglimento della Lega Nord, per qualunque causa, vi e' obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. |
| Art. 8. Organi della Lega Nord
Sono organi della Lega Nord: il Congresso Federale; il Consiglio Federale; il Presidente Federale; il Segretario Federale; il Comitato Amministrativo Federale; il Comitato Disciplinare e di Garanzia; la Commissione Statuto e Regolamenti; l'Organo federale di controllo. Il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi della Lega Nord, nonche' le modalita' della loro elezione e la durata dei relativi incarichi sono disciplinati dal presente Statuto. La Lega Nord promuove la parita' dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Ciascun organo della Lega Nord puo' dotarsi di un regolamento relativo al proprio funzionamento ed a tutte le attivita' la cui disciplina non sia espressamente riservata dalla legge al presente Statuto. Il regolamento e' adottato dall'organo interessato su proposta della Commissione Statuto e Regolamenti, ovvero direttamente dall'organo interessato. |
| Art. 9. Il Congresso Federale
Il Congresso Federale e' l'organo rappresentativo di tutti i soci della Lega Nord ed e' competente per tutte le modifiche del presente Statuto, ivi incluse quelle relative al simbolo ed alla denominazione del partito. Esso stabilisce la linea politica e programmatica della Lega Nord e valuta le attivita' svolte dalle nazioni. Partecipano al Congresso Federale, con diritto di intervento e di voto, oltre ai membri di diritto, i delegati espressi dai Congressi nazionali delle rispettive nazioni, secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 11, primo comma. Il Congresso Federale e' convocato dal Segretario Federale in via ordinaria ogni 5 (cinque) anni. Il Congresso Federale puo' essere convocato, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Federale o su iniziativa del Segretario Federale, in qualsiasi momento. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste nell'apposito regolamento del Congresso. |
| Art. 10. Elezioni del Congresso Federale
Il Congresso Federale elegge il Segretario Federale tra coloro che hanno maturato almeno 10 (dieci) anni consecutivi di militanza come Soci Ordinari Militanti. Tale carica e' incompatibile con qualsiasi altra carica nella Lega Nord o nelle nazioni. Elegge, inoltre, altri membri del Consiglio Federale, secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 12, terzo comma. |
| Art. 11. I delegati al Congresso Federale
Il Consiglio Federale determina il numero totale dei delegati al Congresso Federale. Su tale base si procede alla suddivisione degli stessi tra le varie nazioni che abbiano almeno 50 (cinquanta) Soci Ordinari Militanti secondo la seguente formula proporzionale: N. delegati: Totale Voti = X : Voti nazione, (il numero dei delegati sta al totale dei voti, come i delegati delle nazioni stanno ai voti della nazione) ovvero la proporzione tra il numero dei delegati al Congresso Federale stabilito dal Consiglio Federale, il numero totale dei voti ottenuti dalla Lega Nord nelle ultime elezioni Politiche o Europee precedenti al Congresso ed il totale dei voti conseguiti dalla Lega Nord nelle singole nazioni di cui all'art. 2. Sono membri di diritto e votanti: il Presidente Federale, il Segretario Federale, i membri del Consiglio Federale, i Padri Fondatori, i Segretari nazionali, i Parlamentari, i Presidenti di Regione, i Capigruppo regionali, i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia o delle Aree Metropolitane, purche' in regola con le norme sul tesseramento dei Soci Ordinari Militanti. |
| Art. 12. Il Consiglio Federale
Il Consiglio Federale determina l'azione generale della Lega Nord, in attuazione della linea politica e programmatica stabilita dal Congresso Federale. Dura in carica 5 (cinque) anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di piu' della meta' dei suoi membri. Il Consiglio Federale e' composto da: il Presidente Federale; il Segretario Federale; l'Amministratore Federale; i Segretari di ciascuna nazione con almeno 50 (cinquanta) Soci Ordinari Militanti; 13 (tredici) membri eletti dal Congresso Federale assegnati alle nazioni, in base alla seguente formula proporzionale: N. 13 membri elettivi del Consiglio Federale : Totale Voti = X : Voti nazione, ovvero la proporzione tra il numero dei Consiglieri Federali (13), il totale dei voti conseguiti dalla Lega Nord nelle ultime elezioni Politiche o Europee precedenti al Congresso ed il numero totale dei voti ottenuti dalla Lega Nord nelle singole nazioni di cui all'art. 2. Lega Nord tutela le minoranze, ove presenti, e, a tal fine, garantisce la presenza con diritto di parola e di voto in seno al Consiglio Federale al candidato alla carica di Segretario Federale che risulti il primo dei non eletti. I