Gazzetta n. 178 del 27 luglio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 22 giugno 2021
Adozione delle tariffe per le ispezioni svolte dal Corpo della capitanerie di porto.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto, in particolare, l'art. 30, comma 4, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;
Visto il decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37, recante attuazione della direttiva (UE) n. 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa ad un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva n. 2009/16/CE e abroga la direttiva n. 1999/35/CE del Consiglio e, in particolare, l'art. 8;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 settembre 2015, recante adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle capitanerie di porto per le visite specifiche di cui agli articoli 6 e 8, nonche' per le verifiche di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 22 ottobre 2015;
Considerata la necessita' di determinare le tariffe per le attivita' ispettive svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle attivita' svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per le ispezioni previste dagli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37, quando da tali ispezioni deriva un provvedimento di fermo della nave.
 
Allegato I

(art. 2)
TARIFFE PER I SERVIZI RESI DAL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO -
GUARDIA COSTIERA PER LE ISPEZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 5 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 22 APRILE 2020, N. 37.

Ispezione pre-avvio (art. 3 del decreto legislativo n. 37/2020)
tariffa euro 794,35.
Ispezione periodica (art. 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 37/2020)
tariffa euro 717,48.
Ispezione periodica durante lo svolgimento del servizio di linea (art. 5, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 37/2020)
tariffa euro 862,68.
 
Allegato II

(art. 2)
TARIFFE AGGIUNTIVE PER I SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO I, RESI DAL
PERSONALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
FUORI DALLA SEDE ORDINARIA DI SERVIZIO E/O OLTRE IL NORMALE ORARIO
DI LAVORO.

Per missione nazionale e per ogni ispettore intervenuto:
tariffa euro 237,12.
Per ogni ora (o sua frazione) di servizio reso da ogni ispettore fuori dall'orario di lavoro ordinario:
a) in giornate lavorative: tariffa aggiuntiva euro 20,79;
b) in giornate non lavorative: tariffa aggiuntiva euro 23,51.
 
Art. 2
Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' ispettive di cui all'art. 1 sono poste a carico della societa' di gestione, dell'armatore o del suo rappresentante nel territorio nazionale, in solido con il proprietario.
2. Le relative tariffe, stabilite negli allegati I e II, sono aggiornate almeno ogni tre anni. L'aggiornamento assorbe anche gli eventuali scostamenti dalle tariffe, desumibili in sede di espletamento delle attivita'.
3. I relativi importi, da versarsi all'entrata del bilancio dello Stato, sono corrisposti antecedentemente alla revoca del provvedimento di fermo di cui all'art. 1, comma 1. In alternativa al versamento, e' consentita la fornitura di garanzia sufficiente per il rimborso degli importi medesimi.
 
Art. 3
Modalita' di pagamento

1. Il pagamento dovuto e' effettuato mediante versamento alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio ovvero tramite bonifico bancario o postale utilizzando il codice Iban riferito alla Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazion e_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/quadro_di_classifica zione_delle_entrate/index.html
2. Nella causale del versamento sono specificati:
a) il riferimento «tariffe per l'attivita' ispettiva a bordo delle unita' mercantili nazionali», con indicazione dell'art. 3 o 5 del decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37, in relazione al tipo d'ispezione richiesta o effettuata;
b) l'amministrazione che effettua le prestazioni: Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
c) l'imputazione della somma al capo XV, capitolo 2454, art. 40, dell'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 4
Disposizioni abrogative

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 settembre 2015, in premessa richiamato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 22 giugno 2021

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2369