Gazzetta n. 172 del 20 luglio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 febbraio 2021
Modalita' di suddivisione fra gli ambiti sociali territoriali del contributo per l'assunzione di assistenti sociali.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
Visto l'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», che, al comma 386, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale»;
Visto l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che in particolare:
al comma 797, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali e i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce di attribuire, a favore di ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;
al comma 798 stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalita' da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:
a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attivita';
al comma 799 stabilisce che il contributo di cui al comma 797 e' attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale sulla base dei prospetti di cui al comma 798, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno;
al comma 800 stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalita' in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale e' da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonche' ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali;
Evidenziato che il citato articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede che per il calcolo dei contributi ivi previsti vanno considerati i soli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato;
Ritenuto di definire, ai sensi del predetto articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le modalita' in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale e' da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «Fondo poverta'»: il fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;
b) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
c) «Contributo attribuito all'Ambito»: il contributo di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attribuito all'Ambito territoriale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
d) «Soggetto capofila»: comune capofila o altro soggetto unico identificato dalla Regione in rappresentanza dell'Ambito territoriale;
e) «Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato»: il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno di riferimento assunti dai comuni che fanno parte dell'Ambito o direttamente dall'Ambito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione, calcolato con riferimento alla definizione di equivalente a tempo pieno;
f) «Prospetto riassuntivo»: prospetto di cui all'articolo 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, indicante, per il complesso dell'Ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente, gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato.
 
Art. 2

Modalita' di riparto del Contributo attribuito all'ambito

1. Laddove tutte le funzioni in ambito sociale siano delegate ad un soggetto capofila, il contributo attribuito all'ambito e' interamente destinato a tale soggetto.
2. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1, il Contributo attribuito all'ambito e' da questo suddiviso fra il soggetto capofila e i comuni che fanno parte dell'Ambito territoriale secondo le modalita' definite nei successivi commi 3, 4, 5 e 6.
3. Ai fini della determinazione della quota del contributo spettante a ciascun comune facente parte dell'ambito territoriale, il numero di assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato eventualmente assunti direttamente dal soggetto capofila, come riportato nel prospetto riassuntivo, viene attribuito pro quota a ciascun comune, in proporzione al numero di residenti al primo gennaio dell'anno di riferimento.
4. Il contributo attribuito all'ambito viene da questo suddiviso fra ciascun comune riconoscendo un contributo pari a quello che si otterrebbe applicando a ciascuno di essi, singolarmente, con riferimento al numero di assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, comprensivo di quelli attribuiti ai sensi del comma 3, gli stessi criteri di calcolo utilizzati per l'attribuzione del contributo fra tutti gli ambiti nazionali.
5. Laddove la somma dei contributi spettanti a ciascun comune ai sensi del comma 4 ecceda il totale riconosciuto all'ambito territoriale, il contributo e' riconosciuto in quota parte.
6. Laddove la somma dei contributi spettanti a ciascun comune ai sensi del comma 4 non esaurisca il totale riconosciuto all'ambito territoriale, le somme residue sono suddivise fra tutti i comuni facenti parte dell'ambito e il soggetto capofila in proporzione al numero di assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato riportato per ciascuno di essi nei prospetti informativi rispetto al totale.
7. L'ambito territoriale e i comuni che ne fanno parte possono concordare modalita' alternative di suddivisione del Contributo al proprio interno, con riferimento all'effettiva suddivisione dell'esercizio delle funzioni in ambito sociale fra gli stessi e in riferimento alle effettive capacita' assunzionali.
8. Con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto, o siano comunque impossibilitati a realizzare assunzioni, gli stessi comuni, insieme a quelli associati e all'ambito stesso, adotteranno ogni azione utile, anche attraverso la gestione associata dei servizi, a favorire che benefici del potenziamento dei servizi anche la popolazione ivi residente.
 
Art. 3

Modalita' operative e controlli

1. La Direzione generale per la lotta alla poverta' e la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedera' a fornire le necessarie istruzioni operative e a predisporre in tempo utile, in collaborazione con la Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione e con le altre competenti direzioni generali del Ministero, laddove ritenuto necessario, le apposite procedure informatizzate.
2. La Direzione generale per la lotta alla poverta' e la programmazione sociale provvedera' a controlli di coerenza dei dati inviati, anche con riferimento ai dati comunicati dai singoli comuni nell'ambito della compilazione del conto annuale del personale. Eventuali incongruenze verranno segnalate all'ambito per i necessari riscontri, che dovranno essere forniti nei tempi richiesti.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 4 febbraio 2021

Il Ministro: Catalfo

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 273