Segretari delle nazioni in caso di impedimento a partecipare alle sedute del Consiglio Federale, potranno farsi sostituire dai rispettivi Vice Segretari Vicari nazionali con diritto d'intervento e di voto, ove previsto, a condizione che gli stessi siano membri effettivi del Consiglio della propria nazione. Il Consiglio Federale delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto. In caso di parita' di voti, il voto del Segretario Federale vale doppio. E' ammessa la partecipazione tramite videoconferenza, telefono o qualsiasi altro sistema o dispositivo che permetta ai membri una fattiva e completa partecipazione attiva e democratica al Consiglio Federale. Con apposita delibera, il Consiglio Federale puo' estendere la partecipazione alle proprie riunioni anche ad altri appartenenti alla Lega Nord. |
| Art. 13. Competenze del Consiglio Federale
E' di competenza del Consiglio Federale: a) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi; b) approvare nei termini di legge, il rendiconto della Lega Nord; c) stabilire l'importo delle quote associative; d) nominare i membri del Comitato Disciplinare e di Garanzia secondo le modalita' indicate dall'art. 17; e) approvare i regolamenti della Lega Nord predisposti dalla Commissione Statuto e Regolamenti ai sensi dell'art. 18; f) vigilare sul comportamento politico delle nazioni; g) concedere l'utilizzo del simbolo ai sensi dell'art. 3; h) verificare i requisiti dei soci ai sensi dell'art. 27; i) l'adesione o la revoca delle nazioni alla Lega Nord; l) curare l'uniformita' della tenuta contabile delle nazioni; m) fornire l'interpretazione autentica del presente Statuto. E' organo di ultima istanza dei soci colpiti da provvedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 31. In occasione di consultazioni elettorali politiche ed europee, il Consiglio Federale delibera la composizione delle liste, sentito il parere dei Segretari nazionali e dei relativi Consigli nazionali e delibera, altresi', gli eventuali accordi elettorali con altri movimenti politici. In occasione delle consultazioni elettorali regionali, il Consiglio Federale delibera gli eventuali accordi con altre liste. Il Consiglio Federale ratifica le deliberazioni dei Consigli nazionali relative al candidato Governatore, alle liste per le elezioni regionali, al candidato Sindaco per le citta' capoluogo di regione e alle relative liste. Le modalita' di selezione delle candidature cui sopra sono informate ai principi di: a) democrazia paritaria tra uomini e donne, nelle forme previste dalla legge; b) rappresentativita' sociale, politica e territoriale dei candidati; c) rispetto del pluralismo politico; d) adeguata valorizzazione del merito e delle precedenti esperienze svolte. Il Consiglio Federale puo' nominare tra i propri membri un comitato esecutivo i cui poteri sono disciplinati con delibera dello stesso Consiglio Federale, ad esclusione della funzione disciplinata dall'art. 31. In caso di vacanza della carica di Presidente Federale, il Consiglio Federale nomina il nuovo Presidente onorario tra coloro che hanno maturato un'anzianita' di militanza di almeno 20 (venti) anni consecutivi. Il Consiglio Federale dura in carica 5 (cinque) anni. Esso si riunisce su convocazione del Segretario Federale, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri. Il membro eletto al Consiglio Federale che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni consecutive, e' considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Federale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultimo Congresso Federale. Analogamente si provvedera' alla sostituzione del membro decaduto o deceduto. In mancanza di non eletti della stessa nazione del membro da sostituire, il Consiglio nazionale competente provvedera' direttamente alla nomina di un suo rappresentante. In caso di dimissioni contemporanee di almeno la meta' dei membri del Consiglio Federale i poteri e le competenze del Consiglio stesso sono assunti dal Segretario Federale. Il Segretario Federale convoca il Congresso Federale straordinario entro il termine di 18 (diciotto) mesi. In caso di contestuali dimissioni contemporanee di almeno la meta' dei membri del Consiglio Federale e di impedimento o dimissioni del Segretario Federale, il Rappresentante legale assume i poteri e le competenze del Consiglio Federale e convoca entro 180 (centottanta) giorni il Congresso Federale straordinario per il rinnovo degli organi elettivi. |
| Art. 14. Il Presidente Federale
Il socio Umberto Bossi e' il padre fondatore della Lega Nord e viene nominato Presidente Federale a vita, salvo rinuncia. Il Presidente Federale e' garante dell'unita' della Lega Nord. E' membro di diritto del Consiglio Federale e del Comitato Disciplinare e di Garanzia. |
