Gazzetta n. 168 del 15 luglio 2021 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
COMUNICATO |
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» - 35° aggiornamento - Governo societario. Recepimento dell'articolo 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878, in materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate. |
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1. Con il presente aggiornamento viene sostituito il Capitolo 1 della Parte Prima, Titolo IV, della circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, che contiene le disposizioni di vigilanza in materia di governo societario. L'aggiornamento consiste in modifiche ad aspetti specifici della disciplina volte a rafforzare, in linea con la CRD V, gli assetti di governo delle banche e a raccordare meglio le attuali disposizioni con l'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo. Le disposizioni si applicano alle banche e alle societa' capogruppo di gruppi bancari, nonche' - limitatamente alle previsioni richiamate - alle SIM, alle societa' capogruppo di gruppi di SIM e ai gestori in forza dei rinvii alla circolare 285 del 17 dicembre 2013 contenuti nel regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF del 5 dicembre 2019. I destinatari delle norme si adeguano alle disposizioni contenute nel presente aggiornamento nei tempi e secondo le modalita' stabiliti nella Sez. VIII delle disposizioni. Fino al completo adeguamento, i destinatari delle norme continuano a rispettare quanto stabilito dal provvedimento della Banca d'Italia del 4 novembre 2014 (6° aggiornamento della circolare della Banca d'Italia n. 285/2013). 2. Con il presente provvedimento si dispone inoltre l'obbligo per le banche di adeguarsi a quanto previsto dall'articolo 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V), in materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate. A questo fine, per "membri dell'organo di gestione" si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Le banche si adeguano entro 6 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni. I gruppi bancari valutano se applicare questo obbligo anche ai prestiti erogati: da una banca agli esponenti (e alle loro parti correlate) delle altre banche del gruppo e della societa' capogruppo; da altre componenti del gruppo (ad esempio, societa' finanziarie) agli esponenti (e alle loro parti correlate) delle banche del gruppo e della societa' capogruppo. Gli interventi sub 1. e 2. sono adottati ai sensi degli articoli 53, comma 1, lettera d), e 67, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB). In conformita' con quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dal regolamento della Banca d'Italia del 9 luglio 2019, gli interventi sono stati sottoposti a consultazione pubblica; un aspetto specifico (i.e., introduzione di una quota di genere per gli organi di amministrazione e controllo delle banche) e' stato inoltre accompagnato da un'analisi di impatto della regolamentazione. Le nuove disposizioni saranno pubblicate sul sito web della Banca d'Italia, unitamente al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Le disposizioni saranno inoltre pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo. Roma, 30 giugno 2021
Il Governatore: Visco |
| Disposizioni di vigilanza per le banche
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013
Parte di provvedimento in formato grafico |
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