Gazzetta n. 172 del 20 luglio 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 12 luglio 2021 |
Modifiche al decreto 20 aprile 2015 concernente la riscossione e ripartizione dell'IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali Mini One Stop Shop-MOSS. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle finanze
Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; Vista la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni, e, in particolare, gli articoli 2 e 3; Vista la direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni; Vista la decisione (UE) 2020/1109 del Consiglio, del 20 luglio 2020, che modifica le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995, per quanto riguarda le date di recepimento e di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1112 del Consiglio, del 20 luglio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 per quanto riguarda le date di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19; Visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto; Visto il regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010; Visto il regolamento (UE) 2020/1108 del Consiglio, del 20 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/2454 per quanto riguarda le date di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capo II del titolo II, «Disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021, recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83, che, alle lettere da r) a v), ha previsto modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per introdurre i regimi speciali One Stop Shop (regime OSS non-UE e regime OSS UE) e Import One Stop Shop (regime IOSS); Visto, in particolare, l'art. 74-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83, che, al comma 1, demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la definizione delle modalita' di versamento dell'IVA per i soggetti identificati in Italia che aderiscono ai suddetti regimi speciali e, al comma 3, demanda al suddetto decreto la definizione delle modalita' di ripartizione, tra gli stati membri di consumo, dell'IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali in Italia, di contabilizzazione dell'IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali negli altri stati membri dell'Unione europea, nonche' di rendicontazione delle operazioni effettuate per il tramite della nuova contabilita' speciale; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2015, n. 99, recante disposizioni per la riscossione e ripartizione dell'IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali Mini One Stop Shop-MOSS; Ritenuto di dover apportare modifiche al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 aprile 2015 in considerazione della introduzione dei regimi speciali OSS non-UE e OSS UE, che hanno sostituito i regimi MOSS non-UE e MOSS UE, e del regime speciale IOSS; Visti i pareri della Ragioneria generale dello Stato e dell'Agenzia delle entrate espressi, rispettivamente, con la nota n. 201892 dell'8 luglio 2021 e con la comunicazione del 18 giugno 2021;
Decreta:
Art. 1 Modificazioni al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 aprile 2015
1. Al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 aprile 2015 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel titolo, le parole «Mini One Stop Shop-MOSS» sono sostituite dalle seguenti: «One Stop Shop - OSS e Import One Stop Shop - IOSS»; b) all'art. 1, comma 1, all'alinea, le parole «74-quinquies e 74-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «74-quinquies, 74-sexies e 74-sexies.1» e, alle lettere a) e b), le parole «il portale MOSS» sono sostituite dalle seguenti: «i portali OSS e IOSS»; c) all'art. 2, comma 3, le parole «L'IVA relativa a prestazioni di servizi rese in Italia, versata dai soggetti passivi identificati in Italia ai sensi dell'art. 74-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «L'IVA relativa a operazioni effettuate in Italia, versata dai soggetti passivi identificati in Italia ai sensi degli articoli 74-quinquies, 74-sexies e 74- sexies.1». |
| Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 2021
Il direttore generale delle finanze: Lapecorella |
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