| Art. 15. Il Segretario Federale
Il Segretario Federale ha la rappresentanza della Lega Nord di fronte a terzi per le questioni di carattere politico ed elettorale. Il Segretario Federale, ai soli fini statutari, elegge domicilio legale presso la sede di cui all'art. 5 del presente Statuto. Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli organi della Lega Nord. Esegue e coordina le direttive del Congresso Federale dando attuazione alla linea politica e programmatica della Lega Nord; convoca e presiede il Consiglio Federale, ne coordina le attivita', riferendo al Consiglio stesso ogni qualvolta ne sia richiesto. In caso di assenza puo' delegare un membro del Consiglio Federale a presiedere in sua vece. Esprime parere sulle candidature alle cariche elettive. Su delibera del Consiglio Federale, egli puo' delegare altri membri del Consiglio stesso a compiti specifici. Il Segretario Federale dura in carica 5 (cinque) anni. Egli nomina e revoca fino a 3 (tre) suoi vice (di cui uno vicario) scegliendoli tra i Soci Ordinari Militanti con un'anzianita' di militanza superiore a 10 (dieci) anni. In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Federale, il Consiglio Federale nomina un Commissario Federale con pieni poteri. Il Congresso Federale straordinario deve tenersi entro 120 (centoventi) giorni dalla cessazione dalla carica del Segretario Federale oppure entro un termine diverso definito dal Consiglio Federale stesso. |
| Art. 16. Il Comitato Amministrativo Federale
La gestione amministrativa ed economico-finanziaria della Lega Nord, spetta al Comitato Amministrativo Federale costituito da 3 (tre) componenti. Il Comitato Amministrativo Federale e' nominato dal Segretario Federale tra i Soci Ordinari Militanti e dura in carica 5 (cinque) anni, salvo dimissioni, e uno o piu' componenti possono essere revocati in ogni momento dal Segretario Federale. Il Comitato sceglie al suo interno, su proposta del Segretario Federale il proprio presidente, che assume la qualifica e le funzioni di Amministratore Federale. L'Amministratore Federale convoca il Comitato Amministrativo Federale che delibera a maggioranza. All'Amministratore Federale possono essere delegate competenze proprie del Comitato Amministrativo Federale. La rappresentanza legale spetta all'Amministratore Federale. Il Comitato Amministrativo Federale gestisce il patrimonio della Lega Nord. Il Comitato Amministrativo Federale determina: l'ammontare della spesa per le campagne elettorali; la possibile erogazione di apporti a favore di una o piu' nazioni e alle delegazioni territoriali; la gestione della contabilita' della Lega Nord, la tenuta dei libri contabili, la redazione del rendiconto e l'adempimento di tutte le formalita' conseguenti, in conformita' alle leggi vigenti in materia; ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge; il fabbisogno finanziario di ciascuna nazione, sulla base delle istanze avanzate dall'amministratore nazionale. L'Amministratore Federale decide su: l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali (ove del caso mediante utilizzo di un sistema di cash pooling tra i conti correnti riferiti alle singole entita' associate), nonche' le richieste di fideiussioni sul territorio dell'Unione europea ed investimenti non speculativi; la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere; la sottoscrizione di mandati di pagamento; l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale; la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea. Le operazioni che determinano una spesa di importo superiore a quello stabilito dal Consiglio Federale, con delibera che dovra' essere pubblicata sul sito di Lega Nord, devono essere autorizzate dal Comitato Amministrativo Federale. |
| Art. 17. Comitato Disciplinare e di Garanzia
Il Comitato Disciplinare e di Garanzia e' l'organo che assume provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, nel rispetto del principio del contradditorio e con il procedimento disciplinato dal successivo art. 31. Esso dura in carica 5 (cinque) anni ed e' composto da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti designati dal Consiglio Federale. Il presidente e' eletto a maggioranza nell'ambito dei componenti effettivi. I componenti del Comitato Disciplinare e di Garanzia non possono ricoprire alcun incarico all'interno del Movimento. Il Comitato Disciplinare e di Garanzia delibera a maggioranza dei presenti. Le decisioni del Comitato Disciplinare e di Garanzia sono appellabili al Consiglio Federale come organo di ultima istanza con il procedimento disciplinato dall'art. 31 del presente Statuto. |
| Art. 18. La Commissione Statuto e Regolamenti
