Gazzetta n. 173 del 21 luglio 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 31 maggio 2021 |
Attuazione dell'articolo 1, comma 144, della legge 28 dicembre 2020, n. 178, in materia di agevolazione per la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione. |
|
|
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che, ai commi da 12 a 15, al fine di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualita', ha previsto che il Ministero dello sviluppo economico conceda un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, ai sensi degli articoli 11 e 11-bis del decreto legislativo 19 marzo 2005, n. 30, da parte di associazioni rappresentative di categoria e che destina a tale misura agevolativa un milione di euro per anno a decorrere dal 2019; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 gennaio 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2020, n. 65) con il quale e' stata data attuazione a quanto previsto dal comma 13 del sopracitato art. 32, fissando, tra gli altri, anche i criteri e le modalita' di concessione della misura agevolativa diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione; Visto l'art. 6, comma 1 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 gennaio 2020 che ha individuato quale soggetto gestore della misura l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere); Vista la convenzione stipulata tra la Direzione generale per la tutela della proprieta' industriale UIBM (DGTPI-UIBM) e l'Unioncamere in data 23 luglio 2020 con la quale sono stati definiti i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 6, comma 2 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 gennaio 2020; Visto il decreto direttoriale 20 novembre 2020 della DGTPI- UIBM (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 novembre 2020, n. 296) con il quale, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 gennaio 2020, e' stata data applicazione operativa alla suddetta misura agevolativa, indicando altresi' le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione per l'annualita' 2020; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprieta' industriale, e successive modificazioni e integrazioni; Visti in particolare gli articoli 11 e 11-bis del predetto decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che disciplinano, rispettivamente, il marchio collettivo ed il marchio di certificazione; Visto l'art. 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, che detta una disposizione transitoria in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Considerato che il comma 144 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2020, n. 322, ha introdotto modifiche e integrazioni al comma 12 del citato art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, allargando la platea dei soggetti beneficiari ai consorzi di tutela di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e ad altri organismi di tipo associativo o cooperativo ed incrementando a decorrere dall'anno 2021 lo stanziamento dedicato alla misura agevolativa a 2,5 milioni di euro per anno; Ritenuto pertanto necessario recepire le predette modifiche ed integrazioni introdotte a livello legislativo nelle norme di attuazione del sopracitato comma 13 dell'art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, adeguando a tal fine le disposizioni a suo tempo fissate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 gennaio 2020; Ritenuto inoltre necessario, al fine di dare organicita' e chiarezza alle disposizioni attuative della misura agevolata diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione, nonche' per rendere piu' semplice ai soggetti beneficiari la conoscenza dei criteri e delle modalita' di concessione delle agevolazioni relative alla annualita' 2021 e successive, adottare un nuovo decreto ministeriale attuativo del suddetto comma 13 in sostituzione integrale del precedente decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 gennaio 2020, il quale mantiene pertanto la sua efficacia esclusivamente per le domande di agevolazione presentate per l'annualita' 2020;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto costituisce attuazione dell'art. 32, commi da 12 a 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, cosi' come modificato dal comma 144 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai fini della concessione a partire dall'anno 2021 dell'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione. |
| Art. 2
Soggetti beneficiari
1. I soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione oggetto del presente decreto sono le associazioni rappresentative delle categorie produttive, i consorzi di tutela di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e altri organismi di tipo associativo o cooperativo per la promozione all'estero, di marchi collettivi e di certificazione a loro riconducibili. |
| Art. 3
Tipologie di iniziative finanziabili
1. Sono ammissibili all'agevolazione le seguenti iniziative finalizzate alla promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani: a) partecipazione a fiere e saloni internazionali; b) eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali; c) incontri bilaterali con associazioni estere; d) seminari in Italia con operatori esteri e all'estero; e) azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali online; f) creazione di comunita' virtuali a supporto del marchio. Le iniziative di cui alle lettere precedenti possono svolgersi anche in modalita' online, sotto forma di fiere digitali, webinar, incontri su piattaforme web e con ogni mezzo via internet. 2. L'importo massimo dell'agevolazione fruibile da ciascun soggetto beneficiario e' pari al 70% delle spese sostenute e non puo' superare in, ogni caso euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per anno. 3. La domanda volta ad ottenere l'agevolazione puo' essere riferita a marchi collettivi o di certificazione registrati alla data di presentazione della domanda medesima. |
| Art. 4
Spese ammissibili
1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 3, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: a) quote di partecipazione, affitto e allestimento di stand presso fiere e saloni internazionali in Italia e all'estero. Il soggetto beneficiario che partecipa alla manifestazione fieristica con piu' di uno stand deve dichiararlo e spiegarne le motivazioni. Spese per organizzazione dei webinar e della partecipazione a fiere digitali e online; b) affitto e allestimento di spazi espositivi temporanei; c) interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni; d) brochure, siti internet multilingue, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicita' e promozione su siti web, punti di distribuzione o su riviste internazionali inerenti il marchio. Sono inclusi i costi per testimonial ed influencer; e) spese per azioni dimostrative delle produzioni interessate realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto; f) affitto sale per attivita' di formazione, incontri bilaterali e/o seminari. |
| Art. 5
Contenuto dei regolamenti d'uso
1. Ai sensi dell'art. 32, comma 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il regolamento d'uso dei marchi collettivi, come disciplinato dall'art. 157, comma 1-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, deve recare le seguenti indicazioni: a) il nome del richiedente; b) lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo per il quale e' stata, costituita la persona giuridica di diritto pubblico; c) i soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico; d) le condizioni di ammissione dei membri; e) la rappresentazione del marchio collettivo; f) soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo; g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo, nonche' le sanzioni per le infrazioni regolamentari; h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, specialita' tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini; i) se del caso, l'autorizzazione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio di cui all'art. 11, comma 4 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. 2. Ai sensi dell'art. 32, comma 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il regolamento d'uso dei marchi di certificazione, come disciplinato dall'art. 157, comma 1-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, deve recare le seguenti indicazioni: a) il nome del richiedente; b) una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'art. 11-bis del Codice di proprieta' industriale; c) la rappresentazione del marchio di certificazione; d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione; e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione; f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonche' le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme regolamentari; g) le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione; h) le modalita' di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte dell'organismo di certificazione. |
| Art. 6
Soggetto gestore
1. Il soggetto gestore della presente misura e' l'Unioncamere. 2. 1 rapporti tra il soggetto gestore e la Direzione generale per la tutela della proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico sono fissati tramite apposito atto convenzionale. |
| Art. 7
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dal presente decreto, ivi inclusi quelli relativi alla gestione, sono a carico del capitolo 2370 di competenza della Direzione generale per la tutela della proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, nella misura di euro 2,5 milioni a decorrere dall'annualita' 2021. |
| Art. 8
Criteri e modalita' di applicazione
1. Le modalita' di presentazione della domanda di agevolazione, i criteri di valutazione delle stesse, le modalita' di rendicontazione delle spese e di erogazione dell'agevolazione, i controlli e le, revoche, nonche' il riutilizzo di risorse residue dalle procedure precedenti, sono definite con provvedimento applicativo, del direttore generale per la tutela della proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi. |
| Art. 9
Disposizioni finali
1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 gennaio 2020, che resta efficace solo per le domande di agevolazione presentate relativamente all'annualita' 2020. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 maggio 2021
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 666 |
|
|
|