Gazzetta n. 179 del 28 luglio 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE
DECRETO 10 giugno 2021
Modalita' e condizioni di riparto e di funzionamento del Fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale.


IL MINISTRO PER IL SUD
E LA COESIONE TERRITORIALE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TURISMO

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che istituisce il Ministero del turismo;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», e, in particolare, l'art. 7, comma 26, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sotto utilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non comprese nelle politiche di sviluppo e coesione;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 8, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e in particolare, l'art. 10, concernente misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri specifiche funzioni relative alle politiche di coesione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 24-bis, relativo al Dipartimento per le politiche di coesione;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4 concernente «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»;
Vista la circolare direttoriale del MISE 1° ottobre 2018, n. 3708/c - Chiarimenti in merito all'applicazione della legge 14 gennaio 2013, n. 4 - Disposizioni in materia di professioni non organizzate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 che ha previsto la delega di funzioni in materia di Sud e coesione territoriale al Ministro senza portafoglio per il Sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;
Visto l'art. 1, comma 195 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nella parte in cui prevede che «Al fine di migliorare le competenze legate all'economia della conoscenza di cui al comma 188 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a migliorare le capacita' professionali degli operatori del settore e a rinforzare l'attenzione degli stessi sulle tematiche della sostenibilita' ambientale. Il fondo e' ripartito tra le regioni di cui al comma 188 ed e' vincolato all'organizzazione di corsi di formazione turistica esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo da parte dei soggetti individuati dal medesimo comma 188, in ragione della vocazione turistica del proprio territorio. Con decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, sono individuati le modalita' di accesso al fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l'ammontare del contributo concedibile»;
Visto l'art. 1, comma 188 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nella parte in cui prevede che «Al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitivita' dei territori nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e' promossa la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attivita' di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di universita', enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del Terzo settore»;
Considerato che lo scopo del «Fondo» sperimentale e' migliorare le capacita' professionali degli operatori del settore turistico per accrescere le competenze in materia di turismo esperienziale e consolidare l'attenzione degli stessi sulle tematiche della sostenibilita' ambientale e che pertanto e' opportuno procedere al riparto delle risorse stanziate a favore delle regioni beneficiarie, secondo un criterio equo e distributivo, che tiene conto della popolazione ivi residente, unitamente all'obiettivo di garantire un numero minimo di venti operatori formati all'esito della formazione finanziata;
Tenuto conto che il turismo esperienziale consente di vivere in modo diretto la storia, la popolazione e la cultura dei luoghi visitati privilegiando la qualita' dell'esperienza di viaggio, in ogni suo risvolto;
Tenuto conto altresi' che l'elemento chiave del turismo esperienziale consiste nella «personalizzazione» dell'esperienza che deve essere costruita sulle esigenze specifiche dei singoli visitatori che scelgono itinerari diversi da quelli battuti dal turismo di massa;
Considerato che il turismo esperienziale e' connotato dalla richiesta di esperienze coinvolgenti, immersive e comunque legate alle tematiche della sostenibilita' ambientale;
Considerato che i percorsi formativi oggetto del presente decreto devono essere diretti a migliorare ed ampliare nell'operatore turistico la conoscenza del concetto di offerta esperienziale;
Vista la normativa europea e nazionale applicabile in materia di aiuti di Stato;
Acquisito il concerto del Ministro del turismo;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto definisce le modalita' e le condizioni di riparto e di funzionamento del Fondo sperimentale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per sostenere la formazione turistica esperienziale, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a migliorare le capacita' professionali degli operatori del settore e a rinforzare l'attenzione degli stessi sulle tematiche della sostenibilita' ambientale .
 
Art. 2

Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

1. Il Fondo e' finalizzato a sostenere corsi di formazione volti a migliorare le capacita' professionali degli operatori del settore e a qualificarne le competenze in materia di turismo esperienziale e sostenibile nonche' a consolidare l'attenzione degli stessi sulle tematiche della sostenibilita' ambientale.
 
Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiarie del Fondo le Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
 
Art. 4

Soggetti attuatori

1. Nelle more della costituzione degli Ecosistemi per l'innovazione, di cui all'articolo 1, comma 188 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed al fine di avviare in via sperimentale l'attivazione del Fondo, le regioni indicate all'articolo tre selezionano, quali soggetti attuatori dei corsi di formazione: a) enti e agenzie di formazione accreditati dalle regioni; b) ITS (Istituti tecnici superiori); c) universita'.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare un progetto formativo anche in cooperazione tra loro, ovvero con soggetti privati.
3. Tra i criteri di valutazione della proposta progettuale, le regioni di cui all'articolo 3, prevedono, tra l'altro: a) la qualita' ed innovativita' del progetto in relazione agli obiettivi del Fondo, in particolare alle tematiche di sostenibilita' ambientale; b) l'avere il proponente gia' sviluppato e realizzato piani formativi riferibili al turismo esperienziale e sostenibile; c) la garanzia che una percentuale pari almeno alla meta' degli operatori che risultino inattivi a valle del corso di formazione abbia accesso a un tirocinio, uno stage o a un contratto di lavoro, presso imprese turistiche e strutture ricettive operanti nel territorio regionale.
4. Per l'anno 2022, in mancanza della costituzione degli Ecosistemi dell'innovazione nelle regioni beneficiarie del fondo, continuano a trovare applicazione i commi precedenti.
 
Art. 5

Dotazione, criteri di ripartizione e modalita' di accesso al fondo

1. All'attuazione degli interventi del Fondo sono destinate risorse pari a euro 1.000.000 per l'anno 2021 e euro 1.000.000 per l'anno 2022.
2. Le regioni beneficiarie sono ammesse al Fondo sulla base della dimensione demografica, tenuto conto dell'esigenza di garantire un ammontare di risorse minimo alle regioni meno popolate. In particolare, stimando un costo medio per discente pari a euro 5.000, si intende garantire che almeno venti operatori vengano formati in ogni regione. Le risorse del Fondo potranno essere integrate con risorse regionali nella misura del 20% incrementando proporzionalmente il numero di operatori formati.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 6

Erogazione del contributo, valutazione e monitoraggio

1. Il trasferimento delle risorse e' subordinato alla trasmissione da parte delle regioni e positiva valutazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica del Ministero del turismo, della delibera di Giunta regionale avente ad oggetto i seguenti aspetti:
a) i criteri e le modalita' di individuazione dei beneficiari;
b) l'elenco dei potenziali beneficiari;
c) i criteri e le modalita' di erogazione delle risorse ai beneficiari e della loro eventuale revoca in caso di mancato utilizzo;
d) le modalita' con la quale i destinatari possono richiedere la partecipazione ai corsi di formazione;
e) il calendario dei corsi di formazione;
f) le modalita' di gestione delle attivita' di verifica, controllo e rendicontazione dei corsi di formazione, che devono attenersi ai criteri adottati nell'ambito dell'utilizzo delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione.
2. Il contributo e' erogato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, a seguito della positiva valutazione di cui al comma 1.
 
Art. 7

Disposizioni finali

1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti del Ministero per il sud e la coesione territoriale e del Ministero del turismo.
Roma, 10 giugno 2021

Il Ministro per il sud
e la coesione territoriale
Carfagna Il Ministro del turismo
Garavaglia

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1719