La Commissione Statuto e Regolamenti nominata dal Consiglio Federale su proposta del Segretario Federale, formula proposte di modifica del presente Statuto, che, previo parere favorevole del Segretario Federale, sottopone al Congresso Federale. La Commissione Statuto e Regolamenti dura in carica 5 (cinque) anni, salvo dimissioni o revoca del Consiglio Federale, ed e' composta da non meno di 5 (cinque) Soci Ordinari Militanti con una anzianita' di militanza superiore a 5 (cinque) anni. La Commissione Statuto e Regolamenti predispone i regolamenti degli organi della Lega Nord e delle nazioni, adottati in conformita' ai principi stabiliti nel presente Statuto e la cui disciplina non sia espressamente riservata dalla legge allo statuto ed e' competente per le modifiche degli stessi. A tal fine la Commissione Statuto e Regolamenti puo' anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti. Il Segretario Federale esprime un parere vincolante sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti della Lega Nord sono approvati dal Consiglio Federale, i regolamenti delle nazioni dai relativi Consigli nazionali. Quanto ai regolamenti delle nazioni, l'adozione del testo su cui il Segretario Federale ha espresso parere favorevole e' vincolante per il mantenimento dell'adesione della nazione alla Lega Nord. |
| Art. 19. Il Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali e' il Rappresentante legale e assicura il rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali in piena conformita' alle normative vigenti in tema di riservatezza dei dati personali in possesso della Lega Nord e delle nazioni. |
| Art. 20. Patrimonio della Lega Nord
La Lega Nord non persegue fini di lucro. Tutto quanto e' nella libera disponibilita' e godimento della Lega Nord costituisce il suo patrimonio. |
| Art. 21. Entrate
Le entrate di Lega Nord sono costituite: dall'incasso derivante da manifestazioni o partecipazioni a livello federale; da sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore della Lega Nord; dal contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti; da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge; da contribuzioni volontarie dei cittadini, in base alla normativa vigente. Le risorse sono utilizzate secondo le modalita' stabilite dal Consiglio Federale. Sono destinati alle nazioni e alle delegazioni territoriali, qualora da esse raccolti, i proventi di manifestazioni o partecipazioni, le quote associative, le donazioni volontarie dei cittadini secondo la normativa vigente, il contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti, nonche' ulteriori contributi erogati dalla Lega Nord in funzione dell'effettivo fabbisogno finanziario di ciascuna nazione con le modalita' cui all'art. 16. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o la distribuzione sono imposte dalla legge. |
| Art. 22. Uscite
Le spese di Lega Nord sono le seguenti: spese generali della Lega Nord; apporti che il Comitato Amministrativo Federale delibera di destinare alle nazioni e alle delegazioni territoriali; spese per il personale; spese per la stampa, per le attivita' di informazione, di propaganda, editoria, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione; spese per le campagne elettorali; sovvenzioni a sostegno di altri movimenti autonomisti; spese connesse alle finalita' di cui all'art. 1 del presente Statuto a mezzo di iniziative politiche, culturali, educative, sportive e artistiche; spese per promuovere la parita' dei generi nella partecipazione alla politica; spese per Scuole Quadri e per la formazione politica dei militanti; spese per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni; spese per finalita' sociali; altre spese che si rendono necessarie per le finalita' della Associazione. |
| Art. 23. Rendiconto della Lega Nord
Il Comitato Amministrativo Federale predispone il rendiconto d'esercizio della Lega Nord in conformita' alla disciplina legale applicabile e lo trasmette al Consiglio Federale. Il Consiglio Federale approva il rendiconto entro il termine previsto dalla legge. Il Consiglio Federale cura l'uniformita' della tenuta contabile delle nazioni. Lega Nord assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, al suo funzionamento interno, alla gestione economico-finanziaria e ai rendiconti, anche mediante la loro pubblicazione sul proprio sito internet, garantendone l'accessibilita' anche a persone disabili, con completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di consultazione, qualita', omogeneita' e interoperabilita'. Entro il 15 luglio di ciascun anno sul sito internet della Lega Nord sono pubblicati lo Statuto, il Rendiconto di Esercizio corredato dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota Integrativa, la Relazione della Societa' di Revisione, il Verbale di approvazione del Rendiconto da parte del Consiglio Federale, nonche' ulteriori allegati previsti dalla disciplina legale. |
