Gazzetta n. 172 del 20 luglio 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 30 aprile 2021 |
Disposizioni relative alle modalita' di erogazione del Reddito di cittadinanza. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare: il comma 32, che dispone la concessione, ai cittadini che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato; il comma 35, lettera b), che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 337, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in particolare: l'art. 3, concernente il beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza, che al comma 7 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, con la decorrenza prevista dall'art. 5, comma 6, terzo periodo. Il suddetto art. 3, comma 7, prevede altresi' che la Pensione di cittadinanza e' suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare; l'art. 5, comma 6, che, in particolare: al primo periodo prevede che l'erogazione del beneficio economico debba avvenire attraverso la Carta Rdc; al secondo periodo prevede che l'emissione della Carta Rdc avvenga in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio, fino alla scadenza del termine contrattuale; al terzo periodo prevede che in sede di nuovo affidamento del servizio di gestione il numero di carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente; al quarto periodo prevede che, oltre al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'art. 2, comma 4; al quinto periodo stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonche' diversi limiti di importo per i prelievi di contante; l'art. 5, comma 6-bis, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai beneficiari di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'INPS il beneficio e' erogato insieme con detta prestazione pensionistica per la quota parte spettante ai sensi dell'art. 3, comma 7. Nei confronti dei titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6; Considerato che il citato art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare; Considerato che il citato art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati diversi limiti di importo per i prelievi di contante;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «Rdc»: il Reddito di cittadinanza, di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019; b) «Richiedente Rdc»: il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio del RdC; c) «Beneficio ad integrazione del reddito familiare»: la componente del beneficio economico del Rdc ad integrazione del reddito familiare, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019; d) «Sostegno al pagamento del canone di locazione o mutuo»: la componente del beneficio economico Rdc ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, ovvero in abitazione di proprieta' per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) e comma 3, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019; e) «Quota pro-capite»: quota che si ottiene dividendo il Beneficio ad integrazione del reddito familiare per il numero di beneficiari maggiorenni presenti nel nucleo familiare. |
| Art. 2
Modalita' di erogazione del Reddito di cittadinanza
1. Il Reddito di cittadinanza puo' essere erogato suddividendo l'importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare nelle modalita' di cui all'art. 3, su richiesta presentata nelle modalita' di cui all'art. 4. |
| Art. 3
Beneficio spettante al singolo componente
1. Il Beneficio ad integrazione del reddito familiare e' attribuito ai singoli componenti maggiorenni, riconoscendo a ciascuno la Quota pro-capite. 2. Il Sostegno al pagamento del canone di locazione o mutuo e' attribuito al beneficiario intestatario del contratto di affitto o del mutuo indicato nella richiesta di cui all'art. 4. In caso di piu' intestatari, nella domanda di cui sopra e' identificato di comune accordo fra gli intestatari il componente cui attribuire il sostegno; in caso di mancata indicazione, il sostegno rimane attribuito al soggetto che ha presentato la domanda di Reddito di cittadinanza. |
| Art. 4
Modalita' operative
1. La richiesta di erogazione del Rdc nelle modalita' di cui all'art. 2 puo' essere presentata da uno qualunque dei membri maggiorenni del nucleo familiare e si applica a tutti i componenti del nucleo. Tale richiesta puo' essere presentata anche contestualmente alla richiesta del Rdc. Alla suddivisione si da' corso solo qualora il Beneficio ad integrazione del reddito familiare liquidato nel mese in cui viene fatta la domanda, ovvero nel primo mese in cui viene erogata la prestazione, sia di ammontare superiore a 200 euro. 2. Qualora la richiesta di erogazione del Rdc nelle modalita' di cui all'art. 2 sia presentata contestualmente alla richiesta del Rdc, vengono emesse un numero di carte Rdc corrispondenti al numero di persone cui deve essere liquidata la prestazione attraverso dette carte. Qualora la domanda sia presentata successivamente, oltre alla prima carta Rdc emessa, che rimane attribuita al richiedente la prestazione, e ferme restando le somme accreditate su detta carta fino al termine di cui al successivo periodo, vengono emesse ulteriori carte a favore degli altri aventi diritto del nucleo familiare. La suddivisione decorre dal primo mese di erogazione del beneficio nel caso di domanda contestuale alla richiesta del Rdc e dal secondo mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda di suddivisione, nel caso sia stata presentata in un momento successivo. La suddivisione non e' revocabile e vale per tutto il residuo periodo di godimento del beneficio. 3. In caso il Rdc venga erogato ad un nucleo composto da un solo membro e questo deceda, l'erogazione del Rdc viene interrotta anche in presenza di eventuali mensilita' arretrate non ancore erogate e le quote maturate e non riscosse e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto non entrano nell'asse ereditario e non sono trasmissibili agli eredi. 4. In caso il Rdc venga erogato ad un nucleo composto da piu' membri maggiorenni e sia in corso la suddivisione dell'erogazione del beneficio fra questi, in caso di decesso di uno di questi, le eventuali quote di Rdc arretrate non ancore erogate e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto vengono riconosciute agli altri membri del nucleo. 5. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i moduli e le modalita' di domanda dell'attribuzione ai singoli componenti di cui al comma 1. |
| Art. 5
Limiti di importo per i prelievi di contante
1. Nel caso di attribuzione del Beneficio ad integrazione del reddito familiare ai singoli componenti maggiorenni, la carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro i limiti di seguito indicati: a) per i nuclei familiari composti da due componenti maggiorenni, indipendentemente dal numero di minorenni presenti, e' possibile effettuare prelievi di contante nel limite mensile non superiore ad euro 100 per ciascuna carta Rdc individuale; b) per i nuclei familiari in cui siano presenti piu' di due componenti maggiorenni e' possibile effettuare prelievi di contante nel limite mensile non superiore ad euro 80 per ciascuna carta Rdc individuale. |
| Art. 6
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1° giugno 2021, ovvero a decorrere dalla data di avvio del servizio di gestione delle carte Rdc conseguente al nuovo affidamento di cui all'art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, se successivo. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 30 aprile 2021
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 1903 |
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