Gazzetta n. 169 del 16 luglio 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 30 giugno 2021 |
Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore» ed in particolare l'art. 5, commi 2 e 3; Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 151/CSR), con la quale vengono stabiliti i requisiti minimi e le modalita' organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unita' di cure palliative e della terapia del dolore, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 38 del 2010; Visto il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013), recante «Modifica ed integrazione delle Tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti» con il quale la disciplina cure palliative e' stata inquadrata nell'Area della medicina diagnostica e dei servizi e sono state individuate le specializzazioni equipollenti alla disciplina stessa, successivamente integrato con decreto 11 agosto 2020 recante modifica alle medesime tabelle (Gazzetta Ufficiale n. 216 del 31 agosto 2020); Visto l'accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 10 luglio 2014, con il quale sono state individuate le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonche' delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 38 del 2010 (rep. Atti n. 87/CSR); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 65 del 18 marzo 2017); Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e successive modificazioni ed in particolare l'art. 1, comma 522, il quale prevede che sulla base di criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate i medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, ma che alla data del 31 dicembre 2020 sono in servizio presso le medesime reti e sono in possesso dei requisiti indicati nella medesima disposizione e certificati dalla regione competente; Considerato che, secondo quanto previsto dal citato art. 1, comma 522, l'istanza per la certificazione del possesso dei predetti requisiti deve essere presentata dai medici interessati alla regione competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; Ritenuto di dover individuare i criteri di idoneita' ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate per i medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, e successive integrazioni, ai sensi delle disposizioni sopra citate; Considerato che nella seduta del 18 marzo 2021 la Sezione O del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute, per l'attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, ha condiviso che laddove un professionista svolga un numero di ore di attivita' professionale pari a diciannove ore settimanali, si possa ritenere che, ai fini della determinazione dei criteri di cui all'art. 1, comma 522 della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni, un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attivita' professionale esercitata, sia pari ad almeno venticinque casi annui; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 giugno 2021 (rep. Atti n. 95/CSR);
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicabilita'
1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni, disciplina i criteri sulla base dei quali le regioni e le province autonome certificano l'idoneita' ad operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative, dei medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, cosi' come integrato dal decreto del Ministro della salute 11 agosto 2020. |
| Art. 2
Requisiti di idoneita'
1. Sono idonei ad operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative i medici di cui all'art. 1, in servizio presso le reti stesse alla data del 31 dicembre 2020 ed in possesso, alla medesima data, dei seguenti requisiti: a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unita' per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale; b) un congruo numero di ore di attivita' professionale esercitata - corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanita' pubblica e pertanto pari ad almeno diciannove ore settimanali - e un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attivita' professionale esercitata, pari ad almeno venticinque casi annui; c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative nell'ambito di percorsi di Educazione continua in medicina (ECM), conseguendo almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR). |
| Art. 3
Procedure di certificazione
1. Le regioni e le province autonome, con appositi provvedimenti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano la certificazione dei requisiti, di cui all'art. 2, tenendo conto dell'organizzazione e del funzionamento della rete regionale delle cure palliative. 2. Il medico inoltra l'istanza per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 alla regione ovvero alla provincia autonoma di riferimento della struttura pubblica o privata accreditata, presso la quale presta servizio alla data del 31 dicembre 2020. 3. L'istanza di cui al comma 2 e' presentata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 4. Le regioni e le province autonome certificano il possesso dei requisiti necessari per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza corredata della documentazione richiesta. |
| Art. 4
Documentazione
1. L'istanza del medico per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e' corredata dall'attestazione relativa all'attivita' professionale esercitata, rilasciata dal datore di lavoro, dal committente o dal rappresentante legale della struttura in cui il medico era in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. 2. L'esperienza professionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e lettera b) e' attestata dal direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attivita'. 3. I requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) sono attestati dal medico con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. |
| Art. 5
Monitoraggio
1. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero della salute lo stato di attuazione dell'art. 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in coerenza con le previsioni dell'art. 9 (Monitoraggio ministeriale delle cure palliative) e dell'art. 11 (Relazione annuale al Parlamento) della legge 15 marzo 2010, n. 38 recante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 2021
Il Ministro: Speranza |
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