| Art. 24. Garanzia di Trasparenza
Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, il Segretario Federale della Lega Nord, in conformita' a quanto prescritto dall'art. 7, decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si avvale di una societa' di revisione iscritta nell'Albo Speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le Societa' e la Borsa ai sensi della disciplina vigente o nel registro di cui all'art. 2, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. |
| Art. 25. Controllo sull'Amministrazione
L'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione e' composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Federale ovvero da una societa' di revisione o da un revisore unico. Il Consiglio Federale sceglie tra i membri effettivi il Presidente. I membri dell'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e possono essere revocati solo per giusta causa. I membri scaduti durano in carica fino alla nomina dei nuovi. I membri dell'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione devono essere dotati di idonei requisiti di professionalita' e competenza. Il compenso e' determinato dal Segretario Federale all'atto della nomina. L'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione vigila in conformita' alle disposizioni di legge. L'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione presenta una propria relazione annuale. I membri dell'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione non possono rivestire altre cariche all'interno della Lega Nord o delle nazioni. Non possono essere nominati membri dell'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione coloro che rivestono cariche nella Lega Nord o nelle nazioni. Il Consiglio Federale vigila sul rispetto di tali requisiti. |
| Art. 26. Le nazioni e le delegazioni territoriali
Le nazioni e le eventuali delegazioni territoriali sono tenute a rispettare i principi e le norme contenuti nel presente Statuto. L'adesione o la revoca delle nazioni alla Lega Nord e' deliberata dal Consiglio Federale. La Commissione Statuto e Regolamenti della Lega Nord predispone, altresi', il testo dei regolamenti delle nazioni la cui disciplina non sia espressamente riservata dalla legge al presente Statuto ed e' competente per la modifica degli stessi. A tal fine la Commissione Statuto e Regolamenti puo' anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti. Il Segretario Federale esprime un parere vincolante sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti delle nazioni sono approvati dai relativi Consigli nazionali, tuttavia l'adozione del testo su cui il Segretario Federale ha espresso parere favorevole e' vincolante per il mantenimento dell'adesione della nazione alla Lega Nord. Ciascuna nazione gode di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente Statuto e ha liberta' di iniziativa e di attivita' nel rispetto della linea politica, programmatica e d'azione generale espressa dal Congresso Federale e dal Consiglio Federale. Le nazioni devono prevedere come propri organi un Congresso, un Consiglio, un Segretario, un Presidente, un'Amministratore. Ogni nazione si articola al suo interno in «delegazioni territoriali» sulla base della delibera del Consiglio Federale. Ogni nazione deve avvalersi di una societa' di revisione o di un revisore contabile unico, iscritto in apposito Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, a cui e' affidato il controllo periodico della gestione contabile e finanziaria della nazione. |
| Art. 27. Iscrizione alla Lega Nord
Tutti i maggiorenni che si impegnino all'osservanza dei doveri derivanti dal presente Statuto possono liberamente iscriversi alla Lega Nord, conseguendo la qualifica di socio. I soci possono essere definiti, altresi', «soci». Alla luce della struttura confederale del Movimento, l'acquisizione della qualifica di socio della Lega Nord implica automaticamente l'acquisizione della qualifica di socio della nazione che ha rilasciato la tessera. I soci appartengono a due categorie differenti: Soci Ordinari Militanti; Soci Sostenitori. I minorenni possono, nel rispetto delle prescrizioni di legge, essere iscritti alla Lega Nord. Il socio all'atto dell'iscrizione deve versare l'eventuale quota associativa fissata dal Consiglio Federale. La quota e' intrasmissibile e deve essere versata direttamente dal socio. L'elenco degli iscritti e' trasmesso al competente organo della Lega Nord. A ciascun socio e' rilasciata una tessera emessa dalla Lega Nord nella quale dovra' essere specificato se trattasi di Socio Ordinario Militante o di Socio Sostenitore. Le nazioni adottano esclusivamente la tessera della Lega Nord quale tessera sociale. Il Consiglio Federale autorizza le nazioni e le relative delegazioni territoriali al rilascio delle tessere d'iscrizione e alla eventuale riscossione della quota associativa. |
| Art. 28. Soci
a) I Soci Ordinari Militanti hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa della Lega Nord e della nazione di riferimento per competenza territoriale e di rispettare il codice comportamentale approvato dal Consiglio Federale. Essi godono del diritto di intervento, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai relativi regolamenti. Per quanto non riservato dalla legge al presente Statuto, i requisiti e le modalita' di acquisizione della militanza sono disciplinati da un regolamento adottato dal Consiglio Federale. La qualifica di Socio Ordinario Militante e' incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro partito o movimento politico, o lista civica non autorizzati, nonche' l'adesione ad associazione segreta, occulta o massonica, o ad enti no profit ricompresi tra quelli preclusi dalla Lega Nord. Il verificarsi di tale incompatibilita' e' motivo di espulsione dalla Lega Nord e dalla nazione di riferimento per competenza territoriale, secondo il procedimento di cui all'art. 31. b) I Soci Sostenitori non vantano diritti di elettorato attivo e passivo all'interno della Lega Nord e della nazione di riferimento per competenza territoriale, ne' hanno il dovere di partecipare alla vita attiva di queste. Essi sono iscritti nell'apposito libro tenuto dal Segretario Provinciale o, nel caso in cui la nazione non abbia una Segretaria Provinciale, dal Segretario nazionale. Nel caso in cui i Soci Sostenitori adottino comportamenti contrari alle finalita' e agli interessi della Lega Nord o della nazione cui sono iscritti, possono essere cancellati da tale libro, a seguito di deliberazione del Consiglio Provinciale o, se la nazione non ha una Segreteria Provinciale, con deliberazione del Consiglio nazionale, con conseguente perdita della qualifica di Socio Sostenitore e del diritto di iscriversi nuovamente alla Lega Nord. La tessera da Socio Sostenitore puo' essere rilasciata durante tutto l'arco dell'anno. Per poter richiedere la qualifica di Socio Ordinario Militante e' necessario che il socio sia in possesso della tessera da Socio Sostenitore dell'anno in corso ed abbia conseguito l'anzianita' di tesseramento stabilita dall'apposito regolamento della Lega Nord. |
| Art. 29. Decadenza dei soci
La qualifica di socio si perde: per dimissioni; per decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale di iscrizione entro il termine stabilito dal Consiglio Federale; per espulsione, secondo quanto previsto dall'art. 31 del presente Statuto; per cancellazione dai libri sociali, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 31 del presente Statuto. |
| Art. 30. Il controllo sugli organi
Il controllo sugli organi delle nazioni e delle delegazioni territoriali e' fatto in conformita' al principio secondo cui gli organi di livello superiore controllano gli organi di livello inferiore. L'organo che esercita il controllo puo' deliberare l'annullamento o la modificazione di singoli atti assunti in contrasto rispetto allo Statuto, ai regolamenti e alle linee d'azione della Lega Nord; nei casi piu' gravi, puo' essere decretato lo scioglimento dell'organo. La revoca di un Segretario o lo scioglimento del Consiglio Direttivo sono deliberati da un organo collegiale di livello superiore, previo contradditorio con la parte. In caso di delibera di revoca o di scioglimento dell'organo, deve contestualmente essere prevista, con efficacia immediata, la nomina di un Commissario, cui sono riconosciuti i poteri e la rappresentanza dell'organo che va a sostituire. In situazioni di particolare urgenza, compreso il caso di dimissioni del Segretario di una nazione o di una delegazione territoriale o di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo di una nazione o di una delegazione territoriale, il Segretario di un livello superiore puo' nominare, con efficacia immediata, un Commissario. Eccettuate le deliberazioni del Consiglio Federale e fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto, tutte le deliberazioni sono appellabili nei modi e nei termini previsti dal successivo art. 31. Il Consiglio Federale puo' agire, ai sensi del presente articolo, nei confronti di organi di qualsiasi livello. |
| Art. 31. Il controllo sui soci della Lega Nord e delle nazioni e i provvedimenti disciplinari
Gli organi della Lega Nord e delle nazioni vigilano sul comportamento politico dei soci e sul rispetto da parte dei soci del presente Statuto e degli statuti delle nazioni. I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti dei soci sono: il richiamo scritto; la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi con eventuale decadenza dalle cariche interne ed esterne ricoperte; la revoca della qualifica di Socio Ordinario Militante; l'espulsione dalla Lega Nord e dalla nazione di riferimento per competenza territoriale a causa di indegnita' o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignita' di altri soci, o a causa di gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attivita' della Lega Nord o della nazione o ne compromettano l'immagine politica. Per indegnita' si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere socio della Lega Nord e della nazione offrendone un'immagine consona ai relativi principi ispiratori. Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attivita' della Lega Nord o della nazione si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica della Lega Nord o della nazione, ovvero cerchi di comprometterne l'unita' o il patrimonio ideale. La candidatura del socio in una lista non autorizzata comprovata da documenti ufficiali o l'adesione a gruppi diversi da quelli indicati da Lega Nord da parte di soci eletti alla carica di Parlamentare, di Europarlamentare e di Consigliere, Presidente di Provincia e Sindaco, comprovata da documenti ufficiali, determina la cancellazione d'ufficio del socio da tutti i libri sociali. I provvedimenti disciplinari sono applicabili anche a coloro che ricoprono cariche di diritto. Per tutti i provvedimenti disciplinari l'organo giudicante e' il Comitato Disciplinare e di Garanzia. Ogni organo collegiale puo' richiedere un provvedimento disciplinare a carico di un socio iscritto al territorio di competenza relazionando per iscritto sulle motivazioni e i fatti utili al giudizio. L'organo richiedente deve contestualmente inviare copia della richiesta di provvedimento disciplinare e delle suddette motivazioni tramite lettera raccomandata A.R. (ovvero Posta elettronica certificata) all'indirizzo indicato al Movimento per le comunicazioni all'atto dell'iscrizione, al socio interessato che potra' presentare una propria memoria difensiva e/o una richiesta di audizione. E' facolta' del Comitato Disciplinare e di Garanzia comminare un provvedimento differente rispetto a quello richiesto. L'organo giudicante procedera' all'accertamento dei fatti e all'audizione del socio deferito che ne abbia fatto richiesta. L'eventuale rinuncia del socio al proprio diritto di difesa non esime l'organo giudicante dallo svolgere le attivita' indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito. Tutti i provvedimenti del Comitato Disciplinare di Garanzia sono motivati ed immediatamente esecutivi. I provvedimenti devono essere notificati al destinatario a mezzo raccomandata A.R. (ovvero Posta elettronica certificata) all'indirizzo indicato al Movimento per le comunicazioni all'atto dell'iscrizione, ovvero a quello eventualmente indicato in sede di memoria difensiva o di richiesta di audizione. Avverso i provvedimenti del Comitato Disciplinare di Garanzia il destinatario puo' proporre appello al Consiglio Federale entro dieci giorni dalla notificazione. La proposizione dell'appello non sospende l'efficacia del provvedimento. La parte appellante puo' chiedere la sospensione degli effetti del provvedimento adottato dal Comitato Disciplinare di Garanzia. Sulla domanda di sospensione si pronuncia senza formalita' il Segretario Federale. Al procedimento di appello si applicano le disposizioni previste per i giudizi innanzi alla Commissione Disciplinare di Garanzia. Il Consiglio Federale decide sull'appello con provvedimento motivato non impugnabile. La decisione di riammettere un soggetto in precedenza espulso o cancellato dai libri sociali e' di competenza del Comitato Disciplinare e di Garanzia su richiesta del Consiglio nazionale o Federale. |
| Disposizioni finali
I. Il Consiglio Federale, con propria delibera, fermo restando l'osservanza dell'art. 4, comma 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, puo' correggere eventuali errori materiali o meri difetti di coordinamento tra gli articoli contenuti nel presente Statuto, nonche' introdurre disposizioni d'ordine legislativo nazionale od europeo, salvo poi informare il Congresso Federale alla prima convocazione utile. Lo stesso e' competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto. II. Il Consiglio Federale puo' apportare le modifiche allo Statuto richieste dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, salvo poi informare il Congresso Federale alla prima convocazione utile. III. Tutte le disposizioni contenute nel presente Statuto trovano immediata applicazione. IV. Fino allo svolgimento del successivo Congresso Federale, il Segretario Federale, su conforme delibera del Consiglio Federale, ha il potere di modificare la sede della Lega Nord, fermo restando l'osservanza dell'art. 4, comma 4 del decreto-legge n. 149 del 2013. |
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